Società in accomandita semplice s.a.s CARATTERISTICHE • La disciplina coincide in larga parte con quella della società in nome collettivo. • La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci che vanno indicati nell'atto costitutivo: – Soci accomandatari responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale) – Soci accomandanti responsabili solo nei limiti del capitale versato I SOCI ACCOMANDATARI • hanno il potere di amministrare la società; • non sono necessariamente amministratori – ma amministratore può essere solo un accomandatario ; • i loro poteri nei confronti dei terzi sono regolati dalla disciplina della s.n.c. ACCOMANDANTI • sono esclusi dall’amministrazione • hanno poteri di controllo sulla gestione • HANNO IL DIRITTO DI AVERE COMUNICAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO E DI CONTROLLARE L’ESATTEZZA DEL BILANCIO Accomandanti - NON POSSONO amministrare: un atto di amministrazione comporta la perdita della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali (con conseguente fallibilità) e la possibilità d’esclusione dalla società. - Possono compiere singoli affari se hanno un'apposita procura speciale - NON POSSONO far comparire il proprio nome nella ragione sociale: la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata verso i terzi Trasferimento delle quote • La quota dell'accomandante – è liberamente trasferibile agli eredi – per atto tra vivi è trasferibile con l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale • La quota dell'accomandatario è trasferibile con le stesse regole della s.s. Scioglimento e liquidazione • Valgono le stesse regole della s.n.c. • Ulteriore causa è il venir meno di una categoria di soci (di tutti gli accomandanti o di tutti gli accomandatari). • Se vengono meno tutti gli accomandanti la società potrebbe trasformarsi in una s.n.c di fatto • Se vengono meno gli accomandatari la società si estingue perché mancano gli amministratori Società in accomandita irregolare • Se l'atto costitutivo non viene registrato nei rapporti con i terzi valgono le regole della s.s. • Gli accomandanti tuttavia rispondono nei limiti della loro quota sempre che non abbiano partecipato alle operazioni sociali. • Non può esistere una società in accomandita semplice di fatto.