I minori non accompagnati Anna Elia Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Unical a.a. 2014/2015 Corso Processi migratori, territorio e politiche Chi sono i minori non accompagnati? Sono minori, immigrati o rifugiati? Che significa non accompagnato? Perché i ragazzi emigrano da soli? La terminologia e gli acronimi in uso nei diversi contesti europei (1) • Belgio: “minori non accompagnati richiedenti asilo” - la richiesta d’asilo è l’unica maniera per evitare il rischio di espulsione. • Francia: mineurs isolés (minori soli) - minori giunti sul territorio francese che - pur se “accompagnati” da un adulto - si trovano senza né la protezione, né l’assistenza dei genitori o di un tutore legale La terminologia e gli acronimi in uso nei diversi contesti europei (2) • Svizzera: comunemente definiti nel linguaggio giuridico-istituzionale con l’acronimo RAMNA (Requérants d’Asyle Mineurs Non Accompagné). • Spagna: Menores Extranjeros (Indocumentados) No Acompañados (Minore Straniero Senza documenti Non accompagnato); MIENA (Menores No Acompañados) che riporta alla condizione di minore solo da tutelare. La condizione di MNA in Europa • La condizione di minore non accompagnato è dovuta all’assenza di una persona adulta di riferimento nel momento in questi giunge nel territorio di uno Stato europeo secondo quanto riporta l’articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/EC3: “cittadini di paesi terzi o […] apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri”. Testo normativo fondamentale è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91 I diritti dei minori non accompagnati • Non essere detenuti • Non subire procedure di identificazione nocive alla loro salute • Devono essere informati sui loro diritti • Non possono essere espulsi • Essere inseriti in un percorso di protezione e di tutela Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 - legge n. 176/91 • Art. 3 • 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. • 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 - legge n. 176/91 • Art. 37 • Gli Stati parti vigilano affinché: • b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile; • c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; Alcuni modelli europei a confronto Le azioni di intervento e le normative europee: le ambiguità delle “politiche migratorie” nella salvaguardia dei diritti del “minore” L’ingresso e l’accoglienza del minore: tra protezione e controllo • • • • • Francia Belgio Svizzera Spagna Italia La Francia (1) • A questi giovani, per lo più tra i 16 e i 18 anni, lo Stato francese applica il regime di detenzione nel momento in cui vengono intercettati sul territorio francese. I minori possono infatti essere trattenuti in una “zona d'attesa” - uno spazio di transizione tra la zona internazionale ed il territorio francese, collocata spesso nelle zone prossime all’aeroporto in strutture gestite in convezione con organizzazioni umanitarie, il più delle volte la Croce Rossa. • In questo periodo viene designato dal procuratore della repubblica, un administrateur ad hoc, una figura fondamentale che rappresenta il minore nelle procedure amministrative e giudiziarie che lo riguardano • I minori beneficiano di misure generali di protezione dell’Infanzia, qualunque sia il loro statuto. In Francia queste misure di protezione ricadono sotto la responsabilità dei Dipartimenti e sotto l’autorità del Consiglio Generale. La Francia (2) • L’assenza di rilevazioni statistiche manifesta la debolezza di questo sistema. Il numero di minori infatti è estremamente variabile a seconda delle fonti, collocandosi in un raggio tra 4 mila e 6 mila presenze. Statistiche solo per i minori non accompagnati RA : più di 400 per anno, 490 nel 2012. • Nel 2008 è entrato in funzione il Sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo inter-istituzionale da parte di ogni attore chiave nella presa in carico del minore. • Il fenomeno delle fughe dai foyers (complessi residenziali dove vengono concentrati i minori) spesso sovraffollati. Il Belgio • L’Office des étrangers, responsabile della realizzazione della procedura di rimpatrio, valuta la maturità del minore straniero, che ha tra i 16 e i 18 anni, nell’affrontare senza accompagnamento il ritorno al paese di origine. • nell’aeroporto di Bruxelles sono presenti dei centri di detenzione, in cui i minori possono essere trattenuti e anche espulsi sulla base di un sistema simile alle “zone di attesa” presenti in Francia. • La permanenza presso un Centre fédéral d’observation et d’orientation, in una condizione di status extra-territoriale, va solitamente da 15 giorni a un mese. • Comunità accolgono raramente i minori non accompagnati “nonrichiedenti asilo”, ad eccezione dei casi “più” vulnerabili (ad esempio i più giovani, le vittime di tratta), La Svizzera (1) • • • In Svizzera i minori non accompagnati sono in grande maggioranza richiedenti asilo e come gli adulti sono soggetti ad una normativa sui rifugiati divenuta nell’ultimo decennio sempre più restrittiva. Invece sono 327 i minori che non fanno la richiesta di asilo (l’1,5 per cento), quasi la metà rispetto a quelli presenti in Svizzera nel 2008 (638). Al contrario la presenza dei minori “senza statuto” è in continuo aumento. I minori non accompagnati richiedenti asilo sono considerati come degli “adulti”. La normativa impone al minore di dovere dimostrare le ragioni che potrebbero avvalorare la propria richiesta di asilo nonostante la loro condizione di minorenni. I minori sono in ogni caso tutelati dal rischio di espulsione, in quanto il rimpatrio non può essere effettuato se mette a rischio la vita della persona, ma questa norma si applica solo ai RAMNA che collaborano con le autorità ai fini dell’accertamento dell’età. La Svizzera (2) • • • • Il richiedente asilo minorenne ha una maggiore tutela per quanto riguarda le espulsioni, ma le autorità locali, in relazione alla presenza di “falsi-minori” svolgono di frequente i test per accertare la loro età biologica (art.7 par. 1 OA 1). Per quanto riguarda il rimpatrio, questo non può essere eseguito se produce una situazione di concreto pericolo per il minore, ma tale principio viene applicato unicamente ai RAMNA che “cooperano con le autorità”. Nel momento dell’adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo è stato segnalato a titolo di riserva all’art. 37, che "la séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception”. Questa riserva si applica in modo particolare ai minori richiedenti asilo di età superiore ai 15 anni di età i quali possono essere detenuti per un periodo di tre mesi rinnovabile in vista della loro espulsione dalla Svizzera. La gran parte dei giovani sono inseriti in foyers (centri residenziali collettivi) per richiedenti asilo, mentre i minori che hanno meno di 15 anni nelle famiglie. Per quanto riguarda l’aspetto delle cure sanitarie, occorre evidenziare che in Svizzera i richiedenti asilo non possono curare ogni tipo di malattia. Infatti, la Legge sulla sanità prevede all’art 32 che le prestazioni sanitarie devono essere efficaci, appropriate ed economiche. La Spagna (1) • La Ley de Extranjeria del 2000 stabilisce la «riunificazione familiare» come superiore interesse del fanciullo, secondo quanto stabilisce la Convenzione. La prassi giuridica di fatto ha aperto la strada all’espellibilità dei minori stranieri. Il 18 giugno 2008, il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva “ritorno” che rende possibile l’espulsione degli immigrati nei paesi terzi. Diversi rapporti di SOS Razzismo denunciano i casi di minori «rinviati» in Marocco e in Senegal, successivamente alla ratifica di accordi bilaterali. • Il numero dei minori che giunge in Spagna aumenta sensibilmente nel 2003. I ragazzi intraprendono il viaggio con le pateras, le imbarcazioni simbolo dell’immigrazione clandestina dall’Africa SubSahariana verso la Spagna che attraversano lo stretto di Gibilterra per la prossimità delle coste marocchine alle isole Canarie. La frontiera di Ceuta e Melilla (Storie migranti, Interviste sulla frontiera. Melilla, interviste di Giacomo Orsini e Silvia Schiavon, ottnov 2008 ( http://www.storiemigranti.org/spip.php?article490) La Spagna (2) • Nel 2007 un rapporto di Human Rights Watch segnala la situazione critica in due centri: Arinaga, nelle Isole Canarie e La Esperanza, a Tenerife. I minori subiscono abusi, trattamenti degradanti, senza la dovuta supervisione da parte della Direzione Generale del Minore e della Famiglia, della polizia e del Pubblico Ministero • Quando il minore non accompagnato viene invece intercettato dalle autorità istituzionali sul territorio spagnolo, ne è data segnalazione ai servizi di protezione dell’infanzia della Comunità Autonoma nella quale il minore si trova. • Nel caso in cui vi siano delle incertezze sull’età, viene contattato il pubblico ministero che deve concedere l’autorizzazione per effettuare gli esami medici ai fini dell’accertamento dell’età. I MNA in Europa (1) • Nel maggio 2010 la Commissione Europea ha adottato il Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014). La Commissione indica questo fenomeno come una componente a lungo termine delle migrazioni nell’Unione Europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) […] sulla solidarietà tra i paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”. Fonte: Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, Rapport à mi-parcours relatif à la mise en œuvre du Plan d'action pour les mineurs non accompagné, 28 settembre 2012 I MNA in Europa (2) Il rapporto rivolge una particolare attenzione • agli abusi nelle procedure di identificazione; • alla debolezza delle rilevazioni statistiche; • all’assenza di un sistema di rappresentanza nel momento in cui il minore giunge sul territorio degli Stati membri; • all’eterogeneità del quadro giuridico e di intervento; • all’individuazione di politiche e pratiche ricorrenti da rendere trasversali ai diversi Stati. Il caso italiano • La condizione di minore non accompagnato in Italia viene riportata nel DPCM 535/99 Art. 1, comma 2 che definisce «[…] "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" […]il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano». “nel contesto italiano è considerata condizione a se stante quella del ‘minore non accompagnato richiedente asilo’, la cui competenza viene stralciata da quella del Comitato per i Minori Stranieri per essere assegnata alla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e tramite di essa alle Commissioni Territoriali” (European Migration Network, 2009). Il profilo dei minori non accompagnati in Italia • Prima metà degli anni ’80 i MNA, prevalentemente richiedenti asilo, provengono dall’Etiopia, dalla Somalia, dal Marocco e dalla Tunisia (area del Maghreb). • anni ’90 micro-flussi composti da minori provenienti dall’area del Mar Nero (Ucraina e Romania), dal Kurdistan, dall’area balcanica e dall’Albania. • Nel 1991 sono giunti dall’Albania circa 2.000 Minori non accompagnati (MNA). Nel 2000 i minori albanesi rappresentavano il circa il 70 per cento del totale dei MNA in Italia. I MNA romeni costituivano la terza nazionalità • Le Primavere Arabe: nuovi flussi straordinari di cittadini provenienti da paesi terzi, tra cui 6.000 minori non accompagnati approdati sulle coste italiane. • Gli arrivi vengono maggiormente registrati sulle coste siciliane, pugliesi e calabresi si calcola, generalmente, un numero elevato di minori “irreperibili”, in cui rientrano, anche, coloro che fuggono verso le aree del Nord Italia e del Nord Europa. Il profilo dei minori non accompagnati • Le rilevazioni statistiche sulla presenza dei minori non accompagnati in Italia risalgono al 2000, un anno dopo la costituzione del Comitato Minori Stranieri. Si tratta di minori « segnalati » al Comitato dalle forze di polizia o dai servizi sociali delle amministrazioni comunali. * Mna segnalati in Italia- Anni 2000-2013 8307 8655 8194 8146 7750 7548 7583 8100 7797 7040 6131 7.575 6453 4438 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anni 2000-2012: valori al 31/12; anno 2013: valori al 30/11 Fonte: ns elaborazione su dati della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione) 2012 2013 80 70 Albania 60 Romania 50 Marocco 40 Afghanistan 30 Bangladesh 20 Egitto 10 Tunisia 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palestina Graf. 2. – Mna segnalati per principali nazionalità in Italia - valori percentuali. Anni 2000-2013 *Anni 2000-2008/2010/2011/2012: valori al 31/12; anno 2009: valori al 30/11; anno 2013: valori al 30/11. Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione) 100 90 80 70 60 50 40 Maschi 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mna segnalati distinti per sesso in Italia. Anni 2000-2013* *Anni 2000-2012: valori al 31/12; anno 2013: valori al 30/11 Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione) Femmine 15 Anno v.a 16 17 % v.a % v.a % 2010 507 11,05 1037 22,6 2521 54,9 2011 817 10,5 2006 25,9 4207 54,3 2012 746 9,8 1895 25 4236 55,9 2013 1081 12,5 2135 24,7 4513 52,1 MNA segnalati distinti per fasce d’età in Italia. Anni 2010-2013 *Anni 2010-2012: valori al 31/12; anno 2013: valori al 30/11 Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione) Presenti Irreperibili V.a. % V. a. % 2011 5959 76,9 1791 23,1 2012 5821 76,8 1754 23,2 2013 6537 75,5 2118 24,5 Tab. 4. - Mna presenti ed irreperibili in Italia . Anni 2011-2013 Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione) Nazionalità 2011 Egitto Afghanistan Tunisia 2012 Bangladesh Egitto Afghanistan 2013 Egitto Bangladesh Afghanistan Presenti V.a. 901 534 570 % 11,6 6,9 7,4 Irreperibili V. a. 271 560 443 % 3,5 7,2 5,7 1384 969 626 18,3 12,8 8,3 25 256 567 0,3 3,4 7,5 1424 1151 578 21,8 17,6 8,8 413 42 542 19,5 2 25,6 Tab. 5 - Prime tre nazionalità di MNA presenti in Italia. Anni 2011-2013* *Anno 2011-2012: valori al 31/12; anno 2013: valori al 30/11 Fonte:ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dati al 28/02/2014 Regione P I I% Sicilia 1641 904 11,7 Lazio 726 80 1 Lombardia 753 117 1,5 Puglia 423 200 2,6 Emilia R. 498 58 0,7 Calabria 278 280 3,6 Campania 164 26 0,3 Piemonte 221 50 0,6 Totale 5783 1935 - Tab. 10 – MNA presenti e irreperibili nelle regioni italiane 2014 Fonte: ns elaborazione su dati dellaD.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione) MNA e MNA RA: due distinti sistemi di competenze ministeriali e di presa in carico: • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione per i Minori Non Accompagnati; • il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo per i MNA richiedenti protezione internazionale. Sono minori, immigrati o rifugiati? Una posizione al confine fra due legislazioni che agiscono spesso in antitesi: •la normativa nazionale di tutela e di protezione dell’infanzia: la legge 184/83 sull’affidamento e l’adozione; • la legislazione in materia di immigrazione: art. 32 Testo Unico sull’Immigrazione del 98 e i suoi decreti di modifica (art. 25 della legge Bossi-Fini del 2002; la legge 94 del 2009; la legge 129 del 2011). Il passaggio da minori “invisibili” a minori da tutelare, due passaggi cruciali: • L’identificazione • La segnalazione • Perché l’identificazione nel caso dei minori non accompagnati? • Quali le criticità? • Quali gli attori istituzionali coinvolti? L’IDENTIFICAZIONE • l’identificazione è un passaggio fondamentale che consente ai MNA di divenire visibili alle autorità locali. • L’identità è accertata dalle forze dell’ordine, “ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del paese di origine del minore. Non deve essere richiesto l’intervento della rappresentanza diplomaticoconsolare se il minore ha presentato domanda di asilo.” (D.P.C.M. 535/99, art. 5, c. 3). Il dubbio sulla minore età • Nel dubbio sulla minore età, secondo quanto riporta l’art. 6, c. 4 del TU, il MNA può “essere sottoposto a rilievi segnaletici”. Problemi: • ampi margini di errore delle procedure di accertamento mediche effettuate sulla base della radiografia ossea; Cosa comporta? • assenza del consenso del minore; la mancanza di un adulto in grado di rappresentarlo; la violazione del diritto all’integrità fisica; l’inosservanza del diritto di non-refoulement nel dubbio sulla minore età. (Save the Children, Progetto Praesidium 2010) • Il Comitato Minori Stranieri (ora DG) che ha tra i compiti quello di verificare lo status del minore non accompagnato(art. 2 del DPCM 535/99) riporta nelle Linee Guida: “comunque, trattandosi di minore, nel caso vi siano dubbi circa l'effettiva cittadinanza e l'età biologica, i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignità del minore, ed in caso di persistenza dell'incertezza, va garantito il beneficio del dubbio” (Comitato per i Minori Stranieri, Linee Guida, 2003). • Precisa inoltre il Protocollo Ascone del 2009 che “l’accertamento dell’età deve essere considerato come un processo che non conduce mai a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico. La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l’età del minore”. (Protocollo su “Determinazione dell’età nei Minori Non Accompagnati”emesso nel giugno 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.) LA SEGNALAZIONE • la legge dispone che il minore straniero non accompagnato, come il minore italiano in stato di abbandono, dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni secondo quanto riporta la Legge 184/1983, così come modificata ai sensi della legge 149 del 2001 • I minori non accompagnati, nel momento in cui viene riconosciuta la loro presenza, devono essere segnalati anche alla Direzione Generale (ex Comitato Minori Stranieri). “I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza”(D.P.C.M. n. 535/99 – Art. 5 comma 1). La segnalazione alla DG • La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex. Comitato Minori Stranieri, come da Legge 135/2012) è preposta al monitoraggio della presenza dei minori; alla verifica della situazione familiare; alla decisione in merito alla loro permanenza in Italia e al contatto con le amministrazioni locali coinvolte. • Cosa significa essere minore “segnalato”? • Chi non rientra in questa “categoria”? Le rilevazioni statistiche della Direzione Generale comprendono: • I minori « segnalati »: i minori presi in carico dall’ente locale; • I minori “ irreperibili ”; • I minori « segnalati » e « non-identificati » . I minori “ non segnalati ” : • i minori neo-comunitari; • i mna espulsi per inadeguate procedure di identificazione alla frontiera; • I minori in transito, in fuga dai centri di pronta accoglienza siti alle porte d’Europa. Si tratta di minori che non hanno ancora ultimato le procedure di identificazione o che sfuggono alla protezione delle autorità nazionali in particolare di Grecia, Spagna e Italia. (UNHCR, Protecting children on the move, (http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Prot ecting%20children%20on%20the%20move%2020 12.pdf), p. 47. ) La segnalazione del minore alle autorità locali presenta incognite dovute: • alle traiettorie migratorie dei minori soli che li conducono verso i paesi del centro-nord Europa con un sistema di welfare più avanzato. Un fenomeno dovuto sia all’estensione delle reti familiari transnazionali, sia ai circuiti criminali che regolano i flussi migratori dei minori; • all’assenza di un sistema strutturato di informazione e di assistenza nelle zone di “frontiera” che informi i minori sui loro diritti e ne verifichi la condizione di richiedente asilo. [UNHCR, France Terre d'Asile, Save the Children and PRAKSIS, Protecting children on the move. (http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Protecting%2 0children%20on%20the%20move%202012.pdf)] Una volta accertata la minore età, il percorso di tutela dei minori non accompagnati si svolge in regime di parità normativa con i minori italiani in stato di abbandono e/o privi di tutela: • il collocamento in luogo sicuro; • l’affidamento a una famiglia o a una comunità; • l’apertura della tutela. La tutela (1) Il percorso di tutela dei minori stranieri non accompagnati si svolge in regime di parità normativa con i minori italiani allontanati dalla famiglia. La legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori» modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 «Diritto del minore alla famiglia», sancisce gli obblighi di protezione del minore in stato di abbandono da parte dello Stato stabilendo che quando non è possibile per il minore vivere in famiglia, (d’origine o affidataria), egli deve essere affidato ad una famiglia o ad una comunità di tipo familiare. La tutela (2) • Il Minore Straniero Non Accompagnato, (DPCM 535/99) essendo privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, ha diritto ad un tutore. Alcune precisazioni sulla tutela La tutela è un istituto rivolto alla salvaguardia di persone incapaci di provvedere ai propri interessi,ovvero i minori e gli interdetti. L’istituto della tutela è regolato fondamentalmente dal Codice Civile,Titolo X, dall’art. 343 all’art. 389. Alcune disposizioni sono dettate anche dalla Legge 184/83, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01. 52 CHI NOMINA IL TUTORE? La nomina del tutore è competenza del Giudice Tutelare che ha poteri di vigilanza, di intervento e di integrazione di volontà per i soggetti beneficiari della tutela Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore […]”. 53 FIGURE CHE POSSONO ESSERE DESIGNATE COME TUTORI (1) Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in ordine di priorità: 1. persona designata dal genitore 2. ascendente o altro parente prossimo o affine del minore 3. persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta) Art. 348 del Codice Civile (Scelta del tutore) 54 FIGURE CHE POSSONO ESSERE DESIGNATE COME TUTORI (2) La persona idonea per i MNA viene generalmente individuata tra: • Privati cittadini; • Sindaco o suo delegato; • Soggetti iscritti agli Albi e/o Associazioni dei Tutori, presenti in alcuni contesti territoriali che hanno seguito un corso specifico di formazione 55 • Quali le criticità nell’assegnazione del tutore? • Quali quelle che riguardano la “collocazione nel luogo sicuro”? Quali soggetti vi intervengono? Le organizzazioni umanitarie e le azioni di contrasto alla scomparsa dei MNA (1) • 2008 collaborazione tra Save the Children ed il Ministero dell’Interno nel quadro del progetto Paesidium rivolto ai minori non accompagnati nel momento in cui questi arrivano nelle regioni del sud Italia o nei centri di Pronta Accoglienza della Sicilia. Le organizzazioni umanitarie e le azioni di contrasto alla scomparsa dei MNA (2) • Il progetto Praesidium. • Obiettivi: azione di monitoraggio e di sorveglianza. Il progetto è stato avviato nel 2005 dal Ministero dell’Interno, ed in partenariato con l’UNHCR dal 2006, dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la Croce Rossa Italiana (CRI) e, dal 2008, con Save the Children Italia. La prima edizione del progetto riguardava solo Lampedusa. Le successive edizioni sono state progressivamente estese alla Calabria, alla Sicilia, alla Puglia, alla Sardegna, alle Marche e alla Campania. (http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/de fault/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/009 11_2010_04_01_Praesidium_). L’irreperibilità • Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 30 settembre 2011, il 23 per cento (1.641) dei minori non accompagnati presenti presso gli Enti locali, ma non ancora identificati (4.453 in tutto), figurava come irreperibile. Il passaggio allo status di adulto per i minori in erranza Il momento della conversione del permesso di soggiorno per minore età in uno per studio o lavoro 60 • Al momento della segnalazione alla DG, su richiesta dei servizi sociali del Comune che ha preso in carico il minore, la Questura procede al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età (D.P.R. n. 394/1999, art. 28) che è valido fino al parere della Direzione Generale in merito al rimpatrio assistito e fino a quando il Comune non indicherà al Tribunale per i minori la possibilità di affidare il minore non accompagnato (Legge n.184 del 1983). Il rimpatrio assistito (1) • Nel 1991 l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (legge n. 176 del 27 maggio 1991). Nel corso del tempo sono però state create delle nuove disposizioni che hanno modificato il carattere dell’inespellibilità come quelle introdotte dall’art. 33 T.U. e dall’art.5 del d.lgs. n.113 del 1999 con cui si prevede, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro da lui delegato, di delineare tra i diversi compiti del Comitato minori stranieri il parere in merito al rimpatrio assistito. Il rimpatrio assistito (2) • Per “rimpatrio assistito” si intende “l’insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d’origine […] Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.” (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri Art. 1 c. 4) Il rimpatrio assistito: tutela del supremo interesse del minore non accompagnato o una strategia per spospendere i diritti di cittadinanza? • Fino al 2005 le risposte del Comitato Minori Stranieri in merito alla possibilità di reintegrare il minore nel luogo di origine non arrivano provocando un rallentamento nelle procedure di regolarizzazione in Italia. • Il recupero dell’unità familiare come supremo interesse del minore diventa una sorta di alibi che permette al governo italiano di controllare la mobilità dei minori non accompagnati sul territorio. L’evoluzione della normativa rivolta alla regolarizzazione dei MNA: • DAL TESTO UNICO 286/98 ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); • DALLA LEGGE 189/2002 ALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); • DALLA LEGGE 94/2009 ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2011, n. 129 (Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari); 65 L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013): • La disposizione prevista all’art.32 co. 1 bis della legge 94/09 sembrava doversi applicare ai minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184/1983 (e successive modifiche) e a quelli sottoposti a tutela SOLO SE • presenti in Italia da almeno tre anni e inseriti da almeno due anni in un progetto di integrazione sociale, che dispongano di un alloggio, e che frequentino un corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita. 66 Legge 94 del 2009 – Introduzione del reato di ingresso e di soggiorno illegale sul territorio dello Stato : Effetti: • La maggior parte dei minori stranieri non accompagnati arriva in Italia dopo i 15 anni trovandosi nell’impossibilità di concludere il programma di regolarizzazione, divenendo di fatto dei futuri “clandestini”. • Un aumento del numero di minori vittime di forme di sfruttamento. • Un probabile aumento di un’immigrazione di minori in età sempre più giovane. Legge 2 agosto 2011, n. 129 I MNA in affidamento ovvero sottoposti a tutela (art. 32 TU) possono acquisire un permesso di soggiorno per studio o per lavoro al compimento del 18° anno se risulta soddisfatta una delle seguenti circostanze: dietro parere positivo della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oppure devono risultare presenti in Italia da almeno tre anni e inseriti da almeno due in un progetto di integrazione sociale, frequentino un corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita. Le ambiguità del quadro normativo: • Sovrapposizioni di competenze tra organo ministeriale (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione [ex Comitato Minori Stranieri ]) e autorità amministrative e giudiziarie locali (pareri vincolanti su azioni e responsabilità locali); • rimpatrio assistito e “supremo interesse del minore” all’unità familiare; • l’inadeguatezza dei metodi di identificazione; • il passaggio da una condizione di “non-esistenza” a quella di minori “segnalati”; • percorsi di protezione e accoglienza differenziati a seconda dello status giuridico e della provenienza del MNA (MNA RA /MNA non-RA; MNA provenienti da Paesi Terzi/MNA comunitari). Come avviene la presa in carico del MNA? • Dopo un periodo massimo di 90 gg in un centro di pronta accoglienza, il minore viene inserito, da parte dei servizi sociali, in un centro di seconda accoglienza o in una comunità residenziale • Quali le problematiche? L’accoglienza “temporanea” dei Minori non accompagnati nell’ENA (1) • Un decreto ministeriale del febbraio 2011, per ovviare alla lentezza dei trasferimenti dei minori dalla Sicilia nelle altre regioni italiane, istituiva le «strutture ponte»: Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) che avrebbero dovuto farsi carico della prima accoglienza dei minori. • L’OPC n.3948 del 20/06/2011, prevedeva che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovesse occuparsi dell’individuazione dei siti e dell’organizzazione delle strutture «per accogliere in modo temporaneo i minori», d’intesa con i Comuni e le Regioni, ma anche in assenza della loro disponibilità. • Dal mese di luglio fino alla fine di settembre 2011, sono state individuate 24 SAT di cui 11 in Calabria. (Save the Children, L’accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati, op. cit.). L’accoglienza “temporanea” dei Minori non accompagnati nell’ENA (2) • La situazione nelle SAT: alti livelli di discrezionalità nelle prassi di accompagnamento; il fenomeno dei “falsi minori” (monitoraggio Servizio Centrale Ministero dell’Interno; • in Calabria (11 SAT). Fenomeni di isolamento abitativo, attività minime di alfabetizzazione, permanenze prolungate (Save the Children 2013). La presa in carico dei minori non accompagnati richiedenti asilo: • I minori non accompagnati richiedenti asilo saltano l’inchiesta per il rimpatrio. • Il minore dopo una permanenza presso un centro di prima accoglienza (dieci giorni) è affidato ai servizi sociali delle amministrazioni locali o ad una struttura di accoglienza del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel caso sia richiedente asilo in attesa dell’audizione presso la Commissione territoriale. I non-luoghi dell’accoglienza: la posizione di “confine” tra l’inalienabile diritto alla protezione dello stato e quella del “clandestino” da rimpatriare (Bauman 1998). L’impatto dei minori con il sistema di seconda accoglienza: • impossibilità di intravedere un futuro in Italia nell’incertezza di sufficienti informazioni e garanzie sui loro diritti; • senso di disorientamento rispetto alle aspettative riposte prima della partenza; • processo di adattamento ad un processo di marginalità sociale; • la ricerca di “autonomia” nella fuga dai centri. L’INTERVENTO IN EMERGENZA: l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa • Il 12 febbraio 2011, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31/12/2011, nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa; • Il 30 marzo 2011, con Seduta Straordinaria della Conferenza Unificata, il Governo, le Regioni, le Provincie autonome e Enti Locali si stabilisce un Accordo per la definizione dell’equa distribuzione dei profughi sul territorio nazionale; • Il 6 aprile 2011, in Conferenza Unificata, ad integrazione del precedente Accordo del 30 marzo, si prevede un idoneo finanziamento al Fondo Prot. Civile per sostenere l’emergenza ed anche il finanziamento pluriennale creando un Fondo in favore dei Comuni che prendono in carico i msna, cui spetterà di assegnare il minore alle strutture autorizzate. 75 L’INTERVENTO IN EMERGENZA: l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa • Il 13 aprile 2011, con OPCM 3933, si definiscono ulteriori disposizioni: 1. nomina del Capo Dip. Della Protez. Civile come commissario delegato; 4. autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino al 31 dic. 2011, per corrispondere un contributo a quei comuni che hanno sostenuto/autorizzato spese per l’accoglienza dei msna, per un massimo di 80 euro pro capite pro die, con uno stanziamento di 9,8 mil di euro. • Il 18 maggio 2011, il Commissario Delegato con decreto n. 2436, ha indicato il Dott. Natale Forlani, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Soggetto attuatore nazionale per i msna Emergenza Nord Africa 76 L’INTERVENTO IN EMERGENZA: l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa In base ai dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31/12/2012, i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia a seguito dell’Emergenza Nord Africa erano 4.176, di cui 851 quelli ancora minorenni e presenti 77 L’accoglienza temporanea dei minori (Save the Children 2011) • Le SAT 24 in Italia • Gli accordi tra cooperative sociali e protezione civile • L’esclusione dei comuni dal sistema di accoglienza e la destrutturazione del Programma Nazionale Minori non Accompagnati L' “ attesa » nel CSA da parte dei minori richiedenti asilo: • l‘attesa dell’audizione presso il tribunale per essere affidati ad un tutore; • l‘audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione umanitaria (l’audizione dovrebbe avere luogo entro 30 giorni dopo l’affidamento ad un tutore, ma il termine è estremamente mutevole) • “Io adesso non vedo il futuro… per me il futuro è domani quando il tribunale mi convocherà… quando andrò in Commissione quello è già il futuro… però non so quando… non mi sanno dire se tra una settimana… dieci giorni… un mese… ma solo devi aspettare… io sono arrivato a Lampedusa a giugno… io sono stato tre mesi all’altro Centro in Sicilia, e ora sono qui da due mesi… e ancora non sono andato in tribunale e poi quanto dovrò aspettare ancora per andare in Commissione e poi quanto ancora per sapere il risultato del colloquio… » (Abou, 17 ans, Burkina Faso) Il controllo sui minori per impedire le fughe: • Io ero da quattro mesi nel centro e non potevamo uscire dal cancello, io volevo solo chiamare la mia mamma… e loro dicono di stare tranquilla, vedevo che l’educatore mi voleva bene e poi mi hanno fatto telefonare… abbiamo parlato, due minuti, pochissimi perché loro si spaventavano che noi parlavamo con altri ragazzi che scappiamo. Tre ragazzi sono scappati... questi ragazzi siamo andati insieme con me a scuola e poi loro sono scappati, ed io ho chiesto dove stavano andando e mi hanno chiesto : “Vuoi venire?” ma io ho detto no, no non ci vado perché... stavo aspettando mia sorella che doveva arrivare in Italia dall’Etiopia… per una settimana non sono andata a scuola perché avevano paura pure per me, alla fine dopo... un mese mi hanno lasciato come voglio: andavo a scuola da sola... mi dicono: “Vai a fare la spesa, vai al supermercato per la suora»(Zafira, 18 anni, paese di origine: Etiopia) La mediazione degli adulti alla frontiera « Sono partita da Etiopia, sono andata in Sudan, da Sudan in Libia e da Libia in Italia… sono arrivata in barca… mia sorella pagato tanti soldi, sono venuta con una barca grande… quindi non c’era nessun problema quando sono arrivata. Sulla barca ho fatto amicizia, mi volevano bene perché erano più grandi di me, quindi, mi guardavano come sua sorella, la polizia, quando siamo arrivati, ci ha portato in un centro, dal centro siamo andati in un altro ancora più lontano, siamo stati lì due o tre giorni dove ci sono minorenni... con polizia, io non volevo dire che sono minorenne perché avevo paura che mi portano via senza amici però... c’erano i miei amici che siamo venuti insieme e come loro lo sanno che io voglio studiare, loro mi hanno detto: “Se vuoi studiare è meglio per te e poi, seconda cosa, che fai senza nessuno, che fai fuori?” » (Zafira, 18 ans, paese di origine: Etiopia) L’arrivo nelle zone della frontiera marittima : • « Ho partecipato ad uno sciopero e poi la polizia è venuta a scuola e ci ha messo in gruppi di cinquanta… io sono scappato, ma ho saputo che volevano venire al villaggio a prendermi… avevo paura e ho chiesto a mio zio di aiutarmi a partire per l’Italia… Io pensavo che in Italia fosse diverso… ma l’Italia è come la Libia… nessuno mi ha detto quello che mi sarebbe successo, in tutti questi mesi nessuno mi hanno dato i soldi per telefonare alla mia famiglia… io sono quasi morto in mare… e miei non sanno che sono vivo” (Thierno, 17 anni, paese di origine: Burkina Faso) Le condizioni di accoglienza dei minori nelle zone di frontiera del sud Italia (Lampedusa e Sicilia) (Save the Children 2010) Problemi: • permanenza dei minori nei centri di primo soccorso al di là dei 10 giorni previsti per l’identificazione; • ritardi nei trasferimenti nei centri di seconda accoglienza dove inziare un programma di integrazione sociale; • ritardi in relazione all’avvio dei programmi di tutela e/o di avvio della richiesta di status di rifugiato; • frettolose e arbitrarie procedure di identificazione e di espulsione; • assenza di informazioni sulle procedure di identificazione e di regolarizzazione dei minori. ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI NEL POST-ENA • Le autorità locali sono responsabili dell’accoglienza e dell’assistenza dei minori migranti (come per i minori italiani) compresa per la copertura dell’interno costo finanziario; • Problemi: la qualità dell’accoglienza (soddisfazione dei bisogni essenziali, la presenza dei mediatori culturali, le competenze del personale ecc.) sono estremamente variabili; i comuni non dispongono di risorse per accogliere i minori (situazione evidente nel post-emergenza). Le reti tra i soggetti del terzo settore e le istituzioni locali : • Percorsi di accompagnamento ai minori fino ai 21 anni concessi dai tribunali locali soprattutto per ultimare percorsi scolastici o fasi di acquisizione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (prosieguo amministrativo); • Azioni di coordinamento tra il giudice ed il tribunale dei minori per la designazione di un « pubblico tutore ». Si tratta abitualmente di volontari o di operatori sociali che in questo modo attenuano il rischio di perdita del permesso di soggiorno per affidamento in assenza di una famiglia affidataria. 2008 - Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati • Soggetti: governo centrale (il Ministero del lavoro, delle politiche sociali e il Comitato Minori Stranieri), i governi locali rappresentati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Ministero della solidarietà sociale. • Le azioni privilegiate dal programma riguardavano : • Definire un sistema di corresponsabilità tra governo centrale e comuni; • la concertazione tra i soggetti istituzionali locali (polizia, prefetture, agenzie socio-sanitarie, servizi sociali, tribunali); • la « standardizzazione » delle buone pratiche e la loro diffusione a livello nazionale; • un sistema di governance integrato e coordinato tra le diverse città italiane; • l'urgenza di un intervento nella fase della prima accoglienza • Promuovere forme di affido familiare • Promuovere forme di avviamento al lavoro (tirocini, apprendistati) IL FONDO NAZIONALE PER I MSNA La Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review), art. 23, comma 11 recita che: “è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” 89 Le strutture Quali sono le strutture dove sono presenti i minori nel postemergenza? • Gruppi appartamento • Case famiglia • ex-SAT divenute nel post-emergenza strutture di seconda accoglienza per MNA dello SPRAR; • struttura in attesa di essere autorizzate/accreditate dalla Regione Calabria; • Strutture di accoglienza dello SPRAR per richiedenti asilo adulti • Nuovi centri: strutture a metà tra casa famiglia e centri di seconda accoglienza per MNA • No strutture di prima accoglienza I MNA nell’ENA • 13 aprile 2011, OPCM 3933: • 1. Dipartimento della Protezione Civile; • 4. Ministero del Lavoro e delle Politiche Soicali concede fino al 31 décembre 2011, un contributo per un massimo di 80 euros – totale spesa 9,8 miliardi di euro. L’accoglienza temporanea dei MNA • Le SAT 24 In Italia (ENA 2011) • Gli accordi tra le cooperative sociali e la protezione civile • L’esclusione dei comuni dal sistema di accoglienza e la cancellazione del Programma Nazionale Minori Stranieri non Accompagnati • 2013-2014…. L’accoglienza temporanea dei minori: un fenomeno strutturale Il collocamento in un luogo sicuro del MNA: • Il ritorno alla reponsbailità dei comuni • Quali risorse? • LE FONDS NATIONAL POUR LES MENA. 7 août 2012, n. 135. (Spending Review), art. 23, comma 11 • Il peso dell’accoglienza dei MNA per i piccoli comuni nelle zone di frontiera. (Dossier Save the Children de 2013 ) Alcune riflessioni • Plan d’action pour les mineurs non accompagnés (2010-2014)). • Mineurs isolés ou mineurs en mobilité (http://infomie.net)? UNHCR, France Terre d'Asile, Save the Children and PRAKSIS, Protecting children on the move. Addressing protection needs through reception, counselling and referral and enhancing cooperation in Greece, Italy and France (http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Protectin g%20children%20on%20the%20move%202012.pdf) I percorsi di prima accoglienza e di accompagnamento (1) Aspetti da approfondire: • assenza di linee guida operative che stabiliscano degli standard minimi nel rispetto dei diritti dei MNA (riferimento allo SPRAR anche per le ex-SAT e i centri per minori “non richiedenti asilo) • I rapporti dei centri per minori con gli enti locali e le autorità giudiziarie • Difficile transizione al post accoglienza: le fughe; debole accompagnamento alla vita adulta I percorsi di prima accoglienza e di accompagnamento (2) La formazione lavoro e i percorsi di inserimento scolastico : • il sostegno dei servizi sociali territoriali; • il legame della struttura con gli attori economici e sociali del territorio; Percorsi di accompagnamento oltre la maggiore età: le forme di affido familiare; i tirocini e i contratti di apprendistato; i programmi educativi e di formazione a progetto I percorsi di prima accoglienza e di accompagnamento (3) Percorsi di protezione differenziati a seconda dello status giuridico del minore: • l’invisibilità per minori non accompagnati “non richiedenti asilo”; • I MNA RA: dalle SAT al CARA (nell’ENA); difficoltà nel formalizzare la richiesta di protezione internazionale La presenza dei minori nei Gruppi appartamento e nelle case famiglie: la diversità di protezione tra minori italiani e stranieri Le traiettorie dei minori non accompagnati ed i processi di inclusione/esclusione sociale • La partecipazione del minore alle attività di progettazione educativa e di inclusione sociale • La dimensione familiare del percorso migratorio • Le fughe e i circuiti illegali di regolazione della migrazioni a seconda della provenienza del minore • Le forme di accompagnamento oltre i 18 anni Gli obiettivi del Sistema Informativo Minori (SIM) Fonte Italia lavoro – DG Immigrazione • • • Censire i MSNA e monitorarne la presenza sul nostro territorio (comunità in cui vengono accolti, eventuali trasferimenti, attivazione di indagini familiari, etc.); Fornire agli attori coinvolti nell’accoglienza la possibilità di visualizzare il percorso del MSNA e aggiornare i dati di propria competenza; Fornire ai funzionari pubblici competenti la possibilità di visualizzare le disponibilità di posti presso Comunità autorizzate/accreditate; Gli Attori coinvolti Questura/Pubblico ufficiale Sindaco del Comune o suo delegato Identificazione del MSNA Presa in carico del MSNA; Inserimento scheda anagrafica del MSNA Eventuale trasferimento; Inserimento informazioni sul ritrovamento Procedure amministrative; Contatto con Comuni per ricerca strutture con disponibilità Uscita dal sistema di competenza del SIM; Registrazione primo collocamento MSNA e indicazione Comune in carico del MSNA Regioni Inserimento nel SIM delle Comunità di accoglienza per minori autorizzate/accre ditate Comunità d’accoglienza Tribunali Visualizzazione delle informazioni anagrafiche dei MSNA ospitati presso la struttura Visualizzazione delle informazioni anagrafiche e iter dei MSNA Registrazione pratiche amministrative Registrazione tutela e altre pratiche amministrative Procedura SIM Costituzione gruppo di lavoro territoriale Regione Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto Comune e Questura Bologna, Ancona, Torino, Bari, Siracusa, Venezia Tribunali per i minorenni Bologna, Ancona, Torino, Bari, Catania, Venezia