Con la scissione una società assegna l'intero suo
patrimonio a più società:
• preesistenti;
• neo – costituite.
in cambio di azioni, che vengono assegnate ai
soci.
Esistono varie tipologie di scissione:
• totale: le società beneficiarie succedono in tutti i
rapporti attivi e passivi della società scissa, in
proporzione alla quota di patrimonio loro trasferita;
• parziale: la società scissa prosegue la propria attività
conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e
passivi, pur avendo subito una riduzione di patrimonio. I
suoi soci ricevono azioni o quote della o delle società
beneficiarie, proporzionalmente al valore del patrimonio
ceduto.
(Gli schemi successivi sono tratti dal Memento – Società di Ipsoa – Francis Lefebvre)
La scissione presenta numerose similitudini con la
fusione, senonché il risultato finale è esattamente
inverso.
Di seguito si farà solo cenno a quanto già visto in
tema di fusione, mentre si evidenzieranno
particolarmente le differenze.
Articolo 2506 bis c.c.
L'organo amministrativo delle società partecipanti
alla scissione redige un progetto dal quale devono
risultare gli stessi dati già esaminati per il progetto
di fusione.
Deve inoltre fornire l'esatta descrizione:
• degli elementi patrimoniali da assegnare a
ciascuna delle società beneficiarie
• dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è
desumibile dal progetto:
• ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio
della società scissa: l’elemento è ripartito tra le
società beneficiarie in proporzione della quota del
patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così
come valutato ai fini della determinazione del
rapporto di cambio;
• ipotesi di assegnazione parziale del patrimonio
della società scissa: tale elemento rimane in capo
alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione
non è desumibile dal progetto, rispondono in
solido:
• nel primo caso, le società beneficiarie;
• nel secondo caso, la società scissa e le società
beneficiarie.
La responsabilità solidale è limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a
ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle società
beneficiarie.
Se il progetto prevede una attribuzione delle
partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro
quota di partecipazione originaria, deve attribuire il
diritto di far acquistare le proprie partecipazioni ai
soci dissenzienti con la scissione:
• per un corrispettivo determinato alla stregua dei
criteri previsti per il recesso
• indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di
acquisto.
Similitudini con il progetto di fusione:
• deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma
dell'art. 2501-ter;
• va presentata la situazione patrimoniale;
• va presentata la relazione dell'organo
amministrativo che deve inoltre illustrare:
• i criteri di distribuzione delle azioni o quote
• il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle
società beneficiarie
• il valore effettivo del patrimonio netto che
eventualmente rimanga nella società scissa.
• è richiesta la relazione peritale; tuttavia questa non è
richiesta quando la scissione avviene:
• mediante la costituzione di una o più nuove società
• non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da
quello proporzionale.
• con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
società
partecipanti
alla
scissione
l'organo
amministrativo può essere esonerato dai redigere tutti
i documenti qui elencati.
• Le procedure e le fasi della scissione sono simili a quelle della
fusione, sia per i tempi sia per le modalità, con riferimento a:
• delibera di scissione;
• atto di scissione;
• tempi intermedi fra progetto, delibera ed atto di scissione.
• La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di
scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte
le società beneficiarie;
• può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel
caso di scissione mediante costituzione di società nuove.
• Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del
valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o
rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla
società cui fanno carico.
Le differenze di scissione possono essere:
• da concambio
• da annullamento.
Le differenze di scissione da concambio
derivano dalla differenza fra:
• l’aumento del capitale sociale delle
società beneficiarie preesistenti
• il valore contabile netto di attività e
passività trasferite.
• Disavanzo di scissione da concambio:
quando l’aumento di capitale sociale della
beneficiaria è maggiore del valore contabile
netto delle attività e passività trasferite;
• Avanzo di scissione da concambio: quando
l’aumento di capitale sociale della
beneficiaria è minore del valore contabile
netto delle attività e passività trasferite;
Se il disavanzo:
• ha natura di plusvalore latente nelle
attività assegnate, deve essere utilizzato
per rivalutare tali elementi patrimoniali;
• ha natura di avviamento: va iscritto
nell’attivo e ammortizzato
L’avanzo ha invece natura di riserva
patrimoniale.
Le differenze da annullamento derivano da
rapporti di partecipazone già esistenti tra
la società scissa e la società beneficiaria.
Se la beneficiaria possiede partecipazioni
nella scissa, questa deve essere annullata in
contropartita del patrimonio netto.
Disavanzo
da
annullamento:
se
la
partecipazione detenuta dalla beneficiaria è
iscritta nel bilancio ad un valore superiore
rispetto alla corrispondente quota di patrimonio
netto della società scissa;
Avanzo
da
annullamento:
se
la
partecipazione detenuta dalla beneficiaria è
iscritta nel bilancio ad un valore inferiore
rispetto alla corrispondente quota di patrimonio
netto della società scissa.
L’assegnazione
delle differenze di
annullamento è la stessa già esaminata per
le differenze di concambio.