operazioni di pronti contro termine nell`impresa dal 2004

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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO
TERMINE NELL’IMPRESA DAL 2004
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• QUADRO GENERALE
• TRATTAMENTO CIVILISTICO
• TRATTAMENTO FISCALE
Artt. 89 e 94 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Artt. 2424-bis e 2425-bis, 2427 C.C. - Art. 26 D.P.R
29.09.1973, n. 600 - Art. 10 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Circ. Assonime 14.07.2004, n. 32 Provv. Banca d’Italia 15.07.1992 - Documento OIC 28.10.2004, n. 1
Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione,
stipulati tra le parti, comporti il riacquisto da parte del venditore del bene originariamente
venduto ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio
il riacquisto. In termini generali, poiché le pattuizioni tra le parti potrebbero assumere varie
forme, occorre determinare in concreto in quali casi la nuova disciplina civilistica introdotta
dalla riforma societaria debba essere applicata.
Il principio guida è quello secondo cui, indipendentemente dalle modalità contrattuali prescelte
e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l’operazione di cessione a pronti deve essere
seguita da un’operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono
stabiliti ex ante. Il trattamento previsto dal Codice Civile e dal TUIR rappresenta un’applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma: mantenere il bene venduto
a pronti tra le attività del venditore è, infatti, il riconoscimento che non di vera e propria
cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del
venditore.
SCHEMA DI SINTESI
ð
Contratto
ð
• Contratto atipico, che ha trovato una propria collocazione anche in ambito
civilistico con la riforma societaria, al quale sono applicate per analogia le
regole previste per i contratti tipici.
• Consta di una doppia compravendita, con un nesso causale.
ð
• Operazione con la quale una parte vende ad un’altra un bene, obbligandosi
al riacquisto ad una data prefissata e per un certo prezzo.
• Ha la funzione prevalente non di dar luogo ad una transazione di beni, ma
di consentire una forma di raccolta o di investimento temporaneo di liquidità.
INQUADRAMENTO
GIURIDICO
ð
ð
Definizione
Trattamento
DISCIPLINA
CIVILISTICA
ð
Indicazione
in bilancio
ð
Finanziamento
ð
Prestito
di un bene
ð
In base all’orientamento della Banca d’Italia, le operazioni di pronti contro
termine che prevedono l’obbligo, per il cessionario, di rivendita a termine delle
attività oggetto della transazione sono trattate al pari dei riporti.
ð
La riforma societaria conferma l’orientamento della Banca d’Italia, che dà
prevalenza alla sostanza economica dell’operazione rispetto ai suoi aspetti
formali.
ð
Le attività oggetto del contratto di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte
nello stato patrimoniale del venditore.
ð
Art. 2424-bis
C.C.
ð
I proventi e gli oneri relativi a tali operazioni sono iscritti
per le quote di competenza dell’esercizio, anche per la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti.
ð
Art. 2425-bis
C.C.
ð
Indicazione in nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, dell’ammontare dei crediti e debiti relativi ad
operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
ð
Art. 2427
C.C.
n. 6 ter
ð
Operazione di finanziamento, con la cessione temporanea di un bene.
ð
Prestito di un bene dietro
deposito a titolo cauzionale
di una somma di denaro.
ð
• Il cessionario riceve:
.. i diritti patrimoniali derivanti dalla temporanea titolarità del bene;
.. la differenza positiva tra prezzo a pronti
e prezzo a termine.
ð
Il cedente riceve quale affitto del bene la
differenza positiva tra prezzo a pronti e
prezzo a termine.
CONFIGURAZIONE
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imposte e tasse
IMPOSTE DIRETTE
QUADRO GENERALE
OGGETTO
• Definizione
• Le operazioni "pronti contro termine" o "vendite con patto di acquisto" sono le operazioni con le quali una parte vende “a pronti”
una data quantità di attività e, contestualmente, si obbliga a riacquistare dalla controparte, al “termine” stabilito, la medesima quantità di attività della stessa specie ad un prezzo convenuto.
• Giuridicamente si realizza la stipula contestuale di 2 distinti contratti tra le medesime controparti: il primo di compravendita a pronti;
il secondo di compravendita a termine.
• Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto, da parte del
venditore, della cosa originariamente venduta ad una
certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione
rende obbligatorio il riacquisto.
Documento
• Indipendentemente dalle modalità contrattuali preOic n. 1
scelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati,
l’operazione di cessione a pronti deve essere seguita
da un’operazione a termine in senso inverso nella
quale quantità, prezzo e data sono stabilite ex ante .
• Obbligo della retrocessione da parte dell’acquirente e del riacquisto da parte del venditore.
Caratteristiche
• Certezza della data e del prezzo a termine della
retrocessione e contemporaneo riacquisto.
Rientrano sia le operazioni di pronti contro termine sia le operazioni di prestito titoli, mentre dovrebbe essere esclusa l’operazione
nella quale il prezzo a termine è quello corrente a quella data.
• Il prestito costituisce una fattispecie diversa
Prestito titoli dalle operazioni "pronti contro termine", identificandosi, invece, in "operazioni di finanziamento
Art. 7
D.L. 8.01.1996, in valori mobiliari".
n. 6, conv. in • Per contratto di finanziamento in valori mobiliari
si intende il contratto di mutuo di valori mobiL. 6.03.1996,
liari garantito, nonchè ogni altro contratto che
n. 110
persegue le medesime finalità economiche.
• Funzione
economica
• Le operazioni di pronti contro termine possono svolgere nella sostanza una funzione economica simile a:
• Il venditore, nella veste di soggetto che
riceve il finanziamento, quale corrispettivo
.. un’operazione di fidella somma ricevuta riconosce all’acquinanziamento con la
rente (finanziatore) sia i diritti patrimoniacessione temporanea
li derivanti dalla temporanea titolarità del
di un bene;
bene sia la differenza positiva tra prezzo
a termine e prezzo a pronti.
.. un prestito di un be- • Il venditore, ossia il soggetto che presta
ne dietro deposito a il bene, riceve quale corrispettivo della
titolo cauzionale di una ”locazione” del bene la differenza positisomma di denaro.
va tra prezzo a pronti e prezzo a termine.
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
TRATTAMENTO CIVILISTICO
CONTENUTO DEL BILANCIO
DALL’ESERCIZIO 2004
• Stato
patrimoniale
• Le attività oggetto dei contratti di compravendita con
Art.
obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte
2424-bis C.C.
nello stato patrimoniale del venditore.
• Conto
economico
• I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi comArt.
presa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti,
2425-bis
C.C.
devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.
• Nota
integrativa
• In nota integrativa deve essere indicato, distintamente Art. 2427,
per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti
punto 6-ter
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acC.C.
quirente di retrocessione a termine (punto 6-ter).
• Il documento Oic n. 1 non ritiene esauriente tale informativa ai fini della
chiarezza e trasparenza del bilancio. Pertanto, si raccomanda che la nota
integrativa riporti anche le seguenti informazioni:
.. il trattamento contabile adottato per rappresentare l’operazione di
compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l’operazione comporta l’obbligo di retrocedere il bene;
.. la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
.. i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);
.. gli ammontari iscritti per la rilevazione dell’operazione nello Stato
patrimoniale e nel conto economico, distintamente per ciascuna voce
di tali prospetti;
.. le eventuali significative variazioni nella classificazione dei costi e dei
proventi che l’operazione ha comportato.
Contenuto
dell’operazione
di pronti
contro termine
EFFETTI PER IL VENDITORE
• Sotto il profilo giuridico, questo assume il contenuto di una vendita di
titoli “a pronti”, con patto di retrovendita dei medesimi “a termine”, la
cui essenza economica é quella di una forma “di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità “ e non di “transazione in titoli”. Per questo
motivo, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, è stato prescritto che le attività relative al “pronti
contro termine” rimangano iscritte nel bilancio del cedente “a
pronti” e che nel bilancio del cessionario “a pronti” sia iscritto
il credito corrispondente.
• La riforma del diritto societario, che ha introdotto le regole per la
contabilizzazione dell’operazione, è conforme a questa prassi dedotta per
via interpretativa.
• Ipotesi di
finanziamento
• La somma ricevuta in sede di vendita è iscritta tra i debiti del passivo dello
stato patrimoniale.
• A fine esercizio rileva un rateo passivo • Per far concorrere alla deterper la quota di competenza dell’eserci- minazione del reddito, lungo la
zio degli oneri finanziari pattuiti per il durata del contratto, la remunerafinanziamento ricevuto, pari alla diffe- zione pattuita a termine.
renza tra prezzo a termine (maggiore) e
Voce C.17 C.E.
prezzo a pronti (minore).
• Ipotesi
del prestito
di un bene
• Il corrispettivo ricevuto dal venditore in sede di vendita iniziale è
ripartito nelle sue 2 componenti:
.. una parte che è iscritta al passivo
patrimoniale e classificata tra gli altri
debiti, con indicazione dell’importo • Corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto.
esigibile oltre l’esercizio o meno a seconda della durata contrattualmente
pattuita;
• Corrisponde al corrispettivo ri.. una parte, che è iscritta tra i risconti cevuto per il godimento tempassivi e ripartita nei diversi esercizi
poraneo del bene concesso alin base al principio della competenza
l’acquirente, ed è pari alla diftemporale e/o economica, ed imputaferenza tra il prezzo pattuito
te al conto economico nella voce A.5.
per la vendita e quello pattuito
per la retrocessione.
• Bene
ammortizzabile
• Se l’attività è costituita da un bene ammortizzabile, nel bilancio del
venditore continuano ad essere stanziati gli ordinari ammortamenti.
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
Esempio n. 1
Scritture contabili del venditore a pronti
Ipotesi di finanziamento:
= € 1.000,00
= € 1.600,00
= 1.11.n - 1.05.n+1
Prezzo a pronti
Prezzo a termine
Durata
1.11.n
P C IV 1
P D 14
BANCA C/C
DEBITI PER OPERAZIONI
PCT
Incasso per vendita del bene a pronti per operazioni Pct.
E C 17
PE
INTERESSI PASSIVI
a RATEI PASSIVI
E ALTRI ONERI
FINANZIARI
Imputazione onere finanziario di competenza su operazione Pct.
P C IV 1
DIVERSI
a BANCA C/C
DEBITI PER OPERAZIONE
PCT
INTERESSI PASSIVI
E ALTRI ONERI FINANZIARI
RATEI PASSIVI
Riacquisto e termine del bene ceduto a pronti per operazione Pct.
1.000,00
a
31.12.n
200,00
1.05.n+1
P D 14
E C 17
PE
1.600,00
1.000,00
400,00
200,00
= € 2.000,00
Prezzo a pronti
Ipotesi di prestito di un bene: Prezzo a termine
Durata
= € 1.600,00
= 1.11.n - 1.03. n+1
1.11.n
P C IV 1
BANCA C/C
DIVERSI
ALTRI DEBITI
ALTRI RICAVI
Prestito del bene a pronti con operazione pronti contro termine.
P D 14
E A5
a
a
2.000,00
1.600,00
400,00
31.12.n
EA 5
PE
ALTRI RICAVI
a RISCONTI PASSIVI
Storno ricavi non di competenza per operazione pronti contro termine.
PE
E A5
RISCONTI PASSIVI
a ALTRI RICAVI
Giro risconti anno precedente di competenza per operazione Pct.
P D 14
P C IV 1
ALTRI DEBITI
a BANCA C/C
Acquisto a termine del bene per operazione contro termine.
200,00
1.01.n+1
200,00
1.03.n+1
EFFETTI
PER L’ACQUIRENTE
1.600,00
• Ipotesi
di finanziamento
• La somma corrisposta in sede di acquisto iniziale è iscritto tra i crediti
dell’attivo dello stato patrimoniale.
• A fine esercizio rileva un rateo attivo per la quota di competenza
dell’esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento
concesso, pari alla differenza tra i 2 prezzi pattuiti.
• Ipotesi
del prestito
di un bene
• I mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto
• Limitatamente alla parte
iniziale sono iscritti come crediti e classicorrispondente al prezficati tra le attività del circolante o tra
quelle immobilizzate in base alla durata zo pattuito per la futura
retrocessione del bene.
contrattuale.
• La parte corrisposta al venditore in rela- • Pari alla differenza tra il
zione al godimento temporaneo del bene prezzo pattuito per l’acè iscritta tra i risconti attivi ed addebitata quisto e quello pattuito
gradualmente in funzione della competen- per la retrocessione.
za economica.
• Frutti
del bene
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• I frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto
economico secondo il principio della competenza e classificati in base
alla loro natura.
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
Esempio n. 2
Scritture contabili dell’acquirente a pronti
Ipotesi di finanziamento:
Prezzo a pronti
Prezzo a termine
Durata
= € 1.000,00
= € 1.600,00
= 1.11.n - 1.05.n+1
1.11.n
P C II 5
P C IV 1
CREDITI VERSO ALTRI
a
PER PCT
Acquisto bene pronti contro termine.
PD
E C 16 d
RATEI ATTIVI
BANCA C/C
1.000,00
31.12.n
PROVENTI FINANZIARI
PER PCT
Proventi di competenza su operazione pronti conto termine.
200,00
a
1.05.n+1
P C IV 1
BANCA C/C
a
P C II 5
E C 16 d
PD
P C IV1
Vendita a termine del bene
Prezzo a pronti
Ipotesi di prestito di un bene: Prezzo a termine
Durata
DIVERSI
CREDITI VERSO ALTRI
PER PCT
PROVENTI FINANZIARI
PER PCT
RATEI ATTIVI
1.600,00
1.000,00
400,00
200,00
= € 2.000,00
= € 1.600,00
= 1.11.n - 1.03.n+1
1.11.n
P C IV 1
P C II 5
E A 14
DIVERSI
a BANCA C/C
CREDITI VERSO ALTRI
ONERI DIVERSI
Acquisto a pronti del bene per operazione Pct.
1.600,00
400,00
2.000,00
31.12.n
PD
E A 14
RISCONTI ATTIVI
a ONERI DIVERSI
Storno oneri non di competenza per operazione Pct.
200,00
1.01.n+1
E A 14
PD
ONERI DIVERSI
a RISCONTI ATTIVI
Giro oneri di competenza da anno precedente per operazione Pct.
P C IV1
P C II 5
BANCA C/C
200,00
1.03.n+1
a CREDITI VERSO ALTRI
Vendita a termine del bene per operazione Pct.
PRONTI CONTRO
TERMINE CON FACOLTÀ
DI RETROCESSIONE
1.600,00
• Contabilizzazione • Quando l’operazione di pronti contro
dell’operazione
termine prevede per il cessionario la
facoltà di rivendita a termine delle atti- • L’operazione è disciplinata dalle dispovità oggetto della transazione, queste
sizioni contenute nel
non possono più figurare nel bilancio
Provvedimento deldel cedente, ma devono essere iscritte
la Banca d’Italia
in quello del cessionario.
• L’impegno di riacquisto a termine è 17.07.1992.
registrato da parte del cedente tra le
garanzie e gli impegni.
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IMPOSTE DIRETTE
TRATTAMENTO FISCALE
REDDITO CHE SI GENERA
• Interessi
Criterio di competenza
• Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti
di pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del
cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata
del contratto.
• Differenza
di prezzo
NATURA DEL REDDITO
• Esercizio
d’impresa
Criterio di competenza
Art. 89,
c. 6
D.P.R.
917/1986
• La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle
attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
• La differenza di prezzo a pronti e prezzo a termine costituisce:
.. un provento finanziario per la parte che lo riceve;
.. un onere finanziario per la parte che lo subisce.
Se positivo, concorre a formare il rapporto per il calcolo degli interessi passivi
deducibli.
Nell’ambito dell’operazione di pronti contro termine, Assonime
Dividendi ritiene applicabile il regime di detassazione del dividendo in capo
al cessionario.
• Rimanenze • Le cessioni di titoli derivanti da contratti di
titoli
"pronti contro termine", che prevedono per
il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
• Pex
Art. 87
Tuir
Art 87,
c. 1,
lett. a)
Tuir
• Non
esercizio
d’impresa
• Ritenute
• Disciplina
IVA
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Art. 94,
c. 2
D.P.R.
917/1986
• Poiché nelle cessioni di titoli derivanti da contratti di pronto contro termine la titolarità fiscale degli stessi continua a
sussistere in capo al cedente, non si realizzano plusvalenze
e, quindi, non può trovare applicazione il regime pex.
• Coerentemente, in capo al cedente a pronti non si verificherà, in caso di successiva dismissione della partecipazione,
interruzione del periodo di possesso rilevante ai fini della
maturazione del requisito previsto dalla norma.
Art. 44,
lett. g-bis
Tuir
• Sono esclusi i proventi generati da operazione di pronto contro termine
aventi ad oggetto titoli non rappresentativi di partecipazioni (esempio:
obbligazioni e titoli similari).
• I proventi delle cessioni generano redditi di capitale.
• I soggetti sostituti di imposta che corrispondono i proventi
derivanti da pronti contro termine su titoli e valute, operano
Art. 26
una ritenuta con l’aliquota del 12,50%, ovvero con la magD.P.R.
giore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed
600/1973
altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti
cui siano imputabili i proventi.
• La ritenuta è applicata a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
• Non sono soggetti a ritenuta i proventi corrisposti a Snc, Sas ed equiparate,
stabili organizzazioni, società ed enti di cui all’art. 73, lett. a) e b) Tuir (tra
cui società di capitale).
• Trattandosi di operazione finanziaria, essa è esente IVA.
Art. 10,
c. 1 D.P.R.
633/1972
• A decorrere dal 2000 non sussiste più l’obbligo di fatturazione per l’operazione posta in essere da imprese industriali o commerciali, ma solo quello di annotazione sul registro
IVA.
Art. 22,
c. 1, n. 6
D.P.R.
633/1972
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