DIRITTO SINDACALE Master Diritto del Lavoro Lamezia Terme, 9 gennaio 2015 Dott. Giuseppe Buscema Consulente del lavoro, commercialista, revisore legale Esperto Fondazione Studi CNO Il diritto sindacale E’ il diritto che regola l’attività e l’organizzazione dei sindacati Diritto senza norme Salvo che per il settore pubblico, manca una disciplina legislativa Non è stata data attuazione all’articolo 39 Cost. Non è stata data piena attuazione all’articolo 40 Cost. Le norme esistenti non sono sindacali, ma di sostegno (es. Statuto dei lavoratori) La giurisprudenza riconosce il ruolo sindacale Il diritto sindacale Costituzione Articolo 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Il diritto sindacale Costituzione Articolo 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano Legge n.146/1990 solo in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali Il diritto sindacale Il sindacato è un’associazione libera e volontaria di lavoratori e di datori di lavoro è portatore di interessi collettivi privati La mancata attuazione dell’art.39 Cost. non consente prerogative pubbliche Il diritto sindacale Libertà sindacale Art.39 comma 1 Libertà di costituire il sindacato per la tutela dei propri interessi Nell’ambito della categoria professionale o settore produttivo (autodeterminazione degli scopi in senso ampio) Libertà di definire e modificare la sfera di applicazione del contratto collettivo di lavoro Libertà dei singoli di scegliere il sindacato al quale aderire Libertà di costituire rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro Il diritto sindacale L’ampliamento del ruolo del sindacato Il legislatore ha assegnato ruoli integrativi delle norme Svolge funzioni nell’economia e nella politica in sede consultiva e talvolta concertativa quale parte sociale con gli organi dello Stato Il diritto sindacale Le finalità del sindacato per datori di lavoro e lavoratori, la stipulazione del contratto collettivo per i lavoratori, anche l’esercizio del diritto di sciopero ed altri diritti sindacali interesse collettivo Interesse collettivo nel diritto privato Riconosciuto dall’ordinamento: Art.2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale Art.1723 c.c. 2° comma Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante Art. 1726 c.c. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa Interesse collettivo nel diritto privato In quanto riconosciuto, prevale l’interesse del gruppo rispetto al singolo Tale preminenza trova riconoscimento negli istituti e nelle norme che suppongono realtà organizzate E’ necessaria dunque un’organizzazione Non è somma di interessi individuali ma sintesi di essi e come tale distinto E’ indivisibile: non può essere soddisfatto per alcuni e non per altri L’organizzazione sindacale può essere portatrice di interessi collettivi Si può parlare di interesse collettivo per le OO.SS. nella misura in cui l’attività sindacale (in primis contratto collettivo) è inderogabile. In tal caso, il diritto collettivo prevale su quello individuale Interesse collettivo sindacale Interesse del gruppo (lavoratori, datori di lavoro) Nell’ordinamento assume rilevanza l’interesse dei lavoratori: Art.36 Cost. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa Art.3 Cost. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ORGANIZZAZIONE SINDACALE E’ un’associazione privata regolata dagli artt.36 e ss. c.c. Iscrizione volontaria degli associati Democrazia interna e rispetto dei principi democratici La struttura tipica dei sindacati Sindacati nazionali per categoria merceologica produttivo All’interno della categoria più livelli I diversi livelli confluiscono in federazioni o settore ORGANIZZAZIONE SINDACALE Esempio: settore metalmeccanici Sindacato nazionale di categoria per categoria merceologica o settore produttivo: FIOM Livelli: provinciale, regionale, eventualmente aziendale Federazione: CGIL Sindacato nazionale di categoria per categoria merceologica o settore produttivo: FIM Livelli: provinciale, regionale, eventualmente aziendale Federazione: CISL Sindacato nazionale di categoria per categoria merceologica o settore produttivo: UILM Livelli: provinciale, regionale, eventualmente aziendale Federazione: UIL ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI TIPO ISTITUZIONALE Persegue interessi collettivi previsti dall’ordinamento Strutture riconosciute RSA Prevista dallo Statuto dei lavoratori: Art.19 consente la costituzione delle RSA nelle aziende con occupano più di 15 lavoratori (art.35) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art.47 D.Lgs. 81/2008 La legge presume che perseguano l’interesse collettivo di tutti i lavoratori ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI TIPO ISTITUZIONALE Persegue interessi collettivi previsti dall’ordinamento Strutture riconosciute RSA Prevista dallo Statuto dei lavoratori: Art.19 consente la costituzione delle RSA nelle aziende con occupano più di 15 lavoratori (art.35) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art.47 D.Lgs. 81/2008 La legge presume che perseguano l’interesse collettivo di tutti i lavoratori Le rappresentanze sindacali aziendali Strutture riconosciute Rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali unitarie Costituzione Possono essere costituite nelle aziende con occupano più di 15 lavoratori (art.35 Legge 300/1970) Nell’ambito delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero a quelle firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda La struttura non è disciplinata In ogni unità produttiva possono essere costituite più RSA I contratti collettivi possono prevedere forme di coordinamento tra RSA Possibile la costituzione di RSU Attività sindacale nei luoghi di lavoro Prerogative Statuto dei lavoratori - Titolo III dell’attività sindacale Assemblea Referendum Limiti al trasferimento dei dirigenti sindacali Permessi retribuiti e non retribuiti Diritto di affissione Raccolta sindacale Locali per l’esercizio dell’attività sindacale Aspettativa Stipulazione contratti collettivi aziendali Accordi di varia natura (es. installazione impianti audiovisivi e di controllo a distanza, visite di controllo) Altre previsioni legislative (es. Legge 223/1991) Attività sindacale nei luoghi di lavoro La rappresentanza in azienda: Testo unico CGIL CISL UIL e Confindustria 10 gennaio 2014 Testo unico CGIL CISL UIL– Confservizi e 10 febbraio 2014 Modifica regole già previste da precedenti accordi: Protocollo 23 luglio 2013 Accordo interconfederale 28 giugno 2011 Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 Il testo unico regola Certificazione della rappresentanza delle OOSS Elezione e poteri RSU Modalità di nomina e poteri RSA Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva Attività sindacale nei luoghi di lavoro Certificazione della rappresentanza delle OOSS Farsi misurare è una scelta volontaria E’ una misurazione che avviene su base nazionale Le Federazioni di Categoria che raggiungono la soglia del 5% a livello nazionale hanno diritto alla convocazione per la stipulazione dei CCNL La misurazione viene effettuata dal CNEL Attività sindacale nei luoghi di lavoro Certificazione della rappresentanza delle OOSS Si determina ponderando due fattori con un peso del 50% ciascuno: 1) Deleghe sindacali Deleghe di iscrizione raccolte che danno diritto alla trattenuta sindacale mensile La revoca opera dal mese successivo Per il 2014, media secondo semestre Dal 2015 media annuale 2) Voti raccolti nell’assemblea delle elezioni RSU Copia del verbale va inviato al Comitato Provinciale dei Garanti (presso DTL) La ponderazione dei dati viene effettuata dal CNEL Viene comunicata nel mese di maggio alle parti Si aggiungono le deleghe dei lavoratori di imprese in cui ci sono RSA o nessuna rappresentanza collettiva Attività sindacale nei luoghi di lavoro Elezione RSU possono costituirle le Federazioni di Categoria espressione delle OOSS che hanno sottoscritto gli accordi del 28 giugno 2011, 31 maggio 2014 e TU 2014, ovvero che vi abbiano aderito o che siano firmatari dei CCNL Possono essere indette congiuntamente o disgiuntamente Durano in carica 3 anni e decadono automaticamente Possono partecipare al voto tutti i lavoratori in forza Le RSU subentrano alle RSA e relativi dirigenti e diritti Le RSU sono composte da: o o o Imprese fino a 200 dipendenti – 3 componenti Fino a 3000 - 3 componenti ogni 300 o frazione Oltre 3000 - si aggiungono 3 dipendenti ogni 500 o frazione Attività sindacale nei luoghi di lavoro poteri RSU Contrattazione collettiva aziendale I contratti sono efficaci per tutti i lavoratori in forza Vincolano le OOSS aziendali Le RSU hanno facoltà di chiedere ai lavoratori di esprimersi sul contratto collettivo aziendale Attività sindacale nei luoghi di lavoro RSA Vengono nominate su iniziativa dei lavoratori […] nell’ambito dei sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva Durano in carica tre anni Non possono comportare oneri aziendali maggiori delle RSU Stipula contratti collettivi aziendali qualora sottoscritto dalla maggioranza Per determinare il criterio della maggioranza si fa riferimento al numero di iscritti certificate l’anno precedente I contratti sono efficaci per tutti i lavoratori in forza Le Categorie o il 30% dei lavoratori hanno facoltà di chiedere il voto entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo collettivo aziendale Attività sindacale nei luoghi di lavoro Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva Contratto collettivo nazionale di lavoro Garantire certezza di trattamenti economici e normativi su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori del settore Potere di contrattare Federazioni di Categoria rappresentative (almeno 5%) Esigibile il CCNL che soddisfa i requisiti seguenti: sottoscritto dal 50%+1 dei consensi delle Federazioni di Categoria rappresentate Consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza Esigibile per firmatari accordo Attività sindacale nei luoghi di lavoro Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva Contratto collettivo aziendale Può definire se delegata dal CCNL intese modificative Se non delega, in caso di crisi aziendali o in presenza di significativi investimenti, intese modificative sulle seguenti materie: Prestazioni lavorative Orari Organizzazione del lavoro Attività sindacale nei luoghi di lavoro Computo dei lavoratori Svolgimento di attività distinte Ove ci si riferisca all’impresa nel suo complesso, nel caso di società che svolga, nell'ambito dello stesso comune, attività distinte, ai fini della sussistenza del requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 si deve tener conto del numero di lavoratori complessivamente impiegati nel Comune con riferimento ai diversi settori di attività, essendo ciascuna attività riferibile all'unico imprenditore (Cass. 29 gennaio 1997, n. 879; Cass. 19 dicembre 1991, n. 13719). Attività sindacale nei luoghi di lavoro Computo dei lavoratori Impresa e unità produttiva Il legislatore fa riferimento, oltre che all’impresa nel suo complesso, anche alla singola unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, anche se composta da stabilimenti o uffici dislocati in zone diverse dello stesso comune Attività sindacale nei luoghi di lavoro Computo dei lavoratori Impresa e unità produttiva Per consolidato orientamento è da escludere che, ai fini della individuazione del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, una singola unità produttiva possa ritenersi caratterizzata da autonomia se la stessa persegue scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai finì produttivi dell'impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se contraddistinta da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso. Corte di cassazione - sentenza 26 settembre 2011, n. 19614 Attività sindacale nei luoghi di lavoro Impresa e unità produttiva "agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa Ex plurimis: Cass. sez. lav. n. 19837 del 04/10/2004, n. 11092 del 10/11/1997 e n. 9881 del 20/7/2001 Attività sindacale nei luoghi di lavoro Momento in cui effettuare il calcolo il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280) Attività sindacale nei luoghi di lavoro Si contano solo i DIPENDENTI …. … ossia solo i LAVORATORI SUBORDINATI Il criterio della normale consistenza dell’organico deve essere riferito ai soli lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti o agli occupati, non potendosi considerare dipendenti tutti coloro che prestino la propria attività per l'azienda, ma solo quelli a essa legati da rapporto di subordinazione (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280; Cass. 19 agosto 2011, n. 17394; Cass. 10 febbraio 2004, n. 2546) Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI DEVE ESSERE COMPUTATO Dirigenti lavoratori assunti a tempo indeterminato lavoratori con contratto di telelavoro (non è un contratto “atipico ma solo una differente modalità di svolgimento della prestazione: art. 10 Accordo Interconfederale 9 giugno 2004) Lavoratori durante il periodo di prova dipendenti assenti a vario titolo: malattia, maternità, aspettativa, ecc. (in tal caso non si computano i lavoratori assunti in loro sostituzione) lavoratori "esterni", adibiti a lavori da svolgersi fuori da stabilimento o da ufficio: piazzisti, propagandisti e informatori medico-scientifici; si considera l’unità produttiva cui fanno riferimento (Cass. Cass.21 giugno 1980, n. 3922) Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI DEVE ESSERE COMPUTATO soci lavoratori di cooperativa: “ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” (articolo 2 Legge n.142/2001) lavoratori a domicilio che rendano la propria prestazione in maniera continuativa (Cass. 1° giugno 1983, n. 3738) lavoratori stranieri i cui rapporti siano regolati, ex art. 25 preleggi, da una legge diversa da quella italiana (Cass. 22 gennaio 1987, n. 600) Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI DEVE ESSERE COMPUTATO I lavoratori occupati irregolarmente. In nero ovvero quelli occupati mediante un distacco non genuino Onere probatorio a carico del lavoratore o di chi intende dimostrare tale circostanza BASTA LA PROVA TESTIMONIALE Cass. Sent. 17 febbraio 2012, n. 2315 Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI DEVE ESSERE COMPUTATO PARZIALMENTE lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto lavoratori con contratto di lavoro intermittente: sono inclusi nell’organico in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 39 D.Lgs. n. 276/2003) lavoratori con contratto di lavoro ripartito: ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, due lavoratori con contratto di lavoro ripartito si contano come una sola unità lavoratori assunti a tempo determinato. Si computano sulla base della media del biennio precedente Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI DEVE ESSERE COMPUTATO Lavoratori a tempo parziale Ministero del lavoro - Circolare 30 aprile 2001, n.46 Quando, occorre accertare la consistenza dell'organico, i part-time si computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando la somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione eccedente la somma come innanzi individuata e superiore alla metà dell'orario a tempo pieno. Ad esempio, nel caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: 18 + 20 + 24 = 62 ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore e poiché 22 ore superano la metà dell'orario normale (40 ore), si computerà - come arrotondamento - una ulteriore unità; nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori part-time determinano 2 unità lavorative ai fini previsti Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI DEVE ESSERE COMPUTATO Lavoratori a tempo determinato Articolo 8 D.Lgs. n.368/2001 il computo dei dipendenti si basa sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro Legge 6 agosto 2013, n.97 - Legge Europea 2013 Prima non si computavano i contratti di durata inferiore a 9 mesi Dalla esclusione sulla base o della durata del contratto, si passa dunque al criterio del conteggio dei lavoratori pro rata tenendo conto della effettiva durata della prestazione lavorativa nell'arco di un biennio In sede di prima applicazione, il computo va fatto alla data del 31 dicembre 2013 con riferimento al biennio precedente Il calcolo va effettuato sommando i mesi dei contratti del periodo considerato e dividendo il risultato per 12 (cfr. Interpello n.30 del 19 novembre 2013 Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI NON DEVE ESSERE COMPUTATO apprendisti (art. 7, comma 3 D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167) lavoratori assunti con contratto di reinserimento: art. 20, comma 4, legge 23 luglio 1991, n. 223 familiari del datore di lavoro cointeressati alla direzione dell'azienda o che vi esplichino attività a titolo gratuito (Cass. 20 ottobre 1983, n. 6165) lavoratori assunti con contratto di inserimento (art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato: ex co. 5, art. 22, D.Lgs. n. 276/2003, non sono computati “nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro” Attività sindacale nei luoghi di lavoro CHI NON DEVE ESSERE COMPUTATO Contratti diversi dal lavoro subordinato tirocinanti e stagisti, nei cui confronti non si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato associati in partecipazione Collaboratori coordinati e continuativi Lavoro a progetto Attività sindacale nei luoghi di lavoro Momento in cui effettuare il calcolo il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280) Attività sindacale nei luoghi di lavoro Momento in cui effettuare il calcolo il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280) Attività sindacale nei luoghi di lavoro Assemblea I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano il loro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. Art.20 Statuto Attività sindacale nei luoghi di lavoro Referendum Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. Art.21 Statuto Attività sindacale nei luoghi di lavoro Dirigenti sindacali Limiti al trasferimento Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, dei candidati e dei membri di Commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza (art.23) Permessi retribuiti e non retribuiti Per dirigenti sindacali aziendali (art.24) Per dirigenti sindacali provinciali e nazionali (art.30) Aspettativa I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati su loro richiesta, in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (art.31) Attività sindacale nei luoghi di lavoro PERMESSI DIRIGENTI RSA Permessi retribuiti art.23 Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi almeno: a) un dirigente per ciascuna RSA di categoria, nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti (almeno 1ora/anno per ciascun dipendente ) b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna RSA nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti (almeno 8 ore mensili) c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la RSA nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) (almeno 8 ore mensili) Permessi non retribuiti art.24 Per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno I lavoratori devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le RSA Attività sindacale nei luoghi di lavoro PERMESSI DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI Permessi retribuiti (art.30) I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti Attività sindacale nei luoghi di lavoro Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro Articolo 25 Statuto Attività sindacale nei luoghi di lavoro Raccolta sindacale lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale Articolo 26 Statuto Attività sindacale nei luoghi di lavoro Locali per l’esercizio dell’attività sindacale Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni Articolo 27 Statuto Attività sindacale nei luoghi di lavoro Altre prerogative assegnate dal legislatore Regolamentazione delle tipologie contrattuali Coinvolgimento nella gestione delle crisi aziendali e nell’accesso agli ammortizzatori sociali Informativa ed incontri nel caso di trasferimento d’azienda … molto altro ancora Attività sindacale nei luoghi di lavoro Stipulazione contratti collettivi aziendali Accordi di varia natura (es. per l’installazione d’impianti audiovisivi e di controllo a distanza, visite di controllo) Retribuzione di produttività Orario di lavoro Crisi aziendali (es. Legge 223/1991) Accordi di prossimità Altre previsioni legislative DIRITTO SINDACALE I DIFFERENTI MODELLI DI CONTRATTO COLLETTIVO il contratto collettivo pre-corporativo Il movimento sindacale ha storicamente quale finalità primaria, quella di raggiungere l’obiettivo di una tutela minima economica e normativa delle condizioni lavorative Per raggiungere tale obiettivo, due azioni: Stipulazione del contratto collettivo con la controparte (datori di lavoro) Lobbie politica per condizionare il legislatore Storicamente la funzione protettiva del contratto collettivo presente in Francia, nel mondo anglosassone, in Germania Nel mondo anglosassone, affidato al rapporto tra sindacati e datori di lavoro In Francia e Germania, garanzia delle norme contrattuali affidata all’efficacia giuridica del contratto (soluzioni legislative nel 1918 e 1919) In Italia, soluzione legislativa nel 1926 il contratto collettivo corporativo … In Italia, soluzione legislativa nel 1926 Legge 3 aprile 1926, n.563 e regolamento di attuazione Per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, riconoscimento pubblico di una sola associazione con personalità giuridica Ente pubblico sotto controllo statale Potere di rappresentanza per tutti i soggetti iscritti e non iscritti Efficacia erga omnes del contratto Inderogabile in pejus dal contratto individuale Nel caso di mancato accordo collettivo, l’organizzazione collettiva poteva far ricorso alla magistratura del lavoro La magistratura del lavoro faceva le veci Nel 1942 emanazione del codice civile che incorpora il contratto collettivo nelle norme corporative: il contratto collettivo diventa fonte Fonte delegata alle parti sociali riconosciute pubblicamente Nel 1944 fu soppresso l’ordinamento corporativo IL CONTRATTO COLLETTIVO FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO Art.39 Cost. che però non è attuato Pluralismo sindacale Tutti i sindacati hanno le stesse prerogative e gli stessi diritti. A questi limiti i tentativi di selezione dei sindacati risiedono nella rappresentatività richiesta Libertà sindacale Di iscriversi o meno al sindacato Nessun obbligo per il datore di lavoro di trattare Possibile rifiuto dei sindacati dei lavoratori di sedersi al tavolo Il datore di lavoro, dopo la firma di un contratto collettivo, può firmarlo separatamente con altri (cd. accordo separato) Area di autonomia privata In mancanza di una legge sindacale, è un contratto di diritto comune Non ha efficacia erga omnes IL CONTRATTO COLLETTIVO NEL SETTORE PRIVATO Contratto di diritto comune Trova applicazione su scelta volontaria delle parti (stipulazione, applicazione volontaria) Non c’è automatico diritto dei lavoratori di vedersi riconosciuti i diritti del contratto collettivo (anche se sono iscritti al sindacato firmatario) Esistono diritti costituzionalmente riconosciuti e richiami nel codice civile al contratto collettivo Diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente (art.36 Cost.) Il legislatore ritiene che il contratto collettivo tuteli un interesse collettivo … Quali sono le funzioni e limiti del contratto collettivo le funzioni del contratto collettivo Le tradizionali funzioni del contratto collettivo sono quelle di regolare il rapporto di lavoro dal punto di vista normativo ed economico Il contratto collettivo svolge il ruolo primario di determinare la retribuzione Disciplina il periodo di prova, le modalità di inquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, fissa l’orario di lavoro, le ferie Regolamenta i provvedimenti disciplinari, dettando talvolta puntualmente le procedure ed individuando generalmente anche le condotte che determinano le sanzioni conservative o espulsive le funzioni del contratto collettivo Accanto a quelle tradizionali: Quella di concorrere all’organizzazione del lavoro, gestire le crisi aziendali: Nell’ambito degli accordi per gli ammortizzatori sociali (legge n.164/1975, legge 236/1993), per la mobilità (legge n.223/1991), per il trasferimento d’azienda (art.2112 c.c., articolo 47 legge 428/1990) Al contratto collettivo il legislatore ha attribuito diverse funzioni finalizzate ad regolare, integrare o limitare materie ad esso assegnate Diverse tipologie contrattuali di lavoro, vedono i contratti collettivi rivestire un ruolo fondamentale Altre funzioni del contratto collettivo la funzione obbligatoria Si affianca alla funzione normativa Regola i rapporti tra le parti diverse da quelle individuali del contratto Parti stipulanti il contratto ed altri soggetti (es. rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali) Produce effetti giuridici solo per i sindacati stipulanti la funzione di prevenzione dei conflitti Organi e modalità di composizione delle liti efficacia del contratto collettivo SOGGETTIVA OGGETTIVA AMBITO DI APPLICAZIONE RAPPORTO TRA CONTRATTO COLLETTIVO E CONTRATTO INDIVIDUALE E’ UN CONTRATTO DI DIRITTO COMUNE NON HA EFFICACIA ERGA OMNES INDEROGABILITA’ IN PEJUS efficacia soggettiva del contratto collettivo E’ un contratto di diritto comune Art.1388 c.c.: Art.1372 c.c.: “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato […] produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato rappresentato” ” “ Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge ” I SOGGETTI NON ISCRITTI SONO TERZI efficacia soggettiva del contratto collettivo Soggetti stipulanti Sindacati lavoratori Sindacati dei datori di lavoro In rappresentanza dei propri iscritti EFFICACIA SOGGETTIVA Nei confronti: Lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti il contratto collettivo occupati nelle imprese aderenti al sindacato dei datori di lavoro che stipulato il medesimo contratto efficacia soggettiva del contratto collettivo Applicabilità del contratto collettivo DATORE DI LAVORO LAVORATORE E’ libero di applicarlo o meno (se non iscritto al sindacato stipulante) Può decidere se trattare o meno con la controparte sindacale Dopo la stipulazione, può sottoscrivere con altri sindacati (cd.. (cd contrattazione separata) Non ha diritto di vedersi applicato un contratto collettivo, anche se iscritto al sindacato firmatario efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione dell’efficacia soggettiva Su spinta del legislatore Ad opera della giurisprudenza Scelta volontaria del datore di lavoro efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione dell’efficacia soggettiva La giurisprudenza Principio costituzionale Articolo 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Precettività della disposizione Il giudice è chiamato a verificare la nullità delle clausole dei contratti individuali difformi Applicabilità principio di conservazione del contratto e attribuzione al giudice della determinazione delle retribuzione costituzionale efficacia soggettiva del contratto collettivo Articolo 2099 c.c. La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. efficacia soggettiva del contratto collettivo Articolo 36 Costituzione I principi Proporzionalità e sufficienza principi di difficile oggettività ed applicazione non è detto che essi siano conciliabili stante il carattere generico della definizione Affermazione della contrattazione collettiva che diventa tariffaria La giurisprudenza riconosce nei minimi della contrattazione collettiva, il trattamento economico minimo rilevante ai fini della inderogabilità ai fini retributivi dei contratti individuali efficacia soggettiva del contratto collettivo Articolo 36 Costituzione La contrattazione collettiva diventa di fatto fonte di determinazione della retribuzione La finalità è quella dell’interesse collettivo di gruppo professionale E’ per questo valida per una pluralità di soggetti appartenenti alla medesima categoria ed inquadrati nel medesimo livello contrattuale Il principio è che il contratto collettivo costituisce fonte di determinazione delle retribuzioni secondo il rinvio contenuto all’art.2099 c.c. efficacia soggettiva del contratto collettivo Articolo 36 Costituzione La contrattazione collettiva Il giudice in caso di contestazione verifica corrispondenza della retribuzione all’art.36 Cost. in caso di esito negativo, determina l’importo sufficiente secondo quanto previsto dall’art.2099 2° comma […] In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. efficacia soggettiva del contratto collettivo Articolo 36 Costituzione La contrattazione collettiva Il giudice si limita alla verifica per il lavoratore parte del processo Non si estendono automaticamente gli effetti sugli altri lavoratori efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore TRADIZIONALE Legge 14 luglio 1959, n.741 Legge delega per stabilire i minimi di trattamento economico normativo (Legge n.1027/1960 ha disposto proroga) Rischio incostituzionalità per aggiramento art.39 cost. Corte Costituzionale dichiarò legittimità solo della Legge n.741 a condizione che si fosse trattato di un sistema provvisorio. Fu dichiarata incostituzionale invece la Legge n.1027/1960) (sent. 16 dicembre 1962, n.106) I decreti delegati avevano efficacia erga omnes ed i giudici applicarono tali contratti al fine dell’azione da inadempimento di un obbligo previsto dalla legge in relazione alle differenze retributive efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore TRADIZIONALE Legge 14 luglio 1959, n.741 Il decorso del tempo e la svalutazione hanno reso inadeguati tali decreti La corte costituzionale ha dichiarato illegittimità nella misura in cui non consentiva al giudice di dare attuazione all’art.36 cost. in quanto vincolava il giudice a tenere conto comunque dei minimi legali (sent. 6 luglio 1971, n.156) Il giudice estende l’efficacia legale dopo tale sentenza ai trattamenti normativi ed economici efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore Estensione Appalti Agevolazioni Obblighi contributivi efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione In forma esplicita Contratto individuale Informativa di assunzione Efficacia riconosciuta volontariamente dalle parti In forma implicita Applicazione di fatto del contratto Efficacia riconosciuta dalla giurisprudenza efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre. Cass. 8 maggio 2009 n. 10632 efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore Estensione Appalti articolo 36 Legge 20 maggio 1970, n.300 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e degli appaltatori di opere pubbliche Agevolazioni Articolo 1, comma 1175 Legge n.296/2007 Obblighi contributivi Articolo 1, Legge n.389/1989 - Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile Accordi aziendali nelle procedure di mobilità Articolo 4 e 6, Legge n.223/1991 - Efficacia degli accordi a tutti i lavoratori efficacia soggettiva del contratto collettivo Appalti articolo 36 Legge 20 maggio 1970,n.300 Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e degli appaltatori di opere pubbliche deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona L’obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie Accertamento infrazione dell'Ispettorato del lavoro Conseguenze: fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva esclusione fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto efficacia soggettiva del contratto collettivo Agevolazioni Articolo 1, comma 1175 Legge n.296/2007 […] i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più' rappresentative sul piano nazionale. efficacia soggettiva del contratto collettivo Obblighi contributivi Articolo 1, Legge 7 dicembre 1989, n.389 La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Articolo 2, comma 25, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 interpreta nel senso che , in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. efficacia soggettiva del contratto collettivo Obblighi contributivi settore edile Articolo 29, Legge n.341/1995 i datori appartenenti al settore edile sono tenuti a versare i contributi previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione proporzionata ad un numero di ore settimanali che non sia inferiore all'orario di lavoro stabilito dai CCNL e dai relativi contratti integrativi territoriali Sono ammesse solo le assenze per specifiche ipotesi: malattia; maternità ; infortunio; sciopero; CIG; Ferie e permessi; altri eventi indennizzati; aspettativa per servizio militare; aspettativa per ricoprire cariche sindacali o funzioni elettive; permessi sindacali non retribuiti; assenze per malattie del bambino fino a 3 anni d'età; aspettative per motivi privati previste dal contratto collettivo; giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione sanzionata secondo le previsioni di legge e della contrattazione collettiva; giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari; giorni non retribuiti a causa di mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità giudiziaria; periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto di lavoro efficacia soggettiva del contratto collettivo Obblighi contributivi settore edile Articolo 29, Legge n.341/1995 i datori appartenenti al settore edile sono tenuti a versare i contributi previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione proporzionata ad un numero di ore settimanali che non sia inferiore all'orario di lavoro stabilito dai CCNL e dai relativi contratti integrativi territoriali Ulteriori assenze ammesse DM 16/12/1996: permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue; eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della CIG per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione. In tal caso la contribuzione dovrà essere assolta successivamente. Nel caso di mancata concessione dell'intervento della CIG, fatta salva l'avvenuta integrazione della quota della retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro; Periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate; periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti efficacia soggettiva del contratto collettivo Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore Regolamentazione tipologie contrattuali Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di lavoro a tempo parziale Contratto di apprendistato Contratto di lavoro intermittente Contratti di prossimità I contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale possono derogare anche la legge Efficacia oggettiva del contratto collettivo Inderogabilità del contratto collettivo FINALITA’ Evitare che un lavoratore accetti condizioni sfavorevoli Nel regime corporativo, svolgeva tale funzione in quanto inderogabile ai sensi dell’articolo 2077 c.c. Applicabilità dell’articolo 2077 c.c. al contratto collettivo di diritto comune ? Efficacia oggettiva del contratto collettivo Inderogabilità del contratto collettivo Articolo 2077 c.c. “ I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro“ Disposizione relativa ai contratti corporativi La giurisprudenza ha ritenuto generalmente applicabile comunque Decisiva modifica art.2113 c.c. Efficacia oggettiva del contratto collettivo Inderogabilità del contratto collettivo Rinunzie e transazioni Articolo 2113 c.c. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 C.P.C., non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411 e 412 ter C.P.C. il problema della rappresentanza e della rappresentatività degli agenti negoziali Significato In generale significa l'attitudine a svolgere la tutela degli interessi dei rappresentati Non ci sono limiti alla tutela degli collettivi degli iscritti a prescindere dalla forza, nella misura in cui trova riconoscimento dalla controparte (es. firma del contratto collettivo) L'ampiezza delle prerogative sindacali nel nostro sistema va però oltre agli interessi degli iscritti Il sindacato svolge attività istituzionale Si pone il problema di determinare chi ed a quale condizioni può esercitare tale potere il problema della rappresentanza e della rappresentatività degli agenti negoziali Il Legislatore richiede in molti casi una adeguata rappresentatività Richiama: Sindacato maggiormente rappresentativo Sindacato comparativamente più rappresentativo Legge 389/1989 « La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale » il problema della rappresentanza e della rappresentatività degli agenti negoziali Il legislatore non fissa i criteri di tale requisito Giurisprudenza chiamata all’accertamento Indici: Consistenza numerica Presenza in molti settori produttivi Estensione nel territorio nazionale Partecipazione costante alla contrattazione collettiva Conseguenze: CGIL CISL UIL I sindacati minori I problemi sulla presenza di tutti i sindacati alla stipula dei CCNL Gli accordi per la rappresentatività il problema della rappresentanza e della rappresentatività degli agenti negoziali I dubbi sul rischio di monopolio della rappresentatività Dubbi costituzionalità criterio maggiore rappresentatività Primo orientamento Corte costituzionale: Sent. 6 marzo 1974, n.54 e Sent. 24 marzo 1988, n.334 Legittimità di tale requisito Coerente con principio di solidarietà art.2 Cost. in quanto diretto a favorire OO.SS. Portatrici interessi di ampie collettività e tese ad evitare microcorporazioni con rischi di finalità agitatorie Secondo recente orientamento Corte costituzionale: Sent. 26 gennaio 1990, n.30 Ha ritenuto attenuata l’idoneità del modello art.19 Statuto Ritiene necessario fissare nuove regole ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato il problema della rappresentanza e della rappresentatività degli agenti negoziali Gli accordi per la misurazione della rappresentatività Conseguenze: Accordo interconfederale 15 aprile 2009 Accordo interconfederale 28 giugno 2011 Testo unico CGIL CISL UIL e Confindustria 10 gennaio 2014 Testo unico CGIL CISL UIL– Confservizi e 10 febbraio 2014 il problema della rappresentanza e della rappresentatività degli agenti negoziali Testi unici 10 gennaio e 10 febbraio 2014 Certificazione della rappresentanza delle OOSS Si determina ponderando due fattori con un peso del 50% ciascuno: 1) Deleghe sindacali Deleghe di iscrizione raccolte che danno diritto alla trattenuta sindacale mensile La revoca opera dal mese successivo Per il 2014, media secondo semestre Dal 2015 media annuale 2) Voti raccolti nell’assemblea delle elezioni RSU Copia del verbale va inviato al Comitato Provinciale dei Garanti (presso DTL) La ponderazione dei dati viene effettuata dal CNEL Viene comunicata nel mese di maggio alle parti Si aggiungono le deleghe dei lavoratori di imprese in cui ci sono RSA o nessuna rappresentanza collettiva L’interpretazione del contratto collettivo Dubbi sui criteri da applicare trattandosi di atti di autonomia privata Criterio dell’interpretazione delle fonti normative art.12 preleggi – privilegio del significato proprio delle parole Criterio dell’interpretazione del contratto art.1362 e seguenti c.c. - privilegio della volontà delle parti stipulanti Non applicabili automaticamente i criteri previsti per l’interpretazione della legge (priorità all’interpretazione letterale) Il contratto collettivo assolve ad una funzione normativa che riguarda una pluralità si soggetti destinatari limita l’applicabilità del criterio L’interpretazione del contratto collettivo DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Importanza fondamentale a principi: art.1363 c.c. «le clausole si interpretano le une mediante le altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto» Clausola dubbia canone secondo art.1367 c.c. «può avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbe alcuno» Preferire interpretazione art.1369 c.c. «più conveniente alla natura e all’oggetto dell’atto» Esclude divieto interpretazione se il testo è comprensibile 1. Elemento letterale, costituisce primo elemento 2. Ricorso ad altri elementi possibile quanto l’intenzione non è chiara 3. Non è possibile ricorrere all’analogia utilizzando disciplina di altri contratti 4. L’autonomia privata non è abilitata a dare interpretazione autentica 5. Art.360, n.3 c.p.c. consente ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi di lavoro nazionali L’efficacia nel tempo del contratto collettivo Disdetta, ultrattività e decorrenza Hanno una durata determinata sia per la parte normativa che economica In caso di assenza di una durata, il recesso è possibile in qualsiasi momento Alla scadenza, non si giunge generalmente ad un immediato rinnovo: 1. Ipotesi di disdetta del contratto 2. Ipotesi di continuata applicazione del contratto scaduto 3. Ipotesi di mancata applicazione del contratto scaduto Problema relativo all’ultrattività del contratto Riduzione della retribuzione del contratto collettivo prevista può costituire violazione dell’art.36 cost. Problema relativo alla decorrenza del rinnovo e dei diritti a favore di coloro che sono in forza ad una certa data Accordo di luglio 1993 prevede indennità di vacanza contrattuale che cessa al momento del rinnovo del contratto collettivo L’efficacia nel tempo del contratto collettivo Successione di contratti Il nuovo contratto può prevedere trattamenti: Migliorativi: non si pone evidentemente alcun problema Peggiorativi: specie in periodi particolari del periodo o settoriali, può sorgere l’esigenza di prevedere una simile disciplina. E’ possibile ? Come opera individuale ? il contratto collettivo rispetto al contratto Art.2077 c.c. e 2113 c.c. prevede prevalenza del contratto individuale e annullabilità deroghe Ma nel caso di contratto collettivo successivo peggiore di quello precedente opera una incorporazione del precedente contratto ? I contenuti del precedente contratto entrano a far parte del contratto individuale ? L’efficacia nel tempo del contratto collettivo Successione di contratti Trattamento peggiorativo, come opera il contratto collettivo rispetto al contratto individuale ? Nel caso prevalesse l’incorporazione si svuoterebbe in parte la finalità della contrattazione collettiva Le condizioni di miglior favore sono normalmente quelle previste dal contratto individuale rispetto al contratto collettivo Il contratto individuale subisce la logica del contratto collettivo (cd. galleggiamento) Il contratto collettivo persegue interesse collettivo e tale può essere l’esigenza di prevedere un trattamento meno favorevole E’ possibile pertanto trattamento peggiorativo Diritti acquisiti ? Sono tali quelli entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ovvero quelli relativi alle prestazioni già svolte Non sono pertanto acquisiti i trattamenti del contratto collettivo precedente relativi a prestazioni future L’efficacia nel tempo del contratto collettivo Individuazione del trattamenti migliorativi o peggiorativi Esigenza al fine di valutare effetti art.2077 c.c. e 2113 c.c. nell’ambito del rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo se il primo derogasse il secondo. Ipotesi di facile soluzione nel caso di confronto tra medesimi istituti Es. riduzione delle ore di permesso, riduzione maggiorazione lavoro straordinario, ecc. Ipotesi più complessa nel caso di modifiche di più istituti Es. riduzione delle ore di permesso ed aumento di giorni di ferie e magari altro Soluzione ? Generalmente i contratti prevedono armonizzazione Si ritiene applicabile il criterio del confronto complessivo dei trattamenti valorizzabili in termini economici (es. ferie non possono dar luogo a risarcimento) Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione I livelli della contrattazione sono: Nazionale cd. primo livello: garantire certezza di trattamenti economici e normativi su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori del settore (testo unico rappresentanza) Territoriale e/o Aziendale cd. secondo livello: opera nell’ambito previsto dal contratto nazionale Problemi nel caso di contrasti tra livelli Articolo 2077 c.c.: “ I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro“ Riguarda solo il rapporto tra contratto individuale e collettivo Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrasti tra livelli Se il contratto di secondo livello è peggiorativo: Prevale il contratto di secondo livello in quanto si ritiene più vicino ai soggetti interessati La giurisprudenza ritiene che il contratto deve essere stipulato dai medesimi soggetti che hanno stipulato quello nazionale i quali possono pertanto derogarlo Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrasti tra livelli Se i soggetti che hanno stipulato il contratto si secondo livello hanno operato in difformità rispetto alla previsione del contratto nazionale ? Accordo Interconfederale fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi […] nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro Ove non previsto al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari o l’organizzazione del lavoro Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva nel testo unico della rappresentanza Contratto collettivo aziendale Può definire se delegata dal CCNL intese modificative Se non delega, in caso di crisi aziendali o in presenza di significativi investimenti, intese modificative sulle seguenti materie: Prestazioni lavorative Orari Organizzazione del lavoro Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrasti tra livelli I soggetti che hanno stipulato il contratto si secondo livello possono operare in difformità rispetto alla previsione del contratto nazionale ? Esiste una gerarchia tra livelli ? Sono validi i contratti stipulati in violazione ? Conseguenze di natura giuridica o associativa ? Inficiano gli accordi ? Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrasti tra livelli Clausole di rinvio: i contratti nazionali fissano le regole ed i limiti per i contratti di secondo livello SCENARI EFFICACIA REALE EFFICACIA OBBLIGATORIA INVALIDITA’ GIURIDICA DEL CONTRATTO AZIENDALE PIENA VALIDITA’ VALIDITA’ GIURIDICA DEL CONTRATTO AZIENDALE NON E’ QUELLA PREFERITA DA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA RITIENE QUESTA LA SOLUZIONE PREFERIBILE SANZIONE ASSOCIATIVA Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrasti tra livelli Gerarchia tra livelli: «L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche "in peius" al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione.» Cass. Sez. Lav., sent. n. 4517 del 12/7/1986 criterio della specialità: «la fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili, anche se di livello superiore» Cass. Sez. lavoro, sent. n. 1759 del 19/2/1988 criterio dell’effettiva volontà delle parti sociali: «Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali» Cass Sez. lavoro, sent. n. 12098 del 18/5/2010 Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione contrasti tra livelli criterio cronologico: prevale il contratto posteriore nel tempo a prescindere dal livello (Cass. 19/6/2001, n.8296) criterio della prossimità territoriale: «L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche "in peius" al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione.» (Cass. 12/7/1986, n. 4517) Contrattazione collettiva e legge contrasti Principio generale: Derogabilità in melius inderogabilità in pejus Nullità in caso di violazione Contrattazione collettiva e legge ECCEZIONI Derogabilità in pejus Art.8 D.L. 138/2011 conv. Dalla Legge n.148/2011 Fonte normativa attribuisce efficacia generale ai contratti collettivi aziendali Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità Contratti di prossimità LE DEROGHE Art. 8 D.L. n.138/2011 Consente a contratti aziendali o territoriali di: Realizzare intese con specifiche finalità Possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative a specifici ambiti Potere derogatorio di leggi e contratti collettivi nel rispetto della Costituzione, della disciplina comunitaria e delle convenzioni internazionali sul lavoro Contratti di prossimità LE FINALITA’ Art. 8 D.L. n.138/2011 Consente a contratti aziendali o territoriali di realizzare intese finalizzate a: maggiore occupazione alla qualità dei contratti di lavoro all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori alla emersione del lavoro irregolare agli incrementi di competitività e di salario alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali agli investimenti e all'avvio di nuove attività Contratti di prossimità CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 8 D.L. n.138/2011 Possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) b) c) d) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro alla disciplina dell'orario di lavoro Contratti di prossimità CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 8 D.L. n.138/2011 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento Contratti di prossimità DEROGHE E LIMITI Art. 8 D.L. n.138/2011 Le specifiche intese operano anche in deroga a: disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle intese alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro Fermo restando il rispetto Costituzione vincoli derivanti dalle normative comunitarie convenzioni internazionali sul lavoro, Contratti di prossimità I dubbi di costituzionalità Asserita violazione degli articoli 39, 117, terzo comma e 118 Costituzione Ricorrente Regione Toscana Sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012 Non fondata la questione di legittimità costituzionale Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, l’elenco di materie ha carattere tassativo, come si desume sia dall’espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato dell’art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» Ciò significa che l’effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale Diritto di sciopero Tutela costituzionale articolo 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano Assenza di una legge sullo sciopero, salvo che per i servizi pubblici essenziali Principi generali: Determina diritto a sospensione dell’obbligazione di prestazione lavorativa Viene meno corrispondente obbligazione retributiva datore di lavoro Si ritiene che la validità dello sciopero condizionata a proclamazione attraverso un atto collettivo in quanto a tutela di interessi collettivi o quantomeno comuni Rimane comunque un diritto individuale Diritto di sciopero Criticità in assenza di una legge La giurisprudenza considera legittimi: Sciopero a singhiozzo: prestazione di un minore orario di lavoro Sciopero a scacchiera: interessa alcuni reparti Sciopero attraverso una non astensione eseguendo la prestazione in misura minore Tali modalità non impediscono al datore di lavoro di tenerne conto nell’obbligazione retributiva o altre conseguenze anche per lavoratori che non hanno scioperato (si pensi al blocco degli impianti che ne sia derivato): si ritiene che se la prestazione diviene inutile avendo interrotto il ciclo produttivo, non sia tenuto a retribuire le ore lavorative Ciò deriva dal bilanciamento degli interessi del lavoratore di esercitare il diritto di sciopero con la corrispondente tutela costituzionale per il datore di lavoro di svolgere l’attività (art.41 cost.) Rimangono le criticità nel caso di ulteriori danni Diritto di sciopero Conseguenze per il datore di lavoro Sanzioni per condotta antisindacale Art.28 Statuto dei lavoratori Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio del […] diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione […] ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti Se non ottempera, sanzioni penali art.650 c.p. Diritto di sciopero Cruminaggio Il datore di lavoro può difendersi dallo sciopero: Attraverso una maggiore produttività degli impianti Con altri lavoratori Cd. cruminaggio interno Ipotesi considerate legittime da Corte Cost. sent. 23/7/1980, n.125 Dubbi su possibilità del cd. cruminaggio esterno, ovvero attraverso l’utilizzo di altri lavoratori assunti in sostituzione Vietate: Assunzioni a termine D.Lgs. n.368/2001 Assunzioni lavoratori intermittenti D.Lgs. n.276/2003 Utilizzo di somministrazione di lavoro D.Lgs. n.276/2003 Diritto di sciopero Servizi pubblici essenziali - Legge 12 giugno 1990, n.146 Il legislatore limita l’autoregolamentazione dello sciopero al fine di salvaguardare diritti costituzionalmente garantiti Vita Salute Libertà sicurezza Circolazione Assistenza e previdenza sociale Istruzione Comunicazione Procedimentalizzazione del diritto di sciopero Prevenzione dell’astensione Obbligo di comunicazione preventiva Garantire prestazioni indispensabili Evitare concomitanza altre astensioni collettive Diritto di sciopero Servizi pubblici essenziali - Legge 12 giugno 1990, n.146 Procedimentalizzazione del diritto di sciopero Prima della proclamazione: OO.SS.: prevenire l’astensione attraverso una procedure di raffreddamento e conciliazione presso DTL e Prefettura In caso di esito negativo: OO.SS.: Obbligo di comunicare per iscritto con un preavviso di 10 giorni con indicazione modalità, durata e motivi Destinatari: Commissione di Garanzia ed imprese erogatrici dei servizi Devono essere garantite le prestazioni indispensabili: la contrattazione collettiva chiamata ad individuarle (eventuale astensione dal diritto) Imprese comunicano agli utenti almeno giorni prima dell’inizio dello sciopero, modi e tempi di erogazione dei servizi al fine di garantire le prestazioni indispensabili Diritto di sciopero Servizi pubblici essenziali - Legge 12 giugno 1990, n.146 Procedimentalizzazione del diritto di sciopero Commissione di garanzia: verifica eventuale concomitanza con altri scioperi e può invitare a differire astensione Competente a verificare il rispetto delle procedure Sanzioni nel caso di violazioni delle disposizioni relative al preavviso, durata massima, procedure preventive di raffreddamento e conciliazione e ogni altro onere precedente l’astensione Se lo sciopero viene effettuato comunque, sanzioni raddoppiate nel massimo Può invitare a riformulare la proclamazione dello sciopero con differimento dell’astensione dal lavoro ad altra data Quando esiste fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti alle persone da garantire, l’autorità di governo (Consiglio dei Ministri o su delega Ministro o Prefetto) invita parti a desistere Può adottare ordinanza almeno 48 ore prima di differimento dello sciopero Sanzioni amministrative per tutti i soggetti in caso di violazioni