ORDINANZA
Direzione Servizi al Territorio
N.
270
DEL 17/05/2013
ORDINANZA- CONTINGIBILE ED URGENTE
IL SINDACO
Visto che in data 09/04/2013 il personale del Comando di Polizia Locale, congiuntamente
alla Dott.ssa Morero dell’ASL TO3 –Dipartimento di Prevenzione S.C Sanità Animale, espletavano
ispezione presso la privata abitazione dei Sigg CANDELLERO Michele e Tersilla (padre e figlia)
atta ad individuare il numero esatto di cani presenti, nonché la presenza di tatuaggio e/o microchip e
relativa iscrizione all’anagrafe canina per gli animali d’affezione detenuti, così come previsto dalla
normativa vigente.
Visto che in data 27 marzo e 6 aprile c.a. , la Polizia Locale, ha ricevuto due denunce di
querela orale , per morsicature e danni a rispettive persone attaccate da cane mordace di proprietà
dei Sigg. CANDELLERO.
Preso atto della relazione al sopralluogo dell’Azienda Regionale A.S.L. TO3 – Dipartimento
di Prevenzione Sanità Animale e Igiene Urbana Veterinaria – prot. n. 42926 del 16/04/2013,
effettuato congiuntamente con la Polizia Locale in data 09/04/2013 presso la residenza di
Candellero Tersilla nata a Rivoli il 27/06/1982, nel corso del quale è stata accertata la detenzione di
almeno 16 cani, in condizioni igienico-sanitarie non ottimali
Ravvisata la necessità di adottare specifico atto al fine di eliminare le problematiche emerse
e più precisamente indicate nelle premesse.
Vista la normativa vigente e più precisamente: il R.D. 27.07.1934 n. 1265 T.U.LL.SS.; il
D.P.R. 08/02/1954 n. 320 – Regolamento di Polizia Veterinaria; la Legge 689/1981; la
Legge 14/08/1991 n. 281- Legge Quadro in materia di animale da affezione; la L.R. n. 34
del 26/07/1993; T.U. Enti Locali
ORDINA
Alla Sig.ra Candellero Tersilla residente in Rivoli Str. Santa Maria 37 di provvedere entro 30
(trenta)
giorni dalla notifica della presente ordinanza a:
1) effettuare un’accurata pulizia delle aree adibite al ricovero ed alla detenzione dei cani ,
in specie nell’area recintata, sita sotto il balcone, all’interno della quale erano detenuti al
2)
3)
4)
5)
6)
momento del sopralluogo 4 cani, di ripulire il pavimento dell’area stessa coperto da
escrementi e da”croccantini “ sparsi al suolo
effettuare interventi di pulizia e disinfezione delle parti del balcone adibite a ricovero
cani dove non è stato possibile accedere fisicamente, in cui erano detenuti altri 10 cani,
separati in due gruppi da un tramezzo, alcuni con accesso all’abitazione, altri ad una
sorta di fienile
effettuare la realizzazione di box per la detenzione dei cani, con requisiti di dimensioni e
caratteristiche costruttive, previste dall’art.6 D.P.G.R. 4359/1993 (almeno 4 m quadri a
disposizione di ogni cane adulto) tale misura è utile per impedire la fuga sulla strada e
nelle campagne circostanti, dato che il cortile è privo di recinsione e che sono stati
segnalati episodi di morsicatura a carico di passanti.
effettuare la sistemazione di cucce o ripari in numero e dimensioni proporzionate al
numero di cani detenuti all’aperto
effettuare l’adozione di misure volte al controllo della riproduzione dei cani presenti,
maschi e femmine, attualmente in condizioni di accoppiarsi incontrollatamente.
effettuare in caso di nascita di cucciolate, l’identificazione e registrazione dei cuccioli
all’anagrafe canina a mezzo apposizione entro 60 giorni dalla nascita di microchip
Si da atto che i cani presentavano buone condizioni di nutrizione in relazione a sesso ed età,che tutti
i cani erano privi di microchip o tatuaggio al momento del sopralluogo; pertanto si è provveduto ad
identificarne 15 su 16 ( uno è stato impossibile da avvicinare) a mezzo applicazione di microchip,
con la collaborazione della proprietaria.
L’Azienda Regionale A.S.L. TO3 – Servizio Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale e Igiene
Urbana Veterinaria – è incaricata al controllo del presente atto e a darne notizia in merito all’Ufficio
scrivente.
La Polizia Locale è incaricata della notifica della presente al Sig.ra CANDELLERO Tersilla
, nato a Rivoli il 27/06/1982 e residente a Rivoli in Str. Santa Maria 37.
L’ inosservanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis (sanzioni amministrative)
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come introdotto dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 e integrato dal
D.L. 31.03.2003, n. 50 coordinato con la Legge di conversione 20.05.2003, n. 116.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o far osservare quanto disposto con la
presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento, il soggetto obbligato può procedere con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi)
giorni dalla notificazione.
Rivoli,17/05/2013
Il Sindaco
Franco DESSI’
Il Dirigente Servizi al Territorio Dott.Piero VERGANTE
La pratica è stata trattata da
Enrica Maria Bona