Home > AD Assicurazione disoccupazione > Persone con assicurazione facoltativa > Panoramica sulle prestazioni Contatto Panoramica sulle prestazioni La panoramica presentata qui di seguito descrive quanto segue: prestazioni che la Fondazione istituto collettore LPP eroga nella previdenza professionale presupposti per ricevere le prestazioni Vi preghiamo di prendere nota di quanto segue: le seguenti dichiarazioni sono corrette solo nel caso in cui anche i rischi connessi siano assicurati. Il riferimento per i vostri diritti personali alle prestazioni è sempre il regolamento del piano di previdenza al quale siete affiliati. Prestazioni in caso di invalidità Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana Viale Stazione 36, Stazione FFS Casella postale 6501 Bellinzona Esonero pagamento contributi Tel. +41 91 610 24 24 L esonero pagamento contributi dispensa il datore di lavoro e il dipendente o l assicurato a titolo facoltativo dall obbligo di versamento dei contributi per la previdenza professionale. La Fondazione istituto collettore LPP continua ad accumulare i contributi per la previdenza di vecchiaia (processo di accumulo). L esonero pagamento contributi inizia 3 mesi dopo l inizio dell incapacità al lavoro e termina quando non sussiste più alcuna invalidità e la persona assicurata va in pensione o muore. Rendita di invalidità La rendita di invalidità si basa sugli averi di vecchiaia attuali e sugli accrediti di vecchiaia da erogare in futuro e non soggetti a interessi. Il tasso di conversione è determinato nel regolamento del piano corrispondente. L ammontare della rendita di invalidità dipende inoltre dal grado di invalidità: A partire dal 70% di invalidità si ha diritto all intera rendita. Almeno il 60%, ma meno del 70%, dà diritto a tre quarti della rendita. Almeno il 50%, ma meno del 60%, dà diritto alla metà della rendita. Almeno il 40%, ma meno del 50%, dà diritto a un quarto della rendita. Un invalidità inferiore al 40% non genera alcun diritto alla rendita. Il diritto alla rendita di invalidità matura alla scadenza del periodo di franchigia determinato nel piano di previdenza, non prima tuttavia del termine dei pagamenti dell assicurazione d indennità giornaliera per malattia. In base ai regolamenti giuridici le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare insieme il 90% del reddito mancato a causa dell incapacità al lavoro. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte di conseguenza. Rendita per figli di invalidi La rendita per figli di invalidi viene erogata ai figli di una persona assicurata invalida fino al 18° anno di età o, se il figlio studia ancora, fino al 25° anno di età. I pagamenti iniziano se la rendita di invalidità matura in conformità con la LPP. Terminano quando la persona invalida è di nuovo abile al lavoro, va in pensione o muore. Il relativo ammontare dipende dal corrispondente piano di previdenza ed è pari al 20% della rendita di invalidità. Prestazioni in vecchiaia Le prestazioni in vecchiaia sono descritte nelle sezioni relative al pensionamento per i datori di lavoro > Datori di lavoro / Pensionamento o per le persone singole > Persone singole / Pensionamento. Fax servizio clienti +41 91 610 24 25 Fax servizio prestazioni +41 91 610 24 25 Fax servizio contenzioso +41 91 610 24 25 Fax controllo d'affiliazione +41 91 610 24 25 > E-Mail Inoltre i titolari di rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe avere diritto a una rendita per orfani. L ammontare varia in funzione dei dati presenti nel rispettivo piano di previdenza. Prestazioni in caso di decesso Il riferimento per le prestazioni che possono rivendicare i superstiti al decesso della persona assicurata è il regolamento del piano di previdenza corrispondente. Prestazioni possibili: rendite per coniuge rendite per coniuge divorziato Rendite per orfani capitale in caso di decesso L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. In base ai regolamenti giuridici le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare insieme il 90% del reddito mancato a causa del decesso. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte di conseguenza. Pagamenti delle rendite Le rendite vengono liquidate anticipatamente su base trimestrale (rispettivamente il 5° giorno del primo mese del trimestre). Vi preghiamo di comunicarci immediatamente eventuali modifiche delle vostre coordinate bancarie o del vostro indirizzo in modo da poter evitare ogni interruzione nel pagamento delle rendite. Abbiamo bisogno dei seguenti dati: le vostre coordinate bancarie attuali (incl. codice IBAN e SWIFT) il vostro indirizzo attuale Gli stessi dati devono esserci presentati se, in quanto titolari della rendita, avete la residenza all estero. Vi preghiamo di prendere nota di quanto segue: Possiamo effettuare i pagamenti relativi alle rendite all estero solo se conosciamo i dati precisi e completi di chi deve ricevere il pagamento. Se questi dati non sono corretti e non possiamo pertanto effettuare i trasferimenti, la liquidazione viene effettuata su un conto dell assicurato in Svizzera. Al posto della rendita in oggetto viene pagato il capitale nei seguenti casi: rendite di invalidità che sono inferiori al 10% della rendita AVS minima rendite per il coniuge che sono inferiori al 6% della rendita AVS minima rendite per orfani o per figli di invalidi che sono inferiori al 2% della rendita AVS minima Se si fa valere il diritto alla rendita chiedendo l erogazione della prestazione sotto forma di capitale, non sussistono più altri diritti nei confronti della Fondazione istituto collettore LPP. © 2017 - Fondazione Istituto Collettore LPP : CHE-109.697.548