Tipi di società - Polo Bianciardi

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Orientamento imprenditoriale
Tipologie di società
• Esistono due grandi tipologie di società a scopi
di lucro. Esse sono la società di persone e la
società di capitali.
• La differenza fra le due società consta di due
elementi fondamentali. Tali elementi sono il
riconoscimento della personalità giuridica ed il
grado di autonomia patrimoniale dei soci
rispetto alla società stessa.
Autonomia patrimoniale perfetta
• Per quanto riguarda l'autonomia patrimoniale perfetta, i
soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della
quota conferita alla società.
• Questo discorso non vale per il socio accomandatario di
una società accomandita per azioni, quando svolgeva le
funzioni di amministratore; stesso discorso per il socio
unico di S.r.l. E S.p.A., in caso il socio non abbia
adempiuto agli obblighi pubblicitari e alle operazioni
relative.
• In questo caso, inoltre, i creditori particolari dei soci non
hanno la possibilità di pretendere che la quota sociale
relativa al debitore venga liquidata dalla società.
Autonomia patrimoniale imperfetta
In questo caso, i soci, secondo quanto stabilito
dal diritto commerciale, sono in via sussidiaria
illimitatamente e solidalmente responsabili per
le obbligazioni relative alla società, nella
maggioranza dei casi stabiliti dalla legge o dai
soci stessi.
Tipi di società
Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una
società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio
notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma
più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si
intendono perseguire.
Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei
seguenti tipi:
Società di persone
Società di capitali
Società cooperative
Società mutuo soccorso
Società consortili
Società di persone
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita
semplice.
Società di capitali
- le società per azioni;
- le società in accomandita per
azioni;
- le società a responsabilità
limitata.
La società semplice
• Nell'ambito giuridico delle società italiane, viene
definita come società semplice quella più elementare.
• La società semplice infatti non può essere utilizzata per
esercitare una attività commerciale, e a partire dal
2001 va comunque iscritta presso la sezione speciale
del registro delle imprese per le seguenti ragioni: come
funzione dichiarativa, per finalità di pubblicità legale;
per assolvere alla funzione di certificazione anagrafica
e di pubblicità notizia.
• Il vantaggio della società semplice è che comunque
non è soggetta al fallimento.
Giurisdizione
(società semplice)
• Dal punto di vista giuridico, la disciplina della società
semplice è disposta dagli articoli 2251 – 2290 del
Codice Civile. Si tratta dello stesso trattamento rivolto
alle altre società personali, a parte quanto specificato
negli articoli 2293 e 2315, che contengono norme
precise sulle società personali.
• Per quanto previsto dall'art 2249 del codice civile,
secondo comma, la società semplice risulta essere il
regime residuale per l'attività societaria non
commerciale, a cui deve farsi riferimento
nell'evenienza in cui i contraenti della società non
abbiano deciso di aderire ad un diverso tipo sociale.
Costituzione
(società semplice)
• Per formare la società semplice, viene stipulato un contratto
sociale, definito anche atto costitutivo, il quale non è soggetto a
forme speciali di natura giuridica, eccezion fatta per quella serie di
richieste generate dalla natura dei beni conferiti.
• Il contratto della società semplice può stipularsi anche verbalmente,
determinato le cosiddette società di fatto. Al termine del contratto,
l'atto costitutivo può comunque venire modificato in qualsiasi
momento all'unanimità dei soci, a meno che non sia previsto in
maniera diverso dallo stesso atto costitutivo.
• Al momento della costituzione della società semplice, ogni socio va
ad assumersi l'obbligo di effettuare i cosiddetti conferimenti, ovvero
può apportare alla società quella serie di beni e servizi utili e
necessari all'esercizio dell'attività economica.
Beni e servizi
(società semplice)
Il socio può apportare alla società semplice beni in natura
(mobili e immobili), in termini di proprietà o in
godimento. Altri beni della società sono denaro, crediti e
l'attività lavorativa stessa del socio.
Società in nome collettivo
• Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano,
dopo la società semplice abbiamo descritta la
società in nome collettivo, detta anche S.n.c.
• La società in nome collettivo rientra nell'ambito
delle società di persone ed è disciplinata dagli
articoli 2291-2312 del codice civile; la
caratteristica principale è che tutti i soci
rispondono in maniera solidale e illimitata in
merito ai debiti corrisposti dalla società.
Caratteristiche
• La responsabilità dei soci di una società in nome collettivo è
illimitata ovvero i soci stessi vanno a rispondere dei debiti sociali
personalmente, attraverso il loro patrimonio. Quindi i creditori
sociali possono pretendere di venir pagati attraverso il patrimonio
di uno qualsiasi dei soci; una volta che il socio ha estinto il debito
può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del resto dei soci.
• In questo modo è tutelato del rimborso della quota da parte degli
altri soci. Si parla dunque, in una società in nome collettivo, di
sussidiarietà, in quanto i creditori possono agire sul patrimonio
sociale tramite il singolo socio.
• La società in nome collettivo ha di norma come oggetto il normale
esercizio di una attività commerciali di dimensioni limitate. Deve
dunque essere iscritta presso il registro delle imprese, e deve
necessariamente tenere un registro contabile e può essere soggetta
a fallimento.
Tipologie
• Esistono due diverse tipologie di società in nome
collettivo:
• la società in nome collettivo regolare, nel caso in
cui essa sia iscritta al registro delle imprese, per
cui l'atto costitutivo di tale società va stipulato
come atto pubblico o comunque deve essere
autenticato.
• La società in nome collettivo irregolare, invece, è
un tipo di società non iscritta al registro delle
imprese.
Società in accomandita semplice
• All'interno della categoria delle società di persone
esiste la cosiddetta società in accomandita
semplice.
• Nell'ambito del diritto italiano, viene definita la
società in accomandita semplice un particolare
tipo di società costituita da persone, in grado di
esercitare attività di tipo commerciale e non.
• Principalmente, la società in accomandita
semplice si caratterizza a seconda della categoria
di soci che la compongono.
Soci accomandanti
• Una società in accomandita semplice è composta da
soci che rispondono delle obbligazioni che vengono
contratte dalla società, nei limiti della quota conferita
dal socio stesso. Si tratta quindi di una società con
responsabilità limitata, che prevede l'esclusione degli
accomandanti dall'amministrazione della società.
• Qualora tale divieto venga violato, il socio
accomandante rischia l'esclusione dalla società; stesso
fenomeno accade se l'accomandante consente di
inserire il proprio nome all'interno della ragione
sociale.
Soci accomandatari
• I soci di questo tipo rispondono in maniera solidale ed
illimitata in merito alle obbligazioni sociali: essi
solamente possono amministrare e rappresentare la
società.
• Questo tipo di società è dagli articoli 2313-2324 del
codice civile.
• L'atto costitutivo della società in accomandita semplice
deve dichiarare in maniera esplicita i soci
accomandanti e quelli accomandatari.
• La facoltà di rivalsa di eventuali creditori può essere
effettuata sia sul capitale sociale che sul patrimonio
personale dei soci accomandatari.
Particolarità fiscali
La società in accomandita semplice prevede fra
le varie pratiche burocratiche e fiscali quella di
avere una partita IVA, l'iscrizione alla camera di
commercio ed un registro della società stessa.
Società a responsabilità limitata
• Nell'ambito del diritto commerciale, alla
sezione delle società di capitali, troviamo la
rinomata Società a responsabilità limitata,
meglio conosciuta come Srl.
• Essendo una società di capitali, la Srl è dotata
di personalità giuridica propria e quindi
risponde delle obbligazioni sociali non tramite
il patrimonio dei soci ma tramite un proprio
patrimonio.
Costituzione
• Ogni società a responsabilità limitata può costituirsi o
tramite atto unilaterale o tramite contratto. Viene definito
un capitale minimo sociale, che secondo l'articolo 2463 del
codice civile, comma 4, ammonta a 10 mila euro.
• E' dunque necessario redigere un atto costitutivo che deve
contenere tutte le indicazioni fondamentali su quella che è
la società, ovvero nello specifico: l'ammontare esatto del
capitale sociale, l'oggetto sociale della Srl, la
denominazione della società a responsabilità limitata).
• Inoltre l'atto costitutivo deve contenere anche lo stato sulle
regole sociali, ovvero il funzionamento della Srl,
l'amministrazione della Srl e la rappresentanza della Srl.
Atto costitutivo
• Le norme che disciplinano la formazione dell'atto costitutivo di una
società a responsabilità limitata sono pressochè simili a quelle della
società per azioni, e consistono in:
• Stipula del contratto
• Controllo notarile
• Versamento di almeno il 25% (post riforma 2004 3/10) dei
conferimenti in denaro presso un istituto di credito (sostituibile da
polizza assicurativa o fideiussione bancaria) e della totalità dei
conferimenti in beni.
• Iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese a cura del notaio.
• Qualora esista un socio unico, sarà compito degli amministratori
depositare presso il registro delle imprese una particolare
dichiarazione che garantisca l'unipersonalità della società.
Gestione della s.r.l: Novità sugli assetti
Con la riforma del diritto societario sono cambiati alcuni aspetti della gestione
societaria. Tra questi alcune caratteristiche relative alla struttura finanziaria della S.r.l.
come i conferimenti e le quote speciali.
Nella gestione Società a Responsabilità Limitata rivestono un ruolo importante i
conferimenti, definiti dall’art. 2464 come “tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica". Con il termine conferimento si intende sia il denaro che i beni
materiali, oltre alle prestazioni di opera o servizi (non considerate conferimenti nella
S.p.A.).
Un ulteriore differenza con la Gestione della Società per Azioni consta nella relazione
di stima relativa alla consegna di un bene in natura. Essa può essere redatta da un
consulente di fiducia del socio registrato nel registro dei revisori contabili o da una
società di revisione iscritta all' albo.
La gestione della Società a Responsabilità Limitata riconosce un ruolo importante alla
partecipazione finanziaria dei soci. Sono le quote, e di conseguenza i diritti che ne
scaturiscono, a stabilire la misura della partecipazione del socio alla Società.
Gestione della s.r.l: Novità sugli assetti
Il capitale della S.r.l. viene suddiviso tra i soci in base alle quote di
partecipazione. Le quote che ciascun socio detiene rappresentano la
parte di capitale sociale da lui sottoscritto.
Dalla riforma societaria del 2003, sono stati introdotti per la gestione
della Società a Responsabilità Limitata, i titoli di debito. In base alla
disciplina ex art. 2483 c.c. la gestione di tali titoli dipende da quanto
stabilito dall’atto costitutivo societario.
In ultimo, la gestione della Società a Responsabilità Limitata verte
intorno ai finanziamenti dei soci, oltre alla distribuzione delle quote. I
versamenti saranno corrisposti ai soci in misura proporzionale alle
quote di partecipazione. Inoltre, l’2467 del Codice Civile ordina che il
finanziamento dei soci debba essere successivo alla soddisfazione degli
altri creditori o addirittura restituito se verificatosi l’anno precedente
l’eventuale fallimento societario.
Società per azioni
• All'interno della descrizione giuridica delle società,
espressa nel codice civile, viene denominata Società
per azioni (S.p.A.) una società di capitali nella quale le
quote di partecipazione dei vari soci vengono
determinate ed espresse in azioni.
• La Società per azioni è dotata di personalità giuridica e
possiede autonomia patrimoniale perfetta. In pratica, il
capitale sociale viene suddiviso in un determinato
numero di titoli, che vanno a rappresentare e
incorporare la corrispettiva quota di partecipazione
nonché i diritti sociali ad essa inerenti.
Caratteristiche
• La società per azioni viene definita
giuridicamente negli articoli 2325 e seguenti del
Codice civile. Il patrimonio sociale è distinto in
maniera perfetta da quello privato dei singoli
soci, che dunque non sono tenuti a rispondere
delle obbligazioni della società.
• Inoltre, i soci hanno responsabilità limitata alla
sola quota di partecipazione, e sono legati da
vincolo di sussistenza proprio in virtù della
normativa relativa alla società per azioni.
Elementi della società per azioni
• L'intento di limitare il rischio.
• La presenza di azioni che vanno a rappresentare la
partecipazione dei soci alla società.
• L'ammontare minimo del capitale sociale pari ad €
120.000(art. 2327 c.c.)
• La corporazione normativa: il legislatore impone che i
poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi.
• Qualora uno dei precedenti elementi descritti venisse a
mancare, la società per azioni cessa di esistere o non
viene considerata tale al momento della sua
costituzione.
Modelli
Esistono tre diversi modelli di amministrazione e
controllo delle società per azioni, che i soci
possono decidere di sottoscrivere: quello
tradizionale, più usato al momento, quello
dualistico e quello monistico, entrambi costituiti
da norme specifiche e da particolari rinvii al
modello tradizionale.
Società in accomandita per azioni
• La società in accomandita per azioni, detta
anche sapa, è una società di capitali con una
propria personalità giuridica accomunabile
alla normale società per azioni.
• La differenza fra i due tipi di società sta nella
distinzione di due tipi di soci al proprio interno
Soci accomandatari
Nella società accomandita per azioni, sono detti
soci accomandatari, e dunque amministratori di
diritto, coloro che rispondono in maniera
solidale e illimitata delle obbligazioni sociali.
Qualora avvenga una violazione dei loro
obblighi, i soci accomandatari sono costretti a
risarcire i danni procurati alla società, nonché i
vari creditori sociali e tutti gli altri soci
danneggiati.
Soci accomandanti
• Nella società accomandita per azioni, sono detti
soci accomandanti coloro i quali non possono
amministrare la società in maniera diretta, e sono
costretti a rispondere nei limiti del conferimento.
• Nella sapa, dunque, la qualità di socio
accomandatario non può essere svincolata da
quella dell'amministratore, a differenza della
società in accomandita semplice. Il socio
accomandatario, dunque, risponde del ruolo di
amministratore per tutta la durata del mandato
agli obblighi del caso.
Caratteristiche giuridiche
• Le norme giuridiche relative alla s.a.p.a sono
pressoché simili a quelle della S.p.a.; vanno
aggiunge inoltre le seguenti disposizioni:
• l'atto costitutivo deve indicare gli accomandatari
• la denominazione sociale è costituita dal nome di
uno o più accomandatari, con l'indicazione di
s.a.p.a. (se ne giovano i terzi che identificano uno
degli amministratori sulla cui consistenza
patrimoniale possono confidare, ad integrazione
di quella del patrimonio sociale).
Società cooperative
• Secondo quanto riportato dal codice civile italiano, si
viene a determinare una società cooperativa quando
tre o più soci vogliano gestire in comune un'impresa,
che abbia come scopo principale quello di fornire ai
soci stessi una serie di beni o servizi che hanno
determinato la nascita stessa della società cooperativa.
• La caratteristica principale che contraddistingue
dunque la società cooperativa è quella di avere uno
scopo mutualistico.
• Altri principi fondamentali della società cooperativa,
oltre alla mutualità, sono la solidarietà e la democrazia.
Fondamenti
Secondo quanto stabilito dall'articolo 45 della
Costituzione, si viene a riconoscere da parte
della Repubblica italiana la funzione sociale della
cooperativa, con carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata.
Differenze
• Sempre secondo il Codice civile, si distinguono due tipi di società
cooperativa:
• cooperative a mutualità prevalente
• cooperative non a mutualità prevalente, dette altresì "cooperative
diverse"
• Rientrano nel primo tipo di cooperativa quelle dotate delle seguenti
caratteristiche, stabilite dall'articolo 2512:
• svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci,
consumatori o utenti di beni o servizi;
• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività,
delle prestazioni lavorative dei soci;
• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività,
degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
• Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della
prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a
mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).
Disposizioni fiscali
• Leggi speciali determinano un carattere
agevolativo delle disposizioni fiscali cui sono
sottoposte le società cooperative.
• E' impossibile per una società cooperativa
trasformarsi in società a scopo di lucro, ma
non viceversa.
Società consortile
• Nel diritto commerciale, si parla di società
consortile quando abbiamo una società (non
società semplice) che si caratterizza per lo
svolgimento di una attività determinata con fini
consortili.
• La società consortile è così definita nel codice
civile, a norma dell’art. 2615-ter_ “le società
previste nei Capi III e seguenti del Titolo V
possono assumere come oggetto sociale gli scopi
indicati nell'art. 2602”.
Norme
• Relativamente alle società consortili, esistono
delle specifiche disposizioni normative atte a
disciplinarle. In parte sono le stesse relative alle
società commerciali, presenti negli artt. 2291 e
seguenti del codice civile.
• Altre norme che regolamentano la società
consortile sono quelle che vanno anche a
regolamentare il consorzio, inteso come
l'organizzazione di imprenditori di attività fra loro
connesse.
Giurisprudenza
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Approfondiamo ulteriormente la normativa applicabile alle varie società consortile. La
giurisprudenza rinvia a norme specificamente disciplinanti il tipo societario di volta in
volta prescelto
Nel corso degli anni le sentenze di alcuni tribunali hanno specificato le seguenti norme:
i soci di una società a responsabilità limitata consortile mantengono la responsabilità
limitata per le obbligazioni sociali, caratteristica del tipo di società prescelto; e non
assumono il regime di responsabilità proprio dei consorzi neppure se l'atto costitutivo
preveda a loro carico l'obbligo di versare contributi in denaro
le disposizioni poste in materia di consorzio e non quelle in materia di società,
compreso l'istituto del recesso, devono ritenersi applicabili al consorzio costituitosi
nella forma di società commerciale. Ne consegue che la delibera di assemblea
straordinaria di una società consortile a responsabilità limitata con cui viene ridotto il
capitale sociale, affinché possano essere rimborsate le quote sociali di soci receduti per
cause distinte da quelle di cui all'art. 2437 c.c., non deve ritenersi omologabile
la società consortile può costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di
lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 2602, la causa giuridica del contratto è quella
del consorzio
Società europea
• Una categoria particola di società è la cosiddetta
Società europea (SE). All'interno di questa
tipologia di società rientra qualsiasi forma di
società che voglia essere costituita sul territorio
dell'Unione europea, e che dunque funziona
basandosi su di un tipo di regime di costituzione
diverso.
• Il regime di costituzione della società europea è
infatti unico, non essendo sottoposto a normative
statali diverse, ed è regolato dal regolamento
europeo No 2157/2001 datato 8 ottobre 2001.
Caratteristiche
• Innanzitutto, la sede di una società europea va collocata
entro il confine della Comunità europea e deve
appartenere allo stesso Stato membro in cui risiede
l'amministrazione centrale.
• La società europea è dotata di proprio organi interni che le
danno autonomia funzionale. I soci hanno a disposizioni
due modelli di organizzazione.
• Il più semplice dei modelli di società europea è costituito da
due soli organi: assemblea dei soci e organo di
amministrazione.
• Il secondo modello, più complesso, è dotato di tre organi:
assemblea dei soci assemblea dei soci, organo di direzione,
organo di controllo.
Fonti
• Le fonti della società europea sono le:
• disposizioni di legge adottate dagli stati membri;
• disposizioni di legge adottate dagli stati membri
per le società per azioni;
• disposizioni dello statuto della società europea;
• disposizioni statutarie riconducibili direttamente
al regolamento;
• norme dettate dai singoli stati;
• accordi di autonomia privata previsti per la
società europea.
Costituzione
• E' possibile costituire la società europea
secondo quattro modalità.
• Fusione per incorporazione
• Costituzione di una società europea affiliata
• Trasformazione di una società pre-esistente in
società europea
• Costituzione di una società europea holding
Società cooperativa europea
• La società definita Società cooperativa europea è un tipo di
società definita dal proprio scopo mutualistico, e sorge sulla
falsariga della società europea vera e propria.
• A livello europeo, dunque la società cooperativa europea è
regolamentata dalle seguenti normative:
• regolamento (CE) 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativo allo statuto della società cooperativa
europea;
• direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
specifica nello statuto della società cooperativa europea il
coinvolgimento dei lavoratori.
• Accanto a queste norme basilari, sono intervenute anche
successive rettifiche.
Costituzione
• Stando dunque alla regolamentazione europea, la società cooperativa europea
può essere costituita attraverso uno dei seguenti modi:
• da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due stati membri;
• da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o
privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che
abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette
alla legge di almeno due Stati membri diversi;
• da società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato e altre entità
giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di
uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati
membri diversi;
• mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato
membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità,
se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi;
• mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno
Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella
Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti
alla legge di un altro Stato membro."
ONLUS
• Nell'ambito del diritto commerciale, andiamo a vedere ora quelle
particolari organizzazioni sociali che prendono il nome di ONLUS.
• ONLUS sta per organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e
viene ad indicare una particolare categoria tributaria al cui interno
rientrano enti di carattere privato, i cui statuti e atti costitutivi
rispondono ai requisiti indicati all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460.
• Questo permette alle ONLUS di avere particolari agevolazioni fiscali.
• Le ONLUS, dunque, non vengono a determinare un nuovo tipo di
soggetto giuridico, ma è una categoria a parte nella quale rientrano
determinati soggetti giuridici ai quali sono riservati regimi fiscali
particolari, in relazione al loro scopo esente dal lucro.
Chi diventa ONLUS
• I soggetti che possono assumere la qualifica di
ONLUS sono:
• le associazioni riconosciute e non riconosciute;
• i comitati;
• le fondazioni;
• le società cooperative;
• gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica.
Chi non può diventare ONLUS
• * gli enti pubblici;
• * le società commerciali, diverse da quelle
cooperative;
• * le fondazioni bancarie;
• * i partiti e movimenti politici;
• * i sindacati;
• * le associazioni dei datori di lavoro e di
categoria.
ONLUS di diritto
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la
qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto):
• le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri
regionali delle organizzazioni di volontariato e purché - ai
sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere
esclusivamente attività commerciali e produttive marginali
come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995;
• le organizzazioni non governative;
• le cooperative sociali;
• i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da
cooperative sociali.
Requisiti ONLUS
Per poter ricevere la qualifica di società ONLUS,
l'ente in quanto tale deve costituirsi secondo
uno statuto particolare, o comunque un atto di
nascita particolare, redatto come atto pubblico,
seguendo alcune disposizioni.
Attività
Innanzitutto ogni ONLUS per essere tale deve svolgere una delle
seguenti attività:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
assistenza sociale e socio sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
promozione e valorizzazione dei beni culturali;
tutela e valorizzazione dell'ambiente;
promozione della cultura e dell'arte;
tutela dei diritti civili;
ricerca scientifica, come definito dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135;
Altri requisiti
Sono numerosi gli scopi e i requisiti che ogni
ONLUS deve perseguire e mantenere durante la
sua attività. Innanzitutto deve perseguire finalità
di solidarietà sociale; é vietato lo svolgimento di
attività diverse da quelle sopra menzionate, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
Divieti e obblighi
• Altri divieti connessi alle ONLUS sono quello di di distribuire, anche in
modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione; questo naturalmente prescinde dal
fatto che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
• Come obbligo, ogni ONLUS ha quello di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse; inoltre deve devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
• Per concludere, gli obblighi delle ONLUS sono quelli di redigere il bilancio o
rendiconto annuale e di manifestare una rigida trasparenza gestionale non
omettendo alcun requisito di bilancio.
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