IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (SSN) • Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” Rappresenta una vera e propria rivoluzione, azzerando il sistema precedente fondato su differenti casse mutue, distinte per categorie di lavoratori ed introducendo una Gestione Pubblica di Tutela della Salute. • D.L. 502/92, e successive modifiche del D.L 517/92 recante ”Riordino della disciplina in materia Sanitaria a norma dell'Art. 1 Legge 421/92”. Introduce correttivi sostanziali alla precedente legge: Regionalizzazione e Aziendalizzazione: personalità giuridica di Diritto Pubblico; nuovi organi di gestione. • D.L. 229/99 “Riforma Ter” recante “Norme per la razionalizzazione del S.S.N” in attuazione della legge 10-11-98. Riprende punti fondamentali della 833 e li armonizza con le esigenze di una gestione di tipo Aziendale: autonomia imprenditoriale. Legge 833 /1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Art.1 “La Repubblica tutela la Salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale. La tutela della Salute Fisica e Psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.” [Si parla di Salute e non di Sanità] (rif. Art.32 Costituzione) Il S.S.N è costituito dal complesso delle Funzioni, delle Strutture, dei Servizi e delle Attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della Salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del Sevizio. L’attuazione del Servizio Sanitario Nazionale compete allo Stato, alle Regioni, agli Enti Locali Territoriali garantendo la partecipazione dei cittadini” Art.2 Gli Obiettivi Si conseguono le finalità precedenti per mezzo di • Educazione Sanitaria • Prevenzione delle malattie e degli infortuni (ambito vita e lavoro ) • Diagnosi e Cura degli eventi morbosi • Riabilitazione degli Stati di Invalidità ed Inabilità ( vita e lavoro ) • Promozione e Salvaguardia della salubrità ed Igiene Ambiente Naturale (vita e lavoro), alimenti, bevande etc. • Omissis Il S.S.N. vuole raggiungere • Superamento Squilibri Territoriali • Sicurezza del Lavoro • Scelte responsabili e consapevoli di procreazione e tutela della maternità e dell’Infanzia • Promozione della Sanità nell’età evolutiva • Tutela Sanitaria dell’Attività Sportiva • Tutela della Salute degli anziani • Tutela della Salute mentale privilegiando il momento Preventivo - Eliminazione di ogni forma di discriminazione • Identificazione ed eliminazione delle cause degli inquinamenti atmosferici, delle acque e del suolo L’Organizzazione della L. 833/78 Il Livello organizzativo fondamentale è la Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) strumento operativo dei Comuni (ambiti territoriali definiti dalla Regione) Ruolo centrale è svolto dal Comune Singolo o Associato Gli Organi di Gestione sono: Il Presidente, il Comitato di Gestione, il Collegio Sindacale Presidente e Comitato di gestione (Aboliti dai decreti successivi) sono nominati dall’Assemblea dei Comuni, dell’ambito territoriale della USL, ai quali rispondono sotto l’aspetto gestionale, patrimoniale e per l’approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo. Ragioni e obiettivo del 502/92 Ragioni • Eccessiva politicizzazione degli organi di gestione • Gestione di tipo finanziario • Scarsa correlazione tra costi e benefici • Crescente insoddisfazione per la qualità e tempestività del servizio Obiettivi dare al sistema efficienza, efficacia ed economicità Strumento USL come Aziende improntate ad una gestione di tipo economico (autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, tecnica e contabile) (budget per centro di responsabilità; controllo di gestione; controllo di qualità; mercato) Piano Sanitario Nazionale D.L. 502/92 (già previsto dalla 833/78) Il Piano Sanitario Nazionale indica a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della popolazione b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l’integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dalla legge 730/83 in materia di attribuzione degli oneri relativi ai comuni. Piano Sanitario Nazionale D.L. 502/92 (già previsto dalla 833/78) d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla Sanità pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attività svolte e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del Piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza. Al Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.) deve obbligatoriamente seguire il Piano Sanitario Regionale (P.S.R) Art.2 Competenze Regionali 1. Spettano alle Regioni ed alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi Nazionali, le funzioni legislative ed amministrative e della programmazione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei Servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle ASL e delle Aziende Ospedaliere le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie anche in relazione ai dati del controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie Organizzazione della Sanità sul territorio nazionale ASL Livello fondamentale di organizzazione e gestione della Sanità su una parte del territorio Regionale L’ASL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il dirittodovere degli organi rappresentativi (Comuni) di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali Azienda Ospedaliera Livello specialistico pubblico da cui si acquistano servizi anche da parte dell’ASL. Sono preposte ad attività specialistiche di Riferimento Nazionale e Regionale Le ASL Rappresentano il livello fondamentale di tutela della salute di ogni cittadino ad essa afferente. Per garantire ciò riceve la quota capitaria ed investe risorse proprie derivanti da utili di esercizio. Fornisce servizi in modo diretto con i propri Presidi (Ospedali, Poliambulatori), Dipartimenti, Strutture operative professionali con proprio personale. Può acquistare servizi per garantire le prestazioni, principalmente dalle Az. Ospedaliere ma anche da strutture private accreditate mediante accordi contrattuali, se compatibile con il P.S.R. Le Aziende Ospedaliere Assicurano prestazioni di ricovero ambulatorio: specialistiche e diagnostiche attività di Emergenza-Urgenza ospedaliera in forma dipartimentale Requisiti Fondamentali almeno tre strutture di alta specialità (D.M.S. 29-1-92) organizzazione di tipo dipartimentale per l’alta specialità Per alta specialità si intende attività di diagnosi-cura-riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione in termini di mezzi, attrezzature e personale specializzato apparecchiature di alta tecnologia ospedali multizonali e policlinici (Università) specializzati Dal 229/99: Costituzione o conferma di Aziende Ospedaliere, oltre ai punti già detti, troviamo: degenza ordinaria per residenti fuori regione, superiore di almeno il 10% rispetto alla media regionale; complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, maggiore del 20% della media regionale; disponibilità di un patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente. Le Linee Generali di programmazione, indirizzo e gestione sono contenute nel Piano Sanitario Nazionale Piano Sanitario Regionale Piano Attuativo Locale per le ASL Piano Attuativo Ospedaliero per le Az. Osp. Con legge regionale viene istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria regionale assicurando una presenza delle autonomie locali. Classificazione normativa dei farmaci relativamente la dispensazione in regime di SSN " Criteri per la classificazione dei farmaci Classe A Farmaci essenziali e farmaci per le malattie croniche Comprende farmaci rivolti al trattamento di gravi patologie per i quali esiste una soddisfacente e accreditata efficacia. L’efficacia è stata valutata in base ai seguenti parametri: ✓aumento dell’aspettativa di vita ✓riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia ✓miglioramento della qualità di vita. Criteri aggiuntivi di preferenza per l’inclusione sono considerati: - minore incidenza di effetti tossici a parità di efficacia - costo inferiore a parità di efficacia e tossicità. Classe B – Abolita Classe C - Farmaci che non rientrano nella classe A Per i farmaci di classe C il cittadino è tenuto a pagare il prezzo del medicinale Classe C-bis - farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (vedi OTC) La rimborsabilità di un medicinale erogato in regime di assistenza SSN è concessa, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 23 del 17 febbraio 1998, solo se il farmaco viene prescritto per il trattamento delle patologie approvate nelle "Indicazioni” della scheda tecnica, fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 4, del DL 21.10.1996, n. 536 (convertito dalla L: 23.12.1996, n. 648). Numerosi medicinali sono sottoposti a nota limitativa, cioè la loro erogabilità a carico del SSN è subordinata alla presenza di determinate condizioni definite dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA. In caso di prescrizione di medicinali contrassegnati da "nota" il medico deve apporre sulla ricetta il numero della nota stessa Esempio di nota AIFA Nota 1 PRINCIPI ATTIVI: misoprostolo; esomeprazolo; lansoprazolo; omeprazolo; pantoprazolo; rabeprazolo; misoprostolo + diclofenac* La prescrizione a carico del SSN è limitata: alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore: ✓ in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei ✓ in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio: storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante; concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici; età avanzata. Le note AIFA sono complessivamente 89 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ART. 1 Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del SSN con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale. ART.2 Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. La dispensazione dei medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ART.2 Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previste dal D.L.vo n. 502/92, art. 8, comma 2, lett. e) modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi: ✓ qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate ✓ attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria) ✓ attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità ✓ monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza ✓ erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione è demandata alla Commissione di cui all'art. 11 ✓ attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ La ricetta ha validità sull'intero ambito regionale. nazionale dal 1 marzo 2016 ✓ La farmacia consegna agli assistiti, le specialità e i farmaci galenici in conformità a quanto prescritto dal medico, purché rientranti tra i medicinali classificati in classe A (totalmente gratuiti), previo ritiro della ricetta redatta su modulo unico. ✓ Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito (quote ricetta e ticket) debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta. La quota di partecipazione non può essere percepita anticipatamente nel caso i cui la farmacia sia sprovvista dei medicinali prescritti e debba approvvigionarsene attraverso il ciclo distributivo. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ La ricetta, redatta a cura del medico, è valida ai fini dell'erogazione in regime SSN quando in essa risultino i seguenti elementi: a. cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge) b. numero della tessera sanitaria o codice fiscale c. prescrizione d. data di prescrizione e. firma e timbro del medico f. sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti. La ricetta è ammessa al pagamento quando sono contenuti gli elementi di cui ai punti a, b, c, d ed e ed è corredata dei fustelli. Le ricette incomplete degli elementi di cui ai punti a) e d) e quelle spedite in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico vengono sottoposte alle decisioni della Commissione Farmaceutica. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ Le ricette inviate all’ASL con un ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento. ✓ Le ricette mancanti del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale nonché della data di spedizione e del timbro della farmacia, del timbro e/o firma del medico, vengono riconsegnate alla farmacia perché possano regolarizzarle e restituirle alla USL entro 30 giorni dalla data di ricezione. (La mancanza della firma del medico deve essere considerata una eventualità eccezionale!) ✓ Tra gli elementi obbligatori che devono essere presenti nella ricetta ai fini del suo pagamento non viene riportato il codice regionale del medico. (unico elemento oggettivo a disposizione del farmacista per stabilire se un medico è convenzionato con il SSN) Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) In base all'Accordo, non sono ammesse al pagamento: ♣ le ricette mancanti della prescrizione ♣ le ricette mancanti contemporaneamente del nome e cognome dell'assistito e del numero di tessera sanitaria ♣ le ricette contenenti medicinali non a carico del SSN ♣ le ricette contenenti un numero di pezzi superiore al consentito o al prescritto (relativamente ai pezzi in più fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista). Se sulla ricetta manca il numero della tessera sanitaria questo può essere trascritto dal farmacista. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ Sulla ricetta va apposta la data di spedizione e il timbro della farmacia. E' vietata l'anticipazione del medicinale, anche se seguita dalla successiva presentazione di ricetta. ✓ La ricetta ha validità 30 giorni, escluso quello del rilascio. ✓ Se non è indicata la forma farmaceutica o il dosaggio, il farmacista può spedire ugualmente la ricetta riportando sulla stessa apposita annotazione. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ Se la ricetta reca la prescrizione di una specialità medicinale senza l'indicazione del dosaggio il farmacista è tenuto a consegnare il prodotto nel dosaggio più basso esistente e concedibile in regime SSN o la confezione con il dosaggio utilizzato dal paziente, ma in entrambi i casi è necessario apporre idonea dichiarazione da parte del farmacista. ✓ Qualora la specialità medicinale prescritta sia momentaneamente irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne sia momentaneamente sprovvista con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato di necessità) il farmacista può consegnare altra specialità medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ Solo nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. ✓ annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione ✓ Il medico può comunque escludere la sostituibilità da parte del farmacista apponendo sulla prescrizione la dizione "non sostituibile”. ✓ obbligo di informare i clienti della indisponibilità del farmaco prescritto e della possibilità di ottenerne un altro in sostituzione, i clienti sono liberi di accettare o declinare l'offerta (Circolare Min. San. 12.11.1998, n. 100/359.13/10632). ✓ Il farmacista è tenuto a dare comunicazione al Medico della sostituzione effettuata (art.6 L. 14 ottobre 1999, n. 362 GU n. 247 del 20.10.1999). Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ L. 18 settembre 2001, n. 347 ha introdotto importanti novità sulla possibilità di sostituzione di un medicinale prescritto dal medico quando il principio attivo non sia più coperto da brevetto (generico). ✓ Viene preso come prezzo di riferimento per il rimborso al farmacista, il prezzo più basso del prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo, sia esso un generico o una specialità medicinale Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) La ricetta SSN può contenere la prescrizione di: ✓ 2 confezioni di una stessa specialità medicinale di classe A - o di un di un farmaco preconfezionato prodotto industrialmente prescrivibile (D.L. 30.10.1987, n. 443, art. 2, c.3). ✓ una confezione di una specialità medicinale (o farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) più una confezione di una specialità medicinale (o farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) diversa dalla prima ✓ 6 pezzi di antibiotici iniettabili monodose (art. 2 c.3 DL 443/87, conv. L. 531/87) E' ammessa la prescrizione di 2 tipi diversi di antibiotici (DPR 883/84) Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) ✓ fino a 6 pezzi di specialità medicinali e/o farmaci preconfezionati prodotti industrialmente somministrati esclusivamente per fleboclisi (art. 2 DL 1.2.1994, n. 79) (E' ammessa la prescrizione di 2 tipi diversi di specialità o farmaci preconfezionati prodotti industrialmente o di una specialità per fleboclisi + un farmaco preconfezionato prodotto industrialmente per fleboclisi, fino al raggiungimento dei 6 pezzi) ✓ Una confezione di specialità medicinale (o farmaco preconfezionato prodotto industrialmente ) + da 1 a 6 confezioni di antibiotico monodose o di specialità o farmaco preconfezionato prodotto industrialmente somministrabile esclusivamente per fleboclisi. Sono inoltre concedibili n. 6 fiale di acqua per preparazioni iniettabili da 10 - 5 e 2 ml (Nota Regione Emilia Romagna 61.3.6/19101/2 del 13.2.1990) Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) Pluriprescrizioni Ai soggetti affetti da malattie croniche, invalidanti e rare ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 29.04.1998 n. 124 possono essere rilasciate prescrizioni contenenti fino ad un massimo di 3 confezioni di medicinali, nonché i farmaci a base di interferone, al fine di consentire una copertura terapeutica fino a tre mesi 60 giorni (art. 9, DL 18 settembre 2001, n. 347 - GU n. 218 del 19-9-2001 convertito con L. n. 405/01). I farmaci prescrivibili sono individuati dal medico prescrittore. Non deve inoltre essere superato il limite delle 2 diverse specialità medicinali per ricetta. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) Per la spedizione di ricette effettuate durante il servizio notturno a battenti chiusi viene corrisposto il diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali a condizione che sulla ricetta risulti precisato: ✓ da parte del medico, il carattere di urgenza della prescrizione ✓ da parte della farmacia, l'ora di presentazione della ricetta stessa. Per le prescrizioni rilasciate da medici del Servizio di Guardia Medica, la farmacia ha l'obbligo di annotare l'ora di spedizione della ricetta, ma il medico non ha l'obbligo di annotare il carattere d'urgenza della prescrizione. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98) Procedure per il rimborso delle ricette SSN All'atto della spedizione della ricetta vanno annotate le quote fisse per ricetta e le quote a carico dell'assistito percepite dalla farmacia. Contemporaneamente, e comunque non oltre il giorno successivo, si applicano sulla ricetta i fustelli tolti dalle confezioni (o si annota il prezzo per i galenici preconfezionati privi di fustello). Il farmacista deve inoltre: ✓ numerare progressivamente le ricette e disporle in mazzette da 100 ✓ compilare la distinta contabile riepilogativa in tre copie. ✓ consegnare le ricette all'AUSL entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione Le ricette eventualmente non consegnate entro il termine indicato potranno essere consegnate con quelle del mese successivo; qualora pervenissero con un ritardo superiore devono essere opportunamente evidenziate. ERRORI DI RICETTA ERRORI DI RICETTA ERRORI DI RICETTA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 marzo 2008 Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale. (pubblicato sulla GU SO del 11-4-08) che sostituisce l'analogo precedente [DM 18-5-04] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 marzo 2008 Revisione del decreto ministeriale 27 luglio 2005, attuativo del comma 5 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette. (Pubblicato sulla GU SO del 11 aprile 2008) che sostituisce l'analogo precedente [DM 24-6-04] Progetto “Tracciabilità del Farmaco” Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Min.Sal. Il Progetto “Tracciabilità del Farmaco” sarà articolato in fasi di attuazione successive e si propone di istituire una banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo. Finalità di questo sistema di tracciatura dei prodotti medicinali: • rafforzamento delle misure di contrasto di possibili frodi a danno della salute pubblica, del Servizio Sanitario Nazionale e dell’erario, • prevenzione e repressione di eventuali attività illegali • monitoraggio degli approvvigionamenti di farmaci, sia negli ospedali, sia nelle farmacie territoriali, sia per la distribuzione diretta • “traduzione” del monitoraggio dell’offerta di farmaci sul territorio nazionale in informazioni di tipo epidemiologico • ottimizzazione del programma nazionale di farmacovigilanza e, • promozione dell’appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi, mediante il successivo collegamento diretto tra confezioni di medicinali, il prescrittore ed il cittadino. Tessera sanitaria La tessera Sanitaria è il documento che attesta l'iscrizione al servizio Sanitario Nazionale. Sono previsti due tipi di Tessera Sanitaria - Tessera Sanitaria in formato cartaceo E' rilasciata dall'Azienda USL e riporta, oltre ai dati anagrafici del titolare, i dati del medico di base, eventuali esenzioni al pagamento del ticket, ecc. - Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) E' il tesserino plastificato che ha la duplice funzione di rappresentare il mezzo per accedere alle prestazioni e ai contatti con il Servizio Sanitario Nazionale in Italia e all'estero e di essere lo strumento per rilevare dati per il Ministero dell'Economia e Finanza per monitorare e controllare la spesa. Tessera sanitaria Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della Tessera sanitaria a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale o comunque aventi titolo ad usufruire dei servizi del sistema sanitario nazionale. Viene spedita con una lettera di accompagnamento dell'Agenzia delle Entrate. Tessera sanitaria Data di scadenza: normalmente è di sei anni, per gli assistiti in via definitiva, o periodi inferiori per casi particolari (ad es. stranieri con permesso di soggiorno limitato). L’area in basso a destra è riservata ai dati sanitari regionali ed è utilizzabile per l'apposizione di adesivi o simboli regionali. Provincia: corrisponde alla sigla della provincia al momento della nascita dell’intestatario, anche se ha subito variazioni successive. Per i cittadini nati all’estero il codice della provincia è rappresentato dalla sigla EE In basso al centro si trovano tre lettere in formato Braille standard a 6 punti che rappresentano la combinazione di 3 lettere del codice fiscale: le prime due lettere che identificano il nome e il sedicesimo carattere del C.F. che ha la funzione dell’esatta trascrizione dei primi quindici caratteri del C.F. stesso. Luogo di nascita: riporta il Comune di nascita. Per i cittadini nati all’estero è riportato lo Stato estero di nascita. Tessera sanitaria Il retro della Tessera costituisce la T.E.A.M. (Tessera Europea Assistenza Malattia) ed i dati riportati ad eccezione del codice a barre vengono esposti solo se l’assistito ha diritto all’assistenza sanitaria all’estero banda magnetica contenente le informazioni anagrafiche dell’assistito. Codice Fiscale in formato 'codice a barre' (barcode). in formato "barcode" si trova la sigla di identificazione dello Stato che rilascia la Tessera per il nostro Paese tale sigla è IT secondo il codice ISO 3166-1. Con le Decisioni n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003, l’Unione Europea ha disposto l'introduzione progressiva, a partire dal 1° giugno 2004 della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) secondo un modello unico che nel caso dell’Italia è rappresentato sul retro della nuova TS. E' diretta a consentire a tutti i cittadini dell'Unione che si trovano temporaneamente e qualunque ne sia la ragione in un altro Stato Membro, l’accesso diretto ai servizi sanitari del Paese ospite, alle stesse condizioni dei residenti. Ogni cittadino dell'Unione (lavoratore subordinato o autonomo, turista, studente, pensionato, ecc) per ottenere assistenza medica potrà rivolgersi direttamente ai servizi sanitari del paese che lo ospita esibendo semplicemente la TS. Tessera sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi La TS-CNS rappresenta l'evoluzione "tecnologica" della Tessera Sanitaria (TS) in quanto oltre ai servizi sanitari normalmente offerti dalla tessera sanitaria nazionale permette l'accesso ai servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy. La TS-CNS è gratuita, viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal SSN in sostituzione, alla scadenza, dell'attuale Tessera Sanitaria ed ha, normalmente, validità di sei anni, o pari alla durata del permesso di soggiorno. La TS-CNS è un documento personale ed è valido da subito - senza la necessità di richiederne l'attivazione - come: Tessera sanitaria nazionale (TS) Tessera europea di assicurazione malattia (Team) sostituisce il modello E-111 e garantisce l'assistenza sanitaria nell'UE e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli paesi Tesserino del codice fiscale Per usare la tessera come Carta Nazionale dei Servizi ed accedere ai servizi pubblici on-line, è necessaria l'attivazione presso uno degli sportelli abilitati presso la propria regione di appartenenza. Entro il 2015 per ritirare un medicinale in farmacia o sottoporsi ad un qualsiasi esame diagnostico in ambulatorio basterà presentare la TS con un codice inserito dal medico, corrispondente alla prestazione desiderata. AGENDA DIGITALE - Nel decreto sull’agenda digitale approvato nel 2012 dal Consiglio dei Ministri due articoli riguardano la creazione del Fascicolo sanitario online. Una specie di dossier sulla storia clinica del cittadino che conterà anche le prescrizioni utilizzate nel corso della vita. Il tramonto della ricetta di carta avverrà per gradi. «Le Regioni provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni con le equivalenti in formato elettronico in percentuali che non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015». CARTELLA CLINICA DIGITALE - Oltre alle ricette il Fascicolo sanitario digitale conterrà una sintesi della storia dei pazienti. Al suo interno è la cartella clinica che dal 1 gennaio 2013 potrà essere conservata «anche solo in forma digitale» dalle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. Terza novità del decreto, le norme sull’istituzione dei Registri di patologie che per la prima volta vengono disciplinati in modo uniforme anche dal punto di vista della copertura finanziaria. Sul piano del cammino verso il digitale in sanità poche Regioni si distinguono. In testa Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Tratto da: Corriere della Sera Salute, Margherita De Bac, 8 ottobre 2012 L'elemento innovativo della carta è la presenza di un microchip color oro che garantisce il riconoscimento sicuro e tutela la privacy nell'utilizzo della tessera per entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione tramite internet. La TS-CNS, grazie a codici identificativi personalizzati, può essere utilizzata come chiave d’accesso, riservata e tutelata, a servizi sanitari on-line regionali e nazionali, quali il fascicolo sanitario elettronico o la prenotazione di visite ed esami specialistici tramite internet e a servizi offerti da altri Enti pubblici come INPS, INAIL e Agenzia delle entrate. Per attivare questa ulteriore funzione è necessario presentarsi agli Sportelli Unici dell’Asl con la TS-CRS, un documento di identità e un proprio indirizzo di posta elettronica. L’operatore consegnerà direttamente all’interessato la prima parte dei codici individuali di identificazione; la seconda parte dei codici sarà spedita via email. La tessera sanitaria CRS può essere attivata anche per delega: per minori: il genitore con patria potestà porta allo sportello la tessera sanitaria CRS del minore, un proprio documento d’identità e un documento che attesta il proprio status di genitore (documento valido del minore, stato di famiglia o autocertificazione) per persona soggetta a tutela: il tutore porta allo sportello la tessera da attivare, la documentazione che comprovi il proprio status (di tutore, fiduciario, curatore) e un proprio documento identificativo per persona con impedimento per motivi di salute: l’assistito impossibilitato a presentarsi allo sportello per un periodo superiore a 3 mesi, a causa di un impedimento di carattere sanitario, può delegare una persona di sua fiducia all’attivazione della propria tessera sanitaria CRS. Anche chi attiva la tessera per delega dovrà comunicare un indirizzo e-mail.