IL BILANCIO IL BILANCIO Relatore: dott. Francesco Barone LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Un’immobilizzazione materiale è iscritta in bilancio al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si includono anche i costi accessori. Nel costo di produzione si computano anche i costi direttamente imputabili al prodotto. I maggiori interventi riguardano le operazioni relative agli ammortamenti dei fabbricati, alle interferenze fiscali , al leasing, agli ammortamenti di alcuni beni immateriali ad una migliore contabilizzazione delle imposte. I COSTI ACCESSORI Sono costi che l’impresa sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. Non sono compresi gli oneri finanziari. ESEMPIO DI COSTI ACCESSORI FABBRICATI Spese notarili Tasse di registrazione Onorari di progettazione Costi per opere di urbanizzazione Compensi per la mediazione IMPIANTI E MACCHINARI Spese di progettazione Spese di trasporto Dazi su importazioni Spese di installazione Onorari Montaggio e posa in opera Spese di messa a punto DONAZIONI Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito si iscrivono in bilancio al presumibile valore di mercato. In contropartita si rileva un provento straordinario: Bene a Proventi straordinari (E. 20) Sono beni che si ammortizzano dal punto di vista civilistico. ESEMPIO DI COSTI INDIRETTI • • • • Sono costi indiretti di produzione: stipendi, salari e oneri relativi alla mano d’opera indiretta nonché al personale tecnico; materiali di consumo; spese generali; ammortamenti dei cespiti utilizzati per la produzione dell’immobilizzazione SPESE DI AMPLIAMENTO I costi afferenti l’ampliamento l’ammodernamento e il miglioramento dei cespiti sono capitalizzabili a condizione che essi si traducano in un misurabile e significativo aumento di capacità o di produttività. RINNOVAMENTI L’operazione di rinnovo comporta la sostituzione dell’immobilizzazione ovvero la sostituzione di una parte di essa. Nel primo caso si capitalizza il costo di acquisizione del nuovo bene e si storna il valore contabile del vecchio bene interessando il C. E. (plus o minus). Nel secondo caso se le spese sono di manutenzione ordinaria si imputano a C. E. se sono di natura straordinaria incrementano il costo dell’immobilizzazione. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Si definiscono manutenzioni i costi sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni. Si definiscono riparazioni i costi sostenuti per riparare guasti o rotture. ONERI FINANZIARI • • • • Si capitalizzano solo se: il prestito riguarda l’acquisto del cespite; gli interessi sono maturati durante il periodo di costruzione; gli utili e le perdite su cambi si imputano a C. E. Solo le perdite su cambi si possono capitalizzare; il valore del cespite compresi gli interessi non può superare il valore recuperabile tramite l’uso. SEGUE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Sono di natura: 1. ordinaria se finalizzate a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento. Si imputano a C. E. nell’esercizio in cui si sostengono; 2. straordinaria se comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite. Sono imputati ad incremento del costo dell’immobilizzazione cui si riferiscono. PEZZI DI RICAMBIO Se il costo unitario è basso e ricorrente si imputano a C. E. Se il costo unitario è alto e non ricorrente si classificano tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati sulla vita del cespite cui si riferiscono. Se il costo unitario è alto e molto ricorrente si includono tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo. ESEMPI DI RIVALUTAZIONE La rivalutazione può essere eseguita in tre modi: a) imputando il maggior valore solo al bene; b) incrementando sia il valore del bene che il fondo ammortamento; c) riducendo il valore del fondo ammortamento ESEMPIO N.1 ESEMPIO N.2 Costo storico 100 Fondo a.to 80 Valore economico 70 Devo rivalutare 50 Riflessi: a) allungamento della vita del bene; b) possibili quote contabili superiori a quelle fiscali Costo storico 100 Fondo a.to 80 Valore economico 70 Devo rivalutare il bene fino a 350 ed il fondo fino a 280 Riflessi: 1) rimane invariato il periodo di ammortamento; SEGUE: ESEMPIO N.2 2) rimane il problema del valore di sostituzione o valore di mercato che se inferiore a 350 ( es. 200) può inficiare il bilancio (principi di chiarezza e veridicità) IL RICONOSCIMENTO DEL NUOVO VALORE Il maggior valore attribuito ai beni si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. ESEMPIO N.3 Costo storico 100 Fondo a.to 80 Valore economico 70 Devo diminuire il fondo di 50 Riflessi: 1) beneficio di stanziare di nuovo quote di ammortamento; 2) valido per eliminare gli ammortamenti anticipati L’AMMORTAMENTO Il Codice Civile prevede che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento ha inizio quando il bene immobilizzato è disponibile all’uso. IL PIANO DI AMMORTAMENTO L’AMMORTAMENTO FISCALE E’ necessario redigere un piano di ammortamento che richiede la conoscenza di: • del valore da ammortizzare; • del periodo di ammortamento; • del criterio di ammortamento da utilizzare. La deducibilità delle quote di ammortamento è ammessa solamente a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Le quote di ammortamento si calcolano applicando i coefficienti ministeriali. AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI SEGUE: AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Rientrano nella disposizione i fabbricati strumentali per destinazione e per natura mentre ne sono esclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo. Il costo delle aree è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo. Non si effettua il calcolo se il costo delle aree risulta acquistato in precedenza con valore autonomo. Le disposizioni si applicano anche ai fabbricati strumentali in leasing con riguardo alla quota capitale dei canoni. SEGUE: AMMORTAMENTO FABBRICATI Le nuove regole si applicano anche per le quote di ammortamento e canoni di leasing relativi a periodi d’imposta precedenti. Per il calcolo si assumono i valori esposti nell’ultimo bilancio approvato (2005). Per il fabbricato il valore si assume al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni. Le quote di ammortamento dedotte negli esercizi precedenti si considerano imputate interamente al fabbricato anche se calcolate sul costo complessivo (terreno + fabbricato costruito) LA CONTABILITA’ L’OIC n. 16 prevede due metodi di contabilizzazione dei contributi in conto impianti: 1. i contributi si imputano a C. E. (voce A.5) e vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso i risconti passivi; 2. i contributi vengono portati a riduzione del costo dei cespiti cui si riferiscono. E’ consigliabile il primo metodo. I CONTRIBUTI Sono somme erogate dallo Stato o altri enti e si distinguono: 1. in conto esercizio; 2. in conto capitale; 3. in conto impianti. I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Fiscalmente questi contributi sono considerati sopravvenienze attive e vengono tassati per cassa. E’ prevista la tassazione frazionata in cinque anni. I FINANZIAMENTI DEI SOCI E’ stata inserita nel passivo dello stato patrimoniale la voce D 3) che accoglie i finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione da parte della società. SEGUE: I FINANZIAMENTI DEI SOCI In bilancio bisogna esporre: • il debito per capitale effettivo; • gli interessi maturati alla data del bilancio; • gli eventuali oneri accessori. SEGUE: I FINANZIAMENTI DEI SOCI I finanziamenti dei soci alla società, diversi da quelli con rimborso postergato per legge, devono essere indicati nella nota integrativa in modo separato nel momento in cui sia espressamente prevista una clausola di restituzione solo dopo la soddisfazione dei creditori non soci. IL LEASING Si continua la contabilizzazione del leasing con il metodo patrimoniale in luogo di quello finanziario. Tuttavia è stato aggiunto il n.22 all’art.2427 c.c. relativo alla nota integrativa dove si dovranno segnalare i beni in leasing con il metodo finanziario. LEASING PATRIMONIALE Con questo metodo i beni concessi in locazione si contabilizzano tra le attività del concedente e da questi ammortizzati. L’utilizzatore contabilizza per competenza i canoni allocandoli nella voce B.8 del conto economico. In sede di chiusura del bilancio i canoni devono essere riscontati in funzione della durata del contratto. ESEMPIO LEASING PATRIMONIALE Per il versamento del maxicanone e dei canoni periodici: Diversi a Banca c/c n…. Canoni leasing IVA a credito A fine esercizio si riscontano i canoni: Risconti attivi a Canoni leasing Il bene in leasing si iscrive tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale dell’utilizzatore solo al momento del riscatto. LEASING FINANZIARIO Con questo metodo l’utilizzatore iscrive il bene acquisito in leasing tra le proprie immobilizzazioni e procede all’ammortamento rilevando il debito per la parte relativa al capitale. Inoltre registra per competenza gli oneri finanziari e accessori relativi al canone. Il concedente iscrive nel proprio bilancio un credito verso l’utilizzatore per la parte del capitale e registra per competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori. ESEMPIO LEASING FINANZIARIO Nella contabilità dell’utilizzatore si avrà: 1)Beni in leasing a Debiti V/società di leasing Pagamento del canone: 2)Diversi a Banca c/c n…. Debiti V/società di leasing Oneri finanziari IVA a credito A fine esercizio: 3)Amm.to beni in leasing a Fondo amm.to beni in leasing LEASE BACK Si tratta della cessione di un bene e della sua contemporanea retrolocazione. La plusvalenza che deriva dalla cessione del bene è imputata a conto economico in base al principio di competenza e differita sulla durata del contratto di leasing. Fiscalmente la plusvalenza è tassabile secondo le regole dell’articolo 86 del Tuir. ESEMPIO DI LEASE BACK 1) 2) Costo del bene € 12.000 con fondo ammortamento pari a € 10.000. Bene ceduto a € 10.000 con valore netto contabile di € 2.000 e plusvalenza di € 8.000. Durata del contratto 10 anni. La plusvalenza sarà ripartita in quote pari a € 800 interessando la voce A5 del conto economico utilizzando la voce risconti passivi. Si avrà: Fondo amm.to bene a Bene 10.000 Banca c/c n… a Diversi 12.000 a Bene 2.000 a Plusvalenza 8.000 a IVA a debito 2.000 SEGUE: ESEMPIO LEASE BACK DURATA DEL LEASING IMMOBILIARE A fine esercizio si procederà a redigere la seguente scrittura: Plusvalenza a Risconti passivi 7.200 Per i beni immobili la durata del contratto di leasing non può essere inferiore a otto anni né superiore a quindici anni. La norma si applica ai contratti stipulati a partire dal 4 dicembre 2005. DURATA MINIMA DEL CONTRATTO Per la durata minima bisogna tenere presente: - se l’arco temporale è inferiore a 8 anni, quest’ultima è la durata minima richiesta per la deducibilità dei canoni; - se l’arco temporale è compreso tra 8 e 15 anni, esempio 12 anni, la durata minima del contratto è pari a 12 anni; - se l’arco temporale è superiore a 15 anni, la durata minima del contratto è pari a 15 anni. ESEMPIO N.1 Durata periodo di ammortamento 25 anni con aliquota al 4%. La metà del periodo di ammortamento in anni è 12,5%. La durata minima del contratto deve essere almeno pari a 13 anni per la deduzione dei canoni di leasing. ESEMPIO N.2 ESEMPIO N.3 Durata periodo di ammortamento 33 anni con aliquota al 3%. La metà del periodo di ammortamento in anni è 16,6%. La durata minima del contratto deve essere almeno pari a 15 anni per la deduzione dei canoni di leasing. Durata periodo di ammortamento 10 anni con aliquota al 10%. La metà del periodo di ammortamento in anni è 5. La durata minima del contratto deve essere almeno pari a 8 anni per la deduzione dei canoni di leasing. RIPORTO DELLE PERDITE NELLA TRASPARENZA Le perdite fiscali dei soci formate in periodi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. Le regole hanno effetto dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data del 4 luglio 2006 ma solo con riferimento ai redditi delle società partecipate relative a periodi d’imposta chiusi a partire dalla predetta data. SRL IN REGIME DI TRASPARENZA Le SRL: a) hanno la possibilità di optare per il regime di trasparenza anche se possiede o acquista PEX; b) se hanno optato per il regime di trasparenza gli utili percepiti e le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40%. Le disposizioni decorrono a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006. SEGUE: RIPORTO DELLE PERDITE Per le perdite riportabili che si sono formate con la precedente disciplina si applicano le disposizioni già esistenti. Alla società partecipata si può applicare l’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973. SEGUE: SRL IN REGIME DI TRASPARENZA Le norme sulla tassazione degli utili e delle plusvalenze si applicano anche se: PERSONA FISICA POSSIEDE UNA PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN SOC. DI CAP. TRAMITE SRL IN REGIME DI TRASPARENZA COMPONENTI ISCRIVIBILI NEL QUADRO EC Casi di rettifiche e di accantonamento di natura fiscale: 1) ammortamenti materiali e immateriali effettuati ad aliquote inferiori a quelle fiscali; 2) ammortamenti anticipati; 3) spese relative a beni di costo inferiore a € 516,46; 4) valutazioni di opere ultrannuali per rischio contrattuale superiore a quelle civilistiche;(NOVITA’) 5) valutazioni dei lavori in corso con il metodo della commessa completata; 6) svalutazione fiscale dei crediti; ESEMPIO Acquisto bene nel 2001 per 100 Ammortamenti: anno 2001 ordinario 10 + anticipati 10; anno 2002 ordinario 20 + anticipati 20; anno 2003 ordinario 20 + anticipati 20. Nel 2004 si procede al disinquinamento del bilancio con esclusione degli ammortamenti anticipati di 50 e si rileva la fiscalità differita (33% IRES e 4,24% IRAP su 50) pari a 16,5 di IRES e 2,12 di IRAP. Si rileva la quota di ammortamento relativa all’esercizio 2004 per 20. SEGUE: COMPONENTI 7) accantonamenti a fronte di spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili superiori alla misura civilistica; 8) accantonamenti a fronte di spese di ripristino per beni gratuitamente devolvibili; 9) accantonamenti per operazioni e concorsi a premio; 10) accantonamenti a fondo imposte deducibili; 11) quote T.F.R. destinate a forme pensionistiche complementari; 12) marchi (NOVITA’); 13) studi e ricerche (NOVITA’) SEGUE: ESEMPIO Le scritture saranno: Fondo ammortamento a Sopravvenienza attiva 50 Imposte differite (E21) a Fondo imposte diff.te(B.2)18,62 Ammortamento (B.10) a Fondo ammortamento 20 Nel quadro RF si effettua una variazione in diminuzione per 50 ed una in aumento per 38,62 (18,62 + 20) SEGUE: ESEMPIO Nel quadro EC bisogna: - indicare l’eccedenza pregressa di 30 (50 – 20); - indicare il valore civile (30) e fiscale (0) del bene; - indicare il valore delle riserve che non hanno scontato imposte di 18,83 (30 –11,17). Infatti il fondo imposte differite è quello esistente a fine esercizio (11,17) dato dalla differenza tra il valore stanziato pari a 18,62 e l’utilizzo dell’esercizio per la quota di ammortamento 7,45 (33% IRES e 4,25% IRAP su 20) LA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE La distribuzione di utili o di riserve poste a vincolo dei componenti extracontabili comporta la tassazione per un importo pari all’eccedenza netta dell’ammontare dei componenti negativi dedotti in via extracontabile rispetto alle restanti riserve di patrimonio netto. LE RISERVE Per evitare che la deduzione dal reddito d’impresa di componenti negativi non imputabili a conto economico permetta la distribuzione di utili non tassati si introduce un regime di sospensione d’imposta realizzata per massa senza porre vincoli alle riserve espresse in bilancio. AUMENTO DI CAPITALE In caso di aumento di capitale attraverso l’utilizzo delle riserve il vincolo si sposterà per un importo corrispondente sul capitale sociale. In caso successiva riduzione del capitale sociale si deve assoggettare a tassazione la parte di capitale sociale che in precedenza era stata aumentata con riserve di utili. COPERTURA DI PERDITE D’ESERCIZIO Le riserve vincolate possono essere utilizzate per coprire perdite d’esercizio. Il vincolo si trasferirà sulle riserve che si formeranno in futuro. Le future distribuzioni di tali riserve saranno soggette a tassazione fino al riassorbimento totale dei disallineamenti ancora esistenti. LA CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE Vengono introdotti nell’ambito dei crediti (CII) due voci denominate “crediti tributari” e “imposte anticipate”. Nei crediti tributari si indicano le imposte versate in eccedenza, nelle imposte anticipate si indicano le minori imposte da pagare in futuro. EFFETTI AI FINI IRAP In presenza di una deduzione extracontabile rilevante solo ai fini IRES e non anche ai fini IRAP il valore fiscale del bene (rispetto a quello civilistico) sarà diverso e ciò si riflette sia sul calcolo delle imposte differite sia sulla tassazione delle riserve di patrimonio netto poste a copertura delle deduzioni extracontabili. SEGUE: CONTABILIZZAZIONE Al passivo dello stato patrimoniale si è integrata la voce B(2) fondi per imposte con la precisazione “anche differite”. Si tratta infatti di maggiori imposte da pagare in futuro. Nel conto economico si è integrata la voce 22 imposte sul reddito dell’esercizio aggiungendo “correnti, differite e anticipate”. NOTA INTEGRATIVA A seguito della eliminazione delle interferenze fiscali il punto 14 dell’art.2427 c.c.è stato sostituito. Il nuovo punto prevede l’indicazione nella nota integrativa di utili informazioni circa le modalità di calcolo delle imposte differite. SCRITTURE DELLE IMPOSTE DIFFERITE Imposte sul reddito (voce 22) a Diversi 17.043,08 a Debiti tributari (D12) 10.225,85 a Fondo imposte (B2) 6.817,23 Negli anni successivi il Fondo imposte sarà interessato per la parte della plusvalenza che concorrerà nella determinazione del reddito imponibile. Per cui la scrittura sarà: Diversi a Debiti tributari Imposte sul reddito Fondo imposte ESEMPIO DI IMPOSTE DIFFERITE Si decide di rateizzare una plusvalenza di € 25.822,84 in cinque esercizi. Costi indeducibili € 5.164,57. Utile civilistico € 46.481,12. Si avrà: Utile 46.481,12 Costi indeducibili 5.164,57 Reddito imp. di competenza 51.645,69 Variazione in diminuzione (20.658,28) Reddito da Unico 30.987,41 Imposte di competenza (51.645,69 x 33%)= € 17.043,08 Imposte da Unico (30.987,41 x 33%)= € 10.225,85 ESEMPIO DI IMPOSTE ANTICIPATE Una società presenta in conto economico compensi agli amministratori non pagati per € 7.746,85 e costi indeducibili per € 10.329,14. Utile civilistico 25.822,84. Si avrà: Utile civilistico 25.822,84 Costi indeducibili 10.329,14 Reddito di competenza 36.151,98 Compensi non pagati 7.746,85 Reddito da Unico 43.898,83 Imposte di competenza (36.151,98 x 33%)= € 11.930,15 Imposte da Unico (43.898,83 x 33%)= € 14.486,61 SCRITTURE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE Diversi a Debiti tributari (D12) 14.486,61 Imposte sul reddito (voce 22) 11.930,15 Imposte anticipate (CII4ter) 2.556,46 L’importo indicato nelle imposte anticipate rappresenta somme da versare in meno nei periodi d’imposta allorquando i compensi degli amministratori saranno pagati. Per cui nell’anno x+1 la scrittura sarà: Imposte sul reddito a Diversi a Debiti tributari a Imposte anticipate SEGUE: BILANCI IN FORMA ABBREVIATA Il D. Lgs. 7 novembre 2006 n. 285 ha modificato i limiti entro i quali si può redigere il bilancio in forma abbreviata: 1. il limite del totale dell’attivo dello S. P. passa da euro 3.125.000 a euro 3.650.000; 2. il limite dei ricavi delle vendite e delle prestazioni passa da euro 6.250.000 a euro 7.300.000 BILANCI IN FORMA ABBREVIATA Solo le società che non hanno emesso titoli negoziati sui mercati finanziari possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Sono stati inoltre previsti i raggruppamenti di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico. I DIVIDENDI Il regime di tassazione dei dividendi è previsto: • nell’art.47 per le persone fisiche non imprenditori; • nell’art.59 per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali; • nell’art.89 per le società ed enti commerciali soggetti all’Ires. LE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE Si qualificano utili da partecipazione i proventi che trovano contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires. Inoltre si qualificano utili da partecipazione quelli accordati in base ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza. I FINANZIAMENTI SOCI La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del Tuir è considerata utile da partecipazione qualora essi siano erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate. Si applica la ritenuta del 12,50% a titolo d’acconto se persona fisica non imprenditore con partecipazione non qualificata. Se imprenditore la tassazione avviene in dichiarazione. GLI STRUMENTI FINANZIARI Non sono qualificabili come utili in senso proprio perché non hanno diritto di partecipare al capitale della società. Il sottoscrittore di strumenti finanziari può vantare diritti patrimoniali ed alcuni diritti amministrativi. Alla remunerazione dei titoli e strumenti finanziari si applica lo stesso regime fiscale degli utili da partecipazione. UTILI PERCEPITI DA P.F. FUORI DALL’IMPRESA Gli utili percepiti dalla persona fisica che detiene una partecipazione non qualificata fuori dall’impresa sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50%. Non si indicano in dichiarazione. Gli utili percepiti dalla persona fisica che detiene una partecipazione qualificata fuori dall’impresa concorrono alla formazione del reddito nei limiti del 40%. LE RISERVE DI UTILI UTILI PERCEPITI DA IMPRESE La distribuzione di riserve di utili è soggetta alla stessa disciplina fiscale degli utili da partecipazione. La società emittente ha l’obbligo di comunicare e di specificare agli azionisti il tipo di riserva distribuita. Gli utili percepiti da persone fisiche imprenditori e da società di persone sono considerati componenti positivi di reddito d’impresa con tassazione nella misura del 40%. Tale regime si applica sia sulle partecipazioni qualificate sia su quelle non qualificate. UTILI PERCEPITI DA SOGGETTI IRES UTILI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI Gli utili da partecipazione si considerano componenti positivi di reddito d’impresa. Concorrono nell’esercizio in cui sono percepiti. Concorrono nel limite del 5% con deroghe se c’è applicazione della tassazione di gruppo e del regime di trasparenza. Concorrono alla formazione del reddito imponibile nel limite del 5%. Si applica la ritenuta a titolo d’acconto del 12,50%. Il trattamento si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni qualificate sia per quelle non. LE RITENUTE SUGLI UTILI MINUSVALENZE INDEDUCIBILI SU DIVIDENDI Sugli utili corrisposti a persone fisiche in relazione a partecipazioni non qualificate e non in regime d’impresa si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% sul 100% del dividendo. Sugli utili riscossi in regime d’impresa non si applica la ritenuta. Sugli utili in natura corrisposti dalla società è il socio che deve fornire la provvista per fare versare la ritenuta alla società. Le minusvalenze realizzate su partecipazioni prive dei requisiti per la Pex se associate ad incassi di dividendi sono indeducibili fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi stessi o degli acconti sui dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo. La regola si applica SOLO se le partecipazioni cedute siano state acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo sempre che sussistano i requisiti di commercialità e di residenza fuori dal territorio a regime fiscale privilegiato della partecipata. ESEMPIO NORMA ANTIELUSIVA Costo di acquisto delle azioni (2005) Dividendo percepito nel 2005 Dividendo non imponibile (1.000x95%) Risparmio d’imposta (950x33%) Vendita azioni nel 2006 Minusvalenza realizzata Minusvalenza deducibile (1.000-950) Minusvalenza tassabile Imposta da versare (950x33%) 10.000,00 1.000,00 950,00 313,50 9.000,00 1.000,00 50,00 950,00 313,50 Alle operazioni relative alle minusvalenze da partecipazioni si applica la disposizione antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n.600/1973. Se la minusvalenza realizzata è di importo superiore a 50 mila euro il contribuente ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati necessari per controllare l’operazione.In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele la minusvalenza è completamente indeducibile. GLI ACCONTI Gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativi al periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2006 sono calcolati tenendo conto della indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni.