Interpretazione operativa

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LE DISPOSIZIONI OPERATIVE SULLA RINEGOZIAZIONE MUTUI NELLA FINANZIARIA
2005.
Nella Finanziaria 2005, al comma 71, è previsto che le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli enti locali, sono tenuti, ove consentito dalle clausole contrattuali, alla rinegoziazione
dei mutui con oneri anche parzialmente a carico dello Stato o, alternativamente, alla emissione di
prestiti obbligazionari. Dopo aver specificato che, nel valutare la convenienza dell’operazione,
dovrà tenersi conto anche delle commissioni, il legislatore individua, per il solo caso di mutui a
tasso fisso, l’obbligatorietà dell’attivazione dell’ente allorché il tasso del nuovo mutuo sia inferiore
per almeno un punto percentuale a quello del precedente in essere.
Né il legislatore medesimo poteva scendere ad un’analisi operativa delle condizioni tecniche che
una tale operazione di rifinanziamento comporta, specialmente in ordine alla sua convenienza
economico-finanziaria, pur se dalla sua determinazione quantitativa discende per l’ente
l’obbligatorietà ad attivarsi o meno.
Di per sé, il semplice confronto fra il tasso di un mutuo in essere e quello di uno rinegoziabile, per
la medesima vita residua, non può essere significativo del risparmio in conto interessi conseguibile
dall’ente, essendo questo soprattutto funzione del tempo di applicazione del nuovo, oltrechè delle
commissioni praticate dall’istituto finanziatore. D’altra parte, la dichiarata volontà del legislatore di
riferirsi, quale limite minimale, alla soglia di un punto percentuale fra i tassi, e la necessità
operativa di quantificare ciò in relazione ad ogni fattispecie concreta, possono suggerire il
riferimento comparativo al monte-interessi pagabile dall’ente fino alla residua scadenza, con quello
calcolato in base al tasso di rinegoziazione.
La convenienza e, in presenza dei limiti quantitativi normativamente indicati, l’obbligatorietà del
rifinanziamento, scatterà allorché il divario fra il monte-interessi residuo e quello nuovo, per la
stessa scadenza, e tenuto conto anche delle commissioni dovute, risulti maggiore per un ammontare
corrispondente ad almeno un punto percentuale degli interessi stessi.
In tal modo il dettato legislativo viene ad essere rispettato, conferendogli una precisa valenza
finanziaria ed una possibilità di stabilire sia l’area dell’obbligatorietà della rinegoziazione, sia
quella della sua facoltatività.
Il riferimento agli importi del monte-interessi futuro del prestito, sia al tasso attuale sia a quello di
rinegoziazione, comporta, tuttavia, la necessaria attualizzazione degli stessi, ottenendosi così la
nozione di usufrutto del prestito, quale valore attuale finanziario degli esborsi futuri per interessi
relativi allo stesso.
La matematica finanziaria fornisce già formule notevoli per tale determinazione; sovente ci si limita
al caso di mutui ammortizzabili secondo il metodo a rata costante, o progressivo, utilizzato
pressoché nella totalità dei casi. Riferendosi ad un mutuo ammortizzabile in n anni, con rata
costante posticipata, valutato dopo p periodi di ammortamento allo stesso tasso del prestito, il valore
dell’usufrutto è dato dalla formula:
(n - p+1)
Up = R [an-p,i – (n-p) v
]
Dove:
Up = Valore attuale dell’usufrutto, decorsi p anni di ammortamento;
R = Rata costante posticipata di ammortamento del mutuo, pari ad A* 1 / an,i, determinabile in
base alle tavole finanziarie;
an - p,i = Valore attuale di (n – p) rate unitarie posticipate, ritraibile dalle tavole finanziarie;
(n - p+1)
= Valore attuale, al tasso del prestito, riferito all’unità monetaria, ritraibile anch’esso dalle
tavole finanziarie.
L’utilizzo di semplici tavole finanziarie, utilizzando l’apposita formula, permette così il calcolo
immediato dell’usufrutto del prestito; disponendo poi del tasso relativo all’eventuale
v
rinegoziazione, a parità di scadenza, oltre che del costo delle commissioni, è possibile effettuare
l’arbitraggio di convenienza, o di obbligatorietà, per la rinegoziazione di mutui.
Esempio:
Un ente locale ha contratto 5 anni or sono un mutuo per euro 10.000.000,00 di durata quindicinale,
al tasso del 4%, ammortizzabile in rate annuali posticipate, con interessi a totale carico dello Stato.
Determiniamo il valore attuale del concorso dello Stato, cioè l’usufrutto del prestito alla fine del
quinto anno di ammortamento.
Essendo:
A = 10.000.000,00
i = 0,04
e quindi:
R = A* 1 / a15, 0,04 = euro 10.000.000,00 x 0,08994110 = euro 899.411,00
a15 – 5, 0,04 = a10, 0,04 = 8,11089578
(15-5+1)
v
11
=v
= 0,64958093
Sostituendo si ottiene facilmente:
U5 = euro 899.411,00 x (8,11089578 - 10 x 0,64958093)
U5 = euro 899.411,00 x 1,61508648
U5 = euro 1.452.626,55
L’usufrutto attualizzato del concorso dello Stato così ottenuto, rapportato al tasso, esprime la
valenza quantitativa di un punto percentuale di questo; cioè:
U5 / 4 = euro 1.452.626,55 / 4 = euro 363.156,64.
Correlativamente, il residuo debito alla stessa data risulta pari al valore attuale delle rate future,
cioè:
Ap = R an-p,i
Quindi da:
A5 = R a15 – 5, 0,04 = euro 899.411,00 x 8,11089578
A5 = euro 7.295.028,88
Si suppone pertanto che il nuovo mutuo possa essere stipulato al 3% per un valore iniziale di euro
7.300.000,00, inclusivo di spese e commissioni, per una durata residua di 10 anni.
L’usufrutto del nuovo mutuo, per poter essere confrontato con quello precedente, deve essere
attualizzato allo stesso tasso di questo, cioè sempre al 4%; non risulta più possibile servirsi, in tal
caso, della stessa formula già prima utilizzata, esclusiva per il caso di coincidenza del tasso del
prestito e di quello di valutazione. Quella utilizzabile nel caso di divergenza dei tassi risulta la
seguente:
Up = R i (an-p, i – an-p, i’) / (i’ – i)
Essendo:
n = 10; p = 0; i = 0,03; i’ = 0,04; A = euro 7.300.000,00 ed R = 7.300.000,00 x 0,11723051 = euro
855.782,72
Si ha:
Uo = 855.782,72 x 0,03 (8,53020284 – 8,11089578) / (0,04 – 0,03)
Uo = 855.782,72 x 0,03 x 0,41930706 / 0,01
Uo = euro 1.076.507,21
I valori dei flussi finanziari per interessi, attualizzati al medesimo tasso, assumono pertanto i
seguenti valori:
- relativamente al vecchio mutuo: euro 1.452.626,55
- relativamente al nuovo mutuo: euro 1.076.507,21.
Il risparmio per interessi ad opera dello Stato, nel caso di rinegoziazione, risulterebbe pari alla
differenza, cioè di euro 376.119,34. Sotto le ipotesi numeriche poste, il risparmio stesso
supererebbe l’equivalente di un punto percentuale degli interessi del mutuo in essere, pari ad euro
363.156,64: perciò tale rinegoziazione risulterebbe in tal caso obbligatoria ai sensi del comma 71
della Finanziaria 2005.
02.04.2005.
Roberto Simonazzi e Francesco Strocchia.
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