La gestione della strada privata in regime di comunione

di Avino Giovanni e Del Casale Paola
LA GESTIONE DI UNA STRADA PRIVATA IN REGIME DI COMUNIONE
Abito in un Condominio che si affaccia su una strada privata, che risulta essere in regime di comunione di beni con
altri quattro Condominii che su di essa sono posizionati.
Fino a tre mesi fa, la strada veniva pulita da una ditta, e il servizio era pagato da tutti i citati Condominii in quota parte.
Dato che, a detta di numerosi Condomini, la ditta non puliva bene, tutti gli altri Condominii, escluso quello in cui
abito, hanno sospeso il pagamento alla ditta, che ha sua volta ha sospeso l'erogazione del servizio.
Adesso la strada è completamente ricoperta di sporcizia di ogni genere, e su di essa sostano abbandonate biciclette
coperte di ruggine e senza ruote. Il mio Amministratore dice che lui da solo non può fare nulla per risolvere il
problema. Le chiedo quindi a Lei, se ciò è vero, o se invece il mio Amministratore può fare qualcosa per risolvere la
questione.
Gentile Signora, non solo il Suo Amministratore può agire per la risoluzione della problematica da Lei esposta, ma deve farlo, in
ottemperanza ai suoi doveri.
Infatti, il primo comma dell'art. 1104 del Codice Civile, sulla Comunione in generale, prevede che “ciascun partecipante (alla
comunione)deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune......”.
Quindi, l'Amministratore, in rappresentanza del Condominio che partecipa alla comunione della strada in comune con gli altri
quattro condomini, deve riunire gli altri amministratori della “comunione”, e proporre un'altra ditta referenziata a cui affidare
l'incarico.Se non si provvederà al ripristino del servizio in oggetto, qualsiasi Condomino potrà adire l'autorità giudiziaria,
appellandosi al 4° Comma dell'articolo 1105 del citato codice, il quale prevede che “se non si prendono i provvedimenti
necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non
viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria”. Ogni Condomino ha altresì il diritto di provvedere
Lui, a Sua cura e spese, alla pulizia della strada, e a recuperare le spese sostenute scalandole dalle quote condominiali a Suo
debito, in base all'articolo 1110 del Codice civile, il quale recita: “ Il partecipante (alla comunione) che, in caso di trascuratezza
degli altri partecipanti o dell'Amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al
rimborso”.
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