IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA La legge applicabile al contratto e il foro competente In linea generale, per gli accordi internazionali di compravendita non e’ previsto l’obbligo di assoggettare il contratto alla legge cinese. La Contract Law del 1999 prevede che la legge del contratto sia scelta liberamente dai contraenti (Art. 126). In assenza di tale scelta, la legge applicabile sarà decisa secondo il principio della relazione più significativa (the most significant relation principle), di solito la legge del luogo dove ha il domicilio l’acquirente o il venditore oppure ancora il luogo della stipula del contratto. In caso di contraenti uno italiano e l’altro cinese sono inoltre applicabili le disposizioni della Convenzione di Vienna e gli INCOTERMS. In merito alla scelta della legge applicabile al contratto, l’esperienza degli operatori stranieri ha mostrato la maggiore efficacia dell’assoggettare il contratto alla legge cinese avendo l’accortezza, sempre piu’ utilizzata, di concordare con la parte cinese il ricorso all’arbitrato invece che al giudice ordinario (clausola arbitrale). Le clausole di un contratto di diritto cinese, stipulato in lingua cinese, risultano di piu’ facile applicazione in Cina e con maggiore efficacia che non quelle di un contratto di diritto straniero. In caso di inadempimento della parte cinese, infatti, in presenza di un contratto assoggettato alla legge italiana con Foro competente italiano, se la parte italiana cita in giudizio quella cinese e riesce a ottenerne la condanna, qualora la parte cinese non disponga di beni in Italia sui quali ci si possa rivalere, occorrera’ portare a esecuzione la sentenza in Cina. Ora, sebbene sia in via generale possibile dare esecuzione in Cina a sentenze del giudice italiano essendo in vigore dal 1° gennaio 1995 il Trattato tra Italia e Cina per l’assistenza giudiziaria in materia civile, nella pratica cio’ risulta difficile. Nella scelta della commissione arbitrale, infine, si puo’ prendere in considerazione tra le altre (Londra, Parigi, Stoccolma, Zurigo, Milano) anche la CIETAC (China International Economie and Trade Arbitration Commission), la commissione arbitrale per il commercio estero attiva dal 1954 a Pechino, presso la China Chamber of International Commerce, o CCOIT, con sedi distaccate anche a Shenzhen e a Shanghai, e altre citta’ della Cina (http://www.cietac.org). 1 Contenuti essenziali del contratto In base alle disposizioni di legge gli elementi essenziali del contratto in Cina sono: • nome e domicilio delle parti; • oggetto del contratto; • quantità, qualità e prezzo dei beni oggetto del contratto; • tempo, luogo e modalità di esecuzione; • responsabilità per violazione del contratto; • procedura per la risoluzione di eventuali controversie. Nel caso del contratto di compravendita internazionale occorre prestare la massima attenzione alle clausole – che variano secondo la tipologia dell’oggetto – che stabiliscono la qualita’ delle merci, le modalita’ di spedizione, la consegna, il pagamento, il passaggio dei rischi, il rischio connesso alla perdita o al danneggiamento delle merci, il risarcimento del danno, la forza maggiore, le garanzie e il collaudo delle merci, i documenti che accompagnano le merci, nonché l’interpretazione del contratto. Versioni in diverse lingue del contratto Il contratto può essere redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, tuttavia i contraenti devono concordare e indicare quale versione ha la priorità in caso di diversa interpretazione del contratto nelle due lingue. La legalizzazione del contratto Il contratto di compravendita dei beni mobili non è un soggetto a registrazione; e’ comunque consigliabile - sebbene facoltativa per i contraenti - una procedura di legalizzazione al fine di dare al contratto maggiore ufficialità e fare piena prova per l'accertamento dell’atto nella fase arbitrale o processuale. 2