Le fonti e i principi generali del diritto internazionale umanitario di: Christian Ponti DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO= DIRITTO BELLICO o JUS IN BELLO Non riguarda la legittimità del ricorso alla forza armata (JUS AD BELLUM) Importanza assunta dal DIU alla luce della: - crisi dello jus ad bellum e del sistema di sicurezza collettiva ONU Numero attori coinvolti nell’affermazione del DIU: - Forze armate degli Stati - Movimento internazionale Croce Rossa (sulla personalità giuridica del Comitato internazionale della Croce Rossa) - Società civile settore del diritto internazionale pubblico formata da un corpus di norme e principi che si prefiggono, per fini umanitari, di limitare e alleviare gli effetti dei conflitti armati. Norme internazionali consuetudinarie e pattizie sulla condotta delle ostilità e sulla protezione delle vittime della guerra Le origini: diritto consuetudinario Gli sviluppi: (secoli XIX-XXI…):codificazione: - - Il “Diritto dell’Aja” (diritto bellico in senso stretto: disciplina dell’uso della violenza bellica tra belligeranti e rapporti tra belligeranti e neutrali) – 13 Convenzioni del 1907 (disciplina prevalentemente la condotta delle ostilità; tutela dei combattenti sulla base della reciprocità) - Il “Diritto di Ginevra”(diritto umanitario dei conflitti armati: protezione delle vittime della guerra) – 4 Convenzioni del 1949 13 Convenzioni del 1907; in particolare: - Convenzione (IV) del 1907 relativa alle leggi e usi della guerra terrestre e Regolamento allegato Clausola “si omnes” o di “partecipazione generale” In caso di guerra le disposizioni convenzionali sulla condotta delle ostilità trovano applicazione solo se tutti i belligeranti ne sono vincolati Ampia disciplina della neutralità, ossia delle relazioni intercorrenti tra i belligeranti da un lato e gli Stati terzi dall’altra. Declino del diritto della neutralità a partire dalla fine della Prima guerra mondiale Ginevra, 12 agosto 1949 (194 Stati parti) Convenzione (I) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna Convenzione (II) per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra Ginevra, 8 giugno 1977 Protocolli addizionali alle Convenzioni del 12 agosto 1949 Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (171 Stati parti) Protocollo (II) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (166 Stati parti) Unità del diritto internazionale dei conflitti armati (Parere CIG 1996 sulla liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari) Applicazione in situazione di conflitto armato (non necessità di guerra dichiarata) Conflitti armati internazionali→ applicazione integrale del DIU Conflitti armati interni→ applicazione di un nucleo più ristretto di norme protettive Esiste un conflitto armato ogniqualvolta vi sia ricorso alla forza armata fra Stati o violenza armata protatta fra autorità governative e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi nel territorio di uno Stato Intensità minima: violenza armata protratta: 2 criteri: Intensità della violenza (es: necessario ricorrerere alle forze armate) Livello minimo di organizzazione soggetti in conflitto Tribunale per la ex Jugoslavia (Boskoski, Limaj, Haradinaj) Limite negativo: “situazioni di tensione e di disturbo interno” Convenzioni di Ginevra 12 agosto 1949 - Art. 2 guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che sorga tra due o più Stati contraenti, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato contraente, anche se non incontra resistenza militare Se una delle Potenze in conflitto non è parte della Convenzione, le Potenze che ne sono parte rimangono vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci (superamento della clausola si omnes.) Protocollo (I) 8 giugno 1977 – Art. 1.4 Le situazioni previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale l’occupazione straniera contro i regimi razzisti nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati Il DIU vincola: i) gli Stati (Forze armate: comprendono gruppi e unità armate e organizzate appartenenti ad una parte del conflitto) - convenzioni, se applicabili - diritto consuetudinario ii) le Organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite - diritto consuetudinario (cfr. Bollettino del Segretario generale del 1999) iii) I movimenti di liberazione nazionale - Protocollo I (1977) iv) - Gli insorti (gruppi armati organizzati) Art. 3 comune/Protocollo II (1977) Diritto consuetudinario v) Gli individui - Solo le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario: c.d. crimini di guerra - rinvio) Principio dell’UGUAGLIANZA DEI BELLIGERANTI I Protocollo (1977) aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, Preambolo Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in tutte le circostanze a tutte le persone protette, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l’origine del conflitto armato sulle cause invocate dalle Parti in conflitto o ad esse attribuite