Attività finanziarie
- Regime sostitutivo per i redditi da capitale e le plusvalenze
- Base imponibile
- Regimi di imposizione alternativi: Risparmio individuale,
risparmio amministrato, risparmio individuale gestito,
risparmio collettivo gestito
- Tassazione del risparmio previdenziale
- Problemi di tassazione internazionale dei redditi
Regime sostitutivo
Regimi di imposta sostitutivi per le plusvalenze e i redditi da capitale
(eccetto i dividendi), che non sono inseriti nella base imponibile Irpef.
Ragioni:
- Promozione dello sviluppo dei mercati finanziari
-Agevolazione del collocamento dei titoli di stato.
Teoria della partita di giro: la tassazione degli interessi sui titoli di stato
provoca un aumento dei rendimenti lordi nella stessa misura. Il maggior
gettito si accompagna a maggiori spese per interessi passivi e quindi è
inutile tassare gli interessi sui titoli pubblici. Vale in condizioni
particolari
- Liberalizzazione dei movimenti di capitale
Riforme dei Paesi del Nord Europa anni 90: dual income tax (redditi da
capitale separati da altri redditi personali e tassati con aliquota più bassa)
riduce doppia tassazione del risparmio.
Base imponibile
Definizione teorica:
- Redditi di capitale (interessi e dividendi)
- Redditi diversi: Plusvalenze (variazione del valore capitale dell’attività
finanziaria nel periodo d’imposta) e Proventi netti realizzati su contratti
riguardanti prodotti derivati
- Patrimonio (valore di mercato dell’attività finanziaria). Raro in Italia
Per evitare elusione è necessario far riferimento simultaneamente al
reddito e plusvalenze.
Per evitare l’erosione di fronte ai nuovi prodotti sono stati introdotti i
derivati nella base imponibile.
Agevolazione per particolari forme di impiego del risparmio: lungo
termine, finalità previdenziale.
Problemi di acquisizione delle informazioni sui redditi di soggetti
residenti operanti all’estero e di coordinamento internazionale
Dal 1998 le rendite finanziarie sono escluse dalla base imponibile
dell’imposta personale e affidate a regimi sostitutivi.
Eccezione: dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate
Riforma del 1998: sistema generale ed omogeneo di tassazione dei
redditi finanziari
- garantire l’equità del prelievo
- garantire che la tassazione non distorca le scelte degli operatori circa
possibilità alternative di investimento del proprio risparmio
- prevenire elusione fiscale derivante da trattamenti differenziati
Tassazione dei dividendi: sintesi
Percettori
Tipologia
Regime fiscale
Società di
capitali ed
enti
commerciali
Distribuiti da residenti e altri soggetti non
residenti in paesi a fiscalità privilegiata
Esclusi dall’imponibile
per il 95%
Distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità Integralmente tassati
privilegiata
Altre imprese
Distribuiti da residenti e altri soggetti non
residenti in paesi a fiscalità privilegiata
Inclusi nell’imponibile
per il 40%
Distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità Integralmente tassati
privilegiata
Persone
fisiche
Relativi a partecipazioni non qualificate
Tassazione sostitutiva al
12,5%
Relativi a partecipazioni qualificate
Inclusi nell’imponibile
per il 40% (Irpef)
Relativi a partecipazioni in società residenti in
paesi a fiscalità privilegiata
Integralmente tassati
Tassazione delle plusvalenze azionarie: sintesi
Percettori
Tipologia
Regime fiscale
Società di capitali ed enti
commerciali
Soddisfano i requisiti per la
participation exemption
Solo il 16%
nell’imponibile
Non soddisfano i requisiti per la
participation exemption
Integralmente tassati
(opzione per
rateizzazione in 5 anni)
Soddisfano i requisiti per la
participation exemption
Inclusi nell’imponibile
per il 40%
Non soddisfano i requisiti per la
participation exemption
Integralmente tassati
(opzione per
rateizzazione in 5 anni)
Partecipazioni non qualificate
Tassazione sostitutiva
al 12,5%
Partecipazioni qualificate
Inclusi nell’imponibile
per il 40% (Irpef)
Altri soggetti: Plusvalenze
realizzate nell’ambito
dell’attività di impresa
Altri soggetti: Plusvalenze
realizzate al di fuori
dell’attività di impresa
Partecipazioni in società residenti in Integralmente tassati
paesi a fiscalità privilegiata
Struttura delle aliquote
11%: sui rendimenti dei fondi pensione e rivalutazioni del TFR
12,5%: redditi di capitale: titoli pubblici, obbligazioni con scadenza non
inferiore ai 18 mesi, dividendi azionari (se partecipazione non
qualificata).
redditi diversi: plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate
e proventi sui prodotti derivati
obbligazioni emesse da società non quotate
27% : redditi di capitale: obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi,
interessi sui conti correnti e depositi bancari
E’ attualmente in discussione la proposta di uniformare al 20%
l’aliquota sulla tassazione delle attività tassate al 12,5% e
27%.
Regimi di imposizione
1. Risparmio individuale (regime della dichiarazione):
Contribuenti che non ricorrono agli intermediari finanziari né per
amministrare né per gestire il loro risparmio.
I redditi da capitale sono assoggettati a tassazione sostitutiva. Non deve
dichiarare in Irpef interessi e dividendi da partecipazioni non qualificate
(ritenute a titolo di imposta applicate da chi eroga)
Deve dichiarare i redditi diversi nella dichiarazione Irpef (su cui è
applicata l’aliquota del 12,5%, al netto di minusvalenze e perdite)
Compensazione solo tra i redditi diversi (escluse plusv partecipaz
qualificate) positivi e negativi
Il saldo negativo si può riportare in avanti per 4 anni.
Le plusvalenze sono tassate se realizzate.
Monitoraggio.
2. Risparmio amministrato:
Opzione per il contribuente che affida i suoi titoli in custodia o
amministrazione presso un intermediario (banche, Sim) senza affidarne
la gestione (possibilità di decidere quando e cosa vendere o acquistare).
Non ammessa per le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla
cessione di partecipazioni qualificate.
Redditi da capitale: tassazione sostitutiva.
Redditi diversi: tassazione sostitutiva ad opera dell’intermediario presso
cui si ha la custodia o amministrazione (12,5% sulla singola
plusvalenza). Il contribuente non deve dichiarare i redditi diversi.
Compensazione tra redditi diversi solo nello stesso rapporto di
amministrazione, nello stesso periodo di imposta o nei 4 successivi.
Le plusvalenze sono tassate se realizzate
Garantisce l’anonimato (i redditi diversi non sono inseriti nella
dichiarazione).
3. Risparmio individuale gestito:
Il risparmiatore affida ad un intermediario la gestione del suo patrimonio finanziario, il
gestore decide quando e cosa vendere e acquistare.
Tassazione unitaria e contestuale dei redditi da capitale (quelli tassati al 12,5%) e tutti i
redditi diversi maturati nel periodo di imposta.
Non entrano per niente le partecipazioni qualificate.
Aliquota del 12,5% sul risultato di gestione =
Valore del patrimonio finale (al lordo dell’imposta sostitutiva)
- Valore del patrimonio iniziale
+ Prelievi in corso d’anno
-conferimenti effettuati durante l’anno
-redditi esenti
-redditi da capitale con tassazione al 27%
-proventi da fondi comuni di investimento (tassati in capo al fondo)
Se negativo può essere compensato (non oltre il quarto anno). Compensazione tra
redditi diversi e redditi di capitale.
4. Risparmio collettivo gestito:
Risparmio gestito da parte di organismi di investimento collettivo (fondi
comuni e Sicav)
La società di gestione preleva il 12,5% del risultato di gestione.
Base imponibile come nel risparmio gestito individuale
Il risultato negativo di un periodo può essere portato in diminuzione del
risultato dei successivi periodi o di altri fondi da essa gestiti
I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi concorrono a formare
reddito imponibile dei sottoscrittori solo se essi operano nell’esercizio di
imprese commerciali (con credito d’imposta=15%). La tassazione subita
dal fondo è considerata acconto dell’imposta dovuta dal contribuente.
Regime agevolato per il risparmio previdenziale e assicurativo
Risparmio previdenziale:
- Previdenza complementare: Fondi pensione chiusi (o di categoria) forme
pensionistiche complementari istituite a seguito di contratti collettivi per i
lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Le prestazioni possono essere erogate
solo all’età pensionabile, sotto forma di rendita o di capitale (max 50%)
- Previdenza individuale: Fondi pensione aperti o contratti assicurativi con
finalità previdenziale istituite da intermediari finanziari e assicurazioni. Durata
minima 15 anni. Erogazione all’età pensionabile
Risparmio assicurativo
- Contratti assicurazione sulla vita: forme pensionistiche a carattere individuale,
a condizione che le prestazioni di vecchiaia siano erogate all’età pensionabile e
non + del 50% corrisposto in forma di capitale.
- TFR: assimilato alle forme pensionistiche complementari. Funzione di
garantire un capitale a chi ha cessato l’attività lavorativa.
Regime di differimento dell’imposta personale per i contributi versati e di tassazione
annuale ad aliquota ridotta dei rendimenti ottenuti in fase di accumulazione.
Risparmio previdenziale: Modifiche d.lgs.252/2005 (dal 2008)
accumulazione
Età
pensionabile
Deducibilità premi: limite
unico 5165 euro
Rendimenti finanziari tassati
alla maturazione con
aliquota 11%
Montante=somma dei
contributi + rendimenti
finanziari (già tassati)
prestazione
Rendimenti finanziari esenti
La parte relativa ai contributi (sia
se percepita sotto forma di rendita
sia di capitale, quest’ultimo max ½
del montante) è assoggettata a
imposta sostitutiva con aliquota tra
9% e 15% (15% ridotta di 0,3 per
ogni anno di contribuzione oltre il
15°, minima=9% con 35 anni)
Rendimento finanziario (sul
montante residuo) tassato al 12,5%
accumulazione
prestazione
Contratti assicurativi puri
Premi (importo max 1291,14
euro) detraibili al 19%
Contratti finanziari
Nessuna agevolazione
Rendita o capitale: Esente
Rendita: Irpef
Capitale: 12,5 % sostitutiva
(parte finanziaria)
TFR
Gli accantonamenti non
costituiscono reddito imponibile.
Le rivalutazioni degli
accantonamenti sono tassate
all’11%
Solo capitale: La parte non
finanziaria è assoggetata a
tassazione separata (media
aliquote medie IRPEF degli ultimi
5 anni)
Tassazione internazionale dei redditi
Come tassare i redditi dei residenti ottenuti all’estero?
Come tassare i redditi dei non residenti ottenuti in territorio nazionale?
Principio di residenza: tutti i redditi (qualunque sia la natura e il luogo di
produzione) afferiscono immediatamente e integralmente al loro titolare
e sono oggetto di tassazione nel paese di residenza del percettore
Principio della fonte (o di territorialità): i redditi sono tassati nel paese di
produzione del reddito, prescindendo dal luogo di residenza e dalla
posizione reddituale complessiva del percettore
Criteri per valutare i sistemi di tassazione
Capital Export Neutrality (CEN) (neutralità vs l’esportazione di
capitali): i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione
degli investimenti di un investitore domestico
Con perfetta mobilità dei capitali tutti gli investitori ottengono lo stesso
rendimento lordo (come in assenza di imposte).
Capital Import Neutrality (CIN) (neutralità vs l’importazione di
capitali): i fattori fiscali non favoriscono o penalizzano gli investimenti
provenienti da paesi diversi.
Con perfetta mobilità dei capitali, all’interno di ogni paese il rendimento
dopo le imposte (netto) è lo stesso, qualunque sia la nazionalità
dell’investitore.
Principio di residenza, fonte e CIN/CEN
Ipotizziamo due paesi: h paese di residenza, f estero. Rendimenti delle attività
finanziarie: rh e rf.
In assenza di imposte un soggetto (residente in h o in f) quando sceglie dove
investire confronta i rendimenti delle attività finanziarie nei due paesi: rh e rf.
In presenza di imposte invece confronta i rendimenti netti.
• In presenza di imposte con il principio di residenza, un residente in h
confronta il rendimento netto dell’investimento in h, rh(1-th) e il rendimento
netto dell’investimento in f, rf(1-th). Questo equivale a dire che confronta i due
rendimenti lordi, come nel caso di assenza di imposte. (Simmetrico per il
Il principio di residenza realizza la CEN
residente in f)
• In presenza di imposte con il principio della fonte, il residente in h e il
residente in f ottengono lo stesso rendimento netto se investono nello stesso
paese (h o f): se investono in h ottengono entrambi rh(1-th), se investono in f
Il principio della fonte realizza la
ottengono entrambi rf(1-tf)
CIN
Valutiamo i due principi in un contesto di piena libertà di
movimento dei capitali secondo alcuni aspetti:
1. Efficienza
2. Ripartizione del gettito fra i diversi paesi
3. Equità
4. Applicabilità delle normative nazionali
1. Efficienza nell’allocazione delle risorse
1) Assenza di imposte. Ipotizziamo due paesi: h paese di residenza, f estero. In
equilibrio il rendimento finanziario uguaglia la produttività marginale del capitale in
ogni paese rh=f’h(Kh) e rf=f’f(Kf). Se c’è libertà di movimento dei capitali rh=rf.
Quindi:
rh=f’h(Kh)=rf=f’f(Kf)
Un residente nel paese h che deve decidere se investire in h o in f massimizza il
rendimento del suo capitale quando è uguagliato il rendimento dei suoi investimenti
(uguaglianza dei rendimenti lordi=efficienza)
2) In presenza di imposte con perfetta mobilità dei capitali in equilibrio i rendimenti
netti devono essere uguali se un soggetto investe in h o in f.
2.1 Imposte con principio di residenza
L’uguaglianza dei rendimenti netti implica: rh(1-th)= rf(1-th). Poiché per tutti i redditi
l’aliquota è la stessa, anche i rendimenti lordi (prima delle imposte) sono uguali: rh= rf .
Efficiente allocazione del capitale.
2.2. Imposte con principio di territorialità
L’uguaglianza dei rendimenti netti implica rh(1-th)= rf(1-tf). Poiché i diversi impieghi
sono assoggettati ad aliquote d’imposta autonomamente decise dalle singole autorità
nazionali, i rendimenti lordi sono diversi. No efficiente allocazione delle risorse (solo se
aliquote armonizzate).
2. Ripartizione del gettito
Principio di residenza: favorisce il paese esportatore di capitali. Territorialità:
favorisce il paese importatore.
In pratica: imposizione dei redditi prodotti nel territorio di localizzazione
dell’investimento+ credito concesso dal paese di residenza sulle imposte pagate
all’estero dai propri residenti.
E’ necessario coordinamento sovranazionale per evitare la sovrapposizione dei
principi e individuare ripartizione del gettito.
3. Equità e autonomia nazionale
Il principio di residenza è compatibile con la personalità dell’imposizione:
comprende nella BI i i redditi prodotti nel paese e all’estero (più equo).
Il principio di territorialità con aliquote fissate liberamente dai singoli paesi non
è compatibile con la personalità dell’imposizione per tutti i redditi prodotti
all’estero.
4. Problemi di applicabilità: principio di residenza
- Tax deferral nel caso di imprese multinazionali (differimento del
pagamento dell’imposta): i profitti delle imprese che operano in + Stati sono
assoggettati a imposta nel paese di residenza dell’impresa solo quando al rimpatrio
entrano nella disponibilità della casa madre. Possibilità di ridurre il carico fiscale nel
tempo intercorrente, sfruttando l’eterogeneità dei sistemi fiscali nazionali (i profitti sono
collocati in paesi caratterizzati da un basso livello di imposizione) .
-Acquisizione delle informazioni rilevanti da parte delle autorità fiscali
nazionali.
Supponiamo che esistano 3 paesi: h (home), f (foreign) e p (paradiso fiscale). h e f fanno
parte di un’unione economica, in p i redditi da capitale non sono tassati. Se vale il
principio di residenza, i redditi del paese p sono esentati non solo quando prodotti
all’interno, ma anche all’estero: i residenti in p non pagano nessuna imposta!
Un residente in h che ottiene all’interno un rendimento netto pari a (1-th)r travestendosi
da residente del paese p otterrebbe un rendimento lordo e netto pari a r (conveniente).
Incentivo a trasferire all’estero le risorse finanziarie
Si avvia un processo di competizione fiscale che porta all’annullamento delle aliquote
(se esistono paradisi fiscali).
E’ necessario coordinare il flusso di informazioni per evitare la caduta del gettito.
4. Problemi di applicabilità: principio territoriale
-Concorrenza fiscale: In equilibrio, l’uguaglianza dei rendimenti netti implica:
rhh(1-th)=rhf(1-tf)=rhp
dove il primo pedice indica il paese di residenza e il secondo quello di produzione
I rendimenti lordi in h e f saranno quindi più elevati che in p creando incentivi alla
rilocalizzazione dei mercati e degli intermediari nel paese a più bassa pressione fiscale.
Si avvia un processo di competizione fiscale che porta all’annullamento delle aliquote.
E’ necessario coordinare le aliquote per evitare la caduta del gettito.
- Presenza di intermediari finanziari esenti (nei paesi anglosassoni, fondi
pensione)
- Innovazione finanziaria
Le imposte possono essere evitate investendo all’estero
In generale è meglio il principio di residenza (efficienza, equità,
gettito). Il problema è la sua applicabilità (tassare redditi prodotti da
residenti all’estero)
I paesi europei hanno seguito due strategie alternative
1. Riduzione delle aliquote sui redditi da capitale: competizione
fiscale che ha portato a caduta del gettito (necessità di aumentare tassazione sul
lavoro, fattore meno mobile)
2. Coordinamento. Nella UE: proposte per il controllo della
competizione fiscale dannosa.
•Per imposte societarie: Codice di condotta fissa i criteri per identificare forme
di imposizione dannose per gli altri paesi (rimosse)
•Per attività finanziarie: 1/7/2005 è entrato in vigore regime in cui gli Stati
membri (eccezione Austria e Lux) si impegnano ad attivare procedure per
scambio informazioni con gli altri Stati in modo da consentire la tassazione degli
interessi percepiti all’interno dell’Unione ma fuori del paese di residenza. Per
principio di residenza.