Diritto privato B

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Fac. Economia e Commercio
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Diritto privato B
Lo studio del rapporto giuridico si distingue in:
1. DIRITTI REALI (Diritti dell'uomo sulla cosa → Durano nel tempo)
2. DIRITTI DI OBBLIGAZIONE (Diritti fra uomini → Limitati nel
tempo)
Caratteristiche
DIRITTI REALI (divisi in re propri e in re alieni)
REALE: Rapporto giuridico diretto tra l'uomo e la cosa
IMMEDIATEZZA: attraverso il godimento della cosa, senza intermediari
ASSOLUTO: si fa valere verso tutti
DIRITTI DI OBBLIGAZIONE
PERSONALE: attraverso il comportamento di un altro soggetto
MEDIATO: per l'adempimento serve la cooperazione dell'altra parte
RELATIVO: si fa valere solo verso il soggetto obbligato
Rapporto di garanzia:
 IPOTECA (D. Reale) FIDEIUSSIONE (D. Obbligazione)
 ADEMPIMENTO: modo naturale di estinzione dell'obbligazione
Modi di estinzione:
-novazione
-remissione
-compensazione
-confusione
-impossibilità sopravvenuta non imputabile al creditore
OBBLIGAZIONE
Definizione: vincolo giuridico che costituisce qualcuno ad eseguire una prestazione in conformità del diritto positivo.
L'obbligazione è un rapporto tra due parti in virtù del quale, una parte (debitore) è tenuta ad un determinato comportamento a favore dell'altro
Non tutte le prestazioni possono, tecnicamente e di conseguenza anche giuridicamente, essere considerate obbligazioni.
ELEMENTI
Soggetto attivo ›› debitore
Soggetto passivo ›› creditore
Oggetto ›› prestazione
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OBBLIGAZIONI INCROCIATE
Es. COMPRAVENDITA - Due prestazione uguali ed opposte, bilaterali
REGOLA GENERALE
Un sospetto non può essere tenuto ad un comportamento obbligatorio se non
conforme ad una fonte legittima
Art.1173
FONTI LEGITTIME DI OBBLIGAZIONE
IL CONTRATTO VOLONTARIO
IL FALLO ILLECITO INVOLONTARIO
ALTRO ATTO







-Promessa di pagamento (art.1988)
-Promessa al pubblico (art.1989)
-Ricognizione di debito (art.1988)
-Titoli di credito (art.1992-2027)
-Gestione d'affari (art.2028)
-Pagamento dell'indebito (art.2033)
-arricchimento senza giusta causa (art.2041)
PROMESSA DI PAGAMENTO:
Il debitore promette di pagare il creditore il quale potrà far valere questa
promessa per ottenere l'adempimento. La promessa non prova altri rapporti obbligazionari antecedenti e ne prescinde da essi.
Nel momento che un soggetto fa una promessa, anche non relativa ad un
soggetto specifico, non appena si realizzano le condizioni chi ha promesso è tenuto a adempire la promessa fatta. ( es. a chi ritroverà il mio
cane darò 100€)
CARATTERI DELL'OBBLIGAZIONE
- COERCIBILITA': il creditore può costringere il debitore a adempiere
il suo debito vincolo giuridico (Rapporto giuridico: con rapporto tra
due persone)
- RAPPORTI AMICHEVOLI: quando la prestazione è animata da sentimenti di benevolenza, di amicizia, cortesia non sorge obbligazione.
Non si è obbligati a adempire la prestazione.
- RAPPORTI GRATUITI: sorgono delle vere e proprie obbligazioni
o La prestazione è dovuta in forma di un titolo (senza corrispettivo)
o L'eventuale NON adempimento è COERCIBILE (ottenibile
giudizialmente)
- OBBLIGAZIONE NATURALE
 l'obbligazione morale consiste in un obbligo morale/sociale a contenuto patrimoniale che viene spontaneamente eseguito e pertanto non ottenibile giudizialmente.
 Se la prestazione è già stata eseguita non è ottenibile il rimborso della
prestazione salvo che il soggetto sia incapace.
 (Es. se pago un amico per dovere morale e poi cambio idea non posso
più riavere i soldi indietro)
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CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
Suscettibile di valutazione economica (soggettiva, oggettiva) quantificabile in moneta
Relazione funzionale: deve essere corrispondente ad un interesse anche non patrimoniale del creditore
Possibile Materialmente: esistente nella realtà, Giuridicamente:
conforme al diritto
Lecita: non deve integrare comportamenti vietati dall'ordinamento.
Determinata: specificata accuratamente, Determinabile: identificabile da terzi
Art.1175
COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA (principio della buona fede).
Ciascuna parte deve cooperare affinché si realizzi l'interesse
dell'altra parte
Art.1176
DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO
E' quello sforzo che viene chiesto al debitore in vista della
soddisfazione dell'interesse del creditore.
Una prestazione può essere diligente ma in mala fede (es.
consegna di merce vietata)
La non diligenza è un comportamento colposo che quindi fa
cadere la non imputabilità al debitore.
La non imputabilità del debitore fa estinguere il rapporto giuridico.
Se l'obbligazione è validamente assunta il debitore incapace
non può impugnare il pagamento effettuato.
ADEMPIMENTO:
E' l'esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione che forma l'oggetto dell’obbligazione
"Se l'esecuzione non è esatta non si avrà inadempimento"
Art.1176
DEBITORE ADEMPIENTE: è il debitore che esegue esattamente la prestazione dovuta.
È richiesta la diligenza del buon padre di famiglia
È richiesta la diligenza qualificata in base alla natura
dell'affare
Art.1218
DEBITORE INADEMPIENTE
INADEMPIMENTO:implica il RISARCIMENTO DANNO
salvo provare la imputabilità del fatto
-per ritardo
-per inesattezza
ELEMENTI DELL'ESATTO ADEMPIMENTO
1.
2.
Modalità d’esecuzione
Persona che esegue
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3.
4.
5.
6.
1.
Persona che riceve
Luogo d’esecuzione
Il tempo
L'identità dell'oggetto dell'obbligazione
MODALITA' DI ESECUZIONE
ESATTO ADEMPIMENTO = ADEMPIERE BENE
Conseguenza => estinzione dell'adempimento
Può essere sia: QUALITATIVO
pulita male la casa
QUANTITATIVO
8 bottiglie contro 10
MODALITA' PRESCRITTE DALLA LEGGE
Art.1176 diligenza nell'inadempimento
Criterio della diligenza del buon padre di famiglia
Diligenza specifica del professionista medio
Art.1181 adempimento parziale (posso rifiutare) o totale (ok)
Art.1178 obbligazione generica > QUALITA' NON INFERIORE ALLA MEDIA
Art.1177 obbligazioni di custodia => OBBLIGO DI RESTITUZIONE
SENZA DETERIORAMENTO
"La custodia è a rischio del creditore, ma chi custodisce ha l'obbligo di
custodire diligentemente"
2.
PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE
Il debitore è colui che ha assunto l'obbligazione e colui che deve eseguire la prestazione
Art.1180
ADEMPIMENTO DEL TERZO
In quali casi può essere eseguita da un terzo in caso di prestazione ad oggetto generico e/o fungibile?
ANCHE CONTRO LA VOLONTA' DEL CREDITORE
SALVO
1. Creditore abbia interesse a ricevere personalmente l'accredito dal debitore
2. Opposizione del debitore
Art.1191
DEBITORE INCAPACE
Il pagamento eseguito da debitore incapace è valido perché
l'adempimento è atto dovuto.
Il pagamento dovuto già effettuato non è impugnabile dal debitore anche se incapace
3.
PERSONA CHE RICEVE LA PRESTAZIONE
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Art.1188
DESTINATARIO DEL PAGAMENTO
Il pagamento effettuato a chi non è legittimato a riceverlo non
libera il debitore il quale dovrà ripetere la prestazione.
Il destinatario del pagamento è il creditore o una persona da
lui indicata.
Nel caso non fosse determinata può indicarla la legge o il
giudice.
Il pagamento effettuato a chi non è legittimato libera il debitore solo se il creditore lo ratifica o se il creditore ne approfitta traendone vantaggio.
Art.1189
Se il debitore esegue in buona fede il pagamento al creditore
apparente è liberato.
Art.1190
CREDITORE INCAPACE
Il pagamento effettuato verso il creditore incapace non libera
il debitore, salvo che se ne provi che il pagamento è stato a
reale vantaggio dell'incapace.
4.
LUOGO DELL'ADEMPIMENTO art.1182
Deve essere adempiuto nel luogo esatto, stabilito dalle parti, altrimenti:
Può essere desunto dalla natura dell'adempimento
In mancanza di indicazioni la consegna deve avvenire nel luogo di
pagamento
Per prestazioni diverse si utilizza il domicilio del creditore
5.
TEMPO DELL'ADEMPIMENTO art.1183-1184-1185-1186-1187
TERMINE: a favore del debitore fino al termine.
NON TERMINE: Allo scadere scatta la mora, immediata o stabilita dal
giudice
Se le parti non hanno stabilito un termine questo può essere stabilito dal
giudice secondo la natura dell'affare.
Art.1184
“Se è fissato un termine quest'ultimo si presume a favore del
debitore"
Art.1185
Non si può chiedere al debitore la prestazione in anticipo rispetto alla scadenza del termine
6.
IDENTITA' DELLA PRESTAZIONE - oggetto della prestazione con
la prestazione inversa
Art.1197 "La prestazione deve essere uguale a quella dovuta" (non - e
non di +)
Se diversa non libera il debitore (anche se maggiore) salvo che il creditore vi acconsenta
Se la prestazione consiste nel passaggio di proprietà è necessario garantirne l'evizione o i vizi sulla cosa. Il creditore può comunque accettarla o
chiedere il risarcimento del danno.
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Definizione: PAGAMENTO è l'adempimento obbligazione pecuniaria
Art.1193
IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO (caso di più debiti
contemporanei)
In ordine si presuppone al debito:
1.
Scaduto
2.
Meno garantito
3.
Più oneroso
4.
Più antico
5.
Proporzionalmente a tutti i debiti
Regole suppletive - Prima si onorano gli interessi poi il capitale
Art.1196
SPESE DEL PAGAMENTO (a carico del debitore)
Il Debitore che esegue il pagamento ha diritto di ricevere la
quietanza di avvenuto pagamento.
Art.1199
QUIETANZA
Atto unilaterale che comporta il riconoscimento del pagamento (dichiarazione di scienza) ha valore di confusione STRAGIUDIZIALE
"Se il creditore si rifiuta di rilasciare la quietanza di pagamento al debitore quest'ultimo può rifiutarsi di perfezionare il pagamento"
Art.1200
Diritto del debitore alla liberazione delle garanzie reali, il
creditore deve consentire la liberazione da pegno o ipoteca a
pagamento ricevuto.
PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
Nel pagamento con surrogazione il terzo che ha adempito succede nel rapporto e ha azione nei confronti del vecchio debitore che non ha adempiuto.
MEZZI DI PAGAMENTO
Trasferimento elettronico
Bancomat
Carta di credito
Accredito bancario
Assegno
Inadempimento delle obbligazioni
Definizione: ogni discordanza fra il dovuto e ciò che è effettivamente prestato
Il creditore deve, diligentemente e correttamente, presentarsi a ricevere il pagamento offertogli.
Debitore e creditore che non adempiono il dovere di diligenza e correttezza,
sono inadempienti
Il diritto distribuisce il rischio un po' sul debitore e un po' sul creditore
Art.1218:
se il debitore segue la prestazione non correttamente è tenuto
al risarcimento del danno
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Si ha inadempimento sia per non esecuzione, sia per esecuzione non esatta della prestazione e ha come EFFETO il risarcimento del danno
Il debitore è liberato dall’adempimento se prova:
-Impossibilità sopravvenuta: non soggettiva, non imputabile
al debitore
-Causa a lui non imputabile
Per le prestazione di fare?
-Se il pianista che doveva suonare la sera dopo va a sciare e si
rompe un braccio non è impossibilità sopravvenuta in quanto
poteva scegliere di non sciare o farlo con diligenza.
-Se avviene un furto con minaccia e intimidazione
Le norme che regolano l'inadempimento sono norme che tutelano il creditore
IPOTESI DI INADEMPIMENTO:
- -la prestazione non è eseguita
- -la prestazione non è eseguita esattamente
- -la prestazione è eseguita in ritardo per causa a lui imputabile
(MORA DEL DEBITORE)
Art.1223
Il RISARCIMENTO DEL DANNO
Come sanzione dell'inadempimento
Il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri
Il danno emergente comprende: la perdita subita dal creditore
Lucro cessante: è il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento
(è l'effettiva diminuzione del patrimonio subita dal creditore
MANCATO GUADAGNO)
Concorso di colpa
Il danno deve essere collegato al fatto colposo del creditore
1.
Nesso di causalità
Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento
2. PREVEDIBILITA' è riferita solo al tempo dell'obbligazione
Limita la quantificazione del danno risarcibile
3. Il debitore è esonerato dal risarcimento
per danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza
Art.1226
La valutazione equitativa del danno
Art.1229
Le clausole di esonero da responsabilità:
Sono quelle clausole per mezzo delle quali una delle parti
viene esonerata da responsabilità in caso di inadempimento.
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In questo caso, il rischio cade sul creditore e non più sul debitore. Ma tutti?
No! Solo quelli di lieve entità.
Nullità dei patti preventivi
Sono nulli i patti che tendono a limitare o escludere preventivamente la responsabilità del debitore:
a. Per dolo o colpa grave (imperizia, diligenza,
b. Derivanti dalla violazione di obblighi imposti da norme di ordine
pubblico
Il debitore che si avvale di terzi per l'adempimento risponde dei fatti dolosi o
colposi di costoro, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente
Art.1224
niarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto obbligazioni pecuSe paga con ritardo egli dovrà dare la somma + gli interessi
legali del ritardo senza prova.
Per interessi ulteriori è obbligatorio la prova
Art.1256
IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA
L'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al
debitore la prestazione diventa impossibile. L'impossibilità
sopravvenuta è un evento che libera il debitore dall'adempimento delle obbligazioni
Definizione. TITOLO rapporto giuridico da cui deriva l'obbligazione
Caratteri dell'impossibilità:
Assolutezza
Oggettività
TIPI DI IMPOSSIBILITA'
Definitiva:
è l'impossibilità che rende ineseguibile la prestazione
(inadempimento irreversibile).
Temporanea: è l'impossibilità che rende ineseguibile la prestazione
al momento dell'esecuzione (scioperi o cause temporanee)
Parziale:
vale per la quantità e non per il tempo della prestazione.
Se adempie in ritardo non è dunque a lui imputabile. Si estingue, se
l'impos. perdura oltre a quando il creditore non ha più interesse al conseguimento della prestazione (abito da sposa pronto il giorno dopo) allora si estingue definitivamente.
Caso fortuito o forza maggiore
Classificazione delle obbligazioni
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TIPI DI OBBLIGAZIONE
OBBLIGAZIONI DI DARE O CONSEGNARE O RESTITUIRE
OBBLIGAZIONI DI FARE:
Di mezzi: compiere una det attività (avvocato, medico)
Di risultato: compiere una det. attività garantendo il risultato.
OBBLIGAZIONI DI NON FARE (obbligazione negativa)
Si vuole conservare la situazione così come è; si vuole che la situazione
non cambi. Conservare.
1.
OBBLIGAZIONI DI DARE O CONSEGNARE O RESTITUIRE
 Obbligo di pagare una somma di danaro
 Obbligo di consegnare un bene: di GENERE O di SPECIE
 Obbligo a restituire un bene
OBBLIGAZIONI SOLIDALI art.1292
Sono quelle obbligazioni con una pluralità di soggetti (più debitori o più
creditori).
Per un unico debito:
Si può pretendere l'intero adempimento da un solo debitore anche per
tutti gli altri
PLURALITA' DI DEBITORI (obbligazioni solidali passive)
PLURALITA' DI CREDITORI (obbligazioni solidali attive)
Identità della prestazione
Identità della fonte ossia che i fatti devono derivare dal medesimo fatto
giuridico
La solidarietà attiva
Consente una maggiore semplicità di adempimento
L'intera prestazione in favore di uno solo dei più creditori
La solidarietà passiva
Consente di scegliere fra una pluralità di debitori il più solvibile
Principio della solidarietà
I condebitori cono tenuti il solido se non risulta diversamente
Principio della parziarietà
Se ci sono più creditori ognuno è tenuto alla sua quota e nulla più
Il condebitore che ha adempiuto ha azione di regresso per ottenere rimborso da ciascuno dei condebitori.
Il creditore che ha riscosso deve dare agli altri la parte che loro spetta.
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Specie di obbligazioni
GENERE-OBBLIGAZIONI:
Specie particolari:
PECUNIARIE, ALTERNATIVE, IN SOLIDO,
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Sono obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro
Danaro:
Concezione tradizionale:
Consegna delle banconote
Concezione Moderna:
Trasferimento di unità ideali contabilizzati
Art.1277
Regola delle obbligazioni pecuniarie:
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. (devo 1000 ti do 1000)
Debiti di valuta: la moneta viene considerata per il suo valore nominale
Debiti di valore: la moneta viene considerata per il suo valore di un altro bene
Il principio nominalistico avvantaggia il debitore:
Il valore reale del debito alla scadenza è inferiore a quello
nominale pattuito alla stipulazione.
Il creditore dovrà pertanto pattuire un valore superiore all'inizio o accettare la svalutazione
Principio della fecondità del danaro
Al creditore della prestazione di danaro spettano gli interessi,
che sono i frutti civili del danaro
Come possono essere gli interessi:
Corrispettivi, Compensativi, Moratori
Art.1282
Interessi Corrispettivi:
Sono interessi riconosciuti automaticamente quando la prestazione diventa liquida esigibile.
Crediti liquidi:
determinati nel loro ammontare
Crediti esigibili:
crediti non sottoposti a termine o a
condizione
Interessi Compensativi:
Interessi che la legge fa decorrere anche se il creditore non è
ancora esigibile 1499, 1815,
1825
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Art.1224
Interessi Moratori:
Sono gli interessi che decorrono dalla costituzione in mora
del debitore e costituiscono un risarcimento del danno per il
ritardo nel pagamento di un debito di danaro.
Fonte degli interessi legali:

Interessi legali: la cui fonte è nella legge

Interessi convenzionali: previsti dalla volontà delle
parti (per iscritto art.1284)
Danno ulteriore:
Si può ottenere un ulteriore risarcimento se dimostro di aver
subito un danno superiore.
Rispetto alla perdita degli interessi legali.
Art.1283
Anatocismo
Gli interessi scaduti solo dal giorno della domanda, non producono altri interessi
Obbligazione semplice:
una sola prestazione
Obbligazione complessa:
più prestazioni
OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE:
Obbligazione nella quale sono dovute più prestazioni ma il debitore è
liberato adempiendo ad una delle prestazioni dedotte in obbligazione. Il
debitore può scegliere una delle prestazioni.
Art.1287
Facoltà di scelta del debitore
La facoltà di scelta può essere attribuita a:
Principio della concentrazione:
È la riduzione delle prestazioni a una sola attraverso la facoltà
di scelta
Termine di scelta: termine entro il quale andrà esercitata la
facoltà di scelta
Impossibilità della scelta:
Art.1228,1280,1290
Scelta spettante al debitore:impossibilità del debitore o colpa
del creditore
Scelta spettante al creditore:impossibilità del creditore o colpa
del debitore
Se la facoltà di scelta viene meno l'altra dovuta diventa semplice
Impossibilità della prestazione dopo la scelta per causa non
imputabile ad alcuna scelta delle parti
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Se dopo la scelta l'obbligazione semplice diventa impossibile
per cause esterne allora l'obb. si estingue
Es. eredità Il debitore ha la facoltà di liberarsi dal debito
eseguendo una prestazione diversa (es. pago in dollari anziché
in euro).
Art.1314
OBBLIGAZIONI DIVISIBILI:
Hanno per oggetto una prestazione che può essere eseguita
per parti cioè separatamente (pagamento rateale)
Art. 1316
OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI:
Non suscettibile d’adempimento parziale per natura della prestazione (cavallo indivisibile) o per volontà delle parti (non
sono soddisfatto di un pagamento rateale)
MORA DEL DEBITORE
Il debitore è in ritardo nell'adempimento per causa a lui imputabile.
Situazione giuridica di mora
Può non coincidere con l reale scadenza della prestazione
Art.1219
Mora del debitore
Mora ex persona:
Il debitore non adempie nel tempo dovuto
Il debitore viene costituito in mora mediante intimazione o richiesta di adempiere fatta per iscritto dal creditore.
Il debitore non può essere messo in mora quando tempestivamente adempie alla prestazione dovuta
Mora ex re:
1.
Quando il debito deriva da fatto illecito
2.
Quando il debitore ha dichiarato per iscritto la prestazione
3.
Quando la prestazione doveva essere eseguita presso il
domicilio del creditore
Art.1207
EFFETTI DELLA MORA
Il debitore è tenuto a risarcire i danni dovuti dal ritardo
Impossibilità sopravvenuta per causa non a lui imputabile non
libera il debitore
Libera il debitore se dimostra che l'oggetto sarebbe ugualmente perito.
Mora del creditore (mora accipiendi)
Senza motivo legittimo non riceve il pagamento offertogli nei
modi di legge.
E quindi il creditore che non collabora a ricevere il pagamento che il debitore era pronto ad offrirgli
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Perché l'offerta di adempimento del debitore sia valida ai fini della messa in
mora del creditore è necessario che presenti determinati requisiti:
Art.1208
REQUISITI PER LA VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
Tipi di offerta da parte del debitore:
OFFERTA REALE: somma di danaro o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore
OFFERTA PER INTIMAZIONE: beni immobili o mobili da
consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore
È a carico del creditore la impossibilità della prestazione sopravvenuta
per causa non imputabile al debitore:
Non sono più dovuti gli interessi
Non sono più dovuti i frutti della cosa che non siano stati percepiti
dal debitore
Inoltre il creditore p tenuto a risarcire i danni della sua messa in mora
A sostenere le spese dovute alla custodia e conservazione della cosa
dovuta
Altri modi di estinzione delle obbligazione:
-SODDISFATORI: adempimento, compensazione
-NON SODISFATORI: novazione, remissione, confusione
Art.1236
Il debitore
REMISSIONE:
E’ il negozio unilaterale mediante il quale il creditore rinunzia
gratuitamente al diritto di credito. Produce i suoi effetti nel
momento in cui viene a conoscenza.
a. Revoca della remissione (creditore): è possibile se giunge
prima della comunicazione di revoca
b. Rifiuto della remissione (debitore): comportamento attivo
del debitore può estinguere la remissione
Caso particolare: non è possibile rifiutare la remissione dei
tributi.
Il creditore Un terzo
Es, DEBITORE
imputabile ad una delle parti per causa esterna
Art.1230.
NOVAZIONE
Le parti si accordano per sostituire all'obbligazione esistente,
che si estingue, una obbligazione nuova.
TIPI DI NOVAZIONE:
Novazione SOGGETIVA: se la sostituzione riguarda la persona del
debitore
Novazione OGGETTIVA: se la sostituzione riguarda l'oggetto e il titolo (es. dell'antiquario)
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NATURA GIURIDICA: è un CONTRATTO SOLUTORIO a titolo oneroso,
a carattere non soddisfatorio.
Causa della novazione è l'interesse alla sostituzione dell'obbligazione
con un'altra obbligazione.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA NOVAZIONE
L'elemento SOGGETTIVO: l'intero novativo (animus novandi), ossia la
volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con la nuova
L'ELEMENTO OGGETTIVO: (aliquid novi), ossia la diversità della nuova
obbligazione
Nella novazione la volontà è di sostituire l'obbligazione vecchia con
quella nuova, non di sostituire l'oggetto dell'obbligazione con uno nuovo
Esempio: la storia dei gemelli LA CASA PIU' GRANDE: questo è il
caso di una surrogazione oggettiva
Art.1234
INESISTENZA DELLA PRECEDENTE OBBLIGAZIONE
La novazione di un’obbligazione che deriva da fattispecie inesistente, nulla o annullata o già estinta, è senza effetto.
Annullabilità = sanabile
Nullità = insanabile
In caso di cambiamento dei soggetti si applicano le regole del caso di
modificazione passiva dei soggetti (capo 6)
Art.1241
COMPENSAZIONE
La compensazione è in generale l'elisione di due reciproche
obbligazioni fino al limite della loro concorrenza.
E' un modo d’estinzione dell'obbligazione satisfattivo (esempio negozio in affitto)
FUNZIONE DELLA COMPENSAZIONE:
"economia degli adempimenti", ridurre il numero delle prestazioni (indipendentemente dalle fonti delle obbligazioni)
Art.1243
TIPI DI COMPENSAZIONE
Compensazione Legale che ha luogo di diritto (opera
automaticamente)
Compensazione Giudiziale dichiarata dal giudice
Compensazione Volontaria per volontà delle parti
COMPENSAZIONE LEGALE:
Deriva dalla legge e si attiva automaticamente in presenza dei seguenti
presupposti
PRESUPPOSTI DELLA COMPENSAZIONE LEGALI
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a. Reciprocità dei debiti
b. Omogeneità
c. Certezza
d. Liquidità (se manca non si può avere compensazione legale ma solo
giudiziale)
e. Esigibilità
f. Autonomia dei rapporti
A.
B.
C.
D.
E.
F.
RECIPROCITA' DEI DEBITI: ai fini della compensazione, rilevano
soltanto i rapporti intercorrenti fra le parti sostanziali (rapporto fra A e
B, e non fra A,B e C)
OMOGENEITA': la compensazione opera tra debiti pecuniari della
stessa valuta o perlomeno pagabili nella stessa valuta. I debiti possono
essere anche non pecuniari, perché, aventi per oggetto, prestazioni fungibili, dello stesso genere di qualità
CERTEZZA: la compensazione legale presuppone la certezza di entrambi i debiti, cioè deve trattarsi di rapporti la cui determinazione non
sia rimessa all'esercizio di poteri discrezionali (OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE) o a fattori obbiettivamente incerti.
LIQUIDITA': dei debiti ossia determinatezza del loro aumentare. Il debito è liquido quando il suo aumentare è determinato o determinabile
mediante operazioni di conteggio aritmetico
ESIGIBILITA': i debiti sono esigibili, quando sia scaduto il termine di
pagamento e non sussistono impedimenti giuridici (termini o condizioni) all'esercizio della pretesa creditoria.
AUTONOMIA DEI RAPPORTI: La compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti ai quali i creditori ed i debiti delle parti si riferiscono.
Es.: aumenti legali e assegni alimentari non possono essere compensati ,
poiché hanno vincolo di destinazione
ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE:
la compensazione rientra tra le eccezioni che possono essere fatte valere
soltanto dalle parti (non è automatica, va specificata!!!)
EFFICACIA ESTINTIVA DELLA COMPENSAZIONE LEGALE:
La compensazione estingue i debiti, nel momento in cui vengono a coesistere.
Ha efficacia estintiva immediata ed estingue l’obbligazione con le sue
garanzie.
COMPENSAZIONE GIUDIZIALE:
E’ quella pronunciata dal giudice quando il debito è ILLIQUIDO, MA
DI PRONTA E FACILE LIQUIDAZIONE (non è ancora precisato nel
suo ammontare. Es. pretesa risarcitoria quando non è stata ancora precisata l’entità del risarcimento). [Requisiti della compensazione legale a
meno del reg. della LIQUIDITA’]
COMPENSAZIONE VOLONTARIA (O NEGOZIALE):
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E’ la compensazione che ha titolo nella volontà delle PARTI, a prescindere dai requisiti della compensazione legale e giudiziale. Mediante la
compensazione volontaria, le parti semplificano i loro rapporti, evitano
uno scambio superfluo di adempimenti e riducono la prestazione dovuta
al saldo fra dare e avere.
CONFUSIONE:
la confusione è un modo di estinzione dell’obbligazioni che ah luogo
quando le posizioni di debitore e creditore si riuniscono DEFINITIVAMENTE nella stessa persona (i terzi che avevano prestato garanzie
verso il debitore vengono liberai!)
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE (art. 1260) [mutano i soggetti]
successione nel LATO PASSIVO (cambio il debitore):
delegazione
espromissione
accollo
successione nel LATO ATTIVO (cambia il creditore):
surrogazione
cessione del credito
SUCCESSIONE NEL LATO ATTIVO
Cessione del credito: è un contratto con cui si realizza il trasferimento
dal credito dal CREDITORE (CEDENTE) al CESSIONARIO. Il credito
è trasferito al cessionario con gli stessi caratteri, garanzie ed eccezioni
che aveva in capo al cedente.
Il contratto cedente-cessionario è sufficiente per produrre gli effetti, anche se il debitore non è di accordo (a meno che vi siano crediti non cedibili per legge o strettamente personali.
I SOGGETTI:
a CEDENTE:
a CEDUTO:
a CESSIONARIO:
creditore originario che cede il credito
debitore
nuovo creditore che acquista il credito.
Vi sono alcuni contratti, tramite i quali effettuare la cessione.
CONTRATTO DI CESSIONE:
Non è un contratto tipico, è un CONTRATTO NEUTRO (es. può esser
vendita, donazione, conferimento in società, prestazione in luogo di adempimento…)
EFFICACIA DELLA CESSIONE:
Efficacia tra le parti tra cedente e cessionario, il trasferimento del credito, avviene per effetto del SOLO CONSENSO, secondo il principio generale che vale per i contratti traslativi di diritti – PRINCIPIO CONSENSUALISTA
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La cessione diviene efficace verso il debitore ceduto (OPPONIBILITA’
della cessione verso il debitore ceduto) solo quando il DEBITORE CEDUTO l’ha accettata o gli è stata NOTIFICATA.
NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE:
E’ la comunicazione al debitore ceduto dell’avvenuta cessione. La notificazione è avere del cessionario.
Se non viene notificata à DEBITORE CHE PAGA VECCHIO CREDITORE (1264) non è liberato dal proprio debito:
A – se aveva accettato la cessione
B – se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza della avvenuta cessione à altrimenti il debitore è ? (non sono riuscito a decifrare)
GARANZIE NELLA CESSIONE
Garanzia del credito NOMEN VERUM, attiene all’esistenza del credito stesso.
Cessione a titolo oneroso → è tenuto a garantire l’esistenza
Cessione a titolo gratuito → NON deve garantire l’esistenza, se non
espressamente pattuita.
Garanzia della SOLVENZA – NOMEN BONUM: significa garantire che il
debitore, effettivamente, paghi.
GARANZIA DELLA SOLVENZA
- CESSIO PRO SOLUTO: il CEDENTE NON RISPONDE della solvenza
del debitore ceduto
- CESSIO PRO SOLVENDO: il CEDENTE, con apposito atto, GARANTISCE LA SOLVENZA del debitore ceduto, ma il suo obbligo viene meno
se il cessionario o negligente.
DIVIETO CONVENZIONALE DI CESSIONE
(art. 1260, comma 33): con apposito, le parti possono escludere la cedibilità del credito. Il patto ( di non cedibilità del credito, che lega esclusivamente cedenti e debitori ceduto) è opponibile a terzi, solo se questi ne
erano a conoscenza.
SURROGAZIONE
(un “terzo” si sostituisce/surroga il debitore): tipi di pagamento con surrogazione:
Per volontà del CREDITORE
Per volontà del DEBITORE
LEGALE (vedi in precedenza)
Successione nel lato passivo
Successione del debito (cambia il debitore)
- Delegazione
- Espromissione
- Accollo
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DELEGAZIONE:
Il debitore, DELEGANTE, incarica un altro soggetto, DELEGA, di effettuare un pagamento o di promettere di effettuare un pagamento a favore dell’immutato creditore à DELEGATARIO
E’ un’operazione TRILATERALE, che implica necessariamente la collaborazione dei 3 soggetti (economicità dei rapporti giuridici).
DELEGA O INCARICO DELEGATARIO:
La delega, vale a dire l’incarico conferito dal delegante al delegato,
rientra nelle nozioni del mandato. Oggetto dell’incarico è il pagamento
o l’assunzione dell’obbligazione nei confronti del delegatario.
EFFETTO DELLA DELEGAZIONE
Delegazione cumulativa: quando non comporta automaticamente la liberazione del debitore originario che continua ad essere obbligato, insieme al nuovo debitore, salvo patto contrario.
Delegazione liberatoria o privativa:
Quando comporta anche l’estinzione delle garanzie connesse al credito,
salvo che colui che le ha prestate non consenta espressamente a mantenerle.
DELEGATIO SOLVENDI
Due figure di delegazione
DELEGATIO PROMITTENDI
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (SOLVENDI) art. 1269:
Quando il delegante INCARICA il delegato di effettuare un pagamento
al delegatario (es. a/b)
DELEGAZIONE A PROMETTERE (PROMITTENDI):
Quando il delegante si limita ad ORDINARE al delegato di PROMETTERE di effettuare un pagamento al delegatario (es. cambiali ? non sono riuscito a decifrare).
La DELEGAZIONE può essere
CAUSALE O TITOLATA: quando il delegato nell’assumere
l’impegno nei confronti del delegatario, fa riferimento al rapporto di
provvista, a quello di valuta o a entrambi.
ASTRATTA O PURA: quando il delegato nell’assumere l’impegno
nei confronti del delegatario, non ne indica il motivo (es. titoli di
credito)
ESPROMISSIONE:
E’ un contratto tra il terzo ESPROMITTENTE e il CREDITORE ESPROMISSARIO. Un terzo espromittente assume l’impegno nei confronti del creditore-espromissario di pagare un debito del DEBITORE
ESPROMESSO.
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L’assumere l’impegno rappresenta una semplice PROMESSA di adempiere, non un pagamento effettivo!
L’iniziativa dell’espromittente è SPONTANEA (es. il genitore che paga
il debito del figlio). In questo caso l’accordo viene effettuato non tra due
debitori, ma fra un terzo [indicato dal creditore] e il debitore.
DELEGAZIONE → l’iniziativa viene da una parte contrattuale
ESPROMISSIONE → l’iniziativa viene da un terzo.
EFFETTO DELL’ESPROMISSIONE:
Espromissione cumulativa: il terzo espromittente che assume verso il
creditore il debito, è OBBLIGATO IN SOLIDO con il DEBITORE ORIGINARIO.
Espromissione liberatoria: il terzo espromittente rimane il SOLO OBBLIGATO, se il creditore espromissario libera ESPRESSAMENTE il
debitore estromesso.
ACCOLLO:
E’ un contratto tra l’ACCOLLANTE e il DEBITORE ACCOLLATO, a
favore del CREDITORE ACCOLLATARIO.
E’ un contratto a favore di un terzo con il quale l’accollante conviene di
assumersi il debito che il DEBITORE ACCOLLATO ha nei confronti
dell’accollatario e quest’ultimo, ADERENDO ALLA STIPULAZIONE
IN SUO FAVORE, LA RENDE IRREVOCABILE.
CUMULATIVO
Due tipi d’accollo
LIBERATORIO
ESTERNO
Quando integra gli estremi di un contratto a favore di un terzo (+ adesione del terzo)
INTERNO:
Quando il contratto vincola l’accollante esclusivamente nei confronti
dell’accollato, o nel senso di procurargli i mezzi per l’adempimento, o
nel senso di estinguere il debito in sua vece.
Il Contratto
Qualsiasi accordo è qualificabile come contratto se il rapporto su cui verte ha
carattere patrimoniale.
FUNZIONE DEL CONTRATTO
Lo strumento con cui si realizza l'autoregolamentazione degli interessi
in campo patrimoniale.
Ex 1321c.c. "costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale"
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EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art.1372c.c.
"il contratto fra le parti ha forza di legge"
L'ordinamento giuridico riconosce ai privati autonomia contrattuale fra le parti di interessi patrimoniali
PUNTI DI VISTA
Dal punto di vista del contratto è un atto giuridico con il consenso di due o più
parti:
Contratto visto come atto: manifestazione del contratto come volontà
delle parti (proposta e accettazione) prenegoziali recettizi
I REQUISITI DEL CONTRATTO
L'accordo delle parti
La causa
L'oggetto
La forma (quando prescritta dalla legge sotto pena di nullità
ACCORDO DELLE PARTI
È l'incontro delle dichiarazioni di volontà di ciascuna delle parti
TIPI D’ACCORDO
Espresso:dichiarazione di volontà delle parti
Tacito: la volontà delle parti si desume dal loro comportamento
MOMENTO DELL'ACCORDO
Simultaneo
Successivo: proposta-accettazione- conclusione quando il proponente
riceve notizia dell'accettazione
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
A- PROPONENTE
CONSENSO NEGOZIALE
ACCETTAZIONE
PROPOSTA
Accettazione non conforme ALLA PROPOSTA
"VALE COME NUOVA PROPOSTA"
ACCETTAZIONE CONSENSO NEGOZIALE
Il proponente è colui che inizialmente fissa il programma contrattuale e
lo fa pervenire all'oblato
1. Accettare: allora il contratto si conclude
2. Rifiutare: allora la conclusione del contratto è impedita
3. Non rispondere: il silenzio non costituisce una manifestazione di
volontà negoziale
4. Trattare: allora le posizioni si invertono e l'oblato diventa proponente ed il vecchio proponente diventa oblato
TERMINE DI EFFECACIA DELLA PROPOSTA
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Il proponente ha stabilito un termine entro il quale deve pervenire
l'accettazione
Se l'accettazione arriva dopo il termine non si ha conclusione a meno
che i proponente con avviso immediato non dia efficacia all'accettazione
tardiva del proponente.
Se il termine non è stabilito allora si determinerà in base alla natura
del contratto
PROPOSTA E ACCETTAZIONE sono atti recettizi
Atti recettizi
Producono il loro effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza
delle persone a cui sono destinati.
L'OFFERTA AL PUBBLICO
Al contrario della proposta che è destinata ad un determinato soggetto
l'offerta al pubblico è rivolta ad una pluralità indefinita di soggetti
Come si fa a stabilire quando l'accettazione è effettivamente conosciuta dal
proponente?
Art.1335c.c. STABILISCE UNA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA
Le dichiarazioni si considerano conosciute quando arrivano all'indirizzo
del destinatario
O quando entrano nella sfera di conoscibilità del destinatario
Art.1326
CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE
Art.1335
LE DICHIARAZIONI SI REPUTANO CONOSCIUTE
Proposta e accettazione non hanno carattere impegnativo finche il contratto
non sia concluso
La proposta è sempre revocabile finché il contratto non sia concluso, cioè la revoca deve essere inviata prima che l'accettazione
pervengono a conoscenza del proponente
L'accettazione è sempre revocabile ma la revoca dell'accettazione deve giungere a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa
PROPOSTA IRREVOCABILE
Il proponente qualificando la sua proposta come irrevocabile si obbliga
a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo di tempo
(termine)
Il termine costituisce elemento essenziale della proposta irrevocabile
La proposta può essere resa irrevocabile
 Per volontà dello stesso proponente: che dichiara di tenere ferma la proposta per un certo tempo = proposta ferma
 Per accordo delle parti: con il quale una di esse rimane vincolata
alla propria dichiarazione, per un certo tempo, mentre l'altra rimane non è vincolata da un termine fisso?????
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CAUSE DI CADUCAZIONE DELLA PROPOSTA
Il termine
La revoca
Morte del proponente
Sopravvenuta incapacità del proponente
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Art.1326
CONSENSO NEGOZIALE
Con l'esecuzione prima della risposta dell'accettante
Proposta più mancato rifiuto (nei con tratti con obbligazioni
del solo proponente)
PROPOSTA PIU' ESECUZIONE
Tale modo di formazione è eccezionale e può avvenire solo in tre ipotesi
a) Espressa
b) Per natura dell'affare
c) Secondo gli usi
TEMPO E LUOGO DI CONCLUSIONE
Art.1327
il contratto è concluso nel tempo e nel luogo dove ha avuto
inizio la esecuzione da parte del destinatario della proposta
(accettante o oblato)
L'oblato non deve accettare ma deve dare avviso
dell’iniziativa esecuzione al proponente
IL CONTRATTO PUO' ESSSERE CONCLUSO????
Legislatore italiano teoria della cognizione
Temprato dall'art. 1335 che stabilisce una presunzione di conoscenza da
cui deriva che l'onere della prova circa la mancata conoscenza incombe????
CHE COSA è LA TRATTATIVA
E' QUELLA FASE IN CUI LE PARTI SI SCAMBIANO INFORMAZIONI sull'operazione economica fanno delle proposte le modificano e
le discutono e rinviano l'accordo ad ulteriore data
COME SI DEVONO COMPORTARE LE PARTI DURANTE LA TRATTATIVA
Secondo buona fede e diligenza
DANNO DELLA TRATTATIVA
Le trattative non vincolano le parti
LE PARTI, NEL CORSO DELLE TRATTATIVE, DEVONO COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE EX ART.1337 SE si è creato
un affidamento giustificato e si recede senza buon motivo dalle trattative si incorre in responsabilità.
La responsabilità è di natura extracontrattuale.
Il risarcimento nell'intero danno.
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c.d. interesse negativo cioè nelle spese risentite dalla controparte per il
recesso ingiustificato
Lo schema dell'art.1326 non vale per tutti i contratti ma solo per i contratti che si concludono con il solo consenso
c.d. contratti consensuali
CONTRATTI REALI
È sempre necessario in consenso delle parti ma non è sufficiente perché il momento della conclusione coincide con quello della consegna
Es MUTUO
CAUSA
La causa è la funzione economico sociale del contratto
MOTIVO
La ragione interna (propri fini particolari) per la quale si conclude il
contratto
MOTIVI
Motivi rilevanti giuridicamente : motivo ILLECITO errore di diritto sui motivi
Motivi irrilevanti giuridicamente: ogni altro caso
Art.1345
il contratto è illecito per un motivo illecito comune ad entrambe le parti.
Quando il contratto è considerato illecito?
a.
Il motivo sia illecito
b.
Che il motivo sia comune ad entrambe le parti
c.
Che le parti siano state indotte a concludere il contratto esclusivamente per qualche motivo illecito
Nelle attribuzioni a titolo gratuito è attenuata la tutela dell'affidamento
Viene meno la bilateralità del motivo illecito
788 donazione: ????
626 testamento ?????
Art.1344
CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE
E’ quel contratto che apparentemente può essere conforme alla legge ma in realtà è finalizzato ad eludere l'applicazione di
norme imperative
CONTRATTI TIPICI CAUSA ILLECITA
Nei contratti tipici la causa è sempre lecita essa è predeterminata
dal legislatore in modo tipico
Può diventare illecita quando sono inseriti nel contenuto contrattuale dai
patti contrari a norme imperative o all'ordine pubblico
Es BADANTE
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OGGETTO
È il diritto trasferito dal contratto o la prestazione fra le parti:
l'oggetto deve essere
o
POSSIBILE
o
LECITO
o
DETERMINABILE
a.
b.
c.
POSSIBILE
Materiale
Giuridica
Futura
OGGETTO LECITO
È lecito l'oggetto conforme al diritto all'ordine pubblico e al buon costume
DETERMINABILE O DETERMINATO
l'oggetto del contratto deve essere identificato o reso identificabile attraverso i criteri di determinazione
FORMA
È il modo in cui si estrinseca la dichiarazione contrattuale
PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI FORMA
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di firma
Le parti possono liberamente scegliere il modo in cui manifestare il
consenso
Art.1325 n.4 Forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità: una determinata forma contrattuale ????
Art.1350
nell'articolo sono elencati quei negozi giuridici per i quali la
legge prescrive la forma scritta ad substantiam
ESPRESSA
TACITA
B- OBLATO
Elementi accidentali
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Sono elementi non essenziali per la vita del negozio. Possono esserci o non
esserci
Sono rimessi alla volontà delle parti ma una volta inseriti, divengono parte integrante. Sono:
1. Condizione
2. Termine
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3. Modo o onere
CONDIZIONE
È UN AVVENIMENTO futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinato l'inizio o la cessazione dell'efficacia del negozio
TIPI DI CONDIZIONE
1.
2.
3.
Condizione sospensiva: e quella condizione al cui verificarsi è subordinato l'inizio dell'effetto del negozio
Condizione risolutiva: quella condizione al cui verificarsi è subordinata la cessazione dell'efficacia del negozio
Condizione causale
Meramente potestativa:
Condizioni sospensive e risolutive possono essere:
Condizione causale: l'evento dipende da cause esterne o da terzi
Condizioni potestativa:'evento dipende dalla volontà del dichiarante
Condizione mista: insieme delle due precedenti
CONDIZIONE ILLECITA
È quella condizione contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume
SOSPENSIVA
RISOLUTIVA
Il contratto è nullo
CONDIZIONE IMPOSSIBILE
SOPENSIVA
RISOLUTIVA
Il contratto è nullo
Si considera non apposta
LA CONDIZIONE PUO' ESSERE:
Volontaria
Legale
PERIODO DI PENDENZA DELLA CONDIZIONE:
È quell'intervallo di tempo che decorre dalla formazione del contratto
fino al momento in cui di verificherà o non l'evento dedotto in condizione
Le parti durante la pendenza della condizione sono in una situazione di
aspettativa e devono comportarsi secondo le regole della buona fede
perché in caso contrario decade il contratto????
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EFFETTO RETROATTIVO DELLA CONDIZIONE
l'avvenimento della condizione ha effetto retroattivo
Il contratto si considera
 efficace (in caso di condizione sospensiva)
 inefficace (in caso di condizione risolutiva) fin dal momento della
sua stipulazione
TERMINE (DI EFFICACIA)
Un evento futuro e certo a partire dal quale o al termine del quale il negozio
produrrà effetti
È elemento del negozio che limita nel tempo gli effetti del contratto.
TERMINE (DI ADEMPIMENTO)
È il termine che riguarda il momento in cui va eseguita la prestazione????
MODO OD ONERE
È il peso imposto al beneficiario dell'atto, a titolo gratuito, allo scopo di limitare la portata in senso economico (apposta sempre nei contratti a titolo gratuito)
Serve a limitare la portata dell'obbligazione a sfavore del beneficiario
CONLUSIONE DEI CONTRATTI
Senza negoziazione
Con negoziazione
Art1337…..
Correttezza e lealtà reciproca: la buona fede sotto il profilo della lealtà si manifesta tramite tipici obblighi quali:
 informazione delle circostanze di rilievo circa l'affare
 Chiarezza in modo di essere compresi dalla controparte e non approfittare dell'ignoranza della controparte
 Obbligo di non divulgare segreti o notizie appresi partecipando alla
trattativa
 Compiere gli atti per la validità o l'efficacia del contratto
Art.1338
CASO SPECIFICO DI RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE
Esiste una causa di invalidità del contratto se una delle due
parti agisce in malafede
Una volta accertata la nullità o pronunciato l'annullamento, la
parte in buona fede ha diritto al risarcimento del danno.
Interesse negativo: sono quei danni che non si sarebbero verificati se la parte non si fosse impegnata in quella trattazione
Interesse positivo: in presenza di un contratto valido, non adempiuto dove il contraente leso può chiedere un risultato e-
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quivalente a quello che avrebbe ottenuto con l'adempimento
del contratto:
Preliminare:
È il contratto con il quale le parti si impegnano/obbligano a conseguire il contratto.
Registrazione audio avviata: 13.46 lunedì 14 novembre 2005
In senso proprio:
È un contratto ad effetti obbligatori dal quale nasce un obbligo a contratto, cioè e stipulare un contratto di un dato tipo. Le parti si obbligano
a stipulare in data successiva un contratto.
In senso improprio/compromesso:
È il contratto che contiene il definitivo consenso delle parti ma che
mance della forma richiesta per la validità
Art.1351
Art.2645bis
forma del preliminare
Art 2932c.c. esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre art.
2932
Se una delle parti rifiuta di stipulare il contratto definitivo l'altra può rivolgersi al giudice tramite sentenza produca gli effetti del contratto non concluso
È una sentenza costitutiva che modifica il rapporto tra le
parti come lo modificherebbe il contratto definitivo
TRASCRIZIONE -EFFETTO PRENOTATIVO.
Serve per anticipare il contratto definitivo alla data antecedente di quello preliminare l'opponibilità del contratto definitivo o della sentenza costitutiva emessa art.2932
MINUTA E PUNTUAZIONE
Le parti senza voler assumere l'obbligo, il contratto vogliono però fermare per iscritto l'accordo che hanno raggiunto su certi punti e condizioni e continuare le trattative su altri aspetti del contratto.
NON nasce un obbligo a contrarre ma lascia la successiva libertà di
rompere l'accordo vincolando invece l'eventuale contratto conclusivo.
OPZIONE
È un contratto con il quale le parti convengono che una di esse (colui
che concede l'opinione) rimane vincolata dalla propria dichiarazioneche è una proposta irrevocabile mentre l'altra si riserva la facoltà di accettare o meno
L'opzione è un contratto irrevocabile cedibile a terzi. Il termine non è
cond. Necessaria
PRELAZIONE
È il patto con il quale il promittente attribuisce ad un oggetto il diritto di
essere preferito ad altri a parità di condizione, se si decide di concludere
un determinato contratto
Registrazione audio avviata: 14.13 lunedì 14 novembre 2005
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Crea un obbligo a preferire un determinato oggetto ad un soggetto ma
non obbliga a contrarre
Prelazione volontaria: è un patto di prelazione che nasce da un contratto (relativo)
Prelazione legale: vi è una tutela legale a conoscenza di tutti e opponibile verso tutti
EFFETTI DEL CONTRATTO
Gli effetti del contratto costituiscono la realizzazione di quanto è stato
dalle parti e comportano la modificazione di una situazione di diritto
L'efficacia indica la produttività degli effetti giuridici
EFFICACIA E VALIDITA'
la validità indica la regolarità
L'efficacia attiene alla produzione dei suoi effetti
Art.1372
EFFICACIA DEL CONTRATTO
Nessun contraente può imporre unilateralmente modifiche o
integrazioni del regolamento contrattuale
Il consenso ha forza di legge fra le parti:
Nessuno dei contraenti può sciogliere unilateralmente dal vincolo contrattuale
PER MUTUO CONSENSO
È lo scioglimento consensuale del contratto
Solo con il consenso rinnovato delle parti è possibile estinguere con efficacia retroattiva il precedente contratto.
ANALIZZARE GLI EFFETI DEL CONTRATTO
Secondo natura
Secondo l'effetto di interessi????
Descrivere gli effetti in termini di diritti od obblighi delle parti
L'effetto reale consiste nella costituzione nella modificazione di
un diritto reale
Il contratto ad effetti reali produce effetti reali immediati
L'effetto reale immediato è l'espressione del principio consensualistico o principio del consenso traslativo
Art.1376
contiene ????
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
l'effetto obbligatorio?????
Art.1372
PRINCIPIO DELLA RELATIVITA' DEGLI EFFETTI
DEL CONTRATTO
GLI EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI
La legge dà la libertà al terzo di recedere da obbligazioni favorevoli.
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LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha forza di legge tra le parti e pertanto non può essere sciolto
salvo vi sia il consenso delle parti.
Ad efficacia traslativa o reale
Ad efficacia obbligatoria
Contratto
Art.1362-71
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Interpretare un contratto significa attribuire n significato due
manifestazioni di volontà che si sono incontrate nell'accordo e
quindi determinare il contenuto dell'accordo
L'interpretazione è un operazione volta ad accettare il contenuto sostanziale del contratto, ciò che le parti hanno stabilito
in ordine alla vicenda patrimoniale
OGGETTO DELL'ATTIVITA' INTERPRETATIVA
È la ricostruzione dell'attività negoziale
FINALITA' DELL'INTERPRETAZIONE
È la comune intenzione delle parti
Principio di gerarchia: prevalgono le norme integrative da 1366 a
1371 se non vi è intesa con le norme interpretative vere e proprie da
1362 a 1365.
TIPI D’INTERPRETAZIONE
Interpretazione letterale:
Il senso letterale del testo è il primo elemento dell’operazione interpretativa
Le parole sono il mezzo attraverso il quale vengono rese le dichiarazioni contrattuali.
Alle parole bisogna attribuire il significato usuale in relazione al tipo e
al luogo del contratto.
Può accadere che il significato diverga da quello letterale.
Art.1362
Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
delle parole
Senso delle parole ed effettiva volontà delle parti
Se non s’identificano le intenzioni delle parti, l'intenzione
delle parti deve essere dedotta dl loro comportamento complessivo anche anteriore alla conclusione del contratto
Art.1363
L'interpretazione sistematica
L'interprete non si deve fermare all'esame analitico della singola clausola, perché tutte le clausole concorrono unitamente
alla formazione della regolamentazione del contratto
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Art.1369
L'interpretazione funzionale
L'interpretazione
funzionale
del
contratto
è
quell’interpretazione diretta a ricercare il significato del contratto in coerenza con la clausola concreta di esso.
Dichiarazione e comportamento delle parti concorrono ad indicare la causa del contratto a sua volta la causa concorre a
chiarirne il significato
Interpretazione presuntiva delle espressioni generali
Le espressioni generalizzate del testo contrattuale devono intendersi riferite alla materia contattata cioè all'interesse pratico che il contratto è
diretto a realizzare
Interpretazione presuntiva delle indicazioni esemplificative
Presunzione del carattere non tassativo degli esempi esplicativi
Le clausole contrattuali che contengono alcuni esempi esplicativi di una
disposizione del contratto
E questi non esauriscono tutti i casi allora è possibile una interpretazione estensiva ampliandone la portata
Art.1366
Regola generale dell'interpretazione
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede
Al testo del contratto alle dichiarazioni che le parti si scambiano ai comportamenti con cui tacitamente si manifesta l'accodo deve essere attribuito quel significato che ad essi attribuirebbe una persona corretta e leale (applicazione del principio di affidamento della buona fede)
Regole d’interpretazione oggettiva
Le regole d’interpretazione oggettiva esprimono il significato dell'accordo sulla base di valutazioni normative.
Esse assegnano al contratto il significato che l'accordo assume per le
parti e per i terzi che non è stato puntualmente indicato dalle parti
Principio di conservazione del contratto
Interpretazione utile: le clausole devono essere interpretate nel senso in
cui possono avere un qualche effetto anziché in quello in cui non avrebbe alcun effetto
Art.1368
Gli usi interpretativi
Le clausole ambigue devono intendersi secondo ciò che si
pratica generalmente nel luogo in cui ha sede l'impresa
Le pratiche generali sono le pratiche degli affari cioè gli usi
negoziali art.1340
Il ricorso alle abitudini locali in tema di affari è giustificato
dal fatto che normalmente il contratto si adegua al significato
riconosciuto in un dato ambiente socio economico
Interpretazione del predisponente.
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Opera nei contratti in cui il soggetto si limita ad aderire al regolamento
contrattuale predisposto dalla controparte. È la regola che pone a carico
del predisponente l'onere di evitare ambiguità nel testo del contratto
Art.1371
Principio d’equità
È la regola generale di chiusura.
L'equità è il giusto contemperamento degli interessi delle parti in relazione allo scopo e alla natura dell'affare.
Interpretazione equitativa accertata il significato di una disposizione oscura.
Il principio equitativo contempera l'interesse del creditore ad
avere il massimo del risultato e quello dell'obbligato al minor
sacrificio possibile
Interpretazione autentica
L'interpretazione autentica è quella fatta d'accordo dalle parti medesime
per chiarire il significato del contratto.
Può essere contestuale al contratto (allora essa fa parte integrale del
contratto trattandosi di una dichiarazione che completo o precisa il contenuto della volontà) o successiva (quando accerta il significato di un
contratto che le parti hanno già stipulato)
EFFETTI DEL CONTRATTO
Gli effetti del contratto costituiscono la realizzazione di quanto è stato
programmato dalle parti e comportamento la modificazione di una situazione di diritto
L'efficacia indica la produttività degli effetti giuridici
Efficacia - inefficacia
Inefficacia del contratto indica l’improduttività degli effetti dello stesso,
usualmente intesa nella ristretta nozione d’inefficacia provvisoria
La inefficacia provvisoria indica la temporanea improduttività giuridica
dipendente da una condizione volontaria o legale la inefficacia provvisoria sospende ????
La validità indica la regolarità dell'atto il contratto valido + quel contratto che risponde alle prescrizioni legali.
L'efficacia del contratto attiene alla produzione dei suoi effetti
l'invalidità del contratto non comporta sempre l'inefficacia del
contratto
La validità del contratto non necessariamente comporta l'efficacia del contratto
Art.1372
EFFICACIA DEL CONTRATTO
Nessuno dei contraenti può imporre unilateralmente all'altro,
modifiche o integrazioni del regolamento del contratto.
Il contratto ha forza di legge fra le parti.
Nessuno dei contraenti può sciogliersi unilateralmente dal
vincolo contrattuale.
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Art.1579
SOMMINISTRAZIONE
Per mutuo consenso
È lo scioglimento consensuale del contratto
Se le parti hanno creato un vincolo negoziale per sciogliere
quel vincolo occorre un nuovo e rinnovato consenso di entrambe le parti per estinguere il precedente contratto con efficacia retroattiva.
ANALIZZARE GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Secondo la natura: ad efficacia traslativa o reale / ad efficacia obbligatoria.
Secondo l'assetto di interessi che nascono dal contratto: contratto tipico,
atipico,misto aleatorio , commutativo, gratuito, oneroso, ecc…
L'effetto reale consiste nella costituzione alienazione o modifica di un
diritto reale.
Il contratto ad effetti reali produce un effetto reale immediato
L'effetto reale immediato è espressione del principio consensualistico o
principio di consenso traslativo
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
Art.1372
PRINCIPIO DELLA RELATIVITA' DEL CONTRATTO
Il contratto non produce effetti nei confronti di terzi ma solo
effetti diretti fra le parti.
Gli effetti riflessi che sono indirettamente collegati ad un terzo..
GLI EFFETTI NEI CONFRONTO DEI TERZI
La legge ammette effetti favorevoli per terzi il terzo però conserva sempre la facoltà di rifiuto del beneficio attribuitogli
Scioglimento del contratto
Concluso il contratto, il contratto ha forza di legge fra le parti.
Lo strumento per sciogliere il contratto è il mutuo consenso.
Art.1373
RECESSO
Il contratto non può essere sciolto unilateralmente dalla parte,
o da entrambe, tuttavia lo stesso contratto può accordare ad
entrambe le parti il potere di sciogliersi. Il potere di sciogliersi può essere esercitato finche il contratto non abbia avuto principio d’esecuzione art 1373
POTERE DI SCIOGLIERSI DAL VINCOLO CONTRATTUALE
Nei confronti ad esecuzione immediata il recesso può essere esercitato
solo prima della esecuzione del contratto
Se è ad esecuzione continua o periodica, lo scioglimento non ha effetti
retroattivi, restano salve le prestazioni già eseguite ma non produce effetti per l'avvenire
NATURA DELL'ATTO DI RECESSO
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È un negozio unilaterale e recettizio che richiede la stessa forma prescritta per il contratto revocato
EFFETTO DEL RECESSO
Scioglie il rapporto contrattuale ex nunc cioè nel momento in cui il recesso giunge a conoscenza dell'altro contraente.
FONTE DEL RECESSO
Recesso legale è quel recesso previsto dalla legge
Recesso convenzionale è quel recesso previsto contrattualmente con apposita clausola
RECESSO LEGALE
Nei confronti di durata senza predeterminazione di un termine finale
c.d. contratti a tempo indeterminato ciascuno dei contraenti a la facoltà
di recedere in qualsiasi momento e a propria discrezione
CORRISPETTIVO PER IL RECESSO
Per l'esercizio del potere di recesso, le arti possono prevedere un corrispettivo a carico del recedente, detta multa penitenziale da versare al
momento del recesso
Il recedente esercita il suo diritto e la multa penitenziale è il prezzo del
recesso
PER L'ESERCIZIO DEL POTERE di recesso, le parti possono prevedere un
corrispettivo a carico de recedente detto caparra penitenziale da versare al
momento della conclusione del contratto.
Il contraente che esercita il recesso perde la caparra data o deve restituire il
doppio di quella ricevuta
CAPARRA CONFIRMATORIA
È una somma di danaro che una parte da all'altra al momento della conclusione del contratto per confermare l'impegno assunto contrattualmente.
Se il contratto va a buon fine la caparra è imputata in conto prezzo
Art.1382
CLAUSOLA PENALE
È la clausola che predetermina il risarcimento del danno in
caso di ritardo o inadempimento.
Funzioni della penale.
Determina preventivamente l'ammontare del danno economico indipendentemente dalla prova del danno.
RAPPRESENTANZA SENZA POTERE
Il rappresentante esercita poteri che il rappresentato non gli ha conferito.
E pertanto il contratto concluso è del tutto privo di effetti (inefficace)
per il rappresentato.
Se il rappresentante ha interesse può ratificarlo, in modo da far produrre
anche retroattivamente gli effetti del contratto fra rappresentato e terzo.
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Se il rappresentante nega la ratifica o non si pronunzia il contratto diviene definitivamente inefficace.
L'inefficacia del contratto può causare dei danni al terzo contraente il
quale può chiedere un risarcimento al rappresentante privo di potere.
RAPPRESENTANZA LEGALE
Il potere di rappresentanza è attribuito direttamente dalla legge a determinati soggetti.
Si tratta di una forma di rappresentanza necessaria (perché il rappresentato è privo della capacità di agire.
Es. i genitori adottivi sono responsabili anche legalmente dei loro figli
minori adottivi.
RAPPRESENTANZA ORGANICA
Si ha la rappresentanza organica quando un soggetto nella sua qualità di
organo e investito del potere di dichiarare una volontà negoziale come
diretta volontà dell'ente stesso.
È rappresentazione necessaria in quando può compiere atti contrattuali
sono con l'ausilio di persone fisiche che pongano in essere la propria
rappresentanza.
RAPPRESENTANZA INDIRETTA O INTERPOSIZIONE DI PERSONA
REALE
Un soggetto si sostituisce all'interessato, nella stipulazione di un contratto e agisce nel suo interesse ma in nome proprio poiché vuole mantenere la riservatezza circa il vero interessato.
EFFETTI DELL’INTERPOSIZIONE REALE
L'interposto agisce in nome proprio, il contratto produce i suoi effetti tra
interposto e terzo.
L'int. che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dell'atto compiuto.
I terzi non hanno alcun rapporto con il mandante ed il terzo che vuole
ottenere l'adempimento del contratto, può rivolgersi solo all'interpoto e
non può avere alcuna pretesa nei confronti del mandante.
ATTO INVALIDO
?????
EFFICACIA E INNEFFICACIA
L'efficacia dell'atto si ricollega alla produzione dei suoi effetti
ATTO VALIDO
Che astrattamente è idoneo a produrre effetti giuridici:
Può essere: REAZIONE DELL'ATTO INVALIDO
Nullità
Art.1418
comma 1
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"il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative
salvo che la legge disponga diversamente".
Quando il contratto è nullo?
 Quando è contratto a norme imperative
 Quando è privo di elementi essenziali art.1325
 Quando è illecito (norme imp. Ordine pubblico, buon costume)
 Quando è contrario a norme
 Se la causa è affetta da illiceità
 Se è contrario in frode alla legge
 Per illiceità del motivo comune ed esclusivo
NEGOZIO NULLO
È un negozio immediatamente improduttivo di effetti.
La nullità non è sanabile. L'annullabilità si!
Come le parti possono rimediare alla nullità.
Conversione
Al contratto nullo si fanno produrre degli effetti di un contratto diverso
del quale contenga i requisiti di forma e di sostanza qualora possa ritenersi che le parti al momento della conclusione del contratto avessero
conosciuto la nullità l'avrebbero concluso.
Rinnovazione
Le parti possono rinnovare il precedente contratto nullo trasferendo il
contenuto in uno nuovo privo di vizi di nullità.
AZIONE DI NULLITA'
È un’azione d’accertamento con il quale si chiede al giudice di accertare
e dichiarare la nullità del contratto.
L'azione di nullità è imprescrittibile.
Chiunque può far valere la nullità, chiunque vi abbia interesse, oppure
rilevata d'ufficio.
ANNULLABILITA'
Attiene ad un vizio genetico che risale al momento formativo del negozio.
È un negozio che produce effetti sino a quando non è esercitata con successo l'azione d’annullamento (ha effetto retroattivo).
NEGOZIO ANNULLABILE
E un negozio che produce effetti ???????
CAUSE DI ANNULLABILITA'
Incapacità
Vizi della volontà
Errore: è la falsa conoscenza della realtà
Ostativo: è l'errore che cade sulla dichiarazione
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Vizio:
è l'errore che cade sulla volontà
Violenza: è la coercizione della volontà
Fisica: psichica o morale
Dolo: è quando la volontà è contraria o alterata con artifici o raggiri.
Determinate: senza di esse il contratto non sarebbe stato concluso.
Incidente: senza di esse, il contratto sarebbe stato concluso diversamente.
Non porta all'annullamento ma al risarcimento del danno.
Elementi:
ERRORE: essenziale
DOLO:
VIOLENZA: minaccia, male ingiusto, stipulazione del contratto
L'annullamento può essere fatto valere solo dalla parte nel cui l'interesse
è stabilita dalla legge.
L'azione
CONVALIDA
La parte legittimata ad esercitare l'azione d’annullamento può convalidare il contratto annullabile
Convalida
Espressa:
Tacita:
ELEMENTI DI DISTINZIONE TRA NULLITA' E ANNULLABILITA'
Causa
Natura dell'interesse????
Annullabilità
Risoluzione del contratto
CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Contratto è sempre negozio bilaterale (oltre ad esserci due volontà ci
sono obbligazioni che fanno capo a tutte due le parti).
CONTRATTI UNILATERALI. Le prestazioni sono unilaterali pur restando
negozio bilaterale.
Contratti reali: necessita volontà e consegna materiale della cosa.
SINALLAGMA GENETICO:
Quando si stipula un contratto, si trova la giustificazione causale dello
stesso nella controprestazione (es. compravendita).
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SINALLAGMA FUNZIONALE:
Il rapporto prestazione e controprestazione deve perdurare per tutta la
vita del contratto stesso (contratto di locazione).
RESCISSIONE:
Si verifica nel momento della conclusione del contratto. Momento genetico.
ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE (il contratto è valido ed efficace)
Si riferisce alla rottura dell'equilibrio sinallagmatico durante la vita del
contratto.
In generale:
VONTARIA: mutuo consenso per volontà delle parti.
LEGALE:
insieme di tutele del sistema giudiziale a difesa del contratto:
-Inadempimento:????
-Impossibilità sopravvenuta art.1256: ???? se è originaria
l'obbligazione non sorge, se è successiva allora vi è l' estinzione del contratto.
-Eccessiva onerosità sopravvenuta: sono riferite a prestazioni
future, a seguito di eventi imprevedibili (es. chiusura canale
di Suez causa guerra)
Rimedio giurisprudenziale: insieme d’interpretazioni delle leggi nell'applicazione in giudizio.
Clausola pattuita espressa: le parti sono d'accordo che nel caso di mancato adempimento di un’obbligazione comporta automaticamente la risoluzione del
contratto.
Quando si determina quella determinata clausola è necessaria una comunicazione alla controparte ed il contratto é automaticamente risoluto.
ATTENZIONE:
Contratti reali
dazione-trasferimento
Contratti ad effetti reali trasferimento del diritto
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