Attività finanziarie - Regime sostitutivo per i redditi da capitale e le plusvalenze - Base imponibile - Regimi di imposizione alternativi: Risparmio individuale, risparmio amministrato, risparmio individuale gestito, risparmio collettivo gestito - Tassazione del risparmio previdenziale - Problemi di tassazione internazionale dei redditi Regime sostitutivo Regimi di imposta sostitutivi per le plusvalenze e i redditi da capitale (eccetto i dividendi), che non sono inseriti nella base imponibile Irpef. Ragioni: - Promozione dello sviluppo dei mercati finanziari -Agevolazione del collocamento dei titoli di stato. Teoria della partita di giro: la tassazione degli interessi sui titoli di stato provoca un aumento dei rendimenti lordi nella stessa misura. Il maggior gettito si accompagna a maggiori spese per interessi passivi e quindi è inutile tassare gli interessi sui titoli pubblici. Vale in condizioni particolari - Liberalizzazione dei movimenti di capitale Riforme dei Paesi del Nord Europa anni 90: dual income tax (redditi da capitale separati da altri redditi personali e tassati con aliquota più bassa) riduce doppia tassazione del risparmio. Base imponibile Definizione teorica: - Redditi di capitale (interessi e dividendi) - Redditi diversi: Plusvalenze (variazione del valore capitale dell’attività finanziaria nel periodo d’imposta) e Proventi netti realizzati su contratti riguardanti prodotti derivati - Patrimonio (valore di mercato dell’attività finanziaria). Raro in Italia Per evitare elusione è necessario far riferimento simultaneamente al reddito e plusvalenze. Per evitare l’erosione di fronte ai nuovi prodotti sono stati introdotti i derivati nella base imponibile. Agevolazione per particolari forme di impiego del risparmio: lungo termine, finalità previdenziale. Problemi di acquisizione delle informazioni sui redditi di soggetti residenti operanti all’estero e di coordinamento internazionale Dal 1998 le rendite finanziarie sono escluse dalla base imponibile dell’imposta personale e affidate a regimi sostitutivi. Eccezione: dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate Riforma del 1998: sistema generale ed omogeneo di tassazione dei redditi finanziari - garantire l’equità del prelievo - garantire che la tassazione non distorca le scelte degli operatori circa possibilità alternative di investimento del proprio risparmio - prevenire elusione fiscale derivante da trattamenti differenziati Tassazione dei dividendi: sintesi Percettori Tipologia Regime fiscale Società di capitali ed enti commerciali Distribuiti da residenti e altri soggetti non residenti in paesi a fiscalità privilegiata Esclusi dall’imponibile per il 95% Distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità Integralmente tassati privilegiata Altre imprese Distribuiti da residenti e altri soggetti non residenti in paesi a fiscalità privilegiata Inclusi nell’imponibile per il 40% Distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità Integralmente tassati privilegiata Persone fisiche Relativi a partecipazioni non qualificate Tassazione sostitutiva al 12,5% Relativi a partecipazioni qualificate Inclusi nell’imponibile per il 40% (Irpef) Relativi a partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata Integralmente tassati Tassazione delle plusvalenze azionarie: sintesi Percettori Tipologia Regime fiscale Società di capitali ed enti commerciali Soddisfano i requisiti per la participation exemption Solo il 16% nell’imponibile Non soddisfano i requisiti per la participation exemption Integralmente tassati (opzione per rateizzazione in 5 anni) Soddisfano i requisiti per la participation exemption Inclusi nell’imponibile per il 40% Non soddisfano i requisiti per la participation exemption Integralmente tassati (opzione per rateizzazione in 5 anni) Partecipazioni non qualificate Tassazione sostitutiva al 12,5% Partecipazioni qualificate Inclusi nell’imponibile per il 40% (Irpef) Altri soggetti: Plusvalenze realizzate nell’ambito dell’attività di impresa Altri soggetti: Plusvalenze realizzate al di fuori dell’attività di impresa Partecipazioni in società residenti in Integralmente tassati paesi a fiscalità privilegiata Struttura delle aliquote 11%: sui rendimenti dei fondi pensione e rivalutazioni del TFR 12,5%: redditi di capitale: titoli pubblici, obbligazioni con scadenza non inferiore ai 18 mesi, dividendi azionari (se partecipazione non qualificata). redditi diversi: plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate e proventi sui prodotti derivati obbligazioni emesse da società non quotate 27% : redditi di capitale: obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi, interessi sui conti correnti e depositi bancari E’ attualmente in discussione la proposta di uniformare al 20% l’aliquota sulla tassazione delle attività tassate al 12,5% e 27%. Regimi di imposizione 1. Risparmio individuale (regime della dichiarazione): Contribuenti che non ricorrono agli intermediari finanziari né per amministrare né per gestire il loro risparmio. I redditi da capitale sono assoggettati a tassazione sostitutiva. Non deve dichiarare in Irpef interessi e dividendi da partecipazioni non qualificate (ritenute a titolo di imposta applicate da chi eroga) Deve dichiarare i redditi diversi nella dichiarazione Irpef (su cui è applicata l’aliquota del 12,5%, al netto di minusvalenze e perdite) Compensazione solo tra i redditi diversi (escluse plusv partecipaz qualificate) positivi e negativi Il saldo negativo si può riportare in avanti per 4 anni. Le plusvalenze sono tassate se realizzate. Monitoraggio. 2. Risparmio amministrato: Opzione per il contribuente che affida i suoi titoli in custodia o amministrazione presso un intermediario (banche, Sim) senza affidarne la gestione (possibilità di decidere quando e cosa vendere o acquistare). Non ammessa per le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Redditi da capitale: tassazione sostitutiva. Redditi diversi: tassazione sostitutiva ad opera dell’intermediario presso cui si ha la custodia o amministrazione (12,5% sulla singola plusvalenza). Il contribuente non deve dichiarare i redditi diversi. Compensazione tra redditi diversi solo nello stesso rapporto di amministrazione, nello stesso periodo di imposta o nei 4 successivi. Le plusvalenze sono tassate se realizzate Garantisce l’anonimato (i redditi diversi non sono inseriti nella dichiarazione). 3. Risparmio individuale gestito: Il risparmiatore affida ad un intermediario la gestione del suo patrimonio finanziario, il gestore decide quando e cosa vendere e acquistare. Tassazione unitaria e contestuale dei redditi da capitale (quelli tassati al 12,5%) e tutti i redditi diversi maturati nel periodo di imposta. Non entrano per niente le partecipazioni qualificate. Aliquota del 12,5% sul risultato di gestione = Valore del patrimonio finale (al lordo dell’imposta sostitutiva) - Valore del patrimonio iniziale + Prelievi in corso d’anno -conferimenti effettuati durante l’anno -redditi esenti -redditi da capitale con tassazione al 27% -proventi da fondi comuni di investimento (tassati in capo al fondo) Se negativo può essere compensato (non oltre il quarto anno). Compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale. 4. Risparmio collettivo gestito: Risparmio gestito da parte di organismi di investimento collettivo (fondi comuni e Sicav) La società di gestione preleva il 12,5% del risultato di gestione. Base imponibile come nel risparmio gestito individuale Il risultato negativo di un periodo può essere portato in diminuzione del risultato dei successivi periodi o di altri fondi da essa gestiti I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi concorrono a formare reddito imponibile dei sottoscrittori solo se essi operano nell’esercizio di imprese commerciali (con credito d’imposta=15%). La tassazione subita dal fondo è considerata acconto dell’imposta dovuta dal contribuente. Regime agevolato per il risparmio previdenziale e assicurativo Risparmio previdenziale: - Previdenza complementare: Fondi pensione chiusi (o di categoria) forme pensionistiche complementari istituite a seguito di contratti collettivi per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Le prestazioni possono essere erogate solo all’età pensionabile, sotto forma di rendita o di capitale (max 50%) - Previdenza individuale: Fondi pensione aperti o contratti assicurativi con finalità previdenziale istituite da intermediari finanziari e assicurazioni. Durata minima 15 anni. Erogazione all’età pensionabile Risparmio assicurativo - Contratti assicurazione sulla vita: forme pensionistiche a carattere individuale, a condizione che le prestazioni di vecchiaia siano erogate all’età pensionabile e non + del 50% corrisposto in forma di capitale. - TFR: assimilato alle forme pensionistiche complementari. Funzione di garantire un capitale a chi ha cessato l’attività lavorativa. Regime di differimento dell’imposta personale per i contributi versati e di tassazione annuale ad aliquota ridotta dei rendimenti ottenuti in fase di accumulazione. Risparmio previdenziale: Modifiche d.lgs.252/2005 (dal 2008) accumulazione Età pensionabile Deducibilità premi: limite unico 5165 euro Rendimenti finanziari tassati alla maturazione con aliquota 11% Montante=somma dei contributi + rendimenti finanziari (già tassati) prestazione Rendimenti finanziari esenti La parte relativa ai contributi (sia se percepita sotto forma di rendita sia di capitale, quest’ultimo max ½ del montante) è assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota tra 9% e 15% (15% ridotta di 0,3 per ogni anno di contribuzione oltre il 15°, minima=9% con 35 anni) Rendimento finanziario (sul montante residuo) tassato al 12,5% accumulazione prestazione Contratti assicurativi puri Premi (importo max 1291,14 euro) detraibili al 19% Contratti finanziari Nessuna agevolazione Rendita o capitale: Esente Rendita: Irpef Capitale: 12,5 % sostitutiva (parte finanziaria) TFR Gli accantonamenti non costituiscono reddito imponibile. Le rivalutazioni degli accantonamenti sono tassate all’11% Solo capitale: La parte non finanziaria è assoggetata a tassazione separata (media aliquote medie IRPEF degli ultimi 5 anni) Tassazione internazionale dei redditi Come tassare i redditi dei residenti ottenuti all’estero? Come tassare i redditi dei non residenti ottenuti in territorio nazionale? Principio di residenza: tutti i redditi (qualunque sia la natura e il luogo di produzione) afferiscono immediatamente e integralmente al loro titolare e sono oggetto di tassazione nel paese di residenza del percettore Principio della fonte (o di territorialità): i redditi sono tassati nel paese di produzione del reddito, prescindendo dal luogo di residenza e dalla posizione reddituale complessiva del percettore Criteri per valutare i sistemi di tassazione Capital Export Neutrality (CEN) (neutralità vs l’esportazione di capitali): i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione degli investimenti di un investitore domestico Con perfetta mobilità dei capitali tutti gli investitori ottengono lo stesso rendimento lordo (come in assenza di imposte). Capital Import Neutrality (CIN) (neutralità vs l’importazione di capitali): i fattori fiscali non favoriscono o penalizzano gli investimenti provenienti da paesi diversi. Con perfetta mobilità dei capitali, all’interno di ogni paese il rendimento dopo le imposte (netto) è lo stesso, qualunque sia la nazionalità dell’investitore. Principio di residenza, fonte e CIN/CEN Ipotizziamo due paesi: h paese di residenza, f estero. Rendimenti delle attività finanziarie: rh e rf. In assenza di imposte un soggetto (residente in h o in f) quando sceglie dove investire confronta i rendimenti delle attività finanziarie nei due paesi: rh e rf. In presenza di imposte invece confronta i rendimenti netti. • In presenza di imposte con il principio di residenza, un residente in h confronta il rendimento netto dell’investimento in h, rh(1-th) e il rendimento netto dell’investimento in f, rf(1-th). Questo equivale a dire che confronta i due rendimenti lordi, come nel caso di assenza di imposte. (Simmetrico per il Il principio di residenza realizza la CEN residente in f) • In presenza di imposte con il principio della fonte, il residente in h e il residente in f ottengono lo stesso rendimento netto se investono nello stesso paese (h o f): se investono in h ottengono entrambi rh(1-th), se investono in f Il principio della fonte realizza la ottengono entrambi rf(1-tf) CIN Valutiamo i due principi in un contesto di piena libertà di movimento dei capitali secondo alcuni aspetti: 1. Efficienza 2. Ripartizione del gettito fra i diversi paesi 3. Equità 4. Applicabilità delle normative nazionali 1. Efficienza nell’allocazione delle risorse 1) Assenza di imposte. Ipotizziamo due paesi: h paese di residenza, f estero. In equilibrio il rendimento finanziario uguaglia la produttività marginale del capitale in ogni paese rh=f’h(Kh) e rf=f’f(Kf). Se c’è libertà di movimento dei capitali rh=rf. Quindi: rh=f’h(Kh)=rf=f’f(Kf) Un residente nel paese h che deve decidere se investire in h o in f massimizza il rendimento del suo capitale quando è uguagliato il rendimento dei suoi investimenti (uguaglianza dei rendimenti lordi=efficienza) 2) In presenza di imposte con perfetta mobilità dei capitali in equilibrio i rendimenti netti devono essere uguali se un soggetto investe in h o in f. 2.1 Imposte con principio di residenza L’uguaglianza dei rendimenti netti implica: rh(1-th)= rf(1-th). Poiché per tutti i redditi l’aliquota è la stessa, anche i rendimenti lordi (prima delle imposte) sono uguali: rh= rf . Efficiente allocazione del capitale. 2.2. Imposte con principio di territorialità L’uguaglianza dei rendimenti netti implica rh(1-th)= rf(1-tf). Poiché i diversi impieghi sono assoggettati ad aliquote d’imposta autonomamente decise dalle singole autorità nazionali, i rendimenti lordi sono diversi. No efficiente allocazione delle risorse (solo se aliquote armonizzate). 2. Ripartizione del gettito Principio di residenza: favorisce il paese esportatore di capitali. Territorialità: favorisce il paese importatore. In pratica: imposizione dei redditi prodotti nel territorio di localizzazione dell’investimento+ credito concesso dal paese di residenza sulle imposte pagate all’estero dai propri residenti. E’ necessario coordinamento sovranazionale per evitare la sovrapposizione dei principi e individuare ripartizione del gettito. 3. Equità e autonomia nazionale Il principio di residenza è compatibile con la personalità dell’imposizione: comprende nella BI i i redditi prodotti nel paese e all’estero (più equo). Il principio di territorialità con aliquote fissate liberamente dai singoli paesi non è compatibile con la personalità dell’imposizione per tutti i redditi prodotti all’estero. 4. Problemi di applicabilità: principio di residenza - Tax deferral nel caso di imprese multinazionali (differimento del pagamento dell’imposta): i profitti delle imprese che operano in + Stati sono assoggettati a imposta nel paese di residenza dell’impresa solo quando al rimpatrio entrano nella disponibilità della casa madre. Possibilità di ridurre il carico fiscale nel tempo intercorrente, sfruttando l’eterogeneità dei sistemi fiscali nazionali (i profitti sono collocati in paesi caratterizzati da un basso livello di imposizione) . -Acquisizione delle informazioni rilevanti da parte delle autorità fiscali nazionali. Supponiamo che esistano 3 paesi: h (home), f (foreign) e p (paradiso fiscale). h e f fanno parte di un’unione economica, in p i redditi da capitale non sono tassati. Se vale il principio di residenza, i redditi del paese p sono esentati non solo quando prodotti all’interno, ma anche all’estero: i residenti in p non pagano nessuna imposta! Un residente in h che ottiene all’interno un rendimento netto pari a (1-th)r travestendosi da residente del paese p otterrebbe un rendimento lordo e netto pari a r (conveniente). Incentivo a trasferire all’estero le risorse finanziarie Si avvia un processo di competizione fiscale che porta all’annullamento delle aliquote (se esistono paradisi fiscali). E’ necessario coordinare il flusso di informazioni per evitare la caduta del gettito. 4. Problemi di applicabilità: principio territoriale -Concorrenza fiscale: In equilibrio, l’uguaglianza dei rendimenti netti implica: rhh(1-th)=rhf(1-tf)=rhp dove il primo pedice indica il paese di residenza e il secondo quello di produzione I rendimenti lordi in h e f saranno quindi più elevati che in p creando incentivi alla rilocalizzazione dei mercati e degli intermediari nel paese a più bassa pressione fiscale. Si avvia un processo di competizione fiscale che porta all’annullamento delle aliquote. E’ necessario coordinare le aliquote per evitare la caduta del gettito. - Presenza di intermediari finanziari esenti (nei paesi anglosassoni, fondi pensione) - Innovazione finanziaria Le imposte possono essere evitate investendo all’estero In generale è meglio il principio di residenza (efficienza, equità, gettito). Il problema è la sua applicabilità (tassare redditi prodotti da residenti all’estero) I paesi europei hanno seguito due strategie alternative 1. Riduzione delle aliquote sui redditi da capitale: competizione fiscale che ha portato a caduta del gettito (necessità di aumentare tassazione sul lavoro, fattore meno mobile) 2. Coordinamento. Nella UE: proposte per il controllo della competizione fiscale dannosa. •Per imposte societarie: Codice di condotta fissa i criteri per identificare forme di imposizione dannose per gli altri paesi (rimosse) •Per attività finanziarie: 1/7/2005 è entrato in vigore regime in cui gli Stati membri (eccezione Austria e Lux) si impegnano ad attivare procedure per scambio informazioni con gli altri Stati in modo da consentire la tassazione degli interessi percepiti all’interno dell’Unione ma fuori del paese di residenza. Per principio di residenza.