il sistema sanitario nazionale (ssn)

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IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (SSN) •  Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”
Rappresenta una vera e propria rivoluzione, azzerando il sistema precedente fondato
su differenti casse mutue, distinte per categorie di lavoratori ed introducendo una
Gestione Pubblica di Tutela della Salute.
• D.L. 502/92, e successive modifiche del D.L 517/92 recante ”Riordino della
disciplina in materia Sanitaria a norma dell'Art. 1 Legge 421/92”.
Introduce correttivi sostanziali alla precedente legge: Regionalizzazione e
Aziendalizzazione: personalità giuridica di Diritto Pubblico; nuovi organi di gestione.
•  D.L. 229/99 “Riforma Ter” recante “Norme per la razionalizzazione del S.S.N”
in attuazione della legge 10-11-98.
Riprende punti fondamentali della 833 e li armonizza con le esigenze di una gestione
di tipo Aziendale: autonomia imprenditoriale.
Legge 833 /1978
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Art.1
“La Repubblica tutela la Salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse
della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale.
La tutela della Salute Fisica e Psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della
libertà della persona umana.”
[Si parla di Salute e non di Sanità] (rif. Art.32 Costituzione)
Il S.S.N è costituito dal complesso delle Funzioni, delle Strutture, dei Servizi e delle
Attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della Salute
fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o
sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti
del Sevizio.
L’attuazione del Servizio Sanitario Nazionale compete allo Stato, alle Regioni, agli Enti
Locali Territoriali garantendo la partecipazione dei cittadini”
Art.2
Gli Obiettivi
Si conseguono le finalità precedenti per mezzo di
•  Educazione Sanitaria
•  Prevenzione delle malattie e degli infortuni (ambito vita e lavoro )
•  Diagnosi e Cura degli eventi morbosi
•  Riabilitazione degli Stati di Invalidità ed Inabilità ( vita e lavoro )
•  Promozione e Salvaguardia della salubrità ed Igiene Ambiente Naturale (vita e
lavoro), alimenti, bevande etc.
•  Omissis
Il S.S.N. vuole raggiungere
•  Superamento Squilibri Territoriali
•  Sicurezza del Lavoro
•  Scelte responsabili e consapevoli di procreazione e tutela della maternità e
dell’Infanzia
•  Promozione della Sanità nell’età evolutiva
•  Tutela Sanitaria dell’Attività Sportiva
•  Tutela della Salute degli anziani
•  Tutela della Salute mentale privilegiando il momento Preventivo - Eliminazione
di ogni forma di discriminazione
•  Identificazione ed eliminazione delle cause degli inquinamenti atmosferici,
delle acque e del suolo
L’Organizzazione della L. 833/78
  Il Livello organizzativo fondamentale è la Unità Sanitaria Locale (U.S.L.)
strumento operativo dei Comuni (ambiti territoriali definiti dalla Regione)
  Ruolo centrale è svolto dal Comune Singolo o Associato
  Gli Organi di Gestione sono: Il Presidente, il Comitato di Gestione, il Collegio
Sindacale
Presidente e Comitato di gestione (Aboliti dai decreti successivi) sono
nominati dall’Assemblea dei Comuni, dell’ambito territoriale della USL, ai quali
rispondono sotto l’aspetto gestionale, patrimoniale e per l’approvazione dei Bilanci
preventivo e consuntivo.
Ragioni e obiettivo del 502/92
Ragioni
•  Eccessiva politicizzazione degli organi di gestione
•  Gestione di tipo finanziario
•  Scarsa correlazione tra costi e benefici
•  Crescente insoddisfazione per la qualità e tempestività del servizio
Obiettivi
dare al sistema efficienza, efficacia ed economicità
Strumento
USL come Aziende improntate ad una gestione di tipo economico (autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, tecnica e contabile) (budget per
centro di responsabilità; controllo di gestione; controllo di qualità; mercato)
Piano Sanitario Nazionale D.L. 502/92
(già previsto dalla 833/78)
Il Piano Sanitario Nazionale indica
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle
condizioni sanitarie della popolazione
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di
dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire
a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l’integrazione funzionale
ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali,
fermo restando il disposto dalla legge 730/83 in materia di attribuzione degli
oneri relativi ai comuni.
Piano Sanitario Nazionale D.L. 502/92
(già previsto dalla 833/78)
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata,
orientata anche alla Sanità pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione
dei servizi e delle attività svolte
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in
rapporto a quelli previsti
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del Piano in coerenza con i livelli
uniformi di assistenza.
Al Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.) deve obbligatoriamente seguire il Piano Sanitario
Regionale (P.S.R)
Art.2
Competenze Regionali
1. Spettano alle Regioni ed alle Province autonome, nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi Nazionali, le funzioni legislative ed amministrative e della
programmazione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle Regioni
la determinazione dei principi sull’organizzazione dei Servizi e
sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle ASL
e delle Aziende Ospedaliere
le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle
Aziende Sanitarie anche in relazione ai dati del controllo di gestione ed alla
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie
Organizzazione della Sanità
sul territorio nazionale
ASL
Livello fondamentale di organizzazione e gestione della Sanità su una parte del
territorio Regionale
L’ASL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il dirittodovere degli organi rappresentativi (Comuni) di esprimere il bisogno socio-sanitario
delle comunità locali
Azienda Ospedaliera
Livello specialistico pubblico da cui si acquistano servizi anche da parte dell’ASL.
Sono preposte ad attività specialistiche di Riferimento Nazionale e Regionale
Le ASL
  Rappresentano il livello fondamentale di tutela della salute di ogni
cittadino ad essa afferente.
  Per garantire ciò riceve la quota capitaria ed investe risorse proprie
derivanti da utili di esercizio.
  Fornisce servizi in modo diretto con i propri Presidi (Ospedali,
Poliambulatori), Dipartimenti, Strutture operative professionali con proprio
personale.
  Può acquistare servizi per garantire le prestazioni, principalmente dalle
Az. Ospedaliere ma anche da strutture private accreditate mediante
accordi contrattuali, se compatibile con il P.S.R.
Le Aziende Ospedaliere
 
Assicurano prestazioni di
  ricovero
  ambulatorio: specialistiche e diagnostiche
  attività di Emergenza-Urgenza ospedaliera in forma dipartimentale
Requisiti Fondamentali
  almeno tre strutture di alta specialità (D.M.S. 29-1-92)
  organizzazione di tipo dipartimentale per l’alta specialità
Per alta specialità si intende
attività di diagnosi-cura-riabilitazione che richiedono particolare impegno di
qualificazione in termini di mezzi, attrezzature e personale specializzato
apparecchiature di alta tecnologia
ospedali multizonali e policlinici (Università) specializzati
Dal 229/99: Costituzione o conferma di Aziende Ospedaliere, oltre ai punti già detti, troviamo: degenza ordinaria
per residenti fuori regione, superiore di almeno il 10% rispetto alla media regionale; complessità della casistica dei
pazienti trattati in ricovero ordinario, maggiore del 20% della media regionale; disponibilità di un patrimonio
immobiliare adeguato e sufficiente.
Le Linee Generali di programmazione, indirizzo e gestione sono contenute nel
  Piano Sanitario Nazionale
  Piano Sanitario Regionale
  Piano Attuativo Locale per le ASL
  Piano Attuativo Ospedaliero per le Az. Osp.
Con legge regionale viene istituita la conferenza permanente per
la programmazione socio-sanitaria regionale assicurando una
presenza delle autonomie locali.
Classificazione normativa dei
farmaci relativamente la
dispensazione in regime di
SSN
"
Criteri per la classificazione dei farmaci
Classe A
Farmaci essenziali e farmaci per le malattie croniche
Comprende farmaci rivolti al trattamento di gravi patologie per i quali
esiste una soddisfacente e accreditata efficacia.
L’efficacia è stata valutata in base ai seguenti parametri:
✓aumento dell’aspettativa di vita
✓riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia
✓miglioramento della qualità di vita.
Criteri aggiuntivi di preferenza per l’inclusione sono considerati:
- minore incidenza di effetti tossici a parità di efficacia
- costo inferiore a parità di efficacia e tossicità.
Classe B – Abolita
Classe C - Farmaci che non rientrano nella classe A
Per i farmaci di classe C il cittadino è tenuto a pagare il
prezzo del medicinale
Classe C-bis - farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicità al pubblico (vedi OTC)
La rimborsabilità di un medicinale erogato in regime di assistenza
SSN è concessa, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 23 del 17
febbraio 1998, solo se il farmaco viene prescritto per il trattamento
delle patologie approvate nelle "Indicazioni” della scheda tecnica,
fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 4, del DL 21.10.1996, n.
536 (convertito dalla L: 23.12.1996, n. 648).
Numerosi medicinali sono sottoposti a nota limitativa, cioè la loro
erogabilità a carico del SSN è subordinata alla presenza di
determinate condizioni definite dalla Commissione Tecnico
Scientifica dell’AIFA.
In caso di prescrizione di medicinali contrassegnati da "nota" il
medico deve apporre sulla ricetta il numero della nota stessa
Esempio di nota AIFA
Nota 1
PRINCIPI ATTIVI: misoprostolo; esomeprazolo; lansoprazolo; omeprazolo;
pantoprazolo; rabeprazolo; misoprostolo + diclofenac*
La prescrizione a carico del SSN è limitata:
alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale
superiore:
✓ in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei
✓  in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi purché sussista una delle
seguenti condizioni di rischio:
storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non
guarita con terapia eradicante;
concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici;
età avanzata.
Le note AIFA sono complessivamente 89
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
ART. 1
Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si
instaura nell'ambito del SSN con le farmacie aperte al pubblico nel
territorio nazionale.
ART.2
Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente
effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi
farmacia aperta al pubblico.
La dispensazione dei medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente
alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della
legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici,
presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
ART.2
Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previste dal D.L.vo
n. 502/92, art. 8, comma 2, lett. e) modalità differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo,
con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In
particolare, le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si
avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei
seguenti servizi:
✓  qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie
convenzionate
✓ attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria)
✓ attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via
informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità
✓ monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di
farmacovigilanza
✓ erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via
prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i
costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano
complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle
Aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione
è demandata alla Commissione di cui all'art. 11
✓ attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio
sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓  La ricetta ha validità sull'intero ambito regionale. nazionale
dal 1 marzo 2016
✓ La farmacia consegna agli assistiti, le specialità e i farmaci galenici in
conformità a quanto prescritto dal medico, purché rientranti tra i medicinali
classificati in classe A (totalmente gratuiti), previo ritiro della ricetta redatta
su modulo unico.
✓ Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito (quote
ricetta e ticket) debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della
spedizione della ricetta.
La quota di partecipazione non può essere percepita anticipatamente nel
caso i cui la farmacia sia sprovvista dei medicinali prescritti e debba
approvvigionarsene attraverso il ciclo distributivo.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓ La ricetta, redatta a cura del medico, è valida ai fini dell'erogazione in
regime SSN quando in essa risultino i seguenti elementi:
a. cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge)
b. numero della tessera sanitaria o codice fiscale
c. prescrizione
d. data di prescrizione
e. firma e timbro del medico
f. sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione
di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti.
La ricetta è ammessa al pagamento quando sono contenuti gli elementi di
cui ai punti a, b, c, d ed e ed è corredata dei fustelli.
Le ricette incomplete degli elementi di cui ai punti a) e d) e quelle spedite in
difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico vengono
sottoposte alle decisioni della Commissione Farmaceutica.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓ Le ricette inviate all’ASL con un ritardo superiore ad un anno dalla
data di spedizione non sono ammesse al pagamento.
✓ Le ricette mancanti del numero della tessera sanitaria o del codice
fiscale nonché della data di spedizione e del timbro della farmacia, del
timbro e/o firma del medico, vengono riconsegnate alla farmacia perché
possano regolarizzarle e restituirle alla USL entro 30 giorni dalla data di
ricezione. (La mancanza della firma del medico deve essere
considerata una eventualità eccezionale!)
✓ Tra gli elementi obbligatori che devono essere presenti nella ricetta ai
fini del suo pagamento non viene riportato il codice regionale del medico.
(unico elemento oggettivo a disposizione del farmacista per stabilire se un
medico è convenzionato con il SSN)
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
In base all'Accordo, non sono ammesse al pagamento:
♣ le ricette mancanti della prescrizione
♣ le ricette mancanti contemporaneamente del nome e cognome
dell'assistito e del numero di tessera sanitaria
♣ le ricette contenenti medicinali non a carico del SSN
♣ le ricette contenenti un numero di pezzi superiore al consentito o al
prescritto (relativamente ai pezzi in più fatta salva la condizione di
maggior favore per il farmacista).
Se sulla ricetta manca il numero della tessera sanitaria questo può
essere trascritto dal farmacista.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓ Sulla ricetta va apposta la data di spedizione e il timbro della farmacia.
E' vietata l'anticipazione del medicinale, anche se seguita dalla
successiva presentazione di ricetta.
✓ La ricetta ha validità 30 giorni, escluso quello del rilascio.
✓ Se non è indicata la forma farmaceutica o il dosaggio, il farmacista può
spedire ugualmente la ricetta riportando sulla stessa apposita
annotazione.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓ Se la ricetta reca la prescrizione di una specialità medicinale senza
l'indicazione del dosaggio il farmacista è tenuto a consegnare il prodotto
nel dosaggio più basso esistente e concedibile in regime SSN o la
confezione con il dosaggio utilizzato dal paziente, ma in entrambi i casi è
necessario apporre idonea dichiarazione da parte del farmacista.
✓ Qualora la specialità medicinale prescritta sia momentaneamente
irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia
ne sia momentaneamente sprovvista con particolare riguardo ai casi di
urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato
di necessità) il farmacista può consegnare altra specialità medicinale di
uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione
terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio Sanitario
Nazionale.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓  Solo nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna
altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione
terapeutica.
✓  annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione
✓  Il medico può comunque escludere la sostituibilità da parte del
farmacista apponendo sulla prescrizione la dizione "non
sostituibile”.
✓  obbligo di informare i clienti della indisponibilità del farmaco prescritto
e della possibilità di ottenerne un altro in sostituzione, i clienti sono
liberi di accettare o declinare l'offerta (Circolare Min. San. 12.11.1998, n.
100/359.13/10632).
✓  Il farmacista è tenuto a dare comunicazione al Medico della
sostituzione effettuata (art.6 L. 14 ottobre 1999, n. 362 GU n. 247 del
20.10.1999).
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓  L. 18 settembre 2001, n. 347 ha introdotto importanti novità sulla
possibilità di sostituzione di un medicinale prescritto dal medico
quando il principio attivo non sia più coperto da brevetto (generico).
✓  Viene preso come prezzo di riferimento per il rimborso al farmacista, il
prezzo più basso del prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo,
sia esso un generico o una specialità medicinale
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
La ricetta SSN può contenere la prescrizione di:
✓ 2 confezioni di una stessa specialità medicinale di classe A - o di
un di un farmaco preconfezionato prodotto industrialmente
prescrivibile (D.L. 30.10.1987, n. 443, art. 2, c.3).
✓ una confezione di una specialità medicinale (o farmaco
preconfezionato prodotto industrialmente) più una confezione di una
specialità medicinale (o farmaco preconfezionato prodotto
industrialmente) diversa dalla prima
✓ 6 pezzi di antibiotici iniettabili monodose (art. 2 c.3 DL 443/87, conv. L.
531/87)
E' ammessa la prescrizione di 2 tipi diversi di antibiotici (DPR 883/84)
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
✓ fino a 6 pezzi di specialità medicinali e/o farmaci preconfezionati
prodotti industrialmente somministrati esclusivamente per fleboclisi (art. 2
DL 1.2.1994, n. 79)
(E' ammessa la prescrizione di 2 tipi diversi di specialità o farmaci
preconfezionati prodotti industrialmente o di una specialità per
fleboclisi + un farmaco preconfezionato prodotto industrialmente per
fleboclisi, fino al raggiungimento dei 6 pezzi)
✓ Una confezione di specialità medicinale (o farmaco preconfezionato
prodotto industrialmente ) + da 1 a 6 confezioni di antibiotico monodose o
di specialità o farmaco preconfezionato prodotto industrialmente
somministrabile esclusivamente per fleboclisi. Sono inoltre concedibili n. 6
fiale di acqua per preparazioni iniettabili da 10 - 5 e 2 ml (Nota Regione
Emilia Romagna 61.3.6/19101/2 del 13.2.1990)
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
Pluriprescrizioni
Ai soggetti affetti da malattie croniche, invalidanti e rare ai sensi dell'art.
5 del D.Lvo 29.04.1998 n. 124 possono essere rilasciate prescrizioni
contenenti fino ad un massimo di 3 confezioni di medicinali, nonché i
farmaci a base di interferone, al fine di consentire una copertura
terapeutica fino a tre mesi 60 giorni (art. 9, DL 18 settembre 2001, n.
347 - GU n. 218 del 19-9-2001 convertito con L. n. 405/01).
I farmaci prescrivibili sono individuati dal medico prescrittore.
Non deve inoltre essere superato il limite delle 2 diverse specialità
medicinali per ricetta.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
Per la spedizione di ricette effettuate durante il servizio notturno a
battenti chiusi viene corrisposto il diritto addizionale previsto dalla
Tariffa Nazionale dei Medicinali a condizione che sulla ricetta risulti
precisato:
✓  da parte del medico, il carattere di urgenza della prescrizione
✓  da parte della farmacia, l'ora di presentazione della ricetta stessa.
Per le prescrizioni rilasciate da medici del Servizio di Guardia
Medica, la farmacia ha l'obbligo di annotare l'ora di spedizione della
ricetta, ma il medico non ha l'obbligo di annotare il carattere d'urgenza
della prescrizione.
Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (DPR n. 371/98)
Procedure per il rimborso delle ricette SSN
All'atto della spedizione della ricetta vanno annotate le quote fisse per
ricetta e le quote a carico dell'assistito percepite dalla farmacia.
Contemporaneamente, e comunque non oltre il giorno successivo, si
applicano sulla ricetta i fustelli tolti dalle confezioni (o si annota il prezzo
per i galenici preconfezionati privi di fustello).
Il farmacista deve inoltre:
✓ numerare progressivamente le ricette e disporle in mazzette da 100
✓ compilare la distinta contabile riepilogativa in tre copie.
✓ consegnare le ricette all'AUSL entro il giorno 5 del mese successivo a
quello di spedizione
Le ricette eventualmente non consegnate entro il termine indicato potranno
essere consegnate con quelle del mese successivo; qualora pervenissero
con un ritardo superiore devono essere opportunamente evidenziate.
ERRORI DI RICETTA
ERRORI DI RICETTA
ERRORI DI RICETTA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 marzo 2008
Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2
dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria),
concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario
nazionale.
(pubblicato sulla GU SO del 11-4-08)
che sostituisce l'analogo precedente [DM 18-5-04]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2008
Revisione del decreto ministeriale 27 luglio 2005, attuativo del comma 5
dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria),
concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette.
(Pubblicato sulla GU SO del 11 aprile 2008)
che sostituisce l'analogo precedente [DM 24-6-04]
Progetto “Tracciabilità del Farmaco”
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Min.Sal.
Il Progetto “Tracciabilità del Farmaco” sarà articolato in fasi di attuazione
successive e si propone di istituire una banca dati centrale, finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo.
Finalità di questo sistema di tracciatura dei prodotti medicinali:
• rafforzamento delle misure di contrasto di possibili frodi a danno della
salute pubblica, del Servizio Sanitario Nazionale e dell’erario,
• prevenzione e repressione di eventuali attività illegali
• monitoraggio degli approvvigionamenti di farmaci, sia negli ospedali,
sia nelle farmacie territoriali, sia per la distribuzione diretta
• “traduzione” del monitoraggio dell’offerta di farmaci sul territorio
nazionale in informazioni di tipo epidemiologico
• ottimizzazione del programma nazionale di farmacovigilanza e,
• promozione dell’appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi,
mediante il successivo collegamento diretto tra confezioni di medicinali, il
prescrittore ed il cittadino.
Tessera sanitaria
La tessera Sanitaria è il documento che attesta l'iscrizione al servizio Sanitario Nazionale.
Sono previsti due tipi di Tessera Sanitaria
- Tessera Sanitaria in formato cartaceo
E' rilasciata dall'Azienda USL e riporta, oltre ai dati anagrafici del titolare, i dati del medico di base,
eventuali esenzioni al pagamento del ticket, ecc.
-  Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM)
E' il tesserino plastificato che ha la duplice funzione di rappresentare il mezzo per accedere alle
prestazioni e ai contatti con il Servizio Sanitario Nazionale in Italia e all'estero e di essere lo strumento
per rilevare dati per il Ministero dell'Economia e Finanza per monitorare e controllare la spesa.
Tessera sanitaria
Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva
consegna della Tessera sanitaria a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale o
comunque aventi titolo ad usufruire dei servizi del sistema sanitario nazionale.
Viene spedita con una lettera di accompagnamento dell'Agenzia delle Entrate.
Tessera sanitaria
Data di scadenza: normalmente è di sei
anni, per gli assistiti in via definitiva, o
periodi inferiori per casi particolari (ad
es. stranieri con permesso di soggiorno
limitato).
L’area in basso a destra è riservata ai dati sanitari
regionali ed è utilizzabile per l'apposizione di
adesivi o simboli regionali.
Provincia: corrisponde alla sigla della provincia al
momento della nascita dell’intestatario, anche se ha
subito variazioni successive.
Per i cittadini nati all’estero il codice della provincia è
rappresentato dalla sigla EE
In basso al centro si trovano tre lettere in
formato Braille standard a 6 punti che
rappresentano la combinazione di 3
lettere del codice fiscale: le prime due
lettere che identificano il nome e il
sedicesimo carattere del C.F. che ha la
funzione dell’esatta trascrizione dei primi
quindici caratteri del C.F. stesso.
Luogo di nascita: riporta il Comune di
nascita. Per i cittadini nati all’estero è
riportato lo Stato estero di nascita.
Tessera sanitaria
Il retro della Tessera costituisce la T.E.A.M. (Tessera Europea Assistenza Malattia) ed i dati riportati ad
eccezione del codice a barre vengono esposti solo se l’assistito ha diritto all’assistenza sanitaria
all’estero
banda magnetica contenente le informazioni anagrafiche dell’assistito.
Codice Fiscale in formato 'codice a barre' (barcode).
in formato "barcode" si trova la sigla di identificazione dello Stato che rilascia la Tessera
per il nostro Paese tale sigla è IT secondo il codice ISO 3166-1.
Con le Decisioni n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003, l’Unione Europea ha
disposto l'introduzione progressiva, a partire dal 1° giugno 2004 della Tessera
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) secondo un modello unico che nel
caso dell’Italia è rappresentato sul retro della nuova TS.
E' diretta a consentire a tutti i cittadini dell'Unione che si trovano
temporaneamente e qualunque ne sia la ragione in un altro Stato Membro,
l’accesso diretto ai servizi sanitari del Paese ospite, alle stesse condizioni dei
residenti.
Ogni cittadino dell'Unione (lavoratore subordinato o autonomo, turista,
studente, pensionato, ecc) per ottenere assistenza medica potrà rivolgersi
direttamente ai servizi sanitari del paese che lo ospita esibendo
semplicemente la TS.
Tessera sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi
La TS-CNS rappresenta l'evoluzione "tecnologica" della Tessera Sanitaria (TS) in quanto oltre ai servizi sanitari
normalmente offerti dalla tessera sanitaria nazionale permette l'accesso ai servizi in rete offerti dalla Pubblica
Amministrazione in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy.
La TS-CNS è gratuita, viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal SSN in sostituzione, alla scadenza, dell'attuale
Tessera Sanitaria ed ha, normalmente, validità di sei anni, o pari alla durata del permesso di soggiorno.
La TS-CNS è un documento personale ed è valido da subito - senza la necessità di richiederne l'attivazione - come:
Tessera sanitaria nazionale (TS)
Tessera europea di assicurazione malattia (Team) sostituisce il modello E-111 e garantisce
l'assistenza sanitaria nell'UE e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli paesi
Tesserino del codice fiscale
Per usare la tessera come Carta Nazionale dei Servizi ed accedere ai servizi pubblici on-line, è necessaria
l'attivazione presso uno degli sportelli abilitati presso la propria regione di appartenenza.
Entro il 2015 per ritirare un medicinale in farmacia o sottoporsi ad un qualsiasi esame diagnostico in
ambulatorio basterà presentare la TS con un codice inserito dal medico, corrispondente alla
prestazione desiderata.
AGENDA DIGITALE - Nel decreto sull’agenda digitale approvato nel 2012 dal Consiglio dei Ministri due
articoli riguardano la creazione del Fascicolo sanitario online. Una specie di dossier sulla storia clinica
del cittadino che conterà anche le prescrizioni utilizzate nel corso della vita. Il tramonto della ricetta di
carta avverrà per gradi. «Le Regioni provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni con le
equivalenti in formato elettronico in percentuali che non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013,
all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015».
CARTELLA CLINICA DIGITALE - Oltre alle ricette il Fascicolo sanitario digitale conterrà una sintesi
della storia dei pazienti. Al suo interno è la cartella clinica che dal 1 gennaio 2013 potrà essere
conservata «anche solo in forma digitale» dalle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate.
Terza novità del decreto, le norme sull’istituzione dei Registri di patologie che per la prima volta
vengono disciplinati in modo uniforme anche dal punto di vista della copertura finanziaria. Sul piano del
cammino verso il digitale in sanità poche Regioni si distinguono. In testa Emilia Romagna, Lombardia e
Toscana.
Tratto da: Corriere della Sera Salute, Margherita De Bac, 8 ottobre 2012
L'elemento innovativo della carta è la presenza di un microchip color oro che
garantisce il riconoscimento sicuro e tutela la privacy nell'utilizzo della tessera
per entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione tramite internet.
La TS-CNS, grazie a codici identificativi personalizzati, può essere utilizzata come chiave d’accesso,
riservata e tutelata, a servizi sanitari on-line regionali e nazionali, quali il fascicolo sanitario elettronico o la
prenotazione di visite ed esami specialistici tramite internet e a servizi offerti da altri Enti pubblici come INPS, INAIL
e Agenzia delle entrate.
Per attivare questa ulteriore funzione è necessario presentarsi agli Sportelli Unici dell’Asl con la TS-CRS,
un documento di identità e un proprio indirizzo di posta elettronica. L’operatore consegnerà direttamente
all’interessato la prima parte dei codici individuali di identificazione; la seconda parte dei codici sarà spedita via email.
La tessera sanitaria CRS può essere attivata anche per delega:
per minori: il genitore con patria potestà porta allo sportello la tessera sanitaria CRS del minore, un proprio
documento d’identità e un documento che attesta il proprio status di genitore (documento valido del minore, stato di
famiglia o autocertificazione)
per persona soggetta a tutela: il tutore porta allo sportello la tessera da attivare, la documentazione che comprovi
il proprio status (di tutore, fiduciario, curatore) e un proprio documento identificativo
per persona con impedimento per motivi di salute: l’assistito impossibilitato a presentarsi allo sportello per un
periodo superiore a 3 mesi, a causa di un impedimento di carattere sanitario, può delegare una persona di sua
fiducia all’attivazione della propria tessera sanitaria CRS.
Anche chi attiva la tessera per delega dovrà comunicare un indirizzo e-mail.
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