Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 Principi contabili Oic

FRANCO ROSCINI VITALI
Decreto Legislativo n. 139 del 18
agosto 2015
(Recepimento direttiva n. 34/13)
Principi contabili Oic 2016
Marzo 2017
INDICE
Parte prima
Aggiornamento delle norme contabili
pag. 3
Parte seconda
Imprese divise sugli obblighi contabili
pag. 17
Parte terza
Principali novità del D.Lgs n. 139/15
pag. 20
Parte quarta
Aggiornamento dei principi contabili
pag. 28
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FRANCO ROSCINI VITALI
PARTE PRIMA
AGGIORNAMENTO DELLE NORME CONTABILI
Decreto legislativo n. 139/15 di recepimento della direttiva n. 34/13,
Il decreto legislativo n. 139/15, che ha recepito la direttiva contabile n. 34/13, non
introduce nel codice civile una rivoluzione contabile, ma costituisce per molti aspetti una
novità rilevante, trattandosi del secondo, importante, recepimento di norme comunitarie da
parte del nostro Paese e di quelli comunitari.
Il primo è avvenuto con il decreto legislativo n. 127/91, di recepimento delle direttive
quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati, abrogate dalla direttiva n.
34/13, situazione che conferma la novità e l’importanza del nuovo impianto normativo
comunitario.
L’intento della direttiva n. 34/13 si può sintetizzare in poche parole: semplificazione per le
imprese di minori dimensioni e obblighi aggiuntivi per quelli di dimensioni maggiori.
Questo emerge chiaramente dalla lettura dei “considerando” (premesse) della direttiva: il
“considerando 1” precisa che la direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio
della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata
“Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”.
Inoltre il “considerando” rammenta che il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha
esortato a ridurre l’onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello
sia dell’Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad
esempio l’eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo
per le PMI.
Il legislatore nazionale, con il D.Lgs n. 139/15, tiene conto dell’intento del legislatore
comunitario e, tra l’altro, introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2435-ter, che
regolamenta il bilancio delle micro imprese, e detta nuove disposizioni anche per la
redazione del bilancio in forma abbreviata nel rispetto del divieto, previsto dall’articolo 16
paragrafo 3 dalla direttiva, di imporre ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli
previsti.
Per le imprese maggiori, invece, vi sono obblighi aggiuntivi che riguardano, in alcuni casi
la totalità di esse, mentre in altri soltanto alcune.
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A queste novità si aggiungono le nuove disposizioni in materia di revisione legale,
introdotte dal Decreto legislativo n. 135/16, che impongono, dai bilanci 2016, a imprese e
professionisti nuovi obblighi.
In particolare, i revisori devono ampliare il giudizio contenuto nella relazione di revisione
che, con riferimento alla relazione sulla gestione della società, riguarda anche la
conformità alle norme di legge. Inoltre, il giudizio contiene una dichiarazione rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite
nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori
significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla
natura di tali errori.
Da parte loro le imprese devono adottare adeguate procedure che garantiscano la
presentazione di un’adeguata relazione sulla gestione, documento che correda il bilancio e
riveste per il legislatore comunitario sempre maggiore rilevanza informativa.
Le norme transitorie
Le nuove norme di redazione dei bilanci, introdotte dal Decreto legislativo n. 139/15 di
recepimento della direttiva n. 34/13, si applicano per la prima volta ai bilanci relativi
all’esercizio 2016. Il decreto contiene norme transitorie di particolare interesse, che
devono essere tenute ben presenti.
L’articolo 12, titolato “Disposizioni finali, transitorie”, innanzi tutto precisa che le nuove
disposizioni entrano in vigore dall’1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli
esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.
Il comma 2 regolamenta situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazione contenuti
nell’articolo 2426 del codice civile potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci.
In particolare, i nuovi criteri di valutazione più critici riguardano l’applicazione del costo
ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti e l’ammortamento dell’avviamento:
la norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle
voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Con riferimento al costo ammortizzato applicato ai titoli, la norma sterilizza in via transitoria
quanto prevede il numero 1 dell’articolo 2426 del codice civile per i titoli immobilizzati.
Per crediti e debiti l’articolo 12, comma 2, sterilizza in via transitoria quanto prevede il
numero 8 dell’articolo 2426, ovvero l’applicazione del costo ammortizzato, con
disposizione che riguarda anche disaggio e aggio sui prestiti.
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Per l’avviamento, il riferimento è al numero 6 dell’articolo 2426 del codice civile: pertanto,
in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva l’ipotesi
del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme,
trattandosi di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.
Infine, il comma 3 dell’articolo 12 dispone che l’Organismo italiano di contabilità aggiorni i
principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e
delle conseguenti modifiche apportate a codice civile e D.Lgs n. 127/91. A tale proposito,
la norma cita l’articolo 9-bis del D.Lgs n. 38/05 e la relazione rammenta che tale decreto
riconosce nell’Oic il soggetto istituzionalmente preposto a fornire supporto sia al
Parlamento sia agli Organi Governativi nel processo di formazione della normativa e della
regolamentazione contabile, compresa l’elaborazione dei principi contabili.
La relazione precisa che i principi contabili saranno di particolare utilità con riferimento alla
prima applicazione delle nuove disposizioni. Inoltre, ai principi contabili occorrerà fare
riferimento per la declinazione pratica, compresa la descrizione delle possibili casistiche,
di alcune norme di carattere generale riferite, ad esempio, ai principi di rilevanza e della
sostanza economica: medesimo discorso per l’applicazione di aspetti specifici di carattere
tecnico riguardanti, per esempio, operazioni di copertura, costo ammortizzato e
attualizzazione.
L’Organismo italiano di contabilità ha aggiornato i principi contabili nazionali relativi alla
redazione del bilancio: manca all’appello soltanto l’Oic 11 “Bilancio di esercizio – Finalità e
postulati”.
Tutti i documenti contengono un paragrafo relativo alle “Disposizioni di prima applicazione”
che prevede regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di
facilitare la fase di transizione allo stesso: infatti, salvo le modifiche che devono essere
applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo n. 139/15, il
redattore
del bilancio
può
scegliere
di applicare
il nuovo
principio
contabile
prospetticamente1.
1
Il Principio contabile Oic 29 contiene le seguenti definizioni:
Applicazione retroattiva: quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni
avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse
stato sempre applicato.
Applicazione prospettica: quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano
dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.
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LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE
Principi di redazione del bilancio
Le modifiche riguardano gli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile ai quali, dal punto di
vista tecnico-operativo, corrisponde il principio contabile Oic 11 che l’Organismo italiano di
contabilità nel 2014 non ha aggiornato in attesa delle novità ora introdotte.
L’articolo 2423, comma 1, include ora nel bilancio anche il rendiconto finanziario che,
pertanto, è parte integrante dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa. La relazione precisa che la presentazione del rendiconto finanziario
migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società.
Il nuovo articolo 2425-ter prescrive che dal rendiconto finanziario devono risultare, per
l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la
composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi
finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese
le operazioni con i soci.
La relazione, in risposta ad un’osservazione delle Commissioni Parlamentari che
chiedevano l’inserimento nell’articolo 2425-ter di maggiori dettagli operativi, precisa che le
prescrizioni di carattere tecnico troveranno collocazione nei principi contabili nazionali che
l’Organismo italiano di contabilità emanerà ai sensi dell’articolo 12. In effetti, l’Oic 10
contiene già le regole per la redazione del documento in questione.
Il successivo comma 4 dell’articolo 2423 prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha
effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi
di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa. Si tratta
dell’enunciazione del principio della “rilevanza” o “significatività” (o “materialità”), di fatto
già presente nel nostro ordinamento e contenuto anche nel principio contabile Oic 112.
La relazione precisa che il principio consente di migliorare l’informazione fornita dal
bilancio nei limiti in cui impedisce un’eccessiva proliferazione delle informazioni, tali da
non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece
rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze.
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Il principio di rilevanza era già contenuto in alcuni principi contabili; per esempio: Oic 13 Rimanenze con
riferimento all’adozione dei costi standard; Oic 16 Immobilizzazioni materiali per l’applicazione dell’aliquota di
ammortamento ridotta al 50 per cento nel primo esercizio se la quota non si discosta significativamente da
quella calcolata a giorni/mesi; Oic 20 Titoli e Partecipazioni con riferimento alla ripartizione lineare, valore
iniziale/valore rimborso degli zero coupon; Oic 24 Immobilizzazioni immateriali per l’ammortamento dei costi
accessori a finanziamenti ripartiti in quote costanti (ipotesi che viene meno a partire dai bilanci 2016 per
l’applicazione del costo ammortizzato).
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Inoltre, l’inserimento nell’articolo 2423 del codice civile del principio generale della
“rilevanza”, che riguarda tutte le disposizioni successive, potrebbe riflettersi anche su
eventuali impugnative strumentali del bilancio, disincentivandole.
Passando all’articolo 2423-bis, il nuovo numero 1-bis) prevede che la rilevazione e la
presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto, eliminando il precedente riferimento alla funzione economica dell’elemento
(voci) dell’attivo e del passivo: la relazione ribadisce che la sostanza deve essere riferita al
contratto o all’operazione secondo un approccio più coerente con la direttiva.
Inoltre, la relazione fa due importanti precisazioni: la sostanza è quella “economica” e
l’applicazione pratica di tale principio sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili, i
quali in tal caso acquisiscono importanza fondamentale.
In pratica è regolamentato un concetto già presente nel principio contabile Oic 15 in
riferimento alla cancellazione dei crediti per la quale ha rilevanza la sostanza contrattuale3.
Sul piano applicativo questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad
altre disposizioni di legge che già disciplinano specifiche fattispecie.
Pertanto, si possono ipotizzare alcune, diverse, situazioni riferite a casistiche nelle quali la
legge già dispone un trattamento contabile rispetto ad altre nelle quali sono assenti
specifiche disposizioni di legge.
La legge, per esempio, già dispone il trattamento contabile del leasing che, per il
momento, resta immutato come precisa la relazione perché si è ritenuto preferibile
mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro internazionale e
si possa riorganizzare la materia in modo complessivo4.
In altri casi, la legge già obbliga a rappresentare contabilmente l’operazione in base alla
prevalenza della sostanza economica dell’operazione: è il caso delle operazioni di retro
locazione finanziaria (articolo 2425-bis) e delle operazioni di compravendita con obbligo di
retrocessione (articoli 2424-bis e 2425-bis).
In altre situazioni è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza
economica contenuta nei principi contabili. E’ il caso della deducibilità delle perdite
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Il principio della sostanza (economica) era già contenuto in alcuni principi contabili; per esempio: Oic 13
Rimanenze e Oic 16 Immobilizzazioni materiali per l’iscrizione delle attività al trasferimento dei rischi; Oic 23
Lavori in corso su ordinazione per il raggruppamento di commesse diverse; Oic 17 Bilancio consolidato per
la rappresentazione dei beni detenuti in base a contratti di leasing.
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Nei principi contabili internazionali il trattamento del leasing cambia a partire dal 2019 con il superamento
della distinzione tra leasing finanziari e operativi. Infatti, il nuovo Ifrs 16 prevede l’iscrizione nell’attivo dello
stato patrimoniale del diritto d’uso e nel passivo del debito: il diritto d’uso è soggetto ad ammortamento. Il
locatore continua ad applicare lo Ias 17.
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derivanti dalla cancellazione dei crediti per la quale l’articolo 101 comma 5 del Tuir
rimanda direttamente ai principi contabili, nel caso all’Oic 15 che, come già accennato, dà
rilevanza alla sostanza economica piuttosto che alla forma o titolazione del contratto.
In altre situazioni, invece, sono assenti specifiche prescrizioni: in tali casi l’operazione
dovrebbe essere rappresentata in base alla sostanza. E’ il caso, per esempio, delle
imprese che inviano all'estero, in Paesi extracomunitari, beni per essere lavorati: al
termine della lavorazione i beni rientrano in Italia. In alcuni casi, queste imprese, per
semplificare le procedure doganali, fatturano i beni a titolo di esportazione e, alla fine della
lavorazione, importano gli stessi beni lavorati, pagando al prestatore estero soltanto la
differenza, pari alla lavorazione eseguita. Per esempio: fatturano 100 e importano per 130,
perché il costo della lavorazione è 30. In queste ipotesi, è evidente che, in presenza di
notevoli movimentazioni, la contabilizzazione "formale" dell'operazione comporta che gli
importi di ricavi e acquisti nel conto economico risultano "gonfiati", mentre la sostanza
dell'operazione consiste nella rappresentazione della sola lavorazione pari a 30.
Schemi di bilancio
Le novità principali riguardano le eliminazioni, nello stato patrimoniale, dei conti d’ordine e,
nel conto economico, della parte straordinaria.
Inoltre, le imprese di maggiori dimensioni devono redigere il rendiconto finanziario,
secondo lo schema dettato dai principi contabili, che, in base al nuovo articolo 2425-ter,
suddivide i flussi di disponibilità liquide a seconda che si riferiscano all’attività operativa,
finanziaria o di investimento. L’obbligo non riguarda le imprese che presentano il bilancio
in forma abbreviata e tantomeno le micro imprese, perché la direttiva vieta di imporre alle
imprese minori la redazione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dalla stessa.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico sono modificati gli articoli
2424 e 2425 del codice civile: inoltre, è modificato l’articolo 2424-bis “Disposizioni relative
a singole voci dello stato patrimoniale” con l’aggiunta del comma sette il quale prevede
che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto (in
una riserva negativa), ai sensi di quanto dispone l’articolo 2357-ter che detta medesima
previsione.
Il divieto di iscrivere le azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale riguarda anche
quelle non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società.
Nessuna modifica, invece, è apportata all’articolo 2425-bis relativo all’iscrizione nel conto
economico di taluni ricavi, proventi, costi e oneri.
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Nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali, l’attuale voce “costi
di ricerca, sviluppo e pubblicità” riguarda ora i soli “costi di sviluppo”, in quanto “ricerca e
pubblicità” non sono più capitalizzabili e costituiscono costi di esercizio.
Nelle immobilizzazioni finanziarie la voce “altre imprese” è sostituita con “imprese
sottoposte al controllo delle controllanti” che impone di evidenziare le partecipazioni nei
confronti delle imprese “sorelle” (“consorelle” o “consociate”): questa voce è aggiunta
anche tra quelle relative ai crediti immobilizzati. Medesime previsioni nell’attivo circolante
con l’aggiunta di apposite voci, e nel passivo tra i debiti.
Come già illustrato, sempre nell’attivo sono eliminate, nelle immobilizzazioni finanziarie e
nell’attivo circolante, le voci che riguardano le azioni proprie, perché queste s’iscrivono con
segno negativo in una riserva di patrimonio netto: sono sostituite dalla voce “strumenti
finanziari derivati attivi”, mentre nel passivo questi strumenti sono iscritti, tra i Fondi per
rischi e oneri, in un’apposita voce.
Sempre nel patrimonio netto è inclusa la Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi, conseguenza dell’obbligo d’iscrizione in bilancio dei derivati finanziari.
Nei Ratei e Risconti attivi e passivi non s’iscrivono più aggi e disaggi sui prestiti che, come
crediti, debiti e titoli, entrano a far parte della valutazione con il metodo del costo
ammortizzato.
Nell’articolo 2424 è eliminato il terzo comma, relativo alle disposizioni sui conti d’ordine, la
cui informativa è ora fornita nella nota integrativa.
Anche il conto economico recepisce gli effetti della disciplina sugli strumenti derivati con
l’aggiunta di due nuove voci, nell’area D “Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie”: la prima riguarda le rivalutazioni, la seconda le svalutazioni. Alla titolazione
dell’area in questione è aggiunta la parola “passività” che deve essere messa in relazione
con l’iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale dei derivati passivi.
Nell’area finanziaria del conto economico (area C), poi, sono aggiunte voci di dettaglio
relative ai rapporti intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(imprese “sorelle”).
La novità più importante riguarda l’eliminazione, nel conto economico, delle voci di costo e
ricavo relative alla sezione straordinaria, non più prevista: importo e natura dei singoli
elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali sono illustrati nella nota
integrativa.
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Da notare che è la direttiva che vieta di includere nel conto economico la sezione
straordinaria, senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte
degli Stati membri.
L’eliminazione della parte straordinaria comporta qualche problema perché impone il
“trasloco” di alcuni accadimenti “eccezionali” nella gestione operativa.
Tuttavia, la nota integrativa deve contenere l’illustrazione dell’importo e della natura dei
singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali (concetto di
eccezionalità per certi aspetti diverso da quello di straordinarietà).
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione contenuti nel decreto si possono suddividere in due tipologie: nuovi
criteri, sino ad ora non presenti nelle norme in materia di redazione del bilancio, e criteri
che modificano quelli esistenti.
I nuovi criteri di valutazione riguardano immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e
debiti valutati applicando il criterio del costo ammortizzato: pertanto, in alcuni casi, i titoli
non sono più valutati al costo di acquisto, i crediti non più solo al valore di presumibile
realizzo e i debiti non più al valore nominale, possibilità che tuttavia rimane per le imprese
che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Con riferimento ai titoli il nuovo criterio di valutazione, per il richiamo operato dal n. 9
dell’articolo 2426, si applica anche a quelli iscritti nell’attivo circolante e, per espressa
previsione del n. 7, anche al disaggio e all’aggio su prestiti. La norma precisa che il costo
ammortizzato, per i titoli, si utilizza, “ove applicabile” e la relazione chiarisce che questo
avviene solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentono.
Il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto anche del fattore temporale
(attualizzazione, che non riguarda i titoli), prevede la rilevazione degli interessi attivi e
passivi sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello
nominale: i principi contabili precisano i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la
relativa metodologia.
Tuttavia, la norma transitoria, contenuta nell’articolo 12, al comma 2 consente di non
applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci, relative a titoli, crediti e debiti,
riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Altro criterio di valutazione che debutta nel codice civile è il fair value per gli strumenti
finanziari derivati sia di copertura sia speculativi, obbligatorio anche per le società che
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redigono il bilancio in forma abbreviata. La previsione normativa, contenuta nel nuovo
numero 11-bis) dell’articolo 2426, si applica a partire dal 2016 anche alle situazioni già in
essere, in quanto non è stata prevista alcuna norma transitoria: anche in questo caso le
indicazioni tecniche e operative sono dettate dai principi contabili.
I criteri di valutazione che non sono nuovi, ma modificano quelli esistenti, riguardano oneri
pluriennali e avviamento.
Le spese di pubblicità e quelle di ricerca non sono più capitalizzabili, mentre rimane la
possibilità di capitalizzare i costi d’impianto e ampliamento (max. 5 anni) e quelli di
sviluppo in base alla vita utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore
a cinque anni.
Infatti, con riferimento agli oneri pluriennali, il numero 5 dell’articolo 2426 non elenca più le
spese di pubblicità e quelle di ricerca, ma comprende soltanto costi di impianto e
ampliamento e costi di sviluppo: come accennato, l’ammortamento dei primi deve avvenire
entro un periodo non superiore a cinque anni, mentre per quelli di sviluppo in base alla vita
utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore a cinque anni.
Da notare che non è dettata una norma transitoria e, pertanto, eventuali costi di pubblicità
e di ricerca in corso di ammortamento sono trattati in base alle nuove disposizioni.
Per le spese di pubblicità, tra l’altro, non si tratta di una novità dirompente, perché il
principio contabile Oic 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali già limita l’iscrizione
nell’attivo delle stesse.
L’ammortamento dell’avviamento è previsto in base alla vita utile e, nei casi eccezionali
nei quali questa non è determinabile, entro un periodo non superiore a dieci anni.
Anche per l’avviamento, la norma transitoria consente di non applicare la nuova
disposizione alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Pertanto, in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva
l’ipotesi del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme,
trattandosi di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.
Inoltre, con riferimento all’avviamento, il nuovo n. 3 dell’articolo 2426, recependo una
prassi contabile consolidata, precisa che il ripristino (ripresa di valore) della rettifica
(svalutazione) delle immobilizzazioni non si applica mai a tale asset.
Per l’iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali e dell’avviamento permane l’obbligo di
acquisire il consenso del collegio sindacale: la relazione precisa che non è stata accolta
l’osservazione delle Commissioni Parlamentari di attribuire il consenso al revisore legale,
11
perché il collegio sindacale ha una funzione di controllo, mentre il revisore interviene in
una fase successiva fornendo il proprio giudizio sul bilancio.
Infine, nell’articolo 2426 è stato meglio riformulato il n. 8-bis), relativo alla valutazione delle
poste in valuta, senza tuttavia modificarne la sostanza, mentre il n. 12 è stato abrogato in
quanto riferito alla rilevanza, regolamentata ora in via generale dall’articolo 2423 comma 4.
Nota integrativa
Il documento più complesso del bilancio è la nota integrativa, la cui redazione mette
sovente in crisi gli addetti ai lavori: con il recepimento della direttiva si arricchisce di nuove
informazioni e, inoltre, è interessata dalle novità relative a principi generali e criteri di
valutazione.
Innanzi tutto, il nuovo articolo 2427 precisa che le informazioni relative alle voci dello stato
patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci
sono indicate nei citati schemi. Si tratta di un obbligo già anticipato dal principio contabile
Oic 12 nella versione revisionata nel 2014.
Procedendo secondo l’ordine dell’articolo 2427, la prima novità è costituita dal n. 3 che
prevede le informazioni relative alle spese pluriennali capitalizzate tra le quali non sono più
compresi i costi di ricerca e quelli di pubblicità: pertanto, l’informativa riguarderà soltanto
eventuali costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo.
Il numero 9), tra l’altro interessato dalla soppressione dei conti d’ordine, prevede
numerose informazioni relative a: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e
delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie prestate; impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili,
nonché impegni assunti nei confronti delle imprese del gruppo tra le quali sono comprese
ora anche le imprese “sorelle”. In particolare, si segnala l’obbligo d’informativa delle
passività potenziali, che riguarda le situazioni nelle quali, in base a quanto prevede il
principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un Fondo per
rischi e oneri.
Il numero 13 prevede le informazioni riguardanti importo e natura dei singoli elementi di
ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali che sono particolarmente rilevanti data
l’eliminazione della parte straordinaria del conto economico.
Il successivo n. 16 impone di evidenziare non solo l’ammontare dei compensi di
amministratori e sindaci (obbligo già vigente), ma anche eventuali anticipazioni e crediti
concessi agli stessi, precisando tasso d’interesse, principali condizioni, importi
12
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per
loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per
ciascuna categoria.
Le ulteriori informazioni richieste dal numero 18 riguardano situazioni non ricorrenti, in
quanto relative a warrants e opzioni.
Invece, sono rilevanti per molte imprese le informazioni richieste dai successivi numeri 22quater), quinquies), sexies) e septies).
Il primo richiede le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. In sostanza, si tratta di un
ampliamento della previsione sino ad ora contenuta nell’articolo 2428 relativo alla
relazione sulla gestione, nel quale è abrogato il n. 5: pertanto, l’informativa “trasloca” nella
nota integrativa, che è parte integrante del bilancio, e questo comporta per sindaci e
revisori una maggiore responsabilità di controllo. I fatti in questione, come precisa il
principio contabile Oic 29, sono quelli “nuovi” che riguardano situazioni non in essere alla
data di riferimento del bilancio (per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti
intervenuti dopo il 31 dicembre).
I successivi numeri 22 quinquies) e sexies) riguardano le informazioni relative all’impresa
che redige il bilancio consolidato di cui l’impresa fa parte, mentre il numero 22-septies) è
relativo alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
A questo punto sono terminate le novità che riguardano la generalità delle imprese,
mentre per quelle che detengono strumenti finanziari derivati l’articolo 2427-bis impone
ulteriori informazioni relative al fair value degli stessi e alle relative modalità di valutazione.
Inoltre, devono essere fornite le informazioni relative alle modalità di contabilizzazione
delle variazioni di fair value, se a conto economico o a patrimonio netto.
Infine, la nota integrativa è interessata anche dalle ulteriori novità relative, per esempio,
all’illustrazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
Imprese minori
Il codice civile, sino alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2015, dettava le regole
per la redazione dei bilanci in forma completa e dei bilanci in forma abbreviata.
A questi bilanci, con il recepimento della direttiva, si aggiungono i bilanci delle micro
imprese la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 2435-ter. Si tratta delle società
che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano
due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro, ricavi delle
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vendite e delle prestazioni 350 mila euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio
5 unità.
Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi
previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata: medesima
previsione per i criteri di valutazione. La semplificazione più significativa è l’esonero dalla
redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le
informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale con indicazione della natura della garanzie reali prestate, impegni esistenti in
materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché relative ai compensi degli
amministratori. Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti
derivati, non redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione.
Anche le micro imprese devono effettuare il deposito del bilancio perchè il Mef non ha
recepito la possibilità, contenuta nella direttiva, di esonero da tale obbligo: nel nostro
Paese soltanto le imprese costituite in forma diversa dalle società di capitali ne sono
esonerate.
Le società che si avvalgono delle esenzioni in questione devono presentare il bilancio in
forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due
dei limiti indicati sopra.
Le società (non quotate) che superano i limiti citati, ma rimangono nei limiti previsti per la
redazione del bilancio in forma abbreviata, che restano immutati, seguono le disposizioni
dell’articolo 2435-bis che subiscono numerosi cambiamenti.
Con riferimento allo schema di stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le
immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al netto degli ammortamenti, come nei
bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle
immobilizzazioni.
Le modifiche allo schema di conto economico sono la conseguenza di alcune nuove
disposizioni: è eliminata la parte straordinaria e, con riferimento all’area finanziaria, sono
integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.
Le novità più rilevanti riguardano la nota integrativa. Innanzi tutto, a differenza della norma
precedente che enunciava in negativo le informazioni che si possono omettere, il nuovo
articolo 2435-bis enuncia in positivo le informazioni che devono essere inserite con diretto
riferimento all’articolo 2427.
14
Pertanto, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative a, criteri di valutazione,
movimenti delle immobilizzazioni, debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali, oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo,
impegni, garanzie e passività potenziali, elementi di ricavo e costo eccezionali, numero
medio dei dipendenti, rapporti economici con amministratori e sindaci, operazioni con parti
correlate, accordi fuori bilancio, strumenti finanziari derivati, fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio e dati dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato.
Rispetto alla situazione precedente la nota integrativa risulta semplificata, anche se i
principi
contabili
possono
“recuperare”
alcune
informazioni
che,
seppure
non
espressamente richiamate, rientrano nell’obbligo di informativa dei criteri di valutazione
(per esempio, svalutazioni).
Tuttavia, in alcuni casi l’obbligo d’informativa, rispetto alla situazione precedente,
aumenta: è il caso degli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali che
devono essere illustrati, anche a causa dell’abrogazione della parte straordinaria del conto
economico. Fino al 2015 l’articolo 2435-bis non prevedeva l’illustrazione nella nota
integrativa di proventi e oneri straordinari. Così per i fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio, che devono essere descritti nella nota integrativa: in precedenza
l’illustrazione era prevista nella relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio
che, generalmente, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non presentano
alle condizioni previste dall’articolo 2435-bis che restano immutate.
La nuova norma prevede, anche per queste imprese, l’applicazione di alcune norme di
carattere generale contenute negli articoli 2423 e 2423-ter, nonché di alcune disposizioni
contenute negli articoli 2424 e 2426. In particolare, obbligo di fornire informazioni
complementari nel caso queste siano necessarie, facoltà di non rispettare obblighi
irrilevanti, obbligo di disapplicare norme incompatibili con la rappresentazione veritiera e
corretta e di seguire le norme in materia d’iscrizione in bilancio dell’avviamento.
Le società in questione, sono esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario
e dall’adozione del metodo del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, ma non è
previsto alcun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati.
Con riferimento a questi ultimi, la previsione legislativa è condivisibile, perché se
un’impresa che redige il bilancio in forma abbreviata decide di fare ricorso a strumenti
finanziari complessi, quali sono i derivati, deve poi essere in grado di gestirli.
Bilancio consolidato
15
Il decreto modifica numerosi articoli del D.lgs n. 127/91 relativo alla redazione del bilancio
consolidato.
Innanzi tutto sono incrementati i limiti che obbligano alla redazione del bilancio
consolidato. L’obbligo scatta quando sono superati, per due esercizi consecutivi, due dei
seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 20 milioni di euro; totale delle vendite e
delle prestazioni 40 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio 250.
Si noti che i limiti in questione, che identificano le grandi imprese, sono quelli già previsti
dal principio contabile Oic 9 che impone a tali società di applicare il modello basato
sull’attualizzazione dei flussi di cassa per la determinazione del valore recuperabile ai fini
della verifica dell’eventuale perdita durevole di valore delle immobilizzazioni.
Nulla cambia circa le modalità di calcolo delle soglie che continuano ad essere computate
al lordo dei rapporti infragruppo. L’esonero non si applica agli enti d’interesse pubblico
(EIP) di cui al D.Lgs 39/10, decreto che riguarda anche la revisione degli EIP: pertanto, se
la controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico sorge l’obbligo di
consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.
Invece, è introdotto un altro caso di esonero che scatta quando le controllate sono tutte
escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, che detta i casi di esclusione, nel
quale è precisato che l’ipotesi di esclusione per impossibilità di ottenere tempestivamente
le necessarie informazioni si verifica “in casi eccezionali”.
Le norme in materia di bilancio consolidato recepiscono poi tutte le disposizioni del
bilancio di esercizio relative agli schemi, compresa l’introduzione del rendiconto finanziario
consolidato e al contenuto della nota integrativa.
Si applicano al bilancio consolidato anche le novità relative ai principi generali contenute
negli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile. Tra l’altro, con riferimento alla possibilità di
non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e
consolidamento
quando
la
loro
osservanza
ha
effetti
irrilevanti
ai
fini
della
rappresentazione veritiera e corretta, la relazione precisa che nel bilancio consolidato
questo principio ha una portata più ampia rispetto al bilancio di esercizio, perché si applica
anche alla procedura stessa di consolidamento. In conseguenza dell’introduzione di tale
norma di carattere generale, sono soppressi tutti i riferimenti all’irrilevanza contenuti nei
vari articoli. Ovviamente, come per il bilancio di esercizio, è introdotto l’obbligo di illustrare
nella nota integrativa i criteri con i quali è stata attuata la disposizione.
Con riferimento al consolidamento delle partecipazioni, è richiamata anche la data di
acquisizione ai fini dell’eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento.
16
Più rilevante è la modifica, apportata all’articolo 33, relativa all’ipotesi in cui la differenza
che emerge dall’eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel
consolidamento sia positiva, situazione che si verifica quando il prezzo pagato per
l’acquisto è maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della
partecipata. Tale differenza, analogamente a quanto previsto dai principi contabili
internazionali, è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di
reddito del conto economico consolidato: pertanto, non è più possibile l’iscrizione tra le
riserve.
Anche al bilancio consolidato si applicano i principi contabili che l’Organismo italiano di
contabilità aggiorna in base all’articolo 12 del decreto.
PARTE SECONDA
IMPRESE “DIVISE” SUGLI OBBLIGHI CONTABILI
Adempimenti contabili differenziati in base alle dimensioni delle società: è la novità
introdotta nel codice civile dal Decreto legislativo n. 139/15 che ha recepito la direttiva n.
34/13, con applicazione a partire dai bilanci 2016.
La prima cosa che le imprese devono fare è verificare in quale categoria dimensionale
collocarsi. Fatto questo, è importante capire quali sono le novità da considerare, perché
non tutte le nuove disposizioni riguardano la generalità delle imprese.
Per esempio, le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, se hanno
stipulato contratti finanziari derivati devono rispettare le disposizioni destinate alle imprese
maggiori, ma molte non sono interessate a tali problematiche.
Micro-imprese
Il codice civile, sino alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2015, dettava le regole
per la redazione dei bilanci in forma completa e dei bilanci in forma abbreviata.
Come già accennato, a questi bilanci, con il recepimento della direttiva 34/13, si
aggiungono i bilanci delle micro imprese la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo
2435-ter. Si tratta delle società che, nel primo esercizio o successivamente per due
esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato
patrimoniale 175 mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro e
dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.
17
Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi
previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata: medesima
previsione per i criteri di valutazione.
La semplificazione più significativa è l’esonero dalla redazione della nota integrativa se, in
calce allo stato patrimoniale, sono evidenziate le informazioni previste dai numeri 9 e 16
dell’articolo 2427 c.c. relativo al contenuto della nota integrativa.
Il numero 9 dell’articolo 2427 c.c. richiede le informazioni relative a importo complessivo di
impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione della natura della garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti di imprese
controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
(imprese “sorelle”).
Il numero 16 dell’articolo 2427 c.c. prevede le informazioni relative ai compensi degli
amministratori, comprese anticipazioni e crediti, precisando tasso d’interesse, principali
condizioni e importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli
impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando
il totale per ciascuna categoria.
Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, non
redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione se le informazioni
sulle azioni proprie sono riportate in calce allo stato patrimoniale, ipotesi che raramente si
potrà verificare in queste società.
Con riferimento agli strumenti finanziari derivati le micro-imprese non possono applicare le
disposizioni in materia di derivati ma, se ricorrono le condizioni di cui al principio contabile
Oic 31 relativo ai Fondi per rischi e oneri, hanno l’obbligo di iscrivere in bilancio un Fondo
in relazione a strumenti finanziari derivati. Quest’ultima precisazione è contenuta nel
principio contabile sui derivati che, nella sostanza, ribadisce l’applicazione del principio di
prudenza anche per le imprese in questione.
Ulteriori semplificazioni potranno derivare dall’applicazione del principio generale della
“rilevanza”, introdotto dal decreto n. 139/15 nell’articolo 2423 c.c., illustrato nel principio
contabile Oic 11 “Bilancio d’esercizio – Finalità e postulati”.
Bilancio in forma abbreviata
Come già accennato, le società (non quotate) che superano i limiti citati con riferimento
alle micro-imprese, ma rimangono nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma
18
abbreviata, che restano immutati, seguono le disposizioni dell’articolo 2435-bis che
subiscono numerosi cambiamenti.
Con riferimento allo schema di stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le
immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al netto degli ammortamenti, come nei
bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle
immobilizzazioni.
Le modifiche allo schema di conto economico sono la conseguenza di alcune nuove
disposizioni: è eliminata la sezione straordinaria e, con riferimento all’area finanziaria,
sono integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.
Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata novità rilevanti riguardano la
redazione della nota integrativa.
Imprese minori
La direttiva comunitaria n. 34/13
Il legislatore nazionale, con il D.Lgs n. 139/15, tiene conto dell’intento del legislatore
comunitario e introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2435-ter, che regolamenta
il bilancio delle micro imprese, e detta nuove disposizioni anche per la redazione del
bilancio in forma abbreviata nel rispetto del divieto, previsto dall’articolo 16 paragrafo 3
dalla direttiva, di imporre ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli previsti.
Per esempio l’obbligo relativo alla redazione del rendiconto finanziario, previsto
dall’articolo 2425-ter del codice civile, non riguarda le imprese che presentano il bilancio in
forma abbreviata e tantomeno le micro imprese, proprio perché la direttiva vieta di imporre
alle imprese minori la redazione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dalla stessa.
Bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis c.c.)
Società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non
superano due dei seguenti (tre) limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale 4.400.0000 euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità
Queste società sono esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e
dall’adozione del metodo del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per crediti, debiti e
19
titoli. Sono previsti ulteriori esoneri relativi agli schemi di stato patrimoniale e conto
economico sostanzialmente in linea con quelli in vigore sino ai bilanci 2015.
Nessun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati: la previsione
normativa, contenuta nel nuovo numero 11-bis) dell’articolo 2426, si applica a partire dal
2016, anche alle situazioni già in essere, in quanto non è stata prevista alcuna norma
transitoria; le indicazioni tecniche e operative sono contenute nel principio contabile in
materia di strumenti finanziari derivati.
Micro imprese (articolo 2435-ter c.c.)
Società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non
superano due dei seguenti (tre) limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità
Queste società redigono lo schema di stato patrimoniale e di conto economico come le
imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: medesima previsione per i criteri di
valutazione. Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota
integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni,
garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministratori. Le micro imprese non
presentano la relazione sulla gestione se le informazioni sulle azioni proprie sono riportate
in calce allo stato patrimoniale.
Infine, queste società non applicano le disposizioni relative ai derivati: tuttavia, se ricorrono
le condizioni di cui al principio contabile Oic 31, hanno l’obbligo di iscrivere in bilancio un
Fondo in relazione a strumenti finanziari non di copertura.
PARTE TERZA
PRINCIPALI NOVITA’ DEL D.LGS 139/15
BILANCI 2016 SENZA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta alcune
conseguenze e impone di cambiare abitudini che si erano consolidate nel tempo.
20
Il legislatore, con il Decreto legislativo n. 139/15, ha preso atto di quanto dispone la
direttiva n. 34/13, che vieta di includere nel conto economico la sezione straordinaria
senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte degli Stati
membri.
Questo, impone il “trasloco” di alcuni accadimenti nella gestione operativa del conto
economico: il principio contabile Oic 12, relativo agli schemi di bilancio, precisa che
proventi e oneri che in precedenza erano classificati come “straordinari”, a partire dai
bilanci 2016, siano iscritti nel conto economico in base alla loro natura.
La scelta è obbligata, perché lo schema di legge previsto dal legislatore, che a suo tempo
ha recepito la quarta direttiva, classifica proventi e oneri in base alla loro natura.
Per compensare l’eliminazione, il decreto 139/15 impone di illustrare nella nota integrativa
importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali,
concetto collegato all’irripetibilità che l’Oic esemplifica.
L’obbligo di informativa riguarda anche le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata, che in precedenza ne erano esentate, ma non le micro imprese.
Ma l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta conseguenze
e ricadute con riferimento a molti altri principi contabili, aggiornati anche per eliminare
qualsiasi riferimento ai componenti straordinari e trovare soluzione ai conseguenti
problemi.
Gli altri principi contabili
Il principio contabile Oic 29 si occupa di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di
stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta che cambiamenti
di principi contabili e correzioni di errori rilevanti siano imputati direttamente nel patrimonio
netto: questa scelta evita di “inquinare” il conto economico con l’iscrizione di componenti
estranei alla normale gestione dell’impresa perché derivanti o dal cambiamento di scelte
contabili o dalla correzione di errori verificatesi in esercizi precedenti.
L’Oic 29 ribadisce che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi soltanto se
richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti
obbligatori), oppure se adottati “autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della
propria responsabilità e discrezionalità” per una migliore rappresentazione in bilancio di
fatti o operazioni (cambiamenti volontari).
21
I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche
disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili: in assenza di
specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati, come previsto dall’Oic 29, con
imputazione nel patrimonio netto.
A tale proposito, il principio contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati
a nuovo o, se più appropriato, in altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui
avviene il cambiamento di principio.
Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, l’Oic precisa che la Commissione
Europea nell’ambito degli workshop organizzati nel 2013 e 2014 in relazione al
recepimento della direttiva 34/13, ha chiarito che tale modalità di contabilizzazione,
contenuta nel principio internazionale Ias 8, è compatibile con la direttiva: Francia, Gran
Bretagna e Spagna sono già allineate in tal senso.
Gli effetti dei cambiamenti, ai fini comparativi, sono determinati retroattivamente, a meno
che, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, questo risulti eccessivamente oneroso: per
esempio, se il cambiamento avviene nell’esercizio 2016, deve essere evidenziato l’effetto
anche nel confronto con il bilancio 2015.
Anche l’Oic 20 “Titoli di debito”, prende atto dell’eliminazione della sezione straordinaria
del conto economico e prevede che utili e perdite da negoziazione di titoli siano rilevanti
sempre nell’area finanziaria del conto economico: medesima previsione è contenuta
nell’Oic 21 con riferimento alla cessione di partecipazioni.
Ancora, il principio contabile Oic 25 “Imposte sul reddito” tiene conto dell’eliminazione
della sezione straordinaria del conto economico: questo comporta la rilevazione, nella
voce 20 dello stesso, delle imposte relative ad esercizi precedenti con separata evidenza
rispetto a quelle dell’esercizio.
Eliminazione della sezione straordinaria con effetto anche sulle norme transitorie
L’eliminazione della parte straordinaria del conto economico si riflette anche nella fase di
transizione alle nuove disposizioni perché i conseguenti effetti contabili sono rilevati nel
patrimonio netto.
Per esempio, il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la possibilità di capitalizzare e,
pertanto, di ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, comprese quelle in corso
di ammortamento: tuttavia, il decreto ammette la capitalizzazione dei costi di impianto e
ampliamento entro un periodo non superiore a cinque anni.
22
Pertanto, il principio contabile Oic 24 consente che i costi di pubblicità, se soddisfano i
requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono
essere riclassificati nella voce relativa agli stessi: in caso contrario, devono essere
eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra voce del patrimonio
netto come prevede il principio contabile Oic 29.
Medesima situazione riguarda i costi di ricerca in corso di ammortamento all’1 gennaio
2016 che, se non riclassificabili tra quelli di sviluppo, devono essere eliminati dal bilancio
con imputazione nel patrimonio netto.
L’imputazione nel patrimonio netto delle differenze derivanti dall’applicazione delle nuove
disposizioni si applica anche nei casi in cui il decreto 139/15 non impone di adottare le
nuove regole contabili alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno
ancora esaurito i loro effetti in bilancio, ma l’impresa decide di non usufruire di tale facoltà.
Principio contabile Oic 12
Eliminazione di proventi e oneri straordinari con riclassificazione retroattiva
•
La principale modifica apportata all’Oic 12 è l’eliminazione dallo schema di conto
economico della sezione straordinaria. Questo ha comportato la ricollocazione di
oneri e proventi straordinari indicati nell’Oic 12 (versione 2014) nelle voci di conto
economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare una voce di
destinazione in base alla tipologia della transazioni. Per oneri e proventi straordinari
indicati nell’Oic 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare una
classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della
tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, a individuare la corretta
classificazione.
•
Gli effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente
versione dell’Oic 12, relative alla classificazione di oneri e proventi straordinari,
sono applicati retroattivamente ai sensi dell’Oic 29 ai soli fini riclassificatori: le
imprese dovrebbero prepararsi per tempo e iniziare a riclassificare il conto
economico relativo all’esercizio 2015 anche per familiarizzare con le nuove
disposizioni contenute nell’Oic 12.
23
NUOVE REGOLE CONTABILI CON IMPATTO VARIABILE SUL PATRIMONIO NETTO
Impatto con effetti variabili sul patrimonio netto delle società in base alle specifiche
situazioni: è la conseguenza dell’applicazione delle disposizioni in materia di bilanci
dettate dal decreto legislativo n. 139/15.
Infatti, non sono poche le operazioni che possono produrre effetti, positivi e negativi,
sull’entità del patrimonio netto e, di conseguenza, sulla rappresentazione dello stato
patrimoniale con riflessi su alcuni indici finanziari, in particolare sull’indebitamento.
Azioni proprie
Le azioni proprie, a partire dai bilanci 2016, non sono più iscritte nell’attivo dello stato
patrimoniale: il divieto di iscrizione nell’attivo riguarda anche quelle non destinate a
permanere durevolmente nel patrimonio della società.
L’articolo 2357-ter c.c., dopo la modifica apportata dal decreto n. 139/15, prevede
l’iscrizione nello stato patrimoniale delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio
netto, in una riserva negativa.
Inoltre, il decreto ha modificato l’articolo 2424-bis “Disposizioni relative a singole voci dello
stato patrimoniale” con l’aggiunta del comma sette il quale prevede che le azioni proprie
sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto (in una riserva negativa), ai
sensi di quanto dispone l’articolo 2357-ter che detta medesima previsione.
Il principio contabile Oic 28 “Patrimonio netto” precisa che eventuali differenze tra valore
della
riserva
e
valore
delle
azioni
annullate
o
vendute
sono
imputate
a
incremento/decremento del patrimonio netto.
Ne consegue che tutte le movimentazioni relative alle azioni proprie possono diminuire o
incrementare il patrimonio netto.
L’iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto comporta alcune
criticità. Infatti, si deve considerare che, nello stato patrimoniale delle imprese che
redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, le attività sono generalmente
iscritte a valori storici: in alcuni casi, fanno eccezione le immobilizzazioni che possono
essere state rivalutate in base alle specifiche leggi succedutesi nel tempo. Tuttavia, si
trattava, quasi sempre, di legge emanate per motivi tributari, ovvero per incassare nel
breve termine entrate a seguito del pagamento delle imposte sostitutive, che sono state a
volte malamente utilizzate per “incrementare”, con l’iscrizione della riserva di rivalutazione,
il patrimonio netto eroso dalle perdite.
24
Altra eccezione alla valutazione al costo riguarda, dai bilanci 2016, l’iscrizione degli
strumenti finanziari derivati: ma si tratta di ipotesi limitate.
Dal lato del passivo, il patrimonio netto riflette i valori storici, con le eccezioni si cui sopra,
relative a eventuali rivalutazioni di immobilizzazioni e derivati.
Ne consegue che, per molte imprese, la maggior parte delle attività è iscritta nello stato
patrimoniale a valori storici.
Tuttavia, quando si negoziano azioni o quote di una società, l’acquirente paga anche i
valori latenti, non espressi nei bilanci, e l’avviamento: pertanto, il costo dell’azione o quota
incorpora anche tali maggiori valori.
Questo accade anche all’impresa che acquista azioni proprie, la quale dovrà iscrivere, a
rettifica del patrimonio netto, una riserva negativa che riflette i reali valori dell’impresa.
Pertanto, il patrimonio netto “misurato” a valori storici, sarà eroso dall’iscrizione della
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio “misurata” a valori reali.
Questo, potrebbe comportare una rilevante diminuzione del patrimonio netto e, di
conseguenza, il peggioramento di alcuni indici patrimoniali e finanziari dell’impresa.
Ne consegue che gli amministratori di una società, prima di proporre l’acquisto di azioni
proprie, devono essere consci dell’effetto sullo stato patrimoniale e sulla conseguente
“presentazione” del bilancio anche nei rapporti con gli istituti di credito.
Riserva per operazioni di copertura
Altra novità è l’inclusione, nel patrimonio netto, della “Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi” collegata all’utilizzo di strumenti finanziari derivati, la cui
disciplina è contenuta nello specifico principio contabile.
La sola eccezione “soggettiva” riguarda le micro-imprese che non possono applicare le
disposizioni relative agli strumenti finanziari derivati: per queste imprese lo schema di stato
patrimoniale non contiene l’indicazione di tale riserva.
La copertura di flussi finanziari riguarda, per esempio, l’interesse variabile pagato
periodicamente in relazione a un debito finanziario a tasso variabile, l’impegno all’acquisto
o alla vendita di beni, oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale
emergerà un acquisto o una vendita di beni.
Contabilmente, a ogni chiusura del bilancio, lo strumento di copertura è rilevato nello stato
patrimoniale al fair value con contropartita la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi” iscritta nel patrimonio netto al netto degli effetti fiscali differiti: questa
25
modalità di contabilizzazione è dovuta al fatto che la copertura si riferisce ad accadimenti
non ancora in bilancio, che si manifesteranno in futuro.
Pertanto, le variazioni del derivato saranno correlate negli esercizi futuri, per esempio, alle
variazioni degli interessi rilevati nel bilancio in base al principio di competenza.
La riserva può accogliere soltanto la componente efficace della copertura, mentre la parte
inefficace, costituita dalle variazioni di fair value del derivato alle quali non corrisponde la
variazione di segno contrario dei flussi attesi sull’elemento coperto, è imputata nel conto
economico.
La prima applicazione del principio contabile deve avvenire in modo retrospettivo, pertanto
con informazione comparativa riferita all’esercizio precedente.
Inoltre, per le operazioni in essere, in sede di prima applicazione delle nuove norme, è
indispensabile effettuare la verifica dell’efficacia della copertura: per le coperture di flussi
finanziari, la parte inefficace è imputata agli utili/perdite di esercizi precedenti, mentre la
parte efficace nella “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
Le riserve in questione non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le
finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile e, se positive,
non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Infine, anche lo scorporo di derivati incorporati in contratti primari può comportare un
impatto sul patrimonio netto: è il caso, per esempio, di un’obbligazione convertibile, che
comporta l’iscrizione dell’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale in una
riserva di patrimonio netto.
Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori nel patrimonio netto
La voce “Utili (perdite) portati a nuovo” del patrimonio netto accoglie le rettifiche derivanti
dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da
cambiamenti di principi contabili, qualora l’imputazione ad altra voce del patrimonio netto
non sia più appropriata.
L’Oic 29 ribadisce che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi soltanto se
richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti
obbligatori), oppure se adottati “autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della
propria responsabilità e discrezionalità” per una migliore rappresentazione in bilancio di
fatti o operazioni (cambiamenti volontari).
I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche
disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di
26
specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati in base all’Oic 29 che prevede la
rilevazione della rettifica negli utili portati a nuovo o, se più appropriato, in altra
componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio.
Ma, anche la correzione di errori rilevanti impatta direttamente sull’entità del patrimonio
netto. Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le
decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio: la rilevanza, poi,
dipende dalle dimensioni e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle
circostanze.
La correzione degli errori rilevanti, commessi in esercizi precedenti, è contabilizzata nel
saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui è individuato l’errore, con
rilevazione negli utili portati a nuovo o in altra voce se più appropriato.
Invece, gli errori non rilevanti sono contabilizzati nel conto economico: il concetto di
“rilevanza” è trattato nel principio contabile Oic 11 “Bilancio d’esercizio – Finalità e
postulati”.
Gli altri impatti sul patrimonio netto
Oic 15 Crediti/Oic 19 Debiti.
Costo ammortizzato e attualizzazione si applicano a crediti e debiti iscritti in bilancio dal
2016. Se la società decide di non avvalersi di tale facoltà, costo ammortizzato e
attualizzazione sono applicati a tutti i crediti (debiti) già iscritti in bilancio, rilevando gli
effetti della nuova valutazione all’1 gennaio 2016 negli utili (perdite) portati a nuovo del
patrimonio netto al netto dell’effetto fiscale.
Oic 24 Immobilizzazioni immateriali
I costi di pubblicità in corso di ammortamento, se soddisfano i requisiti stabiliti per la
capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previste dalla nuova versione dell’Oic
24, possono essere riclassificati nella voce relativa agli stessi.
In caso contrario, devono essere eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a
nuovo o in altra voce del patrimonio netto come prevede il principio contabile Oic 29.
Il decreto 139/15 ha eliminato, nelle immobilizzazioni immateriali, il riferimento ai costi di
ricerca che non sono più capitalizzabili, anche con riferimento a quelli in corso di
ammortamento.
27
Il nuovo Oic 24 aggiorna le definizioni, precisando che la ricerca di base, non
capitalizzabile, è quella sostenuta in un periodo antecedente a quello in cui è chiaramente
definito e identificato il prodotto o processo che s’intende sviluppare.
Invece, lo sviluppo, i cui costi sono capitalizzabili, è l’applicazione dei risultati della ricerca
di base: in tale ambito possono rientrare i costi di ricerca applicata in corso di
ammortamento, se soddisfano le condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi di
sviluppo; in caso contrario sono eliminati, come la ricerca di base, con applicazione
retroattiva degli effetti e imputazione nel patrimonio netto come prevede l’Oic 29.
PARTE QUARTA
AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI
OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali si iscrivono sempre nella
voce B.10 c) del conto economico, mentre l’eventuale ripristino di valore, se vengono
meno i motivi della svalutazione, è rilevato nella voce A.5.
Il principio contabile Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali” tiene conto dell’eliminazione della sezione
straordinaria del conto economico e, pertanto, le svalutazioni impattano sempre tra i costi
della produzione.
Il ripristino del valore, che avviene se vengono meno i motivi che avevano originato la
svalutazione, si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di
valore non avesse mai avuto luogo. Questo significa che se, per esempio, la svalutazione
è stata di 100 e il ripristino avviene dopo due esercizi, si deve tenere conto degli
ammortamenti non calcolati sulla parte di costo oggetto della svalutazione.
Tuttavia, il principio ribadisce che non è possibile ripristinare la svalutazione
dell’avviamento come prevede l’articolo 2426, n. 3 del codice civile: in precedenza il
divieto era presente nel documento seppure non supportato da un riferimento normativo.
28
Si tratta di uno dei casi in cui è il codice civile che ha recepito quanto prevedono i principi
contabili e non viceversa come avviene normalmente. Questa situazione si è già verificata
in passato: per esempio, il comma 4 dell’articolo 2425-bis, ha previsto la ripartizione della
plusvalenza da retrolocazione finanziaria in funzione della durata del contratto di locazione
come richiedevano già i principi contabili.
Inoltre, non è ammesso l’eventuale ripristino delle svalutazioni relative agli oneri
pluriennali, di cui al n. 5 dell’articolo 2426 del codice civile.
Il documento, poi, rivede la definizione di “fair value”, allineandola ai principi contabili
internazionali come prevede l’articolo 2426 n. 2 del codice civile: si tratta del prezzo che si
percepirebbe per la vendita di un’attività, ovvero si pagherebbe per il trasferimento di una
passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Il principio contabile chiarisce il concetto di valore economico significativo, costituito dal
valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte temporale di
previsione esplicita, significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.
Infatti, nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di
ammortamento, per alcune immobilizzazioni residua un valore economico significativo,
tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici che si ritiene l’immobilizzazione
possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla
determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla capacità di
ammortamento si somma l’eventuale valore economico che residua al termine del periodo
di previsione (generalmente non superiore a cinque anni).
Le perdite durevoli
L’articolo 2426, numero 3, c.c. precisa che l’immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base alle
normali regole di valutazione, deve essere iscritta a tale minor valore: l’articolo 2427 n. 3bis) prevede la conseguente informativa nella nota integrativa.
Pertanto, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto
contabile l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è
imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
Il valore recuperabile di un’attività (o di un gruppo di attività) è il maggiore tra il suo valore
d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita: il primo è il valore attuale dei flussi di
cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un’attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
29
In molti casi, il valore recuperabile di un’attività è il valore valore d’uso e, pertanto, il
confronto per determinare il valore recuperabile è operato tra questo e il valore residuo in
bilancio: se il valore d’uso è inferiore si pone il problema della svalutazione.
Nell’Oic 9 la determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore è modulata in
base alle dimensioni dell’impresa, semplificando l’onere per quelle di piccole e medie
dimensioni.
Le società di minori dimensioni possono evitare il sostenimento di oneri sproporzionati,
che deriverebbero dalla determinazione dei flussi di cassa attualizzati, e hanno la facoltà
di utilizzare l’approccio semplificato. Sono le imprese che, per due esercizi consecutivi,
non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti
durante l’esercizio 250, attivo 20 milioni di euro e ricavi 40 milioni di euro.
Tuttavia, l’approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore
basato sulla capacità di ammortamento, a partire dai bilanci 2017, è destinato soltanto alle
società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.
Questo è dovuto al fatto che il legislatore nazionale non ha recepito, nel nostro
ordinamento le “medie imprese”, categoria prevista nell’articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva n. 34/13: infatti, nelle disposizioni nazionali, le medie imprese sono state incluse
nella categoria delle grandi imprese.
L’applicazione ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017 consente alle medie
imprese di dotarsi degli strumenti necessari all’applicazione della regola ordinaria di
determinazione della perdita durevole di valore, che consiste nella determinazione dei
flussi di cassa attualizzati.
L’approccio semplificato non è applicabile alla redazione del bilancio consolidato.
La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore
d’uso che, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
dall’utilizzo dell’immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di
ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione
per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata
sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle
immobilizzazioni: pertanto, non si effettua alcuna attualizzazione.
Semplificazioni per le società minori
Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni il confronto avviene tra il
valore netto contabile iscritto in bilancio e la capacità di ammortamento dei futuri esercizi.
30
Sono stimati i flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e
non quelli derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, se l’impresa ha una struttura
produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi di ricavi autonomi, il
principio raccomanda di fare riferimento ai singoli rami: in tale situazione è necessario
individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti (es. oneri finanziari).
Nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di
ammortamento, per alcune immobilizzazioni residua un valore economico significativo,
tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene
l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione
esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla
capacità di ammortamento si somma l’eventuale valore economico - quale differenza con il
valore netto contabile - che residua al termine del periodo di previsione (si veda
l’esempio).
La nuova versione del principio chiarisce il concetto di valore economico significativo,
costituito dal valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte
di previsione esplicita che è significativamente superiore al valore netto contabile a tale
data.
L’orizzonte temporale di riferimento non supera, generalmente, i cinque anni: è necessario
predisporre piani aziendali (budget) ufficialmente approvati dall’organo amministrativo
competente.
L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e
successivamente, alle altre immobilizzazioni, in proporzione al valore netto contabile: se è
possibile
effettuare
l’imputazione
diretta,
la
perdita
è
attribuita
alle
singole
immobilizzazioni.
31
Approccio semplificato: l’esempio
La verifica della capacità di ammortamento può essere effettuata utilizzando lo schema
riportato negli esempi contenuti nel principio contabile oppure lo schema di conto
economico civilistico di cui all’articolo 2425 del codice civile (Risultato del conto economico
+ ammortamenti = capacità di ammortamento, da confrontare con gli ammortamenti).
Anno 1 capacità di ammortamento – 500 ammortamenti - 300 = risultato netto – 800
Anno 2 capacità di ammortamento
250 ammortamenti - 300 = risultato netto – 50
Anno 3 capacità di ammortamento - 1.500 ammortamenti - 300 = risultato netto - 1.800
Anno 4 capacità di ammortamento 1.500 ammortamenti – 300 = risultato netto 1.200
Anno 5 capacità di ammortamento 1.500 ammortamenti – 300 = risultato netto 1.200
Totali
1.250
- 1.500
- 250
Da una prima analisi l’immobilizzazione dovrebbe essere svalutata. Tuttavia, si può tenere
conto del valore terminale dell’immobilizzazione, determinato mediante perizia o
attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell’immobilizzazione
di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale
e il valore netto contabile dell’immobilizzazione è aggiunta al risultato finale netto,
nell’esempio negativo di 250. Se tale differenza, per esempio, fosse 450 porterebbe ad un
risultato finale positivo di 200, consentendo di non effettuare la svalutazione.
La possibilità di tenere conto del valore terminale pone rimedio al fatto che l’orizzonte
temporale di riferimento previsto nel principio contabile è di cinque anni, mentre
l’investimento potrebbe generare utilità per un periodo maggiore.
OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO
Rendiconto finanziario obbligatorio dai bilanci 2016, ma con applicazione retroattiva: è la
novità più rilevante contenuta nel principio contabile Oic 10 “Rendiconto finanziario”.
Il D.Lgs n. 139/15, di recepimento della direttiva n. 34/13, ha previsto l’obbligo del
rendiconto finanziario per le imprese che redigono il bilancio in forma completa: invece, gli
articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter prevedono l’esonero per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.
32
L’articolo 2423, comma 1, include ora nel bilancio anche il rendiconto finanziario che,
pertanto, è parte integrante dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa. La relazione precisa che la presentazione del rendiconto migliora in modo
significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società.
L’Oic, nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, ribadisce che, in precedenza,
l’Oic 10 si limitava a raccomandare la redazione del rendiconto finanziario nell’ambito della
nota integrativa, mentre a partire dai bilanci 2016 il rendiconto si aggiunge ai documenti
che compongono il bilancio e non è più incluso nella nota integrativa, essendo un
documento a sé stante.
Il nuovo articolo 2425-ter del codice civile prescrive che dal rendiconto finanziario devono
risultare, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la
composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi
finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese
le operazioni con i soci.
La relazione al decreto legislativo, in risposta ad un’osservazione delle Commissioni
Parlamentari che chiedevano l’inserimento nell’articolo 2425-ter di maggiori dettagli
operativi, precisa che le prescrizioni di carattere tecnico troveranno collocazione nei
principi contabili nazionali che l’Organismo italiano di contabilità emanerà ai sensi
dell’articolo 12. In effetti, già in precedenza l’Oic 10 conteneva le regole per la redazione
del documento in questione che, nella sostanza, restano immutate, come conferma l’Oic.
Altra importante precisazione del principio contabile riguarda l’applicazione retroattiva
dell’obbligo di redazione del rendiconto che, pertanto, si estende al bilancio 2015, perché
l’articolo 2425-ter prevede il confronto con l’esercizio precedente e l’articolo 12 del D.Lgs
139/15 non contiene una norma transitoria che consenta di evitare l’applicazione
retrospettiva: di conseguenza, in sede di prima applicazione del principio contabile,
occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente.
La sola modifica di rilievo contenuta nell’Oic 10, rispetto alla precedente versione, riguarda
l’indicazione, nell’ambito dello schema, dell’ammontare e della composizione delle
disponibilità liquide in linea con quanto espressamente richiesto dall’articolo 2425-ter.
Pertanto, è necessario indicare ammontare e composizione delle disponibilità liquide, che
comprendono anche valori espressi in valuta estera, evidenziando depositi bancari e
postali, assegni, denaro e valori in cassa.
I flussi finanziari presentati nel rendiconto derivano dall’attività operativa (che comprende
le gestioni accessorie), dall’attività di investimento e dell’attività di finanziamento.
33
Il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato con il metodo indiretto,
rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico, oppure con il
metodo diretto, evidenziando i flussi finanziari.
Nel rendiconto finanziario, poi, debuttano i flussi finanziari relativi a strumenti finanziari
derivati, che sono presentati nell’attività di investimento.
Se uno strumento finanziario derivato (es. future, contratto a termine, opzione, swap) è
designato come strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella
medesima categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto (per esempio, finanziamento
a medio-lungo termine). In applicazione del divieto di compensazione, i flussi finanziari del
derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai
flussi finanziari dell’elemento coperto.
Infatti, in via generale, tutti flussi devono essere presentati senza compensazione tra flussi
di segno opposto: per esempio, i pagamenti effettuati per acquisire immobilizzazioni sono
evidenziati separatamente dagli incassi derivanti da cessioni di altre immobilizzazioni.
Nel principio contabile sono state stralciate le parti specifiche del bilancio consolidato, ora
trattate nel principio contabile Oic 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”.
Invece, sono stati aggiunti alcuni paragrafi relativi ad acquisto/cessione di rami d’azienda,
prevedendo la distinta presentazione nell’attività di investimento del corrispettivo
pagato/incassato per acquisizione e cessione di un ramo d’azienda: la presentazione
avviene
al netto delle
disponibilità
liquide
acquisite
o
dismesse
come
parte
dell’operazione.
Inoltre, in calce al rendiconto finanziario sono indicate le seguenti informazioni: corrispettivi
totali pagati o ricevuti; parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; ammontare
delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di acquisizione/cessione del
ramo d’azienda; valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.
Infine, il flusso finanziario relativo all’acquisizione di un ramo d’azienda non può essere
compensato con quello relativo alla cessione di un altro ramo d’azienda.
Nell’appendice A sono presentati gli schemi di rendiconto e successivamente sono
riportati esempi che non costituiscono parte integrante del principio.
34
Rendiconto finanziario
Rendiconto finanziario: prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o
negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio.
Flussi finanziari: aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I
flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa,
dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento.
Disponibilità liquide: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa.
Attività operativa: operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di
beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre
operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento.
Attività di investimento: operazioni di acquisto e di vendita di immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie e attività finanziarie non immobilizzate.
Attività di finanziamento: operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità
liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Proventi e oneri straordinari riclassificati, a partire dai bilanci 2016, nel conto economico in
base alla loro natura: è la principale novità contenuta nel principio contabile Oic 12
“Composizione e schemi del bilancio di esercizio”.
Il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico:
importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali
sono illustrati nella nota integrativa.
Pertanto, dai bilanci che iniziano dall’1 gennaio 2016, è necessario trovare una
collocazione, nel conto economico, per proventi, ricavi, costi e oneri che nei bilanci
precedenti erano iscritti nella parte straordinaria dello stesso.
Per esempio, la voce Ricavi sarà iscritta al netto di tutte le rettifiche di competenza
dell’esercizio anche se riferite a ricavi di precedenti esercizi, ma non di quelle derivanti da
correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, imputate direttamente nel patrimonio
netto come prevede il principio contabile Oic 29; medesimo discorso per i costi.
35
Nella voce A.5, relativa agli altri ricavi, confluiscono le eccedenze di imposte indirette se
l’ammontare accantonato o pagato risulta superiore rispetto all’ammontare dovuto, mentre
nella voce B.14 si iscrivono i maggiori importi dovuti.
Invece, le imposte dirette relative a esercizi precedenti sono incluse nella voce 20
“Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”.
Nel paragrafo “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” è contenuto un prospetto che
illustra le casistiche più ricorrenti: in alcuni casi non è stato possibile identificare, in modo
univoco, la voce di destinazione e, pertanto, sarà il redattore del bilancio che la
individuerà, in base alla tipologia dell’evento che ha generato il costo o ricavo.
Per esempio, tutte le plusvalenze e minusvalenze si iscrivono rispettivamente nelle voci
A.5 e B.14, ma per gli oneri derivanti da ristrutturazioni è il redattore del bilancio che deve
trovare la corretta collocazione in base alla “natura” degli stessi: esemplificando, costi del
personale iscritti nella voce B.9, per servizi nella voce B.7.
Altra novità riguarda i costi derivanti dall’attività accessoria, costituita da operazioni che
generano componenti negativi che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria, i
quali si iscrivono nel conto economico in base alla natura degli stessi e non
necessariamente nella voce B.14 come prevedeva la precedente versione del principio
contabile. Nessun cambiamento, invece, con riferimento ai proventi di tale attività che
confluiscono nella voce A.5 relativa, tra l’altro, agli altri ricavi.
Con riferimento alle voci C.16 e C.17 sono stati introdotti alcuni paragrafi per disciplinare
proventi e oneri finanziari nel caso in cui non sia applicato il costo ammortizzato.
Con riferimento alle informazioni da includere nella nota integrativa, l’articolo 2427 numero
13 del codice civile, richiede l’indicazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di
ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
In precedenza (fino ai bilanci 2015) la sezione straordinaria del conto economico includeva
proventi e oneri la cui fonte era estranea all’attività ordinaria della società. Diversamente, il
concetto di eccezionalità, richiamato dalla nuova norma, prescinde dall’appartenenza del
fatto aziendale all’attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria: i singoli elementi di
ricavo o di costo possono appartenere a qualsiasi area del conto economico.
In sostanza, gli elementi di ricavo o di costo, e quindi i fatti da cui essi scaturiscono, non
coincidono con quelli che, in precedenza, dovevano essere riportati nella sezione
straordinaria del conto economico, perché i fatti dai quali tali ricavi o costi derivano
possono riguardare tutti gli accadimenti aziendali, purché abbiano incidenza significativa
sul conto economico.
36
L’intento del legislatore è di dare evidenza separata nella nota integrativa di tali fatti
quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale: questa impostazione è
coerente con l’eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria, ma non la
sostituisce.
L’obiettivo dell’informativa è di consentire all’utilizzatore del bilancio di apprezzare il
risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro
incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.
In questo modo l’utilizzatore del bilancio può depurare il conto economico dagli elementi
che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa
e, pertanto, difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi.
Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche
dell’informazione richiesta sono i seguenti:
- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti.
- cessioni di attività immobilizzate;
- ristrutturazioni aziendali;
- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc.).
Nel testo del principio contabile sono state ricollocate alcune informazioni in precedenza
contenute in diverse Appendici, relative a bilancio in forma abbreviata, strumenti finanziari
partecipativi, attività di direzione/coordinamento di società e operazioni con parti correlate
e accordi fuori bilancio.
Invece, restano le Appendici relative alle operazioni di locazione e retrolocazione
finanziaria (lease back) e alle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
Con riferimento alla locazione finanziaria l’Appendice è stata mantenuta in attesa
dell’omologazione del nuovo Ifrs 16 che sostituirà lo Ias 17: infatti, la relazione al decreto
139/15, precisa che si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in
attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa riorganizzare la materia in modo
complessivo.
Alcuni paragrafi del principio contabile sono dedicati al bilancio in forma abbreviata nel
quale, tra l’altro, le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte nello stato
patrimoniale al valore netto contabile e non più al valore lordo con esplicita deduzione
degli ammortamenti: pertanto, la nota integrativa contiene l’illustrazione dei valori lordi e
netti.
37
Il principio contabile contiene numerose conferme relative a disposizioni a volte poco
conosciute/applicate. In particolare, nella redazione degli schemi di stato patrimoniale e
conto economico non è obbligatoria l’indicazione delle lettere e dei numeri (arabi e
romani), previsti dal legislatore solo per facilitare i richiami all’interno del testo legislativo.
Inoltre, le voci possono non essere indicate negli schemi se hanno un importo pari a zero
sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente (confronto previsto dal comma 5
dell’articolo 2423-ter del codice civile).
Con riferimento al bilancio delle micro-imprese, redatto in base agli schemi del bilancio in
forma abbreviata, è rammentato che lo schema di stato patrimoniale non include la voce
A.VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” perché a tali imprese
non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti finanziari derivati.
Oic 12: la norma transitoria
Il principio definisce i criteri di presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico
e della nota integrativa con particolare riguardo alla struttura e al contenuto.
Effetti derivanti dall’eliminazione di oneri/proventi straordinari applicati retroattivamente ai
soli fini riclassificatori.
OIC 13 RIMANENZE
I beni che rientrano nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui
avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.
Questo avviene, di solito, quando è trasferito il titolo di proprietà ma, se in virtù di
specifiche clausole contrattuali non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui è trasferito il titolo di proprietà,
prevale la prima.
Pertanto, il principio contabile Oic 13, sul punto, è allineato con il principio Oic 16 relativo
alle immobilizzazioni materiali: infatti, il decreto n. 139/15 ha sostituito, nell’articolo 2423bis del codice civile, il principio della “funzione economica” con quello della “sostanza
38
economica” e la relazione di accompagnamento precisa che la declinazione pratica di tale
principio è effettuata dalla legge e dai principi contabili, che peraltro già la contenevano.
La revisione dell’Oic 13 è stata l’occasione per razionalizzare e aggiornare alcune
disposizioni relative, in particolare, alla determinazione del valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato con il quale, in base al n. 9 dell’articolo 2426 c.c.,
confrontare il costo ai fini della valutazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie:
tuttavia, la modifica, nella sostanza, non cambia le precedenti regole contabili, come si
può evincere dal seguente esempio (non contenuto nel principio contabile).
Costo di acquisto delle materie prime da impiegare nella produzione 1.000
Prezzo di mercato alla data di riferimento del bilancio 900
Le materie prime non sono svalutate perché l’impresa prevede di vendere il prodotto finito
che utilizza le materie prime a 2.000, sostenendo costi di produzione, incluso il costo della
materia prima, pari a 1.850
L’impresa non svaluta le materie prime perché:
1) le materie prime sono utilizzate per la produzione di un prodotto finito e incorporate
nello stesso, e
2) si prevede di vendere il prodotto finito ad un prezzo che consente di recuperare il costo
di produzione inclusivo delle materie prime.
Le condizioni 1) e 2) devono sussistere congiuntamente: la mancanza anche soltanto di
una, impone la svalutazione delle rimanenze.
La differenza, rispetto all’impostazione precedente, riguarda il “rovesciamento” dei due
termini di paragone rispetto al costo: con la nuova impostazione si fa sempre riferimento al
valore di realizzazione e, solo in seconda battuta, al costo di sostituzione che riguarda
essenzialmente solo i beni-merce.
Infine, alcune precisazioni riguardano, per esempio, sottoprodotti o scarti di lavorazione di
importo irrilevante che possono essere valutati direttamente al valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato, purché tale valore sia dedotto dal costo del
prodotto principale (per evitare che sia calcolato due volte).
I beni fungibili, che possono essere valutati con metodi alternativi al costo specifico,
ovvero media ponderata, Lifo e Fifo, sono quelli che presentano le stesse caratteristiche e
sono fra loro interscambiabili: per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenze
iniziali e i beni acquistati o prodotti nell’esercizio.
Inoltre, il principio contabile contiene alcune precisazioni relative ai “metodi alternativi”
che, in alcuni casi, è possibile utilizzare per la valutazione delle rimanenze in applicazione
39
del comma 4 dell’articolo 2423 c.c. in tema di rilevanza: si tratta dei metodi del prezzo al
dettaglio, dei costi standard e del valore costante.
Il documento precisa che le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il
metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere
impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze: questo
non implica, al fine del giudizio di rilevanza, un calcolo parallelo dei beni fungibili
utilizzando i metodi di valutazione Lifo, Fifo e costo medio ponderato come invece si
poteva ricavare in base al testo precedente del principio.
In particolare, i costi standard approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando
considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente
sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento:
l’irrilevanza è riferita al costo effettivo di produzione, come precisato anche nell’Appendice
B, dopodiché il costo effettivo delle rimanenze è determinato con i metodi generali Lifo,
Fifo e costo medio ponderato.
Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si
valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di
importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l’adozione di altri metodi di
calcolo del costo: il costo delle rimanenze è determinato detraendo dal valore di vendita
delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. In questo caso, l’irrilevanza
deriva direttamente dal ricorrere di circostanze ben individuate (grandi quantità di beni,
rapido rigiro, margini di importo simile) al verificarsi delle quali non solo i metodi
tradizionali sarebbero di difficile e costosa applicazione, ma questa sarebbe anche inutile
perché il metodo del prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle
rimanenze (questo metodo è previsto anche fiscalmente dall’articolo 92, comma 8 del
Tuir).
Inoltre, sempre con riferimento ai costi standard, è stato riscritto l’esempio contenuto
nell’Appendice B, eliminando la comparazione riportata in precedenza con i valori ottenuti
con i metodi Fifo, Lifo e costo medio ponderato.
Infine, il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo
qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto
all’attivo di bilancio: tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non
si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali rimanenze. In questo
caso, l’irrilevanza rispetto ai metodi generali è in re ipsa perché tale metodo è consentito
quando il costo d’acquisto è costante.
40
In definitiva, l’utilizzo dei criteri alternativi non deve comportare differenze rilevanti e,
pertanto, comporta effetti irrilevanti ai fini valutativi rispetto ai metodi tradizionali.
Nel principio contabile, poi, con riferimento alla valutazione delle rimanenze (articolo 2426
n. 9 c.c.), sono state eliminate le considerazioni relative all’andamento del mercato nel
periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di predisposizione del bilancio al fine
di determinare il valore presumibile di realizzo in quanto il tema è trattato in via generale
nell’Oic 29, nei paragrafi relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Oic 13: la norma transitoria
Il principio contabile disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle
rimanenze di magazzino e le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Disposizioni relative alla determinazione del valore di realizzo di materie prime e
sussidiarie applicate a tutte le rimanenze esistenti all’1 gennaio 2016.
OIC 14 DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Crediti verso la società che gestisce la tesoreria accentrata e rapporti tra le società
appartenenti a un gruppo con classificazione più chiara: è la principale novità contenuta
nel principio contabile Oic 14 “Disponibilità liquide”.
Le disponibilità liquide sono costituite da, depositi bancari e postali, assegni, denaro e
valori in cassa. La nuova versione del principio contabile precisa che i depositi bancari e
postali, sono disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione postale che
possono essere incassati a pronti: è eliminata la possibilità di ricomprendere in tale ambito
i depositi incassabili “a breve termine”.
Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo
immobilizzato in base alle caratteristiche del vincolo.
In alcuni gruppi, una società amministra la tesoreria per ottimizzare l’utilizzo delle risorse
finanziarie del gruppo stesso: è il caso, per esempio, dei contratti di cash pooling.
Si tratta di accordi che possono assumere diverse forme contrattuali: il problema, da
sempre, è la classificazione dei rapporti di credito tra le parti caratterizzati da diversi gradi
di liquidità.
Nel bilancio delle singole società che partecipano alla gestione della tesoreria accentrata, i
crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, sono rilevati in un’apposita
41
voce: utilizzando l’articolo 2423-ter comma 3 del codice civile, la società aggiunge, nelle
“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, la voce “Attività finanziarie per
la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (controllante,
controllata).
Se le condizioni di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti, i crediti sono rilevati
nella Immobilizzazioni finanziarie.
Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della
sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente “svalutazione dei crediti per
la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni dei crediti per la gestione accentrata
della tesoreria” con indicazione della controparte (controllante, controllata).
Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i
debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”.
Nella nota integrativa sono contenute le relative informazioni.
Nei bilanci redatti in forma abbreviata, nei quali lo schema di stato patrimoniale comprende
soltanto le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, i crediti in oggetto
sono inclusi nella voce C.III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”
con illustrazione nella nota integrativa: se le condizioni già illustrate non sono soddisfatte, i
crediti sono iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.
OIC 14 Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali: disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione
postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti.
Assegni: titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista,
nazionali ed esteri.
Denaro e i valori in cassa: moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte
bollate, ecc.).
Possono comprendere moneta, assegni, depositi bancari e postali espressi in valuta.
In mancanza di indicazioni specifiche le disponibilità liquide si presumono essere
immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo.
42
OIC 15 CREDITI E OIC 19 DEBITI
Il nuovo criterio di valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato previsto dal codice
civile trova le regole applicative nei principi contabili Oic 15 “Crediti” e Oic 19 “Debiti”.
Per la valutazione di crediti e debiti, l’articolo 2426 n. 8 del codice civile prevede la
rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
In base alla relazione, tale tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile
all’alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di
reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione
degli interessi (attivi e passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione,
e non sulla base di quello nominale. Inoltre, la norma impone che la valutazione di crediti e
debiti sia effettuata tenendo conto del fattore temporale: questo implica la necessità di
“attualizzare” crediti e debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi
di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di
mercato.
L’Oic declina quanto prevede la norma di legge e detta regole speculari che, pertanto,
valgono per crediti e per debiti.
I due principi separano, in differenti paragrafi, le regole relative al costo ammortizzato in
assenza e in presenza di attualizzazione: tuttavia, si deve tenere conto che il concetto di
attualizzazione è parte integrante del costo ammortizzato e, pertanto generalmente,
quando questo non si applica non si applica neppure l’attualizzazione.
Costo ammortizzato
Per la definizione di costo ammortizzato l’articolo 2426 comma 2 del codice civile rimanda
ai principi contabili adottati dall’Unione europea, in sostanza al paragrafo 9 dello Ias 39.
Il “costo ammortizzato” di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la
passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a
scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un
accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
43
Il “criterio dell’interesse effettivo” è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di
un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione
degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.
Con la valutazione al costo ammortizzato, per esempio, i costi accessori ad un
finanziamento, che sino ai bilanci 2015 erano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e
ammortizzati in base alla durata del prestito, dal 2016 entrano a comporre la valutazione
del debito essendo inclusi nello stesso e sono ammortizzati lungo la sua durata in modo
da integrare e rettificare gli interessi calcolati al tasso nominale (il debito, dopo la
rilevazione iniziale, è iscritto al netto degli oneri accessori che sono ammortizzati/spalmati
lungo la durata dello stesso e, pertanto, lo incrementano progressivamente sino a
riallinearlo al valore nominale ovvero di rimborso).
Per esempio, un finanziamento di 1.000, per un tempo x, ad un tasso del 3 per cento con
oneri accessori di 25 comporta il calcolo e la contabilizzazione di un interesse effettivo
superiore pari (per esempio) al 3,25 per cento: in genere per il calcolo si utilizza un foglio
di Excel.
Così un up-front su un finanziamento incassato dal creditore è portato in diminuzione del
credito, mentre un costo sostenuto e non riaddebitato al debitore incrementa il credito:
pertanto, i costi e le commissioni relative alla transazione e, in via generale, tutte le
differenze tra valore iniziale e valore nominale alla scadenza sono incluse nel calcolo del
costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, e ripartite lungo la durata
del crediti/debito.
Tuttavia, i due principi contabili prevedono che tale criterio può non essere applicato se i
costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
In sostanza, generalmente, il criterio del costo ammortizzato e della connessa
attualizzazione può non essere applicato a crediti e debiti con scadenza inferiore a dodici
mesi e, nel caso di crediti con scadenza superiore a dodici mesi, quando costi di
transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo.
Pertanto, l’Oic valorizza il principio generale della rilevanza che il decreto ha inserito
nell’articolo 2423, comma 4 c.c. eliminando i richiami allo stesso “frammentati” in altri
articoli.
Attualizzazione
44
L’attualizzazione consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il
valore attuale (=ad oggi) di flussi finanziari che saranno pagati/incassati in una o più date
future.
Pertanto, l’attualizzazione prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi in base al
tasso di mercato dell’operazione e non a quello nominale: l’attualizzazione è prevista
dall’articolo 2426 n. 8 laddove richiede che la valutazione tenga conto anche del “fattore
temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il “tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali” risulta significativamente diverso da quello di
mercato.
Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali5 è confrontato con quello di
mercato, che è il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero
negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a
quello in oggetto.
Tuttavia i due principi contabili precisano che se le commissioni contrattuali tra le parti e
ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso
desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso
di interesse di nominale.
L’effetto derivante dall’attualizzazione si rileva nel conto economico come provento/onere
finanziario lungo la durata del credito/debito; possono fare eccezione i crediti/debiti
finanziari se la sostanza dell’operazione o del contratto attribuiscono a tale componente
natura diversa: per esempio, finanziamenti infragruppo infruttiferi e finanziamenti a
dipendenti concessi a condizioni particolari che possono integrare il costo del personale
(la nota integrativa illustra queste particolari situazioni, a supporto delle quali dovrà essere
formalizzata apposita documentazione).
I due principi contengono numerosi esempi, che non costituiscono parte integrante degli
stessi.
L’effetto dei cambiamenti
Vediamo cosa cambia, dai bilanci 2016, rispetto alla situazione precedente.
I principi contabili Oic 15 e l’Oic 19 in vigore sino ai bilanci 2015 si occupavano dello
scorporo di interessi attivi/passivi impliciti inclusi nel ricavo/costo di vendita/acquisto di
5
Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i
flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza), ma non comprende i costi di transazione costituiti da
onorari e commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari, notai), contributi pagati a
organismi di regolamentazione, tasse e oneri sui trasferimenti.
45
beni o prestazione di servizi: per ambedue i principi la sostanza era la medesima e
speculare.
Il principio contabile Oic 15 disciplinava lo scorporo degli interessi attivi effettuato in
relazione ai crediti commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della
rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi bassi.
L’ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi era rappresentato dal
corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve
termine del bene/servizio. Se non era possibile determinare il prezzo di mercato del bene
a breve termine (ipotesi non ricorrente), il ricavo era determinato attualizzando il credito ad
un appropriato tasso di interesse. L’ammontare degli interessi impliciti, costituto dalla
differenza tra il valore nominale del credito e il corrispettivo a pronti, era rilevato
inizialmente tra i risconti passivi.
Gli interessi attivi erano considerati di competenza dell’esercizio o degli esercizi
successivi, sino alla scadenza del credito e riconosciuti contabilmente in base alla durata
del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura
il credito era quello maturato in tale periodo: la differenza (valore nominale del creditocorrispettivo a pronti) era ripartita in modo tale da riconoscere l’interesse ad un tasso
costante sul credito residuo finché non interamente incassato.
Lo scorporo non riguardava i crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a
debitori senza corresponsione d’interessi o con interessi bassi, perché non derivanti da
operazioni di scambio di beni o servizi e, pertanto, non vi era un ricavo da rettificare.
Le nuove versioni dei principi contabili Oic 15 e Oic 19 contengono novità che riguardano,
in particolare, proprio crediti e debiti finanziari che in precedenza non erano soggetti ad
attualizzazione.
Con riferimento a crediti e debiti commerciali, costo ammortizzato e attualizzazione, in via
generale, non comportano cambiamenti rispetto al passato, anche considerando il, già
citato, principio generale della rilevanza (articolo 2423 comma 4, c.c.) che consente di
evitare, in molti casi, l’applicazione a importi con scadenza entro l’arco temporale (inferiore
a dodici mesi) già previsto dai principi Oic 15 e Oic 19.
Invece, la situazione cambia per crediti e debiti finanziari che, in precedenza, in base ai
principi Oic 15 e Oic 19, non comportavano alcuna attualizzazione.
In ogni caso, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese
possono non applicare costo ammortizzato e attualizzazione, continuando a valutare
crediti e debiti al valore nominale.
46
Cosa cambia rispetto al passato
Oic 15 e Oic 19 in vigore fino al 2015
I principi contabili si occupavano dello scorporo di interessi attivi/passivi impliciti inclusi nel
ricavo/costo di vendita/acquisto di beni o prestazione di servizi: per ambedue la sostanza
era la medesima e speculare.
L’Oic 15 disciplinava lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione ai crediti
commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza
corresponsione di interessi o con interessi bassi.
Lo scorporo non riguardava crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a debitori
senza corresponsione d’interessi o con interessi bassi, perché non derivando da
operazioni di scambio di beni o servizi non vi era un ricavo da rettificare.
Nuovi Oic 15 e Oic 19: decreto legislativo 139/15
Con riferimento a crediti e debiti commerciali, costo ammortizzato e attualizzazione
potrebbero non comportare cambiamenti rispetto al passato considerando il principio
generale della rilevanza (articolo 2423 comma 4, c.c.) che potrebbe rendere non
necessaria, in molti casi, l’applicazione a importi con scadenza entro l’arco temporale in
precedenza già previsto dai principi Oic 15 e Oic 19 (inferiore a dodici mesi).
La situazione può cambiare per crediti e debiti finanziari di medio e lungo termine con costi
di transazione d’importo rilevante oppure senza corresponsione d’interessi, o con interessi
significativamente diversi dai tassi di mercato, che in precedenza non erano attualizzati.
Prima applicazione
Le nuove disposizioni si applicano a crediti e debiti iscritti in bilancio dal 2016: se la
società decide di non avvalersi di tale facoltà, costo ammortizzato e attualizzazione sono
applicati a tutti i crediti (debiti) già iscritti in bilancio, rilevando gli effetti della nuova
valutazione all’1 gennaio 2016 agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto al
netto dell’effetto fiscale.
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L’applicazione della sostanza economica trova alcune precisazioni nel principio contabile
Oic 16 relativo alle immobilizzazioni materiali.
47
Infatti, il documento precisa che se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia
coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui
é trasferito il diritto di proprietà, prevale la prima: nell’effettuare tale analisi occorre
analizzare tutte le clausole contrattuali.
Rispetto alla versione precedente, il nuovo principio contabile esplicita meglio l’ambito di
applicazione della sostanza economica, non limitato alle clausole di riserva della proprietà
di cui all’articolo 1523 del codice civile.
Infatti, il D.Lgs n. 139/15 ha sostituito, nell’articolo 2423-bis del codice civile, il principio
della “funzione economica” con quello della “sostanza economica” e la relazione di
accompagnamento precisa che la declinazione pratica di tale principio è effettuata dalla
legge e dai principi contabili.
In pratica, si tratta di un’applicazione del postulato della sostanza che ricalca quanto già
previsto nel principio contabile Oic 15 con riferimento alla cancellazione dei crediti dal
bilancio, che deve avvenire in base alla sostanza economica del contratto, ovvero quando
sono sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti gli stessi.
Con riferimento alla classificazione delle voci in bilancio, nella voce Terreni e fabbricati è
stato sostituito il termine “fabbricati industriali” con “fabbricati strumentali” ed il termine
“fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali” per identificare quelli che rappresentano
un investimento, in quanto più esaustiva ed immediata.
E’ precisato che i fabbricati che rappresentano una forma d’investimento di mezzi
finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto
contabile: se sono ammortizzati, il piano di ammortamento risponde alle medesime
caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.
Rispetto alla formulazione precedente, è previsto quale regola generale l’ammortamento
sino a quando il valore residuo diventa pari o superiore al valore contabile: è stata
eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali perché rappresentava
un’eccezione alle regole generali che non ammettono deroghe.
Se il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni
similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito
determinato ai sensi del principio contabile Oic 19 “Debiti” (applicazione del costo
ammortizzato).
48
Se, in via facoltativa, il costo ammortizzato è applicato ai debiti in essere all’1 gennaio
2016,
lo
stesso
è
applicato
retroattivamente:
in
caso
contrario,
è
applicato
prospetticamente.
Infatti, la norma di legge prevede l’obbligo, se ne ricorrono i presupposti, di applicare il
costo ammortizzato ai debiti sorti dai bilanci 2016 e la facoltà di applicarlo ai debiti in
essere all’1 gennaio 2016.
Nel principio contabile è precisato che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dall’alienazione delle immobilizzazioni materiali sono iscritte rispettivamente nelle voci A.5
e B.14 del conto economico, non essendo più prevista la parte straordinaria dello stesso:
nel calcolo si deve tenere conto anche della quota di ammortamento relativa alla frazione
dell’esercizio in cui avviene la cessione.
L’ammortamento è interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile
valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.
Con riferimento alle rivalutazioni, possibili solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo
consenta, e alle svalutazioni il principio contabile conferma il contenuto della versione
revisionata nel 2014 che ha risolto il problema relativo all’eventuale successiva
svalutazione del bene in precedenza rivalutato: la svalutazione, se non disposto
diversamente dalla legge, deve essere imputata nel conto economico con le modalità
previste dall’Oic 9.
E’ precisato, confermando nella sostanza quanto già previsto, che le immobilizzazioni
destinate alla vendita e quelle non più utilizzabili, non più ammortizzate, sono classificate
in un’apposita voce preceduta da un numero romano da iscrivere nell’attivo circolante, se
sussistono i seguenti requisiti:
- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche
tali da differirne l’alienazione;
- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo
previsto e delle condizioni di mercato;
- l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
Tali immobilizzazioni sono valutate, in base all’articolo 2426 n. 9 del codice civile, al
minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento
del mercato.
Inoltre, se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori,
aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti
si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o
49
significativo. Se, per esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita
utile di durata inferiore a quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto
dell’ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il
componente sarà sostituito.
Nella nota integrativa sono indicati, metodo e coefficienti utilizzati per le diverse
componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato.
Con riferimento all’articolo 2423 comma 4 c.c. e all’informativa da fornire nella nota
integrativa, è precisato che esempi di applicazione del principio generale della rilevanza
sono rappresentati dall’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature
industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di
scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili
nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o l’utilizzo ai fini
dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la
quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Le definizioni
Ammortamento: ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua
stimata vita utile.
Valore da ammortizzare: differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile,
il valore residuo.
Valore residuo di un bene: presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo
di vita utile.
Svalutazione: riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al
valore recuperabile a seguito di perdita durevole di valore.
Valore recuperabile di un’immobilizzazione: pari al maggiore tra il valore d’uso e il suo
valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.
Manutenzione ordinaria: costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente
(per esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso)
che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per
assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.
50
Manutenzione
straordinaria:
ampliamenti,
ammodernamenti,
sostituzioni
e
altri
miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di
capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile.
OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Il principio contabile Oic 17, con riferimento alla sezione relativa al bilancio consolidato,
contiene le seguenti novità:
- inclusione del rendiconto finanziario tra i documenti che costituiscono il bilancio
consolidato;
- introduzione nelle norme di legge del principio generale della rilevanza;
- innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l’esonero dall’obbligo
di redazione del bilancio consolidato ai gruppi di ridotte dimensioni6;
- esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato quando tutte le imprese
controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi
dell’articolo 28 del D.Lgs. 127/1991;
- nel caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato dovuto all’esistenza
di un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata e le sue
controllate sono inserite, possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio
consolidato della controllante estera (soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione
europea) in una lingua diversa da quella italiana quando è utilizzata una lingua
comunemente adottata negli ambienti della finanza internazionale;
- precisazione normativa che l’ipotesi dell’esclusione dall’area di consolidamento delle
imprese controllate a causa dell’impossibilità di ottenere le informazioni necessarie
tempestivamente o senza costi sproporzionati può verificarsi solo “in casi eccezionali”;
- introduzione normativa (già raccomandata in via interpretativa dal precedente Oic 17)
della “data di acquisizione” come opzione per effettuare l’eliminazione delle partecipazioni
6
Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente
alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
51
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate e
determinare la differenza di annullamento (si veda anche successivamente);
-
eliminazione
della
voce
delle
immobilizzazioni
immateriali
“differenza
da
consolidamento”, sostituita dalla voce “avviamento”, a cui attribuire l’eventuale avviamento
che scaturisce dall’allocazione della differenza da annullamento positiva;
- eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento
positiva, non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e
sull’avviamento della controllata, a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi,
conseguente imputazione di tale residuo interamente a conto economico;
- adeguamenti terminologici inseriti nel D.Lgs. 127/1991 (per esempio, introduzione del
riferimento agli “enti di interesse pubblico”, come definiti dal D.Lgs. 39/2010, in luogo del
riferimento “alle società con titoli quotati in borsa”, e agli “enti sottoposti a regime
intermedio” come definiti dal medesimo decreto);
- eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- novità normative che hanno interessato la nota integrativa consolidata.
Una precisazione rilevante riguarda l’articolo 28 del D.Lgs n. 127/91, relativo alle
esclusioni facoltative dall’area di consolidamento: la lettera d) prevede la possibilità di
escludere le imprese controllate quando le loro azioni o quote sono possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
Il principio contabile prevede che l’esclusione può avvenire quando la partecipazione è
stata acquisita con l’esclusivo fine della vendita entro dodici mesi dalla data di
acquisizione del controllo: in questo caso è classificata nella voce dell’attivo circolante
dello stato patrimoniale consolidato III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni - 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate.
Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte è ulteriormente precisato che questa
previsione è coerente con il contenuto della relazione al D.Lgs. 127/1991, la quale precisa
che “occorre che la successiva alienazione sia uno scopo immediato del possesso della
partecipazione”.
Trattandosi
di
un’esclusione
facoltativa
dal
consolidamento,
potenzialmente in grado, in alcune circostanze, di limitare la trasparenza dei risultati del
bilancio consolidato, la partecipazione deve essere consolidata in assenza di evidenze
documentali che attestino che l’acquisto è avvenuto con l’esclusivo fine della vendita, o
quando non vi è certezza che la vendita avvenga nell’arco dei dodici mesi dall’acquisto.
52
L’articolo 33 del D.Lgs 127/91, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs 139/15, prevede
l’eliminazione delle partecipazioni sulla base dei valori contabili riferiti alla “data di
acquisizione” o alla “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”:
la prima, tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie, era già
raccomandata in via interpretativa dal previgente Oic 17.
Pertanto, l’Oic 17 precisa che la società indica nella nota integrativa del bilancio
consolidato la data di consolidamento utilizzata per il calcolo della differenza di
annullamento derivante dall’eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto
delle controllate con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell’area di
consolidamento.
Medesime prescrizioni riguardano, nella sezione relativa al metodo del patrimonio
netto, la data da utilizzare per il calcolo della differenza iniziale tra costo della
partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata.
Con riferimento alla rappresentazione del leasing finanziario nel bilancio consolidato è
precisato che, se l’impresa muta il metodo di rappresentazione contabile (da metodo
patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un
cambiamento di principio contabile ai sensi dell’Oic 29.
Medesima previsione, nella sezione relativa alla valutazione delle partecipazioni con il
metodo del patrimonio netto, riguarda l’eventuale cambiamento del criterio di
valutazione delle partecipazioni (da costo a metodo del patrimonio netto e viceversa): è
precisato che nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di
controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante l’abbandono di un criterio di
valutazione a favore di altro, si applicano le disposizioni dell’Oic 29 in tema di cambiamenti
di principi contabili.
OIC 18 RATEI E RISCONTI
Il principio contabile Oic 18 “Ratei e Risconti” è stato coordinato con altri principi contabili e
ora anche la lettura risulta più scorrevole.
Inoltre, il documento contiene un nuovo paragrafo dedicato alle società che redigono il
bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.
53
Per questi soggetti l’articolo 2435-bis del codice civile prevede la possibilità di includere
Ratei e Risconti attivi nella voce C.II “Crediti” e Ratei e Risconti passivi nella voce D
“Debiti”.
Il principio, poi, conferma le novità introdotte nella precedente versione aggiornata nel
2014.
Innanzi tutto, nella nota integrativa è indicata, ove rilevante, la ripartizione dei Ratei e
Risconti con durata entro e oltre l’esercizio successivo, nonché di quelli con durata oltre i
cinque anni: quest’ultimo caso riguarda, per esempio, il maxicanone della locazione
finanziaria.
Per “composizione” si intende la distinzione qualitativa (Ratei o Risconti) e quantitativa
(importi) all’interno delle voci.
Nell’illustrazione dei criteri applicati nelle valutazioni, la nota integrativa fornisce evidenzia
dell’utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei Ratei e Risconti e la
motivazione della scelta effettuata (si veda l’esempio non contenuto nel principio).
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, in ogni caso, devono illustrare i
criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.
Le micro-imprese (articolo 2435-ter c.c.), invece, sono esonerate dalla redazione della
nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste nei
numeri 9 e 16 dell’articolo 2427 relative, rispettivamente, a impegni, garanzie, passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura della garanzie
reali prestate, impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili (n. 9), e
quelle relative ai compensi degli amministratori (n. 16).
Sono confermati, poi, i requisiti per la rilevazione di ratei e risconti e la casistica delle
operazioni che non originano tali poste, in quanto la competenza dei relativi proventi e
oneri matura per intero nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio o in quelli successivi,
per esempio: fatture da emettere e ricevere; interessi attivi maturati ma non ancora
accreditati su conti correnti; anticipi ricevuti/pagati nel corso dell’esercizio a fronte di
canoni di locazione che maturano solo nell’esercizio successivo.
Nei paragrafi relativi a valutazione e rilevazioni successive sono confermate alcune regole
con riferimento alla recuperabilità del valore.
L’eventuale parte non recuperabile dei Ratei attivi di natura non finanziaria (es. contratti di
affitto) è contabilizzata nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della
54
riduzione del Rateo attivo, in quanto assimilabili a crediti; le svalutazioni dei Ratei di natura
finanziaria (per esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D.
Per i Ratei passivi, in quanto assimilabili a debiti, la parte maturata è esposta in bilancio al
valore nominale.
La valutazione dei Risconti attivi, invece, riguarda il futuro beneficio economico correlato ai
costi differiti: se inferiore, in tutto o in parte, alla quota riscontata si deve procedere alle
opportune rettifiche di valore, con rilevazione dell’eventuale perdita nella voce B.10.d (se
finanziari, nelle voci delle classi C o D) del conto economico in contropartita alla riduzione
del risconto attivo.
I Risconti passivi, generalmente, non presentano problemi di valutazione.
Infine, è stato eliminato il paragrafo relativo alla modalità di contabilizzazione del maxicanone del leasing nel caso di riscatto anticipato del bene, perché già incluso
nell’appendice A dell’Oic 12 dedicata alla locazione finanziaria.
L’Appendice in questione ribadisce che, nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato,
l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite
e si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene.
Ratei e Risconti: requisiti per la rilevazione
La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti
condizioni:
- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata
rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.
La valutazione con il metodo del tempo economico: l’esempio
La ripartizione “per competenza” avviene computando i giorni decorrenti dall’inizio degli
effetti economici fino alla data di chiusura dell’esercizio, e da questa data fino al termine
dei predetti effetti: il criterio base è, perciò, quello del “tempo fisico”.
Questo criterio può non essere adeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali, rese o
ricevute, non hanno contenuto economico costante nel tempo; in questi casi, per meglio
rappresentare la correlazione fra costi e ricavi può essere adottata la ripartizione in base al
55
criterio del “tempo economico”.
Il criterio, pertanto, si utilizza nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile
all'esercizio non è esattamente proporzionale al tempo fisico.
Esempio.
Un’assicurazione relativa ad un impianto per la pratica dello sci invernale ha durata 1
luglio anno X - 30 giugno anno X + 1. Se il costo, pari a 1000, viene ripartito in base al
tempo fisico:
- 500 sono a carico dell’esercizio X;
- 500 sono a carico dell’esercizio X + 1.
Tuttavia i ricavi che derivano dall’attività sono conseguiti per un mese (dicembre)
nell’esercizio X e per quattro mesi (gennaio/aprile) nell’esercizio X + 1. La ripartizione del
costo in base al tempo fisico non soddisfa il principio della competenza, ovvero la
correlazione che i costi devono avere con i ricavi.
In questo caso la correlazione costi/ricavi può essere operata in funzione delle modalità di
svolgimento dell’attività economica, ripartendo il costo dell’assicurazione sulla base dei
ricavi conseguiti.
In pratica, 200 sono il costo a carico dell’esercizio X e 800 sono il costo a carico
dell’esercizio X + 1: in questo modo si rispetta la correlazione costi/ricavi.
OIC 20 TITOLI DI DEBITO
I titoli di debito attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o
determinabile di liquidità, senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla
gestione della società che li ha emessi.
La classificazione in bilancio, nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante, dipende dalla
volontà della direzione aziendale e dall’effettiva capacità di detenere i titoli per un periodo
prolungato di tempo: soltanto in questo caso l’iscrizione avviene tra le immobilizzazioni.
L’articolo 2426 n. 1 del codice civile prevede che le immobilizzazioni rappresentate da titoli
sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Il costo
ammortizzato
tiene
conto
dell’interesse
effettivo:
quando
una
società
emette
un’obbligazione, il valore d’iscrizione iniziale del debito non è quello nominale ma è il
56
“valore economico” che tiene conto del tasso effettivo che considera tutti i costi e le
condizioni di emissione del prestito.
Pertanto, costi di transazione, eventuali commissioni attive e passive, e ogni differenza tra
valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo
ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, in base al quale tutti i costi
accessori sono ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento integra
o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, seguendone la medesima
classificazione nel conto economico, in modo tale che il tasso d’interesse effettivo rimane
un tasso costante lungo la durata del titolo, fatta salva la rilevazione delle (eventuali)
variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento7.
Tuttavia, il principio contabile precisa che il criterio del costo ammortizzato può non essere
applicato se gli effetti sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile,
rispetto al valore determinato in base alle normali regole del costo (valore nominale),
applicabili ai bilanci redatti in forma abbreviata. Generalmente gli effetti sono irrilevanti in
due casi: per i titoli destinati ad essere detenuti durevolmente, se costi di transazione,
premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza sono di scarso rilievo e, per i titoli iscritti nell’attivo circolante, se
detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore a dodici mesi.
Ne consegue che la nuova versione del principio contabile può produrre effetti per i titoli
detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o
negoziazione di importo rilevante.
Invece, il decreto n. 139/15 non ha esteso ai titoli l’obbligo di tenere conto del fattore
temporale (attualizzazione) nel presupposto che gli interessi generati dai titoli di debito,
emessi da società private, o rappresentati da titoli di debito pubblico, siano in linea con i
tassi di mercato: pertanto, l’attualizzazione è stata prevista, in particolari ipotesi, soltanto
per debiti e crediti.
Utili e perdite da negoziazione di titoli sono rilevanti nell’area finanziaria del conto
economico in conseguenza dell’eliminazione della sezione straordinaria dello stesso.
7
Esempio. BTP acquistato a un costo minore (93) di quello di rimborso (100) con costi di transazione (2): la
differenza (100-95) è un provento che integra gli interessi attivi ed è imputata per competenza con criteri
finanziari lungo la durata del titolo. Scritture: Titoli a Banca 95 (93+2); Banca a Interessi attivi 2; alla fine
dell’esercizio: Titoli a Interessi attivi 1 (imputazione per competenza della differenza che integra gli interessi
attivi). E così negli esercizi successivi. La determinazione dei valori e della differenza, imputata in bilancio
con criteri finanziari, emerge come conseguenza dell’applicazione del costo ammortizzato, generalmente
effettuata con un foglio di excell.
La situazione inversa, con costo di acquisto superiore al valore di rimborso, rettifica (= riduce) gli interessi
attivi.
57
Infine, utile indicazione riguarda i titoli non immobilizzati che, ai fini valutativi, sono definiti
fungibili quando incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno lo stesso
codice ISIN (codice identificativo univoco dei titoli con rilevanza anche fiscale).
Oic 20 Titoli di debito
Titoli di debito: attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o
determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla
gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati
sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società,
nonché i titoli a questi assimilabili.
OIC 21 PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese: il principio
contabile non contiene più la sezione relativa alle azioni proprie che, dai bilanci 2016 per
effetto del decreto legislativo n. 139/15, non sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale
ma sono contabilizzate in una riserva negativa del patrimonio netto, illustrata nel principio
contabile Oic 28 “Patrimonio netto”.
L’Oic 21 contiene alcuni richiami alle partecipazioni in società “sottoposte al controllo di
controllanti” (società “sorelle”) che, per effetto del Decreto 139/15, sono iscritte in una
specifica voce dell’attivo immobilizzato o circolante.
Inoltre, utili e perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte
nell’attivo circolante sono contabilizzate nel conto economico rispettivamente nelle voci
C.15 (utili) e C. 17 (perdite) con separata indicazione di quelli relativi a società
appartenenti al gruppo (nella voce C.17 la separata indicazione dovrebbe riguardare
anche le società sottoposte a comune controllo seppure – a differenza della voce C.15,
non espressamente previsto dalla norma).
Pertanto, il risultato della cessione (utile/perdita) confluisce sempre nell’area finanziaria del
conto economico, in quanto è stata eliminata la sezione straordinaria dello stesso.
E’ stato aggiunto un paragrafo per rammentare quanto segue. Le partecipazioni detenute
nella società controllante sono classificate nell'attivo immobilizzato, alla voce BIII 1) c)
58
“partecipazioni in imprese controllanti”, oppure nell’attivo circolante alla voce CIII 3)
“partecipazioni in imprese controllanti”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Al
momento dell’iscrizione nell’attivo delle azioni della società controllante, secondo le
modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis c.c., in contropartita è costituita
una riserva di pari ammontare denominata “Riserva per azioni dell'impresa controllante in
portafoglio”, da indicare distintamente alla voce AVI “Altre Riserve” del Patrimonio Netto.
Con riferimento al cambiamento di destinazione, da attività finanziarie non immobilizzate a
immobilizzazioni finanziarie e viceversa, è precisato che, alla fine dell’esercizio in cui
avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione della partecipazione
con il criterio previsto per la sua nuova classificazione, considerando come costo iniziale il
valore di trasferimento al nuovo comparto. Inoltre, i differenti criteri di valutazione e
classificazione adottati per effetto del cambiamento di destinazione sono indicati nella nota
integrativa.
L’Oic 21 contiene poi alcune precisazioni relative alle situazioni che possono segnalare
eventuali perdite durevoli di valore delle partecipazioni immobilizzate.
Tra le citate situazioni, la distribuzione di dividendi che ha comportato una diminuzione
della quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata divenuta inferiore al valore
d’iscrizione della stessa nell’attivo e il mancato esercizio del diritto di opzione che ha
comportato la diminuzione del valore economico della partecipata sotto il valore di
iscrizione della stessa nell’attivo.
E’ stata eliminata la possibilità di rilevare i dividendi da società controllate già nell’esercizio
di maturazione degli utili se il bilancio della controllata è stato approvato dall’organo
amministrativo della stessa anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte
dell’organo amministrativo della controllante8: pertanto la controllante iscrive il credito per
dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata (l’esercizio
della delibera assembleare di distribuzione).
Questa modifica, eliminando un’eccezione, allinea la rilevazione del credito con quanto
prevede l’Oic 15 in materia di rilevazione dei crediti che, se originati da ragioni differenti
dallo scambio di beni e servizi, sono iscrivibili in bilancio se sussiste il titolo agli stessi,
ovvero se rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.
8
Medesima eliminazione riguarda la rilevazione anticipata del dividendo anche sulla base della proposta di
distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori
della controllante che approva il progetto di bilancio quando quest’ultima ha il pieno dominio sull’assemblea
della controllata.
59
Le società che in passato hanno rilevato i dividendi in base alla precedente versione
dell’Oic 21 possono applicare le nuove disposizioni retrospettivamente.
Il principio contabile contiene poi alcuni paragrafi relativi al bilancio in forma abbreviata,
nel quale le partecipazioni sono incluse nelle voci contrassegnate con lettere maiuscole e
numeri romani dello stato patrimoniale, così come nel conto economico svalutazioni e
rivalutazioni (riprese di valore) sono raggruppate, con semplificazioni estese alle microimprese.
Inoltre, eventuali effetti che derivano dall’inclusione delle nuove voci relative alle società
“sorelle” e dall’eliminazione della parte straordinaria del conto economico sono rilevati
retroattivamente ai soli fini della riclassificazione del bilancio 2015 nel confronto con quello
del 2016.
Infine, è stata inserita l’Appendice A “Determinazione del fair value ai fini dell’informativa ai
sensi dell’articolo 2427-bis del codice civile”. L’Appendice, parte integrante del principio, è
particolarmente utile perché fornisce anche una guida ai criteri valutativi.
Oic 21 Partecipazioni
Partecipazioni: investimenti nel capitale di altre imprese iscritte nello stato patrimoniale
nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante.
Iscrizione al costo di acquisto o di costituzione, costituito dal prezzo pagato, al quale sono
aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di
costituzione.
Costi accessori: costi direttamente imputabili all’operazione, quali, per esempio, costi
d’intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni, spese e imposte. Possono
comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di
contratti e studi di convenienza all’acquisto.
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
L’Oic 23 “Lavori in corso su ordinazione” contiene le regole contabili che devono essere
seguite dal redattore del bilancio, rinviando alle Motivazioni alla base delle decisioni
assunte ulteriori spiegazioni e considerazioni.
60
Il principio conferma che i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono valutati
con il criterio della percentuale di completamento, che rileva il risultato della commessa in
base all’avanzamento dei lavori, al fine di soddisfare il principio di competenza economica.
Infatti, tenuto conto che, fin dall’inizio dell’attività di produzione, il bene o il servizio è stato
commissionato all’appaltatore e il corrispettivo è stato contrattualmente stabilito, il codice
civile ammette la possibilità di riconoscere il risultato della commessa negli esercizi in cui i
lavori sono eseguiti, utilizzando il “metodo della percentuale di completamento”: è quanto
prevede il n. 11 dell’articolo 2426.
L’altro criterio di valutazione è quello della commessa completata che, seppure previsto
dal codice civile, genera andamenti irregolari dei risultati di esercizio perché ricavi e
margine di commessa sono rilevati solo quando il contratto è completato, ossia alla data in
cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato
(applicazione al principio della prevalenza della sostanza economica di cui all’articolo
2423-bis c.c.).
Pertanto, vi è una gerarchia tra i due criteri: si applica il criterio della percentuale di
completamento se sono soddisfatte le condizioni previste nel principio, mentre il criterio
della commessa completata si applica quando tali condizioni non sono soddisfatte.
Il criterio della percentuale di completamento si applica ai contratti di durata ultrannuale,
pertanto superiore a dodici mesi, quando:
- esiste un contratto vincolante tra le parti che definisca chiaramente le obbligazioni e, in
particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;
- il diritto al corrispettivo per l’appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i
lavori sono eseguiti;
- non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni
di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie
obbligazioni (per esempio, l’obbligo dell’appaltatore nel completare i lavori);
- il risultato della commessa può essere misurato attendibilmente.
Il corrispettivo si considera maturato, per esempio, quando il contratto garantisce alla
società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei
costi sostenuti e un congruo margine.
Nel conto economico i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo (quando vi è certezza del
riconoscimento del ricavo) sono rilevati tra i ricavi (voce A.1), mentre il valore della
produzione eseguita nell’esercizio, al netto di quella iscritta a ricavi, è rilevato nella voce
relativa alla variazione dei lavori in corso su ordinazione (voce A.3).
61
In alcuni casi le fatturazioni effettuate dall’appaltatore nei confronti del committente non
riflettono lo stato avanzamento dei lavori. Questo accade quando le fatturazioni sono
predeterminate contrattualmente a scadenze prestabilite, talvolta non connesse a stati di
avanzamento (SAL) predisposti insieme al committente.
A prescindere dal criterio di valutazione adottato, se è probabile che i costi totali stimati di
una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa deve essere valutata
al costo (eliminando gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la perdita
probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso
su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l’eccedenza è
rilevata in un apposito fondo rischi e oneri.
L’applicazione pratica del criterio della percentuale di completamento può avvenire
adottando i diversi metodi illustrati nel principio contabile, che consentono di misurare, in
particolare alla data di redazione del bilancio, lo stato di avanzamento (=percentuale di
completamento) utilizzando percentuali o misurazioni fisiche.
Una precisazione riguarda i costi pre-operativi, sostenuti dopo l’acquisizione del contratto
ma prima che abbia inizio l’attività di costruzione o il processo produttivo, che sono rilevati
a conto economico per competenza in funzione dell’avanzamento dei lavori determinato
con le modalità previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento.
Nel caso di applicazione del metodo del costo sostenuto (cost to cost), lo stato
avanzamento dei lavori è determinato ponendo a confronto i costi di commessa sostenuti
fino a una certa data (esclusi i costi pre-operativi) con i costi di commessa totali stimati
(esclusi i costi pre-operativi).
Per i lavori in corso su ordinazione di durata inferiore all’anno è confermata la possibilità di
utilizzare entrambi i criteri di valutazione citati: criterio della percentuale di completamento
e criterio della commessa completata. In via generale, il criterio della commessa
completata non genera andamenti irregolari sui risultati di esercizio.
Aspetti fiscali
Il criterio della percentuale di completamento è il solo contemplato dall’articolo 93 del Tuir
che prevede la valutazione dei lavori ultrannuali sulla base dei corrispettivi pattuiti, ovvero
dei corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperte da stati di
avanzamento dei lavori.
62
In via generale, la corretta applicazione delle regole di valutazione contenute nell’Oic 23
ha valore ai fini tributari perché il fisco non detta specifiche regole e, pertanto, vale per il
principio di derivazione, il comportamento tenuto nel bilancio.
Invece, il criterio della commessa completata, che si utilizza per la valutazione delle
commesse di durata infrannuale che sono “a cavallo” di due esercizi, è previsto ai fini
fiscali dall’articolo 92, comma 6, del Tuir.
Oic 23: le definizioni
Lavoro in corso su ordinazione (o commessa): contratto, di durata normalmente
ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura
di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano
strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione,
tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su
ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste, in base a
contratti di appalto o altri aventi contenuto simile.
Lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale: contratto di esecuzione che
investe un periodo superiore a dodici mesi. Per durata s’intende il tempo che intercorre tra
la data d’inizio di realizzazione dei beni e/o prestazione di servizi e la data di ultimazione e
consegna dei beni e/o prestazione di servizi entrambe determinate dal contratto.
OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
I costi di pubblicità in corso di ammortamento, a determinate condizioni, possono restare
iscritti nel bilancio e riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento: è una delle
precisazioni contenute nel principio contabile Oic 24 “Immobilizzazioni immateriali”.
Il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la possibilità di capitalizzare e, pertanto, di
ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, comprese quelle in corso di
ammortamento.
Tuttavia, l’Oic 24 nella versione revisionata nel 2014, prevedeva la possibilità di
capitalizzare tali costi se relativi ad operazioni non ricorrenti, relative ad azioni dalle quali
la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti
da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali: per esempio,
63
lancio di una nuova attività produttiva o avvio di un nuovo processo produttivo diverso da
quelli avviati attualmente.
Inoltre, il decreto legislativo 139/15 vieta la capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma
consente la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento entro un periodo non
superiore a cinque anni.
Pertanto, in conseguenza di quanto illustrato, i costi di pubblicità in precedenza
capitalizzati in base a quanto prevedeva l’Oic 24, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per
la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati nella
voce relativa agli stessi.
In caso contrario, devono essere eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a
nuovo o in altra voce del patrimonio netto come prevede il principio contabile Oic 29.
Nel primo caso (riclassifica) gli effetti sono rilevati retroattivamente ai soli fini della
riclassificazione nel bilancio precedente, mentre nel secondo caso (eliminazione) gli effetti
sono rilevati retroattivamente con riflesso sul patrimonio netto.
Alle medesime condizioni sono capitalizzabili i costi di pubblicità, sostenuti dal 2016, da
società di nuova costituzione o da società preesistenti prima dell’inizio di una nuova
attività, per esempio, un nuovo ramo d’azienda, un nuovo centro commerciale, un nuovo
processo produttivo (sono costi compresi in quelli di “start-up”).
Costi di ricerca
Il decreto 139/15 ha eliminato, nelle immobilizzazioni immateriali, il riferimento ai costi di
ricerca che, pertanto, non sono più capitalizzabili, anche con riferimento a quelli in corso di
ammortamento.
L’Oic 24, già nella versione revisionata nel 2014, non consentiva la capitalizzazione dei
costi relativi alla ricerca “di base”, limitandola ai soli costi di ricerca “applicata” e di
sviluppo.
Pertanto, la nuova versione del principio contabile aggiorna le definizioni, precisando che
la ricerca di base, non capitalizzabile, è quella sostenuta in un periodo antecedente a
quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che s’intende
sviluppare.
Invece, lo sviluppo, i cui costi sono capitalizzabili, è l’applicazione dei risultati della ricerca
di base: in tale ambito possono rientrare i costi di ricerca applicata in corso di
ammortamento, se soddisfano le condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi di
64
sviluppo (in caso contrario sono eliminati, come la ricerca di base, con applicazione
retroattiva degli effetti).
I costi capitalizzabili devono essere relativi a un prodotto o processo chiaramente definito
ed essere identificabili e misurabili: la società deve dimostrare tale inerenza.
Se è dubbia la riferibilità al progetto specifico oppure alla gestione quotidiana e ricorrente,
il costo deve essere imputato nel conto economico.
I costi di sviluppo sono ammortizzati in base alla vita utile e, nei casi eccezionali in cui
questa non è stimabile in modo attendibile, in un periodo non superiore a cinque anni.
Alienazioni
La
determinazione
della
plusvalenza/minusvalenza
in
sede
di
cessione
delle
immobilizzazioni immateriali deve tenere conto degli ammortamenti accumulati fino alla
data di alienazione, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione
dell’ultimo esercizio in cui sono state utilizzate.
La contabilizzazione avviene nelle voci A.5 (plusvalenza) e B.14 (minusvalenza) del conto
economico, in conseguenza dell’eliminazione della parte straordinaria dello stesso.
Altre immobilizzazioni immateriali
Tra le “altre immobilizzazioni immateriali” non sono più presenti i costi accessori relativi a
finanziamenti che, dal 2016 se ricorrono le condizioni per l’applicazione del costo
ammortizzato sono inclusi nello stesso.
Invece, se i finanziamenti sono valutati al valore nominale, tali costi sono iscritti tra i
risconti attivi.
Il costo ammortizzato si applica ai debiti sorti dal 2016 e, pertanto, eventuali costi in corso
di ammortamento, relativi a finanziamenti precedenti, continuano ad essere iscritti nella
voce “Altre” delle immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in base alla precedente
versione del principio contabile.
Se, invece, il costo ammortizzato, per scelta dell’impresa, è esteso anche ai finanziamenti
in corso all’1 gennaio 2016 si deve effettuare l’applicazione retroattiva.
Avviamento
Il decreto 139/15, modificando l’articolo 2426 n. 6, ha previsto l’ammortamento
dell’avviamento in base alla sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è
attendibilmente determinabile, entro un periodo non superiore a dieci anni.
65
La norma si applica agli avviamenti iscritti dai bilanci 2016, mentre quelli iscritti in
precedenti esercizi continuano ad essere ammortizzati in base alle regole precedenti:
entro cinque anni o in un periodo maggiore, che per l’Oic 24 aggiornato nel 2015, non
deve superare i venti anni.
L’Oic, nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, osserva che il legislatore non ha
introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile: la novità, è soltanto l’inversione
nel processo di stima della stessa. Infatti, la norma precedente richiedeva di stimare la vita
utile nel caso in cui il limite di cinque anni non ne fosse rappresentativo, mentre la nuova
disposizione prevede di determinare preventivamente la vita utile e, se questa non è
stimabile, si procede all’ammortamento in un periodo non superiore a dieci anni.
L’Oic 24, pertanto, dopo avere esaminato diversi approcci per determinare la vita utile, ha
fornito alcuni punti di riferimento che considerano: il periodo entro il quale la società si
attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive della società
oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria; il periodo
entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali,
l’investimento sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della
società; la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione
di aggregazione aziendale, incluse le immobilizzazioni immateriali.
Quando l’applicazione di tali metodologie determina una stima della vita utile superiore a
dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto della stessa: in ogni caso la
vita utile non può superare i vent’anni (limite che riguarda anche i marchi).
Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile,
l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.
La società deve fornire nella nota integrativa le informazioni relative ai criteri utilizzati per
la stima della vita utile, comprese le ragioni per cui non ha ritenuto possibile effettuarla.
Infine, probabilmente la novità più rilevante riguarda la vita utile, che è stimata in sede di
rilevazione iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi.
66
L’avviamento
Definizione
E’ l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur
concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in
modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il
complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in
virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.
Iscrizione in bilancio
E’ iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
- è acquisito a titolo oneroso;
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano
quindi benefici economici futuri;
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.
L’avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le
immobilizzazioni immateriali.
Valutazione
L’Oic, dopo avere esaminato diversi approcci per determinare la vita utile, ha fornito alcuni
punti di riferimento che considerano: il periodo entro il quale la società si attende di godere
dei benefici economici addizionali legati alle prospettive della società oggetto di
aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria; il periodo entro il
quale l’impresa si attende di recuperare l’investimento sulla base di quanto previsto
formalmente dall’organo decisionale della società; la media ponderata delle vite utili delle
principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale, incluse le
immobilizzazioni immateriali.
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L’OIC 24
L’Oic 24 è un principio contabile complesso perché riguarda da un lato i beni immateriali
(diritti di brevetto, concessioni, marchi ecc.) e dall’altro gli oneri pluriennali (in particolare,
costi di impianto/ampliamento e di sviluppo) che hanno caratteristiche più difficilmente
determinabili con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto ai primi.
Il tutto deriva dal codice civile che, nell’articolo 2424 relativo al contenuto dello stato
patrimoniale, comprende le due diverse tipologie di costi sotto la voce Immobilizzazioni
immateriali (comportamento consentito dalle direttive contabili comunitarie).
L’Oic 24 si occupa anche dell’avviamento iscritto tra le immobilizzazioni immateriali dello
stato patrimoniale.
Il principio contabile definisce gli oneri pluriennali costi che non esauriscono la loro utilità
nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento.
Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con
riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi
comprendono costi d’impianto e di ampliamento, costi di sviluppo, e altri costi simili che
soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.
L’articolo 2426 n. 5 del codice civile prevede che i costi di impianto e di ampliamento e i
costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso,
ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati
secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento dei costi citati non è completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare
dei costi non ammortizzati.
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
Il principio contabile Oic 25 “Imposte sul reddito” tiene conto dell’eliminazione della
sezione straordinaria del conto economico: questo comporta la rilevazione, nella voce 20
dello stesso, delle imposte relative ad esercizi precedenti con separata evidenza rispetto a
quelle dell’esercizio.
68
Pertanto, nella voce 20 del conto economico le imposte sul reddito dell’esercizio sono
suddivise in quattro voci distinte:
a) imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio; la
voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad
eventi dell’esercizio (esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).
b) imposte relative a esercizi precedenti. Le imposte relative ad esercizi precedenti,
comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) possono derivare, per
esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di
accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione
Finanziaria. La contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi “per
imposte, anche differite” o dalla voce D12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche
della passività (Oic 19 Debiti). La voce comprende altresì la differenza positiva (o
negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un
accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.
c) imposte differite e anticipate, che accoglie:
i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle
attività per imposte anticipate; e
ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite (in caso
di eccedenza dello stesso); esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20,
l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.
La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da
esercizi precedenti: più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e
delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20.
- proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto alla consolidata,
nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali
generate dalla consolidata stessa.
Con riferimento alla fiscalità corrente, crediti e debiti tributari sono esposti in bilancio
secondo quanto previsto dall’Oic 15 e dall’Oic 19: per quelli inferiori a dodici mesi non si
applica il costo ammortizzato (e, di conseguenza, l’attualizzazione); peraltro, quelli con
scadenza oltre i dodici mesi sono generalmente fruttiferi d’interessi.
E’ confermato che anche le attività per imposte anticipate e le passività per imposte
differite non sono attualizzate.
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Una precisazione rilevante riguarda le regole per l’iscrizione delle imposte anticipate
relative a perdite fiscali: l’esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore
significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro,
soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti (avvertenza contenuta anche nello
Ias 12).
Nel principio contabile, inoltre, è stato disciplinato in modo più chiaro il trattamento
contabile della fiscalità differita nel caso di cambiamento di aliquote fiscali in esercizi
successivi. Infatti, è precisato che la società apporta adeguate rettifiche in caso di
variazione dell’aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che
varia l’aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio. In tal caso le
rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono
rilevate a conto economico a meno che tali attività e passività non si riferiscano a
operazioni che in sede di rilevazione iniziale non hanno avuto effetto sul conto economico.
OIC 26 OPERAZIONI, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA ESTERA
L’Oic 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”, nelle Motivazioni alla base delle
decisioni assunte precisa che il legislatore, con il D.Lgs 139/15, ha riscritto l’articolo 2426
n. 8 del codice civile con una formulazione che riflette l’interpretazione già contenuta nella
versione precedente del principio contabile emanata nel 2014.
Per le definizioni di “attività monetaria” e “passività monetaria” l’articolo 2426, comma 2,
del codice civile rimanda ai principi contabili internazionali costituiti, nello specifico caso,
dallo Ias 21.
Gli elementi monetari sono attività e passività che comportano il diritto a incassare o
l’obbligo di pagare importi in denaro in valuta estera: si tratta di crediti, debiti, disponibilità
liquide, ratei attivi e passivi e titoli di debito. Tali poste sono convertite al cambio corrente
alla chiusura dell’esercizio.
Invece, gli elementi non monetari sono attività e passività che non comportano il diritto ad
incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro, anche se iscritte nell’attivo circolante e
pertanto non immobilizzate. Tali poste sono iscritte in bilancio al cambio storico: si tratta di,
rimanenze, partecipazioni, immobilizzazioni, anticipi, risconti attivi e passivi.
70
Tuttavia i titoli, sia immobilizzati sia iscritti nell’attivo circolante, si iscrivono in bilancio al
cambio corrente alla chiusura dell’esercizio, perché hanno natura monetaria.
Pertanto, mentre le attività e passività monetarie sono adeguate al cambio di fine
esercizio, le attività e passività aventi natura non monetaria, anche se iscritte nel circolante
(e, pertanto, non immobilizzate) sono iscritte al cambio storico come le immobilizzazioni
non monetarie; è il caso, come accennato, delle rimanenze di magazzino e dalle
partecipazioni.
Infine, il principio contiene un paragrafo relativo alla copertura del rischio di cambio di
operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti
finanziari non derivati. Le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in
valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio,
nella loro interezza o per una parte del loro valore nominale (per esempio, 20 o 60 per
cento del valore nominale del credito), se sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel
principio contabile; in sintesi:
-
oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni
irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura come definiti
dal principio contabile Oic 32 “Strumenti finanziari derivati”;
-
all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale
della relazione di copertura;
-
la relazione di copertura si considera efficace verificando che importo nominale, scadenza,
variabile sottostante e data regolamento dei flussi finanziari corrispondano o siano
strettamente allineati.
A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio spot ad ogni
data di chiusura di bilancio e la variazione dell’esercizio è imputata alla voce AVII “Riserva
per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
Al termine della copertura il saldo della Riserva è imputato in contropartita alla voce di
conto economico interessata dall’elemento coperto.
Il principio poi contiene le indicazioni relative alle situazione che comportano l’eventuale
cessazione della copertura.
Con riferimento alle operazioni di copertura attraverso crediti, debiti e disponibilità in valuta
una società deve applicare il principio retrospetticamente, ai sensi dell’Oic 29.
71
OIC 28 PATRIMONIO NETTO
Il principio contabile Oic 28 “Patrimonio netto” è stato oggetto di profonda revisione, ed ha
ora una funzione esclusivamente “contabile” a seguito dell’eliminazione delle parti non
strettamente pertinenti con la redazione del bilancio.
Questo perché il D.L. 91/14 (Legge 116/14) attribuisce all’Organismo italiano di contabilità
le funzioni di natura contabile trasfuse nell’articolo 9-bis del Decreto Legislativo n. 38/05.
Il principio contabile disciplina i criteri di classificazione delle voci di patrimonio netto e la
loro rilevazione e movimentazione in occasione di operazioni tra società e soci, nonché le
informazioni da presentare nella nota integrativa.
La principale novità contenuta nel documento è costituita dall’iscrizione, nel patrimonio
netto, della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, non più iscritte nell’attivo:
eventuali differenze tra valore della riserva e valore delle azioni annullate o vendute sono
imputate a incremento/decremento del patrimonio netto.
Altra novità è l’inclusione (al netto degli eventuali effetti fiscali differiti), nel patrimonio
netto, della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” collegata
all’utilizzo di strumenti finanziari derivati la cui disciplina è contenuta nello specifico
principio contabile.
Inoltre, per quanto prevede l’Oic 29, la voce “Utili (perdite) portati a nuovo” accoglie le
rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche
derivanti da cambiamenti di principi contabili, qualora l’imputazione ad altra voce del
patrimonio netto non sia più appropriata.
I versamenti dei soci che non prevedono un obbligo di restituzione sono trattati nel
principio contabile, mentre quelli ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione
sono trattati nell’Oic 19 Debiti.
Con riferimento alla nota integrativa sono rammentate le disposizioni, contenute negli
articoli 2427 e 2427-bis) che richiedono, alle imprese che redigono il bilancio in forma
completa, numerose informazioni.
Invece, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis c.c.)
devono fornire minori informazioni, mentre le micro-imprese (articolo 2435-ter c.c.)
possono non predisporre la nota integrativa se forniscono in calce allo stato patrimoniale
le informazioni di cui ai numeri 9 e 16 dell’articolo 2427.
Una precisazione riguarda la rinuncia del credito da parte del socio. La rinuncia - se dalle
evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento
72
patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di
patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia
del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una
posta di patrimonio netto. La precisazione è nell’inciso “se dalle evidenze disponibili è
desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società”.
Le disposizioni di prima applicazione precisano che i nuovi effetti derivanti dall’acquisto,
alienazione e annullamento di azioni proprie sono rilevati retroattivamente ai sensi del
principio contabile Oic 29. Invece, eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre
modifiche apportate alla precedente versione dell’Oic 28 possono essere rilevanti in
bilancio prospetticamente e, pertanto, le componenti delle voci riferite ad operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere
contabilizzate in conformità al precedente principio.
Oic 28: la norma transitoria
Il principio disciplina i criteri di classificazione delle voci di patrimonio netto e la loro
rilevazione e movimentazione in occasione di operazioni tra società e soci, nonché le
informazioni da presentare nella nota integrativa.
Nuovi effetti derivanti dall’acquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie rilevati
retroattivamente ai sensi dell’Oic 29.
OIC 29 CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME
CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori imputati nel patrimonio netto: è una
della novità contenute nel principio contabile Oic 29 che si occupa di cambiamenti di
principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo
la chiusura dell’esercizio.
Cambiamenti di principi contabili
I cambiamenti di principi contabili sono ammessi soltanto se richiesti da nuove disposizioni
legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori), oppure se adottati
73
“autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della propria responsabilità e
discrezionalità” per una migliore rappresentazione in bilancio di fatti o operazioni
(cambiamenti volontari).
I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche
disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili: in assenza di
specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati come previsto dall’Oic 29.
A tale proposito, il principio contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati
a nuovo o, se più appropriato, in altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui
avviene il cambiamento di principio.
Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, l’Oic precisa che la Commissione
Europea nell’ambito degli workshop organizzati nel 2013 e 2014 in relazione al
recepimento della direttiva 34/13, ha chiarito che tale modalità di contabilizzazione,
contenuta nel principio internazionale Ias 8, è compatibile con la direttiva: Francia, Gran
Bretagna e Spagna sono già allineate in tal senso.
Gli effetti dei cambiamenti, ai fini comparativi, sono determinati retroattivamente, a meno
che, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, questo risulti eccessivamente oneroso.
Cambiamenti di stime contabili
Le stime riguardano le caratteristiche di elementi presenti alla data del bilancio (es.
incidenza di spese che formano il costo di acquisto di un bene), oppure l’evolversi di eventi
futuri che potrebbero influenzare il valore di una voce di bilancio (es. futuro realizzo di un
credito).
Il processo di stima è intrinseco alla formazione del bilancio ed è, per sua natura,
soggettivo, ma non deve essere arbitrario perché, in tal caso, violerebbe la
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
I cambiamenti di stima sono la conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere
del tempo consente di acquisire in relazione a presupposti o fatti sui quali era fondata la
stima originaria.
I cambiamenti in questione rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio
e non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili: gli effetti del
cambiamento sono classificati nella voce di conto economico relativa all’elemento
patrimoniale oggetto di stima con effetto sull’esercizio in corso (es. esigibilità di un credito)
o (anche) sugli esercizi successivi (es. vita utile di un cespite).
74
Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di
stima, il cambiamento è trattato come cambiamento di stima.
Correzione di errori
Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al
momento in cui è commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta
applicazione sono disponibili.
Gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di stima e neppure con i
cambiamenti di principi contabili.
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le
decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio: la rilevanza, poi,
dipende dalle dimensioni e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle
circostanze.
La correzione degli errori rilevanti, commessi in esercizi precedenti, è contabilizzata nel
saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui è individuato l’errore, con
rilevazione negli utili portati a nuovo o in altra voce se più appropriato.
Invece, gli errori non rilevanti sono contabilizzati nel conto economico: il concetto di
“rilevanza” è trattato nel principio contabile Oic 11.
E’ richiesta l’informazione comparativa, se fattibile.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Il principio contabile esemplifica alcuni fatti, intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che
devono essere recepiti nel bilancio in chiusura e quelli che, invece, sono oggetto della sola
informativa nella nota integrativa (codice civile, articolo 2427 n. 22-quater ).
Tra i primi, per esempio, è la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio
per un importo diverso da quello prevedibile a tale data, mentre è oggetto di sola
informativa, per esempio, la distruzione o il danneggiamento di beni a causa di calamità
avvenute nell’esercizio successivo.
Inoltre, tra i fatti che sono rilevati nel bilancio in chiusura, rientrano quelli che possono
incidere sulla continuità aziendale che impongono agli amministratori particolare
attenzione nelle valutazioni di bilancio.
Per quanto riguarda le informazioni nella nota integrativa, previste dall’articolo 2427 n. 22quater) del codice civile, si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno
variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono
75
di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la
possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere
decisioni appropriate.
Nell’illustrazione
del
fatto
si
fornisce
la
stima
dell’effetto
sulla
situazione
patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
OIC 29: le definizioni in sintesi
Principi contabili: regole e procedure che disciplinano, criteri di individuazione delle
operazioni, modalità delle loro rilevazioni, criteri e metodi di valutazione e quelli di
classificazione ed esposizione dei valori di bilancio.
Criteri di valutazione: regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio.
Metodi di valutazione: modalità con cui un criterio di valutazione è applicato e con cui
viene determinato. Esempio: il criterio di valutazione delle rimanenze è la valutazione al
minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato; i metodi di valutazione del costo sono il LIFO, il FIFO o il
costo medio ponderato.
Applicazione retroattiva: quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi
ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento,
come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
Applicazione prospettica: quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e
operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio
contabile.
Stime: procedimenti e metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore
ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi.
Errore: rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o
di un’informazione fornita in nota integrativa.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: fatti, positivi e/o negativi, che
avvengono tra la data di chiusura e quella di formazione del bilancio d’esercizio.
76
L’informazione comparativa dei cambiamenti di principi e della correzione di errori
I cambiamenti di principi contabili richiedono l’informazione comparativa. Questo comporta
la rideterminazione degli effetti che si sarebbero determinati nel bilancio comparativo
come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile: pertanto, è
necessario rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente e i
relativi dati comparativi.
Tuttavia, quando, dopo avere fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare
l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o questo sia eccessivamente oneroso, la
società non deve presentare i dati comparativi rettificati e applica il nuovo principio
contabile alle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, effettuando la rettifica al
saldo di apertura del patrimonio netto.
Alle medesime condizioni, quando non è fattibile calcolare l’effetto cumulativo pregresso,
la società deve applicare il nuovo trattamento contabile prospetticamente.
Per esempio, se una società, con riferimento agli interessi passivi, passa dalla
contabilizzazione nel conto economico alla capitalizzazione ad una immobilizzazione
materiale e non è in grado di calcolare l’effetto cumulativo pregresso per tutti gli esercizi
precedenti, ma soltanto per gli ultimi due, rettifica i dati comparativi solo alle
immobilizzazioni materiali relative a tali esercizi.
Regole analoghe riguardano l’informazione comparativa relativa alla correzione di errori:
esula dal contenuto del principio contabile, in quanto di natura giuridica, la trattazione delle
circostanze che possono originare l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio.
OIC 31 FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nella nuova versione del principio contabile Oic 31, come in altri, alcune parti specifiche
sono contenute in esempi, in questo caso relativi all’illustrazione di alcune casistiche di
fondi per rischi e oneri che non sono parte integrante del documento.
Nella bozza diffusa in precedenza, l’Organismo italiano di contabilità poneva un quesito ai
partecipanti alla consultazione per conoscere il loro punto di vista riguardo al processo di
stima dei fondi che può ricomprendere il concetto di attualizzazione: in sostanza, l’Oic
chiedeva se fosse necessario dettare un’espressa regola al riguardo.
Nella versione finale è stata eliminata la disposizione che precludeva l’attualizzazione dei
fondi rischi e oneri: la necessità del divieto è superflua perché il legislatore ha previsto il
77
modello dell’attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia,
l’Oic ha ritenuto opportuno chiarire che l’orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si
può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di
un esborso nel lungo periodo e che derivato da un’obbligazione legale certa derivante da
vincolo contrattuale o dalla legge. Questo nei limiti in cui la stima dell’ammontare e della
data dell’esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro
connesso all’orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante
della stima: in sostanza, la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere
significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al
momento dell’esborso. La previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come
facoltativa perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo
orizzonte temporale è un elemento rilevante: tra gli esempi (che non sono parte integrante
del principio contabile) è riportato quello dei Fondi recupero ambientale.
Le definizioni sono rilevanti per comprendere anche la differenza tra Fondi per rischi e
oneri e debiti.
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili,
con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i
cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti
alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal
verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa,
stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte
alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Per potenzialità s’intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla
data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o
più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un
utile (attività potenziale).
L’accantonamento al Fondo è la contropartita economica correlata alla rilevazione
patrimoniale, di competenza dell’esercizio, nei fondi per rischi e oneri.
Il principio contabile ribadisce che per l’imputazione nel conto economico degli
accantonamenti prevale il criterio della classificazione “per natura” dei costi, sia se riferiti
78
ad operazioni relative alla gestione caratteristica e accessoria (Area B), sia se relativi alla
gestione finanziaria (Area C).
Preliminarmente si deve stabilire l’area interessata all’imputazione e, successivamente, se
l’area è quella relativa all’attività caratteristica e accessoria (Area B), l’imputazione avviene
nelle voci più pertinenti, diverse dalle voci B12 e B13 che sono utilizzate soltanto in via
residuale.
Per esempio, l’accantonamento per oneri di ristrutturazione legati ai dipendenti è rilevato
nel conto economico tra i costi del personale.
L’utilizzo di un Fondo è effettuato in modo diretto e soltanto per le spese e passività per le
quali il Fondo era stato originariamente costituito: per esempio, un Fondo iscritto per un
contenzioso legale può essere utilizzato soltanto con riferimento a quel contenzioso
legale.
Se, al verificarsi dell’evento, il Fondo non è sufficiente per coprire l’ammontare degli oneri
sostenuti, la differenza negativa è rilevata nelle voci del conto economico in coerenza con
l’accantonamento originario.
Invece, se la situazione che aveva originato l’accantonamento si evolve in senso positivo,
il Fondo in tutto o in parte eccedente deve essere ridotto o eliminato.
In tale ipotesi, la rilevazione contabile dell’eccedenza dipende dalla natura del rischio o
della passività originaria: se l’accantonamento riguardava l’attività caratteristica o
accessoria dell’impresa, ed era stato contabilizzato fra i costi della produzione,
l’eccedenza è rilevata tra i componenti del valore della produzione, nella voce A5; in altre
ipotesi la rilevazione contabile avviene nell’area finanziaria.
Il principio contabile rammenta che la voce B.3 dello stato patrimoniale, relativa agli
“strumenti finanziari derivati passivi”, accoglie gli strumenti finanziari con fair value
negativo alla data di valutazione.
Tra i fondi per oneri sono citati quelli relativi a contratti onerosi, in precedenza disciplinati
in altri principi: tuttavia, nulla cambia rispetto al passato in quanto si tratta di fondi iscritti
nelle situazioni in cui la società è impegnata a soddisfare un’obbligazione i cui costi sono
superiori ai benefici che si presume saranno conseguiti (anche in tale ipotesi
l’accantonamento è iscritto nella voce di conto economico in base alla “natura” del costo:
se la correlazione non è possibile, l’iscrizione avviene nella voce B.13).
I fondi per rischi e oneri devono tenere conto anche degli eventi che si manifestano dopo
la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni che già esistevano alla data del
bilancio.
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Oic 31. Il principio contabile
La struttura del principio contabile è più snella rispetto alla precedente e risulta di facile
lettura perché riporta le disposizioni di carattere generale, mentre a parte sono illustrate
alcune fattispecie di fondi rischi e oneri.
Accantonamenti a Fondi per rischi e oneri: requisiti per la rilevazione
I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti
che, alla chiusura dell’esercizio, hanno le seguenti caratteristiche:
- natura determinata,
- esistenza certa o probabile,
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati,
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.
Quando non è possibile rilevare un Fondo per rischi e oneri
Un fondo non può essere iscritto per:
- rettificare i valori dell’attivo;
- coprire rischi generici non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio
hanno originato una passività;
- effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere
determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita,
ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neppure di un importo
minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
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OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il nuovo principio contabile Oic 32 riguarda la contabilizzazione degli strumenti finanziari
derivati. Per alcune imprese si tratta di novità con impatto negativo mentre per altre, che
hanno operato correttamente anche in passato, i cambiamenti sono all’insegna della
maggior chiarezza dei dati contabili.
Le imprese che hanno sottoscritto strumenti finanziari complessi, all’inizio trattati
contabilmente quali “coperture” ma poi rivelatisi minusvalenti e senza alcuna contropartita
in altre poste di bilancio, devono iscrivere nei bilanci 2016 le relative perdite.
Per la verità le perdite in questione dovevano già essere iscritte nei bilanci precedenti ma,
in alcuni casi, questo non è stato fatto: pertanto, le nuove disposizioni, che non prevedono
norme transitorie e si applicano anche alle operazioni in corso all’1 gennaio 2016,
impongono di contabilizzare le perdite pregresse.
Il principio contabile contiene quattro appendici e numerosi esempi illustrativi, questi ultimi
non sono parte integrante del documento per consentirne l’aggiornamento nel caso fosse
necessario per recepire le novità di una materia in costante evoluzione.
Inoltre, sono illustrate le motivazioni alla base delle scelte contabili adottate nella stesura
del principio, tra le quali è di particolare interesse la spiegazione delle semplificazioni
adottate rispetto alla prassi internazionale.
Alla base del documento è l’articolo 2426 numero 11 bis del codice civile, introdotto dal
D.Lgs n. 139/15 con applicazione dai bilanci 2016, che prevede la rilevazione in bilancio
degli strumenti finanziari derivati e la loro valutazione al fair value a partire dall’1 gennaio
2016.
Precisamente, la norma di legge prevede che i derivati, anche se incorporati in altri
strumenti finanziari, sono iscritti al fair value con imputazione delle variazioni nel conto
economico, oppure direttamente in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto in
caso di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento
finanziario o di un’operazione programmata: la riserva è successivamente imputata nel
conto economico in base alle modalità dell’operazione in modo tale che utili e perdite
maturati sullo strumento derivato sterilizzino le oscillazioni di valore dell’elemento oggetto
di copertura.
La norma di legge prevede la sussistenza della copertura in presenza di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e
quelle dello strumento di copertura: in sintesi, la copertura è efficace se il valore dello
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strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella
direzione opposta di quello dell’elemento coperto.
Come accennato, la norma prevede un generale obbligo di valutazione degli strumenti
derivati al fair value, anche se lo strumento derivato è inglobato in un altro strumento
finanziario, e detta un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair
value di elementi presenti nel bilancio (variazioni contabilizzate nel conto economico),
oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione (variazioni contabilizzate
nel patrimonio netto).
Il principio contabile illustra i derivati utilizzati per le coperture, costituiti da strumenti
designati alla copertura di uno o più rischi di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di
credito.
Possono essere oggetto di copertura attività e passività iscritte in bilancio, impegni
irrevocabili e operazioni programmate altamente probabili.
Le relazioni di copertura sono di due tipi, con differenti modalità contabili di rilevazione:
coperture delle variazioni di fair value e coperture di flussi finanziari.
In alcuni casi, la verifica dell’efficacia della copertura può essere piuttosto complessa,
mentre nel caso delle “coperture semplici” la verifica può basarsi su un’analisi qualitativa
che non necessita dell’elaborazione di test quantitativi.
Il principio contabile declina sul piano tecnico questa previsione e precisa che, all’inizio
della relazione di copertura, deve esistere una designazione e documentazione formale
della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della
strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere l’individuazione
dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di
come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della
stessa.
La verifica dell’efficacia della copertura, da effettuarsi a ogni data di chiusura del bilancio,
avviene in via “qualitativa” quando gli elementi dello strumento di copertura e dell’elemento
coperto corrispondono o sono strettamente allineati: si tratta di, importo nominale, data di
regolamento dei flussi finanziari, scadenza e sottostante.
Invece, la verifica “quantitativa” dell’efficacia della copertura è più complessa e richiede
l’utilizzo di varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate nell’attività di risk
management.
L’articolo 2426 n. 11-bis, inoltre, prevede la valutazione al fair value anche per i derivati
incorporati in altri strumenti finanziari.
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Copertura di fair value
La copertura può essere attivata se il fair value dell’elemento coperto, con riferimento al
rischio oggetto di copertura, può essere valutato attendibilmente.
La copertura è attivata quando l’elemento coperto è un’attività o una passività iscritta nello
stato patrimoniale oppure un impegno irrevocabile: è il caso, per esempio, del magazzino
di materie prime che, per strategia aziendale, possono essere destinate sia alla
produzione interna di prodotti finiti sia alla vendita a terzi al fine di evitare il deprezzamento
del valore delle stesse.
In questo caso, per esempio, nel conto economico sono rilevati l’onere finanziario relativo
al fair value negativo del derivato e il provento finanziario in contropartita all’incremento del
valore delle rimanenze: pertanto, si realizza la valutazione “simmetrica” prevista dalla
norma di legge (l’adeguamento del valore contabile delle rimanenze avviene nei limiti del
valore recuperabile: articolo 2426 n. 9 c.c.).
Ovviamente, la valutazione “simmetrica” si effettua solo in relazione al rischio coperto e
durante il periodo in cui sussiste la copertura: eventuali variazioni ante e post copertura
non hanno alcuna rilevanza.
Contabilmente le variazioni di fair value dello strumento di copertura e dell’elemento
coperto sono rilevate, a seconda del loro segno, nelle voci D.18.d. o D.19.d del conto
economico: l’eventuale eccedenza tra variazione dell’elemento coperto e dello strumento
di copertura è rilevata nella voce di conto economico interessata dall’elemento coperto,
ovvero la voce B.11 relativa alla variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci.
Copertura di flussi finanziari
La copertura di flussi finanziari riguarda, per esempio, l’interesse variabile pagato
periodicamente in relazione a un debito finanziario, l’impegno all’acquisto o alla vendita di
beni, oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale emergerà un
acquisto o una vendita di beni.
Per esempio, nel caso di copertura del rischio di tasso d’interesse su un debito finanziario
a tasso variabile, stipulando un contratto interest rate swap (Irs) ad ogni scadenza di
pagamento degli interessi si incassano dalla controparte del derivato gli interessi calcolati
al tasso variabile e si pagano quelli calcolati ad un tasso fisso. Se la copertura è impostata
correttamente, si annulla il rischio connesso alla futura variazione dei tassi perché
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l’aumento degli stessi e, pertanto degli interessi da pagare sul finanziamento, è
compensato dallo stesso ammontare di interessi incassati dalla controparte del derivato:
nella sostanza, la società paga, ad ogni scadenza, interessi calcolati in base al tasso fisso.
Contabilmente, a ogni chiusura del bilancio, lo strumento di copertura è rilevato nello stato
patrimoniale al fair value con contropartita la “riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi” iscritta nel patrimonio netto al netto degli effetti fiscali differiti: questa
modalità di contabilizzazione è dovuta al fatto che la copertura si riferisce ad accadimenti
non ancora in bilancio, che si manifesteranno in futuro.
Pertanto, le variazioni del derivato saranno correlate, negli esercizi futuri, alle variazioni
degli interessi rilevati nel bilancio in base al principio di competenza.
La riserva può accogliere soltanto la componente efficace della copertura, mentre la parte
inefficace, costituita dalle variazioni di fair value del derivato alle quali non corrisponde la
variazione di segno contrario dei flussi attesi dell’elemento coperto, è imputata nella
sezione D del conto economico.
Il rilascio della riserva nel conto economico avviene in base alle modalità dell’operazione:
per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o passivi o quando si
verifica la vendita programmata. La voce di conto economico utilizzata è la stessa
impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sul risultato dell’esercizio (per
esempio, voce C.17 nel caso di copertura di flussi finanziari derivanti da interessi su
finanziamenti).
Derivati incorporati
La norma di legge prevede la valutazione al fair value anche dei derivati incorporati in
contratti primari. Per esempio, un’obbligazione convertibile, che comporta l’iscrizione
dell’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale in una riserva di patrimonio
netto: la riserva non è soggetta a valutazioni successive.
Si tratta di contratti ibridi, composti da uno strumento finanziario derivato (derivato
incorporato) e da un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali
condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero luogo
se non fosse presente la componente derivativa.
Il derivato incorporato, se ne ricorrono le condizioni illustrate nel documento, é separato
dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato: un
esempio sono le citate obbligazioni convertibili nelle quali il titolo di debito incorpora
l’opzione, ovvero il diritto di conversione, sulle azioni dell’emittente.
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Il principio contabile, precisa che, sebbene la norma di legge faccia riferimento
esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria, in virtù del principio della sostanza
dell’operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura
finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i
derivati incorporati in altri strumenti finanziari. Nel paragrafo relativo all’Ambito di
applicazione del principio, sono escluse le opzioni di riscatto nei contratti di leasing,
perché le opzioni di riscatto non determinano rischi aggiuntivi per il locatario e pertanto i
costi collegati a tale valutazione supererebbero i benefici connessi alla valutazione al fair
value dei derivati: quest’ultima precisazione è contenuta nelle motivazioni alla base delle
decisioni assunte.
Il derivato scorporato è valutato al fair value alla data dello scorporo e ad ogni data di
chiusura di bilancio successiva. Alla data dello scorporo l’eventuale differenza tra il valore
del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al contratto primario:
quest’ultimo è successivamente valutato in base ai criteri di valutazione del principio
contabile di riferimento per quella tipologia di contratto.
Anche con riferimento ai derivati incorporati l’Oic ha previsto semplificazioni illustrate nelle
motivazioni alla base delle scelte contabili adottate.
Coperture semplici
Il modello contabile “semplice”, applicato soltanto a coperture specifiche e non per masse,
riguarda strumenti finanziari derivati con caratteristiche del tutto simili a quelle
dell’elemento coperto: si tratta delle “relazioni di copertura semplici”.
In questo caso, le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti
finanziari derivati che hanno caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto
quali, scadenza, importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e sottostante.
Pertanto, la relazione di copertura si considera efficace verificando semplicemente, in via
qualitativa, che gli elementi portanti quali, importo nominale, data di regolamento dei flussi
finanziari, scadenza e sottostante dello strumento di copertura e dell’elemento coperto,
corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia
tale da incidere significativamente sia sul fair value dello strumento di copertura sia
dell’elemento coperto.
In tali situazioni le imprese sono esonerate dall’effettuare calcoli complessi (anche di
natura matematico-statistica) per determinare la componente di inefficacia della copertura.
La semplificazione è importante, in particolare, per le coperture di flussi finanziari perché
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può evitare il calcolo della parte inefficace (mentre per le coperture di fair value le
oscillazioni sono comunque rilevate nel conto economico).
Invece, la verifica “quantitativa” dell’efficacia della copertura (=relazione economica) è più
complessa e richiede l’utilizzo di varie metodologie, anche statistiche, normalmente
utilizzate nell’attività di risk management.
Tuttavia, le imprese, in particolare le PMI, devono dotarsi di strumenti e procedure in
grado di monitorare i rischi finanziari in modo tale da utilizzare al meglio le nuove norme.
La prima applicazione del principio contabile
Le disposizioni del codice civile e del principio contabile riguardano anche le imprese che
redigono il bilancio in forma abbreviata, ma non si estendono alle micro imprese le quali
non possono applicare le disposizioni in materia di derivati ma, se ricorrono le condizioni di
cui al principio contabile Oic 31, iscrivono in bilancio un Fondo rischi. Queste imprese,
nella valutazione del Fondo, possono fare riferimento alle linee guida per la valutazione di
un contratto derivato contenute nel principio contabile in questione.
La prima applicazione del principio contabile deve avvenire in modo retrospettivo, pertanto
con informazione comparativa con riferimento all’esercizio precedente (principio Oic 29: le
voci di bilancio sono espresse come se le nuove regole fossero state applicate da
sempre).
Il principio contabile precisa che le regole di prima applicazione sono di carattere
retrospettivo: infatti, trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto della legge, in
assenza di una previsione legislativa esplicita, non è stato possibile prevedere un
approccio differente.
Tuttavia, per le coperture preesistenti all’applicazione del principio è possibile, una volta
verificata la relazione di copertura, per quelle di fair value, imputare agli utili/perdite di
esercizi precedenti la valutazione al fair value dell’elemento coperto e dello strumento di
copertura fatta alla data di prima applicazione del principio (in sostanza, senza effettuare
la valutazione alla data di inizio della copertura) .
Per le coperture di flussi finanziari, l’eventuale parte inefficace è imputata agli utili/perdite
di esercizi precedenti, mentre la parte efficace nella “Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi” con la scrittura contabile “Riserva (A.VII) a Fondo per strumenti
finanziari derivati passivi (B.3)”; le riserve non sono considerate nel computo del
patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice
civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
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La verifica delle coperture in essere può avvenire in via “qualitativa”, applicando il modello
semplificato.
Infine, sono state previste alcune semplificazioni relative anche ai derivati incorporati
facendo coincidere la data dello scorporo, e pertanto della valutazione al fair value, con la
data di prima applicazione del principio contabile.
Oic 32. Le definizioni contenute nel principio contabile
Derivato. Strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti tre
caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di
interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo
o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso
di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti
contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che
sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una
risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.
Fair value. Prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di
mercato alla data di valutazione.
Strumento di copertura. Derivato designato alla copertura di uno dei seguenti rischi:
a) rischio di tasso d’interesse, ad esempio di uno strumento di debito rilevato al costo
ammortizzato;
b) rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente
probabile in valuta estera;
c) rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario
detenuto dalla società;
d) rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).
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Motivazioni alla base delle decisioni assunte dall’Oic
Per comprendere le scelte operate dall’Organismo italiano di contabilità è fondamentale la
lettura delle motivazioni alla base delle decisioni assunte, tra le quali è di particolare
interesse la spiegazione delle semplificazioni adottate rispetto alla prassi internazionale.
L’Oic premette che, nella definizione dei contenuti regolamentari del principio, si è tenuto
conto di quanto disciplinato dai principi contabili internazionali Ias/Ifrs perché
esplicitamente richiamati dal codice civile.
Le regole internazionali, poi, sono conosciute anche da molte società che redigono i
bilanci d’esercizio in base ai principi contabili nazionali, ma redigono il bilancio consolidato
in base agli Ias/Ifrs: inoltre, per quanto riguarda l’informativa, già il principio contabile Oic 3
contiene numerosi riferimenti alla prassi internazionale.
Tutto questo consente di minimizzare le differenze tra soggetti italiani che applicano i
principi contabili internazionali e quelli che applicano i principi nazionali.
Tuttavia, questo approccio non si deve intendere quale incorporazione, nel principio
contabile, degli Ias/Ifrs: infatti, come accennato, anche se le regole di base contenute nel
documento sono analoghe a quelle internazionali, il principio nazionale ha proprie
peculiarità perché le regole dei derivati riguardano la generalità delle imprese italiane con
la sola esclusione delle micro-imprese.
Questa situazione ha reso necessario rendere maggiormente comprensibili istituti contabili
particolarmente complessi, al fine di privilegiare, ove possibile, soluzioni semplificatrici.
Inoltre, sono state previste soluzioni contabili snelle per le operazioni di copertura semplici.
Il modello contabile semplificato, applicato generalmente a coperture specifiche e non per
masse, riguarda strumenti finanziari derivati con caratteristiche del tutto simili a quelle
dell’elemento coperto.
In tali casi, la relazione di copertura si considera efficace verificando, in via qualitativa, che
gli elementi portanti quali, importo nominale, scadenza e sottostante dello strumento di
copertura e dell’elemento coperto, corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio
di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sia sul fair value
dello strumento di copertura sia dell’elemento coperto: questo evita di effettuare la verifica
“quantitativa” dell’efficacia della copertura, più complessa e che richiede l’utilizzo di varie
metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate nell’attività di risk management.
Inoltre, non sono stati proposti alcuni modelli contabili previsti dagli Ias/Ifrs, oggetto di
critica da parte dell’Oic nelle sedi internazionali.
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L’Oic, a parte i vincoli relativi alle definizioni che devono essere basate sugli Ias/Ifrs
omologati, ha scelto di fare riferimento all’Ifrs 9 Financial Instruments, anche se il principio,
dopo il parere positivo dell’Efrag, non è ancora stato omologato in Europa. Questa scelta,
che evita il successivo aggiornamento del principio contabile nazionale nel 2018, data di
applicazione dell’Ifrs 9, è dovuta al fatto che quest’ultimo è nettamente migliorativo rispetto
allo Ias 39.
In definitiva, l’Oic ha introdotto notevoli semplificazioni, oltre che per la contabilizzazione
delle coperture semplici, anche con riferimento alla separazione dei contratti derivati e per
le disposizioni di prima applicazione del principio contabile.
Franco Roscini Vitali
Marzo 2017
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