Proposta di Legge Un defibrillatore al servizio degli Istituti Scolastici Secondari Superiori e delle Strutture sportive della regione di iniziativa del Consigliere regionale prof. Gaetano Fierro Relazione Lo stile di vita che caratterizza l’epoca in cui viviamo è contraddistinta da uno stato di ansia e da uno sfrenato e perenne movimentismo. Una persona, fin dalle prime battute quotidiane, è assillata dal problema tempo: l’orologio e il suo scandire, autoritariamente, impongono ritmi e comportamenti che appaiono, inevitabilmente, schizzati. Le persone corrono e sfuggono. Non c’è il tempo per una serena e personale riflessione, come l’opportunità di poter scambiare tra le mura domestiche quattro chiacchiere all’interno del proprio nucleo familiare. Uguali disfunzioni si registrano nel mondo del lavoro e del vivere sociale, dove, all’ ansia personale, si aggiungono le competizioni altrui, le frustrazioni, gli arrivismi e un andamento di vita che mal si combina con le buone pratiche della salute e dell’alimentazione. In tutto questo andazzo chi subisce seri danni è la salute e quegli organi più esposti al logoramento della vita giornaliera. In primis il cuore, uno straordinario e paziente compagno di tante battaglie ed incursioni, che va adeguatamente accompagnato da pratiche e campagne preventive per tenerlo sempre in forma o in buone condizioni. Tuttavia, scorrendo le statistiche sanitarie, registriamo che le malattie cardiovascolari sono in serio aumento anche nel Mezzogiorno del Paese, compresa la Basilicata, e tutto ciò indurrebbe la Politica a rafforzare le proprie iniziative con indirizzi sanitari attenti e ben mirati al benessere sociale. Anche in Basilicata i casi di morte cardiaca improvvisa, come interruzione repentina delle funzioni del cuore, spesso causata da una confusa attività del cuore, un vero e proprio difetto del sistema di conduzione elettrica dello stesso cuore, sono diventati numerosi. Tutto questo potrebbe essere facilmente evitato se si fosse in grado di intervenire immediatamente tramite defibrillazione a mezzo di defibrillatori semiautomatici esterni e portatili, apparecchi della grandezza di un computer portatile che permettono all’operatore di utilizzare una procedura guidata e automatica per la rianimazione. Le 2 statistiche, infatti, parlano di oltre ¼ dei soggetti che potrebbero essere rianimati qualora la defibrillazione intervenisse entro 4-5 minuti. Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie che all’esterno di esse. L’affidabilità di esso è ormai ampiamente riconosciuta e comprovata. Tale strumentazione permette di effettuare le seguenti operazioni: l’analisi automatica dell’attività elettrica del cuore d’una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare; il caricamento automatico dell’apparecchio quando l’analisi descritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una frequenza di shock esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. La legge n. 120 del 3 aprile 2001 consente ormai l’uso dei defibrillatori semiautomatici “in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare”. La normativa demandava, poi, alle regioni e province autonome la discliplina del rilascio, da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte di tali soggetti, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza. Il 27 febbraio 2003 la Conferenza Stato-Regioni conveniva sulle “Linee giuda” per il rilascio dell’autorizzazione per l’uso extaospedaliero dei defibrillatori, aprendo la strada all’attuazione da parte delle regioni. Per questo e per gli altri motivi evidenziati ci sentiamo di proporre un’iniziativa legislativa tramite la quale, puntando sulla prevenzione della salute del cuore, pensiamo di dotare le Comunità scolastiche di secondo grado e le Strutture sportive comunali della regione di un defibrillatore semiautomatico esterno e portatile, al fine di accompagnare un’imminente disfunzione cardiovascolare di una persona, che per carenza di un simile strumento, potrebbe incorrere in serio pericolo per la propria vita. 3 Proposta di Legge Regionale Un defibrillatore al servizio degli Istituti Scolastici Secondari Superiori e delle Strutture sportive della regione ART. 1 (Finalità) 1. Obiettivo della presente legge è contribuire alla diffusione sul territorio regionale dell’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni e portatili come primo intervento nelle emergenze cardiovascolari. 2. Per tale finalità la Regione Basilicata destina alle Aziende Unità Sanitarie Locali appositi fondi per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni e portatili da fornire agli Istituti Scolastici Superiori e alle Strutture sportive comunali, nonché ulteriori fondi per la formazione degli operatori. ART. 2 (Autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori) 1. La Regione Basilicata, ai sensi della L. 3 aprile 2001 n. 120, disciplina il rilascio, da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori per il personale sanitario non medico e per il personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio, sulla base dei criteri indicati dall’Accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003. ART. 3 (Fornitura dei defibrillatori) 1. Sulla base delle domande presentate dagli Istituti Scolastici Secondari Superiori e dai responsabili delle Strutture sportive comunali le AUSL competenti per territorio forniscono defibrillatori semiautomatici esterni e portatili secondo l’ordine cronologico delle richieste. 2. Le richieste devono contenere, a pena di inammissibilità, i nominativi dei soggetti autorizzati all’uso dei defibrillatori ai sensi dell’articolo seguente. 4 ART. 4 (Corsi di preparazione) 1. E’ compito delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, nell’ambito del sistema di emergenza 118, predisporre specifici corsi di preparazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare per l’uso dei defibrillatori per il personale e i soggetti indicati dagli Istituti Scolastici Secondari Superiori e dai responsabili delle Strutture sportive comunali. 2. I corsi, tenuti da istruttori qualificati sotto la responsabilità di un medico, hanno l’obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l’intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio. 3. Al termine dei suddetti corsi a coloro che abbiano superato la prova finale, teorica e pratica, viene rilasciato specifico attestato di formazione all’uso del defibrillatore semiautomatico il quale ha valore di autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero del defibrillatore. ART. 5 (Programma dei corsi) 1. I programmi di formazione sono definiti dalla Regione Basilicata sentiti i responsabili regionali del servizio 118 e le AUSL. 2. Tali programmi devono prevedere: a) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardio polmonare di base come delineati dalla linee guida internazionali; b) una parte teorica avente ad oggetto: finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione dell’apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore; c) una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell’intervento. ART.6 (Prova finale) 1. Al termine del corso di formazione i candidati vengono sottoposti ad una prova teorico-pratica per verificare la loro preparazione riguardo: a) il riconoscimento di un arresto cardio circolatorio; b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base in relazione agli ambiti di utilizzo; 5 c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per l’analisi dell’attività elettrica cardiaca; d) l’applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche di defibrillazione; e) la presenza di anomalie di funzionamento dell’apparecchio. ART.7 (Durata dell’autorizzazione) 1. 2. L’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera è nominativa ed ha la durata di mesi dodici. Il rinnovo dell’autorizzazione è concesso, ogni dodici mesi, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi. ART. 8 (Verifica e controllo) 1. Le AUSL, d’intesa con il servizio 118, effettuano la verifica e il controllo di qualità delle prestazioni, anche mediante l’istituzione di un apposito registro epidemiologico. 2. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente all’AUSL competente per territorio l’avvenuta utilizzazione del defibrillatore al fine di un idoneo monitoraggio sugli interventi. ART.9 (Verifica periodica dei defibrillatori) 1. Le AUSL sono responsabili della verifica periodica della funzionalità e della manutenzione dei defibrillatori semiautomatici forniti. A tal fine presso di esse è depositato l’elenco dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonché l’elenco delle persone autorizzate all’uso. ART.10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2008 in euro 200.000, si provvede mediante prelevamento dalla UPB Bilancio Regionale 2008 n. ________ – cap. ________. 2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale. 6 ART. 11 (Pubblicazione) 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. RELAZIONE TECNICA EX ART. 9 L.R. 34/2001 Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2008 in euro 200.000, si provvede mediante prelevamento dalla UPB Bilancio Regionale 2008 n. ________ – cap. ________. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale. 7