DIRITTO DEL LAVORO (riassunto libro di Ghera-Garilli

annuncio pubblicitario
DIRITTO DEL LAVORO (riassunto libro di Ghera-Garilli-Garofalo)
Il diritto del lavoro può essere definito come l'insieme delle norme che disciplinano il rapporto di
lavoro, cioè la relazione giuridica intercorrente tra il prestatore ed il datore di lavoro.
La dottrina tradizionale distingue:
 il diritto del lavoro in senso stretto, attinente alla regolamentazione dei rapporti individuali di
lavoro subordinato e di altri rapporti di lavoro ritenuti parimenti meritevoli di tutela giuridica;
 il diritto sindacale, che disciplina l'azione e l'organizzazione delle associazioni sindacali
contrapposte;
 il diritto della previdenza sociale, che tutela il lavoratore in presenza di specifiche situazioni di
bisogno, riconoscendogli un reddito sostitutivo o integrativo di quello di lavoro; quest'ultimo
complesso di norme tende a inserirsi nel più ampio sistema della sicurezza sociale.
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO; L'INTERRELAZIONE TRA LEGGE E
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Spesso il rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva ha seguito il modello della
"legislazione di sostegno", cioè è stato lo stesso potere legislativo, nel disciplinare una materia, a
lasciare ampio spazio all'operato dell'autonomia collettiva: la legislazione del lavoro, in tal caso, ha
una funzione promozionale rispetto alla contrattazione collettiva, e non solamente ausiliaria.
Approssimativamente, le fonti che concorrono alla produzione del diritto del lavoro sono:
 Le fonti sovranazionali (internazionali e comunitarie): cioè quelle fonti derivanti dalle
organizzazioni internazionali di cui si prevede la rilevanza dall'art.35 Cost (“La Repubblica
promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro”).
Tra le fonti sovranazionali od internazionali si distinguono due livelli di produzione normativa:
● Il primo, relativo alla partecipazione dello Stato italiano alla Comunità internazionale
degli Stati: in questo ambito, oltre ai vari trattati internazionali stipulati anche dall'Italia,
rivestono fondamentale importanza alcuni atti emanati dall'OIL (Organizzazione
internazionale del lavoro), e cioè:
 le convenzioni, strutturate in articoli, aventi natura di veri e propri atti normativi, che
assumono valore di norme interne se vengono rese esecutive con legge dello Stato;
 le raccomandazioni, prive di valore impegnativo, con cui si auspica che gli Stati
destinatari si attivino per la risoluzione di un determinato problema.
● Il secondo, relativo alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione Europea: in questo
ambito va ricordato che, a differenza delle norme del diritto internazionale, quelle del diritto
comunitario possono esplicare efficacia immediata e diretta all'interno degli ordinamenti
giuridici degli Stati membri; queste norme sono quelle contenute:
 nei regolamenti comunitari, che hanno portata generale applicandosi a tutto il
territorio comunitario ed a tutti i soggetti giuridici comunitari;
 nelle direttive comunitarie, che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte al
raggiungimento di un risultato, restando salva la competenza degli organi nazionali in
merito alla forma ed ai mezzi.
Nel caso in cui ci sia una controversia tra le norme dell'ordinamento comunitario e quelle
dell'ordinamento nazionale, la Corte di giustizia nazionale deve disapplicare le norme
interne incompatibili.
Per quanto riguarda il dialogo sociale nell’ordinamento dell’unione europea, vedere la dispensa
di diritto sindacale (capitolo10 sezione B).
 Le fonti legislative: sono le seguenti:
● La Costituzione, che si pone all'apice della gerarchia delle fonti; la nostra Carta
costituzionale considera il rapporto di lavoro come il più importante rapporto interprivati, e
prova ne è l'art.1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". È
necessario distinguere le norme della Costituzione sociale dalle norme della Costituzione
economica:
Gli articoli della Costituzione sociale più rilevanti sono:
 l'art.2: riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e vede nella solidarietà economica
e sociale l'adempimento di un dovere inderogabile per tutti i cittadini;
 l'art.3: oltre a garantire l'uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di condizioni
personali e sociali, riconosce ai cittadini la pari dignità sociale, e impegna la
Repubblica a rimuovere gli ostacoli che non consentono la realizzazione di un'effettiva
uguaglianza e, in particolare, la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del
Paese;
 l'art.4: stabilisce che la Repubblica deve riconoscere a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, e sancisce il
dovere di ogni cittadino di svolgere un'attività che contribuisca al progresso materiale o
spirituale delle società.
Gli articoli della Costituzione economica relativi alla materia del lavoro sono:
 l'art.35: dispone che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni,
curi la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuova gli accordi e le
organizzazioni internazionali volti ad affermare i diritti dei lavoratori, riconosce la libertà
di emigrazione;
 l'art.36: enuncia il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente e
il diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie, affermando anche che la
durata massima della giornata lavorativa deve essere stabilita dalla legge;
 l'art.37: sancisce la parità retributiva tra uomo e donna e la tutela del lavoro minorile e
femminile;
 l'art.38: tratta dell'intervento assistenziale e previdenziale a favore dei lavoratori
subordinati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, o disoccupazione
involontaria;
 l'art.39: tratta della libertà sindacale, del sindacato riconosciuto e del contratto
collettivo;
 l'art.40: stabilisce che il diritto di sciopero si esercita rispettando le leggi che o
regolano.
● Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge:
Nell'ambito delle leggi ordinarie, una posizione preminente spetta al Codice Civile ed in
particolare al suo libro V che reca l'intestazione "Del lavoro".
Per legge deve intendersi anche ogni atto avente forza di legge, e quindi i decreti legislativi
(adottati dal Governo su delega del Parlamento) e i decreti legge (che devono essere
convertiti il legge entro 60 giorni).
Numerosissime sono le c.d. leggi speciali volte a tutelare il lavoratore, ad esempio:
 la L.300/1970, nota come Statuto dei lavoratori;
 la L.146/1990 e la L.83/2000 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
 la riforma del titolo V con legge 3/2001, che attribuisce alla competenza esclusiva dello
Stato (al quale spetta anche la potestà regolamentare, salvo delega alle Regioni)
l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e la
previdenza sociale, e affida alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (alle
Regioni la potestà legislativa e regolamentare, allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali) l'istruzione e formazione professionale, la tutela e la sicurezza del
lavoro, e la previdenza complementare e integrativa.
 sugli accordi interconfederali del 2011 e 2014 vedere la dispensa di diritto sindacale
(cap.8 sez.A).
 Le fonti contrattuali: altra regolamentazione del diritto del lavoro viene rinvenuta:
● Nel contratto collettivo, stipulato tra il sindacato dei lavoratori e l'associazione sindacale
degli imprenditori, al fine di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro
a cui dovranno uniformarsi i singoli contratti individuali; il contratto collettivo può essere
stipulato a più livelli:
 confederale, tra le confederazioni nazionali che rappresentano interi rami delle attività
economiche;
 nazionale di categoria, tra le organizzazioni sindacali di categoria: detta la disciplina
generale delle condizioni minime di trattamento della forza-lavoro;
 aziendale, direttamente dal datore di lavoro e, per i lavoratori, anche dal solo
organismo sindacale aziendale: detta la disciplina delle condizioni di trattamento dei
dipendenti all'interno dell'azienda.
Nelle ipotesi in cui i contratti di diverso livello predispongano discipline in contrasto fra loro,
il criterio risolutore del conflitto è quello stabilito dall'art.8 del D.Lgs.136/2011 (vedi pag.30
dispensa diritto sindacale).
● Nel contratto individuale, l'accordo raggiunto direttamente tra singolo lavoratore e
singolo datore.
I rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale sono strettamente regolati, nel nostro
ordinamento, dal meccanismo dell'inderogabilità in peius e della derogabilità in melius.
 Gli usi: sono comportamenti ripetuti tempo, accompagnati dalla convinzione della conformità al
diritto e della necessità giuridica del comportamento stesso. La disciplina del rapporto di lavoro
può essere affidata agli usi normativi nel caso in cui non ci siano disposizioni di legge o
contratti collettivi relativi; essi non possono derogare la disciplina del contratto collettivo né
prevalere su quella del contratto individuale, tuttavia se sono più favorevoli per il prestatore di
lavoro allora prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Diversi sono, invece, gli usi aziendali, che sono efficaci solo in una singola unità produttiva
(non nella comunità generale), non hanno valore di norma inderogabile e (al momento della
stipulazione del contratto individuale) possono essere esclusi dalle parti.
Scarica