1 VICOLI ELLA FORMAZIOE DEL COTRATTO Le trattative e la responsabilità precontrattuale. Trattative. Fase antecedente alla conclusione del contratto durante la quale le parti discutono i termini dell’affare per trovare un punto di equilibrio tra i loro contrapposti interessi. Interessi contrapposti: libertà di concludere o meno il contratto e affidamento circa la conclusione del contratto. Equilibrio: buona fede. Le trattative, per quanto avanzate, non possono comportare l’obbligo di concludere il contratto al quale sono finalizzate, né di norma possono precludere il recesso dalle medesime. Rilevanza comportamento: - art. 1337 c.c. = obbligo reciproco di buona fede oggettiva: regola di condotta corretta e leale. Si specifica in: - obblighi di informazione e trasparenza; - obbligo di segretezza; - obbligo di non impegnare la controparte in una trattativa pretestuosa; - obbligo di non recedere senza giustificato motivo, arbitrariamente, dalle trattative avanzate che hanno suscitato l’affidamento della controparte circa la conclusione del futuro contratto; - obbligo di compiere gli atti strumentali necessari per la validità ed efficacia del contratto; - art. 1338 c.c. = ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale – conoscenza delle cause di invalidità del contratto: nullità, annullabilità. Affidamento sulla conclusione di un contratto valido. Illecito civile: la responsabilità precontrattuale comporta l’obbligo di risarcire i danni. Tesi sulla natura della responsabilità (rilevanza per differenze disciplina): a) contrattuale; b) extracontrattuale; c) tertium genus. 2 Risarcimento del danno precontrattuale: interesse negativo, l’interesse leso è quello a non iniziare trattative inutili e dannose, a non essere coinvolti in trattative che non porteranno alla conclusione del contratto. Componenti: - danno emergente: spese sostenute; - lucro cessante: mancato guadagno per perdita di altre occasioni favorevoli a causa dell’inutile contrattazione. Accordi preparatori (formazione progressiva strumentali alla conclusione del contratto. del contratto): Puntuazione o minuta: le parti, per agevolare la trattativa ed in qualche modo fissarne gli esiti parziali, fissano con carattere impegnativo singoli aspetti del regolamento contrattuale in modo che sugli stessi non si debba ulteriormente discutere. Tali accordi non vincolano alla conclusione del contratto, ma producono obblighi circa la fissazione dei contenuti che con i medesimi si realizza: la parte che minacci di recedere pretendendo di rinegoziare tali aspetti incorre in responsabilità precontrattuale. Sono altresì rilevanti per l’interpretazione del contratto. Lettere di intenti: manifestazioni di disponibilità ad avviare trattative per la conclusione di un dato contratto che, se serie e concrete, possono comportare responsabilità precontrattuale nel caso in cui vengano disattese. Intese: atti mediante i quali le parti predispongono un regolamento contrattuale, più o meno dettagliato, destinato a valere per la conclusione di futuri ed eventuali contratti tra loro o con terzi. Contratto normativo – contratto tipo: non comporta l’obbligo a contrarre, ma l’obbligo di inserire nei futuri contratti che verranno liberamente conclusi alcuni contenuti e regole fissate in generale nell’intesa. La violazione delle intese da luogo a responsabilità precontrattuale. Es.: intesa tra produttore e commerciante all’ingrosso con la quale quest’ultimo si impegna a rispettare un certo prezzo per i beni eventualmente venduti al dettaglio. 3 Opzione art. 1331 c.c. Contratto preparatorio di un contratto finale. Accordo in forza del quale una parte (concedente) rimane vincolata alla propria dichiarazione (= proposta irrevocabile) mentre la controparte (opzionario) ha la facoltà di accettarla o meno entro un certo termine, stabilito dalle parti o in mancanza fissato dal giudice (ex art. 1183 c.c.) determinando, in caso di accettazione, la conclusione del contratto finale. Differenza con proposta irrevocabile. Proposta irrevocabile: atto unilaterale prenegoziale. L’opzione è un contratto preparatorio di un successivo contratto finale e può essere a titolo oneroso, concessa dietro corrispettivo. All’opzione si estende parte della disciplina della proposta irrevocabile: mantiene efficacia anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità del concedente, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze lo escludano. L’opzione determina la nascita di un diritto potestativo in capo all’opzionario che, se esercitato, vale a perfezionare automaticamente il contratto (soggezione del concedente). Violazione: risarcimento danno. 4 Prelazione. Nozione: attribuzione ad un soggetto determinato del diritto ad essere preferito ad altri, a parità di condizioni, ove si decida di concludere un determinato contratto. Differenza con opzione: il soggetto che concede (o è tenuto per legge a rispettare) la prelazione mantiene la libertà di concludere o meno il contratto. Fonti: a) volontaria o convenzionale; b) legale: - c.c.: art. 732 coerede; - leggi speciali: artt. 38-40 l. n. 392/78 a favore del conduttore di immobile locato adibito ad uso diverso da quello di abitazione in caso di vendita del bene. L’esistenza della prelazione comporta per il concedente (o soggetto tenuto ex lege): a) un obbligo negativo: astenersi dalla stipula con terzi prima di aver informato il prelazionario o di aver ricevuto la sua risposta; b) un obbligo positivo: tenere un comportamento che consenta al prelazionario di esercitare il proprio diritto. Obbligo di denunzia: comunicazione della intenzione di addivenire alla stipula di un contratto alle condizioni in essa stabilite. Tutela: a) efficacia obbligatoria, tipica delle prelazioni convenzionali = inopponibilità ai terzi; violazione del patto = inadempimento obbligo (risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c.); b) tutela reale, in alcuni casi di prelazione ex lege = opponibilità ai terzi: diritto di riscatto del bene dal terzo acquirente con una manifestazione unilaterale di volontà (cd. diritto potestativo di retratto, art. 732 c.c. – art. 39 locazioni). 5 COTRATTO PRELIMIARE. ozione: è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto detto definitivo di cui vengono predeterminati gli elementi essenziali. Il preliminare è un contratto in sé perfetto ad effetti obbligatori che si inserisce nella fase di formazione progressiva del contratto definitivo. Funzione: controllo delle sopravvenienze. Attraverso il preliminare, le parti hanno la possibilità di impegnarsi a realizzare una determinata operazione economica, di cui però differiscono la definitiva regolamentazione ad un momento successivo. Ambito: contratti consensuali ad effetti traslativi (compravendita – permuta); meno diffuso per contratti ad effetti obbligatori. Struttura, si distingue tra: a) p. bilaterale: vincolo per entrambe le parti; b) p. unilaterale: vincolo per una parte. Efficacia: il contratto preliminare è caratterizzato da un’efficacia meramente obbligatoria. Il preliminare determina quindi il sorgere dell’obbligo, in capo ad una sola o ad entrambe le parti, di procedere alla stipulazione di un successivo contratto definitivo (c.d. obbligo a contrarre). Disciplina. Forma art. 1351: principio di simmetria formale = per la validità del contratto preliminare è richiesta la stessa forma prevista per il contratto definitivo. Tutela. 1) in caso di inadempimento del preliminare, spettano in primo luogo al contraente fedele i normali rimedi contro l’inattuazione del contratto, identificabili nell’azione di adempimento, nell’azione di risoluzione e nel risarcimento del danno; 6 2) l’art. 2932 c.c. prevede la c.d. esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. Domanda diretta ad ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto preliminare non concluso. L’accoglimento di questa domanda è subordinata alla sussistenza di determinate condizioni: a) l’esperibilità del rimedio in questione deve essere: - possibile; e - non esclusa dal titolo; b) nei preliminari di contratti traslativi, la parte che propone la domanda deve avere già eseguito la propria prestazione o deve averne fatto offerta nei modi di legge. Trascrizione: art. 2645 bis. Preliminari trascrivibili: preliminare avente ad oggetto il futuro trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati su beni immobili. Ai fini della trascrizione, il preliminare deve essere rivestito della forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Funzione di prenotazione della trascrizione del definitivo o della sentenza costitutiva (2932): consente di anticipare l’opponibilità di tali atti alla data di trascrizione del preliminare, purché siano a loro volta trascritti. Esempio: 1) A promette in vendita a B l’immobile X. Il preliminare viene trascritto il 1.1.00. 2) A, violando il preliminare, vende in via definitiva il bene a C che trascrive il proprio acquisto il 1.1.01. In teoria C acquista correttamente in quanto A è ancora proprietario considerata l’efficacia meramente obbligatoria del preliminare. 3) A, poi stipula il definitivo anche con B (ovvero B ottiene la sentenza ex art. 2932 c.c.). Il contratto definitivo tra A e B (ovvero la sentenza costitutiva) viene trascritto il 1.1.02. In ragione dell’efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare, la trascrizione del definitivo (o della sentenza costitutiva) retroagisce alla data della trascrizione del preliminare. Di conseguenza, l’acquisto di B diviene opponibile a C, il cui titolo è stato trascritto prima della trascrizione del definitivo, ma dopo la trascrizione del preliminare. 7 Limite temporale affinché si produca l’effetto prenotativo della trascrizione del preliminare, è necessario che il contratto definitivo o la domanda ex art. 2932 venga trascritta: a) entro un anno dalla data prevista per il definitivo; b) comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare. Preliminare puro e preliminare ad effetti anticipati. Differenza. Preliminare improprio detto anche compromesso: contratto che contiene il definitivo consenso delle parti e che, mancando della forma richiesta non per la validità, ma per altri fini (es. trascrizione), dovrà essere riprodotto in altra forma solenne. Produce tutti gli effetti del contratto che le parti intendevano concludere + un obbligo a riprodurre il consenso in un’altra forma. In caso di inadempimento il rimedio è la domanda di verificazione della scrittura privata: accertamento giudiziale della autenticità della firma che consente poi la trascrizione dell’atto, v. art. 2657 c.c. Differenze tra preliminare di vendita – opzione – prelazione. Preliminare unilaterale e opzione. Il preliminare produce un obbligo a contrarre, sicché il contraente vincolato deve soddisfare il diritto di credito dell’altra parte manifestando il proprio consenso in ordine alla conclusione del contratto definitivo. Dall’opzione deriva in capo all’oblato un diritto potestativo. L’opzionario può determinare, attraverso la sua sola manifestazione di volontà, il perfezionamento del contratto finale, non risultando necessaria una nuova manifestazione di consenso da parte del concedente. Preliminare e prelazione convenzionale. Dal preliminare deriva l’obbligo per entrambe le parti o per una sola di concludere il contratto definitivo. Nel caso di prelazione il concedente rimane libero di concludere o meno il contratto oggetto della prelazione. 8 COTRATTO IMPOSTO. Obbligo di contrarre derivante dalla legge. Il limite all’autonomia privata e alla libertà di contrarre è intenso perché attiene all’an, al se concludere o meno il contratto, facoltà di scelta che viene totalmente compressa. Art. 2597: attività di impresa esercitata in regime di monopolio legale – obbligo a tutela del contraente che non può rivolgersi ad altre imprese. Art. 1679: concessione amministrativa per esercizio di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o cose. L. n. 990/1969: obbligo di assicurazione RC verso terzi per danni da circolazione di veicoli a motore che grava sia sul proprietario, sia sulle imprese autorizzate all’attività assicurativa. Carattere generale: rispetto della parità di trattamento. Tutela: art. 2932 qui poco efficace; risarcimento danno; revoca concessione amministrativa.