Le società mutualistiche Le società mutualistiche hanno come scopo principale il principio della “mutualità” cioè il reciproco aiuto fra i soci. Scopo mutualistico significa: fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Le società mutualistiche sono a capitale variabile, cioè al momento della costituzione non deve essere indicato l’ammontare del capitale sociale. Nell’atto costitutivo devono essere fissate le condizioni per l’ammissione dei soci e per il recesso. Vige il “principio della porta aperta”, cioè l’ingresso di nuovi soci in genere è libero. Le società cooperative Sono quelle società che esercitano un’attività economica diretta esclusivamente o prevalentemente a procurare ai soci beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Le società cooperative sono disciplinate da una serie di leggi speciali. Caratteristiche: Scopo prevalentemente ma non esclusivamente mutualistico . Lo scopo di lucro è ammesso purché sia secondario rispetto allo scopo mutualistico La società può fornire a terzi i suoi servizi a prezzi di mercato e gli utili sono ripartiti fra i soci entro i limiti massimi fissati all’atto costitutivo Per i soci c’è il diritto ai ristorni: la società applica a tutti, soci e terzi, gli stessi prezzi per i propri servizi, ma alla fine dell’esercizio la società provvede a pagare ai soci quanto hanno pagato in eccedenza (rimborso). Disciplina delle cooperative: La società deve costituirsi per atto pubblico e deve essere iscritta presso il Registro delle imprese, in questo modo acquista personalità giuridica Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio Per legge è disposto un numero minimo di soci che varia a seconda del tipo di cooperativa ma non può essere inferiore a 9 Per legge è previsto un limite massimo per le singole partecipazioni: il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia la sua quota o il numero delle sue azioni. Fanno eccezione i soci che sono anche persone giuridiche, ai quali si possono attribuire fino a 5 voti. In caso di scioglimento della società, o recesso, il socio ha diritto alla ripartizione del capitale sociale. Struttura della cooperativa Gli organi della cooperativa sono: Assemblea dei soci Consiglio di amministrazione Collegio sindacale Le cooperative sociali Sono quelle cooperative che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso: La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali, o servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate Quindi le cooperative sociali sono di due tipi: Tipo A: offrono servizi socio-sanitari ed educativi (per esempio l’assistenza domiciliare degli anziani, dei minori e dei portatori di handicap, comunità per tossicodipendenti, asili nido, ecc.) Tipo B: svolgono attività di genere diverso come la manutenzione dei giardini e dei parchi, le pulizie, ecc. Lo scopo è di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate come: invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, ecc.