L`estinzione del rapporto obbligatorio

Capitolo
3
L’estinzione del rapporto
obbligatorio
L
’adempimento è il modo tipico di estinzione dell’obbligazione e consiste
nell’esatta esecuzione della prestazione. La legge stabilisce diversi requisiti dell’adempimento che riguardano: autore, destinatario, modalità, oggetto, tempo e luogo.
Oltre all’adempimento esistono anche altri modi di estinzione dell’obbligazio­
ne che si distinguono in satisfattori e non satisfattori.
Sono satisfattori quelli che comunque soddisfano l’interesse del creditore e
sono (oltre appunto all’adempimento): la dazione in pagamento, la confusione e la compensazione.
Non satisfattori sono, invece, quelli che lasciano insoddisfatto l’interesse del creditore e sono: la novazione, la remissione e l’impossibilità sopravvenuta.
La legge detta particolari regole per l’inadempimento, che consiste nella mancata esecuzione della prestazione o nella esecuzione inesatta e per il ritardo
che si concreta, in particolare, nella mora del creditore e del debitore.
1. L’adempimento
L’adempimento consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, da cui consegue l’estinzione diretta dell’obbligazione e la liberazione del debitore.
L’effetto normale dell’adempimento, cioè l’estinzione dell’obbligazione, non si produce nel caso
del «pagamento con surrogazione», in virtù del quale un terzo, avendo pagato per il debitore o avendo prestato al debitore il denaro occorrente per il pagamento, si sostituisce al creditore nei diritti (quindi anche nelle garanzie) a lui spettanti verso il debitore.
Nell’adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), per evitare di incorrere nella responsabilità contrattuale.
Legittimati a ricevere il pagamento sono:
— il creditore che abbia la capacità di ricevere. L’art. 1189 attribuisce efficacia estintiva anche al pagamento fatto in buona fede al creditore cd. apparente, vale a dire a colui che, in base a circostanze univoche, appaia legittimato a riceverlo. Il pagamento fatto al creditore incapace libera ugualmente il debitore se questi prova che la prestazione è stata rivolta a vantaggio dell’incapace (art. 1130);
— il rappresentante del creditore;
— la persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice.
L’esecuzione deve avvenire nel luogo stabilito dalle parti. Se nulla è stato
convenuto provvede la legge con una dettagliata disciplina (art. 1182).
Il tempo dell’adempimento (artt. 1183-1187) è il termine di scadenza convenuto. In mancanza la prestazione può esigersi immediatamente.
Se è indicato un termine, si presume a favore del debitore.
Parte
Obbligazioni e contratti
V
Nel caso in cui sia convenuto un termine a favore del creditore, questi non può esigere l’adempimento prima della scadenza, mentre il debitore può adempiere prima (tuttavia se adempie anticipatamente non può comunque ripetere, cioè richiedere indietro, quanto ha già pagato, ai sensi
dell’art. 1185).
Imputazione dei pagamenti
Quando su uno stesso debitore gravano più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore ed il pagamento non è sufficiente ad estinguerli tutti, è necessario stabilire quali debiti
debbono essere estinti per primi e anche in quale ordine.
Qualora il debitore non abbia indicato i debiti che intende estinguere si procede secondo i criteri previsti dalla legge (art. 1193): il pagamento deve essere imputato prima ai debiti scaduti;
fra i debiti scaduti hanno la priorità i debiti che sono meno garantiti; fra i debiti ugualmente
garantiti è preferito il più oneroso per il debitore; fra i debiti ugualmente onerosi, il più antico.
Se non possono applicarsi tali criteri, il pagamento è imputato proporzionalmente tra i vari
debiti.
A)Adempimento del terzo (art. 1180)
Si ha quando un terzo esegue la prestazione con la consapevolezza di
adempiere un debito altrui (cd. animus solvendi debiti alieni).
Il creditore può opporsi solo se la prestazione ha carattere di infungibilità, o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
L’adempimento del terzo non va confuso con:
• l’espromissione: quest’ultima è, infatti, un contratto mentre l’istituto regolato dall’art. 1180
è un negozio giuridico unilaterale, il cui effetto tipico è quello di estinguere l’obbligazione
(cosa che invece non avviene nell’espromissione in cui il terzo si impegna solo ad adempiere in futuro). Le due figure hanno però in comune il fatto che l’adempimento è compiuto da
un terzo estraneo al rapporto obbligatorio (originario);
• la delegazione di pagamento, dove il terzo (delegato) deve rendere noto al creditore di
adempiere su ordine del debitore. Nell’adempimento del terzo, invece, quest’ultimo deve agire motu proprio.
B)Prestazione in luogo dell’adempimento
Quando il creditore lo consenta, il debitore può liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta (es.: devo un cavallo, mi libero pagando
una somma di denaro).
In tal caso, quindi, l’obbligazione si estingue con una prestazione in luogo
dell’adempimento detta datio in solutum (essa è pertanto definita dalla dottrina un contratto reale solutorio).
Oggetto della prestazione in luogo dell’adempimento può essere anche la
cessione di un credito.
La prestazione in luogo dell’adempimento deve distinguersi da alcune figure affini:
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• adempimento: in quanto la datio in solutum è negozio giuridico, mentre l’adempimento è
un atto giuridico in senso stretto;
• novazione oggettiva: poiché mentre la dazione in pagamento estingue il rapporto e basta,
la novazione, invece, comporta contestualmente all’estinzione anche la costituzione di una
nuova obbligazione (v. infra, §2);
• obbligazione alternativa o con facoltà alternativa: in quanto la prestazione di ciò che è soltanto in facoltà del debitore costituisce pur sempre adempimento e, comunque, la concessione di una «facultas solutionis» attiene sempre al momento formativo del rapporto obbligatorio, mentre la dazione concerne sempre ed unicamente la fase esecutiva.
2. Modi di estinzione diversi dall’adempimento
Oltre che con l’adempimento l’obbligazione si estingue anche per:
La novazione può essere:
• soggettiva, quando la sostituzione riguarda i soggetti del rapporto (art. 1235). Quando si ha
novazione soggettiva passiva, per il rinvio operato dall’art. 1235, si osservano le norme dettate in tema di successione nel debito (artt. 1268 e ss.). Il legislatore, così facendo, ha inteso
eliminare ogni differenza tra la novazione soggettiva passiva e la successione nel debito;
• oggettiva (artt. 1230-1234), quando, fra gli stessi soggetti, si costituisce un nuovo rapporto
diverso dal precedente o nell’oggetto (dare una cosa al posto di un’altra), ovvero nel titolo (es.:
invece di dare una somma a titolo di risarcimento danni, la si conferisce a titolo di mutuo).
Requisiti della novazione sono:
a) l’esistenza dell’obbligazione da novare (cd. obligatio novanda); la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria (art. 1234);
b) l’aliquid novi ossia un mutamento dell’oggetto; non è invece sufficiente, per
aversi novazione, il mutamento di un elemento accessorio (es.: l’apposizione di un termine, art. 1231);
c) l’animus novandi ossia la volontà di estinguere l’obbligazione precedente
creandone una nuova.
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L’estinzione del rapporto obbligatorio
A)Novazione (artt. 1230-1235)
È il contratto con il quale le parti sostituiscono all’obbligazione originaria,
che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Giuridicamente, pertanto, l’estinzione avviene senza che si è avuto adempimento.
Capitolo
La novazione non va confusa con la datio in solutum che riguarda l’adempimento di un’obbligazione e comporta la sua estinzione in modo satisfattorio con una prestazione diversa da quella originariamente stabilita. La novazione, invece, non riguarda l’esecuzione, ma interviene prima di essa con la sostituzione di un’obbligazione ad un’altra: in altri termini con la novazione si
promette una cosa invece di un’altra, mentre con la datio si dà una cosa invece di un’altra.
B)Remissione del debito (artt. 1236-1240)
È il negozio con il quale il creditore rinunzia, in tutto o in parte, al suo diritto, con la necessaria conseguenza che l’obbligazione si estingue ed il debitore viene liberato, pur non avendo eseguito la prestazione.
In ogni caso, il debitore può opporsi, dichiarando in un congruo termine di
non volerne approfittare (nolenti non fit donatio).
La remissione può essere espressa, quando il creditore dichiara di rimettere il debito con una comunicazione al debitore, o tacita quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto.
La remissione è un atto abdicativo unilaterale.
A differenza del pactum de non petendo, che obbliga il creditore a non chiedere l’adempimento prima di un certo termine, la remissione del debito estingue l’obbligazione.
C)Compensazione (artt. 1241-1252)
Si ha compensazione quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti obbligatori. Le obbligazioni reciproche si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare comune (art. 1241).
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Parte
Obbligazioni e contratti
V
Distinguiamo:
— la compensazione legale che opera automaticamente (cioè senza bisogno
di una sentenza, essendo sufficiente una semplice dichiarazione del soggetto che intende avvalersene), a condizione che i debiti siano omogenei, liquidi ed esigibili (art. 1243, comma 1);
— la compensazione giudiziale; opera su sentenza del giudice (che ha carattere costitutivo ed efficacia ex nunc) quando il debito non è liquido, ma è
di «facile e pronta liquidazione» (art. 1243, comma 2);
— la compensazione volontaria che opera in seguito ad accordo tra le parti (art. 1252).
Non è ammessa compensazione per alcuni particolari crediti previsti dalla legge (art. 1246); così è, ad esempio, per il credito agli alimenti, considerata l’importanza sociale che esso riveste.
D)Confusione (artt. 1253-1255)
Si ha estinzione dell’obbligazione per confusione quando le qualità di creditore e di debitore vengono a coincidere nella stessa persona.
Questa situazione può verificarsi:
— per atto fra vivi (per esempio, in caso di cessione dell’azienda ex art. 2559);
— per atto «mortis causa», quando il creditore divenga erede del debitore o viceversa, in virtù di accettazione pura e semplice dell’eredità, ossia senza «beneficio di inventario».
A seguito della confusione si estingue l’obbligazione con tutti i suoi accessori (es.: le garanzie eventualmente prestate da terzi).
E)Impossibilità sopravvenuta della prestazione
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ossia che interviene dopo
la formazione del rapporto obbligatorio, determina l’estinzione dell’obbligazione per causa non imputabile al debitore, mentre l’impossibilità originaria
impedisce la nascita del rapporto stesso (art. 1346).
Inoltre l’impossibilità deve essere:
— assoluta, cioè tale da non consentire in alcun modo l’adempimento (caso
fortuito e forza maggiore);
— oggettiva, non deve cioè riguardare vicende soggettive del debitore;
— definitiva, altrimenti ricorrerebbe solo l’ipotesi di ritardo nell’adempimento.
L’inadempimento, infine, deve essere totale, ossia deve riguardare l’intera prestazione, altrimenti si verificherà solo un’impossibilità parziale (art.
1258).
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Modi di estinzione dell’obbligazione
non satisfattori
satisfattori
giudiziale
(1243, c. 2
c.c.)
volontaria
(1252 c.c.)
impossibilità novazione
sopravvenuta
per causa non
imputabile
al debitore
oggettiva
(1256 c.c.)
(1230 c.c.)
remissione
del debito
(1236 c.c.)
soggettiva
(1235 c.c.)
non sopravvenuta inevitabile
oggettiva
temporanea
(1256 c. 2 c.c.)
3. L’inadempimento
Si ha inadempimento quando la prestazione non è eseguita al momento
dovuto, nel luogo dovuto e secondo le modalità convenute; l’inadempimento
è, quindi, ogni comportamento del debitore difforme da quello al quale è obbligato.
Il mancato od inesatto adempimento può dipendere tanto da cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza etc.) quanto da cause non imputabili allo stesso (es.: perimento della cosa dovuta):
­­­­— nel primo caso si parlerà di inadempimento ed il debitore sarà tenuto al
risarcimento del danno (art. 1218);
— nel secondo caso, invece, l’obbligazione si estinguerà per impossibilità sopravvenuta (art. 1256).
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L’estinzione del rapporto obbligatorio
adempimento
dazione compensazione confusione
(1176, 1180, in pagamento (1241 c.c.)
1190, 1191
(1197 c.c.)
c.c.)
legale
Capitolo
Al riguardo l’art. 1218 stabilisce una inversione dell’onere della prova: dovrà essere il debitore, e non il creditore, a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato
da una causa a lui non imputabile.
L’inadempimento imputabile al debitore può essere:
a) assoluto: quando l’adempimento non può più verificarsi.
L’inadempimento assoluto genera un danno che va risarcito e l’obbligo del
risarcimento si sostituisce alla prestazione originariamente dovuta (cd. perpetuatio obligationis);
b) relativo (cd. «mora»): consiste nel ritardo ingiustificato dell’adempimento rispetto alla scadenza. In questo caso il debitore è in mora (v. infra,
§4) ed è obbligato a risarcire il danno provocato dal ritardo nell’adempimento.
L’imputabilità dell’inadempimento
L’imputabilità indica l’insieme dei presupposti soggettivi (capacità d’intendere e di volere, volontarietà dell’atto) ed oggettivi (nesso di causalità) perché un’azione o gli effetti di un evento
possano essere attribuiti al soggetto agente.
Accertata l’esistenza dei presupposti suddetti, deriva per l’inadempiente la responsabilità, ossia l’obbligo di riparare alle conseguenze del mancato o inesatto adempimento.
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Parte
Obbligazioni e contratti
V
L’inadempimento si dice imputabile quando la mancata soddisfazione del creditore dipende
dal fatto che il debitore abbia tenuto un comportamento diverso da quello che si sarebbe dovuto e potuto tenere nella concreta situazione. Ciò può dirsi:
• anto nelle ipotesi di inadempimento cosciente e volontario (dolo);
• quanto nelle ipotesi in cui l’inadempimento sia dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia
(colpa).
In caso di inadempimento per cause imputabili al debitore si parla di responsabilità contrattuale, contrapposta alla responsabilità da fatto illecito (o extracontrattuale, o aquilana), che
invece scaturisce dalla violazione concreta del dovere che grava su ciascuno di rispettare la
sfera giuridica altrui.
Netta è, pertanto, la differenza tra responsabilità per fatto illecito e responsabilità per inadempimento:
• la responsabilità per inadempimento nasce dalla violazione di una specifica obbligazione tra
i soggetti di un rapporto giuridico determinato;
• la responsabilità per fatto illecito, invece, nasce tra soggetti non legati da alcun rapporto giuridico, ma trovatisi in contatto a seguito del fatto lesivo commesso da un soggetto in danno di un altro, e consiste nell’obbligo di riparare il danno così cagionato.
4. La mora del debitore (art. 1219)
Consiste in un ritardo ingiustificato del debitore nell’adempiere.
Perché si abbia mora è necessario che il credito sia esigibile, che vi sia ritardo nell’adempimento, che tale ritardo sia imputabile al debitore; è necessario, infine, l’atto formale di costituzione in mora.
Il debitore è in mora senza bisogno di alcuna attività del creditore (mora
ex re) quando l’obbligazione deriva da un fatto illecito, quando si tratta di debiti portabili ed il termine sia scaduto e quando il debitore dichiari per iscritto
di non voler adempiere. È, invece, necessaria l’intimazione formale ad adempiere (mora ex persona) se il debito è chiedibile o quando manchi il termine per
l’adempimento e il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice.
Tipi di mora
•Obbligazioni a termine da eseguirsi
presso il creditore alla scadenza del termine.
➤➤Mora di diritto (ex re): il debitore è in mora senza bisogno di al- •Obbligazione risarcitoria derivante da
cuna attività del creditore
fatto illecito.
•Il debitore dichiara per iscritto di non
voler adempiere.
➤➤Mora ex persona: è necessaria la •Il debito è pagabile presso il debitore.
preventiva intimazione formale ad •Manca un termine e il creditore non lo
adempiere
ha fatto fissare.
Per effetto della costituzione in mora il debitore non è liberato dal rischio dell’impossibilità sopravvenuta e sarà, in ogni caso, tenuto a risarcire il danno derivato dal ritardo. La costituzione in
mora determina l’interruzione della prescrizione del diritto del creditore.
La purgazione della mora consiste nella rimozione dello stato di illegittimo ritardo e dei relativi effetti: essa si effettua con la rinunzia del creditore al credito o solo alla mora.
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5. La mora del creditore (art. 1206)
Si ha quando il creditore rifiuti, senza un motivo legittimo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore, ovvero ometta di compiere gli atti preparatori
per consentire al debitore l’adempimento della prestazione.
Tra gli effetti della mora credendi vi è anche l’estinzione dell’obbligazione qualora il debitore
proceda al deposito della «res debita» nei modi previsti dall’art. 1212.
La mora del creditore (cd. mora credendi) non costituisce, come quella del
debitore (cd. mora solvendi), una forma di inadempimento, in quanto costituisce solo un ostacolo all’adempimento a cui l’ordinamento ricollega determinate conseguenze per evitare che la posizione del debitore diventi più gravosa
per il fatto che l’obbligazione rimane inadempiuta per colpa del creditore.
6. Il risarcimento del danno
Quando non si proceda ad adempimento coattivo in forma specifica, il debitore è tenuto al risarcimento del danno.
Si discute per la quantificazione del danno nel caso di inadempimento.
Il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo nell’adempimento,
secondo la tesi prevalente, è limitato al solo danno patrimoniale, cioè al pregiudizio economico che il creditore ha sofferto.
Ai sensi dell’art. 1223 il risarcimento del danno deve comprendere:
— il danno emergente, ossia la perdita effettivamente subita per la mancata prestazione da parte del debitore;
— il lucro cessante, o mancato guadagno, ossia il lucro che il creditore avrebbe realizzato se avesse potuto utilizzare quanto era oggetto della prestazione.
Le manifestazioni del danno (danno emergente e lucro cessante) sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo, vale a dire solo se sussiste un nesso di causalità tra inadempimento e
danno risarcibile.
Capitolo
3
L’estinzione del rapporto obbligatorio
Per aversi mora del creditore, il debitore deve fare offerta solenne di adempiere la prestazione al creditore nei modi indicati dall’art. 1208.
Quando il creditore è in mora il rischio dell’impossibilità sopravvenuta resta a suo carico, non sono più dovuti gli interessi e i frutti della cosa, e il creditore è tenuto a risarcire le eventuali spese per la custodia e la conservazione
della cosa stessa (art. 1207).
Danni risarcibili
Se l’inadempimento (o il ritardo) è colposo, i danni risarcibili sono limitati a quelli prevedibili
nel tempo in cui è sorta l’obbligazione. Se invece l’inadempimento (o il ritardo) è stato doloso,
il debitore è tenuto a risarcire anche i danni imprevisti e imprevedibili. Quando il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
In caso di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, il risarcimento è diminuito in proporzione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che sono
derivate (art. 1227). In caso di aggravamento del danno da parte del creditore, il risarcimento non è dovuto per quella parte di danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2).
Un regime giuridico particolare è previsto per le obbligazioni pecuniarie:
in tal caso il codice (art. 1224) prevede che siano dovuti al creditore, dal giorno in cui scatta la mora, gli interessi legali (cd. moratori) indipendentemente
dalla dimostrazione di un danno effettivamente subìto.
In ogni caso, tuttavia, al creditore che dimostra di aver subìto un maggiore danno spetta un ulteriore risarcimento (salvo il caso in cui sia stata precedentemente pattuita la misura degli interessi moratori).
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Capitolo
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L’estinzione e l’invalidità
del contratto
C
ome tutti i negozi, anche i contratti possono essere affetti da vizi che li rendono nulli o annullabili. Infatti, se la causa è la funzione economico-individuale del negozio, tale funzione dipende anche dal rapporto di proporzione che
intercorre necessariamente tra le prestazioni (sinallagma).
Il codice, però, oltre alla nullità e annullabilità, che incidono sull’atto affetto da
vizi, in quanto posto in essere in difformità delle norme che lo disciplinano, prevede anche altri vizi che non incidono sull’atto, bensì sul rapporto contrattuale,
ossia sul sinallagma, e che dipendono da un sopravvenuto difetto funzionale
della causa (risoluzione del contratto) o da un difetto genetico parziale della causa (rescissione del contratto). In questo Capitolo si parlerà di queste
due figure; per quanto attiene alla nullità e annullabilità del contratto si rinvia a quanto detto in generale nel negozio giuridico (v. Parte III, Cap. 4).
1. La risoluzione
La risoluzione è una causa di scioglimento del contratto a prestazioni corrispettive conseguente al sopravvenire di fatti che alterano l’equilibrio tra le
prestazioni (cd. sinallagma).
Mentre l’annullabilità e la nullità (come pure la rescissione) attengono al momento genetico
del contratto (nel senso che si è prodotto un vizio nella fase formativa del contratto, di modo
che questo nasce viziato), la risoluzione attiene al momento funzionale. Si produce cioè un
evento che viene ad incidere sullo svolgimento della vita del contratto.
L’annullamento estingue perciò il contratto per una causa di invalidità, mentre la risoluzione
estingue il contratto per un evento impeditivo del rapporto.
Si può avere risoluzione nei seguenti casi:
A)Risoluzione per inadempimento
Se, in un contratto a prestazioni corrispettive, una parte non adempie, per
causa ad essa imputabile, l’altra parte che ha eseguito (o è pronta ad eseguire)
la propria prestazione può chiedere giudizialmente l’adempimento oppure esercitare il diritto alla risoluzione. Una volta chiesta la risoluzione, la parte però,
non può più pretendere l’adempimento (è ovvio che in entrambi i casi, sia che
opti per la richiesta di adempimento che per quella di risoluzione, la parte
adempiente avrà anche diritto ad un eventuale risarcimento del danno).
Per ottenere la risoluzione non sempre occorre il ricorso al giudice. In particolare la risoluzione può aversi:
a) di diritto, per effetto cioè dell’inadempimento, senza ricorso al giudice (basta la dichiarazione della parte di volersi avvalere della risoluzione) in tre
casi espressamente previsti dalla legge:
— quando nel contratto è inserita la clausola risolutiva espressa: è cioè
stabilito che il contratto, rectius il rapporto contrattuale, si risolve se l’ob-
Parte
Obbligazioni e contratti
V
bligazione non è adempiuta con le modalità convenute (è sufficiente, in
tal caso, per aversi la risoluzione, il fatto dell’inadempimento più la dichiarazione della parte di avvalersene);
— quando, pur mancando detta clausola, la parte adempiente inoltri all’inadempiente una diffida ad adempiere, assegnandogli un congruo termine che non può essere inferiore ai 15 giorni.
Decorso inutilmente detto termine di scadenza (cd. dies solutionis), il
contratto si intende risolto;
— quando, senza che si sia avuta la prestazione è scaduto il termine essenziale, cioè quel termine di adempimento che, per volontà delle parti
(essenzialità soggettiva) o per la natura della prestazione (essenzialità oggettiva), ove non osservato «toglie alla prestazione l’utilità che essa presentava per il creditore». Il contratto si intende risolto a meno che la parte a cui favore è stato stabilito il termine, non dichiari, entro tre giorni,
di voler egualmente esigere l’adempimento (art. 1457);
b) per effetto di una sentenza costitutiva (cd. risoluzione giudiziale), in
tutti gli altri casi.
Ambedue le forme di risoluzione (sia quella di diritto, sia quella giudiziale) sono esperibili solo
quando ricorrano i seguenti presupposti:
— che una parte sia inadempiente e che l’inadempimento derivi quanto meno da sua colpa;
— che l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Per la giurisprudenza la gravità dell’adempimento va commisurata obiettivamente, in relazione, cioè, all’attitudine a turbare l’equilibrio
contrattuale.
Non occorre questo secondo presupposto ed è sufficiente il semplice inadempimento, se è stata convenuta la clausola risolutiva espressa o se si è violato il termine essenziale.
La risoluzione ha efficacia retroattiva (come se il contratto non fosse mai stato concluso);
tale retroattività è obbligatoria, non reale, cioè riguarda le parti, ma non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi prima che si sia verificata la risoluzione di diritto o prima che sia stata proposta la
domanda giudiziale di risoluzione, salvi gli effetti della trascrizione della stessa (art. 2652).
Tipi di
risoluzione
•Nel contratto è inserita la clausola risolutiva
espressa.
•In assenza di tale clausola la parte inoltra all’ina➤➤Risoluzione di diritto:
dempiente una diffida ad adempiere in un consenza ricorso al giudice, in
gruo termine (non inferiore a 15 giorni). Decorpresenza dell’inadempiso il termine il contratto si intende risolto.
mento, quando:
•È scaduto il termine essenziale: la scadenza
del termine essenziale comporta la perdita di
utilità della prestazione.
➤➤ Risoluzione giudiziale: per effetto, negli altri casi, di una sentenza costitutiva.
Efficacia
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➤➤Retroattiva: il contratto è come se non fosse mai stato concluso. Le prestazioni effettuate devono essere restituite, salvo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.
➤➤Obbligatoria, non reale: cioè riguarda le parti ma non i terzi che abbiano acquistato diritti, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (1458).
B)Impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463-1466)
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile
al debitore, estingue l’obbligazione con conseguente liberazione della parte
che vi era tenuta (art. 1256).
C)Eccessiva onerosità (artt. 1467-1469)
L’azione giudiziale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità è prevista per ovviare ad una onerosità sopravvenuta e quindi ad uno squilibrio
fra le prestazioni verificatosi dopo la conclusione del contratto (es.: un commerciante ha venduto della merce da consegnare dopo tre mesi; per un evento imprevisto o una improvvisa ed eccezionale carenza di quella merce, il prezzo
della stessa si eleva notevolmente, sicché il prezzo già pattuito diventa sproporzionato).
Per evitare che la risoluzione possa servire per liberarsi da vincoli contrattuali, ogni volta che sorga il pretesto della maggiore onerosità, la legge richiede:
• che si tratti di contratti nei quali è previsto il decorso del tempo nell’esecuzione: deve trattarsi di contratti di durata o di contratti istantanei ma ad esecuzione differita;
• che l’eccessiva onerosità si sia verificata successivamente alla conclusione del contratto e riguardi una prestazione non ancora adempiuta;
• che tale onerosità dipenda da avvenimenti straordinari ed imprevedibili (perciò la risoluzione non può chiedersi se il contratto è aleatorio).
Capitolo
10
L’estinzione e l’invalidità del contratto
Pertanto, nei contratti a prestazioni corrispettive viene meno la giustificazione del diritto alla controprestazione.
A norma dell’articolo1463, infatti, la parte liberata non può chiedere la controprestazione. Da ciò si deduce che tale forma di risoluzione opera di diritto.
Se la prestazione diventa solo parzialmente impossibile, si ha risoluzione
parziale: l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione, ma può recedere dal contratto se non abbia un interesse apprezzabile
all’adempimento parziale.
La parte contro cui è chiesta la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (in questo caso si verifica la cd. reductio ad aequitatem del contratto).
In caso di eccessiva onerosità per la risoluzione occorre sempre la pronuncia del giudice.
Tale istituto non è, ovviamente, applicabile ai contratti aleatori, es.: contratto di assicurazione che si contraddistingue per la sproporzione genetica tra
valore del premio e quello del risarcimento.
Limiti
➤➤Deve trattarsi di contratti di durata o di contratti istantanei ad esecuzione differita.
➤➤Non può trattarsi di contratti aleatori (1469).
➤➤L’eccessiva onerosità deve essersi verificata successivamente alla conclusione del
contratto.
➤➤L’onerosità deve scaturire da eventi straordinari ed imprevedibili (es.: guerra).
➤➤La sopravvenuta onerosità non deve rientrare nell’alea normale del contratto.
➤➤Può essere evitata offrendo una equa modifica delle condizioni del contratto (revisione del contratto).
2. La rescissione (artt. 1447-1452)
La rescissione è una forma d’invalidità del contratto posta principalmente
a tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo stato di bisogno o di pericolo.
135
Parte
Obbligazioni e contratti
V
A)Stato di pericolo (art. 1447)
La parte che, per contratto, assume obbligazioni a condizioni inique, per
la necessità, conosciuta dalla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave, può ottenere la rescissione del contratto (art. 1447).
Si verifica lo stato di pericolo quando ad esempio Tizio, rimasto ferito in un incidente, si impegna a pagare al suo soccorritore una grossa somma di denaro pur di essere salvato.
Presupposti sono perciò:
a) lo stato di pericolo in cui viene a trovarsi il contraente al momento della
conclusione del contratto; deve trattarsi di un pericolo attuale di un danno
grave alla persona. Il pericolo di un grave danno può riguardare sia la persona del contraente stesso che un suo parente;
b) l’iniquità delle condizioni alle quali il contraente in stato di pericolo ha dovuto concludere il contratto;
c) la conoscenza, da parte dell’altro contraente, dello stato di pericolo.
Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
B)Rescissione per lesione ultra dimidium
Ricorre quando c’è grave sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e tale sproporzione è dovuta allo stato di bisogno in cui versava
una delle parti al momento della conclusione del contratto, e supera la metà
del valore del bene.
Un esempio è costituito dall’ipotesi in cui Tizio, essendo in difficoltà economiche, propone
l’acquisto dei propri beni a Caio il quale ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio, al di sotto del
50% del valore effettivo del bene.
Presupposti dell’azione sono:
— la lesione ultra dimidium: ossia la sproporzione fra le due prestazioni superiore alla metà (il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre il doppio del valore della controprestazione);
— lo stato di bisogno della parte danneggiata, che va interpretato non nel
senso di vera e propria indigenza, ma come situazione di difficoltà economica, anche transitoria, che incida sulla libera determinazione del contraente;
— l’approfittamento dello stato di bisogno, ossia la consapevolezza di tale stato e l’intenzione di trarne una sproporzionata utilità economica.
136
La rescissione per lesione non può essere richiesta per i contratti aleatori.
L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449). Decorso l’anno è preclusa pure la possibilità di far valere l’eccezione di rescissione (art. 1449, comma 2).
Il contratto rescindibile non può essere convalidato (art. 1451).
Come per il contratto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, anche rispetto al contratto rescindibile per lesione è riconosciuta, alla parte contro cui è richiesta la rescissione, la possibilità di evitarla, offrendo una modificazione delle condizioni contrattuali per ristabilire una proporzione tra le prestazioni ex art. 1450 (cd. reductio ad aequitatem).
Tavola sinottica: I contratti
Capitolo
➤➤Negozio giuridico bi-plurilaterale che costituisce, regola, estingue un rapporto giuridico patrimoniale
Elementi
➤➤Accordo delle parti
➤➤Causa
➤➤Oggetto (possibile, lecito, determinato o determinabile)
➤➤Forma
➤➤Consenso
•Consensuali
•Reali
➤➤Effetti
•Reali
•Obbligatori
➤➤Tempo
•Ad esecuzione immediata/differita
•ad esecuzione istantanea/di durata
➤➤Sinallagma
•A prestazione unica
•a prestazioni corrispettive
➤➤Nullità
•Contrarietà a norme imperative
•Mancanza degli elementi essenziali o loro illiceità
Tipi
rispetto a:
•Negli altri casi previsti dalla legge
Invalidità del
contratto
——commutativi
——aleatori
——vizi attinenti al
momento genetico del contratto
➤➤Annullabilità
•Errore
•Violenza
•Dolo
➤➤Trattative
•Proposta
•Accettazione
•Perfezionamento (principio della cognizione temperato
da quello della ricezione)
➤➤Figure
particolari
•Contratto per adesione
•Contratto preliminare
•Opzione
➤➤Rescissione
•Stato di pericolo lesione
Formazione
Estinzione
del rapporto
contrattuale
10
L’estinzione e l’invalidità del contratto
Definizione
——vizio attinente al
difetto genetico
della causa del
contratto
•Per inadempimento
•Per impossibilità sopravvenuta
➤➤Risoluzione
•Per eccessiva onerosità di una prestazione
——vizi attinenti al
momento funzionale della causa
137
Appendice
Le parole di diritto civile
Abuso del diritto artt. 833 c.c.
È l’esercizio del diritto in contrasto con gli scopi etici e sociali per i quali il diritto è
tutelato dall’ordinamento giuridico, e pertanto, assume il carattere dell’illiceità. In
altri termini, si realizza (—) quando un comportamento, pur essendo apparentemente
e formalmente corrispondente al contenuto di un diritto, si ponga in contrasto con i
fini che il diritto stesso dovrebbe realizzare alla luce della norma che riconosce (e tutela) tale diritto o dei principi generali dell’ordinamento.
Così, ad esempio, si realizza abuso del diritto di proprietà quando il proprietario compie atti di godimento della cosa che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o
recare molestia ad altri, è il caso degli atti emulativi (es. piantare alberi al solo fine di
togliere la veduta panoramica al vicino).
Accrescimento
A
Accertamento [negozio di]
È il negozio con il quale le parti accertano una situazione giuridica presistente al fine di
eleiminare lo stato di incertezza sulla sua effettiva esistenza, fissandone definitivamente l’ambito e gli effetti.
Accessione artt. 934-938 c.c.
­ un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, in base al quale viene ad apÈ
partenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente, infatti l’unico requisito
per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell’opera al suolo, così che
il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al principio «accessorium sequitur principali».
[vedi → Contratto (conclusione del)].
Accettazione dell’eredità
[vedi → Eredità].
Accollo art. 1273 c.c.
È il contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante)
stabiliscono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro nei confronti del creditore (cd.
accollatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo.
Può trovare fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd.
(—) legale: es. art. 967, comma 1, c.c.; art. 2112, comma 2, c.c.).
L’(—) ha natura giuridica di contratto a favore di terzo [vedi →] e, quindi, l’adesione
del creditore non investe la sua perfezione, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo
favore (art. 1273, comma 1, c.c.): è questo il cd. (—) esterno.
V. amplius Parte V, Cap. 2, §2, lett. C)
Accrescimento [diritto di] artt. 674 ss., 773 c.c.
È un istituto della successione ereditaria [vedi → Eredità; Successione (Fasi della)]
in virtù del quale, nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione congiun-
Le parole di diritto civile
Accettazione
205
Actio interrogatoria
A
tamente ed una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande, abbracciando anche quella del chiamato che non ha
accettato l’eredità. L’acquisto avviene automaticamente, senza la necessità di una ulteriore accettazione, e comporta il trasferimento degli obblighi di carattere non personale gravanti sul soggetto che non viene alla successione.
Tale istituto è previsto anche nella donazione con più donatari, qualora il donante inserisca un’apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non
vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.).
Actio interrogatoria artt. 481, 650 c.c.
È la domanda rivolta al giudice, da parte di qualsiasi interessato, per ottenere la fissazione di un termine per il chiamato all’eredità, affinché questi decida se accettare o
meno l’eredità medesima [vedi → Accettazione dell’eredità]. La mancata risposta nel
termine fissato equivale a rinuncia (art. 481 c.c.). L’esigenza sottesa alla disposizione
è quella di tutelare gli ulteriori chiamati alla successione, nonché la certezza delle situazioni giuridiche soggettive.
Analoga ratio ha ispirato la previsione dell’(—) nei confronti del legatario (art. 650 c.c.).
Adempimento artt. 1175-1200, 1218 c.c.
È il modo di estinzione tipico dell’obbligazione e, in base all’art. 1218 c.c., si definisce
come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia
l’obbligo del debitore, sia il diritto del creditore. L’art. 1176 c.c. impone al debitore di
usare, nell’adempimento dell’obbligazione, a tutela del creditore la diligenza del buon
padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale.
Per l’(—), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacità d’agire ma la mera capacità di intendere e di volere: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta, infatti, non
può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.: pagamento dell’incapace). Il pagamento fatto all’incapace, invece, non libera il debitore dalla
propria obbligazione, a meno che questi non dia prova del vantaggio conseguito dall’incapace (art. 1190 c.c.).
• (—) del terzo a
­ rt. 1180 c.c.
Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cioè da un soggetto non obbligato) anziché dal debitore. Questa ipotesi può verificarsi solo per le obbligazioni aventi
ad oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore
che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.
• prestazione in luogo dell’(—) [vedi → Datio in solutum].
Adozione artt. 291 ss. c.c.; L. 4-5-1983, n. 184; artt. 38 ss. L. 31-5-1995, n. 218; L. 31-12-1998, n.
Appendice
476; L. 28-3-2001, n. 149; L. 9-10-2015, n. 173
206
Istituto tipico del diritto di famiglia che, accanto all’affidamento consente di instaurare un rapporto sotto molti aspetti simile a quello che lega genitori e figli.
Con l’(—) si costituisce, fra adottante e adottato, un rapporto di parentela.
• (—) dei minori [vedi → Stepchild adoption]
È predisposta in situazioni di abbandono permanente, che si concreta nella mancanza
di assistenza morale e materiale al minore da parte dei genitori o dei soggetti tenuti a
provvedervi. Tale situazione determina lo stato di adottabilità, che è dichiarato d’ufficio
dal Tribunale dei minorenni.
L’intervento dell’(—) produce i seguenti effetti:
— il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti e ne assume e ne trasmette il cognome;
— cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali (e relativi alle unioni civili e convivenze ex L. 76/2016).
• (—) dei maggiorenni
È prevista, inoltre, per motivi prevalentemente successori, anche l’adozione di figli
maggiorenni.
Affidamento [tutela dell’]
Affidamento condiviso artt. 337ter ss., L. 8-2-2006, n. 54; D.Lgs. 20-12-2013, n. 154
La L. 8-2-2006, n. 54 (Affidamento condiviso dei figli), ha introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della cd. bigenitorialità, per cui l’affidamento dei figli, in caso di
separazione tra i genitori, non è più concesso (tranne casi particolari) ad un solo genitore ma ad entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, quindi,
essere assunte di comune accordo tra i genitori. Qualora questo manchi esse saranno
rimesse al giudice che potrà anche stabilire che i genitori esercitino la responsabilità
genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Affinità artt. 78, 87, 417, 433-434, 2122, 2399
A
Amministrazione di sostegno
Fondamento di istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione giuridica apparentemente
corrispondente a quella reale.
La tutela dell’(—) costituisce la ratio, ad esempio, della disciplina degli acquisti dall’erede apparente [vedi →], del pagamento al creditore apparente, dell’opponibilità della simulazione [vedi →], dell’annullamento [vedi →] della nullità [vedi →].
A livello giurisprudenziale, la tutela dell’(—) ha assunto rilievo, ad esempio, in tema di
rappresentanza apparente [vedi →].
È il rapporto che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge. Riguardo alle unioni
civili, la L. 76/2016 non dispone espressamente circa l’applicazione delle norme sull’affinità, se non per affermare che l’affinità rileva quale impedimento per la costituzione
dell’unione civile (art. 1, comma 4, L. cit.). Nessun rapporto, invece, lega gli affini di
un coniuge con gli affini dell’altro. Il grado di (—) si calcola come il grado di parentela
[vedi →].
Affrancazione del fondo artt. 971-974 c.c.; L. 22-7-1966, n. 607; L. 18-12-1970, n. 1138
È il diritto potestativo che conferisce all’enfiteuta [vedi → Enfiteusi] il potere di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l’ammontare del canone. In caso di mancata adesione del proprietario, l’enfiteuta può adire l’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva dell’(—).
Alimenti [obbligo degli] artt. 433-448 c.c.; art. 1, comma 19 e 65, L. 20-5-2016, n. 76
Amministrazione di sostegno artt. 404 ss., L. 9-1-2004, n. 6
Istituto a tutela di coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte,
ai propri interessi, che si attua con la minore limitazione possibile della capacità di
agire mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Pur affiancandosi
alla tutela ed alla curatela, l’(—) è misura peculiare sia in senso soggettivo, poiché dilata il numero dei possibili beneficiari della protezione apprestata dall’ordinamento,
sia sotto il profilo oggettivo, in quanto, pur dopo l’applicazione della misura, residuano discreti margini di autodeterminazione per il destinatario di essa.
Le parole di diritto civile
È una obbligazione che incombe sulle persone legate da vincolo di parentela, adozione o
affinità con l’alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda della intensità
del vincolo (art. 433 c.c.).
Sono obbligati agli alimenti nell’ordine stabilito dall’art. 433 c.c.: il coniuge, anche in
caso di separazione con addebito (art. 156, comma 3 c.c.); la parte dell’unione civile; i
figli o, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli
ascendenti prossimi, nonché gli adottanti; i generi e le nuore, il suocero e la suocera; il
convivente more-uxorio; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.
Anche il donatario è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, nei
confronti del donante, a meno che non si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria e sempre nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in
grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438, comma 1 c.c.).
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