Dispensa Formazione base di diritto amministrativo e diritto del lavoro pubblico a cura del prof. Vito TENORE, Magistrato della Corte dei Conti, professore presso la SNA ex Scuola Superiore della PA 1 Formazione base di diritto amministrativo e diritto del lavoro pubblico SEDE: Siena. DATE, ORARI: 10.00-13.00/14.00-16.30 in prima giornata e 9.00-13.00/14.00-16 in seconda giornata DESTINATARI: capi struttura, dirigenti, funzionari, impiegati, personale operativo e ausiliario. TAGLIO DEL CONVEGNO: teorico-pratico, con massima attenzione alla casistica concreta e ai quesiti dei corsisti e ad esemplificazioni pratiche. Terminologia usata comprensibile anche a non laureati e a personale sanitario. DOCENTE: prof. avv. Vito TENORE, Magistrato della Corte dei Conti, professore di diritto del lavoro pubblico presso la SNA (ex Scuola Superiore della PA), la SS Econ Finanze, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, la Scuola Spec.ne delle Forze di Polizia. Già Avvocato dello Stato, Magistrato Militare e Magistrato ordinario, autore, tra i tanti, del volume “La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta”, Giuffré, 2010 e del volume; CASTIELLO-TENORE, Il manuale di diritto sanitario, Milano, Giuffrè, 2012. PROGRAMMA: Elementi di base di diritto amministrativo: - Il procedimento amministrativo e la legge 7.8.1990 n.241 - Il provvedimento amministrativo: nozione e caratteri. I vizi del provvedimento - L’accesso agli atti della P.A.: presupposti, limiti, il segreto - L’autotutela - Le responsabilità - I controlli nella PA Elementi di base di diritto del lavoro pubblico: - La privatizzazione del rapporto di lavoro con la PA - Le fonti normative in materia lavoristica - La dirigenza pubblica: rapporti con la politica e con il personale subordinato - Diritti e doveri del lavoratore. Conseguenze disciplinari - Cenni al regime delle incompatibilità, incarichi ed autorizzazione. - Cenni ai meccanismi di selezione del personale e alle progressioni - Le controversie di lavoro e la loro gestione 2 INDICE Legge 7 agosto 1990 n.241…………………………………………………….pag.4 d.lgs 30 marzo 2001 n.165…………………………………………………………………………..pag.27 articolo su diritto di accesso ad atti amm.ne sanitaria…………………….….pag.95 articolo su aspetti lavoristici nel comparto Sanità……………………………pag.120 D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l' efficienza degli uffici giudiziari……………….............................................pag.175 3 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Promulga la seguente legge: CAPO I PRINCIPI ARTICOLO N.1 Principi generali dell'attività amministrativa (1). Art. 1. 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario (2). 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (3). 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (4). 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. (1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 1, comma 37, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. ARTICOLO N.2 Conclusione del procedimento (1) (2) Art. 2. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (3). 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. . 4 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza (4). 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione (5). 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti (6). 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (7). 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria (8). 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (9). 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (10). 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti [di cui all' articolo 2 ] e quello effettivamente impiegato (11) (12). (1) Articolo modificato dagli articoli 2 e 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Vedi inoltre l'articolo 7, comma 3, della legge 69/2009 medesima. (2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142, il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144, il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3 e il D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246. (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (4) Per l'attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275. Per il regolamento recante attuazione del presente comma, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza, vedi ilD.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147. Per il regolamento di attuazione del presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214. (5) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109. Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58. (6) Comma inizialmente sostituito dall' articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 e successivamente dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. 5 (7) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. (8) Comma inizialmente inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successsivamente modificato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. (9) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. (10) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. (11) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. (12) Per l'attuazione del presente articolo vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 e il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n.178. ARTICOLO N.2 bis Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento (1) Art. 2-bis. 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento (2). [2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.] (3) (1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (2) Comma inserito dall'articolo 28, comma 9, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. (3) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. ARTICOLO N.3 Motivazione del provvedimento (1) Art. 3. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.3 bis Uso della telematica (1) Art. 3-bis 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (2). (1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 4 novembre 2009, n. 49; Circolare AGEA 27 aprile 2009, n.25. 6 CAPO II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARTICOLO N.4 Unità organizzativa responsabile del procedimento (1) (2) (3) Art. 4. 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. (1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Vedi, anche, il D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303. (3) Per l'attuazione del presente articolo, vedi la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3. ARTICOLO N.5 Responsabile del procedimento (1) Art. 5. 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.6 Compiti del responsabile del procedimento (1) Art. 6. 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (2) . (1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Lettera modificata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 7 ARTICOLO N.6 bis (Conflitto di interessi) (1). Art. 6-bis. 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». (1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ARTICOLO N.7 Comunicazione di avvio del procedimento (1) Art. 7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari (2) . (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, di cui al disposto del presente articolo, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale. ARTICOLO N.8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (1) Art. 8. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2 , commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (2); c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (2) ; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 8 (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Lettera inserita dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.9 Intervento nel procedimento (1) Art. 9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.10 Diritti dei partecipanti al procedimento (1) Art. 10. 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.10 bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (1) Art. 10-bis 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione (2) (3). (1) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 1 novembre 2011, n. 180. (3) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 30 novembre 2009, N. 51. ARTICOLO N.11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (1) Art. 11. 9 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero [, nei casi previsti dalla legge,] in sostituzione di questo (2). 1- bis . Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati (3). 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3 (4). 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (5). [5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ] (6) (1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (3) Comma aggiunto dall’articolo 3-quinques, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163. (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 47, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (5) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (6) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. ARTICOLO N.12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (1) Art. 12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [ed alla pubblicazione] da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi (2). 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. (1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lettera n), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. ARTICOLO N.13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (1) Art. 13. 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (1). (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. 10 CAPO IV SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO N.14 Conferenza di servizi (1) (2) (A) Art. 14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi (3). 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (4). 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta all'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. [Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.] (5) 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto (6). 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni (7) (8). (1) Articolo modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall’articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’articolo 2, comma 28, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e da ultimo sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. (2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera p), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (3) Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (3) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (4) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (5) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (6) Comma aggiunto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (7) Vedi, anche, l'articolo 1, comma 265, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l' articolo 1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10357. ARTICOLO N.14 bis Conferenza di servizi preliminare (1) (2) Art. 14-bis. 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (3). 1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni 11 fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (4). 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (5). 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3 (6). 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (7). (1) Articolo aggiunto dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. (2) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera q), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (3) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (4) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. (5) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (6) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (7) Vedi l' articolo 1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669. ARTICOLO N.14 ter Lavori della conferenza di servizi (1) (2) Art. 14-ter. 01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (3) 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica (4). 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali (5). 12 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (6). 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (7). 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (8). 3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (9). 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (10). 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (11). 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (12). 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis (13). 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata (14). 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. [ 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.] (15) 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. (1) Articolo aggiunto dall’articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. 13 (2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera r), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (3) Comma anteposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (4) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (5) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (6) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (7) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (8) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (9) Comma aggiunto dall'articolo 49, comma 2, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (10) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (11) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 49, comma 2, lettera b-bis), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (12) Comma aggiunto dall'articolo 49, comma 2, lettera c), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (13) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera d), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 . (14) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 . (15) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente soppresso dall'articolo 49, comma 2, lettera f), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 . ARTICOLO N.14 quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (1) (2) Art. 14-quater. 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (3). [2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.] (4) 3. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate (5) (6). [3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.] (7) [3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e 14 di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.] (8) [3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.] (9) 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (10). [4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.] (11) 5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera cbis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (12). (1) Articolo aggiunto dall’articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 12, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. (2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera s), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (3) Comma modificato dall’articolo 49, comma 3, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (4) Comma abrogato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio 2012, n. 179 (in Gazz.Uff., 18 luglio, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera b), comma 3 dell'articolo 49 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». (6) Comma sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 33-octies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. (7) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (8) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (9) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (10) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (11) Comma abrogato dall’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (12) Vedi l' articolo 1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669. ARTICOLO N.14 quinquies Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (1) Art. 14-quinquies 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all' articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994 , ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge. (1) Articolo inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.15 Accordi fra pubbliche amministrazioni (1) Art. 15. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 (2). 15 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.». Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente (3) (4). (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, letterat), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall' articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 . (3) Comma inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. (4) Per le modifiche al presente comma vedi l'articolo 6, comma 5, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, non ancora convertito in legge. ARTICOLO N.16 Attività consultiva (1) (2) Art. 16. 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta (3). 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma (4). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (5). 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (6). 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici (7). 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni (8). (1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) A norma dell'articolo 2, comma 5, del O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore. (3) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (4) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (5) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (6) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (7) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (8) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. ARTICOLO N.17 Valutazioni tecniche (1) Art. 17. 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino 16 esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. (1) Rubrica nserita dall'articolo 21, comma 1, lettera v), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.18 Autocertificazione (1) Art. 18. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [ Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27. ] (2) 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (3). 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. (1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera z), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007 n. 157. (3) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 6-octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. ARTICOLO N.19 Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia (1) (2). Art. 19. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione (3). 17 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (4). 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente (5). 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(6) [5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.] (7) 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste daldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 , e dalle leggi regionali (8). 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (9). (1) Articolo modificato dall’articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 21, comma 1, lettera aa), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 , dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 dall’articolo 9, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall’articolo 85, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e da ultimo sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (2) Per l’interpretazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo 5, comma 2, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. (3) Comma modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2),del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall' articolo 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. (4) A norma dell' articolo 1, comma 9, dell'O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926, il termine di 60 giorni di cui al presente comma , primo periodo e' ridotto a 15 giorni. (5) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. (6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1-quinques, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125. (7) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 4, comma 1, numero 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (8) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. (9) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ARTICOLO N.20 Silenzio assenso (1) (2) (3) Art. 20. 18 1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 19 , nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all' articolo 2 , commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies . 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (4). 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (5). [5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (6) (1) Articolo modificato dall’articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall’articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 6-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. (2) Per la disciplina dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 vedi l'articolo 3, comma 6 sexies del medesimo decreto-legge. (3) A norma dell'articolo 8-bis, comma 1, del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo, sono esclusi i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (4) Comma modificato dall’articolo 9, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (5) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1-sexies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. ARTICOLO N.21 Disposizioni sanzionatorie (1) Art. 21. 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (2) . (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lett. cc), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 6-nonies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 . Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (1) (1) Capo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.21 bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (1) 19 Art. 21-bis 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. (1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.21 ter Esecutorietà (1) Art. 21-ter 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. (1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.21 quater Efficacia ed esecutività del provvedimento (1) Art. 21-quater 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. (1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.21 quinquies Revoca del provvedimento (1). Art. 21-quinquies 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (2) 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico (3). [1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.] (4) (1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 20 (2) Comma modificato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (3) Comma inserito dall’articolo 13, comma 8-duodevicies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7. (4) Comma inserito dall’articolo 12, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente abrogato dall'articolo 62, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. ARTICOLO N.21 sexies Recesso dai contratti (1) Art. 21-sexies 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto. (1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.21 septies Nullità del provvedimento (1) Art. 21-septies 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. [2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (2) (1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. ARTICOLO N.21 octies Annullabilità del provvedimento (1) Art. 21-octies 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.21 nonies Annullamento d'ufficio (1) Art. 21-nonies 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. (1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 21 ARTICOLO N.22 Definizioni e principi in materia di accesso (1) (A) Art. 22. 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (2). 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell' articolo 43 , comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. (1) Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dall'articolo 23 della legge 15/2005 medesima. Vedi anche ilD.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. (2) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Inps 08 gennaio 2013, n. 4. ARTICOLO N.23 Ambito di applicazione del diritto di accesso (1) (2) Art. 23. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24. (1) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265. (2) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera dd), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.24 Esclusione dal diritto di accesso (1) Art. 24. 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 22 c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (2). 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (3). (1) Articolo modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 13 febbraio 2001, n. 45; dall’articolo 176, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima legge. (2) Per il regolamento recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143. (3) Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi il Comunicato 24 aprile 2008. ARTICOLO N.25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (1) Art. 25. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell' articolo 24 , comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente 23 superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154 , 157 , 158 , 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (2). 5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo (3). [5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.] (4) [6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.] (5) (1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera ee), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. (3) Comma modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall’articolo 3, comma 6-decies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente sostituito, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 3, comma 2, lettera c), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (4) Comma aggiunto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (5) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. ARTICOLO N.26 Obbligo di pubblicazione (1) Art. 26. [ 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. ] (2) 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata. (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lett. ff), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma abrogato dall'articolo 53, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. ARTICOLO N.27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (1) 24 Art. 27. 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche [e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici]. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell' articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400(2). 2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza (3). 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. [ 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.] (4) 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all' articolo 22 . 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. [ 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell' articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. ] (5) (6) (7) (1) Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (2) Comma modificato dall'articolo 47 bis, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) 3) e 4) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. (3) Comma inserito dall'articolo 47 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. (4) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Vedi le ulteriori disposizioni di cui allarticolo 2 del medesimo D.P.R. 157/2007. (5) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. (6) A norma dell'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la Commissione di cui al presente articolo, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. (7) Vedi anche l'articolo 47 bis, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. ARTICOLO N.28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (1) Art. 28. 1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 15 ( Segreto d'ufficio ). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento". (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lett. gg), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 25 CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO N.29 Ambito di applicazione della legge (1) Art. 29. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche (2). 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti (3). 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano (4). 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (5). 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (6). (1) Articolo sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza prevista dall'articolo 22 della medesima legge. (2) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (3) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (4) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente modificato dall' articolo 49, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (5) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (6) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 ARTICOLO N.30 Atti di notorieta (1) Art. 30. 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due. 2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lett. hh), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. ARTICOLO N.31 Art. 31. [ 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24. 26 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.] (1) (1) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo TITOLO I PRINCIPI GENERALI ARTICOLO N.1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 1 (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica (1). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI (2) (3) (4) (A). 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della 27 legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (5). (1) Lettera sostituita dall'articolo 21, comma 1, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. (2) Comma modificato dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dall'articolo 2, comma 2-quaterdecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. Vedi inoltre l'articolo 1, comma 29, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, l'articolo 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e l'articolo 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'articolo 21, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. Vedi, inoltre, l'articolo 3, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 24, comma 4, lettera b), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. (3) A norma dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma. In riferimento al presente comma vedi anche l’articolo 1, comma 154, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Inoltre, a norma dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui presente comma, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo; la disposizione di cui al citato comma 1 non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Vedi anche quando disposto dal comma 2, del medesimo articolo 8. (4) A norma dell'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 , gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto. A norma dell'articolo articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui al presente comma, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. Vedi inoltre l'articolo 42, comma 1, del D.L. 66/2014. (5) Vedi l'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l' articolo 3, commi 18 , 19, 27, 29 , 44 e 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 67, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. (A) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 24 aprile 2013, n. 2460830; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 24 aprile 2013, n. 2470970. ARTICOLO N.2 Fonti (1) Art. 2 (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; 28 e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (2). 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (3). 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (4). 3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (5). (1) Per gli indirizzi realtivi all'applicazione del presente articolo vedi Dir.P.C.M. 1 marzo 2002. (2) Comma inserito dall'articolo 176, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, come disposto dall'articolo 186, comma 1, del medesimo D.Lgs. 196/2003. (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 marzo 2009, n. 15 e dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 1, il secondo periodo del presente comma si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 4 marzo 2009, n. 15. (4) Comma modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (5) Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.3 Personale in regime di diritto pubblico Art. 3 (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 (1). 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (2) (3). 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (4) (5). 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (6). (1) A norma dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma. (2) Comma inserito dall'articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252. 29 (3) A norma dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma. (4) Comma inserito dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154. (5) A norma dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma. (6) Vedi l'articolo 2-septies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, l'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , l' articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 69, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione. ARTICOLO N.4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità Art. 4 (Art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998) 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle di rette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente (1). (1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 632, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 633 dello stesso articolo. ARTICOLO N.5 Potere di organizzazione Art. 5 (Art. 4 del d.Igs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. 30 Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici (1). 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti (2). (1) Comma sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (2) Comma inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche Art. 6 (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’ articolo 9 . Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale (1). 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (2). 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero 31 dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. (1) Comma modificato dall'articolo 11 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e successivamente dall'articolo 2, comma 18, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (2) Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.6 bis (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni) (1) Art. 6-bis. 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. 2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. (1) Articolo inserito dall'articolo 22, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ARTICOLO N.7 Gestione delle risorse umane Art. 7 (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno (1) 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non ccorrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita' : 32 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (2); d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater (3) (4). 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (5). 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si adeguano ai principi di cui al comma 6 (6). 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonchè degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (7) (8). (1) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente modificato dall' articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78. (1) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. (2) Lettera modificata dall' articolo 1, comma 147, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (3) Comma sostituito dall' articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , successivamente modificato dall' articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nuovamente sostituito dall' articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , modificato dall' articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall' articolo 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (4) A norma dell' articolo 35, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano fino al 30 giugno 2009. (5) Comma inserito dall' articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (6) Comma inserito dall' articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (7) Comma aggiunto dall' articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (8) Vedi deroga di cui all'articolo 1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152 ARTICOLO N.7 bis Formazione del personale (1) Art. 7-bis [1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 33 Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ] (2) (1) Articolo inserito dall'articolo 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Per la formazione informatica del personale vedi Dir.P.C.M. 6 agosto 2004 e l'articolo 13 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. (2) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. ARTICOLO N.8 Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli Art. 8 (Art. 9 del d.lgs n. 29 del 1993) 1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. ARTICOLO N.9 Partecipazione sindacale (1) Art. 9 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita' e gli istituti della partecipazione. (1) Articolo sostituito dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. TITOLO II ORGANIZZAZIONE CAPO I Relazioni con il pubblico ARTICOLO N.10 Trasparenza delle amministrazioni pubbliche Art. 10 (Art. 11 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il 34 personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO N.11 Ufficio relazioni con il pubblico Art. 11 (Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995) 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. ARTICOLO N.12 Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro Art. 12 (Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune. CAPO II Dirigenza 35 SEZIONE I Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni ARTICOLO N.13 Amministrazioni destinatarie Art. 13 (Art. 13 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. ARTICOLO N.14 Indirizzo politico-amministrativo Art. 14 (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (1) (2) (3). 3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità. 36 (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 24-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, con la decorrenza indicata dal comma 24-ter del medesimo articolo 1. A norma dell' articolo 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78, le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui al oresente comma, sono ridotte del 10 per cento . (2) L'articolo 31, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha disposto che il personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico. (3) Per il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma vedi: D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze. D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute. D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, relativo agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente, successivamente ridefinito Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, come modificato dal D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183. D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione. D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero. D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, relativo agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni. D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali. D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro. D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia. D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, relativo agli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno. D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. D.P.R. 14 ottobre 2003 n. 316, relativo agli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive. D.P.R. 24 febbraio 2006, n.162, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. ARTICOLO N.15 Dirigenti Art. 15 (Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470 del 1993) 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 (1). 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. 4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti (2). (1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (2) Comma modificato dall'articolo 9, comma 7-bis, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95. 37 ARTICOLO N.16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali Art. 16 (Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 (1); b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni (2); e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (3). l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (4). l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (5). 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri. (1) Lettera inserita dall'articolo 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Lettera inserita dall' articolo 8, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (3) Lettera inserita dall'articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (5) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. 38 ARTICOLO N.17 Funzioni dei dirigenti Art. 17 (Art. 17 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 (1); e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis (2). e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti (3). 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile (4). (1) Lettera inserita dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Lettera modificata dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (3) Lettera inserita dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (4) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145. ARTICOLO N.17 bis Vicedirigenza (1) Art. 17-bis [ 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 (2) (3). 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. ](4) (1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'articolo 8 della Legge 4 marzo 2009, n. 15. (2) Comma modificato dall'articolo 14-octies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 . (3) A norma dell'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. (4) Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . 39 ARTICOLO N.18 Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti Art. 18 (Art. 18 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs n. 470 del 1993) 1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative. 2. II Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards" (1). (1) A norma dell'articolo 176, comma 6 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 la precedente denominazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è così sostituita. ARTICOLO N.19 Incarichi di funzioni dirigenziali (A) Art. 19 (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) (A) 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (1). 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta (2). 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. [L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.] (3) 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni (4). 40 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 (5). 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (6). 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (7). 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 (8) (B). 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (9). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (10) (C). 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque (11). 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (12). 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (13). [ 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.] (14) 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 [, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6,] cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (15). 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 41 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (16). 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (17). 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (18). (1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente dall'articolo 40, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Comma inserito dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (3) Comma inserito dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente modificato dall' articolo 9, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78. (4) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successivamente modificato dall'articolo 14-sexies, comma 1, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 1, comma 32, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 con riferimento agli incarichi aventi decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. (5) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente dall'articolo 40, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (6) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (7) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (8) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 15 luglio 2002, n. 145. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e all'articolo 2, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 8-ter, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (9) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (10) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 luglio 2002, n. 145, successivamente modificato dall'articolo 14-sexies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115; dall'articolo 40, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, da ultimo, dall'articolo 2, comma 8-quater, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. L'articolo 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, all'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 all'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 2, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Il presente comma era stato ulteriormente modificato dall'articolo 15 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso successivamente dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, in sede di conversione. L'articolo 4 del D.L. 29 novembre 2004 n. 280, non convertito in legge, aveva disposto l'interpretazione autentica delle norme contenute nel presente comma. Vedi deroga al limite previsto dal presente comma, di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In riferimento al presente comma vedi inoltre l'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. Vedi inoltre l'articolo 11, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (11) Comma inserito dall'articolo 40, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (12) Comma inserito dall'articolo 40, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (13) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141; successivamente sostituito dall'articolo 4-ter, comma 13, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e, da ultimo, dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (14) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (15) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 159, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e dall'articolo 40, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, i commi 160 e 161 del medesimo articolo 2. La Corte Costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 124 (in Gazz. Uff., 13 aprile, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del presente decreto, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 2011, n. 246 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 32), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione dellalegge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e 42 trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del presente articolo, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (16) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (17) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (18) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 07 giugno 2013, n. 5688; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 luglio 2013, n. 5037. (B) In riferimento al presente comma vedi: (B) In riferimento al presente comma vedi: Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 09 luglio 2013, n. 10880. (C) In riferimento al presente comma vedi: Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 09 luglio 2013, n. 10880. ARTICOLO N.20 Verifica dei risultati Art. 20 (Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998, poi dall'art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999) 1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati. ARTICOLO N.21 Responsabilità dirigenziale Art. 21 (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo (1). 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento (2). [ 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.] (3) 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4). 43 (1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Comma inserito dall'articolo 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (3) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2002, n. 145. (4) Comma modificato dall'articolo 73 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, con la decorrenza indicata dall'articolo 175 del medesimo D.Lgs. 217/2005. ARTICOLO N.22 Comitato dei garanti (1) Art. 22 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile. 2. Il Comitato dei garanti e' composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. (1) Articolo modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente sostituito dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ARTICOLO N.23 Ruolo dei dirigenti (1) Art. 23 (Art. 23 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale (2). 2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (3). (1) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per il Regolamento relativo all'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, vedi D.P.R. 23 aprile 2004 n. 108. 44 (2) Comma modificato dall'articolo 14-sexies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e successivamente dall'articolo 43, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. A norma dell'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al terzo periodo del presente comma, rimane fissato in tre anni. Comma successivamente modificato dall'articolo 2, comma 15 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (3) Comma modificato dall'articolo 3-bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. ARTICOLO N.23 bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato (1). Art. 23-bis 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato ono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti (2) (3). 2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative (4). 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime (5). 8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. [ 10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo. ] (6) 45 (1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 101, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo inserito dall'articolo 7, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145. (2) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l' articolo 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (3) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (4) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (5) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. (6) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 9-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. ARTICOLO N.24 Trattamento economico Art. 24 (Art. 24 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998) 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite , alle connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1). 1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita' (2). 1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (3). 1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non puo' essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo (4). 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione (5). 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (6). 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. 5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta 46 formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (7). 8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo (8). [9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili.] (9) (1) Comma modificato dall'articolo 45, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Comma inserito dall'articolo 45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (3) Comma inserito dall'articolo 45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (4) Comma inserito dall'articolo 45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (5) Comma modificato dall'articolo 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. (6) Vedi l'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'articolo 1, comma 22-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181. (7) Comma modificato dall'articolo 1-ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. (8) Vedi l'articolo 2, comma 161, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. (9) Comma abrogato dall'articolo 1-ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. ARTICOLO N.25 Dirigenti delle istituzioni scolastiche Art. 25 (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) (A) 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale (1). 6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della 47 preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio. 8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. 9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. (1) Per l'interpretazione del presente comma vedi l'articolo 14, comma 22, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 07 giugno 2013, n. 5688. ARTICOLO N.26 Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale Art. 26 (Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. 2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. 3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. ARTICOLO N.27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali Art. 27 (Art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i 48 propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione. SEZIONE II Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione ARTICOLO N.28 Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia (1) (2) Art. 28 (Art. 28 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso [per esami] indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (3). [ 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. ](4) [ 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse] (5) (6) [ 4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private . Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ](7) 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami [e, in misura non inferiore al 30 per cento], al corso-concorso (8); b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; 49 e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso (9). 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. [ 7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno ](10) (11) [7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ](12) 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (1) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per il regolamento relativo all'ammissione al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale di cui al presente articolo vedi D.P.C.M. 11 febbraio 2004 n. 118. (2) Rubrica sostituita dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (3) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. (4) Comma modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dall'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e , da ultimo, abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. (5) Per il Regolamento relativo alle modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari vediD.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295. (6) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. (7) Comma modificato dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivamente abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. (8) Lettera modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera d) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. (9) Per il Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente vediD.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. (10) Comma sostituito dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (11) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. (12) Comma inserito dall'articolo 3-bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136 e successivamente abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. ARTICOLO N.28 bis Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia (1) (2). Art. 28-bis 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 50 2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni. 4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. 5. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione. 6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalita' di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32. 7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13. 8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (1) Articolo inserito dall'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Per il Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma del presente articolo, vedi il D.P.R. 21 giugno 2011, n. 134. ARTICOLO N.29 Reclutamento dei dirigenti scolastici (1) Art. 29 (Art. 28-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999) 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati in numero- superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso . 51 (1) Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128. CAPO III Uffici, piante organiche, mobilità e accessi ARTICOLO N.29 bis Mobilita' intercompartimentale (1) Art. 29-bis 1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (2). (1) Articolo inserito dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Vedi l'articolo 4, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. ARTICOLO N.30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse Art. 30 (Art. 33 del d.Igs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999) 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2 , appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita' (1). 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2). 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede (3). 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3 (4). 52 2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (5). 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 (6). 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo (7). 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. (8) 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (9). 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (10) . 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (11). 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto (12). (1) Comma modificato dall'articolo 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successivamente sostituito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (2) Comma inserito dall'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente sostitutito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (3) Comma modificato dall'articolo 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successivamente sostitutito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (4) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 per effetto della sostituzione dei precedenti commi da 1 a 2 con i commi da 1 a 2.4. (5) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 per effetto della sostituzione dei precedenti commi da 1 a 2 con i commi da 1 a 2.4. (6) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 per effetto della sostituzione dei precedenti commi da 1 a 2 con i commi da 1 a 2.4. 53 (7) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 per effetto della sostituzione dei precedenti commi da 1 a 2 con i commi da 1 a 2.4. (8) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. (9) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. (10) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. (11) Comma aggiunto dall'articolo 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. A norma dell'articolo 1, comma 413, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui al presente comma, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. ARTICOLO N.31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività Art. 31 (Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. ARTICOLO N.32 Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati (1) Art. 32 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita' di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 54 4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica. (1) Articolo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. ARTICOLO N.33 Eccedenze di personale e mobilita' collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153(1) (2). (1) Articolo modificato dall'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, sostituito dall'articolo 16, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.V. anche l'articolo 9, comma 25, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122. (2) Per l'aumento del periodo di 24 mesi, di cui al presente comma, vedi l'articolo 2, comma 12, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . ARTICOLO N.34 Gestione del personale in disponibilità Art. 34 55 (Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (1). 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (2). 4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all' articolo 33, comma 8 , il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all' articolo 2103 del codice civile , nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all' articolo 33, comma 8 . Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo (3). 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all' articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente (4). 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. (1) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1-quinquies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 . (2) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (4) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. ARTICOLO N.34 bis Disposizioni in materia di mobilità del personale (1) 56 Art. 34-bis 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall' articolo 3 , comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all' articolo 34 , commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34 , comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall' articolo 34 , comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso (2). 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (3). 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all' articolo 34 , comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (4) (5). (1) Articolo inserito dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (2) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1-sexies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Vedi anche l'articolo 14, comma 1, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. (3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1-septies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. (4) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1-octies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. (5) Per la deroga alle presenti disposizioni vedi articolo 1, comma 247, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ARTICOLO N.35 Reclutamento del personale Art. 35 (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998e successivamente modificato dall' art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000) 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 57 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1); b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando (2). 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche (3). 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto (4). 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (5). 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-aniministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (6). 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (7). 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (8). 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazionie ed intergrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. (1) A norma dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24, resta ferma la previsione di cui alla presente lettera. 58 (2) Comma inserito dall' articolo 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (3) Comma inserito dall' articolo 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 4, comma 16, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dallaLegge 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'avviamento delle procedure di reclutamento vedi l'articolo 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003 . In riferimento al presente comma vedi, inoltre, l'articolo 4, commi 3-quinquies, 3-sexies e 3septies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. Da ultimo, comma modificato dall'articolo 3, comma 10, lettere a) e b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. (5) Comma inserito dall'articolo 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. (6) Vedi Dir.Min. 26 febbraio 2002. (7) Comma inserito dall'articolo 1, comma 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (8) Comma inserito dall'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per la deroga alle disposizioni del presente comma vedi l'articolo 24-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. ARTICOLO N.35 bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) (1) Art. 35-bis. 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. (1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 46, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. ARTICOLO N.36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) (1) (2) . Art. 36 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato 59 con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (3). 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. [Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.] (4) (5) 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (6). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (7) 5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto (8) (9). 5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (10). 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato (11). (1) Articolo modificato dall'articolo 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, e successivamente sostituito dall' articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345 e 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (2) Articolo sostituito dall'articolo 49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. (3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 26, lettera a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e a-bis), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (4) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 17, comma 26, lettera b), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (5) Vedi anche la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2010, n. 2. (6) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 26, lettera c), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (7) Per le ulteriori modifiche al presente comma, vedi l'articolo 17, comma 26, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78. (8) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 26, lettera d), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (9) Vedi deroga di cui all'articolo 1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152 (10) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (11) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. ARTICOLO N.37 Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici Art. 37 (Art. 36-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs n. 387 del 1998) 60 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica. ARTICOLO N.38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea Art. 38 (Art. 37 d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale (1). 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina (2). 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (3). 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano (4). (1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge 6 agosto 2013, n. 97. (2) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 3, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . (3) Comma aggiunto all'articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 6 agosto 2013, n. 97. (4) Comma aggiunto all'articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 6 agosto 2013, n. 97. ARTICOLO N.39 Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap Art. 39 (Art. 42 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998) (1) 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Provvedimento della conferenza unificata 16 novembre 2006, n. 992. 61 TITOLO III CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE ARTICOLO N.40 Contratti collettivi nazionali e integrativi Art. 40 (Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita' e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge (1). 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalita' (2). 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica (3). 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione (4). 3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis (5). 3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione (6). 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 62 amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (7) (8). 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 (9). 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. (1) Comma sostituito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2003, n. 229, dall'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente sostituito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (3) Comma sostituito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (4) Comma inserito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (5) Comma inserito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (6) Comma inserito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (7) Comma inserito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (8) Vedi anche l'articolo 4, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 . (9) Comma inserito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.40 bis Controlli in materia di contrattazione integrativa (1) Art. 40-bis 1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. [ 4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico- 63 finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettivita'. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.] (2) 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. (1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dall'articolo 14 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successivamente sostituito dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Comma abrogato dall' articolo 53, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ARTICOLO N.41 Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN (1) Art. 41 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. 2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali. 3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attivita' in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore. (1) Articolo modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 2 luglio 2003, n. 173 e successivamente sostituito dall'articolo 56, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 64 ARTICOLO N.42 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro Art. 42 (Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del 1997) 1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva. 2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi. 3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, e' garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43 (1): 4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. 5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8. 6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. 8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o 65 strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale. 10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali. 11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430. (1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 marzo 2012, n. 38. ARTICOLO N.43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva Art. 43 (Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. 2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate. 3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. 4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale (1). 6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area. 7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni. 8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area. 10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su 66 conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione. 11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui allalegge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative. 13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati. (1) Comma modificato dall'articolo 64, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.44 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro Art. 44 (Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993) 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati. ARTICOLO N.45 Trattamento economico Art. 45 (Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993) 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi (1). 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (2). 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (3). 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. 5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri. (1) Comma sostituito dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 67 (2) Comma sostituito dall'articolo 57, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (3) Comma inserito dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Art. 46 (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997) 1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata. 2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale. 3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita' e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico (1). 4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa (2). 5. Sono organi dell'ARAN: a) il Presidente; b) il Collegio di indirizzo e controllo (3). 6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza (4). 7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneita', assumendo la responsabilita' per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta (5). 7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le 68 predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilita' costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia (6). 8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale (7) (8) (9); b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano. 9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata: a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze (10); b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città. 10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti (11). 11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in base ai regolamenti di cui al comma 1. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato (12). 12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita' di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti (13). 13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2. (1) Comma sostituito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Comma sostituito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (3) Comma sostituito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (4) Comma sostituito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (5) Comma sostituito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (6) Comma inserito dall'articolo 58, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (7) Per l'individuazione dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN vedi per l'anno 2002, il D.M. 13 dicembre 2001, per l'anno 2003, il D.M. 12 novembre 2002, per l'anno 2004, il D.M. 21 novembre 2003, per l'anno 2005, il D.M. 6 dicembre 2004, per l'anno 2006, il D.M. 3 febbraio 2006, per l'anno 2007, il D.M. 11 ottobre 2006, per l'anno 2014 il D.M. 21 ottobre 2013. (8) Per le modalita' di riscossione dei contributi dovuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore dell'ARAN ai sensi della presente lettera, vedi il D.P.C.M. 9 luglio 2012 ; per le modalita' di pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti locali vedi il D.P.C.M. 27 novembre 2013. (9) Lettera modificata dall'articolo 58, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (10) Lettera sostituita dall'articolo 58, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (11) Comma modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (12) Comma modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (13) Comma modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 69 ARTICOLO N.47 Procedimento di contrattazione collettiva (1) Art. 47 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo' essere inviato all'ARAN. 3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato. (1) Articolo modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 67, comma 7, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n.112, e successivamente sostituito dall'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.47 bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici (1). Art. 47-bis 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi 70 comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. (1) Articolo inserito dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica Art. 48 (Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 -bis (1) (2). 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie (3) (4). 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. [6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286.] (5) 7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici. (1) Comma modificato dall'articolo 60, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (1) Vedi l'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , l' articolo 1 commi 176 e 183 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l' articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (3) Comma sostituito dall'articolo 60, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (4) Vedi l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per la deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l'articolo 1, commi 178 e 186, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l' articolo 3, commi 140 e 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (5) Comma abrogato dall'articolo 60, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 71 ARTICOLO N.49 Interpretazione autentica dei contratti collettivi (1) Art. 49 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (1) Articolo sostituito dall'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.50 Aspettative e permessi sindacali Art. 50 (Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43. 2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. ARTICOLO N.50 bis (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero) (1). Art. 50-bis. 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della Legge 22 marzo 2012, n. 38. TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO 72 ARTICOLO N.51 Disciplina del rapporto di lavoro Art. 51 (Art. 55 del d.lgs n. 29 del 1993) 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1. 2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. ARTICOLO N.52 Disciplina delle mansioni Art. 52 (Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (1). 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore (2). [1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ](3) 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore. (1) Comma sostituito dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) Comma inserito dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 73 (3) Comma inserito dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera e) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. ARTICOLO N.53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (A) Art. 53 (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina (1) (2). 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (3). 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (4). 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 (5). 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (6). 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti (7): a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica (8). 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri 74 e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (9). 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (10). 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze (11). 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (12). 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi (13). 13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (14). 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (15). 75 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi (165). 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (17). 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (18). (1) Comma rettificato con comunicato 16 ottobre 2001(in Gazz. Uff., 16 ottobre 2001, n. 241), e successivamente modificato dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145. (2) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare CNR 05 aprile 2013 n. 13/2013. (3) Comma inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. In riferimento al presente comma vedi: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 11 del 03 settembre 2010. (4) Vedi l'articolo 52, comma 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (7) Alinea modificato dall'articolo 2, comma 13-quinquies, lettera a), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (8) Lettera aggiunta dall'articolo 7-novies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 e, successivamente, modificata dall'articolo 2, comma 13quinquies, lettera b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera c), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (10) Comma inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera d), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (11) Comma modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera c), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (12) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 42, lettera e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (13) Comma modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera f), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (14) Comma modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera g), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (15) Comma modificato dall'articolo 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente dall'articolo 61, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, e dall'articolo 1, comma 42, lettere h) ed i), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (16) Comma modificato dall'articolo 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. (17) Comma aggiunto dall'articolo 47 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente sostituito dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (18) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Vedi inoltre il comma 43 del medesimo articolo 1 della Legge n. 190 del 2012. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 aprile 2013 n. 12; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 aprile 2013 n. 6793; Circolare Ministero della Giustizia 26 giugno 2013, n. 227766; Circolare INPS 16 maggio 2014, n. 62. ARTICOLO N.54 (Codice di comportamento) (1) (2)(3) (A) Art. 54 (Art. 58-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo 76 alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. (1) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226. (2) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (3) Per il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del presente articolo, vedi il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero della Giustizia 19 giugno 2013, n. 545 ARTICOLO N.54 bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) (1). Art. 54-bis. 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (2). 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (2) Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. ARTICOLO N.55 Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative (1) (2) 77 Art. 55 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3. (1) Articolo sostituito dall'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226. ARTICOLO N.55 bis Forme e termini del procedimento disciplinare (1) (A) 1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55- 78 ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa (B). 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (A) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226. (B) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 08 maggio 2013, n. 2501216. ARTICOLO N.55 ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (1) (2) 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. 79 (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226. ARTICOLO N.55 quater Licenziamento disciplinare (1) (2) 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso. (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226. ARTICOLO N.55 quinquies False attestazioni o certificazioni (1) (2) 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226. 80 ARTICOLO N.55 sexies Responsabilita' disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare (1) (2) 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226. ARTICOLO N.55 septies Controlli sulle assenze (1) (2) 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo (3). 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento (4). 81 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (5). 5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione (6). 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica (7) 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226 , Circolare dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici 23 febbraio 2011,Circolare Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1 del 23 febbraio 2011, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 4 febbraio 2014, n. 2/2014; laCircolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 17 febbraio 2014, n. 2;Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 aprile 2014, n. 5181. (3) Comma modificato dall' articolo 7, comma 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 come modificato in sede di conversione. (4) Comma modificato dall’ articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179. (5) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98. (6) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98. (7) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. ARTICOLO N.55 octies Permanente inidoneita' psicofisica (1) 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneita'; d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.55 nonies Identificazione del personale a contatto con il pubblico (1) 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 82 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (2) . (1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 luglio 2010. ARTICOLO N.56 Impugnazione delle sanzioni disciplinari Art. 56 (Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998) [1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.] (1) (1) Articolo abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.57 Pari opportunità Art. 57 (Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs n. 387 del 1998) 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni (1). 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione (2). 03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori (3). 04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (4). 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (5). 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e) ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 (6); 83 b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio (7). 1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parita' procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita' del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (8). 2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (9). (1) Comma premesso dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Per la proroga dell'organismo di cui al presente comma, vedi l'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 giugno 2012, n. 89. (2) Comma premesso dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Per la proroga dell'organismo di cui al presente comma, vedi l'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 giugno 2012, n. 89. (3) Comma premesso dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Per la proroga dell'organismo di cui al presente comma, vedi l'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 giugno 2012, n. 89. (4) Comma premesso dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Per la proroga dell'organismo di cui al presente comma, vedi l'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 giugno 2012, n. 89. (5) Comma premesso dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Per la proroga dell'organismo di cui al presente comma, vedi l'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 giugno 2012, n. 89. (6) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 23 novembre 2012, n. 215. (7) Lettera sostituita dall'articolo 21, comma 1, lettera d) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. (8) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge 23 novembre 2012, n. 215. (9) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della Legge 4 novembre 2010, n. 183. TITOLO V CONTROLLO DELLA SPESA ARTICOLO N.58 Finalità Art. 58 (Art. 63 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs n. 546 del 1993) 1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (1). 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati. 84 (1) A norma dell'articolo 176, comma 6, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 la precedente denominazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è così sostituita. ARTICOLO N.59 Rilevazione dei costi Art. 59 (Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1993) 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento. ARTICOLO N.60 Controllo del costo del lavoro (1) Art. 60 (Art. 65 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993) 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica], il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica (2). 3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica (3). 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi. 85 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, sull'efficacia della sua attivita' con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate (4). (1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2007, n. 2. (2) Comma modificato dall'articolo 34-quater del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 11-bis, lettere a) e b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 11, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. (4) Comma modificato dall'articolo 14-septies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, integrato dall'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successivamente sostituito dall'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. ARTICOLO N.61 Interventi correttivi del costo del personale Art. 61 (Art. 66 del d.lgs. n. 29 del 1993) 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile (1). 86 2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata. (1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ARTICOLO N.62 Commissario del Governo Art. 62 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993) 1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo. TITOLO VI GIURISDIZIONE ARTICOLO N.63 Controversie relative ai rapporti di lavoro Art. 63 (Art. 68 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs n. 387 del 1998). 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40. 87 ARTICOLO N.63 bis Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro Art. 63-bis 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (1). (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ARTICOLO N.64 Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi Art. 64 (Art. 68-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa. 3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. 4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. 6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo. 7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3. 8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte. 88 ARTICOLO N.65 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali Art. 65 (Art. 69 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998) [ 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto. 2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato. ] (1) (1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 9, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. ARTICOLO N.66 Collegio di conciliazione Art. 66 (Art. 69-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del d.lgs n. 387 del 1998) [ 1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione. 2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza. 3. La richiesta deve precisare: a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto; b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura; c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare. 89 5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. 6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa. ] (1) (1) Articolo abrogato dall'articolo 31, comma 9, della Legge 4 novembre 2010, n. 183. TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI CAPO I Disposizioni diverse ARTICOLO N.67 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato Art. 67 (Art. 70 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del d.lgs n. 546 del 1993) 1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato. 2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. 3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO N.68 Aspettativa per mandato parlamentare Art. 68 (Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993) 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 (1). 90 (1) A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n.85, i membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi del presente articolo, con il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. CAPO II Norme transitorie e finali ARTICOLO N.69 Norme transitorie Art. 69 (Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993;art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n.387 del 1998) 1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base allalegge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 (1). 2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. 3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo (2). 4. La disposizione di cui all'art. 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001. 5. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro. 6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 19982001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione. 10. Sino all'applicazione dell'art. 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'art. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale. (1) Vedi l'articolo 1, comma 222, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 91 (2) Vedi articolo 5 del D.L. 15 luglio 2002, n. 145. ARTICOLO N.70 Norme finali Art. 70 (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000) 1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3. [Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell' articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47] (1). 5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. 6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni (2). 10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale. 11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di 92 coordinamento di cui all'art. 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti . (1) Comma modificato dall'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 e, successivamente dall'articolo 66, comma 3, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi quanto disposto dall'articolo 2, commi da 1 a 5, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (2) Per il regolamento relativo agli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia vedi D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247. ARTICOLO N.71 Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi 93 DOTTRINA 94 estratto da CASTIELLO-TENORE, Manuale di diritto Sanitario, Milano, Giuffrè, 2012 IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED IL RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA PRIVACY. SOMMARIO: 1. Accesso agli atti. Ratio, natura giuridica: i riflessi sull’azione giurisdizionale. - 2. La disciplina positiva. - 2.2 Oggetto dell’istanza d’accesso e controinteressati. Casi di esclusione dal diritto d’accesso. - 2.3 Segue. Atti non ostensibili – esclusione dal diritto di accesso. - 2.4 Forma dell’istanza. - 2.5 Conclusione del procedimento. - 3. L’accesso ai documenti sanitari. La cartella clinica. - 3.1. L’accesso ai dati della cartella clinica. - 3.2. L’accesso ai dati personali propri o del defunto. – 3.3. Fascicolo Sanitario Elettronico. - 4. L’accesso agli atti concorsuali. - 5. L’accesso agli atti di gara. - 5.1. Segue. Le ipotesi di deroga al divieto di accesso di cui all’art. 13, co. 5, d.lgs. n.163 del 2006. 1. Accesso agli atti. Ratio, natura giuridica: i giurisdizionale. riflessi sull’azione L’accesso ai documenti1, attuando i principi di pubblicità e di trasparenza dell' azione pubblica fissati dall' art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990, persegue l' obiettivo fondamentale dell' imparzialità della condotta amministrativa, permettendo che la partecipazione al procedimento si realizzi nella consapevolezza, esaltandone la qualità e l' efficacia, nonché potenziandone il ruolo di elemento concorrente all’elaborazione delle alternative decisorie che hanno luogo nel procedimento. In tal senso dispone espressamente l’art. 22 comma 2 della l. n. 241 del 1990: “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. L’art. 29 comma 2-bis della stessa fonte normativa individua poi nella garanzia dell’accesso un principio che attiene all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) Costituzione, cui le amministrazioni del S.S.N. non possono derogare assicurando garanzie inferiori a quelle stabilite dagli artt. 22 e ss. Gli enti, per converso, potranno individuare 1. In argomento si rimanda a, PUZZO e GIORDANELLA, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2011; GIOCANDA e CORRADI, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali e sanitari, Rimini, 2011; Laperuta, Procedimento amministrativo e diritto di accesso gli atti, Rimini, 2011; MERLONI, La trasparenza amministrativa, Milano, 2008; CARINGELLA, GAROFOLI E SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007; CASTIELLO, La nuova attività amministrativa, Giurisprudenza commentata sulla l. n. 241 del 1990 e sulle modifiche introdotte dalle l. n. 15 del 2005 e n. 80 del 2005, 2006, Rimini; TOMEI, La nuova disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, Padova, 2006; SAN LUCA, Diritto di accesso e interesse pubblico, Napoli, 2006; PABUSA, Diritto di accesso ed automazione, Torino, 2006; TENORE, L’incidenza della nuova l. n. 241 del 1990 sulla pubbliche amministrazioni, Padova, 2006. 95 forme di tutela ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste (art. 29 comma 2-quater l. n. 241 del 1990)2. Come osservato da autorevole dottrina,3 mediante la disciplina sull’accesso il legislatore: a) ha permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali; b) ha favorito la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l’amministrazione, che sono pertanto stimolati a comportarsi diligentemente e responsabilmente, fornendo conseguentemente una prestazione qualitativamente migliore; c) ha introdotto un istituto potenzialmente deflattivo del contenzioso, poiché la conoscenza dei documenti rilevanti può dissuadere dall’azione giurisdizionale. Sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, la questione della natura giuridica dell’accesso è stata oggetto di vivaci contrapposizioni dottrinarie. La qualificazione della norma, che espressamente formula in termini di “diritto” quello all’accesso documentale, ha invero dato spunto ad interrogativi sulla reale natura della posizione giuridica vantata dal soggetto che richieda l’ostensione: diritto soggettivo o interesse legittimo (?)4. Sotto un profilo pratico, la questione è tutt’altro che marginale: sussunto l’accesso nella categoria dei diritti soggettivi, l’azione processuale rivolta avverso il diniego non avrebbe carattere impugnatorio bensì di accertamento, con la conseguenza che una volta spirato il termine per proporre ricorso contro l’eventuale rifiuto (30 gg., ex art. 24 l. n. 241 del 1990), nulla osterebbe alla riproposizione dell’istanza, e nel caso in cui questa venisse nuovamente rigettata, all’attivazione dei rimedi giurisdizionali. Al contrario, qualificato l’accesso in termini di interesse legittimo, l’azione contro il diniego di accesso avrebbe carattere strettamente impugnatorio; ne conseguirebbe l’impossibilità, una volta spirato il termine decadenziale, di poter proporre ricorso avverso un successivo, ulteriore diniego, emesso dall’amministrazione a seguito della reiterazione dell’istanza. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, investita della questione, ha inizialmente5 attribuito all’accesso dignità di interesse legittimo. Ciò sulla base di tre ordini di considerazioni : a) nella Costituzione il termine “diritto” è frequentemente utilizzato in senso generico (ad esempio, diritto al lavoro, art. 4 Cost.; diritti della famiglia, art. 29 Cost.; parità di diritti della donna lavoratrice, art. 37 Cost.; diritto degli inabili al mantenimento e all’assistenza sociale, art. 38 Cost.; diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende, art. 46 Cost.), da intendersi, dunque, comprensivo di posizioni non solo di diritto 2. Secondo quanto previsto dall’art. 27 l. n. 241 del 1990, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell' attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge; redige altresì una relazione annuale sulla trasparenza dell' attività della pubblica amministrazione. 3. CASTIELLO, La nuova attività amministrativa, Giurisprudenza commentata sulla l. n. 241 del 1990 e sulle modifiche introdotte dalle l. n. 15 del 2005 e n. 80 del 2005, cit., 2. 4. In dottrina a favore della tesi dell’interesse legittimo, cfr., CARINGELLA, Il Diritto Amministrativo, Tomo I, Napoli, 2003, 768; MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Diritto Amministrativo, Bologna, 2005; CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2005, 425; per la tesi che qualifica l’accesso in termini di diritto soggettivo, FIGORILLI, in Alcune osservazioni sui profili sostanziali e processuali del diritto di accesso ai documenti, in Dir. Proc. amm., 1994, 1 , 257. 5. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 giugno 1999, n. 16 in Foro it., 1999, III, 433 (con note di CARINGELLA e ROMEO); sino a quel momento per la configurabilità in termini di interesse legittimo cfr., Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 1998, n. 1725 in Cons. Stato, 1998, I, 1936; Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 1997, n. 1537, in Guida al dir., 1998, 7, 107 (con nota di CARUSO); Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 71, in Cons. Stato, 1995, I, 163; Cons. Stato., sez. IV, 15 settembre 1994, n. 713, in Giur. It., 1995, III, 308; Cons. Stato sez. IV, 7 marzo 1994, n. 216, in Foro it., 1994, III, 457; per la qualificazione dell’accesso quale diritto soggettivo, cfr., Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 56 in Cons. Stato, 1999, I, 71; Cons. Stato, sez. IV 27 agosto 1998, n. 1137, in Foro it., 1998, III, 609 (con nota di CARINGELLA); Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 1998, n. 641, in Guida al dir., 1998, 20, 105 (con nota di GIUNTA); Cons. Stato, 11 giugno 1997, n. 643, in Cons. Stato, 1997, I, 683; Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1995, n. 108, in Foro it., 1995, III, 374; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 1994, n. 75, in Foro it., 1994, III, 372. 96 pieno, ma anche di interesse legittimo o di aspettativa tutelata. Tale genericità di terminologia, non infrequente in leggi ordinarie, sarebbe presente anche nella l. n. 241 del 1990; sicché l’uso in quest’ultima della locuzione “diritto d’accesso”, peraltro priva di ogni riferimento ad un’eventuale attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non starebbe necessariamente a significare che con essa si sia voluta creare una posizione di diritto soggettivo; b) l’attribuzione di diritti soggettivi alla giurisdizione del giudice amministrativo costituirebbe un’eccezione alla regola generale sancita dall’art. 24 della Costituzione, e quindi richiederebbe un’esplicita indicazione legislativa, nella specie mancante; c) il diritto d’accesso è attribuito – ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l. n. 241 del 1990 – “al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento”; pertanto, sarebbe regolato da normativa di settore che ne garantisce l’attuazione nell’ambito del contestuale e coessenziale soddisfacimento dell’interesse pubblico e, quindi, previa verifica discrezionale dell’eventuale preminenza delle ragioni di chi abbia chiesto l’accesso rispetto a quelle presenti nel diniego o alle esigenze di riservatezza del terzo cui si riferiscono i documenti, con conseguente natura sostanziale di interesse legittimo. La questione, tuttavia, è rimasta aperta anche dopo il predetto intervento dell’Adunanza Plenaria, rinvenendosi nella giurisprudenza successiva - insieme a pronunce in linea con la decisione suddetta6 - sentenze inclini a configurare l’accesso in termini di diritto soggettivo7. L’orientamento che include l’accesso agli atti tra le situazione giuridiche di diritto pieno fa leva sulle seguenti osservazioni: 1) il diritto di accesso è inserito in una legge di settore che ne disciplina minutamente l’attribuzione e l’esercizio nell’esclusivo interesse del richiedente; 2) il diritto all’ostensione documentale può trovare un limite solo in specifiche e tassative esigenze di riservatezza (dei terzi o dell’amministrazione stessa) stabilite dalla legge, ma non anche in mere valutazioni di opportunità di chi detiene il documento; 3) non sussistono nella posizione di colui che richiede l’ostensione documentale i caratteri tipici dell’interesse legittimo: manca infatti sia la correlazione ad una potestà autoritativa dell’amministrazione, perché l’amministrazione è tenuta ad un’attività meramente materiale, e cioè a offrire in visione o in copia un documento amministrativo da essa detenuto, sia la predeterminazione di un termine di decadenza all’esercizio della situazione sostanziale. Nel descritto, incerto panorama giurisprudenziale, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è tornata ad esprimersi sulla vexata quaestio8, superandone la portata discriminatoria connessa all’esercizio delle azioni giurisdizionali. Si è così sostenuta la non utilità di identificare la disciplina applicabile al giudizio (avverso le determinazioni concernenti l’accesso) attraverso la qualificazione della posizione soggettiva coinvolta. Inoltre si è osservato come l’accesso sia collegato ad una riforma di fondo dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e come in tale contesto sia plausibile la creazione di “ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto. Trattasi, aggiunge il Giudice Amministrativo, “di situazioni soggettive che risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse, non tanto un’utilità finale (caratteristica comune oramai sia ai diritti soggettivi sia agli interessi legittimi), ma quanto 6. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2004 n. 1969, in Rep. Foro it., 2004, 680, 227; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2003 n. 5034, in Foro it., 2004, III, 510 (con nota di OCCHIETTA). 7. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1679, in Rep. Foro it., 2005, 680, 333; Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2003 n. 2938, in Giust. Civ., 2004, I, 846; Cons. Stato, sez. IV, 2 luglio 2002 n. 3620, in Riv. Corte dei Conti, 2002, 4, 285; Cons. Stato, sez. VI 19 settembre 2000 n. 4880, in Cons. Stato, 2000, I, 2026. 8. Cons. Stato, Ad. pl., 18 aprile 2006, n. 6, in Foro it., 2006, III, 377 (con nota di OCCHIETTA); Gior. dir. Amm., 7/2006, 1319 (con nota di SIMONATI) Cons. Stato, Ad. pl. 20 aprile 2006, n. 7, in Guida al dir. 2006, 20, 106 (con nota di FORLENZA); in Giur. It., 2006, III, 1964 (con nota di RODRIGUEZ). 97 un potere di natura procedimentale strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Il carattere strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione riconosciuta dall’ordinamento caratterizza marcatamente la disciplina dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore sul regime giuridico concretamente riferibile ad essa, al fine di assicurare, sia la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e dei terzi controinteressati. Sotto tale punto di vista, il giudizio a struttura impugnatoria rappresenta una soluzione che permette di contemperare equamente i diversi interessi contrapposti”. Pertanto, nel delineato contesto, si è chiarito come il disposto legislativo recato dai commi 4 e 5 dell’art. 25, l. n. 241 del 1990 ponga un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria oppositiva da ritenersi necessariamente decadenziale, dato il chiaro tenore della norma e la rilevata esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Esigenza quest’ultima che mal si concilierebbe con la proponibilità dell’azione nell’ordinario termine di prescrizione9. Solo in presenza di circostanze non originariamente dedotte sarà possibile, sempre secondo il Consesso, la riproposizione dell’istanza10. 2. La disciplina positiva. L’accesso viene definito dalla legge (art. 22 l. n. 241 del 1990) come il diritto riconosciuto agli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, intesi come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale11. L’ampia portata della definizione legislativa permette di affermare come, in linea di principio, l’intera attività degli enti del S.S.N. sia passibile di ostensione12. 9. Dalle citate pronunce del Consiglio di Stato, la giurisprudenza non ha più dubitato del carattere strettamente impugnatorio del giudizio avverso il diniego opposta dalla p.a. alla richiesta ostensiva. Cfr., TAR Lombardia, Milano, sez. II, 19 gennaio 2010, n. 90; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 19 maggio 2009, n. 3783; TAR Campania, Napoli, sez. V, 18 maggio 2009, n. 2672; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 17 aprile 2009, n. 673; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 4 agosto 2008, n. 1093; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 luglio 2008, n. 6422; tutte in www.giustizia-amministrativa.it. 10. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso; e, in tal caso, l’originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità. Ne consegue che la determinazione successivamente assunta dall’amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile”, così Cons. Stato, Ad. pl., 18 aprile 2006, n. 6, cit. Anche successivamente la giurisprudenza non ha mutato atteggiamento, Cfr., TAR, Lazio, Roma, sez. III-quater, 28 gennaio 2011, n. 782; Cons. Stato, sez. V , 25 gennaio 2011, n. 535; TAR Puglia, Bari, sez. II, 13 gennaio 2011, n. 53; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 gennaio 2011, n. 239; id., 2 marzo 2010, n. 3250; id., sez. II-bis, 17 settembre 2009, n. 8945; Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2010, n. 442; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 7 maggio 2009, n. 848; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 11 ottobre 2007, n. 3470; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26 giugno 2007, n. 1110; TAR Abruzzo, Aquila, sez. I, 20 marzo 2007, n. 81; TAR Lazio, Roma, sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14786, tutte in www.giustizia-amministrativa.it. 11. In dottrina, Tomei op.cit., 154, si è rilevato che con tale enunciazione il legislatore ha optato per una qualificazione sostanzialistica di documento amministrativo, ponendo l’accento sulla strumentalità del medesimo al perseguimento degli interessi collettivi e istituzionali. 12. A titolo di esempio sono ostensibili: a) tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni sanitarie, in quanto, pur avendo gli stessi la natura di atti di diritto privato (cfr. cap. II par.1,2), rimangono anch’essi espressione dei 98 Ai sensi dell’art. 25 comma 1 l. n. 241 del 1990, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti oggetto dell’istanza. La visione è gratuita mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta è esercitabile sino a quando perduri l’obbligo per l’amministrazione sanitaria di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere (art. 22 ultimo comma l. n. 241 del 1990). Legittimati attivi a richiedere l’accesso sono tutti i soggetti privati13, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si richiede l’accesso14. Inoltre, l’interesse deve essere meritevole di tutela e non emulativo, non sorretto quindi dall’unico scopo di recare molestie o nocumento a terzi15. L’accesso dovrà essere comunque garantito verso quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (art. 24 comma 7 l. n. 241 del 1990). L’interesse è diretto se l’istante agisce per la cura di una propria posizione, potendo muovere la richiesta ostensiva per conto di terzi16 solo quando ne sia il rappresentante, ovvero sia munito di opportuni poteri specifici17. principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati, così, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1470, in Foro amm., 2010, 5, 554; TAR Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2011, n. 622; TAR Campania, Salerno, 25 marzo 2011, n. 544;TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 27 dicembre 2010, n. 38731 in www.giustizia- amministrativa.it b) l’attività contrattuale di una A.S.L. è passibile di accesso essendo attività di rilevante interesse pubblico (TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 giugno 2008, n. 5479, in www.giustizia-amministrativa.it); c) la documentazione sanitaria, ovvero le cartelle cliniche (seppur, come si dirà appresso, con le limitazioni dovute alla natura dei dati contenuti nelle stesse); d) gli atti delle procedure concorsuali; e) gli atti di gara delle procedure di affidamento di lavori pubblici. 13.La locuzione “soggetti privati”, contenuta nella legge, consente di sussumere in essa qualsiasi persona fisica o giuridica. La norma pertanto estende il diritto all’acceso a chiunque vi abbia interesse indifferentemente dal fatto che il soggetto istante sia un cittadino italiano, straniero o ancora un apolide. Tra i soggetti legittimati all’accesso la legge indica espressamente anche “i portatori di interessi pubblici o diffusi” (come ad esempio i sindacati o le associazioni di consumatori). 14. La formula viene ripresa all’art. 2 del d.p.r. n. 184 del 2006 secondo cui “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale , da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”. Sul punto. per una esemplificazione dei requisiti necessari per la proponibilità del’istanza ostensiva, cfr., Cons. Giust. Amm. Sic., 10 giugno 2010, n. 42, secondo cui, “La nuova configurazione del diritto di accesso garantisce il diritto di coloro che abbiano un interesse concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a determinati documenti, di prenderne visione ed estrarne copia. Tale domanda di accesso per essere accoglibile, deve rispondere ad una serie di requisiti,e segnatamente: a) deve avere un oggetto determinato o quantomeno determinabile e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati dal soggetto destinatario della richiesta; c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della p.a., ovvero del gestore del servizio pubblico nei cui confronti l’accesso viene esercitato; e) non può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti gli organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti”. 15. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 14 gennaio 2011, n. 54, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “L’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riconducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso”; Cfr., anche, Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2009, n. 741 in Gior. dir. amm., 4/2009, 409; TAR, Veneto, Venezia, sez. II, 15 dicembre 2010, n. 4685, in Corriere del merito, 2011, 2, 207; TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 settembre 2010, n. 32202, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 7 febbraio 2007, n. 181, in www.giustiziaamministrativa.it; TAR Campania, Napoli, sez. V, 7 dicembre 2004, n. 18532 in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Veneto, sez. I, 15 aprile 2003, n. 2395, in Dir. e Prat. Trib., 2004, 2, 803. 16.Le associazioni titolari d interessi diffusi hanno diritto d’accesso ai documenti amministrativi, nella misura però in cui si tratti di documenti che rivelino un interesse specifico ad un intervento finalizzato alla tutela della categoria rappresentata. Sul punto, cfr., Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 24, in Gior. dir. amm. 3/2010, 280; TAR, Lazio, Roma, sez. III, 16 gennaio 2008, n. 249, in Ragiusan, 2008, 295, 121; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 novembre 2009, n. 4951, in Ragiusan, 2010, 313-314, 167. 17. Ex multis, TAR, Sicilia, Palermo, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 14356; id., 29 novembre 2010, n. 9363; TAR, Sardegna, Cagliari, sez. I, 29 novembre 2010, n. 9378. Le citate sentenze si trovano su www.giustizia-amministrativa.it. 99 La concretezza dell' interesse si riscontra, invece, con riguardo al collegamento tra l' istante ed il bene della vita coinvolto dall’atto o documento; non è sufficiente, in questi termini, il generico interesse alla trasparenza amministrativa, occorrendo, invece, un quid pluris, consistente appunto in un legame specifico tra il richiedente ed il bene della vita che si invoca per legittimare l’accesso18. Con la conseguenza che il titolare deve esternare, non solo le ragioni per cui intende accedere, ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato19. L’art. 24 comma 3 della l. n. 241 del 1990 espressamente esclude l’ammissibilità di istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (id est: degli enti del S.S.N.), così confermando lo stretto collegamento che deve sussistere tra la specifica situazione giuridica che si intende salvaguardare con l’accesso e il diritto al medesimo20. Il requisito dell’attualità, infine, fa riferimento al fatto che l’interesse all’ostensione documentale deve sussistere al momento dell’istanza. La formula dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiama quella del distinto interesse a ricorrere in giudizio. Nel caso dell’interesse all’ostensione documentale, tuttavia, il requisito dell’attualità non si atteggia alla stessa stregua dell’interesse a ricorrere, in quanto il diritto all’esibizione di documenti è indipendente dalla presenza di una lesione della posizione giuridica soggettiva del richiedente e anzi spesso è funzionale a prevenire eventuali lesioni. Costante giurisprudenza riferisce, infatti, che l’interesse all’esibizione deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione riguardo alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre: è quindi legittimato all’accesso chiunque possa dimostrare che il documento amministrativo, di cui chiede l’ostensione, sia idoneo a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una lesione giuridica21. 18. TAR, Lazio, Roma, Sez. I, 9 settembre 2010, n. 32202, in www.giustizia-amministrativa.it secondo cui “Il riconoscimento del diritto di accesso postula pur sempre la verifica di una chiara correlazione tra l’interesse conoscitivo vantato e la situazione giuridica sottostante, ossia di un collegamento funzionale tra l’interesse conoscitivo ed il contenuto del documento richiesto, in quanto questo possa assumere rilievo ai fini della cura e tutela della predetta situazione giuridica soggettiva. In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non soltanto la posizione giuridica soggettiva, cui è orientato l’interesse conoscitivo, deve essere sussumibile in una “concreta fattispecie normativa”, bensì che il rapporto il rapporto tra l’una e l’altra deve essere “di chiara percettibilità”; Sul punto cfr., TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2010, n. 530; TAR, Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 21 aprile 2010, n. 3732; TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 luglio 2007, n. 6157. Tutte le citate sentenze si trovano su www.giustizia-amministrativa.it; Cfr., anche Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5625, in Rep. Foro it., 2010, 680, 263. 19. Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109, in Cons. Stato, 1999, I, 2118. 20. Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481, cit., secondo cui “Il diritto di accesso, così configurato dalla l. n. 241 del 1990, impone sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti. Ciò è giustificato che siffatto diritto non può essere orientato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato di chiunque sull’azione amministrativa, ma solo alla conoscenza da parte dei singoli titolari di atti effettivamente, o anche solo potenzialmente, incidenti su loro interessi particolari”. Sul punto crf., anche, Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4209; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3650; Cons. Giust. Amm. Sic., 10 giugno 2011, n. 420; TAR Veneto, Venezia, sez., I, 1 giugno 2011, n. 932; Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2010, n. 9378; Cons. Stato sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7650; TAR, Lombardia, Brescia, sez. II, 14 gennaio 2011, n. 54; TAR Calabria, Catanzaro sez., I, 7 dicembre 2009, n. 1321; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 26 novembre 2009, n. 11820 ; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 5 dicembre 2008, n. 1717; Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4836; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 23 settembre 2008, n. 4103; TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter. 14 novembre 2007, n. 11193; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 12 novembre 2007, n. 11117; Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5780; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6813; TAR Lazio, Roma sez. II-ter, 20 novembre 2006, n. 12779; TAR, Toscana, Firenze, sez. I, 13 luglio 2006, n. 3088 TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 13 dicembre 2005; TRGA Trentino-A. Adige, Trento, 26 novembre 2005, n. 367; tutte le citate sentenze si trovano su www.giustizia-amministrativa.it. 21. Secondo Cons. Stato, sez., V, 14 febbraio 2011, n. 942, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “Il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa; ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la 100 L’assenza di uno dei tre requisiti dianzi indicati deve determinare l’amministrazione sanitaria a rigettare la domanda del soggetto interessato all’accesso22. Nel caso in cui l' istante coincida con la stessa amministrazione sanitaria, l' art. 22 comma 1 lett. b), facendo esclusivo riferimento a tutti i “soggetti privati”, sembrerebbe escludere dal novero degli interessati al procedimento di accesso le amministrazioni pubbliche. Soluzione che viene rafforzata dal comma 5 dello stesso articolo ove si prevede che “l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale collaborazione istituzionale”. Il Supremo Consesso amministrativo,23 investito della questione, aveva dapprima escluso l’applicabilità delle norme sul diritto di accesso qualora l’istante fosse stato un soggetto pubblico, essendo la materia espressamente regolamentata dal principio di leale collaborazione istituzionale; secondo il quale la relativa esigenza dovrebbe trovare soluzione in rapporti di tipo interorganico o intersoggettivo, avvalendocisi - a seconda dei casi - di soluzioni di coordinamento, vigilanza, direzione o semplice collaborazione. Ciò salvo l’ipotesi in cui il richiedente non si fosse trovato in posizione di amministrato rispetto ad un’altra p.a. avendo in questo caso pieno titolo all’accesso alla stessa stregua di un soggetto privato. Tuttavia, successivamente, il Consiglio di Stato ha rivisto i propri arresti, attribuendo portata estensiva alla lettera dell’art. 22, comma 1, lett. b)24. Il Consesso è così arrivato ad affermare come la menzione legislativa del principio della “leale cooperazione istituzionale” non possa essere intesa come preclusiva dell’applicabilità dell’istituto dell’accesso nei confronti dei soggetti pubblici aspiranti all’acquisizione documentale; non sembrando in dubbio che l’esigenza di accesso avvertita da una p.a. debba disporre di una tutela almeno equivalente a quella accordata dalle norme generali del diritto pubblico al richiedente privato. 2.2 Oggetto dell’istanza d’accesso e controinteressati. Casi di esclusione dal diritto d’accesso. L’istanza ostensiva deve essere rivolta all’amministrazione sanitaria che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25 comma 2 l. n. 241 del 1990). È evidente che il problema si pone quando lo stesso atto è detenuto da più di un ente o azienda del S.S.N. Sul punto, pacifica giurisprudenza sostiene che ai fini dell’individuazione dell’amministrazione obbligata all’esibizione dei documenti, il criterio principale e richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio. In base ai suesposti principi è del tutto irrilevante quale sia stata la sorte del giudizio principale, eventualmente radicato, da cui è derivata la richiesta di accesso”. Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418, in Giur. Amm., 2006, I, 892; Cfr., TAR, Lazio, Roma, sez. III-ter 19 maggio 2011 n. 4380; TAR Lazio, Roma, sez. II, 24 marzo 2011, n. 2591; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 26 novembre 2011, n. 11828; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 20 aprile 2009, n. 3968; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 dicembre 2008, n. 11558; TAR Marche, Ancona, sez. I, 26 marzo 2008, n. 205; Cons. Giust. Amm. Sic., 5 dicembre 2007, n. 1087; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 15 gennaio 2007, n. 197; TAR, Toscana, Firenze, sez., II, 9 febbraio 2007, n. 152. Le sentenze citate si trovano su www.giustizia-amministrativa.it. 22.Nel caso in cui il soggetto istante fosse direttamente parte di un procedimento amministrativo, la legittimazione all’accesso agli atti procedimentali deriverebbe direttamente dall’art. 10 l. n. 241 del 1990 (c.d. accesso partecipativo). In questa ipotesi l’interesse all’accesso viene considerato in re ipsa, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti. Ne consegue l’insussistenza di un dovere di motivare la richiesta di ostensione documentale. Sul punto cfr., TAR, Lazio, Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862; TAR, Cagliari, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 172, in www.giustizia-amministrativa.it. 23. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2008, n. 5573, in Gior. dir. Amm., 2009, 1, 55. 24. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190, in www.giustizia-amministrativa.it che prosegue “Atteso allora che l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 annovera pur sempre tra i soggetti “interessati” anche i portatori di interessi pubblici, anche un “soggetto pubblico” può quindi avvalersi, ove ritenga, dell’istituto dell’accesso ai documenti”. 101 generale sia quello della formazione del documento, mentre quello della detenzione assume un rilievo secondario e sussidiario25. Da questa premessa consegue che legittimata passivamente è l’amministrazione sanitaria che ha emesso l’atto e, solo nell’ipotesi di successiva trasmissione all’ente che lo deterrà stabilmente, l’istanza di accesso potrà legittimamente rivolgersi a quest’ultimo. Non sono accessibili le informazioni in possesso della struttura sanitaria che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. L’istanza ostensiva deve essere motivata e riferirsi a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta26. L’amministrazione sanitaria non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso (art. 2 comma 2 d.p.r. n. 184 del 2006)27. L’accoglimento dell’istanza comporta la facoltà di visionare ed estrarre copia dei documenti richiamati da quello cui si accede ed appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o del regolamento proprio di ogni ente del S.S.N. (art. 7 comma 2 D.P.R. 184 del 2006). Il richiedente deve indicare gli estremi del documento28 ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificando (e ove occorra, comprovando) l’interesse connesso all’oggetto dell’istanza, la propria identità o i propri poteri di rappresentanza. L’istanza di accesso potrebbe riferirsi a documenti che rappresentano fatti o eventi inerenti a terzi : i c.d. controinteressati (art. 22 comma 1, lett. c, l. n. 241 del 1990). Questi ultimi sono da intendersi i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del provvedimento, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. La qualità di controinteressato, 25.Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3764 in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2002, n. 2186, in Cons. Stato, 2002, I, 580; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 15 marzo 2011, n. 2353; TAR Sicilia, Palermo, sez., I, 15 novembre 2006, n. 3029; TAR Lazio, Roma, sez. III, 28 gennaio 2005, n. 680. Le citate sentenze si trovano in www.giustiziaamministrativa.it. 26. L’accesso documentale non può ritenersi soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione destinataria dell’istanza d’accesso giudica equipollente a quello oggetto dell’istanza medesima; pertanto non è permesso sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro anche se equipollente, atteso che elemento fondante dell’actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito al privato a quello effettivamente richiesto da quest’ultimo. Sul punto cfr., Cons. Stato, sez., IV, 10 aprile 2009, n. 2243, in Guida agli enti locali, 2009, 24, 58 (con nota di MONNEA) o in Dir. e pratica amm., 2009, 6, 48 (con nota di CACCIARI) Cons. Stato sez., IV, 30 novembre 2009, n. 7486, in Guida al dir., 2010, I, 78 (con nota di MEZZOCAPO) o in Gior. dir. amm. 3/2010, (con nota di BOMBARDELLI). 27.Di recente, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190, cit., ha affermato che, nei rapporti tra le p.a., il principio di leale collaborazione istituzionale impone il compimento di una ragionevole attività di elaborazione che non può essere in concreto rifiutabile. Cfr., Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190,cit. 28. La giurisprudenza ha chiarito (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116, in www.giustizia-amministrativa.it) come l’istanza formulata senza la suindicata specifica indicazione documentale non possa essere considerata inammissibile, purché essa non si appalesi come del tutto generica e, di conseguenza, meramente esplorativa. Una siffatta richiesta è comunque ammissibile ove consenta “facilmente” l’individuazione dell’atto richiesto (TAR, Sardegna, Cagliari, sez. I, 6 febbraio 2009, n. 174 in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez., VI, 27 ottobre 2006, n. 6441 in Rep. Foro it., 2007, 680, 300; TAR, Campania, Napoli, sez., V, 4 febbraio 2008, n. 506 in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez., V, 10 gennaio 2007, n. 55 in Rep. Foro it., 2007, 680, 295; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2007, n. 4638, in Comuni d’Italia, 2007, 11, 78; TAR Lazio, Roma, sez. 1-bis, 20 marzo 2006, n. 1994 in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Lazio, sez. I-ter, 26 novembre 2002, n. 10725 in www.giustizia-amministrativa.it. Identicamente, l’istanza ostensiva merita accoglimento nel caso in cui l’esistenza di specifici atti effettivamente adottati possa risultare circostanza ignota all’istante, il quale, dunque, non potrebbe assolvere all’onere di puntuale formazione dell’istanza (TAR. Basilicata, Potenza 3 aprile 2006, n. 162 in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 gennaio 2005, n. 152, in www.giustizia-amministrativa.it). È stato, infine, precisato (Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 229), che ciò che rileva ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso, non è il nomen juris di un determinato atto o documento dell’amministrazione, ma è l’informazione in essa racchiusa, indipendentemente dal modo in cui l’atto sia stato denominato. Di conseguenza, al di là del termine con cui siano stati indicati gli atti oggetto dell' istanza, l’accesso deve essere consentito a tutti i documenti esistenti contenenti le informazioni richieste. 102 quindi, postula la ricorrenza di un elemento sostanziale, ossia la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello azionato e di un elemento formale, costituito dall’espressa contemplazione del soggetto nell’atto cui si accede ovvero dall’agevole sua identificabilità sulla base di questo29. Spetta all' amministrazione sanitaria il compito di procedere all’individuazione delle posizioni soggettive potenzialmente contrapposte a quella di chi agisce per l’ostensione; tuttavia, in capo all’ente non sussiste il dovere di esperire peculiari ed accurate indagini per la ricerca dei soggetti controinteressati30. L’individuazione di soggetti terzi con interesse differenziato e oppositivo rispetto a quello vantato dall’istante impone all’amministrazione procedente - ex art. 3 D.P.R. 184/06 - di dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione)31. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione anzidetta, i destinatari potranno presentare motivata opposizione, anche per via telematica, all’istanza ostensiva. Decorso tale termine l’ente provvederà sulla richiesta di accesso. Secondo il prevalente indirizzo interpretativo (giurisprudenziale e dottrinario), qualora la richiesta ostensiva avesse ad oggetto documenti contenenti dati personali - comuni, sensibili e sensibilissimi - inerenti terze persone,32 troverebbe applicazione l’art. 24 comma 7, recante una disciplina più rigorosa per l’accesso, finalizzata a contemperare le esigenze di riservatezza del controinteressato col diritto di conoscenza del soggetto istante33. In questo caso la domanda dovrebbe essere funzionale alla tutela di un proprio diritto in sede processuale, per un giudizio già pendente o da introdurre (art. 24 comma 7 l. n. 241 del 1990 – c.d. accesso defensionale34), ma se il documento di cui si richiede l’ostensione contenesse dati c.d. sensibili, ovvero quelli idonei a rivelare “l' origine razziale ed etnica, le convinzioni 29. Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2011 n.3190 in Foro Amministrativo C.d.S.,1553, individua la figura dei controinteressati nelle procedure di accesso “ In materia di accesso ai documenti amministrativi la qualità di controinteressato spetta non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva , ma solo a coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza; pertanto, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto”. 30. Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3692; TAR, Puglia, Lecce, sez. II, 26 aprile 2010, n. 987; TAR, Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 25 marzo 2010, n. 90; TAR, Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 marzo 2010, n. 260; TAR Campania, Napoli, sez. III, 2 marzo 2010, n. 1253; Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 828; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 408; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5528. Le citate sentenze si trovano in www.giustizia-amministrativa.it. 31. Come rilevato in dottrina, TOMEI, op. cit, 234, la comunicazione della avvenuta richiesta di ostensione documentale svolge la duplice funzione di rendere edotti i controinteressati sull’istanza di accesso presentata e di dare attuazione al principio del giusto procedimento. Sul punto, in tema di cartella clinica, si rimanda al successivo paragrafo 3. Per un approfondimento in materia di privacy e tutela dei dati personali si rinvia a, DENTE, LUGARESI E RIGHETTINI, La politica della privacy tra tutela dei diritti e garanzia dei sistemi, Firenze, 2009; RESTA, Protezione delle informazioni: privacy e sicurezza, Torino, 2008; PONTI, Il regime dei dati pubblici, Rimini, 2008; NINNO, La tutela dei dati personali, Padova, 2006; CASUCCI, Tutela della privacy e misure di sicurezza dei dati personali, Napoli, 2006; NIGER, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, Padova, 2006, STANZIONE e SICA, La nuova disciplina della privacy, Bologna, 2004. 34. L’importanza dell’accesso defensionale viene ben sottolineata in Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 783, in Guida al dir., 2011, 3, 117, secondo cui “L’accesso defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), riceve protezione preminente dall’ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (articolo 24 L. 241/90), prevale su eventuali interessi contrapposti; in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili)”. Cfr. anche TAR Puglia, Bari, sez. I, 17 agosto 2010, n. 3404 in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Marche, Ancona, sez. I, 19 settembre 2008, n. 1310, in Dir. Lav. Marche, 2009, 1-2. 169 (con nota di FABRIZIO); TAR Lazio, Roma, 20 aprile 2004, n. 3414 in www.giustizia-amministrativa.it. 103 religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), l’ostensione sarebbe consentita nei limiti in cui fosse strettamente indispensabile. Inoltre, nell' ipotesi in cui le informazioni fossero idonee a svelare la vita sessuale o lo stato di salute della persona (dati c.d. sensibilissimi), la posizione giuridica da tutelare processualmente con la richiesta di accesso dovrebbe vantare pari dignità rispetto a quella del controinteressato e consistere in un diritto della personalità ovvero in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile (art. 24 comma 7 che richiama l’art. 60 d.lgs. n. 196 del 2003 )35. L’orientamento succitato non appare tuttavia condivisibile. Come già rilevato, infatti, (cfr. par. 1) l’art. 22 comma 2 della l. n. 241 del 1990 stabilisce che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza; mentre il successivo art. 29 comma 2-bis individua nella garanzia dell’accesso un principio che attiene all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) Costituzione, cui le amministrazioni del S.S.N. non possono derogare assicurando garanzie inferiori a quelle stabilite dagli artt. 22 e ss. Il diritto di accedere alla documentazione costituisce, dunque, principio fondante dell’ordinamento; di conseguenza ogni suo ridimensionamento dovrà essere oggetto di attento scrutinio, tanto più stringente quanto più marcati saranno i profili di attenuazione. L’art. 24 della l. n. 241 del 1990 nei comma da 1 a 6 stabilisce i casi di esclusione dal diritto di accesso (cfr., paragrafo 2.3). Coerentemente con quanto suesposto, il successivo comma 7 si premura di garantire comunque l’accesso “ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l' accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. La norma appare chiara nell’apprestare prevalenza alle esigenze di trasparenza tutte le volte in cui la conoscenza sia funzionale alla tutela degli interessi giuridici dell’istante. La stessa, inoltre, pone all’accesso la precondizione della “stretta indispensabilità” nel caso di documenti contenenti “dati sensibili”, subordinando, infine l’ostensione al possesso di una posizione giuridicamente rilevante di rango almeno pari a quella del controinteressato nel caso in cui l’accesso sia idoneo a rivelarne lo stato di salute o la vita sessuale. Vediamo allora cosa debba intendersi per “dati sensibili”. L’art. 4 comma 1 lettera d) del d. lgs. n. 196 del 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, definisce “dati sensibili” “i dati personali idonei a rivelare l' origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od 35. Come rilevato in dottrina (BELISARIO, Accesso: non è detto che i dati sulla salute e la vita sessuale siano protetti a tutti i costi,in www.dirittoegiustizia.it) ogni qualvolta l’istanza ostensiva sia volta alla conoscenza di documenti contenenti dati di terze persone, il legislatore ha individuato un regime c.d. “a triplo binario” volto a contemperare il diritto di accesso con il contrapposto diritto alla privacy. Nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti, la riservatezza riceve una tutela graduale in relazione alla natura del dato di cui si vuole ottenere la conoscenza, e segnatamente se questo sia comune, sensibile o c.d. sensibilissimo. 104 organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Vediamo, viceversa, cosa debba intendersi per “dati personali”, definiti alla lettera b) della norma citata “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. E’ evidente, allora, che i “dati sensibili” costituiscano un sottoinsieme di quello rappresentato dai “dati personali” e come solamente per la tutela dei primi il legislatore abbia stabilito una espressa limitazione al diritto di accedere ai documenti (ponendo le succitate precondizioni). Invero, il legislatore del procedimento non ha inteso circoscrivere in alcun modo l’accesso ai dati comuni (se non nei limiti previsti per qualunque domanda di ostensione, di cui si è detto al precedente paragrafo 2) limitandosi, a tal fine, ad attribuire potere regolamentare al Governo. L’art. 24 comma 6 lettera d) della l. n. 241 del 1990 dispone infatti che “Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all' accesso di documenti amministrativi: d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all' amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”, restando evidente come, in mancanza della norma regolamentare, i limiti all’accesso saranno unicamente riferiti al diverso (sotto)insieme costituito dai “dati sensibili”. Del resto, quando l’ordinamento ha voluto apprestare specifica tutela ai dati comuni (limitandone l’accesso) l’ha fatto espressamente. Invero, l’art. 92 del d. lgs. n. 196 del 2003, rubricato “Cartelle Cliniche” (cfr. paragrafo 3) nel prevedere attenuazioni al diritto di accesso, non ha distinto fra dati comuni e dati sensibili contenuti nella cartella clinica, garantendo ad entrambi pari salvaguardia, essendo in questo caso i dati comuni strettamente connessi a quelli in grado di rivelare lo stato di salute del controinteressato. In conclusione, è da ritenersi consentito l’accesso ai documenti amministrativi dell’ente sanitario (diversi dalle cartelle cliniche) anche quando contenenti dati comuni di terzi, a condizione, naturalmente, che l’istante sia portatore di un interesse attuale, concreto e diretto all’ostensione documentale. 2.3 Segue. Atti non ostensibili – esclusione dal diritto di accesso. Come già evidenziato, l' art. 24 della l. n. 241 del 1990 elenca le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso. Per quanto riguarda le amministrazioni sanitarie i documenti non ostensibili possono individuarsi : a) nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 dell’art. 24 e dal regolamento adottato dalle amministrazioni sanitarie ai sensi del comma 2 dell' art. 24; b) all' attività preparatoria diretta all' emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; c) nei 105 procedimenti selettivi, ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi36. Il comma 2 del citato art. 24 delega alla potestà regolamentare delle singole amministrazioni del S.S.N. l’individuazione delle categorie di documenti da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, escluse dall’accesso (art. 24, comma 2 l. n. 241 del 1990). Tale potere dovrà essere esercitato in coerenza con le previsioni di esclusione individuate dalla stessa fonte normativa o regolamentare (art. 24, comma 1 e comma 6 lettera d), l. n. 241 del 1990). Qualora la disciplina regolamentare dell’ente fosse in contrasto con i principi individuati dalle fonti succitate, nonché dal regolamento recato con d.p.r. n. 184 del 2006, potrebbe essere disapplicata dal Giudice adito in base ai principi generali sulla gerarchia delle fonti37. Nondimeno, la giurisprudenza nega la possibilità per gli enti del S.S.N. di regolamentare ulteriori casi di esclusione attinenti alla riservatezza di terzi, potendo tale individuazione aver luogo solo col citato regolamento governativo, ai sensi dell’art. 24 comma 6 l. n. 241 del 199038. Pertanto, la potestà regolamentare dell’amministrazione sanitaria dovrà ritenersi esercitabile all' interno del confine recato dai comma 1 e 6 dell’art. 24 l. n. 241 del 199039. 2.4 Forma dell’istanza. Il regolamento attuativo della disciplina in materia di accesso agli atti prevede tre forme di presentazione dell’istanza: telematica, formale e informale. Quest’ultima, (art. 5 d.p.r. n. 184 del 2006) costituisce una richiesta, inoltrata anche in via verbale40, all’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità, dando repentino riscontro in ordine agli esiti della stessa all’istante. Trattasi di una modalità semplificata, utilizzabile solo in assenza di controinteressati. 36. La giurisprudenza tende ad attribuire a tale ipotesi di esclusione valore relativo, contemperando l’esigenza di riservatezza del terzo con il preminente interesse del richiedente alla tutela processuale dei propri interessi. Sul punto cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, del 20 aprile 2006 n. 2223; Consiglio di Stato, sez VI, del 15 giugno 2006 n. 3536, in www.giustiziaamministrativa.it. 37. Cons. Stato, sez. VI, 01/10/2002, n. 5110 in Foro It., 3, III,491 con nota di CARROZZA ; T.A.R. Abruzzo L' Aquila Sez. I Sent., 07 marzo 2008, n. 128 in www.pluris-cedam.it; TAR, Sicilia, Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 01 febbraio 2008, n. 900 in www.giustiziaamministrativa.it; Consiglio di Stato, sez. IV, n.498 del 24 marzo 1998 in Cons. Stato, 1998, I, 373. 38. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 3 maggio 2008, n. 715, in www.giustizia-amministrativa.it secondo cui: “La individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ragioni, tra l’altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (art. 24 comma 6, lett. d,l. n. 241 del 1990), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d’intervento in materia. Tale conclusione si trae inequivocabilmente dalla scomparsa, nel nuovo testo normativo, della disposizione in precedenza contenuta nel comma 4 (obbligo per le singole amministrazioni “di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2”), mentre la nuova similare disposizione ora introdotta dal comma 2 (“Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1”) è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui al primo comma, tra le quali non rientra la tutela alla riservatezza”. 39. Viceversa, ai sensi dell’art. 26 l. n. 241 del 1990 (rubricato “Obbligo di pubblicazione) devono essere pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l' interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l' applicazione di esse. 40. Ma l’istante comunque dovrà evidenziare l’interesse fatto valere, la propria legittimazione, e tutti i dati utili che consentano di esperire l’immediata istruttoria richiesta (art. 5 dpr n. 184 del 2006). 106 Al procedimento di accesso formale (art. 6 d.p.r. n.184 del 2006) si perviene ogniqualvolta non si ravvisino i presupposti per consentire l’accesso informale, e quindi: qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati. In queste ipotesi l’amministrazione sanitaria invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta. Ove l’istanza presentata sia irregolare o incompleta, l’amministrazione ricevente, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione dell’istanza corretta. La richiesta per via telematica, infine, costituisce una facoltà espressamente prevista dall’art. 13 del d.p.r. n. 184 del 2006. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’art. 38 del d.p.r. n. 445 del 2000, dagli articoli 4 e 5 del d.p.r. n. 68 del 2005 e dal d. lgs. n. 82 del 2005. L’istanza per via telematica è consentita soltanto quando siano soddisfatti i requisiti di verifica legale di provenienza dell’atto, vale a dire quando la firma sia verificabile attraverso un sistema di posta certificata ovvero attraverso la c.d. firma digitale o ancora con l’uso della carta d’identità digitale (art. 65 d.lgs. n. 68 del 2005). 2.5 Conclusione del procedimento. Ricevuta l’istanza, l’amministrazione sanitaria deve esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta; nel caso di mancata adozione di un provvedimento espresso di diniego varrà la regola del silenziorifiuto con contestuale decorrenza del termine per impugnare l’atto dinanzi al G.A. L’amministrazione in luogo del diniego può differire l’accesso al documento di cui si richiede la visione. L’istituto del differimento trova attuale collocazione nell’art. 9 comma 2 e 3 del d.p.r. n. n. 184 del 2006 che prevede le ipotesi che legittimano l’esercizio di tale facoltà da parte dell’amministrazione procedente “ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24 comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, riguardo a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento”. La legge sul procedimento precisa che l’accesso non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento (art. 24 comma 4 l. n. 241 del 1990) che si atteggia, dunque, quale strumento primario, rispetto all’esclusione definitiva dall’accesso, tutte le volte in cui l’amministrazione reputi sufficiente spostare ad un momento successivo il riscontro alle attese conoscitive esercitate41. 41. A tal proposito merita menzione una pronuncia non recente del Supremo Consesso Amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 1998, n. 635, in Cons. Stato, 1998, I, 942) secondo cui l’amministrazione non può utilizzare l’istituto del differimento giustificandolo in base a carenze organizzative o deficit di personale, in quanto l’unica ipotesi legittima di differimento ex art. 24 è quella che si configura allorché la conoscenza dei documenti per i quali sia richiesto l’accesso possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento della azione amministrativa. La norma, inoltre, non specifica se, scaduto il termine, il differimento possa essere prorogato. Si ritiene di poter rispondere negativamente in ordine alla possibilità per la amministrazione di prorogare il differimento, in quanto, diversamente, tale azione potrebbe tradursi in un espediente di cui l’amministrazione disporrebbe al fine di eludere la richiesta. Invero, dilatando il differimento, il decorrere del tempo potrebbe affievolire o eliminare del tutto l’interesse conoscitivo dell’istante, rendendolo non più attuale. 107 Il comma 3 dell’art. 9 d.p.r. n. 184 del 2006 stabilisce che il provvedimento di differimento debba indicare la durata del rinvio. Tale previsione costituisce un dovere cui la p.a. potrà dare ossequio anche facendo generico rimando all’esito dell’attività istruttoria che altro ente debba porre in essere, ma in questa ipotesi il differimento sarà legittimo laddove l’attività alla quale si è fatto riferimento sia soggetta a termine finale determinato o determinabile42. In caso di diniego espresso o silenzio-rifiuto, la mancata impugnazione nel termine di trenta giorni non consentirà né la reiterabilità dell’istanza né l’impugnazione del successivo diniego, laddove a questo andrebbe riconosciuto carattere meramente conservativo del primo (sul punto si rimanda al paragrafo 1 ed, ivi, alla nota 9). 3. L’accesso ai documenti sanitari. La cartella clinica. Non esiste una definizione positiva di cartella clinica43. Le linee guida emanate dal Ministero della Salute in data 17 giugno 1992 la individuano come “il chi, cosa, perché, quando e come dell' assistenza al paziente nel corso del1' ospedalizzazione”, sancendo come essa costituisca lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative, relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero. Sempre secondo l’indirizzo ministeriale, ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l' intero episodio di ricovero de1 paziente nell' istituto di cura: essa, conseguentemente, coincide con la storia della degenza del paziente all’interno dell' ospedale. La cartella clinica ha così inizio al momento dell’accettazione del paziente nella struttura sanitaria, ha termine a1 momento della sua dimissione e segue il paziente all’interno del percorso ospedaliero. Secondo il Codice di deontologia medica «La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico terapeutiche praticate44". Ancora più dettagliato, circa il contenuto della stessa, risulta essere «l' atto di indirizzo e coordinamento dell' attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private45» secondo cui: «In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l' anamnesi familiare e personale, l' esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi" . Operando una sintesi di tali definizioni si può qualificare la cartella clinica come quell' insieme di informazioni e documenti, che registrano i dati anagrafici e sanitari di una persona; è un «diario della salute" (la definizione è di BAICE), contenente diagnosi ed anamnesi, tramite il quale è possibile definire il quadro complessivo della salute di una persona. Anzi può succedere che la cartella clinica di un soggetto faccia menzione di patologie riferite a volte anche ad individui diversi dal principale interessato, come ad esempio nel caso di malattie ereditarie. Le finalità che tale documentazione è chiamata a soddisfare sono principalmente ed essenzialmente quelle diagnostiche-terapeutiche, anche in fasi successive, per la predisposizione degli opportuni interventi. La cartella, tuttavia, può essere utilizzata anche per 42. TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 dicembre 2009, n. 2045 in www.giustizia-amministrativa.it. 43. Per una ricostruzione della disciplina giuridica della cartella clinica cfr. SARTORETTI, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, nel Trattato di biodiritto diretto da RODOTÀ e ZATTI, vol. “Salute e Sanità” (a cura di FERRARA), Milano, 2010, 579 ss.; BAICE, La cartella clinica tra diritto di riservatezza e diritto di accesso, in Resp. civ., 2008, 169; FRÈ, La cartella clinica nel sistema sanitario nazionale, in Ragiusan, 2008, 291/292, 352 ss. 44. Art. 23 Codice di deontologia medica. 45. Art. 35, comma 1, d.p.c.m. 27 giugno 1986. 108 indagini di natura scientifica, statistica e medico-legale46. La giurisprudenza è concorde nel classificare la cartella clinica come atto pubblico, e ciò in ragione del fatto che essa è esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell’attività sanitaria cui si riferisce47. Ai fini che qui interessano, si sottolinea come nella cartella clinica si verifichi la contemporanea presenza di informazioni anagrafiche (dati personali «comuni») e di dati sanitari (c.d. dati sensibili») e come le due categorie siano assoggettate ad una diversa disciplina dalla vigente normativa sulla privacy; che evidentemente ne condiziona sia le modalità di trattamento, sia l' accessibilità da parte dei soggetti variamente qualificati. I dati sensibili, costituiscono infatti una sottocategoria dei dati personali che, come già in parte anticipato, per la loro attitudine a rivelare gli aspetti più intimi e riservati della personalità di ciascuno, sono soggetti ad una disciplina più rigorosa e restrittiva, ad iniziare dalle modalità di accesso e di utilizzazione degli stessi anche da parte del personale interno48. 46. Notevole, sul tema della cartella clinica, è stato il contributo offerto dalla giurisprudenza e, segnatamente, dalla Corte di Cassazione che in numerose pronunce (Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2005, n. 22694, in Riv. pen., 2006, 850; Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2004, n. 13989, in Riv. pen., 2005, 344; Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 1998, n. 1098, in Riv. pen., 1998, 620) ha chiarito le modalità di esecuzione delle annotazioni all’interno della cartella clinica : a) complete, ossia contenere tutti i dati significativi della degenza; b) contestuali, e dunque coeve al verificarsi dell’evento significativo dal punto di vista sanitario, assicurando il rispetto della successione cronologica dei fatti oggetto delle annotazioni medesime, in modo da garantire veridicità della realtà storica in esse documentata; c) definitive, nel senso che ciascuna annotazione presenta autonomo valore documentale nello stesso istante in cui viene trascritta, con conseguente impossibilità di apportare successive modifiche e correzioni (fatta eccezione per gli errori materiali), poiché ciò comprometterebbe la certezza del documento sanitario stesso. Il Garante della privacy con comunicato del 12 ottobre 1999 (in www.garantedellaprivacy.it), pur ribadendo l’impossibilità di cancellare i dati contenuti nella cartella clinica, ha tuttavia precisato che la rettifica o l’integrazione può essere consentita, per esempio attraverso l’inserimento di ulteriori annotazioni che diano conto delle risultanze di accertamenti successivi. Come osservato in dottrina (SARTORETTI, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, cit., 585) la cartella clinica si presenta, quindi, allo stesso tempo, come strumento “aperto” a qualsivoglia rilievo che il medico ritenga opportuno inserire al suo interno ma “chiuso” rispetto ai singoli fatti sanitari, i quali vanno ritenuti conclusi nel momento stesso in cui vengono registrati, ancorché il documento si trovi ancora nella piena e materiale disponibilità del suo autore. 47. Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2005, n. 22694, cit Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2004, n. 13989, cit. All’insegnamento pressoché costante della Suprema Corte in merito alla natura pubblica della cartella clinica, si sono tuttavia contrapposte alcune voci della dottrina medico legale ( MAGLIONA e IORIO, La regolare compilazione della cartella clinica, in Minerva Medico Legale, 1994, 114 ss; BUZZI e SCLAVI, La cartella clinica: atto pubblico, scrittura privata o tertium genus?, in Riv. it. med. Leg., 1997, 1164) le quali hanno preferito porre l’accento sulla natura meramente certificativa della cartella. L’obiezione al riconoscimento della qualifica di atto pubblico muove in particolare dalla considerazione che a tutt’oggi manca una dettagliata normativa che delinei il procedimento formativo della cartella clinica e gli ulteriori requisiti di forma e di sostanza di cui all’art. 2699 c.c. Per un’attenta ricostruzione del dibattito in seno alla dottrina circa la natura giuridica della cartella clinica, cfr., ZAMBRANO, La responsabilità del primario, in Ragiusan, 2008, 289/290, 312. 48. Si vedano in tal senso i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici (Art. 22, commi 6 e 7, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196): “I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l' ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l' utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma precedente anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l' ausilio di strumenti elettronici". Nel codice in materia di protezione dei dati personali è altresì previsto, con riferimento specifico alle cartelle cliniche redatte e conservate in conformità alla disciplina applicabile da organismi sanitari pubblici e privati, l' obbligo di adottare opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli riguardanti altri interessati (Art. 92, comma 1, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196). È di fondamentale importanza che tutti i dati inseriti nella cartella clinica siano corretti e rispondenti alla realtà, non solo quelli di carattere più strettamente sanitario. Il Garante per la protezione dei dati personali ha, infatti, chiarito che sussiste il diritto dell' interessato ad ottenere la rettifica anche dei dati relativi alle circostanze causative del sinistro che hanno provocato il ricovero del paziente (Decisione Garante per la protezione dei dati personali 19 maggio 2005). Per gli enti e le aziende del S.S.N., la normativa settoriale dispone l' obbligo di conservazione illimitata delle cartelle cliniche, per il primo quarantennio in un archivio corrente e successivamente in una separata sezione di archivio; tale obbligo non si riferisce alla documentazione diagnostica, ivi comprese le radiografie, il cui limite di conservazione viene stabilito in vent' anni (Circolare Min. 19 dicembre 1986, n. 61). Interessante in tale contesto appare quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali sul rapporto tra l' obbligo di conservazione illimitata delle cartelle cliniche da parte di una casa di cura privata ed il diritto ad ottenere la cancellazione dei dati richiesta dall' interessato. Il garante ha stabilito inequivocabilmente la prevalenza della conservazione illimitata, con espresso richiamo alla circolare ministeriale 19 dicembre 1986, n. 61, sulla richiesta di cancellazione, purché il trattamento e la conservazione siano effettuati con l' osservanza delle prescrizioni sancite dal codice della privacy (Decisione Garante per la protezione dei dati personali 13 luglio 2006). 109 3.1. L’accesso ai dati della cartella clinica. Il Codice della privacy prevede espressamente (art. 92 comma 2 d.lgs. n. 196 del 2003) che eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera, da parte di soggetti diversi dall’interessato, possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. La norma è perfettamente armonica al disposto generale dell’art. 60 del medesimo testo normativo secondo cui «quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile». L’Art. 59 d.lgs. n. 196 del 2003 rubricato “Accesso a documenti amministrativi” stabilisce inoltre che “Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l' esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all' applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico”. Ciò comporta che gli aspetti non regolati dall’art. 92 d. lgs. n. 196 del 2003 trovino apposita disciplina negli artt. 22 e ss. l. 241 del 199049. Occorre allora stabilire quale comportamento dovrà tenere l’amministrazione sanitaria in caso di richiesta di accesso, da parte di un terzo, ad una cartella clinica, ed in particolare definire quando il diritto dedotto dal richiedente andrà considerato "di pari rango" rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati. Sul punto, la giurisprudenza50 afferma che il destinatario della richiesta, nel valutare se il "rango" del diritto ostentato possa giustificare l’accesso o la comunicazione, debba utilizzare come parametro di raffronto non già il "diritto di azione e difesa", che pure è costituzionalmente garantito e che merita in generale protezione, quanto il “diritto sottostante” che il terzo intenda far valere, ponendolo in relazione al materiale documentale che chiede di conoscere. 49. Nessun dubbio si può porre circa la riconducibilità della cartella clinica nell’ambito della nozione di documento amministrativo (art. 22 comma 3 della l. n. 241 del 1990), data l’evidente rilevanza pubblicistica dell’attività in essa documentata. Sul punto, cfr., TAR Sicilia, Catania sez. IV, 17 novembre 2007, n. 1887, in Rep. Foro It., 2008, 608, 295, secondo cui “la documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di documento amministrativo, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino un adeguata assistenza sanitaria e così il diritto primario e fondamentale alla salute”. Cfr.,TAR Campania, Napoli, sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1371, in www.giustizia-amministrativa.it; cfr., anche TAR Sicilia Palermo, sez. III, 15 giugno 2007, n. 1675, in Foro amm., 2007, 2, 889. 50. Cons. Stato, 28 ottobre 2008, n. 5374, in Ragiusan, 2009, 303-304, 34; Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6681, in Ragiusan, 2007, 277-278, 20; Cons. Stato Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2542, in Foro amm., 2002, 4, 1229; Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2001, n. 1882, in Corriere Giur. 2001, 6, 744; Cfr., di recente, TAR, Lombardia, Brescia, sez. II, 13 luglio 2011, n. 1043, in www.giustizia-amministrativa.it. 110 L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel parere espresso il 9 luglio 200351 ha sottolineato che la comparazione tra le situazioni giuridiche vada fatta “in concreto” ovvero con riferimento agli specifici interessi perseguiti dalle parti. In altre parole, non sarà sufficiente che l’interesse fatto valere dal richiedente sia “in astratto” di rango almeno pari a quello del soggetto che vanta il diritto alla riservatezza, essendo necessario, al contrario, che l’interesse dell’istante sia in “concreto” di pari dignità. Tale sottostante diritto, viene precisato, può essere ritenuto di "pari rango" allorché rientri nella categoria dei diritti della personalità o sia compreso tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili. Pertanto, ogni differente posizione non legittimerà l’adesione alla richiesta di accesso, anche qualora il documento fosse prospettato utile alla tutela in giudizio di un diritto, che resterebbe subvalente rispetto alla concorrente necessità di tutelare la riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà fondamentali del controinteressato. La giurisprudenza aggiunge che il riferimento normativo ai diritti della personalità ed agli altri diritti e libertà fondamentali è collegato ad un "elenco aperto" di posizioni soggettive, individuabile in chiave storico-evolutiva, e presuppone una valutazione caso per caso, in modo da evitare per le amministrazioni "il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa”5253. La valutazione sull’istanza di accesso o di comunicazione non dovrà essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma dovrà estendersi fino ad appurare se tutti i dati personali oggetto di richiesta (ed idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale) siano effettivamente "necessari" ovvero “strettamente indispensabili” al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa54. In caso negativo, l’ente sanitario consentirà l’accesso alla sola parte di informazioni ritenuta rispondente ai predetti requisiti. Alle ricordate limitazioni connesse alla pari ordinazione dei diritti coinvolti e all’effettiva "necessità" di conoscere i dati per fini defensionali, il Garante aggiunge, infine, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento, sanciti dall’art. 11 d.lgs. n.196 del 2003. 51. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango" del 9 luglio 2003, in www.garantedellaprivacy.it 52. Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2542,cit; Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2001, n. 1882, cit. 53. La casistica giurisprudenziale ha valutato di pari rango, ordinando l’accesso alla cartella clinica: a) il diritto di conoscere se si è legati da valido vincolo coniugale; nel caso concreto il marito asseriva che la moglie era affetta da disturbi psichici, pertanto intendeva far valere la nullità del vincolo religioso alle competenti autorità ecclesiastiche. (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2010, n. 7166, in Famiglia e diritto, 2011, 5, 498 (con nota di LONG); cfr., anche, Cons. Stato, 28 ottobre 2008, n. 5374 in Ragiusan, 2009, 303-304, 34; Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2006 n. 6681, in Giur. it., 2007, 2, 467 (con nota di RODRIGUEZ); anche se contra,TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 28 gennaio 2010, n. 183, in Ragiusan, 2010, 315-316, 39, seppur sotto il diverso profilo della mancanza di necessità per far valere un diritto in giudizio (cfr., nota 97); b) Il diritto alla salute; nel caso concreto il ricorrente affetto da una grave patologia trasmissibile in via ereditaria, inoltrava istanza di accesso ai documenti riguardanti i dati sanitari dei propri ascendenti, motivandola con la necessità di escludere ch’egli potesse trasmetterla ad altri (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2010, n. 6960, in www.giustizia-amministrativa.it; in un caso analogo cfr., TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 20 luglio 2006, n. 1260 in www.giustizia-amministrativa.it). Al contrario, non sono stati considerati di pari rango i diritti patrimoniali, sul punto cfr., TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 13 luglio 2011, n. 1043, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “il diritto di ottenere il risarcimento del danno derivato dalla perdita del familiare non può ritenersi avere lo stesso rango di diritto fondamentale ed inviolabile riconosciuto al diritto alla riservatezza dei dati relativi allo stato di salute”; cfr., anche TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 6 dicembre 2001, n. 1207, in Gior. Dir. Amm., 2001, 3, 308. 54. In base al canone di stretta indispensabilità, sono ad esempio stati rigettati ricorsi oppositivi al diniego nell’ipotesi di istanza di accesso finalizzata a far valere la nullità degli effetti religiosi del matrimonio. Parte della giurisprudenza amministrativa, infatti, considera non necessario l’accesso potendo il coniuge allegare le circostanze di fatto tese a dimostrare l’invalidità del vincolo, avendo la curia ecclesiastica la possibilità di valutarle con ampli poteri istruttori, cfr., TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 28 gennaio 2010, n. 183, cit.; sempre sotto il profilo della stretta indispensabilità dell’accesso è interessante notare come nel caso analizzato nella nota precedente (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2010, n. 6960, cit.) il Supremo consesso amministrativo pur riconoscendo la legittimità della richiesta di ostensione, abbia imposto a carico della AUSL competente “l’onere di procedere a effettuare gli accertamenti sanitari richiesti per la definizione della patologia in oggetto, così come certificata dal ricorrente medesimo, individuando il soggetto dalle cartelle cliniche in possesso, senza, tuttavia, divulgare l’identità della persona interessata”. 111 3.2. L’accesso ai dati personali propri o del defunto. L' accesso ai dati personali da parte dell' interessato ed il rilascio di copia della cartella clinica al medesimo non presenta particolari problemi e deve comprendere "tutti i dati personali che riguardano l' interessato comunque trattati dal titolare” (Art. 10, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Sussiste a carico dell' amministrazione sanitaria detentrice l' obbligo di rilasciare i dati in forma 55 comprensibile per l' interessato. Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito il diritto dell' interessato ad ottenere l' accesso ai dati contenuti nella propria cartella in forma intellegibile, ponendo a carico dell' ente del S.S.N. l' onere della trascrizione dei dati risultati di difficile o impossibile comprensione, per illeggibilità della grafia con cui la stessa documentazione è stata redatta. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all' interessato o ai soggetti che legalmente lo rappresentano, solo per il tramite di un medico a ciò designato (art. 84 d.lgs n. 196 del 2003). Il titolare o il responsabile possono autorizzare, per iscritto, a prendere cognizione dei dati anche esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici. In quest’ultimo caso i sanitari dovranno essere individuati fra coloro che nell' esercizio dei propri compiti intrattengano rapporti diretti con i pazienti e siano incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute; purché l' atto di incarico ricevuto individui appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento (art. 84 comma 2 d.lgs. n. 196 del 2003)56. I diritti relativi ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell' interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (Art. 9. comma 3, d.lgs 30 giugno 2003. n. 196). Si tratta, segnatamente, del diritto di ottenere conferma dell' esistenza o meno di dati personali presso un qualsiasi soggetto, la loro comunicazione in forma intellegibile, l' indicazione della loro origine, delle finalità e modalità di trattamento, di ottenerne l' aggiornamento, la rettifica, l' integrazione, o la cancellazione e di opporsi al loro trattamento (Art. 7, comma 1, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.). Riferendosi la norma al diritto di ottenere la comunicazione dei dati, vi resteranno compresi anche quelli contenuti nella cartella clinica57. 55. Decisione Garante per la protezione dei dati personali 30 settembre 2002 in www.garantedellaprivacy.it. 56. Se l' interessato è affetto da incapacità, occorre distinguere le ipotesi di incapacità dichiarata dallo stato di incapacità transitoria. Le situazioni previste dall' ordinamento per tutelare il soggetto incapace sono: a) l' abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai suoi interessi e che rende necessaria l' interdizione e la conseguente nomina del tutore (art. 414 c.c.); b) l' infermità di mente non talmente grave da far luogo all' interdizione, che porta alla dichiarazione di inabilità e alla conseguente nomina di un curatore (art. 415 c.c.); c) l' infermità o la menomazione fisica o psichica che provoca l' impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, con conseguente nomina dell' amministratore di sostegno (art. 404 c.c.). Nel primo dei descritti casi (interdizione) non sussistono particolari problemi, in quanto il tutore, nominato dal giudice tutelare, sostituisce l' interdetto e ne rappresenta gli interessi in tutti gli atti e quindi anche in quelli che qui interessano. Diverso e più delicato appare invece il caso del curatore, il quale non sostituisce, ma assiste negli atti di particolare importanza, la persona incapace. Si tratta quindi di stabilire se la richiesta di copia della cartella clinica rientri o meno fra questi. Il curatore non ha la rappresentanza del soggetto incapace, dunque non ha funzione attiva, bensì di mero controllo su (determinate) attività che l' incapace decide di compiere; non è tenuto, pertanto, alla cura della sua persona. Dall' analisi della normativa codicistica, risulta che gli atti per il cui compimento è richiesta l' assistenza del curatore siano essenzialmente quelli di natura patrimoniale, mentre appare che per gli atti di natura personale, cui indubbiamente appartiene la richiesta de qua, l' inabilitato mantenga una piena capacità di agire (artt. 424, comma 1, e 394, c.c.). Ancor più chiara appare la posizione del soggetto assistito dall' amministratore di sostegno. In questo caso i poteri in capo alla figura ausiliatrice si rinvengono all’interno del decreto di nomina giudiziale (art. 405 c.c.), non potendo quindi residuare dubbi in merito alle azioni meritevoli di assistenza. Parimenti, nessun problema si pone in relazione alla posizione di interesse vantata dal minore; in tal caso la richiesta di ostensione sarà avanzata dagli esercenti la potestà genitoriale. In quest’ultima ipotesi, il Consiglio di Stato ha sancito il diritto del genitore ad avere informazioni sullo stato di salute del minore, anche se per scopo conoscitivo o mera curiosità (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8909, in Ragiusan, 2009, 307-308, 48, che riforma TAR, Toscana, Firenze sez. II, 17 giugno 2009, n. 1059, che invece aveva ritenuto dovesse sussistere un interesse specifico). 57. In questi termini, TAR Sicilia, Catania, sez. III, 15 giugno 2007, n. 1877, in www.giustizia-amministrativa.it. In questa ipotesi, invero, l’inapplicabilità dell’art. 92 deriverebbe dall’ovvia constatazione che il decesso del titolare - dei dati contenuti nella cartella clinica - ha estinto il correlativo diritto alla riservatezza, così venendo meno la possibilità oggettiva di compiere 112 3.3. Fascicolo Sanitario Elettronico. Nell’ordinamento italiano non si riscontra, attualmente, una definizione positiva di Fascicolo Sanitario Elettronico,58 sia a livello di normazione primaria che secondaria. Il Garante della privacy, emanando in data 5 marzo 2009 le “Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico59 e di dossier sanitario”, lo ha descritto60 come “L’insieme dei diversi eventi clinici occorsi ad un individuo, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari che assistono l’interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura”61. Qualora tale insieme di dati telematici sia costituito presso un (solo) organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es. Azienda Ospedaliera) ed al cui interno operino più professionisti, il documento assumerà la denominazione di dossier sanitario. Le linee guida nazionali, emanate dal Ministero della Salute in data 11 novembre 2010, indicano il Fascicolo Sanitario Elettronico come l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. Le predette definizioni permettono di rilevare che tratto caratterizzante del F.S.E. sia la condivisione di informazioni archiviate da differenti titolari, le quali potranno essere gestite in specifici dossier sanitari, concepiti quali insiemi di dati riconducibili ad una situazione di “monotitolarità62”. Come sottolineato dall’Autorità garante per la privacy, le finalità del Fascicolo Sanitario Elettronico sono “quelle di cura dell’interessato, ovvero di assicurare un migliore processo di cura dello stesso attraverso la ricostruzione di un insieme il più possibile completo della cronistoria degli eventi di rilievo clinico occorsi a un interessato relativi a distinti interventi medici”. Risulta esclusa ogni altra possibile finalità, collegata ad esempio ad attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria63. Dunque, al fine del miglior supporto e dell’ottimizzazione dei processi operativi del settore sanitario, si identificano i seguenti ambiti di utilizzo del F.S.E.,64 a) supporto a scenari e processi di cura: in quanto rende disponibile la storia clinica del paziente a tutti gli attori coinvolti; b) supporto all’emergenza/urgenza in quanto permette ad un operatore sanitario di inquadrare un paziente a lui sconosciuto durante il contatto in emergenza/urgenza; c) supporto per la continuità delle cure: in quanto permette a diversi operatori che hanno già in carico un paziente di essere consapevoli delle iniziative diagnostiche e terapeutiche portate avanti dai colleghi; d) supporto alle attività gestionali ed amministrative correlate ai processi di cura: in quanto permette di condividere tra gli operatori le informazioni amministrative od un raffronto con un c.d. diritto di pari rango che costituisce il presupposto per l’applicabilità dello stesso art. 92 d.lgs n. 196 del 2003. 58. In dottrina, GUARDA, Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, 2011, Trento; SARTORI, La tutela della salute pubblica nell’Unione europea, Cittadella, 2009; CIPRIANO, La cartella clinica digitale, in Dir. san. mod., 2008, 56, 17-34. 59. I vantaggi del F.S.E. rispetto all’ordinaria cartella clinica cartacea vengono ben illustrati da CIPRIANO, La cartella clinica digitale, cit., 31, secondo cui : “La cartella clinica tradizionale è sempre più voluminosa, con documenti provenienti da moltissime fonti, in cui diventa difficile trovare tempestivamente l’informazione necessaria. Inoltre, l’interpretazione dei documenti è spesso complicata da grafie incomprensibili. Le possibilità offerte dalla Cartella clinica elettronica sono: avere a disposizione i dati amnestici e le terapie in corso; - fornire con una certa rapidità certificati, ricette reperibili; piena ineleggibilità delle informazioni contenute; - seguire nel tempo i problemi e partecipare a indagini epidemiologiche”. 60. Sino ad allora si faceva riferimento alla definizione recata dal documento C.C.E. Gruppo, art. 29, ove la Cartella Clinica Elettronica veniva indicata come “una documentazione medica completa o documentazione analoga inerente alla stato di salute fisico e mentale, passato e presente, di un individuo, in forma elettronica e che consenta la pronta disponibilità di tali dati per cure mediche ed altri fini strettamente collegati”. 61. Il d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell' amministrazione digitale” (CAD), come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, comma 1, lettera p). 62. Così, GUARDA, Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, cit., 156. 63. Così, GUARDA, Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, cit., 166. 64. Linee guida Ministero della Salute del 11 novembre 2010. 113 organizzative/ausiliarie per le reti di supporto ai pazienti nelle cronicità e/o nella riabilitazione. Le linee guida ministeriali individuano un nucleo minimo di documenti da rendere disponibili all’interno del F.S.E. su cui si innestano atti integrativi, tali da permettere l’utilizzo del Fascicolo a supporto dei differenti percorsi attivati al fine di garantire la continuità assistenziale. Mentre il nucleo minimo deve essere reso disponibile a livello regionale, al fine di garantire la libertà di scelta dell’assistito per l’esercizio del diritto alla cura (anche a fronte di eventuali cambi di residenza da una regione all’altra), gli altri documenti possono diventare componente integrativa del Fascicolo in base alle scelte regionali, che risentono del livello di maturazione del processo di digitalizzazione o delle politiche territoriali di tutela della salute. Costituiscono il nucleo minimo del F.S.E., a) Referti; b) Verbali Pronto Soccorso; c) Lettere di dimissione; d) Profilo Sanitario Sintetico. Hanno valore integrativo del Fascicolo, aa) Prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); bb) Cartelle cliniche di ricovero (ordinario e day hospital); cc) Bilanci di Salute; dd) Assistenza Domiciliare: scheda, programma e cartella clinica; ee) Piani terapeutici; ff) Assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione; gg) Erogazione farmaci; hh) Certificati.65 Non esiste sul piano normativo un obbligo di costituzione di un sistema di F.S.E. da parte degli organismi sanitari. La sua introduzione in ogni singola amministrazione sanitaria è, quindi, da intendersi come del tutto facoltativa. Tuttavia, qualora l’ente sanitario adottasse il Fascicolo dovrebbe ottemperare le previsioni recate dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” in ordine alla disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione in modalità digitale. La gestione del F.S.E. non è caratterizzata, nell’esperienza nazionale, dall’esistenza di una banca dati comune a tutte le amministrazioni sanitarie. Ciascun ente, quindi, rimane esclusivo titolare dei trattamenti che effettua. L’estrema riservatezza dei dati personali trattati mediante F.S.E. impone l’adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza. Le linee guida emanate dall’Autorità Garante prevedono gli aspetti relativi alla sicurezza informatica che andranno necessariamente incorporati nella piattaforma: “ – idonei sistemi di autenticazione66 e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento; - procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati; individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali; - tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate; sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie”. L’adozione di un sistema di autenticazione sicuro appare, quindi, un aspetto cruciale per una piattaforma di F.S.E. Per quanto riguarda le modalità di accesso da parte del titolare, le disposizioni dell’art. 64 comma 1 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale prevedono l’utilizzo della carta 65. Riguardo al formato della cartella, in dottrina si rileva (CIPRIANO, in Dir. san. mod., 2008, 56, 17) che i dati debbano essere adeguatamente strutturati, in modo da poter fornire funzionalità avanzate, e quindi: a) predisporre una lista dei problemi come una “pagina di apertura”; b) prevedere la possibilità di andare da una sezione all’altra della cartella; c) utilizzare formati armonizzati tra diverse discipline e diverse strutture sanitarie, per realizzare interfacce omogenee; d) la struttura della cartella deve prevedere diversi livelli di organizzazione dei dati con specifiche caratteristiche legali e pratiche. Lo stesso Autore individua le prestazioni che il sistema digitale dovrebbe garantire, ovvero: - facilità di immissione dei dati; rapido recupero dei dati; disponibilità 24 ore su 24 (almeno per le cartelle cliniche ospedaliere e per le diverse forme di fascicolo sanitario personale); - disponibilità in luoghi facilmente accessibili e compatibili con le modalità di lavoro. 66. L’allegato b) del d.lgs. n. 196 del 2003 definisce le credenziali di autenticazione come “un codice per l' identificazione dell' incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell' incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell' incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave”. 114 d’identità elettronica67 (C.I.E.) e della carta nazionale dei servizi68 (C.N.S.) come strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica, come nel caso di specie. Inoltre, il comma 2 del richiamato art. 64 C.A.D., stabilisce che l’accesso possa essere consentito anche attraverso strumenti di autenticazione c.d. “forte”, con l’utilizzo di smart card rilasciate da certificatori accreditati o c.d. “debole”, con l’utilizzo di userid e password o ancora con altre soluzioni purché siano rispettate le misure minime di sicurezza nel rispetto del d.lgs del 30 giugno 2003, n. 1966970. Infine, in materia di accesso da parte di terzi al F.S.E., troverà applicazione in via analogica la disciplina prevista per la cartella clinica (cfr. paragrafo 3.1). 4. L’accesso agli atti concorsuali. Giurisprudenza consolidata71 riconosce legittimazione ad accedere agli atti di una procedura concorsuale al concorrente che vi partecipi. Costui, essendo portatore di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità ovvero dell’interesse alla regolarità della stessa procedura, è titolare di un interesse personale all’actio ad exhibendum, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica.72 L’esigenza di trasparenza connessa all’espletamento delle procedure concorsuali impone di estendere l’ambito oggettivo dell’accesso non solo agli atti direttamente pertinenti al 67. L’art. 1 comma 1 lett. c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 definisce la carta d' identità elettronica come il documento d' identità munito di elementi per l' identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l' identità anagrafica del suo titolare. 68. L’art. 1 comma lett. d) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 definisce la carta nazionale dei servizi come il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l' accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. 69. L’art. 33 del d.lgs. 30 luglio 2003, n. 196 prevede gli standard di sicurezza minimi di un sistema elettronico di gestione di dati personali, e segnatamente: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell' individuazione dell' ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 70. L’allegato b) del c.d. Codice della privacy individua le modalità tecniche da adottare in caso di trattamento di dati personali con strumenti elettronici. Innanzitutto, viene stabilito che il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito solo agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura relativa ad uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l' autenticazione. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all' incaricato ed è modificata da quest' ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi. Il codice per l' identificazione, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. Le credenziali di autenticazione sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi. Il titolare del codice ha diritto che gli vengano impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con le quali può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell' incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l' incaricato dell' intervento effettuato. 71. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1051, in www.giustizia-amministrativa.it; Cfr., anche, TAR Puglia, Bari, sez. III, 25 febbraio 2010, n. 684, in Ragiusan, 2010, 319-320, 361; TAR Veneto, Venezia, sez. I, 4 agosto 2008, in Comuni d’Italia, 2006, 11, 85;TAR Lazio, Roma, sez. III, 25 maggio 2004, n. 4847, in www.giustizia-amministrativa.it. 72. Al contrario, va esclusa la possibilità di accedere agli atti concorsuali da parte del terzo che non abbia partecipato alla selezione; in tal caso, infatti, non vi sarebbe relazione alcuna tra l’istante e la procedura, non potendosi validamente motivare la domanda con l' interesse al controllo della legittimità degli stessi atti concorsuali. Cfr., sul punto Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2009, n. 5100, in Giur. It., 2010, 1, 212. La giurisprudenza ha affermato altresì che l’accessibilità di tali atti non è subordinata alla conclusione della relative prove, salvo che non sia ancora in corso la valutazione degli elaborati, circostanza in grado di giustificare il differimento dell’accesso alla conclusione della procedura valutativa. Sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3148 in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. VI 21 maggio 2009, n. 3147, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR, Liguria, Genova, sez. II, 25 gennaio 2009, n. 3460, in www.giustiziaamministrativa.it; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 19 gennaio 2009, n. 29, in www.giustizia-amministrativa.it. 115 candidato/istante, bensì a quelli consequenziali o connessi. Da qui la regola secondo cui tutti gli atti inerenti una procedura concorsuale73 (verbali, elaborati, schede di valutazioni, curricula) sono accessibili da parte del concorrente, che ha interesse a verificare l’operato dell’amministrazione, onde conoscere in maniera esaustiva l’iter procedimentale che ha condotto alle determinazioni valutative adottate74. Rispetto a tali documenti risulterà quindi recessiva l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l’essenza, sia perché detti atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti75. Discorso analogo va fatto anche per i dati c.d. sensibilissimi (stato di salute e vita sessuale), coincidendo l’interesse del richiedente col diritto al lavoro ex art. 4 Cost., giudicato di rango almeno pari rispetto alla tutela della riservatezza dei partecipanti alla gara76. Al contrario, il concorrente che sia stato escluso sin dall’origine da una selezione concorsuale, avrà diritto ad ottenere copia di tutta la documentazione relativa alla fase della (sua) esclusione dalla procedura concorsuale, ma l’esercizio dell’accesso non potrà estendersi ad atti e documenti successivi, attinenti a fatti e persone relativi ad altra ed autonoma fase procedimentale, non vantando il concorrente alcun interesse conoscitivo diretto, concreto e attuale ad accedere a tale documentazione. 5. L’accesso agli atti di gara. L’accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina speciale dettata dall’art. 13 del D.lgs. n. 163 del 2006, rubricato “Accesso agli atti e divieto di divulgazione”77. Il carattere derogatorio della normativa in esame, rispetto a quella generale dettata dalla l. n. 241 del 1990, viene evidenziato nel comma 1 del citato articolo che con norma di riserva stabilisce “Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 73. Secondo la giurisprudenza, il concorrente tuttavia non ha diritto di accesso a documentazione afferente dichiarazioni rese da candidati allontanatisi o espulsi, in tale ipotesi infatti mancherebbe un interesse specifico che giustificherebbe l’istanza ostensiva; cfr., TAR Lazio Roma, sez. I, 9 settembre 2010, n. 3220 in www.giustizia-amministrativa.it ; Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1051 in www.giustizia-amministrativa.it. 74. TAR Veneto, Venezia, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312 “Il concorrente classificato non idoneo ad un prova d’esame è titolare di una posizione differenziata e di un interesse personale e diretto che gli danno titolo ad accedere ai documenti della commissione giudicatrice e comunque a tutti quelli della procedura stessa, compresi gli elaborati delle prove d’esame e i titoli relativi agli altri candidati”. Di recente cfr., TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 settembre 2010, n. 32103. Cfr., anche, TAR Campania Napoli, sez. V, 10 marzo 2005, n. 1668. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 26 luglio 2006, n. 1863. Le citate sentenze si trovano su www.giustiziamministrativa.it. 75. A titolo di esempio, sarebbe illegittimo il comportamento di una amministrazione sanitaria che limitasse il diritto di accesso ad alcuni soltanto degli elaborati degli altri candidati escludendo la visione per i rimanenti, anch’essi richiesti nella domanda di accesso, TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 17 dicembre 2010, n. 37114; Cfr., anche TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, 3 settembre 2010, n. 32103; TAR Puglia, Bari, sez. III, 25 febbraio 2010, n. 684; le citate sentenze si trovano in www.giustizia-amministrativa.it. 76. TAR Lazio, Roma, sez- III quater, 15 ottobre 2009, n. 9955 in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440 , in www.giustizia-amministrativa.it. 77. Con riferimento agli atti del processo di asta elettronica, l’art. 294 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici - dispone che “Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 77 del codice, l' esercizio del diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l' interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l' invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale”. 116 candidature e le offerte, e' disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. La disciplina in analisi si caratterizza: a) per la previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi all’accessibilità degli atti concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici; b) per l’introduzione di doveri di non divulgazione del contenuto di determinati atti, le cui violazioni sono assistite da sanzioni penali. Passando in rassegna le singoli disposizioni recate dall’art. 13 d.lgs. n. 163 del 2006, si osserverà la previsione di ipotesi di differimento dell’accesso: a) nelle procedure aperte, in relazione all' elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all' elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, in relazione all' elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all' elenco di quanti hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, sarà consentito l' accesso al predetto elenco successivamente alla comunicazione formale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all' approvazione dell' aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica dell' anomalia dell' offerta, fino all' aggiudicazione definitiva. L’inosservanza di tali previsioni è assistita da apposita sanzione, comportando, per il responsabile del procedimento78 o per quanti altri pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio non differiscano l' accesso, l’applicazione dell’art. 326 del codice penale79. Proseguendo la disamina dell’art. 13 del Codice dei contratti pubblici si individueranno ipotesi di inibizione all' accesso. Non sarà dunque possibile ostendere: a) le informazioni fornite dai partecipanti nell' ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell' offerente, segreti tecnici o commerciali80; b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all' applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; d) relazioni riservate del direttore dei lavori e dell' organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. Tuttavia, il comma 6 dell’art. 13, per stemperare il rigore della normativa, prevede delle eccezioni con riguardo alle ipotesi disciplinate alle lettere a) e b). Ciò nel caso in cui il concorrente chieda l’accesso in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta81. 78. Sul punto si rimanda al capitolo V 79. Art. 326. c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio: “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d' ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l' agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d' ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”. 80. La formulazione della norma, adagiata sul testo della direttiva CE n.18 del 2004, induce due ordini di considerazioni: 1) Nel caso in cui l' offerente non qualifichi espressamente come segrete le informazioni fornite all' amministrazione aggiudicatrice, alcuna limitazione all' accesso potrà essere opposta all' eventuale istante; 2) L' amministrazione potrà esercitare un sindacato discrezionale sulla dichiarazione di segretezza, consentendo l' accesso qualora ritenesse insussistente la motivazione addotta dall' offerente. Naturalmente, nel caso in cui nonostante l' esplicita dichiarazione del partecipante l' ente consentisse l' accesso, l' obbligo di motivazione del relativo provvedimento si vedrebbe rafforzato, in quanto sovvertirebbe l' opposto principio recato dalla norma in esame. Sul punto si rimanda al successivo paragrafo 5.1. 81. E'da ritenersi che l' amministrazione non debba compiere valutazioni in ordine alla concretezza ed attualità della denunciata domanda giudiziale, essendo sufficiente il riferimento effettuato dall' istante all' intenzione di ricorrere giurisdizionalmente. 117 Risulta evidente allora come l’accesso, sotto un profilo oggettivo, sia limitato ad alcuni atti delle procedure di affidamento, mentre sotto un profilo soggettivo, la legittimazione alla richiesta di ostensione documentale venga circoscritta ai soli concorrenti 82. Recentemente, tuttavia, il Supremo Consesso amministrativo ha offerto una differente chiave di lettura in ordine alla legittimazione attiva del non partecipante, sostenendo come il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non debba essere posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà. Di talché, le disposizioni contenute nella disciplina della l. n. 241 del 1990 dovranno trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinverranno disposizioni derogatorie (quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti. Da ciò conseguirebbe che l' esclusione dall’accesso opposta ai soggetti non partecipanti alla gara, ai sensi dell’art.13 comma 6, equivarrebbe ad attribuire alla disposizione una portata espansiva ad essa estranea che, tra l’altro, si porrebbe in contrasto con un principio generale della materia, quale quello rinvenibile all’art. 24 ultimo comma l. n.241 del 1990, ove si stabilisce che l’ostensione documentale debba comunque essere garantita quando sia necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici e ciò anche – seppur con le dovute cautele – ove si contrappongano dati sensibili di soggetti terzi83. Appare tuttavia preferibile l' indirizzo interpretativo che porta ad escludere la legittimazione attiva in capo al terzo. Invero, l’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 è sicuramente norma speciale, deponendo in tal senso il chiaro dettato del comma 1. Siffatta previsione realizza un microsistema che per espressa volontà del legislatore (“salvo quanto diversamente disposto nel presente codice”) si collega, senza integrarsi, all' impianto generale costituito dalle previsioni della L. n.241 del 1990, rappresentandone un sottoinsieme autonomo. Ciò comporta che i precetti dettati dall’art. 13 siano destinati a regolare compiutamente le fattispecie menzionate nella norma medesima, senza necessità di attingere potestà dal corpo normativo generale; col necessario corollario di veder impedito l’accesso per i terzi non concorrenti. 5.1. Segue. Le ipotesi di deroga al divieto di accesso di cui all’art. 13 comma 5 D.Lgs n.163 del 2006. Meritano ulteriori osservazioni le deroghe oggettive al principio della segretezza, recate dal predetto art. 13 comma 6 del d.lgs. n. 163 del 2006. In particolare, è opportuno soffermarsi sul rapporto intercorrente tra l’istanza conoscitiva presentata dal partecipante ed il diritto alla riservatezza del controinteressato, allorché l’accesso riveli segreti industriali di quest’ultimo (c.d. Know-how). La giurisprudenza84 ha evidenziato come la partecipazione alla gara 82. L' accesso è escluso qualora la richiesta sia formulata da un soggetto terzo, anche quando dimostri di essere portatore di un interesse differenziato, alla stregua della legge generale sul procedimento, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319, in Gior. dir. amm., 8/2009, 870; TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 25, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “Sul versante della legittimazione attiva, la disposizione (art. 13 comma 6 d.lgs n. 163 del 2006) riguarda solo il concorrente che abbia partecipato alla selezione; la preclusione all’istanza ostensiva è piena invece qualora la richiesta sia formulata da un soggetto estraneo alla gara che pure dimostri di avere un interesse attuale diretto e concreto alla stregua della legge generale sul procedimento”. Cfr. anche Cons. Stato 9 dicembre 2008 n. 6121 in Gior. Dir. Amm., 2/2009, 175; TAR Puglia, Bari, sez. I, 26 febbraio 2009, n. 434, in www.giustiziamministrativa.it TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 luglio 2008, n. 6488, in www.giustiziamministrativa.it. 83. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062, in Urbanistica e appalti, 2010, 11 (con nota di GIANI). 84. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062, in Gior. dir. amm., 10/2010, 1051; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6393 in www.giustizia-amministrativa.it; Con. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6318, in Ragiusan, 2010, 309-310, 67; Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223, in Urbanistica e appalti, 2006, 8, 947 (con nota di DI MARIO); Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418, in www.giustizia-amministrativa .it; Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2007, n. 4078, in Foro amm., 2002, 7, 1430; TAR Puglia, Bari, sez. I, 27 maggio 2010, n. 2066, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “Sussiste, in capo al concorrente il diritto di accedere agli atti di gara relativi all’offerta tecnica prodotta dall’impresa aggiudicataria, al fine di proporre ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, ciò in quanto, dal combinato disposto dell’art. 13 d.lgs. 118 comporti la fuoriuscita dell’offerta tecnico progettuale dalla sfera di dominio riservato dell’impresa partecipante, riversandola sul piano della valutazione comparativa con le offerte presentate dagli altri concorrenti. Ciò in quanto con la partecipazione alla gara l’offerente accetta implicitamente le regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, e questo non gli consentirebbe, successivamente, di contrapporvi esigenze di garanzia della riservatezza commerciale. Anche in questo caso, dunque, l’interesse alla privacy si mostra recessivo di fronte al diritto conoscitivo vantato dall’istante, laddove quest’ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giudiziale ed in via strettamente pertinente alla posizione da tutelare processualmente. Pertanto, nei limiti descritti, a fronte dell’istanza ostensiva presentata da un partecipante, l’amministrazione sanitaria consentirà l’accesso, intervenendo con opportuni accorgimenti (cancellature od omissis) nel caso in cui la conoscenza dei segreti industriali non fosse ritenuta indispensabile alla tutela giudiziale invocata. Da ultimo, va sottolineato come l’accesso ai documenti riservati si estenda anche all’estrazione di copia degli stessi, non limitandosi alla mera visione85. n. 163 del 2006 (codice dei contratti) e della l.n.241 del 1990, nelle pubbliche gare va riconosciuto il diritto di accesso all’intera documentazione, nonché alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte, nell’ipotesi in cui l’accesso sia finalizzato all’esercizio del diritto alla difesa; pertanto quest’ultima secondo la disciplina vigente, prevale rispetto all’obbligo di garantire il diritto alla riservatezza. Tale conclusione, conforme alla giurisprudenza ormai consolidata, trova ragione nel fatto che la partecipazione ad una gara comporta che l’offerta tecnico progettuale esula dalla sfera di dominio riservata all’impresa, ponendosi sul piano della valutazione comparativa rispetto all’offerta della altre concorrenti; ne consegue che la concorrente non aggiudicataria può accedere senza ostacoli alla documentazione relativa alle offerte presentate, in vista della tutela dei propri interessi”. Secondo Tar Lazio Roma, sez. III ter, 9 maggio 2011, n.3981, in www-pluris-cedam.it, “In materia di accesso, le domande di partecipazione delle società aggiudicatarie di una gara per l' affidamento di un dato servizio e le dichiarazioni sostitutive del possesso dei requisiti sono atti propri della procedura concorsuale che non possono essere escluse dall' accesso, salvo la possibilità di eliminare, mediante gli opportuni omissis, gli elementi ivi contenuti coperti dal segreto, in quanto strettamente connessi al know-how industriale o commerciale delle predette imprese. È, pertanto, fondata l' istanza di accesso formulata, come nel caso concreto, dalle società partecipanti alla gara in parola ai chiarimenti relativi alle offerte tecniche prodotti dalle società risultate poi aggiudicatrici del servizio oggetto di gara, essendo essi documenti fondamentali per le valutazioni propedeutiche all' aggiudicazione”; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 settembre 2010, n. 3490; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 settembre 2010, n. 17286; TAR Liguria Genova, sez. II, 10 novembre 2010, n. 10262; TAR Puglia, Lecce, 9 luglio 2008, n. 2087. Le sentenze da ultimo citate si trovano in ww.giustizia-ammninistrativa.it. 85. Secondo la giurisprudenza, è illegittima la limitazione alla sola visione degli atti disposta dall’amministrazione nei confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere la documentazione per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi. Cfr., TAR Puglia, Bari, sez. I, 25 febbraio 2010, n. 678; TAR, Puglia, Bari, sez. I 17 giugno 2009, n. 1528; Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223; Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524. Tutte le citate sentenze si trovano su www.giustizia-amministrativa.it. 119 estratto da CASTIELLO-TENORE, Manuale di diritto sanitario, Milano, Giuffrè, 2012 LA DISCIPLINA LEGISLATIVA E CONTRATTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLE AUSL E NEGLI ALTRI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. LA DIRIGENZA SANITARIA SOMMARIO: 1. Cenni storici: la c.d. privatizzazione ed il rapporto tra le fonti. Dalla legge quadro 29 marzo 1983 n. 93 al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 – 1.1. Il d.lgs. n.150 del 2009 (la c.d. Riforma Brunetta) e la “ri-pubblicizzazione” dell' impiego nelle P.A. – 2. La genesi del rapporto. Il contratto individuale di lavoro. – 2.1. La parità di trattamento. – 2.2. La forma. Il patto di prova. – 3. La disciplina delle mansioni. – 3.1. Le mansioni superiori. – 4. Il sistema di classificazione del personale del comparto sanità. – 5. Progressioni di carriera – avanzamenti economici. – 6. Progressioni Verticali. – 6.1. Progressioni verticali e neo assunzioni nelle norme di finanza pubblica. Riflessi della ripartizione sul c.d. “blocco delle assunzioni”. – 7. I rapporti di lavoro flessibile. La tormentata storia dell’art. 36 del d.lgs 165 del 2001. – 7.1. La normativa negoziale in materia di rapporti flessibili. – 7.2. La convertibilità del rapporto a tempo determinato. 7.3. Post scriptum. Gli interventi legislativi “a partita in corso”: il timore di ulteriori pronunce. – 8. Le Posizioni Organizzative. – 9. La formazione professionale. – 9.1. I programmi di Educazione Continua in Medicina. – 9.2. La regolamentazione contrattuale. – 10. La privatizzazione della dirigenza pubblica – 11. La dirigenza sanitaria: specialità della disciplina – 12. L’accesso alla dirigenza sanitaria – 13.1 La disciplina degli incarichi – 13.2 Diritto all’incarico ed art.2103 c.c. – 14. L’impegno di lavoro – 15. Il trattamento economico – 16. La valutazione e la responsabilità dirigenziale - 17 Il caso peculiare dei “docenti universitari medici”. 1. Cenni storici: la c.d. privatizzazione ed il rapporto tra le fonti. Dalla legge quadro 29 marzo 1983 n. 93 al decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165. Prima della sua c.d. “privatizzazione” il rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici non economici, veniva tradizionalmente qualificato in termini di supremazia speciale,86 locuzione con la quale si voleva indicare la posizione di soggezione del dipendente nei confronti del pubblico datore di lavoro. In questo contesto, la posizione dell’impiegato civile era legittimata come posizione di status, anziché di parte contrattuale, nel cui ambito gli atti di gestione erano tutti regolati per legge o tramite provvedimento amministrativo, formalmente vincolati a rigidi presupposti e sempre sindacabili rispetto all’interesse generale87. Simbolo del pregresso 1. TENORE, Il manuale del pubblico impiego privatizzato, Roma, Epc., 2011, 29. 2. In dottrina cfr., TENORE, Il manuale del pubblico impiego privatizzato, ult. op. cit, che così spiega il fenomeno: “Proprio perché si ammetteva una forte compenetrazione tra l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione – finalizzato al perseguimento di interessi generali – e la posizione del dipendente – strumento per il raggiungimento di quegli scopi – il lavoratore non era tutelato autonomamente, bensì in relazione alle esigenze di buon funzionamento e di imparzialità dell’amministrazione e le sue posizioni soggettive erano generalmente destinate a cedere di fronte all’interesse superiore di cui era portatrice l’amministrazione datrice di lavoro”. 120 sistema era il momento di costituzione del rapporto che avveniva attraverso il c.d. provvedimento amministrativo di nomina (art. 9 D.P.R. n. 3 del 1957). La riforma di tale assetto trovava primo spunto nella legge quadro del 29 marzo 1983 n. 93, con la quale il legislatore riconosceva valore al consenso quale strumento in grado di realizzare con maggior efficacia gli interessi delle parti. Ciò si realizzava attribuendo riserve normative agli accordi sindacali, anche se gli stessi, per divenire vincolanti, dovevano trovare recepimento tramite decreto presidenziale (sistema della c.d. doppia riserva di legge). La legge quadro, inoltre, sanciva una prima applicazione, anche se parziale e condizionata, delle norme contenute nello Statuto dei lavoratori88. Più tardi, l' ingravescente situazione economico-sociale che coinvolgeva il Paese agli inizi degli anni 90 determinava nel legislatore la convinta necessità di riformare ulteriormente il sistema pubblico, efficientandolo attraverso la valorizzazione del precetto di buon andamento89 (art. 97 Cost.). Le riforme legislative poste in essere nel corso di quel decennio assunsero così un denominatore comune costituito dall’intento di perseguire la qualità dell’azione della Pubblica Amministrazione, qualità intesa come risultante dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità di tale agire. Così, con la legge 23 ottobre 1992 n. 421, veniva attribuita la delega al governo per la razionalizzazione di quattro settori cruciali per il sistema del Paese: la sanità, il pubblico impiego, la previdenza e la finanza locale. L’attuazione della delega nel pubblico impiego avveniva con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che imprimeva definitivo impulso al c.d. processo di privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a. Il contratto di lavoro, collettivo e individuale, diventava fonte diretta e vincolante del rapporto; si sanciva la generale applicabilità della legge 20 maggio 1970 n. 300 alle pubbliche amministrazioni (a 3. Con riferimento agli enti pubblici (tra cui le amministrazioni sanitarie) già prima dell’entrata in vigore della l. n. 93 del 1983, in virtù del richiamo disposto dall’art. 37 della stessa l. n. 300 del 1970. Tuttavia, la giurisprudenza dell’epoca si arrestava su di una lettura restrittiva. L’applicazione della l. n. 300 del 1970, infatti, veniva limitata agli enti pubblici non statali ed in via sussidiaria rispetto alla disciplina speciale dei singoli ordinamenti (Cass., 6 maggio 1972, n. 1380, Foro it., 1972,I, 1201; Cass., 8 aprile 1975, n. 1267, ivi, 1975, I, 1245). C. cost., 16 ottobre 1997, n. 309, in Cons. Stato, 1997, II, 1543; In questa sentenza la corte osserva “come tramite la c.d. privatizzazione del pubblico impiego il legislatore abbia inteso garantire, senza pregiudizio dell’imparzialità, anche il valore dell’efficienza contenuto nel precetto costituzionale del buon andamento, grazie a strumenti gestionali che consentono, meglio che in passato, di assicurare il contenuto delle prestazioni in termini di produttività ovvero una sua ben più flessibile utilizzazione. Dati, questi ultimi, dai quali la corte ha sottolineato il carattere strumentale rispetto al perseguimento delle finalità del buon andamento della Pubblica amministrazione. La sostanziale conformità a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei dipendenti pubblici può, quindi, essere affermata non solo seguendo le linee argomentative presenti nella sent. n. 313 del 1996 ed in quelle precedenti (cfr., sent. n. 359 del 1993 e sent. n. 88 del 1996), ma anche avuto riguardo alle finalità del decentramento, snellimento e semplificazione di apparati e procedure, espresse dalla più recente legislazione”; cfr., anche C. cost., 25 luglio 1996, n. 313, in Cons. Stato, 1996, II, 1298, secondo cui “A partire dal nuovo ordinamento delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) e dalla riforma del procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), il legislatore, attraverso una molteplicità di interventi - quali, ad es., la limitazione dei controlli preventivi , si è indirizzato verso un nuovo modello di organizzazione, volto ad alleggerire progressivamente l' apparato amministrativo dal suo carico di vincoli sostanziali e procedimentali. In tale processo si inserisce la delega di cui alla legge n. 421 del 1992, incentrata sulla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. Una scelta, questa, diretta a valorizzare la distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge, e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente demandato allo strumento della contrattazione collettiva (v. anche sentenza n. 88 del 1996). Il d.lgs. n. 29 del 1993, sia pure entro un quadro strutturale della pubblica amministrazione rimasto sostanzialmente inalterato, attua il disegno del legislatore delegante, abbandonando il tradizionale statuto del pubblico impiego in favore della regola - temperata da alcune eccezioni - del rapporto di lavoro subordinato privato, ritenuta più idonea alla realizzazione delle esigenze di flessibilità nella gestione del personale sottese alla riforma. Flessibilità, vista come strumentale ad assicurare il buon andamento dell' amministrazione, salvi peraltro restando i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l' organizzazione e l' azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate (v. art. 2, primo comma, lettera a), della legge n. 421 del 1992)”. 121 prescindere dal numero dei dipendenti); si abbandonava progressivamente la legislazione speciale costituita dal T.U. degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 1957). L’obiettivo dichiarato nella legge delega era quello di una “graduale sostituzione del regime attualmente in vigore di diritto pubblico (art. 2, lettera a), secondo periodo)” con la nuova impronta di stampo privatistica. La norma, per espressa previsione della stessa, trovava applicazione alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario nazionale (art. 1 co. 2), seppure coi limiti imposti dalle peculiarità degli ordinamenti delle Regioni, di cui questi costituiscono enti strumentali (art.1 commi 1 e 3). Il nuovo corpo normativo veniva successivamente sottoposto a ripetuti interventi migliorativi. La c.d. seconda riforma (d.lgs. n. 80 del 1998) veniva mossa dall’intento di consolidare il processo di osmosi tra pubblico e privato, avviato con la legge n. 421 del 1992; la privatizzazione si preparava così a raggiungere la sua più alta espressione : - la contrattazione collettiva non veniva più limitata a materie riservate, ma generalmente abilitata a derogare alla legge; - con riguardo ai trattamenti retributivi, l’attribuzione di competenza diveniva “esclusiva”, (art. 2 comma 3 d.lgs.n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998); - il modello consensuale giungeva a regolare settori quali la partecipazione sindacale e le progressioni di carriera dei dipendenti. Sin dagli esordi della riforma era tuttavia chiaro come la disciplina prevista per i rapporti di lavoro nell' impresa privata non avrebbe potuto permeare integralmente il pubblico impiego. Le peculiarità del rapporto ed i vincoli costituzionali cui è sottoposta la p.a. in materia di organizzazione degli uffici e di accesso del personale costituiscono limiti invalicabili per la completa simbiosi dei sistemi90. Sul piano delle fonti, tale concetto veniva impresso nell’art. 2 comma 2 d.lgs. n. 29 del 1993 (oggi art. 2 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001), norma che, pur sancendo la generale applicabilità della disciplina codicistica (capo I, titolo II, Libro V) e di quella sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, faceva in ogni caso “salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”. Si consacrava, dunque, una riserva in favore della disciplina ordinamentale speciale, condizionandosi l’applicabilità delle norme di diritto comune alla mancanza di una disciplina espressa nel T.U.P.I. Successivamente al descritto periodo di riforme, il legislatore emanava il d.lgs. n. 165 del 2001, riordino e consolidazione della normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle p.a. Da ultimo, nel dicembre 2009, si apriva una nuova stagione di riforme, con il Governo chiamato ad emanare nuovi decreti finalizzati “all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”: la c.d. terza riforma del pubblico impiego. Invertendo la precedente tendenza, la legge delega riaffermava la supremazia della legge sulla fonte negoziale (art. 1 comma 1 L. n. 15 del 2009, che modificava l’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) ed invitava l’esecutivo a “precisare, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (…) gli ambiti di disciplina riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro” (art. 3 comma 2 lett. a) l. n. 15 del 2009). 5. In dottrina (D’ANTONA, Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a cura di CARINCI e D’ANTONA, Milano, 2000, 5) si è rilevato come una reale omogeneizzazione delle discipline del lavoro pubblico e privato non potrebbe prescindere da una revisione delle norme costituzionali sulla organizzazione degli uffici e del personale. 122 1.1 Il d.lgs. n. 150 del 2009 (la c.d. Riforma Brunetta) e la “ri-publicizzazione” dell'impiego nelle P.A. La legge delega veniva attuata il 31 ottobre 2009, mediante l' emanazione del D.Lgs. n. 150 del 2009. Si torna all' antico rapporto fra le fonti: la legge speciale (espressamente qualificata come imperativa dal novellato art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) domina la norma negoziale - collettiva ed individuale - sostituendola in caso di contrasto (art. 2 comma 3 bis). Così, gli accordi collettivi non possono più derogare alla legge, che prevale salvo non sia la stessa a disporre il contrario (2° comma); come ad esempio in materia di trattamenti economici, in cui i CCNL conservano la possibilità di poter derogare a “disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi” (3° comma). Anche in quest' ambito, tuttavia, la capacità normativa del contratto non è incondizionata, incontrando nuovi limiti e deroghe91. Anche l’articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 150 del 92 2009, rimodula i diversi ambiti di intervento tra legge e contratto . La contrattazione collettiva disciplina i diritti e gli obblighi “direttamente” pertinenti al rapporto di lavoro e le relazione sindacali (1° comma, primo periodo); per converso, le viene (fra le altre) sottratta la possibilità di regolamentare l' organizzazione degli uffici (mentre rimane attratta alla riserva di legge la disciplina delle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).93 6. Rispetto a quest’ultime è da segnalare il disposto del comma 3-ter dell’art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, di procedere unilateralmente ove non si raggiunga un accordo con le rappresentanze sindacali......... “nelle materie del mancato accordo”. Con riguardo ai limiti (art. 40 comma 3-quater), ci si riferisce all’introdotto sistema di valutazione e classificazione delle performance del personale, dovendo adesso la contrattazione collettiva attenersi ai nuovi criteri e principi in esso stabiliti. 7. Sull’argomento si rimanda a D’AURIA, La “riforma Brunetta” del lavoro pubblico, in Giornale di dir. amm., 2010, 1, 5; SILVESTRI, "La riforma Brunetta del pubblico impiego", Roma, 2009; CARABELLI, La “riforma Brunetta”: un breve quadro: un breve quadro sistematico delle novità legislative e alcune considerazioni critiche, in WP “Massimo D’ANTONA, 101/2010; ALAIMO, La contrattazione collettiva nel settore pubblico tra vincoli, controlli e “blocchi”: dalla “riforma Brunetta” alla “manovra finanziaria” 2010; in Il lavoro nelle p.a., 2010, 2, 287; CARABELLI, Breve quadro sistematico delle novità introdotte dalla riforma Brunetta, in Ris. Um. pubbl. amm., 2010, 2, 27; LUCIANI e LOMBARDO, commento all’art. 40 D.Lgs n. 165 dle 2001, Le fonti del diritto italiano, Vol. III, Il lavoro pubblico, a cura di AMOROSO, DI CERBO, FIORILLO, MARESCA; Milano, 2011, 627. SORDI, Il sistema delle fonti della disciplina del lavoro pubblico, in Il lavoro nelle p.a., 2010, 5, 812; CARINCI, Il secondo tempo della riforma brunetta il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in il lavoro nelle p.a., 2010, 6, 1025; GARILLI e BELLAVISTA, Riregolazione e de contrattualizzazione: la neoibridazione normativa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Il lavoro nelle p.a., 2010, 1, 1. Ai sensi dell’art. 2 comma lettera c) della legge n. 421 del 1992 devono comunque essere disciplinate per legge 1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva; 6) la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. 123 Infine, vengono elencati momenti del rapporto (sanzioni disciplinari, progressioni economiche, mobilità, valutazione delle prestazioni ai fini del trattamento economico accessorio) in cui è riconosciuta competenza alla contrattazione collettiva, ma negli “esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” (1° comma, terzo periodo). Il nuovo sistema di riparto fra le fonti, con la connessa ridefinizione dei poteri - cardine della c.d. Riforma Brunetta - ha recato con sé la necessità di individuare l’esatto momento di entrata in vigore di norme che, all' evidenza, incidono sulla capacità della contrattazione collettiva. Il bisogno è (paradossalmente) nato in funzione della formulazione dell’ultimo comma dell’art. 94 65 , d.lgs. n. 150 del 2009, che con norma di facile lettura ha stabilito: “Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano alla tornata successiva a quella in corso”. Invero, sotto un profilo pratico, la questione è emersa allorché numerosi enti hanno da subito applicato il nuovo riparto, adottando unilaterali determinazioni in materia di organizzazione degli uffici (art. 5, d.lgs. n. 165 del 2001). Ciò ha generato l' insorgenza di numerosi contenziosi che hanno investito della delicata questione interpretativa i Tribunali di merito 95. La giurisprudenza così formatasi si è attestata sull' applicabilità non immediata delle ridette disposizioni del d.lgs. n.150 del 2009, affermando il carattere non retroattivo delle norme in esso contenute e la conseguente salvezza delle fonti negoziali, in contrasto con il nuovo sistema di 96 riparto, sino alla stipula dei successivi rinnovi . In siffatto contesto, il legislatore è intervenuto con il primo decreto correttivo del d.lgs n. 150 del 2009 (d.lgs. 1 agosto 2011, n. 141), che all’art. 5 comma 2, con norma di (pretesa) interpretazione autentica, dispone “L' articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell' entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati 9. L’art. 65 d.lgs. n. 150 del 2009 prevede un delicato meccanismo di adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti, finalizzato ad evitare che nelle more della stipula dei nuovi accordi, per effetto della nuova disciplina, possano crearsi dei vuoti normativi ove sia stabilita l’immediata caducazione delle clausole che disciplinano materie prima non riservate alla legge. Per tale ragione, pertanto, viene configurato un iter progressivo per la cessazione della efficacia delle norme contenute nei singoli contratti integrativi. Con riferimento al comparto sanità la scadenza è fissata per il 31 dicembre 2012. 10. Trib. Trieste, decreto 5 ottobre 2010, Trib. Pesaro, ord. 19 luglio 2010; Trib. Salerno, decreto 18 luglio 201; tutti i citati provvedimenti sono editi in Il lavoro nelle p.a., 3-4, 630 2010 (con nota di ZILLI); Trib. Torino, decreto 2 aprile 2010, in Il lavoro nelle p.a., 1, 91, 2010 (con note di MATTEINI e CORBO). 11. Con circolare n. 7 del 13 maggio 2010 la Funzione pubblica ha fornito indirizzi applicativi della riforma. Nel particolare, è stato chiarito come le norme che riguardano il riparto di competenza tra le fonti e la partecipazione sindacale siano precettive e vincolanti sin dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009; di conseguenza l’eventuale contrasto di una norma contrattuale con una legislativa determinerà la nullità della prima e la sua sostituzione di diritto ex art 1339 c.c. La circolare ministeriale, inoltre, limita l’applicabilità del già citato ultimo comma dell’art. 65 alle norme che fisiologicamente presuppongono l’entrata in vigore dei nuovi contratti, e quindi: “- della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell’art. 40 del d.lgs n. 165 del 2001, nuovo testo); - delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2009; del bonus annale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, che richiedono comunque l’intervento del contratto nazionale per la determinazione dell’ammontare; Analogamente, l’applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della “graduatoria di performance” di cui all’art. 40, comma 3quater, è direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà definire le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni”. 124 rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche'quella dell' articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009”. L’interpretazione fornita dall’art. 5, d.lgs. n. 141 del 2011 ha di fatto abrogato l’ultimo comma dell’art. 65. Ed invero, il richiamo espresso a norme che per essere applicabili (quelle relative al procedimento di approvazione dei CCNL) postulano l’attivazione delle trattative per la stipula dei rinnovi contrattuali, svuota di significato la suddetta previsione, in quanto tali disposizioni non possono ontologicamente applicarsi “prima della tornata successiva a quella in corso”. In realtà, quello appena descritto non è l' unico dubbio che la produzione (asseritamente ermeneutica) attuata con la norma correttiva reca, in specie sul piano della ragionevolezza. I contratti collettivi stipulati precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2009 hanno infatti regolato istituti e materie che al momento della sottoscrizione ricadevano sotto l’alveo della fonte negoziale. Ciò ha ingenerato nei soggetti stipulanti (Organizzazioni Sindacali) un legittimo affidamento in ordine alla sopravvivenza delle pattuizioni ivi contenute, sino alla naturale scadenza contrattuale. Ed invero, la giurisprudenza costituzionale tende a ravvisare l’esistenza dell' affidamento tutelabile, basato sulla normazione previgente, ogniqualvolta, in negativo, non vi siano irrisolti dubbi interpretativi sui suoi contenuti ed, in positivo, la situazione di diritto sia contrassegnata da un 97 elevato grado di consolidamento . E non par di dubbio come tutte queste condizioni siano ravvisabili nel caso che si indaga. Fino all' emanazione del d.lgs n. 150 del 2009, infatti, nessun interprete, né attore, dubitava della capacità normativa contrattuale in siffatti ambiti e tale, legittima, convinzione si era radicata per quasi un ventennio. Ciò posto, bisogna allora chiedersi al ricorrere di quali condizioni il legislatore potesse intervenire (ablandole) su facoltà validamente sorte e consolidate. A questo proposito, numerosi arresti del Giudice delle leggi indicano che la possibilità di incidere (della norma) su situazioni giuridiche non ancora esaurite (retroattività in senso improprio) e legittime all’epoca della loro costituzione (c.d. diritti quesiti98), deve trovare adeguata giustificazione “sul piano della ragionevolezza e non deve contrastare con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti99”. 12. C. cost., 26 luglio 1995, n. 390, in C. Stato, 1995, II, 1288; C. cost., 18 novembre 1993, n. 402, in Foro it., 1994, I, 32. 13. Secondo MORTATI (Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1991, 369) sono quesiti “quei poteri sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, fatto che la nuova legge non può qualificare in modo diverso dal passato facendo riferimento esclusivamente alla situazione esistente al momento in cui si produsse”; per GAZZONI invece (Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, 43) sono “quei diritti che sono fatti valere sotto il vigore della legge nuova, ma sono stati acquisiti al patrimonio in epoca precedente”. per TRABUCCHI infine (Istituzioni di diritto civile, Padova, 1988, 27) “quei diritti, per l’acquisto dei quali, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, si sono soddisfatti tutti i requisiti che la legge precedente richiedeva”. 14. C. cost., 24 luglio 2009, n. 236, in Foro it., 2009, I, 2921; C. cost., 27 febbraio 2009, n. 56, in Foro it., 2009, II, 2921; C. cost., 4 aprile 2008, n. 86, in Foro it., 2008, VI, 1758; C. cost., 24 giugno 2005, n. 244, in Foro it., 2005, I, 2641; C. cost., ord., 23 maggio 2003, n. 174, in Foro it., 2003, I, 2871; scorrendo più indietro nel tempo si segnalano C. cost., 17 dicembre 1985, n. 349, in Giustizia civile, 1986, I, 659, per cui “Dette disposizioni (retroattive), al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l' affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”; cfr., anche, C. cost., 13 febbraio 1985, n. 36, in Foro it., 1986, I, 638 (con nota di BELLANTUONO); C. cost., 28 dicembre 1971, n. 210, in www.cortecostituzionale.it. 125 100 La ragionevolezza, viene chiarito, deve essere intesa e valutata anche in termini di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti dalla disciplina : una legge che preveda conseguenze sfavorevoli nella sfera giuridica soggettiva dei destinatari (nel nostro caso delle OO.SS.) dovrà quindi arrecare il minore sacrificio possibile rispetto agli scopi che, tramite essa, il 101 legislatore voglia attuare . Ed ancora, una normativa non è proporzionale quando il contenuto 102 prescrittivo della disposizione ecceda rispetto allo scopo fissato dalla legge . Può osservarsi, allora, come nel testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 141 del 2011 non si ravvisino i canoni di proporzionalità invocati dalla Corte Costituzionale per ritenere la norma ragionevole ed idonea a conculcare diritti già validamente sorti. L’intero spirito del disegno riformatore del 2009, infatti, è teso a ridare vigore alla norma legislativa, restituendogli supremazia nella gerarchia delle fonti del rapporto di lavoro pubblico. L’obiettivo, come emerge dalla relazione di accompagnamento103, è ribadire e rafforzare i poteri del dirigente nella sua qualità di responsabile della gestione delle risorse umane e della qualità e quantità del “prodotto” delle pubbliche amministrazioni. Ma se questo è il fine che il legislatore si è posto, diviene difficile rintracciarvi la specifica esigenza cui risponde una soluzione volta a negare da subito forza agli accordi in vigore, non potendo soccorrere a tale scopo il preteso riferimento all' efficientazione del sistema. La frettolosità di dover imporre la nuova disciplina, senza attendere un periodo di fisiologico assorbimento, potrebbe infatti paradossalmente tradursi in causa di disfunzioni (rectius: inefficienze), dovute alla temporanea 104 mancanza di indirizzo nelle materie sottratte alla contrattazione . Non a caso, dato il considerevole impatto che le nuove regole riflettono sul sistema vigente, il legislatore aveva adottato un adeguato criterio di proporzionalità per il vigore delle medesime, destinando l’efficacia delle norme che intervengono sul riparto di competenze “alla tornata successiva a quella in corso”, senza alcuna limitazione alla fase del “procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali”. Si realizzava così un equo bilanciamento tra l' esigenza di rinnovamento del sistema e l' interesse alla conservazione di posizioni legittimamente acquisite nel tempo. 15. MORRONE, Corte costituzionale e principio generale di ragionevolezza, in: , La ragionevolezza nel diritto, Milano, 2006, pp. 239 – 286. 16. C. cost., 24 gennaio 2007, n. 26, in Rivista cancellerie, 2007, 2, 207; C. cost. 21 gennaio 1999, n. 2, in Foro it., 1999, I, 1125; C. cost. 18, ottobre 1995, n. 538, in Dir. e pratica trib., 1996, II, 157; C. cost. 2 febbraio 1990, n. 40, in Foro it., 1990, I, 355. 17. C. cost., 27 dicembre 1996, n. 415, in Giur. It., 1997, I, 233; Riv. Dir. Trib., 1998, II, 607 (con nota di CONTI). 18. www.riformabrunetta.it 19. Condividono la soluzione qui avanzata, con iter argomentativi diversi, NUCCI, Il sistema delle relazioni sindacali nella pubblica amministrazione alla luce del decreto brunetta: una rivoluzione copernicana?, in Rivista Italiana diritto del lavoro, 2010, 4, 840; IERO, La “riforma Brunetta è retroattiva?”, in Il lavoro nella giur., 2010, 12, 1224; CONTRA, MATTEINI, Relazioni sindacali e decreto “Brunetta”: prime questioni applicative, in il lavoro nelle pubblico amministrazioni, in Il lavoro nelle p.a., cit., secondo cui “Non si deve dare alla riportata norma dell’art. 65 comma 5 un valore maggiore di quanto ivi previsto. Appare più corretto ritenere che essa si riferisca al fatto che tutte le norme, per così dire “procedurali”, si applicano a partire dal prossimo contratto collettivo”. Condivide, SORDI, Il sistema delle fonti della disciplina del lavoro pubblico, in Il lavoro alle dipendenze della p.a., cit. 126 L’art. 5 del d.lgs. n.141 del 2011, viceversa, innoverebbe con carattere retroattivo il contenuto della norma che pretenderebbe di interpretare, senza che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, realizzando così un insanabile conflitto con l' art. 3 della Costituzione (e rischiando, oltretutto, di contraddire gli stessi principi posti a base della riforma). 2. La genesi del rapporto. Il contratto individuale di lavoro. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., il contratto individuale ha acquistato il rango di fonte costitutiva e regolativa del rapporto di lavoro (è venuta meno, infatti, la possibilità che l’impiego pubblico possa costituirsi tramite provvedimento amministrativo105). Il momento genetico del rapporto diviene, quindi, la proposta di lavoro avanzata dalla pubblica amministrazione, seguita dalla accettazione del lavoratore. Nella nuova prospettiva, rimangono tenute ben distinte la fase selettiva del personale, che rimane pubblicistica e affidata alla regola concorsuale, e la fase costitutiva del rapporto, appunto demandata allo strumento contrattuale. L’art. 35 comma 1 T.U.P.I. stabilisce che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avvengono con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive106 volte all' accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l' accesso dall' esterno107; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell' obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Per il personale (non dirigenziale) del comparto sanità una disciplina specifica è prevista nel D.P.R. n. 220 del 2001, che prevede i generali requisiti di accesso all’impiego, quelli specifici per i singoli profili e le relative modalità di svolgimento delle prove selettive108. 20. Sul punto Cfr., Tar Sicilia, sez. Catania, 22 febbraio 2000, n. 269, in TAR, 2000, I, 2191; TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 20 dicembre 2000, n. 2295, in TAR, 2001, I, 699; TAR Lazio, sez. Latina, 4 dicembre 1996, n. 927, in TAR, 1997, I, 63; 21. Per l’accesso alle posizioni apicali nell’ambito delle aree funzionali, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 150 del 2009 (art. 52 comma 1-bis), deve essere definita una quota di accesso, nel limite complessivo del 50%, da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione 22. Tali procedure dovranno conformarsi ai seguenti principi (art. 35 comma 3 T.U.P.I.): “a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l' imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all' ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell' organo di direzione politica dell' amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. 23. È da rilevare come nelle Regioni commissariate per l' attuazione del piano di rientro dal deficit, l’indizione di un bando di concorso sia subordinata ad una specifica e preventiva autorizzazione del Commissario di governo (a titolo di esempio si veda per la 127 2.1. La parità di trattamento. L’art. 45 del T.U.P.I. stabilisce il principio per cui la pubblica amministrazione deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale in presenza delle medesime condizioni operative e, in ogni caso, trattamenti non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi. La norma impone di definire lo spazio che la legge riserva all’autonomia individuale. A tale riguardo, la giurisprudenza109 formatasi ritiene le pubbliche amministrazioni vincolate all' applicazione dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva a tutti i propri dipendenti; si aggiunga, inoltre, che nel comparto sanità le fasce economiche di ogni singolo profilo sono definite con estrema puntualità. Se ne deve inferire che l’autonomia negoziale, con riguardo alla parte fissa stipendiale (cfr., art. 37 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e art. 32 CCNL 1998/2001) non abbia spazi di manovra. Diversamente, potrà espandersi con riferimento al trattamento accessorio (art. 32 CCNL 1998/2001 comma 1 lettera g), purché le compiute differenziazioni rispondano a criteri di ragionevolezza. 2.2. La forma. Il patto di prova. L’art. 14 del CCNL del comparto sanità (1994-1997) prevede che la stipula del contratto debba avvenire per iscritto e contenere le seguenti indicazioni: a) la tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) qualifica di inquadramento professionale e livello di retribuzione iniziale; d) le attribuzioni, che dovranno essere corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; e) durata del periodo di prova; f) sede di prima destinazione dell’attività lavorativa; g) il termine di durata in caso di rapporto a tempo determinato110. Regione Lazio il Decreto commissariale N. U0114 del 31 dicembre 2010, in B.U.R.L.), la cui mancanza determina l’illegittimità della procedura bandita. Per un approfondimento della tematica si veda, infra, Capitolo 10. 24. Cass., sez. un., 14 ottobre 2009, n. 21744, in Il lavoro nella Giur., 2010, 4, 388 (con nota di BAVASSO); Cass.,sez. unite, 23 aprile 2008, n. 10454, in Giustizia civ., 2008, I, 2287; Cass., sez. lav., 18 giugno 2008, n. 16504, Riv. giur. dir. lav., 2009, 2, 117, con nota di TOPO); Cons. Stato, 9 marzo 2010, n. 1392, in www.giustizia-amministrativa.it; per la giurisprudenza di merito cfr., App. Potenza. sez. lav. 13 aprile 2011 (inedita) in www.pluris-cedam.it, App. Potenza, sez. lav., 18 febbraio 2010 (inedita) in www.pluriscedam.it. In applicazione della norma (art. 45), quindi, le Amministrazioni sono senza dubbio obbligate ad applicare a tutti i dipendenti i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva, mentre analoga obbligazione, (cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2011, n. 11149 in Rep. Foro it., 2011, 3440, 95; Cass., sez. lav., 2 settembre 2010, n. 19007, in Rep. Foro it., 2010, 3440, 467) non grava sulle parti sociali in sede di contrattazione collettiva, essendo viceversa queste ultime libere, nell' ambito della globale valutazione degli interessi contrapposti, di regolamentare il trattamento economico dei dipendenti stessi anche in maniera non uniforme, con l' unico limite della non discriminatorietà della relativa regolamentazione. 25. L’ente sanitario prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale (art. 14 commi 5 e 6 CCNL), invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato. Scaduto inutilmente il suddetto termine l’amministrazione sanitaria comunica di non dar luogo alla stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 37 CCNL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 15 (annullamento procedura concorsuale), 23 (limite di 128 Il soggetto vincitore della procedura concorsuale, o reclutato mediante avviamento dalle liste di collocamento, viene assunto stabilmente solo a seguito dell’esito positivo del periodo di prova,111 espletato presso l’ufficio di (prima) assegnazione. Il periodo di prova, infatti, costituisce un passaggio non facoltativo ma obbligatorio per l’assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione (art. 17 e 28 comma 1 D.P.R. n. 487 del 112 1994). La giurisprudenza chiamata a stabilire se la mancata previsione espressa del c.d. patto di prova esonerasse il pubblico dipendente dall' espletare il relativo periodo ha escluso nettamente l’esistenza di una siffatta possibilità. Dunque, mentre nell’impiego privato è pacifico ritenere che il patto di prova sia espressione dell' autonomia riconosciuta alle parti (e debba essere predisposto in forma scritta, con la conseguenza che in mancanza lo stesso vada considerato nullo e l’assunzione del lavoratore 113 definitiva - art. 2096 c.c.), nel pubblico impiego il periodo di prova si impone per legge, essendo sottratta alla libertà negoziale114la scelta di sottoporre o meno il rapporto a tale previsione (con il predetto effetto di non prodursi stabilità del rapporto per la sola mancanza della pattuizione scritta). L’art. 15 del CCNL del comparto sanità (1994-1997) disciplina l’istituto in questione, prevedendo che per i dipendenti del SSN il periodo di prova sia pari a 6 mesi. Durante questo periodo al dipendente compete analogo trattamento economico previsto per il personale non in prova. Inoltre, detto lasso di tempo, deve essere di effettivo servizio, nel senso che ogni assenza del lavoratore, assenze per malattia), 24 (limite di assenze per infortunio sul lavoro) e 30 (procedimento disciplinare), nonché dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.lgs.n. 165 del 2001 - ha luogo per: a) compimento del limite massimo di età previsto dall’ordinamento vigente; b) recesso del dipendente; c) decesso del dipendente. 26. Storicamente nel comparto sanità il periodo di prova veniva disciplinato all’art. 14 del D.p.r n. 761 del 1979. In quel contesto alla prova veniva assegnata una funzione ulteriore rispetto a quella tipica (accertamento della convenienza del rapporto), ossia un compito anche formativo delle competenze del dipendente. A tal fine veniva previsto un obbligo di frequenza di corsi istituiti presso le unita sanitarie locali o le regioni; tale attività era attestata dal dirigente responsabile nella relazione che lo stesso redigeva sulle mansioni svolte dal lavoratore durante la prova e che poi sottoponeva al comitato di gestione per la decisione finale sull’assunzione del dipendente in prova. Cass., sez. lav., 2.08.2010 n. 17970, in Foro it., 2010, I, 2657; Cfr. anche Cass., sez. lav., 13 agosto 2008 n. 21586, in Foro it., 2009, I, 3441. 28. La giurisprudenza succitata richiama l’art. 70, comma 13° T.U.P.I. che dispone“in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni (…) salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei singoli ordinamenti (n.d.r. Il d.p.r n. 220 del 2001, in materia di accesso alle professioni della sanità, sul tema qui analizzato non reca una disciplina propria)”. L’art. 17 (rubricato “assunzioni in servizio”) della richiamata fonte stabilisce “I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisioria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi”. La regola viene ripetuta dall’art. 28, comma 1, anche con riguardo alle assunzioni degli avviati al lavoro dagli uffici di collocamento: “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata”. 114 Quest’ultima, invero, potrà incidere solamente sulla durata del periodo di prova, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. 129 anche giustificata, determina il protrarsi della prova per un periodo corrispondente. Il periodo di 115 prova è sospeso in caso di assenze per malattia, in questa ipotesi il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. Decorsa la metà della prova, ogni parte può recedere liberamente e senza preavviso, l’ente o l’azienda sanitaria dovrà però motivare il recesso effettuato. L' obbligo motivazionale non toglie, tuttavia, natura discrezionale al recesso esercitato dal datore, che rimane dispensato dall' onere di provarne la giustificatezza, ma impone l' esercizio del potere in coerenza con la causa del patto di prova, (come detto) consistente nel consentire alle parti di valutare la reciproca convenienza all' instaurazione definitiva del rapporto.116 Il recesso dell' ente, quindi, sarà illegittimo ove le modalità della prova non siano state adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore ovvero quando vi siano finalità discriminatorie e più in generale quando sia contrario ai principi di buona fede e correttezza (sviamento). Trascorso il periodo di prova senza che nessun contraente eserciti il recesso, il lavoratore si intende confermato in servizio con anzianità giuridica ed economica riconosciuta dal giorno dell’assunzione117. Infine, l’art. 15 ultimo comma del CCNL di comparto (1994-1997) prevede la “facoltà” per gli enti sanitari di reiterare il periodo di prova anche con riferimento ai dipendenti che l’abbiano già superato, nella medesima posizione funzionale, in un pregresso rapporto a termine. A tale riguardo, occorre osservare come nell’impiego privato tale possibilità venga generalmente 118 esclusa dalla giurisprudenza, che considera illegittima l' apposizione del patto di prova qualora il lavoratore venga assunto dalla stessa impresa in cui abbia già prestato la propria attività ed ove le mansioni di nuova assunzione siano sostanzialmente equivalenti a quelle già svolte in precedenza (mancanza di causa nel patto). Investita della questione, la Corte di Cassazione119 - ponendo a fondamento del proprio convincimento la (pregressa) capacità normativa (e derogatoria) dei CCNL - ha escluso l' illegittimità della previsione contrattuale collettiva, ritenuta dai contraenti funzionale all' interesse pubblico, in coerenza con quanto già previsto dal D.P.R. n. 478 del 1994. 30. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2011, n. 2887 in www.giustizia-amministrativa.it, che sostiene come durante la sospensione del rapporto risulti sospesa anche la facoltà di recesso della p.a. 31. Diversamente ragionando, argomentano le Corti, si creerebbe un parallelismo con il recesso per giusta causa, parallelismo che appunto si tende ad evitare. Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2011, n. 2887 in www.giustizia-amministrativa.it; Cass., sez. lav., 13 agosto 2008 n. 21586, in Rep. Foro It., 2009, 3440, 12,; Cass., sez. lav., 8 gennaio 2008, n. 143, in Rep. Foro it., 2008, 3440, 887; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 29 novembre 2005 n. 3842 in www.giustizia-amministrativa.it; per la giurisprudenza di merito cfr., Trib. Piacenza ord., 11 maggio 2005, in Argomenti, 2006, 6, 1763 (con nota di NAVILLI); Trib. Lodi, 3 luglio 2001, in Rep. Foro it., 2002, 3440, 1047. Cass., sez. un., 11 maggio 2009, n. 10668, in Riv. impiego dirigenza pubblica, 2009, 3, 44, ha affermato che qualora un dipendente pubblico dimostri di aver superato positivamente il periodo di prova, il recesso comminato dal datore di lavoro è illegittimo. 32. La norma contrattuale stabilisce poi che al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un azienda o ente del SSN, vincitore di concorso presso altra azienda o ente, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità per la durata del periodo di prova. Mentre il dipendente proveniente dalla stessa azienda, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso è reintegrato, a domanda, nella posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza. 33. Cass., sez. lav., 17 novembre 2008 n. 27330, in Prat. Lavoro, 2009, 6, 224; Cass., sez. lav., 5 maggio 2004, n. 8579, in Rep. Foro it., 2004, 3890, 1313; Cass., sez. lav., 11 marzo 2004, n. 5016, in Rep. Foro it., 2004, 3890, 1314. 34. Cass., 2 ottobre 2008, n. 24409, Giustizia civ., 2009, I, 2292; Trib. Udine, 16 maggio 2003, in Rep. Foro it.,2004, 3440, 1105. 130 È difficile tuttavia non evidenziare come la norma negoziale sconti, nell' attuale formulazione, un forte deficit di ragionevolezza. Non sembra ravvisabile, infatti, alcun interesse pubblico nella riconosciuta “facoltà”, laddove il suo esercizio comporti la ripetizione, nella medesima posizione funzionale, di una prova già eseguita in occasione di un pregresso rapporto a termine. E' dunque fortemente auspicabile la riforma della previsione, ancorando l' esercizio della discrezionalità al superamento di limiti temporali che possano presumersi idonei ad affievolire le conoscenze acquisite nella passata esperienza. 3. La disciplina delle mansioni Nel pregresso sistema (D.P.R. n.3 del 1957)120, la rigidità che connotava l’organizzazione del personale, retta da norme statali e attuata tramite provvedimenti amministrativi, si rifletteva sul facere del dipendente pubblico, determinando la prevalenza del dato formale (la qualifica posseduta) su quello reale121(le mansioni effettivamente svolte). Questa impostazione (art. 31 del D.P.R. n. 3 del 1957) dava origine al fenomeno del c.d. mansionismo, ovvero l’adibizione di fatto del dipendente all’esercizio delle più svariate mansioni (che la qualifica di appartenenza non particolareggiava). Nel comparto sanitario, viceversa, i c.d. mansionari limitavano il ridetto fenomeno, elencando dettagliatamente le competenze spettanti al professionista dell’area sanitaria (tipici esempi ne erano il D.P.R. n.225 del 1974, per la professione infermieristica ed il D.P.R. n.163 del 1975 per la professione ostetrica); seppur col rischio di ingenerare nel personale una certa staticità attitudinale, come osservato da attenta dottrina122. La legge n.42 del 1999, comunque, abrogava i predetti decreti presidenziali, lasciando al CCNL di comparto la normazione delle mansioni 123. Solo con la seconda riforma del pubblico impiego (d.lgs n. 80 del 1998) veniva sancito il diritto del prestatore di lavoro ad essere “adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a)” (art. 52 T.U.P.I. testo vigente). L’art. 13 del CCNL di comparto 35. GRAGNOLI, La “carriera nel lavoro pubblico dopo il decreto n. 29 del 1993 e i primi contratti, in Rass. giur. lav., 1996, I, 439. 36. Veniva osservato in dottrina (GIUGNI, Mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, 32) un ribaltamento di prospettive rispetto al settore privato, dove le mansioni vengono determinate contrattualmente dalle parti e non coincidono necessariamente con il posto di lavoro, ossia con la posizione gerarchica e funzionale nell’organizzazione aziendale. 37. GASPARRO, il personale del comparto sanità, Roma, 2005, 38. 38. Tranne che per il profilo di infermiere generico, a cui è tuttora applicabile l’art. 6 del D.p.r n.225 del 1975 per effetto della mancata abrogazione da parte della citata legge n. 42 del 1999 che faceva salvo il titolo V del predetto decreto. 131 (1998-2001) precisava, inoltre, che il “dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito”124. L’interpretazione giurisprudenziale125 che si è sviluppata in tema di mansioni, riferisce che il concetto di equivalenza adottato dall’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 comporta effetti difformi rispetto alla nozione accolta dall’art. 2103 c.c. Con riferimento ai rapporti di impiego privato126 costituisce jus receptum che il datore di lavoro non debba limitarsi a considerare l’equivalenza formale tra le attribuzioni di assegnazione e quelle di destinazione del dipendente – intendendosi per tale la corrispondenza delle due posizioni lavorative al medesimo livello di inquadramento professionale secondo le classificazioni dei contratti collettivi – ma, in caso di mutamento mansionale, debba garantire al dipendente la c.d. “equivalenza sostanziale”, ovvero considerare il bagaglio di esperienza maturato dal lavoratore nella pregressa fase del rapporto e, quindi, la possibilità di proseguire un percorso coerente con quella esperienza. Diverso, come anticipato, è il significato di equivalenza accolto nel pubblico impiego (ed il suo riflesso sulla struttura del rapporto). L’art. 52 T.U.P.I. (comma 1), coerentemente con il generale principio secondo cui "L' esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell' inquadramento del lavoratore o dell' assegnazione di incarichi di direzione", mette in evidenza l' inquadramento "nominalistico" del lavoratore, rimettendo esclusivamente alla valutazione delle 39. L’art. 13 del CCNL riproduce sostanzialmente il vecchio disposto dell’art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, successivamente espunto dall’art. 25 d.lgs n. 80 del 1998. Parte della dottrina è tesa a sostenere l’inutilità di una siffatta disposizione, in quanto l’obbligo di svolgere mansioni complementari a quelle inerenti il singolo profilo di appartenenza, si può già ricavare dal generale obbligo di collaborazione del lavoratore e dunque, nelle mansioni di assunzione (FIORILLO, Sub art. 56, in La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, a cura di CARPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI, Le nuove leggi civili commentate, 1999, 1389; CECCONI Le fonti del Diritto italiano, Vol. III, Diritto del lavoro, Il lavoro pubblico, commento all’art. 52 d. lgs n. 165 del 2001, a cura di AMOROSO, DI CERBO, FIORILLO, MARESCA, cit., 859, che auspica in ogni caso l’eliminazione della norma perché potrebbe comportare problemi interpretativi). Secondo, SGARBI, (Inquadramento, attività esigibili e progressione professionale nelle pubbliche amministrazioni, Il Lavoro nelle p.a., 1999, 3, 71) tale previsione permetterebbe di configurare la possibilità di mobilità orizzontale dei dipendenti, anche in assenza di una norma espressa che disciplini le mansioni equivalenti. 125. La giurisprudenza è pacifica sul punto, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 14 febbraio 2011, n. 921 in www.giustizia- amministrativa.it; Cass., sez. lav., 5 agosto 2010, n. 18283, in Rep. Foro it., 2010, 3440, 500; Cass., sez. lav. ,11 maggio 2010, n. 11405, Foro it., 2010, IX, 2371 (con nota di PERRINO); Cass., sez. lav., 21 maggio 2009, n. 11835, in Foro it., 2010, I, 78; Cass., sez. lav., 21 luglio 2008 n. 20079, in Giustizia civ., 2009, I, 2294; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 26 giugno 2008, n. 1686 in www.giustizia-amministrativa.it; Cass., sez. un., 4 aprile 2008, n. 8740 in Foro it., IX, 2543; Cass., sez. lav., 9 maggio 2006, n. 10628, in Giustizia civ., 2007, I, 730; per la giurisprudenza di merito cfr., Trib. Milano, sez. lav., 22 novembre 2010 (inedita), in www.pluris-cedam.it. Nell’ampio panorama giurisprudenziale è possibile rintracciare sporadiche pronunce in cui si è ricondotto il concetto di equivalenza a quello di mansioni precedentemente svolte, riconoscendo la sussistenza di tale requisito allorquando le nuove mansioni assegnate consentano l’utilizzo ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisita nella fase pregressa del rapporto (Trib. Catanzaro, ord., 1 giugno 2001, in Il lavoro nelle p.a., 2002, 2, 154, con nota di COTTONE; Trib. Trieste, 13 agosto 1999, in Giustizia Civ., 2000, I, 2428). 41. Cass., sez. lav., 12 gennaio 2006, n. 452, in Argomenti, 2006, 3, 845; Cass., sez. lav., 1 settembre 2000, n. 11457, in Rep. Foro it., 2000, 3890, 848; per la giurisprudenza di merito cfr., Trib. Roma, sez. lav., 28 dicembre 2010 (inedita) in www.pluris-cedam.it; Trib. Bologna, sez. lav., 28 aprile 2010 (inedita), in www.pluris-cedam .it; Trib. Cassino, sez. lav., 25 febbraio 2010 (inedita) in www.pluris-cedam.it. 132 parti negoziali l' individuazione del concetto di "equivalenza" fra mansioni diverse (“alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento127)”. Bisogna sottolineare però, come il CCNL del comparto sanità sia sfornito di una norma che definisca l’equivalenza fra mansioni. Ciò, come sottolineato dalla dottrina128, comporta oggi una forte rigidità del sistema, con conseguente impossibilità di mobilità orizzontale dei dipendenti al di fuori dello specifico profilo professionale posseduto. Al riguardo, tuttavia, si osserva come tale disciplina si giustifichi con oggettive esigenze di carattere organizzativo tipiche del comparto, in cui i profili professionali si caratterizzano per i contenuti altamente specialistici della prestazione erogata. 3.1. Le mansioni superiori. Nel pubblico impiego la regola dell’assunzione tramite concorso pubblico rende inapplicabile la disciplina codicistica in tema di mansioni superiori (2103 c.c.). La normativa attuale, conseguentemente, si limita a riconoscere al lavoratore che ha svolto in via di fatto mansioni superiori il solo diritto alle differenze retributive (52 comma 4 T.U.P.I). In precedenza, vigente il testo unico degli impiegati civili, la regola generale era quella del divieto di adibire il dipendente a mansioni superiori (art. 31 D.P.R. n. 3 del 1957), con la conseguenza che qualora il divieto fosse stato violato non sarebbero spettati emolumenti ulteriori. Tuttavia, in deroga a tale regola generale, per il personale sanitario l' art. 29 D.P.R. n. 761 del 1979 prevedeva che in caso di esigenze di servizio il dipendente potesse eccezionalmente essere adibito (per un massimo di 60 giorni) allo svolgimento di mansioni superiori. Da tale disposto la giurisprudenza129 traeva i seguenti corollari : 1) qualora l' assegnazione nelle nuove mansioni si fosse protratta oltre il termine di sessanta giorni nell' anno solare, sarebbe spettato al prestatore di lavoro il trattamento economico corrispondente all' attività concretamente svolta, non rilevando i motivi e le circostanze che avessero determinato l' esercizio delle mansioni; 42. L’art. 62 del d.lgs n. 150 del 2009 ha espunto dal precedente testo l’espresso riferimento alle classificazioni professionali prevista dai contratti collettivi. Tuttavia, come è stato osservato in dottrina (GENTILE, Le fonti del diritto Italiano, Diritto del lavoro, Vol. III Il lavoro pubblico, a cura AMOROSO, DI CERBO, MERESCA, FIORILLO, cit., 865) lo stesso risulta implicito in quanto le aree di inquadramento sono definite proprio dai contratti collettivi. CECCONI Le fonti del Diritto italiano, cit., 860. 44. Cons. Stato, sez. VI,, 13 maggio 2011, n. 2920; Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2011, n. 576; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 25 maggio 2011, n. 459; T.A.R Lazio Roma, sez. III, 5 aprile 2011.Tutte le citate sentenze si trovano in www.giustiziaamministrativa.it. 133 2) L' esistenza in organico di un posto vacante disponibile e la presenza di un atto formale di conferimento130 erano presupposti indispensabili affinché l' esercizio delle funzioni superiori desse diritto (dopo i 60 giorni) al corrispondente trattamento economico. La possibilità di conferire al dipendente, in via temporanea e in presenza dei relativi presupposti, mansioni superiori (con conseguente spettanza del relativo trattamento economico) è stata inizialmente prevista in termini generali con l’art. 56, d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 387 del 1998. Oggi l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 individua le ipotesi in cui l’adibizione a mansioni superiori possa considerarsi legittima. Il presupposto risiede nell’esistenza di obiettive esigenze di servizio che vengono ravvisate : a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. In questa ipotesi la norma precisa che entro 90 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. Il °3 comma dell’art 52 T.U.P.I. puntualizza, inoltre, che si considerano in ogni caso mansioni superiori soltanto l’attribuzione in maniera prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni. Ove l’assegnazione131avvenisse al di fuori dei presupposti di legge, la stessa sarebbe nulla132 ma il dipendente avrebbe comunque diritto alle differenze retributive per l’attività effettivamente svolta (art. 52 comma 5 TUPI). 45. Secondo Cass., sez. lav., 29 luglio 2009 n. 17605, in Riv. it. dir. lav., 2010, 3, 639 (con nota di LAZZARI) l’atto di conferimento sussiste tutte le vote in cui l’assegnazione a mansioni superiori sia disposta da chi, secondo le linee organizzative concretamente adottate dall’amministrazione, abbia il potere di conformare la specifica prestazione lavorativa dei dipendenti, vincolandoli al rispetto delle proprie determinazioni, restando irrilevante al fine di escludere l’esistenza di un atto di assegnazione, la circostanza che secondo le regole interne all’amministrazione, tali determinazioni debbano essere successivamente confermate da altro organo della stessa amministrazione. 46. Come visto, in giurisprudenza è pacifico l’orientamento che richiede sempre un atto formale di assegnazione, ai fini del riconoscimento giuridico delle mansioni superiori. Cfr., Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2010, n. 1658; Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 4375; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 134; Cons. Stato sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5507; TAR, Campania Napoli, Sez. V 24 gennaio 2007, n. 653; TAR Puglia Lecce, sez. II, 22 gennaio 2007, n. 56; TAR Lazio Latina, sez. I, 7 giugno 2006, n. 354; Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3212; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6954 tutte le citate sentenze si trovano su www.giustizia-amministrativa.it; Cass., sez. lav., 14 marzo 2008, n. 6986, in Rep. Foro it., 2008, 3440, 386. 47. Non possono essere accolti i suggerimenti avanzati da certa dottrina (LAZZARI, Mansioni superiori e differenze retributive: il principio di effettività si fa strada nel lavoro pubblico, in Riv. it. dir. Lav., 2010, 3, 639) che vedrebbe con favore l’esclusione della necessità di un atto formale di assegnazione, al fine della concessione delle differenze stipendiali, in virtù della preminente esigenza di tutelare la figura del lavoratore. Questa impostazione non sembra tenere in debita considerazione l’interesse protetto dalla norma, ossia quello di mettere al riparo l’istituzione di appartenenza da sempre possibili abusi dello strumento, con conseguenti incrementi delle voci di spesa relative al personale, non monitorizzabili né prevedibili ex ante. Di conseguenza, l’atto formale di assegnazione dell’incarico deve considerarsi un elemento indefettibile ai fini del perfezionamento della fattispecie (rilevanza giuridica delle mansioni superiori), anche nella misura in cui permette di individuare il dirigente responsabile dell’assegnazione, consentendo così il vaglio di legittimità delle scelte da egli adottate. Peraltro, in assenza di un formale atto di assegnazione, il dipendente potrà legittimamente rifiutare lo svolgimento dell’incarico, trovando per ciò solo tutela nella norma. 134 In questo caso, il dirigente che avesse disposto l’incarico al di fuori delle condizioni di legge (con negligenza grave o dolosamente) risponderebbe personalmente del maggior onere conseguente. Per individuare, in concreto, le singole ipotesi in cui si possa configurare l’esercizio di mansioni superiori, soccorre ulteriormente la contrattazione collettiva che in virtù dell’espresso richiamo effettuato dal 6° comma del predetto art. 52 è delegata “a regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2,3 e 4” (ipotesi di adibizione, criteri di valutazione dell’effettivo esercizio di mansioni superiori, trattamento economico). Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale del comparto sanità (di cui si tratterà al successivo paragrafo), ai sensi dell’art. 28 del CCNL (1998-2001), si considerano “mansioni immediatamente superiori”: a) all’interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super, secondo la declaratoria riportata nell’allegato 1 del CCNL medesimo; b) all’interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore. c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C. 4. Il sistema di classificazione del personale del comparto sanità. Passando ora ad analizzare l’attuale regolamentazione del sistema di classificazione del personale del comparto sanità, è opportuno innanzitutto osservare come il CCNL (1998-2001) abbia operato un cambiamento radicale nella organizzazione e gestione delle risorse umane133, proponendo agli enti sanitari una evidente evoluzione rispetto alla staticità del passato134. Invero, come è stato osservato in dottrina135, attraverso il sistema delle qualifiche contenute nel D.P.R. n.761 del 1979 48. Così l’art. 12 del CCNL 1998-2000 (rubricato “obiettivi”) “Con le norme sulla classificazione del personale le parti hanno inteso superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR n. 761 del 1979 e del DPR n. 384 del 1990, attraverso l’introduzione di un nuovo e diverso sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione dell’autonomia organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite. Le norme sulla classificazione del personale perseguono le finalità del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari, dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della gestione delle risorse nonché la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo il recupero della motivazione del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali”. 49. Sul pregresso sistema di classificazione del personale si rimanda a PALLADINI, Le mansioni,in Quad. dir. lav. rel. ind., 1995, 16, 1063; GRAGNOLI. La “carriera” nel pubblico impiego dopo il Decreto n. 29 del 1993 e i primi contratti,in Riv. giur. lav prev. soc., 1996, I, 439; AIELLO, La qualifica funzionale nella giurisprudenza amministrativa, Quad. dir. lav. rel. ind., 1987, I, 225; RUSSO e DARIO, L’inquadramento del personale negli accordi sindacali del pubblico impiego, Quad. dir. lav. rel. ind., 1987, I, 211. GASPARRO, il personale del comparto sanità, Roma, 2005, 39. Sull’attuale sistema di classificazione del personale cfr., inoltre, TOSCANO, Il personale del comparto Servizio Sanitario Nazionale, 2008, Roma; DRAGONETTI, POZZI, RICCIARDI, 135 (successivamente modificato dal D.P.R. n.384 del 1990) non si era riusciti a riconoscere e valorizzare appieno le professionalità dei lavoratori, poiché se ne limitavano fortemente le possibilità di progressione giuridica ed economica. Su tale presupposto, il nuovo sistema di classificazione ha trasformato la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo in categoria di appartenenza, corrispondente al profilo professionale di cui alle declaratorie allegate al 136 CCNL ; introducendo la possibilità per il dipendente di sviluppare una carriera economica (c.d. progressione orizzontale) sganciata da quella giuridica (c.d. progressione verticale). Il sistema di qualificazione degli operatori del comparto è suddiviso in quattro categorie denominate con le lettere A-B-C-D, conformemente alla disciplina legislativa (art. 52 comma 1-bis T.U.P.I.) che impone alla contrattazione collettiva di prevedere almeno “tre aree funzionali” per l’inquadramento del personale. Nell’ambito delle categorie B-D sono previsti i c.d. livelli economici super, i profili ivi collocati assumono la denominazione di “specializzato” o di “esperto” e costituiscono lo sviluppo professionale delle corrispondenti categorie B e D (art. 13 comma 4 CCNL 1998-2001). Inoltre, nell’ambito della categoria D è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui si dirà nei paragrafi successivi. Le categorie sono individuate mediante declaratorie (descritte nell’allegato I del contratto integrativo del CCNL del 7-4-1999, come modificato dal successivo CCNL 2002-2005) che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. All’interno di ogni categoria vengono poi descritti i diversi profili, le rispettive attribuzioni e le regole di accesso. 5. Progressioni di carriera – avanzamenti economici. Istituto di derivazione negoziale137 è quello rappresentato dal sistema di avanzamento economico c.d. “orizzontale”, vale a dire la possibilità per il dipendente di progredire all’interno della propria categoria di inquadramento, acquisendo quote di retribuzione fissa anche in assenza di un avanzamento giuridico di carriera. Il carattere innovativo dell’istituto in questione, coerente espressione di un sistema teso sempre più a valorizzare la motivazione e l’evoluzione professionale del pubblico dipendente, appare evidente laddove lo si metta a confronto con il sistema precedente (D.P.R. n.761 del 1979 e 384/90) in cui la SPERANZA, Il personale delle aziende sanitarie, Milano, 2002; GASPARRO, DISPENSA “Appunti sul nuovo contratto del personale del comparto sanità”. Corso di alta formazione permanente e ricorrente in diritto sanitario; Università di Bari, 2004; GENTILE, La stagione contrattuale 1998/2001 per i dipendenti della pubblica amministrazione: obiettivi, risultati, riflessioni, in Il Lavoro nelle p.a., 2002, 2, 422; RICCIARDI, I nuovi sistemi di classificazione del personale nei rinnovi contrattuali 1998-2001, in Lavoro nelle p a., 1999, 2, 263. 51. I profili vengono descritti nell’allegato 1 del CCNL 1998-2001 (come modificato dall’allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001). Il contratto collettivo prevede espressamente che i compiti e le responsabilità dei dipendenti come descritti nelle singole declaratorie del CCNL, ai sensi dell’art. 13 comma 5 CCNL 1998-2001, abbiano valore meramente esemplificativo dei possibili incarichi che possono essere affidati ai dipendenti del comparto. 52. Nel comparto sanità è stato disciplinato per la prima volta con gli artt. 17 e 35 del CCNL 1998-2001. 136 possibilità di ascesa economica era subordinata al contestuale avanzamento di carriera = concorso pubblico. Nel comparto sanità la progressione “orizzontale” trova collocazione nell’art. 35 CCNL 1998-2001, che disciplina modalità e requisiti per il conseguimento dell’incremento retributivo. La regola è che l’ascesa sia il frutto dell’espletamento di una procedura selettiva (art. 17 CCNL 1998-2001) che attribuisce titoli in funzione dei “risultati ottenuti dal dipendente (art. 35 CCNL 1998-2001), delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, dell’impegno e della qualità della prestazione individuale”. Per l’accesso all’ultima fascia retributiva di ciascuna categoria, la norma contrattuale soggiunge che i requisiti anzidetti possano essere utilizzati anche disgiuntamente e debbono tener conto degli ulteriori requisiti138 previsti dalla stessa disposizione139. Di recente, l’art. 3 del CCNL 2006-2009 ha introdotto uno specifico requisito per la partecipazione alle procedure selettive: la permanenza almeno biennale del dipendente nella posizione in godimento. Interessante, infine, la previsione del 3° comma dell’articolo 35 del CCNL 1998-2001 che, per l’approdo alle ultime fasce retributive, impone agli enti sanitari di adottare metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti140. 53. “o del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; o del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza ;o dell’iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna”. 54. L’art. 35 CCNL del 7 aprile 1999 devolve in sede decentrata l’attuazione dei principi in esso espressi. Sorge spontanea la questione allora, se in tale sede sia possibili stabilire criteri ulteriori, oltre a quelli previsti dall’art. 35, ovvero ci si deva limitare ad una mera specificazione degli stessi. Sul punto Trib. Taranto, sez. lavoro, 13 febbraio 2011, (inedita), in www.pluris-cedam.it che esclude nettamente che alla sia stata attribuita la possibilità, in sede decentrata, di stabilire criteri ulteriori rispetto a quelli fissati dalla contrattazione nazionale, potendo il contratto integrativo solo specificare i parametri fissati dagli artt. 17 e 35 CCNL 1998-2001. Contra Trib. Bologna, sez. lav., 6 maggio 2004, in Il lavoro nelle p.a., 2005, 1, 167 (con nota di FERRETTI), secondo cui l’accordo integrativo aziendale può completare ed integrare i criteri per la progressione economica aziendale, previsti dall’art. 35 C.C.N.L., aggiungendo nuove condizioni o precisando quelle già esistenti, purché non stravolgano i criteri stabiliti in ambito nazionale. 55. Anche se non vi è menzione espressa nella norma, la stessa soluzione doveva (usiamo l’imperfetto perché con il d.lgs n.150 del 2009, come si dirà a breve, la questione non è più attuale) valere anche per le selezioni alle altre fasce retributive. Il primo comma lettera a) dell’art. 35, invero, parla di selezioni che si basino sui “risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale”. Diventa difficile pensare, quindi, che una selezione fondata sui risultati e sulle qualità delle prestazioni erogate potesse prescindere dalla adozione di un meccanismo permanente di valutazione del personale (oltretutto, il comparto sanità anche prima del D.Lgs n.150 del 2009 aveva gli strumenti per farlo, ovvero i nuclei di valutazione). 137 In questo quadro, si è inserita la riforma recata dal d.lgs n.150 del 2009 che ha introdotto significative evoluzioni in materia di performance e prestazioni : il collegamento tra qualità del lavoro e distribuzione premiale delle risorse si è fatto così strettissimo141. L’introduzione di un obbligo di valutazione permanente del personale pubblico, unitamente al divieto di distribuzione di incentivi e premi in maniera indifferenziata142, o sulla base di automatismi in assenza di una valutazione (positiva) compiuta dagli organi aziendali,143ha permesso di collegare il premio alla performance di qualità. Il legislatore delegato, inoltre, ha inciso la materia introducendo al secondo comma dell’art. 52 del T.U.P.I. una specifica disciplina (prima mancante) delle progressioni economiche dei dipendenti. Così, le c.d. “progressioni all’interno della stessa area” dovranno avvenire espressamente “secondo principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito144”. In più, il 2° comma del citato articolo prevede che la valutazione positiva ottenuta dal dipendente per tre anni non consecutivi costituisca titolo rilevante per la progressione economica. Si può osservare, confrontando il nuovo sistema con la disciplina di settore (art. 35 CCNL), come il comparto sanità preveda una disciplina dell’istituto perfettamente in linea con la nuova formulazione dell’art. 52 T.U.P.I. Si consideri, peraltro, che nel settore sanitario la presenza di un sistema di valutazione del personale sussisteva già prima della recente riforma (Nuclei di Valutazione). 56. Per una disamina sull’argomento si rinvia a CIMINO, "Selettività e merito nella disciplina delle progressioni professionali e della retribuzione incentivante", in Gior dir. amm., n. 1 del 2010, 29; BOLOGNINO, L’attuazione del sistema di valutazione delle performance nel Comparto Regioni ed Autonomie locali: profili giuridici, in Il lavoro nelle p.a., 2010, 6, 1091; GRANDIS, Luci ed ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, in Giorn. dir. amm., n. 1 del 2010, 23; NITTI, "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza, trasparenza e innovazione delle pubbliche amministrazioni",in Nuova Rass.,n. 21 del 2009, 2237; PEDACI, "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni: valutazione della performance lavorativa, merito e premi", in Nuova Rass., n. 21 del 2009, 2237; VILLA, il sistema di misurazione/valutazione della performance dei dipendenti pubblici nel d.Lgs. n. 150 del 2009, in Il lavoro nelle p.a., 2009, 5, 773; MAINARDI, Fonti poteri e responsabilità nella valutazione del merito dei dipendenti pubblici, in il lavoro nelle p.a., 2009, 5, 729. 57. Gli artt. 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione delle performance), 7 e 9 (ambiti di misurazione e valutazione organizzativa e individuale) del d.lgs n. 150 del 2009 sono norme a cui le aziende e gli enti del SSN devono adeguare i propri ordinamenti, rispettandone i principi posti (art. 16). Pertanto, fatta salva la potestà organizzativa di ogni ente o azienda sanitaria in sede di attuazione dei suddetti principi, si deve ritenere che i regolamenti delle amministrazioni sanitarie che non prevedessero norme collegate alla valutazione delle performance ricadrebbero nel limite segnato dall’art. 3 comma 5 d.lgs. n.150 del 2009 (divieto di distribuzione di premi legati alle prestazioni). La soluzione proposta, peraltro, viene rafforzata dal già citato precetto dell’art. 17 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2009, anch’esso oggetto di adeguamento. Come segnalato da attenta dottrina (SIMONETTI, La riforma Brunetta nelle aziende sanitarie, cit, 78) il principio in parola, non costituisce una novità nel settore, in quanto già l’art. 7 comma 5 d.lgs n.165 del 2001 prevedeva prima della riforma (e continua a prevedere) che “le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti economici che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”. Tuttavia, l’autore osserva che la norma risulta efficace nella sua formulazione rafforzando il carattere cogente del sistema premiale. 59. Per il comparto sanità, l’art. 31 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2009 stabilisce che gli ordinamenti interni delle amministrazioni sanitarie debbano prevedere almeno tre fasce di merito e che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance venga attribuita al personale dipendente che si colloca nella fascia di merito alta. 138 Nelle future selezioni interne, le amministrazioni sanitarie per l’attribuzione degli avanzamenti economici dovranno dare valore preponderante alle valutazioni espresse dagli O.I.V. (organismi di valutazione tecnica). Diversamente, ovvero in presenza di selezioni che adottino criteri indifferenziati per l’avanzamento economico o diano esclusivo rilievo all’anzianità giuridica, queste potranno essere sindacabili dinanzi al giudice,145 per violazione dell’art. 18 comma 2 d.lgs. n.150 del 2009 e 52 comma 2 T.U.P.I. 6. Progressioni verticali. La disciplina delle c.d. progressioni verticali146 di carriera è contenuta all’interno dell’art. 52 T.U.P.I., come riscritto dall’art. 62 d.lgs. n.150 del 2009. Successivamente alla novella, le “progressioni tra le aree” possono avvenire solo tramite concorso pubblico147, con possibilità di riserva ai candidati interni non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a disposizione148. Ai sensi dell’art. 52 comma 2, inoltre, anche per gli avanzamenti di carriera la valutazione positiva del dipendente per almeno tre anni (anche non consecutivi) costituisce titolo rilevante per ottenere il riconoscimento professionale. Dal primo periodo del comma 1 dell’art. 52, infine, è scomparso il riferimento allo sviluppo professionale quale causa di avanzamento di carriera. Nel nuovo contesto normativo l’arresto appare chiaro: la progressione di carriera del dipendente è possibile “esclusivamente” previo superamento di un concorso pubblico appositamente bandito. 60. Di recente cfr., Trib. L' Aquila, sez. lavoro, 02-03-2011 (inedita), in www.pluris-cedam.it, secondo cui una selezione interna per essere legittima deve utilizzare congiuntamente tutti i criteri previsti dall’art. 35 CCNL. 61. Per una disamina dell’argomento cfr., PODDA, Giro di vite per progressioni verticali e mansioni superiori, in Guida al pubblico impiego, 2010,4, 23; MASCAGNI, L’abrogazione dell’istituto delle progressioni verticali e la nuova disciplina dei concorsi con riserva per il personale interno ad opera del D.L. del 27 ottobre 2009 n. 150, in Nuova rass., 2010, 271; CAMARDA L., Progressioni economiche e progressioni di carriera nella legge Brunetta, in Nuova rass., 2010, 402. SERRA e BUSICO, La progressione in carriera dei dipendenti pubblici prima e dopo la «riforma Brunetta», in Il lavoro nella giur., 2010, 2, 138; SGARBI, Rendimento e merito - Concorsualità dell’accesso, delle progressioni di carriera e di quelle economiche, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2008, 6, 1023 CONTI, Progressione in carriera e selezioni interne, in Giust. amm., 2007, 5, 1057; FIORILLO, Progressione di carriera e necessità della procedura concorsuale: un orientamento ormai consolidato della Consulta anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in Giur. costit., 2005, 4978. 62. Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150 del 2009, la formulazione dell’art. 52 compiva una netta distinzione tra le procedure di accesso alla p.a., soggette alla regola concorsuale, e le procedure volte all’avanzamento di carriera dei dipendenti, realizzate tramite selezioni interne che dovevano garantire l’adeguato accesso dall’esterno (70% per il comparto sanità ex art. 1 d.p.r n.220 del 2001). Inoltre, il richiamo fatto dall’art. 52 allo sviluppo professionale, tra le cause di progressione giuridica del dipendente era interpretabile nel senso che l’avanzamento del dipendente poteva avvenire anche in assenza di una procedura concorsuale o selettiva. Tale impianto normativo, come sottolineato in dottrina (SERRA e BUSICO, La progressione in carriera dei dipendenti pubblici prima e dopo la «riforma Brunetta», cit), si traduceva in procedure caratterizzate dalla scarsa selettività (in cui il criterio dell’anzianità aveva valore preponderante) e dalla promozione in massa dei dipendenti determinando lo scivolamento verso l’alto di porzioni di personale (c.d. fenomeno della piramide rovesciata). 63. L’art. 30 comma 2-bis stabilisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all' espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all' immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”. Sul punto cfr., TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 maggio 2011; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 11 gennaio 2011, n. 37, che hanno dichiarato illegittima la delibera con la quale la p.a. indice un concorso pubblico senza aver preventivamente esperito le procedure di mobilità di cui all’articolo 32 comma 2-bis T.U.P.I. Le citate sentenze si trovano in www.giustizia-amministrativa.it. 139 La riforma delineata dal d.lgs. n.150 del 2009 ha espressamente sottratto alla competenza della contrattazione collettiva la disciplina dell’accesso (e dunque delle progressioni di carriera, cfr. nota 66) con conseguente nullità149 dell’art. 16 del CCNL 1998-2001 - che disciplina le procedure selettive del personale interno - ed esclusiva applicabilità delle regole dettate dal D.P.R. 220/2001. Al nuovo assetto sopravvivrebbe l’art.15 del CCNL 1998-2001 il quale prevede che le progressioni interne dei dipendenti possano effettuarsi mediante: a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore; b) passaggi all’interno delle categorie B e D150; c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello. La norma di inquadramento del personale sarebbe infatti da ritenersi compatibile con la novella, essendo diretta unicamente a definire le ipotesi in cui può verificarsi l’avanzamento di carriera e non le modalità (concorsuali) per l’accesso (riservate alla legge). 6.1. Progressioni verticali e neo assunzioni nelle norme di finanza pubblica. Riflessi della ripartizione sul c.d. “blocco delle assunzioni”. La legge n. 311 del 2004 (c.d. Finanziaria per l' anno 20005) disponeva all’art. 1 commi 96 e 98 (poi abrogato dall’art. 1, comma 557, l. n.296 del 2006) il c.d. “blocco delle assunzioni” per le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti e le aziende del SSN. Entrate in vigore le suddette disposizioni, si era posto immediatamente il problema di stabilire se il divieto in esse disciplinato riguardasse anche le progressione verticali dei dipendenti; in caso di soluzione positiva al quesito, le amministrazioni sanitarie non avrebbero potuto bandire nemmeno selezioni finalizzate a permettere l’avanzamento di carriera del lavoratore. A risolvere il dubbio interpretativo interveniva un parere reso dal Consiglio di Stato151, che riprendendo la giurisprudenza sino ad allora formatasi in materia di riparto di giurisdizione152, sosteneva che l' inibizione contenuta nella legge finanziaria dovesse estendersi alle progressioni verticali dei dipendenti. 149 Per la parziale ultrattività della norma, cfr. nota 66. 65. Le c.d. categorie “super”, ovvero la Bs e Ds, potrebbero ritenersi esonerate dalla regola del pubblico concorso, comportando un’ascesa strettamente connessa all’esperienza già maturata all’interno del precedente profilo, del quale costituiscono naturale evoluzione. Invero, le declaratorie contrattuali delle categorie Bs e Ds mantengono la denominazione del pregresso inquadramento (B o D) con l’aggiunta di un aggettivo che richiama “l’esperienza” o il diverso grado di” professionalità” (“esperto” per il coadiutore amministrativo e il collaboratore dei tre ruoli, “specializzato” per l’operatore tecnico). Per tali categorie, dunque, l’art. 16 CCNL 1998-2001 potrebbe trovare ulteriore applicabilità. Le suesposte argomentazioni non varrebbero, tuttavia, per il profilo di Operatore sociosanitario (categoria Bs) che non trova corrispondenze nella sottordinata categoria B. Per l’accesso a quest’ultima figura , dunque, la regola del pubblico concorso con riserva agli interni non dovrebbe incontrare deroghe di nessun genere. 66. Cons. di Stato, Adunanza plenaria, parere n. 3556 del 05 del 9 novembre 2005, in Foro it., 2006, V, 262 (con nota di PERRINO). 67. La giurisprudenza sostiene che l’avanzamento giuridico di carriera determini novazione del rapporto di lavoro, parificandolo così all’accesso esterno (con conseguente devoluzione delle controversie che dovessero insorgere al g.a), ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2011, in www.giustizia-amministrativa.it (si rinvia sul punto al cap. IX ). 140 Discostandosi da questa ricostruzione, una recente sentenza153 ha sancito come, al fine del rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, le progressioni verticali vadano considerate quali meri sviluppi di carriera nell’ambito di un rapporto di lavoro già in essere con la pubblica amministrazione e non come nuova assunzione. Il deciso viene motivato in modo convincente : la giurisprudenza formatasi in tema di progressioni verticali riguarderebbe una dimensione squisitamente giuridica del termine “assunzioni” laddove, invece, l’accezione voluta dalla L. n.344 del 2004 atterrebbe ad una dimensione strettamente “finanziaria”, inerente il solo impatto delle “assunzioni” sul bilancio dello Stato, con il distinto obiettivo di contenere la spesa - per ulteriori, nuove assunzioni - entro i vincoli di finanza pubblica154. Il decisum può avere un forte impatto pratico nel comparto sanità, soprattutto nelle Regioni soggette ai c.d. piani di rientro, che per la riduzione del deficit di bilancio hanno disposto il blocco delle assunzioni155. Seguendo il condivisibile percorso motivazionale del TAR siciliano, infatti, non sarebbe legittimo estendere la previsione della norma che preveda il divieto di nuove assunzioni anche alle progressioni di carriera, in assenza di una espressa menzione di queste ultime all' interno del precetto. 7. I rapporti di lavoro flessibile. La tormentata storia dell’art. 36 del D.Lgs n.165 del 2001. A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, i rapporti di lavoro flessibile156 trovavano disciplina all’art. 36 del d.lgs. n.29 del 1993. La norma limitava fortemente la possibilità per le 68. TAR Sicilia, sez. III, 1 aprile 2011, n. 647, in Foro it., 2011, VI, 336 (con nota di RICCI). Contra, C. conti, sez. reg. contr. Lazio, 9 febbraio 2011 (inedita) che ha riaffermato come le progressioni verticali realizzino una novazione del rapporto di lavoro con il personale interessato e, pertanto, siano in tutto assimilabili a forme di assunzioni. 69. “Ciò posto, bisogna aggiungere coma la L.n.311 del 2004 era una legge finanziaria, dunque inidonea a consentire un approccio interpretativo tale da sconfinare dal mero ambito della finanza pubblica ed incidere sulla natura giuridica degli istituti, quali le c.d. progressioni verticali, strettamente inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, che trovano altrove la loro sedes materiae. La legge 5 agosto 1978 n. 468, di riforma della contabilità generale dello stato in materia di bilancio, impedisce alla legge finanziaria di contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, dovendo essa contenere “esclusivamente” norme tese a “realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale”. Pertanto, una norma di legge che intendesse fornire una seppur tacita nuova qualificazione all’istituto anche di natura interpretativa od ordinamentale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità”. TAR Sicilia cit. 70. Si prenda ad esempio la Regione Campania che prima con D.G.R.C. n. 514 del 2007 (per gli anni 2007,2008,2009) e di recente, con Decreto del Commissario ad acta n. 56 del 30.09.2010 (tali atti sono consultabili in B.U.R.C.) ha imposto il divieto “alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”. Il decreto non compie ulteriore specificazione, pertanto, seguendo il ragionamento esposto nella succitata pronuncia del TAR, non dovrebbe applicarsi alle progressioni verticali dei dipendenti, con conseguente legittimità dei relativi bandi di concorso pubblicati dagli enti sanitari. 71. Per un approfondimento dell’argomento, cfr., BATTISTI e VINCENTI, Le fonti del diritto italiano, Vol. III., Il lavoro pubblico, commento art. 36, a cura di AMOROSO, DI CERBO, FIORILLO, MARESCA, cit., 538; CARINCI La natura giuridica del termine nel contratto di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2010, 2, 367; CARUSO, La flessibilità (ma non solo) del lavoro pubblico (quando le oscillazioni del periodo si fanno frenetiche), in Il lavoro nelle p.a., 2008, 3-4, 465; PRETEROTI, Il contratto a termine nel settore pubblico tra novità legislative, primi riscontri giurisprudenziali e nuovi orizzonti; in Il lavoro nelle p.a., 2009, 6, 1089; GARILLI, Flessibilità e precari nelle pubbliche amministrazioni, in Il lavoro a termine dopo la legge 6 agosto 2008, n. 133, a cura di 141 amministrazioni pubbliche di poter ricorrere a forme contrattuali alternative a quelle a tempo indeterminato, facendo espresso divieto di assumere personale a termine per periodi superiori ai tre mesi. Il citato articolo, inoltre, si limitava ad indicare solo il rapporto di lavoro a termine e quello part-time tra le forme flessibili di assunzione utilizzabili dal datore di lavoro pubblico. Con la seconda riforma, attuata con il d.lgs. n.80 del 1998, veniva estesa la possibilità di assumere personale a termine. L’art. 36, come sostituito dall’art. 22 del predetto decreto, permetteva alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di tutte le forme contrattuali flessibili previste per il settore privato e ai contratti collettivi veniva assegnato il compito di disciplinarle, in applicazione di quanto previsto dalla corrispondente legislazione del settore privato. Successivamente, il contratto a termine trovava regolazione in termini generali con il decreto legislativo del 6 settembre 2001 n. 368, recante norme per l’attuazione della direttiva comunitaria n. 157 1999/70/CE . Nel testo vigente, l’art. 1 d.lgs. n.368 del 2001 stabilisce che la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato è subordinata all’esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria del datore di lavoro. Il decreto non distingue tra impiego pubblico e privato ed il T.U.P.I. compie più di un richiamo alle forme flessibili di assunzione disciplinate per il settore privato (art. 2 comma 2 e 36 commi 1, 2 e 5 bis del d.lgs. n. 165 del 2001). La tendenza alla liberalizzazione subiva una vigorosa frenata con la L. 9 marzo 2006 n.80, di conversione del d.l. n. 4 del 2006, il cui art. 4, modificava gli artt. 35 e 36 del d.lgs n.165 del 2001. Veniva, infatti, inserito nell’art. 36 il comma 1-bis che imponeva alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti flessibili solo in presenza di comprovate “esigenze temporanee ed eccezionali”. Ma di lì a breve, con la Legge n. 244 del 2007 (c.d. Finanziaria per l' anno 2008) il contesto normativo si irrigidiva ulteriormente, nell’ottica di un superamento radicale e definitivo del lavoro flessibile. L’art. 36 T.U.P.I. veniva nuovamente riscritto, stabilendosi che “le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili (…) se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi (comma 1) (…) in nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale (comma 2) (…) Le pubbliche amministrazioni, per far fronte ad esigenze transitorie ed eccezionali, devono ricorrere all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi, non rinnovabile (comma 3)”158. Tuttavia, la tormentata storia dell’art. 36 non si era ancora esaurita. A distanza di sei mesi dalla L. n.244 del 07, l’art. 49 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con Legge del 6 agosto 2008, n. 133) riformulava nuovamente la norma in questione. Il novellato comma 1 dell’art. 36 stabiliva così che per soddisfare il “fabbisogno ordinario” le “pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratto di lavoro a tempo BELLAVISTA, GARILLI, MARINELLI, TORINO, 2009; FIORILLO, Il nuovo contratto a tempo determinato nel lavoro pubblico, Il contratto a tempo determinato, a cura di FERRARO, TORINO, 2008, 62; ZAPPALA’, Le oscillazioni del pendolo: la riforma “continua” del contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle p.a., in Il lavoro nelle p.a., 2008, 2, 277. 72. Recepimento dell’accordo quadro del 19 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato sottoscritto dalle organizzazioni intercategoriali a carattere generale - UNICE, CEEP e CES. 73. Sintomatica di questo indirizzo legislativo è la sanzione prevista in caso di inosservanza del divieto di assunzioni a tempo determinato: “le amministrazione pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione”. 142 indeterminato”, mentre nel successivo comma, ricalcando la formula utilizzata nella L. n.80 del 2006, si ripristinava la possibilità per le p.a. di assumere personale a termine purché ciò avvenisse “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Il novellato comma 3 dell’art. 36 prevedeva un termine di durata massimo del rapporto: le amministrazioni non potevano ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore, con più tipologie contrattuali, per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco degli ultimi cinque anni. Questo limite con il d.l. n.78 del 2009 (convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) veniva soppresso e sostituto dalla previsione che, in caso di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile, “non può essere 159 erogata al dirigente responsabile la retribuzione di risultato” . Infine, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 parificava le modalità di accesso agli impieghi nel settore pubblico, stabilendo la regola del concorso pubblico anche per le assunzioni a termine (art. 35 T.U.P.I.) L’art. 36 comma 2 d. lgs. n.165 del 2001 (testo vigente) delega la contrattazione collettiva a disciplinare la materia dei rapporti di lavoro a termine “in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n.368 del 2001”. La norma soggiunge che resta ferma la competenza della pubblica amministrazione nell’individuazione, “in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni vigenti”, delle ragioni organizzative che giustificano l’assunzione a tempo determinato 160. In virtù, pertanto, del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 36, sarà l' ente a dover individuare le ragioni organizzative che giustifichino l’apposizione di un termine al contratto; ragioni che postuleranno l' esigenza di fronteggiare eccezionali e temporanei bisogni non soddisfacibili col ricorso alla ordinaria dotazione organica (sul punto, cfr, infra, paragrafo 7.1) 161. 74. Nello stesso comma è previsto altresì che “Al fine di combattere gli abusi nell' utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l' innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento”. 75. Sul punto, cfr Trib. Torino., sez. lav., 11 ottobre 2010 (inedita) in www.pluris-cedam.it “Nel pubblico impiego è stata introdotta una tipologia speciale di contratto a tempo indeterminato; in tale settore infatti le cause che giustificano l' apposizione del termine sono completamente differenti da quelle che possono essere adottate nel settore privato. La peculiarità dei rapporti a termine con la P.A. e la non omogeneità degli stessi con i rapporti a termine con i datori di lavoro privati emerge dalle varie modifiche apportate all' art. 36 d.lgs n.165 del 2001 che testimoniano la libertà con la quale il legislatore interviene in materia in modo del tutto svincolato dalle norme contenute nella legge n. 368 del 2001.” Ed ancora, Trib. Milano, 1 agosto 2011, (inedita) in www.pluriscedam.it., secondo cui non è sufficiente, per ritener soddisfatta la condizione di non genericità della causa di apposizione, il mero richiamo a norme legali o contrattuali che prevedano singole ipotesi che legittimano l’assunzione a termine. Conforme Trib. Pesaro, 12 giugno 2009 (inedita) in www.pluris-cedam.it. 76. In una delle molteplici formulazioni dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 (segnatamente, quella introdotta dalla Legge 244/07), il legislatore tipizzò un’interessante ragione organizzativa : “Gli Enti del SSN, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti ed indifferibili esigenze correlate alla erogazione di livelli essenziali di assistenza (i L.E.A. sono definiti nel D.P.C.M. del 29 novembre 2001, in Gazz. Uff., 8 febbraio 2002 n. 33.), compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale”. Tale, specifica, previsione fu successivamente assorbita nella formulazione del testo introdotta ad opera del d.l. n.122 del 2008, che ricondusse la possibilità di apposizione del termine “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Tuttavia può ritenersi come le ragioni già individuate dal legislatore rimangano attuali nel rappresentare ipotesi di legittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro del personale sanitario. Anche oggi, inoltre, le predette ragioni organizzative risponderanno al vincolo di compatibilità previsto in materia di contenimento della spesa di personale, vieppiù nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo (attualmente, Lazio, Puglia, Molise, Campania, Piemonte, Calabria, Sicilia, Umbria. Fonte: www.salute.gov.it.). 143 Per contro, sempre ai sensi del ridetto art. 36 comma 2, sarà la norma collettiva a regolamentare il rapporto secondo quanto previsto dal d.lgs. n.368 del 2001. 7.1. La normativa negoziale in materia di rapporti flessibili. Il succitato riparto di competenze dà origine ad una (apparente) antinomia. Da un lato, infatti, la norma legale prevede in capo agli enti la possibilità di individuare le ragioni organizzative giustificatrici dell’apposizione del termine, dall’altro l’art. 17 CCNL 1994-1997 (come modificato dal contratto integrativo 2001) elenca i casi in cui l’ente sanitario può validamente stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato, risentendo (evidentemente) della precedente formulazione dell’art. 36, che abilitava la contrattazione collettiva a disciplinare l’intera materia del contratto a termine. In sede applicativa occorrerà quindi coordinare il comma 1 dell’art. 17 con quanto oggi previsto dalla legge, attribuendo all’elencazione delle ipotesi in esso racchiusa valore meramente esemplificativo. Contrariamente, la regola contrattuale andrà considerata nulla per contrasto a norma imperativa. Tale arresto interpretativo è confortato dall’attuale formulazione dell’art. 2 comma 2 d.lgs n.165 del 2001 il quale evidenzia il carattere imperativo delle previsioni del T.U.P.I. Evidenzia, e non attribuisce, in quanto il predetto articolo non potrebbe conferire ex novo forza imperativa al testo ordinamentale laddove la stessa fosse intrinsecamente mancante. Se ne deve dedurre che, anche precedentemente alla novella recata dal d.lgs. n.150 del 2009, le norme racchiuse nel Testo Unico fossero connotate dal carattere della imperatività in quanto, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del medesimo T.U.P.I., le stesse “costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione”. Passando ora all’analisi della disciplina collettiva del rapporto a termine, si evidenzia come l’apposizione dell’elemento accidentale sia valida solo se risulti, direttamente od indirettamente, da atto scritto in cui vengano specificate le ragioni che giustificano l’assunzione a tempo determinato del lavoratore (art. 1 comma 2 d.lgs n.368 del 2001 e art. 17 CCNL 1994-1997). Inoltre, l’assunzione a termine non è possibile nelle ipotesi contemplate dall’art. 3 del d.lgs. n.368 del 2001162. Nei limiti già rappresentati, l’art. 17 del CCNL di comparto individua delle ipotesi che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro: a) nel caso di sostituzione del lavoratore assente quando l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell’assente b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio c) punte stagionali ed esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibili far fronte con il personale in servizio; d) temporanea copertura di posti Che così recita: “L' apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell' orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”. 144 vacanti nei singoli profili professionali per un periodo massimo di otto mesi, purché sia stato già bandito il pubblico concorso; e) per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina dell’art. 7, comma 6 della legge 28 dicembre 1988, n. 554. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale andrà specificato, per iscritto, il nominativo del dipendente sostituito. Il citato articolo stabilisce ancora che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente alla scadenza del termine di durata, senza diritto di preavviso del lavoratore e che al dipendente a termine si 163 applica il trattamento economico previsto per i lavoratori a tempo indeterminato (c.d. principio di non discriminazione, cfr., art. 6 d.lgs n. 368 del 2001, art. 45 d.lgs n.165 del 2001, art. 4 accordo quadro – Direttiva – 70/1999/CE). Il termine del contratto, ai sensi del citato art. 17 comma 10 CCNL, può eccezionalmente essere prorogato non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata iniziale del contratto. La proroga deve essere giustificata in base ad esigenze contingenti ed imprevedibili e deve riferirsi alla stessa attività lavorativa, anche se per esigenze diverse da quelle per cui il contratto è stato inizialmente stipulato. Il medesimo dipendente può essere riassunto a tempo determinato solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di queste ipotesi il comma 12 della norma negoziale prevede la nullità dei contratti rinnovati o prorogati, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge (art. 5 d.lgs. n.368 del 01 e 36 d.lgs. n.165 del 2001) o del contratto collettivo medesimo. La stessa sanzione è inoltre prevista ove 1) l’apposizione del termine non risulti da atto scritto; 2) l’assunzione per ragioni sostitutive avvenga al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 17 primo comma. Infine, il CCNL del comparto non prevede un termine di durata del contratto, quindi, ai sensi dell’art. 5 comma 3-bis d.lgs. n.368 del 2001, la durata massima del rapporto, comprensivo di rinnovi o proroghe, deve essere di 36 mesi. 7.2. La convertibilità del rapporto a tempo determinato. Nell’ambito della disciplina del contratto a termine stipulato (anche) dagli enti sanitari, costituisce vexata quaestio la compatibilità della disciplina speciale prevista all’art. 36 comma 5 del T.U.P.I. 164 con la disciplina generale dettata dal d.lgs. n.368 del 2001 . Quest’ultimo sanziona l’illegittimo ricorso al contratto a termine165 con la conversione del rapporto a tempo indeterminato, mentre Con le seguenti precisazioni (art. 17 comma 6 CCNL): - le ferie sono proporzionali al servizio prestato; - In caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 23 e 24, in quanto compatibili, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 23, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 23; - possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l’art. 21”. 79. In tema si confronti, SIOTTO, Una breccia nel muro del lavoro pubblico: la disapplicazione del divieto di conversione del contratto di lavoro a termine; in Riv. it. dir. lav., 2011, 2, 374: GARANTONI, La violazione della disciplina sul contratto a termine nelle pubbliche amministrazioni, in Riv. it. dir. lav., 2010, 1, 138; PRETEROTI, A proposito di una possibile “disapplicazione” del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in Il lavoro nelle p. a., 2010, 5, 885; DE MICHELE, L’insostenibile leggerezza della conversione del contratto a termine nel lavoro pubblico, in il lavoro nella giur., 2010, 11, 1107; LARATTA, L’(ab)uso dei contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego e la riforma dell’art. 36 d.leg. n. 165 del 2001, Riv. impiego dirigenza pubblica, 2008, fasc. 2, 1. 80. Va precisato come il d.lgs n.368 del 2001 individui espressamente la sanzione della conversione del contratto solo per l’ipotesi di illegittima successione di contratti a termine o per superamento del limite massimo temporale (36 mesi). Cass., 21 maggio 2008, n. 145 l’art. 36 del T.U.P.I., introducendo disciplina speciale, stabilisce che “La violazione di disposizioni imperative riguardati l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni (…) il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. La diversità di trattamento tra impiego pubblico e privato si è tradizionalmente giustificata in base a due ragioni: a) dalle peculiarità che caratterizzano il datore di lavoro pubblico, per cui il pericolo di accordi elusivi delle norme di legge, è particolarmente avvertito; b) dal limite posto dall’art. 97 Cost., per cui le assunzioni nelle p.a. possono avvenire esclusivamente attraverso il superamento di un pubblico concorso (argomento evidentemente adoperato nel periodo in cui la concorsualità non costituiva la regola anche per le assunzioni flessibili, cfr. nota 83). 166 ritenendo la disciplina dettata dall’art. 36 In questo contesto normativo, il Tribunale di Pisa comma 5 T.U.P.I. in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, ne sollevava questione di legittimità167. La Corte Costituzionale168 dichiarava la questione non fondata, evidenziando in particolare che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di pubblico impiego era quello - del tutto estraneo alla disciplina del rapporto privato - dell’accesso mediante concorso, enunciato dall’art. 97, comma 3 Costituzione. Ad avviso del Giudice delle Leggi l' esistenza di tale transennamento, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell' amministrazione, giustificava la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative, inerenti l' assunzione o l' impiego dei lavoratori a termine, conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo di quelle di natura reale (conversione in rapporto a tempo indeterminato) assicurate ai lavoratori privati. L’intervento della Corte Costituzionale, tuttavia, non tacitava definitivamente i dubbi presenti nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 22 gennaio 2004169, rimetteva alla Corte di giustizia europea il giudizio sulla conformità alla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, ed in particolare all’art. 5 dell’accordo quadro170, della disciplina dettata dall’art. 36 comma 5 del d.lgs n. 165 del 2001. 12985, in Foro it., 2008, I, 3569 (con nota di PERRINO), in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 891 (con nota di OLIVIERI), ha però affermato come la stessa sanzione si applichi anche in caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 1 d.lgs n. 168 del 2001 (mancata indicazione delle ragioni giustificatrici o genericità delle stesse). Nei termini in cui si svilupperà il paragrafo, la soluzione avanzata dalla giurisprudenza per il settore privato consentirà la trattazione unitaria del fenomeno in questione. 81. Trib. Pisa, ord. 7 agosto 2002, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2002, 885 (con nota di CIVITELLI). 82. La norma, ad avviso del giudicante rimettente, si poneva in contrasto con l’art. 3 Cost., sia per la violazione del canone della ragionevolezza, sia per la palese disparità di trattamento dei lavoratori pubblici rispetto a quelli del settore privato, in quanto nonostante l’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle p.a., la fonte avrebbe discriminato i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, precludendo ai primi, nel caso di violazione delle norme imperative sul lavoro a termine, la tutela rappresentata dalla c.d. conversione del rapporto. Sempre ad avviso del Tribunale pisano, la norma violava altresì il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., in quanto l’eliminazione di ogni forma residua di precariato avrebbe consentito al datore di lavoro pubblico di avvalersi di professionalità più motivate, in ragione della stabilità delle funzioni attribuite al lavoratore. 83. C. cost., 27 marzo 2003 n. 89, in Foro it., 2003, I, 2258. L’intervento della Corte giungeva tuttavia in un contesto normativo in cui l’inserimento di lavoratori a tempo determinato nella p.a. non avveniva previo svolgimento di un concorso pubblico. Sull’argomento si rimanda alla nota 90. 84. In Il lavoro nelle p.a., 2004, 3-4, 693 GIUFFRE’ (con nota di ZAPPALA’). 85. Che così recita: “Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5) 1. Per prevenire gli abusi derivanti dall' utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, 146 Così adita, la Corte di Giustizia Europea confermava171 la compatibilità della normativa denunciata con la direttiva 1999/70/CE, sostenendo che, in caso di abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine, l’art. 5 dell’Accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. La Direttiva, soggiungeva la CdG, riconosce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell’individuare la sanzione adatta; spetterà, quindi, al giudice statale valutare se la tutela apprestata dalla normativa nazionale assicuri garanzie effettive al lavoratore, atte ad evitare la reiterazione degli abusi in materia di rapporti flessibili. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non applicabile al dipendente pubblico l’art. 5 del d.lgs 172 n.368 del 2001, in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 36 comma 5 T.U.PI. . Dal 173 citato indirizzo, tuttavia, si sono recentemente discostate alcune pronunce dei giudici di merito che hanno riconosciuto la convertibilità del contratto a termine stipulato con la p.a. una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati "successivi"; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato”. 86. Corte di Giustizia europea, sez. II, 7 settembre 2006, C – 53/04 in Foro it., 2007, IV, 72, (con nota di PERRINO). Da ultimo è stata sollevata questione pregiudiziale del 5° comma dell’art. 36 dal Trib. Rossano (ord., 21 dicembre 2009, in Foro it., 2010, I, 1656, con nota di PERRINO). Anche in questo caso la CdG ha ribadito la conformità della norma nazionale alla direttiva 70/1999-CE (Corte di Giustizia Europea, sez. II, Ord., 1 ottobre 2010, C-3/10, in Risorse umane nella p.a., 2011, fasc. 1, 137, con nota di ZAMPIERI); sempre sullo stesso tema cfr., anche, Corte di Giustizia Europea, sez. III, 23 aprile 2009, C-378-80/07, in Riv. giur. lav., 2009, II, 505, (con nota di MENGHINI; Corte di Giustizia Europea, grande sez.,15 aprile 2008, C-268/06, in Rep. Foro it., 2008, 6915, 1769; Corte di Giustizia Europea, sez. II, 7 settembre 2006, C-180/04, in Riv. giur. lav., 2006, II, 602, (con nota di GABRIELE); Corte di Giustizia Europea, grande sez., 4 luglio 2006, C- 212/04, in Foro it., 2007, IV, 343 ( con nota di DE ANGELIS); Corte di Giustizia Europea, grande sezione, 22 novembre 2005, C-144/04, in Foro it., 2006, IV, 341, (con note di PICCONE e SCIARRA). 87. Cass., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14350, in Rep. Foro it., 2010, 3440, 408; Cass., sez. lav., 7 maggio 2008, n. 11161, in Giustizia civ., 2009, I, 237; Cons. di Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3209, in Rep. Foro it., 2009, 3440, 3209; Cass., sez. lav., 22 agosto 2006, n. 18276, in Rep. Foro it., 2006, 3440, 317; Cass., sez. lav., 24 febbraio 2005, n. 3833, in Giustizia civ., 2006, I, 2954; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 26 gennaio 2007, n. 177, in Foro it., 2007, III, 541 (con nota di PERRINO) . Per la giurisprudenza di merito cfr., Trib. Genova, sez. lav., 24 maggio 2011 (inedita) in www.pluris-cedam.it; App. Catanzaro, sez. lav., 1 aprile 2010, in Foro it., 2010, I, 1931; App. Genova, sez. lav., 9 gennaio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, 133 (con nota di GARATTONI); Trib. Palermo, sez. lav., 17 settembre 2009 (inedita) in www.pluris-cedam.it; Trib. Genova, sez. l,. 14 maggio 2007 in Riv. it. dir. lav., 2007, II, 906, (con nota di TEBANO); Trib. Milano, sez. lav., 12 gennaio 2007, in Rep. Foro it., 2007, 3440, 328; Trib. Lecce, 16 giugno 2006, in Rep. Foro it., 2007, 3440, 329; Trib. Roma, sez. lav., 3 febbraio 2004, in Rep. Foro it., 2006, 3440, 261. 88. Trib. Milano, sez. lav., 22 agosto 2011 (inedita) in www.pluris-cedam.it; Trib. Napoli, sez. lav., 16 giugno 2011, in Il lav. nella giur., 2011, 7, 697 (con nota di DE MICHELE); Trib. Livorno, 25 gennaio 2011 (inedita) in www.pluris-cedam.it; Trib. Siena, 26 febbraio 2010, in il lavoro nelle p.a., 2010, 5, 869. In particolare, il giudice campano ha sostenuto come il principio del concorso pubblico non sia più in grado di giustificare il limite posto dall’art. 36 T.U.P.I. alla convertibilità del rapporto a termine; ciò in seguito alla novella recata dal d.l. n. 112 del 2008, che ha esteso anche ai lavoratori a tempo determinato la regola del previo accesso tramite procedura concorsuale. La soluzione, apparentemente condivisibile, risulta tuttavia cedevole proprio con riguardo al profilo dedotto. Invero, l’agire della pubblica amministrazione deve informarsi a principi di legalità, trasparenza ed imparzialità, funzionali a garantire certezza del diritto quale canone di legittimità dell’amministrazione; canone su cui fondare lo scrutinio in termini di “coerenza e congruenza tra attività amministrativa, provvedimento adottato ed esercizio del potere volto alla cura dell’interesse pubblico” (LUCIANI-ROLLI, Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico, Napoli, 2008, 33). Tali principi, che attribuiscono presunzione di legittimità agli atti amministrativi, nella prospettiva del terzo interessato a contrarre con la p.a. coincidono con l’insorgenza del legittimo affidamento a che i provvedimenti emanati (il bando di concorso) rimangano immutati negli effetti ed applicati coerentemente alle loro esplicite previsioni. In siffatto contesto, il superamento del concorso pubblico non può giustificare la modifica, successiva, dei termini del rapporto fino a stravolgerne l’oggetto (tale è la conseguenza della conversione del negozio), seppur al preteso fine di attribuire maggior vigore alla sanzione. Le norme che promanano dall’art. 97 Costituzione impongono che l’inquadramento in ruolo del dipendente avvenga, sin dall’origine, previo superamento del concorso che, con il relativo bando, abbia manifestato la volontà dell’amministrazione in ordine alla scelta di quel contraente (a tempo indeterminato). Se così non fosse, ove le statuizioni del bando concorsuale venissero successivamente 147 La soluzione risarcitoria è tuttavia quella da preferirsi. In materia si contrappongono infatti due tipi di interesse: quello del lavoratore illegittimamente utilizzato ad ottenere una tutela satisfattiva dell’abuso ricevuto; quello pubblico, coincidente con la necessità di contrastare fenomeni di ipertrofia delle dotazioni organiche delle amministrazioni (in cui la particolare natura del datore di lavoro, caratterizzata dall’inesistenza di una tipica figura imprenditoriale, renderebbe possibile l’utilizzo strumentale dell’apposizione del termine, laddove fosse consentita la conversione174). 175 Del resto, la Corte di Giustizia Europea nel precisare come la sanzione della convertibilità del contratto non fosse imposta dalla direttiva n.70 del 1999 individuava le condizioni affinché un rimedio alternativo potesse essere considerato conforme alla normativa comunitaria. Lo stesso dovrà quindi : a) avere effettiva capacità dissuasiva; b) non portare conseguenze di minor favore rispetto al settore privato; c) non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario. Partendo dall’ultimo dei requisiti individuati, la precondizione risulterà soddisfatta ogni qualvolta la normativa interna verrà interpretata (in analogia a quanto avviene in tema di licenziamento) nel senso di escludere in capo al dipendente rigorosi obblighi probatori in ordine all’illiceità dell’apposizione del termine ed al pregiudizio concretamente subito176. Operazione più complessa sarà, invece, quella da effettuarsi per l’individuazione del criterio di adesione alla condizione ribadita dalla Corte sub lettera b). Una prima lettura della norma comunitaria, infatti, potrebbe condurre l’interprete a ritenere che la stessa imponga identità di trattamento fra dipendenti pubblici e privati; identità intesa come eguaglianza dei rimedi ristoratori dei pregiudizi subiti. In realtà non è cosi. Alla definizione adottata nell’accordo quadro comunitario (di chiaro ordine negativo) deve attribuirsi il ragionevole effetto di imporre al legislatore interno l’obbligo di assicurare tutela equivalente (non deteriore) a quella del lavoratore privato, non già identica. Irrazionale diverrebbe, invero, la normativa comunitaria laddove volendo imporre un comportamento positivo (attribuzione di identici rimedi) ne impedirebbe uno negativo (non portare conseguenze di minor favore rispetto al settore privato). Soccorre siffatta interpretazione la possibilità riconosciuta al giudice nazionale di valutare in che misura le disposizioni del diritto smentite (immettendo stabilmente in ruolo il dipendente vincitore di una selezione avente diverso oggetto), si assisterebbe ad una palese violazione dei precetti di buon andamento ed imparzialità (art.3 e 97 Costituzione) in danno di quanti, confidando nella legittimità dell’azione del soggetto pubblico, decisero di non partecipare a quella, determinata prova selettiva (perché, ad esempio, non attratti dall’offerta di un rapporto di lavoro a termine). La soluzione prospettata dal Tribunale napoletano è dunque da non condividersi poiché, al preteso scopo di garantire effettività alla sanzione (prevista in caso di illegittima apposizione del termine) finirebbe per vulnerare irrimediabilmente norme poste a fondamento del principio di certezza dei rapporti e, dunque, del buon andamento della pubblica amministrazione. 89. Così Corte Costituzionale 3 marzo 1986, n.40 che sulla scorta di considerazioni volte a valorizzare lo scopo della regolamentazione differenziata per il settore pubblico, ravvisò la legittimità della norma che impedisce la conversione nella necessità di porre un argine alla possibilità di assunzioni indiscriminate, clientelari, destinate a trasformarsi in assunzioni a tempo indeterminato, con pregiudizio per la pubblica amministrazione e per l’erario. 91. Corte di Giustizia Europea, sez. III, 23 aprile 2009, cit., Corte di Giustizia Europea, sez. II, 7 settembre 2006, cit.; Corte di Giustizia Europea, sez. II, 7 settembre 2006, cit. In un primo momento la giurisprudenza (Trib. Foggia, 6 novembre 2006, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, 906; Trib. Roma, sez. lav., 3 febbraio 2004, in Rep. Foro it., 2006, 3440, 261) sosteneva come la sanzione risarcitoria prevista nel settore pubblico, in caso di illegittimo ricorso al contratto a termine, dovesse essere ricondotta alla regola generale del neminem laedere (2043 c.c.). Corollario di una simile ricostruzione era un marcato aggravio della posizione del lavoratore, che per ottenere il risarcimento doveva dimostrare il pregiudizio subito, la violazione in cui era incorsa l’amministrazione ed il nesso causale tra l’azione e l’evento. È evidente come questa impostazione fosse apertamente in contrasto con il requisito sub c) richiesto dalla CdG per considerare la sanzione “alternativa” aderente alla direttiva 70/1999. 148 interno siano conformi a questi principi, sicché diversamente lo stesso (giudice) sarebbe stato unicamente chiamato a scrutinare l’identità o meno delle tutele apprestate alle diverse categorie di prestatori. Chiarito quanto sopra, resta da individuare il significato del sintagma costituito dalle parole “minor favore”. Occorre in altri termini stabilire quali siano i trattamenti sanzionatori che in caso di illegittima apposizione del termine consentano di ritenere tutelato il dipendente pubblico in maniera non deteriore rispetto a quello privato. Le leggi sul lavoro nell’impresa prevedono accanto alla sanzione della conversione del rapporto l’obbligo del datore di lavoro di versare, a titolo di risarcimento, un importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (art. 32 comma 5 L. 183/2010)177. Di conseguenza, nel pubblico impiego una quantificazione del risarcimento sovradimensionata rispetto ai predetti parametri permetterebbe di rispettare le 178 condizioni specificate dalla Corte di Giustizia Europea sub lettere a) e b) . A ben vedere, infatti, il consistente ammontare del risarcimento rappresenterebbe anche un concreto deterrente all’utilizzo abusivo dei contratti a termine, essendo poste sulla dirigenza (art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001) le gravose conseguenze economiche del ricorso illegittimo ai rapporti di lavoro flessibile. In conclusione, l’interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 36 comma 5 T.U.P.I., così come proposta, sembrerebbe consentire un efficace (ed equo) bilanciamento dei diversi interessi presenti in materia. 7.3. Post scriptum. Gli interventi pronunce. legislativi “a partita in corso”: il timore di ulteriori Un legislatore frettoloso, preoccupato dalla possibilità che ulteriori pronunce potessero intaccare il principio della non convertibilità del contratto a termine, è ulteriormente intervenuto in materia (d.l. n.70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011) introducendo il comma 4-bis nell’art. 10 del d.lgs. n.368 del 2001. La norma così novellata stabilisce come il Decreto n.368 non trovi applicazione a determinate categorie di dipendenti pubblici (personale docente e A.T.A. comparto 177. Prevede il cumulo delle sanzioni, Trib. Roma, 11 gennaio 2011, in Il Lavoro nella giurisprudenza 2011,4,418. 93. L’assenza di un parametro prestabilito di quantificazione del risarcimento nell’art. 36 comma 5 T.U.P.I. ha favorito l’emersione di pronunce che utilizzano criteri diversi di quantificazione del danno. Un primo filone giurisprudenziale (Trib. Perugia, 21 settembre 2007, in il lavoro nelle p.a., 2010, 5, 891; Trib., Bologna, 26 luglio 2007, in Argomenti, 2008, II, 598) sostiene che il risarcimento consisterebbe unicamente nel riconoscimento del diritto alle maggiorazioni retributive ex art. 5 comma 1 d.lgs n.368 del 2001. Un secondo orientamento utilizza ai fini della quantificazione del danno i parametri dettati dall’art. 18 comma 4 e 5 L. 300 del 1970 (Trib. Foggia 5 novembre 2009, in Rep. Foro it., 2010, 3440, 410; Trib. Genova, sez. lav., 14 maggio 2007, cit.); un terzo orientamento (Trib. Milano, sez. lav., 5 luglio 2011 (inedita) in www.pluris-cedam.it) ritiene applicabili i criteri previsti dall’art. 8 della L. n.604 del 1966: una indennità compresa tra le 2,5 e le 14 mensilità, tenuto conto del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità del dipendente, del comportamento e delle condizioni delle parti (tale orientamento precisa anche come non possano ritenersi vincolanti i limiti previsti dalla citata norma, che riconosce un risarcimento maggiore alla sesta mensilità di retribuzione solo al conseguimento da parte del lavoratore di una precisa anzianità giuridica, in quanto l’art. 8 è dettato per i rapporti a tempo indeterminato e, pertanto, il predetto limite non sarebbe compatibile. Diverge Corte di Appello di Catanzaro, 1 aprile 2010, cit., che seppur utilizzando i criteri previsti dal citato articolo limita il quantum del risarcimento ad un massimo di 6 mensilità). Un quarto orientamento (Trib. Milano, sez. lav.,, 22 agosto 2011 (inedita) in www.pluris-cedam.it; Trib. Milano, sez. lav., 29 luglio 2011 (inedita) in www.pluris-cedam.it) utilizza i criteri previsti per il corrispondente settore privato (art. 32 comma 5 L. n.183 del 2010). Da ultimo va segnalata un’apprezzabile pronuncia (Trib. Rossano, 13 giugno 2007, in Foro it., 2007, I, 2588) che ha ragguagliato il risarcimento del danno ad un numero di mensilità pari al tempo necessario a trovare nuova occupazione stabile, tenuto conto di zona geografica, età, sesso e titolo di studio. 149 scuola), ed in ogni caso non trovi (sempre per essi) applicazione l’art. 5 comma 4 bis della stessa norma, che prevede i casi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La norma-provvedimento179 dà origine ad una evidente antinomia rispetto a quanto sancito dall' art. 36 comma 5 d.lgs n.165 del 2001 (cfr. par. 7.2) “La violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni (…) il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.180 L' esigenza di assicurare coerenza all' ordinamento impone tuttavia di risolvere il contrasto recato dalla disposizione in commento, evidentemente trasmodante in un regolamento irrazionale di situazioni fondate sulla legge precedente. Invero, oltre all' inequivoco tenore dell' art. 36 T.U.P.I. - già idoneo a sigillare la speciale disciplina pubblica del contratto a termine da possibili infiltrazioni della norma generale - la prevalenza delle previsioni del Testo Unico su quelle di natura generale (quale il d.lgs n. 368 del 2001) era espressamente affermata dall’art. 2 comma 2 dello stesso d.lgs n.165 del 2001. La chiara iperfetazione arrecata dalla novella del 2011, all' evidente scopo di arginare il consolidamento della giurisprudenza di merito che sempre con maggiore frequenza riconosceva convertibilità al rapporto a termine nella scuola181, ha finito per opacizzare ulteriormente l' assetto di una materia già assai controversa (come ampiamente dedotto nel precedente par. 7.2). Non deve quindi meravigliare se successivamente alla recente riforma il Tribunale di Napoli182 abbia affermato come la sancita esclusione del personale scolastico dall’applicazione dell’art. 5 d.lgs. n.368 del 2001 debba portare a ritenere che prima dell’entrata in vigore del novellato art. 10 comma 4-bis, la sanzione della conversione del contratto a termine dovesse ritenersi pienamente riferibile al settore pubblico, col corollario della applicabilità dell' art. 5 anche al comparto sanità. Come detto, allora, occorrerà ricondurre il sistema a coerenza, eliminando l' antinomia introdotta dall' art. 9 comma 18 d.l. n.70 del 2011 (che ha introdotto all' art. 10 il ridetto comma 4-bis), deducendone l' illegittimità per violazione dell' art. 77 della Costituzione e delle altre norme costituzionali (artt. 70 segg.) che disciplinano il procedimento di formazione delle leggi. Così facendo, la disciplina previgente potrà continuare (recte: tornare) a regolamentare la materia senza gli aggravamenti recati dalla non felice formulazione del succitato art. 10 comma 4-bis. 8. Le Posizioni Organizzative. 94. Le norme provvedimento sono disposizioni che, derogando al principio di generalità ed astrattezza della legge, regolano casi concreti inerenti ad una cerchia determinata di destinatari. La Corte Costituzionale ha costantemente ammesso la possibilità per il legislatore di emanare norme di questo genere, purchè ossequino il canone della ragionevolezza (art. 3 Cost). Sul punto cfr., C. cost.. 2 aprile 2009, n. 94, in Giustizia civ., 2010, I, 277; C. cost. ord., 20 novembre 2008, n. 382, in Rep. Foro it., 2009, 1850, 28; C. cost., 13 febbraio 2003, n. 47, in Foro it., 2003, I, 1643 (con nota di SABATELLI). 180 Cfr. nota 97 96. Sulla contrarietà all' art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo (CEDU) dell' ingerenza del legislatore nell' amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia, cfr. Corte Europea dei Diritti Umani 7 giugno 2011 – /www.echr.coe.int/echr/. Trib. Napoli, sez. lav., 16 giugno 2011, cit. 150 La valorizzazione delle alte professionalità e le esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse umane sono all’origine dell’istituzione delle posizioni organizzative (avvenuta nel Comparto Sanità con il C.C.N.L. 7.4.1999); istituto mutuato dall’esperienza maturata nel settore privato, che ha portato all’introduzione dei quadri intermedi, aggiungendoli alle note categorie civilistiche (dirigenti impiegati ed operai). Le posizioni organizzative183 trovano oggi collocazione normativa all’art. 40 secondo comma, ultimo periodo, del d.lgs. n165 del 2001 in cui si prevede la possibilità (nell’ambito della contrattazione di comparto), di dedicare apposite sezioni a specifiche figure professionali. Tali posizioni rispondono alla necessità di creare, ad un livello inferiore a quello della dirigenza, incarichi a termine specificamente retribuiti (c.d. indennità di funzione184), per lo svolgimento di mansioni di particolare valore e contenuto gerarchico, professionale, di staff. Così, il titolare di posizione organizzativa non assume un incarico stabile all’interno dell’organizzazione amministrativa, essendo tenuto ad operare in funzione dell' attuazione del programma da realizzare fino alla scadenza del termine apposto all’incarico. La titolarità di posizione organizzativa è dunque legata inscindibilmente ad una funzione temporanea185, soggetta a preventiva valutazione dei requisiti, delle capacità, delle attitudini e dell’esperienza del candidato. Terminato il periodo dell’incarico, il dipendente torna a svolgere le mansioni proprie della declaratoria di appartenenza. Destinatari di tali incarichi possono essere solo i dipendenti appartenenti all’area apicale del comparto, ovvero la categoria D. Le posizioni organizzative sono disciplinate per il personale del Comparto sanità dagli artt. 20 e 21 del C.C.N.L 1998 -2001. Ai sensi dell’art. 20 comma 1, il dipendente in posizione organizzativa può svolgere funzioni di alta professionalità e specializzazione, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa : attività di direzione dei servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, ed ancora, di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive di vigilanza e controllo, di coordinamento di attività didattica. Prima di individuare il dipendente assegnatario della posizione, l’amministrazione sanitaria deve procedere ad una graduazione della funzione, tenendo conto dei seguenti elementi: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione all' effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate; b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati; c) complessità delle competenze attribuite; d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; e) valenza strategica delle posizioni rispetto agli obiettivi aziendali. L’art. 21 del CCNL procedimentalizza l’iter di assegnazione della posizione organizzativa. Gli enti sanitari, al fine di individuare il dipendente cui conferire il relativo incarico, devono tener conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale. Il contratto 98. La previsione dell’area riservata a particolari professionalità risale alla legge delega n.491 del 1992 art. 2 comma 2 let. G. punto 5. 99. La C. conti, sez. giur., Regione Lombardia, con decisione n. 172 del 10 marzo 2006, ha stabilito che la retribuzione nel settore sanitario di incarichi di posizione organizzativa deve avvenire inderogabilmente nei limiti previsti dalla norme contrattuali (art. 36 CCNL 1998-2001). Ne consegue che la delibera del Direttore Generale che fissi importi più elevati a quelli contrattualmente stabiliti, con somme a carico del bilancio aziendale, costituisce danno erariale. 100. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, n. 815, in www.giustizia-amministrativa.it, che individua gli elementi caratterizzanti dell’istituto “La contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti alle posizioni organizzative i dipendenti appartenenti all’area apicale dei diversi comparti (…) Specificatamente, il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto; può essere concesso solo a termine; è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposto alla logica del programma da attuare e del risultato; è, infine, revocabile”. 151 collettivo demanda ai regolamenti interni di ogni singola amministrazione l’attuazione e la specificazione dei suddetti criteri (principio di imparzialità della p.a.). La nomina deve essere definita con atto scritto e motivato; al dipendente assegnatario viene corrisposta, oltre alla retribuzione base, un’indennità di funzione definita dall’art. 36 CCNL 19982001, che assorbe i compensi per il lavoro straordinario e per la pronta disponibilità. Occorre chiedersi quali limiti incontri l’ente sanitario nell’assegnazione delle posizioni organizzative e, quindi, se la scelta del dipendente assegnatario debba essere, o meno, il frutto di una valutazione comparativa di candidati. La giurisprudenza investita della questione tende ad escludere la necessità che l’amministrazione sanitaria attui una comparazione di candidati, potendo individuare il dipendente idoneo in base a valutazione discrezionale, purché aderente ai criteri di buona fede, correttezza e ragionevolezza186. Tutti gli assegnatari di posizione organizzativa sono valutati con cadenza annuale dall’organismo di cui all’art. 21 (ora gli Organismi Indipendenti di Valutazione), l’esito della valutazione, oltre ad essere titolo per il conferimento della retribuzione di risultato, costituisce presupposto per la conferma dell’incarico. La revoca dell’incarico di posizione organizzativa può configurarsi, sia in caso di grave inadempienza del dipendente agli obblighi e alle responsabilità derivanti dall’incarico187; sia quando a seguito di ristrutturazione, il nuovo modello organizzativo adottato dall’azienda non preveda più la posizione assegnata. In queste ipotesi, il dipendente perderà l’indennità di funzione e tornerà a svolgere senza soluzione di continuità le mansioni inerenti al proprio profilo di appartenenza. 9. La formazione professionale. Nell’ambito dei processi di riforma delle aziende e degli enti del S.S.N., la formazione del personale si è posta quale leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti. La normativa sulla formazione, dunque, si pone quale fine ultimo il miglioramento del sistema sanitario attraverso l' ampliamento delle competenze del personale. Il d.lgs. n.502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n.299 del 1999, ha dettato una compiuta disciplina in materia di formazione del personale del ruolo sanitario. L’art. 16-bis della legge delegata stabilisce che la formazione continua è costituita dall’aggiornamento professionale e dalla formazione permanente. 101. Trib. L' Aquila, sez. lavoro, 09 dicembre 2008, (inedita) in www-pluris-cedam.it, secondo cui “Tale norma (art. 20 CCNL comparto sanità) pertanto non prevede alcuna necessità di una specifica procedura di selezione interna né tantomeno la costituzione di commissioni di valutazione (invece previste al comma 5 per i sistemi di controllo e valutazione del personale già nominato), e ciò si evince dal fatto che per il conferimento dell' incarico è richiesto solo un provvedimento scritto e motivato, dal fatto che la norma si limita a richiedere i principi generali sulla base dei quali debba essere effettuata l' attribuzione degli incarichi rimettendo quindi all' autonomia della contrattazione integrativa la specificazione dei criteri e delle modalità di cernita, dal fatto che il ccnl dove introduce il principio della procedura comparativa in tal caso la prevede espressamente (vedi l' art. 16 sulle selezioni interne e sui passaggi di categoria), dal fatto che come sopra evidenziato non esiste in "diritto soggettivo" perfetto del dipendente di categoria D all' attribuzione dell' incarico (così come peraltro avviene nel livello superiore nel caso di incarichi dirigenziali)”. Trib. Milano, 11 dicembre 2007, in Riv. impiego dirigenza pubblica, 2008, 1, 80, (con nota di BOATTI) secondo cui “l’attribuzione di posizioni organizzative si fonda su di una valutazione discrezionale, presentando un contenuto fiduciario particolarmente intenso, pertanto in capo al destinatario del provvedimento non vi è una posizione di diritto soggettivo bensì una posizione di interesse al rispetto della regolarità della procedura”. Trib. Pistoia, 31 marzo 2006, in Rep. Foro it., 2006, 3440, 394. “Nel pubblico impiego privatizzato la p.a. conserva il potere discrezionale nella scelta delle posizioni organizzative e il controllo del giudice non può spingersi oltre l’accertamento della non manifesta inadeguatezza o irragionevolezza della regola selettiva e del rapporto fra regola e finalità”; Trib. L' Aquila 30 giugno 2005, in Rep. Foro it., 2006, 3440, 411. 102. A seguito delle sentenze della C. cost., n. 103 e 104 del 2007, la revoca degli incarichi è da ritenersi necessariamente procedimentalizzata. L' amministrazione che intende revocare la posizione organizzativa dovrà avviare con il dipendente una fase partecipativa, contestando le inadempienze rilevate ed acquisendo le osservazioni difensive avanzate dal lavoratore. Solo all' esito del procedimento potrà, eventualmente, revocare l' incarico (cfr. cap. I par III.2) 152 L’aggiornamento professionale è definito come “l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali”. La formazione permanente comprende, invece, le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali nonché i comportamenti degli operatori sanitari rispetto al costante progresso scientifico e tecnologico, “con l’obiettivo di garantire efficacia. Appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal SSN”. La formazione continua consiste, quindi, in un attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, soggiorni di studio, attività di ricerca e più in generale ad eventi formativi, organizzati da istituzioni pubbliche o private. Il decreto, inoltre, stabilisce all’art. 16-quater la natura obbligatoria della formazione continua, indicandola quale presupposto indefettibile per l’esercizio dell’attività lavorativa. A tal fine la normativa primaria compie un rinvio alla contrattazione collettiva per l’individuazione di specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale sanitario che non consegua nel triennio il minimo di crediti formativi stabiliti in sede di accordo tra Stato e Regioni. 9.1. I programmi di Educazione Continua in Medicina. Conformemente alla normativa delegata sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M), formula che identifica l’insieme di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse al fine di mantenere elevato ed al passo con l’evoluzione tecnologica il bagaglio professionale degli operatori del S.S.N. L' elaborazione del programma di E.C.M. avviene in sede di accordo tra Stato e Regioni (da ultimo si veda quello stipulato il 1 agosto 2007188) che affida alla Commissione nazionale per la Formazione Continua189 il compito di definire i crediti formativi da maturarsi nel periodo di riferimento ed i requisiti per l' accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative. Il programma nazionale riguarda tutto il personale delle professioni sanitarie, medico e non medico, dipendente o libero professionista, che operi nella sanità sia pubblica sia privata. 103. La legge finanziaria n. 244 del 2007 (art. 2 comma 357) ha innovato in materia stabilendo che la regolamentazione degli E.C.M. venisse disciplinata dall’accordo Stato-Regioni e che la gestione amministrativa degli E.C.M passasse alla costituenda Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. In particolare, nell’accordo raggiunto sono state ridisegnate funzioni e competenze della Commissione che adesso dovrà: 1) definire criteri generali, requisiti minimi e procedure uniformi per l’accreditamento dei provider (i soggetti abilitati a svolgere le attività formative); 2) promuovere lo sviluppo di metodologie formative; 3) definire le metodologie per le verifiche dei provider; 4) individuare il numero di crediti annui necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo; 5) definire gli obiettivi formativi di interesse nazionale. L’accordo del 2007, per il triennio 2008-2010, prevedeva un obbligo di conseguimento di almeno 150 crediti. Per il triennio 2011 – 2013, la Commissione ha confermato il numero di 150 crediti formativi E.C.M. sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. 104. Costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, la Commissione dura in carica cinque anni ed è presieduta dal Ministro della salute; da ultimo è stata ricostituita con D.M. del 24 settembre 2008. La Commissione nazionale è composta da membri sia politici che tecnici e svolge compiti di programmazione pluriennale degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elaborando le linee guida e i percorsi da seguire. Nello svolgimento della attività si avvale: (1) del Comitato di garanzia per l’indipendenza della formazione continua; (2) del Comitato Tecnico delle Regioni: che assicura la partecipazione di tutte le Regioni e Province autonome attraverso componenti designati dalla Commissione salute; (3) dell’Osservatorio Nazionale, composto da esperti di provata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza Stato Regioni (cinque componenti) e dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale (sei componenti); (4) del CoGeAPS che ha il ruolo di gestore della Anagrafe Nazionale dei crediti formativi; (5) della Consulta Nazionale della formazione permanente: organo tecnico di consulenza composto da rappresentanti di Società scientifiche, Organizzazioni sindacali, Associazioni di provider, Associazioni di tutela. 153 La E.C.M. viene attuata attraverso la partecipazione degli operatori ad eventi formativi con caratteristiche assai variabili in ordine a modalità di svolgimento, durata, formula di attuazione (e dunque, convegni, seminari, giornate di studio, congressi ecc..). Tali eventi devono ottenere il previo accreditamento da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Permanente. Solo con l’accreditamento l’evento promosso potrà rientrare nel programma nazionale di E.C.M. L’accreditamento consiste nella valutazione da parte della Commissione della portata formativa dell’evento e nell’attribuzione a questo di un certo numero di “crediti formativi”. Il Credito formativo E.C.M. è l' unità di misura con cui si valuta l’avvenuta acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei professionisti della sanità che hanno partecipato ad attività formative e di aggiornamento professionale. I crediti formativi vengono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata vedrà assegnarsi un numero di crediti calcolato sulla base di molteplici indicatori, appositamente definiti in una griglia di valutazione di competenza della Commissione. 9.2. La regolamentazione contrattuale. La formazione del personale era esigenza molto avvertita nel comparto sanità anche prima dell’intervento attuato col D.Lgs. n.299 del 1999. L' art. 29 del contratto collettivo stipulato il 7 aprile 1999 era rubricato: “formazione e aggiornamento professionale”. La formazione, per la normativa di fonte negoziale, passava attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione secondo percorsi definiti in conformità ai programmi concordati in sede di contrattazione integrativa. Il CCNL distingueva la formazione in obbligatoria e facoltativa. Quest’ultima, da intendersi come attività ulteriore ed aggiuntiva rispetto alla prima, era rimessa alla volontà dell’operatore. L’aggiornamento facoltativo comprendeva documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell’orario di lavoro. Le spese rimanevano a carico del lavoratore; tuttavia qualora l’ente sanitario avesse ritenuto l’aggiornamento facoltativo in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l’attività di servizio, avrebbe potuto prevedere il proprio concorso alle relative spese, fornendo il preventivo assentimento. Le attività di formazione obbligatoria si concludevano con l’accertamento delle conoscenze acquisite attraverso un esame finale, al cui superamento era subordinata la consegna di un attestato che certificasse l’accrescimento professionale del dipendente. Il personale che partecipava alle attività formative si considerava in servizio a tutti gli effetti e gli oneri per la partecipazione ai corsi restavano a carico dell’ente di appartenenza del dipendente. La contrattazione collettiva prevedeva che i corsi si tenessero durante l’orario di servizio e presso la relativa sede; qualora invece i corsi si fossero svolti al di fuori del luogo di lavoro il dipendente avrebbe avuto diritto al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio (nei termini e modi previsti dalla normativa). Successivamente, l' art. 20 del CCNL 2002/2005 realizzava il coordinamento tra la disciplina negoziale e quella legislativa. Il citato articolo prevede che “in materia di formazione è tutt’ora vigente l’art. 29 CCNL del 7 aprile 1999, che prevede la formazione e l’aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito rientra la formazione continua di cui all’art. 16-bis e seguenti del d.lgs n. 502 del 1992”. La norma contrattuale, inoltre, stabilisce che l’ente sanitario debba garantire al personale oggetto di formazione obbligatoria l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni. Sulla scorta della possibilità che gli enti interessati non ottemperino all’obbligo di garantire al dipendente l’accesso alle attività formative, la disciplina contrattuale (art. 20 comma 3) prevede espressamente che, in tale eventualità, non trovi applicazione la specifica previsione recata dall’art. 154 16-quater del d.lgs n.502 del 1992, con la conseguenza di rimaner inibita per l' ente la possibilità di intraprendere iniziative sanzionatorie nei confronti del dipendente. Viceversa, ove l’azienda datrice di lavoro fornisca il predetto accesso (mettendo a disposizione del personale gli strumenti necessari per l’acquisizione dei crediti formativi), qualora il dipendente non partecipi alla formazione continua, allo stesso verrà preclusa la possibilità di partecipare, per l’intero triennio successivo, alle selezioni interne indette a qualsiasi titolo (art. 20 comma 4)190. Sempre sotto questo profilo, il mancato svolgimento dell’attività formativa rileva quale violazione degli obblighi lavorativi e dei doveri di comportamento, con conseguente applicazione del codice disciplinare (art. 13 CCNL 2002/2005 come modificato ed integrato dall’art. 6 CCNL 2006/2009). Costituiscono cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio, in queste ipotesi, ricomincia a decorrere dal rientro in servizio del dipendente. Al fine di realizzare una piena corrispondenza tra profilo funzionale di appartenenza e relativa formazione professionale, l’art. 29 CCNL 7 aprile 1999 al comma 7 stabilisce che la formazione debba essere “coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale, e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di indirizzo”;pertanto nell’ipotesi in cui il dipendente individui corsi di formazione non aderenti alle attività di sua competenza ovvero non rientranti negli indirizzi suddetti, l’attività rientrerà nell’ambito della formazione facoltativa, non concorrendo così al conseguimento dei crediti obbligatori. Infine, il successivo comma 8, allo scopo di incentivare con ogni strumento esistente l’aggiornamento professionale del dipendente, stabilisce l' applicabilità degli istituti di cui agli artt. 22191 e 23192 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 alle attività di formazione. Con riguardo al primo degli istituti menzionati - permessi retribuiti per diritto allo studio trattandosi di norma di favore per il dipendente, l' attività formativa svolta usufruendo dei congedi 193 avrà natura facoltativa e non obbligatoria . Per quanto attiene, invece, i permessi per la formazione, occorre introdurre una partizione. L’art. 23 CCNL integrativo del 2001 disciplina l’istituto richiamando integralmente le norme di cui agli artt. 5 e 6 della L. n.53 del 2000. Il primo dei due articoli regola i “congedi per la formazione”, definendo il congedo quale “finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro”. Possono usufruire dei congedi per la formazione i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione. La sospensione del rapporto di lavoro può arrivare sino ad un periodo massimo di undici mesi – continuativo o frazionato durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ma non alla retribuzione. La 105. La norma in questione mira ad evitare che il dipendente che non abbia incrementato la propria competenza e professionalità, partecipando alla formazione, possa conseguire livelli di inquadramento superiore; inoltre, la statuizione riveste carattere sanzionatorio, essendo finalizzata a penalizzare il dipendente che non abbia assolto ad un preciso obbligo contrattuale. 106. L’art. 22 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 disciplina l’istituto dei permessi retribuiti per diritto allo studio, nella misura massima di centocinquanta ore annue. 107. L’art. 23 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 disciplina l’istituto dei congedi per la formazione, richiamando gli artt. 5 e 6 della legge n.53 del 2000. 108. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Il personale interessato all’attività formativa ha diritto all’assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato, durante tale periodo, a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 155 concessione del congedo, tuttavia, non costituisce diritto pieno del lavoratore, spettando all' ente di valutarne l’opportunità in base a comprovate esigenze di servizio194. L’art. 6 della legge n.53 del 2000 ha, altresì, previsto i “congedi per la formazione continua”. La norma sancisce il diritto dei lavoratori “di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali” ed a tal fine “lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un’offerta formativa articolata sul territorio”; offerta che dovrà consentire percorsi certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. Tale formazione, inoltre, potrà corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall' ente, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali. In quest' ultima ipotesi, la partecipazione ai percorsi così individuati concorrerà all’adempimento dell’obbligo formativo. 10. La privatizzazione della dirigenza pubblica. Come ricordato nel paragrafo 1., all’inizio dell’ultimo decennio del secolo scorso è stato avviato con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 il processo di “privatizzazione (o depubblicizzazione) del pubblico impiego”. Lo schema del disegno di legge era stato valutato in modo fortemente critico dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato195, per la quale la diversità tra impiego pubblico e lavoro privato deriva dal fatto che in molti casi la prestazione lavorativa richiesta al dipendente pubblico consiste, in tutto o in parte, nell’esercizio di pubbliche funzioni. Secondo il massimo organo consultivo, che faceva propria la tesi di autorevole dottrina196, tra i soggetti investiti di pubbliche funzioni rientrano sicuramente i dirigenti, il cui rapporto di lavoro avrebbe, pertanto, dovuto conservare la regolamentazione pubblicistica. La fase di preparazione e redazione del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha visto la contrapposizione tra le organizzazioni sindacali confederali favorevoli al passaggio dell’intera dirigenza pubblica al regime del diritto privato e la posizione governativa, che voleva escludere dalla privatizzazione l’intera dirigenza. E’ prevalsa, attraverso vari passaggi normativi del quinquennio 1993-1998, la soluzione della privatizzazione della dirigenza pubblica, favorevolmente valutata dalla dottrina, che ha evidenziato la ragionevolezza della disciplina e la snellezza operativa della contrattazione collettiva, soggetta a 109. Nel comparto sanità questi aspetti sono regolati dall’art. 23 CCNL integrativo del 2001 (l’art 6. l. n.53 del 2000, delega espressamente la contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, a definire il monte ore da destinare ai congedi, i criteri per l' individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione). La norma negoziale individua nel 10% del personale delle diverse aree di servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori cui possono essere concessi congedi per la formazione. Il numero dei congedi viene poi verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. Per la concessione dei congedi i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere poi presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. Il CCNL rinvia poi alla contrattazione integrativa l’individuazione dei criteri da adottare nell’ipotesi in cui le domande superino la soglia del 10%. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso, l’azienda o l’ente può differire, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso sino ad un massimo di sei mesi. Su domanda del dipendente detto periodo potrà essere più ampio, per consentire a quest’ultimo la utile partecipazione al corso. 195 Cfr. Cons. St., Ad. Gen., 31 agosto 1992 n. 146, in Cons. St., 1992,I,1505; in Foro it., 1993,III, 4; in Riv. it. dir. lav., 1993,III,20 con nota di ALBANESE. 196 Cfr. GIANNINI, Impiego pubblico (teoria e storia), in Enc. del dir., 1970, vol. XX,305, secondo il quale un eventuale processo di unificazione legislativa del lavoro pubblico e di quello privato non avrebbe potuto riguardare i funzionari direttivi, per i quali, invece, sarebbe stata necessaria una normativa del tutto particolare. 156 periodiche revisioni e molto più facilmente emendabile della legge, notoriamente frutto di un processo decisionale di non agevole conduzione197. La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la riconduzione alle regole privatistiche della disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale198, in quanto la privatizzazione del rapporto non rappresenta di per sé un pregiudizio per l' imparzialità del dipendente pubblico, per cui rientra nella discrezionalità del legislatore disegnare l' ambito di estensione di tale privatizzazione, con il limite del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e della non irragionevolezza della disciplina differenziata. Non mancano, però, in dottrina posizioni favorevoli ad una “ripubblicizzazione” della dirigenza pubblica199, secondo le quali la collocazione dei dirigenti nell’area privatistica, con la conseguente soggezione alla contrattazione collettiva di diritto comune, finisce indubbiamente per pregiudicare la loro indipendenza di giudizio e, quindi, per inficiare l’imparziale esercizio delle funzioni pubbliche ad essi conferite. L’art.40, co. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella versione antecedente la “Riforma Brunetta”, rinviava ad appositi accordi tra l' ARAN e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell' art.43, co. 4, la definizione dei comparti della contrattazione collettiva nazionale, che devono essere determinati con riguardo a settori omogenei o affini. I dirigenti, proseguiva il co. 2, costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente ad uno o più comparti. L’accordo quadro per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto l’1 febbraio 2008200, all’art.2 prevede il raggruppamento dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art.2 della legge 120/2007; Area II: dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali; Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale; Area IV: dirigenza medico-veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale; Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici, ivi compresi i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, collocati in apposita separata sezione ai sensi dell’art.40, co. 2 del d.lgs. 165/2001; Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione; 197 Cfr.: FERLUGA, La dirigenza pubblica verso la “privatizzazione”: gli ultimi (e forse definitivi) interventi legislativi, in Giust. civ., 1999,II,24; ROMANO TASSONE, Sul contratto di lavoro del dirigente pubblico, ivi, 2000,II,147. 198 Cfr. C.cost., ord. 30 gennaio 2002 n. 11, in Foro it., 2002,I,2964 con nota di D' AURIA, Giorn. dir. amm., 2002,377 con nota di ZUCARO, Il lav. nelle P.A., 2002,293 con nota di BOSCATI, Giur. cost., 2002,68 con note di BERTOLINI, LUPO, PANZERI, Riv. it. dir. lav., 2002,II,478 con nota di CERBO, Giur. it., 2002,2020 con note di NICOLAZZI, VANACORE, Foro amm. CDS, 2002,2311 con nota di ALESSE. 5 Cfr.: ALESSE, Il lento ed inarrestabile declino della dirigenza dello Stato, in Giur. cost., 2000,1931; RUSCIANO, Contro la privatizzazione dell’alta dirigenza, in Dir. lav. merc., 2005,630. Contrario a tali posizioni D’ALESSIO, La disciplina della dirigenza pubblica: profili critici ed ipotesi di revisione del quadro normativo, in Il lav. nelle P.A., 2006,549. 200 In www.aranagenzia.it. 157 Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente esistono, quindi, due aree dirigenziali (la III e la IV) relative al comparto Sanità201. La disciplina dell’Area III trova applicazione per i dirigenti dei ruoli sanitario (in cui rientrano i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), professionale, tecnico ed amministrativo. Il campo di applicazione dei contratti dell’Area IV è rappresentato dai dirigenti medici, odontoiatri e veterinari. 11. La dirigenza sanitaria: specialità della disciplina. Nell' ambito della dirigenza pubblica i dirigenti del SSN assumo una peculiare connotazione derivante della forte incidenza della attività da essi svolta sugli interessi dell' utenza alla garanzia di un bene di importanza primaria, quale quello della salute (art.32 Cost.). Ne consegue una complessa ed articolata disciplina del rapporto di lavoro, che evidenzia una vocazione inequivocabile alla specialità della dirigenza sanitaria, in particolare della dirigenza medica202. La disciplina del lavoro alle dipendenze delle aziende del Servizio sanitario nazionale si ricava dal complesso coordinamento tra quella generale, di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e quella speciale, di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502203. L' art.15, co. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 dispone, infatti, che la dirigenza sanitaria è disciplinata dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attualmente dal d.lgs. n. 165 del 2001) "salvo quanto previsto dal presente decreto": le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono, pertanto, lex specialis e sono applicabili alla dirigenza del SSN in via residuale ed in quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 502 del 1992. Ciò è stato sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale le norme del d.lgs. n. 29 del 1993 (attualmente del d.lgs. n. 165 del 2001) si estendono al comparto Sanità non indistintamente, ma solo compatibilmente con tale disciplina speciale204. Il d.lgs. n. 502 del 1992, in perfetta linea col processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione di diversi profili del rapporto di lavoro dei dirigenti del SSN. Come risulta dall' elenco delle aree dirigenziali riportato nel paragrafo precedente, la dirigenza sanitaria è connotata dalla persistente separazione in due aree contrattuali: quella della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (area III) e quella della dirigenza medica e veterinaria (area IV). Le due aree, pur riferendosi a due diverse tipologie di dirigenza sanitaria, sono sostanzialmente omogenee nella disciplina degli istituti. Occorre ricordare che la nuova versione dell’art.40, co. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotta dall’art.54 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) prevede la riduzione dei comparti di contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego a quattro, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Sono costituiti, in base alla previsione dell’art.41, co. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall’art.56 del d.lgs. n. 150 del 2009), de jure due comparti: 1) Regioni e Servizio sanitario nazionale205; 2) enti 201 Cfr. MARRA, I nuovi contratti collettivi di lavoro della dirigenza, in Ragiusan, 2008, n. 295/296,390. 202 Cfr.: NICOSIA, La dirigenza sanitaria tra regime generale e regime speciale, in Il lav. nelle P.A., 2000,122; MAZZOTTA, Attribuzioni e poteri del dirigente sanitario, ivi, 2003,471; GENESIN, Problematiche vecchie e nuove a proposito di dirigenza sanitaria, in San. pubbl. priv., 2004,31; BETTINI, Dirigenza sanitaria e disciplina del conferimento degli incarichi, in Lav. prev. oggi, 2008,555. 203 Cfr. MARETTI, La dirigenza sanitaria: incarichi, valutazione e responsabilità alla luce del d.lgs. n. 150/2009 e del c.c.n.l. 6 maggio 2010, in Mass. giur. lav., 2011,134. 204 Cfr. C.cost., 30 luglio 1993 n. 359, in Foro it., 1993,I,3219. 205 La permanenza di un comparto del SSN, sia per il personale sia per la dirigenza, si giustifica proprio in ragione della sua specialità. 158 locali e camere di commercio. Tale rilevante innovazione, dettata da finalità di semplificazione e razionalizzazione, potrebbe portare al ricompattamento della dirigenza sanitaria in un’unica area. Dalla normativa primaria e collettiva emerge la peculiarità della dirigenza sanitaria, che si caratterizza per un’eterogeneità delle figure tale da poter essere vista in una scala alla cui sommità possono essere collocate le figure dirigenziali che svolgono principalmente un ruolo datoriale, manageriale, ed alla cui base si trovano, invece, figure dirigenziali che appaiono appiattite su una posizione di mera esecuzione di una prestazione di lavoro subordinato, ancorché di elevato contenuto tecnico-professionale206. L’attribuzione della qualifica dirigenziale a soggetti privi dell’effettiva titolarità di poteri direttivi, gestionali e decisionali rappresenta una marcata differenza dalla dirigenza nel rapporto di lavoro privato207. In tale ambito la qualifica di dirigente spetta, infatti, soltanto al prestatore di lavoro, che, come alter ego dell' imprenditore, è preposto alla direzione dell' intera organizzazione aziendale, ovvero a una branca o a un settore autonomo di essa, ed è investito di attribuzioni, che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell' osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo all' azienda208. 12. L’accesso alla dirigenza sanitaria. La specialità della disciplina della dirigenza del SSN emerge, anzitutto, dalla regolamentazione dell’accesso209. L’art.26 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. E’ evidente la deviazione dalla regola generale dell’art.28 del d.lgs. n. 165, che prevede per la dirigenza statale il concorso per soli esami. Tale difformità si spiega in quanto le categorie dei possibili aspiranti al concorso sono diverse da quelle generali, essendosi inteso privilegiare anzitutto le categorie interne. Infatti, sempre secondo l’art.26, al predetto concorso sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, solo per il personale del ruolo tecnico e professionale, l' ammissione è consentita anche ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. Per quanto concerne la dirigenza del ruolo sanitario la norma di riferimento è l’art.15, co. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale stabilisce che ad essa si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario). 206 Cfr. NICOSIA, Il polimorfismo delle dirigenze pubbliche e la “buona” amministrazione, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.it, 2008,81. 207 Cfr. MARRA, Il dirigente e il professional: spunti per una riforma, in Ragiusan, 2008, n. 291/292,294. 208 Cfr.: Cass., Sez.un., 29 maggio 1995 n. 6040, in Foro it., 1995,I,1778 con nota di AMOROSO; Cass., Sez.lav., 22 dicembre 2006 n. 27464, in Riv. crit. dir. lav., 2007,207 con nota di MORO; Cass., Sez.lav., 11 luglio 2007 n. 15489, in Lav. giur., 2008, 84, Dir. prat. lav., 2008,1152. 209 Cfr. POZZI, I concorsi nel pubblico impiego, Milano, 2002,290. 159 Tale regolamento si articola in due parti: 1) la prima (artt. 1-23) detta la disciplina generale valida per tutte le procedure selettive ed è sostanzialmente ripetitiva della disciplina del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487210 (richiamato nel preambolo); 2) la seconda (artt.24 e segg.) contiene regole specifiche di ciascun tipo di procedimento attinente ad ognuno dei profili del ruolo sanitario. Dal quadro normativo sinteticamente riportato emerge che l’accesso alla dirigenza nel SSN ha come presupposto imprescindibile l’espletamento di procedure concorsuali e selettive, alle quali possono partecipare solo soggetti in possesso di specifici requisiti. Anche con riferimento all’accesso alla qualifica dirigenziale la Corte Costituzionale, utilizzando argomenti già sviluppati con riferimento alla progressione in carriera211, ha sottolineato che il concorso pubblico, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Conseguentemente la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni di legge, che, derogando ingiustificatamente alla regola del concorso pubblico, consentivano l’accesso alla dirigenza senza la necessaria procedura concorsuale212. Con riferimento, in particolare, alla posizione dei dirigenti sanitari, la Corte Costituzionale ha sottolineato l’indubbio rilievo che presenta l’osservanza della regola della loro selezione concorsuale per la migliore organizzazione del servizio sanitario, vista la stretta inerenza che le norme relative alla dirigenza sanitaria presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi preordinati alla tutela della salute degli utenti del servizio sanitario213. Per tale motivo sono state dichiarate incostituzionali alcune leggi regionali, che prevedevano la stabilizzazione (senza concorso) di personale dirigenziale medico assunto a tempo determinato214. Occorre, infine, sottolineare che il superamento del concorso fonda esclusivamente il diritto all’acquisizione della qualifica dirigenziale e la conseguente capacità di essere titolare di funzioni dirigenziali; è solo con il conferimento dell’incarico che il dirigente viene effettivamente preposto ad un 210 Con tale d.P.R. è stato adottato il Regolamento recante norme sull' accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Cfr.: ANDRESINI, Norme sull’accesso agli impieghi pubblici, in Nuova rass., 1994,2183; BISI-MORGOTTI, Il regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione degli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali, in Riv. pers. ente loc., 1997,679 211 Cfr.: C.cost., 4 gennaio 1999 n. 1, in Giur. it., 1999,I,239 con nota di FONTANA, Il lav. nelle P.A., 1999,119 con nota di MONTINI e ivi, 215 con nota di RUSCIANO, Giorn. dir. amm., 1999,536 con nota di TALAMO, Riv. crit. dir. lav., 1999,491 con nota di GUARISO; C.cost., 16 maggio 2002 n. 194, in Foro amm. CDS, 2002,1991 con nota di CAVALLO PERIN, Giorn. dir. amm., 2002,953 con nota di ZUCARO, Giur. cost., 2002,1520 con nota di GIGLIONI; C.cost., 6 luglio 2004 n. 205, in Giorn. dir. amm., 2004,1199 con nota di MARI, Foro it., 2005,I,37 con nota di D’AURIA; C.cost., 3 marzo 2006 n. 81, in Giur. cost., 2006,873 con nota di FILIPPI, Giur. it., 2006,1569. 212 Cfr.: C.cost., 28 luglio 1999 n. 364, in Foro it., 1999,I,3113; C.cost., 29 maggio 2002 n. 218, in Le nuove leggi civ. comm., 2002,747 con nota di GENTILE, Giorn. dir. amm., 2002,953 con nota di ZUCARO; C. Cost., 24 luglio 2003 n. 274, in Guida al dir., n. 36/2003,96 con nota di FORLENZA, Il lav. nelle P.A., 2003,588 con nota di SALAMONE; C.cost., 9 novembre 2006 n. 383, in Foro amm. CDS, 2007,39 con note di GAGLIARDI, FLORE, Lav. giur., 2007,263 con nota di GRECO, Riv. it. dir. lav., 2007,II,267 con nota di ZILIO GRANDI; C.cost., 15 gennaio 2010 n. 9, in Dir. rel. ind., 2010,795 con nota di CERBONE. 213 Cfr. C.cost., 14 luglio 2009 n. 215, in Lav. giur., 2009,1217 con nota di MARTINO, Giur. cost., 2009,4465 con nota di BOTTINO, Foro it., 2009,I,2931. 214 Cfr.: C.cost., 13 novembre 2009 n. 293, in Riv. it. dir. lav., 2010,II,89 con nota di BORELLI, Lav. giur., 2010,452 con nota di PASQUALETTO; C.cost., 29 aprile 2010 n. 150, in Foro it., 2010,I,1991. 160 ufficio dirigenziale ed inserito nell’organizzazione amministrativa215. Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico è, infatti, a struttura “binaria” risultante dalla combinazione di due rapporti giuridici: il rapporto di lavoro fondamentale, che si costituisce a seguito del superamento del concorso, mediante il quale si accerta l’idoneità alla qualifica dirigenziale ed il rapporto di incarico dirigenziale, che si ha solo con l’attribuzione dell’incarico216. 13.1. La disciplina degli incarichi. L’art.15, co. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla “Riforma Bindi” del 1999, dispone che la dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ha, quindi, superato l’originaria distinzione fra dirigenza di primo e secondo livello attraverso l’istituzione di un unico ruolo della dirigenza medica con graduazione delle funzioni in relazione ai diversi gradi di responsabilità professionale e gestionale217. In perfetta sintonia con la privatizzazione della dirigenza pubblica, la contrattazione collettiva della dirigenza del SSN ha disciplinato in modo ampio ed articolato la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali218. La determinazione delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali rappresenta uno degli aspetti più delicati della disciplina della dirigenza pubblica, come testimoniano le numerose modifiche intervenute nel corso degli anni prima sull’art.19 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successivamente sul medesimo articolo del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165219. Anche la contrattazione collettiva ha sottolineato la delicatezza della materia, come dimostra l’art.6 del CCNL 2006-2009 di entrambe le aree220, secondo cui il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa ed è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Con riferimento agli incarichi dirigenziali la legge (art.15, co. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992) e la contrattazione collettiva (art.27, co. 1 del CCNL 1998-2001 di entrambe le aree) prevede quattro tipologie di incarico: a) incarico di direzione di struttura complessa; b) incarico di direzione di struttura semplice; 215 Cfr.: Cass., Sez.lav., ord. 7 luglio 2005 n. 14252, ivi, 2006,I,1487; Cass., Sez.lav., 12 febbraio 2007 n. 3003, ivi, 2007,I,1717 con nota di D’AURIA, Riv. it. dir. lav., 2007,II,634 con nota di GALLARDI. 216 Cfr. D’AURIA, Rapporto di lavoro dirigenziale nel settore pubblico e tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, in Foro it., 2007,I,1722. 217 Cfr. RAVERA, La dirigenza medica dopo il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, in Il lav. nelle P.A., 2000,85. 218 L’art.15, co. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per l’assegnazione, la valutazione e la verifica degli incarichi e l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alale funzioni attribuite e alle connesse responsabilità di risultato. 219 Tra i numerosissimi contributi in materia si segnalano: APICELLA, Incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche e tutela giurisdizionale, in TAR, 2000,II,401; D’ORTA, Gli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge 145/2002, in Il lav. nelle P.A., 2002,929; VECCHIO, Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali presso le amministrazioni statali fra diritto pubblico e diritto privato, in Foro amm. TAR, 2006,1558; APICELLA, Conferme e novità in tema di conferimento di incarichi dirigenziali dopo la “riforma Brunetta”, in Foro amm. CDS, 2010,1327. 220 In www.aranagenzia.it. 161 c) incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo; d) incarico di natura professionale riservato ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità. Gli artt.28, co. 9 del CCNL 1998-2001 e 4, co. 1 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010 impongono alle aziende di formulare in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, trattandosi di attività riconducibile alla funzione organizzativa delle aziende stesse221. Ai dirigenti neoassunti possono essere affidati solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Ai sensi dell’art.27, co. 9 del CCNL 19982001, per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina o professionalità di appartenenza. Al dirigente con almeno cinque anni di anzianità, che abbia riportato valutazione positiva nel quadro del sistema di verifica delineato dall’art.15, co. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 è conferibile un incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo. Tali incarichi costituiscono, ai sensi dell’art.27, co. 8 del CCNL 1998-2001, articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento. Caratteristica delle due tipologie di incarichi i cui alle precedenti lettere a) e b) è l’assenza di funzioni organizzative e gestorie, che, invece, si affiancano a quelle mediche nelle tipologie di cui alle lettere c) e d), che prevedono la direzione di strutture. Per struttura la legge (art.15-quinquies, co. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992) e la contrattazione (art.27, co. 3 del CCNL 1998-2001) intendono l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie. Al dirigente con almeno cinque anni di anzianità, che abbia riportato valutazione positiva, è conferibile un incarico di direzione di struttura semplice, con cui si intendono le articolazioni interne della struttura complessa, del dipartimento o del distretto con autonomia gestionale (art.27, co. 7 del CCNL 1998-2001). Ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l' accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l' accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) sono conferibili incarichi di direzione di struttura complessa, con cui si intendono, ai sensi dell’art.15-quinquies, co. 6 del d.lgs. n. 502 del 1992, i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art.8-quater, co. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992222. Ai dirigenti di struttura semplice e complessa sono richieste non solo le capacità tecnico-professionali, ma anche quelle manageriali, come di recente precisato dall’art.4, co. 1 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010223. L’art.15-ter, co. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che gli incarichi di natura professionale e di struttura semplice sono attribuiti dal direttore generale secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva, vale adire la proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza (art.28, co. 2 e 4 del 221 Cfr.: Cass., Sez.lav., 8 gennaio 2008 n. 148, in Foro it., 2008,I,2913, Il lav. nelle P.A., 2008,126; Cass., Sez.lav., 9 giugno 2009 n. 13243, in Giust. civ., 2010,I,2954. 222 Cfr. SERRA, Incarichi di direzione di struttura complessa, in Amm. it., 2009,1613. 223 Cfr. PAPA, I contratti collettivi relativi al personale del comparto sanità – area III (Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) e area IV (Dirigenza medica e veterinaria) – quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007,. in Lav. nelle P.A., 2010,196. 162 CCNL 1998-2001). Al comma 2 dispone che l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa viene effettuata dal direttore generale sulla base di un elenco di candidati idonei selezionati da un’apposita commissione di esperti224. Ai sensi dell' art.8 del d.P.R. n. 484 del 1997, tale commissione accerta l' idoneità dei candidati a seguito di un colloquio (volto verificare le capacità professionali, nonché quelle gestionali ed organizzative) e di valutazione del curriculum professionale. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato la natura non concorsuale della procedura sinteticamente descritta e la conseguente devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle relative controversie225. Nell’ambito della procedura disciplinata dagli artt.15-ter del d.lgs n. 502 del 1992 ed 8 del d.P.R. n. 484 del 1997 la commissione di esperti non attribuisce punteggi e non forma una graduatoria, ma si limita a predisporre un elenco di candidati (tutti idonei perché in possesso dei requisiti professionali e manageriali richiesti dalla legge) da sottoporre al direttore generale dell’azienda per l’attribuzione dell’incarico. E’, pertanto, condivisibile l’indirizzo affermativo della natura non concorsuale della procedura di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che è necessaria la preventiva formulazione da parte della commissione di esperti dei criteri per la valutazione del colloquio e del curriculum226 e che sono valutabili gli incarichi e le posizioni formalmente attribuite secondo la disciplina loro propria e non anche quelle svolte in via di fatto227. Nell' ambito dell’elenco dei candidati idonei sottopostogli dalla commissione di esperti il direttore generale procede, quindi, al conferimento dell' incarico, con un atto che, alla stregua della sua disciplina e nel contesto di quella del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, ha natura negoziale di diritto privato e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale ai sensi dell’art.3, co. 1-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che l’atto di conferimento, configurando una scelta di carattere fiduciario del direttore generale, non deve essere motivato, poiché l’obbligo di motivazione esula dal sistema negoziale privatistico, che trova coerenza nella verifica dei risultati e nei conseguenti provvedimenti228. Anche nello specifico ambito sanitario il giudice di legittimità giunge alle medesime conclusioni cui è pervenuto per la dirigenza statale circa la natura privatistica dell’atto di conferimento di incarico dirigenziale229. 224 La commissione, nominata dal direttore generale dell’azienda, é composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell' incarico. 225 Cfr.: Cass., Sez.un., 27 gennaio 2004 n. 1478, in Foro it., 2004,I,3137; Cass., Sez.un., 16 aprile 2007 n. 8950, in Giust. civ., 2007,I,2264, Foro amm. CDS, 2007,1759 con nota di GAGLIARDI, Foro it., 2007,I,3104 con nota di D’AURIA; Cass., Sez.un., 6 marzo 2009 n. 5457, in Lav. giur., 2009,79 con nota di COSMAI. In dottrina cfr.: MONTINI, Gli incarichi di direzione di struttura complessa dei medici: questioni di giurisdizione e natura degli atti della relativa procedura, in Foro amm. CDS, 2004,157; CIMINO, La natura delle procedure di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa nelle ausl e suoi riflessi sulla giurisdizione, in Lav. nelle P.A., 2007,536; BUSICO, Il conferimento degli incarichi di struttura complessa nelle AUSL, in Lexitalia.it, n.7-8,2009. 226 Cfr. Cass., Sez.lav., 9 giugno 2009 n. 13243, in Giust. civ., 2010,I,2954. 227 Cfr. Cass., Sez.lav., 28 maggio 2009 n. 12524, ivi. 228 Cfr.: Cass., Sez.lav., 3 novembre 2006 n. 23549, ivi, 2007,I,2266, Foro it., 2007,I,1802 con nota di D’AURIA; Cass., Sez.lav., 12 novembre 2007 n. 23480, in Giust. civ., 2008,I,3047, Ragiusan, 2008, n. 287-88,335; Cass., Sez.lav., 13 maggio 2009 n. 11009, in Giust. civ., 2010,I,2955; Cass., Sez.lav., 1 dicembre 2009 n. 25314, ivi, 2953. 229 Cfr.: Cass., Sez.lav., 20 marzo 2004 n. 5659, in Foro amm. CDS, 2004,2046 con nota di MONTINI, Il lav. nelle P.A., 2004,153 con nota di BOSCATI, Giorn. dir. amm., 2004,1095 con nota di NICOSIA, Riv. giur. lav., 2004,II,522 con nota di GIUFFRE’, Dir. lav. merc., 2004,337 con note di ALES, CORPACI, Foro it., 2005,I,1530 con nota di D’AURIA; Cass., Sez.un., ord. 9 dicembre 2004 n. 22990, in Giust. civ., 2005,I,1392; Cass., Sez.lav., 6 aprile 2005 n. 7131, in Foro it., 2005,I,3071 con nota di D’AURIA; Cass., Sez.lav., 22 febbraio 2006 n. 3880, in Mass. giur. lav., 2006,796 con nota di BARBIERI; Cass., Sez.lav., 14 aprile 2008 n. 9814, in Lav. giur., 2008,845 con nota di TREGLIA, Mass. giur. lav., 2008,888 con nota di BARBIERI. Sulla 163 Occorre rilevare che l’art.6, co. 3 del CCNL 2006-2009 chiarisce che le tipologie di incarichi indicate dall’art.27 del CCNL 1998-2001, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale. A seguito del conferimento dell’incarico, il dirigente è chiamato a stipulare il contratto individuale, cui spetta definire, nel rispetto dei parametri individuati dalla contrattazione collettiva nazionale, i profili fondamentali dell’incarico medesimo, quali l’oggetto, la durata, gli obiettivi da conseguire ed il trattamento economico (art.15-ter, co. 2 del d.lgs n. 502 del 1992)230. Per quanto concerne la durata, occorre osservare che la legge e la contrattazione collettiva hanno sempre previsto la temporaneità degli incarichi dirigenziali. L’adozione dell’istituto dell’incarico a tempo determinato, che si innesta su di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consente, da un lato, di preservare almeno potenzialmente la stabilità del rapporto, dall’altro, di conservare in capo all’organo politico la facoltà di assegnare ad altri le funzioni e gli obiettivi affidati con l’incarico, qualora l’originario titolare non se ne sia dimostrato all’altezza231. Anche in ambito sanitario vige, pertanto, il principio di temporaneità degli incarichi dirigenziali: quelli professionali (di base e di alta specializzazione) e di direzione di struttura semplice hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (art.28, co. 10 del CCNL 1998-2001) con facoltà di rinnovo; quelli di direzione di struttura complessa hanno una durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo (artt.15-ter, co. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 28, co. 3 del CCNL 1998-2001). Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha sottolineato che la predeterminazione della durata degli incarichi di funzione dirigenziale con un limite minimo triennale corrisponde ad un obiettivo di tipo garantistico, in quanto, evitando la precarietà di incarichi troppo brevi (annuali o addirittura semestrali), consente al dirigente di esercitare il mandato in condizioni di imparzialità (artt.97 e 98 Cost.) per un tempo sufficiente ad esprimere le proprie capacità e a poter essere valutato in relazione all' attività svolta ed ai risultati conseguiti232. 13.2. Diritto all’incarico ed art.2103 c.c. Questione molto frequente in ambito giudiziario è quella della sussistenza o meno in capo al dirigente di un “diritto all’incarico dirigenziale”. Essa si pone sia per il soggetto, che a seguito di esito vittorioso di procedura concorsuale abbia acquisito la qualifica dirigenziale, sia per il dirigente cessato dall’incarico per la scadenza del termine di durata. In entrambi i casi si tratta di stabilire se la pubblica amministrazione possa legittimamente mantenere il dirigente in una posizione di disponibilità senza attribuzione di alcuna funzione, oppure se sia configurabile un obbligo, ed un correlativo diritto, al conferimento dell’incarico. questione della natura giuridica dell’atto di conferimento di incarico dirigenziale cfr.: ALTORIO, Considerazioni sulla natura giuridica degli incarichi dirigenziali, in Arg. dir. lav., 2005,881; CAVALLARO, Sulla natura giuridica dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in Dir. amm., 2006, 68; 5NATALI L., NATALI P., Natura e conferimento di incarichi dirigenziali, in Dir. prat. lav., 2011,731. 230 E’ evidente la differenza con la disciplina dettata per la dirigenza statale dall’art.19, co. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui all’atto di conferimento dell’incarico, che individua oggetto, obiettivi e durata, accede un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico. 231 Cfr. ALES, La riforma della dirigenza pubblica nel prisma del metodo comparativo, in Il lav. nelle P.A., 2002,981. 232 Cfr. Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2006 n. 4938/05, in Giurisdiz. amm., 2006,I,1549. 164 La prevalente giurisprudenza di merito esclude tale diritto in capo al dirigente233, in quanto i caratteri di fiduciarietà, temporaneità e contrattualità dell’incarico lasciano ampio spazio al potere organizzativo di ciascuna amministrazione, che nella discrezionalità riconosciutale può anche decidere di tenere il dirigente a disposizione del ruolo di appartenenza, senza, peraltro, incidere sulla continuità del rapporto di lavoro. A sostegno di tale indirizzo è stata invocata anche la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale nei suoi aspetti qualificanti è connotata da specifiche garanzie mirate a presidiare la stabilità del rapporto di impiego, ma non anche la stabilità dell’incarico234. La Suprema Corte di Cassazione ha sposato tale indirizzo, ritenendo che rispetto alla scelta discrezionale dell’amministrazione la posizione soggettiva del dirigente non può in alcun modo atteggiarsi come diritto soggettivo al conseguimento della funzione235. Tali conclusioni, seppur coerenti con l’impianto legislativo in materia, generano qualche perplessità, in quanto la configurazione di un dirigente che riceva una remunerazione (con danaro pubblico) senza effettuare alcuna prestazione non può certo ritenersi compatibile con il principio costituzionale di buon andamento (art.97 Cost.), con le finalità di migliorare l’efficienza e la qualità dell’azione amministrativa, nonché con gli obiettivi di contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, posti a fondamento del processo di privatizzazione e dei continui interventi normativi in tema di lavoro pubblico236. Collegata alla precedente è la questione dell’applicazione agli incarichi dirigenziali dell’art.2103 cod. civ., come modificato dall’art.13 della legge 2 maggio 1970, n. 300237. La norma sancisce l’irreversibilità della posizione professionale del lavoratore, in quanto consente solo la cosiddetta mobilità orizzontale (passaggio a mansioni equivalenti) o verticale in senso ascendente (passaggio a mansioni superiori), ma vieta il passaggio a mansioni inferiori, anche se intervenisse in tal senso un patto tra lavoratore e datore di lavoro. L’art.19, co. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall’art.15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art.28, co. 7, lett. g) del CCNL 1998-2001 di entrambe le aree, prevede espressamente che al conferimento degli incarichi dirigenziali ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il citato art.2103238. Tale previsione è pensata per un uso flessibile della risorsa dirigenziale, poiché all’accesso 233 Cfr.: Trib. Milano, 11 aprile 2000, in Giust. civ., 2000,I,3032; Trib. Gorizia, ord. 2 agosto 2000, in Lav. giur., 2001,565 con nota di PIZZONIA; Trib. Trento, 11 maggio 2001, in Il lav. nelle P.A., 2001,875 con nota di TAMPIERI; Trib. Ravenna, 11 luglio 2002, in Giust. civ., 2003,I,223; Trib. L’Aquila, 3 marzo 2005, ivi, 2006,I,675; App. Roma, 1 giugno 2005, ivi, 674; Trib. Lecce, 6 febbraio 2007, in Foro it., 2007,I,1614 con nota di PERRINO; Trib. Torre Annunziata, 2 ottobre 2007, in Dir. merc. lav., 2007,603 con nota di BOSCATI; App. Catania, 6 febbraio 2009, in Foro it., 2010,I,647; Trib. Taranto, 27 ottobre 2009, in Lav. giur., 2010,312. 234 Cfr. C. Cost., ord. 30 gennaio 2002 n. 11, in Foro it., 2002,I,2964 con nota di D' AURIA, Giorn. dir. amm., 2002,377 con nota di ZUCARO, Il lav. nelle P.A., 2002,293 con nota di BOSCATI, Giur. cost., 2002,68 con note di BERTOLINI, LUPO, PANZERI, Riv. it. dir. lav., 2002,II,478 con nota di CERBO, Giur. it., 2002,2020 con note di NICOLAZZI, VANACORE, Foro amm. CDS, 2002,2311 con nota di ALESSE. 235 Cfr.: Cass., Sez.lav., 6 aprile 2005 n. 7131, in Foro it., 2005,I,3071 con nota di D' AURIA, Giust. civ., 2006,I,674; Cass., Sez.lav., 22 giugno 2007 n. 14624, in Mass. giur. lav., 2007,952 con nota di BARBIERI, Riv. it. dir. lav., 2008,II,91 con nota di OGRISEG; Cass., Sez.lav., 30 agosto 2010 n. 18857, in Lav. giur., 2010,1195 con nota di COSMAI, Lav. prev. oggi, 2011,219 con nota di MIRAGLIA. 236 Cfr. LANOTTE, Mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale e assegnazione in posizione di staff: vizi di motivazione e diritti tutelabili, in Mass. giur. lav., 2006,962. 237 Sull’art.2103 è sufficiente il richiamo a CIAN - TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, VII ed., 2007, sub art.2103. 238 Cfr. TAMPIERI, Il “demansionamento” del dirigente pubblico e la tutela giurisdizionale, in Il lav. nelle P.A., 2005,573. 165 nella qualifica dirigenziale non corrisponde un livello di mansioni e, di conseguenza, il concetto di equivalenza delle mansioni non è applicabile alla dirigenza. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito239 e della Corte di Cassazione240 l’inapplicabilità dell’art.2103 esclude il diritto del dirigente alla stabilità delle mansioni svolte, o al mantenimento dell’incarico specifico o dell’ufficio ricoperto, con la conseguenza che l’affidamento di un incarico inferiore rispetto a quello svolto in precedenza non costituisce demansionamento. Per quanto concerne la dirigenza del SSN, la giurisprudenza ha parimenti ritenuto che l’art.2103 non trova applicazione né per l’affidamento degli incarichi dirigenziali di tipo professionale o di direzione di struttura semplice, né per l’affidamento di incarichi dirigenziali di struttura complessa241. Ma la contrattazione collettiva ha previsto specifiche clausole di salvaguardia volte a limitare gli effetti derivanti dall’inapplicabilità dell’art.2103 cod. civ.: l’art.28, co. 2 del C.C.N.L. 2002-2005 di entrambe le aree242 prevede, infatti, che l’esito positivo della valutazione affidata al collegio tecnico costituisce per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico, condizione per la conferma dell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico; per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale economico o di struttura semplice243. 14. L’impegno di lavoro. Anche la disciplina dell’impegno di lavoro della dirigenza del SSN presenta delle peculiarità rispetto a quelle delle altre aree. A seguito della privatizzazione dell’impiego pubblico i contratti collettivi dell’area dirigenziale della prima tornata contrattuale244, in conformità alla disciplina del settore privato, hanno sostituito “l’orario di 239 Cfr.: Trib. Catania, ord. 9 maggio 2000, in Giust. civ., 2000,I,3032; Trib. Bari, ord. 4 gennaio 2001, in Il lav. nelle P.A., 2002,151 con nota di RUSSO; Trib. Ravenna, 28 novembre 2001, in Lav. giur., 2002,870 con nota di BOSCATI; Trib. Avellino, 19 aprile 2004, in Il lav. nelle P.A., 2004,194 con nota di MAINELLI (relativa al settore del SSN); Trib. Roma, ord. 21 dicembre 2005, in www.lexitalia.it, n. 12/2005 con nota di BUSICO; Trib. Ravenna, 22 giugno 2006, in Lav. giur., 2006,1032; Trib. Milano, 14 luglio 2006, in Orient. giur. lav., 2006,543; Trib. Piacenza, ord. 22 marzo 2010, in lav. nelle P.A., 2010,382 con nota di MURRONE. 240 Cfr.: Cass., Sez.lav., 22 dicembre 2004 n. 23760, in Foro it., 2005,I,3120 con nota di D’AURIA, Giust. civ., 2005,I,1391; Cass., Sez.lav., 1 febbraio 2007 n. 2233, in Foro it., 2007,I,1719 con nota di D’AURIA, Giur. it., 2007,1639 con nota di GIULIETTI, Foro amm. CDS, 2007,1162 con nota di CARINI, Il lav. nelle p.a., 2007,715 con nota di SGROI, Mass. giur. lav., 2007,471 con nota di AMENDOLA, Lav. giur., 2007,895 con nota di MENGHINI, Arg. dir. lav., 2007,686 con nota di BOSCATI; Cass., Sez.lav., 19 dicembre 2008 n. 29817, in Giust. civ., 2009,I,2848; Cass., Sez.lav., 15 gennaio 2010 n. 3451, ivi, 2011,I,799. 241 Cfr.: Trib. Firenze, 15 gennaio 2004, in Il lav. nelle P.A., 2004,194 con nota di SPINELLI; App. Bologna, 7 gennaio 2005, in Il lav. nelle P.A., 2005,597 con nota di SGARBI; Trib. Bari,, 13 maggio 2009, in Lav. prev. oggi, 2010,887 con nota di CAPONETTI; Cass., Sez.lav., 1 ottobre 2008 n. 24373, in Foro it., 2009,I,1809. Cfr. anche Cass., Sez.lav., 8 gennaio 2008 n. 148, ivi, 2008,I,2913. 242 In www.aranagenzia.it. 243 Cfr. PIZZOLI, Sugli incarichi per la dirigenza medica, in Ragiusan, 2009, n. 297-298,302. 244 Cfr.: art.16 CCNL Ministeri 1994-97; art.16 CCNL Enti pubblici non economici 1994-97, in www.aranagenzia.it. 166 lavoro” (previsto prima dall’art.20, co. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e poi dall’art.5, co. 3 della legge 23 gennaio 1991, n. 21) con il concetto di “impegno di lavoro” autonomamente organizzato e collegato in modo flessibile agli obiettivi affidati al dirigente245. L’art.14, co. 1 del CCNL 2002-2005 di entrambe le aree dispone che nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda tutti i dirigenti dei quattro ruoli assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Il co. 2 conferma l’analoga previsione delle precedenti tornate contrattuali, secondo cui l’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. Per quanto concerne i dirigenti di struttura complessa, l’art.15, co. 1 del CCNL 2002-2005 dispone che assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l' espletamento dell' incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali. Il comma 2 precisa che i dirigenti di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano, con modalità condivise con le aziende ed enti, la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni e gli orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria. Diversi contenziosi hanno riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute da parte di dirigenti medici. Come è noto, la possibilità di sostituzione delle ferie con un' indennità in corso di 246 rapporto è sempre stata negata sia dalla Corte di Giustizia europea , sia dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto nulle le clausole collettive che prevedono in via esclusiva la monetizzazione del mancato godimento delle ferie247. Alcune recenti pronunce del giudice di legittimità hanno affermato che le ferie non usufruite da parte dei dirigenti del SSN non sono monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro, stante la irrinunciabilità del diritto alla loro effettiva fruizione, onde il diritto all' indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del 248 rapporto . Di ciò ha preso atto anche la contrattazione collettiva, visto che l’art.16, co. 1 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010 di entrambe le aree249 ha espressamente previsto che la monetizzazione delle ferie non fruite è consentita solo all’atto della cessazione dal servizio. 15. Il trattamento economico. 245 Cfr. TALAMO, I dirigenti pubblici contrattualizzati dopo il D.lgs. n. 29/93 sono soggetti al rispetto di un orario d’obbligo?, in Il lav. nelle P.A., 1998,248. 246 Cfr.: C.giust., 18 marzo 2004 (c. 342/01), in Foro it., 2004,IV,229; C.giust., 6 aprile 2006 (c. 124/05), in Arg. dir. lav., 2006,1333 con nota di BAVARO, Riv. it. dir. lav., 2007,II,503 con nota di RICCI; C.giust., 20 gennaio 2009 (c. 350/06 e 520/06), in Mass. giur. lav., 2009,792 con nota di CAPONETTI; C.giust., 10 settembre 2009 (c. 277/08), in Lav. giur., 2010,159 con nota di MATTAROLO. 247 Cfr.: Cass., sez.lav., 25 luglio 2000 n. 9760, in Notiz. giur. lav., 2000,739; Cass., sez.lav., 21 febbraio 2001 n. 2569, in Lav. giur., 2001,549 con nota di SGARBI, Riv. crit. dir. lav., 2001,680, Riv. it. dir. lav., 2002,II,87 con nota di LAZZERONI. 248 Cfr. Cass., sez.un., 7 ottobre 2008 n. 24712, in Nuova giur. civ. comm., 2009,I,231 con nota di ALLIEGRO, Giust. civ., 2009,I,1754; Cass., sez.un., 17 aprile 2009 n. 9146, in Lav. prev. oggi, 2010,197 con nota di GIROLAMI, Giust. civ., 2010,I,1774. 249 In www.aranagenzia.it. 167 L’art.24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 del 2001 disciplina il trattamento economico del dirigente pubblico, attribuendo col comma 1 alla contrattazione collettiva di area la relativa determinazione250. La legge, tuttavia, impone alle parti sindacali di articolare la retribuzione distinguendo un trattamento fondamentale ed uno accessorio e di correlare quest’ultimo alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti. L’art.33 del CCNL 2002-2005 di entrambe le aree dispone che la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale, che comprende: stipendio tabellare; indennità integrativa speciale (dall’1 gennaio 2003 conglobata nello stipendio tabellare); retribuzione individuale, ove acquisita; retribuzione di posizione minima; indennità di specificità medico-veterinaria (solo per l’Area IV); assegni personali, ove spettanti; b) trattamento accessorio, che comprende: retribuzione di posizione parte variabile; retribuzione di risultato; indennità di incarico di direzione di struttura complessa; retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante. Col contratto collettivo della tornata 2002-2005 si è pervenuti alla piena equiparazione dello stipendio tabellare della dirigenza del SSN con quello spettante agli altri dirigenti pubblici: a tale fine sono state conglobate nella citata voce stipendiale, oltre all’indennità integrativa speciale, anche quote delle risorse stanziate sui fondi di posizione e di risultato, ed è stata anche definita la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, i cui importi sono stati fissati in relazione alle diverse tipologie lavorative. e non modificabili a livello aziendale. La componente variabile aziendale è suscettibile di incremento da parte delle singole aziende sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell' apposito fondo251. Come è stato osservato, la retribuzione di posizione dovrebbe conformare l’incarico, attribuendogli un valore economico diverso secondo il peso delle funzioni e delle responsabilità che lo caratterizzano252. La “pesatura” delle funzioni e degli incarichi da parte dell’amministrazione è atto a carattere autoritativo sottratto alla fonte pattizia, che individua solo i criteri generali di graduazione253. Il suddetto atto di macro-organizzazione ha natura non meramente ricognitiva delle funzioni svolte dai dirigenti, ma costitutiva, poiché rappresenta il presupposto indefettibile per la corresponsione della retribuzione di posizione254. Non è, pertanto, consentito al giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio discrezionale di graduazione delle funzioni dirigenziali, ma soltanto di valutare l’operato dell’amministrazione medesima (in particolare le motivazioni addotte a fondamento delle decisioni adottate) alla luce dei criteri di ragionevolezza e correttezza255. La retribuzione di risultato è connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed ai risultati della gestione amministrativa conseguiti, che devono essere verificati attraverso apposite procedure di valutazione. L’erogazione annuale della stessa può avvenire solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione. Occorre, a tal proposito, 250 Cfr. ZILIO GRANDI, Il trattamento economico dei dirigenti pubblici tra legge, contrattazione e giurisprudenza, in Lav. dir., 2002,553. 251 Cfr. Cass., sez.lav., 30 giugno 2009 n. 15344, in Giust. civ., 2010,I,11772. 252 Cfr. ZILIO GRANDI, cit. alla nt. 56,563. Cfr. anche Cass., Sez.lav., 15 maggio 2007 n. 11084, in Il lav. nelle P.A., 2007,917 con nota di ZILIO GRANDI, Giurisdiz. amm., 2007,III,556, Giust. civ., 2008,I,1801. 253 Cfr. Cass., sez.un., 31 marzo 2009 n. 7768, ivi, 2010,I,1775. 254 Cfr. Cons. St., Sez. IV, 21 luglio 2000 n. 4072, in Il lav. nelle P.A., 2001,217 con nota di ZAPPALA’. 255 Cfr. Trib. L’Aquila, 9 febbraio 2005, in Giust. civ., 2006,I,2218. 168 sottolineare che la Corte dei Conti ha ravvisato la sussistenza della responsabilità erariale nelle ipotesi di erogazione della retribuzione di risultato in assenza dei predetti adempimenti256. Tale voce stipendiale, che dovrebbe risultare differenziata per ciascun dirigente, nella prassi viene distribuita a pioggia ed indistintamente. Come ha notato il Consiglio di Stato, la retribuzione di risultato finisce per essere una voce corrente della retribuzione, anch’essa corrisposta in modo fisso e continuativo257. I motivi della indiscriminata distribuzione devono ricercarsi nei continui ritardi nella stipulazione dei contratti collettivi di area dirigenziale e nella mancanza di volontà politica da parte delle amministrazioni di attivare seri ed efficaci strumenti di valutazione. Ma gli strumenti di valutazione funzionano in modo alquanto anomalo, visto che un’altissima percentuale di dirigenti pubblici consegue sempre i massimi (o quasi) risultati. Come è stato acutamente sottolineato, un tale giudizio di eccellenza si giustifica solo in due modi: o le procedure sono dei pro forma, o gli obiettivi fissati sono scarsamente ambiziosi e, dunque, non veri obiettivi258. Occorre, infine, ricordare che il citato art.24 del d.lgs. n. 165 del 2001 al co. 3 sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in forza del quale il trattamento economico corrisposto al dirigente remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell’ufficio o comunque conferito dall' amministrazione di servizio o su designazione della stessa. La ratio di tale principio risulta ispirata al soddisfacimento di una pluralità di esigenze e legata con un rapporto di stretta conseguenzialità alla particolare posizione che assumono nell' ambito dell' organizzazione della pubblica amministrazione, soprattutto dopo la riforma relativa alla "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, i dirigenti, ai quali è stata attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. La corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo appare coerente con i fondamentali principi di correttezza e di trasparenza che debbono caratterizzare l' organizzazione dei pubblici uffici, nonché maggiormente rispondente all' opportunità di consentire un più equo e favorevole trattamento previdenziale e pensionistico per il personale in questione. Il principio è stato rigorosamente applicato dalla magistratura amministrativa259, contabile260 ed ordinaria261. 16. La valutazione e la responsabilità dirigenziale. L’art.15, co. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva ante tempus introdotto l’obbligo di valutazione per la dirigenza sanitaria, prevedendo una verifica triennale per tutti i dirigenti ed una ulteriore verifica al termine dell’incarico per dirigenti di struttura semplice o complessa. Secondo la norma l’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo. 256 Cfr.: C. Conti, Sez. Sicilia, 11 novembre 2004 n. 3438, in Riv. C. Conti, n. 6/2004,144; C. Conti, Sez. Abruzzo, 26 aprile 2006 n. 239, in Foro amm. TAR, 2006,1515. 257 Cfr. Cons. St., Sez. IV, ord. 21 giugno 2005 n. 3251, in Foro amm. CDS, 2005,1736, Cons. St., 2005,I,1043. 258 Cfr. CIMINO, Il divieto di reformatio in pejus e la retribuzione dei dirigenti pubblici. Brevi riflessioni tra norma e prassi, in Giorn. dir. amm., 2007,725. 259 Cfr. Cons. St., Comm. Spec. p.i., 4 maggio 2005 n. 173/04, in Il lav. nelle P.A., 2005,894 con nota di ZILIO GRANDI, Cons. St., 2005, I,1432, Giust. civ., 2006,I,2218. 260 Cfr.: C. Conti, Sez. Veneto, 28 febbraio 2007 n. 139, in Riv. C. Conti, 2007, n. 2,104; C. Conti, Sez. Lombardia, 10 giugno 2008 n. 614, in www.corteconti.it; C. Conti, Sez. Puglia, 28 aprile 2011 n. 434, ivi. 261 Cfr. Cass., Sez.lav., 5 marzo 2009 n. 5306, in Giust. civ., 2010,I,1776. 169 Tale sistema è stato rivisitato in occasione dell’emanazione del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286, contenente norme per il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell' attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, che ha introdotto un nuovo assetto di controlli sull’attività amministrativa e di gestione e segnato il definitivo passaggio da un sistema di controllo sugli atti dell’amministrazione pubblica ad uno basato sul controllo delle attività. L’art.5 di tale d.lgs. (abrogato ad opera dell’art.30. co. 4 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) prevedeva che la valutazione del personale con incarico dirigenziale, che deve essere affidata a soggetti interni distinti da quelli adibiti al controllo di gestione. La valutazione dei dirigenti del SSN è disciplinata dal capo IV (artt.25-32) del CCNL 2002-2005 di entrambe le aree, la cui norma di apertura (art.25, co. 1) sottolinea con chiarezza che la valutazione dei dirigenti, in quanto diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa, è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. L’art.25, co. 6 dispone che le procedure di valutazione sono improntate ai seguenti principi: 1) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate e obbligo di motivazione delle valutazione espressa; 2) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione, ed il contraddittorio nella valutazione di prima e seconda istanza; 3) diretta conoscenza dell' attività del valutato da parte dell' organo proponente o valutatore. L’art.10, co. 1 del C.C.N.L. 20062009, a sua volta, aggiunge che le procedure di valutazione devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità. Gli artt. dal 26 al 30 del CCNL 2002-2005 individuano gli organismi di valutazione, che sono il collegio tecnico ed il nucleo di valutazione, nonché le modalità e gli effetti della valutazione. Il collegio tecnico procede alla verifica e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti; dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio; dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all’indennità di esclusività. Il nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice, nonché dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. La definizione dei meccanismi e strumenti di valutazione è rimessa alle aziende, cui spetta fissare preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. L’art.9, co. 1 del CCNL 2006-2009 sottolinea, a tal proposito, come la valutazione dei dirigenti costituisca un elemento strategico del loro rapporto di lavoro, in quanto diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione e per l’incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’art.15-ter, co. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 fonda la responsabilità dirigenziale della dirigenza sanitaria262, prevedendo che gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nei seguenti casi: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 262 Cfr. LAMBERTUCCI, Dirigenza sanitaria, responsabilità dirigenziale e gestione delle risorse umane: brevi appunti, in Il lav. nelle P.A., 2006,825. 170 La responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art.21 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165263, che è connessa alla gestione della struttura cui il dirigente è preposto, si differenzia dalle altre tipologie di responsabilità connesse allo svolgimento di attività pubblicistica. Mentre la responsabilità civile, penale o disciplinare, e per certi versi anche quella erariale, si configurano solo a seguito di una violazione di una norma o di un precetto, rimanendo latenti rispetto all’ordinario e regolare esercizio delle funzioni, quella dirigenziale è di tipo permanente, tanto che può scaturire dallo svolgimento di verifiche periodiche264. La responsabilità dirigenziale non consegue alla valutazione negativa del singolo provvedimento o di un determinato settore dell’attività cui il dirigente è preposto, ma si riferisce ai risultati propri della struttura affidata alle direttive di quest’ultimo complessivamente intesi. Diversamente dalla responsabilità penale e disciplinare, e per certi versi anche da quella civile ed erariale, la responsabilità dirigenziale manca di tipicità, in quanto non sussiste la previsione generale ed astratta di un compiuto sistema di condotte tipiche violative dei precetti di buona amministrazione, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, che, con le connesse sanzioni, possa connotare il sistema della responsabilità dirigenziale. L’adozione di un sistema di responsabilità basato sul raggiungimento dei risultati gestionali determina inevitabilmente una valutazione, seppur incidentale, delle capacità professionali del soggetto interessato, a fronte della quale debbono essere riconosciute adeguate forme di tutela. La Corte Costituzionale, a tal proposito, ha evidenziato come il legislatore possa prevedere tra le misure sanzionatorie della condotta dirigenziale anche la rimozione dall' impiego nei casi di maggiore gravità; ma questa deve avvenire in base a previsione normativa e con le relative proprie garanzie procedimentali265. L’art.29 del CCNL 2002-2005 fissa, infatti, una serie di garanzie a tutela del dirigente: il co. 1 prevede che l’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione di cui all’art. 26, co. 3, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia; il co. 2 precisa che nell’ipotesi di scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale ed imputabili a responsabilità dirigenziale, i conseguenti provvedimenti adottati devono essere commisurati:alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale, nonché all’entità degli scostamenti rilevati. L’art.30, co. 1 individua gli effetti della valutazione negativa, che può determinare: a) la perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica; b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro di valore economico inferiore; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca anticipata ed il conferimento di incarico di valore economico inferiore a quello revocato. Il co. 4 dell’art.30 dispone, tuttavia, che la revoca dell’incarico prima della scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del collegio tecnico, può avvenire solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Il co. 5, infine, prevede che la responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti. 263 Cfr.: FRANCESE, La responsabilità dirigenziale dei dirigenti della P.A. nel d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, in Foro amm., 1994,2623; TORCHIA, La responsabilità dirigenziale, Padova, 2000; CERBO, La responsabilità dirigenziale fra rigore e garanzia, in Il lav. nelle P.A., 2002,568; BETTINI, Il dirigente pubblico tra merito e demerito, in Lav. prev. oggi, 2009,287; TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI, BURATTI, Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, 2009,451; MATTEINI, NICOSIA, Le responsabilità dirigenziali e disciplinari del dirigente pubblico nella riforma Brunetta: due rette parallele destinate ad incontrarsi? in AMOROSO, DI CERBO, FIORILLO, MARESCA (a cura di), Diritto del lavoro, Vol. III, Il lavoro pubblico, Milano, 2010; VALENTINI, Riforma del pubblico impiego e responsabilità dirigenziale, in Dir. prat. lav., 2010,2192. 264 Cfr. Cass., sez.lav., 8 aprile 2010 n. 8329, in Foro it., 2010,I,2395, Giust. civ., 2011,I,798. 265 Cfr. C.cost., 16 maggio 2002 n. 193, in Foro it., 2002,I,2964 con nota di D’AURIA, Giorn. dir. amm., 2002,939 con nota di GARDINI, Il lav. nelle p.a., 2002,503 con nota di CERBO. 171 L’art.23 del CCNL 1998-2001, richiamato dall’art.20 del CCNL 2002-2005, prevede l’istituzione presso ciascuna Regione di un Comitato dei garanti chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti a seguito di accertamento della responsabilità dirigenziale. Esso è configurato dalla normativa pattizia come organo imparziale in funzione di garanzia di una ponderata valutazione nell’adozione di atti gravemente lesivi della posizione soggettiva di ogni dirigente. I componenti dell’organo, di nomina regionale, devono essere scelti tra esperti di alta qualificazione e professionalità; l’imparzialità è, inoltre, rafforzata dalla previsione di una durata limitata (tre anni) e dell’impossibilità di rinnovo dell’incarico. L’art.31 del CCNL 2002-2005 individua gli effetti della valutazione negativa, da parte del collegio tecnico, delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico, distinguendo a seconda del tipo di incarico conferito. Il dirigente di struttura complessa, che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell’incarico, non è confermato, è mantenuto in servizio con incarico professionale. Per gli altri dirigenti, compresi quelli di struttura semplice, il risultato negativo impedisce la conferma dell’incarico già affidato e comporta l’affidamento di un incarico professionale di minor valore economico. Per i dirigenti neoassunti il risultato negativo della verifica al termine del quinquennio determina il ritardo di un anno nell’eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie di cui all’art.27, co. 1, lett. b) e c) del CCNL 1998-2001. Su tale impianto sinteticamente descritto vengono ad inserirsi le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, attuativo della “Riforma Brunetta”, in tema di valutazione delle strutture e dei dipendenti al fine di assicurare elevati standard quantitativi e qualitativi del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance individuale ed organizzativa266. Con riferimento alle amministrazioni del SSN l’art.31 del citato d.lgs. n. 150 prevede l’adeguamento da parte delle Regioni alle nuove norme sulla valutazione entro il 31 dicembre 2010, continuandosi ad applicare, nelle more dell’adeguamento, le disposizioni previgenti. La manovra estiva del 2010 (in particolare le disposizioni dell’art.9 della legge 30 luglio 2010, n. 122) ha di fatto sospeso e differito la riforma in materia. 17. Il caso peculiare dei “docenti universitari medici”. La complessa materia dei rapporti tra Università e SSN è disciplinata con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517267, che prevede: a) la collaborazione fra Servizio sanitario nazionale ed università attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica (art.2, co. 1); b) l’organizzazione delle suddette aziende in dipartimenti, a loro volta articolati in strutture complesse e strutture semplici (art.3, co. 1); c) la regolamentazione sul funzionamento dei dipartimenti ad opera di protocolli d' intesa tra regione ed università interessate, le cui linee guida risultano dettate a livello nazionale dal D.P.C.M. 25 maggio 2001, nonché dell’atto aziendale adottato dal direttore generale d' intesa con il rettore dell' università (art.3, co. 1, 2 e 3); d) la nomina del direttore del dipartimento da parte del direttore generale d' intesa con il rettore dell' università (art.3, co. 4); e) l’obbligo del direttore del dipartimento di assicurare l' utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca (art.3, co. 5). Il D.P.C.M. 25 maggio 2001, citato al precedente punto c, detta le linee guida, cui le regioni e gli atenei devono attenersi nella stesura dei protocolli di intesa, finalizzate a garantire l’ottimale svolgimento delle 266 Cfr.: BATTINI, CIMINO, La valutazione della performance nella riforma Brunetta, in ZOPPOLI (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2009,269; GRANDIS, Luci e ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, in Giorn. dir. amm., 2010,24. 267 Per un riepilogo esaustivo del quadro normativo in materia cfr. COSMAI, L’organizzazione costrittiva delle A.U.S.L. e i dirigenti medici-universitari, in Lav. giur., 2009,934. 172 attività assistenziali, didattiche e di ricerca, assegnate congiuntamente all’amministrazione sanitaria ed a quella universitaria. Il complesso ed articolato sistema di raccordo tra le due amministrazioni e gli interessi generali, di cui sono rispettivamente portatrici, si riflette sulla disciplina del rapporto di lavoro dei docenti universitari impegnati nell’esercizio di funzioni assistenziali presso le strutture sanitarie. L’art.5 del d.lgs. n. 517 del 1999 prevede, al co. 2, l’estensione ai professori e ricercatori universitari, per quanto attiene all' esercizio dell' attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, delle norme stabilite per il personale del SSN (precisando che dell' adempimento dei doveri assistenziali rispondono al direttore generale) ed al co. 3 l’applicazione delle disposizioni degli artt.15 e segg. del d.lgs. n. 502 del 1992. Il co. 13 del medesimo articolo dispone, inoltre, che gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché di direzione dei programmi, attribuiti a professori e ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del SSN. In tale contesto si inserisce poi l' art.6 del citato d.lgs. n. 517, il quale, nel ridefinire il trattamento economico del personale universitario, continua a riconoscere il diritto del personale universitario svolgente attività assistenziale a percepire il trattamento economico di equiparazione al personale ospedaliero (art.1, co. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; art.3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129; art.4, co. 2 della legge 25 marzo 1971, n. 213; art. 47, co. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art.12, lett. c) della legge 21 febbraio 1980, n. 28; art.95 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 312). La peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti universitari svolgenti attività assistenziale è data dalla sua trilateralità, poiché, in forza di una accordo di diritto pubblico tra le amministrazioni coinvolte, accanto al datore di lavoro formale (l’Università) sussiste un diverso beneficiario sostanziale della prestazione (l’azienda ospedaliero-universitaria, presso la quale il docente è assegnato per lo svolgimento delle funzioni assistenziali). A tale cesura tra datore di lavoro formale e quello sostanziale si aggiunge un’ulteriore complicazione data dalla natura dei rapporti, visto che il rapporto di impiego dei dipendenti ospedalieri rientra tra quelli contrattualizzati, mentre i docenti universitari sono ricompresi tra le categorie ancora in regime di diritto pubblico (art.3, co. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)268. Il docente universitario medico, legato formalmente da rapporto di lavoro con l’ateneo di appartenenza, svolge parte delle sue attività a favore di altro soggetto (l’azienda ospedaliero-universitaria), nel cui assetto organizzativo viene inserito per effetto del conferimento delle funzioni assistenziali. Tale inserimento comporta un’ulteriore conseguenza rimarcata dalla giurisprudenza, che in diverse occasioni269 ha osservato come risulti evidente che il sistema prescelto dal legislatore è quello di accompagnare l' esercizio di funzioni assistenziali del personale medico universitario con l' assunzione esplicita, da parte del medesimo, dei diritti e dei doveri, nonché della responsabilità, propri del personale medico del SSN. L’assoggettamento dell’attività assistenziale prestata dal docente universitario al potere di direzione del direttore generale non contrasta con il principio della libertà di insegnamento, dettato dall’art.33 Cost., in quanto la suddetta attività, benché acceda all’attività scientifica e didattica, propria del docente universitario, costituisce pur sempre attività di assistenza e cura dei pazienti, avente altrettanta tutela costituzionale nell’art.32 Cost., che riconosce il diritto alla salute270. Occorre, a tal proposito, ricordare che la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha parlato di inscindibilità e 268 Per i profili di giurisdizione cfr.: Cass., sez.un., 15 febbraio 2007 n. 3370, in Foro it., 2007,I,2447; Cass., Sez.un., 22 dicembre 2009 n. 26960, in Rep. Foro it., 2009, voce Istruzione pubblica, n. 241. Cfr. anche Trib. Parma, ord. 19 febbraio 2009, in Riv. crit. dir. lav., 2009,323. 269 Cfr.: Cons. St., Sez. VI, 14 luglio 1988 n. 929, in Cons. St., 1988,I,905; TAR Sicilia-Catania, Sez. III, 11 luglio 2006 n. 1156, in www.giustizia-amministrativa.it. 270 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6199, in Foro amm. CDS, 2007,3499. 173 compenetrazione tra l' attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina271. Il potere di direzione del direttore generale si esplica anche nell’esercizio della potestà disciplinare nei confronti dei docenti universitari medici autori di condotte gravemente contrarie ai doveri di ufficio, poste in essere nell’esercizio dell’attività assistenziale272. DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 271 Cfr.: C.cost., 10 luglio 1981 n. 126, in Foro it., 1982,I,962; C.cost., 16 maggio 1997 n. 134, in Cons. St., 1997,II,801; C.cost., 16 marzo 2001 n. 71, in Foro it., 2002,I,661. 272 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5453, in Lexitalia.it, n. 9/2009. 174 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la piu' razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015; RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonche' misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il piu' efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali; EMANA il seguente decreto-legge: TITOLO I MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO ARTICOLO N.1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) Art. 1 1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore (1). 3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1º settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore (2). 3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza (3). [4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operativita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015.] (4) 175 5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni." (5). 6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita' (6): a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di curo per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018"; c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.1 bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti (1). Art. 1-bis. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decretolegge n. 207 del 2008, le parole: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020". 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale 176 gia' presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. 3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita' speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019. 6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.2 (Incarichi direttivi ai magistrati) Art. 2 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive: a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio; b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza (1). 1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta." (2). 1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia trascorso un anno" (3). 2. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (4). 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo (5). 4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono aggiunti i seguenti periodi: "[Contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto.] Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010." (6). 4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "15 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014" (7). (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. 177 (2) Capoverso sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over) Art. 3 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore (1). 2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di molo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente (2). 3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1º settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato (3). 3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1º gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni (4). 3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria (5). 3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo (6). 3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (7). 178 3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita' (8). 3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' ivi previste (9). 3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" (10). 3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016 (11). 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente. 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri (12). 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo (13). 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (14). 5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso (15). 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º 179 gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015 (16). 5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono soppresse (17). 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (18). 7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) e' abrogato il comma 9; b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' abrogato; b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti" (19). 10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici."; b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti:. "e alle relative assunzioni". 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto (20). (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (10) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (11) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (12) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (13) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (14) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (15) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (16) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (17) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (18) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (19) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (20) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.4 180 (Mobilita' obbligatoria e volontaria) Art. 4 1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita' (1). 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2). 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede (3). 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 (4). 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo." (5). 1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni (6). 181 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (7). 1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di RomaCiampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (8). 2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis. (1) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Capoverso aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.5 (Assegnazione di nuove mansioni) Art. 5 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti."; b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo" (1). c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.". 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 e' inserito il seguente: "567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il 182 personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in altra societa'.". (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) Art. 6 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia." (1). 2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) Art. 7 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia' attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale (1). 2. Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco (2). 3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali (3). (1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. 183 ARTICOLO N.8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione) Art. 8 1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto," sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione," (1); b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.". 2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili c militari nonche' sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti. (1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.9 Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici (1) Art. 9 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. 4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale. 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 184 7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica (1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) Art. 10 1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.". 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento (1). 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto (2). 2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica" (3). (1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) Art. 11 1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio." (1). 2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 185 "6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"(2). 3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, puo' raggiungere il livello massimo del dieci per cento (3). 4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.". 4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." e' inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" (4). 4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza (5). 4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: "31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" (6). (1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.12 (Copertura assicurativa dei' soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale) Art. 12 1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni o enti locali. 1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e' destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, gia' 186 costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attivita' di utilita' sociale nei territori montani (1). 2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.". 3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilita' sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi; dell'attivita' prestata ai sensi del comma 1. (1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione (1). Art. 13 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati. (1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.13 bis Fondi per la progettazione e l'innovazione (1) Art. 13-bis. 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti: "7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva e' stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilita' connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessita' delle opere, escludendo le attivita' manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno 187 all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per centri di costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo". (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale) Art. 14 1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014. 2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (1). 3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti"; b) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni"; 2) al comma 3: 2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e' soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR"; 2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "dieci"; 2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio"; 2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)"; 2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione"; 2.6) alla lettera g), le parole da: "la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse; 2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite le seguenti: "il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;"; 2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa"; 188 2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236". (2) 3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1º marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei anni (3). 3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta la chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere"(4). 3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (5). 4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 30 giugno 2015 (6). (1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica) Art. 15 1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "da emanare entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" (1). 1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalita' determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis" (2). 2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'Art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione. 3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le universita'" (3). (1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. 189 (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. CAPO II MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA ARTICOLO N.16 (Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate) Art. 16 1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio" (1); b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4" (2). 2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (3). (1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa' partecipale) Art. 17 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della finzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato; da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi (1) . 190 2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatica di acquisizione di dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente (2). 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresi', con le stesse modalita', la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (3). 2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma (4). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche' quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in societa' ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle societa' da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita' tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (5). 5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati. (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.17 bis Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (1). Art. 17-bis. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana) 191 Art. 18 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1º luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalita' per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche' delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1º luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale (1). 1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari (2). 2. A decorrere dal 1º luglio 2015, all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni (3): a) al terzo comma, le parole: "Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi," sono soppresse (4) b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono soppresse. 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni gia' esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresi', le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa citta' metropolitana in relazione alle funzioni trasferite (5). 4. All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: ", presieduto" fino a "Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione" (6). (1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione) Art. 19 1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione. 3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 192 a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma (1); b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. 4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri (2). 5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione: a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale (3); b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione monocratica (4). 5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione (5). 6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione (6). 7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo (7). 8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4. 9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione (8). 10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia (9): a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (10); b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; e) raccordo con il sistema dei controlli interni; d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati (11); e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione. 11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 193 12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse. 14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso. 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (12). 15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione (13). 16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (8) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (9) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (10) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (11) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (12) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (13) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.20 (Associazione Formez PA) Art. 20 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuita' nella gestione delle attivita' dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti. 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (1). (1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.21 (Unificazione delle Scuole di formazione) Art. 21 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e 194 assegnate ai cor rispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza (1). 2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse; 2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" (2). 3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi: 1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti; 2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di formazione iniziale e permanente. 4. I docenti ordinari e i ricercatori dei moli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (3). 5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori molo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti (4). (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.21 bis Riorganizzazione del Ministero dell'interno (1) Art. 21-bis. 1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 195 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni. (1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.22 (Razionalizzazione delle autorita' indipendenti) Art. 22 1. I componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni (1). 2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente: "Art. 29-bis. - (Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico) (2). 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti [a tempo indeterminato] della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza. o di impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di' uffici di supporto ne' con societa' controllate da questi ultimi. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (3). 3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "due" (4); a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti: "e i dirigenti [a tempo indeterminato]" (5); b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di' supporto.". 4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di' cui al comma 1 sono gestite unitariamente. previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino Ia trasparenza e l'imparzialita' delle procedure e la specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti. 6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma I riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di' consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente. 7. Gli organismi di cui al comma I gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013. 8. Alla legge 27 dicembre 2006. n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: " nonche' le autorita' indipendenti,"; b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti: " nonche' le autorita' indipendenti,". 196 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri: a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici; c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale; d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva; e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva (6). 9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o piu' edifici di proprieta' pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorita'. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entita' dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario (7). 10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato. [11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell'autorita' di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214e' individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data, il comma secondo periodo, dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' soppresso.] (8) [12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'articolo 14, comma 2, e' abrogato.] (9) 13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' soppresso. 14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole ".I predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli."; b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro voti favorevoli."; c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli."; d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.". 15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati. 16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob. (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (8) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (9) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni) (1) 197 Art. 23 1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 14: 1) le parole da: ", comunque" fino a: "'testo unico'," sono soppresse; 2) al quarto periodo, dopo le parole: "Restano a carico della provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico'" (2). a) al comma 15, al primo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" e all'ultimo periodo le parole "il consiglio metropolitano" sono sostituite con le seguenti: "la conferenza metropolitana" (3); a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico" (4); a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere" (5) b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia di Milano" sono inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza". 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale."; 3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: "Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza"; c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: "49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia, che sara' oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi" (6). c-bis) dopo il comma 61 e' inserito il seguente: "61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'" (7); c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: "ai singoli candidati all'interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a liste di candidati concorrenti" (8); c-quater) al comma 76, le parole: "un solo voto per uno dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34" (9); c-quinquies) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 198 "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38" (10); d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta" sono sostituite dalle seguenti "l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge" e alla lettera a) le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" (11); e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariati, il commissario a partire dal r luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione [, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico], e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole ", secondo le modalita' previste dal comma 82" (12); f-bis) al comma 84 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico" (13); f-ter) dopo il comma 118 e' inserito il seguente: "118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'"(14); f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: "130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni" (15); g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo "Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito" . 1-bis. All'allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: ", con approssimazione alla terza cifra decimale," sono soppresse e dopo le parole: "medesima fascia demografica," sono inserite le seguenti: "approssimato alla terza cifra decimale e" (16). 1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente: a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015; b) la citta' metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della citta' metropolitana nei successivi centoventi giorni; c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (17). 1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra dare continuita' fino all'entrata in funzione della citta' metropolitana di 199 Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni (18). 1-quinquies. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014" (19). (1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (7) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (8) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (9) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (10) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (11) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (12) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (13) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (14) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (15) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (16) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (17) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (18) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (19) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.23 bis Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni (1). Art. 23-bis. 1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione". (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.23 ter Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici (1). Art. 23-ter. 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. 200 ARTICOLO N.23 quater Disposizioni finanziarie in materia di citta' metropolitane e province (1). Art. 23-quater. 1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre". (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.23 quinquies Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico (1). Art. 23-quinquies. 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. TITOLO II INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE CAPO I ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ARTICOLO N.24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) Art. 24 1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno (1). 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti (2). 201 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (3). 3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini (4). 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione (5). 4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero (6). 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione (7). 4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali" (8). (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.24 bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni (1). Art. 24-bis. 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 202 3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190". (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.24 ter Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (1). Art. 24-ter. 1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalita' previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. 2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole". (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.24 quater Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni (1) Art. 24-quater. 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.24 quinquies Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni (1). Art. 24-quinquies. 1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi". 2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 203 "3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato". 3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.25 (Semplificazione per i soggetti con invalidita') Art. 25 01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o" (1). 1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima e' comunque a titolo gratuito" (2). 2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.". 3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'". 4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque"; 2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate" (3); b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta"; c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .". 5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta' [, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,] le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore (4). 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (5). 7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse. 204 8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo e' soppresso. 9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.". 9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse (6). (1) Comma premesso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Numero aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche) Art. 26 1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.". ARTICOLO N.27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) Art. 27 1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso" (1); b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole "in misura definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinat dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)"; e) al comma 4, primo periodo, le parole " Per i contenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti". 1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi e' fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2). [2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.] (3) 3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole " da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta". 4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanita' e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo. (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. 205 (3) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.27 bis Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie (1) Art. 27-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche' ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e' subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilita' dell'istanza. La liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilita' annuale di bilancio. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 e' subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione e' effettuata al netto di quanto gia' percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. 3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012. 4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria (1). Art. 28 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. 2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. TITOLO III MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI CAPO I MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO 206 ARTICOLO N.29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) Art. 29 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti: "52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco (1). 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.". 2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citatodecreto legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo (2). (1) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. CAPO II Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture (1) ARTICOLO N.30 (Unita' operativa speciale per Expo 2015) Art. 30 1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unita' operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (1). 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici: a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche', per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano; b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 207 3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi', alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di, coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2). (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.31 (Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) Art. 31 1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti," sono inserite le seguenti "o all'Autorita' nazionale anticorruzione [e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche] (ANAC)," (1) (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) Art. 32 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e , in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente (1): a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione (2); b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione (3). 2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo (4). 3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della misura. 4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. 5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto (5). 6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 208 7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva (6). 8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di' sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti. (1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.33 (Parere su transazione di controversie) Art. 33 1. La societa' Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo' chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. ARTICOLO N.34 (Contabilita' speciale per Expo Milano 2015) Art. 34 1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015, con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate (1). 1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (2). (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. 209 ARTICOLO N.35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo) Art. 35 1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita' nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. 2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. ARTICOLO N.36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) Art. 36 1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bise 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. 2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO N.37 Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera (1) 210 Art. 37 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. (1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. TITOLO IV MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CAPO I PROCESSO AMMINISTRATIVO ARTICOLO N.38 (Processo amministrativo digitale) Art. 38 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (1). (1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) Art. 39 1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.» (1). 211 2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo e' soppresso (2). (1) Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) Art. 40 1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello" (1); b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119" (2); c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni." (3). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione (4). (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.41 212 (Misure per il contrasto all'abuso del processo) Art. 41 1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati." (1), b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.". (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo) Art. 42 1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. ». ARTICOLO N.43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) Art. 43 1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalita' informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1. 3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO ARTICOLO N.44 (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali) Art. 44 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 213 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.». c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di' appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. ». ARTICOLO N.45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) Art. 45 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»; b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325" (1); c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse. 1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando le comparse sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica"; b) all'articolo 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica" (2). (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.45 bis Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche (1) Art. 45-bis. 214 1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax". 2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-ter: 1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa"; b) dopo l'articolo 16-sexies e' inserito il seguente: "Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". 3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax". 4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile". (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) Art. 46 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»; b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis" (1); d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.». (1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di conversione. ARTICOLO N.47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione) 215 Art. 47 1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014». ARTICOLO N.48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche) Art. 48 1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.». 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ARTICOLO N.49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) Art. 49 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1-bis, ul