ART. 1 - Consiglio Regionale della Basilicata

Proposta di Legge
Un defibrillatore al servizio degli Istituti
Scolastici Secondari Superiori e delle
Strutture sportive della regione
di iniziativa del Consigliere regionale
prof. Gaetano Fierro
Relazione
Lo stile di vita che caratterizza l’epoca in cui viviamo è contraddistinta
da uno stato di ansia e da uno sfrenato e perenne movimentismo.
Una persona, fin dalle prime battute quotidiane, è assillata dal problema
tempo: l’orologio e il suo scandire, autoritariamente, impongono ritmi e
comportamenti che appaiono, inevitabilmente, schizzati.
Le persone corrono e sfuggono. Non c’è il tempo per una serena e
personale riflessione, come l’opportunità di poter scambiare tra le mura
domestiche quattro chiacchiere all’interno del proprio nucleo familiare.
Uguali disfunzioni si registrano nel mondo del lavoro e del vivere
sociale, dove, all’ ansia personale, si aggiungono le competizioni altrui,
le frustrazioni, gli arrivismi e un andamento di vita che mal si combina
con le buone pratiche della salute e dell’alimentazione.
In tutto questo andazzo chi subisce seri danni è la salute e quegli organi
più esposti al logoramento della vita giornaliera.
In primis il cuore, uno straordinario e paziente compagno di tante
battaglie ed incursioni, che va adeguatamente accompagnato da pratiche
e campagne preventive per tenerlo sempre in forma o in buone
condizioni.
Tuttavia, scorrendo le statistiche sanitarie, registriamo che le malattie
cardiovascolari sono in serio aumento anche nel Mezzogiorno del Paese,
compresa la Basilicata, e tutto ciò indurrebbe la Politica a rafforzare le
proprie iniziative con indirizzi sanitari attenti e ben mirati al benessere
sociale.
Anche in Basilicata i casi di morte cardiaca improvvisa, come
interruzione repentina delle funzioni del cuore, spesso causata da una
confusa attività del cuore, un vero e proprio difetto del sistema di
conduzione elettrica dello stesso cuore, sono diventati numerosi.
Tutto questo potrebbe essere facilmente evitato se si fosse in grado di
intervenire immediatamente tramite defibrillazione a mezzo di
defibrillatori semiautomatici esterni e portatili, apparecchi della
grandezza di un computer portatile che permettono all’operatore di
utilizzare una procedura guidata e automatica per la rianimazione. Le
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statistiche, infatti, parlano di oltre ¼ dei soggetti che potrebbero essere
rianimati qualora la defibrillazione intervenisse entro 4-5 minuti.
Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere
utilizzato sia in strutture sanitarie che all’esterno di esse. L’affidabilità di
esso è ormai ampiamente riconosciuta e comprovata. Tale strumentazione
permette di effettuare le seguenti operazioni: l’analisi automatica
dell’attività elettrica del cuore d’una persona vittima di un arresto
cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia
ventricolare; il caricamento automatico dell’apparecchio quando l’analisi
descritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco
efficace, attraverso una frequenza di shock esterni transtoracici,
d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi.
La legge n. 120 del 3 aprile 2001 consente ormai l’uso dei defibrillatori
semiautomatici “in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non
medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare”. La
normativa demandava, poi, alle regioni e province autonome la
discliplina del rilascio, da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori da parte di tali soggetti, nell’ambito del sistema di
emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilità dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera di competenza.
Il 27 febbraio 2003 la Conferenza Stato-Regioni conveniva sulle “Linee
giuda” per il rilascio dell’autorizzazione per l’uso extaospedaliero dei
defibrillatori, aprendo la strada all’attuazione da parte delle regioni.
Per questo e per gli altri motivi evidenziati ci sentiamo di proporre
un’iniziativa legislativa tramite la quale, puntando sulla prevenzione della
salute del cuore, pensiamo di dotare le Comunità scolastiche di secondo
grado e le Strutture sportive comunali della regione di un defibrillatore
semiautomatico esterno e
portatile, al fine di accompagnare
un’imminente disfunzione cardiovascolare di una persona, che per
carenza di un simile strumento, potrebbe incorrere in serio pericolo per la
propria vita.
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Proposta di Legge Regionale
Un defibrillatore al servizio degli Istituti Scolastici Secondari
Superiori e delle Strutture sportive della regione
ART. 1
(Finalità)
1. Obiettivo della presente legge è contribuire alla diffusione sul territorio
regionale dell’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni e portatili come
primo intervento nelle emergenze cardiovascolari.
2. Per tale finalità la Regione Basilicata destina alle Aziende Unità Sanitarie
Locali appositi fondi per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni e
portatili da fornire agli Istituti Scolastici Superiori e alle Strutture sportive
comunali, nonché ulteriori fondi per la formazione degli operatori.
ART. 2
(Autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori)
1. La Regione Basilicata, ai sensi della L. 3 aprile 2001 n. 120, disciplina il
rilascio, da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere,
dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori per il
personale sanitario non medico e per il personale non sanitario che abbia
ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per
territorio, sulla base dei criteri indicati dall’Accordo Stato-Regioni del 27
febbraio 2003.
ART. 3
(Fornitura dei defibrillatori)
1. Sulla base delle domande presentate dagli Istituti Scolastici Secondari
Superiori e dai responsabili delle Strutture sportive comunali le AUSL
competenti per territorio forniscono defibrillatori semiautomatici esterni e
portatili secondo l’ordine cronologico delle richieste.
2. Le richieste devono contenere, a pena di inammissibilità, i nominativi dei
soggetti autorizzati all’uso dei defibrillatori ai sensi dell’articolo seguente.
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ART. 4
(Corsi di preparazione)
1. E’ compito delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio,
nell’ambito del sistema di emergenza 118, predisporre specifici corsi di
preparazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare per l’uso dei
defibrillatori per il personale e i soggetti indicati dagli Istituti Scolastici
Secondari Superiori e dai responsabili delle Strutture sportive comunali.
2. I corsi, tenuti da istruttori qualificati sotto la responsabilità di un medico,
hanno l’obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del
defibrillatore semiautomatico, per assicurare l’intervento sulle persone vittime
di un arresto cardiocircolatorio.
3. Al termine dei suddetti corsi a coloro che abbiano superato la prova finale,
teorica e pratica, viene rilasciato specifico attestato di formazione all’uso del
defibrillatore semiautomatico il quale ha valore di autorizzazione all’utilizzo
extraospedaliero del defibrillatore.
ART. 5
(Programma dei corsi)
1. I programmi di formazione sono definiti dalla Regione Basilicata sentiti i
responsabili regionali del servizio 118 e le AUSL.
2. Tali programmi devono prevedere:
a) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardio polmonare di base
come delineati dalla linee guida internazionali;
b) una parte teorica avente ad oggetto: finalità della defibrillazione precoce,
elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni
per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione
dell’apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa
in opera e dimostrazione da parte del formatore;
c) una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino della sequenza
di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica,
raccolta dei dati registrati e analisi dell’intervento.
ART.6
(Prova finale)
1. Al termine del corso di formazione i candidati vengono sottoposti ad una prova
teorico-pratica per verificare la loro preparazione riguardo:
a) il riconoscimento di un arresto cardio circolatorio;
b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base in relazione agli
ambiti di utilizzo;
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c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per l’analisi dell’attività
elettrica cardiaca;
d) l’applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche di
defibrillazione;
e) la presenza di anomalie di funzionamento dell’apparecchio.
ART.7
(Durata dell’autorizzazione)
1.
2.
L’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera è nominativa ed ha la durata di mesi dodici.
Il rinnovo dell’autorizzazione è concesso, ogni dodici mesi, previa verifica
della permanenza dei criteri autorizzativi.
ART. 8
(Verifica e controllo)
1. Le AUSL, d’intesa con il servizio 118, effettuano la verifica e il controllo di
qualità delle prestazioni, anche mediante l’istituzione di un apposito registro
epidemiologico.
2. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente all’AUSL
competente per territorio l’avvenuta utilizzazione del defibrillatore al fine di un
idoneo monitoraggio sugli interventi.
ART.9
(Verifica periodica dei defibrillatori)
1. Le AUSL sono responsabili della verifica periodica della funzionalità e della
manutenzione dei defibrillatori semiautomatici forniti. A tal fine presso di esse
è depositato l’elenco dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del
modello e della sede ove sono disponibili, nonché l’elenco delle persone
autorizzate all’uso.
ART.10
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno
2008 in euro 200.000, si provvede mediante prelevamento dalla UPB Bilancio
Regionale 2008 n. ________ – cap. ________.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive
leggi di approvazione del bilancio regionale.
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ART. 11
(Pubblicazione)
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Basilicata.
RELAZIONE TECNICA EX ART. 9 L.R. 34/2001
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno
2008 in euro 200.000, si provvede mediante prelevamento dalla UPB Bilancio
Regionale 2008 n. ________ – cap. ________.
Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi
di approvazione del bilancio regionale.
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