Art. 3 Costituzione Italiana

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Art. 3 Costituzione Italiana
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Così, in sede costituente, venne elaborato il principio di cui all’art. 3 Cost. Un principio
importante, poiché supera – come ho detto – il criterio dell’uguaglianza formale e
definisce un nuovo criterio di parità fra i cittadini: quello dell’uguaglianza sostanziale.
“tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e lo Stato si impegna a rimuovere tutti gli
ostacoli economici e sociali che impediscono questa uguaglianza”.
Ciò significa, in altre parole, che non è sufficiente che in una società ogni cittadino sia
eguale dinanzi alla legge (uguaglianza formale), è pure necessario che tale uguaglianza sia
effettiva (uguaglianza sostanziale). Esempio: l’istruzione. Non è abbastanza che ogni
ragazzino abbia il diritto di istruirsi e andare a scuola, ma è necessario che lo possa fare
concretamente. Perciò, se la famiglia non ha le risorse economiche per mandare il
proprio figlio a scuola, lo Stato deve prevedere risorse economiche per tali famiglie
disagiate (borse di studio, libri di testo gratuiti ecc.). E questo affinché si attui l’effettiva
uguaglianza tra chi – benestante – non ha problemi economici che gli impediscono di
istruirsi e chi, invece, per simili problemi, in concreto non può.
Il secondo comma invece positivizza il principio di uguaglianza sostanziale sancendo il
dovere per la repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli di ordini politico economico e
sociale
che
possano
di
fatto
limitare
tale
uguaglianza
qui la norma, come altre nella costituzione, ha una portata programmatica perché
definisce un obbligo di azione per le istituzioni al fine di garantire l'uguaglianza formale
di cui al primo comma.
Questa prescrizione si rivolge essenzialmente al legislatore, cui è vietato creare
privilegi o discriminazioni ingiustificate. Il principio di eguaglianza punta a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’eguale
godimento dei diritti e delle libertà.
La Costituzione indica al legislatore un programma di intervento col quale eliminare gli
handicap sociali che impediscono di realizzare una parità effettiva.
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