Orientamento imprenditoriale Tipologie di società • Esistono due grandi tipologie di società a scopi di lucro. Esse sono la società di persone e la società di capitali. • La differenza fra le due società consta di due elementi fondamentali. Tali elementi sono il riconoscimento della personalità giuridica ed il grado di autonomia patrimoniale dei soci rispetto alla società stessa. Autonomia patrimoniale perfetta • Per quanto riguarda l'autonomia patrimoniale perfetta, i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita alla società. • Questo discorso non vale per il socio accomandatario di una società accomandita per azioni, quando svolgeva le funzioni di amministratore; stesso discorso per il socio unico di S.r.l. E S.p.A., in caso il socio non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e alle operazioni relative. • In questo caso, inoltre, i creditori particolari dei soci non hanno la possibilità di pretendere che la quota sociale relativa al debitore venga liquidata dalla società. Autonomia patrimoniale imperfetta In questo caso, i soci, secondo quanto stabilito dal diritto commerciale, sono in via sussidiaria illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni relative alla società, nella maggioranza dei casi stabiliti dalla legge o dai soci stessi. Tipi di società Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire. Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi: Società di persone Società di capitali Società cooperative Società mutuo soccorso Società consortili Società di persone - le società semplici; - le società in nome collettivo; - le società in accomandita semplice. Società di capitali - le società per azioni; - le società in accomandita per azioni; - le società a responsabilità limitata. La società semplice • Nell'ambito giuridico delle società italiane, viene definita come società semplice quella più elementare. • La società semplice infatti non può essere utilizzata per esercitare una attività commerciale, e a partire dal 2001 va comunque iscritta presso la sezione speciale del registro delle imprese per le seguenti ragioni: come funzione dichiarativa, per finalità di pubblicità legale; per assolvere alla funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. • Il vantaggio della società semplice è che comunque non è soggetta al fallimento. Giurisdizione (società semplice) • Dal punto di vista giuridico, la disciplina della società semplice è disposta dagli articoli 2251 – 2290 del Codice Civile. Si tratta dello stesso trattamento rivolto alle altre società personali, a parte quanto specificato negli articoli 2293 e 2315, che contengono norme precise sulle società personali. • Per quanto previsto dall'art 2249 del codice civile, secondo comma, la società semplice risulta essere il regime residuale per l'attività societaria non commerciale, a cui deve farsi riferimento nell'evenienza in cui i contraenti della società non abbiano deciso di aderire ad un diverso tipo sociale. Costituzione (società semplice) • Per formare la società semplice, viene stipulato un contratto sociale, definito anche atto costitutivo, il quale non è soggetto a forme speciali di natura giuridica, eccezion fatta per quella serie di richieste generate dalla natura dei beni conferiti. • Il contratto della società semplice può stipularsi anche verbalmente, determinato le cosiddette società di fatto. Al termine del contratto, l'atto costitutivo può comunque venire modificato in qualsiasi momento all'unanimità dei soci, a meno che non sia previsto in maniera diverso dallo stesso atto costitutivo. • Al momento della costituzione della società semplice, ogni socio va ad assumersi l'obbligo di effettuare i cosiddetti conferimenti, ovvero può apportare alla società quella serie di beni e servizi utili e necessari all'esercizio dell'attività economica. Beni e servizi (società semplice) Il socio può apportare alla società semplice beni in natura (mobili e immobili), in termini di proprietà o in godimento. Altri beni della società sono denaro, crediti e l'attività lavorativa stessa del socio. Società in nome collettivo • Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, dopo la società semplice abbiamo descritta la società in nome collettivo, detta anche S.n.c. • La società in nome collettivo rientra nell'ambito delle società di persone ed è disciplinata dagli articoli 2291-2312 del codice civile; la caratteristica principale è che tutti i soci rispondono in maniera solidale e illimitata in merito ai debiti corrisposti dalla società. Caratteristiche • La responsabilità dei soci di una società in nome collettivo è illimitata ovvero i soci stessi vanno a rispondere dei debiti sociali personalmente, attraverso il loro patrimonio. Quindi i creditori sociali possono pretendere di venir pagati attraverso il patrimonio di uno qualsiasi dei soci; una volta che il socio ha estinto il debito può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del resto dei soci. • In questo modo è tutelato del rimborso della quota da parte degli altri soci. Si parla dunque, in una società in nome collettivo, di sussidiarietà, in quanto i creditori possono agire sul patrimonio sociale tramite il singolo socio. • La società in nome collettivo ha di norma come oggetto il normale esercizio di una attività commerciali di dimensioni limitate. Deve dunque essere iscritta presso il registro delle imprese, e deve necessariamente tenere un registro contabile e può essere soggetta a fallimento. Tipologie • Esistono due diverse tipologie di società in nome collettivo: • la società in nome collettivo regolare, nel caso in cui essa sia iscritta al registro delle imprese, per cui l'atto costitutivo di tale società va stipulato come atto pubblico o comunque deve essere autenticato. • La società in nome collettivo irregolare, invece, è un tipo di società non iscritta al registro delle imprese. Società in accomandita semplice • All'interno della categoria delle società di persone esiste la cosiddetta società in accomandita semplice. • Nell'ambito del diritto italiano, viene definita la società in accomandita semplice un particolare tipo di società costituita da persone, in grado di esercitare attività di tipo commerciale e non. • Principalmente, la società in accomandita semplice si caratterizza a seconda della categoria di soci che la compongono. Soci accomandanti • Una società in accomandita semplice è composta da soci che rispondono delle obbligazioni che vengono contratte dalla società, nei limiti della quota conferita dal socio stesso. Si tratta quindi di una società con responsabilità limitata, che prevede l'esclusione degli accomandanti dall'amministrazione della società. • Qualora tale divieto venga violato, il socio accomandante rischia l'esclusione dalla società; stesso fenomeno accade se l'accomandante consente di inserire il proprio nome all'interno della ragione sociale. Soci accomandatari • I soci di questo tipo rispondono in maniera solidale ed illimitata in merito alle obbligazioni sociali: essi solamente possono amministrare e rappresentare la società. • Questo tipo di società è dagli articoli 2313-2324 del codice civile. • L'atto costitutivo della società in accomandita semplice deve dichiarare in maniera esplicita i soci accomandanti e quelli accomandatari. • La facoltà di rivalsa di eventuali creditori può essere effettuata sia sul capitale sociale che sul patrimonio personale dei soci accomandatari. Particolarità fiscali La società in accomandita semplice prevede fra le varie pratiche burocratiche e fiscali quella di avere una partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio ed un registro della società stessa. Società a responsabilità limitata • Nell'ambito del diritto commerciale, alla sezione delle società di capitali, troviamo la rinomata Società a responsabilità limitata, meglio conosciuta come Srl. • Essendo una società di capitali, la Srl è dotata di personalità giuridica propria e quindi risponde delle obbligazioni sociali non tramite il patrimonio dei soci ma tramite un proprio patrimonio. Costituzione • Ogni società a responsabilità limitata può costituirsi o tramite atto unilaterale o tramite contratto. Viene definito un capitale minimo sociale, che secondo l'articolo 2463 del codice civile, comma 4, ammonta a 10 mila euro. • E' dunque necessario redigere un atto costitutivo che deve contenere tutte le indicazioni fondamentali su quella che è la società, ovvero nello specifico: l'ammontare esatto del capitale sociale, l'oggetto sociale della Srl, la denominazione della società a responsabilità limitata). • Inoltre l'atto costitutivo deve contenere anche lo stato sulle regole sociali, ovvero il funzionamento della Srl, l'amministrazione della Srl e la rappresentanza della Srl. Atto costitutivo • Le norme che disciplinano la formazione dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata sono pressochè simili a quelle della società per azioni, e consistono in: • Stipula del contratto • Controllo notarile • Versamento di almeno il 25% (post riforma 2004 3/10) dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito (sostituibile da polizza assicurativa o fideiussione bancaria) e della totalità dei conferimenti in beni. • Iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese a cura del notaio. • Qualora esista un socio unico, sarà compito degli amministratori depositare presso il registro delle imprese una particolare dichiarazione che garantisca l'unipersonalità della società. Gestione della s.r.l: Novità sugli assetti Con la riforma del diritto societario sono cambiati alcuni aspetti della gestione societaria. Tra questi alcune caratteristiche relative alla struttura finanziaria della S.r.l. come i conferimenti e le quote speciali. Nella gestione Società a Responsabilità Limitata rivestono un ruolo importante i conferimenti, definiti dall’art. 2464 come “tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica". Con il termine conferimento si intende sia il denaro che i beni materiali, oltre alle prestazioni di opera o servizi (non considerate conferimenti nella S.p.A.). Un ulteriore differenza con la Gestione della Società per Azioni consta nella relazione di stima relativa alla consegna di un bene in natura. Essa può essere redatta da un consulente di fiducia del socio registrato nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta all' albo. La gestione della Società a Responsabilità Limitata riconosce un ruolo importante alla partecipazione finanziaria dei soci. Sono le quote, e di conseguenza i diritti che ne scaturiscono, a stabilire la misura della partecipazione del socio alla Società. Gestione della s.r.l: Novità sugli assetti Il capitale della S.r.l. viene suddiviso tra i soci in base alle quote di partecipazione. Le quote che ciascun socio detiene rappresentano la parte di capitale sociale da lui sottoscritto. Dalla riforma societaria del 2003, sono stati introdotti per la gestione della Società a Responsabilità Limitata, i titoli di debito. In base alla disciplina ex art. 2483 c.c. la gestione di tali titoli dipende da quanto stabilito dall’atto costitutivo societario. In ultimo, la gestione della Società a Responsabilità Limitata verte intorno ai finanziamenti dei soci, oltre alla distribuzione delle quote. I versamenti saranno corrisposti ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. Inoltre, l’2467 del Codice Civile ordina che il finanziamento dei soci debba essere successivo alla soddisfazione degli altri creditori o addirittura restituito se verificatosi l’anno precedente l’eventuale fallimento societario. Società per azioni • All'interno della descrizione giuridica delle società, espressa nel codice civile, viene denominata Società per azioni (S.p.A.) una società di capitali nella quale le quote di partecipazione dei vari soci vengono determinate ed espresse in azioni. • La Società per azioni è dotata di personalità giuridica e possiede autonomia patrimoniale perfetta. In pratica, il capitale sociale viene suddiviso in un determinato numero di titoli, che vanno a rappresentare e incorporare la corrispettiva quota di partecipazione nonché i diritti sociali ad essa inerenti. Caratteristiche • La società per azioni viene definita giuridicamente negli articoli 2325 e seguenti del Codice civile. Il patrimonio sociale è distinto in maniera perfetta da quello privato dei singoli soci, che dunque non sono tenuti a rispondere delle obbligazioni della società. • Inoltre, i soci hanno responsabilità limitata alla sola quota di partecipazione, e sono legati da vincolo di sussistenza proprio in virtù della normativa relativa alla società per azioni. Elementi della società per azioni • L'intento di limitare il rischio. • La presenza di azioni che vanno a rappresentare la partecipazione dei soci alla società. • L'ammontare minimo del capitale sociale pari ad € 120.000(art. 2327 c.c.) • La corporazione normativa: il legislatore impone che i poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi. • Qualora uno dei precedenti elementi descritti venisse a mancare, la società per azioni cessa di esistere o non viene considerata tale al momento della sua costituzione. Modelli Esistono tre diversi modelli di amministrazione e controllo delle società per azioni, che i soci possono decidere di sottoscrivere: quello tradizionale, più usato al momento, quello dualistico e quello monistico, entrambi costituiti da norme specifiche e da particolari rinvii al modello tradizionale. Società in accomandita per azioni • La società in accomandita per azioni, detta anche sapa, è una società di capitali con una propria personalità giuridica accomunabile alla normale società per azioni. • La differenza fra i due tipi di società sta nella distinzione di due tipi di soci al proprio interno Soci accomandatari Nella società accomandita per azioni, sono detti soci accomandatari, e dunque amministratori di diritto, coloro che rispondono in maniera solidale e illimitata delle obbligazioni sociali. Qualora avvenga una violazione dei loro obblighi, i soci accomandatari sono costretti a risarcire i danni procurati alla società, nonché i vari creditori sociali e tutti gli altri soci danneggiati. Soci accomandanti • Nella società accomandita per azioni, sono detti soci accomandanti coloro i quali non possono amministrare la società in maniera diretta, e sono costretti a rispondere nei limiti del conferimento. • Nella sapa, dunque, la qualità di socio accomandatario non può essere svincolata da quella dell'amministratore, a differenza della società in accomandita semplice. Il socio accomandatario, dunque, risponde del ruolo di amministratore per tutta la durata del mandato agli obblighi del caso. Caratteristiche giuridiche • Le norme giuridiche relative alla s.a.p.a sono pressoché simili a quelle della S.p.a.; vanno aggiunge inoltre le seguenti disposizioni: • l'atto costitutivo deve indicare gli accomandatari • la denominazione sociale è costituita dal nome di uno o più accomandatari, con l'indicazione di s.a.p.a. (se ne giovano i terzi che identificano uno degli amministratori sulla cui consistenza patrimoniale possono confidare, ad integrazione di quella del patrimonio sociale). Società cooperative • Secondo quanto riportato dal codice civile italiano, si viene a determinare una società cooperativa quando tre o più soci vogliano gestire in comune un'impresa, che abbia come scopo principale quello di fornire ai soci stessi una serie di beni o servizi che hanno determinato la nascita stessa della società cooperativa. • La caratteristica principale che contraddistingue dunque la società cooperativa è quella di avere uno scopo mutualistico. • Altri principi fondamentali della società cooperativa, oltre alla mutualità, sono la solidarietà e la democrazia. Fondamenti Secondo quanto stabilito dall'articolo 45 della Costituzione, si viene a riconoscere da parte della Repubblica italiana la funzione sociale della cooperativa, con carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Differenze • Sempre secondo il Codice civile, si distinguono due tipi di società cooperativa: • cooperative a mutualità prevalente • cooperative non a mutualità prevalente, dette altresì "cooperative diverse" • Rientrano nel primo tipo di cooperativa quelle dotate delle seguenti caratteristiche, stabilite dall'articolo 2512: • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. • Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514). Disposizioni fiscali • Leggi speciali determinano un carattere agevolativo delle disposizioni fiscali cui sono sottoposte le società cooperative. • E' impossibile per una società cooperativa trasformarsi in società a scopo di lucro, ma non viceversa. Società consortile • Nel diritto commerciale, si parla di società consortile quando abbiamo una società (non società semplice) che si caratterizza per lo svolgimento di una attività determinata con fini consortili. • La società consortile è così definita nel codice civile, a norma dell’art. 2615-ter_ “le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602”. Norme • Relativamente alle società consortili, esistono delle specifiche disposizioni normative atte a disciplinarle. In parte sono le stesse relative alle società commerciali, presenti negli artt. 2291 e seguenti del codice civile. • Altre norme che regolamentano la società consortile sono quelle che vanno anche a regolamentare il consorzio, inteso come l'organizzazione di imprenditori di attività fra loro connesse. Giurisprudenza • • • • • Approfondiamo ulteriormente la normativa applicabile alle varie società consortile. La giurisprudenza rinvia a norme specificamente disciplinanti il tipo societario di volta in volta prescelto Nel corso degli anni le sentenze di alcuni tribunali hanno specificato le seguenti norme: i soci di una società a responsabilità limitata consortile mantengono la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, caratteristica del tipo di società prescelto; e non assumono il regime di responsabilità proprio dei consorzi neppure se l'atto costitutivo preveda a loro carico l'obbligo di versare contributi in denaro le disposizioni poste in materia di consorzio e non quelle in materia di società, compreso l'istituto del recesso, devono ritenersi applicabili al consorzio costituitosi nella forma di società commerciale. Ne consegue che la delibera di assemblea straordinaria di una società consortile a responsabilità limitata con cui viene ridotto il capitale sociale, affinché possano essere rimborsate le quote sociali di soci receduti per cause distinte da quelle di cui all'art. 2437 c.c., non deve ritenersi omologabile la società consortile può costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 2602, la causa giuridica del contratto è quella del consorzio Società europea • Una categoria particola di società è la cosiddetta Società europea (SE). All'interno di questa tipologia di società rientra qualsiasi forma di società che voglia essere costituita sul territorio dell'Unione europea, e che dunque funziona basandosi su di un tipo di regime di costituzione diverso. • Il regime di costituzione della società europea è infatti unico, non essendo sottoposto a normative statali diverse, ed è regolato dal regolamento europeo No 2157/2001 datato 8 ottobre 2001. Caratteristiche • Innanzitutto, la sede di una società europea va collocata entro il confine della Comunità europea e deve appartenere allo stesso Stato membro in cui risiede l'amministrazione centrale. • La società europea è dotata di proprio organi interni che le danno autonomia funzionale. I soci hanno a disposizioni due modelli di organizzazione. • Il più semplice dei modelli di società europea è costituito da due soli organi: assemblea dei soci e organo di amministrazione. • Il secondo modello, più complesso, è dotato di tre organi: assemblea dei soci assemblea dei soci, organo di direzione, organo di controllo. Fonti • Le fonti della società europea sono le: • disposizioni di legge adottate dagli stati membri; • disposizioni di legge adottate dagli stati membri per le società per azioni; • disposizioni dello statuto della società europea; • disposizioni statutarie riconducibili direttamente al regolamento; • norme dettate dai singoli stati; • accordi di autonomia privata previsti per la società europea. Costituzione • E' possibile costituire la società europea secondo quattro modalità. • Fusione per incorporazione • Costituzione di una società europea affiliata • Trasformazione di una società pre-esistente in società europea • Costituzione di una società europea holding Società cooperativa europea • La società definita Società cooperativa europea è un tipo di società definita dal proprio scopo mutualistico, e sorge sulla falsariga della società europea vera e propria. • A livello europeo, dunque la società cooperativa europea è regolamentata dalle seguenti normative: • regolamento (CE) 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della società cooperativa europea; • direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che specifica nello statuto della società cooperativa europea il coinvolgimento dei lavoratori. • Accanto a queste norme basilari, sono intervenute anche successive rettifiche. Costituzione • Stando dunque alla regolamentazione europea, la società cooperativa europea può essere costituita attraverso uno dei seguenti modi: • da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due stati membri; • da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi; • da società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi; • mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi; • mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro." ONLUS • Nell'ambito del diritto commerciale, andiamo a vedere ora quelle particolari organizzazioni sociali che prendono il nome di ONLUS. • ONLUS sta per organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e viene ad indicare una particolare categoria tributaria al cui interno rientrano enti di carattere privato, i cui statuti e atti costitutivi rispondono ai requisiti indicati all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. • Questo permette alle ONLUS di avere particolari agevolazioni fiscali. • Le ONLUS, dunque, non vengono a determinare un nuovo tipo di soggetto giuridico, ma è una categoria a parte nella quale rientrano determinati soggetti giuridici ai quali sono riservati regimi fiscali particolari, in relazione al loro scopo esente dal lucro. Chi diventa ONLUS • I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono: • le associazioni riconosciute e non riconosciute; • i comitati; • le fondazioni; • le società cooperative; • gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. Chi non può diventare ONLUS • * gli enti pubblici; • * le società commerciali, diverse da quelle cooperative; • * le fondazioni bancarie; • * i partiti e movimenti politici; • * i sindacati; • * le associazioni dei datori di lavoro e di categoria. ONLUS di diritto Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto): • le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e purché - ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995; • le organizzazioni non governative; • le cooperative sociali; • i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da cooperative sociali. Requisiti ONLUS Per poter ricevere la qualifica di società ONLUS, l'ente in quanto tale deve costituirsi secondo uno statuto particolare, o comunque un atto di nascita particolare, redatto come atto pubblico, seguendo alcune disposizioni. Attività Innanzitutto ogni ONLUS per essere tale deve svolgere una delle seguenti attività: – – – – – – – – – – – assistenza sociale e socio sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; promozione e valorizzazione dei beni culturali; tutela e valorizzazione dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica, come definito dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135; Altri requisiti Sono numerosi gli scopi e i requisiti che ogni ONLUS deve perseguire e mantenere durante la sua attività. Innanzitutto deve perseguire finalità di solidarietà sociale; é vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Divieti e obblighi • Altri divieti connessi alle ONLUS sono quello di di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; questo naturalmente prescinde dal fatto che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. • Come obbligo, ogni ONLUS ha quello di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre deve devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. • Per concludere, gli obblighi delle ONLUS sono quelli di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio.