IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE NELL’IMPRESA DAL 2004 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • QUADRO GENERALE • TRATTAMENTO CIVILISTICO • TRATTAMENTO FISCALE Artt. 89 e 94 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Artt. 2424-bis e 2425-bis, 2427 C.C. - Art. 26 D.P.R 29.09.1973, n. 600 - Art. 10 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Circ. Assonime 14.07.2004, n. 32 Provv. Banca d’Italia 15.07.1992 - Documento OIC 28.10.2004, n. 1 Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione, stipulati tra le parti, comporti il riacquisto da parte del venditore del bene originariamente venduto ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto. In termini generali, poiché le pattuizioni tra le parti potrebbero assumere varie forme, occorre determinare in concreto in quali casi la nuova disciplina civilistica introdotta dalla riforma societaria debba essere applicata. Il principio guida è quello secondo cui, indipendentemente dalle modalità contrattuali prescelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l’operazione di cessione a pronti deve essere seguita da un’operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono stabiliti ex ante. Il trattamento previsto dal Codice Civile e dal TUIR rappresenta un’applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma: mantenere il bene venduto a pronti tra le attività del venditore è, infatti, il riconoscimento che non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del venditore. SCHEMA DI SINTESI ð Contratto ð • Contratto atipico, che ha trovato una propria collocazione anche in ambito civilistico con la riforma societaria, al quale sono applicate per analogia le regole previste per i contratti tipici. • Consta di una doppia compravendita, con un nesso causale. ð • Operazione con la quale una parte vende ad un’altra un bene, obbligandosi al riacquisto ad una data prefissata e per un certo prezzo. • Ha la funzione prevalente non di dar luogo ad una transazione di beni, ma di consentire una forma di raccolta o di investimento temporaneo di liquidità. INQUADRAMENTO GIURIDICO ð ð Definizione Trattamento DISCIPLINA CIVILISTICA ð Indicazione in bilancio ð Finanziamento ð Prestito di un bene ð In base all’orientamento della Banca d’Italia, le operazioni di pronti contro termine che prevedono l’obbligo, per il cessionario, di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione sono trattate al pari dei riporti. ð La riforma societaria conferma l’orientamento della Banca d’Italia, che dà prevalenza alla sostanza economica dell’operazione rispetto ai suoi aspetti formali. ð Le attività oggetto del contratto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. ð Art. 2424-bis C.C. ð I proventi e gli oneri relativi a tali operazioni sono iscritti per le quote di competenza dell’esercizio, anche per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti. ð Art. 2425-bis C.C. ð Indicazione in nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, dell’ammontare dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. ð Art. 2427 C.C. n. 6 ter ð Operazione di finanziamento, con la cessione temporanea di un bene. ð Prestito di un bene dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro. ð • Il cessionario riceve: .. i diritti patrimoniali derivanti dalla temporanea titolarità del bene; .. la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine. ð Il cedente riceve quale affitto del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine. CONFIGURAZIONE R A T I O N . 4 / 2 0 0 6 - 4 1 1 5 1 imposte e tasse IMPOSTE DIRETTE QUADRO GENERALE OGGETTO • Definizione • Le operazioni "pronti contro termine" o "vendite con patto di acquisto" sono le operazioni con le quali una parte vende “a pronti” una data quantità di attività e, contestualmente, si obbliga a riacquistare dalla controparte, al “termine” stabilito, la medesima quantità di attività della stessa specie ad un prezzo convenuto. • Giuridicamente si realizza la stipula contestuale di 2 distinti contratti tra le medesime controparti: il primo di compravendita a pronti; il secondo di compravendita a termine. • Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto, da parte del venditore, della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto. Documento • Indipendentemente dalle modalità contrattuali preOic n. 1 scelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l’operazione di cessione a pronti deve essere seguita da un’operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono stabilite ex ante . • Obbligo della retrocessione da parte dell’acquirente e del riacquisto da parte del venditore. Caratteristiche • Certezza della data e del prezzo a termine della retrocessione e contemporaneo riacquisto. Rientrano sia le operazioni di pronti contro termine sia le operazioni di prestito titoli, mentre dovrebbe essere esclusa l’operazione nella quale il prezzo a termine è quello corrente a quella data. • Il prestito costituisce una fattispecie diversa Prestito titoli dalle operazioni "pronti contro termine", identificandosi, invece, in "operazioni di finanziamento Art. 7 D.L. 8.01.1996, in valori mobiliari". n. 6, conv. in • Per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiL. 6.03.1996, liari garantito, nonchè ogni altro contratto che n. 110 persegue le medesime finalità economiche. • Funzione economica • Le operazioni di pronti contro termine possono svolgere nella sostanza una funzione economica simile a: • Il venditore, nella veste di soggetto che riceve il finanziamento, quale corrispettivo .. un’operazione di fidella somma ricevuta riconosce all’acquinanziamento con la rente (finanziatore) sia i diritti patrimoniacessione temporanea li derivanti dalla temporanea titolarità del di un bene; bene sia la differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti. .. un prestito di un be- • Il venditore, ossia il soggetto che presta ne dietro deposito a il bene, riceve quale corrispettivo della titolo cauzionale di una ”locazione” del bene la differenza positisomma di denaro. va tra prezzo a pronti e prezzo a termine. 2 R A T I O N . 4 / 2 0 0 6 - 4 1 1 5 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse TRATTAMENTO CIVILISTICO CONTENUTO DEL BILANCIO DALL’ESERCIZIO 2004 • Stato patrimoniale • Le attività oggetto dei contratti di compravendita con Art. obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte 2424-bis C.C. nello stato patrimoniale del venditore. • Conto economico • I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi comArt. presa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, 2425-bis C.C. devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio. • Nota integrativa • In nota integrativa deve essere indicato, distintamente Art. 2427, per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti punto 6-ter relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acC.C. quirente di retrocessione a termine (punto 6-ter). • Il documento Oic n. 1 non ritiene esauriente tale informativa ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio. Pertanto, si raccomanda che la nota integrativa riporti anche le seguenti informazioni: .. il trattamento contabile adottato per rappresentare l’operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l’operazione comporta l’obbligo di retrocedere il bene; .. la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione; .. i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti); .. gli ammontari iscritti per la rilevazione dell’operazione nello Stato patrimoniale e nel conto economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti; .. le eventuali significative variazioni nella classificazione dei costi e dei proventi che l’operazione ha comportato. Contenuto dell’operazione di pronti contro termine EFFETTI PER IL VENDITORE • Sotto il profilo giuridico, questo assume il contenuto di una vendita di titoli “a pronti”, con patto di retrovendita dei medesimi “a termine”, la cui essenza economica é quella di una forma “di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità “ e non di “transazione in titoli”. Per questo motivo, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, è stato prescritto che le attività relative al “pronti contro termine” rimangano iscritte nel bilancio del cedente “a pronti” e che nel bilancio del cessionario “a pronti” sia iscritto il credito corrispondente. • La riforma del diritto societario, che ha introdotto le regole per la contabilizzazione dell’operazione, è conforme a questa prassi dedotta per via interpretativa. • Ipotesi di finanziamento • La somma ricevuta in sede di vendita è iscritta tra i debiti del passivo dello stato patrimoniale. • A fine esercizio rileva un rateo passivo • Per far concorrere alla deterper la quota di competenza dell’eserci- minazione del reddito, lungo la zio degli oneri finanziari pattuiti per il durata del contratto, la remunerafinanziamento ricevuto, pari alla diffe- zione pattuita a termine. renza tra prezzo a termine (maggiore) e Voce C.17 C.E. prezzo a pronti (minore). • Ipotesi del prestito di un bene • Il corrispettivo ricevuto dal venditore in sede di vendita iniziale è ripartito nelle sue 2 componenti: .. una parte che è iscritta al passivo patrimoniale e classificata tra gli altri debiti, con indicazione dell’importo • Corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto. esigibile oltre l’esercizio o meno a seconda della durata contrattualmente pattuita; • Corrisponde al corrispettivo ri.. una parte, che è iscritta tra i risconti cevuto per il godimento tempassivi e ripartita nei diversi esercizi poraneo del bene concesso alin base al principio della competenza l’acquirente, ed è pari alla diftemporale e/o economica, ed imputaferenza tra il prezzo pattuito te al conto economico nella voce A.5. per la vendita e quello pattuito per la retrocessione. • Bene ammortizzabile • Se l’attività è costituita da un bene ammortizzabile, nel bilancio del venditore continuano ad essere stanziati gli ordinari ammortamenti. R A T I O N . 4 / 2 0 0 6 - 4 1 1 5 3 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Esempio n. 1 Scritture contabili del venditore a pronti Ipotesi di finanziamento: = € 1.000,00 = € 1.600,00 = 1.11.n - 1.05.n+1 Prezzo a pronti Prezzo a termine Durata 1.11.n P C IV 1 P D 14 BANCA C/C DEBITI PER OPERAZIONI PCT Incasso per vendita del bene a pronti per operazioni Pct. E C 17 PE INTERESSI PASSIVI a RATEI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI Imputazione onere finanziario di competenza su operazione Pct. P C IV 1 DIVERSI a BANCA C/C DEBITI PER OPERAZIONE PCT INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI RATEI PASSIVI Riacquisto e termine del bene ceduto a pronti per operazione Pct. 1.000,00 a 31.12.n 200,00 1.05.n+1 P D 14 E C 17 PE 1.600,00 1.000,00 400,00 200,00 = € 2.000,00 Prezzo a pronti Ipotesi di prestito di un bene: Prezzo a termine Durata = € 1.600,00 = 1.11.n - 1.03. n+1 1.11.n P C IV 1 BANCA C/C DIVERSI ALTRI DEBITI ALTRI RICAVI Prestito del bene a pronti con operazione pronti contro termine. P D 14 E A5 a a 2.000,00 1.600,00 400,00 31.12.n EA 5 PE ALTRI RICAVI a RISCONTI PASSIVI Storno ricavi non di competenza per operazione pronti contro termine. PE E A5 RISCONTI PASSIVI a ALTRI RICAVI Giro risconti anno precedente di competenza per operazione Pct. P D 14 P C IV 1 ALTRI DEBITI a BANCA C/C Acquisto a termine del bene per operazione contro termine. 200,00 1.01.n+1 200,00 1.03.n+1 EFFETTI PER L’ACQUIRENTE 1.600,00 • Ipotesi di finanziamento • La somma corrisposta in sede di acquisto iniziale è iscritto tra i crediti dell’attivo dello stato patrimoniale. • A fine esercizio rileva un rateo attivo per la quota di competenza dell’esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra i 2 prezzi pattuiti. • Ipotesi del prestito di un bene • I mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto • Limitatamente alla parte iniziale sono iscritti come crediti e classicorrispondente al prezficati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata zo pattuito per la futura retrocessione del bene. contrattuale. • La parte corrisposta al venditore in rela- • Pari alla differenza tra il zione al godimento temporaneo del bene prezzo pattuito per l’acè iscritta tra i risconti attivi ed addebitata quisto e quello pattuito gradualmente in funzione della competen- per la retrocessione. za economica. • Frutti del bene 4 R A T I O N . 4 / 2 0 0 6 - 4 1 1 5 • I frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura. IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Esempio n. 2 Scritture contabili dell’acquirente a pronti Ipotesi di finanziamento: Prezzo a pronti Prezzo a termine Durata = € 1.000,00 = € 1.600,00 = 1.11.n - 1.05.n+1 1.11.n P C II 5 P C IV 1 CREDITI VERSO ALTRI a PER PCT Acquisto bene pronti contro termine. PD E C 16 d RATEI ATTIVI BANCA C/C 1.000,00 31.12.n PROVENTI FINANZIARI PER PCT Proventi di competenza su operazione pronti conto termine. 200,00 a 1.05.n+1 P C IV 1 BANCA C/C a P C II 5 E C 16 d PD P C IV1 Vendita a termine del bene Prezzo a pronti Ipotesi di prestito di un bene: Prezzo a termine Durata DIVERSI CREDITI VERSO ALTRI PER PCT PROVENTI FINANZIARI PER PCT RATEI ATTIVI 1.600,00 1.000,00 400,00 200,00 = € 2.000,00 = € 1.600,00 = 1.11.n - 1.03.n+1 1.11.n P C IV 1 P C II 5 E A 14 DIVERSI a BANCA C/C CREDITI VERSO ALTRI ONERI DIVERSI Acquisto a pronti del bene per operazione Pct. 1.600,00 400,00 2.000,00 31.12.n PD E A 14 RISCONTI ATTIVI a ONERI DIVERSI Storno oneri non di competenza per operazione Pct. 200,00 1.01.n+1 E A 14 PD ONERI DIVERSI a RISCONTI ATTIVI Giro oneri di competenza da anno precedente per operazione Pct. P C IV1 P C II 5 BANCA C/C 200,00 1.03.n+1 a CREDITI VERSO ALTRI Vendita a termine del bene per operazione Pct. PRONTI CONTRO TERMINE CON FACOLTÀ DI RETROCESSIONE 1.600,00 • Contabilizzazione • Quando l’operazione di pronti contro dell’operazione termine prevede per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle atti- • L’operazione è disciplinata dalle dispovità oggetto della transazione, queste sizioni contenute nel non possono più figurare nel bilancio Provvedimento deldel cedente, ma devono essere iscritte la Banca d’Italia in quello del cessionario. • L’impegno di riacquisto a termine è 17.07.1992. registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni. R A T I O N . 4 / 2 0 0 6 - 4 1 1 5 5 imposte e tasse IMPOSTE DIRETTE TRATTAMENTO FISCALE REDDITO CHE SI GENERA • Interessi Criterio di competenza • Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti di pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. • Differenza di prezzo NATURA DEL REDDITO • Esercizio d’impresa Criterio di competenza Art. 89, c. 6 D.P.R. 917/1986 • La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. • La differenza di prezzo a pronti e prezzo a termine costituisce: .. un provento finanziario per la parte che lo riceve; .. un onere finanziario per la parte che lo subisce. Se positivo, concorre a formare il rapporto per il calcolo degli interessi passivi deducibli. Nell’ambito dell’operazione di pronti contro termine, Assonime Dividendi ritiene applicabile il regime di detassazione del dividendo in capo al cessionario. • Rimanenze • Le cessioni di titoli derivanti da contratti di titoli "pronti contro termine", che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. • Pex Art. 87 Tuir Art 87, c. 1, lett. a) Tuir • Non esercizio d’impresa • Ritenute • Disciplina IVA 6 R A T I O N . 4 / 2 0 0 6 - 4 1 1 5 Art. 94, c. 2 D.P.R. 917/1986 • Poiché nelle cessioni di titoli derivanti da contratti di pronto contro termine la titolarità fiscale degli stessi continua a sussistere in capo al cedente, non si realizzano plusvalenze e, quindi, non può trovare applicazione il regime pex. • Coerentemente, in capo al cedente a pronti non si verificherà, in caso di successiva dismissione della partecipazione, interruzione del periodo di possesso rilevante ai fini della maturazione del requisito previsto dalla norma. Art. 44, lett. g-bis Tuir • Sono esclusi i proventi generati da operazione di pronto contro termine aventi ad oggetto titoli non rappresentativi di partecipazioni (esempio: obbligazioni e titoli similari). • I proventi delle cessioni generano redditi di capitale. • I soggetti sostituti di imposta che corrispondono i proventi derivanti da pronti contro termine su titoli e valute, operano Art. 26 una ritenuta con l’aliquota del 12,50%, ovvero con la magD.P.R. giore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed 600/1973 altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi. • La ritenuta è applicata a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche. • Non sono soggetti a ritenuta i proventi corrisposti a Snc, Sas ed equiparate, stabili organizzazioni, società ed enti di cui all’art. 73, lett. a) e b) Tuir (tra cui società di capitale). • Trattandosi di operazione finanziaria, essa è esente IVA. Art. 10, c. 1 D.P.R. 633/1972 • A decorrere dal 2000 non sussiste più l’obbligo di fatturazione per l’operazione posta in essere da imprese industriali o commerciali, ma solo quello di annotazione sul registro IVA. Art. 22, c. 1, n. 6 D.P.R. 633/1972