REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione III civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona di:
dott. Cesare de SAPIA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxxxxxxx promossa da: TIZIO
ATTORE
contro
CAIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati in via telematica.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Tizio con atto notificato in data 23/12/13 proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 9/12/2013
su istanza di Caio, deducendo
[omissis]
le parti [omissis] stipulavano un atto che veniva denominato “Trasferimenti di partecipazioni e preliminari
di vendita di partecipazioni” a rogito notaio Sempronio, dove veniva pattuito il pagamento di una caparra
confirmatoria in favore di Caio dell’importo di € XXXXX, “già pagati … da imputarsi al prezzo al momento del
rogito alla parte promittente la vendita”;
che nel predetto atto notarile erano disciplinati anche ulteriori rapporti giuridici tra le parti dell’accordo ed
erano previste apposite “Pattuizioni Finali” per il caso di mancato acquisto da parte di Tizio della quota di
proprietà di Caio;
che tali pattuizioni prevedevano: 1) una penale di € XXXX a carico di Tizio in caso di inadempimento al suo
obbligo di acquisto; [omissis]
in particolare, che, in caso di risoluzione, “il comparente signor Tizio corrisponderà al signor Caio l'importo
di euro XXXX a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile da pagarsi entro 15 (quindici) giorni
dalla comunicazione da parte del signor Caio che si è verificata la clausola risolutiva espressa di cui sopra”;
[omissis]
che la richiesta di pagamento della somma di € XXXX avanzata da Caio quale differenza tra l’importo della
penale pattuita a suo carico, di € XXXX ed il prezzo di riacquisto della quota di proprietà di Caio, pari ad €
XXXXX, era infondata in quanto l’atto notarile del 15/12/2012 doveva ritenersi interamente risolto, ai sensi
dell’art. 1385 c.c., a seguito della mancata restituzione della caparra confirmatoria;
[omissis]
Nel corso dell’istruzione veniva respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Ciò premesso, si osserva che le questioni da decidere nella presente causa riguardano 1) la scindibilità delle
pattuizioni contenute nell’atto notarile del 15/12/2012; 2) il divieto di cumulo tra caparra confirmatoria e
clausola penale; 3) l’istanza di riduzione ad equità dell’importo della penale pattuita, ai sensi dell’art. 1384
cc;
[omissis]
Le parti stesse hanno precisato che tutte le obbligazioni ivi contenute dovevano intendersi inscindibili. In
sede di “Pattuizioni finali” si riconosce espressamente la natura inscindibile delle obbligazioni contenute
nell’atto notarile. Testualmente, si afferma che “Le parti del presente atto convengono che le pattuizioni di
cui all'"In secondo luogo", all'"In terzo luogo" ed all'"In quarto luogo" del presente atto sono inscindibili ed il
mancato adempimento anche di una sola di esse determinerà la risoluzione di tutti gli accordi assunti con il
presente atto all’"In primo luogo", all'"In secondo luogo", all'"In terzo luogo" ed all'"In quarto luogo" e
pertanto le partecipazioni oggi vendute torneranno ad essere con effetto immediato di proprietà degli
odierni venditori mentre i promittenti venditori saranno liberati dall'obbligo di trasferire quanto sopra”.
L’inscindibilità concordata mira ad assicurare il raggiungimento di un determinato assetto nella proprietà
delle società Alfa Srl e Omega Srl, la cui realizzazione è impedita anche da un solo inadempimento.
Di conseguenza, risulta applicabile l’art. 1316 c.c., che considera indivisibili le obbligazioni “quando la
prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione … per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti”.
Tale conclusione consente di superare l’impostazione adottata in sede di ordinanza (cautelare) di
sospensione e di affermare l’inscindibilità dei rapporti obbligatori oggetto dell’atto notarile 15/12/2012, ai
sensi dell’art. 1316 Cod. Civ.
Va ora, esaminata la seconda questione, relativa al divieto di cumulo tra caparra confirmatoria e clausola
penale.
A tal proposito, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che “l’azione di risoluzione avente natura
costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto
quest’ultimo aspetto, la trasformazione dell’azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio
lascerebbe in astratto aperta la strada ormai preclusa ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale)
di ritenzione della caparra“, precisando che “i rapporti tra l’azione di risarcimento integrale e l’azione di
recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e
funzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 553/2009).
In applicazione di tale principio, con la pronuncia n. 10953/12, è stato affermato che “la restituzione di
quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte adempiente quale effetto della risoluzione stessa in
conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa…”. Si veda anche Cassazione Civ. n.
5095/2015, citata dall’opponente.
Nel caso di specie, si è verificata la risoluzione del contratto di cui all’atto notarile del 15 dicembre 2012,
con l’applicazione della clausola penale pattuita e di conseguenza deve escludersi che si sia
contemporaneamente verificato il recesso dal rapporto obbligatorio cui accede la caparra confirmatoria in
esame.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta (Caio), non si perviene a differente conclusione
attraverso il richiamo alla pronuncia della Cassazione civile, n. 11356/2006, sulla base della quale, a
proposito della caparra confirmatoria, si afferma “consentito trattenerla a garanzia della pretesa
risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni”, considerato che nella stessa
pronuncia si precisa che “Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei
rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della
caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale”, come è accaduto nel caso di
specie, dove Caio ha scelto la risoluzione del contratto.
Neppure la stipula dell’atto notarile in data 18/07/2013 può comportare differenti valutazioni, considerato
che nello stesso atto si afferma a tal riguardo che l’importo della caparra viene trattenuto da Caio, ma non
si prende posizione sul cumulo (tra l’azione di risoluzione e l’azione di recesso), e non si fornisce prova
(nella presente sede) che la procura a suo tempo rilasciata autorizzasse tale specifica dichiarazione.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 1385, II co. c.c., Caio è tenuto a restituire a Tizio la caparra confirmatoria,
pari ad € XXXX; il credito di Tizio, peraltro, risulta estinto per compensazione con il maggior credito del Sig.
Caio, a titolo di clausola penale, di totali € XXXXX.
[omissis]
Sulla base delle conclusioni raggiunte, deve dichiararsi che Caio non ha titolo per agire in via esecutiva nei
confronti di Tizio, in relazione al precetto impugnato, notificato in data 9/12/2013.
Deve essere, pertanto, accolta l'opposizione proposta da Tizio.
Le spese di lite, seguono la prevalente soccombenza di Caio e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando accoglie l'opposizione a precetto proposta da Tizio con atto
notificato in data 23/12/2013 nei confronti di Caio e per l’effetto, accerta che l’opposto, Caio, non ha titolo
per agire in via esecutiva nei confronti di Tizio, in base al precetto notificatogli in data 9/12/2013;
Condanna Caio alla rifusione delle spese di lite sostenute da Tizio, che si liquidano in € XXX per compensi,
oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Milano 13 novembre 2015 Il Giudice
(dott. C. de Sapia)
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