IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
La legge applicabile al contratto e il foro competente
In linea generale, per gli accordi internazionali di compravendita non e’ previsto
l’obbligo di assoggettare il contratto alla legge cinese. La Contract Law del 1999
prevede che la legge del contratto sia scelta liberamente dai contraenti (Art. 126).
In assenza di tale scelta, la legge applicabile sarà decisa secondo il principio della
relazione più significativa (the most significant relation principle), di solito la legge
del luogo dove ha il domicilio l’acquirente o il venditore oppure ancora il luogo
della stipula del contratto. In caso di contraenti uno italiano e l’altro cinese sono
inoltre applicabili le disposizioni della Convenzione di Vienna e gli INCOTERMS.
In merito alla scelta della legge applicabile al contratto, l’esperienza degli
operatori stranieri ha mostrato la maggiore efficacia dell’assoggettare il contratto
alla legge cinese avendo l’accortezza, sempre piu’ utilizzata, di concordare con la
parte cinese il ricorso all’arbitrato invece che al giudice ordinario (clausola
arbitrale).
Le clausole di un contratto di diritto cinese, stipulato in lingua cinese, risultano di
piu’ facile applicazione in Cina e con maggiore efficacia che non quelle di un
contratto di diritto straniero. In caso di inadempimento della parte cinese, infatti,
in presenza di un contratto assoggettato alla legge italiana con Foro competente
italiano, se la parte italiana cita in giudizio quella cinese e riesce a ottenerne la
condanna, qualora la parte cinese non disponga di beni in Italia sui quali ci si possa
rivalere, occorrera’ portare a esecuzione la sentenza in Cina. Ora, sebbene sia in via
generale possibile dare esecuzione in Cina a sentenze del giudice italiano essendo
in vigore dal 1° gennaio 1995 il Trattato tra Italia e Cina per l’assistenza giudiziaria
in materia civile, nella pratica cio’ risulta difficile.
Nella scelta della commissione arbitrale, infine, si puo’ prendere in considerazione
tra le altre (Londra, Parigi, Stoccolma, Zurigo, Milano) anche la CIETAC (China
International Economie and Trade Arbitration Commission), la commissione
arbitrale per il commercio estero attiva dal 1954 a Pechino, presso la China
Chamber of International Commerce, o CCOIT, con sedi distaccate anche a
Shenzhen e a Shanghai, e altre citta’ della Cina (http://www.cietac.org).
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Contenuti essenziali del contratto
In base alle disposizioni di legge gli elementi essenziali del contratto in Cina sono:
• nome e domicilio delle parti;
• oggetto del contratto;
• quantità, qualità e prezzo dei beni oggetto del contratto;
• tempo, luogo e modalità di esecuzione;
• responsabilità per violazione del contratto;
• procedura per la risoluzione di eventuali controversie.
Nel caso del contratto di compravendita internazionale occorre prestare la
massima attenzione alle clausole – che variano secondo la tipologia dell’oggetto –
che stabiliscono la qualita’ delle merci, le modalita’ di spedizione, la consegna, il
pagamento, il passaggio dei rischi, il rischio connesso alla perdita o al
danneggiamento delle merci, il risarcimento del danno, la forza maggiore, le
garanzie e il collaudo delle merci, i documenti che accompagnano le merci, nonché
l’interpretazione del contratto.
Versioni in diverse lingue del contratto
Il contratto può essere redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, tuttavia i
contraenti devono concordare e indicare quale versione ha la priorità in caso di
diversa interpretazione del contratto nelle due lingue.
La legalizzazione del contratto
Il contratto di compravendita dei beni mobili non è un soggetto a registrazione; e’
comunque consigliabile - sebbene facoltativa per i contraenti - una procedura di
legalizzazione al fine di dare al contratto maggiore ufficialità e fare piena prova
per l'accertamento dell’atto nella fase arbitrale o processuale.
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