Le società mutualistiche - barbara ceccotti per 4D

Le società mutualistiche
Le società mutualistiche hanno come scopo principale il principio della “mutualità” cioè il
reciproco aiuto fra i soci.
Scopo mutualistico significa: fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri
dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Le società mutualistiche sono a capitale variabile, cioè al momento della costituzione non deve
essere indicato l’ammontare del capitale sociale.
Nell’atto costitutivo devono essere fissate le condizioni per l’ammissione dei soci e per il recesso.
Vige il “principio della porta aperta”, cioè l’ingresso di nuovi soci in genere è libero.
Le società cooperative
Sono quelle società che esercitano un’attività economica diretta esclusivamente o prevalentemente a
procurare ai soci beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Le società cooperative sono disciplinate da una serie di leggi speciali.
Caratteristiche:
Scopo prevalentemente ma non esclusivamente mutualistico . Lo scopo di lucro è ammesso
purché sia secondario rispetto allo scopo mutualistico
La società può fornire a terzi i suoi servizi a prezzi di mercato e gli utili sono ripartiti fra i
soci entro i limiti massimi fissati all’atto costitutivo
Per i soci c’è il diritto ai ristorni: la società applica a tutti, soci e terzi, gli stessi prezzi per i
propri servizi, ma alla fine dell’esercizio la società provvede a pagare ai soci quanto hanno
pagato in eccedenza (rimborso).
Disciplina delle cooperative:
La società deve costituirsi per atto pubblico e deve essere iscritta presso il Registro delle
imprese, in questo modo acquista personalità giuridica
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio
Per legge è disposto un numero minimo di soci che varia a seconda del tipo di cooperativa
ma non può essere inferiore a 9
Per legge è previsto un limite massimo per le singole partecipazioni: il valore nominale di
ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia la sua quota o il numero delle sue azioni.
Fanno eccezione i soci che sono anche persone giuridiche, ai quali si possono attribuire fino
a 5 voti.
In caso di scioglimento della società, o recesso, il socio ha diritto alla ripartizione del
capitale sociale.
Struttura della cooperativa
Gli organi della cooperativa sono:
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Collegio sindacale
Le cooperative sociali
Sono quelle cooperative che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:
La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali, o servizi) finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Quindi le cooperative sociali sono di due tipi:
Tipo A: offrono servizi socio-sanitari ed educativi (per esempio l’assistenza domiciliare
degli anziani, dei minori e dei portatori di handicap, comunità per tossicodipendenti, asili
nido, ecc.)
Tipo B: svolgono attività di genere diverso come la manutenzione dei giardini e dei parchi,
le pulizie, ecc. Lo scopo è di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate come:
invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione, ecc.