LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI Prof. Claudia Rossi 1 DATA DI EFFETTO • La scissione ha effetto dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione dell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; • Data di effetto postdatata: è ammessa, ad esclusione del caso di scissione mediante costituzione di nuova società; • Sono ammesse date anteriori anche per: - Partecipazione agli utile delle azioni o delle quote delle società beneficiarie; - Data di decorrenza degli effetti contabili. Prof. Claudia Rossi 2 • Data di effetto retrodatata: è ammissibile solo in caso di scissione totale in società preesistenti, solo vi è coincidenza fra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie per il periodo successivo; • Società di nuova costituzione: non sono ammesse né retrodatazione né postdatazione; • I principi in esame valgono sia ai fini civili sia ai fini fiscali. Prof. Claudia Rossi 3 Pertanto: - La decorrenza degli effetti fiscali della scissione coincide con l’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese della società beneficiaria; - Il termine può essere posticipato solo se la società beneficiaria è già esistente; - Il termine può essere anticipato se la scissione è totale, se le beneficiarie sono già esistenti e se le date di chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle società beneficiarie coincidono. La retrodatazione vale per: - Partecipazione agli utili delle società beneficiarie; - Effetti contabili. Prof. Claudia Rossi 4 Esempio: LA SOCIETA’ A EFFETTUA UNA SCISSIONE TOTALE (CON CONSEGUENTE ESTINZIONE) A FAVORE DELLE BENEFICIARIE B e C (GIA’ ESISTENTI). Valgono i seguenti dati: - Ultima iscrizione dell’atto di scissione 30 SETTEMBRE 2004; - Data di chiusura dell’ultimo periodo di imposta per le società A, B, C: 31/12/2003. LA SCISSIONE PUO’ ESSERE RETRODATATA FINO AL 31/12/2003 Prof. Claudia Rossi 5 La diversa decorrenza degli effetti della scissione deve essere indicata: - Nel progetto di scissione; - Nelle singole delibere di scissione sia della società scissa sia della società beneficiaria; - Nell’atto di scissione. Prof. Claudia Rossi 6 IL CODICE CIVILE (2506- QUATER, COMMA 1) PREVEDE LE SEGUENTI CONDIZIONI: - Nel primo bilancio successivo la scissione, le attività e le passività vanno iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione; - Il disavanzo da scissione va imputato prima agli elementi attivi e passivi delle società partecipanti; il disavanzo residuo va imputato ad avviamento; - L’eventuale avanzo è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto; - Se l’avanzo è dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, va imputato ad una voce dei fondi rischi e oneri. Prof. Claudia Rossi 7 EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE LA SCISSIONE E’ FISCALMENTE NEUTRA NEI CONFRONTI: - Della società scissa; - Delle società beneficiaria; - Dei soci della società scissa. Prof. Claudia Rossi 8 La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze. Pertanto: - Le plusvalenze latenti nel patrimonio trasferito dalla società scissa non sono imponibili; - Le plusvalenze eventualmente risultanti dal progetto di scissione e dalle situazioni patrimoniali sono fiscalmente irrilevanti. Ne consegue che: - I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto; - Se i dati esposti in bilancio differiscono da quelli fiscalmente riconosciuti devono essere riconciliati da un apposito prospetto in dichiarazione dei redditi. Prof. Claudia Rossi 9 RAPPORTO DI CAMBIO IL TRATTAMENTO FISCALE DEL RAPPORTO DI CAMBIO E’ SOGGETTO AL PRINCIPIO DI NEUTRALITA’. Ciò vale a condizione che il valore ai fini fiscali della partecipazione della società scissa ante scissione sia pari alla sommatoria dei valori delle partecipazioni nelle società beneficiarie: Pertanto: - Il cambio delle partecipazioni non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società risultante dalla scissione; - In caso di conguaglio, le somme ricevute che eccedono il costo della partecipazione annullata sono tassate come reddito di capitale (tranne il caso di applicazione della Pex) Prof. Claudia Rossi 10 IL TRASFERIMENTO DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLA SOCIETA’ SCISSA Per POSIZIONI SOGGETTIVE della società scissa si intendono quegli elementi di calcolo essenziali per la determinazione dell’utile di bilancio, dell’imponibile fiscale e delle imposte da versare. ESEMPIO: Plusvalenze assoggettate a tassazione in cinque esercizi, deducibilità per cassa dei compensi degli amministratori, durata del possesso di una partecipazione al fine dell’applicazione di norme fiscali, ecc…. Prof. Claudia Rossi 11 FONDI DI ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI Si prevedono due casi: - Si trasferiscono al bilancio della beneficiaria in caso di scissione totale; - Rimangono in capo ala scissa in caso di scissione parziale. La ripartizione avviene nei seguenti modi: - Se i fondi sono connessi a specifici elementi patrimoniali, in proporzione alle quote che rimangono nella scissa e a quelle trasferite alle beneficiarie; - Se i fondi non sono connessi a specifici elementi patrimoniali, in proporzione alle quote di patrimonio netto attribuite alle beneficiarie. Prof. Claudia Rossi 12 RISERVE IN SOSPENZIONE D’IMPOSTA - Devono essere ricostituite in capo alle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto trasferito. - Se sono riconducibili a specifici elementi patrimoniali, devono essere costituiti dalla beneficiaria che riceve suddetti beni. RISERVE DI RIVALUTAZIONE - L’intero ammontare delle riserve di rivalutazione deve essere ripartito tra la scissa e le beneficiarie in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite. PERDITE FISCALI - È prevista l’assegnazione alle società beneficiarie e alla scissa ( se ancora esistente ) in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito nell’operazione. Prof. Claudia Rossi 13 ALTRE POSIZIONI SOGGETTIVE Sono individuati tre criteri di ripartizione: - In proporzione al patrimonio netto; - In funzione di specifici elementi patrimoniali scissi; - In funzione di elementi patrimoniali scissi definiti da rami o complessi aziendali Prof. Claudia Rossi 14 Ripartizione in proporzione al patrimonio netto trasferito. esempi: - Plusvalenze frazionate (articolo 86 TUIR); - Plusvalenze frazionate sulla cessione di azioni proprie (articolo 82 TUIR); - Spese di manutenzione rateizzate (articolo 102 TUIR); - Svalutazione crediti eccedente la quota dello 0,5 % (articolo 106 TUIR) - Fondi di accantonamento non direttamente connessi ad un elemento patrimoniale o ad un insieme di elementi patrimoniali; - Spese di rappresentanza rateizzate (articolo 108 TUIR); - Eccedenza di imposta (articolo 80 TUIR); - Stratificazione del capitale sociale. Prof. Claudia Rossi 15 IL PATRIMONIO NETTO DI RIFERIMENTO E’ QUELLO CONTABILE ED INCLUDE ANCHE L’ULTILE DEL PERIODO. In caso di SCISSIONE PARZIALE si ha il seguente rapporto: πππ‘πππππππ πππ‘π‘π ππππππ‘ππ‘π (πππππππ‘π πππ ππππππ‘π‘π ππ π πππ π ππππ) πππ‘πππππππ πππ‘π‘π πππππ π‘π ππ ππππ ππππ π πππ π π (ππππππππ ππ£π ππππ ′ π’π‘πππ πππ πππππππ) In caso di SCISSIONE TOTALE si ha il seguente rapporto: πππ‘πππππππ πππ‘π‘π ππππππ‘ππ‘π, ππππππππ ππ£π ππ ππ’ππ‘π ππππ‘π ππππ ′ π’π‘πππ (πππππππ‘π πππ ππππππ‘π‘π ππ π πππ π ππππ) πππ‘πππππππ πππ‘π‘π πππππ π πππ π π (ππππππππ ππ£π ππππ ′ π’π‘πππ πππ πππππππ) Prof. Claudia Rossi 16 Ripartizione in funzione dei specifici elementi patrimoniali scissi esempi: - Accantonamento al fondo svalutazione crediti riferito a uno specifico credito: viene assegnato ai beneficiari cui il credito è trasferito; - Fondi di accantonamento: seguono i cespiti cui si riferiscono; - Crediti per ritenute d’acconto: si assegnano alla beneficiaria cui compete il reddito soggetto a ritenuta; - Dividendi deliberati da partecipate: sono imponibili nell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento in capo alla beneficiaria che ha ricevuto la partecipazione; - Compensi spettanti agli amministratori deducibili per cassa: sono dedotti dalla beneficiaria che ha iscritto nel proprio bilancio i relativi debiti; - Contratti di leasing: seguono il bene cui si riferiscono. Prof. Claudia Rossi 17 Ripartizione in funzione di elementi patrimoniali scissi, definiti da rami o complessi aziendali La posizione soggettiva mantiene il legame con i complessi patrimoniali ceduti e viene attribuita alla beneficiaria che riceve per scissione l’insieme degli elementi patrimoniali. Esempi: - Valutazione delle rimanenze dei lavori in corso pluriennali con criteri del costo; - Obbligo di comunicazione all’ufficio delle imposte delle modifiche dei criteri di valutazione ai sensi dell’art. 110 TUIR. Prof. Claudia Rossi 18 AVANZI E DISAVANZI DI SCISSIONE Disavanzo da scissione: quando il capitale sociale o l’aumento del capitale della beneficiaria è superiore al netto conferito. Avanzo da scissione: quando il capitale sociale o l’aumento del capitale della beneficiaria è inferiore al netto conferito. Nella scissione il rapporto di cambio riguarda i soci della società scissa che: - Subiscono l’annullamento, parziale o totale, del patrimonio netto della società scissa; - Ricevono in cambio azioni o quote delle società beneficiarie. Prof. Claudia Rossi 19 TRATTAMENTO FISCALE DEL DISAVANZO DI SCISSIONE Il disavanzo da scissione deve essere imputato: - In primo luogo agli elementi attivi e passivi delle partecipanti - Per l’eventuale residuo ad avviamento. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dei disavanzi di scissione sono fiscalmente irrilevanti. Il trattamento fiscale è assimilabile a quello della partecipation exemion (Pex). I beni ricevuti dalla beneficiaria sono valutati fiscalmente in funzione dell’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. I valori esposti e i valori fiscalmente riconosciuti devono essere riepilogati in un appositito prospetto di riconciliazione e della dichiarazione dei redditi. Prof. Claudia Rossi 20 VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA SI PREVEDONO DUE CASI: - l’obbligo rimane in capo alla scissa se la scissione è parziale; - L’obbligo è trasferito in capo alle beneficiarie in caso di scissione totale. L’assegnazione dell’obbligo alle beneficiarie è proporzionale al patrimonio trasferito. Prof. Claudia Rossi 21