Sintesi Storica e giuridica La tutela della privacy e i Registri Tumori (a cura di Paolo D’Argenio) Che cosa sono i Registri tumori sono strutture del servizio sanitario, presenti in Italia, in Europa e nel mondo, impegnate nella raccolta di informazioni sui malati di cancro residenti in un determinato territorio, per sorvegliare l'andamento della patologia oncologica sul territorio e rispondere a domande del tipo: - Quanti nuovi casi (di quel determinato tipo) di cancro si verificano, in un anno, in questa popolazione? Sono in aumento o in diminuzione? Sono di più o di meno del resto d’Italia, d’Europa, del mondo? - Quante persone affette (da quel determinato tipo) di cancro ci sono, ora, in questa popolazione? Ci sono le strutture sanitarie necessarie per la prevenzione e la cura? Dove vanno a curarsi? Sono curate adeguatamente? - Quanto tempo sopravvivono le persone affette (da quel determinato tipo) di cancro, in questa popolazione? Sta migliorando la sopravvivenza? E’ migliore o peggiore rispetto al resto d’Italia, d’Europa, del mondo? - Quali sono i percorsi assistenziali dei malati di tumore in Italia (modalità di diagnosi, approccio terapeutico, mobilità), in termini di equità, efficacia ed efficienza? - Le risposte a queste domande sono indispensabili alla programmazione sanitaria, alle politiche per la prevenzione e il controllo del cancro, alla valutazione degli interventi e, in più, stimolano la ricerca perché si è costretti a chiedersi il perché delle differenze che si osservano. - Queste informazioni sono indispensabili per i cittadini che sono preoccupati e richiedono alle autorità dati affidabili per orientare i loro sforzi a contrastare pericoli veri e non paure da fantasmi immaginari. Quanti sono i Registri tumori in Italia? Attualmente sono attivi 33 registri di popolazione, di cui alcuni specializzati per un determinato tipo di cancro, che seguono complessivamente oltre un terzo della popolazione italiana. I Registri devono essere accreditati dall’Associazione Italiana Registri Tumori che verifica che le procedure rispettino standard di qualità definiti a livello internazionale. Per questi motivi i Registri tumori in Italia che hanno una esperienza di circa 30 anni, rappresentano un patrimonio del Servizio Sanitario e dell’Italia. Il Piano Oncologico Nazionale 2010 - 2012 Il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 che utilizza i dati dei registri, rinvia la programmazione oncologica allo specifico piano oncologico nazionale 2010 - 2012 pubblicato nel gennaio 2010. Una delle azioni programmatiche (1.4) del Piano Onconlogico Nazionale è estendere la rete dei registri tumori passando dal 32% a oltre il 50% di popolazione coperta da registri, e facilitare la costruzione di reti telematiche. Una ulteriore azione programmatica (2.1.3) include il potenziamento dei registri dei tumori causati prevalentemente da esposizione professionale, ed infine l’azione programmatica 5.4.2. prevede che l’attività dei registri tumori possa sostenere la costruzione e lo sviluppo delle delle “reti oncologiche”. Perché l’attività dei Registri Tumori, in Italia, oggi, è in pericolo? I Registri devono rilevare dati sul tipo di cancro diagnosticato, il nome, l’indirizzo, l’età e il sesso del malato, le condizioni cliniche in cui si trova, i trattamenti che ha ricevuto e sta ricevendo e l'evoluzione della malattia: dati personali e dati sensibili, perché riguardanti lo stato di salute, il cui trattamento è disciplinato dal Codice in materia di tutela dei dati personali (DLvo 196 del 2003). I dati sono rilevati da diversi archivi sanitari ospedalieri, dai servizi di anatomia patologica, dalle schede di morte e non è possibile richiedere il consenso al diretto interessato. Il Codice in materia di tutela dei dati personali (DLvo 196 del 2003) non prevede che si possa trattare questi dati senza il consenso dell’interessato. Non avendo avuto buon esito i tentativi portati avanti dalle Regioni negli anni precedenti ed essendo venute a scadenza le deroghe previste dal DL 196/2003, dal 1 Agosto 2006 i Registri dei tumori e ogni altro registro di patologia (ad eccezione di quelli previsti dall’art. 94 del DL) operano in assenza di norme di legge nazionali o regionali che li legittimino. Quindi i Registri devono essere legittimati sul piano giuridico. Quali sono le possibili soluzioni per i Registri? Le fattispecie previste dal Codice della privacy per il trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute, senza informativa all’interessato o con informativa semplificata, sono: Art. 94. registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob, registro nazionale delle malattie rare, registri dei donatori di midollo osseo, schedari dei donatori di sangue. Tutti casi già legittimati da norme antecedenti il 2003. Art. 108. indagini incluse nel Sistema Statistico Nazionale, di cui al DLvo 322/1989 e segg. Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento; ricerca biomedica o sanitaria inclusa nel programma di ricerca finalizzata (di cui all’art. 12-bis DLvo 50/1992), decorsi 45 giorni dalla comunicazione al Garante; quando non è possibile informare gli interessati e la ricerca ha parere favorevole del comitato etico ed è autorizzata dal Garante. Per questi motivi, fin dal 2004, le Regioni e il Ministero della Salute hanno avanzato diversi testi per una soluzione legislativa. Il tentativo più importante è stato: L’ART. 6 Disegno di Legge approvato dal Senato nella XV Legislatura in materia di Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute. N. 1249 (Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario). Questo articolo fu concordato con le Regioni e con gli Uffici del Garante della Privacy. In sostanza, ammette che il Governo, le Regioni e le Province Autonome possano istituire registri di patologia con atto che regolamenti il modo in cui vengono trattati i dati personali.. Il DDL S 1249 fu approvato a grande maggioranza dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati dove non fu discusso perché decadde la Legislatura. I Registri Tumori nel Mondo Dal 1966 L’Associazione Internazionale dei Registri Tumori (IACR), una associazione professionale, dal 1979 riconosciuta e affiliata all’Organizzazione Mondiale della Sanità, collega i registri tumori nel mondo. I registri associati all’IACR devono aver raggiunto alcuni definiti standard di qualità, in modo da rendere i confronti validi. Attualmente la IACR annovera i registri elencati negli annessi A-E, oltre duecento registri in tutti i continenti. Grazie al lavoro dei professionisti che operano con i registri: chirurghi, oncologi, patologi, radiologi e radioterapisti, epidemiologi, statistici e addetti alla codifica ed alla registrazione, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS, con sede in Lione, pubblica periodicamente il volume “Cancer Incidence in Five Continents”, che è diventata la fonte più accreditata e riconosciuta di dati sul cancro nel mondo. La pubblicazione più recente nel 2007presenta i dati per il periodo 1998 – 2002 per le popolazioni di gran parte dei Paesi e anche per sotto-popolazioni, con dati di buona qualità. Con questo nono volume si dispone di informazioni affidabili per un arco di tempo di circa 40 anni. Queste informazioni sono utilizzate dalle organizzazioni sanitarie sovranazionali per fornire indirizzi riguardo le politiche di controllo del cancro nel mondo. La tutela della privacy e la registrazione dei tumori Al fine di ottenere le informazioni necessarie alla ricerca e al controllo del cancro devono essere raccolti e analizzati dati sanitari sugli individui, per collegare notifiche multiple della malattia ad uno stesso individuo, evitando di conteggiare due o più volte lo stesso caso, e per poter associare le esposizioni o i possibili fattori di rischio agli individui. Idealmente, il trattamento e l’uso dei dati dovrebbe essere autorizzato dal paziente che sottoscrive un consenso informato. Purtroppo, in questo caso, il consenso informato è praticamente impossibile per vari motivi: a) il carico di lavoro per richiedere il consenso informato per ogni paziente sarebbe insostenibile per i registri; b) è fonte di preoccupazione, il fatto che i pazienti o i loro cari potrebbero essere infastiditi da richieste ripetute di consenso; c) Da un punto di vista legale, il consenso, quando concesso, è valido per un periodo di tempo limitato, mentre i dati dei registri tumori vengono utilizzati nella ricerca anche decenni dopo la raccolta; d) Il fatto che la percentuale di rifiuto del consenso può variare tra diverse popolazioni provoca distorsioni delle stime e invalida i confronti tra le popolazioni. Deroga dalla richiesta di Consenso Informato La legislazione nazionale o norme e regolamentazioni possono prevedere esenzioni dall’obbligo della richiesta di consenso informato per attività di pubblico interesse, fermo restando che il trattamento dei dati personali e sensibili debba avvenire secondo procedure che garantiscano la confidenzialità e la sicurezza e per fini leciti e a beneficio della collettività. In alcuni Paesi, la registrazione è basata su una notifica obbligatoria o volontaria dei casi di cancro al registro, con deroga dal consenso informato in base di una norma primaria approvata dal Parlamento oppure di un provvedimento amministrativo sotto l’egida di un’agenzia statuale, come ad esempio il Ministero della Salute o autorità regionali. L’Unione Europea 1 Il Network delle Competenti Autorità (NCA) è uno delle strutture dello Health Information and Knowledge Strand del Programma Europeo di Salute Pubblica 2003– 08. (1) L’NCA, consapevole delle difficoltà, per la sorveglianza sulla salute, legate alla legislazione sulla protezione dei dati personali, istituì nel 2005 un Work Group on Data Protection, composto da sei membri del NCA con interessi specifici nel campo e due membri dello staff del NCA Scientific Assistance Office. (2) Il Work Group svolse un’indagine esplorativa tra i ricercatori nel campo della salute pubblica in Europa, esperti della protezione dei dati personali e gli Uffici nazionali per la protezione dei dati. Questa indagine permise di disporre di una panoramica, non esaustiva, dei problemi incontrati nel monitoraggio della salute pubblica, e sulle principali differenze tra i sistemi di protezione dei dati esistenti nei vari Paesi, riguardo alle possibilità di utilizzare dati relativi allo stato di salute di persone identificabili, per finalità di sanità pubblica. La conclusione principale che si può trarre da questa panoramica è che le possibilità legali per un tale uso differiscono grandemente tra gli Stati Membri e che questa diversità può essere fatta risalire alla trasposizione impropria della Direttiva UE sulla Protezione dei Dati (Directive 95/46/EC).(3) Le Direttive UE sono indirizzate agli Stati Membri che sono obbligati a trasporle in leggi nazionali. Fino ad ora, tutti gli Stati Membri hanno trasposto la Direttiva 95/46/EC,(4) sebbene – come risulta dall’indagine citata – non in modo armonico; per esempio, l’Articolo 8 sul trattamento di dati sensibili (come quelli sanitari), non è stato pienamente adottato da tutti gli Stati Membri. Ciò ha comportato l’assenza di basi legali per il trattamento dei dati sanitari personali in questi stati membri, basi che sarebbero dovuti essere presenti in accordo alla direttiva EU. Inoltre, un’altra causa delle differenze riscontrate è rappresentata dalle divergenze di opinioni su come interpretare la Direttiva e le leggi nazionali. (5) Nella pratica della sanità pubblica, i principali problemi, dovuti alla cornice legislativa delineata sopra, sono l’impossibilità di connettere differenti database, a livello di record individuali, ed il bisogno di richiedere il consenso informato esplicito per ogni trattamento di dati sanitari di persone identificabili. L’impossibilità di collegare differenti fonti di dati mette in pericolo la qualità dei dati, poiché non si può evitare di conteggiare due o più volte lo stesso evento, d’altra parte persone decedute o emigrate non possono fornire il consenso. Invece, l’effettuazione del record linkage individuale aiuterebbe i governi a sviluppare politiche efficienti ed adeguate grazie ad una migliore identificazione dei gruppi a rischio. Ottenere il consenso informato esplicito in sanità pubblica è molto costoso e spesso non è fattibile. Mentre, da un punto di vista scientifico, tale approccio inficia la validità dei dati che si pensa possano descrivere lo stato di salute della popolazione, a causa di bias di selezione.(6,7) Naturalmente, i dati relativi alla salute necessitano di un elevato livello di protezione a causa della loro natura di dati sensibili. D’altro canto, l’interesse pubblico nel monitoraggio della salute della popolazione può essere pensato come preminente rispetto all’interesse dell’individuo alla privacy. 1 The European data protection legislation and its consequences for public health monitoring: a plan for action* Marieke Verschuuren, Gerard Badeyan, Javier Carnicero, Mika Gissler, Renzo Pace Asciak, Luule Sakkeus, Magnus Stenbeck, Walter Deville. For The Work Group on Confidentiality and Data Protection of the Network of Competent Authorities of the Health Information and Knowledge Strand of the EU Public Health Programme 2003–08 La legislazione sulla protezione dei dati dovrebbe riflettere questo delicato equilibrio tra diritti dell’individuo ed esigenze della collettività. In parte degli Stati Europei l’equilibrio appare pendere in favore del diritto dell’individuo alla privacy. Tuttavia, è stato mostrato che la causa principale di registrazioni incomplete dei dati è rappresentata dalle difficoltà logistiche ed organizzative per ottenere il consenso informato piuttosto che i rifiuti veri e propri.(8) Ciò sembra indicare che le persone non obiettano all’uso dei dati personali quando servono per il monitoraggio della salute. D’altra parte, non si sa molto delle opinioni dei cittadini riguardo l’altra faccia della medaglia, cioè la paura dell’abuso dei dati sensibili. Nondimeno, la fiducia del pubblico può essere rafforzata grazie ai recenti sviluppi della tecnologia che aumentano le possibilità di far funzionare sistemi informativi sanitari di alta qualità, garantendo allo stesso tempo elevati standard di protezione dei dati individuali. Il su menzionato Health Information and Knowledge Strand ha lo scopo di produrre informazioni sullo stato di salute e sui comportamenti associati alla salute comparabili, a livello Europeo, sostenendo un decisionmaking basato sulle prove scientifiche. Questo sta per essere reso operativo nell’ambito del European Health Information System.(1) In questo sistema, la Commissione Europea ha proposto, negli ultimo anni, la raccolta di dati su equità, salute in gruppi di popolazione come bambini, anziani, e minoranze etniche, morbidità e malattie croniche, uso transfrontaliero di servizi sanitari e sicurezza dei pazienti. Per soddisfare questo tipo di richieste, sono necessari sistemi informativi basati su dati individuali. Tuttavia, la situazione legale attuale non fornisce un quadro normativo funzionale allo scopo di soddisfare le esigenze dello Strand. Sebbene una parte dei dati necessari per gli indicatori di sanità pubblica Europei saranno rilevati da Eurostat attraverso il Sistema Statistico Europeo, sotto la regolamentazione, in via di produzione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente le statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica, e salute e sicurezza sul lavoro,(9) per la maggioranza degli indicatori i dati saranno rilevati tramite altre fonti come i registri di patologia. Per questi indicatori attualmente, a livello nazionale, non è possibile garantire né la disponibilità dei dati necessari, né la loro validità, il che impedisce la comparabilità dei dati a livello Europeo. Il Work Group perciò incoraggia la Commissione Europea a migliorare il quadro di riferimento legale. Prima di tutto, bisognerebbe assicurare che in tutti gli Atti normativi nazionali riguardanti la privacy, sia, come minimo, esplicitata la possibilità di trattare i dati sanitari, così come stabilito dalla Direttiva. In secondo luogo, dovrebbero essere chiarite ed armonizzate, sul piano interpretativo, le principali disposizioni della Direttiva. L’Articolo 29 del Data Protection Working Party (l’organismo di consulenza indipendente Europeo sulla protezione dei dati e la privacy) ha recentemente espresso il parere che la Direttiva stessa non dovrebbe servire come base legale riguardo il trattamento dei dati personali nel monitoraggio dello stato di salute; dovrebbe essere consentito unicamente il trattamento per l’assistenza al singolo paziente, mentre il trattamento dei dati per fini di salute pubblica dovrebbe essere possibile solo se previsto da leggi specifiche aggiuntive.(10) Ciò implica che sarà difficile raggiungere l’obiettivo di un monitoraggio, di buona qualità, della salute della popolazione Europea, dato che saranno gli Stati Membri a decidere se e come consentire il trattamento dei dati sanitari individuali per fini di salute pubblica. Il Work Group pertanto sollecita con forza una discussione più approfondita su questo tema, coinvolgendo tutti i più importanti soggetti sociali interessati, al fine di addivenire ad un quadro legale chiaro e funzionale. Inoltre, dovrebbero essere analizzati esempi di buone pratiche, per fornire linee guida agli Stati Membri, mostrando come sia possibile consentire la raccolta di dati di elevata qualità, fornendo allo stesso tempo una salvaguardia adeguata per la privacy dei cittadini. Per esempio, lo sviluppo delle interfacce tra diversi database web-based, applicando protocolli criptati per la comunicazione e monitoraggio dei log-ins. Dovrebbe essere promossa la consapevolezza sui temi della protezione dei dati e dovrebbe essere migliorata la conoscenza dei ricercatori e degli esperti della sanità pubblica. Inoltre, il Work Group raccomanda la messa a punto di un glossario internazionale della terminologia impiegata nell’area della legislazione sui registri di sanità pubblica e la protezione dei dati, per aiutare a risolvere lo stato di confusione attuale. Come risulta evidente dalla situazione disarmonica illustrata, è urgente prendere l’iniziativa. Dopo tutto, la Commissione è vincolata dal Trattato (Articoli 3p e 152) a contribuire al raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute, migliorare la salute, prevenire le malattie e rimuovere le fonti di pericoli per la salute. Senza sistemi di monitoraggio della salute pubblica appropriate, a livello nazionale, e susseguentemente a livello Europeo, questi fini non saranno mai raggiunti. Riferimenti 1. Website of the Directorate General Health and Consumer Protection (SANCO), European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm. 2. Scientific Assistance O. Project:http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_9_en.htm. 3. Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/index_en.htm#directive 4. Website of the Directorate General Freedom, Security and Justice, European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/ 5. index_en.htm Inventory of main differences between national health data protection systems in Europe and of bottlenecks experienced in daily practice in the context of Public Health Monitoring. Summary report by the Work Group on Data Protection and Confidentiality of the Network of Competent Authorities of the Health Information Strand of DG SANCO. Available at: http://www.nivel.eu/EC/TFChronicDiseases. 6. Ingelfinger J, Drazen J. Registry research and Medical Privacy. N Engl J Med 2004;350:1452–53. 7. Iversen A, Liddell K, Fear N, et al. Consent, confidentiality and the Data Protection Act. Br Med J 2006;332:165–9. 8. Busby A, Ritvanen A, Dolk H, et al. Survey of informed consent for registration of congenital anomalies in Europe. Br Med J 2005;331:140–1. 9. Regulation of the European Parliament and of the Council concerning community statistics on public health and health and safety at work. Available at: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en& DosId=195331 10. Working Document on the processing of personal data relating to health in electronic health records (EHR), 00323/07/EN WP 131, Article 29 Data 11. Protection Working Party: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm