E’ sussistente il patto di non concorrenza nei rapporti di collaborazione coordinata E' vero che la legge non impone, comunque, al lavoratore autonomo e parasubordinato un dovere di fedeltà, ma è altrettanto vero che il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza permea come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica. Così la Corte di Cassazione nella sentenza sotto riportata. CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 marzo 2013, n. 7141 . Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 16 aprile 2007, la Corte d'appello di Torino accoglieva parzialmente l'appello proposto da M. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società inteso ad ottenere la condanna di T. A. al pagamento di euro 25.882,85 a titolo di pagamento della penale prevista per violazione del patto di non concorrenza, al risarcimento dei danni causati dall'attività da questi svolta presso la D. s.p.a. ed, infine, ad astenersi, per il periodo di tempo contrattualmente pattuito, dal porre in essere attività finalizzate all'inserimento sul mercato di prodotti in concorrenza con quelli della società. 2. Per quanto rileva in questa sede, i Giudici d'appello ritenevano inapplicabile l'art. 2125 c.c. ai rapporti di lavoro parasubordinato, qual era quello di specie, ed applicabile la disciplina del patto limitativo della concorrenza ex art. 2596 c.c., ricorrendone uno dei presupposti, la delimitazione dell'attività a quelle identiche alle attività svolte dalla società, rimanendo così irrilevante l'estensione territoriale illimitata (al territorio mondiale) ritenuta dal giudice di prime cure causa di nullità del patto. 3. Pertanto, all'esito dell'interrogatorio libero del T., la Corte territoriale riteneva non contestata in fatto la violazione del patto e dichiarava l'inadempimento alle obbligazioni assunte, con relativa condanna alla penale pattuita. Quanto al preteso risarcimento, riteneva non allegati, né dimostrati i danni asseritamente subiti per effetto dell'attività concorrenziale posta in essere dal T.. 4. Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione il T., con tre motivi; resiste la M. s.p.a. con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione 5. Con i motivi di ricorso è denunciata, in sintesi: violazione dell'art. 2125 c.c., per aver la Corte di merito erroneamente escluso l'applicabilità della predetta disposizione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (primo motivo); violazione dell'art. 2596 c.c., per non aver la Corte di merito ritenuto nullo il patto di non concorrenza, pur sussistendone le condizioni stante il pattuito ambito geografico mondiale per l'operatività del divieto di concorrenza; per aver trascurato di considerare la natura non necessariamente accessoria del patto di esclusiva, onde la risoluzione del contratto di collaborazione non aveva portato necessariamente, nella specie, alla cessazione del patto (secondo motivo); violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione alle risultanze degli atti di causa, travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, omessa motivazione su un punto decisivo, per aver i Giudici del gravame ritenuto l'attività espletata presso la D., pur in assenza di prove dedotte dalla società, svolta in concorrenza con l'attività della società M., trascurando di considerare che la M. produce e vende serrature laddove la D. costruisce porte e non vende separatamente serrature (terzo motivo). 6. I primi due motivi, esaminali congiuntamente per la loro connessione logica, non sono meritevoli di accoglimento, pur superando l'evidente inammissibilità perché non corredali del prescritto quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. 7. Osserva il Collegio che la vicenda che ne occupa concerne la disciplina dei limiti contrattuali della concorrenza nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui regolamentazione va correlata al peculiare regime di autonomia che connota l'attività svolta dal collaboratore cui non è perciò riconducibile, direttamente, il disposto dell'art. 2125 c.c., introdotto per il lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto. 8. E' vero che la legge non impone, comunque, al lavoratore autonomo e parasubordinato un dovere di fedeltà, ma è altrettanto vero che il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza permea come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica. 9. Ciò trova, peraltro, dimostrazione, per il rapporto di agenzia, nel diritto di esclusiva, attribuito a tutte le parti dall'art. 1743 c.c., e dal dovere di lealtà e buona fede imposto all'agente dal successivo art. 1746, primo comma, c.c., nonché dal divieto di concorrenza gravante sul socio della società in nome collettivo, o del socio accomandatario, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2301 e 2318 c.c. e, più in generale, nelle regole di correttezza e lealtà di cui all'art. 2598 c.c. 10. Il divieto di concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è, perciò, riconducibile direttamente all'art. 2125 c.c. (per l'applicazione analogica della disposizione si rimanda a Cass. 20312/2008), ma rientra nella previsione dell'art. 2596 c.c. che sancisce, testualmente: "Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni". 11. Evidente ne risulta la ratio legis, che, come emerge anche dai lavori preparatori, consiste, essenzialmente, nell'intenzione del legislatore di "evitare una eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica" (così, testualmente, la relazione ministeriale al codice civile, n. 1045, richiamata da Cass. 988/2004 cui si rinvia per l'ampia motivazione). 12. Coerente con la ratio prospettata, oltre che con la lettera della disposizione in esame (art. 2596 c.c.), è l'imposizione di condizioni di validità ed efficacia alle limitazioni pattizie della concorrenza, in funzione di tutela della libertà di concorrenza che costituisce, da un lato, espressione della libertà di iniziativa economica e persegue, dall'altro, la protezione dell'interesse collettivo, impedendo restrizioni eccessive della concorreva e della positiva influenza che ne deriva alla qualità dei prodotti ed al contenimento dei prezzi. 13. Coerentemente, le attività economiche da considerare in concorrenza tra loro, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2596 c.c., vanno identificate in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi e/o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato. 14. Tanto premesso in linea generale, va rilevato che, nella specie, la propugnata autonomia del patto di non concorrenza rispetto al contratto di collaborazione cui accedeva, per asserirne l'ultrattività del primo alla risoluzione del secondo, non può essere vagliata in questa sede di legittimità, in difetto di idonee censure devolute con i mezzi d'impugnazione in ordine all'interpretazione del negozio giuridico stipulato nella specie, in termini di mera accessorietà o di collegamento negoziale. 15. Quanto, invece, alla pretesa nullità del patto, deve osservarsi che correttamente la Corte territoriale, con motivazione immune da censure e logicamente motivata, ha accertato la conformità della pattuizione al dettato codicistico che, con congiunzione disgiuntiva, prescrive che il divieto sia delimitato in ambito spaziale o con indicazione dell'attività economica (art. 2596 c.c.), valorizzando adeguatamente, nella previsione negoziale recante, contestualmente, la delimitazione del divieto alle attività identiche a quelle svolte dalla società e l'indiscriminato ambito territoriale (mondiale) del vincolo negoziale, la predeterminazione dell'attività. 16. Va ancora aggiunto che il motivo con il quale è censurato l'erroneo apprezzamento, da parte della Corte territoriale, dell'attività espletata dal T., criticandone, in radice, la connotazione di attività concorrenziale, risulta inammissibile nella parte in cui si risolve, al di là della sua formale prospettazione come vizio di motivazione, in una sostanziale richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una valutazione delle risultanze processuali, diversa e contrapposta a quella operata dal Giudice del gravame nell'esercizio della discrezionalità loro riservata. 17. È infondato, invece, il terzo mezzo d'impugnazione, nella parte in cui più specificamente coinvolge, per come illustrato, il convincimento della Corte territoriale sulla ritenuta sussistenza degli atti di concorrenza sleale in questione, che, quale apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, la Corte del gravame risulta aver espresso con motivazione adeguata e coerente, nonché immune da errori di diritto, dando con chiarezza conto delle specifiche risultanze processuali e, in ispecie, dell'interrogatorio reso dallo stesso T. dal tenore inequivocabile (con il riconoscimento che, in M., si occupava di cilindri di serratura anche di sicurezza, e che anche in D. si occupa di progettazione, anche progettazione di cilindri). 18. In definitiva, per quanto detto, il ricorso va rigettato. 19. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 40,00 per esborsi, oltre euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.