Le fonti e i principi generali del diritto
internazionale umanitario
di:
Christian Ponti
 DIRITTO
INTERNAZIONALE UMANITARIO= DIRITTO
BELLICO o JUS IN BELLO
 Non
riguarda la legittimità del ricorso alla forza
armata (JUS AD BELLUM)

Importanza assunta dal DIU alla luce della:
- crisi dello jus ad bellum e del sistema di sicurezza
collettiva ONU

Numero attori coinvolti nell’affermazione del DIU:
-
Forze armate degli Stati
-
Movimento internazionale Croce Rossa (sulla personalità
giuridica del Comitato internazionale della Croce Rossa)
-
Società civile
 settore
del diritto internazionale pubblico
formata da un corpus di norme e principi che
si prefiggono, per fini umanitari, di limitare e
alleviare gli effetti dei conflitti armati.
 Norme
internazionali consuetudinarie e pattizie
sulla condotta delle ostilità e sulla protezione
delle vittime della guerra
Le origini: diritto consuetudinario
 Gli sviluppi: (secoli XIX-XXI…):codificazione:

-
-
Il “Diritto dell’Aja” (diritto bellico in senso stretto: disciplina
dell’uso della violenza bellica tra belligeranti e rapporti tra
belligeranti e neutrali) – 13 Convenzioni del 1907
(disciplina prevalentemente la condotta delle ostilità; tutela dei
combattenti sulla base della reciprocità)
- Il “Diritto di Ginevra”(diritto umanitario dei conflitti armati:
protezione delle vittime della guerra) – 4 Convenzioni del 1949

13 Convenzioni del 1907; in particolare:
- Convenzione (IV) del 1907 relativa alle leggi
e usi della guerra terrestre e Regolamento
allegato
Clausola “si omnes”
o di “partecipazione generale”
In caso di guerra le disposizioni convenzionali
sulla condotta delle ostilità trovano applicazione
solo se tutti i belligeranti ne sono vincolati
 Ampia
disciplina della neutralità, ossia delle
relazioni intercorrenti tra i belligeranti da un lato e
gli Stati terzi dall’altra.
 Declino
del diritto della neutralità a partire dalla
fine della Prima guerra mondiale
Ginevra, 12 agosto 1949 (194 Stati parti)




Convenzione (I) per il miglioramento delle condizioni dei feriti
e malati delle forze armate in campagna
Convenzione (II) per il miglioramento delle condizioni dei
feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare
Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di
guerra
Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili
in tempo di guerra
Ginevra, 8 giugno 1977
 Protocolli addizionali alle Convenzioni del 12
agosto 1949

Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei
conflitti armati internazionali (171 Stati parti)

Protocollo (II) sulla protezione delle vittime dei
conflitti armati non internazionali (166 Stati
parti)

Unità del diritto internazionale dei conflitti
armati (Parere CIG 1996 sulla liceità della
minaccia o dell’uso delle armi nucleari)
 Applicazione
in situazione di conflitto armato (non
necessità di guerra dichiarata)
 Conflitti armati internazionali→ applicazione
integrale del DIU

Conflitti armati interni→ applicazione di un nucleo
più ristretto di norme protettive

Esiste un conflitto armato ogniqualvolta vi sia ricorso
alla forza armata fra Stati o violenza armata protatta
fra autorità governative e gruppi armati organizzati o
fra tali gruppi nel territorio di uno Stato
Intensità minima: violenza armata protratta:
 2 criteri:
 Intensità della violenza (es: necessario ricorrerere alle
forze armate)
 Livello minimo di organizzazione soggetti in conflitto



Tribunale per la ex Jugoslavia (Boskoski, Limaj, Haradinaj)
Limite negativo: “situazioni di tensione e di disturbo
interno”
Convenzioni di Ginevra 12 agosto 1949 - Art. 2

guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato
che sorga tra due o più Stati contraenti, anche se lo
stato di guerra non è riconosciuto

occupazione totale o parziale del territorio di uno
Stato contraente, anche se non incontra resistenza
militare

Se una delle Potenze in conflitto non è parte della
Convenzione, le Potenze che ne sono parte rimangono
vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci
(superamento della clausola si omnes.)
Protocollo (I) 8 giugno 1977 – Art. 1.4
Le situazioni previste nell’articolo 2 comune alle
Convenzioni di Ginevra comprendono i conflitti
armati nei quali i popoli lottano
contro la dominazione coloniale
 l’occupazione straniera
 contro i regimi razzisti
nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di
se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite
e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto
internazionale concernenti le relazioni amichevoli e
la cooperazione fra gli Stati


Il DIU vincola:
i) gli Stati (Forze armate: comprendono gruppi e unità
armate e organizzate appartenenti ad una parte del
conflitto)
- convenzioni, se applicabili
- diritto consuetudinario
ii) le Organizzazioni internazionali, in particolare le
Nazioni Unite
- diritto consuetudinario (cfr. Bollettino del Segretario
generale del 1999)
iii) I movimenti di liberazione nazionale
- Protocollo I (1977)
iv)
-
Gli insorti (gruppi armati organizzati)
Art. 3 comune/Protocollo II (1977)
Diritto consuetudinario
v) Gli individui
- Solo le gravi violazioni del diritto internazionale
umanitario: c.d. crimini di guerra - rinvio)

Principio dell’UGUAGLIANZA DEI BELLIGERANTI

I Protocollo (1977) aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del
1949, Preambolo

Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949
e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate
in tutte le circostanze a tutte le persone protette, senza
alcuna distinzione sfavorevole fondata
 sulla natura o l’origine del conflitto armato
 sulle cause invocate dalle Parti in conflitto o ad esse
attribuite