Il principio di uguaglianza Aspetti del principio di uguaglianza - Art. 3 1° co. Principio di uguaglianza in senso formale 2° co. Principio di uguaglianza in senso sostanziale Uguaglianza in senso formale • Art. 3, c. 1, : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” Profili dell’art. 3, co. 1 • L’efficacia della legge è uguale per tutti • Divieto di discriminazione • No distinzioni e parificazioni irragionevoli Divieto di discriminazione • Nessuna delle condizioni elencate può essere alla base di un trattamento discriminatorio nei confronti di chi appartiene ad una certa categoria, spesso ad una minoranza. Giudizio di ragionevolezza • È un giudizio comparativo • due norme che diversificano il trattamento riconosciuto in situazioni diverse sono poste a confronto per il tramite della ratio legis della norma presa come metro di paragone Uguaglianza in senso sostanziale •Art. 3, co. 2 (o art. 3 cpv) “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” Uguaglianza formale/sostanziale • La mera uguaglianza formale non garantisce quella sostanziale Ovvero la realizzazione di fatto dello sviluppo della personalità di ciascuno nella società • è quindi necessario un intervento del potere pubblico in tale direzione Funzione dell’art. 3, co. 2 • Non è una norma azionabile dai singoli per soddisfare una pretesa • Si tratta del presupposto che legittima interventi correttivi del legislatore in favore dei soggetti meno protetti AZIONI • Es. art. 4 Cost. (diritto al lavoro) POSITIVE • es. art. 34 Cost. (diritto allo studio)