principio di uguaglianza File - Progetto e

Il principio di uguaglianza
Aspetti del principio di
uguaglianza - Art. 3
1° co. Principio di uguaglianza in senso
formale
2° co. Principio di uguaglianza in senso
sostanziale
Uguaglianza in senso formale
• Art. 3, c. 1, : “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali”
Profili dell’art. 3, co. 1
• L’efficacia della legge è uguale per tutti
• Divieto di discriminazione
• No distinzioni e parificazioni irragionevoli
Divieto di discriminazione
• Nessuna delle condizioni elencate può
essere alla base di un trattamento
discriminatorio nei confronti di chi
appartiene ad una certa categoria, spesso ad
una minoranza.
Giudizio di ragionevolezza
• È un giudizio comparativo
• due norme che diversificano il trattamento
riconosciuto in situazioni diverse sono poste
a confronto per il tramite della ratio legis
della norma presa come metro di paragone
Uguaglianza in senso sostanziale
•Art. 3, co. 2 (o art. 3 cpv)
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del
paese”
Uguaglianza formale/sostanziale
• La mera uguaglianza formale non garantisce
quella sostanziale
Ovvero la realizzazione di
fatto dello sviluppo della
personalità di ciascuno nella
società
• è quindi necessario un intervento del potere
pubblico in tale direzione
Funzione dell’art. 3, co. 2
• Non è una norma azionabile dai singoli per
soddisfare una pretesa
• Si tratta del presupposto che legittima
interventi correttivi del legislatore in favore
dei soggetti meno protetti
AZIONI
• Es. art. 4 Cost. (diritto al lavoro)
POSITIVE
• es. art. 34 Cost. (diritto allo studio)