VI COLI ELLA FORMAZIO E DEL CO TRATTO Le trattative e la

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VICOLI ELLA FORMAZIOE DEL COTRATTO
Le trattative e la responsabilità precontrattuale.
Trattative. Fase antecedente alla conclusione del contratto durante la
quale le parti discutono i termini dell’affare per trovare un punto di
equilibrio tra i loro contrapposti interessi.
Interessi contrapposti: libertà di concludere o meno il contratto e
affidamento circa la conclusione del contratto.
Equilibrio: buona fede.
Le trattative, per quanto avanzate, non possono comportare l’obbligo di
concludere il contratto al quale sono finalizzate, né di norma possono
precludere il recesso dalle medesime.
Rilevanza comportamento:
- art. 1337 c.c. = obbligo reciproco di buona fede oggettiva: regola di
condotta corretta e leale.
Si specifica in:
- obblighi di informazione e trasparenza;
- obbligo di segretezza;
- obbligo di non impegnare la controparte in una trattativa
pretestuosa;
- obbligo di non recedere senza giustificato motivo, arbitrariamente,
dalle trattative avanzate che hanno suscitato l’affidamento della
controparte circa la conclusione del futuro contratto;
- obbligo di compiere gli atti strumentali necessari per la validità ed
efficacia del contratto;
- art. 1338 c.c. = ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale –
conoscenza delle cause di invalidità del contratto: nullità, annullabilità.
Affidamento sulla conclusione di un contratto valido.
Illecito civile: la responsabilità precontrattuale comporta l’obbligo di
risarcire i danni.
Tesi sulla natura della responsabilità (rilevanza per differenze
disciplina):
a) contrattuale;
b) extracontrattuale;
c) tertium genus.
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Risarcimento del danno precontrattuale: interesse negativo, l’interesse
leso è quello a non iniziare trattative inutili e dannose, a non essere
coinvolti in trattative che non porteranno alla conclusione del contratto.
Componenti:
- danno emergente: spese sostenute;
- lucro cessante: mancato guadagno per perdita di altre occasioni
favorevoli a causa dell’inutile contrattazione.
Accordi preparatori (formazione progressiva
strumentali alla conclusione del contratto.
del
contratto):
Puntuazione o minuta: le parti, per agevolare la trattativa ed in qualche
modo fissarne gli esiti parziali, fissano con carattere impegnativo singoli
aspetti del regolamento contrattuale in modo che sugli stessi non si debba
ulteriormente discutere.
Tali accordi non vincolano alla conclusione del contratto, ma producono
obblighi circa la fissazione dei contenuti che con i medesimi si realizza: la
parte che minacci di recedere pretendendo di rinegoziare tali aspetti
incorre in responsabilità precontrattuale.
Sono altresì rilevanti per l’interpretazione del contratto.
Lettere di intenti: manifestazioni di disponibilità ad avviare trattative per
la conclusione di un dato contratto che, se serie e concrete, possono
comportare responsabilità precontrattuale nel caso in cui vengano
disattese.
Intese: atti mediante i quali le parti predispongono un regolamento
contrattuale, più o meno dettagliato, destinato a valere per la conclusione
di futuri ed eventuali contratti tra loro o con terzi.
Contratto normativo – contratto tipo: non comporta l’obbligo a
contrarre, ma l’obbligo di inserire nei futuri contratti che verranno
liberamente conclusi alcuni contenuti e regole fissate in generale
nell’intesa.
La violazione delle intese da luogo a responsabilità precontrattuale.
Es.: intesa tra produttore e commerciante all’ingrosso con la quale
quest’ultimo si impegna a rispettare un certo prezzo per i beni
eventualmente venduti al dettaglio.
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Opzione art. 1331 c.c.
Contratto preparatorio di un contratto finale.
Accordo in forza del quale una parte (concedente) rimane vincolata alla
propria dichiarazione (= proposta irrevocabile) mentre la controparte
(opzionario) ha la facoltà di accettarla o meno entro un certo termine,
stabilito dalle parti o in mancanza fissato dal giudice (ex art. 1183 c.c.)
determinando, in caso di accettazione, la conclusione del contratto finale.
Differenza con proposta irrevocabile.
Proposta irrevocabile: atto unilaterale prenegoziale.
L’opzione è un contratto preparatorio di un successivo contratto finale e
può essere a titolo oneroso, concessa dietro corrispettivo.
All’opzione si estende parte della disciplina della proposta irrevocabile:
mantiene efficacia anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità del
concedente, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze lo escludano.
L’opzione determina la nascita di un diritto potestativo in capo
all’opzionario che, se esercitato, vale a perfezionare automaticamente il
contratto (soggezione del concedente).
Violazione: risarcimento danno.
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Prelazione.
Nozione: attribuzione ad un soggetto determinato del diritto ad essere
preferito ad altri, a parità di condizioni, ove si decida di concludere un
determinato contratto.
Differenza con opzione: il soggetto che concede (o è tenuto per legge a
rispettare) la prelazione mantiene la libertà di concludere o meno il
contratto.
Fonti:
a) volontaria o convenzionale;
b) legale:
- c.c.: art. 732 coerede;
- leggi speciali: artt. 38-40 l. n. 392/78 a favore del conduttore
di immobile locato adibito ad uso diverso da quello di
abitazione in caso di vendita del bene.
L’esistenza della prelazione comporta per il concedente (o soggetto tenuto
ex lege):
a) un obbligo negativo: astenersi dalla stipula con terzi prima di aver
informato il prelazionario o di aver ricevuto la sua risposta;
b) un obbligo positivo: tenere un comportamento che consenta al
prelazionario di esercitare il proprio diritto.
Obbligo di denunzia: comunicazione della intenzione di addivenire
alla stipula di un contratto alle condizioni in essa stabilite.
Tutela:
a) efficacia obbligatoria, tipica delle prelazioni convenzionali =
inopponibilità ai terzi; violazione del patto = inadempimento
obbligo (risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c.);
b) tutela reale, in alcuni casi di prelazione ex lege = opponibilità ai
terzi: diritto di riscatto del bene dal terzo acquirente con una
manifestazione unilaterale di volontà (cd. diritto potestativo di
retratto, art. 732 c.c. – art. 39 locazioni).
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COTRATTO PRELIMIARE.
ozione: è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo
contratto detto definitivo di cui vengono predeterminati gli elementi
essenziali.
Il preliminare è un contratto in sé perfetto ad effetti obbligatori che si
inserisce nella fase di formazione progressiva del contratto definitivo.
Funzione: controllo delle sopravvenienze.
Attraverso il preliminare, le parti hanno la possibilità di impegnarsi a
realizzare una determinata operazione economica, di cui però differiscono
la definitiva regolamentazione ad un momento successivo.
Ambito: contratti consensuali ad effetti traslativi (compravendita –
permuta); meno diffuso per contratti ad effetti obbligatori.
Struttura, si distingue tra:
a) p. bilaterale: vincolo per entrambe le parti;
b) p. unilaterale: vincolo per una parte.
Efficacia: il contratto preliminare è caratterizzato da un’efficacia
meramente obbligatoria. Il preliminare determina quindi il sorgere
dell’obbligo, in capo ad una sola o ad entrambe le parti, di procedere alla
stipulazione di un successivo contratto definitivo (c.d. obbligo a
contrarre).
Disciplina.
Forma art. 1351: principio di simmetria formale = per la validità del
contratto preliminare è richiesta la stessa forma prevista per il contratto
definitivo.
Tutela.
1) in caso di inadempimento del preliminare, spettano in primo luogo al
contraente fedele i normali rimedi contro l’inattuazione del contratto,
identificabili nell’azione di adempimento, nell’azione di risoluzione e nel
risarcimento del danno;
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2) l’art. 2932 c.c. prevede la c.d. esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di contrarre. Domanda diretta ad ottenere una sentenza
costitutiva degli effetti del contratto preliminare non concluso.
L’accoglimento di questa domanda è subordinata alla sussistenza di
determinate condizioni:
a) l’esperibilità del rimedio in questione deve essere:
- possibile; e
- non esclusa dal titolo;
b) nei preliminari di contratti traslativi, la parte che propone la domanda
deve avere già eseguito la propria prestazione o deve averne fatto offerta
nei modi di legge.
Trascrizione: art. 2645 bis.
Preliminari trascrivibili: preliminare avente ad oggetto il futuro
trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti
reali limitati su beni immobili.
Ai fini della trascrizione, il preliminare deve essere rivestito della forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o accertata
giudizialmente.
Funzione di prenotazione della trascrizione del definitivo o della sentenza
costitutiva (2932): consente di anticipare l’opponibilità di tali atti alla data
di trascrizione del preliminare, purché siano a loro volta trascritti.
Esempio:
1) A promette in vendita a B l’immobile X. Il preliminare viene trascritto il
1.1.00.
2) A, violando il preliminare, vende in via definitiva il bene a C che trascrive il
proprio acquisto il 1.1.01. In teoria C acquista correttamente in quanto A è ancora
proprietario considerata l’efficacia meramente obbligatoria del preliminare.
3) A, poi stipula il definitivo anche con B (ovvero B ottiene la sentenza ex art.
2932 c.c.).
Il contratto definitivo tra A e B (ovvero la sentenza costitutiva) viene trascritto il
1.1.02. In ragione dell’efficacia prenotativa della trascrizione del preliminare, la
trascrizione del definitivo (o della sentenza costitutiva) retroagisce alla data della
trascrizione del preliminare. Di conseguenza, l’acquisto di B diviene opponibile a C,
il cui titolo è stato trascritto prima della trascrizione del definitivo, ma dopo la
trascrizione del preliminare.
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Limite temporale affinché si produca l’effetto prenotativo della
trascrizione del preliminare, è necessario che il contratto definitivo o la
domanda ex art. 2932 venga trascritta:
a) entro un anno dalla data prevista per il definitivo;
b) comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.
Preliminare puro e preliminare ad effetti anticipati.
Differenza.
Preliminare improprio detto anche compromesso: contratto che contiene il
definitivo consenso delle parti e che, mancando della forma richiesta non
per la validità, ma per altri fini (es. trascrizione), dovrà essere riprodotto in
altra forma solenne.
Produce tutti gli effetti del contratto che le parti intendevano concludere +
un obbligo a riprodurre il consenso in un’altra forma.
In caso di inadempimento il rimedio è la domanda di verificazione della
scrittura privata: accertamento giudiziale della autenticità della firma che
consente poi la trascrizione dell’atto, v. art. 2657 c.c.
Differenze tra preliminare di vendita – opzione – prelazione.
Preliminare unilaterale e opzione.
Il preliminare produce un obbligo a contrarre, sicché il contraente
vincolato deve soddisfare il diritto di credito dell’altra parte manifestando
il proprio consenso in ordine alla conclusione del contratto definitivo.
Dall’opzione deriva in capo all’oblato un diritto potestativo. L’opzionario
può determinare, attraverso la sua sola manifestazione di volontà, il
perfezionamento del contratto finale, non risultando necessaria una nuova
manifestazione di consenso da parte del concedente.
Preliminare e prelazione convenzionale.
Dal preliminare deriva l’obbligo per entrambe le parti o per una sola di
concludere il contratto definitivo.
Nel caso di prelazione il concedente rimane libero di concludere o meno il
contratto oggetto della prelazione.
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COTRATTO IMPOSTO.
Obbligo di contrarre derivante dalla legge.
Il limite all’autonomia privata e alla libertà di contrarre è intenso perché
attiene all’an, al se concludere o meno il contratto, facoltà di scelta che
viene totalmente compressa.
Art. 2597: attività di impresa esercitata in regime di monopolio legale –
obbligo a tutela del contraente che non può rivolgersi ad altre imprese.
Art. 1679: concessione amministrativa per esercizio di servizi pubblici di
linea per trasporto di persone o cose.
L. n. 990/1969: obbligo di assicurazione RC verso terzi per danni da
circolazione di veicoli a motore che grava sia sul proprietario, sia sulle
imprese autorizzate all’attività assicurativa.
Carattere generale: rispetto della parità di trattamento.
Tutela: art. 2932 qui poco efficace; risarcimento danno; revoca
concessione amministrativa.