1 tutela dei depositi garantita dal fondo

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TUTELA DEI DEPOSITI GARANTITA DAL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI
DEPOSITI ITALIA
INFORMAZIONI PER I DEPOSITANTI, CLIENTI DELLA VENETO BANCA S.P.A. ITALIA
MONTEBELLUNA SUCCURSALE DI BUCAREST
1. TUTELA DEI DEPOSITI DEI CLIENTI
DELLA VENETO BANCA S.P.A. ITALIA
MONTEBELLUNA SUCCURSALE DI BUCAREST
Con decorrenza dal 1 gennaio 2007, a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, i depositi
della Veneto Banca S.p.A. Italia Montebelluna Succursale di Bucarest sono garantiti dal Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi Italia (F.I.T.D.), in appresso denominato il Fondo. Del sistema di
tutela dei depositi garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Italia, usufruiscono tutti i
depositi ammissibili dei clienti della Veneto Banca S.p.A. Italia Montebelluna Succursale di Bucarest
(a seguito denominata la Banca).
2. INFORMAZIONI GENERALI
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in Italia, con sede a Roma (Italia), via del Plebiscito n. 102, è
stato ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia, il 10 dicembre 1996, ai sensi della direttiva 94/19/CE
del 30 maggio 1994, dell’art. 23 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996 e del Decreto Legislativo n. 659 del
4 dicembre 1996.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in Italia è stato creato dalle banche autorizzate dalla Banca
d'Italia allo scopo di tutelare i depositi dei clienti.
Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il F.I.T.D. tutela i depositi della clientela delle banche italiane, delle
succursali delle banche italiane che operano in altri Stati Membri, nonché i depositi della clientela delle
succursali di banche comunitarie operanti sul territorio italiano.
3. DEFINIZIONE DEL DEPOSITO
Ai sensi dell'art. 1, della Direttiva 94/19/CE, per deposito si intende:
- Qualsiasi saldo creditore risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie
derivanti da operazioni bancarie normali, che un ente creditizio deve restituire secondo le
condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché qualsiasi debito rappresentato da un titolo
emesso dall’ente creditizio.
- Le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale.
4. DEPOSITI TUTELATI
Vengono tutelati i fondi che le banche attirano dalla clientela, con l'obbligo di rimborsare, in Euro o altra
valuta, costituiti sotto forma di depositi o sotto qualsiasi altra forma, nonché gli assegni circolari e altri
titoli di credito assimilabili.
5. DEPOSITI ESCLUSI DALLA TUTELA
Sono esclusi dalla tutela del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi d’Italia:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
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c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti
negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti
pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di
assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo
bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione
della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che
hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai
commissari liquidatori.
6. LIMITI DI COPERTURA
La limite massimo di compenso per ciascun cliente depositante è di 100.000 euro, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 49 del 24 marzo 2011 che modifica il Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico
Bancario Italiano), in recepimento della Direttiva 2009/14/CE che modifica la Direttiva 94/19/CE relativa
ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il limite di compensazione e il termine di rimborso.
La Banca Centrale d'Italia aggiorna tale limite in conformità alle eventuali variazioni apportate dalla
Commissione Europea in funzione del tasso di inflazione.
7. TERMINE DI RIMBORSO
Il risarcimento è effettuato entro 20 (venti) giorni lavorativi e può essere prorogato dalla Banca d'Italia in
circostanze del tutto eccezionali, per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, con
decorrezna dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi
dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario Italiano).
8. MODALITA’ DI CALCOLO DEI COMPENSI
Il rimborso spettante è limitato al tetto massimo di garanzia applicabile ai sensi dell'art. 96-bis, comma. 5
del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (100.000 euro).
L’importo del rimborso va determinato sottraendo dalla somma di tutti i depositi tutelati detenuti
depositante tutelato presso l’ente creditizio, alla data in cui i depositi sono diventati indisponibili,
l'importo totale dei crediti in essere del depositante nei confronti dello stesso ente creditizio
9. PROCEDURE DI PAGAMENTO DEI COMPENSI
In conformità con i regolamenti vigenti, le procedure di pagamento del rimborso vengono avviate nei casi
in cui:
(i) la Banca d'Italia rileva che un ente credizio sembra di non essere in grado, per l’istante e per via di
motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, di rimborsare il deposito e di non avere, a
breve termine, alcuna prospettiva di poterlo fare. Le autorità competenti fanno questa constatazione non
appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui viene stabilito per la
prima volta che il rispettivo ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;
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(ii) un’autorità giudiziaria ha adottato una decisione, per motivi direttamente connessi con la situazione
finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti di recuperare i
loro debiti, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui sopra al comma (i);
Conti cointestati
La limite massimo di compenso per ogni Cliente depositante e di100.000 euro, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 49/2011. Pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro
cointestato presso lo stesso istituto bancario, la limite massimo di compenso sarà pari a 100.000 per ciascuno
dei cointestatari.
Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la
stessa banca, la copertura massima di 100.000 euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui
intestati.
10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Dal 1 gennaio 2007, i depositi della clientela della Banca sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi in Italia, secondo la legge italiana vigente, vale a dire in base allo Statuto e in Italia (Roma,
marzo 2006), aggiornato dal Decreto Legislativo n. 49/2011.
La Banca mette a disposizione della sua clientela, affissando nelle sedi delle sue filiali e sul sito internet
(www.venetobanca.ro), le informazioni riguardanti i limiti e le condizioni di tutale, la limite massimo di
compenso dei depositi costituiti presso la Banca.
Nel caso in cui le informazioni contenute in questa presentazione, non forniscano le risposte adeguate alle
Sue domande, La informiamo che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in Italia fornisce ulteriori
informazioni sul suo sito internet: www.fitd.it.
La presente nota informativa non deve essere considerata una sintesi completa della normativa vigente in
materia e non costituisce una relazione di consulenza legale. Una copia dello Statuto e Regolamento del
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in Italia può essere consultata sul sito internet della Banca
(www.venetobanca.ro) e il sito web del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it ) mette a
disposizione degli utenti documenti legislativi e ulteriori informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi.
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