Lezione MNA_3 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

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I minori non accompagnati
DocenteAnna Elia
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Unical
a.a. 2013/2014
Chi sono i minori non accompagnati?
Sono minori, immigrati o rifugiati?
Che significa non accompagnato?
Perché i ragazzi emigrano da soli?
La terminologia e gli acronimi in uso nei
diversi contesti europei (1)
• Belgio: “minori non accompagnati richiedenti
asilo” - la richiesta d’asilo è l’unica maniera
per evitare il rischio di espulsione.
• Francia: mineurs isolés (minori soli) - minori
giunti sul territorio francese che - pur se
“accompagnati” da un adulto - si trovano
senza né la protezione, né l’assistenza dei
genitori o di un tutore legale
La terminologia e gli acronimi in uso nei
diversi contesti europei (2)
• Svizzera: comunemente definiti nel linguaggio
giuridico-istituzionale con l’acronimo RAMNA
(Requérants d’Asyle Mineurs Non Accompagné).
• Spagna: Menores Extranjeros (Indocumentados)
No Acompañados (Minore Straniero Senza
documenti Non accompagnato); MIENA (Menores
No Acompañados) che riporta alla condizione di
minore solo da tutelare.
La condizione di MNA in Europa
• La condizione di minore non accompagnato è dovuta
all’assenza di una persona adulta di riferimento nel
momento in questi giunge nel territorio di uno Stato
europeo secondo quanto riporta l’articolo 2 della
Direttiva Europea 2001/55/EC3: “cittadini di paesi terzi
o […] apolidi di età inferiore ai diciotto anni che
entrano nel territorio degli Stati membri senza essere
accompagnati da una persona adulta responsabile per
essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma
effettivamente la custodia una persona per essi
responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli
Stati membri”.
Testo normativo fondamentale è la
Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 1989,
ratificata in Italia e resa esecutiva con
legge n. 176/91
I diritti dei minori non accompagnati
• Non essere detenuti
• Non subire procedure di identificazione nocive
alla loro salute
• Devono essere informati sui loro diritti
• Non possono essere espulsi
• Essere inseriti in un percorso di protezione e di
tutela
Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 1989 - legge n. 176/91
• Art. 3
• 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente.
• 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei
suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i
provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 1989 - legge n. 176/91
• Art. 37
• Gli Stati parti vigilano affinché:
• b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o
arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un
fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più
breve possibile;
• c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il
rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da
tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In
particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli
adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse
preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto
con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne
che in circostanze eccezionali;
Alcuni modelli europei a confronto
Le azioni di intervento e le normative
europee: le ambiguità delle
“politiche migratorie” nella
salvaguardia dei diritti del “minore”
L’ingresso e l’accoglienza del minore:
tra protezione e controllo
•
•
•
•
•
Francia
Belgio
Svizzera
Spagna
Italia
La Francia (1)
• A questi giovani, per lo più tra i 16 e i 18 anni, lo Stato francese applica il
regime di detenzione nel momento in cui vengono intercettati sul
territorio francese. I minori possono infatti essere trattenuti in una “zona
d'attesa” - uno spazio di transizione tra la zona internazionale ed il
territorio francese, collocata spesso nelle zone prossime all’aeroporto in
strutture gestite in convezione con organizzazioni umanitarie, il più delle
volte la Croce Rossa.
• In questo periodo viene designato dal procuratore della repubblica, un
administrateur ad hoc, una figura fondamentale che rappresenta il minore
nelle procedure amministrative e giudiziarie che lo riguardano
• I minori beneficiano di misure generali di protezione dell’Infanzia,
qualunque sia il loro statuto. In Francia queste misure di protezione
ricadono sotto la responsabilità dei Dipartimenti e sotto l’autorità del
Consiglio Generale.
La Francia (2)
• L’assenza di rilevazioni statistiche manifesta la debolezza di
questo sistema. Il numero di minori infatti è estremamente
variabile a seconda delle fonti, collocandosi in un raggio tra 4
mila e 6 mila presenze. Statistiche solo per i minori non
accompagnati RA : più di 400 per anno, 490 nel 2012.
• Nel 2008 è entrato in funzione il Sistema di protezione dei
minori stranieri non accompagnati che ha portato alla
sottoscrizione di un protocollo inter-istituzionale da parte di
ogni attore chiave nella presa in carico del minore.
• Il fenomeno delle fughe dai foyers (complessi residenziali
dove vengono concentrati i minori) spesso sovraffollati.
Il Belgio
• L’Office desétrangers, responsabile della realizzazione della procedura di
rimpatrio, valuta la maturità del minore straniero, che ha tra i 16 e i 18
anni, nell’affrontare senza accompagnamento il ritorno al paese di origine.
• nell’aeroporto di Bruxelles sono presenti dei centri di detenzione, in cui i
minori possono essere trattenuti e anche espulsi sulla base di un sistema
simile alle “zone di attesa” presenti in Francia.
• La permanenza presso un Centre fédéral d’observation et d’orientation, in
una condizione di status extra-territoriale, va solitamente da 15 giorni a un
mese.
• Comunità accolgono raramente i minori non accompagnati “nonrichiedenti asilo”, ad eccezione dei casi “più” vulnerabili (ad esempio i più
giovani, le vittime di tratta),
La Svizzera (1)
•
•
•
In Svizzera i minori non accompagnati sono in grande maggioranza richiedenti asilo
e come gli adulti sono soggetti ad una normativa sui rifugiati divenuta nell’ultimo
decennio sempre più restrittiva.
Invece sono 327 i minori che non fanno la richiesta di asilo (l’1,5 per cento), quasi
la metà rispetto a quelli presenti in Svizzera nel 2008 (638). Al contrario la
presenza dei minori “senza statuto” è in continuo aumento.
I minori non accompagnati richiedenti asilo sono considerati come degli “adulti”.
La normativa impone al minore di dovere dimostrare le ragioni che potrebbero
avvalorare la propria richiesta di asilo nonostante la loro condizione di minorenni. I
minori sono in ogni caso tutelati dal rischio di espulsione, in quanto il rimpatrio
non può essere effettuato se mette a rischio la vita della persona, ma questa
norma si applica solo ai RAMNA che collaborano con le autorità ai fini
dell’accertamento dell’età.
La Svizzera (2)
•
•
•
•
Il richiedente asilo minorenne ha una maggiore tutela per quanto riguarda le espulsioni, ma
le autorità locali, in relazione alla presenza di “falsi-minori” svolgono di frequente i test per
accertare la loro età biologica (art.7 par. 1 OA 1). Per quanto riguarda il rimpatrio, questo non
può essere eseguito se produce una situazione di concreto pericolo per il minore, ma tale
principio viene applicato unicamente ai RAMNA che “cooperano con le autorità”.
Nel momento dell’adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo è stato segnalato a
titolo di riserva all’art. 37, che "la séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est
pas garantie sans exception”. Questa riserva si applica in modo particolare ai minori
richiedenti asilo di età superiore ai 15 anni di età i quali possono essere detenuti per un
periodo di tre mesi rinnovabile in vista della loro espulsione dalla Svizzera.
La gran parte dei giovani sono inseriti in foyers (centri residenziali collettivi) per richiedenti
asilo, mentre i minori che hanno meno di 15 anni nelle famiglie.
Per quanto riguarda l’aspetto delle cure sanitarie, occorre evidenziare che in Svizzera i
richiedenti asilo non possono curare ogni tipo di malattia. Infatti, la Legge sulla sanità
prevede all’art 32 che le prestazioni sanitarie devono essere efficaci, appropriate ed
economiche.
La Spagna (1)
• La Ley de Extranjeria del 2000 stabilisce la «riunificazione familiare»
come superiore interesse del fanciullo, secondo quanto stabilisce la
Convenzione. La prassi giuridica di fatto ha aperto la strada
all’espellibilità dei minori stranieri. Il 18 giugno 2008, il Parlamento
Europeo ha approvato la direttiva “ritorno” che rende possibile
l’espulsione degli immigrati nei paesi terzi. Diversi rapporti di SOS
Razzismo denunciano i casi di minori «rinviati» in Marocco e in
Senegal, successivamente alla ratifica di accordi bilaterali.
• Il numero dei minori che giunge in Spagna aumenta sensibilmente
nel 2003. I ragazzi intraprendono il viaggio con le pateras, le
imbarcazioni simbolo dell’immigrazione clandestina dall’Africa SubSahariana verso la Spagna che attraversano lo stretto di Gibilterra
per la prossimità delle coste marocchine alle isole Canarie. La
frontiera di Ceuta e Melilla (Storie migranti, Interviste sulla
frontiera. Melilla, interviste di Giacomo Orsini e Silvia Schiavon, ottnov 2008 ( http://www.storiemigranti.org/spip.php?article490)
La Spagna (2)
• Nel 2007 un rapporto di Human Rights Watch segnala la situazione
critica in due centri: Arinaga, nelle Isole Canarie e La Esperanza, a
Tenerife. I minori subiscono abusi, trattamenti degradanti, senza la
dovuta supervisione da parte della Direzione Generale del Minore e
della Famiglia, della polizia e del Pubblico Ministero
• Quando il minore non accompagnato viene invece intercettato dalle
autorità istituzionali sul territorio spagnolo, ne è data segnalazione
ai servizi di protezione dell’infanzia della Comunità Autonoma nella
quale il minore si trova.
• Nel caso in cui vi siano delle incertezze sull’età, viene contattato il
pubblico ministero che deve concedere l’autorizzazione per
effettuare gli esami medici ai fini dell’accertamento dell’età.
I MNA in Europa (1)
• Nel maggio 2010 la Commissione Europea ha adottato il Piano
d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014). La
Commissione indica questo fenomeno come una componente
a lungo termine delle migrazioni nell’Unione Europea che
richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei
diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti del fanciullo (UNCRC) […] sulla solidarietà tra i paesi
coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni
della società civile e con le organizzazioni internazionali”.
Fonte: Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
Européen, Rapport à mi-parcours relatif à la mise en œuvre du
Plan d'action pour les mineurs non accompagné, 28 settembre
2012
I MNA in Europa (2)
Il rapporto rivolge una particolare attenzione
• agli abusi nelle procedure di identificazione;
• alla debolezza delle rilevazioni statistiche;
• all’assenza di un sistema di rappresentanza nel
momento in cui il minore giunge sul territorio degli
Stati membri;
• all’eterogeneità del quadro giuridico e di intervento;
• all’individuazione di politiche e pratiche ricorrenti da
rendere trasversali ai diversi Stati.
Il caso italiano
• La condizione di minore non accompagnato in
Italia viene riportata nel DPCM 535/99 Art. 1,
comma 2 che definisce «[…] "minore straniero
non accompagnato presente nel territorio dello
Stato" […]il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che,
non avendo presentato domanda di asilo, si trova
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo
di assistenza e rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano».
“nel contesto italiano è considerata condizione a
se stante quella del ‘minore non accompagnato
richiedente asilo’, la cui competenza viene
stralciata da quella del Comitato per i Minori
Stranieri per essere assegnata alla Commissione
Nazionale per il Diritto d’Asilo e tramite di essa
alle Commissioni Territoriali” (European
Migration Network, 2009).
MNA e MNA RA: due distinti sistemi di competenze
ministeriali e di presa in carico:
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione per i Minori Non
Accompagnati;
• il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale
dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo per i
MNA richiedenti protezione internazionale.
Sono minori, immigrati o rifugiati?
Una posizione al confine fra due legislazioni che
agiscono spesso in antitesi:
•la normativa nazionale di tutela e di protezione
dell’infanzia: la legge 184/83 sull’affidamento e
l’adozione;
• la legislazione in materia di immigrazione: art. 32 Testo
Unico sull’Immigrazione del 98 e i suoi decreti di
modifica (art. 25 della legge Bossi-Fini del 2002; la
legge 94 del 2009; la legge 129 del 2011).
Il profilo dei minori non accompagnati in Italia
• Prima metà degli anni ’80 i MNA, prevalentemente richiedenti asilo,
provengono dall’Etiopia, dalla Somalia, dal Marocco e dalla Tunisia (area
del Maghreb).
• anni ’90 micro-flussi composti da minori provenienti dall’area del Mar
Nero (Ucraina e Romania), dal Kurdistan, dall’area balcanica e dall’Albania.
• Nel 1991 sono giunti dall’Albania circa 2.000 Minori non accompagnati
(MNA). Nel 2000 i minori albanesi rappresentavano il circa il 70 per cento
del totale dei MNA in Italia. I MNA romeni costituivano la terza nazionalità
• Le Primavere Arabe: nuovi flussi straordinari di cittadini provenienti da
paesi terzi, tra cui 6.000 minori non accompagnati approdati sulle coste
italiane.
• Gli arrivi vengono maggiormente registrati sulle coste siciliane, pugliesi e
calabresi si calcola, generalmente, un numero elevato di minori
“irreperibili”, in cui rientrano, anche, coloro che fuggono verso le aree del
Nord Italia e del Nord Europa.
Il passaggio da minori “invisibili” a minori da
tutelare, due passaggi cruciali:
• L’identificazione
• La segnalazione
L’IDENTIFICAZIONE
• L’identità è accertata dalle forze dell’ordine,
“ove necessario attraverso la collaborazione
delle rappresentanze diplomatico-consolari del
paese di origine del minore. Non deve essere
richiesto l’intervento della rappresentanza
diplomatico-consolare se il minore ha
presentato domanda di asilo.” (D.P.C.M.
535/99, art. 5, c. 3).
Il dubbio sulla minore età
• Nel dubbio sulla minore età, secondo quanto riporta
l’art. 6, c. 4 del TU, il MNA può “essere sottoposto a
rilievi segnaletici”.
Problemi:
• ampi margini di errore delle procedure di
accertamento mediche effettuate sulla base della
radiografia ossea; Cosa comporta?
• assenza del consenso del minore; la mancanza di un
adulto in grado di rappresentarlo; la violazione del
diritto all’integrità fisica; l’inosservanza del diritto di
non-refoulement nel dubbio sulla minore età. (Save the
Children, Progetto Praesidium 2010)
• Il Comitato Minori Stranieri (ora DG) che ha tra i
compiti quello di verificare lo status del minore
non accompagnato(art. 2 del DPCM 535/99)
riporta nelle Linee Guida: “comunque, trattandosi
di minore, nel caso vi siano dubbi circa l'effettiva
cittadinanza e l'età biologica, i metodi utilizzati
per tale verifica devono rispettare la salute e
dignità del minore, ed in caso di persistenza
dell'incertezza, va garantito il beneficio del
dubbio” (Comitato per i Minori Stranieri, Linee
Guida, 2003).
• Precisa inoltre il Protocollo Ascone del 2009 che
“l’accertamento dell’età deve essere considerato
come un processo che non conduce mai a risultati
esatti né univoci ed è pertanto necessario che il
margine di errore venga sempre indicato nel
certificato medico. La minore età deve essere
sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di
accertamento, permangano dubbi circa l’età del
minore”. (Protocollo su “Determinazione dell’età
nei Minori Non Accompagnati”emesso nel giugno
2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.)
LA SEGNALAZIONE
• la legge dispone che il minore straniero non
accompagnato, come il minore italiano in
stato di abbandono, dovrà essere segnalato
alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni secondo quanto
riporta la Legge 184/1983, così come
modificata ai sensi della legge 149 del 2001
La segnalazione alla DG
• I minori non accompagnati, nel momento in cui viene
riconosciuta la loro presenza, devono essere segnalati
anche alla Direzione Generale (ex Comitato Minori
Stranieri). “I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico
servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività
sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a
conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio
dello Stato di un minorenne straniero non
accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia
al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la
riservatezza”(D.P.C.M. n. 535/99 – Art. 5 comma 1).
La segnalazione alla DG
• La Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(ex. Comitato Minori Stranieri, come da Legge
135/2012) è preposta al monitoraggio della
presenza dei minori; alla verifica della
situazione familiare; alla decisione in merito
alla loro permanenza in Italia e al contatto con
le amministrazioni locali coinvolte.
I minori “ non segnalati ” :
• i minori neo-comunitari;
• i mna espulsi per inadeguate procedure di
identificazione alla frontiera;
• I minori in transito, in fuga dai centri di pronta
accoglienza siti alle porte d’Europa. Si tratta di
minori che non hanno ancora ultimato le
procedure di identificazione o che sfuggono alla
protezione delle autorità nazionali in particolare
di Grecia, Spagna e Italia. (UNHCR, Protecting
children on the move,
(http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Prot
ecting%20children%20on%20the%20move%2020
12.pdf), p. 47. )
La segnalazione del minore alle autorità locali presenta
incognite dovute:
• alle traiettorie migratorie dei minori soli che li conducono
verso i paesi del centro-nord Europa con un sistema di
welfare più avanzato. Un fenomeno dovuto sia
all’estensione delle reti familiari transnazionali, sia ai
circuiti criminali che regolano i flussi migratori dei minori;
• all’assenza di un sistema strutturato di informazione e di
assistenza nelle zone di “frontiera” che informi i minori sui
loro diritti e ne verifichi la condizione di richiedente asilo.
[UNHCR, France Terre d'Asile, Save the Children and
PRAKSIS, Protecting children on the move.
(http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Protecting%2
0children%20on%20the%20move%202012.pdf)]
Una volta accertata la minore età, il percorso di
tutela dei minori non accompagnati si svolge
in regime di parità normativa con i minori
italiani in stato di abbandono e/o privi di
tutela:
• il collocamento in luogo sicuro;
• l’affidamento a una famiglia o a una
comunità;
• l’apertura della tutela.
La tutela (1)
Il percorso di tutela dei minori stranieri non
accompagnati si svolge in regime di parità normativa con i
minori italiani allontanati dalla famiglia.
La legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori» modificata dalla legge 28
marzo 2001, n. 149 «Diritto del minore alla famiglia»,
sancisce gli obblighi di protezione del minore in stato di
abbandono da parte dello Stato stabilendo che quando
non è possibile per il minore vivere in famiglia, (d’origine
o affidataria), egli deve essere affidato ad una famiglia o
ad una comunità di tipo familiare.
La tutela (2)
• Il Minore Straniero Non Accompagnato,
(DPCM 535/99)
essendo privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o
di altri adulti per lui legalmente
responsabili,
ha diritto ad un tutore.
Alcune precisazioni
sulla tutela
La tutela è un istituto rivolto alla
salvaguardia di persone incapaci di
provvedere
ai
propri
interessi,ovvero i minori e gli
interdetti.
L’istituto della tutela
è
regolato fondamentalmente dal
Codice
Civile,Titolo
X,
dall’art. 343 all’art. 389.
Alcune disposizioni sono dettate
anche
dalla
Legge
184/83,
“Disciplina
dell’adozione
e
dell’affidamento dei minori”, come
modificata dalla Legge 476/98 e
dalla Legge 149/01.
40
CHI NOMINA IL TUTORE?
La nomina del tutore è competenza del Giudice Tutelare
che ha poteri di vigilanza, di intervento e di integrazione
di volontà per i soggetti beneficiari della tutela
Art. 346 del Codice Civile
(Nomina del tutore e del protutore):
“Il giudice tutelare, appena avuta
notizia del fatto da cui deriva
l’apertura della tutela, procede alla
nomina del tutore […]”.
41
FIGURE CHE POSSONO ESSERE
DESIGNATE COME TUTORI (1)
Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta
del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in
ordine di priorità:
1. persona designata dal genitore
2. ascendente o altro parente prossimo o affine del minore
3. persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta)
Art. 348 del Codice Civile
(Scelta del tutore)
42
FIGURE CHE POSSONO ESSERE
DESIGNATE COME TUTORI (2)
La persona idonea per i MNA viene generalmente
individuata tra:
• Privati cittadini;
• Sindaco o suo delegato;
• Soggetti iscritti agli Albi e/o Associazioni dei
Tutori, presenti in alcuni contesti territoriali
che hanno seguito un corso specifico di
formazione
43
• Quali le criticità nell’assegnazione del tutore?
• Quali quelle che riguardano la “collocazione
nel luogo sicuro” da parte dell’ente locale?
Quali soggetti vi intervengono?
Le organizzazioni umanitarie e le azioni di
contrasto alla scomparsa dei MNA (1)
• 2008 collaborazione tra Save the Children ed il
Ministero dell’Interno nel quadro del progetto
Paesidium rivolto ai minori non accompagnati
nel momento in cui questi arrivano nelle
regioni del sud Italia o nei centri di Pronta
Accoglienza della Sicilia.
Le organizzazioni umanitarie e le azioni di contrasto alla
scomparsa dei MNA (2)
• Il progetto Praesidium.
• Obiettivi: azione di monitoraggio e di sorveglianza. Il
progetto è stato avviato nel 2005 dal Ministero
dell’Interno, ed in partenariato con l’UNHCR dal 2006,
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
(OIM), la Croce Rossa Italiana (CRI) e, dal 2008, con
Save the Children Italia. La prima edizione del progetto
riguardava solo Lampedusa. Le successive edizioni sono
state progressivamente estese alla Calabria, alla Sicilia,
alla Puglia, alla Sardegna, alle Marche e alla Campania.
(http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/de
fault/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/009
11_2010_04_01_Praesidium_).
L’irreperibilità
• Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali al 30 settembre 2011,
il 23 per cento (1.641) dei minori non
accompagnati presenti presso gli Enti locali,
ma non ancora identificati (4.453 in tutto),
figurava come irreperibile.
Le statistiche sui Mna in Italia ed in Calabria
Il profilo dei minori non accompagnati
• Le rilevazioni statistiche sulla presenza dei
minori non accompagnati in Italia risalgono al
2000, un anno dopo la costituzione del
Comitato Minori Stranieri. Si tratta di minori
« segnalati » al Comitato dalle forze di polizia
o dai servizi sociali delle amministrazioni
comunali.
*
Mna segnalati in Italia- Anni 2000-2013
8307
8655
8194
8146
7750
7548
7583
8100
7797
7040
6131
7,575
6453
4438
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Anni 2000-2012: valori al 31/12; anno 2013: valori al 30/11
Fonte: ns elaborazione su dati della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di
pubblicazione)
2012
2013
80
70
Albania
60
Romania
50
Marocco
40
Afghanistan
30
Bangladesh
20
Egitto
10
Tunisia
0
Palestina
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Graf. 2. – Mna segnalati per principali nazionalità in Italia - valori
percentuali. Anni 2000-2013
*Anni 2000-2008/2010/2011/2012: valori al 31/12; anno 2009: valori al 30/11; anno 2013: valori al 30/11.
Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.- Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione)
100
90
80
70
60
50
Maschi
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mna segnalati distinti per sesso in Italia. Anni 2000-2013*
*Anni 2000-2012: valori al 31/12; anno 2013: valori al 30/11
Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.- Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione)
Femmine
15
Anno
v.a
16
17
%
v.a
%
v.a
%
2010
507
11,05
1037
22,6
2521
54,9
2011
817
10,5
2006
25,9
4207
54,3
2012
746
9,8
1895
25
4236
55,9
2013
1081
12,5
2135
24,7
4513
52,1
MNA segnalati distinti per fasce d’età in Italia. Anni 2010-2013
*Anni 2010-2012: valori al 31/12; anno 2013: valori al 30/11
Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.- Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I. in corso di pubblicazione)
Presenti
Irreperibili
V.a.
%
V. a.
%
2011
5959
76,9
1791
23,1
2012
5821
76,8
1754
23,2
2013
6537
75,5
2118
24,5
Tab. 4. - Mna presenti ed irreperibili in Italia . Anni 2011-2013
Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I.
in corso di pubblicazione)
Graf. 6 - MNA segnalati al Comitato Minori stranieri dal
2000 al 2008* - Calabria
Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I.
in corso di pubblicazione)
Graf. 7 - MNA segnalati al Comitato Minori stranieri dal
2010 al 2013* -Regione Calabria
Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I.
in corso di pubblicazione)
Graf. 9 – Prime tre nazionalità presenti in Calabria all’8/09/2011 e al
31/12/2013
Fonte:ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I.
in corso di pubblicazione)
Provincia
MNA all’8/09/2011
MNA al 31/12/2013
Cosenza
37
7
Reggio Calabria
78
254
Catanzaro
110
56
Crotone
153
90
Totale
378
407
Tab.13 - Ripartizione dei MNA segnalati distinti per provincia
all’8/09/2001 e al 31/12/ 2013 – Calabria
Fonte: ns elaborazione su dati della D.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Santangelo C. e Signorelli I.
in corso di pubblicazione)
Dati al 28/02/2014
Regione
P
I
I%
Sicilia
1641
904
11,7
Lazio
726
80
1
Lombardia
753
117
1,5
Puglia
423
200
2,6
Emilia R.
498
58
0,7
Calabria
278
280
3,6
Campania
164
26
0,3
Piemonte
221
50
0,6
Totale
5783
1935
-
Tab. 10 – MNA presenti e irreperibili nelle regioni italiane 2014
Fonte: ns elaborazione su dati dellaD.G. Immigraz. e Pol. di Integraz.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (Santangelo C. e Signorelli I.
in corso di pubblicazione)
Il passaggio allo status di adulto per
i minori in erranza
Il momento della conversione del
permesso di soggiorno per minore età
in uno per studio o lavoro
61
• Al momento della segnalazione alla DG, su
richiesta dei servizi sociali del Comune che ha
preso in carico il minore, la Questura procede al
rilascio di un permesso di soggiorno per minore
età (D.P.R. n. 394/1999, art. 28) che è valido fino
al parere della Direzione Generale in merito al
rimpatrio assistito e fino a quando il Comune non
indicherà al Tribunale per i minori la possibilità di
affidare il minore non accompagnato (Legge
n.184 del 1983).
Il rimpatrio assistito (1)
• Nel 1991 l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia (legge n. 176 del 27 maggio
1991). Nel corso del tempo sono però state
create delle nuove disposizioni che hanno
modificato il carattere dell’inespellibilità come
quelle introdotte dall’art. 33 T.U. e dall’art.5 del
d.lgs. n.113 del 1999 con cui si prevede, tramite
un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o di un Ministro da lui delegato, di
delineare tra i diversi compiti del Comitato minori
stranieri il parere in merito al rimpatrio assistito.
Il rimpatrio assistito (2)
• Per “rimpatrio assistito” si intende “l’insieme
delle misure adottate allo scopo di garantire al
minore interessato l’assistenza necessaria fino al
ricongiungimento coi propri familiari o al
riaffidamento alle autorità responsabili del Paese
d’origine […] Il rimpatrio assistito deve essere
finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare
del minore e ad adottare le conseguenti misure di
protezione.” (Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato
per i minori stranieri Art. 1 c. 4)
Il rimpatrio assistito: tutela del supremo interesse del minore
non accompagnato o una strategia per spospendere i diritti di
cittadinanza?
• Fino al 2005 le risposte del Comitato Minori Stranieri in
merito alla possibilità di reintegrare il minore nel luogo
di origine non arrivano provocando un rallentamento
nelle procedure di regolarizzazione in Italia.
• Il recupero dell’unità familiare come supremo interesse
del minore diventa una sorta di alibi che permette al
governo italiano di controllare la mobilità dei minori
non accompagnati sul territorio.
L’evoluzione della normativa rivolta alla
regolarizzazione dei MNA:
• DAL TESTO UNICO 286/98 ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
• DALLA LEGGE 189/2002 ALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica);
• DALLA LEGGE 94/2009 ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2011, n. 129 (Libera
circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi
irregolari);
66
L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):
• La disposizione prevista all’art.32 co. 1 bis della legge 94/09
sembrava doversi applicare ai minori non accompagnati
affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184/1983 (e
successive modifiche) e a quelli sottoposti a tutela
SOLO SE
• presenti in Italia da almeno tre anni e inseriti da almeno due
anni in un progetto di integrazione sociale, che dispongano di
un alloggio, e che frequentino un corso di studio o svolgano
attività lavorativa retribuita.
67
Legge 94 del 2009 – Introduzione del reato di
ingresso e di soggiorno illegale sul territorio
dello Stato :
Effetti:
• La maggior parte dei minori stranieri non
accompagnati arriva in Italia dopo i 15 anni
trovandosi nell’impossibilità di concludere il
programma di regolarizzazione, divenendo di
fatto dei futuri “clandestini”.
• Un aumento del numero di minori vittime di
forme di sfruttamento.
• Un probabile aumento di un’immigrazione di
minori in età sempre più giovane.
Legge 2 agosto 2011, n. 129
I MNA in affidamento ovvero sottoposti a tutela (art. 32 TU) possono
acquisire un permesso di soggiorno per studio o per lavoro al
compimento del 18° anno se risulta soddisfatta una delle seguenti
circostanze:
dietro parere positivo della Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
oppure
devono risultare presenti in Italia da almeno tre anni e inseriti da
almeno due in un progetto di integrazione sociale, frequentino un
corso di studio o svolgano attività lavorativa retribuita.
Le ambiguità del quadro normativo:
• Sovrapposizioni di competenze tra organo ministeriale
(Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione [ex Comitato Minori Stranieri ]) e autorità
amministrative e giudiziarie locali (pareri vincolanti su azioni e
responsabilità locali);
• rimpatrio assistito e “supremo interesse del minore” all’unità
familiare;
• l’inadeguatezza dei metodi di identificazione;
• il passaggio da una condizione di “non-esistenza” a quella di
minori “segnalati”;
• percorsi di protezione e accoglienza differenziati a seconda
dello status giuridico e della provenienza del MNA (MNA RA
/MNA non-RA; MNA provenienti da Paesi Terzi/MNA
comunitari).
L’accoglienza “temporanea” dei Minori non
accompagnati nell’ENA (1)
• Il 12 febbraio 2011, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) è stato dichiarato lo stato di
emergenza umanitaria fino al 31/12/2011, nel territorio
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del nord Africa;
• L’OPC n.3948 del 20/06/2011, prevedeva che il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, dovesse occuparsi dell’individuazione dei
siti e dell’organizzazione delle strutture (SAT) «per accogliere in
modo temporaneo i minori», d’intesa con i Comuni e le Regioni, ma
anche in assenza della loro disponibilità.
• Dal mese di luglio fino alla fine di settembre 2011, sono state
individuate 24 SAT di cui 11 in Calabria. (Save the Children,
L’accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati,
op. cit.).
L’INTERVENTO IN EMERGENZA:
l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa
• Il 13 aprile 2011, con OPCM 3933, si definiscono ulteriori disposizioni:
1. nomina del Capo Dip. Della Protez. Civile come commissario delegato;
4. autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino al 31
dic. 2011, per corrispondere un contributo a quei comuni che hanno
sostenuto/autorizzato spese per l’accoglienza dei msna, per un massimo di 80
euro pro capite pro die, con uno stanziamento di 9,8 mil di euro.
• Il 18 maggio 2011, il Commissario Delegato con decreto n. 2436, ha indicato
il Dott. Natale Forlani, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, quale Soggetto attuatore nazionale per i msna Emergenza
Nord Africa
72
L’accoglienza “temporanea” dei Minori non
accompagnati nell’ENA (2)
• La situazione nelle SAT: alti livelli di
discrezionalità nelle prassi di
accompagnamento; il fenomeno dei “falsi
minori” (monitoraggio Servizio Centrale
Ministero dell’Interno;
• in Calabria (11 SAT). Fenomeni di isolamento
abitativo, attività minime di alfabetizzazione,
permanenze prolungate (Save the Children
2013).
L’INTERVENTO IN EMERGENZA:
l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa
In base ai dati del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali al 31/12/2012,
i minori stranieri non accompagnati
arrivati in Italia a seguito
dell’Emergenza Nord Africa erano 4.176,
di cui 851 quelli ancora minorenni e presenti
74
L’accoglienza temporanea dei minori
(Save the Children 2011)
• Le SAT 24 in Italia
• Gli accordi tra cooperative sociali e protezione
civile
• L’esclusione dei comuni dal sistema di
accoglienza e la destrutturazione del
Programma Nazionale Minori non
Accompagnati
L' “ attesa » nel CSA da parte dei minori
richiedenti asilo:
• l‘attesa dell’audizione presso il tribunale per
essere affidati ad un tutore;
• l‘audizione presso la Commissione Territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato o
di protezione umanitaria (l’audizione
dovrebbe avere luogo entro 30 giorni dopo
l’affidamento ad un tutore, ma il termine è
estremamente mutevole)
• “Io adesso non vedo il futuro… per me il futuro è
domani quando il tribunale mi convocherà… quando
andrò in Commissione quello è già il futuro… però non
so quando… non mi sanno dire se tra una settimana…
dieci giorni… un mese… ma solo devi aspettare… io
sono arrivato a Lampedusa a giugno… io sono stato tre
mesi all’altro Centro in Sicilia, e ora sono qui da due
mesi… e ancora non sono andato in tribunale e poi
quanto dovrò aspettare ancora per andare in
Commissione e poi quanto ancora per sapere il
risultato del colloquio… » (Abou, 17 ans, Burkina Faso)
Il controllo sui minori per impedire le fughe:
• Io ero da quattro mesi nel centro e non potevamo uscire dal
cancello, io volevo solo chiamare la mia mamma… e loro dicono di
stare tranquilla, vedevo che l’educatore mi voleva bene e poi mi
hanno fatto telefonare… abbiamo parlato, due minuti, pochissimi
perché loro si spaventavano che noi parlavamo con altri ragazzi che
scappiamo. Tre ragazzi sono scappati... questi ragazzi siamo andati
insieme con me a scuola e poi loro sono scappati, ed io ho chiesto
dove stavano andando e mi hanno chiesto : “Vuoi venire?” ma io ho
detto no, no non ci vado perché... stavo aspettando mia sorella che
doveva arrivare in Italia dall’Etiopia… per una settimana non sono
andata a scuola perché avevano paura pure per me, alla fine dopo...
un mese mi hanno lasciato come voglio: andavo a scuola da sola...
mi dicono: “Vai a fare la spesa, vai al supermercato per la
suora»(Zafira, 18 anni, paese di origine: Etiopia)
La mediazione degli adulti alla frontiera
« Sono partita da Etiopia, sono andata in Sudan, da Sudan in
Libia e da Libia in Italia… sono arrivata in barca… mia sorella
pagato tanti soldi, sono venuta con una barca grande… quindi
non c’era nessun problema quando sono arrivata. Sulla barca
ho fatto amicizia, mi volevano bene perché erano più grandi di
me, quindi, mi guardavano come sua sorella, la polizia,
quando siamo arrivati, ci ha portato in un centro, dal centro
siamo andati in un altro ancora più lontano, siamo stati lì due
o tre giorni dove ci sono minorenni... con polizia, io non volevo
dire che sono minorenne perché avevo paura che mi portano
via senza amici però... c’erano i miei amici che siamo venuti
insieme e come loro lo sanno che io voglio studiare, loro mi
hanno detto: “Se vuoi studiare è meglio per te e poi, seconda
cosa, che fai senza nessuno, che fai fuori?” » (Zafira, 18 ans,
paese di origine: Etiopia)
L’arrivo nelle zone della frontiera marittima :
• « Ho partecipato ad uno sciopero e poi la polizia è
venuta a scuola e ci ha messo in gruppi di
cinquanta… io sono scappato, ma ho saputo che
volevano venire al villaggio a prendermi… avevo
paura e ho chiesto a mio zio di aiutarmi a partire
per l’Italia… Io pensavo che in Italia fosse
diverso… ma l’Italia è come la Libia… nessuno mi
ha detto quello che mi sarebbe successo, in tutti
questi mesi nessuno mi hanno dato i soldi per
telefonare alla mia famiglia… io sono quasi morto
in mare… e miei non sanno che sono vivo”
(Thierno, 17 anni, paese di origine: Burkina Faso)
Le condizioni di accoglienza dei minori nelle zone
di frontiera del sud Italia (Lampedusa e Sicilia)
(Save the Children 2010)
Problemi:
• permanenza dei minori nei centri di primo soccorso al di là
dei 10 giorni previsti per l’identificazione;
• ritardi nei trasferimenti nei centri di seconda accoglienza
dove inziare un programma di integrazione sociale;
• ritardi in relazione all’avvio dei programmi di tutela e/o di
avvio della richiesta di status di rifugiato;
• frettolose e arbitrarie procedure di identificazione e di
espulsione;
• assenza di informazioni sulle procedure di identificazione e
di regolarizzazione dei minori.
ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI NEL
POST-ENA
• Le autorità locali sono responsabili
dell’accoglienza e dell’assistenza dei minori
migranti (come per i minori italiani) compresa per
la copertura dell’interno costo finanziario;
• Problemi: la qualità dell’accoglienza
(soddisfazione dei bisogni essenziali, la presenza
dei mediatori culturali, le competenze del
personale ecc.) sono estremamente variabili; i
comuni non dispongono di risorse per accogliere i
minori (situazione evidente nel post-emergenza).
2008 - Programma nazionale di protezione dei
minori stranieri non accompagnati
• Soggetti: governo centrale (il Ministero del
lavoro, delle politiche sociali e il Comitato
Minori Stranieri), i governi locali rappresentati
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) e il Ministero della solidarietà sociale.
•
Le azioni privilegiate dal programma
riguardavano :
• Definire un sistema di corresponsabilità tra governo
centrale e comuni;
• la concertazione tra i soggetti istituzionali locali (polizia,
prefetture, agenzie socio-sanitarie, servizi sociali, tribunali);
• la « standardizzazione » delle buone pratiche e la loro
diffusione a livello nazionale;
• un sistema di governance integrato e coordinato tra le
diverse città italiane;
• l'urgenza di un intervento nella fase della prima accoglienza
• Promuovere forme di affido familiare
• Promuovere forme di avviamento al lavoro (tirocini,
apprendistati)
IL FONDO NAZIONALE PER I MSNA
La Legge 7 agosto 2012, n. 135
(Spending Review), art. 23, comma 11
recita che:
“è istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
il Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati”
85
Esistono dei fondi per
l’accoglienza dei MNA nel post-emergenza?
Quale futuro per i MNA in Italia?
Quali le azioni poste in essere dagli attori
istituzionali?
Quali le criticità?
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