P R O V I N C I A d i B A R I SERVIZIO TRIBUTI E IMPIANTI TERMICI Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. Delega all’Ente Provincia delle funzioni amministrative nel settore, giusta art. 5 della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5 Approvato con Deliberazione Consiliare n.43 del 18.12.2009 Indice Capo I: Norme generali Art.1 Oggetto e finalità del regolamento Art.2 Quadro normativo Art.3 Definizioni Art.4 Soggetti titolati Art.5 Piani di sviluppo della rete di distribuzione Art.6 Oggetto delle autorizzazioni ed esclusioni Art.7 Denuncia di inizio attività Art.8 Responsabile del rilascio delle autorizzazioni pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. Capo II: Procedure per il rilascio dell’autorizzazione Art.9 Procedimento per la denuncia di inizio attività Art.10 Domanda di autorizzazione Art.11 Comunicazione di avvio del procedimento agli interessati Art.12 Accelerazione di alcuni adempimenti Art.13 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione Art.14 Autorizzazione provvisoria Art.15 Autorizzazione per l’accesso ai fondi per lo studio del tracciato Art.16 Deposito cauzionale Art.17 Concessione edilizia Art.18 Comunicazione di fine lavori Art.19 Collaudo Art.20 Inamovibilità Art.21 Spese di istruttoria Art.22 Provvedimenti di diniego, rigetto o archiviazione Art.23 Notifica del provvedimento pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 9 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 15 pag. 15 pag. 16 3 3 4 5 5 5 6 6 Capo III: Compatibilità fra la nuova opera e la tutela della salute pubblica ed il pubblico interesse Art.24 Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere pag. 16 Art.25 Rapporti con il PRG pag. 16 Art.26 Tutela della salute e incolumità della popolazione pag. 17 Art.27 Spostamenti per ragioni di pubblico interesse pag. 18 Capo IV: Sanzioni Art.28 Decadenza, revoca e sospensione Art.29 Sanzioni amministrative pag. 18 pag. 19 Capo V: Norme finali – pubblicità – entrata in vigore Art.30 Norme transitorie e finali Art.31 Pubblicità Art.32 Entrata in vigore pag. 19 pag. 20 pag. 20 Allegati All.1 Schema decreto autorizzazione definitiva All.2 Schema decreto autorizzazione provvisoria All.3 Schema decreto proroga pag. 21 pag. 24 pag. 27 2 Capo I: Norme generali Art.1 – Oggetto e finalità del regolamento Il presente regolamento ha per oggetto la procedura per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione, modificazione, messa in opera di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, in ogni modo prodotta, avente tensione normale fino a 150 KV. La competenza provinciale è sancita dall’art. 5 della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5 che delega all’Ente Provincia funzioni amministrative in tale settore. Nel dettaglio, il provvedimento: - stabilisce le forme e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione delle Aziende che esercitano attività di pubblico servizio per il trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica; - definisce l’iter procedurale ed esplicita i principi contenuti nella legge al fine di un’omogenea ed uniforme applicazione della norma; - definisce la tipologia delle linee e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica soggetti ad autorizzazione nonché la tipologia di quelli esentati dall’autorizzazione stessa; - detta norma procedurali per la comunicazione da parte della Aziende elettriche dei programmi annuali; - fissa le spese di istruttoria. Le autorizzazioni rilasciate devono assicurare la salvaguardia della salute e della incolumità della popolazione nonché la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti nel rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. Nel dettaglio, i fini che la Provincia intende perseguire per mezzo del presente Regolamento sono: - la compatibilità degli interventi con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile; - la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettro-magnetici verificando fasce di rispetto, limiti di esposizione, valori di attenzione e il raggiungimento degli obiettivi di qualità che consentano di tutelare in primo luogo la salute dei cittadini, l’ambiente e la biodiversità, promuovendo l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale; - la qualità della progettazione degli impianti nell’ambito ed entro i limiti determinati dalle norme di competenza statale a tal fine adottate, e il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio; - l’armonizzazione del sistema di distribuzione dell’energia elettrica con il paesaggio, il territorio antropico e con la pianificazione urbanistica; - lo snellimento delle procedure di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Art.2 – Quadro normativo Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni: - R.D. 14.04.1910 n.639 e s.m.i.; - R.D. 11.12.1933 n.1775 e s.m.i.; - Legge 349/66 e smi; 3 - D.P.R. 24.10.1977 n.616; Legge 10.06.1982 n.348; DPCM 10.08.1982 n.377; Legge 28.06.1986 n.339; DM 21.03.1988 n.28 DM 21.12.1988 n.449; DPCM 27.12.1988; Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i.; Legge 22.02.1994 n.146 e smi; Legge 14.11.1995 n.481; DPR 12.04.1996 e smi; D.Lgs 30.03.1999 n.96; D.lgs 16.03.1999 n.79; Legge regionale 30.11.2000 n.20 Legge 22.02.2001 n.36; D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m.i.; Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5 e s.m.i.; DPCM 8 luglio 2003; D.Lgs 27.12.2004 n.330; Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3 D.P.R. 12.04.2006 n.184; Norme CEI nn.0-10, 11-1 e smi, 11-17; Legge Regionale 09.10.2008, n.25. Art.3 – Definizioni - - Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30 kV e inferiore a 150 kV; Altissima tensione (AAT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV; Aree sensibili: parti del territorio all’interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di cui all’art.3 comma 1 lettera d.2 della legge n.36/2001 e Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5. In tali zone le Amministrazioni comunali, negli strumenti di pianificazione e d’intesa con la Provincia, possono prescrivere modifiche, adeguamenti o delocalizzazioni di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV siano essi già esistenti o di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell’area stessa. Autorità: Autorità per l’energia elettrica ed il gas, istituita ai sensi della legge 14.11.1995 n.481; Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV; Distribuzione: attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione; Elettrodotto: insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione; Esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale; Limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione; 4 - - Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e inferiore a 30 kV; Obiettivi di qualità: criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nonché valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva mitigazione dell’esposizione ai campi medesimi; Trasmissione: attività di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta ed altissima tensione; Valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Art.4 – Soggetti titolati Sono titolati a presentare domanda di autorizzazione e comunicazione preventiva, tramite il Legale Rappresentante o un suo delegato: - Società autorizzate e abilitate all’esercizio dell’attività elettrica; - Società concessionarie delle attività per l’esercizio del pubblico servizio di fornitura dell’energia elettrica nel territorio nazionale; - Aziende elettriche municipalizzate. Il titolo all’esercizio deve essere dimostrato inviando alla Provincia tutte le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente e la documentazione comprovante il titolo stesso. Art.5 – Piani di sviluppo della rete di distribuzione Ai sensi dell’art.3 della Legge regionale n.25/2008, i soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 volt (V), presentano annualmente alla Regione e alla Provincia, i propri programmi di sviluppo della rete. La Provincia, a sua volta, promuove il coinvolgimento di tali soggetti, per le opportune intese, nei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti. Art.6 – Oggetto delle autorizzazioni ed esclusioni Giusta art.4 della legge regionale n.25/2008, la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessoria, oggetto del presente Regolamento, è soggetta ad autorizzazione, ad eccezione di quanto descritto nei commi seguenti. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell’autorizzazione a tempo debito rilasciata. In assenza di opposizione da parte dei privati coinvolti e delle amministrazioni interessate, è consentito all’esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o in seguito a denuncia di inizio attività. Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei 5 componenti degli stessi anche in ragione dell’evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate. Si considerano autorizzati, ai fini del presente Regolamento, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di acui all’art.16 e segg. della Legge Regionale 27.07.2001 n.20. Art.7 – Denuncia di inizio attività Per le linee e le opere aventi le caratteristiche di seguito riportate, la domanda di autorizzazione è sostituita, ai sensi dell’art. 4 commi 2 e segg., da semplice denuncia di inizio lavori alla Provincia e ai Comuni Interessati, 30 giorni prima dell’inizio dei lavori: - tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri; - in cavo sotterraneo, con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari; - opere accessorie; - varianti, di sviluppo non superiore a 2.000 m. di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V; - rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, a condizione che gli stessi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà. Art.8 – Responsabile del rilascio delle autorizzazioni Il responsabile della procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento è il Dirigente del Servizio Tributi ed Impianti Termici. Capo II: Procedure per il rilascio dell’autorizzazione Art.9 – Procedimento per la denuncia di inizio attività Laddove, ai sensi dell’art.7 del presente Regolamento, la domanda di autorizzazione sia sostituita da semplice comunicazione preventiva alla Provincia ed ai Comuni interessati, la stessa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere va presentata a Provincia di Bari – Servizio Tributi e Impianti Termici – Via Spalato, 19 – 70121 Bari in carta semplice 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei lavori, con i seguenti allegati: - documentazione comprovante il titolo all’esercizio dell’attività elettrica; - attestazione di versamento degli oneri istruttori; - dichiarazione di osservanza in fase di redazione di progetto e di esecuzione dei lavori delle norme tecniche vigenti in materia di: Legge n.339/86 e DM 21.31988 n.449 esecuzione di linee elettriche esterne e relative norme CEI; - dichiarazione dell’esercente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte delle amministrazioni coinvolte e da parte di proprietari delle aree interessate; 6 - richiesta di parere preventivo, in merito del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità definiti dallo Stato in materia di inquinamento elettromagnetico; - relazione tecnica, firmata e timbrata da tecnico abilitato in materia di impianti elettrici, illustrativa delle caratteristiche delle linee e degli impianti, che includa i seguenti contenuti minimi: -attestazione che la linea non attraversi o crei interferenze con beni demaniali e zone vincolate; -le caratteristiche dei componenti (qualora tali componenti siano conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal DM 21.03.88 n.28, il relativo attestato); -i disegni tecnici dei sostegni; -i calcoli di verifica del sostegno (fondazioni e stabilità); -i calcoli delle azioni esterne (meccaniche) sui sostegni; -il calcolo del campo elettrico e del campo magnetico al suolo e sulle abitazioni limitrofe; - corografia in scala adeguata alle opere da realizzare; - copia della denuncia di inizio lavori presentata al Comune o ai Comuni interessati. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera, salvo l’ipotesi in cui venga emanato un motivato provvedimento di diniego. Nel caso in cui la realizzazione delle opere soggette a denuncia di inizio attività attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, l’esecuzione dei lavori non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati. Per le modalità di esecuzione dei lavori o di esercizio delle linee e degli impianti, il richiedente e gli enti interessati devono stipulare, ove necessario, appositi atti di concessione. Art.10 – Domanda di autorizzazione La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata a Provincia di Bari – Servizio Tributi e Impianti Termici – Via Spalato, 19 – 70121 Bari, unitamente ai seguenti allegati: - documentazione comprovante il titolo all’esercizio dell’attività elettrica; - attestazione di versamento degli oneri istruttori; - dichiarazione di osservanza in fase di redazione di progetto e di esecuzione dei lavori delle norme tecniche vigenti in materia, in particolare: Legge n.339/86 e DM 21.31988 n.449 esecuzione di linee elettriche esterne e norme CEI nn.0-10, 11-1 e smi, 11-17; - elenco degli Enti che devono rilasciare assensi per la realizzazione delle opere. - copia della richiesta di nulla osta, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli artt. 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933 n.1775. - copia della domanda presentata all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) per la formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., per le linee 7 e gli impianti elettrici di media tensione in conduttori nudi e in aereo e per quelli in alta tensione nudi in aereo, in cavo aereo, in cavo interrato, non superiore a 150.000 V. Tale parere è sostituito, per le linee e gli impianti in conduttori nudi e in aereo di tensione inferiore a 30.000 V, nonché per le cabine di trasformazione MT/BT con tensione di ingresso inferiore a 30.000 V, dall’autocertificazione che il richiedente deve trasmettere all’ARPA e alla Provincia, in cui si attesti che l’opera è conforme di dettami del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11723/2003 e ss.mm.ii. nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle normative del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e determinazioni applicative dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT). - relazione sulla Compatibilità Ambientale e Paesaggistica dell’opera e relativo Parere, nei casi di linee con tensione nominale pari a 100 kv o superiore, e lunghezza superiore a 3 km, conformemente alle direttive della normativa VIA vigente (L.349/66 e smi, DPCM 10.08.1982 n.377, DPCM 27.12.1988, L. 146/94 e smi, DPR 12.04.1996 e smi); - relazione tecnica, firmata e timbrata da tecnico abilitato in materia di impianti elettrici industriali, illustrativa delle caratteristiche delle linee e degli impianti, che includa i seguenti contenuti minimi: -l’elenco delle ditte catastali qualora il tracciato dell’opera interessi non più di 50 (cinquanta) ditte; i fogli di mappa catastali in tutti gli altri casi; -l’elenco delle interferenze con beni demaniali e zone vincolate o creino interferenze con beni demaniali e zone vincolate, corredata della documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo o, in caso di inesistenza di tali situazioni, attestazione dell’inesistenza; -le caratteristiche dei componenti. Qualora tali componenti siano conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, il relativo attestato; -i disegni tecnici dei sostegni; -i calcoli di verifica del sostegno (fondazioni e stabilità); -i calcoli delle azioni esterne (meccaniche) sui sostegni; -il calcolo del campo elettrico e del campo magnetico al suolo e sulle abitazioni limitrofe; - corografia in scala adeguata alle opere da realizzare ossia, 1:25000 per tracciati superiori a 10 km; 1:10000 o inferiore per i tracciati inferiori a 10 km; 1:5000 o inferiore per i tracciati inferiori a 5 km; 1:2000 per le linee in cavo; - relazione sommaria delle motivazioni di Pubblica Utilità, Indifferibilità e Urgenza, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., che contenga almeno le seguenti informazioni: -la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi; -la spesa presunta; -i mezzi di esecuzione; -il termine entro il quale le opere saranno finite; Qualora l’impianto interessi il territorio di due o più Province, la domanda va presentata, per l’istruttoria, alla Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo in via preventiva, il parere delle altre Province interessate dall’opera. Art.11 – Comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 ed il capo II del D.P.R. 327/2001, introdotto con D.Lgs. n. 330/2004, sussiste l’obbligo di comunicazione diretta dell’avvio del 8 procedimento ai proprietari dei fondi attraversati dalle opere, poiché dalla realizzazione degli impianti, data la dichiarazione di Pubblica Utilità, l’Indifferibilità e l’Urgenza dei lavori, potrebbe derivare lesione dei diritti soggettivi dei soggetti coinvolti. Tale obbligo si intende adempiuto mediante: - trasmissione nota inviata per raccomandata A/R ai soggetti interessati; - pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati dall’opera; - pubblicazione sul BUR Puglia. In caso di più di 50 (cinquanta) ditte catastali interessate, la comunicazione diretta è sostituita dalla pubblicazione su due quotidiani a maggiore tiratura locale, di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto, i numeri dei fogli di mappa e/o delle particelle catastali interessate dall’esproprio o servitù. I soggetti interessati, entro 30 (trenta) giorni dalle rispettive date di pubblicazione di cui sopra, possono inviare per iscritto a Provincia di Bari – Servizio Tributi e Impianti Termici – Via Spalato, 19 – 70121 Bari, osservazioni ed opposizioni, allegando alla nota una copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, giusta art.38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000. La domanda di autorizzazione con i relativi allegati è depositata presso gli uffici del Servizio Tributi ed Impianti Termici della Provincia, dove chiunque sia interessato può prenderne visione, giusta citata legge n.241/1990. Il Dirigente avrà cura di nominare il Responsabile del Procedimento, l’ubicazione e l’indicazione dell’ufficio dove è depositato il progetto da autorizzare. Art.12 – Accelerazione di alcuni adempimenti E’ potestà del richiedente provvedere direttamente a far pubblicare un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto, i numeri dei fogli di mappa e/o delle particelle catastali interessate dall’esproprio o servitù: - per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati dall’opera; - su due quotidiani a maggiore tiratura locale, in caso di più di 50 (cinquanta) ditte catastali interessate. L’effettuazione di tali adempimenti verrà comprovata mediante trasmissione di relata di pubblicazione presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati dall’opera e copia dei quotidiani. E’, altresì, potestà del richiedente provvedere direttamente a formulare istanza diretta all’ottenimento di: - assenso dei Comuni interessati dall’opera; - Nulla Osta di tutti gli Enti interessati dalla realizzazione dell’opera; - parere in merito al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità definiti dallo Stato in materia di inquinamento elettromagnetico. L’effettuazione di tali adempimenti verrà comprovata mediante relata di ricevimento dai Comuni e dagli Enti interessati dall’opera. Art.13 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione Istruttoria amministrativa - verifica della competenza Provinciale, dei requisiti del richiedente e della documentazione presentata; 9 - verifica del pagamento degli oneri istruttori e del preventivo deposito cauzionale (ove previsto); - avviso di avvio del Procedimento ai soggetti interessati dagli impianti, secondo le modalità di cui all’art.11 del presente Regolamento; - in caso in cui, ai sensi del citato art.11, siano formulate dai soggetti interessati, osservazioni e/o opposizioni, la Provincia richiederà al richiedente di formulare, entro 30 (trenta giorni), le proprie deduzioni o di adottare eventuali varianti tecniche e/o di tracciato per contemperare le osservazioni e/o opposizioni manifestate. Fino a definizione della controversia, la Provincia sospenderà l’iter burocratico per il rilascio della comunicazione, dando comunicazione della sospensione agli interessati e al richiedente mediante raccomandata A/R; - verifica dell’avvenuta pubblicazione sul BUR Puglia, a spese e cura del richiedente, di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto, i fogli di mappa e/o le particelle catastali interessate dall’esproprio o servitù. Detto avviso deve contenere l’indicazione che il piano tecnico dell’opera resta depositato presso la Provincia di Bari e presso i Comuni interessati nonché l’indicazione dell’ufficio a cui devono essere presentate, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati; - verifica della relata di pubblicazione, per 30 (trenta) giorni consecutivi, presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati, di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto, i fogli di mappa e/o le particelle catastali interessate dall’esproprio o servitù e la corografia con riportato il tracciato dell’impianto; - verifica, in caso di più di 50 (cinquanta) ditte catastali interessate, dell’avvenuta pubblicazione su due quotidiani a maggiore tiratura locale di un avviso contenente, per estratto la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto, i fogli di mappa e/o le particelle catastali interessate dall’esproprio o servitù; - verifica della trasmissione dell’istanza ai Comuni e agli Enti interessati dall’opera; - verifica della presenza dei Nulla Osta e/o dei pareri necessari; Nel caso di Nulla Osta, assensi, pareri contrastanti, La Provincia deve promuovere, prima della sua definitiva decisione sulla richiesta di autorizzazione, forme di coordinamento, precisando che tutte le azioni e gli atti propedeutici alla decisione finale devono coinvolgere tutte le parti interessate (richiedenti, amministrazioni che hanno manifestato pronunce in contrasto e così via). Istruttoria tecnica - esame dei pareri rilasciati dai Comuni e dagli Enti interessati; - verifica delle caratteristiche del progetto, tesa ad accertare la necessità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening VIA (tensione nominale pari a 100 kV o superiore, e lunghezza superiora a 3 km, conformemente alle direttive della normativa VIA vigente (Legge n.349/86 e s.m.i.; D.P.C.M. n.377 del 10.08.1988; D.P.C.M. 27.12.1988; Legge n.146/94 e s.m.i.; D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.); - esame degli elaborati progettuali; - valutazione delle motivazioni di Pubblica Utilità, indifferibilità e urgenza; - predisposizione della relazione istruttoria. Rilascio dell’autorizzazione 10 Ai sensi dell’art. 5 comma 6 della Legge Regionale 25/2008, i pareri e i nulla osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Decorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, il parere si intende espresso favorevolmente, salvo per gli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali,e ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Il decreto di autorizzazione deve essere rilasciato dalla Provincia, con determinazione dirigenziale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’ultimo parere rilasciato, salvo ritardi motivati. In ogni caso, giusta art. 6 comma 3 della legge regionale n.25/2008, il termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nel sito informatico della Regione, dell’avviso dell’avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, da effettuarsi a spese e cura del richiedente. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di 120 (centoventi) giorni. Il decreto di autorizzazione viene rilasciato in conformità al fac-simile allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento (all.1). Allorquando nel corso del tempo dovessero determinarsi modificazioni nella normativa nazionale e/o regionale in tema di elettrodotti, che non comportino variazioni del presente Regolamento, lo schema di decreto in parola potrà essere adeguato di conseguenza, senza che debba intervenire una successiva pronuncia da parte degli organi deliberanti dell’Ente. Nel dettaglio, nel decreto, oltre ai dati identificativi dell’istanza, deve essere descritto l’impianto e si deve dare atto dei Nulla Osta, assensi e/o pareri nonché delle eventuali prescrizioni particolari in essi contenute. Nell’atto di autorizzazione deve risultare la pronuncia motivata sulle eventuali osservazioni, opposizioni e controdeduzioni pervenute. Nel caso in cui l’atto sia riferito ad un’istanza presentata dall’ENEL Distribuzione SpA, esso deve contenere l’esplicita dichiarazione di “Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli impianti occorrenti alla costruzione e all’esercizio della/e linea/e elettrica/che autorizzate e dei relativi lavori”. Nel caso in cui, invece, l’istante sia un’Azienda diversa dall’ENEL Distribuzione SpA, tale dichiarazione può essere rilasciata se espressamente richiesta nell’istanza e a condizione che l’opera a cui si riferisce abbia carattere di pubblico interesse. Nel caso in cui la realizzazione delle opere autorizzate attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, l’esecuzione dei lavori non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati. Per le modalità di esecuzione dei lavori o di esercizio delle linee e degli impianti, il richiedente e gli enti interessati devono stipulare, ove necessario, appositi atti di concessione. Art.14 – Autorizzazione provvisoria La Provincia ha facoltà, nei casi di accertata urgenza e su presentazione di istanza adeguatamente motivata proposta contestualmente o successivamente alla domanda di 11 autorizzazione, di rilasciare, con determinazione dirigenziale, un’autorizzazione provvisoria alla costruzione delle opere, ai sensi e per gli effetti dell’art.113 del T.U. n.1775/1933, anche in mancanza di alcuni Nulla Osta e nell’attesa del ricevimento degli stessi da parte degli Enti interessati. Il richiedente, all’atto della richiesta di autorizzazione provvisoria, deve dichiarare l’impegno ad adempiere alle prescrizioni e/o condizioni eventualmente disposte dal provvedimento di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione. In ogni caso, sono pareri obbligatori ai fini del rilascio di detta autorizzazione, redatta in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all.2), quelli relativi alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute pubblica. Allorquando nel corso del tempo dovessero determinarsi modificazioni nella normativa nazionale e/o regionale in tema di elettrodotti, che non comportino variazioni del presente Regolamento, lo schema di decreto in parola potrà essere adeguato di conseguenza, senza che debba intervenire una successiva pronuncia da parte degli organi deliberanti dell’Ente. Nel dettaglio, si considerano indispensabili i seguenti documenti: - consenso di massima alla costruzione di linee ed impianti elettrici rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata; - nulla osta dei Comuni in cui è localizzato l’impianto, comprensivo dell’autorizzazione all’attraversamento di strade comunali, nonché dell’eventuale autorizzazione ai fini ambientali e paesaggistici nel caso in cui le linee di attraversamento siano assoggettate a tali vincoli; - nulla osta della Sovrintendenza Archeologica e della Sovrintentendenza ai Beni Ambientali; - autorizzazione per le zone assoggettate a vincolo idrogeologico; nulla osta nel caso di attraversamento parchi ed aree naturali protette sia nazionali sia regionali; autorizzazione ai fini idraulici per l’attraversamento di corsi di acqua pubblica; La validità dell’autorizzazione provvisoria non può essere superiore a 12 (dodici) mesi, ma può essere prorogata per una durata pari a quella del rilascio, previa richiesta adeguatamente motivata che evidenzi la presenza di particolari problemi, di natura tecnico-amministrativa, che comportino un ritardo nel rilascio di uno o più Nulla Osta, conseguentemente, impediscano il rilascio dell’autorizzazione definitiva. La proroga dell’autorizzazione è rilasciata, con determinazione dirigenziale, in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all.3). Allorquando nel corso del tempo dovessero determinarsi modificazioni nella normativa nazionale e/o regionale in tema di elettrodotti, che non comportino variazioni del presente Regolamento, lo schema di decreto in parola potrà essere adeguato di conseguenza, senza che debba intervenire una successiva pronuncia da parte degli organi deliberanti dell’Ente. Nel caso in cui la realizzazione delle opere autorizzate attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, l’esecuzione dei lavori non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati. Per le modalità di esecuzione dei lavori o di esercizio delle linee e degli impianti, il richiedente e gli enti interessati devono stipulare, ove necessario, appositi atti di concessione. Art.15 – Autorizzazione per l’accesso ai fondi ai fini dello studio del tracciato 12 Ai sensi dell’art.2 della Legge Regionale 25/2008, qualora sia necessario, ai fini di studi e indagini necessari alla redazione progettuale degli impianti elettrici, l’accesso ai fondi, i tecnici incaricati, anche privati, che non ottengano il consenso da parte dei proprietari coinvolti, possono essere autorizzati, secondo le modalità di seguito riportate, a introdursi nell’area interessata. Il soggetto richiedente il rilascio dell’autorizzazione è tenuto ad avviare il procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui sono indicati espressamente i nominativi delle persone per le quali si richiede l’accesso nell’altrui proprietà, da inviare: - al proprietario del bene risultante dai registri catastali; - all’eventuale possessore, se risulta conosciuto; - per conoscenza, alla Provincia di Bari con invito a formulare le proprie osservazioni per iscritto e indirizzandole anche alla Provincia di Bari, entro e non oltre 7 (sette giorni) dalla ricezione di detta raccomandata. La Provincia di Bari tiene debito conto delle eventuali osservazioni in merito, formulate dal proprietario o dal possessore e, decorsi ulteriori 10 (dieci) giorni, può accogliere la richiesta di accesso ai fondi e rilasciare la relativa autorizzazione, in cui sono riportati i nominativi dei soggetti autorizzati all’accesso. L’autorizzazione all’accesso è trasmessa al richiedente e del rilascio è data comunicazione ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’accesso al fondo può avvenire non prima di 7 (sette) giorni dalla ricezione di questa comunicazione da parte del proprietario e/o possessore del fondo interessato dall’ispezione, che possono assistere alle operazioni, anche mediante persona di loro fiducia. L’autorizzazione di cui al presente articolo si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, al fine di evitare ogni ritardo all’avvio delle opere. Nei casi in cui il numero delle ditte catastali interessate sia superiore a 20 (venti), la comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da effettuare ai proprietari e/o possessori dei fondi è sostituita dalla pubblicazione, per 20 (venti) giorni, sul sito informatico della Regione dell’autorizzazione all’accesso, contenenti i nominativi delle persone autorizzate a introdursi nei fondi, rilasciata dalla Provincia di Bari. Art.16 – Deposito cauzionale In caso di istanza di rilascio di autorizzazione provvisoria, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.113 del T.U. n.1775/1933, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, effettuato in favore della Provincia, in uno dei modi previsti dall’art.1 della legge 10.06.1982 n.348. Per quanto concerne l’entità di detto deposito cauzionale, in assenza di indicazioni specifiche nel T.U. che si limita a dichiararne la necessaria congruità, si assume come criterio quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge sui lavori pubblici, in particolare dal Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n.1063 che, all’art.3, stabilisce quale importo della cauzione, il 5% (elevabile fino al 10%) dell’importo netto d’appalto dei lavori che si autorizzano in via provvisoria. Il deposito cauzionale resta vincolato fino al rilascio dell’autorizzazione definitiva. Art.17 – Concessione edilizia La realizzazione, da parte delle Aziende elettriche, delle linee e degli impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, non è soggetta a concessione edilizia. E’, invece, 13 soggetta a concessione edilizia gratuita la realizzazione delle opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie, qualora siano provviste di strutture di fondazione. La documentazione da presentare ai competenti Comuni per il rilascio della concessione edilizia deve contenere nel dettaglio le caratteristiche, l’equipaggiamento della cabina e l’indicazione del percorso delle linea elettrica nonché la tensione ed eventualmente la potenza del trasformatore da installare. Nel caso in cui non sia possibile produrre tale documentazione di dettaglio, deve comunque essere garantita una distanza minima di m.3,15 dalla parete di contenimento della cabina a locali con permanenza non inferiore a 4 (quattro) ore/giorno. Art.18 – Comunicazione di fine lavori Ai sensi dell’art.15 della Legge Regionale n.25/2008, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in esercizio di un impianto autorizzato, con tensione di esercizio superiore a 20.000V, il gestore è tenuto a informare dell’avvenuta fine dei lavori la Provincia di bari, inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera, nonché ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione della linea elettrica. Art.19 – Collaudo Ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale n.25/2008, le linee e gli impianti autorizzati, con livelli di tensione superiore a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro 12 (dodici) mesi a partire da terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, presentata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente e deve essere scelto fra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell’autorizzazione o all’impresa che ha costruito gli impianti. Tutte le spese inerenti le operazioni di collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione. Il certificato di collaudo deve essere trasmesso alla Provincia al fine della sua conservazione in atti. Nel caso di esito negativo del collaudo, la Provincia deve procedere con provvedimento cautelativo di sospensione dell’autorizzazione e, nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non provveda ad eseguire gli adempimenti posti a suo carico per l’ottenimento del certificato di collaudo entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione dalle prescrizioni, dichiarare decaduta l’autorizzazione, ai sensi dell’art.29 del presente Regolamento. Le linee elettriche e le opere accessorie costruite con l’impiego di materiali, strutture e opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986 n.339 e dai relativi decreti attuativi, si intendono collaudati dietro presentazione, da parte dell’esercente l’attività elettrica, di dichiarazione di conformità dell’opera a tali disposizioni. Le linee fino a 20.000 V si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell’esercente, di una dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti. Sono escluse dalla procedura di collaudo o dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 V. Art.20 – Inamovibilità 14 Ai sensi dell’art.14 della Legge Regionale n.25/2008, gli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130.000 V sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dall’art.28 del presente Regolamento. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 V si considerano amovibili, salvo che ne sia dichiarata, su richiesta del gestore l’inamovibilità all’atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento. Art.21 – Spese di istruttoria Con riferimento alla Legge 15.11.1973 n.765 e relativi conseguenti adempimenti, alla Domanda di Autorizzazione o alla Comunicazione Preventiva di cui all’art.4 del presente Regolamento, deve essere allegata l’attestazione di versamento degli oneri istruttori sul conto corrente postale n.18294702, intestato a Amministrazione Provinciale – Servizio Tesoreria. Nell’apposito spazio della causale deve essere riportata la dicitura “Spese di istruttoria, Domanda di autorizzazione (o Comunicazione Preventiva), pratica n._____”. L’importo degli oneri istruttori è determinato forfetariamente nel modo di seguito riportato: - € 309,60 fino a 5 (cinque) km; - € 619,20 oltre 5 (cinque) km e fino a 20 (venti) km; - € 1.032,00 oltre 20 (venti) km. Detti importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato ai sensi dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo (F.O.I.) rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. Le spese di istruttoria, così determinate, non comprendono oneri eventualmente richiesti per l’ottenimento di Nulla Osta, assensi o pareri e valutazioni tecniche, nonché delle eventuali spese sostenute dalla provincia per gli adempimenti di cui alla legge 241/90 e D.Lgs 330/2004: Per le opere per le quali la Domanda di Autorizzazione è sostituita dalla Comunicazione Preventiva, gli oneri istruttori di cui al presente articolo sono ridotti al 20%. Art.22 – Provvedimenti di diniego, rigetto o archiviazione Il Provvedimento di Diniego di autorizzazione alla costruzione e/o all’esercizio degli elettrodotti costituisce Provvedimento Finale ed è adottato nei seguenti casi: - l’istanza, pur formalmente corretta, è carente dei dati tecnici necessari all’istruttoria ed il richiedente non ha provveduto a trasmettere le relative integrazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della richiesta di integrazione; da parte della Provincia; - l’istanza non è in regola con la specifica normativa tecnica; Il contenuto minimo del Provvedimento di Diniego di autorizzazione prevede: - dati identificativi del richiedente; - dati identificativi della pratica; - motivazione assunta a base dell’adozione del provvedimento; - termine entro il quale è possibile ricorrere avverso il provvedimento presentando le proprie motivazioni. L’istruttoria si conclude con una comunicazione di rigetto nei casi in cui l’istanza non sia presentata nelle modalità di cui all’art.9 e 10 del presente Regolamento. 15 L’archiviazione è, invece, adottata nell’eventualità in cui, dal contesto degli atti allegati all’istanza emerga che l’Amministrazione Provinciale di Bari non sia competente al rilascio dell’autorizzazione. Il rigetto o l’archiviazione di un’istanza costituiscono Provvedimento Finale e devono essere adeguatamente motivati. I provvedimenti di diniego, di rigetto o di archiviazione, ai sensi dell’art.10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., sono preceduti da una tempestiva comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda. E ntro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Art.23 –Notifica del Provvedimento I Provvedimenti Finali (Decreto di Autorizzazione, Provvedimento di Diniego, Provvedimento di Rigetto e Provvedimento di Archiviazione) adottati ai sensi degli artt.11, 12, 17, 18 del presente Regolamento, sono trasmessi al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi. Lo stesso Provvedimento è, inoltre, trasmesso al Servizio Espropriazioni dell’Ente per i successivi adempimenti di competenza. Capo III: Compatibilità fra l’opera da realizzare e la tutela della salute pubblica ed il pubblico interesse Art.24 – Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere Su esplicita richiesta dell’Azienda elettrica interessata, il provvedimento di autorizzazione può dichiarare la sussistenza della pubblica utilità (al fine di addivenire all’asservimento coattivo o all’esproprio), dell’urgenza e dell’indifferibilità delle opere e dei relativi lavori (al fine di addivenire all’occupazione temporanea d’urgenza). Se il richiedente è l’ENEL Distribuzione SpA, si fa riferimento all’art.9 del DPR 18.03.1965 n.342. Il provvedimento con il quale si dichiara la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere deve contenere i termini entro i quali dovranno essere ultimate le procedure di asservimento coattivo o di espropriazione ed i lavori inerenti le opere elettriche autorizzate. Anche per le opere non soggette ad autorizzazione di cui all’art.4 del presente Regolamento è prevista la possibilità di ottenere dai Comuni interessati la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, nel caso in cui l’Azienda elettrica richiedente non possa addivenire alla costituzione delle previste servitù bonarie con i proprietari dei fondi interessati. Affinché si posa addivenire a tale circostanza, è necessario che gli interventi in oggetto, ancorché di carattere prevalentemente locale, abbiano valenza di pubblico interesse per il servizio a cui sono destinati. 16 Art.25 – Rapporti con il PRG La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere comporta l’inserimento delle opere medesime nei Piani Regolatori Generali (PRG), da parte dei Comuni interessati, al fine di raccordare la pianificazione territoriale e urbanistica con quella elettrica, in vista della tutela del paesaggio, dell’ambiente e, soprattutto, della salute e dell’incolumità della popolazione. Art.26 – Tutela della salute e dell’incolumità della popolazione Nel rispetto delle finalità perseguite dalla legge, si stabilisce che, in fase di istruttoria tecnica, di cui all’art.11 del presente Regolamento, debbano essere valutati i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici a cui è sottoposta la popolazione. Il parere preventivo in merito è demandato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che deve attestare che i livelli di esposizione siano inferiori al limite prescritto dalle norme vigenti. A tal fine si prescrive che le Aziende elettriche presentino apposita istanza alla ASL competente, allegando la documentazione opportuna a fornire le seguenti informazioni: - tipo di linea: aerea (in cavo o con conduttori nudi) o interrata; - numero dei conduttori attivi e fune di guardia; - diametro dei conduttori; - tensione e corrente massima e media di esercizio; - tipologia dei sostegni e dei relativi armamenti; - coordinate dei conduttori in un sistema di riferimento cartesiano giacente su un piano verticale perpendicolare alla linea ed avente l’asse “Y” verticale passante per l’asse della linea e l’asse “X” orizzontale passante per il conduttore più basso; - nel caso di linee in cavo interrato, devono essere specificate le sezioni di tipo di posa; - profondità minima dei cavi interrati. Ai fini della semplificazione operativa, le Aziende elettriche hanno facoltà di procedere al deposito preventivo, presso la ASL competente, delle tipologia impiantistiche standardizzate, alle quali potranno far riferimento di volta in volta per le successive richieste di parere. Si prescrive l’obbligatorietà della segnalazione dell’eventuale presenza di punti sensibili quali: asili, scuole ed altri ambienti, al chiuso e all’aperto, destinati all’infanzia, ricadenti entro la fascia di: - m.30,00 per lato dell’asse della linea, nel caso di linea aerea a media tensione, fino a 20.000 Volt. Tale distanza si riduce a m.10,00 in caso di linee in cavo aereo elicordato; - m.80,00 per lato dall’asse della linea, nel caso di elettrodotto con tensione superiore a 130 kV; - m.5,00 per lato dall’asse della linea nel cavo di linee a media tensione in cavo interrato. Nel caso di linee o impianti elettrici previsti in prossimità di linee o impianti esistenti, ovvero nell’ambito delle fasce citate in precedenza, dovranno essere fornite per l’impianto esistente, tutte le informazioni di cui al presente articolo. Nel caso particolare di linee interrate, che si sviluppano negli stessi cunicoli di linee esistenti, dovrà essere indicato il numero di queste ultime con le relative caratteristiche tecniche, nonché la sezione quotata dalla quale siano deducibili le reciproche posizioni. Le cabine di trasformazione MT/BT vanno collocate preferibilmente all’esterno degli edifici e il progetto deve contenere la documentazione e le indicazioni di seguito precisate: 17 - planimetria in scala 1:2000, con indicazione della collocazione della cabina in progetto, della destinazione d’uso delle aree e degli edifici circostanti, nel caso in cui le distanze dagli edifici prossimi siano inferiori a m.5,00. In tal caso dovrà essere indicata la distanza effettiva dalla cabina. - tipo di cabina, numero dei conduttori da collegare e loro percorso; - tensione e corrente massima; - potenza del trasformatore installato. Nel caso in cui sia oggettivamente impossibile la loro collocazione all’esterno, in aggiunta alle caratteristiche tecniche della cabina e dei conduttori sopra citati, dovrà essere presentata una planimetria dettagliata indicante la collocazione della cabina e la destinazione adiacente d’uso di tutti gli ambienti, aperti o chiusi, sovrastanti o sottostanti, fino ad una distanza di m.5,00 dalla parete di contenimento della medesima. In alternativa, nel caso in cui la cabina sia stata oggetto di concessione-autorizzazione edilizia, potrà essere prodotto il parere della ASL. In ogni caso, le cabine elettriche MT e BT, ovunque ubicate, devono rispettare le distanze di almeno m.3,15 dalla parti in tensione dalle aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata. In analogia con quanto previsto dal D.M.10.10.1981 n.381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”, si ritiene significativa una permanenza non inferiore a 4 (quattro) ore/giorno. Art.27 – Spostamenti per ragioni di pubblico interesse Per regioni di preminente pubblico interesse, in seguito a motivata richiesta inoltrata da parte di Pubbliche Amministrazioni e previa valutazione specifica, la Provincia può ordinare lo spostamento o la variante di impianti elettrici già autorizzati. Il Provvedimento con il quale si dispone lo spostamento o la variante, che ha anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere. Contestualmente deve essere definito l’equo indennizzo da corrispondere all’Azienda proprietaria/esercente, ai sensi dell’ art. 122 Regio Decreto n. 1775/1933 e l’indicazione del soggetto su cui gravi l’onere del pagamento. Capo IV: Sanzioni Art.28 – Decadenza, Revoca e Sospensione E’ facoltà della Provincia far decadere, revocare o sospendere qualunque atto autorizzativi precedentemente rilasciato, qualora non sia più rispondente alle finalità perseguite o sia in contrasto con il pubblico generale interesse o qualora il titolare dell’autorizzazione non adempia alle condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel provvedimento stesso. Nel caso di decadenza, la Provincia deve preventivamente procedere alla notifica della diffida in cui: - contesta le inadempienze rispetto agli obblighi, condizioni e prescrizioni imposte dall’autorizzazione stessa; 18 impone la sospensione cautelativa della costruzione o dell’esercizio dell’impianto contestato e prescrive le modalità e i tempi, comunque non superiori a 120 (centoventi) giorni, entro i quali adempiere alle condizioni e agli obblighi imposti dall’autorizzazione. Decorsi inutilmente i termini prescritti dalla diffida e persistendo l’inadempienza o l’inosservanza contestata, la Provincia emette il provvedimento di decadenza, nel quale devono essere contenute le disposizioni relative alle modalità per il ripristino dei luoghi allo stato primitivo. In caso di inerzia del soggetto obbligato, la Provincia può procedere d’ufficio, a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato secondo le modalità e per gli effetti di cui al R.D. 14.04.1910 n.639, in tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Ai sensi del dispositivo della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., la Provincia può, altresì, procedere alla revoca o alla sospensione dell’autorizzazione rilasciata nell’ipotesi in cui, rispetto al momento autorizzativo, siano sopravvenute situazioni di pericolo per l’incolumità e/o la salute pubblica o siano sopravvenuti motivi di interesse pubblico che ostino alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto elettrico. L’esercizio di questa facoltà prevede che la Provincia si esprima anche in questo caso formalmente con un provvedimento in cui può essere, contestualmente, disposta l’esecuzione degli interventi necessari per la rimozione o la messa in sicurezza dell’impianto. - Art.29 – Sanzioni amministrative La costruzione abusiva di linee ed impianti elettrici, nonché l’esecuzione delle opere in difformità da quanto descritto nel provvedimento autorizzativi, è soggetta all’applicazione di sanzioni amministrative a carico dell’Azienda proprietaria dell’elettrodotto, dell’impresa esecutrice dei lavori nonché del Direttore dei lavori. L’importo della sanzione pecuniaria varia da un minimo di € 4.000,00 ad un massimo di € 10.000,00. Il pagamento della sanzione amministrative non costituisce una sanatoria dell’abuso effettuato perché, in ogni caso, l’esecuzione di elettrodotti senza la preventiva autorizzazione comporta l’obbligo, per il proprietario dell’opera abusiva, della demolizione della medesima e del ripristino dei luoghi allo stato originario. In caso di inerzia del soggetto obbligato, la Provincia può procedere d’ufficio, a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato secondo le modalità e per gli effetti di cui al R.D. 14.04.1910 n.639, in tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Capo V: Norme transitorie e finali – Pubblicità – Entrata in vigore Art.30 – Norme transitorie e finali Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le richieste relative al rilascio di autorizzazioni alla costruzione, modificazione, messa in opera di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, in ogni modo prodotta, avente tensione normale fino a 150 kV, presentate alla Provincia dopo la data in vigore del Regolamento medesimo. 19 Le stesse disposizioni si applicano alle richieste in fase di definizione alla stessa data, per le quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il richiedente non abbia optato espressamente per l’applicazione della legge regionale n.25/2008 ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse. Ai sensi dell’art.20 della Legge Regionale n.25/2008, per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 V già in esercizio prima dell’entrata in vigore della medesima legge e per i quali non sia stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, entro due anni dall’entrata in vigore della legge 25/2008, l’esercente può chiedere l’autorizzazione alla Provincia di Bari presentando un’apposita istanza corredata di: - un elenco degli impianti e una corografia dei loro tracciati in scala 1:25.000; - una relazione, sottoscritta da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi, sotto la propria responsabilità, descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia. L’amministrazione, entro 60 (sessanta)giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, prende atto dell’elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul sito informatico della Regione. La pubblicazione dell’elenco equivale all’autorizzazione, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate. Gli impianti autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge regionale n.25/2008 e per i quali non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli per i quali l’autorizzazione è stata sostituita dalla pubblicazione del relativo elenco sul sito informatico della Regione, ai sensi del presente articolo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell’esercente, di dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati. Art.31 – Pubblicità Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il Servizio Tributi ed Impianti Termici, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Inoltre, è prevista la pubblicazione sul sito Internet della Provincia di Bari: www.provincia.ba.it. Art.32 – Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione. Con l’adozione di detto Provvedimento sono abrogate le norme regolamentari precedenti, in particolare la “Direttiva inerente l’applicazione dell’ art.5 della Legge Regionale 8 Marzo 2002 n. 5 con riferimento alle Competenze della Provincia in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 kv. Delega funzioni amministrative”, approvata con deliberazione Consiliare Nr. 32 del 08.11.2007. 20 All.1 - Schema Decreto di Autorizzazione Definitiva P R O V I N C I A d i B A R I SSEER RV VIIZZIIO O TTR RIIB BU UTTII EE IIM MPPIIA AN NTTII TTEER RM MIIC CII D DEEC CR REETTO O N Nrr.. __________ Riportato nel Registro Determinazioni il ___________ al Nr. _____ OGGETTO: Richiedente _________________________________, Prat. __________ – Linea elettrica _____________________________________________________________ Autorizzazione Definitiva. IL DIRIGENTE Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 Nr. 1775; Rilevato che con D.P.R. 24/07/1977 Nr. 616, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli Organi Centrali e periferici dello Stato in materia di opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici fino a 150.000 volt; Rilevato, altresì, che tali funzioni, con Legge Regionale n. 5 del 8 marzo 2002,sono state trasferite alle Province; Vista la legge Regionale 9 ottobre 2008 n.25 “norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici co tensione non superiore a 150.000 volt”; Visto il Regolamento “Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw - Delega all’Ente Provincia delle funzioni amministrative nel settore, giusta art. 5 della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5”, ”approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del ______________________; Vista l’istanza prot.n._______________________________, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale _________________________________________________ ha chiesto: 1. l’autorizzazione a costruire ed esercire in ____________________________ la seguente linea elettrica: _____________________________________________________________ _________________________________________________________________________. 21 2. la dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere. Considerato che _____________________________________ ha provveduto a dare notizia al pubblico della presentazione della domanda mediante avviso inserito ____________________________________________________________________________; Che nei termini stabiliti dal capo II del D.P.R. 327/2001 e dalla Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 3, non sono stati presentati reclami, né opposizioni; Preso atto che per i relativi attraversamenti _________________________________ ha ottenuto il nulla osta da parte di: - Ministero Delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - Bari (prot.______________________________________________________________); - Comune di…………………….. (prot. ______________________________); - Comando Reclutamento e Forze di Completamento “Puglia” (prot. ________________) ; - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto (prot___________________________); - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia (prot. _______________________); - Regione Puglia Assessorato all’Ecologia – Settore Attività Estrattive (prot.__________________); - Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – Direzione Generale per Energia e per le Risorse Minerarie – Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l’Italia Meridionale e relativo Off Shore– UNMIG –Ufficio F7 (prot. ______________________________); - Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Settore Foreste (prot. _____________________________); - Aeronautica Militare – 16° Reparto Genio Campale – Ufficio Demanio (prot.n.___________________________); - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e Canale d'Otranto - Taranto (prot. _________________________); - Agenzia del Demanio – Filiale Puglia (prot___________________________); - Altro (prot.________________________________________________); - Referto di Pubblicazione del Rende Noto all’Albo Pretorio del Comune di ________________________. Atteso che ____________________________________________, con la citata istanza, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi di massima da parte delle Autorità interessate; Considerato che si ritiene pienamente giustificata e, quindi, accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del progettato impianto elettrico, date le finalità che si intendono soddisfare con l’impianto medesimo; Rilevato che è stata completata l’istruttoria amministrativa da parte degli Uffici preposti; Ritenuto che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente, giusto il Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare Nr.......... del …………… e che lo stesso comporta il pagamento delle spese di istruttoria pari a € 309,60 fino a 5 Km.; € 619,20 oltre i 5 Km. e fino a 20 km.; € 1.032,00 oltre i 20 Km. A norma delle vigenti disposizioni DECRETA Art. 1) _____________________________________________________ è autorizzata alla costruzione in _______________________ della seguente linea elettrica: ____________________________________________________________________________. Si ricorda che l’elettrodotto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta che sarà rilasciato: - Dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, che dovrà essere richiesto in tempo utile; 22 - Dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l’elettrodotto in oggetto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6. Per le parti di linea riguardanti opere in zone soggette a vincoli ambientali, opere pubbliche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche e telefoniche di pubblico interesse, ecc. la presente autorizzazione deve intendersi limitata a quei tratti per i quali sono intervenuti i nulla osta e consensi delle Autorità e degli Enti interessati. Art. 2) Ai sensi del D.P.R. 327/2001 e L.R. n.3/2005, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. I lavori dovranno essere ultimati entro 5 (cinque) anni dalla data di emissione del presente decreto. Pertanto, ________________________________________________________________________ dovrà presentare all’Ente Locale competente all’uopo delegato la prescritta istanza, corredata dai piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni, rispetto ai quali è necessario procedere alla espropriazione per la costruzione dell’impianto, a termini del citato D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 3/2005. Art. 3) Decorsi tre anni dalla messa in esercizio dell’impianto, il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - Bari, provvederà al collaudo dello stesso con spese a carico di ____________________________________________________ giusta il disposto del D.M. 21/03/88 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo certificato di collaudo deve essere trasmesso a questo Ente per la conservazione in atti. Art. 4) L’autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e con l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 120 del citato T.U. 11/12/33 Nr 1775. In conseguenza_____________________________________________________________________ viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione e dall’esercizio delle linee elettriche, sollevando la Provincia e il suo personale da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritengono danneggiati. Art. 5) _______________________________________________________________ resta obbligato ad eseguire, anche durante l’esercizio delle linee, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge vengano prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempimento. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di ___________________________________________________. Art. 6) Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000. Art. 7) Copia del presente atto sarà notificata per i successivi adempimenti di competenza a ____________________________________________________________________________. Bari, ___________ IL DIRIGENTE ______________ Il presente provvedimento è stato redatto in conformità agli atti e nel rispetto della legislazione vigente. IL DIRIGENTE ______________ Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo in data _______________ e resta affisso per 5 (cique) giorni consecutivi. L’INCARICATO F.to IL SEGRETARIO GENERALE 23 _____________________ All.2 - Schema Decreto di Autorizzazione Provvisoria P R O V I N C I A d i B A R I SSEER RV VIIZZIIO O TTR RIIB BU UTTII EE IIM MPPIIA AN NTTII TTEER RM MIIC CII D DE EC CR RE ETTO O N Nrr.. __________ Riportato nel Registro Determinazioni il ___________ al Nr. _______ OGGETTO: Richiedente _________________________________, Prat. __________ – Linea elettrica _____________________________________________________________ Autorizzazione Provvisoria . IL DIRIGENTE Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 Nr. 1775; Rilevato che con D.P.R. 24/07/1977 Nr. 616, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli Organi Centrali e periferici dello Stato in materia di opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici fino a 150.000 volt; Rilevato, altresì, che tali funzioni, con Legge Regionale n. 5 del 8 marzo 2002 sono state trasferite alle Province; Vista la legge Regionale 9 ottobre 2008 n.25 “norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici co tensione non superiore a 150.000 volt”; Visto il Regolamento “Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw - Delega all’Ente Provincia delle funzioni amministrative nel settore, giusta art. 5 della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5”, ”approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del ______________________; Vista l’istanza prot. ____________________ corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale _____________________________________________ ha chiesto: 3. l’autorizzazione a costruire ed esercire la seguente linea elettrica in _____________: ___________________________________________________________________; 4. l’autorizzazione in via provvisoria, all’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 113 del citato T.U.; 24 5. la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle relative opere per la esecuzione dei lavori; Considerato che ________________________________________ ha provveduto a dare notizia al pubblico della presentazione della domanda mediante avviso inserito in ____________________________________________________________________; Che nei termini stabiliti dal capo II del D.P.R. 327/2001 e dalla Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 3, non sono stati presentati reclami, né opposizioni; Preso atto che per i relativi attraversamenti _____________________________ ha ottenuto finora il nulla osta da parte di: - Ministero Delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - Bari, (prot. ____________________________); - Comune di ____________ (prot. ______________________________________); - Comando Reclutamento e Forze di Completamento “Puglia” (prot. __________________________________________________________); - Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale-Ufficio Demanio (prot._________________________________________________); - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto (prot.______________________________________); - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di bari e Foggia (prot.__________________________________________); - Ministero delle Attività Produttive-Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie- Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l’Italia Meridionale e Relativo Off ShoreUNMIG-Ufficio F7 (prot._________________________________________); - Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Settore Foreste – Sezione Provinciale di Bari (prot.__________________________________); - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto – Taranto (prot.___________________________________________); - Agenzia del Demanio – Filiale Puglia (prot. _______________________________); - Altro (prot.________________________________________________); - Referto di Pubblicazione del Comune di ________________________________. Atteso che _____________________________________________ in relazione alla richiesta di autorizzazione provvisoria, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi di massima, o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione; Considerato che ____________________________, con nota prot. _________________________________, ha richiesto l’emissione dell’Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, nelle more del rilascio del Nulla Osta da parte ______________________________________________________________________. Ritenuto che, allo stato degli atti, non è ancora possibile provvedere al rilascio dell’autorizzazione definitiva all’impianto e all’esercizio delle succitate linee elettriche; Rilevato che in relazione ai combinati disposti di cui all’art. 113 del T.U. succitato Nr. 1775 ed all’art. 9 del D.P.R. 18/03/1965 Nr. 342, è consentito il rilascio dell’autorizzazione, in via provvisoria, all’inizio dei lavori in attesa dell’autorizzazione definitiva; Considerato che si ritiene pienamente giustificata e, quindi, accoglibile la domanda di autorizzazione provvisoria alla costruzione del medesimo elettrodotto, date le finalità che si intendono soddisfare con l’impianto elettrico di che trattasi; Rilevato che è stata completata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento; Ritenuto che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente, giusto il Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare Nr. ………………del …….. che lo stesso comporta il pagamento delle spese di istruttoria pari a € 309,60 fino a 5 Km., € 619,20 oltre i 5 Km. e fino a 20 km., € 1.032,00 oltre i 20 Km. A norma delle vigenti disposizioni DECRETA 25 Art. 1) ___________________________________________ è autorizzata, in via provvisoria, a costruire ed esercire la seguente linea in _________: ______________________________________________________________________. Per le parti di linea riguardanti opere in zone soggette a vincoli ambientali, opere pubbliche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche e telefoniche di pubblico interesse, ecc. la presente autorizzazione deve intendersi limitata a quei tratti per i quali sono intervenuti i nulla osta e consensi delle Autorità e degli Enti interessati. Art. 2) Si fa espressa riserva di rilasciare o no l’autorizzazione definitiva ovvero di revocare la presente autorizzazione provvisoria con l’obbligo per la ______________________________________________________________________ di demolire le opere eventualmente autorizzate, sulla base di tutti i pareri e dei nulla osta delle Autorità e degli Enti competenti. Art. 3) Ai sensi del D.P.R. 327/2001 e L.R. n.3/2005, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità. La presente autorizzazione si intenderà decaduta a tutti gli effetti, salvo proroga, se entro 12 (dodici) dalla data di rilascio della stessa, non potrà essere rilasciata l’autorizzazione definitiva. E’ tuttavia possibile che essa sia prorogata per una durata pari a quella del rilascio, previa richiesta adeguatamente motivata che evidenzi la presenza di particolari problemi, di natura tecnico-amministrativa, che comportino un ritardo nel rilascio di uno o più Nulla Osta, conseguentemente, impediscano il rilascio dell’autorizzazione definitiva. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della _____________________________________________________. Art. 4) Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000. Art. 5) Copia del presente atto sarà notificata per i successivi adempimenti di competenza alla ________________________________________________________. Bari, __________ IL DIRIGENTE _______________ Il presente provvedimento è stato redatto in conformità agli atti e nel rispetto della legislazione vigente. IL DIRIGENTE _________________ Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo in data _________________ e resterà affisso per cinque giorni consecutivi. L’INCARICATO F.to IL SEGRETARIO GENERALE 26 All.3 - Schema Decreto di Proroga P R O V I N C I A d i B A R I SSEER RV VIIZZIIO O TTR RIIB BU UTTII EE IIM MPPIIA AN NTTII TTEER RM MIIC CII D DEEC CR REETTO O N Nrr.. ____________ Riportato nel Registro Determinazioni il __________ al Nr. _______ OGGETTO: Richiedente _______________________________Pratica ______. Proroga termine validità Decreto Autorizzazione n. __________ del __________ rilasciato dalla Provincia di Bari. IL DIRIGENTE Vista la legge Regionale 9 ottobre 2008 n.25 “norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici co tensione non superiore a 150.000 volt”; Visto il Regolamento “Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw - Delega all’Ente Provincia delle funzioni amministrative nel settore, giusta art. 5 della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5”, ”approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del ______________________; Vista l’istanza n. __________________ del _____________ con la quale la ___________________________________ ha richiesto una proroga al termine di validità del Decreto di Autorizzazione n.______ del ___________ rilasciato dalla Provincia di Bari; Considerato che la ____________________________________________ ha motivato la richiesta in parola nel seguente modo “_________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________”. Ritenuto di poter concedere detta proroga; DECRETA di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, una proroga di mesi 12 (dodici) al termine di validità del Decreto di Autorizzazione n. _____ del ____________ rilasciato dalla Provincia di Bari. 27 IL DIRIGENTE ____________________ 28