DOCUMENTO BASE SULL’ INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ IN PROVINCIA DI SONDRIO ______________________________PREMESSA______________________________________ 1. Il presente documento è stato redatto in seguito all’invio alla Provincia di Sondrio, nel mese di novembre 2007, di una bozza di un documento base di “accordo di programma –Legge 104/92” presentato da parte del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale istituito presso l’Ufficio scolastico provinciale di Sondrio. A conclusione dell’attività istruttoria, relativa alla revisione del documento presentato e alle consultazioni a livello tecnico con i soggetti che da parte del GLIP sono stati coinvolti, si è proceduto ad un lavoro di approfondimento giuridico, che ha evidenziato come la cospicua giurisprudenza specifica in materia nel corso degli anni e l’evoluzione della stessa normativa (es. L 104/92 - DM 9.07.1992-– DPR 24.02.1994- Dl.vo267/2000 – D.G.R. VIII/3449 DEL 7.11.2006 - Intesa tra Governo, le Regioni, le Province , i Comuni di cui al repertorio atti n. 39/CU del 20 marzo 2008), nonché la legge quadro 328/2000 e L.R. 3/2008 (e la letteratura scientifica) richiederebbe una rivisitazione dell’intero impianto dell’atto “accordo di programma” proposto. Pertanto, al fine di dare avvio all’attuazione di iniziative necessarie al nostro territorio in materia, si propone il seguente documento di base, che presenta una ricognizione sistematica dei compiti in capo ai diversi soggetti istituzionali del territorio, redatto dagli stessi: − Provincia di Sondrio − U.S.P. di Sondrio − A.s.l. della provincia di sondrio − Azienda ospedaliera della valtellina e della valchiavenna − Enti gestori degli uffici di piano 2. Il presente documento si offre come base al fine della sottoscrizione di appositi accordi/protocolli a livello territoriale (secondo gli orientamenti dell’attuale normativa), stante l’importanza di assicurare maggiore organicità agli interventi rivolti alla persona “con disabilità” certificata in cui vengano: - evidenziati obiettivi, contenuti, modalità operative; - regolamentati i rapporti interistituzionali per la programmazione coordinata delle attività formative, orientative, sanitarie, riabilitative, socio-assistenziali, culturali e ricreative del territorio; - garantite tutte le condizioni operative per la fornitura dei servizi e per la gestione delle risorse umane e finanziarie, attraverso la collaborazione puntuale di tutti gli Enti, pubblici e non, corresponsabili dei processi di integrazione. 3. Infine il presente documento base si rivolge alla “Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado” per il coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici, extrascolastici, sociosanitari e delle famiglie, in quanto soggetti attivi nel realizzare percorsi di integrazione condivisi. Documento base_definitivo_ settembre 2009 1 ==================================================== INTRODUZIONE 1. Centralità dell’alunno in situazione di handicap Al centro dell’attenzione e dell’intervento delle varie realtà istituzionali, coinvolte nella integrazione scolastica, deve essere posta la “persona” nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità. La legge 104 del 1992 all’art. 3, comma 1, recita: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Perché si determini la situazione di handicap risulta, pertanto, necessario che si verifichino tre condizioni: 1. la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale; 2. che la minorazione sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa; 3. che la minorazione sia tale (per specificità, qualità, entità, gravità) da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Nel D.P.R. del 24/2/1994 all’art. 1, comma 1, viene introdotta la dicitura di “alunno in situazione di handicap”. Si richiamano le indicazioni dell’OMS e la “Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute-ICF” e quindi si accoglie il suggerimento di utilizzare la dicitura di “persona con disabilità”. 2. La famiglia Alla centralità della persona si accompagna quella della sua famiglia. Essa rappresenta il primo e il più importante agente educativo-abilitativo-riabilitativo con il quale le istituzioni ed i loro operatori devono saper costruire un rapporto di collaborazione. Questo significa che per qualsiasi progettualità nei confronti della persona/alunno è necessario acquisire il consenso “reale” della famiglia. 3. L’integrazione scolastica in funzione della integrazione sociale e della qualità del “progetto di vita” Il diritto all’educazione e all’istruzione della persona “in situazione di handicap” è garantito dalla Carta costituzionale, che recita ¾ all’art.2: “La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo…nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”; ¾ all’art.34: “La scuola è aperta a tutti”; ¾ all’art.38: “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato”. Il concetto di integrazione scolastica - non già di semplice inserimento o adattamento scolastico – è correlato a quello, più ampio, di integrazione sociale. Gli interventi per Documento base_definitivo_ settembre 2009 2 un’effettiva integrazione scolastica risultano efficaci se parallelamente si opera per la sua più complessiva integrazione sociale, che costituisce la condizione necessaria per la “qualità della vita”. E’ necessario operare in termini di “ progetto complessivo di intervento integrato “ tra tutte le realtà, istituzionali e non, che a vario titolo sono coinvolte: attivazione di collaborazioni tra le istituzioni, coinvolgimento del terzo settore (volontariato, associazionismo,…) e raccordo con il mondo del lavoro. Ciò implica che vi sia una presa in carico “globale” della situazione da parte dei Servizi Sociali di Base / Socio-Sanitari e che assumano il ruolo di referenti per l’integrazione degli interventi, in modo da costituire un riferimento stabile per la famiglia. E’ opportuno che l’esperienza scolastica superi l’eventuale approccio focalizzato sul “passato” e/o sul “presente” (cioè, centrato sulle cause, sulle condizioni, sulle difficoltà e sui problemi da contenere) per ispirarsi, invece, ad una impostazione più orientata verso il loro “futuro” (promozione e realizzazione del potenziale di sviluppo). __________________________________________ GLI ALLEGATI: sub.1 ruolo della Scuola, sub. 2 ruolo dei Comuni, sub.3 ruolo della Provincia, sub. 4 ruolo dell’A.O., sub.5 ruolo dell’A.S.L., e l’Appendice, integra i contenuti dei capitoli precedenti in merito alle modalità di intervento dei soggetti presentati nel presente atto Documento base_definitivo_ settembre 2009 3 ALLEGATO n. 1 RUOLO E FUNZIONI DELLA SCUOLA Gli attuali elementi qualificanti l’integrazione, desunti dalla normativa e dalla ricerca psicopedagogico e didattica, pongono l’accento: 1. sulle condizioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell’integrazione scolastica; 2. sull’organizzazione dell’attività educativa, didattica e riabilitativa; 3. sulla continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola. 1. Condizioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell’integrazione scolastica • Raccordo con i Servizi socio-sanitari, territoriali ed assistenziali al fine di cooperare al progetto complessivo di riabilitazione, integrazione sociale e realizzazione del “progetto di vita” di cui alla L.328/2000, con la conseguente assunzione di responsabilità specifiche e relativa presa in carico. Gli incontri vengono preventivamente concordati con gli operatori interessati, con congruo anticipo; gli stessi vengono promossi dalla scuola – in quanto “titolare” del progetto di integrazione scolastica – e si svolgono preferibilmente presso la sede scolastica; • definizione dei Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.), coerenti con la documentazione prevista, secondo le caratteristiche descritte in appendice e volti alla valorizzazione e allo sviluppo delle potenzialità con l’individuazione di metodologie educative e didattiche adeguate e funzionali al diritto allo studio, nel rispetto dei tempi indicati dal DPR 24/2/94 art.5; • presenza, dove il progetto lo preveda, di insegnanti specializzati, contitolari e corresponsabili con i docenti curricolari dell’attuazione del progetto educativo, di assistenti educativi e di operatori socio sanitari, riabilitativi e territoriali ; • dotazione di ambienti idonei, attrezzature e supporti didattici aggiornati; • coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo di integrazione; • coinvolgimento dei collaboratori scolastici anche per le funzioni assistenziali di base, previa adeguata informazione. • assicurazione di adeguati servizi di trasporto. 2. Organizzazione dell’attività educativa, didattica e riabilitativa • Raccolta di tutti gli elementi informativi necessari per la predisposizione di progetti specifici (P.E.I. , progetti didattici) da parte di ogni istituzione scolastica autonoma sulla scorta di risorse strumentali e professionali e per i quali si individuano modalità di verifica e valutazione. La scuola si avvale della collaborazione diretta del GLH di Istituto e /o di Circolo, che, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa(P.O.F.) di cui al DPR 275/99, riserva una specifica attenzione all’integrazione scolastica, • attenzione affinchè i progetti di integrazione elaborati a partire dai bisogni rilevati e compatibilmente con l’organizzazione complessiva, assicurino: l’individuazione della classe più idonea ad accogliere l’alunno, la flessibilità di spazi (dotazione di strumentazione e ambienti funzionali come i laboratori) e di tempi di apprendimento; Documento base_definitivo_ settembre 2009 4 • impiego “ottimale” delle risorse umane disponibili, interne ed esterne, per l'elaborazione del progetto d’istituto, anche con l'utilizzo delle ore di compresenza e delle ore per l’attività di sostegno; • maggiore/migliore uso delle nuove tecnologie; • variabilità e flessibilità nelle forme di raggruppamento degli alunni (art.2 e art. 7 L.517/77¸ DPR 275/99); • partecipazione degli alunni in situazione di handicap alle varie proposte della scuola (viaggi e visite d’istruzione, attività integrative, laboratori, ecc.); • sensibilizzazione delle famiglie affinché acconsentano alla partecipazione del proprio figlio/a alle attività extra scolastiche fruibili nel territorio al fine di favorire una reale integrazione sociale; • promozione di esperienze di innovazione, ricerca e sperimentazione, in tema di integrazione scolastica, in forma singola o associata, anche in collaborazione con le strutture sperimentali, con l’eventuale presenza di figure professionali “esterne”. 3. Continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola La continuità educativa tra ordini e gradi di scuola per la realizzazione di un P.E.I/P. “unitario”, rispondente ai bisogni educativi ed ai ritmi di crescita dell'alunno, è garantita da: • elaborazione di uno specifico progetto di accompagnamento (C.M. n.1 del 4.1.88, art. 7 DPR 275/’99) con attenzione per la fase dell’uscita del sistema scolastico; • trasmissione del “fascicolo personale”, opportunamente aggiornato, dell'alunno al grado scolastico successivo; • programmazione e realizzazione, entro il primo mese di scuola, di specifici incontri tra gli insegnanti dei due cicli, al fine di favorire l’accoglienza e l’inserimento / integrazione; • interventi specifici per l'orientamento, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni. Particolare attenzione sarà posta alla certificazione delle competenze di base e trasversali in ordine all’elevamento dell’obbligo scolastico. 4. Risorse Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati; gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti . Documento base_definitivo_ settembre 2009 5 Alla scuola è ascritta anche l'assistenza di base. L'assistenza di base agli alunni in situazione di handicap va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della L.104/1992, tramite le funzioni dei collaboratori scolastici, previsti dal relativo contratto. Ruolo dell’Amministrazione scolastica L’Ufficio Scolastico Provinciale L’USP di Sondrio, nell’ambito delle prerogative e delle funzioni assegnate dal superiore Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, su delega, interviene, nel campo dell’integrazione scolastica degli alunni disabili essenzialmente, sui seguenti livelli: • • • • • la gestione del personale docente e non docente; la gestione dei finanziamenti; il sostegno, nell’ambito dell’autonomia scolastica, alla persona ed all’integrazione (Ufficio servizi professionali per le scuole); il funzionamento del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) art. 15 L. 104/92 il funzionamento del GLH (Gruppo di Lavoro Handicap) C.M. n. 227/75 L’ Ufficio servizi professionali per le scuole, al fine di dare risposte coerenti ai bisogni, cura lo sviluppo delle seguenti attività: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. studio - ricerca per la conoscenza dei fenomeni sul territorio; coordinamento, programmazione e valutazione per la gestione delle risorse; formulazione proposta di attivazione dei posti di sostegno; raccordo con le scuole per consulenza tecnica e professionale; rapporti con famiglie ed Associazioni; raccordo e collaborazione con il territorio (Enti locali e Sistema Sanitario); sensibilizzazione, aggiornamento e formazione specifica per il personale scolastico coinvolto nell’insegnamento e nell’integrazione degli alunni con disabilità. Il Centro Supporto Territoriale Nuove Tecnologie e Disabilita’ Il Centro Supporto Territoriale Nuove Tecnologie e Disabilità si propone di valorizzare il ruolo che le nuove tecnologie possono dare all’inserimento scolastico degli alunni con disabilità. Infatti il corretto utilizzo delle tecnologie consente l’esercizio delle pari opportunità nel processo di inclusione. In particolare le azioni del Centro puntano ad intervenire in modo strutturale sui fattori di criticità che condizionano l’utilizzo corretto e diffuso delle tecnologie per l’integrazione. I sevizi offerti sono: • Consulenza nell’individuazione e nella scelta di ausili e software didattici. • Supporto tecnico nell’uso degli ausili e del software specifico per disabili. • Formazione del personale che si occuperà dell’utilizzo degli ausili e del software. • Progettazione ed attivazione di interventi didattici a distanza nei casi in cui l’alunno sia impossibilitato a frequentare le lezioni. Documento base_definitivo_ settembre 2009 6 • Dimostrazioni pratiche non solo di hardware e software specifico rivolto ad alunni con disabilità (il Centro è punto demo del software Anastasis), ma anche di applicativi ed hardware che possono essere adattati per un uso con alunni con disabilità. Inoltre: Fornisce assistenza tecnica ed aiuta le scuole a risolvere i problemi di funzionamento ed adattamento delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti. Garantisce assistenza didattica per aiutare le scuole ad utilizzare le tecnologie in modo efficace in tutte le attività. Cura, con la scuola, la preparazione dello studente all’uso degli strumenti tecnologici e del software, seguendolo nelle successive azioni. Gestisce la formazione degli operatori. Supporta le famiglie. Documento base_definitivo_ settembre 2009 7 ALLEGATO n. 2 RUOLO DEI COMUNI I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie disponibilità economiche a bilancio a contribuire al processo d'integrazione degli alunni con disabilità. Nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili il Comune garantisce, subordinatamente a quanto previsto negli interventi di cui all’Allegato 3 che sono a carico della Provincia, l'integrazione degli alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, statali, comunali e paritarie, dando priorità agli interventi per la frequenza negli istituti del proprio territorio. In particolare il Comune garantisce: 1. la presenza dell’assistente sociale per gli interventi socio assistenziali a favore degli alunni disabili; 2. l’assegnazione alle scuole di personale qualificato per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli allievi in situazione di handicap certificato dall’ASL competente al fine di garantirne la partecipazione alla vita scolastica; sono escluse da dette funzioni l’assistenza di base e le competenze didattiche che sono istituzionalmente proprie della scuola; 3. la partecipazione degli assistenti educativi scolastici alla realizzazione del progetto educativo individualizzato (PEI) anche attraverso il riconoscimento di ore destinate alla programmazione, condivisione e verifica degli interventi con gli insegnanti, con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali; 4. la verifica che l'assistente individuato fruisca di iniziative di formazione sui temi relativi alla disabilità; 5. la continuità delle azioni educative e socio assistenziali in ambito scolastico ed extra scolastico; 6. di realizzare, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati, iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche dell'integrazione scolastica e sociale delle persone disabili; 7. di provvedere al trasporto scolastico, secondo il progetto individualizzato. In merito al punto 7 del presente allegato, ai sensi dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 per i servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio inseriti nella scuola secondaria superiore, si rinvia alla normativa e ad accordi specifici con la Provincia. PERCORSO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA In sintesi in base a quanto previsto dal presente documento si riporta il percorso per l’attivazione dell’servizio di assistenza scolastica a carico dell’Ente Locale: 1 - La Scuola, a seguito dell’iscrizione di un alunno con disabilità acquisita l’autorizzazione dei genitori e/o esercenti la potestà, invia al Comune di residenza o all’UdP se delegato dal Comune la seguente documentazione: ¾ richiesta assistenza scolastica indicando numero ore di sostegno assegnate e numero ore di assistenza educativa necessarie; ¾ certificazione di alunno in situazione di handicap; ¾ diagnosi funzionale e PEI; ¾ copia autorizzazione dei genitori. Documento base_definitivo_ settembre 2009 8 2 - All'inizio dell'anno scolastico l'Ente Locale o gli Uffici di Piano, in caso di gestione associata di questo servizio, trasmette alla Scuola l'elenco nominativo degli assistenti educativi scolastici assegnati e il numero di ore autorizzate in favore di ogni alunno con disabilità. 3 - L’assistente sociale del Servizio Sociale di Base partecipa agli incontri di verifica del Piano Educativo Individualizzato promossi nelle scuole per ciascun alunno con disabilità destinatario del servizio. 4 - L’assistente educativa scolastica partecipa agli incontri interprofessionali di programmazione e di verifica dei percorsi didattici/educativi, nei quali darà il proprio apporto professionale in base alla propria esperienza di contatto con il singolo alunno assistito. Qualora la richiesta di personale venga presentata ad anno scolastico già iniziato, per l'emergenza di bisogni imprevisti per alunni con disabilità, il servizio verrà attivato nella misura concordata con le scuole e il Servizio di Neuropsichiatria di riferimento, previa disponibilità economica da parte del Comune di residenza/Ufficio di Piano. Documento base_definitivo_ settembre 2009 9 ALLEGATO n. 3 RUOLO DELLA PROVINCIA 1. La Provincia di Sondrio, ai sensi dell’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio - assistenziale" e dell’articolo 12 della legge regionale 12 marzo 2008 n.3, attua interventi, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore di soggetti con disabilità sensoriali, riconosciuti ai sensi di legge, con la finalità di supportarli durante i loro percorsi scolastici/ formativi ed educativi e che si trovano nelle seguenti condizioni: − soggetti ciechi o ipovedenti con un residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione o soggetti ipovedenti anche con un residuo visivo superiore a 1/10 in presenza di fattori, comprovati da dettagliata documentazione, che limitano l’autonomia della persona o quando la patologia sia di tipo degenerativo − soggetti affetti da sordità completa, soggetti ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60dB da entrambe le orecchie o soggetti affetti da sordità congenita o acquisita in epoca preverbale (comprovata da dettagliata documentazione) che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio e lo sviluppo, comportando un apposito intervento educativo e di supporto. Gli interventi sono atti a finanziare progetti individuali di intervento a favore di soggetti con disabilità sensoriale fino al completamento del loro percorso scolastico e formativo, concordati con un servizio specialistico o territoriale, d’intesa con la scuola ed altri organismi coinvolti nel progetto, e su richiesta dell’interessato o dei legali rappresentanti in caso di minorenni. Periodicamente la Provincia aggiorna i requisiti e le modalità per l’erogazione delle prestazioni, che rientrano nelle seguenti macro aree: a) fornitura di materiale specialistico per ciechi, di apparecchi specifici e strumentazione informatica, per la quale non sia prevista la fornitura da parte del Servizio Sanitario Nazionale, b) contributo rette per la frequenza presso istituti e centri specializzati per la formazione professionale, anche attraverso l’inserimento in strutture convittuali e/o semiconvittuali c) consulenza socioeducativa specifica, d) attività di assistenza alla comunicazione. L’attività degli assistenti alla comunicazione ha come obiettivo principale il sostegno educativo al fine di sostenere il processo di integrazione sociale a fronte delle barriere psicologiche, oltre che fisiche e comunicative che il soggetto va a incontrare nella scuola e nell'ambiente di vita. Nel caso di studenti ciechi o ipovedenti, o sordi o audiolesi senza minorazioni aggiuntive, la funzione di questi assistenti viene svolta, in via del tutto preminente, in ambito extrascolastico e in orari pomeridiani, almeno durante il periodo di apertura delle scuole. L’assistenza si pone in particolare per i soggetti con disabilità visiva come supporto nello svolgimento dei compiti (studio domestico), con particolare riguardo alla lettura di testi scritti a caratteri visuali quindi non immediatamente accessibili agli studenti destinatari del servizio, mentre nei soggetti con disabilità uditiva va a supportare le attività di studio nell’approccio alla complessità linguistica dei testi, nella rielaborazione personale dei contenuti e nell’esercizio della oralità. Le attività potranno anche essere rivolte alla preparazione di materiale didattico, idoneo ad essere percepito ed utilizzato attraverso i canali sensoriali di cui lo studente con disabilità sensoriale ancora dispone. La presenza a scuola, da ritenersi in via di principio come un'eccezione alla regola, dovrà comunque essere finalizzata alle attività riferite al materiale didattico. Nello specifico per lo studente disabile visivo non è giustificabile la presenza in classe, a fianco dello studente stesso se non nei casi in cui l'autonomia Documento base_definitivo_ settembre 2009 10 personale dello stesso studente risulti, temporaneamente o permanentemente, gravemente ridotta. Per gli studenti audiolesi l’assistente alla comunicazione è un operatore che si pone come ponte comunicativo tra l'alunno sordo, la classe e i docenti con l'obiettivo di abbattere le barriere comunicative, di supportare l’utilizzo didattico del linguaggio verbale, mediatore in tutte le discipline, ad offrire pari opportunità e consentire allo studente audioleso di esprimere pienamente le proprie potenzialità scolastiche. In presenza di soggetti affetti da disabilità plurima, con buone capacità cognitive certificate, si concorderà con il Comune competente le condizioni per un’eventuale collaborazione per l’attività specifica di assistenza alla comunicazione, in base alle direttive provinciali. 2. La Provincia svolge i compiti assegnati dalla normativa per le scuole superiori a favore di tutti gli studenti per la gestione dell’edilizia minore e, per quanto attiene l’oggetto dell’accordo, in particolare per garantire l’accessibilità degli spazi e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 3. In base all’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono attribuite alla Provincia, in relazione all’istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni relativi ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Si rinvia alla normativa e ad accordi specifici con i Comuni. 4. Infine la Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna a concorrere alla promozione della cultura dell’integrazione sociale, a partecipare agli organismi interistituzionali nonché a promuovere azioni specifiche per la disabilità sensoriale quali l’approfondimento delle tematiche e l’aggiornamento degli assistenti alla comunicazione. Documento base_definitivo_ settembre 2009 11 ALLEGATO N. 4 RUOLO E FUNZIONI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 1) Compiti generali in relazione all’handicap Il ruolo dell’Azienda Ospedaliera si orienta principalmente negli interventi per la singola situazione di handicap. All’Azienda Ospedaliera compete la formulazione del progetto riabilitativo individualizzato a partire dal momento in cui la situazione viene individuata e presa in carico. L’Azienda Ospedaliera assume le seguenti funzioni: • • • • • diagnosi (la funzione diagnostica intesa come atto integrato e interdisciplinare; funzione di verifica o integrazione rispetto a diagnosi settoriali o parziali; si auspica sia il più precoce possibile); cura (comprende le funzioni di cura volte alla guarigione parziale o totale ove possibile, le funzioni di mantenimento e, in generale, il compito di “care” sociosanitaria del paziente nel suo percorso evolutivo); riabilitazione (in particolare l’effettuazione di trattamenti riabilitativi, logopedici, fisioterapici, di psicomotricità, ecc.); sostegno alla famiglia (tale funzione riguarda gli aspetti psicologici e relazionali, oltre che l’accompagnamento e l’informazione nella fruizione dei servizi, nella tutela dei diritti e per la socializzazione e l’integrazione sociale); integrazione delle funzioni in un modello organizzativo interdisciplinare. 2) Compiti specifici in relazione alla scuola In relazione alla scuola, in specifico all’obiettivo dell’integrazione scolastica della persona con disabilità, l’Azienda Ospedaliera svolge i seguenti compiti, in aggiunta o in continuità con i compiti istituzionali sopra elencati: • • • • • • partecipazione del neuropsichiatra ai collegi dell'ASL di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica ai sensi del D.P.C.M. 185/2006; partecipazione ad un incontro preliminare di programmazione; consulenza al personale docente ed alla istituzione scolastica in relazione all’integrazione del soggetto con disabilità; consulenza agli operatori scolastici e con la collaborazione delle famiglie alla elaborazione del PEI con la conseguente assunzione di responsabilità specifiche; verifica con la scuola e la famiglia in base ad accordi specifici in relazione alle singole situazioni; gli incontri vengono preventivamente concordati con gli operatori interessati, con congruo anticipo; gli stessi vengono promossi dalla scuola – in quanto titolare del progetto di integrazione scolastica – e la sede viene concordata con gli operatori coinvolti; raccordo/integrazione con le realtà extrascolastiche. Documento base_definitivo_ settembre 2009 12 ALLEGATO n. 5 RUOLO E FUNZIONI DELL’ ASL L’A.S.L. si impegna a: svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa regionale (DGR N.VIII/003449 del 7.11.2006 in applicazione del DPCM 23 febbraio 2006, n.185) per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica; concorrere alla promozione di una cultura di integrazione dell’handicap; partecipare all’istituzione di un osservatorio provinciale sulla disabilità e alle attività dallo stesso promosse, al fine di avere un quadro dinamico e sempre attuale dei bisogni presenti a livello territoriale e per un miglioramento della ‘qualità della vita’; collaborare in attività di ricerca anche mediante programmi concordati con altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, con i servizi sanitari e sociali, con sedi universitarie e centri di studio e di ricerca; mettere a disposizione le proprie competenze professionali per l’orientamento di ogni persona interessata da un problema di disabilità in un percorso post-scolastico, con specifico riferimento alle risorse socio-sanitarie utilizzabili a livello territoriale su richiesta diretta della famiglia; partecipare al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) ai sensi e per le finalità e con le competenze di cui all’art.15 L.n.104/92; concorrere alle iniziative territoriali in tema di disabilità, secondo gli obiettivi e per gli adempimenti di carattere istituzionale previsti dalla normativa in vigore. Documento base_definitivo_ settembre 2009 13 APPENDICE ASPETTI TECNICO - OPERATIVI 1 - Dalla lettura combinata delle norme successive alla legge quadro - e precisamente art. 2 del Decreto Legge n. 324 del 27.08.93 e D.P.R. 24.02.94 atto di indirizzo, nonché dal DPCM 185/2006 e relative norme regionali (DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. VIII/3449 DEL 7.11.2006) – risulta che la famiglia deve presentare: A) al collegio ASL una domanda corredata da: 1. certificazione con definizione della patologia, classificata con l’ ICD-10 multiassiale o in subordine l’ICD9-CM, nonché con indicazione se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva, rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata a contratto nella branca specialistica di pertinenza della patologia rilevata; 2. relazione clinica, contenente i dati richiesti nel modello di domanda, che deve essere rilasciata da medico specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata o da psicologo dell’età evolutiva, di strutture pubbliche o private accreditate; essa riporta: lo stato di gravità della disabilità • il quadro funzionale sintetico del minore con indicazione dei test utilizzati (eventualmente allegando copia dei test stessi) e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree: • cognitiva e neuropsicologica • sensoriale • motorio-prassica • affettivo-relazionale e comportamentale • comunicativa e linguistica • delle autonomie personale e sociali B) alla scuola: il verbale di accertamento rilasciato dall’ASL. • Affinché ci siano tempi sufficienti ad una valutazione adeguata è indispensabile che l'invio della scuola all'Azienda Ospedaliera avvenga entro la fine dell'anno solare. 2 - La disabilità, anche in ambito scolastico, nasce dall’incontro tra una situazione personale legata ad una minorazione e l’ambiente scolastico stesso, inteso come struttura accogliente più o meno dotata di risorse atte a ridurre la situazione di handicap (abbattimento delle barriere architettoniche, disponibilità di personale - insegnante di sostegno, assistente ad personam flessibilità dei programmi, disponibilità dei necessari ausili e sussidi didattici). 3 La natura e l’entità della disabilità possono, inoltre, creare condizioni di ridotta autonomie personali e sociali nello svolgimento delle attività di apprendimento in ambito scolastico tali da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale o in quella di relazione. Documento base_definitivo_ settembre 2009 14 MODULISTICA IN USO (in attesa delle disposizioni attuative dell’Intesa tra Governo, le Regioni, le Province , i Comuni e le Comunità Montane in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità – Repertorio atti n. 39/CU del 20 marzo 2008) Diagnosi funzionale (indicata in seguito con il termine D.F.) 1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica delle risorse e della compromissione funzionale dello stato psicofisico della persona con disabilità. La D.F. deriva dall’acquisizione di elementi clinici e psicosociali. La D.F. va formulata evidenziando in modo particolare le capacità/potenzialità e le difficoltà dell’alunno. 2. La D.F. dovrà essere predisposta per gli alunni che verranno iscritti al 1° anno di Scuola Primaria, al 1° anno di Scuola Secondaria di Primo Grado, al 1° anno di Scuola Secondaria di Secondo Grado, per le nuove segnalazioni e certificazioni e per le nuove iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. La D.F. viene aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e – se necessario – in qualunque momento della carriera scolastica dell’alunno. Profilo dinamico funzionale (indicato in seguito con P.D.F.) 1. Il P.D.F. indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla condizione di disabilità, le possibilità di recupero e le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate. 2. Il P.D.F. è redatto, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della classe dell’alunno con disabilità, con la collaborazione dei genitori dell’alunno e con la consulenza degli operatori dell’Azienda Ospedaliera o dell'ente convenzionato e accreditato. 3. Il P.D.F. è formulato sulla scorta della D.F. e sulla conoscenza che gli operatori scolastici hanno dell’alunno, conoscenza documentata dal Fascicolo Personale, a cura del Consiglio di Classe, e che conterrà la “storia personale” ed i “prodotti” più significativi, atti ad evidenziare i processi evolutivi in tutte le aree. 4. Il P.D.F. è aggiornato a conclusione: • della scuola dell’infanzia; • della scuola primaria; • della scuola secondaria di primo grado; • durante il corso di istruzione secondaria di secondo grado. Alla fine della scuola secondaria di primo grado il P.D.F. è integrato con specifiche voci riguardanti l’orientamento scolastico, in vista del proseguimento degli studi o del progetto di vita. Ogni 2 anni deve essere tracciato un bilancio diagnostico e prognostico per valutare la rispondenza del PDF e la coerenza tra le successive valutazioni. Gli esiti delle verifiche trimestrali devono confluire nel PEI Documento base_definitivo_ settembre 2009 15 Piano educativo individualizzato/personalizzato (indicato in seguito con P.E.I o P.E.P.) 1. Il P.E.I. o P.E.P. è il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo, ai fini della realizzazione del diritto/dovere all’educazione e all’istruzione. Il P.E.I./P.E.P. rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e sociale individualizzati/personalizzati. 2. Il P.E.I./P.E.P. dovrà contenere tutti gli interventi individualizzati/personalizzati previsti a favore della persona: • la valutazione iniziale degli operatori scolastici e dell’Azienda Ospedaliera o dell'ente convenzionato e accreditato; • gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine, gli strumenti e i tempi; • gli interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle attività di sostegno; • gli eventuali supporti sanitari, sociali e riabilitativi dell’Azienda Ospedaliera e/o dell’A.S.L e/o dell'ente convenzionato e accreditato, per quanto di competenza; • gli eventuali interventi dell’Ente Locale di residenza dell’alunno, finalizzati alla realizzazione di quanto previsto dal P.E.I./P.E.P.; • gli interventi di collaborazione della famiglia; • i tempi e le modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti. 3. Gli operatori della Scuola, in collaborazione con la famiglia, e avvalendosi della consulenza degli operatori dell’Azienda Ospedaliera o dell'ente convenzionato e accreditato e dell’eventuale operatore dell’Ente Locale, procederanno alla stesura del P.E.I./P.E.P., sulla base delle indicazioni fornite dal P.D.F. Essendo rilevante la portata psico-pedagogica e didattica di tali strumenti (P.D.F. e P.E.I./P.E.P.), essi si configurano come necessità e atti della scuola, come parallelamente le diagnosi funzionali e le certificazioni sono atti dell'A.S.L, dell’Azienda Ospedaliera o dell'ente convenzionato e accreditato. Per la predisposizione del P.D.F e del P.E.I./P.E.P. è necessario che alla scuola vengano forniti tutti gli elementi all’uopo necessari. Infine, la stesura concreta del P.E.I. è a carico della scuola. 4. Il PEI deve essere redatto entro il 30 luglio. - dell'anno di iscrizione del primo ordine di ogni scuola, -aggiornato alla conclusione di ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado) e durante la scuola secondaria di 2° grado. Documento base_definitivo_ settembre 2009 16