NORMATIVA legislazione LICENZIAMENTI COLLETTIVI Artt. 4, 5, 24 L. 23.07.1991, n. 223 - Art. 8 L. 19.07.1993, n. 236 - D. Lgs. 8.04.2004, n. 110 (G.U. n. 102/2004) - C.M. Lavoro 29.11.1991, n. 155 - L.R. Lombardia 28.09.2006, n. 22 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • PRESUPPOSTI • PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PER- SONALE • CRITERI DI SCELTA • ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVO- RO • ONERI CONTRIBUTIVI • ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO • LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PLURIMI La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale (già oggetto dell’accordo interconfederale del 5.05.1965) è oggi disciplinata dalla L. 23.07.1991, n. 223 (a cui lo Stato italiano è pervenuto a seguito di due condanne della Corte di Giustizia Europea per la mancata attuazione nel nostro ordinamento della direttiva CEE 129/1975) con le modifiche di cui al D. Lgs. 110/2004 che estende, non integralmente, la predetta normativa anche a sindacati, fondazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, nonché partiti politici che debbano procedere a licenziamenti collettivi. La disciplina della materia è dettata dagli artt. 4, 5, e 24 della L. 223/ 1991; è tuttavia necessario operare un distinguo: a) l’art. 24 disciplina, richiamando le altre due norme, il licenziamento collettivo vero e proprio; b) gli artt. 4 e 5 disciplinano, invece, la c.d. messa in mobilità che si ha quando l’imprenditore, che ha in corso un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, decide di mettere in mobilità i lavoratori, intimando il licenziamento e riducendo il personale. In tal caso, quindi, vi è un passaggio dalla cassa integrazione straordinaria (CIGS) al licenziamento collettivo. SCHEMA DI SINTESI NOZIONE PRESUPPOSTI Ö Si ha licenziamento collettivo quando il medesimo investe almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni, all’interno della stessa unità produttiva oppure in più unità produttive nell’ambito della stessa Provincia (salvo che, ai sensi dell’art. 8, c. 4 L. 223/1991, le parti abbiano convenuto di prolungare il termine in sede di consultazione sindacale). Ö L’impresa ovvero il datore di lavoro non imprenditore che presenti esuberi di manodopera può ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo solo in presenza dei seguenti presupposti: Ö ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO ONERI CONTRIBUTIVI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO Ö Ö L’impresa ovvero il datore di lavoro non imprenditore deve procedere alla riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro oppure alla cessazione dell’attività dell’azienda, anche senza necessità di un ridimensionamento strutturale. Ö Causale Ö Fase sindacale Ö • Preventiva comunicazione scritta. • Esame congiunto sindacati-datore di lavoro. • Mansioni peggiorative e distacco. Ö Fase amministrativa Ö Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo sindacale, la Direzione Provinciale del Lavoro dovrà convocare le parti per un ulteriore esame. Ö La scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire secondo quanto disciplinato dai CCNL, ovvero nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Ö • Il datore di lavoro deve comunicare: .. alla Direzione Regionale del Lavoro; .. alla Commissione Regionale competente; .. ai sindacati di categoria. PROCEDURA CRITERI DI SCELTA Dimensionale L’impresa ovvero il datore di lavoro non imprenditore deve occupare più di 15 dipendenti ed il licenziamento deve interessare almeno 5 lavoratori in un periodo di 120 giorni. Ö Criterio legale • Occorre considerare, in concorso: .. carichi di famiglia; .. anzianità di servizio; .. esigenze tecniche, produttive e organizzative. Ö L’elenco dei lavoratori collocati in mobilità. Ö La copia della ricevuta di versamento del contributo d’ingresso all’Inps. Ö Ö Il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, un contributo d’ingresso. Ö Ö • L’esenzione del pagamento del contributo d’ingresso può essere: ..totale; .. parziale. Ö Ö Se il licenziamento è dichiarato illegittimo, il datore di lavoro deve reintegrare i lavoratori e risarcire il danno causato, oppure erogare un’apposita indennità. Ö R AT I O L a v o r o N . 4 / 2 0 0 9 - Tali disposizioni non si applicano ai datori di lavoro non imprenditori. 3 5 7 5 9 NORMATIVA legislazione PRESUPPOSTI • Ove l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore presenti esuberi di manodopera e intenda licenziare il personale in eccedenza senza esperire il preventivo ricorso alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) ovvero nel caso in cui non rientri fra i beneficiari di quest’ultima, potrà attivare la procedura di licenziamento collettivo soltanto se ricorrono i seguenti presupposti di carattere: CONDIZIONI .. dimensionale • L’impresa o il datore di lavoro non imprenditore deve occupare più di 15 dipendenti ed il licenziamento deve interessare almeno 5 lavoratori in un periodo di 120 giorni. Soglia dei 15 dipendenti Deve essere calcolata con riferimento al criterio della normale occupazione (sono compresi gli apprendisti, mentre i contratti part-time si calcolano in proporzione all’orario svolto), e cioè all’occupazione media dell’ultimo semestre, e non al numero dei dipendenti in forza al momento di inizio della procedura. Necessariamente pari a 5, è condizione che riguarda la sola fase iniziale della procedura, indiNumero pendentemente dal numero effettivo di coloro dei lavoratori che saranno licenziati al termine della procedura licenziabili stessa, ben potendo qualificarsi come collettivo il licenziamento anche se il recesso sia poi esercitato nei confronti di un solo lavoratore. .. causale • L’impresa o il datore di lavoro non imprenditore deve pro• Licenziamenti tecnologici, rientrancedere alla riduzione o trasforti in esigenze di mera organizzamazione dell’attività o del lazione dell’attività produttiva. voro oppure alla cessazione • Affidamento di lavori all’estero. dell’attività dell’azienda, an• Calo del fatturato. che senza necessità di un ridimensionamento strutturale. Giustifica il licenziamento collettivo qualora non presupponga una crisi aziendale e può essere attuato senza sopprimere strutture aziendali, potendo esso derivare Ridimensionamento da una modifica dell’organizzazione produttiva che comporti la soppressione di aziendale uffici, reparti e lavorazioni, oppure soltanto una contrazione della forza lavoro, purché l’operazione che giustifica il ridimensionamento occupazionale sia effettiva. Liquidazione, concordato preventivo e fallimento 10 R AT I O L a v o r o N . 4 / 2 0 0 9 - 3 5 7 5 Sono di per sé sufficienti a legittimare il licenziamento collettivo, ma non il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. NORMATIVA legislazione PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE ITER DI RIDUZIONE DEL PERSONALE • La procedura da seguire, ove si intendano effettuare licenziamenti collettivi, è complessa e si articola in una fase cosiddetta sindacale e in un’eventuale successiva fase cosiddetta amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e i sindacati tentano, dapprima tra loro ed eventualmente poi presso la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro), di trovare soluzioni alternative al licenziamento dei lavoratori. Procedura sindacale • L’inosservanza degli adempimenti obbligatori di seguito descritti comporta la violazione della procedura e conseguentemente l’inefficacia dei licenziamenti eventualmente intimati. • La preventiva comunicazione scritta alle RSA e/o RSU (Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o Rappresentanze Sindacali Unitarie) e alle associazioni di categoria cui queste appartengono (e una copia da trasmettersi contestualmente alla DPL), deve indicare: .. motivi tecnici, organizzativi o produttivi che rendono necessaria la riduzione di personale; Preventiva .. numero, collocazione aziendale e profilo professionale dei lavoratori comunicazione in esubero e di quelli abitualmente impiegati; scritta .. tempi di attuazione del programma di collocazione in mobilità; .. misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del piano; .. metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle legali e da quelle previste dalla contrattazione collettiva. • Alla comunicazione deve essere allegata ricevuta del versamento all’Inps, a titolo di anticipazione del contributo per i lavoratori posti in mobilità. Esame congiunto sindacati Ø datore di lavoro • L’esame congiunto sindacati-datore di lavoro che si svolge presso gli Uffici della Regione, se l’esubero riguarda unità produttive ubicate nella stessa, o presso il Ministero del Lavoro negli altri casi, può essere richiesto dalle RSA/RSU e rispettive associazioni entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione e può concludersi con un accordo che evita i licenziamenti o con un mancato accordo. L’esame deve esaurirsi entro i 45 giorni (30 giorni in caso di azienda sottoposta a procedura concorsuale) successivi alla comunicazione. • Alla fine della procedura il datore di lavoro deve comunicare l’esito della consultazione ed i motivi dell’eventuale mancato accordo alla Dpl (o amministrazione regionale se le unità produttive interessate si trovano in diverse province della stessa Regione, oppure direzione generale del lavoro se le unità produttive si trovano in più Regioni). Mansioni peggiorative e distacco In caso di accordo sono ammissibili clausole che, in deroga ai principi generali, possono prevedere l’assegnazione dei lavoratori in esubero a mansioni diverse, anche nonostante il divieto di mutare in pejus le medesime, o il temporaneo distacco o comando dei lavoratori presso altre imprese. Procedura amministrativa • Nel caso in cui non sia raggiunto l’accordo sinda- • Tale esame presso la Direzione Procale secondo le modalità descritte o l’esame non sia vinciale del Lavoro deve esaurirsi entro stato effettuato perché non richiesto dalle associa30 giorni (15 se i lavoratori interessazioni sindacali di categoria, il Direttore della Direti sono in numero inferiore a 10) dal zione Provinciale del Lavoro potrà convocare avanti ricevimento della comunicazione dela sé le parti per un ulteriore esame. l’esito della consultazione sindacale da parte dell’impresa. Licenziamento Deve essere intimato ai lavoratori individuati come eccedenti mediante atto di recesso, comunicato in forma scritta con il rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti (anche se non vi è accordo). R AT I O L a v o r o N . 4 / 2 0 0 9 - 3 5 7 5 11 NORMATIVA legislazione CRITERI DI SCELTA • La scelta dei lavoratori da licenziare deve effettuarsi secondo quanto disciplinato nei contratti collettivi stipulati con le associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, in mancanza di regolamentazione pattizia, la scelta dovrà avvenire nel totale rispetto delle vigenti disposizioni di legge. TIPOLOGIE • Criteri legali • Da rispettarsi in concorso tra loro, sono: .. carichi di famiglia; .. anzianità di servizio presso l’azienda; .. esigenze tecnico-produttive e organizzative. • Limiti • Limiti all’applicazione dei criteri di cui sopra sono incontrati dal datore di lavoro nelle seguenti ipotesi: .. manodopera femminile • I datori di lavoro non possono collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata, con riferimento alle mansioni considerate. .. disabili • Fra i lavoratori in esubero possono essere inseriti i disabili, collocati obbligatoriamente, purché nella stessa misura percentuale legalmente prevista per la loro assunzione. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO • Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare: .. alla Direzione Regionale del Lavoro; .. alla Commissione Regionale competente; .. ai Sindacati di categoria. COMUNICAZIONE DEI LICENZIAMENTI R AT I O L a v o r o N . 4 / 2 0 0 9 • Elenco dei lavoratori collocati in mobilità • Da trasmettere ai suindicati enti. • Deve contenere le seguenti indicazioni per ciascuno di essi: .. il nominativo; .. la residenza; .. la qualifica; .. il livello di inquadramento; .. l’età; .. il carico familiare; .. le concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta nei singoli casi. • Copia della ricevuta • Del versamento del contributo d’ingresso all’Inps, effettuato - ove previsto - all’ini- • Regola che non vale per zio della procedura per ciascun lavoratore i datori di lavoro non licenziato, deve essere allegata copia alla imprenditori. comunicazione di cui sopra. • La Legge Regionale 28.09.2006, n. 22 della Lombardia ha attribuito alle Province la gestione delle liste dei lavoratori in mobilità ai sensi delle Leggi 223/1991 e 236/1993. • Pertanto, in attuazione dei decreti dirigenziali 24.07.2008, n. 8259 e 27.01.2009, n. 567, a decorrere dall’1.04.2009, le comunicazioni - di cui alla L. 223/1991, art. 4, c. 9 - riferite ai lavoratori licenziati e per i quali è stata esperita procedura di mobilità, devono essere trasmesse dai datori di lavoro ai competenti Uffici provinciali del territorio in cui è situata l’unità produttiva interessata alla procedura. • Se i lavoratori fanno capo ad unità produttive dislocate in più Province del territorio regionale, le comunicazioni devono essere inviate da parte del datore di lavoro ad ogni Provincia interessata. La documentazione e la relativa modulistica, opportunamente aggiornate, saranno reperibili sui siti http://formalavoro.regione.lombardia.it, www.borsalavorolombardia.net e sui siti istituzionali delle Province. •Nulla è mutato per quanto riguarda la comunicazione di apertura della procedura di mobilità ed il verbale di accordo. NUOVE FUNZIONI DELLE PROVINCE DELLA LOMBARDIA 12 • Tutte le notizie concernenti l’attuazione dei licenziamenti che intende effettuare. - 3 5 7 5 NORMATIVA legislazione Tavola Procedura Preventiva a tutte le associazioni sindacali o alle Rsu se presenti, alle associazioni di categoria, alla Dpl (o alla Direzione regionale del lavoro o al Ministero del lavoro in base alla rilevanza provinciale, regionale o nazionale dei licenziamenti). Si allega ricevuta di versamento all’Inps del contributo di ingresso. COMUNICAZIONE Ö CONSULTAZIONI Ö Ö Consultazioni presso le Rsu o le associazioni di categoria, entro 7 giorni (durata massima 45 giorni). Ö Il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori eccedenti in base ai criteri di scelta disciplinati nei contratti collettivi, sia in caso di accordo sia di mancato accordo. Ö • Il licenziamento deve essere intimato con atto scritto e nel rispetto del termine di preavviso, contestualmente alla comunicazione a: .. Direzione regionale del lavoro; .. Commissione regionale; .. Sindacati di categoria. LICENZIAMENTO Possibile convocazione richiesta dal direttore della Dpl delle parti, in caso di mancato accordo. ONERI CONTRIBUTIVI CONTRIBUTO D’INGRESSO SOLO PER LE IMPRESE Anticipazione • All’inizio della procedura di mobilità, il datore di lavoro deve versare un’anticipazione del contributo di ingresso pari all’ammontare del trattamento massimo mensile di integrazione salariale per ciascuno dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità e senza riduzione del 5,84%. Saldo • Al termine della procedura per ciascun lavoratore effettivamente • Il contributo d’ingresso si applica solo alle licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, il datore di lavoro imprese e non ai è tenuto a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di datori di lavoro non sostegno e alle gestioni previdenziali dell’Inps, il saldo del contriimprenditori. buto d’ingresso, da corrispondersi in 30 rate mensili: .. ammontare • In caso di licenziamento collettivo: .. senza preventivo • Pari a 9 volte il trattamento mensile iniziale ricorso alla cigs; netto di mobilità (ossia ridotto del 5,84%) spettante al lavoratore. .. esenzione .. con preventivo ricorso alla cigs; • Pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale netto di mobilità (ossia ridotto del 5,84%) spettante al lavoratore. .. con accordo sindacale. • Pari a 3 volte il trattamento mensile iniziale netto di mobilità (ossia ridotto del 5,84%) spettante al lavoratore. • È prevista in 2 casi e può essere: .. totale • Per gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l’eccedenza di personale, ove il curatore del fallimento, il liquidatore della liquidazione coatta amministrativa e del concordato preventivo con cessione dei beni o il commissario dell’amministrazione straordinaria abbiano verificato l’impossibilità di continuare l’attività dell’impresa oppure l’esuberanza dei livelli occupazionali e disposto la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti. .. parziale • Per quelle imprese che, cessata l’attività, procurino offerte di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori collocati in mobilità, che così perdono il diritto all’indennità in caso di rifiuto ingiustificato o di accettazione della nuova occupazione. L’azienda è esonerata dal versamento delle residue rate della contribuzione d’ingresso dovuta. R AT I O L a v o r o N . 4 / 2 0 0 9 - 3 5 7 5 13 NORMATIVA legislazione ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO • La dichiarazione di illegittimità del recesso obbliga il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno nel caso di tutela reale, oppure al paga- • Tale disposizione non mento dell’apposita indennità nel caso di tutela obbliga- vale per i datori di latoria, da far valere mediante impugnazione del recesso voro non imprenditori. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale. CONSEGUENZE • Possono colpire il recesso illegittimamente intimato: .. inefficacia dell’atto Tipi di invalidità • È la sanzione che colpisce il licenziamento in caso di violazione degli aspetti procedurali e della forma scritta dell’atto di recesso. • L’inefficacia può essere eccepita anche dal lavoratore, purché nel rispetto del termine di decadenza di cui sopra, ma ad essa può ovviarsi con il compimento dell’atto mancante o con la rinnovazione dell’atto viziato. .. annullabilità • È la sanzione che colpisce il recesso intimato dell’atto con violazione dei criteri di scelta e di rispetto delle quote riservate del collocamento dei disabili. • Nel caso di accertata violazione dei criteri di scelta l’impresa può procedere alla risoluzione del rapporto per un numero di lavoratori pari a quelli reintegrati, senza necessità di esperire una nuova procedura, con semplice comunicazione preventiva alle RSA/RSU. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PLURIMI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 14 R AT I O L a v o r o N . 4 / 2 0 0 9 - • Individuazione • I licenziamenti individuali plurimi sono licenziamenti individuali rivolti a più persone nell’ambito dell’azienda. • Condizioni • I licenziamenti individuali plurimi non prevedono limiti e causali, ma solo la dimostrazione da parte del datore di lavoro di non poter più impiegare oggettivamente il personale. • Obblighi • Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento individuale plurimo, con indicazione delle motivazioni. • Deve essere rispettato il preavviso. 3 5 7 5