Art. 3 Costituzione Italiana Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Così, in sede costituente, venne elaborato il principio di cui all’art. 3 Cost. Un principio importante, poiché supera – come ho detto – il criterio dell’uguaglianza formale e definisce un nuovo criterio di parità fra i cittadini: quello dell’uguaglianza sostanziale. “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e lo Stato si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli economici e sociali che impediscono questa uguaglianza”. Ciò significa, in altre parole, che non è sufficiente che in una società ogni cittadino sia eguale dinanzi alla legge (uguaglianza formale), è pure necessario che tale uguaglianza sia effettiva (uguaglianza sostanziale). Esempio: l’istruzione. Non è abbastanza che ogni ragazzino abbia il diritto di istruirsi e andare a scuola, ma è necessario che lo possa fare concretamente. Perciò, se la famiglia non ha le risorse economiche per mandare il proprio figlio a scuola, lo Stato deve prevedere risorse economiche per tali famiglie disagiate (borse di studio, libri di testo gratuiti ecc.). E questo affinché si attui l’effettiva uguaglianza tra chi – benestante – non ha problemi economici che gli impediscono di istruirsi e chi, invece, per simili problemi, in concreto non può. Il secondo comma invece positivizza il principio di uguaglianza sostanziale sancendo il dovere per la repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli di ordini politico economico e sociale che possano di fatto limitare tale uguaglianza qui la norma, come altre nella costituzione, ha una portata programmatica perché definisce un obbligo di azione per le istituzioni al fine di garantire l'uguaglianza formale di cui al primo comma. Questa prescrizione si rivolge essenzialmente al legislatore, cui è vietato creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Il principio di eguaglianza punta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà. La Costituzione indica al legislatore un programma di intervento col quale eliminare gli handicap sociali che impediscono di realizzare una parità effettiva.