1 DISEGNO DI LEGGE NR. Interventi a favore dei soggetti affetti da

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IL POPOLO DELLA LIBERTA’ – ALTO ADIGE
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DISEGNO DI LEGGE NR.
Interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme
INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Diagnosi precoce e prevenzione
Art. 3 – Erogazione dei prodotti senza glutine
Art. 4 – Formazione/Informazione e sensibilizzazione
Art. 5 – Contributi
Art. 6 – Elenco provinciale
Art. 7 – Accordi Interregionali e Internazionali
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Art. 8 - Copertura finanziaria
Art. 1
Finalità
1. La Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 4
luglio 2005 n. 123, (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) che
riconosce la celiachia come malattia sociale, promuove interventi finalizzati a
prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla celiachia, ed a
contribuire al normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da tali
patologie. Adotta inoltre le misure necessarie per la tutela del celiaco.
Art. 2
Diagnosi precoce e prevenzione
1. La Provincia realizza le finalità di prevenzione attraverso la programmazione
coordinata ed integrata degli interventi sanitari ed assistenziali, assicurando:
a) La definizione di un programma articolato finalizzato alla diagnosi precoce della
celiachia e della dermatite erpetiforme;
b) La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sanitario del SSN,
medici di base, pediatri, dentisti e odontoiatri, dermatologi e altri specialisti da
individuare con provvedimento assessorile, per facilitare l’individuazione dei
soggetti celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
c) La prevenzione delle complicanze e il monitoraggio delle patologie associate alla
celiachia;
d) La definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti da celiachia;
2. Per realizzare gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia si avvale di centri
provinciali di riferimento e di presidi accreditati con documentata esperienza di
attività diagnostica e terapeutica specifica. Per garantire la diagnosi tempestiva,
inoltre, promuove l’adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
Art. 3
Erogazione dei prodotti senza glutine
1. Per garantire un'alimentazione senza glutine ai soggetti affetti da celiachia la
Provincia riconosce il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici, nei
limiti di spesa legislativamente previsti.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia assegna alle persone affette da celiachia una somma
annuale, erogabile anche mensilmente, anche mediante documento di spesa di tipo
magnetico/informatico, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine presso
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qualsiasi rivenditore. Semestralmente, la Giunta individua l’elenco dei prodotti
acquistabili con il predetto contributo, anche in aggiunta a quelli inseriti nell’elenco di
cui all’art. 7 del DM 8 giugno 2001, ed eventuali successive modifiche e/o
integrazioni, nonché dei prodotti senza glutine per i quali è stata formalizzata la
procedura di notifica da parte del Ministero competente all’ASL.
3. La Giunta Provinciale è autorizzata ad emanare apposito regolamento per le modalità
di conservazione, immagazzinamento ed esposizione al pubblico dei prodotti destinati
ai celiaci, prevedendo la separazione dei prodotti senza glutine da quelli di utilizzo
comune al fine di evitare contaminazioni, destinato a rivenditori, esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, e ogni altro soggetto pubblico o privato che
provvede alla somministrazione di pasti o allo stoccaggio, movimentazione,
conservazione e lavorazione di prodotti per celiaci.
4. La Giunta provinciale stabilisce inoltre annualmente con propria delibera le modalità
e i limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche ai celiaci, per classi di età,
tenendo conto della quantificazione minima di spesa agli stessi fini stabilita dallo
Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 123 del 2005, ed eventuali successive
modifiche.
5. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni scolastiche e
formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i servizi
sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono somministrati,
previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine; i privati, anche se in forma
di associazione, che ai fini della loro attività percepiscono contributi di qualsiasi
natura dalla Provincia, e che nello svolgimento della loro attività prevedano anche la
somministrazione di pasti, sono tenuti, a richiesta degli interessati, a somministrare
anche pasti senza glutine.
Art. 4
Formazione, Informazione e sensibilizzazione
1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove
l'inserimento di moduli informativi nell'ambito dei percorsi di formazione
professionale alberghiera.
2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, organizza
periodicamente corsi di formazione rivolti al personale specializzato addetto alle
mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici dei loro enti strumentali, e anche
se i predetti servizi siano delegati a privati sotto qualsiasi forma, nonché agli addetti
agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano somministrare
alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da celiachia.
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3. Nell'ambito dei programmi per la diagnosi precoce della celiachia, la Provincia sostiene
iniziative informative e di sensibilizzazione per l'utilizzo di test rapidi per la verifica
individuale di sospetto di celiachia.
4. La PAB promuove altresì l’educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia,
anche attraverso la collaborazione con le strutture della medicina di base e dei
consultori, o attraverso programmi di informazione anche con l’ausilio della sezione
locale dell’Associazione Italiana Celiachia (Associazione Italiana Celiachia Alto
Adige-Suedtirol-South Tyrol), volti a favorire la diffusione delle informazioni sulle
possibilità di cura e prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull’accesso ai servizi; Il
sostegno e la promozione di programmi di ricerca volti a migliorare le conoscenze
cliniche e di base della malattia, nonché’ lo sviluppo di metodologie e tecniche
terapeutiche innovative.
5. Le attività di formazione, informazione e sensibilizzazione di cui ai commi
precedenti, possono essere realizzati in collaborazione o per il tramite della locale
sezione dell’Associazione Italiana Celiachia Alto Adige-Suedtirol-South Tyrol, o
altra associazione di settore riconosciuta.
6. La ASL sentita l’Associazione Italiana Celiachia Alto Adige- Suedtirol- Suoth Tyrol,
rilascia al termine dei predetti corsi di formazione/informazione, apposito attestato
alla persona, che costituisce condizione imprescindibile per l’esercente servizio di
somministrazione di alimenti e bevande per ottenere l’inserimento nell’elenco e il
marchio previsto al successivo art.6.
Art. 5
Contributi
1. La Provincia, con le modalità stabilite dal regolamento, può concedere agli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, i cui addetti frequentano i
corsi di formazione/informazione, contributi in conto capitale fino ad un massimo 70
per cento delle spese ammesse per L’acquisto di utensili ed attrezzature da cucina,
nonché opere di ristrutturazione dei locali cucina, atti ad evitare la contaminazione da
glutine;
Art. 6
Elenco provinciale
1. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una
ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, la Provincia, a richiesta
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degli interessati, pubblica l'elenco dei predetti esercizi di ristorazione, anche sul sito
internet istituzionale della PAB.
2. Anche al fine di promuovere forme di turismo sociale, la Provincia trasmette l'elenco
previsto dal comma 1 alle associazioni locali, nazionali e estere che operano a tutela
delle persone affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.
3. Per qualificare l'offerta di alimenti senza glutine, la Provincia promuove l'istituzione
di un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell'elenco previsto dal comma 1.
4.
La Giunta provinciale disciplina con il regolamento, le procedure per istituire il
marchio, le modalità e il procedimento per l’attribuzione ai richiedenti e per la sua
permanenza e/o revoca in caso di violazioni o di mutamento del personale addetto in
possesso dell’attestato di cui al precedente art. 4, comma 6.
5. E’ vietato esporre il predetto marchio agli esercizi in cui non siano presenti addetti
non in possesso dell’attestato. La violazione a tale disposizione comporta il
pagamento di sanzione amministrativa da € 1000,00 a € 3000,00 a carico della
proprietà dell’esercizio, in solido con direttori o altre figure equiparabili. In caso di
recidiva, con provvedimento del Presidente della Giunta, viene disposta, in aggiunta
alla sanzione pecuniaria, la sanzione della sospensione della licenza per giorni 30.
Art. 7
Accordi interregionali e internazionali
1. La giunta Provinciale, nei limiti delle proprie competenze, può assumere accordi con
le altre regioni al fine di consentire ai cittadini non residenti in Provincia di Bolzano,
la spendibilità del contributo erogato dalle rispettive regioni di residenza, e
contemporaneamente la spendibilità del contributo erogato dalla PAB nelle altre
regioni italiane.
2. Può altresì assumere accordi, nei limiti delle proprie competenze, con altri paesi per
garantire le condizioni di cui al precedente comma, a condizione di reciprocità.
Art. 8
Copertura finanziaria
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1. Per i fini di cui all’art. 2, è prevista la spesa di € 100.000,00 per ciascun ano dal 2012 al
2014, gravanti sull’unità previsionale di spesa 10.115.05.
2. Per i fini di cui all’art. 4 comma 5, è prevista la spesa di € 100.000,00 per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2014, gravante sull’UPB 10.120.25
3. Per i fini di cui all’art. 5, è prevista la spesa di € 100.000,00 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2014, gravanti sull’unità previsionale di spesa 18.200.10.
4. Per i fini di cui all’art.4 comma 4,, è prevista la spesa di € 50.000,00 per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2014, gravanti sull’unità previsionale di spesa 10.120.20
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