lezione 4 diecmbre 2013

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LEZIONE 4 DICEMBRE 2013
Società in nome collettivo ( s.n.c. ) →
La società in nome collettivo (s.n.c.)
costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente
adottato per l’esercizio di una attività commerciale, salvo che non risulti
diversamente; pertanto, ogni qualvolta sia costituita una società avente un oggetto
di natura commerciale e non risulti instaurato un diverso tipo sociale, essa deve
essere qualificata come una s.n.c.
In particolare, nell’atto costitutivo vanno indicati:
Le generalità dei soci, l’oggetto sociale, la sede legale e le eventuali sede
secondarie della società;
La ragione sociale, a pena di nullità. Quest’ultima è in sostanza, il nome
della società e corrisponde alla ditta dell’imprenditore individuale.
Essa è formata dal nome di uno o più soci, e dall’indicazione del rapporto sociale
(es.Romolo Romani & C. s.n.c.). È consentito conservare nella ragione sociale il
nome del socio receduto o defunto, purchè l’interessato o i suoi erede vi
acconsentano (art.2292, 2° co);
Le prestazioni dei soci d’opera;
Gli associati che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
I conferimenti di ogni socio, il valore ad essi attribuito e il modo di
valutazione;
La disciplina della ripartizione degli utili e la quota di ciascuno negli utili e nelle
perdite.
Tali ultimi elementi sono integrabili, in caso di mancanza, dal disposto degli artt.
2257, 2253 e 2263;
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Infine, la durata della società; tuttavia, se non indicata, si ritiene che la società
sia stata costituita a tempo indeterminato.
-Pubblicità della società. Le società irregolari:
Il sistema di pubblicità vigente per le società in nome collettivo richiede la forma
scritta dell’atto costitutivo esclusivamente ai fini della pubblicazione e della
registrazione.
La pubblicità, nelle società di persone, riveste – sostanzialmente – una funzione
dichiarativa; di conseguenza, la mancata registrazione dell’atto costitutivo non
determina l’invalidità del contratto sociale, ma la sua semplice irregolarità.
-La condizione di s.n.c. regolare ( cioè iscritta nel registro delle imprese) comporta
che:
A differenza della società semplice, ˂˂ il creditore particolare del socio, finchè
dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio
debitore˃˃ (art. 2305);
La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali non è,
come nella società semplice, una responsabilità diretta, ma è una
responsabilità sussidiaria: ˂˂ i creditori sociali, anche se la società è in
liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non
dopo l’escussione del patrimonio sociale ˃˃ (art. 2304);
Le limitazioni ai poteri di rappresentanza ˂˂ non sono opponibili ai terzi se
non sono iscritte nel registro delle imprese o non si prova che i terzi ne hanno
avuto conoscenza˃˃ ( art. 2298).
-Quali sono le principali conseguenze della mancata registrazione dell’atto
costitutivo della s.n.c.?
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La società in nome collettivo non registra è irregolari per tutto il tempo per cui non
è iscritta nel registro delle imprese.
Le principali conseguenze della mancata registrazione dell’atto costitutivo sono le
seguenti:
a) i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società
semplice
(art.
2297).
Sono
tuttavia
contemplate
due
eccezione
all’applicazione del regime proprio della società semplice.
b) Il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (non di cinque anni
come nella società registrate);
c) Ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione ( o iscrizione successiva) o
far condannare gli amministratori a provvedervi. La regolarizzazione
comporta il subentrare ex nunc nella disciplina sociale della normativa
prevista per la società regolare.
-La posizione dei singoli soci:
L’art. 2291 recita: ˂˂Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono
solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non
ha effetto nei confronti dei terzi˃˃.
Una delle caratteristiche essenziale della s.n.c. è rappresentata proprio dalla
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. A
differenza della società semplice, il patto di limitazione della responsabilità o di
esclusione della solidarietà ˂˂non ha effetto nei confronti dei terzi ˃˃, esso è
quindi valido solo nei rapporti interni fra i soci.
Secondo alcuni Autori (FERRARA, BUONOCUORE), nelle società in nome collettivo
l’autonomia patrimoniale dell’ente assume un carattere rinforzato rispetto a
quella esaminata in tema di società semplice.
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Tale aspetto è desumibile dallo stesso art. 2304, il quale dispone che : ˂˂ i
creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il
pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale˃˃.
Alla luce di tale norma, la responsabilità del singolo socio, per quanto ilimitata e
solidale, ha – comunque – carattere rigorosamente sussidiario; pertanto, i
creditori sociali dovranno preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo
in caso di insufficienza, potranno agire sui beni personali del socio mentre, nella
società semplice la preventiva escussione del capitale sociale si pone solo come
eccezione del socio, ben potendo, i creditori sociali, agire direttamente sul
patrimonio dei singoli soci.
-Il divieto legale di concorrenza:
L’art. 2301 introduce un vero e proprio divieto legale di concorrenza quando
pone a carico di ciascun socio di s.n.c. l’obbligo di ˂˂ non esercitare, per conto
proprio od altrui, un’attività concorrente con quella della società, ne partecipare
come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente˃˃.
Tale divieto nasce dalla considerazione che il socio di una società in nome
collettivo è sempre ben informato dell’andamento della gestione sociale e
potrebbe pertanto, mediante l’esercizio di attività concorrente, sfruttare tali sue
cognizioni per danneggiare la società:
- Può escludere il socio (art. 2286 e 2301);
- Ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno al socio messosi in
concorrenza (art.2301, 3° co.).
L’obbligo di non concorrenza, che pure costituisce un effetto legale del contratto,
può essere comunque espressamente escluso dai soci: Tale volontà si ritiene
presunta nei casi in cui ˂˂l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra
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società preesisteva al contrario sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza˃˃
(art. 2301, 2° co.).
In ogni caso, il divieto cessa con la chiusura della liquidazione della società.
-POTERE DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA:
Per quanto concerne tali aspetti, si applicano alla s.n.c. le stesse disposizioni già
viste per le s.s., a parte alcune differenze.
Infatti, i soci che assumono l’amm.zione della s.n.c. sono soggetti ad alcuni
obblighi ulteriori rispetto a quelli delle s.s. e, in particolare:
- Sono tenuti a richiedere, nel termine di trenta giorni, all’ufficio del registro
delle imprese, l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri
fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione;
- Devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dal codice;
- Devono indicare, negli atti e nella corrispondenza sociale, la sede della società
e l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.
Per quanto riguarda la rappresentanza, a differenza delle s.s., le persone
autorizzate a rappresentare la società sono quelle espressamente indicate
nell’atto costitutivo.
-LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE:
è uno dei mutamenti che comporta la modifica dell’atto costitutivo, ovviamente
pubblicato nel registro delle imprese.
La riduzione del capitale sociale, considerato che comporta la diminuzione del
complesso dei beni su cui i creditori fanno affidamento, viene espressamente
disciplinata per tutelare la legittima aspettativa dei terzi.
Si distinguono due ipotesi:
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- riduzione del capitale sociale per perdite: in questo caso la modifica
costituisce una mera rettifica contabile, in quanto la diminuzione patrimoniale
della società è già di fatto prodotta;
- riduzione per esuberanza : tale tipo di riduzione si realizza con il rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriore
versamento. L’esecuzione di tale delibera è subordinata all’esistenza di tre
condizioni:
1) la delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese;
2) devono essere decorsi almeno tre mesi dall’iscrizione stessa;
3) è necessario che, entro questo termine, nessun creditore sociale anteriore
all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Sempre nell’ottica di garantire, nell’interesse dei creditori, l’intangibilità del
capitale sociale, è inoltre previsto il divieto di distribuzione degli utili fittizi,
cioè di somme che non corrispondono a delle plusvalenze del patrimonio
sociale rispetto al capitale. Inoltre, è previsto che, nei casi in cui si produce
una perdita del capitale sociale, non si possa far luogo alla ripartizione degli
utili fino a quando il capitale stesso non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
- CESSIONE DI QUOTA SOCIALE:
Per il carattere fiduciario che lega i rapporti tra i soci di società di persone,
anche la cessione di quota sociale costituisce una modifica dell’atto
costitutivo che, come tale, richiede il consenso di tutti i soci. Tale consenso è
necessario anche se la cessione avvenga a favore di un altro socio, alterandosi
comunque il complessivo equilibrio delle partecipazioni.
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SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
(S.A.S.)> è caratterizzata dalla
presenza di due distinte categorie di soci:
- I soci accomandatari: sono responsabili solidalmente e illimitatamente nei
confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, per cui assumono una posizione
identica ai soci della s.n.c.;
- I soci accomandanti: obbligati esclusivamente ad eseguire l conferimento
promesso.
L’atto costitutivo è soggetto alla normativa dettata in materia di s.n.c. , con la
differenza che devono essere indicati e distinti i soci accomandatari e
accomandanti.
Altra differenza è che la ragione sociale, cioè il nome della società, deve
contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione
del tipo di società, ed è vietato inserire il nome dell’accomandante.
Per quanto riguarda l’amministrazione, il potere di gestione può essere
conferito solo agli accomandatari.
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