ISTRUZIONI AI CURATORI PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL FALLITO Premessa La disposizione regolatrice della liquidazione dei beni del fallito, nella vecchia legge fallimentare Il vecchio art. 105 L.F. disponeva che: «Alle vendite di beni immobili o di mobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti ». Secondo autorevole dottrina (PROVINCIALI), le fonti del regolamento legislativo erano, in via graduata: a) la legge fallimentare; b) le leggi speciali e regolatrici della vendita di determinati beni mobili od immobili (codice della navigazione, legge mineraria, ecc.); c) il codice di procedura civile e leggi complementari; d) il codice civile e leggi complementari. La natura giuridica delle vendite nella vecchia legge fallimentare L'opinione assolutamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza attribuiva alle vendite disposte in sede fallimentare secondo le norme dettate dal RD. n. 267 del 1942 la natura di vendite giudiziali. Ben pochi dubbi del resto lasciava al riguardo il rinvio operato dall'art. 105 della legge fallimentare del 1942 alle norme del codice di procedura civile: la norma infatti disponeva testualmente che "alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione", fatta salva la compatibilità con le norme che disciplinano la vendita fallimentare. Tali essendo le norme applicabili, la vendita dei beni del fallito si inquadrava a pieno 1 titolo nella più ampia categoria delle vendite giudiziali o forzate, disciplinate nei loro effetti, dall'art. 2919 c.c. Ricorrente nella motivazione delle varie sentenze in argomento, era la considerazione che dalla natura di vendita giudiziale o forzata delle vendite fallimentari conseguiva il trasferimento coattivo dei beni del fallito nell'ambito del procedimento di esecuzione mediante un provvedimento giurisdizionale, quale l'ordinanza di aggiudicazione (sul punto si veda Cass. civ., 27 febbraio 2004 n. 3970). Quindi le vendite fallimentari, più che il frutto dell'incontro di due volontà negoziali, erano espressione della volontà dell'aggiudicatario e del decreto del giudice delegato. Ne conseguiva che per le vendite fallimentari era inammissibile l'azione generale di rescissione prevista dall'art. 1448 c.c.; erano inapplicabili le norme in tema di interpretazione dei contratti (artt. 1362 c.c.); era inesperibile l'azione redibitoria e quindi l'acquirente non beneficiava della garanzia per vizi della cosa venduta prevista dall'art. 1490 c.c.; infine era esclusa l'azione di simulazione di cui all'art. 1414 c.c. Dalla riconosciuta natura di vendite giudiziali si faceva altresì discendere la conseguenza che le vendite fallimentari fossero escluse da accertamenti fiscali di maggior valore per l'applicazione dell'imposta di registro e che alla vendita coattiva di immobili si applicasse la prelazione prevista dall'art. 39 della L. n. 392/1978 a favore del conduttore, in caso di vendita negoziale. Si applicava alla vendita fallimentare il principio generale stabilito dall'art. 2925 del codice civile secondo cui le nullità degli atti esecutivi, che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, non sono opponibili all'acquirente o all'assegnatario, salvo in caso di collusione con chi procede. Parimenti applicabile era l'altro principio generale stabilito dall'art. 2920 codice civile secondo cui i titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sulla cosa mobile venduta non possono far valere le loro ragioni sull'acquirente di buona fede né possono ripetere dai creditori la somma distribuita, dovendo far valere le loro ragioni sulla somma ricavata dalla esecuzione e, cioè, nel caso di specie, tramite insinuazione al passivo del fallimento. Quanto ai beni mobili, l'art. 106 della disciplina fallimentare di cui al R.D. del 1942 2 stabiliva che il giudice delegato potesse disporre la vendita alternativamente sia con offerte private sia con incanto, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori. Il tenore della norma rendeva evidente come la legge fallimentare - a differenza del codice di rito - non intendeva dimostrare alcuna preferenza per l'una o per l'altra forma di vendita di beni mobili, attribuendo sul punto piena discrezionalità ed esclusivo potere di scelta al giudice delegato. Per i beni immobili, la vigente disciplina fallimentare, invertendo l'ordine di preferenza stabilito dal codice di rito (che considera in primo luogo la vendita senza incanto e quindi quella con incanto) assoggettava la vendita dei beni immobili alle regole della vendita con incanto (il primo comma dell'art. 108). Solo su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione sugli immobili, il giudice delegato poteva ordinare la vendita senza incanto, qualora la ritenesse più vantaggiosa. La mancata riproduzione, nella nuova legge, dell’art. 105 è interpretata, secondo una corrente di pensiero, come volontà del legislatore di considerare e trattare le vendite fallimentari non più come vendite di natura coattiva, ma di natura volontaria e contrattuale; e ciò in quanto non è più il giudice delegato a disporre la vendita, ma questa è il frutto della autonoma volontà del curatore e del terzo acquirente, sia pure scelto non autonomamente, ma all’esito del complesso procedimento competitivo. Da altra corrente di pensiero si replica che la natura esecutiva e concorsuale del fallimento influenza le vendite eseguite nel corso di esso; infatti il curatore non è libero di vendere o non vendere, ma è obbligato a liquidare, perché la sua funzione è quella di monetizzare i beni che compongono il patrimonio del fallito e ripartirne tra i creditori concorrenti, in base alle disposizioni della legge fallimentare e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. E’ vero che, in base alla nuova legge fallimentare, le vendite non sono più ordinate dal giudice delegato, ma questo approva il programma di liquidazione nel quale le vendite sono programmate e dettagliatamente illustrate quanto a modalità e tempi di esecuzione. 3 E poiché l’approvazione del programma vale come autorizzazione generale al curatore ad eseguire tutti gli atti previsti nello stesso, ivi comprese le vendite, ne consegue che è ancora il giudice delegato, in via non più diretta, ma mediata (attraverso l’approvazione del programma di liquidazione, che ha incassato il parere favorevole del comitato dei creditori) a disporre, sotto il profilo sostanziale, le vendite che, quindi, continueranno ad avere natura coattiva dato che il loro “titolo” è il provvedimento giurisdizionale esecutivo del giudice delegato. Ne consegue che anche alle vendite disciplinate dalla nuova legge fallimentare si applicano le disposizioni degli artt. 2919-2929 e 2929 c.c. Nello specifico: 1) l'art. 2919 ce. per il quale « la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede ». Nella vendita forzata, l'effetto traslativo si attua: - nel caso di vendita di beni mobili, nel momento dell’aggiudicazione seguita dal puntuale pagamento del prezzo; - nel caso di vendita di beni immobili, con la pubblicazione del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. La cosa venduta coattivamente va consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita, con gli accessori, le pertinenze ed i frutti ad essa relativi, salvo che questi siano stati espressamente esclusi (Cass., n. 3453 del 1992). L'aggiudicatario acquista la posizione giuridica che fa capo all'esecuta-to con due limitazioni: la salvezza degli effetti del possesso di buona fede e Tinopponibilità degli atti che, a norma dell'art. 2910 c.c., sono inopponibili al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti (DE LISE-COSSU). L'art. 2919 c.c., facendo salvi gli effetti del possesso di buona fede, costituisce un'applicazione particolare del principio di cui all'art. 1153 c.c., e si riferisce all'ipotesi in cui, non essendo l'esecutato titolare di alcun diritto sulla cosa, l'assegnatario ne consegua in buona fede il possesso (Trib. Napoli, 3 agosto 1959; Trib. Roma, 1959, pag. 454). Il patto di riservato dominio, regolarmente trascritto, in 4 quanto opponibile al creditore pignorante è tale anche nei confronti del terzo acquirente (Cass., 21 luglio 1969, n. 2724). Accanto all'effetto traslativo esiste un effetto purgativo della vendita forzata, estintivo dei privilegi, pegni o ipoteche che gravassero sul bene aggiudicato (DE LISE-COSSU), Conformemente, la giurisprudenza di legittimità afferma che i diritti reali di garanzia non sopravvivono alla vendita (ce, 11 ottobre 1958, n. 3107, GC, 1959,1, pag. 95; contra, nega l'esistenza di quest'efficacia purgativa App. Milano, 5 aprile 1968, FP, 1968, I, pag. 385); 2) l'art. 2920 ce a mente del quale il terzo proprietario (o titolare di altro diritto reale) che ha subito la vendita forzata del suo bene mobile non può agire contro l’aggiudicatario in buona fede (può invece agire nei con fronti dell'aggiudicatario in mala fede) né contro i creditori per ripetere la somma ad essi distribuita. La buona fede dell'aggiudicatario si presume (art. 1147 ce); spetta quindi al terzo proprietario che ha subito la vendita forzata del suo bene mobile provare la mala fede dell'aggiudicatario e così la piena conoscenza che il bene esecutato non apparteneva al debitore. Basta che la buona fede sussista alla data dell'aggiudicazione (così SATTA); 3) l'art. 2921 a mente del quale, in caso di evizione in danno dell'aggiudicatario, questo può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese e se la distribuzione ha già avuto luogo, può ripetere da ciascun creditore la parte che ha riscosso; 4) l'art. 2929 per il quale nella vendita forzata ha luogo la garanzia per i vizi della cosa ex artt. 1490-1496 ce, né l'azione generale di rescissione per lesione di cui all'art. 1448 ce Neppure è applicabile l'azione di risoluzione per inadempimento, nel caso che il bene venduto manchi delle qualità essenziali per il suo uso (Cass., 3 dicembre 1983, n. 7233); è invece applicabile nel caso di vendita di aliud prò alio (Cass., 21 dicembre 1994, n. 11018); 5) l'art. 2923 per il quale: 5 Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni, che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento, non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione, In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603. 6) l'art. 2924 a mente del quale: « Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratta di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali ». 6) l'art. 2929 c.c. (secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno proceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente) che è ritenuto applicabile anche nel processo fallimentare, sussistendo nell'esecuzione collettiva, non meno in quella individuale, l'esigenza di garantire il risultato raggiunto nel processo esecutivo mediante la protezione dei terzi che hanno effettuato gli acquisti, salva l'ipotesi di collusione (così Cass., 6 dicembre 1974, n. 4039, in Giust. civ.y 1975, I, pag. 364). 6 Gli organi concorsuali nel nuovo procedimento di liquidazione Uno sguardo d’assieme Il nuovo procedimento di liquidazione dell’attivo si differenzia da quello della vecchia legge fallimentare nei seguenti punti: 1) da un giudice delegato protagonista (era lui che disponeva le vendite), un curatore esecutore dei provvedimenti del G.D. ed un comitato dei creditori, mero organo consultivo, si passa nella riforma, ad un curatore che decide e realizza le vendite, un comitato dei creditori dotato di poteri consultivi rilevanti ed un giudice delegato che vigila ed ha poteri di intervento (sospensione od interdizione) sia pure in casi particolari. I provvedimenti del G.D. vanno assunti con la forma del decreto motivato, contro il quale è possibile proporre reclamo al Tribunale ex art. 26 L.F. Il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. 2) il curatore deve operare secondo uno schema metodologico fissato dalla legge che impone: a) procedure competitive; eventuale utilizzo di esperti e di soggetti specializzati nelle vendite (ad es. agenzie immobiliari, banche d’affari, intermediari finanziari, ecc.); b) forme di pubblicità non predeterminate, ma libere, purché adeguate alla natura ed al valore dei beni da vendere e massima informazione, al fine di favorire la più ampia partecipazione alle vendite; c) deformalizzazione del procedimento e, quindi, utilizzo dei più diversi tipi di “gara”, da quelle formali a quelle informali, fino ad arrivare alla trattativa privata, alla vendita a mezzo commissionario e arrivare, per beni di particolare valore ed interesse, a vere e proprie aste (così M. Sandulli) disposte ed organizzate mutuando le modalità fissate dal legislatore per le esecuzioni individuali; 7 Contro gli atti del curatore può essere proposto reclamo ex art. 36 L.F. per violazione di legge. Il curatore può sempre revocare o modificare i propri atti, fino a quando questi non hanno definitivamente prodotto i propri effetti. 3) il giudice delegato deve vigilare sulla regolarità e correttezza del procedimento di liquidazione, come esposto nel programma di liquidazione da lui approvato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, ma ha anche poteri di intervento sia pure limitati alla sospensione delle operazioni di vendita o alla interdizione del perfezionamento della vendita, in casi particolari che esamineremo successivamente. 4) Il legislatore riserva al giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni di pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, eseguiti sui veicoli iscritti nel PRA e sugli immobili. Il nuovo art. 107 dispone poi che la vendita e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore il quale ne comunica l'esito al giudice delegato ed al comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione. Raffronto tra i testi normativi della vecchia e della nuova legge fallimentare Nella vecchia legge fallimentare il capo VI era intitolato “Della liquidazione dell’attivo”, seguiva quindi la “Sezione I: Disposizioni generali” e l’art. 104 era intitolato “Inizio della liquidazione”. Nella nuova legge fallimentare il capo VI è intitolato “Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo”; scompare la “Sezione I: Disposizioni generali”; l’art. 104 è intitolato (e disciplina) l’”esercizio provvisorio dell’impresa del fallito”. L’art. 104bis tratta dell’affitto d’azienda o di ramo di essa. Le vendite dei beni facenti parte del patrimonio del fallito sono disciplinate, dall’art. 105 (per quanto attiene all’azienda, a suoi rami ed a singoli beni); dall’art. 106 (per quanto riguarda la vendita dei crediti, dei diritti, delle quote e delle azioni). 8 Le modalità delle vendite sono dettate, in via generale, dall’art. 107 e, nello specifico, dall’art. 108bis per quanto riguarda le navi, i galleggianti e gli aeromobili e dall’art. 108ter per i diritti sulle opere d’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi. I poteri del giudice delegato sono invece fissati dall’art. 108. Le modalità di liquidazione: il novellato art. 107 e l'esercizio dei poteri del giudice delegato ai sensi del novellato art. 108 Secondo la normativa precedente, la natura del bene (mobile o immobile) determinava la disciplina liquidativa applicabile. La vendita dei beni mobili veniva disposta e regolata dal giudice delegato ma di norma materialmente effettuata dal curatore, ed era improntata ad una notevole libertà, potendo avvenire anche con il sistema della trattativa privata, in cui il curatore, vincolato in genere solo al rispetto di un limite minimo di prezzo indicato dal g.d., sceglieva il contraente e le caratteristiche operative dell’alienazione secondo il suo prudente apprezzamento, potendo, ad es. contattare telefonicamente i soggetti ritenuti interessati ed individuare in tale modo la proposta più vantaggiosa, o perfino aderire alla prima offerta sottopostagli, ove avesse ritenuto improbabile l’acquisizione di migliori; per gli immobili le prescrizioni di legge erano, all’opposto, rigorose e dettagliate: le vendite venivano effettuate dal giudice delegato e potevano svolgersi esclusivamente con il sistema dell’incanto o con quello senza incanto, entrambi disciplinati dalle norme dettate dal c.p.c. per le procedure esecutive individuali (rispettivamente artt. 576 ss. e 570 ss.). L’attuale articolo 107 l. fall. detta ora invece una disciplina unitaria per le vendite (nonché, espressamente, per “gli altri atti di liquidazione”) effettuate in sede fallimentare, indipendentemente dal tipo di bene in questione” (così G. Guglielmucci). Come già accennato, un'altra rilevantissima novità della riforma risiede nell'aver previsto per le vendite fallimentari un regime diverso da quello cui la vecchia disciplina del 1942 le assoggettava: anziché essere effettuate secondo le norme che il codice di procedura civile detta per le vendite di natura coattiva, quelle fallimentari 9 mobiliari ed immobiliari verranno disposte secondo l'ordinario schema delle compravendite di natura volontaria e negoziale. Il legislatore, modificando l'art. 107, ha infatti previsto che le vendite e gli altri atti di liquidazione siano effettuati dal curatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione dei soggetti eventualmente interessati. II legislatore, dunque, ha voluto prevedere un’ampia libertà del curatore nel determinare le modalità di vendita, nella speranza che una maggiore libertà di forme consenta vendite più celeri e, forse, anche a prezzi migliori. Sul piano operativo, S. D’Amora (Il realizzo delle attività fallimentari, relazione al Convegno 10/10/2006 di Milano Finanza) consiglia che “la pubblicità, quanto a contenuto, deve ben descrivere l’oggetto della vendita e, le sue caratteristiche ……… e quanto a diffusione, deve andare da un minimo (per i beni di scarso valore), che consiste nella pubblicità sui siti internet più frequentati e/o convenzionati con il tribunale competente, in tal modo assicurando una pubblicità allo stesso tempo locale e nazionale, a forme sempre più penetranti ed allargate a mano a mano che cresce il valore dell'oggetto della cessione (quotidiani nazionali e locali, riviste specializzate nel particolare settore o lettere personalizzate e dirette a categorie del settore merceologico o a utenti abituali acquirenti dei beni da procedure concorsuali), non trascurando gli insegnamenti del marketing che impongono di raggiungere i potenziali interessati con mezzi mirati evitando inutili "contatti" che rendono più costosa la pubblicità senza dare risultati concreti. Anche su questo tema si misurerà l'abilità del curatore. >> Essendo il curatore il vero "organo motore della procedura" (come espresso nella relazione al decreto di riforma), il giudice delegato è sostanzialmente estraneo a questa procedura deformalizzata; infatti, anche il potere di sospendere la vendita, ove pervengano offerte irrevocabili d'acquisto migliorative per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, è attribuito dal comma 3 della norma in esame, in via esclusiva al curatore; quest'ultimo ha poi soltanto un onere informativo nei confronti del giudice delegato e del comitato dei creditori. 10 La vendita dei beni del fallito è concepito dal legislatore come un “procedimento” che è così articolato: 1) loro stima da parte di operatori esperti; 2) adozione di procedure competitive ed eventuale utilizzo di soggetti specializzati, aventi i requisiti di onorabilità e professionalità che saranno stabiliti con futuro regolamento del Ministero della Giustizia; 3) utilizzo di forme e mezzi di pubblicità adeguati alla natura ed al valore dei beni da vendere ed idonei a conseguire la massima informazione e partecipazione degli interessati all’acquisto. Quindi, nella vendita dei beni mobili ed immobili, il curatore ha la più ampia autonomia nell’indicare e scegliere le modalità di vendite adeguate alla natura ed al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino, pubblicità, informazione e partecipazione massime. E per assicurare il rispetto della disposizione dell’art. 107 L.F., bisogna, innanzi tutto, partire dalla stima che deve essere effettuata da soggetti specializzati (periti, operatori immobiliari ecc.) e con relazioni dettagliate e documentate che debbono prevedere: a) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; b) una sommaria descrizione del bene; c) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; d) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artisitico, e) l’esistenza di formalità, vincolo o oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente; f) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso. 11 Il curatore deve indicare nel programma (prima) e curare (poi) i veicoli e le modalità pubblicitarie che utilizzerà nella vendita dei singoli beni o di gruppi di essi, perché da lui ritenuti idonee a realizzare gli obbiettivi previsti dall’art. 107 L.F. (pubblicazione sui quotidiani a tiratura nazionale, regionale, provinciale, locale; sui siti internet ecc.). la pubblicità riguarderà prima di tutto le relazioni di stima e poi le condizioni di vendita e le modalità di partecipazione alla stessa. Sarà opportuno che il curatore modelli la vendita su quella “senza incanto”, prevista dal novellato processo di esecuzione, nel limite della compatibilità con la diversa disciplina dettata dalla legge fallimentare. Il curatore, tanto nel programma di liquidazione che nella pubblicità di vendita, avrà cura di pretendere che le offerte di acquisto siano espressamente qualificate come “irrevocabili” e che siano cauzionate ed avvertirà che la cauzione sarà incamerata a titolo di danno, nel caso di ingiustificata revoca dell’offerta o di inadempimento alla stipula del relativo contratto; nel caso di definitiva aggiudicazione. In alternativa, il curatore può prevedere il modello di “vendita con incanto”, senza però l’intervento del giudice delegato, come giudice della esecuzione. In definitiva, nel rispetto della disposizione dell’art. 107L.F., l’autonomia del curatore è massima. “Il curatore potrà quindi adottare in massima libertà le scelte ritenute opportune conformi alle particolarità del caso concreto, senza vincoli di schemi preconfezionati; per quanto riguarda le anzidette procedure competitive, non è indispensabile che esse prevedano l’effettuazione di una vera e propria gara, ma dovranno consistere in modalità tali da essere aperte ad una potenziale pluralità di partecipanti. Pervenuta un’offerta d’acquisto, quand’anche per un prezzo superiore al valore di stima ritenuta vantaggiosa per il fallimento, il curatore non potrà direttamente accettarla, ma dovrà porre in essere la procedura di vendita indicata nel programma di liquidazione o nei suoi eventuali supplementi. Potrà così farsi ricorso al sistema delle “offerte segrete”, in cui gli interessati saranno invitati a presentare le offerte d’acquisto (per un importo non inferiore a quello di stima) in buste chiuse, e il curatore disporrà farsi luogo alla vendita in favore di chi avrà offerto l’importo maggiore; oppure il curatore potrà 12 indire un incanto, da tenersi anche presso il suo studio, per lo svolgimento del quale verrà seguita, ove ritenga conveniente, la struttura delineata dalle corrispondenti norme del c.p.c., struttura che potrà comunque essere adattata secondo opportunità; o ricorrere ad altre forme ritenute in qual caso migliori.” (così G. Guglielmucci) 4) comunicazione da parte del curatore della volontà di vendere i beni immobili a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio speciale su tali beni; “Se l’immobile fa parte del coacervo dei beni che costituiscono un’azienda posta in vendita, la notifica deve contenere precise notizie sulla parte di prezzo attribuibile, seppure con metodo proporzionale, all’immobile che fa parte del complesso aziendale. Ciò per consentire eventuali opposizioni in tempo utile” (così S. D’Amora) 5) gara competitiva e, quindi, individuazione del miglior offerente (quello che in gergo si chiama “aggiudicatario provvisorio”) alla luce delle modalità fissate nel programma di liquidazione (approvato dal giudice delegato e prima dal comitato dei creditori) e riportate nel c.d. “bando” della pubblicità eseguita per la vendita; 6) redazione del processo verbale della gara nel quale il curatore non mancherà di specificare che la vendita non è ancora eseguita e che il c.d. aggiudicatario provvisorio è solo il soggetto che a seguito della gara, è risultato essere il migliore offerente provvisorio 7) sospensione delle operazioni di vendita da parte: a. del giudice delegato, se prima e dopo la gara risulta che ricorrono gravi e giustificati motivi e semprechè la richiesta di sospensione provenga dal fallito o da altri interessati (nel qual caso è richiesto il parere del comitato dei creditori) o addirittura da questo organo. ”Il carattere indeterminato dell'espressione utilizzata dal legislatore consente di ritenere integrato tale presupposto non solo in presenza di rilievi sulla convenienza economica della vendita in questione, ma anche in caso di contestazioni sulla regolarità procedimentale della stessa o ove 13 vi sia la prospettiva di sopravvenienze concernenti lo stato materiale o giuridico del bene oppure riguardanti lo sviluppo della procedura concorsuale. Tale potere potrà essere esercitato fino al momento del trasferimento della proprietà del bene all'acquirente. Qualora l'istanza in questione non sia provenuta dal comitato dei creditori, quest'ultimo dovrà essere sentito dal g.d., il quale peraltro non sarà vincolato dal parere così acquisito.” (così G. Gugliemucci) “Gli elementi in base ai quali potrà trarsi il convincimento circa la sussistenza dei presupposti di legge potranno essere della più varia natura; spesso consisteranno nell'avvenuta presentazione, fuori dai termini indicati nel bando di vendita, di un'offerta d'acquisto per un prezzo congruamente maggiore di quello già acquisito agli atti; a volte potranno essere dati dalla conoscenza di una diversa situazione, fattuale o giuridica, preesistente o sopravvenuta rispetto all'emissione dell'ordinanza di vendita, concernente il bene in questione (con riferimento all'«acquisizione, opera dell'ufficio, di una nuova valutazione tecnica» relativa al bene in esame: C 96/8832): può farsi, ad es., il caso di un'area, periziata quale mero terreno agricolo e posta in vendita come tale, la quale, secondo nuovi provvedimenti urbanistici, venga successivamente ricompresa in una zona edificabile. Dal testo della disposizione in commento la nozione di giusto prezzo, rispetto alla quale valutare la sussistenza di una «notevole» inferiorità di quello allo stato raggiunto, va infatti ricavata «tenuto conto delle condizioni di mercato”. (così ancora G. Guglielmucci) b. del curatore se dopo la gara e prima di riferire di questa al giudice delegato ed al comitato dei creditori, egli riceva un’offerta irrevocabile d’acquisto che superi il prezzo spuntato in gara, di almeno il dieci per cento. Per essere efficace, l’offerta irrevocabile dovrà pervenire prima che la vendita sia conclusa; secondo la prevalente giurisprudenza della S.C. la 14 vendita non può dirsi conclusa finchè non è stato stipulato il relativo contratto e non è stato pagato il prezzo di aggiudicazione (Cass. N. 11729/1993; Cass. N. 9624/1993). In questo caso, il curatore dovrà indire una nuova gara, alla quale hanno diritto di partecipare il nuovo offerente, il precedente aggiudicatario e gli altri precedenti concorrenti (Cass. Sez. UU n. 8187/1993). 8) informativa al giudice delegato ed al comitato dei creditori sull’esito della “gara” e deposito in cancelleria di tutta la documentazione riguardante la vendita (stima dei beni venduti, pubblicità eseguita, offerte di acquisto ricevute, cauzioni depositate, verbale della gara, ecc.) 9) impedimento del perfezionamento della vendita da parte del giudice delegato se ricorrono le seguenti condizioni: a. ne è fatta richiesta dal fallito, dal comitato dei creditori o da altri interessati entro dieci giorni dal deposito in cancelleria, da parte del curatore, dell’informativa sull’esito della gara; b. se il prezzo offerto risulta notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Da ciò consegue che il curatore non potrà stipulare il contratto di vendita con il c.d. aggiudicatario provvisorio, prima del decorso del termine di dieci giorni dal deposito in cancelleria dell’informativa al giudice delegato dell’esito dell’(ultima) gara. Ma la stipulazione del contratto di vendita richiede la formale ed espressa manifestazione di volontà del curatore, consacrata in un atto scritto ed il pagamento del relativo prezzo (Cass. n. 11729/1993; Cass. n. 9624/1993). Quindi finché non sarà intervenuta questa manifestazione di volontà ed il pagamento del prezzo, il giudice delegato potrà emettere il provvedimento interdittivo della vendita, quindi anche dopo la scadenza del predetto termine di dieci giorni dal deposito dell’informativa sull’(ultima) gara. “In altri termini il curatore ha il potere di vendere ma solo all’atto in cui la procedura si è esaurita. Prima di tale momento il suo assenso alla vendita, semmai fosse dato per errore, non produrrebbe effetti a causa della carenza del potere di disporre. Detta 15 carenza a mio parere è opponibile a chiunque perché risulta dalla legge” (così S. D’Amora). A questo punto appare opportuno precisare che l'atto traslativo, con il quale il curatore manifesta la sua volontà e perfeziona la vendita, deve essere stipulato in conformità alle norme civilistiche e pertanto se oggetto della cessione sono aziende (con o senza immobili) o sono immobili o quote sociali l'atto deve essere stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per gli altri beni si segue il regime proprio dei beni stessi secondo le disposizioni civilistiche. Il giudice non emette, quindi, il decreto di trasferimento per la cessione degli immobili in quanto, come già accennato, non si seguono le norme di rito della espropriazione forzata. Naturalmente il curatore non ha il potere di purgare il bene venduto dalle iscrizioni e trascrizioni e pertanto la norma prevede che per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Solo in un caso egli deve seguire le disposizioni del codice di procedura civile ed è quello previsto dall’art. 107, 5° co. L.F. il quale dispone che “se alla data della dichiarazione di fallimento sono presenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore il giudice della esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’art. 51”. L’ipotesi è quella di cui all’art. 41 D.Lgs. n. 385/1993. in questo caso agli istituti di credito è consentito iniziare o proseguire azioni esecutive volte alla soddisfazione dei crediti fondiari anche dopo l’apertura della procedura concorsuale. Il curatore ha la facoltà di intervenire nell’esecuzione al fine di avere la quota che in sede di riparto dovesse residuare, una volta soddisfatto il credito della banca che, a sua volta, per ottenere il ricavato dalla vendita, dovrà, preventivamente, far verificare 16 il suo credito attraverso la proposizione della rituale istanza di ammissione al passivo. Le modalità fissate, in via generale, dall’art. 107 L.F. (stima preventiva, adeguata pubblicità e procedure competitive) devono essere applicate anche nel caso di vendita di beni mobili registrati. Ad avviso di Cass., 3 aprile 1991, n. 3482 la disciplina prevista dall'art. 2480 c.c., applicabile anche nel caso di fallimento, non opera in presenza di limitazioni poste nell'esclusivo interesse dei soci, come nell'ipotesi di clausole statutarie attributive di diritti di prelazione in favore di taluno o di tutti i soci medesimi. La stima dei beni da parte di soggetti specializzati Ho già detto che le modalità di vendita dei beni del fallito sono fissate, in via generale e programmatica, dall’art. 107 L.F.; esse, dunque, si applicano anche alla vendita di beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. Quindi “le vendite e gli altri atti di liquidazione vanno effettuate dal curatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. Quindi, nella vendita dei beni mobili ed immobili, il curatore ha la più ampia autonomia nell’indicare e scegliere le modalità di vendite adeguate alla natura ed al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino, pubblicità, informazione e partecipazione massime. E per assicurare il rispetto della disposizione dell’art. 107 L.F., bisogna, innanzi tutto, partire dalla stima che deve essere effettuato da soggetti specializzati (periti, operatori immobiliari ecc.) e con relazioni dettagliate e documentate. Il conferimento dell’incarico ad uno o più esperti od a operatori specializzati, dovrà essere autorizzato dal comitato dei creditori. 17 Ritengo che al perito si possano analogamente applicare le disposizioni dell’art. 569 cpc, sempre nel limite della compatibilità con la nuova disciplina delle vendite in sede fallimentare e con gli opportuni adattamenti. Ritengono quindi necessario e comunque opportuno che: 1) l’esperto presti giuramento avanti al giudice delegato; 2) che questi gli assegni i quesiti previsti dall’art. 173 disp. attuaz. cpc Allego, per comodità degli operatori, una bozza del verbale di giuramento e di formulazione di quesiti. Tribunale di Milano Verbale dell’udienza di giuramento dell’esperto e di formulazione dei quesiti dell’incarico valutativo L’anno ……….. il giorno…… del mese ………. alle ore ……, avanti al G.D. dr. ……….. è comparso ……………………. incaricato dal ……………. Curatore del fall………….. di valutare il/i seguente/i beni immobili…………………………………………………………………………… Il G.D. invita l’esperto a prestare il giuramento di rito; quindi, raccolto il giuramento gli pone i seguenti quesiti: ………..” “Il perito, assunte le opportune informazioni presso il curatore e presso i terzi interessati, avvertito il fallito / il legale rappresentante della società fallita, a mezzo di lettera raccomandata, del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni peritali, ispezionato/i l'immobile/gli immobili acquisiti al fallimento, acquisirà copia del titolo di provenienza e predisporrà - per ogni immobile (incluse eventuali accessioni e pertinenze) una relazione contenente le informazioni, i dati e i documenti sotto indicati: 1. ubicazione, consistenza, misure e criteri di misurazione, natura ed attuale destinazione economica, nonché stato e titolo di occupazione, facendo riferimento anche alla zona e ad eventuali parti comuni ed allegando eventuali regolamenti condominiali e le fotografie ritenute utili; 18 2. identificazione catastale, descrizione delle coerenze, indicazione (a seconda del caso) del reddito dominicale del terreno e della rendita catastale del fabbricato e specificazione delle eventuali autorizzazioni comunali, eseguendo le variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto anche ai sensi dell'art. 4, D. M. 19 aprile 1994, n. 701, acquisendo la scheda catastale, o predisponendola se manca, ed allegando la planimetria aggiornata; 3. esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 4. verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso. In caso di esistenza di opere abusive, indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, e dei relativi costi, comunicando le informazioni assunte presso i competenti uffici comunali; 5. indicazione di eventuali opere di bonifica ambientale con specificazione degli eventuali rifiuti tossici e nocivi da smaltire; 6. giudizio professionale, nel caso di pluralità di unità immobiliari o di immobili frazionabili, se sia conveniente procedere alla vendita in uno o più lotti da identificare, previo eventuale frazionamento, ed in tal caso indicando gli incombenti e i relativi costi; 7. giudizio professionale, nel caso di beni in comunione, se la divisione appaia tecnicamente ottenibile e, in tal caso, quali entità che possano essere separate in favore del fallimento, stimando altresì sommariamente i costi tecnici di divisione; 8. determinazione del valore corrente di mercato attribuibile al bene o ai beni, al lordo e al netto dei costi di sanatoria e di bonifica di cui ai precedenti punti 4 e 5, con specificazione del criterio o dei criteri di stima adottati, nonché delle variazioni di valore derivanti dagli eventuali giudizi professionali sub 5 e 6. In particolare il perito dovrà produrre: a) estratto del catasto e delle mappe censuarie con la planimetria; b) certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, L. 47/1985, cit, di data non anteriore a venti giorni o attestazione del perito che la costruzione è stata iniziata 19 prima del 1°.9.1967; c) fotocopia dell'atto di provenienza. Assegna al perito termine per il deposito della relazione sino al……………. e dispone che egli depositerà l'originale della propria relazione con gli allegati in cancelleria e consegnerà due copie, una al curatore e l'altra in cancelleria a disposizione, dopo che sarà ordinata la vendita, degli eventuali interessati all'acquisto. Il perito consegnerà inoltre al curatore e, per l'immissione nel sito web della cancelleria fallimentare, alla cancelleria medesima un fIoppy disk (cd rom) compatibile, contenente una sintesi di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 8. Ulteriori informazioni, anche con riferimento ad eventuali vincoli giuridici, abusi edilizi e opere di bonifica ambientale, sono disponibili presso il curatore del fall…………, n….., avv/dott./ rag…….., con studio a…….., in…………..". Sottoscrivendo il presente verbale il perito: 1) prende atto che la "notula" del compenso deve essere redatta in base alle disposizioni del DPR n. 115 del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 15/06/2002 n. 139) e DM del 30/05/2002 (in Gazzetta Ufficiale 05/08/2002 n. 182), e deve indicare i compensi, minimi e massimi per ciascuno scaglione e che in caso di unicità di incarico (e pluralità di beni) la liquidazione del compenso sarà effettuata sul valore globale e non su quello dei singoli beni stimati, salvo casi particolari che saranno adeguatamente valutati dal Giudice Delegato (cfr Cassazione 10/01/2003 n. 174). 2) che, per giurisprudenza consolidata della S.C (v. per tutte Cass. 22/08/1987 n. 7852) "lo scaglione massimo di valore______corrispondente ad un miliardo di lire, rappresenta un limite non superabile______" ma il" maggior valore di perizia può essere valutato dal Giudice come indice rivelatore della eccezionale importanza complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al Perito o consulente tecnico e consentirgli quindi l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della L. 08/07/1980 n. 319 (Cass. Sez. I 26/06/1995 n. 7214)" . Milano, IL PERITO IL GIUDICE DELEGATO 20 Incarico al notaio Il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, deve conferire incarico ad un notaio di sua fiducia per la stesura della certificazione sostitutiva prevista dall’art. 567, 2° co. cpc Il compenso del notaio verrà liquidato dal GD – nell’osservanza dei criteri indicati dal Consiglio Notarile di Milano in tema di competenze spettanti per il c.d. “certificato notarile sostitutivo" con le seguenti modalità: - entro 30 giorni dal deposito della certificazione notarile e del relativo proforma, se la massa fallimentare presenta subito sufficiente capienza; - entro 60 giorni dal pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario definitivo, nel caso in cui la massa fallimentare non presenti subito capienza sufficiente: Allego la tariffa approvata dal Consiglio Notarile di Milano VALORE DIRIT PRATICA TI DIRITTI DI INDENNITA’ DI RIMBORSO DI PRESENTAZI ACCESSO SPECIFICHE SPESE COMPE COMPENSO COME NSO PER RIMBORS ESAME O SPESE SCRIT ONE TURA CERTIFICAZ TO IONE ART. ALL’UFFICI 25 O TARIF PROCEDURA 50.000 (UFF. DI A ART. MENTE DEGLI FA (1) ART. 19 COMPLESSA ONORARI TARIFF ART. A COMMA DI 50.000 DA PER (CONSERVATO DOCUMENTAZIONE RELAZI REGISTRI RIA) ART. 27 TARIFFA ONE 50.000 DELLA (CATASTO) 27 PROCEDURA) TARIFFA PER LIRE 15.000 MEDIA UNA DI 2 TITOLI GENERALI E DI STUDIO DOCUMENTA ART. CERTIF ZIONE TARIFFA ICATIV 15% ORE PER OGNI TOTALE PARTICOLAR 30 26 2° DI TARIFFA TARIFFA UFFICIO COMPRESO VIAGGIO E PERMANENZA 60.000.000 24.000 15.000 150.000 COME DA 280.000 560.000 126.000 1.155.000 DA 350.000 700.000 157.500 1.396.500 DA 420.000 840.000 189.000 1.638.000 DA 660.000 1.320.000 297.000 2.466.000 DOCUMENT. 100.000.000 24.000 15.000 150.000 COME DOCUMENT. 200.000.000 24.000 15.000 150.000 COME DOCUMENT. 590.000.000 24.000 (ed oltre) 15.000 150.000 COME DOCUMENT. 21 La vendita dei beni mobili nel processo di esecuzione e nel fallimento. A) La vendita mobiliare nel processo di esecuzione La vendita dei beni mobili pignorati presso il debitore può essere disposta con incanto, senza incanto o a mezzo di commissionario. L'espletamento della vendita, sia essa disposta con incanto, senza in canto o tramite commissionario, è affidata all'Istituto vendite giudiziario. La vendita senza incanto, introdotta per il settore mobiliare dalla riforma con la previsione dell'art. 532 cod. proc. civ. come novellato, non è stata regolata in modo specifico dalle disposizioni contenute nel capo relativo alla espropriazione presso il debitore talché deve ritenersi disciplinata dalle norme dettate per il procedimento immobiliare, ove compatibili. La vendita con incanto è, invece, regolata dagli articoli 534 e seguenti cod. proc. civ. in parte modificati. Quando viene disposta la vendita con incanto il giudice dell'esecuzione fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui la stessa deve essere eseguita, indica il prezzo base dell'incanto e detta le prescrizioni del caso circa gli adempimenti pubblicitari. Il prezzo base dell'asta se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita mentre per tutti gli altri beni esso viene fissato tenendo conto del valore attribuito al momento del pignoramento ovvero rideterminato in un momento successivo al pignoramento con l'ausilio di uno stimatore. La disciplina della vendita all'incanto è stata profondamente modificata in relazione all'ipotesi in cui la prima asta risulti deserta e quanto ai presupposti per procedere alla assegnazione dei beni. A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma, quando una cosa messa all'asta risulti invenduta, il soggetto cui è affidata la vendita procede autonomamente alla fissazione di un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello determinato in precedenza senza necessità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione come era precedentemente previsto. 22 La vendita all'incanto si fa per contanti per cui se il prezzo non viene pagato si procede immediatamente a nuovo incanto. La vendita a mezzo commissionario deve essere affidata preferibilmente all'Istituto vendite giudiziarie. L'eventuale decisione assunta dal giudice dell'esecuzione di nominare commissionario un soggetto diverso dall'istituto vendite giudiziarie deve essere motivata ai sensi dell'art. 532 cod. proc. civ. con l'indicazione delle ragioni che consigliano di conferire l'incarico di vendita in tale forma alla persona prescelta a causa della specifica specializzazione di quest'ultima nonché della natura dei beni pignorati. Il provvedimento con cui il giudice dispone la vendita a mezzo di commissionario richiede la fissazione di un prezzo minimo, stabilito quando occorre con l'ausilio di uno stimatore, la determinazione dell'importo globale sino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita e la indicazione del termine finale per lo svolgimento dell'incarico. Il Commissionario deve vendere per contanti. La pubblicità della vendita qualunque sia la modalità in cui deve svolgersi, prevede schemi modulabili in base alle esigenze del caso concreto. Ai sensi dell'art. 490 terzo comma cod. proc. civ. è obbligatorio l'inserimento dell'avviso pubblicitario per una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte relative alla vendita senza incanto ovvero prima della data dell'incanto. Sempre ai sensi dell'art. 490 secondo comma cod. proc. civ. è facoltativo per ogni vendita la divulgazione dell'avviso ad essa relativo nelle forme della pubblicità commerciale. È obbligatoria per il settore mobiliare, ma solo in relazione ai beni mobili registrati aventi un valore superiore a 25.000,00 €, la pubblicazione su appositi siti internet della ordinanza del giudice che dispone circa la vendita nonché della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ da eseguirsi almeno 23 quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte relative alla vendita senza incanto. B) La vendita mobiliare nel fallimento Nella vecchia legge fallimentare, le modalità della vendita dei beni mobili erano fissate dall’art. 106 e prevedevano: 1) La vendita ad offerte private, alla quale dottrina e giurisprudenza prevalenti aggiungevano: a) la vendita a mezzo commissionario b) la vendita a trattativa privata (attuata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, sulla base di offerte di acquisto comunque pervenutegli); c) la vendita a licitazione privata (attuata dal curatore previa gara informale tra gli offerenti, avanti a sé o al giudice delegato); 2) La vendita all’incanto, disposta in applicazione delle disposizioni della legge fallimentare, nel limite della compatibilità con quelle del processo di esecuzione. Nella nuova legge fallimentare non è stato riprodotto il vecchio art. 106 e, quindi, non v’è più una specifica disposizione che disciplina le modalità della vendita dei beni mobili. Nella nuova legge fallimentare il novellato art. 107 detta le modalità di tutte le vendite, e quindi anche di quelle mobiliari che sono effettuate dal curatore “tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, (salvo il caso di beni di modesto valore), da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. Nelle “procedure competitive” da utilizzare per la vendita dei beni mobili, sono compresi tutti i tipi di vendite mobiliari praticate nella vecchia legge fallimentare (e quindi, quelle ad offerte private, a licitazione privata, a trattiva privata, a mezzo di commissionario), cui gli possono aggiungere la vendita senza incanto e quella ad 24 offerte segrete (modellate sullo schema della vendita senza incanto disciplinata dall’art. 532 cpc) ; a questi tipi di vendita si può aggiungere anche la vendita con incanto, modellata sulle disposizioni dell’art. 534 cpc, ma sempre nel limite della compatibilità con le disposizioni delle nuova legge fallimentare. Allego una schema di “Bando di Vendita ad offerta segreta” ed uno di vendita all’incanto. (che mutuo da G. Guglielmucci) TRIBUNALE DI.......... FALLIMENTO DI……..(N. .../...) BANDO DI VENDITA AD OFFERTE SEGRETE Il Curatore del fallimento sopra indicato, Sig. ......., con studio in ........, pone in vendita al maggior offerente il seguente bene, di pertinenza del fallimento: N. 1 -.............................. (descrizione del bene). PREZZO BASE: Euro .......... La vendita suddetta verrà effettuata mediante raccolta di offerte segrete alle seguenti condizioni: 1) Gli interessati dovranno far pervenire presso lo studio del sottoscritto curatore, entro le ore.......... del giorno, le rispettive offerte in busta chiusa, accompagnate da assegno circolare, inserito nella medesima busta chiusa, per importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione; le offerte saranno inefficaci se inferiori al prezzo base; le buste. dovranno presentare, all'esterno, la dicitura: «Fallimento di…………..-offerta d’acquisto per il bene n. 1», 2) L'apertura delle buste avverrà avanti al sottoscritto curatore, presso il suo studio, il giorno, ore .......... , alla presenza degli offerenti; in caso di pluralità di offerte recanti lo stesso maggiore importo, si procederà immediatamente ad una gara secondo le modalità che verranno contestualmente determinate; 3) Il curatore stipulerà l'atto di vendita con il concorrente che avrà presentato l’offerta più alta; 25 4) L'acquirente dovrà corrispondere il prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione già versata, entro….giorni dalla data di apertura delle buste, pena la definitiva perdita della cauzione; 5) Il trasferimento della proprietà avverrà con l'integrale pagamento del prezzo; 6) Tutte le spese inerenti alla vendita, fiscali e non, s'intendono poste a carico dell’acquirente; 7) (Ove del caso: L'acquirente provvederà a ritirare il beni in questione, a sua cura e spese, entro il…….); 8) Il bene posto in vendita potrà essere visionato dagli interessati previ accordi con il sottoscritto curatore. (Data) II Curatore del fallimento 26 TRIBUNALE DI.......... FALLIMENTO DI……..(N. .../...) BANDO DI VENDITA ALL'INCANTO Il Curatore del fallimento sopra indicato, Sig. .., con studio in ………… pone in vendita con incanto, in unico lotto, il bene così descritto: …… .................... ,........................ . (segue una sommaria descrizione fattuale del bene). Ulteriori indicazioni potranno ricavarsi dalla perizia di stima depositata il dal consulente .......... La vendita avverrà alle seguenti condizioni: 1) La vendita avviene con riferimento allo stato di fatto e di diritto del bene in questione. 2) La vendita avverrà avanti al sottoscritto curatore presso il suo studio, sito in……., il giorno……..alle ore…….., al prezzo base di euro……. 3) Ognuno, eccetto il fallito, è ammesso a presentare domanda di partecipazione all'incanto, che potrà essere effettuata personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. Gli avvocati possono partecipare per persona da nominare. 4) La domanda di partecipazione all'incanto, che dovrà pervenire al sottoscritto curatore entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo antecedente a quello dell'udienza di vendita come sopra fissata, dovrà contenere le generalità dell'interessato e dovrà essere accompagnata dal deposito di assegno circolare recante importo non inferiore al 10% del prezzo base, a titolo di cauzione (e da valere altresì quale acconto in caso di definitiva aggiudicazione), nonché di altro assegno circolare recante importo non inferiore al... % del prezzo base, quale fondo per le presuntive spese di vendita (Oppure: dovrà essere accompagnata da attestazione bancaria dell'avvenuto versamento sul c/c n………presso la banca…….., intestato alla procedura fallimentare, della somma non inferiore al……% del prezzo base, della quale il 10% del prezzo base a titolo di cauzione - e da valere quale acconto in caso di definitiva aggiudicazione - ed il residuo quale fondo per le presuntive spese di 27 vendita). 5) La presentazione della domanda di partecipazione all'incanto costituisce accettazione delle condizioni contenute nel presente bando di vendita. 6) In caso di unica domanda, il bene si intenderà automaticamente aggiudicato al soggetto indicato nella medesima per il prezzo base come sopra determinato; 7) In caso di pluralità di domande avrà immediatamente luogo una gara tra gli interessati alle stesse, con offerte in aumento pari a euro…….., ciascuna entro un minuto dalla precedente; 8) Al termine dell'incanto le somme come sopra depositate verranno restituite ai non aggiudicatari. La cessione (o vendita) dei crediti nella nuova legge fallimentare L'art. 106 precisa che il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatone concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti L'esame e la portata di questa disposizione richiedono una preliminare puntualizzazione giuridica sul contratto di cessione dei crediti. Com'è noto, l'art. 1260, primo comma, ce. stabilisce che « il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge ». La cessione di credito è un contratto consensuale (che cioè si conclude per effetto del solo consenso dei contraenti), a causa variabile, nel senso che, al pari di tutti i negozi traslativi, può rientrare, di volta in volta, nell'uno o nell'altro tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia ecc.) a seconda del titolo o della causa che lo giustifica; la disciplina cui essa sarà soggetta sarà, caso per caso, quella propria del tipo , di contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali sulla cessione (art. 1260 ss. c.c.) che ne regolano soprattutto gli effetti, sono meramente integrative (Cass., 20 novembre 1975, n. 3887). 28 La cessione di crediti, in quanto negozio a causa variabile, deve avere la forma richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento (Cass., 15 maggio 1974, n. 1396). La cessione può avere ad oggetto: 1) crediti presenti; 2) crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista il rapporto giuridico dal quale essi possano trarre origine, in modo da essere, sin da quel momento, determinati o determinabili (Cass., 2 agosto 1977, n. 34121). Una tale cessione produce il suo effetto traslativo solo quando i crediti vengano ad esistenza (Cass., 2 agosto 1977, n. 3421). La cessione di credito futuro si differenzia dalla cessione di credito sottoposta a condizione sospensiva; mentre, in questa, il credito già esiste nel patrimonio del cedente nel momento in cui il negozio si conclude, pur essendo la produzione degli effetti di questo subordinata all'avverarsi di un evento futuro ed incerto, nella cessione di credito futuro, invece, il credito, nel momento in cui si perfeziona, non esiste ancora nel patrimonio del cedente, per cui gli effetti traslativi si verificheranno solo non appena il credito verrà ad esistenza (Cass., 10 gennaio 1966, n. 184). Modalità della cessione di credito. La cessione di crediti può avvenire: 1) prò soluto (art. 1266 c.c.); 2) prò solvendo (art. 1267 c.c.). Cessio pro soluto. Può essere a titolo oneroso o gratuito. Nella cessio pro soluto a titolo oneroso, il cedente garantisce solo l'esistenza del credito al tempo della cessione (il ed. verum nomen) e non anche la sua esigibilità; essa produce qundi rimmediata e definitiva liberazione del debitore cedente, indipendentemente dalla riscossione del credito ceduto. 29 Cessio pro solvendo. Nella cessio pro solvendo il cedente risponde oltre che dell'esistenza del credito ceduto anche della solvenza del debitore, solo nel caso in cui abbia convenzionalmente assunto questa garanzia; la garanzia per la solvenza non costituisce quindi un effetto naturale del negozio di cessione, ma l'oggetto di un preciso e specifico accordo tra cedente e cessionario. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto. Come è noto, l'art. 1264 ce dispone: « La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione». L'opinione prevalente e preferibile (v. Cass., 17 ottobre 1977, n. 4432; Cass., 2 giugno 1977, n. 2243; Cass., 20 aprile 1968, n. 1205) ritiene che la conoscenza o l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non è condizione del trasferimento del credito dal cedente al cessionario (che, invece, avviene per effetto dello scambio di consenso tra questi), ma condizione perché il debitore ceduto possa validamente liberarsi della sua obbligazione nei confronti del cedente, pagando al cessionario. « La notificazione al debitore ceduto (o la sua accettazione) è necessaria ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario» (Cass., 2 giugno 1977, n. 2243). In altre parole: in mancanza di notificazione della cessione, il debitore ceduto, ignaro di questa, che paghi al cedente, anziché al cessionario (a lui ignoto), si libera validamente della sua obbligazione; non si libera se era al corrente dell'avvenuta cessione (e ciò sia provato dal cessionario). Ma una volta intervenuta la notificazione, il debitore ceduto che voglia validamente liberarsi della sua obbligazione, deve necessariamente pagare al cessionario. 30 La notificazione della cessione al debitore ceduto Può essere eseguita tanto dal cedente quanto dal cessionario. Per la sua efficacia è sufficiente che vengano comunicati gli elementi costitutivi ed identificativi della stessa (Cass., 14 maggio 1974, n. 1396 e 20 novembre 1976, n. 4372). Ma ai fini di quanto disposto dall'art. 1264 ce, la notificazione è solo quella da effettuarsi a mezzo d'ufficiale giudiziario o anche una qualunque comunicazione scritta ricevuta dal debitore ceduto? L'opinione prevalente distingue tra effetti nei confronti del debitore ceduto ed effetti nei confronti dei terzi acquirenti il credito ceduto e ritiene che a) nei confronti del primo è sufficiente una qualunque comunicazione idonea a rendere il debitore edotto dell'avvenuta cessione (Cass., 20 novembre 1976, n. 4372; Cass., 12 maggio 1990, n. 4077); b) nei confronti dei secondi, è necessaria invece la notificazione a mezzo d'ufficiale giudiziario (Cass., 4 febbraio 1969, n. 341 e 27 aprile 1961, n. 890; ed in dottrina BOZZA, in IIfallimento, 1988, p, 1052 e PANNUCCIO). Accettazione da parte del debitore ceduto Secondo un'opinione, trattasi non di dichiarazione di scienza, ma di atto negoziale e precisamente di riconoscimento di debito; in senso contrario, altra dottrina che parla di « presa d'atto », cioè d'ammissione del solo ricevimento della comunicazione della cessione, senza volontà alcuna di riconoscere l'esistenza del debito (opinione, a mio avviso, preferibile). L'accettazione non richiede alcuna forma particolare, al di fuori delle procedure concorsuali. Le formalità della notificazione e dell'accettazione sono richieste anche per i crediti futuri? Risponde affermativamente Cass., 14 novembre 1996, n. 9997 per la quale: « per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri è necessario non solo che i crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento e che prima di tale data siano divenuti esigibili, ma anche che siano stati singolarmente notificati o 31 accettati dal debitore con atto di data certa». Così puntualizzati la natura, l'oggetto e le caratteristiche del contratto di cessione dei crediti, pAssiamo ad esaminare le specifiche disposizioni dell'art. 106 L.F. che così dispone: [1] Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatone concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Come si vede con la novella vengono risolte in radice le problematiche operative che, vigente la norma precedente, avevano tanto impegnato gli operatori sulla possibilità o meno di cedere crediti ftituri e cedere le azioni revocatorie al di fuori del concordato fallimentare che già prevedeva tale cessione nel caso che esso fosse proposto con assuntore. E' stato esattamente rilevato (da P. Liccardo e G. Federico) che "Sulla base dell'ampia formulazione normativa ogni tipologia di credito può formare oggetto della cessione, sempre che sia possibile, lecito nonché determinato o determinabile nel titolo costitutivo: possono in particolare essere ceduti, come del resto già largamente praticato presso tutti i tribunali fallimentari, anche i crediti fiscali, e segnatamente il credito IVA, i cui tempi di realizzo sono di fatto incompatibili con le esigenze di speditezza della procedura, nonché i crediti futuri." "Per effetto della cessione al cessionario sono trasferiti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, quali ad esempio il già maturato diritto al risarcimento del maggior danno da inadempimento, nonché le azioni con cui il credito può essere tutelato." La cessione dei crediti da parte del curatore deve avvenire pro soluto e la garanzia, quindi, deve riguardare solo l'esistenza e non esazione del credito. Ovviamente in caso di cessione di crediti il curatore applicherà la disciplina civilistica ed inserirà nel relativo contratto clausole che non consentano al cessionario di esercitare azione di restituzione di tutto o di parte del prezzo pagato. Quindi i crediti la cui esistenza è certa nell'ai e nel quantum, se provvisti della documentazione di supporto, debbono essere ceduti prò soluto e quelli che, invece, sono oggetto di possibile contestazione (ad esempio i crediti fiscali e quelli futuri) o non sono documentati in tutto o in parte debbono essere ceduti con contratti che evidenzino anche l'alea della inesistenza totale 32 o parziale del credito che deve essere espressamente accettata dall'acquirente in modo che il corrispettivo pattuito sia sempre definitivamente acquisito all'attivo della procedura senza possibilità di future contestazioni. Anticipando la riforma, la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, con decreto presidenziale in data 3 luglio 2006 ha pubblicato il "Bando dell'asta competitiva per la cessione pro soluto dei crediti tributari", il cui procedimento è ancora in corso. In alternativa alla cessione dei crediti sopra citati, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei medesimi. A tal proposito occorre tenere presente che mentre con la cessione del credito l'attività ceduta esce dal patrimonio dei fallito e Quindi si può procedere alla chiusura del fallimento, con il mandato a riscuotere occorre invece attendere che il mandatario provveda a portare a termine il mandato e quindi la procedura potrebbe durare più a lungo. Il giusto equilibrio tra celerità e risultato è ciò che contraddistinguerà il valente curatore da quello legato ai vecchi schemi del fai da te, non importa con quali tempi, (così S. D'AMORA). La cessione delle azioni revocatone già proposte "La cessione delle azioni revocatone è inquadrata dalla prevalente dottrina e giurisprudenza come una fattispecie di cessione anticipata del bene, o meglio del risultato utile oggetto dell'azione: la cessione della revocatoria non ha funzione strumentale ma liquidatoria e comporta l'alienazione anticipata del bene oggetto dell'azione, subordinatamente all'esito positivo dell'azione. Il cessionario, pertanto, ottenuta la sentenza di revoca acquisterà definitivamente la titolarità del bene oggetto dell'atto impugnato e sarà legittimato ad agire nei confronti del convenuto soccombente per l'esecuzione della sentenza." (P. Liccardo e G. Federico). La legge consente oggi la cessione delle azioni revocatone fallimentari (e non anche di quelle ordinarie), se i relativi giudizi sono già pendenti. Nota G. BOZZA che: « Il terzo, comunque diventa un successore a titolo particolare della massa e per essa del curatore, con le relative conseguenze di carattere processuale (ad es. il processo per revocatoria da questi iniziato non va dichiarato improcedibile ma prosegue tra le parti 33 originarie secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c, salva la facoltà dell'assuntore di intervenire e delle altre parti di chiamarlo in causa e la possibilità d'estromissione del curatore dante causa). E' da ritenere che la cessione non abbia funzione strumentale, ma liquidatoria i quanto comporta, insieme al trasferimento dell'azione, l'alienazione anticipata, da parte 34 della massa fallimentare, del bene oggetto dell'atto sottoposto a revocatoria, ubordinatamente all'esito positivo dell'azione; di conseguenza, ottenuta la sentenza di revoca dell'atto impugnato, il cessionario dell'azione acquista definitivamente, con effetto dalla cessione, la titolarità del bene ed è legittimato ad agire, quindi, nei confronti del terzo per la consegna o il rilascio del medesimo.» Ad avviso di M. Sandulli, "perché l'azione revocatoria tende ad ottener la dichiaratoria d'inefficacia della vendita o del pagamento", con la cessione dell'azione revocatoria il curatore non trasferisce anticipatamente al proprietà del bene, ma il solo diritto di terzo la procedere esclusivamente sul bene ed incamerare il ricavato della vendita. II terzo convenuto in revocatoria potrà opporre al cessionario dell'azione revocatoria, tutte le eccezioni che poteva sollevare nei confronti del curatore. Ma se a seguito della cessione. Il terzo soccombente in revocatoria, restituisce al cessionario il bene o il pagamento ricevuto dal fallito, può insinuare il suo credito al passivo del fallimento del cedente, secondo quanto disposto dall'art. 70,2° co. L.F.? La risposta è negativa e quindi il terzo soccombente non potrà recuperare il suo credito in sede concorsuale, ma potrà agire in regresso nei confronti del fallito tornato in bonis, suo originario dante causa (così esattamente M. Sandulli). Ciò però determina una disparità di trattamento nei confronti del terzo convenuto con un'azione revocatoria ceduta ad un terzo. M. Sandulli, per evitare tale disparità di trattamento, propone che il terzo cessionario deve accollarsi il debito eventuale nei confronti del convenuto in revocatoria, nei limiti di quanto il fallimento avrà ripartito ai creditori chirografari. "La cessione delle azioni revocatone in sede di liquidazione fallimentare è subordinata alla pendenza della relativa azione: non possono quindi essere cedute le azioni revocatorie, seppur indicate nel programma di liquidazione approvato, non ancora proposte, mentre sono cedibili le azioni per le quali sia stata disposta la cancellazione, l'interruzione o la sospensione, in quanto devono 35 ritenersi comunque pendenti. Sarà pertanto normalmente necessario, ai fini di tale cessione l'approvazione del supplemento del piano di liquidazione ex art. 104 ter, 6°co. l.f., atteso che nella sua originaria stesura il piano si limiterà, verosimilmente, ad indicare le azioni revocatorie da esercitare ai sensi dell’art. 104 ter, lett.” (cosi’ P. Liccardo – G. Federico). Il trasferimento della quota di s.r.l. : disciplina codicistica E’ disciplinato dall’art. 2469 c.c. per il quale: Le partecipazioni sono liberamente trasferibili (2) per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo (3). Qualora l’atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. Modalità di trasferimento Sono fissate dall’art. 2470 c.c. che così dispone: “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma”. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del "trasferimento 36 nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. (a) Modalità di trasferimento “inter vivos” della quota Tale trasferimento deve risultare da un atto scritto con sottoscrizione dell'alienante e dell'acquirente autenticata dal notaio, il quale ha l'obbligo di depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese competente (l'ufficio è quello nella cui circoscrizione ha sede legale la S.r.l.). Non necessariamente un atto pubblico, quindi. È sufficiente una scrittura privata, purché fìdefacente sulla autenticità delle firme dei protagonisti della cessione. Dopo il deposito che, si ripete, è a cura del notaio l’acquirente o l'alienante ha l'onere di far iscrivere l’atto di trasferimento nel libro dei soci esibendo sia l'atto negoziale che la certificazione dell'avvenuto deposito. (b) Modalità di trasferimento “mortis causa” della quota La norma prevede che l'erede o il legatario depositi la prescritta documentazione al registro delle imprese e chieda poi l'iscrizione dell'atto traslativo nel libro dei soci della S.r.l., previa esibizione (anche) dell'attestazione dell'avvenuto deposito (con le stesse modalità previste per le azioni, precisa la norma). 37 Nei confronti della società il trasferimento ha effetto dalla data di iscrizione nel libro soci. Nei rapporti tra le parti (venditore – compratore) il trasferimento ha effetto (e quindi il trapasso della titolarità della quota e dei relativi diritti da essa derivanti o ad essa connessi) dalla data di stipulazione del relativo contratto e cioè dalla data di incontro delle rispettive volontà. Poiché la quota è un bene mobile, la forma scritta non è prevista “ad substantiam” ma è richiesta soltanto per l’iscrizione nel Registro delle imprese, al fine di rendere opponibile il trasferimento della quota ai terzi. Secondo la cassazione 4 marzo 1993 n.2637, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci costituisce un atto dovuto per le società. (c) Doppio trasferimento di partecipazione ed acquisto “a non domino” E’ disciplinato dall’art. 2470, terzo comma c.c. il quale dispone che nel caso di conflitto tra acquirenti della partecipazione la prevalenza di colui che per primo ottiene l'iscrizione del trasferimento nel registra delle imprese non consegue semplicemente alla sua priorità temporale ma richiede inoltre il requisito soggettivo della buona fede. Una sorta di mix fra art. 2644 (priorità della trascrizione/iscrizione in un registro pubblico) e art. 1155 (possesso in buona fede). Alla domanda "come si verifica l'esistenza della buona fede?" la risposta non può che essere una, desunta da due principi enunciati dall'art. 1147, ult. comma, in tema di "possesso": a) la buona fede è presunta; b) basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto (malafides superveniens non nocet). Trasferimento dell’intera partecipazione del socio unico. 38 Il legislatore stabilisce che: “Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione”. La vendita nel fallimento di quote di società a responsabilità limitata Il 2° co. del novellato art. 106 dispone che “per la vendita di quote di srl si applica l’art. 2471 c.c.” il cui secondo comma dispone: “Se la quota non è liberamente trasferibile ed il creditore e il debitore della società non si accordano nella vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo steso prezzo” La disposizione contempla tre casi. Il primo riguarda il caso che intervenga tra creditore, (nel caso di fallimento di questo, il curatore) società e debitore un accordo sulla vendita della quota: il che potrebbe avere luogo sia attraverso l’acquisto della stessa da parte di uno o più soci, sia da parte di soggetti estranei alla compagine, qualora l’accordo così raggiunto, di natura negoziale, sia coerente ai condizionamenti (clausole di prelazione o di gradimento) di fonte 39 statutaria (Santini, Rivolta; in senso contrario, v. però Cass. 3 aprile 1991, n. 3482) per la quale la disciplina prevista dall’art. 2480, (ora art. 2471) applicabile anche nel caso di fallimento, non opera in presenza di limitazioni poste nell’esecutivo interesse dei soci, come nell’ipotesi di clausole statutarie attribuite di diritto di prelazione in favore di taluno o di tutti i soci medesimi. La S.C. distingue tra clausole di prelazione e clausole di gradimento. Le prime attribuiscono ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento della partecipazione sociale. Le seconde sono volte invece a tutelare l’interesse della società a non accogliere nella compagine sociale persone non gradite. L’art. 2471, 3° co. tutela l’interesse della società, tant’è che se questa non gradisce il soggetto disposto ad acquistare la quota sociale, la vendita deve essere fatta all’incanto, e l’aggiudicatario provvisorio diventa acquirente definitivo solo se la società, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, non presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Quindi la disciplina speciale ed eccezionale dettata dall’art. 2471 c.c. opera, a favore della società e non dei soci e prevale sulla disciplina fallimentare di liquidazione dei beni del fallito. Le clausole di prelazione, invece, sono finalizzate a tutelare l’interesse dei soci (personale ed interno alla compagine sociale) ad essere preferiti a terzi, o ad altri soci, nel caso di trasferimento della partecipazione sociale. Questo interesse personale non è tutelato dall’art. 2471 c.c. Le clausole di prelazione tendono a mantenere l’equilibrio tra le partecipazioni dei soci residui e, quindi, non legittimano questi ad impedire l’acquisto della partecipazione da parte dell’aggiudicatario nella vendita il cui incanto deve svolgersi, non avanti al giudice dell’esecuzione, ma secondo le modalità della procedura competitiva richiesta dal novellato art. 106 L.F. Il secondo caso prevede che in assenza di accordo la quota è venduta all’incanto ritenendosi ragionevole interpretare l’espressione vendita all’incanto come vendita secondo le nuove disposizioni dell’art. 106 L.F., cioè a seguito di gara competitiva. La vendita è però inefficace se, entro dieci giorni dalla conclusione 40 della gara, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. (terzo caso) La presentazione da parte della società del nuovo acquirente nei termini di legge determina la sostituzione dell'aggiudicatario precedente e costituisce quindi condizione risolutiva dell'efficacia dell'acquisto da questi operato (COLETTA). Dibattuta è l'identificazione dell'organo societario autorizzato alla designazione dell'acquirente. La competenza dell’assemblea (o dei soci, se questo organo non è previsto dallo statuto) è sostenuta sul presupposto che la designazione investe il «potere di disporre del contratto sociale, potere che spetta soltanto (e questo è innegabile) a coloro che originariamente lo hanno stipulato, cioè ai soci, i quali riuniti in assemblea (e con deliberazione che richiederebbe anche l'unanimità dei consensi) possono operare sul contratto allargandolo, cioè aprendolo a più parti, o restringendolo, cioè riducendone la partecipazione sociale (COLETTA). La teoria che afferma la competenza dell'organo amministrativo muove invece dalla considerazione che la tesi avversata è smentita dal contesto normativo data la presenza di disposizioni che attribuiscono agli amministratori potestà decisionale in ordine a vicende attinenti la composizione della compagine: si richiama così da un lato la norma che rimette ai gestori la decisione di escludere il socio moroso e, d'altro lato, la norma che subordina al loro consenso la trasferibilità delle quote con prestazioni accessorie” (RIVOLTA). La liquidazione delle partecipazioni in società di persone L’art. 2288, 1° co. c.c. dispone che “è escluso di diritto (dalla società di persone) il socio che sia dichiarato fallito”. L’esclusione dà diritto alla liquidazione della quota, il cui valore va liquidato in denaro (art. 2289, 1° co. c.c.) “in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento” (art. 2289, 2° co. c.c.) 41 Se vi sono operazioni in corso, il socio (e nel caso di fallimento, il curatore) od i suoi eredi partecipano agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime (art. 2289, 3° co.). Il pagamento del valore della quota (come sopra determinato) va eseguito entro sei mesi dal giorno in sui si verifica lo scioglimento del rapporto (e, quindi, in caso di fallimento, dalla data della relativa sentenza). Il debito della società è di valuta (Cass. 6 maggio 1987 n. 4184) e non di valore ed il relativo importo va prelevato dal patrimonio sociale (così Galgano e Campobasso; in senso contrario, però, Ghidin, Ferri e Cass. 23 maggio 1972, n. 1577 che fanno gravare il debito sui soci superstiti, a causa dell’accrescimento della loro quota di partecipazione alla società). Nella determinazione del valore della quota si tiene conto del valore di realizzo dei beni sociali e dell’avviamento (Cass. 4 settembre 1999 n. 392). Ma il contratto sociale può prevedere criteri di liquidazione diversi da quello legale; nel qual caso il valore della quota va determinato in base al o ai criteri convenzionali. Tutto il meccanismo dell’art. 2289 presuppone un’eccedenza dell’attivo sociale sul passivo. Se, invece, il passivo supera l’attivo (come sopra determinato) il socio uscente non ha un credito nei confronti della società. Va infine opportunamente rilevato che il contratto sociale può prevedere una clausola compromissoria che attribuisca ad arbitri la determinazione del valore delle quote, le modalità di pagamento, nonché la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito alla liquidazione. La liquidazione di quota intrasferibile L’art. 2469, 1° co. c.c. pone la regola generale per la quale “Le partecipazioni (nella srl) sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.” Ma se “l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordina il gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne 42 condizioni e limiti o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio od i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato” (art. 2469, 2° co. c.c.) In caso di fallimento del socio, il recesso va esercitato dal curatore il quale ha diritto di ottenere il rimborso della partecipazione il cui valore è proporzionale a quello del patrimonio sociale, determinato in base al valore di mercato, alla data della dichiarazione del recesso. Il disaccordo sul quantum è risolto da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal 1° co. dell’art. 1349 c.c. Il pagamento del valore della quota deve avvenire entro 180 giorni dalla data in cui la società ha ricevuto la comunicazione di recesso. La vendita di partecipazione nelle s.p.a Il socio di s.p.a. puo’ essere titolare di tutte le azioni o della maggioranza o di una minoranza del capital sociale o di partecipazione di maggioranza o di minoranza. Questa partecipazione puo’ essere ceduta ad altri soci o a terzi, liberamente o a determinate condizioni fissate in clausole statutarie di gradimento o di prelazione. La liquidazione di azioni intrasferibili L’art. 2355 bis c.c. stabilisce che lo statuto può vietare il trasferimento di azioni “per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal mercato in cui il divieto viene introdotto”. La norma non prevede il diritto di recesso da parte del socio, ma questo potrebbe essere riconosciuto nel caso di fallimento del socio, se il curatore prova che la 43 procedura fallimentare può concretamente essere chiusura prima del decorso del quinquennio. La liquidazione delle azioni riscattabili da parte della società o degli altri soci. La riforma della società ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento la categoria delle “azioni riscattabili” da parte della società o degli altri soci (e non di terzi estranei alla compagine sociale). L’interesse di questi soggetti al riscatto si può avere nel fallimento del socio titolare di dette azioni. Il riscatto è disciplinato dagli artt. 2437 ter e 2437 quater in tema di recesso. Di conseguenza, la dichiarazione di riscatto potrà essere emessa in qualsiasi tempo dal socio interessato mediante lettera raccomandata indirizzata alla società con l'indicazione delle generalità del socio che esercita il riscatto, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di riscatto viene esercitato. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di riscatto, inoltre, non potranno essere cedute e dovranno restare depositate presso la sede sociale. Se ad esercitare il diritto di riscatto è la società stessa, allora la competenza spetterà all'organo amministrativo, salvo che lo statuto non preveda che la decisione in parola sia assunta da tale organo previa autorizzazione dell'assemblea, ordinaria. Per quanto riguarda l'indennità da pagare per il riscatto, la nuova norma ha operato un rimando ai criteri fissati per la liquidazione della quota al socio recedente, soprattutto per evitare che la sua quantificazione sia rimessa alla libera determinazione della società a vantaggio di alcuni soci e a danno di altri. 44 La vendita fallimentare di azioni di spa e di s.a.p.a. Normalmente avviene ad offerta privata, o a mezzo di commissionario ma nulla impedisce che avvenga con la procedura della vendita senza incanto (essendo le azioni un bene mobile) o con incanto (ma in casi rari). La vendita può riguardare azioni cartacee o azioni dematerializzate. La vendita di azioni cartacee Per il trasferimento della proprietà e della legittimazione delle azioni (cartacee) è necessario il mutamento della doppia intestazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul libro soci. Questa doppia annotazione può avvenire in due forme: 1) con il c.d. trasfert, con il quale, su richiesta dell’alienante o dell'acquirente, la società emittente provvede direttamente o contestualmente al cambiamento delle due intestazioni sul titolo e sul libro soci. Se la richiesta proviene dall'alienante, questi deve: a) esibire il titolo; b) provare la propria identità e la propria capacità di disporre mediante certificazione o di un Notaio o di un agente di cambio o di una banca a ciò autorizzata. Dal canto suo l'acquirente deve: c) esibire il titolo; d) provare il suo diritto mediante atto di compravendita con firma autenticata da Notaio o atto pubblico: 2) mediante girata autenticata da un Notaio o da un agente di cambio o da un funzionario, con la quale la duplice annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in momenti diversi. In tal caso: a) l'annotazione sul titolo è eseguita dal solo alienante ed ha efficacia tra le parti e di fronte ai terzi; essa deve indicare la data e l'indicazione del giratario, compresa la sua nazionalità. Se le azioni trasferite non sono interamente liberate è richiesta anche la sottoscrizione del giratario; b) l'annotazione sul libro soci è eseguita dalla società (a mezzo del 45 suo organo amministrativo); questa annotazione rende operativo il trasferimento anche nei confronti della società ed è necessaria soltanto quando l'acquirente voglia esercitare i diritti sociali. Nel frattempo l'acquirente può rivendere le azioni mediante ulteriore girata ancorché non sia iscritto nel libro soci. Se l’alienante è il curatore della spa fallita egli certificherà il suo status producendo una copia autentica della sentenza di fallimento ovvero del provvedimento del tribunale che ne dispone la nomina, dando ragione della vendita mediante produzione di una copia autentica del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 537, 1° comma, cod. proc. civ. (in ipotesi di vendita all'incanto) ovvero di una copia autentica di un decreto del giudice delegato, assunto a norma dell'art. 164 disp. att. cod. proc. civ. e specificamente finalizzato a certificare l'esito della vendita (in ipotesi di vendita ad offerte private). Se l’annotazione è richiesta dall’acquirente in bonis, questi dimostrerà il suo diritto mediante produzione di una copia autentica del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 537, 1° comma, cod. proc. civ. (in ipotesi di vendita all'incanto) ovvero di una copia autentica di un decreto del giudice delegato, assunto a norma dell'art. 164 disp. att. cod. proc. civ. e specificamente finalizzato a certificare l'esito della vendita (in ipotesi di vendita ad offerte private). Se il trasferimento avviene mediante girata il curatore nell’apporre sul titolo la sua firma di girata, dovrà menzionare gli estremi della sentenza ovvero del provvedimento di nomina, nonché gli estremi del provvedimento del giudice delegato che, in dipendenza della già eseguita vendita ed ai sensi dell'art. 164 disp. att. cod. proc. civ., lo ha espressamente autorizzato a girare i titoli azionari. In caso di esistenza di limiti alla circolazione delle azioni nominative ex art. 2355 bis c.c. ritengo analogicamente applicabile le disposizioni dell’art. 2471 c.c. 46 La vendita di azioni (o strumenti finanziari) dematerializzate L'art. 2354, c. 6, c.c. riconosce la vigenza della normativa speciale in materia di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati (d.lgs. 213/98). Nel comma successivo viene poi rimessa allo statuto la facoltà di assoggettare le azioni alla disciplina prevista da tale normativa speciale. Il quinto comma dell'art. 2355 c.c. prevede, inoltre, che nei casi previsti dai due commi appena citati il trasferimento delle azioni si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. Questo appena richiamato è il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, introdotto per rendere più sicuro e semplice il trasferimento dei titoli, specie di quelli quotati nei mercati regolamentati. Si tratta di un meccanismo di circolazione dei titoli svincolato dal trasferimento materiale dei documenti, basato su semplici registrazioni contabili, attraverso il quale è possibile evitare il pericolo di smarrimento e sottrazione dei titoli medesimi. Il D.Lgs. 24-6-1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale) prevede una gestione accentrata facoltativa per i titoli azionari e per gli altri strumenti finanziari che non devono essere obbligatoriamente dematerializzati attraverso la soppressione del documento cartaceo ed una gestione dematerializzata obbligatoria per le azioni quotate in borsa e per gli altri strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, nonché per le azioni od obbligazioni non negoziate ma diffuse tra il pubblico in modo rilevante (art. 28). Il trasferimento (e la costituzione in pegno) degli strumenti finanziari (di società non quotate) depositati in « gestione accentrata ». 47 II sistema civilistico surriportato costituiva però un intralcio alla rapida circolazione delle (o alla costituzione di vincoli reali sulle) azioni, per superarne il quale il legislatore dettò una disciplina speciale (con la L. 19 giugno 1986, n. 289) che prevedeva la costituzione e l’operatività di una società (la Monte Titoli S.p.A.), cui era affidata la gestione accentrata dei valori mobiliari, che così si strutturava: a) il risparmiatore depositava i propri titoli in custodia o in amministrazione, presso un intermediario, stipulando con questo un contratto di deposito regolare; b) l’intermediario subdepositava i titoli ricevuti presso la SpA Monte Titoli; c) dal momento del subdeposito la circolazione dei titoli subdepositati e la costituzione di vincoli (pegno ed usufrutto) su questi, avveniva mediante semplici scritturazioni computerizzate. Il T.U. n. 58/1998, con gli artt. 80-90 ha abrogato la L. 19 giugno 1986, n. 289, eliminando il monopolio del subdeposito da parte della SpA Monte Titoli e prevedendo che l'attività di «gestione accentrata degli strumenti finanziari, possa essere svolta da "società", autorizzate dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia». Queste società sono subdepositarie nei confronti degli intermediaridepositari e, quindi, non hanno rapporti diretti con i titolari degli strumenti finanziari. Il contratto di subdeposito tra intermediario e società di gestione, ha natura di deposito regolare in quanto questa non acquista la proprietà degli strumenti finanziari e non può disporne. La società di gestione non è però obbligata a trasferire o a restituire i medesimi titoli subdepositati, ma solo il tantumdem (titoli della medesima specie e quantità); presupposto della gestione accentrata è infatti la fungibilità degli strumenti finanziari immessi nel sistema. La società di gestione accentrata non è una società fiduciaria e pertanto può esercitare i soli diritti patrimoniali sui titoli ricevuti in sub-deposito (incasso dei dividendi ed accreditamento degli stessi ai depositari). 48 Non può esercitare, invece, i dirittii c.d. corporativi (partecipazione alle assemblee, impugnative delle delibere, denuncia di gravi irregolarità, ecc.), che restano riservati ai depositanti. Al fine di consentire appunto ai depositanti l'esercizio concreto di tali diritti, gli intermediari-depositari devono rilasciare ad essi - con l'indicazione del diritto sociale esercitabile - certificati di partecipazione al sistema accentrato: il deposito di questi certIficati tiene luogo del deposito dei titoli ai fini dell'intervento in assemblea e dell'impugnativa delle deliberazioni assembleari ed equivale ad esso in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti. I certificati in oggetto non rappresentano i valori mobiliari immessi nel sistema ed il loro eventuale trasferimento è nullo (poiché la circolazione dei titoli può avvenire soltanto mediante le scritturazioni di giroconto): trattasi, pertanto, di meri documenti di legittimazione. La società di gestione accentrata accredita o addebita, sotto la propria responsabilità, il conto titoli acceso nei confronti degli intermediari che effettuano le operazioni; questi ultimi regolarizzeranno la posizione del proprio cliente attraverso le stanze di compensazione, rispondendo solidalmente dell' operato. II depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto un certificato di partecipazione, intende trasferire i propri diritti o chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti. II trasferimento come sopra disposto produce gli effetti propri del trasferimento 49 secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente. Gli strumenti finanziari dematerializzati negoziati o destinati alla circolazione nei mercati regolamentati. II D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede: 1) una dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari «negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati» e per normazione secondaria, di quelli individuati dalla CONSOB con il regolamento attuativo; 2) una dematerializzazione facoltativa, rimessa alla volontà dell'emittente. Con riferimento alla dematerializzazione obbligatoria, il regolamento attuativo, adottato dalla CONSOB con la delibera 23 dicembre 1998, n. 11768, precisa che l'ammissione al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione riguarda (purché siano liberamente trasferibili e siano negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani) i seguenti strumenti finanziari: «a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di stato, nonché i relativi indici» (art. 22, comma 1, in relazione all'art. 23, comma 1). Nel caso in cui gli strumenti finanziari indicati 50 alle lett. a), b) ed e) non siano negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentari italiani, essi sono comunque immessi nel sistema in regime di dematerializzazione (obbligatoria) qualora ricorra una delle seguenti tre condizioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; b) qualora si tratti di obbligazioni il cui valore di emissione superi i 300 miliardi; c) l'emittente sia incluso nell'elenco approvato con delibera CONSOB n. 11520 dello luglio 1998 (art. 23, comma 2). In forza della introdotta dematerializzazione, viene definitivamente abbandonato l'elemento cartolare legato all'esistenza di un certificato azionario e la circolazione delle azioni avviene in modo del tutto autonomo ed indipendente rispetto ad essa. Le vicende circolatorie degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione vengono così ad attuarsi soltanto tramite operazioni di registrazione su appositi conti, accesi presso la società di gestione su richiesta dell'intermediario, destinati esclusivamente alla registrazione dei movimenti degli strumenti finanziari disposti dall'intermediario stesso. L'esercizio dei diritti corporativi spettanti al titolare del conto avviene in forza di apposite certificazioni a quest'ultimo rilasciate dall'intermediario (art. 31 decreto Euro). A tutela del beneficiario delle registrazioni effettuate dall'intermediario, è previsto che, una volta effettuata la registrazione sul conto, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia ed è altresì previsto che colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari (art. 32 decreto Euro). Le vendite fallimentari di strumenti finanziari dematerializzati Nel caso di alienazione di strumenti finanziari dematerializzati acquisiti all'attivo fallimentare, si ritiene in dottrina (ABETE) che alla vendita di tali 51 strumenti si provvederà con le forme sia dell'incanto sia delle offerte private. Tuttavia, dovrà essere necessariamente un intermediario autorizzato, il quale sulla scorta di una copia autentica del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 537, 1° comma, cod. proc. pen. (in ipotesi di vendita all'incanto) ovvero di una copia autentica di un decreto del giudice delegato che certifichi l'esito della vendita (in ipotesi di vendita ad offerte private) - provvederà a porre in essere le attività di cui all'art 30, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 213/1998 e, in particolare, a richiedere alla società di gestione accentrata la registrazione del trasferimento degli strumenti finanziari già appartenenti al fallito. Viene suggerito, pertanto, il ricorso, in via preferenziale, alla vendita a mezzo di commissionario, di cui agli artt. 532 e 533 cod. proc. civ., mediante delega ad un intermediario autorizzato. Questi, effettuando sostanzialmente una negoziazione per conto terzi, dovrà operare nei mercati regolamentati ed avrà diritto a percepire un compenso, da determinarsi con decreto del giudice delegato. La vendita dovrà essere effettuata esclusivamente per contanti (art. 533, 1° comma, cod. proc. civ.) ed il prezzo minimo verrà fissato avendo riguardo alla valutazione minima risultante dalle quotazioni ufficiali del giorno precedente. La circolazione delle partecipazioni sociali senza titoli L'art. 2355, c. 1, c.c. statuisce che in caso di mancata emissione dei titoli azionari, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento della iscrizione nel libro dei soci. Viene quindi espressamente chiarito che l'annotazione del trasferimento nel libro soci non riguarda gli effetti inter partes (che si producono già a seguito dell'accordo intercorso, ex art. 1376 c.c.), ma rappresenta una fase essenziale affinché il passaggio di titolarità delle partecipazioni sociali sia riconosciuto dalla società. L’avente causa, sebbene già titolare delle azioni, solo in seguito all'annotazione del trasferimento nel libro soci sarà ammesso all’esercizio dei diritti sociali. 52 La regola appena indicata ricalca quanto previsto nel primo comma del nuovo art. 2470 c.c. in tema di trasferimento delle quote di s.r.l.; l'analogia fra le due fattispecie (trasferimento di azioni in mancanza di emissione dei titoli e trasferimento di quote di s.r.l.) è evidente, ed è pertanto alla normativa da ultimo citata che potrà farsi riferimento per colmare la lacuna di disciplina esistente in materia di s.p.a. in ordine alla procedura per l'iscrizione del trasferimento nel libro soci. Ne segue che, applicando in parte l'art. 2470, c. 2, c.c., l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci avrà luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento. L'eventuale conflitto fra più acquirenti dal medesimo autore delle stesse partecipazioni azionarie (prive dei relativi titoli) sarà risolto in base alla priorità dell'acquisto, a prescindere dall'iscrizione nel registro delle imprese. Vendita fallimentare delle azioni emesse senza titolo Concordo con L. Abete nel ritenere applicabile, in via analogica, le disposizioni dell’art. 2471 c.c. sopra illustrate. La vendita di partecipazione azionarie totalitarie o di maggioranza Quando le azioni possedute rappresentano la partecipazione intera o di maggioranza al capitale sociale, il socio puo’ alienarla, in tutto od in parte. L’alienazione va negoziata, ma in sede fallimentare deve essere attuata tramite procedura competitiva, che consenta, attraverso la piu’ ampia ed adeguata pubblicità, la partecipazione del maggior numero di interessati e, quindi, il massimo prezzo. L’attuazione della procedura competitiva va preceduta dalla determinazione del valore della partecipazione, demandata ad un soggetto (persona fisica o giuridica) specializzato. 53 La valutazione delle partecipazioni assume aspetti differenziati a seconda della loro tipologia. Si possono infatti distinguere, in relazione alla loro rilevanza: i) partecipazioni tali da assicurare il controllo su determinate società, ii) partecipazioni in società non controllate. Nel caso di partecipazioni in società controllate è necessaria una valutazione autonomia dell'azienda controllata, da cui, quando la partecipazione non è totalitaria, si dovrà ricavare il valore del pacchetto di controllo. Per quanto concerne invece le partecipazioni in società non controllate si deve distinguere fra: a) partecipazioni non di rilievo; b) partecipazioni di rilievo. Nel primo caso, quando le azioni delle società partecipata siano quotate, sarà opportuno fare riferimento alle quotazioni borsistiche, qualora invece manchi il requisito della quotazione il valore della partecipazione puòessere determinato moltiplicando la percentuale di partecipazione per il capitale netto contabile. In caso di partecipazioni di rilievo potrà essere opportuno ricorrere ad autonome valutazioni del capitale economico delle aziende partecipate. Ciò anche quando l'azienda partecipata sia quotata in Borsa. Infatti le partecipazioni in parola, pur non essendo sufficienti a garantire il controllo dell'impresa cui si riferiscono, non possono, vista la loro consistenza, essere valutate semplicemente in base ai corsi borsistici, anche se questi ultimi possono offrire utili indicazioni ai fini dell'espressione del giudizio valutativo. Determinato il valore, fissato il prezzo base, espletata la procedura competitiva ed individuato, nel miglior offerente, la controparte del contratto di cessione, si deve procedere alla relativa stipulazione. Nel contratto si devono indicare, in particolare, il prezzo di cessione, i tempi e le modalità di pagamento, le reciproche garanzie, gli effetti degli eventuali inadempimenti. Le garanzie nei contratti di acquisto di partecipazioni sociali 54 È principio consolidato che la vendita delle azioni non produce automaticamente effetti traslativi diretti dei beni che appartengono alla società, soggetto distinto ed autonomo. In altre parole, l'alienazione di un pacchetto azionario, anche l'intero, produce soltanto il trasferimento dei diritti inerenti la qualità di socio, dei quali è titolo rappresentativo l'azione: ciò che è trasferito è la quota di partecipazione che il socio venditore possiede nella società. Di conseguenza, il compratore potrà garantirsi la consistenza del patrimonio sociale solo attraverso espresse clausole di garanzia, ciascuna delle quali, in particolare allorché formulata in modo analitico, garantirà singoli beni della società. In tal modo il compratore vedrà tutelato l'immediato effetto economico che si attende dall'acquisto delle azioni, acquisto che costituisce il mezzo indiretto per trasferire il patrimonio sociale. Problema delicato è se le garanzie in esame ineriscano al contratto di compravendita dei titoli azionari, garantendo la qualità di questo, ovvero sono autonomi negozi, forniti di causa propria, distinta da quella del contratto di compravendita, ma a questo collegati. Secondo Cass. 10 febbraio 1967, n. 338 le garanzie ih esame non costituiscono autonomi patti, ma, sono promessa di una determinata qualità delle azioni. Secondo la S.C. "garanzia prestata dal venditore di azioni di una determinata società circa una specifica consistenza e composizione del patrimonio sociale si riflette sulla posizione contrattuale del venditore, in quanto vale a rendere rilevante una qualità delle azioni oggetto della vendita e, se in seguitola consistenza patrimoniale della società si rivela minore di quella dichiarata, comporta l'applicazione della disciplina stabilita con l'art. 1497 ce. per la mancanza di qualità della cosa venduta: dal che deriva l'assoggettamento dei conseguenti diritti del compratore alla decadenza e prescrizione stabilite nell'art. 1495 c.c.". Tipologia delle garanzie - Garanzie sintetiche e analitiche 55 A) Tipologia delle garanzie. La prassi contrattuale ha enucleato una tipologia di clausole di garanzia, che possiamo così sintetizzare: i) garanzie ed. « legali » che, in particolare, attengono alle capacità del venditore di contrarre, alla piena disponibilità dei titoli, liberi da pegni od altri vincoli pregiudizievoli. A tali garanzie, in caso di difformità rispetto a quanto rappresentato dal venditore, troveranno applicazione i rimedi legali in materia di vendita di cosa altrui o di cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli (artt. 1478, 1480 e 1482 ex.); ii) garanzie che attengono alla tipologia dell'azione, ai diritti di voto da essa rappresentati (es. azioni ordinarie o privilegiate), e la cui difformità potrà autorizzare il compratore a risolvere il contratto per mancanza delle qualità promesse (art. 1497 ce); iii) la terza categoria, le ed. « business warranties », comprende le garanzie relative alla situazione patrimoniale della società, al risultato economico del o degli esercizi di riferimento, alla libera proprietà dei beni, sia materiali che immateriali, e, in generale, a tutta una serie di altri specifici elementi concernenti l'azienda, quali, ad esempio: — l'integrale pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi sociali effettivamente dovuti; — lo stato degli impianti e degli altri beni mobili, nonché quello dei beni immobili; — la consistenza e lo stato del magazzino (in relazione a queste due ultime dichiarazioni e garanzie, è opportuno fissare dei criteri di riferimento il più possibile oggettivi, come l'assenza di difetti, l'adeguatezza allo scopo per i quali vengono utilizzati, la loro normale commerciabilità, ecc., i quali criteri non necessariamente coincidono con quelli che dovranno ispirare le verifiche, volte ad accertare i valori, sopra ricordate); 56 — le vertenze in corso o potenziali, di qualsiasi natura (incluse quelle fiscali), con l'indicazione del massimo rischio finanziario connesso a ciascuna di tali vertenze; — i rapporti contrattuali di durata, attivi e passivi, che dovranno essere indicati o allegati (si pensi al rischio di rinnovo automatico di contratti o polizze assicurative o licenze che non interessano l'acquirente). Il venditore normalmente garantisce anche di non essere inadempiente rispetto ad alcuno di tali contratti; — i rapporti giuslavoristici. È opportuno che venga indicata la lista (o quantomeno il numero) dei dipendenti della società, con la specificazione che essi sono regolarmente inquadrati ai sensi di legge e di contratto e che rispetto ai medesimi sono stati effettuati tutti i pagamenti, gli accantonamenti e le trattenute di legge e di contratto. E altresì opportuno trattare la questione degli eventuali accordi integrativi aziendali e dei ed.fringe benefìts, in quanto spesso assai onerosi; — la completezza delle informazioni e dei dati forniti (garanzia essenziale perché è quasi inevitabile che l'acquirente ometta di richiederne alcuni); — l'esistenza di tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, la piena e pacifica titolarità dei marchi e dei brevetti utilizzati ovvero il pieno e incontrastato diritto di utilizzarli (con la descrizione dei relativi accordi contrattuali), l'osservanza delle eventuali norme antinfortunistiche e ambientali, l'assenza di « material changes » (mutamenti sostanziali) in ordine alle allegate (e garantite) situazioni patrimoniali, fino al momento in cui l'acquirente subentrerà nella gestione della società, ecc. La clausola di garanzia, in esame, riveste un duplice scopo: da un lato, il venditore crea una « rappresentazione » per l'acquirente in relazione a una specifica situazione della società, dall'altro, le eventuali difformità in negativo che si dovessero verificare rispetto a tale « rappresentazione », potranno, entro i limiti convenuti, essere trasferite a carico del venditore. 57 B) Garanzie sintetiche e analitiche I due principali metodi di garanzia possono essere ricondotti alle clausole di garanzia ed. « sintetiche » e a quelle ed. « analitiche ». Con le garanzie « sintetiche », troviamo un impegno di portata generale, ove il venditore garantisce al compratore l'esistenza di un' certo netto patrimoniale, impegnandosi a risarcire al compratore, entro un tempo definito e concordato, eventuali minusvalenze che dovessero emergere rispetto al bilancio o alla situazione patrimoniale ed. di « riferimento ». Le clausole di garanzia di tipo « analitico », per contro, rappresentano una serie di specifiche, distinte previsioni, riferite alle singole poste dell'attivo o del passivo nonché ai diversi beni patrimoniali. Un modello contrattuale che preveda una struttura articolata di garanzie contribuisce in misura determinante a fornire al potenziale acquirente, durante la fase negoziale, un quadro conoscitivo oltremodo completo sullo stato del patrimonio della società. Le garanzie prestate dal compratore Esamineremo brevemente le garanzie che il compratore presta al venditore allorché il prezzo della transazione è corrisposto in maniera differita. Accenniamo soltanto che, in tale ipotesi, esistono ulteriori aspetti rilevanti: la corresponsione di interessi, l'eventuale diritto di compensazione del debito da parte del compratore con crediti derivantigli, ad esempio, da sopravvenienze passive e, infine, 58 l'eventuale negoziabilità del credito. Per quanto attiene più specificamente alle garanzie prestate possiamo schematicamente suddividerle in: i) fìdejussione bancaria, normalmente a prima richiesta, che permette ovviamente al venditore lo sconto immediato del credito; ii) pegno a favore del venditore delle azioni della società compravenduta. È una garanzia di per se stessa abbastanza poco sicura. Essa crea inoltre ulteriori problemi quanto alla titolarità del diritto di voto assembleare e, oltremodo gravi, quelli attinenti al « management » effettivo della società, i cui assets, e quindi la garanzia, possono essere svuotati nel frattempo dall'acquirente. Ho nella pratica riscontrato la costituzione di garanzie miste, con pegno su azioni della società acquisita e ipoteche su immobili e/o pegno sulle azioni della società controllante l'acquirente; raccomando in ogni caso di utilizzare tali strumenti solo qualora non vi fossero alternative; iii) garanzia della società controllante l'acquirente nelle svariate forme di « Comfort Letter », « Patronage », più o meno forte, fino alla fìdejussione vera e propria. In caso di inadempienza grave del compratore e in presenza di una richiesta del venditore di risarcimento dei danni e restituito in pristinum, ricordo solo il delicatissimo problema degli effetti della gestione dell'acquirente, durante il tempo trascorso prima della risoluzione, che ben può avere sostanzialmente e irreparabilmente snaturato il patrimonio e l'identità stessa della società. Le azioni ex empto e la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di azioni. Abbiamo rilevato come sia ormai pacifico che il trasferimento di un pacchetto azionario comporti solo il passaggio dello status di socio da un soggetto ad un 59 altro, senza implicare in alcun modo la trasmissione della titolarità del patrimonio sociale, che rimane insensibile alla negoziazione, continuando a rimanere di proprietà del medesimo soggetto, ossia della società. Alla luce di tali considerazioni si può, quindi, escludere che il compratore possa invocare, in caso di evizione dei beni sociali, la garanzia di cui agli artt. 1483 e 1484 c.c. Ci si è, così, chiesti se l'acquirente possa eccepire l'inadempimento del contratto o l'esistenza di vizi nella sua esecuzione, e ricorrere ai rimedi di cui agli artt. 1490, 1497 e 1453 ce. (rispettivamente, garanzia per i vizi della cosa venduta, mancanza di qualità, risolubilità del contratto per inadempimento). Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 1490 ce, le corti e la dottrina ritengono unanimemente che le eventuali diversità riscontrate nella consistenza del patrimonio sociale o nella capacità di reddito attesa dall'acquirente non possano assurgere a vizio occulto del titolo e, come tali, giustificare la risoluzione del contratto oppure una congrua riduzione del prezzo pattuito. A meno che l'alienante delle azioni non abbia espressamente garantito un determinato valore del patrimonio della società (o, una certa redditività natura della stessa) (cfr. Trib. Milano 17 aprile 1989, in Le Società, 1989, 939; Trib. Milano 3 ottobre 1991, in Le Società, 1992, 517 ss.; Trib. Milano 21 febbraio 1992, in Giur. il, 1992, X, e 424). A sostegno di tale conclusione viene generalmente osservato che la garanzia di cui all'art. 1490 ce viene esclusivamente riferita a vizi materiali della cosa venduta, ossia tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. In quest'ottica, si rileva che una poco soddisfacente consistenza economica della società non può costituire un vizio del valore mobiliare, dal momento che questo rimane, di per sé, « idoneo all'uso », né ha un contenuto o un valore normale che possa risultare « diminuito ». I vizi del consenso. L'annullamento per errore sulla situazione patrimoniale. 60 La giurisprudenza della S.C. si è consolidata nel ritenere che: "In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, ce, relativo all'errore essenziale; pertanto, non è configurarle un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite, ex art. 2423 ss., ce.) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione in forza della quale devono applicarsi gli artt. 2447 e 2448, n. 4, ce. (Cass. 29 agosto 1995, n. 9067). Il contratto di vendita di quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta, con la conseguenza che il difetto di qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 ce, deve attenere unicamente alla « qualità » dei diritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e quindi può assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della partecipazione, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che rende annullabile il contratto in relazione ad ogni tipo di errore determinante del consenso (Cass. 21 giugno 1996, n. 5773). Nello stesso solco si è consolidata la giurisprudenza di merito,. Si veda, fra tutti, Trib. Catania 30 aprile 1997 in Giur Comm, 1999, II, 681 per il quale: "Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato l'insieme di diritti ed obblighi afferenti allo status di socio, mentre l'acquisto della quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta costituisce mero effetto indiretto del contratto. Ne 61 consegue che l'eventuale diverso i valore del patrimonio societario cui offeriscono le quote o azioni non può né giustificare un'azione di risoluzione della compravendita od una riduzione del prezzo di essa per vizi o difetto di qualità essenziali (ove non sia espressamente pattuita e garantita la sussistenza di un determinato valore) né può determinare l'annullamento del contratto sotto il profilo dell'errore su una qualità dell'oggetto del contratto, salvo il caso del dolo il quale è rilevante in ordine ad ogni tipo di errore determinante del consens”. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili Per quanto attiene alle modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili l'art. 108-bis prevede che siffatti beni, iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione, è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Ovviamente le norme del codice della navigazione integrano ma non sostituiscono quelle della legge fallimentare e quindi l'interprete sarà impegnato a stabilire quale norma sia applicabile e quale no. Per quanto attiene alle modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi l'art. 108-ter prevede che il trasferimento dei detti diritti e il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali. La vendita dell’azienda nella vecchia legge fallimentare Premessa La prima considerazione da fare, nell’esaminare il fenomeno del trasferimento d'azienda in sede concorsuale, è il - parziale - mutamento di visuale dell'attuale legislatore nei confronti della "crisi di impresa". 62 Rispetto al passato, appare infatti certamente diversa l'ottica sotto cui viene ora considerata l'azienda in stato di insolvenza; diverso è, del resto, anche il fine, tradizionalmente liquidatorio, che ha assunto la stessa procedura concorsuale. Di fatto oggi, a seguito dei cambiamenti socio-economici avvenuti dal tempo in cui è entrata in vigore l'attuale legislazione relativa alle procedure concorsuali, l'impresa, pur in crisi, continua ad essere considerata come organizzazione produttiva potenzialmente (e auspicabilmente) in grado di operare, tanto che la stessa procedura concorsuale di tipo fallimentare non viene più intesa soltanto come strumento liquidatorio del patrimonio aziendale residuo, diretto a soddisfare i creditori, ma anche, ove ciò è possibile, come possibile sbocco finalizzato al risanamento dell'azienda. Il mutato atteggiamento del legislatore si è via via concretizzato, pertanto, nella ricerca di interventi in grado di evitare il definitivo dissolvimento dell'entità economica organizzata di tipo aziendale. Sotto l’impero della vecchia legge fallimentare l’opinione pressoché unanime considerava la vendita d'azienda quale fattispecie particolare della ed. vendita in massa ex art. 106, 2° comma. Con tale espressione si intenderla vendita di tutti i beni fallimentari inventariati, ovvero del complesso di beni fra loro omogenei o che, se considerati nel loro insieme, p8ss^rixTtrovare una migliore e più facile collocazione sul mercato, con la precisazione, tuttavia, che la vendita in massa non è perfettamente equiparabile, come fattispecie, alla vendita di azienda, che è qualcosa in più rispetto alla massa. La vendita dell'azienda mobiliare La scelta delle modalità della vendita liquidatoria dell'azienda rimaneva legata alla composizione della stessa, e, cioè, al fatto che essa ricomprendeva soltanto beni mobili od, al contrario, rimaneva tra i propri cespiti anche dei beni immobili. 63 Nel primo caso era infatti possibile il ricorso alle forme della vendita in massa di cui al 2° comma dell'art. 106 legge fall. in base al filiale, in caso di necessità o di utilità evidente, il giudice delegato poteva autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità. Modalità delle vendite fallimentari La vendita dell'azienda immobiliare Se l'azienda, al contrario, comprende anche dei beni immobili, sia necessariamente soggetta alla disciplina della vendita dei beni immobili ex art. 108 legge fall. In base a tale norma, la vendita degli immobili deve farsi con incanto, pur potendo il giudice delegato, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione sugli immobili, ordinare la vendita senza incanto, ove l’avesse ritenuta in concreto più vantaggiosa. Il contenuto del contratto di cessione d’azienda o di rami d’azienda a) l'indicazione e/o la descrizione dei beni facenti parte del complesso aziendale trasferito. Tale elencazione può essere contenuta in un allegato al contratto di trasferimento. In alternativa, l'individuazione dell'azienda da trasferire può essere effettuata facendo riferimento alle scritture contabili, allegate al contratto, o, ancora, facendo riferimento a tutti i beni e diritti dell'azienda aziendale con tassativa individuazione di quelli esclusi dalla cessione. Anche con riferimento ai debiti e ai crediti, il contratto può contenere clausole riguardanti la esclusione della loro cessione, ovvero la esclusione soltanto di alcuni di essi. b) l'indicazione del prezzo, la sua eventuale rateizzazione, accompagnata eventualmente da una clausola di riserva della proprietà e la relativa 64 disciplina, ovvero la riserva di determinare successivamente il prezzo definitivo. c) una serie di dichiarazioni di verità o di scienza e di garanzia del venditore, e dell'acquirente, con particolare riguardo ai debiti, crediti e contratti ceduti e più in generale alle poste di attivo e passivo costituenti l'azienda. Le dichiarazioni e le garanzie del venditore consistono normalmente in: dichiarazione di titolarità e piena disponibilità dell'azienda e di mancanza di vincoli e di pretese di terzi su di essa; garanzia di inesistenza di vizi e difetti, di idoneità alla funzione dei beni utilizzati, garanzia di veridicità del bilancio, di consistenza delle singole poste e di congruità di fondi e riserve; la garanzia di esigibilità dei crediti, di inesistenza di passività occulte, di successive insussistenze dell'attivo e di sopravvenienze passive; rispetto delle leggi attinenti l'attività di impresa - norme ambientali, antinfortunistiche ecc. - nonché attinenti ai rapporti di lavoro in essere; garanzia di normale svolgimento dei contratti stipulati con fornitori e con clienti. Le dichiarazioni e le garanzie dell'acquirente riguardano essenzialmente gli impegni di pagamento del prezzo e le relative garanzia (fideiussione, pegno, riserva di proprietà ecc…). E’ opportuno provvedere pattiziamente che la garanzia potrà essere escussa dall’acquirente qualora emergano soprawenienze passive rispetto alla situazione patrimoniale di cessione, che pertanto diviene il parametro di riferimento al quale ancorare l'eventuale responsabilità per fatti o situazioni inerenti alla gestione precedente al trasferimento, in quanto il prezzo di acquisto è in genere determinato sulla base dei dati e dei valori indicati nella suddetta situazione patrimoniale. Peraltro, anche la dilazione di pagamento del prezzo dell'azienda compravenduta può essere utilizzata in funzione di garanzia: se si verifica una sopravvenienza passiva, l'acquirente può trattenere in tutto o in parte il corrispettivo non ancora pagato. In caso di pagamento dilazionato, tuttavia, il venditore normalmente esige a sua volta una fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo. 65 Altre clausole possono riguardare il divieto di concorrenza per l'alienante, con specificazione del medesimo (durata, ambito territoriale ecc.), le penali, in caso di inadempimento, la clausola arbitrale in caso di insorgere di controversie. Gli effetti della vendita. La successione nei contratti Per quanto riguarda gli effetti della vendita fallimentare d'azienda sui rapporti obbligatori, attivi e passivi, relativi alla stessa, si ritiene generalmente applicabile la normativa dettata dagli artt. 2112 e 2557, 2558,2559 e 2560 C.C., in quanto con essa compatibili. Con riguardo alla successione nei contratti trova applicazione l'art. 2558 ce. il quale, ricordiamo, prevede al primo comma che «Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale». La norma è finalizzata a salvaguardare, oltre all'integrità degli elementi dell'azienda trasferita, anche l'avviamento e la potenzialità produttiva della stessa (BOZZA). Da un esame del contenuto dell'art. 2558 c.c. si ricava, in sostanza, il sistema ordinario della circolazione dei contratti inerenti l'azienda ceduta; infatti, in primo luogo risulta che la successione dell'acquirente nei contratti in corso non è un effetto essenziale del contratto di trasferimento dell'azienda, poiché è ammesso ex lege il patto contrario alla successione; al contrario, essa è un elemento naturale, corrispondente alla normale volontà delle parti e da queste liberamente superabile. La successione nei contratti non richiede, quindi, né un accordo esplicito delle parti del negozio traslativo d'azienda, né il consenso del contraente ceduto (BOZZA). Inoltre, in quanto effetto naturale del trasferimento, la successione riguarda soltanto i contratti « stipulati per l'esercizio dell'azienda », cioè quei contratti che risultano oggettivamente inerenti all'azienda alienata (o perché stipulati 66 nell'esercizio dell'attività d'impresa, o perché strumentali all'esercizio stesso dell'attività e attinenti all'organizzazione e gestione dell'azienda). Sono, invece, esclusi dalla successione i contratti a carattere personale, cioè stipulati in considerazione della personalità di un contraente, la cui prestazione non potrebbe, quindi, essere eseguita da un soggetto diverso; ed inoltre, quelli esclusi espressamente da una clausola inserita nel contratto stesso di trasferimento dell'azienda (RIVOLTA, COLOMBO, Cass., 29 gennaio 1979, n. 632) (G.M. RIVOLTA, II trasferimento volontario, cit., pag. 27; G.E. COLOMBO, op. cit., pag. 83 ss.; in giurisprudenza: Cass., 29 gennaio 1979, n. 632, in Giusi, civ., 1979, voi. I, pag. 1488, con nota di A. DI AMATO, Trasferimento non negoziale dell'azienda e successione nei contratti, Giur. it., 1980, voi. I, 1, e. 146 e Foro it., 1979,1, e. 1818; App. Milano, 21 gennaio 1986, in Giur. it., 1986, voi. I, 2, e. 713). La successione di cui all'art. 2558 c.c. riguarda, in ogni caso, soltanto i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite dalle parti (infatti, per i contratti dai quali derivano solo crediti o solo debiti, la successione è regolata dagli artt. 2559-2560 c.c). Per quanto riguarda gli effetti della successione dell'acquirente nei rapporti contrattuali, si ha in primo luogo la liberazione del cedente; infatti, nella fattispecie in esame, non potrebbe operare il secondo comma dell'art. 1408 c.c. (per il quale, il contraente ceduto può dichiarare di non liberare il cedente), in quanto il terzo contraente risulta estraneo al negozio di trasferimento dell'azienda, il quale produce, come effetto naturale, la successione contrattuale dell'acquirente (BOZZA). Il terzo è tutelato, in ogni caso, dalla prevista facoltà di recesso per giusta causa o, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive ineseguite, dalla opponibilità dell'inadempimento; inoltre, la mancata liberazione del cedente escluderebbe ogni interesse del terzo contraente al recesso (BOZZA). In particolare, la successione nei contratti di durata libera l'alienante dai debiti di prestazioni future (è, invece, discusso se essa liberi il cedente dai debiti in 67 praeteritum, cioè relativi a prestazioni, continuative o periodiche, già eseguite dall'altro contraente al momento del trasferimento dell'azienda); d'altro lato, la giusta causa che consente al terzo contraente di recedere dal contratto, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, è riferita all'acquirente ed è individuata, in genere, nella obiettiva inidoneità dell'acquirente medesimo ad assicurare la regolare esecuzione del contratto, compreso il pagamento dei debiti in praeteritum. Se, dunque, viene esercitata la facoltà di recesso per giusta causa, permane la responsabilità dell'alienante nei confronti del terzo contraente ceduto poiché questi, a causa dell'avvenuta alienazione, è costretto a rinunciare alla prosecuzione del rapporto (COLOMBO, RIVOLTA). Tuttavia, il destinatario della dichiarazione di recesso del contraente ceduto è l'acquirente dell'azienda, in quanto il recesso opera sul rapporto contrattuale già trasferito a quest'ultimo (PETTITI), determinandone lo scioglimento dal momento in cui la dichiarazione di recesso è nota all'acquirente. Quindi, il contratto, fino a quando il recesso non è efficace, produce i suoi effetti tra il terzo e l'acquirente. In ogni caso, il contratto è già trasferito all'acquirente dell'azienda, e l'esercizio del recesso da parte del terzo non ristabilisce il rapporto contrattuale in capo all'alienante, il quale è responsabile ex art. 2558, secondo comma; tuttavia, il cedente può sottrarsi a tale responsabilità o prestando, prima che il recesso diventi efficace, delle garanzie per l'adempimento dell'acquirente, oppure adempiendo direttamente le obbligazioni contrattuali verso il terzo, cui sarebbe tenuto l'acquirente (COLOMBO). In generale, la successione nel contratto è operante dal momento del trasferimento, con efficacia non solo tra le parti, ma anche nei confronti del terzo contraente; questi, tuttavia, fin quando ignora il trasferimento stesso, potrà liberarsi adempiendo la sua prestazione nei confronti dell'alienante, e potrà ricevere da questi la controprestazione, senza incorrere nella ripetizione. Concetti analoghi sono espressi in Cass., 15 maggio 1997, n. 4242. 68 La vendita dell'azienda, di suoi rami, di beni e rapporti in blocco: l'art. 105. L'art. 105 della novella legge fallimentare riguarda, come già detto, la vendita dell'azienda, di rami di essa, di beni e rapporti in blocco. Nel disporre che l'alienazione di singole parti del complesso aziendale debba avvenire solo se non è possibile cedere l'intera azienda, il legislatore ha voluto chiaramente evitare la vendita parcellizzata, che deve infatti rappresentare l'extrema ratio. A tale riguardo, il legislatore ha esplicitato la preferenza per una sua cessione unitaria che, per dirla con la Relazione illustrativa, garantisce la «finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale» e soddisfa la tensione ad una «maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa», costituite tanto da beni produttivi quanto da livelli occupazionali. Si legge nella Relazione che: “Si è disposto che la vendita atomistica dei singoli beni rientranti in un complesso aziendale possa essere effettuata allorquando sia prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori: ciò al fine di contemperare la scelta generale della "conservazione" del complessi aziendali con la finalità comunque liquidatoria, nell'Interesse del ceto creditorio, della procedura fallimentare. Anche in questo caso, così come in tutta la fase della liquidazione dell'attivo, deve trovare applicazione ogni forma ed ogni mezzo che finisca per raggiungere il duplice obiettivo del massimo realizzo e della massima conservazione possibile dei nuclei ancora produttivi. Sotto questo secondo aspetto, si giustifica la previsione secondo cui, ai fini della vendita di aziende o di suoi rami in esercizio, la scelta dell'acquirente deve essere effettuata tenendo conto non solo dell'ammontare, in sé, del prezzo offerto, ma anche delle "garanzie di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli di occupazione". Si tratta di un'indicazione già adottata, 69 da tempo, da alcuni giudici ma che è stata sempre, a ragione, considerata alla stregua di una soluzione interpretati va praeter legem in presenza di un contesto normativo, quale quello del 1942, che privilegiava, in via esclusiva, l'attenzione sul risultato in senso quantitativo, del realizzo. Nota esattamente G. Guglielmucci che “l’opzione tra la vendita separata dei diversi beni già costituenti l’azienda e la vendita unitaria dovrà comunque essere effettuata secondo il criterio della convenienza economica per i creditori, ovverosia del maggior realizzo della liquidazione, senza che possano influire considerazioni inerenti al mantenimento dei livelli occupazionali o ad altre utilità, pur socialmente apprezzabili, prodotte dalla conservazione della struttura imprenditoriale in questione“. Tra i beni oggetto della cessione d’azienda può essere compresa la “ditta”. Il curatore può cedere cumulativamente attività e passività dell’azienda o di ramo di questa (5° comma). La vendita del complesso aziendale o di suoi rami è effettuata dal curatore con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del c.c. che prescrive la forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da iscrivere nel registro delle imprese. Ne consegue che la cessione va fatta con l'ausilio del notaio sia che l'azienda abbia immobili sia che ne sia priva. Al fine di agevolare la conclusione dei contratti di cessione la novella conferma alcune forme di alleggerimento dei pesi conseguenti al trasferimento già in parte previgenti. Successione nei contratti e rapporti giuridici pendenti (art. 72 - 83 L.F.) La successione nei contratti presenta dei problemi di coordinamento con le disposizioni volte a regolamentare i contratti pendenti (art. 72 e ss. L.F.). Si può fare una triplice distinzione tra: 1) contratti che si sciolgono per effetto del fallimento (contratti di borsa, di conto corrente, mandato, commissione); 70 2) contratti che sopravvivono al fallimento (locazione d'immobili, contratto d'assicurazione); 3) contratti «sospesi» in attesa di una decisione degli organi fallimentari (vendita non ancora eseguita e, dopo la riforma, qualunque contratto a prestazioni corrispettive, a rate, contratto di somministrazione). Quanto ai primi, se ne esclude sempre la successione in capo all’acquirente. I secondi, invece, proseguono, fatta salva la possibilità di recesso per giusta causa. Infine, per i contratti in fase di sospensione, il subentro dell’acquirente varrà per quelli che sono essenziali all'organizzazione dell'azienda venduta, mentre gli altri rimarranno in attesa delle scelte degli organi fallimentari. Anche nell'ipotesi di vendita in sede concorsuale, il terzo con traente potrà tuttavia recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante ai sensi del 2° comma dell'art. 2558 c.c. Trasferimento d’azienda e successione nei contratti di lavoro subordinato Il testo dell’art. 2112 cod. civ. così come novellato dai comma 3° e 4° dell’art. 47 della L. n. 428/90, recita: «In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile, il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda » Il trasferimento d'azienda «ricorre ogni qualvolta, ferma restando 71 l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell'impresa e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva, vi sia soltanto sostituzione dei suo titolare, qualunque sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato per ottenere tale sostituzione» Si ritiene che di sostituzione nella persona del titolare dell'impresa possa parlarsi solo se tra cedente e cessionario dell'azienda sussista un rapporto diretto ed immediato. Si attiene altresì che oggetto del trasferimento possa anche essere una parte del complesso aziendale, e, dunque, anche una singola unità produttiva purché suscettibile di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa. L'art. 2112 cod. civ. non trova applicazione quando oggetto del trasferimento siano singoli beni isolatamente considerati o beni che, se pur aggregati, siano insuscettibili di costituire unità funzionale. Continuazione del rapporto di lavoro. La successione nei contratti collettivi. Il 1° comma del novellato art. 2112 del codice civile dispone: «In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano». Il 3° comma del medesimo articolo aggiunge: «l'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente». Dunque, dal combinato disposto delle norme racchiuse nel 1° e nel 3° comma dell'art. 2112 novellato si deduce che «in assenza di contrattazione collettiva, vale senz'altro la regola della conservazione di «tutti i diritti» acquisiti dal dipendente prima del trasferimento d'azienda» Pertanto, il lavoratore conserva il diritto all'inquadramento categoriale e retributivo goduto fino al trasferimento dell'azienda, salvo, ovviamente, il diritto 72 del cessionario ad assegnarlo a mansioni equivalenti nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 2103 del cod. civ. Egualmente, il lavoratore conserva i «diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento», secondo la formula del vecchio art. 2112 cod. civ., non più trasfusa nel testo novellato, giacché la conservazione di tali diritti è logica conseguenza della continuità deI rapporto. Si tratta degli scatti di anzianità, e del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortuni sul lavoro, della durata del periodo di preavviso, dell'eventuale periodo di ferie differenziato a seconda dell'anzianità, dell'eventuale previsione di passaggi automatici e livello d'inquadramento. Ciò, nel senso che per la maturazione degli scatti di anzianità, per il calcolo del periodo di comporto, per il calcolo della durata del preavviso, per la maturazione delle ferie, per il passaggio automatico del livello d'inquadramento, si deve tener conto anche dell'anzianità pregressa e maturata dal lavoratore fino al trasferimento dell'azienda. Il trattamento economico e normativa acquisito dal lavoratore in forza della contrattazione collettiva vigente fino al trasferimento d'azienda, è insuscettibile di modificazioni peggiorative per pattuizioni individuali, che se intervenute, sarebbero invalide e impugnabili dal lavoratore nel termini stabiliti dall'art. 2113 deI codice civile. La continuazione del rapporto di lavoro; la responsabilità solidale dell’imprenditore cedente e dell’imprenditore cessionario per i crediti maturati da lavoratore ceduto al tempo del trasferimento. Il 2° comma dell'art. 2112 novellato, prescrive: «L’alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti daI rapporto di lavoro». Il nuovo testo dell'art. 2112 cod. civ. non subordina più l'assunzione della 73 responsabilità solidale da parte dell'imprenditore cessionario alla conoscenza o conoscibilità dei crediti maturati dal prestatore di lavoro nei confronti dell'imprenditore cedente al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato. Pertanto, l'imprenditore cessionario è obbligato in solido per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento della azienda quand'anche egli non abbia avuto conoscenza dei suddetti crediti all’atto del trasferimento ovvero non avrebbe potuto prenderne conoscenza, non risultando tali crediti dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. II lavoratore può chiedere anche all'acquirente, in forza della solidarietà sancita dall'art. 2112 a maggiore garanzia della sua posizione creditoria, il pagamento dei crediti maturati anteriormente al trasferimento dell'azienda. L'acquirente, in qualità di obbligato solidale, è tenuto all'adempimento della totalità dei debiti nei confronti del lavoratore, maturati a suo favore anteriormente al trasferimento dell'azienda, anche se temporalmente imputabili all'alienante, salvo, ovviamente il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo. Dunque, imprenditore cedente e imprenditore cessionario, pur rispondendo per cause diverse nei confronti del prestatore di lavoro, sono obbligati pari grado e per l'intero, senza alcuna restrizione alla facoltà di scelta che compete aI creditore. Dunque, l'imprenditore cessionario è accollatario ex lege giacché egli, per legge, assume i debiti dell'imprenditore cedente, originario titolare degli stessi. Per tale ragione, non v’è azione di regresso dall'imprenditore cedente, che abbia soddisfatto i lavoratori, verso l'imprenditore cessionario. II debito non si ripartisce: esso rimane a carico della parte - imprenditore cedente - nell'interesse della quale l'obbligazione è stata contratta con il lavoratore (art. 1298 cod. civ.). Il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro solo osservando le procedure delle quali agli artt. 410 e 411 c.p.c. Infatti, l'osservanza delle procedure prescritte dagli artt. 410 e 411 c.p.c. è 74 imposta per garantire che il consenso del creditore lavoratore alla liberazione dell'alienante avvenga con modalità e tutele tali da assicurarne la genuinità della manifestazione della volontà. Si ribadisce poi, che la liberazione dell'imprenditore cedente, così operata, non riduce il debito dell'imprenditore cessionario. Nemmeno essa limita il regresso dell'imprenditore cessionario, che abbia pagato, nei confronti dell'imprenditore cedente, essendo il primo accollatario ex lege ai sensi dell'art. 1273 cod. civ. di debiti dei quali il secondo è l'originario titolare. Le procedure di consultazione sindacale I commi 1° e 2° dell'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 attuano le disposizioni della 3a sezione della direttiva comunitaria n. 187 concernente gli obblighi di informazione e consultazione che acquirente ed alienante devono assolvere nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori prima del programmato trasferimento di azienda. Secondo il 1° comma del summenzionato art. 47 della L. n. 428 del 1990, in caso di trasferimento di un'azienda che occupi più di 15 dipendenti, l’alienante e l’acquirente dell'azienda medesima devono, almeno 25 giorni prima del trasferimento, darne comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300 nelle unità produttive interessate dal trasferimento, nonché alle rispettive associazioni sindacali di categoria. In mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, la predetta comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale comunicazione può anche essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale le aziende interessate al trasferimento aderiscono o conferiscono mandato Essa deve riguardare: i motivi del programmato trasferimento d'azienda, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, le eventuali misure 75 previste nei confronti di questi ultimi. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, presentata entro sette giorni dalla comunicazione dell'effettuando trasferimento d'azienda, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio non sia stato raggiunto un accordo. II mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto « costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 20 gennaio 1970, n. 300» (art. 47, 2° comma). Secondo l’opinione preferibile, l’obbligo di informazione e consultazione sindacale deve ritenersi sussistente in capo all'imprenditore cedente e all'imprenditore cessionario soltanto per il trasferimento di unità produttive con più di 15 dipendenti, per modo che componendosi un'impresa di più unità produttive ed essendo solo una di queste trasferita, il soddisfacimento del limite dei 15 dipendenti deve valutarsi in relazione a tale singola unità. Il termine di almeno 25 giorni per l’invio delle informazioni decorre, secondo l’opinione prevalente e preferibile, a ritroso, dalla data fissata dalle parti per la stipulazione del contratto definitivo (pubblico) del trasferimento dell’azienda. L'informazione, già si è detto, deve riguardare; a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. «Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300». Così, la parte finale del 2° comma dell'art. 47 della L. n. 428 del 1990. Trasferimento d'azienda e licenziamento L’art. 47, 4° comma, dispone: «Ferma restando la facoltà dell'alienante di 76 esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento». Resta ferma «la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti » (art. 47, 4° comma). L'espresso riferimento alla «normativa in materia di licenziamenti» intende, evidentemente alludere sia alle ipotesi di licenziamento individuale, intimato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo, sia ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale. Comunque, «l'evento posto a base del licenziamento deve essere di tale natura che quest'ultimo dovrebbe comunque ritenersi legittimo anche ove non si tiene luogo al trasferimento del complesso aziendale». Il trasferimento parziale dei dipendenti Il nuovo art. 105 al 3° comma prevede altresì che, in caso di trasferimento d'azienda, le parti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, possano convenire il trasferimento solo parziale dei dipendenti addetti all'azienda o al ramo trasferito nonché convenire anche modifiche del rapporto di lavoro, ove consentite dalla legge sostanziale. La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta E’ disciplinata dall’art.2559 c.c. per il quale: “la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore e di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi, dal momento della iscrizione del; trasferimento nel Registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. In sede fallimentare, questa disposizione è recepita, con modificazione, dal 7° co. dell’art. 105 dove si prevede la possibilità, per il curatore, di procedere alla cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche senza il rispetto delle 77 norme previste nel codice civile per la cessione dei crediti; vi si prevede infatti che il trasferimento dei crediti possa avvenire anche senza notifica o accettazione, ma unicamente tramite l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento dell'azienda o del suo ramo. Consapevole delle conseguenze che la norma potrebbe creare, il legislatore ha previsto che il pagamento effettuato dal debitore ceduto in buona fede al cedente (ovvero alla procedura fallimentare) sia idoneo a liberare il debitore ceduto medesimo. La modificazione consiste nel fatto che il passaggio dei crediti all'acquirente dell'azienda non avviene automaticamente, ma solo in virtù di un apposito patto con il quale le parti possono anche limitare la cessione ad alcuni crediti soltanto, singolarmente individuati o per categorie, precisare se la cessione avviene pro soluto oppure pro solvendo, operando in assenza di specifica previsione l'art. 1267 c.c.(così esattamente Fimmanò). La sorte dei debiti dell’azienda ceduta L'art. 2560 c.c., sancisce, come noto, al 1° co., che l'alienante non è liberato dai debiti aziendali anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, ed al 2° co. aggiunge che dei debiti aziendali, risultanti dai libri contabili obbligatori28, risponde anche l'acquirente dell'azienda creando una fattispecie di accollo ex lege. Già prima della riforma si affermava che l'art. 2560 c.c., non fosse applica* bile all'alienazione fallimentare, innanzitutto per la incompatibilità con la funzione della procedura ed in particolare con il tipico effetto purgativo che la vendita forzata produce. Il legislatore della riforma risolve espressamente la questione sancendo che «salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento» (105, 4° co.). 78 Il 5° co. dispone poi che il curatore può procedere alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa «comunque» la responsabilità dell'alienante prevista dall'art. 2560 del codice civile. La cessione dell'azienda esclude comunque la responsabilità dell'alienante per le passività esistenti ai sensi dell'art. 2560 c.c. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo in esame. Altre modalità della liquidazione fallimentare Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'art. 2560 c.c. ed osservate le disposizioni inderogabili relative alla liquidazione dell'attivo. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali (comma 9). Il curatore, quindi, dopo averlo eventualmente previsto nel programma di liquidazione e col parere favorevole del comitato dei creditori potrebbe essere autorizzato a conferire l'azienda, o rami della stessa in una società; che potrebbe rimanere statica in prospettiva della vendita, o laddove appaia opportuno, divenire almeno fino alla cessione un veicolo dinamico anche per l'esercizio concreto dell'attività economica con amministratori che rappresentino una diretta promanazione della procedura (così Fimmanò). La sorte dei debiti tributari 79 L’art. 14 del Decreto Legislativo, 18 dicembre 1997 n. 472 dispone che il cessionario d’azienda è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni relative alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, ancorchè non contestate o irrogate alla data della cessione ed alle violazioni già contestate (e relative sanzioni già irrogate), nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore. Tuttavia sussiste l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di procedere alla preventiva escussione del cedente. Solo dopo che l'esecuzione a carico del venditore si sia dimostrata infruttuosa, l'Erario potrà pretendere il pagamento da parte dell'obbligato in solido subentrato (cessionario; ciò, tuttavia, nei limiti del valore dell’azienda o del ramo d'azienda, ceduta. Secondo l’Amministrazione Finanziaria (v. risoluzione 12 luglio 1999 n. 112) questa disposizione riguarda soltanto le cessione volontarie e non quelle fallimentari che hanno natura coattiva. Il conferimento di azienda in società capitali L'azienda può essere conferita in ima società, in sede di costituzione della medesima purché, qualora si tratti di società di capitali, ciò sia consentito dal suo atto costitutivo (artt. 2342 e 2476 c.c.). Il conferimento d'azienda è l'operazione societaria mediante la quale un soggetto (conferente) apporta l'azienda, o un singolo ramo d'azienda in una società già esistente o appositamente costituita (conferitaria). In cambio il conferente riceve le azioni emesse dalla società conferitaria, mediante aumento del capitale sociale deliberato per l'occasione. La differenza rispetto alla cessione d'azienda consiste dunque in questo: nel caso del conferimento la contropartita spettante al conferente è data dalle azioni o quote della società conferitaria emesse a fronte dell'apporto in natura, mentre nel caso della cessione d'azienda il cedente vanta un credito pecuniario nei confronti del cessionario. 80 Nella prassi è frequente che una parte del pagamento del prezzo dell'azienda sia effettuato mediante scambio con azioni. Nel caso di conferimento si applica la procedura prevista dall'art 2343 c.c. che prevede l'obbligo, per chi conferisce beni in natura o crediti, di presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondano ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché «latte-stazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo». Tale relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. Il medesimo articolo, al comma 3 prevede, inoltre, che - «gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società» e al comma 4 che «se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere». Il conferimento d'azienda è urta particolare fattispecie di conferimento in natura. È necessaria una delibera del consiglio di amministrazione che illustri le finalità e le ragioni dell'operazione, e dia mandato a uno o più amministratori per la richiesta della nomina del perito al presidente del Tribunale, ex art 2343 ex. Quando il conferimento comporta modificazioni dell'atto costitutivo è necessaria una delibera assembleare. L'esempio tipico di modifica statutaria a seguito del conferimento è quello del cambiamento dell'oggetto sociale per la società che apporta l'intera azienda e diviene quindi una holding di partecipazioni. Nella prassi è comunque frequente la convocazione dell' assemblea da parte degli amministratori, anche in assenza di modifiche statutarie, quando l'operazione sia di importanza strategica per la società. 81 Per quanto riguarda le incombenze formali della conferitaria, già costituita nella fase iniziale, esse si limiteranno a una delibera del consiglio di amministrazione che illustra i preliminari e i contatti con la controparte relativamente al conferimento. Una volta che l'esperto nominato dal Tribunale abbia depositato la relazione giurata ex art. 2343 c.c. la conferitaria può passare alla fase deliberativa dell'aumento del capitale a servizio del conferimento. Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., non spetta ai vecchi soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, in quanto l'aumento di capitale è deliberato mediante conferimento in natura. A tutela dei soci, peraltro, la legge prevede che gli amministratori della conferitaria illustrino con apposita relazione le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni La perizia giurata dell'esperto nominato dal Tribunale resta depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci, nei quindici giorni che precedono l'assemblea. A questo punto l'assemblea straordinaria della società conferitaria delibera l'aumento del capitale a servizio del conferimento e conferisce mandato a uno o più amministratori per intervenire alla sottoscrizione dal successivo e contestuale atto notarile di conferimento. La procedura formale dell'operazione si perfeziona, quindi con la stipula dell'atto di conferimento che deve essere nella forma di atto pubblico che, dopo il versamento della relativa imposta di registro e sempre a cura del notaio deve essere depositato al Registro delle imprese. L'ultima attività consiste nella verifica da parte di arnministratori e sindaci della stima effettuata dall'esperto in sede di perizia giurata nonché nella revisione della stima, qualora ne sussistano fondati motivi. La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2343 c.c. prende in considerazione solo il caso in cui a seguito della verifica, risulta che i beni conferiti abbiano un valore inferiore di oltre un quinto rispetto a quello stabilito all'atto del conferimento. In tal caso, la società conferitaria deve ridurre proporzionalmente il capitale, salvo che il conferente versi la differenza in denaro o receda dalla società. 82 Finché non sia compiuta la verifica del valore di conferimento, le azioni di nuova emissione sono inaccessibili e restano depositate presso la sede sociale della conferitaria. Il "nuovo" art. 2343 c.c. così come risultante dal decreto legislativo di riforma del diritto societario prevede che: «L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci». Il conferimento di un'azienda in una società può effettuarsi anche in sede di , aumento di capitale. Allorché si tratti di società di capitali si applicherà la disciplina soprariportata per espresso richiamo operato dall'art. 2440 c.c. Dal punto di vista operativo, l'assemblea straordinaria delibererà l'aumento del capitale sociale mediante l'emissione di un numero di azioni o di quote, a seconda die si tratti di società per azioni o di società a responsabilità limitata, per un valore complessivo comprensivo del valore nominale e del sovrapprezzo, corrispondente al valore stimato dell'azienda conferita ed esse saranno assegnate al soggetto conferente. Rapporto tra le disposizioni civilistiche della cessione d’azienda e le disposizioni in tema di comferimenti sociali Quando il conferimento dell'azienda (o di un suo ramo) avviene in una società di capitali, la relativa normativa (artt. 2342 e 2343 c.c.), a causa della sua natura speciale (per la specialità degli interessi che tende a tutelare), deve prevalere sul complesso delle norme generali che disciplinano il trasferimento d'azienda in via diretta (art. 2556 e segg. c.c.) ed in via analogica (art. 1470 e segg. C.c.), con riferimento: 1) alla valutazione dell'azienda trasferita; 2) all’oggetto del trasferimento; 3) alla valutazione dell’oggetto del trasferimento. 83 Quanto, poi, all'oggetto del trasferimento, mentre, in caso di vendita dell'azienda, si trasferiscono all'acquirente « tutti i beni che la costituiscono e tutti i contratti aziendali (e v'è bisogno di una espressa pattuizione contraria per escludere dal trasferimento alcuni beni o contratti); quindi «le parti devono determinare ciò che è convenzionalmente escluso dalla cessione, operando altrimenti una presunzione di integrale trasferimento dell'azienda e dei rapporti che vi fanno capo; nel caso di conferimento, proprio in funzione dell'interesse dei terzi (e non solo delle parti) alla corretta determinazione dell'apporto (a capitale), dovranno in positivo essere determinati i beni ed i rapporti che fanno capo all'azienda conferita, dovendosi ritenere che solo quelli che sono oggetto della perizia, facciano parte del conferimento » (così Tantini). Deve invece ritenersi operante, anche per l'ipotesi in cui l'azienda formi oggetto di conferimento il requisito, per così dire minimo, al fine di potersi configurare un negozio traslativo dell'azienda: ci si riferisce alla necessità di porre comunque un limite all'autonomia privata in ordine all'esclusione dal conferimento dell'azienda di singoli beni aziendali. Il trasferimento di una pluralità di beni produttivi può essere qualificato giuridicamente, come "trasferimento di azienda" solo quando il complesso di beni trasferiti possa essere, di per sé solo, idoneo ad un esercizio di impresa. Vi è un limite quantitativo minimo — che potrà essere determinato caso per caso, in rapporto a ciascuna impresa — al di sotto del quale la vicenda traslativa cessa di essere qualificabile come « trasferimento di azienda » e si presenta come trasferimento di una mera pluralità di beni, al quale non si potranno applicare le norme sull'azienda (così GALGANO). Quanto alla valutazione dell'azienda, questa è legata alla stima del perito a norma dell'art. 2343, (stima) che, se anche non costituisce necessariamente l'esatto valore del conferimento, dovendosi riconoscere la possibilità di una valutazione convenzionale inferiore, certamente rappresenta l'importo massimo attribuibile al conferimento in sede di determinazione del capitale della società destinataria dell'apporto (così Tantini). 84 « A differenza di quanto avviene in caso di vendita dell'azienda, le parti non sono in sé libere di negoziare e determinare il valore dell'azienda conferita. In questo caso non si tratta di negoziare il prezzo di un affare, ma assume prevalente rilievo la tutela degli interessi degli altri soci e dei terzi circa l'integrità del capitale » (così Ferrara). I metodi di valutazione A1) Il primo metodo, ormai metodo standard tradizionale ma sovente insufficiente, è quello della stima patrimoniale, e cioè della riclassificazione del patrimonio netto. Questo sistema non è, nelle generalità dei casi, soddisfacente perché esso dà una fotografia della situazione a prezzi correnti qualora si provveda a tutte le rivalutazioni, ma non tiene assolutamente conto dei valori prospettici espressi dalla componente reddituale né dell'avviamento; inoltre, anche sotto l'aspetto della rivalutazione a prezzi correnti, non necessariamente tale rivalutazione è il metodo migliore per individuare o per valorizzare l'azienda. È però il sistema più semplice da applicare ed è quello che dà le mag-\ giori garanzie sotto l'aspetto della cautela. Se è vero che operando con prudenza con questo metodo di valutazione i terzi non potranno mai imputare allo stimatore giudizi disinvolti, è anche vero che tale metodo non evidenzia adeguatamente le capacità reddituali né i valori di avviamento, con ciò creando una rappresentazione non corretta del capitale economico qualora tali componenti siano significative, con una conseguente potenziale sottovalutazione qualora applicato a realtà economiche non idonee. Per contro tale metodo può essere validamente usato ogni qual volta l'azienda oggetto d'indagine sia fortemente patrimonializzata, con plusvalenze latenti, o con 85 redditività legata più alla natura del bene che non al coordinamento dei beni nel processo produttivo, ovvero allorché la componente reddituale non sia rilevante, o addirittura non sia significativa o rilevabile. La formula tipica di questa valorizzazione è la seguente: W = Ki ovvero W = (Kx + P) ove W è la valutazione ricercata e K: il valore patrimoniale netto (K) rettificato, tenendo conto delle plusvalenze latenti (P) al netto dell'eventuale carico fiscale. La descrizione che precede evidenzia già le ragioni per cui tale metodo contrariamente a quanto avviene nella maggioranza dei casi, debba essere tenuto presente e ricompreso tra i metodi idonei, in prima approssimazione, per la stima in oggetto. Vediamo ora i più acconci criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo. Magazzino e scorte La determinazione del valore delle scorte deve essere effettuata con riferimento a partite omogenee, I criteri di valutazione delle scorte differiscono a seconda che queste siano rappresentate da materie prime, semilavorati o prodotti finiti. Le materie prime vanno valutate al valore corrente; tale valore può essere facilmente determinato per le merci quotate nelle Borse, mentre in caso di mancanza di informazioni di questo genere si può ricorrere al prezzo di più recente acquisto. I semilavorati devono essere valutati in rapporto al costo di produzione, tenuto conto dello stato di avanzamento della lavorazione. La valutazione dei prodotti finiti impone maggiori cautele in quanto è necessario distinguere fra prodotti di normale e agevole vendita e prodotti fuori listino o comunque obsoleti. I primi possono essere valutati in base al prezzo medio di vendita (depurato delle spese di commercializzazione) o, più prudenzialmente, in base al costo di produzione, quando questo sia inferiore al prezzo presente di 86 vendita. Per quanto attiene i prodotti obsoleti si richiede preventivamente la verifica della loro vendibilità, dopo di che la valutazione viene effettuata al prezzo di probabile realizzo, evidenziando, non di rado, ingenti minusvalenze. Immobilizzazioni tecniche All'interno di questa categoria di beni occorre distinguere fra beni che hanno valore di mercato e beni che non hanno un valore di mercato. In molti casi non è infatti possibile ricorrere ad un prezzo di mercato in quanto i beni oggetto di valutazione sono beni usati, il cui scambio non è frequente. I beni che hanno un valore di mercato, quali ad esempio fabbricati e automezzi, sono stimati in base al prezzo corrente vigente sul mercato, tenuto conto del loro stato d'uso. Gli altri beni vanno invece valutati in base al costo di ricostruzione o, quando non sia possibile, al costo di sostituzione. Il( costo a « nuovo » ottenuto con i suaccennati criteri deve essere congniamente diminuito sia a causa del deperimento fisico sia per gli altri motivi di inferiorità della vecchia immobilizzazione rispetto a quella nuova (fenomeni di obsolescenza). Immobilizzazioni civili La valutazione delle immobilizzazioni civili, quali fabbricati e terreni, viene generalmente effettuata in base al loro valore di mercato desumibile dal riferimento a beni analoghi a quelli oggetto di stima. Per i fabbricati oc corre quindi tenere conto, oltre che della tipologia, anche della destinazione d'uso, del periodo di costruzione, di eventuali ristrutturazioni e di tutti gli altri elementi suscettibili di influenzare i prezzi delle transazioni immobiliari. Crediti I crediti devono essere valutati al loro presumibile valore di realizzo mediante iscrizione al passivo di un apposito fondo di svalutazione (art. 2425, 1° comma, n. 6 e 2° comma, ce); in particolare i crediti in sofferenza dovranno essere 87 determinati sulla base di elementi certi e precisi, mentre per quelli correnti il rischio di future insolvenze o contestazioni può essere valutato in misura forfetaria, tenuto conto dell'esposizione verso la clientela e dell'insolvibilità media verso la stessa registrata negli ultimi esercizi e dell'andamento della congiuntura economica. I crediti in valuta estera, iscritti di norma in contabilità al cambio del giorno dell'operazione, vanno valutati determinando le differenze, positive o negative, rilevate alla data di riferimento della stima, sempreché le differenze positive non siano andate perdute per variazioni successivamente intervenute (vedasi Cndc-Cnr, Principio contabile, Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera, Roma 1988). Uno dei metodi di revisione più immediati per valutare la bontà dei crediti è quello di mettere a confronto i dettagli di tali voci quali essi risultano negli ultimi due o tre inventari, individuando così i crediti che « non si sono mossi » e che quindi vanno considerati di difficile o dubbia esigibilità. E altresì utile controllare le registrazioni contabili successive alla data di riferimento della stima per accertare se, alla scadenza, i crediti da stimare siano stati regolarmente incassati. L'accantonamento rischi su crediti dovrà essere determinato anche tenendo conto dei crediti in circolazione cioè di quelli ceduti allo sconto o in pagamento, i quali devono essere iscritti nei conti d'ordine (art. 2424, 2° comma, ce). Debiti I debiti devono essere valutati al nominale. Particolare attenzione, data la normale rilevanza dei valori, dovrà essere posta sulla congruità del fondo trattamento di fine rapporto. I debiti espressi in moneta estera, iscritti di norma al cambio rilevato alla data di riferimento dell'operazione, vanno valutati con gli stessi criteri indicati per i crediti. 88 Beni immateriali Possono risultare oggetto di conferimento non solo gli elementi patrimoniali materiali, ma anche l'insieme dei beni immateriali, ossia di quei beni che non hanno una consistenza fisica (ad esempio marchi e brevetti). II valore attribuibile ai beni immateriali deve essere però il risultato di una dimostrazione analitica e razionale. In particolare, affinché un bene im materiale possa essere oggetto di valutazione autonoma, esso deve presen tare le seguenti caratteristiche: a) misurabilità; b) trasferibilità; c) capacità di offrire utilità al suo possessore. Il requisito della misurabilità risulta di significato intuitivo, dato che un bene, se non è misurabile, non può essere valutato. La caratteristica della trasferibilità consiste nella possibilità di separare il bene immateriale dall'azienda oggetto di valutazione. Vanno quindi valutati solo quei beni immateriali aventi un valore autonomo, in quanto separabili dall'azienda. Dalla stima analitica vanno invece esclusi i beni immateriali che non possono essere separati dall'impresa, come ad esempio l'addestramento del personale. Di tali beni si tiene infatti conto nel determinare la capacità di reddito dell'azienda, specie quando si effettua la stima patrimoniale nell'ambito dei metodi misti. Ultima caratteristica dei beni immateriali è quella di poter offrire un'utilità all'attuale possessore o, in alternativa, ad altri soggetti esterni, potenziali cessionari dei beni stessi. A mio parere non appare invece condivisibile l'asserzione secondo la quale i beni immateriali sarebbero valutabili solo nel caso fossero collegati al sostenimento di costi per la loro produzione. Ciò in quanto un bene immateriale può acquisire valore nel corso del tempo anche a fronte di un investimento pari a zero. Si pensi ad un marchio che acquisisce notorietà grazie alle referenze di clienti soddisfatti, senza che l'impresa attivi alcuna campagna promozionale esplicita. Di contro, l'avere sostenuto dei costi per generare un bene immateriale, di per sé non 89 garantisce il fatto che questo bene immateriale debba avere necessariamente un valore. In generale, dunque, si può affermare che non sussiste una relazione diretta fra costi sostenuti e valore del bene immateriale. Certamente, in assenza di costi, la stima può presentarsi meno agevole. I beni immateriali suscettibili di valutazione analitica possono essere divisi in due categorie con riferimento all'area funzionale di appartenenza: i) beni immateriali connessi al marketing (come i marchi); ii) beni immateriali legati alla tecnologia (come i brevetti). I beni immateriali, sia che appartengano all'area commerciale che a quella tecnologica, possono essere valutati in base a diversi metodi: a) metodo del costo storico; b) metodo dei costi di riproduzione; c) metodo dei redditi differenziati derivanti da tali beni. II primo criterio, ossia quello del costo storico, calcola il valore dei beni immateriali sulla base dei costi storicamente sostenuti per la loro pro duzione. Tali valori da una parte vanno rivalutati, riesprimendoli in moneta corrente, per tenere conto del fenomeno inflazionistico, dall'altra devono essere ridotti in relazione all'eventuale degrado subito dai beni immateriali. Il metodo del costo storico può risultare poco significativo, specie quando la formazione dei beni immateriali è avvenuta in un periodo di tempo piuttosto lontano. Infatti nel lasso di tempo intercorrente fra il momento del sostenimento dei costi e quello della valutazione, può essersi verificata una molteplicità di eventi tali da togliere ogni significatività all'ammontare dell'investimento nel bene immateriale effettuato dall'impresa. Inoltre il metodo in questione prescinde completamente dal grado di efficienza e di efficacia con i quali sono effettuati gli investimenti in beni immateriali. Il secondo metodo, quello dei costi di riproduzione, giunge alla valorizzazione dei beni immateriali sulla base di quanto sarebbe necessario spendere per la loro ricreazione al momento della valutazione. Ad esempio, il valore di un marchio può 90 essere determinato in base ai costi di pubblicità necessari per la sua ricostruzione. Anche in questo caso il valore così ottenuto può essere ridotto in relazione al degrado del bene immateriale. In base al metodo dei redditi differenziali occorre invece prevedere i maggiori redditi futuri offerti dal bene immateriale oggetto di valutazione e calcolarne il valore attuale. Tale metodo, tuttavia, implica frequentemente l'assunzione di ipotesi arbitrarie nella determinazione dei redditi differenziali. Ciò pregiudica il grado di certezza e di attendibilità della stima. In conclusione, il valore dell'azienda conferita è la risultante di un procedimento così schematizzato da P.M. JOVENITTI (La valutazione delle aziende, Milano, 1991, 132 segg.): 1) Il valore economico di un'azienda equivale al valore delle sue atti vità, corretto in funzione della sua capacità di reddito (redditività). Poiché il valore delle attività è rappresentato dal valore corrente della massa degli elementi dell'attivo (beni e diritti), riuniti in una struttura economica, ogni valutazione d'azienda deve partire dalla determinazione della massa dei beni e del suo valore corrente delle attività. 2) La determinazione del valore corrente delle attività comporta che occorre dapprima inventariare la massa degli elementi attivi e successiva mente provvedere alla loro inventariazione. Fanno parte degli elementi attivi da prendere in considerazione tutti quegli elementi che, direttamente o indirettamente, sono necessari perché si manifesti il reddito di esercizio. Separatamente devono essere inventariati e valutati tutti gli elementi dell'attivo che non sono utilizzati nello sfruttamento e che non sono necessari a questo. Per la stima del valore delle attività, si prenderà in considerazione il valore di costo o di riproduzione (o valore attuale di utilizzo) fondato sui costi di sostituzione, a cui far subire una eventuale riduzione per tener conto di eventuali deprezzamenti ecc. 91 3) La capacità di reddito rappresenta la condizione sine qua non per la formazione di un valore dell'azienda e pertanto è opportuno, quando si procede alla valutazione dell'azienda stessa, stimare (e del caso rettificare) il valore corrente delle attività in funzione del loro rendimento. 4) Rettificare il valore delle attività, per delineare il valore dell'azienda nel suo insieme, significa determinare il plus valore o, eventualmente, il minor valore (goodwill positivo o negativo). Nel caso di un reddito normale, il valore corrente delle attività si confonde con il valore di rendimento. Il sovraprofitto si traduce in un goodwill positivo, mentre un sottoprofitto o un deficit si traduce in un goodwill negativo. 5) Ogni valore si esprime in definitiva con un prezzo che il perito deve delineare in misura tale da essere comunemente ottenuto e considerato, in circostanze normali, come appropriato, fatta astrazione dalle parti in causa, dalle circostanze in cui esse si verranno a trovare e dai loro interessi particolari. 6) La determinazione di un simile prezzo, indicato dagli studiosi tedeschi con il termine « valore comune », costituisce l'oggetto delle valutazioni di azienda. I metodi di calcolo suggeriti sono il metodo indiretto, più spesso applicato nei paesi tedeschi, ed il metodo diretto degli studiosi anglosassoni. Nel metodo indiretto, il valore dell'azienda è determinato prendendo la media tra il valore delle attività ed il valore del rendimento, mentre nel metodo diretto, che ha diverse varianti, il valore dell'azienda è calcolato aggiungendo al valore delle attività il goodwill determinato direttamente. Tuttavia benché il metodo indiretto sia fondato sull'ipotesi che il valore dell'azienda si colloca a metà fra il valore delle sue attività ed il valore del rendimento e porti spesso a risultati accettabili, il metodo diretto rappresenta un perfezionamento per il fatto che tiene conto di una durata limitata delle rendite di goodwill, il cui valore attuale è calcolato facendo entrare in gioco gli interessi composti. In ogni caso è opportuno applicare contemporaneamente entrambi i procedimenti di calcolo al fine di controllarne i risultati. 92 7) Quanto al calcolo del goodwill, va riferito come i fattori che intervengono nel calcolo del goodwill siano: — il profitto durevolmente realizzabile; — il tasso di capitalizzazione; — la durata della rendita di goodwill. Poiché la determinazione di questi fattori è in larga misura soggettiva, accade che al contrario dalla determinazione del valore delle attività che può essere stimato con un certo grado di precisione, il calcolo del goodwill e, correlativamente, quello del valore totale di una azienda danno luogo a risultati approssimativi. 8) Il profitto durevolmente realizzabile viene valutato basandosi sulle possibilità di sfruttamento dell'azienda e sulle sue prospettive future attraverso una approfondita analisi della gestione ed evitando di lasciarsi influenzare esageratamente dai risultati anteriori. 9) Per stabilire il tasso di capitalizzazione da applicarsi occorre partire dal tasso di interesse in uso nel paese per i capitali che non corrono rischi legali di investimento (titoli di stato, mutui ipotecari). Questo tasso di base deve, generalmente, essere maggiorato di circa il 50% per tenere conto del fatto che i capitali investiti nelle aziende sono vincolati a lungo termine. Per quanto concerne il rischio economico generale conviene, in considerazione dell'importanza dei profitti messi a riserva e dei procedimenti di valutazione amministrativa, effettuare sul profitto considerato come durevolmente realizzabile, una diminuzione dell'ordine del 30%. 10) La durata della rendita del goodwill può essere stimata da tre a cinque anni, quando i sovraprofitti dipendono soprattutto da fattori soggettivi, o in un periodo da cinque a otto anni, quando è principalmente condizionata da fattori oggettivi. 11) Con riferimento al valore intrinseco delle quote di un'azienda lo stesso si determina partendo dal valore globale dell'azienda. Nel caso in cui ciò 93 non sia possibile per mancanza dei dati necessari, per le azioni quotate in Borsa ci si deve basare sul normale prezzo di Borsa, mentre per quelle non quotate in Borsa, sulle direttive fiscali di valutazione. Gli effetti naturali del negozio di conferimento dell'azienda Il negozio di conferimento in società dell'azienda produce due ordini di effetti naturali: 1) l'obbligo del conferente di astenersi dallo svolgimento di attività concorrente (art. 2557 c.c.); 2) la successione della società conferitaria nei contratti in corso di esecuzione, relativi all'azienda conferita (art. 2558 c.c.). Si tratta di effetti naturali che trovano fondamento nella posizione strumentale dell'azienda rispetto all'impresa e che, pertanto, possono essere eliminati mediante espressa pattuizione. La successione nei contratti aziendali della società conferitaria Secondo l'opinione corrente, il conferimento d'azienda comporta, salvo patto contrario, la successione ex lege della società conferitaria nei contratti aziendali ed in quelli d'impresa. La norma tutela l'interesse a mantenere l'integrità funzionale del complesso aziendale, assicurando la successione dell'acquirente (conferitario), salvo il patto contrario delle parti, nei contratti facenti capo all'alienante (conferente). Affinché si realizzi il passaggio automatico dei contratti dal conferente al conferitario occorre che: 1) il contratto sia a prestazioni corrispettive (non rientrano, pertanto, ' nel regime dell'art. 2558 ce. quei contratti con prestazioni a carico di una sola parte); 94 2) che nessuna delle parti abbia già adempiuto alla propria obbligazione (in caso contrario, infatti, ne emergerebbero solo debiti o crediti che troverebbero a loro volta disciplina nei già citati artt. 2559 e 2560 c.c.); 3) i contratti non abbiano carattere personale (la norma si riferisce ai cosiddetti contratti aziendali e d'impresa). Ai sensi dell'art. 2558 c.c. i contratti aziendali — che hanno cioè per oggetto beni non di proprietà dell'imprenditore destinati a far parte dell'organizzazione stessa dell'azienda (ad esempio contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività d'impresa, di affitto, di leasing degli impianti e così via) — e i contratti di impresa — conclusi cioè per l'esercizio dell'impresa (ad esempio contratti con i dipendenti, con clienti, fornitori, committenti ecc.) —, se non è pattuito diversamente dalle parti, si trasferiscono automaticamente all'acquirente al momento di effetto del trasferimento dell'azienda. Singoli contratti o gruppi di contratti, possono quindi essere esclusi dalla successione per esplicita volontà delle parti. Non è ammessa l'esclusione di contratti che abbiano ad oggetto beni reputati indispensabili all'esercizio di un'impresa (in seno al conferitario) avente caratteristiche sostanzialmente simili a quella esercitata (in precedenza) dall'alienante. Il terzo contraente finisce per « subire » quanto deciso dalle parti. Viene così a mancare il presidio di diritto generale contenuto nell'art. 1406 c.c., il quale subordina l'effetto della cessione di un contratto al consenso del contraente stesso. L'unica forma di tutela concessa al terzo contraente dalla legge è il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Il diritto di recesso del terzo è però subordinato dalla legge all'esistenza di una giusta causa di cui, fra l'altro, ha l'onere della prova. Conseguenza del recesso è lo scioglimento del contratto, non essendo logica la prosecuzione dello stesso in capo al conferente. In definitiva, il passaggio dei contratti summenzionati avviene ex lege se le parti contraenti non pattuiscono diversamente, ma ai fini della opponibilità ai terzi contraenti degli accordi tra alienante ed acquirente occorre darne loro 95 comunicazione. In caso contrario, i terzi contraenti hanno diritto di ritenere che i contratti siano trasferiti e che, quindi, tutti gli atti da costoro compiuti con il conferitario siano validi e inattaccabili. La pubblicità nel registro delle imprese non vale a procurare la conoscenza delle pattuizioni fra le parti contraenti, in quanto ha effetti meramente dichiarativi del negozio e non del suo contenuto. Si ritiene, infatti, che la pubblicità al registro delle imprese abbia effetti meramente informativi per tutti gli elementi contenuti nel contratto. Da ciò deriva che è giuridicamente rilevante l'ignoranza del trasferimento e la buona fede invocata dal terzo contraente (ad esempio il fornitore pattiziamente escluso) che abbia assolto la propria prestazione all'acquirente anziché all'alienante. Egli, di conseguenza, non sarà liberato se ha eseguito la prestazione al conferitario e non invece al conferente. In questo senso si esprime Cass. 15 maggio 1997, n. 4242. Infine, l'ultimo comma dell'art. 105 introdotto dalla riforma, recependo una prassi da tempo instauratasi, prevede che il pagamento del prezzo a favore della procedura da parte dell'acquirente dell'azienda possa essere effettuato mediante accollo dei debiti esistenti, a condizione che non venga alterata la graduazione dei crediti medesimi. In altre parole, fermo il rispetto della par condicio creditorum, l'acquirente potrà accollarsi alcuni o tutti dei debiti gravanti sulla procedura. Le modalità di liquidazione dei beni immobili e la documentazione necessaria per la vendita di beni immobili del fallimento Le modalità di vendita dei beni del fallito sono fissate, in via generale e programmatica, dall’art. 107 L.F.; esse, dunque, si applicano anche alla vendita di beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. Quindi “le vendite e gli altri atti di liquidazione vanno effettuate dal curatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. 96 La documentazione necessaria per la vendita di immobili, nel fallimento, è la seguente: 1. Perizia di stima in duplice copia; 2. Certificazione notarile sostitutiva della documentazione ipocatastale redatta ai sensi legge 302198; • Visura N.C.E.U.; • Visura CatastoTerreni (se il fabbricato è stato accatastato da meno di vent'anni). 3. Estratto della mappa censuaria. 4. Copia autentica planimetrica del N.C.E.U.; (trattasi della scheda allegata alla dichiarazione dell'U.T.E.); 5. Certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18. L. 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore di tre mesi dal deposito dell'istanza di vendita. PREVENTIVO DI IMPOSTA PER CESSIONE DI IMMOBILI Premessa La normativa fiscale in tema di cessione di immobili ha subito notevoli variazioni per effetto del D.L. 30 giugno 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286 e della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Di seguito si riporta in forma di tavola sinottica il regime fiscale delle cessioni dei beni immobili del fallimento per quanto riguarda l’iva, l’Imposta di Registro e le Imposte Ipotecaria e Catastale, avuto riguardo alle differenti tipologie di soggetto fallito, di soggetto acquirente e di immobile ceduto. 97 Oggetto della cessione: fabbricati abitativi compresi nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 (escluso A/10) e relative pertinenze Tipologia di soggetto Regime IVA Imposta registro Ipotecarie fallito catastali e INDICARE IL CASO INTERESSATO APPONENDO UNA X Imprenditore individuale ESCLUSA o 7% socio Ipotecaria 2% Catastale 1% illimitatamente 3% se prima casa Ipotecaria € 168 se responsabile fallito ex (1) art. 147 l.fall. prima casa (1) Catastale € 168 se prima casa (1) Società costruttrici e 10% € 168 che hanno effettuato opere Ipotecaria € 168 Catastale € 168 di 4% se prima ristrutturazione (2), se casa (1) la cessione avviene entro 4 anni (3) dalla 20% se data di ultimazione dei abitazione di lavori lusso (4) Altre società ESENTE 7% Ipotecaria 2% Catastale 1% 3% se prima casa Ipotecaria € 168 se (1) prima casa (1) Catastale € 168 se prima casa (1) 98 Oggetto della cessione: fabbricati strumentali tra cui uffici, studi privati, negozi, magazzini ed in generale tutti gli immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C e D, a condizione che non siano pertinenze di immobili ad uso abitativo Tipologia di Tipologia soggetto fallito di Regime iva Imposta registro soggetto Ipotecarie catastali e INDICARE IL CASO INTERESSATO acquirente APPONENDO UNA X Imprenditore Chiunque ESCLUSO 7% Ipotecaria 2% individuale o socio illimitatamente Catastale 1% responsabile fallito ex art. 147 l.fall. Società costruttrici, Chiunque se la avviene 20% € 168 Ipotecaria 3% cessione entro 4 Catastale 1% anni dalla data di ultimazione dei lavori Società che hanno Chiunque 10% € 168 Ipotecaria 3% effettuato opere di ristrutturazione (2), se la avviene Catastale 1% cessione entro anni conclusione 4 dalla dei lavori 99 Tipologia di Tipologia soggetto fallito di Regime iva Imposta registro soggetto Ipotecarie catastali e INDICARE IL CASO INTERESSATO acquirente APPONENDO UNA X Altri soggetti Soggetti (comprese con 20% le detraibilità € 168 Ipotecaria 3% IVA 10% se impresa di imprese costruttrici pari od inferiore al ristrutturazione Catastale 1% o di ristrutturazione 25% (5) che abbiano terminato i lavori di costruzione da oltre 4 anni) Altri soggetti Soggetti che non 20% (comprese le agiscono Ipotecaria 3% 10% se impresa di imprese costruttrici nell’esercizio di ristrutturazione o di ristrutturazione imprese, o che € 168 arti Catastale 1% abbiano professioni (5) terminato i lavori di costruzione da oltre 4 anni) Altri soggetti Altri soggetti (comprese ESENTE IVA € 168 (7) Ipotecaria 3% le imprese costruttrici Catastale 1% o di ristrutturazione che abbiano terminato i lavori € 168 di costruzione da 20% (6) oltre 4 anni) 10% se impresa di ristrutturazione (6) Ipotecaria 3% Catastale 1% 100 Oggetto della cessione: aree edificabili (7) Tipologia di Regime iva Imposta registro Ipotecarie e catastali INDICARE IL CASO soggetto fallito INTERESSATO APPONENDO UNA X Imprenditore ESCLUSO 8% Ipotecaria 2% individuale o socio illimitatamente Catastale 1% responsabile fallito ex art. 147 l.fall. Altri soggetti 20% € 168 Ipotecaria € 168 Catastale € 168 Oggetto della cessione: terreni agricoli Tipologia di soggetto Tipologia di Regime iva acquirente fallito Imposta Ipotecarie e INDICARE IL registro catastali CASO INTERESSATO APPONENDO UNA X Tutte le tipologie di Imprenditore ESCLUSO 8% Ipotecaria 2% società agricolo soggetti: commerciali, Catastale 1% imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile fallito ex art. 147 l.fall. Tutte le tipologie soggetti: di Altri soggetti ESCLUSO 15% Ipotecaria 2% società commerciali, Catastale 1% imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile fallito ex art. 147 l.fall. 101 NOTE: (1) Le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa competono a condizione che siano rispettati i presupposti soggettivi previsti in capo all’acquirente dalla nota II-bis) all’art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché il presupposto oggettivo che l’immobile oggetto di cessione non sia abitazione di lusso, così come definita dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969. A riguardo si segnala, che tra le molteplici ipotesi previste dal citato decreto sono considerate abitazioni di lusso le unità immobiliari con superficie utile (esclusi quindi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto) superiore a mq 240. (2) Gli interventi di ristrutturazione, che possono essere stati effettuati anche tramite imprese appaltatrici, debbono essere esclusivamente quelli previsti dall’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero, in sintesi: - interventi di restauro e di risanamento conservativo; finalizzati alla conservazione dell’edificio anche mediante il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; - interventi di ristrutturazione edilizia che, mediante il ripristino, la sostituzione, la modificazione, l’eliminazione di elementi preesistenti ovvero l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, abbiano trasformato il fabbricato preesistente in un fabbricato in tutto o in parte diverso; - interventi di ristrutturazione urbanistica volti a trasformare l’esistente tessuto urbanistico-edilizio attraverso la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (3) Il regime fiscale indicato si applica anche nel caso in cui la cessione avvenga dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione, a condizione che le stesse siano locate per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione a programmi di edilizia residenziale convenzionata. 102 (4) Per la definizione di abitazione di lusso v. nota (1). (5) L’applicazione del regime di imponibilità IVA è subordinato alla dichiarazione dell’acquirente che attesta di rientrare nella fattispecie prevista dalla norma. (6) Qualora nell’atto di vendita il curatore comunichi di optare per il regime dell’imponibilità ad IVA della cessione. (7) AVVERTENZA: Il primo periodo del primo comma dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (Testo unico sull’Imposta di registro) prevede che, in caso di cessione di beni soggetta ad IVA l’Imposta di Registro si applica in misura fissa. Viceversa, qualora, come nel caso di specie, la cessione sia esente da IVA dovrebbe applicarsi l’Imposta di Registro nella misura fissa del 7%. Tuttavia, per effetto del mancato coordinamento tra il citato D.P.R. n. 131/1986 ed il D.L. 30 giugno 2006, n. 223, che modificato il regime IVA di cessione dei fabbricati strumentali introducendo all’art. 10 del D.P.R. 633/1972 in numero 8 ter), la seconda parte del primo comma del citato art. 40 non annovera tra le operazioni ritenute esenti da IVA ai fini dell’applicazione dell’Imposta di Registro in misura proporzionale il suddetto n. 8 ter). Pertanto, attenendosi ad una stretta interpretazione letterale si deve concludere che, nello specifico caso, benché l’operazione sia esente da IVA, l’Imposta di Registro debba essere assolta in misura fissa. Tale conclusione è implicitamente riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2006, n. 27 ove si afferma che “l’Imposta di Registro è applicabile in modo uniforme, nella misura fissa di euro 168, sia per le cessioni assoggettate ad IVA che per quelle esenti da imposta”. Si avverte tuttavia che tale discrasia potrebbe essere oggetto di futuri provvedimenti legislativi finalizzati a correggere l’omissione e reintrodurre il principio della alternatività perfetta tra IVA ed Imposta di Registro. (8) Ai fini tributari un’area si considera edificabile se è indicata come tale nel piano regolatore del comune anche se semplicemente adottato e non approvato. 103 Il curatore deve indicare nel programma (prima) e curare (poi) i veicoli e le modalità pubblicitarie che utilizzerà nella vendita dei singoli beni o di gruppi di essi, perché da lui ritenuti idonee a realizzare gli obbiettivi previsti dall’art. 107 L.F. (pubblicazione sui quotidiani a tiratura nazionale, regionale, provinciale, locale; sui siti internet ecc.); la pubblicità riguarderà prima di tutto le relazioni di stima e poi le condizioni di vendita e le modalità di partecipazione alla stessa. Sarà opportuno che il curatore modelli la vendita su quella “senza incanto”, prevista dal novellato processo di esecuzione, nel limite della compatibilità con la diversa disciplina dettata dalla legge fallimentare. Ritengo opportuno far conoscere, agli operatori in forma sintetica, le disposizione del novellato processo di esecuzione relativamente alla vendita senza incanto e con incanto. VENDITA SENZA INCANTO a) Premessa La vendita senza incanto costituisce la forma di vendita privilegiata dal legislatore nel settore immobiliare. Il sistema delineato dalla riforma prevede, infatti, che si proceda in prima battuta alla vendita senza incanto. Solo l’esito negativo delle vendita senza incanto, che può verificarsi per una serie di ipotesi differenziate, legittima la prosecuzione della espropriazione con la diversa modalità dell'incanto In buona sostanza, dunque, la vendita senza incanto costituisce la fase necessaria del procedimento di vendita. Le norme disegnano in modo dettagliato la fase dell'offerta ma lasciano al giudice l'individuazione delle modalità della gara. b) le offerte (art. 571 cod. proc. civ.) 104 Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque tranne il debitore (art. 571 primo comma). L'offerta consiste in una dichiarazione con la quale la parte interessata dichiara di voler acquistare il bene posto in vendita ed indica il prezzo che è disposta a versare nonché il tempo ed il modo in cui è disponibile al pagamento. Le offerte, ai sensi del combinato disposto degli articoli 571 primo comma, 579, 583 cod. proc. civ., possono essere proposte dall'offerente: - personalmente - a mezzo di mandatario munito di procura speciale - a mezzo di avvocato per persona da nominare. Esse vanno depositate in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale nel termine fissato dal giudice nell'ordinanza di vendita. L'offerta deve contenere: - il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; - dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; - l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia; - il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione; - l'indicazione dell'istituto di credito mutuante nella sola ipotesi in cui l'offerente, qualora dovesse risultare aggiudicatario, intendesse provvedere al saldo prezzo facendo ricorso ad un contratto di finanziamento bancario con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile. All'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del 105 documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Sulla busta va indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della vendita; nessun altro dato identificativo può essere inserito sulla busta e quindi né il nome delle parti, né il numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro. L'indicazione della data della vendita e del nome del giudice sono, invece, dati essenziali per collegare la busta recante l'offerta ai beni messi in vendita da ciascun giudice dell'esecuzione in una determinata udienza ed è funzionale a consentire al giudice medesimo di procedere all'apertura di tutte le buste relative a ciascuno dei beni per i quali è stata fissata la deliberazione sulle offerte in una stessa data. L'art. 571 secondo comma cod. proc. civ. stabilisce le ipotesi tassative in presenza delle quali l’offerta è inefficace. L’offerta è inefficace se: - è pervenuta oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita; - è inferiore al prezzo minimo stabilito nella ordinanza di vendita; - non è accompagnata dal versamento della cauzione (pari al decimo del prezzo offerto) ovvero è corredata da un versamento insufficiente. Ai sensi dell'art. 571 terzo comma cod. proc. civ. l'offerta relativa alla vendita senza incanto è altresì irrevocabile salvo che: - il giudice abbia ordinato l'incanto - siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. c) la deliberazione sulle offerte, la gara e l'aggiudicazione Nell'ordinanza di vendita il giudice fissa la data dell'udienza nella quale, sentite le parti, procederà alla apertura delle buste ed alla deliberazione sulle 106 offerte. A tale udienza, una volta aperte le buste, può verificarsi che l’offerta sia unica o che le offerte siano plurime. Se l'offerta è unica può verificarsi: - che il prezzo offerto sia superiore di un quinto al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ. In questa ipotesi l'esito è obbligato e la offerta deve essere accolta senza possibilità di valutazioni; - che il prezzo offerto sia inferiore al valore di stima aumentato di un quinto. In questa seconda ipotesi la aggiudicazione non costituisce un esito necessario. Ai sensi dell'art. 572 cod. proc. civ., non può procedersi alla aggiudicazione se il creditore dissente ovvero quando il creditore procedente non si oppone ma il giudice valuta che si può procedere ad una migliore vendita a mezzo dell'incanto. Se le offerte sono plurime il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta. Se all’adunanza fissata per la gara nessuno degli offerenti compare o nessuno dei comparsi dichiara di avere interesse all’acquisto, spetterà al giudice decidere se aggiudicare o non il bene a colui che ha presentato l’offerta più alta. LA VENDITA CON INCANTO a) La pubblicità è la stessa di quella stabilita dalla legge per la vendita senza incanto; b) L’offerta di acquisto può essere presentata da chiunque, tranne il debitore (fallito). L’offerente può presentarla: - personalmente - a mezzo di mandatario munito di procura speciale; - a mezzo di avvocato, per procura da nominare. Ogni offerente, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare presso la cancelleria la domanda di partecipazione corredata di un assegno non trasferibile 107 di importo pari alla misura della cauzione stabilita dal giudice con l'ordinanza di vendita. L'art. 576 quinto comma cod. proc. civ. prescrive che la cauzione non possa essere imposta per importo inferiore al decimo del prezzo base d'asta. A differenza che per il passato non è più previsto l'obbligo di effettuare un deposito pari all'ammontare complessivo delle spese di vendita. Quanto alla cauzione prestata per la partecipazione all'incanto occorre evidenziare che il legislatore ha introdotto alcune novità. È stato espressamente previsto che la cauzione venga immediatamente restituita all'offerente che non sia risultato aggiudicatario del bene onde incentivare la partecipazione alle aste evitando ai potenziali acquirenti inutili disagi. L'art. 580 secondo comma cod. proc. civ. prevede, tuttavia, come mezzo per scoraggiare offerte "esplorative" da parte di soggetti che, accortisi di essere gli unici offerenti rinunciano a partecipare all'incanto, che la cauzione dovrà essere restituita in misura ridotta, e cioè limitatamente ai nove decimi dell'intero, nei casi in cui l'offerente abbia omesso di partecipare all’incanto senza giustificato motivo. Il decimo non restituito costituirà parte dell'attivo della procedura. La vendita senza incanto o con incanto in sede fallimentare Ho già detto che ritengo possibile applicare anche in sede fallimentare, ma con gli opportuni adattamenti imposti dalla nuova legge e sempre nel limite della compatibilità con questa, le disposizioni del novellato processo di esecuzione relativamente alla vendita senza incanto o con incanto. Le modificazioni e gli adattamenti opportuni riguardano: 1) il soggetto che procede alla vendita che, nella nuova disciplina fallimentare, è il curatore e non più il giudice delegato. 108 Sarà quindi il curatore a comunicare al “mercato” la sua volontà di mettere in vendita il/i bene/i del fallito a “determinate condizioni”, dettagliatamente indicate nel relativo “Bando”; 2) il trasferimento della proprietà del bene in capo al maggior offerente che avviene solo a stipulazione del relativo contratto con il curatore dopo l’anticipato versamento del prezzo; e non più in forza di decreto del giudice delegato; 3) la sospensione della vendita da parte del curatore se dopo la gara e prima di riferire l’esito al giudice delegato ed al comitato dei creditori, egli riceva un’offerta irrevocabile di acquisto che superi il prezzo spuntato in gara, di almeno il dieci percento (quindi, nella nuova disciplina della liquidazione in sede fallimentare, non opera l’istituto del c.d. “aumento del quinto”, operante, invece nel processo di esecuzione). In questo caso il curatore deve indire una nuova gara alla quale hanno diritto di partecipare il nuovo offerente, il precedente aggiudicatario “provvisorio” e gli altri precedenti concorrenti; 4) l’interdizione del perfezionamento della vendita, da parte del giudice delegato: a) se ne è fatta richiesta dal fallito, dal comitato dei creditori e da altri interessati, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria, da parte del curatore, dell’informativa sull’esito della gara; b) se il prezzo di “aggiudicazione” è notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato E’ quindi, quanto meno opportuno, per evitare equivoci e controversie future, che il curatore, nel “Bando di vendita” faccia espressa menzione di quanto sopra indicato sub 2), 3) e 4) e che, quindi, il maggior offerente (c.d. aggiudicatario provvisorio) non ha alcun diritto alla stipulazione del contratto di vendita con il curatore, prima del decorso del termine che la legge assegna al giudice delegato per emettere il decreto di interdizione del perfezionamento della vendita. 109 Il relativo “Bando di vendita” sarà dunque redatto dal curatore e consisterà nella comunicazione al “mercato”, con i più opportuni e diffusi strumenti di pubblicità, della “messa in vendita” del/ o dei bene/i fallimentare/i, secondo un determinato procedimento ed a ben precise ed articolate condizioni. L’ “incipit” del bando sarà dunque il seguente: “Il dr./avv./rag. ………………………, con studio in ……………………. tel. …………………… fax……………… e-mail ……………….., nella sua qualità di curatore del fall. ……………………. comunica di porre in vendita senza incanto/con incanto in unico lotto in più lotti il/i seguenti/i bene/i immobili. La vendita verrà alle seguenti condizioni: PREMESSA 1) La vendita è disposta con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trova/no il/i bene/i suindicato/i (anche in relazione al T.U. di cui al Decr. Pres. Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento indennità o riduzione del prezzo. Si precisa: - che la presente vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e 110 dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; - che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura; 2) l’immobile posto in vendita è libero da persone e cose (oppure: è occupato a titolo di locazione, uso, precario ecc.. da ………..) 3) l'immobile è gravato dalle seguenti ipoteche e dai seguenti pesi, oneri e servitù……………………………………………………………………... (analiticamente descritte nella citata relazione di stima del perito, che, unitamente al certificato notarile su indicato, può essere consultata dagli offerenti anche presso la cancelleria o previo appuntamento presso il curatore del fallimento); comunica 4) che la vendita avverrà nello studio del sottoscritto curatore il giorno …………… alle ore ……….. 5) che le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Curatore ……………., entro le ore….. del secondo giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà esser indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della 111 vendita; nessuna altra indicazione né il nome delle parti né il numero della procedura né il bene cui è stata fatta l'offerta né l'ora, della vendita o altro deve essere apposta sulla busta 6) l'offerta dovrà contenere: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b) dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; 7) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto; 8) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché copia della documentazione attestante l’avvenuto bonifico sul conto corrente della Procedura della somma stabilita a titolo di cauzione e spese presunte, fissata dal bando di vendita. Se la vendita è soggetta ad IVA, la cauzione sarà pari al 10% del prezzo 112 offerto e le spese presunte saranno di Euro 387,34. Se, invece, la vendita è soggetta ad imposta di registro, la cauzione sarà pari al 10% del prezzo offerto, cui si aggiungerà un ulteriore 5% per imposte e spese presunte (con obbligo di integrazione, a semplice richiesta del curatore, fino alla concorrenza del dovuto, nel caso di “aggiudicazione definitiva”). Se l’offerta riguarda più lotti, l’offerente potrà versare una sola cauzione pari al 15% dell’offerta fatta per il lotto al maggior prezzo ed un ulteriore 10% a titolo di imposte e spese presunte. La cauzione ed il deposito delle spese saranno restituiti agli offerenti non aggiudicatari alla chiusura del verbale della vendita svoltasi avanti al curatore. Entro il termine di giorni trenta dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere al saldo prezzo, dedotta la cauzione come sopra già versata, mediante assegno circolare da consegnare al curatore (oppure:….. effettuando il relativo versamento sul predetto c/c, e consegnando al curatore la relativa attestazione bancaria). In caso di inadempienza, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente confisca della cauzione, che verrà così definitivamente incamerata all'attivo fallimentare. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario si è assunto il debito garantito da ipoteca, il curatore può limitare il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti. 9) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato nell'offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito 113 dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà consegnare al curatore l'originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di credito; Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna al curatore di un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale ordinario di…………… - Procedura N……….Conformemente a quanto previsto dall’art. 85 ultimo comma cod. proc. civ. nel contratto di vendita sarà inserita la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di € …………da parte di……a fronte del contratto di mutuo a rogito……….del……….rep…………. e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 cod. proc. civ., è fatto divieto al Direttore dell'Ufficio del Territorio di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; 11)Avvenuto il pagamento del prezzo, l'atto di vendita verrà stipulato nelle ordinarie forme privatistiche (in caso di immobile aggiungere: per mezzo di notaio scelto dall'aggiudicatario). Si avverte che sino a tale momento il sottoscritto curatore potrà sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo di aggiudicazione e il Giudice Delegato potrà 114 sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, e impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 12)Le spese relative al trasferimento della proprietà sono a carico dell'acquirente. 13)La cancellazione delle formalità pregiudizievoli eventualmente gravanti sul bene avverrà a cura e spese del curatore comunica che la “procedura competitiva” scelta per la presente vendita consiste nella pubblicità da effettuare (una o più volte), nei giorni (non festivi- festivi) sulle apposite pagine regionali (o anche nazionali) sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” (secondo la convenzione distrettuale), inoltre sui quotidiani ……………,…………….., nonché sui siti web www.asteimmobili.it, www.fallimentitribunalemilano.net, www.portaleaste.com, www.tribunalidistrettomilano.net, www.borsaimmobiliare.net, incombenti www.assoedilizia.mi.it, tutti da compiersi almeno quarantacinque giorni prima dalla data fissata per l’incanto (art. 490 c.p.c.) comunica che gli interessati all’acquisto possono ottenere mutui ipotecari per un importo massimo ed alle condizioni fissate dalle Banche indicate nell’elenco allegato (all. n…) Milano, …………… Il Curatore 115 Il preliminare di mutuo ipotecario Nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data fissata per il deposito delle offerte il partecipante interessato contatterà la banca prescelta che provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo, il cui esito dovrà essere comunicato al richiedente almeno quindici giorni prima della sopra indicata data, con indicazione dell'importo massimo mutuabile. L'impegno alla successiva stipulazione del mutuo alle condizioni concordate dovrà essere formalizzato mediante redazione di un preliminare di mutuo ipotecario, sottoposto alla condizione dell'aggiudicazione e del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario - mutuatario; da tale contratto preliminare la banca potrà sciogliersi sia per giusta causa sopravvenuta, secondo il disposto dell'art. 1822 c.c. (oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario), sia nell'ipotesi in cui sull'immobile risultino vizi ai sensi dell'art. 1490 c.c., ovvero gravami non cancellabili con la trascrizione del decreto di trasferimento, ancorchè segnalati nella C.T.U. della procedura. La stipula di tale contratto preliminare potrà avvenire con scrittura privata sottoscritta dal cliente e dal funzionario di banca ovvero tramite scambio di lettere tra il cliente e la banca secondo le modalità indicate da ciascuna banca convenzionata. Se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario del bene, il preliminare di mutuo si risolverà automaticamente, senza alcun addebito ulteriore al mutuatario rispetto alle spese di istruttoria. Se invece, il promissario mutuatario si aggiudicherà il bene, effettuerà il pagamento del prezzo entro sessanta giorni dalla data dell'aggiudicazione. La Banca dovrà quindi erogare il mutuo entro detto termine. L'erogazione del mutuo presuppone naturalmente la stipulazione in forma pubblica del contratto di mutuo con concessione della garanzia ipotecaria di primo grado. 116 Pagamento del prezzo a mezzo di mutuo bancario Se questa modalità di pagamento è prevista nel “Bando di vendita”, l’aggiudicatario provvisorio che nella sua offerta abbia dichiarato di volerla utilizzare, deve conferire immediatamente, al notaio di sua fiducia, l’incarico per la stipula del contratto di mutuo, consegnandogli copia del verbale di aggiudicazione provvisoria preventivamente ottenuta dal curatore. Il notaio incaricato provvederà con tutta tempestività: • ad effettuare le ispezioni ipotecarie e catastali necessarie per la stipula del mutuo, redigendo la relazione preliminare notarile per la Banca; • ad acquisire dall’aggiudicatario tutte le notizie necessarie per il mutuo. Il giorno fissato per la stipula del contratto di mutuo la Banca ed il cliente aggiudicatario (mutuatario) sottoscriveranno il predetto contratto contenente l'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria di primo grado (ai sensi dell'art. 2822 cod. civ.) e la delega (ex art. 1269 cod. civ.) del mutuatario alla banca per il versamento mutuato direttamente alla procedura. Contestualmente la Banca consegnerà l'assegno circolare intestato alla procedura al notaio rogante, il quale unitamente alle eventuali somme dovute dall'aggiudicatario a copertura del saldo prezzo e/o di ogni altro onere – lo terrà in deposito fiduciario fino alla stipulazione del contratto di vendita tra il curatore e l’aggiudicatario. Una volta stipulato il contratto di vendita ed ottenuto il pagamento del prezzo, il curatore: 1) procederà con sollecitudine al pagamento delle imposte dovute (con modello F23); 2) consegnerà al notaio: a) copia autentica del decreto con il quale il GD ordina la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli; 117 b) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle imposte dovute. Il notaio, a sua volta, nell’interesse del curatore, del mutuatario aggiudicatario, curerà anche le annotazioni di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile, in esecuzione del provvedimento del giudice delegato. Il relativo onere sarà a carico della procedura e sarà liquidato in conformità a quanto concordato per le esecuzioni immobiliari, tra la Sez. III Civile ed il Consiglio Notarile di Milano TARIFFA APPROVATA DAL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO IL 16 LUGLIO 2002 ESECUZIONI: DIRITTI PER CANCELLAZIONE ART. Onorari e Compensi Valore Numero TOTALE Unitario copie o unità 19 Diritto di redazioni di richiesta di € reg.ne e altri moduli 19 25 1 22 1 22 4 8 1 14 1 18 6 138 22,00 Diritto di redazione delle note di € trascrizione 22,00 Diritto di Scritturato € 2,00 27 Diritti di Presentazione € 14,00 27 Diritto di liquidazione dell’imposta € co. 2 28 18,00 Indennità di Accesso € 23,00 118 Totale Generale € 222,00 SPESE VIVE VISURA € 6,82 IVA SU € 222,00 € 44,40 COMMENTO: Gli articoli citati e trascritti nella prima colonna si riferiscono al Decreto Ministero della Giustizia del 27 novembre 2001 (G.U. del 17/12/2001 n. 292) e sono da collegarsi al richiamo degli artt. 7 del decreto 25/5/1999 n. 313 e 591 bis, 2° comma, n. 5 c.p.c. Le prestazioni parcellare hanno previsto: un accesso alla Agenzia delle Entrate (ex Conservato-ria) per la presentazione del “dischetto” contenente la nota di annotamento e per il ritiro della ricevuta di Deposito del dischetto; un accesso come sopra per il ritiro dell’annotamento come liquidato dall’Agenzia delle Entrate un diritto di redazione per la compilazione del modello F23 in Banca per il pagamento dei diritti e delle imposte ADEMPIMENTI DI PERTINENZA DELL'AGGIUDICATARIO Per la stipulazione del contratto di compravendita l'aggiudicatario deve portare in cancelleria (o consegnare al curatore): • assegno circolare di € 129,00 intestato a: Agenzia del Territorio di Milano Servizi di pubblicità immobiliare (per gli immobili siti a Milano e zone limitrofe); oppure 119 • € 129,00 se trattasi di conservatoria diversa da Milano, ma in tal caso informandosi presso la cancelleria sull'esatta intestazione; • copia della fattura, se il trasferimento è soggetto ad iva. Per agevolazione prima casa: • 1 certificato di residenza; • 1 domanda indirizzata all'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro Atti giudiziari, Milano, con firma autenticata, come da modulo allegato. DOMANDA DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER ACQUISTO PRIMA CASA Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Artt. 38,47 e 48, D.P.R. 445/2000) Il sottoscritto Cognome………………………nome…………………………………….., cod. fisc……………………………… nato a…………….prov…………, sesso (M o F) …….il ……….., attualmente residente a……………………..prov……Indirizzo………………………,c.a.p…....1 al fine di godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 4, Tariffa I, allegata al DPR 131/86, relativamente a case di abitazione non di lusso, dichiara di avere acquistato l'immobile ubicato: nel comune di propria residenza nel comune dove svolge la propria attività nel comune dove stabilirà entro diciotto mesi la propria residenza; - di non essere titolare esclusivo o in comune con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile acquistato; - di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, 120 su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal sottoscritto o dal coniuge con le suddette agevolazioni. Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiere. data firma Nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero inviarla per posta, telefax o altro strumento telematica deve allegare fotocopia del suo documento di identità. __________________________________________________________ (Riservato all'Ufficio che riceve la dichiarazione) Attesto che il dichiarante sig. _________________________________, riconosciuto con documento n°____________, rilasciato da________in corso di validità, ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. Luogo e data_____________ (firma del funzionario)_______________ 1 n.b.: i nati elo i residenti all'estero devono indicare in luogo del Comune di nascita elo residenza, lo Stato estero e devono lasciare in bianco la provincia. Luogo e data____________(firma del funzionario)_________________ 121 La vendita di quota di beni indivisi Sotto l’imperio della vecchia legge fallimentare dottrina e giurisprudenza ritenevano che la vendita della quota dei beni indivisi era disciplinata dagli artt. 599 e 600 cpc. Si riteneva quindi che il giudice delegato potesse disporre: a) la vendita della quota indivisa b) la separazione della quota e poi la sua vendita c) la divisione e poi la vendita del bene diviso. La separazione veniva disposta dal giudice delegato quando era possibile non solo materialmente ma anche economicamente, e non produceva un notevole deprezzamento della cosa da separare. La separazione della quota in natura richiedeva però l’accordo di tutti i comproprietari. Quid iuris nel caso che mancasse tale accordo? Una parte della dottrina (rappresentata da CARNELUTTI, SATTA ed ANDRIOLI) riteneva che la separazione potesse essere imposta dal giudice soltanto nel caso di comunione di beni fungibili. Altri Autori (MINOLI, GRASSO, TARZIA), la ritenevano possibile rilevando la chiara intenzione del legislatore di conferire al giudice la facoltà di disporla. La giurisprudenza (v. Cass., n. 68/44 e n. 85/6549) consentiva al giudice di disporla, malgrado il dissenso di uno o più comproprietari, alla condizione dell'avvenuto accertamento della possibilità e/o convenienza della separazione della quota in natura. La nuova legge fallimentare non consente più al giudice delegato di disporre la separazione della quota in natura o di autorizzare il curatore a proporre giudizio di divisione. Il relativo potere è oggi attribuito al curatore. 122 Pendenza di procedure esecutive e subentro del curatore nel vigore del R.D. n. 267 del 1942 Il vecchio art. 107 LF disponeva che «se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante» (1°comma) e che «se è in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore» (2° comma). Secondo l'opinione maggioritaria in dottrina, la sostituzione del curatore procedente non avveniva automaticamente. Il curatore godeva infatti di ampia libertà decisionale e poteva sempre chiedere al giudice delegato di non subentrare nella procedura, ma di iniziarne una nuova in sede fallimentare, dopo aver estinto il procedimento ordinario dinanzi al giudice dell'esecuzione. Il subentro del curatore, e la conseguente prosecuzione della procedura esecutiva, poteva essere disposto dagli organi della procedura fallimentare solo a condizione che venisse ritenuto conveniente per il fallimento. In tal caso il ricavato, stante la sostituzione del curatore ai creditori, veniva attribuito interamente alla massa fallimentare per essere successivamente ripartito tra i creditori ammessi al passivo secondo i criteri del riparto fallimentare, stabiliti dall'abrogato art. 105 del R.D. n. 267 del 1942. La competenza a decidere sull'eventuale opposizione agli atti esecutivi era devoluta al giudice dell'esecuzione. Se gli organi fallimentari ritenevano più conveniente la vendita dei beni tramite la procedura fallimentare, il curatore rinunziava agli atti esecutivi. Con la conseguente estinzione del processo esecutivo, i beni pignorati venivano attratti nell'orbita del fallimento. La rinuncia agli atti esecutivi da parte del curatore veniva inquadrata nell'attività di liquidazione dell'attivo poiché costituiva una scelta sulle modalità con cui svolgere la vendita degli immobili, e non poteva, in nessun caso, essere considerata come una rinuncia alle liti, ai sensi dell'art. 35 della legge fallimentare e, quindi, non necessitava di alcuna autorizzazione da parte del 123 tribunale. Ai sensi del vecchio art. 107, 3° comma, LF, se la dichiarazione di fallimento sopravveniva allorquando la procedura espropriativa era giunta alla fase di distribuzione del prezzo, si riteneva che il procedimento dovesse essere integrato con l'intervento del curatore, secondo le modalità previste dall'art. 499 c.p.c. Una parte della dottrina riteneva e che il procedimento di distribuzione tra i creditori del ricavato della vendita dovesse essere rimesso al Tribunale fallimentare e svolgersi secondo le disposizioni di cui agli artt. 111 e ss., LF. Secondo una diversa interpretazione, invece, la distribuzione delle somme doveva avvenire con l'osservanza delle norme del codice di rito (artt. 509, 510 e 596. c.p.c.), ma dinanzi al giudice delegato che, in questa fase del procedimento, sostituiva il giudice dell'esecuzione. Diversità di opinioni si avevano in dottrina anche nel caso in cui all'espropriazione immobiliare partecipassero creditori ipotecari o privilegiati che dovevano essere soddisfatti preventivamente, senza subire il concorso con i creditori della massa. Alcuni sostenevano che la partecipazione del curatore nella fase del riparto non fosse necessaria, perché il pagamento dei creditori ipotecari o di quelli privilegiati si effettuava al di fuori del fallimento e senza alcun onere a loro carico. In realtà, la presenza del curatore era sempre necessaria in virtù della funzione che tale organo fallimentare svolgeva, di portatore degli interessi di tutti i creditori che non fossero intervenuti nell’espropriazione. Si riconosceva, pertanto, che la fase di distribuzione del ricavato non potesse essere effettuata senza che il curatore vi partecipasse, appunto per tutelare gli interessi della massa. La distribuzione della somma, dunque, anche in caso di immobile ipotecato o soggetto a privilegio o garanzie reali, doveva essere affidata al giudice delegato e doveva avvenire alla presenza del curatore, secondo le modalità previste all'art. 109 LF. 124 Il riparto veniva effettuato a favore dei titolari di privilegi o ipoteche, fossero essi creditori del fallimento o meno, mentre il residuo veniva dato al curatore. Un’ipotesi peculiare poteva verificarsi nel caso in cui, ancor prima della dichiarazione di fallimento, il debitore esecutato avesse venduto l'immobile sebbene assoggettato a pignoramento. In tal caso l'inefficacia di tale vendita nei confronti dei creditori procedenti si estendeva anche al curatore, che si sostituiva ad essi nella procedura esecutiva, poiché l'alienazione in questione era inefficace anche nei confronti dei creditori intervenuti nel processo esecutivo successivamente alla stessa. Gli effetti dell'art. 2913 del codice civile operavano, quindi, anche nei confronti della massa dei creditori rappresentati dal curatore che avevano il diritto di considerare i beni alienati come ancora appartenenti al fallito. Qualora per qualsiasi ragione (ad esempio accertata opponibilità al fallimento del titolo d'acquisto del terzo, perché anteriore sia al fallimento del debitore e sia al pignoramento a iniziativa del creditore procedente) fosse venuto meno il titolo che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli creditori riprendevano legittimazione all'azione esecutiva individuale e, se questa era stata proseguita dal curatore, ai sensi dell'art. 107 legge fallimentare, potevano a loro volta proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore. Erano sottratte alla disciplina citata le esecuzioni sui beni immobili effettuate in virtù della legge sul credito fondiario, le quali costituissero un’eccezione a quanto stabilito dagli artt. 51 e 107 della legge fallimentare dal momento che consentivano all'istituto bancario procedente di continuare nella esecuzione anche in costanza di fallimento. Legittimato passivo in detta procedura nonché legittimato a produrre opposizione ex artt. 616 e 617 del codice di procedura civile era il debitore e non già il curatore. Analogo discorso si faceva in ordine alla esecuzione esattoriale immobiliare. 125 Pendenza di procedure esecutive e subentro del curatore nel novellato art. 107 della riforma L'art. 107 della nuova legge fallimentare, dispone che: «Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51». Tale ultima norma sul punto rinvia alle disposizioni di legge che ammettono la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento dal giorno della sua apertura. La nuova disposizione recepisce l'interpretazione e l'applicazione precedenti alla riforma, con qualche significativa differenza: - il curatore non è obbligato, ma facoltizzato a subentrare al creditore procedente nella procedura esecutiva pendente; se subentra il legale del fallimento depositerà in cancelleria un atto di intervento con il quale il curatore subentrerà al creditore precedente; in questo caso la procedura continuerà secondo le norme del codice di procedura civile. - se egli decide di non subentrare, deve chiedere al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'improcedibilità della procedura; in questo caso il curatore, a mezzo di un legale, formulerà istanza diretta alla dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione. La scelta del curatore sarà inserita nel programma di liquidazione. - non è più previsto che il procedimento di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile nella procedura esecutiva ordinaria venga integrato con l'intervento del curatore. - il subentro del curatore può avvenire anche qualora la procedura esecutiva sia giunta nella fase di distribuzione del prezzo. 126 Procedimento di distribuzione della somma ricavata Il primo comma, dell’art. 109 L.F. stabilisce: il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Dispone il secondo comma dell'art. 109: «Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione ». Dall'inciso «se del caso», FERRARA fa discendere la conseguenza che al curatore non verrà corrisposto alcun acconto sul compenso se egli non si sarà occupato dell'amministrazione degli immobili; inoltre, in caso contrario, gli verrà corrisposto solo un acconto nella misura in cui la sua opera sia stata impiegata nella detta amministrazione. Nello stesso ordine di idee è DEL VECCHIO secondo il quale il giudice delegato può esercitare la facoltà discrezionale di cui all'art. 109 LF. ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che si tratti di somme ricavate dalla vendita di beni immobili; b) che gli immobili siano gravati da ipoteche o privilegio speciale; c) che il curatore abbia svolto, in ordine a detti beni, opera di amministrazione, che si ha quando egli provvede alla custodia ed alla manutenzione degli stessi, alla riscossione dei frutti, al pagamento dei tributi scaduti durante il fallimento ed alle eventuali azioni di difesa della proprietà ecc. Nell'ipotesi in cui il curatore abbia svolto attività di amministrazione si discute in che misura gli vada liquidato l'acconto ex art. 109 secondo comma L.F. Ritiene DEL VECCHIO che, nel silenzio della legge, la misura debba essere affidata all'equo apprezzamento del giudice delegato. Insieme all'acconto, che va poi detratto dal compenso finale, sono sempre prelevate sul prezzo di vendita le spese di procedura e di amministrazione, ossia 127 quelle che si riferiscono all'immobile venduto. Precisa DEL VECCHIO che soltanto esse prevalgono sui crediti ipotecari o con privilegio speciale, mentre rispetto a questi ultimi debbono cedere il passo tutte le altre spese del fallimento e tutti gli altri crediti verso la massa, non esclusi i debiti contratti per l'esercizio provvisorio dell'impresa, non potendo tali spese, crediti e debiti, considerarsi come contratti per l'amministrazione dell'esproprio del bene. Nello stesso senso è la prevalente dottrina e la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio secondo la quale « nella procedura fallimentare, nel caso in cui vi siano creditori ipotecari o muniti di privilegio speciale, la somma ricavata dalle vendite dei beni immobili deve essere distribuita tra detti creditori, separatamente dalle altre attività. Sul prezzo ricavato dalla vendita deve prelevarsi soltanto l'importo delle spese sostenute per l'amministrazione e l'esproprio di detti beni, nonché il compenso eventualmente attribuito dal giudice delegato al curatore, per l'opera da costui effettivamente svolta per l'amministrazione e l'esproprio dei beni stessi. Il creditore privilegiato, tuttavia, concorre egli pure nelle spese dell'intera procedura fallimentare, in proporzione dell'utilità conseguita, qualora, non essendo riuscito a soddisfarsi per intero sul ricavato degli immobili venduti, concorra con i creditori chirografari, per il residuo ancora dovutogli, nelle ripartizioni del resto dell’attivo (così Cass., 29 ottobre 1968, n. 3609, in Dir. Fall. 1969, II, pag. 402). Il principio è ribadito da Cass., 9 giugno 1997, n. 5104 la quale aggiunge: “…. Quanto poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, non rinvenendosi nella legge l'indicazione di un criterio predeterminato, e ferma la necessità che la valutazione venga compiuta in concreto alla luce della circostanze riscontrabili nella singola procedura, e comunque ponendo comparativamente a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti, non sussiste alcun ostacolo logico giuridico all'adozione di un criterio che rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso di 128 ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento». Altre disposizioni riguardanti la liquidazione Sono contenute: - nell’art 19 (sospensione della liquidazione da parte del collegio investito dall’appello contro la sentenza di fallimento) e in una disposizione analoga, ma questa volta a tutela del soggetto che ha presentato domanda di restituzione o rivendica, che è contenuta nell’8° comma dell’art. 93, dove si prevede che possa essere richiesta la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda; - nell’art. 117, 5° comma, per il quale i crediti d’imposta possono essere utilizzati, se non ancora rimborsati al momento del riparto, per l’assegnazione ai creditori in luogo delle somme ad essi spettanti, a condizione che vi sia il consenso dei creditori che dovrebbero essere soddisfatti con questa particolare assegnazione. 129 ALLEGATI 1) Contratto di Cessione di azienda 2) Il Contratto di vendita di azienda (o ramo dì azienda) (art. 105 l.f.) 3) BANDO PER ASTA COMPETITIVA DI CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI TRIBUTARI DI PROCEDURE CONCORSUALI 130 Allegato 1 Contratto di Cessione di azienda A. (parte venditrice) B. (parte acquirente) convengono e stipulano quanto segue: -A vende a B, che accetta ed acquista, la proprietà dell'azienda consistente nel conplesso organizzati per l'esercizio dell'attività di .... di beni corrente in ......... iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di ... «., per la quale sono state rilasciate al nome di ..,., le seguenti autorizzazioni ... - Per effetto della presente vendita, per espresso consenso dell'alienante, viene trasferita all'acquirente la ditta * ovvero - Non viene trasferita all'acquirente la ditta ..... , prendendo atto l'acquirente, del mancato assenso a detto trasferimento da parte dell'alienante, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2565 ce. Pertanto potrà essere dall'acquirente utilizzata l'insegna aziendale, che attualmente consta di .......... * ovvero - Pertanto l'insegna aziendale costituita da ... dovrà essere rimossa entro ... 131 * Eventuali pattuizioni, relative all'uso dei marchi, in conformità a quanto stabilito dall' art. 2573 ce. come modificato dall'art. 83 del D.L.G. 4.12.92 r 480. Si rammenta che, _secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2573, quanto il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presule che l'uso esclusivo del marchio sia trasferito in un con l'azienda. - Forma oggetto della presente vendita, il complesso di beni, diritti e rapporti attinenti l'esercizio dell'attività sopra descritta. I conparenti a fini di analitica descrizione dei singoli elementi che compongono il complesso, oggetto del presente, fanno riferimento: .... * Per la compiuta descrizione e determinazione del complesso aziendale, diverse sono le tecniche cui fare ricorso: ... a) elencazione (esemplificativa/tassativa) in atto; b) elencazione (esemplificativa/tassativa) in allegato; c) richiamo a documentazione già note alle parti; (per esempio lettere di intenti) d) richiamo alle emergenze delle scritture contabili; e) riferimento, generico, a beni, diritti e rapporti di pertinenza aziendale con tassativa elencazione dei beni, diritti e rapporti che si intendono escludere dalla vendita. Nel caso in cui i beni non siano stati indicati tassativamente: - In particolare, anche ai fini degli adempimenti pubblicitari, i comparenti precisano e danno atto che, formano parte del complesso aziendale e quindi oggetto della presente vendita i seguenti beni: - beni immobili: ... - beni mobili: ... - registratori di cassa (ai sensi dell'art. 3 della Legge 26.1.1983, N.18); 132 - Agli effetti comparenti della registrazione precisano che sono del presente compresi, nel atto, i patrimonio aziendale i beni riportati nell'elenco, che si allega al presente sotto la lettera...e confermano l'attribuzione di valore, per ciascuno dei beni, quale emergente dall'elenco stesso. - Il prezzo della presente vendita viene convenuto, a dichiarazione delle parti, in Lire ..., di cui Lire ... per gli immobili; Lire .... per gli autoveicoli; Lire ... per l'avviamento; Lire ... per le merci, le scorte di magazzino, etc; somma, la detta, che parte venditrice dichiara di aver ricevuto, prima d'ora, dalla parte acquirente, alla quale rilascia corrispondente, ampia liberatoria quietanza di saldo. * Eventualmente: * rateizzazione, del pagamento del prezzo. - Detto prezzo è stato pagato,prima d'ora, dalla parte venditrice, alla parte acquirente sino a concorrenza di Lire ... ; somma, la detta, per la quale parte venditrice rilascia corrispondente quietanza. La residua somma pari a Lire ..., parte acquirente si obbliga a pagare a parte venditrice in ... rate costanti anticipate aventi le seguenti scadenze, per i rispettivi importi: Lire ... entro il ... ; Lire ... entro il ... Le parti convengono, che sulla la parte di prezzo così come dilazionata non decorra interesse alcuno. * ovvero: 133 Le parti convengono che per la parte di prezzo dilazionata siano dovuti gli interessi nella misura del ... * Eventuale riserva di proprietà - Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la proprietà dell'azienda oggetto del presente si trasferisca in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal mo mento del saldo prezzo. Dell'avvenuto saldo del prezzo, si farà constare a mezzo di atto notarile di quietanza. * Nel caso di vendita con riserva di proprietà, va ricordato che: qualora del complesso aziendale facciano parte immobili, occorrerà provvedere a dare idonea segnalazione pubblicitaria dell'esistenza del patto nella nota di trascrizione. Qualora del complesso aziendale facciano parte macchinari, si renderà necessario provvedere per gli adempimenti necessari a rendere opponibile il patto ai terzi (combinato disposto dall'art. 1584 ce. e dell'art. 88 Disp. att.; trascrizione presso il Registro istituito presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata; vedi anche la L. 28.11.1965 n. 1329). - Le parti precisano che il prezzo come sopra convenuto deve intendersi pattuito in vi-» provvisoria, in quanto le parti si riservano dì determinare il suo ammontare in modo definitivo solo dopo che si sarà provveduto, in contraddittorio tra le stesse, alla formazione dell'inventario. - I comparenti convengono che la determinazione del prezzo della presente cessione resti affianca a ... * ovvero - si riservano di eleggere un terzo al quale sarà affidato l'incarico di determinare il prezzo della presente vendita. 134 * ovvero: - Nel caso in cui i comparenti, non trovino un accordo per l'elezione del terzo, si renderà applicabile l'art. 1473 secondo comma e pertanto la determinazione definitiva del prezzo sarà effettuata da un terzo nominato, su richiesta di una delle parti dal Presidente del Tribunale di ... (luogo in cui si è concluso il contratto). - Parte acquirente dichiara di aver ricevuto la consegna del complesso aziendale oggetto della presente vendita, prima d'ora e precisamente a far tempo dal ... ; dichiara inoltre di avere ritirato le scritture contabili che potevano esserle consegnate e di aver preso conoscenza del contenuto delle scritture contabili che sono di pertinenza e che restano in possesso di parte venditrice. * Eventuale mancata consegna o differimento nella consegna di uno o più beni aziendali - Parte venditrice si obbliga a consegnare l'azienda oggetto del presente atto, entro il termine del ..., in un con i beni aziendali. Parte venditrice si obbliga, inoltre, a consegnare le scritture contabili che possono essere consegnate a parte acquirente. Parte acquirente dichiara ed attesta di aver preso conoscenza, prima d'ora, del contenuto delle scritture contabili tutte inerenti l'azienda. - Per effetto della presente vendita, parte acquirente subentra in tutti i contratti stipulati dalla parte venditrice, per l'esercizio dell'impresa, cui è afferente l'azienda oggetto della presente, con esclusione dei seguenti contratti: * ovvero : - Parte acquirente non subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'attività d'impresa afferente 135 l'azienda oggetto della presente dalla parte venditrice, bensì solo nei seguenti: ... * ovvero : - Parte acquirente non subentra in alcuno dei contratti stipulati dalla parte venditrice, per l'esercizio dell'attività di impresa, afferente l'azienda oggetto della presente vendita. - Qualora, entro tre mesi dalla notizia della presente, un terzo contraente, sussistendo una giusta causa, receda da taluno dei contratti stipulati prima d'ora da parte di parte venditrice, per l'esercizio dell'attività di impresa afferente l'azienda oggetto del presente atto, parte venditrice sarà ritenuta responsabile del danno che da tale recesso possa derivare alla parte acquirente. * ovvero : - In qualunque ipotesi di recesso, da parte di terzi con traenti, da contratti stipulati prima d'ora per l'esercizio dell'attività di impresa, afferente l'azienda oggetto del presente atto, parte venditrice, salvo il caso di dolo, o colpa grave è esonerata da qualsiasi responsabilità nei con fronti di parte acquirente. Parte venditrice, a mente dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali ubicati in ... nei quali si svolge l'attività d'impresa, afferente l'azienda oggetto della presente vendita, rendendo note alla parte acquirente le seguenti clausole: - data del contratto {estremi di registrazione); - durata, proroga, etc; 136 - generalità/denominazione, domicilio/sede del locatore; - oggetto della locazione, destinazione dei locali; - canone; - modalità di pagamento; - spese; - depositi cauzionali. * ovvero: - Secondo quanto previsto dall'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, parte venditrice cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali ubicati in ... nei quali si svolge l'attività di impresa, afferente l'azienda oggetto della presente vendita, rendendo note alla parte acquirente tutte le clausole dallo stesso contenute, mediante consegna dei seguenti documenti: ... * ovvero: - Secondo quanto previsto dall'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, parte venditrice concede in sublocazione alla parte acquirente, che accetta, i locali ubicati in ... nei quali si svolge l'attività di impresa, afferente l'azienda oggetto della presente vendita, condotta da essa parte venditrice, in forza di contratto di locazione del quale rende noti alla parte acquirente le seguenti clausole: - data del contratto (estremi di registrazione); - durata, proroga, etc; - generalità/denominazione, domicilio/sede del locatore; - oggetto della locazione, destinazione dei locali; - canone; - modalità di pagamento; 137 - spese; - depositi cauzionali. Clausole della sublocazione: Canone: ... Durata: ... Etc. : - Secondo quanto previsto dall'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, parte venditrice concede in sublocazione alla parte acquirente, che accetta, i locali ubicati in ..., nei quali si svolge l'attività d'impresa, afferente l'azienda oggetto della presente vendita, condotti da essa parte venditrice in forza di contratto di locazione, del quale rende noti alla parte acquirente tutte le clausole mediante consegna dei seguenti documenti: . . . Clausole della sublocazione Canone : ... Durata: ... Etc: - Parte venditrice, provvederà a dare comunicazione della cessione del contratto di locazione (o della sublocazione) al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della citata Legge 392/1978, dandosi atto, comunque, che: - sino a che il locatore non l'avrà liberata, parte vendtrice resterà responsabile nei confronti del locatore stesso, per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione non adempiute dalla parte cessionaria; - le indennità dall'art. 34 per della la perdita Legge dell'avviamento, 392/1978, ove spettanti, previste saranno liquidate a favore di chi risulterà conduttore al momento della cessazione del rapporto di locazione; - per effetto della cessione del contratto di locazione i diritti di prelazione previsti dagli artt. 38 e 40 della Legge 138 392/1978, ove spettanti, competeranno alla parte acquirente/cessionaria. *ovvero; - Per effetto della sublocazione, i diritti di prelazione previsti dagli artt. 38 e 40 della Legge 392/1978, ove spettanti, competeranno alla parte venditrice/sublocatrice. * Sarà opportuno ricordare alla parte cedente, di procedere alla comunicazione di cessione di fabbricati prevista dal D.L. 21 marzo 1978 n. 59. - Poiché nell'azienda ceduta sono impiegati meno di quindi ci lavoratori, non si è reso necessario l'espletamento del le procedure di cui alla Legge 29 dicembre 1990, n. 428. I comparenti danno altresì atto che, in ottemperanza all'art. 2112 ce, i rapporti di lavoro dipendente, continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i di ritti che ne derivano. * ovvero: - Poichè, nell'azienda ceduta, sono impiegati oltre quindi ci lavoratori, i comparenti precisano é danno atto che sono state espletate, nel rispetto di legge, le procedure di cui alla Legge 29 dicembre 1990, n. 428. I comparenti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 C.C., i rapporti di lavoro dipendente continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano. Resta ferma la responsabilità solidale di parte venditrice e di parte acquirente per i debiti ad oggi esistenti nei confronti dei lavoratori dipendenti. 139 - La presente vendita, comporta la cessione, dal venditore all'acquirente, di tutti i crediti relativi all'azienda ceduta ai sensi dell'art. 2559 c.c. Parte venditrice è comunque obbligata a rifondere, alla parte acquirente, le somme ricevute in pagamento di crediti, di pertinenza dell'azienda ceduta, ad essa eventualmente pagati in buona fede dai debitori ceduti. * ovvero: - È escluso dalla presente cessione, il credito originato da ... del quale resta titolare parte venditrice, che provvedere direttamente alla sua riscossione. Parte acquirente si obbliga a rifondere, alla parte venditrice, le somme eventualmente ricevute in pagamento di tal credito. * ovvero: - La presente vendita non comporta la cessione, dal venditore all'acquirente, dei crediti relativi all'azienda. Parte venditrice riscuoterà pertanto,, direttamente, l'importo dei crediti di pertinenza dell'azienda e parte acquirente si obbliga a versare alla parte venditrice l'importo delle somme ricevute in pagamento di crediti aziendali eventualmente pagati dai debitori ad essa parte acquirente. - Parte venditrice accolla, alla parte acquirente, che accetta, i debiti, ad oggi esistenti, inerenti all'esercizio della attività di impresa afferente l'azienda ceduta, fermo restando che, ove non intervenga il consenso dei relativi creditori, parte venditrice non è liberata dal pagamento dei debiti predetti. 140 Parte acquirente si obbliga, pertanto, a rifondere alla parte venditrice quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare per estinguere i debiti predetti. * ovvero: - Non forma oggetto dell'accollo di cui sopra, il debito originato da ... Poiché di esso risponde, ai sensi dell'art. 2560 c.c., anche parte acquirente, parte venditrice si obbliga a rifondere alla parte acquirente quanto questa fosse tenuta a pagare per estinguere il debito predetto. * ovvero: - I comparenti convengono che, i debiti inerenti all'esercizio dell'attività di impresa afferente l'azienda ceduta restino in capo alla parte venditrice. Poiché di essi risponde, ai sensi dell'art. 2560 ce, anche parte acquirente, parte venditrice si obbliga a rifondere alla parte acquirente quanto questa fosse tenuta a pagare per estinguere i debiti predetti. - Parte venditrice si obbliga a portare la presente vendita a conoscenza dei terzi, con i quali siano in essere rapporti contrattuali, o comunque rapporti di credito o di debito riferibili all'azienda venduta, entro ... giorni da oggi, con i mezzi più idonei atti a garantire una tal pubblicità. * ovvero: 141 - l’arteacquirente esonera parte venditrice dall'obbligo di render nota la presente vendita ai terzi, con i quali siano in essere rapporti contrattuali, o comunque rapporti di credito o di debito riferibili all'azienda venduta, assumendo essa stessa l'obbligo di provvedervi entro ... giorni da oggi, con i mezzi più idonei atti a garantire una tal pubblicità. Parte venditrice, dichiara di assumere, a proprio esclusivo carico, ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di danaro che dovessero sopravvenire, in relazione ad eventi accertati o da accertare, riguardanti il periodo antecedente la consegna della azienda, relativi a: - tributi o contributi erariali, comunali, regionali e pro- vinciali; - imposte o tasse dirette e indirette; - contravvenzioni, ammende o soprattasse di qualsiasi natura; - oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi. A far tempo da oggi, parte acquirente è responsabile, in via esclusiva, di quanto dovuto per qualsiasi imposta o tassa che colpisca attualmente o colpisca in futuro l'attività propria dell'azienda oggetto del presente contratto. Per il periodo di (massimo cinque) anni da oggi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2557 ce, parte venditrice dovrà astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o ... (altre circostanze da indicare in relazione al caso specifico) sia idonea a sviare la clientela dell'azienda col presente atto ceduta. * Il patto di astenersi dalla concorrenza PUÒ essere stabilito entro limiti pia ampi (art. 2557 comma 2.) Resta inderogabile il limite dei cinque anni e quello secondo il quale non può essere impedita all'alienante ogni attività imprenditoriale. 142 * ovvero: - Parte venditrice non è tenuta al divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 ce. - Parte venditrice garantisce che per l'esercizio dell'attività di impresa afferente l'azienda ceduta, non occorre il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. - Parte venditrice dichiara di essere titolare delle licenze, a autorizzazioni concessioni sopra menzionate, relative ali/azienda vendute di aver sempre provveduto ai rinnovi delle stesse e presta sin d' ora il proprio consenso, - impegnandosi altresì, ad intervenire presso i pubblici uffici per rinnovarlo ove fosse richiesto -, per consentire il rilascio di equivalenti licenze, autorizzazioni e concessioni in favore della parte acquirente. Qualora entro ... giorni da oggi, per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti, parte acquirente non abbia ottenuto (al proprio nome, acquirente ovvero si al nome obbliga a di persona preporre che essa parte all'esercizio dell'attività di impresa) il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa afferente l'azienda ceduta, e segnatamente il rilascio di ... , il presente contratto si intenderà risolto. * ovvero: - L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione sospensiva che, entro ... giorni da oggi, parte acquirente ottenga (al proprio nome, ovvero al nome di persona che essa parte acquirente si obbliga a preporre all'esercizio dell'attività di impresa) il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa afferente l'azienda ceduta, e segnatamente il rilascio di ... 143 - Parte venditrice dichiara e garantisce che i beni facenti parte del complesso aziendale venduto, indicati come tali nelle scritture contabili, sono di sua piena proprietà e disponibilità, esenti da vincoli, pignoramenti o sequestri, fatta eccezione per ... - Parte venditrice garantisce, in particolare, che i locali nei quali si svolge l'attività d'impresa, afferente l'azienda ceduta, sono dotati di tutti i requisiti dalla legge richiesti per l'esercizio della medesima. - Parte venditrice garantisce, inoltre di aver condotto sino ad oggi la propria attività nel pieno rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale; che gli immobili, impianti ed attrezzature sono dotati di tutti i requisiti conformi a legge per il corretto espletamento della attività di impresa, nel rispetto delle vigenti leggi anche in materia di tutela ambientale e di salute dei lavoratori. - Parte venditrice è responsabile per il pagamento di ogni e qualsiasi onere, parte acquirente dovesse incontrare, per bonifiche di carattere ambientale cui fosse tenuta per effetto del mancato rispetto della normativa, in materia di tutela ambientale, sino ad oggi in vigore. - Parte venditrice garantisce, altresì, la validità dei contratti ceduti, o nei quali parte acquirente subentra per effetto del presente atto. * Se persona fisica: - Parte venditrice dichiara di essere: - celibe, nubile, vedovo/a, di stato libero; - coniugato in regime di separazione dei beni; - coniugato in regime di comunione legale e che l'azienda oggetto del presente atto, non fa parte dei beni che costi144 tuiscono oggetto della comunione legale, in quanto ... così come conferma, ad ogni effetto, il coniuge Signor/a ... * se persona fisica: - Parte venditrice dichiara che, in relazione all'azienda venduta non vi alcuno cui spetti il diritto di prelazione previsto dall'art. 230 bis c.c. * Se persona fisica: - Parte venditrice dichiara di aver provveduto a notificare agli aventi diritto, la proposta di cessione di cui all'art. 230 bis ce nei modi e nei termini di cui all'art. 732 c.c.;che nessuno di questi ultimi ha esercitato il proprio diritto nel termine previsto dal citato art. 732 C.C. ,.. * ovvero: - ..., come sopra costituito, quale familiare avente diritto alla prelazione cui all'art. 230 bis ce, dichiara di rinunziare al diritto di riscatto a lui spettante ai sensi del combinato disposto degli artt. 230 bis e 732 ce. Clausole proprie della vendita immobiliare. In relazione al/i bene/i immobile/i compreso/i nel patrimonio aziendale e come sopra descritto/i le Parti convengono altresì: - eventuale regime condominiale e parti comuni; - dichiarazioni relative alla esistenza di ipoteche, servitù, etc ; - rinunzia all'ipoteca legale; - provenienza; - dichiarazioni relative alla Legge 47/1985; 145 - dichiarazioni relative alla Legge 165/1990; - dichiarazione di valore (anche ai fini INVIM) ; . - dichiarazione di volersi avvalere della legge 13 maggio 1988 n. 154; - etc... Spese, imposte e tasse del presente atto e delle conseguenti formalità si convengono a carico di ... Sono a carico di parte acquirente autorizzazioni e dell'attività.Il le spese per concessioni presente atto il rilascio necessarie è di licenze per l'esercizio soggetto all'imposta di registro nella misura prevista dall'art. ... Ai fini della liquidazione dell'INVIM parte venditrice dichiara che il valore degli immobili compresi nella presente vendita alla data del 31 dicembre 1992 era di Lire ... 146 Allegato 2 Il Contratto di vendita di azienda (o ramo dì azienda) (art. 105 l.f.) CONTRATTO DI VENDITA DI AZIENDA Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, oltre all'esemplare per il registro, i signori: - Tizio, nato a ...................... il.....................residente In............. Codice fiscale ............... , nella qualità di curatore del Fallimento ... n..,, - Caio, nato a....................... il.................... residente in ............ Codice fiscale. Premesso che*. a) la società fallita è titolare dell'impresa svolgente attività di produzione batteria per moto, esercitata sotto la ditta Q0ftàg&4gBsM£B£&fcGl come da certificato camerale che viene allegato al presente contratto sub lett. A); b) tale attività, con la relativa organizzazione, e allocata presso iJ capannone sito in .... via , n. 5, con l'insegna 8&, di cui la società fallita aveva il godimento in virtù del contratto di locazione stipulato in data con il proprietario dell'immobile Immobiliare ... S.r.l., con scadenza al attuale di €, c) canone più le spese, che viene allegato al presente contratto sub lett. B); che a seguito del fallimento della società .., la disponibilità dei beni aziendali è passata al curatore, che è subentrato nel contratto di locazione dell'immobile citato; d) il sottoscritto curatore in vista della cessione dell'azienda nel suo complesso, secondo le indicazioni previste net programma di liquidazione, ha sollecitato i soggetti operanti nel settore a fare offerte inviandole in busta chiusa entro il termine del... allo studio del curatore, che aveva invitato gli stessi a presenziare all'apertura delle buste il giorno .... ora .. presso il suo studio ..; e) nel luogo e giorno indicato si è proceduto all'apertura delle buste, come da verbale redatto ..,, ed II miglior offerente è risultato essere la società Caio; convengono e pattuiscono quanto segue: Art. 1 -Le premesse sono parte integrante del presente contratto di vendita. Art. 2 - Oggetto del contratto Il curatore ... concede a Caio, che accetta, l'azienda commerciale costituita dall'organizzazione di beni materiali e immateriali, rapporti contrattuali, risorse umane, know how, avviamento e quant'altro indicato negli allegati inventari, strumentale all'esercizio dell'attività dell'impresa denominata …….. con sede in , via .., n. . Art. 3 - Inventari Il complesso dei beni ceduti è quello che risulta dagli allegati inventari sub lett. C) (macchinari e impianti), D) (prime, scorte, semilavorati e prodotti finiti), E (beni mobili registrati), F) (brevetti, marchi, 147 licenze e autorizzazioni commerciali)..., redatti dalle parti in contraddittorio per quantità e valori, nonché da quant'altro sarà in seguito specificato. Per quanto necessario, il venditore si Impegna a prestare f consensi ed a svolgere le attività necessarie per la intestazione in capo al locatore delle licenze e autorizzazioni commerciali di cui all'inventario sub F). Art. 4- Successione nei contratti4.1-11 cessionario subentra In tutti i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite stipulati dal fallito e dal curatore per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si Indicano le seguenti categorie di contratti che vengono ceduti: -i contratti di azienda, che hanno per oggetto il godimento di beni aziendali (comodato di beni, leasing, ecc.), ad eccezione del contratto di locazione di immobile richiamato nelle premesse, di cui infra. -i contratti di impresa, attinenti all'organizzazione dell'attività di impresa con i fornitori (acquisti, somministrazioni, appalto, ecc.), con gli utenti dell'impresa (distribuzione, vendita aila clientela di beni e servizi realizzati in azienda, ecc.), con le banche e finanziatori (apertura credito, conto corrente, mutui, ecc.); -i contratti concernenti l'organizzazione in senso stretto (assicurazione, lavoro, agenti, concessionari ecc.). 4.2-11 cessionario, subentrando nei contratti di cui in precedenza, li accetta In ogni sua parte e libera il cedente da ogni suo impegno derivante dal contratti ceduti, ad eccezione di quanto al punto seguente.. 4.3-La successione del cessionario nei contratti di curata non comprende l'assunzione, neanche in via solidale, dell'obbligo del pagamento dei debiti maturati in esecuzione di detti contratti prima della data del presente contratto, al cui pagamento rimane obbligato In via esclusiva il cedente, I contratti di lavoro seguono la disciplina di cui al capo 6. 4.5- In caso di recesso dai contratti da parte dei terzi contraenti ceduti, il cedente è esonerato da ogni responsabilità verso il cessionario. Art. 5 - Successione nel contratto di locazione immobile5.1-11 contratto di locazione dell'immobile sito in via n. meglio specificato in premesse, viene ceduto all'acquirente ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 36 della legge 27.07.1978 n. 392. 5.2-il cedente darà avviso al locatore del [Immobile dell'affitto dell'azienda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da cui decorre il termine di trenta giorni entro cui il locatore ceduto potrà opporsi per gravi motivi alla cessione del contratto. 5.3-11 cessionario dell'azienda, subentrando indetto contratto, lo accetta in ogni sua parte, e assume l'obbligo del pagamento del canoni successivi alta stipula del presente contratto. Art. 6 - Contratti di lavoro subordinato 6.1-11 cessionario subentrerà, con le modalità previste dall'art. 2112 cod. civ., nei contratti di lavoro subordinato indicati nell'allegato ............a partire dal..............assumendo ì diritti e gli obblighi relativi a 148 decorrere da tale data. Ciascuna delle partì, per quanto di sua competenza, si impegna a dare le comunicazioni previste dall'art 47 della legge 29.12.1990, n. 528. In alternativa A seguito di intervenuto accorso con le Associazioni sindacali di categoria, vengono trasferiti al cessionario i seguenti contratti di lavoro: I lavoratori esclusi dalla successione avranno diritto di precedenza nelle assunzioni che l'acquirente effettuerà entro un anno dalla data del presente contratto. 6.2-Nella determinazione del prezzo di vendita si è tenuto conto dei diritti e i crediti maturati dai dipendenti precedentemente, ma non liquidati, compreso il TFR. Art. 7- Successione nei crediti e debiti I crediti e i debiti relativi alla gestione aziendale contratti anteriormente alla data del presente contratto non si trasferiscono al cessionario, anche se risultanti dal libri contabili obbligatori. Art. 8 - Obblighi di gestione del cessionario 8.1-11 cessionario si obbliga ad assicurare, fino a quando non esaurirà l'integrale pagamento del prezzo, i beni dell'azienda contro t rischi di incendio, furto, perimento fortuito, responsabilità civile e rischi specifici Inerenti all'attività aziendale, comunicando al cedente gli estremi delle polizze sottoscritte prima di entrare nella detenzione dell'azienda. Art. 9 - Garanzie del cedente II cedente assume le seguenti obbligazioni di garanzia: a) la libertà e disponibilità dei beni aziendali oggetto del contratto e loro immunità da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti, salvo quanto appresso specificato................................................. Art. 10 - Corrispettivo del contratto 10.1-11 prezzo della cessione viene concordato in €.......che il cessionario si obbliga a corrispondere in n. rate trimestrali, ciascuna di € ........ , da versarsi alle seguenti scadenze ................... 10.2-In caso di ritardo nel pagamento di una rata superiore a quindici giorni, è dovuto al cedente un interesse di mora pari al tasso legate maggiorato del ... 10.3-A garanzia del regolare adempimento dell'obbligo del pagamento del prezzo il cessionario rilascia fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di € con scadenza ..., per cui il cedente, decorsi quindici giorni dalla scadenza potrà chiedere alla Banca fideiubente (Importo del prezzo residuo, maggiorato degli interessi, senza che la banca possa opporre eccezione alcuna. Art. 11 Eventuale (vendita con riserva di proprietà) -Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 1523 C.C., la proprietà dell'azienda oggetto del presente si trasferisca in capo all'acquirente unicamente col saldo prezzo e dal momento del saldo prezzo. 149 Dell'avvenuto saldo del prezzo, si farà constare a mezzo di atto notarile di quietanza. * Nel caso di vendita con riserva di proprietà, va ricordato che: qualora del complesso aziendale facciano parte immobili, occorrerà provvedere a dare idonea segnalazione pubblicitaria dell'esistenza del patto nella nota di trascrizione. Qualora del complesso aziendale facciano parte macchinari, si renderà necessario provvedere per gli adempimenti necessari a rendere opponibile il patto ai terzi (combinato disposto dall'art. 1584 c.c. e dell'art. 88 Disp. att.; trascrizione presso il Registro istituito presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata; vedi anche la L.'28.11.1965 n. 1329). Art. 12 - Spese del contratto e imposte - 12.1-Tutte le spese relative al presente contratto e te relative Imposte sono a carico del cessionario. .. lì...... Il Cedente II Cessionario Il Curatore 150 ALLEGATO 3 BANDO PER ASTA COMPETITIVA DI CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI TRIBUTARI DI PROCEDURE CONCORSUALI E’ intenzione del Tribunale di Milano strutturare un’asta competitiva avente ad oggetto la cessione pro-soluto dei crediti tributari delle procedure concorsuali. L’asta dovrà prevedere i seguenti lotti: Lotto 1: Crediti Tributari certi di importo nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi: Crediti per imposte Dirette ed Indirette maturati prima della data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti atti di accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima; Crediti tributari per imposte dirette ed indirette che risultano da sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato; Crediti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale; Crediti iva maturati nel corso della procedura concorsuale. Lotto 2: Crediti Tributari certi di importo nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi: Crediti per imposte Dirette ed Indirette maturati prima della data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti atti di accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima; Crediti tributari per imposte dirette ed indirette che risultano da sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato; Crediti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale; Crediti iva maturati nel corso della procedura concorsuale. Lotto 3: Crediti Tributari Incerti di importo nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi: crediti per imposte Dirette ed Indirette precedenti la data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono intervenuti atti di accertamento da parte della medesima. 151 Lotto 4: Crediti Tributari Incerti di importo nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi. Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi: crediti per imposte Dirette ed Indirette precedenti la data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono intervenuti atti di accertamento da parte della medesima. Condizioni soggettive Saranno legittimati a partecipare all’asta per l’acquisto pro-soluto dei crediti fiscali di procedure concorsuali: A) per crediti di valore nominale unitario fino ad € 40.000,00, e quindi per i Lotti 1) e 3), le società che presentano i seguenti requisiti: • • • Iscrizione all’Albo delle Banche o UIC iscritte ai sensi dell’art. 106 e 107 TUB da almeno 3 anni; capitale sociale minimo € 500.000,00; aver depositato i bilanci dei due esercizi precedenti non in perdita e soggetti a revisione contabile o collegio sindacale; B) per crediti di valore nominale unitario oltre ad € 40.000,00, e quindi per i Lotti 2) e 4), le società che presentano i seguenti requisiti: • • • • Iscrizione all’Albo delle Banche o UIC - iscritte ai sensi dell’ar.107 da almeno 3 anni; capitale sociale minimo € 3.000.000,00; aver depositato i bilanci dei due esercizi precedenti non in perdita, e soggetti a revisione contabile; massa di crediti gestita non inferiore a € 200.000.000,00. Tutti i partecipanti dovranno inviare al Tribunale di Milano entro il 30 luglio 2006 la dichiarazione di disponibilità a partecipare all’asta con la documentazione attestante i predetti requisiti soggettivi, nonché l’impegno ad accettare il testo standard del contratto di cessione che sarà redatto dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di MIlano. Sono ammessi a partecipare all’asta, anche a mezzo di soggetto delegato, consorzi e gruppi di imprese, a condizione che i requisiti soggettivi di cui sopra siano rispettati in capo a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento e che siano manifesti nella domanda di partecipazione tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Entro il 15 settembre 2006 verrà comunicato dal Presidente della Sezione Fallimentare a mezzo raccomandata A/R a ciascun partecipante, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, il provvedimento che accerta la Sua legittimazione a partecipare all’asta per la sussistenza delle condizioni soggettive sopra indicate. Entro il 30 settembre 2006, Planet Com fornirà ai soggetti ritenuti dal Tribunale legittimati a partecipare all’asta le utenze per l’accesso alla data room telematica. Condizioni oggettive Tipologie di credito tributario e limiti minimi di importo oggetto di cessione Si ritengono da valutare e cedere pro-soluto: 152 Lotto 1: Crediti Tributari certi di importo nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi: Crediti per imposte Dirette ed Indirette maturati prima della data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti atti di accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima; Crediti tributari per imposte dirette ed indirette che risultano da sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato; Crediti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale; Crediti iva maturati nel corso della procedura concorsuale. Lotto 2: Crediti Tributari certi di importo nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi: Crediti per imposte Dirette ed Indirette maturati prima della data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali sono decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria senza che siano intervenuti atti di accertamento o interruttivi dei termini da parte della medesima; Crediti tributari per imposte dirette ed indirette che risultano da sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato; Crediti per ritenute maturate nel corso della procedura concorsuale; Crediti iva maturati nel corso della procedura concorsuale. Lotto 3: Crediti Tributari Incerti di importo nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario compreso tra euro 5.000,00= oltre interessi ed euro 40.000,00= oltre interessi: crediti per imposte Dirette ed Indirette precedenti la data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono intervenuti atti di accertamento da parte della medesima. Lotto 4: Crediti Tributari Incerti di importo nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi. Il lotto è costituito dalle seguenti tipologie di crediti tributari di ammontare nominale unitario superiore a euro 40.000,00= oltre interessi: crediti per imposte Dirette ed Indirette precedenti la data di ammissione alla procedura concorsuale per i quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza previsti per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero per i quali sono intervenuti atti di accertamento da parte della medesima. Condizioni delle offerte di acquisto Lotti 1 e 2: Crediti tributari certi di ammontare nominale superiore a 5.000,00= euro – offerta minima pari al 75% del solo valore capitale del credito; 153 Lotti 3 e 4 : Crediti tributari incerti di valore nominale superiore a 5.000,00= euro – offerta minima pari al 40% del solo valore capitale del credito. Modalità e costi delle operazioni di cessione I curatori sono invitati a depositare in cancelleria entro il 30 settembre 2006 la “scheda di valutazione crediti tributari” allegata (allegato 1) con copia della documentazione richiesta per ogni tipologia di credito per singola procedura concorsuale. Dovrà altresì essere allegata l’autorizzazione preventiva del Giudice Delegato a cedere i crediti tributari. Tutte le “schede di valutazione crediti tributari” con relativi allegati verranno affidate a Planet Com per la scansione che dovrà essere eseguita entro e non oltre il 16 ottobre 2006. Dovranno essere fornite le idonee garanzie da parte di Planet Com della conformità della scansione alle “schede di valutazione crediti tributari”. La data-room telematica rimarrà attiva dal 16 ottobre 2006 fino alle ore 24:00 del 14 dicembre 2006. Regolamento e modalità dell’asta Entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2006 dovrà essere depositata presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano (validità data del timbro apposto dalla cancelleria) la busta chiusa (c.d. “bustone”) contente le buste (c.d. “bustine”) con le offerte distinte per singolo lotto. Sulle buste interne (c.d. “bustine”) dovrà essere apposta l’etichetta o l’annotazione con indicazione del lotto oggetto dell’offerta. Contestualmente al deposito dell’offerta il promittente cessionario effettuerà versamento a titolo di cauzione per l’importo di euro 50.000,00= (cinquantamila/00) per ciascuno dei Lotti 1 e 3 e per l’importo di euro 100.000,00= (centomila/00) per ciascuno dei Lotti 2 e 4 a cui intenda partecipare e depositerà prova documentale di bonifico bancario effettuato sul c/c intestato a TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE FALLIMENTARE “ASTA CREDITI TRIBUTARI” ed acceso presso Ufficio Postale di Milano – Palazzo di Giustizia, del quale saranno tempestivamente comunicate le coordinate. La cauzione sarà restituita entro 5 giorni dalla data di effettuazione dell’asta al soggetto partecipante non aggiudicatario mediante bonifico sul conto corrente indicato dallo stesso soggetto nella domanda di partecipazione, al netto delle spese di bonifico. Viene fissata l’asta per il giorno 18 dicembre 2006 ore 16.00 presso il Tribunale di Milano Sezione Fallimentare. Il Presidente della Sezione Fallimentare in presenza dei partecipanti aprirà tutte le buste relative al lotto 1) e comunicherà l’offerta migliore. Sarà possibile il primo rilancio entro 3 minuti dalla comunicazione dell’offerta migliore con un rilancio minimo del 2%. Se entro 3 minuti dall’ultimo rilancio non ve ne sarà altro, il miglior offerente sarà la controparte dei singoli curatori con i quali stipulerà la cessione pro-soluto di tutti i crediti oggetto del lotto aggiudicato. 154 Si procederà analogamente per gli altri lotti. Pagamento del prezzo di cessione - La stipula del contratto di cessione pro-soluto (su testo standard che sarà redatto dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano), dovrà essere effettuato da ogni singolo curatore in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico. Il pagamento del corrispettivo dell’aggiudicazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla procedura. - Entro cinque giorni dalla data in cui il soggetto aggiudicatario depositerà avanti la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano prova dell’avvenuto pagamento (copia di tutti i bonifici bancari effettuati) di tutti i crediti tributari compresi nel lotto aggiudicato, otterrà la restituzione del deposito cauzionale versato per la partecipazione all’asta mediante bonifico sul conto corrente indicato nella domanda di partecipazione, al netto delle spese di bonifico. - Il soggetto aggiudicatario di ogni singolo Lotto si impegna a versare a Planet Com l’importo di euro 2.000,00= oltre Iva a titolo di remunerazione del servizio prestato per lo svolgimento dell’asta. - La stipula del contratto di cessione pro-soluto dei crediti tributari in argomento dovrà avvenire con contestuale pagamento del prezzo di cessione entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto di aggiudicazione dei crediti; - Le spese notarili (atto pubblico o scrittura privata autenticata), l’imposta di registro e la notifica saranno integralmente a carico del cessionario. Il curatore dovrà comunicare al Giudice Delegato l’effettuazione della cessione e documentare l’avvenuto bonifico del prezzo sul conto corrente intestato alla procedura entro 30 giorni dal perfezionamento della cessione. N.B. La scheda di valutazione dei crediti tributari è allegata al Bando e pubblicata sul sito internet della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano. 155