SD 08 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Il Liceo Artistico propone agli alunni in situazione di handicap diversi interventi per ampliare le possibilità
lavorative e rafforzare le conoscenze, utili soprattutto per l'effettiva partecipazione degli allievi
diversamente abili al progetto educativo, adottando molteplici strategie didattiche ed educative.
Il processo di integrazione scolastica evidenzia la necessità di strutturare interventi che rispondano alle
peculiari e complesse esigenze degli alunni stessi.
Diventa pertanto indispensabile attivare percorsi individualizzati, basati su itinerari flessibili per realizzare
un “progetto di vita” nell'ottica di un'educazione permanente.
L’offerta formativa viene adeguata al singolo caso per fornire delle abilità che possano agevolare
l'inserimento nel mondo produttivo. La proposta, condivisa dalla scuola, dalla famiglia e dai servizi
sociali, è quella di attivare un progetto educativo-didattico e formativo a “obiettivi minimi” oppure
propriamente differenziato, avente come finalità il consolidamento delle conoscenze di base e il
potenziamento di abilità fini-motorie.
Alla fine del percorso scolastico differenziato viene rilasciato all'alunno un attestato dei crediti ottenuti,
che può essere utilizzato sia per accedere a corsi di formazione professionale, sia in ambito lavorativo. Il
percorso a “obiettivi minimi” prevede invece come suo termine il rilascio del diploma di stato.
Nella scuola opera uno Sportello Aperto rivolto ai genitori per informazioni utili ed anche per esigenze
particolari degli alunni.
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
Il Liceo Artistico “G. De Fabris” di Nove ha elaborato per l’anno scolastico 2009/2010 un protocollo di
accoglienza e di integrazione degli alunni diversamente abili che mira al loro inserimento effettivo e
proficuo nella realtà scolastica.
Il presente protocollo è stato formulato in base a quanto definito dalla normativa vigente, a cui si fa
riferimento:
 D.P.R. n. 616/1977;
 C.M. n. 364/1986;
 legge n. 104 del 05 febbraio 1992;
 atti di indirizzo e coordinamento D.P.R. del 24 febbraio 1994;
 D.P.R. n. 323/1998
 D.M. n. 331/1998;
 D.M. n. 141/1999;
 Linee Guida per l’integrazione per gli alunni con disabilità ( 05 agosto 2009, n. prot. 4274).
L’alunno in situazione di “handicap” (L. n. 140/92, art. 3) è una persona che, temporaneamente, si trova
in situazione di svantaggio rispetto agli altri.
Il diversamente abile è una persona che, in modo permanente, presenta bisogni fondamentali, identici a
quelli di ogni individuo, ma non è in grado di provvedere autonomamente al loro soddisfacimento.
Una integrazione di qualità è quella che sa rispondere efficacemente alla complessità dei bisogni nei
diversi campi espressivi della persona in situazione svantaggiata.
Tutti i docenti dell’Istituto ed il personale ausiliario hanno saputo creare un clima di grande accoglienza e
di rispetto, grazie al prevalere di singole “buone pratiche” e di una generale attenzione verso l’altro.
La scuola intende valorizzare la strada intrapresa dell’integrazione e dell’inclusione scolastica dei
soggetti D.A., ponendo al centro di ogni intervento la persona e la famiglia.
Con il progetto “strategie di accoglienza”, la scuola si prefigge di rendere accogliente l’ingresso nel
nuovo contesto educativo, mettendo i bisogni dei singoli allievi in primo piano, al fine di creare i
presupposti di un buon clima di classe, dove gli alunni si sentano a loro agio e siano messi in condizione
di apprendere quanto viene loro proposto.
Il progetto contiene, in caso di insuccesso scolastico, la proposta di un percorso individuale di
riorientamento, con il coinvolgimento delle famiglie e di tutti gli operatori interessati.
Obiettivi:
 creare le condizioni affinché l’alunno/a possa star bene a scuola, maturi e apprenda le competenze
possibili per realizzare il proprio progetto di vita, compatibilmente con le sue effettive capacità, le sue
difficoltà e i suoi bisogni;
 costruire percorsi educativo-didattici individualizzati in funzione dell’autonomia e dell’inclusione dei
soggetti.
Come si realizza tale obiettivo:
 usando tutte le risorse umane e strumentali che possano facilitare l’apprendimento, la
comunicazione e le relazioni;
 permettendo un dialogo e una collaborazione costruttiva tra coloro che concorrono al processo di
maturazione dell’alunno/a;
 realizzando un costante dialogo e confronto tra gli insegnanti curricolari e l’insegnante di
sostegno;
 collaborando con gli operatori dell’ASL e dei servizi socio-sanitari che, per la loro specifica
competenza, forniscono la Diagnosi Funzionale (DF) e collaborano alla definizione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI) di ogni alunno/a
 costruendo costanti rapporti con la famiglia, le cui aspettative sono debitamente considerate
per la definizione del contratto formativo.
ISCRIZIONE
L’iscrizione definitiva dell’alunno D.A. avviene nel mese di luglio. In quel momento la scuola deve
possedere, oltre quelli di rito, anche i seguenti documenti:
Diagnosi Clinica (ULSS). Questo documento può essere compilato anche da un medico privato
convenzionato.
Diagnosi Funzionale (ULSS). Questo documento evidenzia il tipo e la gravità del deficit ed evidenzia
anche le potenzialità dell’alunno.
Verbale di accertamento rilasciato dall’UVMD. Questo documento è l’atto formale indispensabile per
attivare tutte le forme di sostegno previste dalla normativa;
Profilo Dinamico Funzionale. Questo documento è compilato dagli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado, al termine del percorso scolastico dell’alunno.
All’atto dell’iscrizione i genitori devono segnalare particolari necessità (es: trasporto, somministrazione di
farmaci e/o alimenti, assistenza per l’autonomia ecc..)
DOPO L’ISCRIZIONE
Richiesta dell’insegnante di sostegno. Il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e
del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle
ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di
ulteriori ore di sostegno in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98).
Formazione delle classi. Le classi in cui è presente un alunno D.A. non possono superare il numero di
25 alunni. Il C.d.c., tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale, la
formazione di classi con un numero non superiore ai 20 alunni. E’ necessario che dal progetto di
integrazione formulato dal C.d. C. risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità da perseguire
e le metodologia didattiche che si intendono attivare. (D.M. n. 141/1999).
Assistente per l’autonomia e la comunicazione. Se la gravità dell’handicap lo richiede, il Dirigente
Scolastico deve inoltrare tempestivamente richiesta alla Provincia e/o all’ULSS territorialmente
competente (DPR n. 616/1977, artt. n. 42,44; L. n. 104/1992, art. n. 13, co. 3).
GLI OPERATORI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il Dirigente Scolastico:
 individua il coordinatore del “Gruppo H” della scuola, tra i docenti del Collegio;
 ha l’onere di convocare e presiedere i Consigli di classe straordinari per la definizione e stesura
dei PEI;
 favorisce tutte le strategie necessarie al fine dell’inclusione dell’alunno;
 cura gli adempimenti burocratici e mantiene contatti con le istituzioni che si occupano
dell’integrazione;
 in casi particolari di studenti in situazione di handicap che devono affrontare l’esame di stato
conclusivo, richiede al MIUR “buste con prove supplementari”, per consentire l’adeguato
svolgimento delle prove d’esame;




incentiva la motivazione del personale della scuola, anche col supporto di soggetti esterni;
è garante nei confronti della famiglia della qualità dell’integrazione progettata;
collabora con il consiglio di classe al fine di verificare e valutare l’integrazione dell’alunno/a;
garantisce la riservatezza degli atti.
Il Consiglio di Classe:
 ha la responsabilità collegiale dell’inclusione dell’alunno D.A.;
 deve essere a conoscenza di quanto riportato nella documentazione personale dell’allievo e
redigere la stesura del PEI;
 deve attuare tutte le strategie didattiche necessarie all’apprendimento dell’alunno;
 deve utilizzare tutte le opportunità relative alla flessibilità oraria, della modularità delle classi
aperte ecc., per favorire l’inclusione dell’alunno;
 valuta le prove scritto-grafiche ed orali dell’alunno in modo equipollente o differenziato, a
seconda dei singoli casi e delle singole situazioni, secondo i dettami normativi.
Ai fini dell’espletamento delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del percorso scolastico
dell’alunno, il C.d.c deve predisporre per la commissione esaminatrice un allegato contenente :
 la richiesta, al presidente della Commissione, della presenza dell’insegnante di sostegno,
durante le prove scritte dell’esame di stato, al fine di garantire un equo svolgimento delle
stesse da parte dell’alunno;
 la documentazione personale dello studente con la relazione finale relativa all’intero percorso
scolastico effettivamente svolto;
 per i candidati che hanno seguito la programmazione ministeriale con obiettivi minimi,
l’eventuale richiesta di prove equipollenti, e/o di assistenza e/o di tempi suppletivi sia per
l’espletamento delle prove scritte che per quelle orali;
 eventuale richiesta motivata di sostituire il colloquio con prove scritte, test o qualsiasi altra
strumentazione che medi tra il candidato e la commissione esaminatrice;
 per i candidati che hanno seguito la programmazione differenziata riconducibile al PEI, e che
sostengono le prove d’esame, la richiesta di prove coerenti con il percorso e finalizzate al
rilascio dell’attestato di frequenza e la certificazione dei crediti formativi;
 per gli alunni che hanno seguito la programmazione differenziata riconducibile al PEI, ma che
non sostengono le prove d’esame, sarà rilasciato dalla scuola un certificato di frequenza;
 nel caso di candidati ipovedenti, la richiesta al MIUR del testo delle singole prove, scritto in
“Braille”;
 in casi particolari la richiesta di “buste supplementari” o di “prove suppletive”.
Il gruppo H
In riferimento all’art. 15 comma 2 legge 104/92, si costituisce nell’istituto il Gruppo H. Esso è composto
dal DS, che lo convoca e lo presiede, dai rappresentanti dei docenti curricolari e dei docenti di sostegno.
Finalità del gruppo H:
 porre al centro della relazione insegnamento–apprendimento lo studente, partendo dai suoi stili
cognitivi e dalle relazioni affettive espresse;
 favorire apprendimenti di tipo cooperativo e significativi coerenti con il “progetto di vita” dello
studente;
 favorire esperienze di collaborazione formative in rete (Scuole-Associazioni- Enti locali);
 rendere più efficace l’interazione all’interno del Consiglio di Classe nella realizzazione dei PEI;
 promuovere scambi di esperienze con associazioni che si occupano delle persone diversamente
abili;
 favorire la “continuità” tra Scuola di provenienza e Scuola Secondaria di Secondo Grado;
 formulare richieste per l’eventuale acquisto di attrezzature particolari, sussidi scolastici, contatti
con i centri di riabilitazione, con l’ULSS, con altri enti territoriali;
 sensibilizzare la scuola circa il problema dell’integrazione e inclusione dei D.A.
L’insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è
presente l’alunno diversamente abile. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata
l’integrazione (C.M. 250/1985; nota n° 4088 del 2/10/2002). La legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6
recita: “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1bis)”.
E’ richiesto dal D.S. (artt. 41 e 44 D.M. 331/1998). La quantificazione delle ore di sostegno necessarie
risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal C.d.C. nella compilazione della richiesta di
deroga per ogni alunno.
Pertanto si desume che:
 l’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe;
 è assegnato alla classe, assicurando, quando è possibile, la continuità educativa e didattica,
tenendo presente l’area disciplinare di competenza;
 è contitolare e corresponsabile nel C.d.C.;
 partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutario con diritto di voto per tutti gli alunni;
 contribuisce alla costruzione di un progetto di vita che prevede percorsi di orientamento in
ingresso, in uscita, e di integrazione formativa tra soggetti diversi;
 collabora con i docenti del consiglio di classe alla definizione del percorso didattico;
 facilita le relazioni con gli altri operatori interni ed esterni alla scuola;
 stabilisce un rapporto privilegiato con l’alunno/a, la sua famiglia e gli operatori sociosanitari di
riferimento;
 aiuta e sostiene sia lo studente che il gruppo classe in cui è inserito, intervenendo nella gestione
dell’attività didattica;
 individua tensioni emotive e situazioni di disagio legate alla presenza del disabile e le porta alla
luce per favorirne la soluzione;
 osserva le direttive stabilite dal dipartimento, si confronta e coopera con gli altri insegnanti di
sostegno in modo da garantire un lavoro di équipe;
 prende contatto con il personale ATA designato ad assistere gli alunni non autosufficienti;
 prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi;
 si occupa dell’orientamento dell’alunno D.A., favorendo la collaborazione tra il sistema scolastico
e quello della formazione professionale.
L’ insegnante curricolare:
 pone attenzione al potenziale dell’alunno e non solo al suo handicap;
 pianifica la maggior parte del tempo che l’alunno/a trascorre a scuola;
 adatta, quando è possibile gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione della materia alla
situazione dell’alunno disabile, altrimenti prevede un programma differenziato, non riconducibile
agli obiettivi minimi;
 collabora, all’interno del consiglio di classe, all’osservazione e alla valutazione iniziale e in itinere;
 progetta ed attua con l’insegnante di sostegno le fasi di progettazione e di verifica del percorso
formativo.
Il personale non docente svolge una funzione di supporto all’integrazione perché:
 il collaboratore scolastico contribuisce a rendere accogliente l’ambiente scolastico e svolge
assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nelle uscite da esse, nell’uso
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
 il personale di segreteria redige gli atti amministrativi necessari e cura la tenuta della
documentazione;
 il personale tecnico facilita l’utilizzo delle attrezzature a disposizione della scuola e collabora
all’innovazione tecnologica applicata;
 l’assistente OSS risponde a tutte le esigenze personali e coadiuva il lavoro didattico
collaborando con il personale scolastico.
La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno e partecipa al dialogo
e al patto formativo nella stesura e approvazione del PEI.
ASSISTENZA SPECIALISTICA
Nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno, sono
previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o comunicazione.
Il D.S. ne fa richiesta all’ente locale di competenza.
L’assistenza di base, che comprende l’accompagnamento dell’alunno in situazione di handicap
dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali, l’accompagnamento ai servizi
igienici e la cura dell’igiene personale, coinvolge gli operatori sanitari e i collaboratori scolastici che, per
svolgere tale mansione, hanno frequentato un corso di formazione e ricevono un premio incentivante
(CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n°3390 del 30/11/01).
E’ responsabilità del D.S., nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, assicurare in ogni
caso il diritto all’assistenza (nota MIUR n°3390 del 30/11/01).
PROGETTO INTEGRAZIONE “CLASSI APERTE”
Il movimento, l’espressione corporea e la manipolazione di vari materiali costituiscono la “terapia
elettiva” nel trattamento del soggetto D.A., poiché si pone il corpo come punto di riferimento permanente
nel rapporto di comunicazione fra il soggetto ed il mondo che lo circonda. Questa potenzialità deve
essere incrementata e potenziata in modo del tutto naturale, parallelamente alle capacità linguistiche e
mnestiche. E’ necessario rendere consapevole l’alunno D.A. della necessità di utilizzare entrambi gli
strumenti (linguaggio visuo-manuale e linguaggio vocale). Egli deve saper usare il suo corpo anche per
comunicare con gli altri.
Il progetto “INTEGRAZIONE CLASSI APERTE” consiste nella partecipazione dell’alunno in classi
diverse dalla sua, ma parallele, in attività manipolative, laboratoriali e motorie, per migliorare le abilità
manuali e motorie e potenziare i campi sensoriali.
LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO
La Legge 104/92, all’art. 16, comma 1 afferma che “nella valutazione degli alunni handicappati da parte
degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano
state adottate particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”. Il comma 3 dello stesso articolo
recita: “nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione”.
Gli alunni che seguono un percorso scolastico con obiettivi minimi, riconducibili ai Programmi
Ministeriali, sono valutati con gli stessi criteri adottati per la classe.
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna
valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente
individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un
colloquio o prove scritte tradizionali.
Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli
obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti,
decide per una valutazione normale ed eventuale promozione con debito formativo o con credito.
VALUTAZIONE DIFFERENZIATA
Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e,
eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di
obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, valuta, in
ogni caso, i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del
citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale
solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo
individualizzato.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello
scrutinio finale e ai punteggi assegnati in base all’esito degli esami si aggiunge l'indicazione che la
votazione è riferita al P.E.I.e non ai Programmi Ministeriali (la valutazione differenziata deve essere
formalmente accettata dalla famiglia.)
LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
L’esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione
agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo; esso pertanto, anche per i candidati in
situazione di handicap, deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità acquisite.
Documentazione. Per gli alunni in situazione di handicap, il Consiglio di classe deve in primo luogo
approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare, tuttavia, il
documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi,
gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti” deve illustrare: - le scelte fatte per l’alunno in situazione di handicap per il suo
percorso individuale nonché per le attività di sostegno; - le modalità di integrazione nella classe; - i
percorsi comuni alla classe; - le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.
Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d’esame di operare correttamente
deve predisporre: - la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap; - per i
candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più
lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali; - per i candidati che abbiano seguito un percorso
didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio
dell’attestato; - nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove
in Braille.
Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti
per l’autonomia e la comunicazione (art. 318 del D.Lvo n.297/1994).
I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche riguardano le ore destinate
normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami.
Prove equipollenti. Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze
e le capacità conseguite dall’alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede
prove equipollenti per alunni in situazione di handicap che possono consistere nell’utilizzo di mezzi
tecnici (computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno), o di modi
diversi (risposte chiuse, prove strutturate, griglie) ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o
professionali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati (adeguati alla situazione di handicap e
alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare).
Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o
attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore.
Prove differenziate. Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi
piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai
programmi ministeriali, la Commissione d’esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe,
prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e abilità
acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato
prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche
nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi tra Amministrazione
Scolastica e Regioni. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe. Le prove dovranno essere coerenti con quelle svolte
durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della
persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione,
socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.
L’effettuazione delle prove differenziate va indicata solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi
all’albo dell’Istituto.
ACCORDI DI PROGRAMMA
Il progetto di integrazione dell’alunno disabile richiede l’intervento di diversi enti competenti. Per una
buona qualità dell’integrazione scolastica è previsto la stipula di un accordo di programma tra diversi
servizi pubblici e privati. Tali accordi di programma sono finalizzati alla “programmazione coordinata
delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive”. Tali atti giuridici contengono
sostanzialmente il progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica di tutti gli alunni disabili di un
certo territorio, con l’indicazione degli interventi che ognuno dei sottoscrittori si impegna a realizzare.
VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
Le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la “promozione dello sviluppo relazionale e
formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Il consiglio di classe avrà cura di
progettare visite e viaggi di istruzione con percorsi adeguati. La scuola è tenuta a predisporre i relativi
servizi e mezzi di trasporto idonei anche in presenza di alunni con difficoltà motorie. L’alunno
diversamente abile dovrà essere accompagnato dal docente di sostegno o da qualunque altro membro
della comunità scolastica.
Tali precisazioni sono valide anche per le uscite didattiche. I docenti in servizio, in tale circostanze si
fanno carico dell’assistenza degli alunni disabili fino all’arrivo dei genitori.
SD 08/a – INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI
APPRENDIMENTO
ALUNNI CON DSA
PREMESSA GENERALE
La legge n° 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività
della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1).
La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto
necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge (art. 5); gli studenti con diagnosi DSA hanno
diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e
tecnologie specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di
lavoro scolastico.
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
1. ISCRIZIONE,
ACQUISIZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
SPECIALISTICA,
COMUNICAZIONI
2. RICHIESTA DI PERCORSO PERSONALIZZATO DA PARTE DELLA FAMIGLIA O DELLO
STUDENTE, SE MAGGIORENNE
3. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
4. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI
STATO.
1. ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA, COMUNICAZIONI
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente DSA, alunno, famiglia,
segreteria didattica.
Iscrizione.
Le pratiche di iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che avrà cura
dell’iscrizione degli studenti con DSA in modo continuativo.
La famiglia o l’alunno stesso, se maggiorenne, unitamente al normale modulo d’iscrizione,
consegnerà la diagnosi del medico specialista che verrà allegata al fascicolo personale dell’alunno.
Nel rispetto della normativa vigente, la diagnosi deve essere redatta dall’ASL di appartenenza o da
un medico specialista accreditato dalla Regione.
Acquisizione della documentazione specialistica.
L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’Istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo
del PDP.
Tale documentazione va presentata al momento dell’iscrizione, o comunque entro l’inizio delle
lezioni, per poter effettuare l’integrazione alla programmazione del C.d.c. e del singolo docente.
Le diagnosi presentate oltre tale scadenza, verranno valutate dal Dirigente Scolastico, dal referente
DSA e dal C.d.c.
Comunicazioni.
L’assistente amministrativo comunicherà, tanto in fase di iscrizione all’inizio dell’anno scolastico, che
durante l’anno scolastico, l’acquisizione delle diagnosi di DSA al Dirigente Scolastico, al coordinatore
di classe e al referente DSA.
Il referente DSA avrà cura di controllare quanto sancito dalla legge 8.10.2010, art.3, e il decreto
correttivo del 12.07.2011 con le linee guida allegate. In caso contrario contatterà la famiglia o
l’alunno, se maggiorenne.
2. RICHIESTA DI PERCORSO PERSONALIZZATO DA PARTE DELLA FAMIGLIA O DELLO
STUDENTE, SE MAGGIORENNE.
La famiglia è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda
l’autorizzazione a tutti i docenti del C.d.c. – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad
applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla
normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili.
3. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente DSA, coordinatore di classe, componenti del C.d.c.,
alunno, famiglia.
Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, il referente DSA e il coordinatore di classe
informano il C.d.c :
a) Fornendo adeguate informazioni sui disturbi specifici di apprendimento e/o la patologia specifica;
b) Fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato;
c) Presentando le eventuali strategie metodologiche e didattiche alternative (tra cui le tecnologie
informatiche), le misure dispensative e gli strumenti compensativi, le modalità di verifica e i criteri
di valutazione.
Il coordinatore (coadiuvato dal referente DSA), in sede del primo C.d.c. (settembre-ottobre), mette a
conoscenza l’intero C.d.c. del caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare il
PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) del C.d.c.
Il PDP verrà approvato nella seduta successiva (novembre): costituirà un allegato riservato della
programmazione e del fascicolo personale dell’alunno. Ogni singolo docente avrà cura di specificare le
misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati nella sua disciplina.
Il PDP così compilato, verrà presentato alla famiglia (e all’alunno se maggiorenne) dal coordinatore di
classe per la sua condivisione e accettazione. Tale documento sarà sottoscritto dal Dirigente Scolastico,
dal coordinatore di classe, dai componenti del C.d.c., dai genitori, o dall’alunno se maggiorenne.
Il PDP verrà stilato seguendo il modello predisposto dalla scuola.
Esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
a) Nominativo e classe dell’alunno
b) Strategie e metodi di insegnamento (per materia)
c) Misure dispensative e strumenti compensativi (per materia)
d) Strategie e strumenti utilizzati dall’alunno nello studio
e) Modalità di verifica (anche per esami conclusivi)
f) Criteri di valutazione (anche per esami conclusivi)
g) Patto di corresponsabilità con la famiglia
h) Firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori,
alunno (se maggiorenne).
4. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO.
In concomitanza della stesura del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, nella classe in
cui è inserito un alunno con DSA il coordinatore si farà carico di predisporre un allegato riservato
contenente:
- Documentazione specialistica;
- PDP;
- Simulazioni di tutte le prove d’esame;
- Griglie di valutazione di dipartimento eventualmente modificate;
- Relazione finale del C.d.c. che evidenzi tutte le informazioni sulle misure dispensative e sugli
strumenti compensativi, con riferimento alle verifiche, ai tempi e ai criteri di valutazione utilizzati
durante l’anno.
Come specificato dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e Linee Guida allegate, le Commissioni degli esami
di Stato tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla
base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più
lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti
compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle
prove scritte, sia in fase di colloquio.
Si possono dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e
in sede di esami di Stato nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa
dalle prove scritte;
- Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo,
se maggiorenne;
- Approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli
interventi di natura pedagogico-didattica.
In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte – sono
stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con
DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione all’università.
Solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o
patologie, risultanti da certificato diagnostico, lo studente – su richiesta della famiglia e conseguente
approvazione del consiglio di classe – può essere esonerato dall’insegnamento della lingua straniera e
seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n°323/1998.
Normativa di riferimento
- D.M. n. 5669 12 luglio 2011 e Linee Guida allegate.
-
Legge n. 170 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico.
Normativa di riferimento generale
• Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
• Legge 59/97: autonomia scolastica
• DPR 275/99 art.4: autonomia didattica
• Legge 59/03: personalizzazione del percorso scolastico
Normativa di riferimento specifica
• Nota MIUR del 5.10.04: iniziative relative alla dislessia, strumenti compensativi e dispensativi
• Nota MIUR del 5.01.2005: iniziative relative alla dislessia, utilizzo degli strumenti dispensativi e
compensativi, in presenza di diagnosi
• Nota MIUR del 1.03.2005: esami di Stato 2004/2005
• Nota MIUR del 27.07.05: integrazione scolastica
• C.M. 10.05.2007: disturbi di apprendimento, compensazione orale della/e lingua/e non materna
• DPR n.122 del 22.05.09: Valutazione degli alunni con DSA
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) DEGLI ALUNNI BES
PREMESSA:
L’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende: “svantaggio sociale e culturale, disturbi
specifici di apprendimento e /o disturbi evolutivi, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi alla Legge 53/2003.
La Direttiva sui BES, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi,
può manifestare Bisogni Educativi Speciali; o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), oppure su ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche.
Per questi alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti
compensativi e misure dispensative. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da
diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e saranno messe
in atto solo per il tempo strettamente necessario e attinente aspetti didattici, privilegiando le strategie
educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure
dispensative.
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
AZIONI A LIVELLO DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per perseguire una “politica per l’inclusione” la scuola mette in atto le seguenti azioni strategiche:
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola.
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi da parte del coordinatore di
classe.
 Stesura del PDP da parte del Consiglio di Classe.
Il PDP (redatto e deliberato dal Cdc, firmato dal D.S. dai docenti e dalla famiglia) sarà lo strumento
privilegiato per definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti.
Il PDP è pertanto lo strumento in cui si possono includere progettazioni didattico-educative calibrate sui
livelli minimi attesi per le competenze in uscita.
La presa in carico dei BES è il risultato dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.
Tali azioni sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità
e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi.
h:\didattica\pof\a.s. 2015-16\02 - la struttura didattica\sd 08 - integrazione scolastica alunni diversamente abili.docx