COMUNE DI SERLE SERVIZIO POLIZIA LOCALE Piazza Don Pietro Boifava 13 25080 SERLE (Bs) tel. 030/6910000 – 6910370 fax. 030/6910821 [email protected] ORDINANZA N. 12 prot. n.2334 OGGETTO: Ordinanza per i possessori di cani. ILSINDACO CONSIDERATO che diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici e su pubbliche vie, senza guinzaglio, senza museruola e depositando i loro escrementi su strade ed altre aree soggette ad uso pubblico, creando disagi e problemi di igiene e sicurezza; VISTA la Legge 14 Agosto 1991 n. 281; VISTO il Testo Unico degli Enti locali n. 267/2000; VISTA la Legge 689/1981; VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 pubblicata sulla G.U. n.68 del 23/03/2009; O R D I N A - Il DIVIETO di lasciare incustoditi i cani sul suolo pubblico; - Che i conduttori di cani che si trovino con i medesimi nelle pubbliche vie o in luoghi aperti al pubblico, SIANO OBBLIGATI a tenere al GUINZAGLIO gli animali stessi e devono essere dotati di apposita museruola ; - Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, nei casi di forte assembramento a seguito di sagre, feste popolari, feste patronali nel territorio del Comune di Serle (Bs), è fatto obbligo al proprietario o detentore di un cane di adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio e la museruola durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico dove si stia svolgendo la manifestazione , fatte salve le aree per cani individuate dal comune; b) portare con sè' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, non dovranno manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; - Che è fatto OBBLIGO ai proprietari e conduttori di cani di RIMUOVERE GLI ESCREMENTI degli animali dal SUOLO PUBBLICO. A tal fine le persone devono essere dotate di apposita paletta e contenitori idonei ove conferire gli escrementi; - Di adottare tutti gli altri accorgimenti ed obblighi contenuti nella richiamata Ordinanza Ministeriale. I PROPRIETARI saranno considerati RESPONSABILI di eventuali DANNI A PERSONE E/O COSE causate dal mancato rispetto delle norme sopraccitate e dalle altre che disciplinano la custodia degli animali; La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco. La violazione delle disposizioni previste nella presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00; Si demanda alla Polizia Locale e a chiunque ne abbia l’obbligo, l’esecuzione e l’osservanza della presente ordinanza; Dalla Residenza Municipale, 19/04/2011 Il Sindaco (Zanola Dott. Gianluigi) ________________________