COMUNE DI SERLE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Piazza Don Pietro Boifava 13
25080 SERLE (Bs)
tel. 030/6910000 – 6910370 fax. 030/6910821
[email protected]
ORDINANZA N.
12
prot. n.2334
OGGETTO: Ordinanza per i possessori di cani.
ILSINDACO
CONSIDERATO che diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici e su pubbliche vie, senza
guinzaglio, senza museruola e depositando i loro escrementi su strade ed altre aree soggette ad uso pubblico,
creando disagi e problemi di igiene e sicurezza;
VISTA la Legge 14 Agosto 1991 n. 281;
VISTO il Testo Unico degli Enti locali n. 267/2000;
VISTA la Legge 689/1981;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 pubblicata sulla G.U. n.68 del 23/03/2009;
O R D I N A
- Il DIVIETO di lasciare incustoditi i cani sul suolo pubblico;
- Che i conduttori di cani che si trovino con i medesimi nelle pubbliche vie o in luoghi aperti al
pubblico, SIANO OBBLIGATI a tenere al GUINZAGLIO gli animali stessi e devono essere dotati di
apposita museruola ;
- Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, nei casi di forte
assembramento a seguito di sagre, feste popolari, feste patronali nel territorio del Comune di Serle
(Bs), è fatto obbligo al proprietario o detentore di un cane di adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio e la museruola durante la conduzione dell'animale nelle aree
urbane e nei luoghi aperti al pubblico dove si stia svolgendo la manifestazione , fatte salve le aree per
cani individuate dal comune;
b) portare con sè' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza
con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, non
dovranno manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- Che è fatto OBBLIGO ai proprietari e conduttori di cani di RIMUOVERE GLI ESCREMENTI
degli animali dal SUOLO PUBBLICO. A tal fine le persone devono essere dotate di apposita paletta e
contenitori idonei ove conferire gli escrementi;
- Di adottare tutti gli altri accorgimenti ed obblighi contenuti nella richiamata Ordinanza
Ministeriale.
I PROPRIETARI saranno considerati RESPONSABILI di eventuali DANNI A PERSONE E/O
COSE causate dal mancato rispetto delle norme sopraccitate e dalle altre che disciplinano la custodia
degli animali;
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione
civile e dei Vigili del fuoco.
La violazione delle disposizioni previste nella presente ordinanza sarà punita con la sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
Si demanda alla Polizia Locale e a chiunque ne abbia l’obbligo, l’esecuzione e l’osservanza della
presente ordinanza;
Dalla Residenza Municipale, 19/04/2011
Il Sindaco
(Zanola Dott. Gianluigi)
________________________