Attività sindacale nei luoghi di lavoro

DIRITTO SINDACALE
Master
Diritto del Lavoro
Lamezia Terme, 9 gennaio 2015
Dott. Giuseppe Buscema
Consulente del lavoro, commercialista, revisore legale
Esperto Fondazione Studi CNO
Il diritto sindacale
E’ il diritto che regola
l’attività e l’organizzazione dei sindacati
Diritto senza norme
 Salvo che per il settore pubblico, manca una disciplina
legislativa
 Non è stata data attuazione all’articolo 39 Cost.
 Non è stata data piena attuazione all’articolo 40 Cost.
 Le norme esistenti non sono sindacali, ma di sostegno (es.
Statuto dei lavoratori)
 La giurisprudenza riconosce il ruolo sindacale
Il diritto sindacale
Costituzione
Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali
il contratto si riferisce.
Il diritto sindacale
Costituzione
Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano
Legge n.146/1990
solo in materia di
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Il diritto sindacale
Il sindacato
 è un’associazione libera e volontaria di lavoratori e di
datori di lavoro
 è portatore di interessi collettivi privati
 La mancata attuazione dell’art.39 Cost. non consente
prerogative pubbliche
Il diritto sindacale
Libertà sindacale Art.39 comma 1
 Libertà di costituire il sindacato per la tutela dei
propri interessi
 Nell’ambito della categoria professionale o settore
produttivo (autodeterminazione degli scopi in senso
ampio)
 Libertà di definire e modificare la sfera di
applicazione del contratto collettivo di lavoro
 Libertà dei singoli di scegliere il sindacato al quale
aderire
 Libertà di costituire rappresentanze sindacali nei
luoghi di lavoro
Il diritto sindacale
L’ampliamento del ruolo del sindacato
 Il legislatore ha assegnato ruoli integrativi delle
norme
 Svolge funzioni nell’economia e nella politica in sede
consultiva e talvolta concertativa quale parte sociale
con gli organi dello Stato
Il diritto sindacale
Le finalità del sindacato
 per datori di lavoro e lavoratori, la stipulazione del
contratto collettivo
 per i lavoratori, anche l’esercizio del diritto di
sciopero ed altri diritti sindacali
interesse collettivo
Interesse collettivo nel diritto privato
Riconosciuto dall’ordinamento:
 Art.2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
 Art.1723 c.c. 2° comma Il mandato conferito anche
nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per
revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente
stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue
per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante
 Art. 1726 c.c. Se il mandato è stato conferito da più persone
con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non
ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che
ricorra una giusta causa
Interesse collettivo nel diritto privato
 In quanto riconosciuto, prevale l’interesse del gruppo rispetto al
singolo
 Tale preminenza trova riconoscimento negli istituti e nelle norme
che suppongono realtà organizzate
 E’ necessaria dunque un’organizzazione
 Non è somma di interessi individuali ma sintesi di essi e come
tale distinto
 E’ indivisibile: non può essere soddisfatto per alcuni e non per
altri
 L’organizzazione sindacale può essere portatrice di interessi
collettivi
 Si può parlare di interesse collettivo per le OO.SS. nella misura
in cui l’attività sindacale (in primis contratto collettivo) è
inderogabile. In tal caso, il diritto collettivo prevale su quello
individuale
Interesse collettivo sindacale
 Interesse del gruppo (lavoratori, datori di lavoro)
Nell’ordinamento assume rilevanza l’interesse dei lavoratori:
 Art.36 Cost. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa
 Art.3 Cost. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
ORGANIZZAZIONE SINDACALE
 E’ un’associazione privata regolata dagli artt.36 e ss. c.c.
 Iscrizione volontaria degli associati
 Democrazia interna e rispetto dei principi democratici
La struttura tipica dei sindacati
 Sindacati nazionali per categoria merceologica
produttivo
 All’interno della categoria più livelli
 I diversi livelli confluiscono in federazioni
o
settore
ORGANIZZAZIONE SINDACALE
Esempio: settore metalmeccanici
 Sindacato nazionale di categoria per categoria merceologica o
settore produttivo: FIOM
 Livelli: provinciale, regionale, eventualmente aziendale
 Federazione: CGIL
 Sindacato nazionale di categoria per categoria merceologica o
settore produttivo: FIM
 Livelli: provinciale, regionale, eventualmente aziendale
 Federazione: CISL
 Sindacato nazionale di categoria per categoria merceologica o
settore produttivo: UILM
 Livelli: provinciale, regionale, eventualmente aziendale
 Federazione: UIL
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI TIPO ISTITUZIONALE
Persegue interessi collettivi previsti dall’ordinamento
Strutture riconosciute
RSA Prevista dallo Statuto dei lavoratori:
 Art.19 consente la costituzione delle RSA nelle aziende con
occupano più di 15 lavoratori (art.35)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 Art.47 D.Lgs. 81/2008
La legge presume che perseguano l’interesse collettivo
di tutti i lavoratori
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI TIPO ISTITUZIONALE
Persegue interessi collettivi previsti dall’ordinamento
Strutture riconosciute
RSA Prevista dallo Statuto dei lavoratori:
 Art.19 consente la costituzione delle RSA nelle aziende con
occupano più di 15 lavoratori (art.35)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 Art.47 D.Lgs. 81/2008
La legge presume che perseguano l’interesse collettivo
di tutti i lavoratori
Le rappresentanze sindacali aziendali
Strutture riconosciute
Rappresentanze sindacali
aziendali






Rappresentanze sindacali
unitarie
Costituzione
Possono essere costituite nelle aziende con occupano più di 15
lavoratori (art.35 Legge 300/1970)
Nell’ambito delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul
piano nazionale ovvero a quelle firmatarie dei contratti collettivi
applicati in azienda
La struttura non è disciplinata
In ogni unità produttiva possono essere costituite più RSA
I contratti collettivi possono prevedere forme di coordinamento
tra RSA
Possibile la costituzione di RSU
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Prerogative Statuto dei lavoratori - Titolo III dell’attività sindacale










Assemblea
Referendum
Limiti al trasferimento dei dirigenti sindacali
Permessi retribuiti e non retribuiti
Diritto di affissione
Raccolta sindacale
Locali per l’esercizio dell’attività sindacale
Aspettativa
Stipulazione contratti collettivi aziendali
Accordi di varia natura (es. installazione impianti audiovisivi e di
controllo a distanza, visite di controllo)
 Altre previsioni legislative (es. Legge 223/1991)
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La rappresentanza in azienda:
 Testo unico CGIL CISL UIL e Confindustria 10 gennaio 2014
 Testo unico CGIL CISL UIL– Confservizi e 10 febbraio 2014
Modifica regole già previste da precedenti accordi:
 Protocollo 23 luglio 2013
 Accordo interconfederale 28 giugno 2011
 Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013




Il testo unico regola
Certificazione della rappresentanza delle OOSS
Elezione e poteri RSU
Modalità di nomina e poteri RSA
Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva
Attività sindacale nei luoghi di lavoro




Certificazione della rappresentanza delle OOSS
Farsi misurare è una scelta volontaria
E’ una misurazione che avviene su base nazionale
Le Federazioni di Categoria che raggiungono la soglia del 5% a
livello nazionale hanno diritto alla convocazione per la
stipulazione dei CCNL
La misurazione viene effettuata dal CNEL
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Certificazione della rappresentanza delle OOSS
 Si determina ponderando due fattori con un peso del 50%
ciascuno:
1) Deleghe sindacali
 Deleghe di iscrizione raccolte che danno diritto alla trattenuta
sindacale mensile
 La revoca opera dal mese successivo
 Per il 2014, media secondo semestre
 Dal 2015 media annuale
2) Voti raccolti nell’assemblea delle elezioni RSU
 Copia del verbale va inviato al Comitato Provinciale dei Garanti
(presso DTL)
 La ponderazione dei dati viene effettuata dal CNEL
 Viene comunicata nel mese di maggio alle parti
 Si aggiungono le deleghe dei lavoratori di imprese in cui ci sono
RSA o nessuna rappresentanza collettiva
Attività sindacale nei luoghi di lavoro






Elezione RSU
possono costituirle le Federazioni di Categoria espressione delle
OOSS che hanno sottoscritto gli accordi del 28 giugno 2011, 31
maggio 2014 e TU 2014, ovvero che vi abbiano aderito o che
siano firmatari dei CCNL
Possono essere indette congiuntamente o disgiuntamente
Durano in carica 3 anni e decadono automaticamente
Possono partecipare al voto tutti i lavoratori in forza
Le RSU subentrano alle RSA e relativi dirigenti e diritti
Le RSU sono composte da:
o
o
o
Imprese fino a 200 dipendenti
– 3 componenti
Fino a 3000 - 3 componenti ogni 300 o frazione
Oltre 3000
- si aggiungono 3 dipendenti ogni 500 o frazione
Attività sindacale nei luoghi di lavoro




poteri RSU
Contrattazione collettiva aziendale
I contratti sono efficaci per tutti i lavoratori in forza
Vincolano le OOSS aziendali
Le RSU hanno facoltà di chiedere ai lavoratori di esprimersi sul
contratto collettivo aziendale
Attività sindacale nei luoghi di lavoro







RSA
Vengono nominate su iniziativa dei lavoratori […] nell’ambito dei
sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati nell’unità
produttiva
Durano in carica tre anni
Non possono comportare oneri aziendali maggiori delle RSU
Stipula contratti collettivi aziendali qualora sottoscritto dalla
maggioranza
Per determinare il criterio della maggioranza si fa riferimento al
numero di iscritti certificate l’anno precedente
I contratti sono efficaci per tutti i lavoratori in forza
Le Categorie o il 30% dei lavoratori hanno facoltà di chiedere il
voto entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo collettivo
aziendale
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva
Contratto collettivo nazionale di lavoro
 Garantire certezza di trattamenti economici e normativi su tutto
il territorio nazionale e per tutti i lavoratori del settore
 Potere di contrattare Federazioni di Categoria rappresentative
(almeno 5%)
 Esigibile il CCNL che soddisfa i requisiti seguenti:
 sottoscritto dal 50%+1 dei consensi delle Federazioni di
Categoria rappresentate
 Consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza
 Esigibile per firmatari accordo
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva
Contratto collettivo aziendale
 Può definire se delegata dal CCNL intese modificative
 Se non delega, in caso di crisi aziendali o in presenza di
significativi investimenti, intese modificative sulle seguenti
materie:
 Prestazioni lavorative
 Orari
 Organizzazione del lavoro
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Computo dei lavoratori
Svolgimento di attività distinte
 Ove ci si riferisca all’impresa nel suo complesso, nel caso di
società che svolga, nell'ambito dello stesso comune, attività
distinte, ai fini della sussistenza del requisito dimensionale
richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 si deve tener conto del
numero di lavoratori complessivamente impiegati nel Comune
con riferimento ai diversi settori di attività, essendo ciascuna
attività riferibile all'unico imprenditore (Cass. 29 gennaio 1997,
n. 879; Cass. 19 dicembre 1991, n. 13719).
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Computo dei lavoratori
Impresa e unità produttiva
 Il legislatore fa riferimento, oltre che all’impresa nel suo
complesso, anche alla singola unità produttiva
 ogni articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo
funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte,
l'attività dell'impresa medesima, anche se composta da
stabilimenti o uffici dislocati in zone diverse dello stesso comune
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Computo dei lavoratori
Impresa e unità produttiva
 Per consolidato orientamento è da escludere che, ai fini della
individuazione del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della
legge n. 300/70, una singola unità produttiva possa ritenersi
caratterizzata da autonomia se la stessa persegue scopi
puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai finì produttivi
dell'impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se
contraddistinta da sostanziali condizioni imprenditoriali di
indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si
esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un
momento di esso.
Corte di cassazione - sentenza 26 settembre 2011, n. 19614
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Impresa e unità produttiva
 "agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente
licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più
consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in
organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo
comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza
tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo
relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività
produttiva aziendale.
 Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità
produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate
di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi
interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali
fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva
della stessa
Ex plurimis: Cass. sez. lav. n. 19837 del 04/10/2004,
n. 11092 del 10/11/1997 e n. 9881 del 20/7/2001
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Momento in cui effettuare il calcolo
 il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale
occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente
al licenziamento e non anche a quello successivo, senza dare rilevanza
alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello
occupazionale aziendale (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280)
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Si contano solo i DIPENDENTI ….
… ossia solo i LAVORATORI SUBORDINATI
 Il criterio della normale consistenza dell’organico deve essere riferito ai
soli lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti o agli
occupati, non potendosi considerare dipendenti tutti coloro che prestino
la propria attività per l'azienda, ma solo quelli a essa legati da rapporto
di subordinazione (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280; Cass. 19 agosto
2011, n. 17394; Cass. 10 febbraio 2004, n. 2546)
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI DEVE ESSERE COMPUTATO
 Dirigenti
 lavoratori assunti a tempo indeterminato
 lavoratori con contratto di telelavoro (non è un contratto “atipico ma
solo una differente modalità di svolgimento della prestazione: art. 10
Accordo Interconfederale 9 giugno 2004)
 Lavoratori durante il periodo di prova
 dipendenti assenti a vario titolo: malattia, maternità, aspettativa, ecc.
(in tal caso non si computano i lavoratori assunti in loro sostituzione)
 lavoratori "esterni", adibiti a lavori da svolgersi fuori da stabilimento o
da ufficio: piazzisti, propagandisti e informatori medico-scientifici; si
considera l’unità produttiva cui fanno riferimento (Cass. Cass.21 giugno
1980, n. 3922)
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI DEVE ESSERE COMPUTATO
 soci lavoratori di cooperativa: “ai soci lavoratori di cooperativa con
rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n.
300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col
rapporto di lavoro, anche quello associativo” (articolo 2 Legge
n.142/2001)
 lavoratori a domicilio che rendano la propria prestazione in maniera
continuativa (Cass. 1° giugno 1983, n. 3738)
 lavoratori stranieri i cui rapporti siano regolati, ex art. 25 preleggi, da
una legge diversa da quella italiana (Cass. 22 gennaio 1987, n. 600)
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI DEVE ESSERE COMPUTATO
 I lavoratori occupati irregolarmente. In nero ovvero quelli
occupati mediante un distacco non genuino
 Onere probatorio a carico del lavoratore o di chi intende
dimostrare tale circostanza
BASTA LA PROVA TESTIMONIALE
Cass. Sent. 17 febbraio 2012, n. 2315
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI DEVE ESSERE COMPUTATO PARZIALMENTE
 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale per la
quota di orario effettivamente svolto
 lavoratori con contratto di lavoro intermittente: sono inclusi
nell’organico in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre (art. 39 D.Lgs. n. 276/2003)
 lavoratori con contratto di lavoro ripartito: ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, due lavoratori con contratto di
lavoro ripartito si contano come una sola unità
 lavoratori assunti a tempo determinato. Si computano sulla base della
media del biennio precedente
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI DEVE ESSERE COMPUTATO
Lavoratori a tempo parziale
Ministero del lavoro - Circolare 30 aprile 2001, n.46
Quando, occorre accertare la consistenza dell'organico, i part-time si
computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e
raffrontando la somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a
tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione
eccedente la somma come innanzi individuata e superiore alla metà
dell'orario a tempo pieno.
Ad esempio, nel caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di
part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24
ore, si procederà nel seguente modo: 18 + 20 + 24 = 62 ore : 40 ore
(orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore e poiché 22 ore superano
la metà dell'orario normale (40 ore), si computerà - come arrotondamento
- una ulteriore unità; nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori part-time
determinano 2 unità lavorative ai fini previsti
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI DEVE ESSERE COMPUTATO
Lavoratori a tempo determinato
Articolo 8 D.Lgs. n.368/2001





il computo dei dipendenti si basa sul numero medio mensile di
lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla
base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro
Legge 6 agosto 2013, n.97 - Legge Europea 2013
Prima non si computavano i contratti di durata inferiore a 9 mesi
Dalla esclusione sulla base o della durata del contratto, si passa dunque
al criterio del conteggio dei lavoratori pro rata tenendo conto della
effettiva durata della prestazione lavorativa nell'arco di un biennio
In sede di prima applicazione, il computo va fatto alla data del 31
dicembre 2013 con riferimento al biennio precedente
Il calcolo va effettuato sommando i mesi dei contratti del periodo
considerato e dividendo il risultato per 12 (cfr. Interpello n.30 del 19
novembre 2013
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI NON DEVE ESSERE COMPUTATO
 apprendisti (art. 7, comma 3 D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)
 lavoratori assunti con contratto di reinserimento: art. 20, comma 4,
legge 23 luglio 1991, n. 223
 familiari del datore di lavoro cointeressati alla direzione dell'azienda o
che vi esplichino attività a titolo gratuito (Cass. 20 ottobre 1983, n.
6165)
 lavoratori assunti con contratto di inserimento (art. 59, comma 2,
D.Lgs. n. 276/2003)
 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o
indeterminato: ex co. 5, art. 22, D.Lgs. n. 276/2003, non sono
computati “nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro”
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
CHI NON DEVE ESSERE COMPUTATO
Contratti diversi dal lavoro subordinato
 tirocinanti e stagisti, nei cui confronti non si instaura un vero e proprio
rapporto di lavoro subordinato
 associati in partecipazione
 Collaboratori coordinati e continuativi
 Lavoro a progetto
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Momento in cui effettuare il calcolo
 il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale
occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente
al licenziamento e non anche a quello successivo, senza dare rilevanza
alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello
occupazionale aziendale (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280)
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Momento in cui effettuare il calcolo
 il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale
occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente
al licenziamento e non anche a quello successivo, senza dare rilevanza
alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello
occupazionale aziendale (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21280)
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Assemblea
 I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano
il loro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore
annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva
 Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine
di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
 Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza
sindacale aziendale.
 Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art.20 Statuto
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Referendum
 Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
 Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art.21 Statuto
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Dirigenti sindacali
 Limiti al trasferimento
 Il
trasferimento
dall'unità
produttiva
dei
dirigenti
delle
Rappresentanze sindacali aziendali, dei candidati e dei membri di
Commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza (art.23)
 Permessi retribuiti e non retribuiti
 Per dirigenti sindacali aziendali (art.24)
 Per dirigenti sindacali provinciali e nazionali (art.30)
 Aspettativa
 I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali possono essere collocati su loro richiesta, in aspettativa
non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (art.31)
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
PERMESSI DIRIGENTI RSA
 Permessi retribuiti art.23
 Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno
diritto ai permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna RSA di categoria, nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti (almeno
1ora/anno per ciascun dipendente )
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
RSA nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti
(almeno 8 ore mensili)
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la RSA nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lettera b) (almeno 8 ore mensili)
 Permessi non retribuiti art.24
 Per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni
di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno
 I lavoratori devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola tre giorni prima, tramite le RSA
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
PERMESSI DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI
 Permessi retribuiti (art.30)
 I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Diritto di affissione
 Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere,
su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro
Articolo 25 Statuto
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Raccolta sindacale
 lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere
opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale
Articolo 26 Statuto
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Locali per l’esercizio dell’attività sindacale
 Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
Rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa
 Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni
Articolo 27 Statuto
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Altre prerogative assegnate dal legislatore
 Regolamentazione delle tipologie contrattuali
 Coinvolgimento nella gestione delle crisi aziendali e nell’accesso
agli ammortizzatori sociali
 Informativa ed incontri nel caso di trasferimento d’azienda
 … molto altro ancora
Attività sindacale nei luoghi di lavoro
Stipulazione contratti collettivi aziendali
 Accordi di varia natura (es. per l’installazione d’impianti
audiovisivi e di controllo a distanza, visite di controllo)
 Retribuzione di produttività
 Orario di lavoro
 Crisi aziendali (es. Legge 223/1991)
 Accordi di prossimità
 Altre previsioni legislative
DIRITTO SINDACALE
I DIFFERENTI MODELLI
DI CONTRATTO COLLETTIVO
il contratto collettivo pre-corporativo
 Il movimento sindacale ha storicamente quale finalità primaria,
quella di raggiungere l’obiettivo di una tutela minima economica
e normativa delle condizioni lavorative
 Per raggiungere tale obiettivo, due azioni:
 Stipulazione del contratto collettivo con la controparte (datori di
lavoro)
 Lobbie politica per condizionare il legislatore
 Storicamente la funzione protettiva del contratto collettivo
presente in Francia, nel mondo anglosassone, in Germania
 Nel mondo anglosassone, affidato al rapporto tra sindacati e
datori di lavoro
 In Francia e Germania, garanzia delle norme contrattuali
affidata all’efficacia giuridica del contratto (soluzioni legislative
nel 1918 e 1919)
 In Italia, soluzione legislativa nel 1926
il contratto collettivo corporativo
… In Italia, soluzione legislativa nel 1926
 Legge 3 aprile 1926, n.563 e regolamento di attuazione
 Per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o
professionisti, riconoscimento pubblico di una sola associazione
con personalità giuridica
 Ente pubblico sotto controllo statale
 Potere di rappresentanza per tutti i soggetti iscritti e non iscritti
 Efficacia erga omnes del contratto
 Inderogabile in pejus dal contratto individuale
 Nel caso di mancato accordo collettivo, l’organizzazione
collettiva poteva far ricorso alla magistratura del lavoro
 La magistratura del lavoro faceva le veci
 Nel 1942 emanazione del codice civile che incorpora il contratto
collettivo nelle norme corporative: il contratto collettivo diventa
fonte
 Fonte delegata alle parti sociali riconosciute pubblicamente
 Nel 1944 fu soppresso l’ordinamento corporativo
IL CONTRATTO COLLETTIVO
FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO
 Art.39 Cost. che però non è attuato
Pluralismo sindacale
 Tutti i sindacati hanno le stesse prerogative e gli stessi diritti.
 A questi limiti i tentativi di selezione dei sindacati risiedono nella
rappresentatività richiesta
Libertà sindacale




Di iscriversi o meno al sindacato
Nessun obbligo per il datore di lavoro di trattare
Possibile rifiuto dei sindacati dei lavoratori di sedersi al tavolo
Il datore di lavoro, dopo la firma di un contratto collettivo, può
firmarlo separatamente con altri (cd. accordo separato)
Area di autonomia privata
 In mancanza di una legge sindacale, è un contratto di diritto
comune
 Non ha efficacia erga omnes
IL CONTRATTO COLLETTIVO
NEL SETTORE PRIVATO
Contratto di diritto comune
 Trova applicazione su scelta volontaria delle parti (stipulazione,
applicazione volontaria)
 Non c’è automatico diritto dei lavoratori di vedersi riconosciuti i
diritti del contratto collettivo (anche se sono iscritti al sindacato
firmatario)
Esistono diritti costituzionalmente riconosciuti e richiami nel codice
civile al contratto collettivo
 Diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente (art.36
Cost.)
 Il legislatore ritiene che il contratto collettivo tuteli un interesse
collettivo …
Quali sono le funzioni e limiti del contratto collettivo
le funzioni del contratto collettivo




Le tradizionali funzioni del contratto collettivo sono quelle di
regolare il rapporto di lavoro dal punto di vista normativo ed
economico
Il contratto collettivo svolge il ruolo primario di determinare la
retribuzione
Disciplina il periodo di prova, le modalità di inquadramento dei
lavoratori sulla base delle mansioni svolte, fissa l’orario di
lavoro, le ferie
Regolamenta i provvedimenti disciplinari, dettando talvolta
puntualmente le procedure ed individuando generalmente anche
le condotte che determinano le sanzioni conservative o espulsive
le funzioni del contratto collettivo
Accanto a quelle tradizionali:
 Quella di concorrere all’organizzazione del lavoro, gestire le crisi
aziendali:


Nell’ambito degli accordi per gli ammortizzatori sociali (legge
n.164/1975, legge 236/1993), per la mobilità (legge
n.223/1991), per il trasferimento d’azienda (art.2112 c.c.,
articolo 47 legge 428/1990)
Al contratto collettivo il legislatore ha attribuito diverse funzioni
finalizzate ad regolare, integrare o limitare materie ad esso
assegnate

Diverse tipologie contrattuali di lavoro, vedono i contratti
collettivi rivestire un ruolo fondamentale
Altre funzioni del contratto collettivo

la funzione obbligatoria
Si affianca alla funzione normativa
Regola i rapporti tra le parti diverse da quelle individuali del
contratto
Parti stipulanti il contratto ed altri soggetti (es. rappresentanze
sindacali territoriali ed aziendali)
Produce effetti giuridici solo per i sindacati stipulanti

la funzione di prevenzione dei conflitti
Organi e modalità di composizione delle liti



efficacia del contratto collettivo
SOGGETTIVA
OGGETTIVA
AMBITO DI APPLICAZIONE
RAPPORTO TRA CONTRATTO
COLLETTIVO E CONTRATTO
INDIVIDUALE
E’ UN CONTRATTO
DI DIRITTO COMUNE
NON HA EFFICACIA
ERGA OMNES
INDEROGABILITA’ IN PEJUS
efficacia soggettiva del contratto collettivo
E’ un contratto di diritto comune
Art.1388 c.c.:
Art.1372 c.c.:
“Il contratto concluso dal
rappresentante in nome e
nell’interesse del
rappresentato […] produce
direttamente effetto nei
confronti del rappresentato
rappresentato”
”
“ Il contratto non produce
effetto rispetto ai terzi se
non nei casi previsti dalla
legge ”
I SOGGETTI NON ISCRITTI SONO TERZI
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Soggetti stipulanti
Sindacati lavoratori
Sindacati dei datori di lavoro
In rappresentanza dei propri
iscritti
EFFICACIA SOGGETTIVA
Nei confronti:
 Lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti il contratto
collettivo occupati nelle imprese aderenti al sindacato dei
datori di lavoro che stipulato il medesimo contratto
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Applicabilità del contratto collettivo
DATORE DI LAVORO
LAVORATORE
 E’ libero di applicarlo o
meno (se non iscritto al
sindacato stipulante)
 Può decidere se trattare o
meno con la controparte
sindacale
 Dopo la stipulazione, può
sottoscrivere
con
altri
sindacati
(cd..
(cd
contrattazione separata)
 Non ha diritto di vedersi
applicato
un
contratto
collettivo, anche se iscritto
al sindacato firmatario
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione dell’efficacia soggettiva
 Su spinta del legislatore
 Ad opera della giurisprudenza
 Scelta volontaria del datore di lavoro
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione dell’efficacia soggettiva
La giurisprudenza
Principio costituzionale
Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
 Precettività della disposizione
 Il giudice è chiamato a verificare la nullità delle clausole dei
contratti individuali difformi
 Applicabilità principio di conservazione del contratto e
attribuzione al giudice della determinazione delle retribuzione
costituzionale
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Articolo 2099 c.c.
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a
tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura
determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei
termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la
retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra,
del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in
parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o
con prestazioni in natura.
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Articolo 36 Costituzione
I principi
Proporzionalità e sufficienza
 principi di difficile oggettività ed applicazione
 non è detto che essi siano conciliabili stante il carattere
generico della definizione
 Affermazione della contrattazione collettiva che diventa
tariffaria
 La giurisprudenza riconosce nei minimi della contrattazione
collettiva, il trattamento economico minimo rilevante ai fini
della inderogabilità ai fini retributivi dei contratti individuali
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Articolo 36 Costituzione




La contrattazione collettiva diventa di fatto fonte di
determinazione della retribuzione
La finalità è quella dell’interesse collettivo di gruppo
professionale
E’ per questo valida per una pluralità di soggetti appartenenti
alla medesima categoria ed inquadrati nel medesimo livello
contrattuale
Il principio è che il contratto collettivo costituisce fonte di
determinazione delle retribuzioni secondo il rinvio contenuto
all’art.2099 c.c.
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Articolo 36 Costituzione
La contrattazione collettiva

Il giudice in caso di contestazione verifica corrispondenza
della retribuzione all’art.36 Cost. in caso di esito negativo,
determina l’importo sufficiente secondo quanto previsto
dall’art.2099 2° comma
[…] In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la
retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra,
del parere delle associazioni professionali.
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Articolo 36 Costituzione
La contrattazione collettiva


Il giudice si limita alla verifica per il lavoratore parte del
processo
Non si estendono automaticamente gli effetti sugli altri
lavoratori
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore




TRADIZIONALE
Legge 14 luglio 1959, n.741
Legge delega per stabilire i minimi di trattamento economico
normativo (Legge n.1027/1960 ha disposto proroga)
Rischio incostituzionalità per aggiramento art.39 cost.
Corte Costituzionale dichiarò legittimità solo della Legge n.741 a
condizione che si fosse trattato di un sistema provvisorio. Fu
dichiarata incostituzionale invece la Legge n.1027/1960) (sent.
16 dicembre 1962, n.106)
I decreti delegati avevano efficacia erga omnes ed i giudici
applicarono tali contratti al fine dell’azione da inadempimento di
un obbligo previsto dalla legge in relazione alle differenze
retributive
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore
TRADIZIONALE
Legge 14 luglio 1959, n.741
 Il decorso del tempo e la svalutazione hanno reso inadeguati tali
decreti
 La corte costituzionale ha dichiarato illegittimità nella misura in
cui non consentiva al giudice di dare attuazione all’art.36 cost.
in quanto vincolava il giudice a tenere conto comunque dei
minimi legali (sent. 6 luglio 1971, n.156)
 Il giudice estende l’efficacia legale dopo tale sentenza ai
trattamenti normativi ed economici
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore
Estensione
 Appalti
 Agevolazioni
 Obblighi contributivi
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione
In forma esplicita
Contratto individuale
Informativa di assunzione
Efficacia riconosciuta
volontariamente dalle parti
In forma implicita
Applicazione di fatto del
contratto
Efficacia riconosciuta dalla
giurisprudenza
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione
I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi
della L. 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e
privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti
tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero
che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai
patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un
comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata
applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in
detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un'adesione
implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo
contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso,
né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle
associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto
all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece
esplicitamente altre.
Cass. 8 maggio 2009 n. 10632
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore
Estensione
 Appalti
 articolo 36 Legge 20 maggio 1970, n.300 - Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo stato e
degli appaltatori di opere
pubbliche
 Agevolazioni
 Articolo 1, comma 1175 Legge n.296/2007
 Obblighi contributivi
 Articolo 1, Legge n.389/1989 - Retribuzione imponibile,
accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di
retribuzione imponibile
 Accordi aziendali nelle procedure di mobilità
 Articolo 4 e 6, Legge n.223/1991 - Efficacia degli accordi a tutti
i lavoratori
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Appalti
 articolo 36 Legge 20 maggio 1970,n.300
 Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e
degli
appaltatori di opere pubbliche
 deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per
il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona
 L’obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in
cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie
 Accertamento infrazione dell'Ispettorato del lavoro
 Conseguenze: fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o
nel caso di recidiva esclusione fino a cinque anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Agevolazioni
 Articolo 1, comma 1175 Legge n.296/2007
 […] i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori
di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più' rappresentative sul piano nazionale.
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Obblighi contributivi
 Articolo 1, Legge 7 dicembre 1989, n.389
 La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
 Articolo 2, comma 25, Legge 28 dicembre 1995, n. 549
 interpreta nel senso che , in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti
per
la
medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed
assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria.
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Obblighi contributivi settore edile
 Articolo 29, Legge n.341/1995
 i datori appartenenti al settore edile sono tenuti a versare i
contributi
previdenziali
ed
assistenziali
sulla
retribuzione
proporzionata ad un numero di ore settimanali che non sia inferiore
all'orario di lavoro stabilito dai CCNL e dai relativi contratti
integrativi territoriali
 Sono ammesse solo le assenze per specifiche ipotesi: malattia;
maternità ; infortunio; sciopero; CIG; Ferie e permessi; altri eventi
indennizzati; aspettativa per servizio militare; aspettativa per ricoprire
cariche sindacali o funzioni elettive; permessi sindacali non retribuiti;
assenze per malattie del bambino fino a 3 anni d'età; aspettative per motivi
privati previste dal contratto collettivo; giorni di assenza ingiustificata con
perdita della retribuzione sanzionata secondo le previsioni di legge e della
contrattazione collettiva; giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
derivanti da provvedimenti disciplinari; giorni non retribuiti a causa di
mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della
libertà personale adottati dall'Autorità giudiziaria; periodi di malattia
eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la
conservazione del posto di lavoro
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Obblighi contributivi settore edile
 Articolo 29, Legge n.341/1995
 i datori appartenenti al settore edile sono tenuti a versare i
contributi
previdenziali
ed
assistenziali
sulla
retribuzione
proporzionata ad un numero di ore settimanali che non sia inferiore
all'orario di lavoro stabilito dai CCNL e dai relativi contratti
integrativi territoriali
 Ulteriori assenze ammesse DM 16/12/1996:
 permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
 eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme
corrispondenti agli importi della CIG per i periodi per i quali è stata richiesta
ed in pendenza di istanza di concessione. In tal caso la contribuzione dovrà
essere assolta successivamente. Nel caso di mancata concessione
dell'intervento della CIG, fatta salva l'avvenuta integrazione della quota della
retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro;
 Periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le
hanno maturate;
 periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non
retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se
indennizzati dagli Enti
efficacia soggettiva del contratto collettivo
Estensione dell’efficacia ad opera del legislatore
 Regolamentazione tipologie contrattuali




Contratto di lavoro a tempo determinato
Contratto di lavoro a tempo parziale
Contratto di apprendistato
Contratto di lavoro intermittente
 Contratti di prossimità
 I contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale possono
derogare anche la legge
Efficacia oggettiva del contratto collettivo
Inderogabilità del contratto collettivo
FINALITA’
 Evitare che un lavoratore accetti condizioni sfavorevoli
 Nel regime corporativo, svolgeva tale funzione in quanto
inderogabile ai sensi dell’articolo 2077 c.c.
 Applicabilità dell’articolo 2077 c.c. al contratto collettivo
di diritto comune ?
Efficacia oggettiva del contratto collettivo
Inderogabilità del contratto collettivo
Articolo 2077 c.c.
“ I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie
alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi
alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o
successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da
quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali
condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro“
Disposizione relativa ai contratti corporativi
La giurisprudenza ha ritenuto generalmente applicabile comunque
Decisiva modifica art.2113 c.c.
Efficacia oggettiva del contratto collettivo
Inderogabilità del contratto collettivo
Rinunzie e transazioni
Articolo 2113 c.c.
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti
o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 C.P.C., non
sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o
della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore
idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411 e 412 ter C.P.C.
il problema della rappresentanza e della rappresentatività
degli agenti negoziali
Significato
 In generale significa l'attitudine a svolgere la tutela degli
interessi dei rappresentati
 Non ci sono limiti alla tutela degli collettivi degli iscritti a
prescindere dalla forza, nella misura in cui trova riconoscimento
dalla controparte (es. firma del contratto collettivo)
 L'ampiezza delle prerogative sindacali nel nostro sistema va
però oltre agli interessi degli iscritti
 Il sindacato svolge attività istituzionale
 Si pone il problema di determinare chi ed a quale condizioni può
esercitare tale potere
il problema della rappresentanza e della rappresentatività
degli agenti negoziali
Il Legislatore richiede in molti casi una adeguata
rappresentatività
Richiama:
 Sindacato maggiormente rappresentativo
 Sindacato comparativamente più rappresentativo
 Legge 389/1989 « La retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non
può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da
leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale »
il problema della rappresentanza e della rappresentatività
degli agenti negoziali
Il legislatore non fissa i criteri di tale requisito
 Giurisprudenza chiamata all’accertamento
 Indici:





Consistenza numerica
Presenza in molti settori produttivi
Estensione nel territorio nazionale
Partecipazione costante alla contrattazione collettiva
Conseguenze:




CGIL CISL UIL
I sindacati minori
I problemi sulla presenza di tutti i sindacati alla stipula dei CCNL
Gli accordi per la rappresentatività
il problema della rappresentanza e della rappresentatività
degli agenti negoziali
I dubbi sul rischio di monopolio della rappresentatività
Dubbi costituzionalità criterio maggiore rappresentatività
 Primo orientamento Corte costituzionale:


Sent. 6 marzo 1974, n.54 e Sent. 24 marzo 1988, n.334
 Legittimità di tale requisito
 Coerente con principio di solidarietà art.2 Cost. in quanto
diretto a favorire OO.SS. Portatrici interessi di ampie
collettività e tese ad evitare microcorporazioni con rischi di
finalità agitatorie
Secondo recente orientamento Corte costituzionale:

Sent. 26 gennaio 1990, n.30
 Ha ritenuto attenuata l’idoneità del modello art.19 Statuto
 Ritiene
necessario fissare nuove regole ispirate alla
valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di
democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e
sindacato
il problema della rappresentanza e della rappresentatività
degli agenti negoziali
Gli accordi per la misurazione della rappresentatività
 Conseguenze:




Accordo interconfederale 15 aprile 2009
Accordo interconfederale 28 giugno 2011
Testo unico CGIL CISL UIL e Confindustria 10 gennaio 2014
Testo unico CGIL CISL UIL– Confservizi e 10 febbraio 2014
il problema della rappresentanza e della rappresentatività
degli agenti negoziali
Testi unici 10 gennaio e 10 febbraio 2014
Certificazione della rappresentanza delle OOSS
 Si determina ponderando due fattori con un peso del 50%
ciascuno:
1) Deleghe sindacali
 Deleghe di iscrizione raccolte che danno diritto alla trattenuta
sindacale mensile
 La revoca opera dal mese successivo
 Per il 2014, media secondo semestre
 Dal 2015 media annuale
2) Voti raccolti nell’assemblea delle elezioni RSU
 Copia del verbale va inviato al Comitato Provinciale dei Garanti
(presso DTL)
 La ponderazione dei dati viene effettuata dal CNEL
 Viene comunicata nel mese di maggio alle parti
 Si aggiungono le deleghe dei lavoratori di imprese in cui ci sono
RSA o nessuna rappresentanza collettiva
L’interpretazione del contratto collettivo
 Dubbi sui criteri da applicare trattandosi di atti di autonomia
privata
 Criterio dell’interpretazione delle fonti normative art.12 preleggi
– privilegio del significato proprio delle parole
 Criterio dell’interpretazione del contratto art.1362 e seguenti c.c.
- privilegio della volontà delle parti stipulanti
 Non applicabili automaticamente i criteri previsti per
l’interpretazione della legge (priorità all’interpretazione letterale)
 Il contratto collettivo assolve ad una funzione normativa che
riguarda una pluralità si soggetti destinatari limita l’applicabilità
del criterio
L’interpretazione del contratto collettivo
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
 Importanza fondamentale a principi:
 art.1363 c.c. «le clausole si interpretano le une mediante le altre
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso
dell’atto»
 Clausola dubbia canone secondo art.1367 c.c. «può avere
qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbe
alcuno»
 Preferire interpretazione art.1369 c.c. «più conveniente alla
natura e all’oggetto dell’atto»
 Esclude divieto interpretazione se il testo è comprensibile
1. Elemento letterale, costituisce primo elemento
2. Ricorso ad altri elementi possibile quanto l’intenzione non è chiara
3. Non è possibile ricorrere all’analogia utilizzando disciplina di altri
contratti
4. L’autonomia privata non è abilitata a dare interpretazione autentica
5. Art.360, n.3 c.p.c. consente ricorso in cassazione per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi di
lavoro nazionali
L’efficacia nel tempo del contratto collettivo
Disdetta, ultrattività e decorrenza
 Hanno una durata determinata sia per la parte normativa che
economica
 In caso di assenza di una durata, il recesso è possibile in
qualsiasi momento
 Alla scadenza, non si giunge generalmente ad un immediato
rinnovo:
1. Ipotesi di disdetta del contratto
2. Ipotesi di continuata applicazione del contratto scaduto
3. Ipotesi di mancata applicazione del contratto scaduto
 Problema relativo all’ultrattività del contratto
 Riduzione della retribuzione del contratto collettivo prevista può
costituire violazione dell’art.36 cost.
 Problema relativo alla decorrenza del rinnovo e dei diritti a
favore di coloro che sono in forza ad una certa data
 Accordo di luglio 1993 prevede indennità di vacanza contrattuale
che cessa al momento del rinnovo del contratto collettivo
L’efficacia nel tempo del contratto collettivo
Successione di contratti
 Il nuovo contratto può prevedere trattamenti:
 Migliorativi: non si pone evidentemente alcun problema
 Peggiorativi: specie in periodi particolari del periodo o settoriali,
può sorgere l’esigenza di prevedere una simile disciplina. E’
possibile ?
 Come
opera
individuale ?
il
contratto
collettivo
rispetto
al
contratto
 Art.2077 c.c. e 2113 c.c. prevede prevalenza del contratto
individuale e annullabilità deroghe
 Ma nel caso di contratto collettivo successivo peggiore di quello
precedente opera una incorporazione del precedente contratto ?
 I contenuti del precedente contratto entrano a far parte del
contratto individuale ?
L’efficacia nel tempo del contratto collettivo
Successione di contratti
 Trattamento peggiorativo, come opera il contratto collettivo
rispetto al contratto individuale ?
 Nel caso prevalesse l’incorporazione si svuoterebbe in parte la
finalità della contrattazione collettiva
 Le condizioni di miglior favore sono normalmente quelle previste
dal contratto individuale rispetto al contratto collettivo
 Il contratto individuale subisce la logica del contratto collettivo
(cd. galleggiamento)
 Il contratto collettivo persegue interesse collettivo e tale può
essere l’esigenza di prevedere un trattamento meno favorevole
 E’ possibile pertanto trattamento peggiorativo
 Diritti acquisiti ?
 Sono tali quelli entrati a far parte del patrimonio del lavoratore,
ovvero quelli relativi alle prestazioni già svolte
 Non sono pertanto acquisiti i trattamenti del contratto collettivo
precedente relativi a prestazioni future
L’efficacia nel tempo del contratto collettivo
Individuazione del trattamenti migliorativi o peggiorativi
 Esigenza al fine di valutare effetti art.2077 c.c. e 2113 c.c.
nell’ambito del rapporto tra contratto individuale e contratto
collettivo se il primo derogasse il secondo.
 Ipotesi di facile soluzione nel caso di confronto tra medesimi
istituti
 Es. riduzione delle ore di permesso, riduzione maggiorazione
lavoro straordinario, ecc.
 Ipotesi più complessa nel caso di modifiche di più istituti
 Es. riduzione delle ore di permesso ed aumento di giorni di ferie
e magari altro
 Soluzione ?
 Generalmente i contratti prevedono armonizzazione
 Si ritiene applicabile il criterio del confronto complessivo dei
trattamenti valorizzabili in termini economici (es. ferie non
possono dar luogo a risarcimento)
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
 I livelli della contrattazione sono:
 Nazionale cd. primo livello: garantire certezza di trattamenti
economici e normativi su tutto il territorio nazionale e per tutti i
lavoratori del settore (testo unico rappresentanza)
 Territoriale e/o Aziendale cd. secondo livello: opera nell’ambito
previsto dal contratto nazionale
 Problemi nel caso di contrasti tra livelli
Articolo 2077 c.c.:
“ I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle
quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni
di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al
contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro“
Riguarda solo il rapporto tra contratto individuale e collettivo
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
contrasti tra livelli
Se il contratto di secondo livello è peggiorativo:
 Prevale il contratto di secondo livello in quanto si ritiene più
vicino ai soggetti interessati
 La giurisprudenza ritiene che il contratto deve essere stipulato
dai medesimi soggetti che hanno stipulato quello nazionale i
quali possono pertanto derogarlo
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
contrasti tra livelli
Se i soggetti che hanno stipulato il contratto si secondo livello
hanno operato in difformità rispetto alla previsione del contratto
nazionale ?
Accordo Interconfederale fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del
28 giugno 2011
 attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la
capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi […]
nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi
nazionali di lavoro
 Ove non previsto al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di
investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed
occupazionale dell’impresa
 con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che
disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari o l’organizzazione del
lavoro
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
Ruoli e funzioni della contrattazione collettiva nel testo
unico della rappresentanza
Contratto collettivo aziendale
 Può definire se delegata dal CCNL intese modificative
 Se non delega, in caso di crisi aziendali o in presenza di
significativi investimenti, intese modificative sulle seguenti
materie:
 Prestazioni lavorative
 Orari
 Organizzazione del lavoro
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
contrasti tra livelli
 I soggetti che hanno stipulato il contratto si secondo livello
possono operare in difformità rispetto alla previsione del
contratto nazionale ?
 Esiste una gerarchia tra livelli ?
 Sono validi i contratti stipulati in violazione ?
 Conseguenze di natura giuridica o associativa ?
 Inficiano gli accordi ?
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
contrasti tra livelli
Clausole di rinvio: i contratti nazionali fissano le regole ed i limiti
per i contratti di secondo livello
SCENARI
EFFICACIA REALE
EFFICACIA OBBLIGATORIA
INVALIDITA’ GIURIDICA
DEL CONTRATTO AZIENDALE
PIENA VALIDITA’
VALIDITA’ GIURIDICA
DEL CONTRATTO AZIENDALE
NON E’ QUELLA PREFERITA
DA DOTTRINA E
GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA
RITIENE QUESTA LA
SOLUZIONE PREFERIBILE
SANZIONE ASSOCIATIVA
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
contrasti tra livelli
 Gerarchia tra livelli: «L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il
rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non
già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che
i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di
stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia
ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche "in peius" al
trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto
collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione.»
Cass. Sez. Lav., sent. n. 4517 del 12/7/1986
 criterio della specialità: «la fonte collettiva più prossima agli
interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge,
prevalente sulle altre consimili, anche se di livello superiore» Cass.
Sez. lavoro, sent. n. 1759 del 19/2/1988
 criterio dell’effettiva volontà delle parti sociali: «Il contrasto fra
contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale
e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità
proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle
parti sociali» Cass Sez. lavoro, sent. n. 12098 del 18/5/2010
Contrattazione collettiva: i diversi livelli di contrattazione
contrasti tra livelli
 criterio cronologico: prevale il contratto posteriore nel tempo a
prescindere dal livello (Cass. 19/6/2001, n.8296)
 criterio della prossimità territoriale: «L'art. 2077 cod. civ. regola
unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di
lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne
consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici
o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di
rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche "in peius" al
trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto
collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione.»
(Cass. 12/7/1986, n. 4517)
Contrattazione collettiva e legge
contrasti
Principio generale:
Derogabilità in melius
inderogabilità in pejus
Nullità in caso di violazione
Contrattazione collettiva e legge
ECCEZIONI
Derogabilità in pejus
Art.8 D.L. 138/2011 conv. Dalla Legge n.148/2011
Fonte normativa attribuisce efficacia generale
ai contratti collettivi aziendali
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
Contratti di prossimità
LE DEROGHE
Art. 8 D.L. n.138/2011
Consente a contratti aziendali o territoriali di:
 Realizzare intese con specifiche finalità
 Possono riguardare
la regolazione delle materie inerenti
l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle
relative a specifici ambiti
 Potere derogatorio di leggi e contratti collettivi nel
rispetto
della
Costituzione, della disciplina comunitaria
e delle convenzioni internazionali sul lavoro
Contratti di prossimità
LE FINALITA’
Art. 8 D.L. n.138/2011
Consente a contratti aziendali o territoriali di realizzare intese
finalizzate a:
 maggiore occupazione
 alla qualità dei contratti di lavoro
 all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
 alla emersione del lavoro irregolare
 agli incrementi di competitività e di salario
 alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali
 agli investimenti e all'avvio di nuove attività
Contratti di prossimità
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 8 D.L. n.138/2011
Possono
riguardare
la regolazione delle materie
inerenti
l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle
relative:
a)
b)
c)
d)
agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie
alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento
del personale
ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro
alla disciplina dell'orario di lavoro
Contratti di prossimità
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 8 D.L. n.138/2011
possono
riguardare
la regolazione delle materie
inerenti
l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle
relative:
e)
alle modalità di assunzione e
disciplina
del
rapporto
di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a
progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il
licenziamento
della
lavoratrice
in
concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice
dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione al lavoro,
nonché
fino ad un anno
di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il
licenziamento in caso di adozione o affidamento
Contratti di prossimità
DEROGHE E LIMITI


Art. 8 D.L. n.138/2011
Le specifiche intese operano anche in deroga a:
disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle
intese
alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro
Fermo restando il rispetto



Costituzione
vincoli derivanti dalle normative comunitarie
convenzioni internazionali sul lavoro,
Contratti di prossimità
I dubbi di costituzionalità
Asserita violazione degli articoli 39, 117, terzo comma e 118 Costituzione
Ricorrente Regione Toscana
Sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012
Non fondata la questione di legittimità costituzionale
 Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, l’elenco di materie ha
carattere tassativo, come si desume sia dall’espressione utilizzata dal
legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed
ancor più chiaramente – dal dettato dell’art. 8, comma 2-bis, alla
stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie
richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro»
 Ciò significa che l’effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis
opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre
 Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale,
non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14
disposizioni sulla legge in generale
Diritto di sciopero
Tutela costituzionale articolo 40
 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano
 Assenza di una legge sullo sciopero, salvo che per i servizi
pubblici essenziali
 Principi generali:
 Determina diritto a sospensione dell’obbligazione di prestazione
lavorativa
 Viene meno corrispondente obbligazione retributiva datore di
lavoro
 Si ritiene che la validità dello sciopero condizionata a
proclamazione attraverso un atto collettivo in quanto a tutela di
interessi collettivi o quantomeno comuni
 Rimane comunque un diritto individuale
Diritto di sciopero
Criticità in assenza di una legge
 La giurisprudenza considera legittimi:
 Sciopero a singhiozzo: prestazione di un minore orario di lavoro
 Sciopero a scacchiera: interessa alcuni reparti
 Sciopero attraverso una non astensione eseguendo la
prestazione in misura minore
 Tali modalità non impediscono al datore di lavoro di tenerne
conto nell’obbligazione retributiva o altre conseguenze anche
per lavoratori che non hanno scioperato (si pensi al blocco degli
impianti che ne sia derivato): si ritiene che se la prestazione
diviene inutile avendo interrotto il ciclo produttivo, non sia
tenuto a retribuire le ore lavorative
 Ciò deriva dal bilanciamento degli interessi del lavoratore di
esercitare il diritto di sciopero con la corrispondente tutela
costituzionale per il datore di lavoro di svolgere l’attività (art.41
cost.)
 Rimangono le criticità nel caso di ulteriori danni
Diritto di sciopero
Conseguenze per il datore di lavoro
Sanzioni per condotta antisindacale
Art.28 Statuto dei lavoratori
 Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio del […] diritto di
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo
ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due
giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione […] ordina
al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti
 Se non ottempera, sanzioni penali art.650 c.p.
Diritto di sciopero
Cruminaggio
 Il datore di lavoro può difendersi dallo sciopero:
 Attraverso una maggiore produttività degli impianti
 Con altri lavoratori
Cd. cruminaggio interno
Ipotesi considerate legittime da Corte Cost. sent. 23/7/1980, n.125
 Dubbi su possibilità del cd. cruminaggio esterno, ovvero
attraverso l’utilizzo di altri lavoratori assunti in sostituzione
 Vietate:
 Assunzioni a termine D.Lgs. n.368/2001
 Assunzioni lavoratori intermittenti D.Lgs. n.276/2003
 Utilizzo di somministrazione di lavoro D.Lgs. n.276/2003
Diritto di sciopero
Servizi pubblici essenziali - Legge 12 giugno 1990, n.146
 Il legislatore limita l’autoregolamentazione dello sciopero al fine
di salvaguardare diritti costituzionalmente garantiti







Vita
Salute
Libertà sicurezza
Circolazione
Assistenza e previdenza sociale
Istruzione
Comunicazione
 Procedimentalizzazione del diritto di sciopero




Prevenzione dell’astensione
Obbligo di comunicazione preventiva
Garantire prestazioni indispensabili
Evitare concomitanza altre astensioni collettive
Diritto di sciopero
Servizi pubblici essenziali - Legge 12 giugno 1990, n.146
Procedimentalizzazione del diritto di sciopero
 Prima della proclamazione:
 OO.SS.: prevenire l’astensione attraverso una procedure di
raffreddamento e conciliazione presso DTL e Prefettura
 In caso di esito negativo:
OO.SS.:
 Obbligo di comunicare per iscritto con un preavviso di 10 giorni con
indicazione modalità, durata e motivi
 Destinatari: Commissione di Garanzia ed imprese erogatrici dei
servizi
 Devono essere garantite le prestazioni indispensabili: la
contrattazione collettiva chiamata ad individuarle (eventuale
astensione dal diritto)
Imprese
 comunicano agli utenti almeno giorni prima dell’inizio dello
sciopero, modi e tempi di erogazione dei servizi al fine di garantire
le prestazioni indispensabili
Diritto di sciopero
Servizi pubblici essenziali - Legge 12 giugno 1990, n.146
Procedimentalizzazione del diritto di sciopero
 Commissione di garanzia:
 verifica eventuale concomitanza con altri scioperi e può invitare a
differire astensione
 Competente a verificare il rispetto delle procedure
 Sanzioni nel caso di violazioni delle disposizioni relative al
preavviso,
durata
massima,
procedure
preventive
di
raffreddamento e conciliazione e ogni altro onere precedente
l’astensione
 Se lo sciopero viene effettuato comunque, sanzioni raddoppiate nel
massimo
 Può invitare a riformulare la proclamazione dello sciopero con
differimento dell’astensione dal lavoro ad altra data
 Quando esiste fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente
ai diritti alle persone da garantire, l’autorità di governo (Consiglio
dei Ministri o su delega Ministro o Prefetto) invita parti a desistere
 Può adottare ordinanza almeno 48 ore prima di differimento dello
sciopero
 Sanzioni amministrative per tutti i soggetti in caso di violazioni