di Alessandro Gallucci, avvocato del foro di Lecce COME GESTIRE UN CONDOMINIO Gli aspetti pratici da affrontare .COM CONDOMINIOWEB di Alessandro Gallucci, avvocato del foro di Lecce COME GESTIRE UN CONDOMINIO Gli aspetti pratici da affrontare .COM CONDOMINIOWEB Seconda edizione - maggio 2015 Autore: Alessandro Gallucci Copyright © 2015 - GRUPPO CONDOMINIOWEB S.R.L. Email: [email protected] Sito Web: www.condominioweb.com Tutti i diritti riservati. La traduzione, l’adattamento, l’elaborazione, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresa la memorizzazione elettronica), totali o parziali, di tutto il materiale contenuto in questo e-book sono riservati per tutti i Paesi. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, e la memorizzazione digitale sono espressamente vietati, salvo precisa autorizzazione scritta rilasciata dall’Editore. L’elaborazione dei testi contenuti in questo e-book, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità, nei confronti degli Autori e dell’Editore, per eventuali errori ed inesattezze. Copertina, impostazione grafica e impaginazione: Alessandro Cavalieri Capitolo 1. Iniziare ad amministrare 15 1. Amministrazioni condominiali: i dati di un fenomeno indefinito 15 2. I requisiti per l’amministrazione di un condominio alla luce della legge n. 220/2012 15 2.1 Godimento dei diritti civili 16 2.2 Assenza di condanne penali 17 2.3 Misure di prevenzione 18 2.4 Interdizione e inabilitazione 18 2.5 Protesto e amministrazione condominiale 18 2.7 Formazione iniziale ed aggiornamento 18 3. Il corso di formazione iniziale e di aggiornamento 19 3.1 Formazione dell’amministratore e la legge sulle professioni non regolamentate 20 4. Regime delle eccezioni ai requisiti per l’assunzione dell’incarico 21 1.4 Un caso limite: l’amministratore-avvocato 22 5. Amministratore persona fisica o giuridica? 23 6. Perdita e mancanza dei requisiti 24 7. Apertura della partita IVA o costituzione di una società? 25 8. Posizione previdenziale dell’amministratore 26 9. Meglio uno studio o un ufficio con vetrina sulla strada? 26 10. Pubblicità e passa parola: l’amministratore imprenditore e quello professionista 28 11. Esiste un limite al numero di condomini amministrabili? 29 12. Assicurazione: quando è utile? 30 13. Chi deve chiedere il codice fiscale del condominio? 31 14. La prima richiesta e la richiesta di variazione del C.F. da parte dell’amministratore 32 15. Modalità di presentazione del modello di richiesta del codice fiscale del condominio 33 Capitolo 2. L’assunzione dell’incarico 34 1. Nomina: facoltatività, obbligatorietà e quorum 34 1.1 Modalità di calcolo del numero dei condomini 35 1.2 Nomina da parte dell’Autorità Giudiziaria 36 1.2.1 La scelta dell’amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria ed i registri del Tribunale 38 2. Contatto con i clienti ed importanza di un sopralluogo preliminare 39 2.1 Amministratore di tutti, cioè niente favoritismi e partecipazioni per delega all’assemblea 41 2.2 Nomina in un condominio di cui si conosce l’attuale amministratore: che fare? 41 3. Modalità di nomina 42 3.1 Presentazione del preventivo e sua accettazione 42 3.2 Nomina ed accettazione con successiva presentazione del preventivo 44 4. La redazione del preventivo per il proprio compenso: attenzione a non dimenticare nulla 45 5. Il rapporto di collaborazione: il contratto di mandato 45 5.1 Mandato e amministrazione condominiale 46 6. Comunicazioni previste dall’art. 1129 secondo comma c.c. 47 6.1 Comunicazioni e dati sempre aggiornati: risolvere il problema con la carta intestata ed un cartello nell’edificio 48 6.2 La targa con i recapiti dell’amministratore 48 7. Cambio di domiciliazione delle bollette 49 8. Prima apertura e cambio d’intestazione del conto corrente condominiale 49 9. Comunicazioni agli altri fornitori e incontri conoscitivi 49 10. Richiesta al precedente amministratore di consegnare la documentazione 50 11. Richiesta al precedente amministratore di consegnare la cassa condominiale 51 12. Richiesta di chiarimenti al precedente amministratore 52 13. Fissazione dell’assemblea per la valutazione della situazione pregressa e suggerimenti da parte dell’amministratore52 14. Assunzione dell’incarico durante un anno di gestione: il ricalcolo del preventivo con il compenso pattuito53 15. Redazione del preventivo e del relativo piano di riparto per la gestione annuale Capitolo 3. Primi passi in condominio. 1. L’individuazione delle parti comuni. 53 55 55 2. Servitù, dei diritti dei singoli e delle limitazioni all’uso delle parti comuni e di proprietà esclusiva 57 3. La lettura delle delibere, del regolamento e delle tabelle millesimali 57 4. Litigiosità del condominio: valutazione delle cause in corso e contatto con i legali che seguono le controversie 58 5. Rapporti con i fornitori: la dichiarazione d’avvenuta sostituzione dell’amministratore condominiale59 6. Valutazione dell’esistenza di crediti del precedente amministratore: alle firme al momento del passaggio delle consegne attenzione 59 Può accadere, soprattutto nei condomini con situazioni di morosità, che l’amministratore uscente vanti dei crediti verso la compagine. In casi del genere è lecito domandarsi: chi deve dimostrare l’esistenza di questo credito? 59 Al quesito ha più volte fornito risposta la giurisprudenza. In una delle più dettagliate pronunce in materia si legge che: t59 7. La convocazione della prima assemblea: la rapidità è il miglior biglietto da visita 61 8. Le abitudini dei condomini e l’organizzazione dello studio: mediare e non imporre 61 Capitolo 4. L’attività quotidiana dell’amministratore tra scelte d’opportunità e obblighi giuridici. 63 1. L’organizzazione dello studio 63 2. L’importanza (o meno) della presenza costante sul condominio tra obblighi giuridici e valutazione della reale utilità 63 3. I pagamenti delle rate condominiali: meglio bonifici o versamenti in studio? 64 4. Il rapporto con i condomini: meglio uno studio costantemente aperto o ricevere solo per appuntamento?65 5. L’atto di esercizio del proprio incarico: il provvedimento dell’amministratore 66 5.1 La contestazione dei provvedimenti dell’amministratore condominiale 67 6. La richiesta di documentazione da parte dei condomini: risposte rapide e valutazione delle somme da richiedere 68 7. Il registro di contabilità e l’aggiornamento periodico: tempi e modalità di tenuta 70 8. L’anagrafe condominiale 70 8.1 I dati relativi alle condizioni di sicurezza 71 8.1.1 I dati relativi alle condizioni di sicurezza ed il decreto Destinazione Italia 72 8.2 Formazione e aggiornamento dell’anagrafe condominiale tra doveri di collaborazione per il condomino e poteri d’azione dell’amministratore 72 8.2.2 Dati relativi alle condizioni di sicurezza e contratti di locazione delle unità immobiliari e decreto Destinazione Italia. 73 9. L’attività fiscale 74 10. Le richieste di convocazione dell’assemblea (ai sensi dell’art. 1120 c.c. e 66 disp. att. c.c. ecc): obblighi e conseguenze 74 11. Gli atti conservativi tra azioni concrete e iniziative giudiziarie 75 12. L’esecuzione delle delibere, l’osservanza del regolamento, la disciplina dell’uso delle cose comuni e della fruizione dei servizi nell’interesse comune 77 2.1 Il regolamento ed il divieto di detenzione di animali domestici 80 13. La suggestione dell’amministratore “sceriffo”: applicare le sanzioni non è cosa molto agevole 81 14. Comunicazione del condomino di distacco dall’impianto di riscaldamento: adempimenti 83 15. Comunicazione del condomino di esecuzione di opere nella proprietà esclusiva: adempimenti 83 16. Impianto di ascensore: manutenzione e adeguamenti normativi 84 17. Impianto di riscaldamento: manutenzione, funzionamento ed adeguamenti normativi 87 18. L’attestato di prestazione energetica 88 19. Impianto idrico: manutenzione ed adeguamenti normativi alla luce del d.lgs n. 31/01 89 20. Prevenzione incendi e parti comuni: poteri e doveri dell’amministratore 90 21. Certificazioni di conformità e rispondenza degli impianti 91 22. Privacy e condominio: poteri e doveri dell’amministratore 92 23. La riscossione dei crediti e conto corrente: rinvio 93 Capitolo 5. L’amministratore, i condomini ed il denaro 94 1. Gestione trasparente del condominio: l’obbligo di apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale 94 1.1 Uso del conto corrente vuol dire fine dell’uso del contante? 95 2. L’erogazione delle spese e l’importanza del preventivo di gestione 96 3. L’erogazione delle spese straordinarie per il caso d’interventi manutentivi straordinari urgenti97 4. Le anticipazioni dell’amministratore ed il loro rimborso 99 5. Il pagamento delle rate condominiali: chi decide la frequenza? 100 6. Il ritardo nel pagamento delle quote: conseguenze. 100 6.1 Segue: gli obblighi per l’amministratore 101 6.2 Segue: i rischi per i condomini (compresa sospensione servizi) 101 7. Il decreto ingiuntivo condominiale 102 8. La possibilità per l‘amministratore di agire personalmente in giudizio e l’obbligo di rivolgersi ad un avvocato 104 9. La richiesta delle somme necessarie per intraprendere l’azione legale 105 10. Che cosa accade se il condominio paga prima della notifica del decreto ingiuntivo? 105 11. Le azioni esecutive e le responsabilità dell’amministratore 106 12. La prescrizione dei crediti condominiali 106 13. La solidarietà tra venditore ed acquirente 107 13.1 Niente comunicazione della cessione? Il venditore resta coobbligato 109 14. I rapporti economici tra condominio, proprietario e conduttore 110 15. I rapporti economici tra condominio, nudo proprietario e usufruttuario 111 16. Diritto d’uso e d’abitazione e spese condominiali 112 17. La legge di riforma facilita i morosi? 112 Capitolo 6. L’amministratore alle prese con i piani di riparto 116 1. Ripartizione delle spese: il ruolo della legge e quello degli accordi tra i condomini 116 2. I criteri legali di ripartizione delle spese: la ripartizione secondo i millesimi di proprietà 116 2.1 La ripartizione secondo l’uso 116 2.1.1 Manutenzione di scale ed ascensori 117 2.1.2. Le spese per il lastrico solare di uso esclusivo 118 2.2 Il condominio parziale 119 3. I criteri convenzionali 119 4. La scelta sbagliata dell’amministratore e la scelta derogatoria dell’assemblea: differenze 120 5. Esempi di ripartizione delle spese 121 Capitolo 7. L’amministratore, il preventivo ed il rendiconto di gestione 130 1. Che cosa sono il preventivo ed il rendiconto? 130 2.2 Il riepilogo finanziario 131 2.3 La nota sintetica 132 3. Criterio di cassa o di competenza? 132 4. I tempi di presentazione 134 5. Conseguenze per il caso d’inadempimento 134 6. La revisione contabile 135 7. Le maggioranze necessarie per la deliberazione in merito all’approvazione 136 8. L’approvazione del rendiconto 136 9. L’approvazione del rendiconto con modifiche 136 10. Il respingimento del rendiconto e le conseguenze sulla gestione del condominio 137 11. Il piano di riparto allegato al rendiconto: rinvio 138 12. I gruppi omogenei di spesa: rinvio 138 Capitolo 8. L’amministratore ed il rapporto con i terzi 139 1. L’amministratore tra organo esecutivo e potere d’iniziativa 139 2. Chi sceglie l’impresa di pulizia delle scale? 139 2.1 Attenzione alla regolarità dell’impresa 140 2.2 Pulizia fai da te, perché sconsigliarla? 141 3. Chi sceglie il fornitore di energia elettrica o di gas? 142 4. I rapporti con l’ente erogatore del servizio idrico 143 4.1 Il contatore condominiale ed i così detti contatori di sottrazione 144 5. L’amministratore e la manutenzione e la cura del giardino 145 6. L’amministratore e la piscina condominiale 145 7. L’amministratore ed il costruttore dell’edificio: rinvio 146 8. La gestione del portico aperto ed i rapporti con l’amministrazione comunale 147 9. L’amministratore e la pubblica amministrazione 148 11. L’amministratore ed i condominii confinanti 148 12. L’amministratore ed i creditori del condominio 149 13. Il decreto ingiuntivo contro il condominio e il ruolo dell’amministratore 151 14. La comunicazione del decreto ai morosi ed il caso di mancanza di contestazioni da parte del condominio151 15. L’amministratore ed il fallimento di uno dei condomini 151 16. L’amministrazione, i reati contro le parti comuni ed i poteri di iniziativa 152 17. L’amministratore e la vendita delle parti comuni 152 18. I rumori da edifici limitrofi ed i poteri dell’amministratore 153 19. L’amministratore ed i rapporti con il portiere 153 20. L’amministratore ed il contenzioso “endo-condominiale” ed “eso-condominiale” 154 21. L’amministratore ed il procedimento di mediazione 156 Capitolo 9. L’amministratore ed il fisco. 159 1. Il pagamento delle ritenute d’acconto 159 2. La presentazione del modello 770 161 3. Il così detto quadro AC 161 4. Le agevolazioni per le ristrutturazioni 162 5. Le agevolazioni per la riqualificazione energetica 163 6. Amministratore, imposte e tasse per le parti comuni 164 1. Il ruolo dell’assemblea 165 2. Il ruolo dell’amministratore nell’assemblea 166 3. La convocazione dell’assemblea condominiale 167 4. La comunicazione dell’avviso ed il conteggio dei termini tra spedizione e ricezione 168 4.1 La comunicazione dell’avviso ex art. 1117-ter c.c. 170 4.2 La comunicazione dell’avviso nei casi di decadenza dell’amministratore per la perdita dei requisiti171 5. L’individuazione del soggetto da convocare: il proprietario, l’usufruttuario o il conduttore (e gli equiparabili)?171 6. Immobili in comunione: chi dev’essere convocato e chi deve partecipare? 173 7. Decesso del condomino e eredi: come comportarsi? 173 8. L’ordine del giorno 174 8.1 L’ordine del giorno ex art. 1117-ter c.c. 175 9. Le richieste dei condomini sono vincolanti rispetto alla formazione dell’ordine del giorno? 176 10. La scelta del luogo, del giorno e dell’ora di svolgimento dell’assemblea tra esigenze dei condomini e dell’amministratore 177 11. Amministrare non significa dirigere l’assemblea: come comportarsi durante la riunione 179 11.1 La conferma dell’incarico: essere presente o allontanarsi 179 12. La richiesta di chiarimenti e l’indispensabilità d’un comportamento trasparente 179 13. Le deliberazioni ed i quorum: aiutare i condomini a non sbagliare 180 14. Vari esempi di deliberazioni 180 14.1 Nomina e revoca dell’amministratore 181 14.2 La polizza per l’assunzione dell’incarico 181 14.3 Approvazione del preventivo e del rendiconto di gestione 182 14.4 Attivazione del sito internet condominiale 182 14.5 Installazione di un impianto di videosorveglianza 183 14.6 Innovazioni: nozione e quorum183 14.7 Liti condominiali e dissenso ex art. 1132 c.c. 184 14.8 Mediazione ex d.lgs n. 28/2010 185 14.9 Revisione contabile 186 14.10 Lavori straordinari 186 14.11 Lavori straordinari di notevole entità 187 14.12 Lavori straordinari, innovazioni e fondo riserva obbligatorio 188 14.12.1 Fondo obbligatorio e decreto Destinazione Italia 189 14.13 Il regolamento condominiale 190 14.14 La sostituzione di delibera 193 14.15 L’accensione di un mutuo condominiale 193 14.16 La particolare procedura di modificazione delle destinazioni d’uso 194 14.17 La tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni 195 14.18 Le deliberazioni ai sensi dell’art. 1122-bis c.c. 195 14.19 Lo scioglimento del condominio 196 14.20 Assunzione, licenziamento del portiere e soppressione del servizio di portierato 197 14.21 Approvazione e revisione delle tabelle millesimali 198 14.22 La nomina del consiglio dei condomini 200 14.23 Dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato 200 14.24 Tabella riepilogativa 201 15. Le assemblee dei piccoli condominii senza amministratore 208 16. Le assemblee nei condominii minimi 208 17. Il divieto di delegare l’amministratore e le deleghe 209 18. Presidente e segretario: nomina e funzioni 210 19. Che cosa accade se uno o più condomini si allontanano durante l’assemblea? 211 20. Supercondominio, assemblea, amministratore e rapporti con i vari condominii 211 21. Il verbale: indicazioni per non sbagliare 212 21.1 Il verbale per le deliberazioni ex art. 1117-ter c.c. 213 Capitolo 11. Revoca e cenni sulla responsabilità civile e penale. 215 1. Revoca assembleare 215 1.1 Revoca assembleare senza giusta causa e risarcimento del danno 215 1.2 Revoca assembleare e conferma tacita dell’incarico 216 2. Revoca giudiziale 216 2.1 Le cause di revoca giudiziale 217 2.1.1 Provvedimenti giudiziali eccedenti le proprie attribuzioni 217 2.1.2 Omessa presentazione del rendiconto di gestione 217 2.1.3 Revoca per gravi irregolarità 218 3. La revoca giudiziale ed il preventivo passaggio assembleare 219 4. Il procedimento di revoca 220 5. Revoca, nuova nomina e la prorogatio 220 6. Revoca giudiziale e impossibilità di nuova nomina 221 7. Revoca e risarcimento del danno 221 8. Responsabilità civile: cenni 221 8.1 Responsabilità e tentativo di mediazione 222 8.2 Cose in custodia, responsabilità del condominio e rivalsa sull’amministratore 222 9. Responsabilità penale: cenni Capitolo 12. Le dimissioni e il passaggio di consegne. 1. Le dimissioni e la convocazione dell’assemblea 223 224 224 2. Dimissioni e prorogatio224 3. Dimissioni e ricorso all’Autorità Giudiziaria 225 1. Preventivo di gestione 226 2. Richiesta compenso dopo nomina 229 3. Targa condominiale 231 4. Comunicazione dei dati al momento dell’accettazione dell’incarico (se non s’è provveduto ad inviarli con il preventivo o al momento della richiesta di compenso seguente la nomina) 232 5. Comunicazione ai fornitori dell’assunzione dell’incarico di amministratore 233 6. Richiesta bonaria di consegna della documentazione al precedente amministratore 234 7. Lettera di messa in mora per la documentazione al precedente amministratore 235 8. Ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile per la consegna della documentazione condominiale 236 9. Verbale di passaggio di consegne 238 10. Provvedimento dell’amministratore 239 11. Modello dell’atto di contestazione di un provvedimento dell’amministratore ex art. 1133 c.c. 240 12. Modello di ricorso giudiziale per l’annullamento di un provvedimento dell’amministratore ex art. 1133 c.c. 241 13. Richiesta di accesso alla documentazione condominiale da parte del condomino e relativa richiesta di copia degli atti 243 14. Messa in mora a seguito di mancata risposta alla richiesta di accesso alla documentazione condominiale da parte del condomino 244 15. Modello di richiesta della documentazione condominiale predisposto dall’ufficio dell’amministratore245 16. Lettera di richiesta per la compilazione del registro di anagrafe condominiale e scheda anagrafica 246 SCHEDA ANAGRAFICA CONDOMINIALE 247 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, L. 196/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 249 17. Comunicazione dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. 250 18. Lettera di messa in mora per omesso pagamento dei contributi condominiali 251 19. Lettera di messa in mora per omesso pagamento dei contributi condominiali con contestuale comunicazione di prossima sospensione dei servizi comuni 252 20. Lettera di richiesta somme per un’azione di recupero del credito 253 21. Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. 254 22. Richiesta del condomino rivolta all’amministratore di corretta applicazione dei criteri legali 256 23. Lettera di sollecito per la convocazione dell’assemblea al fine di discutere sul rendiconto 257 24. Contratto di appalto per la pulizia degli spazi comuni 258 25. Lettera per la disdetta del servizio di pulizia delle parti comuni 260 26. Richiesta all’impresa di pulizie di informazioni sull’iscrizione alla C.C.I.A.A. 261 27. Contratto per la prestazione del servizio di giardinaggio 262 28. Lettera per la disdetta del servizio di manutenzione del giardino condominiale 264 29. Richiesta dell’amministratore al Comune degli interventi in relazione alle servitù di uso pubblico265 30. Richiesta dell’amministratore al proprietario del fondo vicino per chiedere l’accesso per l’esecuzione opere di manutenzione 266 31. Richiesta del nome dei condomini morosi 267 32. Comunicazione del nome dei condomini morosi 268 33. Richiesta di ammissione allo stato passivo 269 34. Segnalazione alla pubblica autorità di rumori intollerabili dagli edifici limitrofi 270 35. Querela per reati contro il disturbo e le occupazioni delle persone 271 36. Querela per reati contro le parti comuni 272 38. Avviso di convocazione ex art. 1117-ter c.c. 274 39. Avviso di convocazione per deliberazione in merito all’assegnazione dell’incarico di revisione contabile275 40. Richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte dei condomini ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. 276 41. Autoconvocazione a seguito di richiesta ai sensi del primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. 277 42. Richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte di uno o più condomini per la discussione sulle innovazioni ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c. 279 43. Richiesta all’amministratore di evitare o svolgimento delle assemblee in determinati giorni ed orari280 44. Delega a partecipare all’assemblea di condominio così detta in bianco 281 45. Delega a partecipare all’assemblea di condominio con indicazione di voto 282 46. Verbale assemblea condominiale 283 47. Delibera di assegnazione dell’incarico di revisione contabile 284 48. Delibera di approvazione del rendiconto 285 49. Delibera di approvazione del rendiconto modificato 286 50. Delibera di scelta dell’impresa per la pulizia delle parti comuni 287 51. Delibera di scelta dell’impresa per i servizi di giardinaggio 289 52. Delibera ai sensi dell’art. 1117-ter c.c. 291 53. Delibera di regolamentazione degli orari, del luogo e dei giorni di svolgimento dell’assemblea 292 54. Delibera di costituzione di un fondo speciale di pari all’importo all’ammontare dei lavori 293 55. Delibera di approvazione di un regolamento condominiale 294 56. Delibera di sostituzione di altra decisione assembleare 295 57. Avviso di convocazione assemblea ordinaria del supercondominio 296 58. Delibera dell’assemblea ordinaria del supercondominio 297 59. Comunicazione del rappresentante del condominio rispetto alle decisioni prese nel supercondominio298 60. Ricorso per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio 299 61. Ricorso per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio 300 62. Regolamento condominiale 301 63. Lettera di messa in mora dell’amministratore revocato per il risarcimento del danno 304 64. Lettera di dimissioni e contestuale convocazione dell’assemblea per la nomina di nuovo amministratore305 APPENDICE NORMATIVA 306 Capitolo 1. Iniziare ad amministrare 1. Amministrazioni condominiali: i dati di un fenomeno indefinito Quanti avvocati esercitano la professione forense in Italia? Quanti medici, quanti ingegneri, quanti biologi, quanti veterinari, quanti architetti? Per rispondere a queste domande è sufficiente scartabellare qualche statistica ufficiale per trovare velocemente risposta. Quanti sono gli amministratori di condominio in Italia? Il responso al quesito, in questo caso, non può essere certo. Si può sapere con certezza il numero di portieri (parliamo sempre di persone che lavorano nell’ambito della legalità), il numero d’imprese abilitate ad effettuare l’attività di pulizia, i manutentori di ascensori ed in generale le ditte abilitate a manutenere determinati impianti, ma non il numero esatto di amministratori condominiali. Non esiste e mai s’è pensato di farlo, un censimento degli amministratori immobiliari. Non c’è certezza sul numero dei condominii esistenti in Italia (non tutti si sono dotati del codice fiscale), figurarsi se ve ne può essere sul numero degli amministratori. Allora bisogna affidarsi alle elaborazioni dei dati noti. Il “2°rapporto Censis-Anaci” (datato marzo 2006), sulla base di una serie di proiezioni statistiche e dati stimati è arrivato a concludere che nel nostro paese si possa ipotizzare un universo di oltre 900.000 condomini; dei quali 740.000 con codice fiscale e 330.000 con presentazione di un modello 770. In questo contesto la figura dell’amministratore è presente in circa un terzo delle compagini di cui si stima l’esistenza. “Se l’osservazione viene spostata sul fronte degli amministratori – si legge nel rapporto citato – in attesa che un successivo studio esamini in dettaglio l’articolazione della professione, è possibile comunque pervenire ad una ripartizione così articolata: • 41.000 professionisti per complessivi 328.000 condomìni amministrati (modello 770); • di questi almeno 5.000 amministrano un solo condominio [...]” (2° rapporto Censis-Anaci, marzo 2006). Quarantuno mila professionisti. Che cosa vuol dire? Che come per avvocati, ingegneri, ecc. anche gli amministratori hanno dovuto conseguire un diploma di laurea per poi abilitarsi all’esercizio della professione attraverso un esame di stato? Le cose non stanno propriamente così. Per professionisti s’intende persone che gestiscono condomini traendo da quegli incarichi il loro sostentamento. Insomma persone che vivono di quel lavoro. Tutto qui. Rebus sic stantibus: chi può assumere l’incarico di amministratore di condominio? 2. I requisiti per l’amministrazione di un condominio alla luce della legge n. 220/2012 Di fronte all’affermazione in base alla quale “per amministrare un edificio è sufficiente esclusivamente aver raggiunto la maggiore età e quindi essere in possesso della piena capacità d’agire”, tantissime persone restavano letteralmente basite. Usiamo il verbo al passato poiché oggi le cose sono cambiate. In meglio o in peggio? Le valutazioni le proporremo alla fine, in primis è decisamente più utile comprendere chi può amministratore un condominio. Due le date che fungono da spartiacque: 18 giugno 2010 (vedi infra Par. 4) e 18 giugno 2013. Partiamo da quest’ultima. Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 220/2012, intitolata modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, ai più nota come riforma del condominio. Ebbene questa legge ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del www.condominioweb.com © 15 codice civile, tra le varie, una norma, l’art. 71-bis che recita: Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: 1. che hanno il godimento dei diritti civili; 2. che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 3. che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 4. che non sono interdetti o inabilitati; 5. il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; 6. che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 7. che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f ) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f ) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica (art. 71-bis disp. att. c.c.). Tornando al parallelo fatto nel paragrafo precedente, si può vedere che decidere d’intraprendere l’attività di amministratore condominiale sia sicuramente meno impegnativo di quella necessaria per abilitarsi alla professione di avvocato, medico, ingegnere, ecc. ma che, rispetto alla normativa previgente, s’è posto qualche punto fermo anche in questo settore. 2.1 Godimento dei diritti civili Che cosa vuol dire che per assumere l’incarico di amministratore è necessario avere godimento dei diritti civili? In buona sostanza significa avere la piena capacità giuridica, ossia la libertà di compiere atti giuridici senza alcuna limitazione. Chi può certificare ciò? E’ sufficiente un’autocertificazione? Molto spesso si vive una sorta d’inebriamento da autocertificazione, come se ognuno di noi avesse la possibilità di certificare qualunque cosa a chicchessia. Le cose non stanno così. Esiste un decreto, esattamente il d.p.r. 445/2000 16 www.condominioweb.com © che, agli artt. 40 e ss., specifica chiaramente cosa ed in che contesto può essere autocertificato (Giù le carte! Come eliminare i certifcati inutili. Guida all’autocertificazione.). In breve: le autocertificazioni valgono solamente nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tizio può autocertificare al Comune Beta, al quale sta presentando domanda di partecipazione ad un concorso (o magari di richiesta di concessione d’un beneficio), di essere in possesso di godimento dei diritti civili (art. 46 d.p.r. n. 445/2000), ma lo stesso Tizio nei rapporti con i privati deve dimostrare le sue affermazioni con, come si suole dire, le carte alla mano. Insomma se a Tizio viene proposto di amministrare un condominio e se l’assemblea gliene fa domanda, non è sufficiente l’autocertificazione ma si rende necessaria la certificazione del godimento dei diritti civili rilasciata dagli uffici competenti. Tale attestazione può essere rilasciata dall’Autorità Giudiziaria attraverso un certificato. Nel certificato di godimento dei diritti civili è attestato che, nei cinque anni precedenti la richiesta, nei confronti del richiedente non sono stati emessi provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso procedure aventi lo stesso oggetto. Il certificato di godimento dei diritti civili non può essere rilasciato a persone diverse dall’interessato a meno che non si tratti di persona da questo incaricata con delega contenuta nella domanda. In tal caso è necessario presentare assieme alla domanda copia del documento d’identità del delegante e della persona delegata. La domanda, infine, deve essere sempre firmata dall’interessato (anche nel caso di richiesta per delega). Si può ottenere copia del certificato in esame presso il tribunale del luogo di residenza dell’interessato. 2.2 Assenza di condanne penali Per amministrare un condominio non bisogna aver avuto “grane con la giustizia”. Insomma per assumere l’incarico non si deve essere stati condannati…per alcuni tipi di reato. E’ chiara in tal senso la lettera b) del primo comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c., a mente della quale possono assumere l’incarico di amministratore color che: “non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni” Vale la pena comprendere, più nello specifico, a quali reati fa riferimento questo articolo. Per delitti contro la Pubblica amministrazione contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e contro il patrimonio, il riferimento è ai reati sanzionati dai Titoli secondo (artt. 314-360), terzo (artt. 361-401), settimo (artt. 453-498) e dodicesimo (artt. 624-649) del Libro secondo del codice penale. Esempi Non può assumere l’incarico di amministratore chi è stato condannato per i delitti di peculato, concussione o corruzione che sono reati contro la pubblica amministrazione. Lo stesso dicasi per chi è stato condannato per calunnia, reato contro l’amministrazione della giustizia, per fabbricazione di monete false, reato contro la fede pubblica, o per furto o appropriazione indebita, classici delitti contro il patrimonio. Le incompatibilità nel caso di sanzioni penali non si fermano qui. Il Legislatore, infatti, non ha usato solamente il riferimento a specifiche tipologie di delitti ma ha anche guardato alla gravità dell’offesa in termini di pena comminabile. Così facendo sono da ritenersi impossibilitati ad assumere l’incarico di amministratore tutti coloro i quali siano stati condannati, ad esempio, per omicidio volontario (art. 575 c.p.) o per violenza sessuale (art. 609 c.p.). Possono amministrare invece, coloro che sono stati condannati per sequestro di persona (pena minima otto mesi, art. 605 c.p.) o per atti persecutori (il così detto stalking, art. 612-bis c.p., pena minima sei mesi). Deve ritenersi, in assenza di specifiche contrarie disposizioni, che l’intervenuta riabilitazione del www.condominioweb.com © 17 condannato, facendo venire meno “ogni altro effetto penale della condanna” (art. 178 c.p.) consenta di riappropriarsi della facoltà d’assumere l’incarico di amministratore (cfr. anche Cass. SS.UU. 20.04.1994). 2.3 Misure di prevenzione Non possono amministrare coloro i quali sono stati “sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione”. Misure di prevenzione sono quei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria volti a contrastare l’asserita pericolosità d’una persona, per la cui applicazione non è necessaria una condanna (per l’appunto si parla di misure preventive). Possono essere personali (es. sorveglianza speciale) o patrimoniali (sequestro, confisca). Una persona cui è stata imposta la misura della sorveglianza speciale, ad esempio, può assumere l’incarico di amministratore condominiale solamente se sia intervenuta riabilitazione. 2.4 Interdizione e inabilitazione Non possono assumere l’incarico di amministratore di condominio gli interdetti e gli inabilitati. Si tratta di misure che limitano la capacità di agire (es. firma di contratti, disposizioni patrimoniali in genere) e che riguardano soggetti con particolari patologie o che comunque sono incappati in problemi con la giustizia. 2.5 Protesto e amministrazione condominiale Di protesti l’Italia è piena, si potrebbe parafrasare in questo modo un vecchio detto. Se non è proprio così, sicuramente grazie alla legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio), la persona il cui nome sia finito nell’elenco dei protesti cambiari non può assumere l’incarico di amministratore. Cos’è l’elenco dei protesti? E’ un documento tenuto dalle Camere di Commercio nel quale è annotato il nome delle persone che non hanno pagato le cambiali (cfr. R.d. n. 1669/1933 e L. n. 480/95). La cancellazione dal registro fa venir meno la causa ostativa all’assunzione dell’incarico. 2.6 Istruzione dell’amministratore Prima dell’entrata in vigore della legge n. 220/2012 (ed ancora oggi sia pur in ben determinati casi), certificazione dell’istruzione e amministrazione condominiale erano due mondi a se stanti. Poteva assumere l’incarico di amministratore il laureato, al pari di chi non aveva nemmeno il diploma di scuola elementare. Dal 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della così detta riforma, possono assumere incarichi di amministratore solamente coloro i quali “hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado”. Nel prosieguo ci soffermeremo sul regime delle eccezioni perché, come s’è accennato, non tutti gli amministratori devono essere in possesso di questo requisito. 2.7 Formazione iniziale ed aggiornamento Dal 18 giugno 2013, è questa probabilmente la novità che ha portato maggiori discussioni ed incertezza, 18 www.condominioweb.com © può assumere l’incarico di amministratore solamente chi ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art. 71-bis, primo comma lett. g), disp. att. c.c.). 3. Il corso di formazione iniziale e di aggiornamento La legge n. 220/2012 ha inserito nelle disposizioni di attuazione del codice civile l’art. 71-bis che, tra le altre cose, prevede che possano assumere incarichi solamente quelle persone che abbiano seguito (e superato) un corso di formazione iniziale e che poi, durante la propria attività, abbiano anche seguito dei corsi di aggiornamento periodici. Uniche eccezioni per questi requisiti: a) essere un amministratore interno, ossia amministrare un edificio nel quale s’è proprietari di un’unità immobiliare; b) per chi ha amministrato per almeno un anno tra il 18 giugno 2010 ed il 18 giugno 2013, non c’è bisogno del corso di formazione periodica. L’art. 71-bis disp. att. c.c. non contiene alcun’altra indicazioni in merito ai tali corsi. È stato necessario un nuovo intervento del legislatore, con la legge n. 9/2014 (di conversione del così detto decreto destinazione Italia) e quindi il d.m. n. 140/14, approvato sulla scorta di quanto stabilito in questa legge, per fare chiarezza sulla materia. Il decreto ministeriale, altrimenti detto Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la formazione degli amministratori di condominio nonche’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, contiene le norme che riguardano le modalità di svolgimento di tali corsi, la loro durata, nonché i requisiti dei formatori e dei così detti responsabili scientifici, ossia di coloro che certificano la rispondenza del corso alle regole dettate dal suddetto decreto ministeriale. Chi decidesse d’intraprendere l’attività di amministratore condominiale, quindi, a partire dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del decreto, deve seguire un corso di formazione iniziale della durata di almeno 72 ore, delle quali almeno un terzo dedicate a esercitazioni pratiche, i cui formatori ed il cui responsabile scientifico devono possedere specifiche competenze in materia di amministrazione condominiale o sicurezza degli edifici. I corsi di formazione iniziale possono essere seguiti in via telematica, ma l’esame finale deve tenersi nella sede indicata dal responsabile scientifico. È a quest’ultimo (che il regolamento specifica debba essere scelto tra avvocati, professionisti dell’area tecnica – ingegneri, geometri, ecc. – magistrati o professori anche in pensione purché tutti esperti nel diritto condominiale o nella sicurezza degli edifici) che spetta il compito di verificare la rispondenza del corso ai dettami ministeriali, nonché la certificazione delle competenze dei formatori. Questi ultimi possono essere scelti tra persone in possesso della laurea anche triennale, professionisti dell’area tecnica, e professori che abbiano al loro attivo almeno due pubblicazioni con codice ISBN in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici. Sia i responsabili scientifici che i formatori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità che coincidono con quelli che deve possedere ch’intende assumere incarichi di amministrazione condominiale. L’inizio del corso dev’essere comunicato, al massimo entro la data di partenza, al ministero tramite indirizzo pec ad un indirizzo pec del ministero appositamente dedicato. Chi intenda seguire un corso di formazione iniziale, quindi, deve verificare che l’organizzatore si sia rivolto ad un responsabile scientifico e che l’inizio sia stato correttamente comunicato. Corsi di aggiornamento www.condominioweb.com © 19 Il d.m. n. 140/2014, all’art. 5, prevede che l’obbligo di aggiornamento dell’amministratore ha cadenza annuale e che i corsi debbano avere la durata di almeno quindici ore e che si tengano sugli elementi in materia di amministrazione condominiale, sull’evoluzione normativo giurisprudenziale, nonché sulla risoluzione di casi teorico pratici. I corsi devono essere tenuti da formatori esperti in materia condominiale e sovraintesi da un responsabile scientifico. Queste figure devono essere le stesse previste per i corsi di formazione iniziale. Come per i corsi di formazione iniziale, anche per quelli di aggiornamento deve tenersi un esame finale e deve essere inviata preventiva o contestuale comunicazioni d’inizio al Ministero di Giustizia. I corsi possono essere tenuti in via telematica, ma l’esame finale deve svolgersi nella sede indicata dal responsabile scientifico. Non hanno alcun valore legale ai fini della formazione periodica disciplinata dal d.m. n. 140/2014 singoli eventi formativi della durata di poche ore (es. mezza giornata) se non inserite nell’ambito di un corso di aggiornamento di almeno 15 ore che si chiuda con un esame finale. 3.1 Formazione dell’amministratore e la legge sulle professioni non regolamentate Esistono alcune professioni, ad esempio quella di avvocato, ingegnere, medico, architetto, geologo, commercialista, ecc., che vengono dette professioni regolamentate. Per esercitare l’attività forense è necessario conseguire una laurea, frequentare lo studio d’un avvocato per il così detto periodo di pratica, e dopo di che sostenere e superare un esame di Stato. Altre professioni, quelle che sono emerse e si sono sempre più affermate e diffuse nel corso degli ultimi anni, possono essere esercitate senza particolari abilitazioni. Si pensi all’attività d’interprete e traduttore, al programmatore di siti web, ecc. Si tratta delle professioni non organizzare in albi o collegi, le così dette professioni non regolamentate. Queste, dal gennaio del 2013, hanno una legge di riferimento (la legge n. 4 del 14 gennaio 2013) che ne disciplina alcuni aspetti. Innanzitutto la definizione. Che cosa deve intendersi per professioni non organizzare in albi o collegi? L’art. 1, secondo comma, della legge n. 4, afferma che “si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. La professione non regolamentata può avere qualcosa in comune con il lavoro autonomo, il lavoro imprenditoriale ed anche con le professioni regolamentate pur non invadendone il campo. Indubbiamente non sempre è semplice individuare chi possa definirsi professionista ai sensi della legge n. 4 del 2013 ma pare possano sorgere pochi dubbi sul fatto che l’amministratore di condominio debba essere considerato tale. La legge prevede un articolato meccanismo di certificazione delle associazioni di categoria dei professionisti e, di conseguenza, anche di coloro che vi partecipano. Tenendo presenti queste considerazioni ed anche in ragione delle obiettive difficoltà a dare forma alla nozione e pratica attuazione di formazione iniziale e periodica imposta dalla legge n. 220/2012, in molti hanno ipotizzato che la soluzione fosse da rintracciare nell’interpretazione sistematica delle due norme di legge. Insomma una conclusione del genere: le associazioni iscritte negli elenchi ministeriali di cui alla legge n. 4 o comunque quelle che hanno richiesto ed ottenuto la certificazione UNI possono tenere corsi di formazione iniziale e periodica per gli amministratori di condominio. C’è un “però”: la legge n. 4/2013 si base sull’autoregolamentazione volontaria delle così dette professioni non regolamentate, mentre la legge n. 220 prevede una vera e propria barriera all’assunzione degli incarichi ma non dice, né implicitamente, né esplicitamente, che i famigerati corsi iniziali e periodici possano essere tenuti solamente dalle associazioni di cui sopra. In buona sostanza sulla formazione urgono norme attuative per evitare che un mercato libero si trasformi in una giungla in cui l’unico obiettivo è il profitto dei formatori e non la qualità della formazione degli amministratori e quindi la garanzia per i consumatori (in questo caso i 20 www.condominioweb.com © condomini). Così scrivevamo prima dell’entrata in vigore del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145. Vediamo, allora, come cambierà la situazione nel vigore di questa nuova legge. 4. Regime delle eccezioni ai requisiti per l’assunzione dell’incarico Inserire delle limitazioni per l’assunzione dell’incarico di amministratore condominiale senza tener conto che tantissime persone (si stima più di quarantamila) fanno di questi incarichi una vera e propria prima ed unica professione avrebbe significato rischiare di compromettere molte carriere e di conseguenza mettere in difficoltà i diretti interessati nonché le strutture e, magari, intere famiglie. Sicuramente queste considerazioni sono state tenute in debito conto dal Legislatore che ha previsto una serie di eccezioni, alcune delle quali anche criticabili. Partiamo dagli amministratori che già esercitavano questa professione al momento di entrata in vigore della così detta riforma del condominio. L’art. 71­-bis, quinto comma, disp. att. c.c. prevede che: A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f ) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. E’ qui che torna utile il riferimento al 18 giugno 2010 di cui s’è fatto cenno nel Par. 2. Bisogna aver amministrato per almeno un anno nei 3 anni precedenti al 18 giugno 2013 (data di entra in vigore della legge) per non dover possedere i seguenti requisiti: 1. diploma di scuola secondaria di secondo grado; 2. frequenza (e superamento) del corso di formazione iniziale. Che cosa vuol dire esattamente “aver svolto l’attività di amministratore di condominio”? E’ necessario aver amministrato almeno un condominio per almeno un anno (di gestione) tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013, oppure basta aver aperto la partita IVA per l’esercizio di quell’attività. Per completezza si precisa che Il codice attività da indicare quando si attiva una partita IVA è il 68.32.00 specificamente destinato ad Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi (cfr. sul punto l’ultima guida pubblicata dell’agenzia delle entrate “Condominio: Adempimenti e agevolazioni fiscali”, del 2007 e quindi in parte non in linea con quanto stabilito dalla legge n. 220/2012). Ad avviso di chi scrive un conto è la regolarizzazione fiscale della posizione dell’amministratore, altro l’effettiva amministrazione. Che cosa vuol dire ciò? Un esempio chiarirà il concetto. Se si desse per buona la tesi che “l’esercizio dell’attività debba fare riferimento alla partita IVA”, allora si dovrebbe concludere che nessun amministratore così detto interno (quello che amministra un condominio nel quale è proprietario di un’unità immobiliare) possa assumere incarichi di gestione di altri condomini perché magari negli ultimi 3 anni ha gestito solo la compagine in cui abitava senza necessità di attivare una partita IVA. Per questi soggetti resta comunque obbligatoria la formazione periodica. Proprio il riferimento ai così detti amministratori interni, ci consente di passare ad esaminare l’altra eccezione ai requisiti previsti per l’assunzione dell’incarico. A mente del secondo comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c.: I requisiti di cui alle lettere f ) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. www.condominioweb.com © 21 Quindi il così detto interno, ossia il proprietario di un’unità immobiliare nel condominio, non solo non deve avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ma non deve nemmeno aver frequentato il corso iniziale né deve frequentare quelli di formazione periodica. La norma non passa esente da critiche. Spieghiamo perché. Una persona che, fortuna sua (o sfortuna se si guarda all’IMU), è proprietaria di dieci, venti o trenta unità immobiliari in altrettanti edifici è da ritenersi condomino dello stabile e quindi astrattamente in grado di amministrare tutte le compagini alle quali partecipa senza avere alcuno dei requisiti necessari, contrariamente, a chi ha iniziato l’attività di amministratore di condominio dopo l’entrata in vigore della riforma. Come se bastasse essere proprietari per sapere come si amministra. La legge sul punto poteva essere scritta in modo decisamente migliore. 1.4 Un caso limite: l’amministratore-avvocato L’avvocato iscritto all’ordine e che esercita regolarmente la professione forense può assumere l’incarico di amministratore condominiale? La domanda è chiara e riguarda la compatibilità tra due professioni. La risposta è incerta, perché la legge sull’ordinamento forense non è molto chiara o meglio è generica e di tale genericità ha dato dimostrazione il Consiglio Nazionale forense con due interpretazioni agli antipodi. La querelle nasce per due motivi. In primis c’è la legge forense (l n. 247/2012), la nuova legge firmata dal Capo dello Stato sul finire del 2012. All’art. 18 del suddetto provvedimento, è specificato che la professione di avvocato è incompatibile con: “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro” (art. 18, , primo comma lett. a), l. n. 247/2012). In questo contesto normativo sono state pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), all’inizio di febbraio del 2013, una serie di F.A.Q. (Frequently asked questions , ossia domande poste frequentemente) cui ha dato risposta l’Ufficio studi del summenzionato Consiglio nazionale. Una di queste, l’ultima, la n. 32, recitava: L’esercizio della professione è compatibile con l’attività di amministratore di condominio? La risposta non lasciava adito a dubbi: No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a). Apriti cielo! Come si suol dire. La risposta ha fatto alzare la protesta dei tanti, tantissimi amministratoriavvocati, alle volte nominati dagli stessi Tribunali. Il C.N.F. ha fatto parziale marcia indietro facendo 22 www.condominioweb.com © sparire il quesito e la risposta. Il 20 febbraio, è qui si ha il cambio di direzione (rectius di idea), la commissione consultiva del C.N.F. stabilisce che, a suo modo di vedere non c’è nessuna incompatibilità tra l’attività di amministratore e quella di avvocato. Anzi “anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un’attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell’attività all’area del mandato e di quest’ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest’ultima il citato requisito” (Estratto del verbale della Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense Seduta del 20 febbraio 2013; rel. Cons.Avv. Ubaldo Perfetti). In buona sostanza per ora non c’è nessuna incompatibilità anche se la strada che s’è deciso di seguire è davvero stretta e nulla vieta che si possa tornare alla soluzione originaria. 5. Amministratore persona fisica o giuridica? L’amministratore di un condominio dev’essere una persona fisica o l’incarico può essere affidato anche ad una persona giuridica (leggasi società di capitali)? Prima dell’entrata in vigore della riforma la legge non dava soluzione al quesito. Per trovare risposte, quindi, era necessario scandagliare nel mare delle sentenze condominiali. La Cassazione, inizialmente, riteneva che “la disciplina del condominio sembra presupporre necessariamente la figura dell’amministratore come persona fisica […] tale conclusione si impone proprio considerando che l’incarico ad amministrare va inquadrato nell’ambito del contratto di mandato, che è un istituto basato essenzialmente sulla fiducia” (Cass. 9 giugno 1994, n. 5608). Qualche anno più tardi, come spesso accade, i giudici di piazza Cavour ribaltarono completamente il proprio orientamento (revirement, si dice in gergo giuridico), affermando che “non esistendo alcuna disposizione di legge, la quale abbia escluso che la persona giuridica possa esercitare l’incarico di amministratore di condominio, la soluzione della questione, che non può essere decisa con una precisa disposizione di legge e nemmeno avendo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, deve ricavarsi dai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (art. 12 preleggi)” e che in questo contesto non si può non concludere che “anche una persona giuridica può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica” (Cass. 24 ottobre 2006 n. 22840). La legge n. 220/2012 ha inteso ribadire quest’ultimo orientamento. L’art. 71-bis disp. att. c.c., che come abbiamo avuto modo di vedere si occupa della figura dell’amministratore, al terzo comma specifica che: “Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi”. Caso pratico La società Alfa s.p.a. viene nominata amministratrice del condominio Beta. I requisiti di onorabilità, istruzione e formazione richiesti per le persone fisiche dovranno essere posseduti dalle persone indicate nella norma testé citata. In buona sostanza così facendo s’è voluto evitare che le società potessero non possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli altri amministratori. Caso pratico 2 www.condominioweb.com © 23 Che cosa accade se la società è proprietaria di un’unità immobiliare in un edificio in condominio e viene nominata amministratrice? Come per il così detto amministratore interno persona fisica, anche per la società non sarà necessario avere tra i propri soci e/o dipendenti persone che posseggano i requisiti d’istruzione e formazione. Caso pratico 3 Gestisco da anni una serie di condominii. Ho pensato di trasformare il mio studio individuale in una società a responsabilità limitata (s.r.l.). che cosa devo fare per il passaggio di gestione da me alla società? In casi del genere anche se si tratta di s.r.l. con unico socio corrispondente con l’amministratore in carica, la persona fisica e la persona giuridica sono soggetti di diritto differenti. Per perfezionare il passaggio di amministrazione in capo alla società, quindi, sarà necessario presentarsi dimissionario all’assemblea e ottenere dai condomini la nomina come amministratore della società della quale s’è soci. 6. Perdita e mancanza dei requisiti Un amministratore incappa in una disavventura finanziaria e il suo nome finisce nell’elenco dei protesti. Oppure ancora un amministratore abituato a “fuggire” con le casse dei condominii che amministra viene condannato per appropriazione indebita o ancora il mandatario della compagine a seguito di una grave malattia viene interdetto. In casi del genere – ossia per situazioni in cui una persona è nominata amministratore, incarico inizialmente accettato – che cosa accade? A Dircelo è il quarto comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c. che recita: La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. I requisiti sono quelli di cui s’è parlato nei paragrafi 2.1 e seguenti eccezion fatta per istruzione e formazione (che evidentemente non possono essere perdute). Perso uno di questi requisiti, l’amministratore decade ex lege dall’incarico, senza che sia necessario un accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Quindi in questi casi una volta che s’è venuti a conoscenza (le modalità sono indifferenti, ossia purché non vi siano violazioni della privacy non è necessaria la comunicazione dell’amministratore), ciascuno dei condomini, senza formalità (quindi senza rispettare le regole dettate per la convocazione dell’assemblea, vale a dire l’art. 66 disp. att. c.c., si veda infra Cap. X) può convocare l’assemblea per sostituire l’amministratore decaduto ex lege dall’incarico, salvo che si tratti di amministratore interno. Che cosa accade se, per sbaglio o peggio ancora in malafede, uno dei condomini abbia convinto i suoi vicini che l’amministratore ha perso i requisiti per gestire la compagine? In tali situazioni, a parte i risvolti penali della vicenda (es. il condomini potrebbe essere indagato per truffa), l’amministratore non può far altro che chiedere un risarcimento del danno ma non esiste uno strumento che gli consenta di impugnare la delibera per ottenere la caducazione della nuova nomina e di conseguenza la riassunzione dell’incarico. Non molto diverso il caso dell’amministratore che ab origine non ha i requisiti per assumere l’incarico di gestione. Si pensi ad una nomina di un amministratore condannato per reati contro la pubblica amministrazione o di un personaggio senza diploma di scuola secondaria di secondo grado (che però non rientri nella categoria di chi non deve possedere tale requisito, cfr. supra Par. 4). S’è detto appena sopra che nell’ipotesi di perdita dei requisiti in costanza di incarico, caso nel quale l’amministratore decade ex lege; nel caso di mancanza ab origine, la nomina dev’essere considerata invalida e quindi ciascun condomino può provvedere, senza formalità, alla convocazione dell’assemblea per una nuova nomina. 24 www.condominioweb.com © D’altronde se la situazione è questa per la perdita dei requisiti, perché non dovrebbe esserlo anche per il caso di mancanza fin dall’inizio? L’amministratore che è stato nominato in tal modo, soprattutto se ha celato l’assenza dei più volte menzionati requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c., potrebbe andare incontro ad una denuncia penale per truffa (art. 640 c.p.). 7. Apertura della partita IVA o costituzione di una società? Chi è arrivato a leggere questo paragrafo senza saltare quelli precedenti si sarà già fatto un’idea che non tutte le persone possono esercitare l’attività di amministratore condominiale (chi non l’ha fatto lo faccia perché sapere se, di base, si può o non può iniziare quest’attività non è cosa di poco conto). E’ necessario essere, per sintetizzare al massimo, delle persone oneste, istruite e bisogna avere una preparazione teorica di fondo garantita da un corso di formazione iniziale e poi da quella periodica (s’è vista in precedenza la grande confusione sulla materia supra Par. 3).“Ok – dite tra voi stessi – ho questi requisiti, ma adesso che cosa devo fare?” La prima cosa da fare è probabilmente la più importante per iniziare con il piede giusto, dato che riguarda i rapporti con il fisco, ed è l’attivazione di una partita IVA. Una guida reperibile sul sito istituzionale dell’agenzia delle entrate ci dice che “per avviare l’attività, l’amministratore deve richiedere la partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della stessa utilizzando, se si tratta di persona fisica, il Modello AA9/8 che si può prelevare gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione “Modulistica”. Il codice attività da indicare nel predetto modello è il 68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi”. Insomma se si decide che della professione di amministratore di condominio si vuol fare il lavoro di cui vivere è necessario attivare la partita IVA. E’, comunque, sempre consigliabile farsi assistere dal proprio commercialista di fiducia anche e soprattutto per comprendere quale regime fiscale poter utilizzare (es. regime dei così detti minimi) o per valutare altri aspetti. Ad esempio se si amministra un solo condominio (quello in cui si abita), l’occasionalità della prestazione rende sicuramente superflua l’apertura della partita IVA. Ma se si posseggono dieci appartamenti in altrettanti edifici e li si amministra tutti, approntando un organizzazione stabile per l’assolvimento dell’incarico, allora la partita IVA sarà necessaria. Allo stesso modo l’apertura di partita IVA per lavoratore dipendente nel settore privato pone delle problematiche di natura previdenziale che un commercialista o un consulente del lavoro sono in grado di risolvere partendo dall’attività subordinata svolta. Può anche capitare che chi intende iniziare l’attività di amministrazione condominiale voglia farlo in un modo completamente differente rispetto all’impostazione “classica” che si ha come punto di riferimento. Insomma intraprendere l’attività di amministratore condominiale non come professionista alla stregua, sostanzialmente, d’un iscritto ad un albo, ma come imprenditore che eroga servizi organizzati in forma d’impresa. Si pensi alla persona che voglia capitalizzare al massimo le varie esperienze accumulate e che abbia la possibilità di porsi come erogatore di servizi al condominio. Non solamente come amministratore ma anche come soggetto in grado di garantire la pulizia dell’edificio, la manutenzione degli impianti, insomma un punto di riferimento unico per tutte ciò che riguarda la gestione di un edificio. In questi casi, molto probabilmente, la forma migliore per iniziare l’attività è quella di costituire una società di persone o di capitali. In questi casi è consigliabile (oltre che alle volte obbligatorio) rivolgersi a professionisti (commercialisti, avvocati, notai) che abbiano l’esperienza giusta per consigliare la forma societaria migliore (anche in relazione all’investimento che s’intende effettuare) per iniziare l’attività d’impresa. www.condominioweb.com © 25 8. Posizione previdenziale dell’amministratore Gestione separata INPS. La locuzione, ai più, forse non suonerà nuova. Si tratta del regime previdenziale e pensionistico, a cui chi intraprende l’attività di amministratore condominiale (se questa non è attività che va a sommarsi ad altra per la quale è prevista una cassa di previdenza specifica, es. Cassa forense, Inarcassa, ecc.) deve iscriversi. L’obbligo di legge è stato costituito dalla cosi detta riforma Dini (legge n. 335/1995) ed in particolare dai commi 26-32 dell’art. 2. La misura contributiva è determinata anno per anno dell’istituto nazionale di previdenza sociale. Per il 2013 esso è pari al 27,72% del reddito netto per i così detti amministratori puri (quelli che svolgono solamente quest’attività) e del 20% (per lavoratori soggetti ad altre forme obbligatorie previdenziali o pensionati) (cfr. circolare numero 27 del 12-02-2013). Non raggiungere il reddito minimo preso come parametro per il calcolo del contributo da versare (il così detto minimale) vuol dire non vedersi considerato l’intero anno contributivo ai fini previdenziali ma solamente i mesi per i quali s’è versato in proporzione al così detto minimale (cfr. art. 2, ventinovesimo comma, l. n. 335/1995). Il reddito minimo per il 2013 è pari ad € 15.357,00 per cui chi è iscritto solamente alla gestione separata deve versare, per vedersi riconosciuto l’intero anno contributivo il 27,72% di tale somma, ossia € 4.256,96. Guadagnare di meno, es. € 10.000,00 ai fini contributivi, vuol dire versare di meno, vale a dire € 2.772 (ossia il 27,72% del reddito) ma anche vedere considerati accreditati i contributi solo in proporzione alla somma versata e quindi non per l’intero anno. Tradotto in soldoni: ai fini pensionistici meno si guadagna, meno si versa e più tardi si va in pensione. L’iscrizione all’INPS è obbligatoria e non adempiere comporta l’irrogazione di sanzioni. L’iscrizione può essere effettuata anche in modalità telematica. La complicatezza della materia previdenziale ed il suo costante evolversi suggerisce di farsi affiancare da un esperto (molte volte lo fa lostesso commercialista che segue la posizione fiscale) che possa consigliare nel migliore dei modi il da farsi anche in relazione alla specifica situazione personale (es. libero professionista che ha già una posizione previdenziale, lavoratore dipendente, pensionato, ecc.) 9. Meglio uno studio o un ufficio con vetrina sulla strada? Attivata la partita IVA e perfezionata l’iscrizione all’INPS (naturalmente parliamo con riferimento a chi non è iscritto ad ordini, albi o collegi comunque denominati che hanno una specifica cassa di previdenza) è bene darsi da fare: i contributi corrono e bisogna iniziare a lavorare. Dove? In molti iniziano ad esercitare l’attività presso la propria abitazione; molte volte, infatti, i condominii sono dotati di sale riunioni e per gli appuntamenti ci si arrabatta presso la propria casa o magari fissandoli sul condominio stesso. Così non va bene. Avere uno studio dove poter esercitare l’attività di amministratore è fondamentale: al di là degli aspetti puramente pratici (la necessità di locali attrezzati ad ospitare l’enorme mole di documenti che nel tempo si formano) e di quanto introdotto nel codice civile dalla legge n. 220/2012 (l’obbligo di consentire la consultazione dei documenti condominiali, dei registri e la possibilità di revoca giudiziale nel caso d’inadempimento, cfr. art. 1129 c.c. e infra Cap. IV), la questione, per così dire, è anche d’immagine. Per carità la sostanza conta molto di più della forma ma la seconda può essere di grosso aiuto alla prima. Non si tratta di avere il “mega studio” al pari del professionista affermato da anni ma anche solamente una stanza che consenta di far percepire la propria attività come qualcosa di stabile e duraturo. Ogni condomino che si affida ad un amministratore vuole prima d’ogni cosa chiarezza nei rapporti e trasparenza nella gestione. Ricevere i propri clienti nell’ufficio piuttosto che nel salone della propria casa aiuta anche a farsi percepire come professionisti. E poi, come si suole dire, è consigliabile per una serie di motivi tenere distinto il luogo di lavoro dalla propria dimora. Per carità, non vogliamo scoraggiare chi parte da zero, come in tanti abbiamo fatto, né arrivare a sostenere che non avere un ufficio rende impossibile l’assunzione di 26 www.condominioweb.com © incarichi. Ciò che vogliamo affermare è che il primo investimento necessario a mettere l’attività sulla strada giusta, anche a costo di intaccare i propri risparmi è quello di dotarsi di un luogo di lavoro. Fatte queste doverose considerazioni è necessario porsi una domanda: è meglio avere uno studio, per così dire, classico (l’unità immobiliare con l’accesso autonomo o comunque dalle scale interne) o è preferibile un ufficio con vetrina? Per gli avvocati, ad esempio, quest’ultima soluzione è stata fortemente contrastata: s’è detto che offrire le proprie prestazioni professionali in tal modo è lesivo del decoro della professione oltre che rappresentare una forma scorretta di acquisizione della clientela. Abbiamo sostenuto “qualche rigo indietro” che la sostanza deve prevalere sulla forma che comunque dev’esserci. È sostanzialmente scorretto acquisire un cliente se non si hanno le capacità di curare i suoi interessi nel modo migliore. E’ formalmente e sostanzialmente auspicabile, invece, che una persona capace ed intraprendente possa essere libera di acquisire la clientela nei modi che ritiene più opportuni nell’ambito di una concorrenza leale, ossia fondata sul rispetto delle regole poste a garanzia del consumatore. Decoro, onorabilità, ecc. spesso sono criteri scelti ed utilizzati per censurare, non per altro. Cercare la giusta visibilità può essere considerato formalmente scorretto? Per fortuna degli amministratori, questo ferreo puritanesimo non li riguarda (a meno che gli amministratori non siano anche avvocati perché in tal caso si debbono rispettare le norme deontologiche forensi) ed allora ci si può porre serenamente la domanda di cui sopra. La vetrina, come si diceva, dà quella visibilità che per chi è proprio all’inizio dell’attività può dare un grosso aiuto. Visibilità, però, allo stesso modo è sinonimo di minore tranquillità per chi ne ha necessità in particolari giornate o periodi lavorativi. Avere una vetrina vuol dire, anche se ci si organizza per schermarla, dare maggiore possibilità di fare capire se si è presenti in ufficio, così da rendere più difficile la netta separazione tra lavoro interno e rapporto con la clientela. Per chi non ha un/una segretario/a non è una questione di poco conto e ci vuole poco che il condomino pensi “ecco, l’amministratore non riceve mai, gli basta chiederci soldi!”. Il locale con vetrina, poi, non sempre è organizzato in modo tale da avere una sala riunioni, cosa più semplice in uno studio classico, magari anche se bilocale. C’è poi una questione di costi. La visibilità che dà la vetrina, infatti, solitamente comporta (a parità di tipologie) un costo superiore rispetto allo studio tradizionale. Per questo aspetto però non ci dobbiamo subito scoraggiare. Ad esempio, suddividere gli oneri con attività simili (es. agenzie immobiliari o assicurazioni, ecc.) potrebbe essere una soluzione per risparmiare. Certo, qualcuno potrebbe obiettare “io non conosco un agente immobiliare, un assicuratore, ecc.). Innanzitutto bisogna “spargere la voce” e poi, comunque, non bisogna aver timore di chiedere anche a chi non si conosce. Le relazioni sono importanti e, come si dice spesso, è difficile “che ci si metta in casa uno sconosciuto”. Le condivisioni di studi e in generale di spazi destinati alla professione sono sempre più diffuse, specie in periodi di crisi economica o comunque per chi ha necessità di contenere i costi perché all’inizio dell’attività. Studio classico o ufficio con vetrina, poi, è importante che sia ben raggiungibile e che non vi siano troppe difficoltà per il parcheggio. Può sembrare marginale ma, invece, anche questi aspetti sono tenuti in considerazione da chi si reca presso l’ufficio dell’amministratore. A conti fatti, soprattutto per chi è all’inizio dell’attività, un ufficio con vetrina (da soli o in condivisione) strutturato in modo tale da consentire la separazione netta tra attività di sportello e il così detto back office (questo requisito è bene che sia sempre presente) potrebbe essere preferibile. Ad ogni buon conto è sempre bene considerare tutte le variabili del caso e dare ad ognuna il giusto peso senza seguire schemi precostituiti. Un esempio: se all’inizio dell’attività si gestiscono pochi condomini tutti raggruppati in una zona della città e con prevalenza di persone anziane, vale la pena cercare uno studio nei pressi di questi condomini. La prossimità è sempre ben vista e comunque soprattutto nelle città medio piccole non diventa un ostacolo nel caso di “espansione” dell’attività anche in altri quartieri. A questo punto mettiamo insieme il tutto in una sorta di griglia ideale che potrà essere completata con ogni altro elemento che si vorrà tenere in considerazione. www.condominioweb.com © 27 Studio tradizionale Ufficio con vetrina Prezzo massimo Vicinanza al centro città e/o ai condomini amministrati Raggiungibilità e parcheggi vicini Numero di stanze (es. presenza stanza adattabile per assemblee o riunioni in generale) Buona dislocazione dei vani Altri elementi da tenere in considerazione a seconda delle specifiche esigenze Presi tutti gli elementi, metteteli in ordine di priorità ed abbinateli agli immobili che avete visitato; la scelta, a questo punto, è fatta. Un consiglio, infine, a chi è giovane (con questo termine, giuridicamente parlando solitamente si fa riferimento a persone che non hanno superato 35 anni): potrebbe essere utile informarsi dell’esistenza, nella propria regione, di fondi per il sostegno all’inizio di attività autonome e, se si decide d’intraprendere l’attività di amministrazione condominiale in forma societaria, anche di sostegno all’attività d’impresa. 10. Pubblicità e passa parola: l’amministratore imprenditore e quello professionista Abbiamo tutti i requisiti per assumere incarichi, abbiamo attivato la partita IVA e regolarizzato la nostra posizione previdenziale, abbiamo preso in affitto un ufficio adatto alle nostre esigenze. Insomma tutto è pronto per iniziare l’avventura: dobbiamo farci conoscere per incrementare il nostro volume d’affari. Amministriamo un paio di condominii (o magari nessuno) ma naturalmente bisogna aumentare il fatturato per sostenere tutte le spese (l’affitto, l’INPS, ecc. ecc.). Come far conoscere la nostra attività? I modi sono tanti. Gli amministratori, rispetto ad altre professioni, non sono vincolati a rispettare norme deontologiche sulla pubblicizzazione della propria attività (le associazioni potrebbero prevedere norme comportamentali ma mai vietare di pubblicizzarsi, altrimenti distorcerebbero la concorrenza). Ed allora? Che cosa fare? I media da utilizzare sono molteplici. C’è internet, prendiamo ad esempio il noto pagine professionisti di condominioweb. C’è, poi, la pubblicità sui cartelloni stradali, la radio, la televisione, il volantinaggio, le spedizioni postali massive ed ancora una campagna d.e.m. (direct email marketing) mirata alla zona geografica che interessa, ecc. ecc. Insomma la pluralità di strumenti è tale e tanta che bisogna scegliere bene; si può andare a tentativi, certamente, ma magari il nostro budget è limitato ed anche se non lo è, perché sprecarlo? Ma allora in base a quali elementi orientare la propria azione? Si reperiscano quante più informazioni possibili sulla città e provincia in cui si vive. Ci sono le statistiche ISTAT, quelle delle Camera di commercio e delle Autorità Garanti. Possono essere utili anche quelle dei Comuni, specie se particolarmente dettagliate. Come s’informano le persone? Usano di più la carta stampata, internet, la televisione? I giornali a distribuzioni gratuita molto spesso sono letti quasi se non di più dei quotidiani “tradizionali”; questi ultimi sono sfogliati nei bar, magari in una veloce pausa caffè. I giornali gratuiti, invece, molto spesso restano per qualche settimana in molte zone d’Italia e spesso sono letti e riletti (in buona sostanza la pubblicità su quel canale può essere più incisiva). Ci sono, poi, le ricerche sul web. Essere presente in un elenco molto consultato o avere il proprio sito web possono essere ottimi modi di raggiungere la clientela, se si sa che nella propria zona internet è uno strumento diffuso o comunque in forte espansione. Insomma bisogna cercare di comprendere quanto più possibile il contesto in cui ci si muove, lasciando da parte i luoghi comuni e suggestioni inutili senza trascurare il proprio istinto. L’amministratore dev’essere preparato tecnicamente ed avere quello spirito d’intraprendenza che dovrebbe connotare ogni lavoratore autonomo, sia esso imprenditore o professionista. In molti, attualmente, sono orientati nel considerare quella di amministratore condominiale alla stregua di un’attività d’impresa che offre servizi a 360 gradi e non più come un lavoro autonomo simile ad 28 www.condominioweb.com © una professione intellettuale. Sicuramente l’impostazione è differente e suggestiva ma di fondo resta un fatto immodificabile; fintanto che la legge non sarà modificata, l’amministratore (persona fisica o giuridica che sia) è un mandatario dei condomini, ossia di una persona che deve compiere atti giuridici in nome e per conto dei suoi mandati. L’imprenditore agisce per la produzione e la vendita di beni e/o servizi nell’esclusivo interesse rappresentato dal proprio profitto che, naturalmente, deve passare dalla soddisfazione del cliente. Cliente, per l’appunto, non mandante. La differenza può sembrare solo nominalistica ma non è così: agire da imprenditore in campo condominiale non può prescindere dal considerare il condomino come il proprio rappresentato e non come un cliente. Anche nella pubblicità la differenza non è di poco conto. Pubblicizzare un’attività imprenditoriale è cosa diversa dal far conoscere un’attività professionale. Ad ogni buon conto è bene puntare, com’è normale che sia, sull’evidenziazione dei punti di forza (professionalità, servizi offerti, presenza, ecc.): ci si accorgerà che essi non possono mai essere abbinati ad un basso compenso. Lo svolgimento serio dell’attività renderà ancor più fondata quest’affermazione che non ha nulla di dogmatico. Diffidate da voi stessi se pensate di poter amministrare bene a costi contenutissimi. In ogni caso, attenzione alle pubblicità ingannevoli che possono essere sanzionate quali pratiche commerciali scorrette ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo (cfr. art. 20 e ss. d.lgs. n. 206/2005). L’imprenditore o il professionista, infine, non deve mai sottovalutare la grande efficacia del così detto “passaparola”. Amministrare bene è il primo biglietto da visita. I condomini soddisfatti dell’operato del proprio amministratore ne parlano bene e consentono, anche se magari con una velocità minore rispetto alla pubblicità, la diffusione del buon nome del professionista. E’ sempre fondamentale, quindi, la cortesia, la disponibilità e la tempestività nell’ascoltare e risolvere i problemi dei condomini (chiaramente quelli che riguardano il godimento delle parti comuni dell’edificio), facendo sempre in modo che ciò non divenga motivo per mancanze di rispetto da parte dei più comproprietari scafati se non addirittura prepotenti. Anche su questo punto l’esperienza aiuterà a capire i giusti limiti più di qualunque altra indicazione teorica. 11. Esiste un limite al numero di condomini amministrabili? La legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici, la così detta riforma, ha previsto un limite alla possibilità per i condomini di raccogliere deleghe. Ai sensi del primo comma dell’art. 67 disp. att. c.c., infatti, “[…] Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. In questo modo il Legislatore ha inteso stoppare concentrazioni di potere in capo a singoli soggetti e, di conseguenza, decisioni prese in conflitto d’interesse (molto spesso difficilmente dimostrabile). Questo limite per i condomini diventa divieto assoluto per l’amministratore (art. 67 disp. att. c.c.). Ciò per quanto concerne la gestione del singolo condominio, ma più in generale per la quantità di condominii amministrabili esistono dei limiti? Detta diversamente: esiste una quantità numerica raggiunta la quale l’amministratore deve dire “basta, non posso assumere altri incarichi”? No. La risposta è secca e non ci sono eccezioni. Un amministratore può essere il legale rappresentante di uno, due o cento condominii. Naturalmente tutto è proporzionato alla sua capacità di gestire ed organizzare il lavoro. Gestire molti condominii senza avere una struttura in grado d’assorbire le costanti richieste vuol dire “far collassare” lo studio nel giro di poco tempo. S’immagini un amministratore che gestisce dieci condominii tutti con dieci partecipanti. Il mandatario deve essere in www.condominioweb.com © 29 grado di avere a che fare, potenzialmente, con cento persone al giorno. Chiaramente quasi mai è così ma basta che in un edificio si rompa l’autoclave o l’ascensore ed è probabile che da quella compagine si facciano sentire persone fino ad allora sconosciute. Che cosa vogliamo dire con ciò? Che sebbene un amministratore non abbia limiti nell’assunzione d’incarichi, egli deve sempre valutare la possibilità di far fronte alla sempre maggiore mole di lavoro cui, economicamente parlando, non sempre corrisponde la possibilità di ampliare la struttura (di persone e di mezzi) che si ha a disposizione per farvi fronte. Insomma niente ansie da prestazione, niente fretta di raggiungere “grandi numeri” per apparire migliore di questo o di quel collega. Ogni cosa, nel limite del possibile, dev’essere programmata e fatta per tempo. Per carità non sempre è facile distinguere l’occasione da non lasciarsi sfuggire dal rischio di una fregatura; proprio perciò bisogna sempre stare attenti ad evitare di fare il passo più lungo della gamba ed al contempo non avere paura di fare il salto (di qualità). L’esperienza in questi casi gioca un ruolo fondamentale. Far crescere la propria attività è fondamentale e gratificante, farla crescere bene è la scelta vincente. 12. Assicurazione: quando è utile? Il terzo comma dell’art. 1129 c.c. specifica che L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Vedremo nel prossimo capitolo in che modo l’esercizio di questa prerogativa da parte dell’assemblea incida sul vincolo assembleare. L’assicurazione, quindi, non è obbligatoria. Se i condomini la richiedono, però, l’amministratore deve dotarsi di una polizza individuale: che cosa significa polizza individuale? La dottrina che s’è interrogata sul punto ha avuto modo di specificare che “il termine polizza individuale lascia qualche perplessità interpretativa, potendosi sia riferire alle caratteristiche della polizza del professionista che a copertura specificamente dedicata, tuttavia la natura meramente volontaristica della richiesta consente di esimerci da grandi riflessioni: sarà l’assemblea che, nella richiesta, dovrà specificare natura entità e massimali della polizza che richiede al professionista” (Massimo Ginesi, La polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato; la copertura richiesta per gli esercenti attività professionali). In buona sostanza nella libera contrattazione tra le parti, il condominio potrebbe ritenere sufficiente la polizza sulla responsabilità civile che il professionista ha inteso stipulare. E qui arriviamo al primo punto che merita particolare attenzione: a meno che l’amministratore non sia anche un professionista iscritto ad un Albo (es. avvocato) egli non è soggetto ad alcun obbligo di stipula di assicurazione per la responsabilità civile, nessuna norma glielo impone. Ciò chiarito, anche se non obbligatoria, può essere comunque utile sottoscriverne una? Risposta: si, potrebbe esserlo. Naturalmente non rappresentando, nemmeno surrettiziamente, gli interessi di nessuna compagnia assicurativa, abbiamo usato il condizionale perché dalle valutazioni che svolgeremo per motivare questa risposta, ognuno potrebbe arrivare a conclusioni opposte. Caso pratico Tizio è amministratore del condominio Alfa. L’ufficiale giudiziario gli notifica un atto di citazione per una causa esorbitante dalle sue attribuzioni. Tizio, quindi, convoca l’assemblea per far deliberare sul da farsi. Nel calcolare le date, non essendo avvocato, non si rende conto che la fissazione dell’assemblea pregiudica la tempestiva costituzione in giudizio (cfr. art. 166 c.p.c. e infra Cap. X). Questo è un caso di errore professionale dal quale discende un pregiudizio per il condominio. Aver stipulato una polizza può significare utilizzarla qualora i condomini dovessero reclamare un risarcimento. 30 www.condominioweb.com © Caso pratico 2 Caio è amministratore del condominio Beta. Egli convoca l’assemblea inviando l’avviso a tutti i condomini presenti nell’anagrafica condominiale. Così, facendo, però commette un errore in quanto quel documento non è aggiornato agli ultimi cambiamenti (compravendite) che gli erano stati tempestivamente comunicati. L’assemblea si svolge regolarmente ma uno dei neo-condomini non convocati impugna la deliberazione per omessa convocazione. L’amministratore in questo caso rischia di essere citato per responsabilità contrattuale. Pure in un caso del genere, dunque, aver preventivamente stipulato una polizza può essere utile. Chiaramente le polizze assicurative non coprono quei danni derivanti da fatti dolosi. Insomma fuggire con la cassa non è mai un’ipotesi di danno rientrante nel contratto di assicurazione! In definitiva: stipulare una polizza assicurativa può essere utile per far fronte a quegli inconvenienti del mestiere nei quali può incorrere anche il più attento e meticoloso amministratore. Poiché i contenuti della polizza possono essere vari, se si decide di stipularne una è sempre bene leggere attentamente le condizioni di contratto (insomma comprendere quali rischi sono coperti e quali no), per valutare quale sia soluzione più adatta alle proprie esigenze. Diffidate dalle pubblicità e dagli spot ad effetto o meglio, verificate se dietro la persuasività c’è anche la sostanza. 13. Chi deve chiedere il codice fiscale del condominio? La legge, esattamente il d.p.r. n. 605/73, impone l’iscrizione nell’anagrafe tributaria anche dei condominii. I motivi di costituzione dell’anagrafe tributaria sono intuibili e comunque sono resi espliciti dall’art. 1 del succitato decreto che recita: L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all’applicazione dei tributi, ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all’ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale. Sulla base dei dati in suo possesso l’anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali. Per completezza vale la pena evidenziare che il codice fiscale del condominio (come quello delle organizzazioni ed enti diversi dalle persone fisiche) è composto da una sequenza di undici cifre (cfr. d.m. 23 dicembre 1976). L’iscrizione all’anagrafe tributaria, si diceva, è obbligatoria e l’inosservanza dell’obbligo è sanzionabile con una pena pecuniaria (cfr. art. 13 d.p.r. n. 605/1973). Poiché il condominio si costituisce con la vendita della prima unità immobiliare da parte dell’originario unico proprietario dell’edificio (cfr. tra le tante Cass. 16 giugno 2004 n. 13279) è questo il momento a partire dal quale è necessario fare richiesta del codice fiscale. In questo contesto è lecito domandarsi: chi è il soggetto obbligato a richiedere il codice fiscale del condominio? La legge n. 220/2012 (la così detta riforma) novellando l’art. 2659 c.c. (riguardante la nota di trascrizione) ha specificato che nella stessa […] Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale (art. 2659, primo comma n. 1, c.c.). www.condominioweb.com © 31 Il che vuol dire che siccome il condominio si costituisce ex lege alla cessione della prima unità immobiliare da parte dell’originario unico proprietario, questi oppure l’acquirente (che è poi solitamente il soggetto che domanda la trascrizione dell’atto) devono fare richiesta del codice fiscale del condominio. Il mancato espletamento di tale incombenza può determinare l’invalidità della trascrizione? La risposta è positiva in quanto stando al disposto di cui all’art. 2674, primo comma c.c.: Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall’articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7. In buona sostanza siccome la trascrizione è necessaria per l’opponibilità a terzi del trasferimento e siccome non vi sono dubbi che l’acquirente sia spinto a effettuarla quanto prima, potrebbe accadere che il primo acquirente, proprio per presentare la nota di trascrizione senza rischio di vedersela respinta, sia spinto a chiedere immediatamente il codice fiscale dell’edificio. Vedremo se la prassi ci darà ragione o se si agirà in modo differente. 14. La prima richiesta e la richiesta di variazione del C.F. da parte dell’amministratore Quanto abbiamo detto fin’ora è quello che accadrà (o dovrebbe accadere) per tutti quei condomini che si andranno a costituire a partire dal 18 giugno 2013. In verità la norma è applicabile a tutte le compravendite riguardanti tutti le unità immobiliari in qualsiasi condominio; molte compagini, invece (il dato è noto anche se non nell’esatta dimensione Il “pianeta condominio”: un’economia da scoprire, Anaci) sono prive di codice fiscale. Se il condominio è sprovvisto di amministratore, siamo certi che il compratore, per evitare quanto specificato nel paragrafo precedente (respingimento della nota di trascrizione, art. 2674 c.c.), sarà spinto a chiedere all’amministrazione finanziaria il codice fiscale della compagine; e se, invece, il condominio ha un amministratore? Che cosa dovrà fare il mandatario? Sicuramente l’acquirente gli farà richiesta di domandare all’agenzia delle entrata (ufficio competente) il rilascio del codice fiscale della compagine. L’amministratore, allora, così come avrebbe fatto il neo condomino in caso di sua assenza deve recarsi presso gli uffici competenti (quelli del luogo in cui è ubicato il condominio) per fare richiesta ed ottenere il suindicato codice. È necessaria la presentazione di alcuni documenti, ossia: documento d’identità, codice fiscale personale e copia della deliberazione di nomina. L’amministratore non ha l’obbligo di attivarsi solamente se glielo chiede un condomino. Caso pratico Siete stati nominati amministratori di un condominio che fino ad allora è stato autogestito senza alcuna preoccupazione per ciò che concerneva la posizione fiscale. In poche parole amministrate un condominio senza codice fiscale. Che cosa fare? Come per l’ipotesi precedente ed anche se nessuno dei condomini glielo domanda, l’amministratore è tenuto ad attivarsi immediatamente per richiedere nel più breve tempo possibile il codice fiscale del condominio. Diversamente il condominio, nel caso di verifiche, rischia d’incappare nelle sanzioni previste dall’art. 13 del d.p.r. n. 605/1973. E se il condominio deve pagare una sanzione per una vostra omissione, chi rischia di dover risarcire il condominio? Naturalmente voi. Meglio, quindi, non perdere tempo. Caso pratico 2 32 www.condominioweb.com © Siete stati nominati amministratori di un condominio in sostituzione di un vostro collega. Come concordato avviene il passaggio delle consegne. Esistono obblighi verso l’amministrazione finanziaria? Il codice fiscale delle persone giuridiche o delle altre organizzazioni (tra le quali va ricondotto il condominio) è composto da una sequenza di undici cifre (cfr. d.m. 23 dicembre 1976) che nulla hanno a che vedere con i dati fiscali dei comproprietari o dell’amministratore. Tuttavia è necessario associare il codice da una persona. Se l’assemblea ha nominato un amministratore è lui che deve domandare il codice fiscale e se viene sostituito, spetta al subentrante dichiarare la variazione. Non farlo espone il condominio a sanzioni e quindi, come per l’esempio precedente, l’amministratore ad azione di responsabilità. 15. Modalità di presentazione del modello di richiesta del codice fiscale del condominio Nei paragrafi precedenti abbiamo spiegato perché il condominio deve richiedere il codice fiscale e chi lo deve richiedere. Vediamo, adesso, più da vicino dove ed in che modo dev’essere presentata la domanda. Abbiamo accennato che l’ufficio competente è l’agenzia delle entrate del luogo in cui è ubicato l’immobile. Tramite il sito istituzionale dell’agenzia è possibile individuare l’ufficio territoriale competente. Ciò fatto bisogna compilare il così detto modello AA5/6. Si tratta di un modulo contenente una serie d’informazioni obbligatorie ed altre facoltative. Quanto a queste ultime, si pensi alla data di costituzione del condominio: un amministratore, specie se il palazzo non è di recente costruzione, non sempre è in grado di conoscere con esattezza la data di costituzione della compagine, vale a dire la data in cui l’originario unico proprietario ha ceduto la prima unità immobiliare. La presentazione del modulo di richiesta può essere fatta personalmente o con racc. a.r. Quello di variazione può essere presentato anche per via telematica. L’agenzia delle entrate, tramite il suo sito istituzionale, mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni ed istruzioni utili a compilare e consegnare il modello AA5/6. È sempre consigliabile verificare l’attualità delle istruzioni poiché periodicamente le stesse, anche in ragione di modificazioni tecniche e/o normative, possono subire delle variazioni. www.condominioweb.com © 33 Capitolo 2. L’assunzione dell’incarico 1. Nomina: facoltatività, obbligatorietà e quorum La nomina dell’amministratore condominiale può avvenire in due ipotesi: 1. perché i condomini decidono di affidare ad una persona la gestione delle parti comuni; 2. perché i condomini, stando a quanto stabilito dalla legge, devono affidare ad una persona la gestione delle parti comuni. La prima ipotesi riguarda la così detta nomina facoltativa cui può provvedere solamente l’assemblea dei condomini; il secondo caso, invece, la nomina è obbligatoria tant’è che è previsto l’intervento sostitutivo dell’Autorità Giudiziaria nel caso di mancata nomina in sede di riunione (sul punto si veda infra Par. 1.2).E’ importante evidenziare che la legge n. 220/2012 (la così detta “riforma” del condominio) ha alzato la soglia di obbligatorietà di nomina dell’amministratore. S’è passati da minimo cinque condomini a minimo nove. Ciò vuol dire che, a far data dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della “riforma”) per tutti quei condomini che hanno più quattro partecipanti ma meno di nove, la nomina diviene facoltativa (sulle modalità di calcolo del numero dei condomini, si veda infra Par. 1.1). In ogni caso – vale a dire tanto in prima quanto in seconda convocazione, tanto se si tratta di nomina facoltativa o obbligatoria – la deliberazione concernente tale adempimento dev’essere adottata con il voto favorevole almeno della maggioranza dell’intervenuti all’assemblea che rappresentino quanto meno la metà del valore dell’edificio (ossia 500 millesimi, cfr. art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.). Rispetto alle ipotesi di nomina facoltativa, la domanda che spesso ci si pone e che è poi girata agli amministratori è la seguente: perché dobbiamo nominare un amministratore e quindi sobbarcarci un costo? I dubbi sono legittimi ma in più di un’occasione quello che le persone vedono come un costo rappresenta solamente il corrispettivo per avere una certezza: gestire con diligenza le parti comuni di un edificio vuol dire conservarle in buono stato e di conseguenza mantenere il valore economico della proprietà. Nominare un amministratore, quindi, può rappresentare un investimento più che un costo. Naturalmente non sempre. Esercitare l’attività di amministratore vuol dire anche saper leggere la situazione che si pone dinanzi per trovare la soluzione migliore. Come un medico che, sentiti dal paziente i sintomi avvertiti, prescrive solamente riposo oppure anche un farmaco. Traduciamo questa metafora in situazioni concrete. Caso pratico Il condominio Alfa si compone di cinque unità immobiliari in proprietà ad altrettante persone. I condomini sono tutti parenti, fratelli o sorelle per l’esattezza, ed il condominio s’è costituito a seguito del decesso del genitore che ha lasciato ai propri figli un appartamento a testa. Tra i neo condomini non scorre buon sangue e mettersi d’accordo per prendere ogni decisione, anche la più insignificante, è difficilissimo. Una persona che dovesse trovarsi davanti ad un caso del genere (con le dovute specificità legate alla realtà concreta, si tratta di casi tutt’altro che infrequenti), meglio, un amministratore che dovesse imbattersi in una fattispecie di questo tipo, non potrebbe far altro che consigliare ai condomini di provvedere alla nomina di un amministratore. Il motivo è semplice. Gestire un condominio può apparire cosa di poco conto (in verità anche la scelta dell’impresa di pulizia necessita di determinate conoscenze per evitare sanzioni, cfr. Cap. VII) ma a fronte di una situazione di contrapposizione tra gli interessati, quanto meno la gestione ordinaria affidata ad un’unica persona può aiutare e non poco in questo senso; permette di non doversi interessare personalmente ma di essere certi (se si pagano le quote) che i servizi (es. energia elettrica, manutenzioni vari, adempimenti fiscali) siano adempiuti 34 www.condominioweb.com © correttamente e con regolarità. Mantenere in buono stato le parti comuni è importante come farlo per i locali di proprietà esclusiva. Certo, l’amministratore non può fare miracoli ma sicuramente, se le persone hanno interesse a non mandare in malora le loro proprietà (e la legge lo impone nei limiti in cui la trascuratezza diviene pericolo per gli altri), può essere di grande aiuto per evitare peggioramenti e in generale decadimenti. Caso pratico 2 Il condominio Alfa si compone di due sole unità immobiliari in proprietà ad altrettante persone. I pochi servizi in comune (luce scale, acqua, autoclave) sono gestiti di comune accordo tra i comproprietari. A questi sorgono dubbi sulle modalità di esecuzione di alcune opere. Così si rivolgono ad un amministratore che già conoscono per avere lumi sul da farsi. In casi del genere proporsi per gestire una compagine del genere non avrebbe granché senso. L’amministratore, però, può assumere anche il ruolo di consulente. Spiegare il da farsi, orientare le scelte delle persone verso le soluzioni migliori vale quanto una gestione diretta ben condotta. S’è parlato del così detto “passaparola” per far conoscere la propria attività. Quale miglior modo di questo? Senza trascurare, poi, che in situazioni di condomini piccoli, o minimi come nell’esempio, la figura dell’amministratore, per le sue conoscenze tecniche, può tornare utile in casi più importanti. Si pensi ai lavori di ristrutturazione straordinaria dove la figura dell’amministratore può essere utile al pari del direttore dei lavori, per la migliore esecuzione degli interventi. 1.1 Modalità di calcolo del numero dei condomini Come calcolare il numero dei condomini la fine di comprendere se la nomina dell’amministratore è obbligatoria oppure facoltativa? Due i vocaboli che devono essere tenuti in considerazione: a) unità immobiliare; b) condomino. “si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente” (art. 40 d.p.r. n. 1142/49, Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano). La prima regola fondamentale da tenere a mente è questa: per calcolare il numero dei condomini non bisogna tenere in considerazione il numero delle unità immobiliari. In un edificio possono essere presente dieci, venti, trenta, ecc. unità immobiliari ma lo stesso può non essere in condominio, oppure lo stabile può essere composto di sole due unità abitative ed essere in condominio. Ciò che conta, pertanto, è il numero di persone che sono proprietarie. Condomino, in senso tecnico, giuridico è il proprietario dell’unità immobiliare ubicata nell’edificio. Il conduttore non è un condomino anche se non è del tutto estraneo alla vita condominiale (vedi infra Cap. X). L’usufruttuario (entro determinati limiti, vedi infra Cap. X) è un condomino ma ai fini del calcolo del numero dei comproprietari egli non dev’essere conteggiato. Allo stesso modo se un appartamento è in comunione, i comproprietari del medesimo, ai fini del computo del numero complessivo dei condomini devono essere considerati come unico proprietario (d’altronde solamente uno di essi può partecipare all’assemblea, cfr. art. 67 disp. att. c.c.). Alcuni esempi chiariranno le definizioni tecnico-giuridiche appena declinate. Caso pratico 1 www.condominioweb.com © 35 Il condominio Beta è composto da venti unità immobiliari, otto delle quali di proprietà di Tizio e le restanti di proprietà di Caio. Tutte sono date in locazione a differenti persone. In questo caso, i condomini propriamente detti (ossia, ci si ripete, i proprietari) sono solamente due, ne discende la che la nomina dell’amministratore è facoltativa. Caso pratico 2 Nell’edificio Alfa (tra appartamenti, locali commerciali e box) sono presenti cinque unità immobiliari. Tre di queste sono di proprietà di altrettante persone e le restanti due di un unico soggetto, Sempronio. Al decesso di quest’ultimo le sue unità immobiliari divengono (per eredità) di proprietà, in comunione tra loro, dei suoi sei figli. Il numero dei condomini passa così da quattro a nove. In questo caso la nomina sarebbe obbligatoria? La risposta è negativa poiché allorquando un’unità immobiliare è in proprietà di più persone esse, ai fini condominiali, devono essere considerate al pari di un’unica entità proprietaria di quelle unità immobiliari. Di ciò v’è conferma anche nelle disposizioni di attuazione del codice civile e più specificamente al secondo comma dell’art. 67, che, in relazione alla partecipazione all’assemblea, recita: “Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice”. Quindi anche in questo caso nomina facoltativa. Caso pratico 3 Il condominio Gamma si compone di otto unità immobiliari di proprietà, rispettivamente, di Tizio, Caio, Sempronio Mevio, Calpurnio, Filano, Muzio e Cicero. Quest’ultimo la cede in usufrutto a suo figlio (Lucrezio), mantenendone la nuda proprietà. In questo caso i condomini sono otto o nove? Il numero giusto, ai fini del calcolo dell’obbligatorietà della nomina, è otto. L’usufruttuario non dev’essere considerato alla stregua d’un condomino autonomo ma, in parte, come un comproprietario (vedi es. precedente), pur essendovi demarcazione dei ruoli, in relazione alla competenza a partecipare all’assemblea, rispetto al nudo proprietario (cfr. art. 67 disp. att. c.c.). Caso pratico 4 Il condominio Delta si compone di nove unità immobiliari rispettivamente di proprietà di Tizio, Caio, Sempronio, Calpurnio, Mevio, Filano, Muzio, Cicero e Lucrezio. Si tratta del classico caso da manuale: ad ogni unità immobiliare corrisponde un solo proprietario. Insomma è il caso di riferimento per l’art. 1129 c.c.. Nove unità immobiliari e nove diversi proprietari. La nomina è obbligatoria. Alla luce di questi esempi e date per assodate le premesse sul significato tecnico giuridico dei vari vocaboli (condomino, unità immobiliare, ecc.) si può affermare che negli edifici che contino almeno nove diversi proprietari di altrettante unità immobiliari sarà obbligatorio provvedere alla nomina di un amministratore di condominio. 1.2 Nomina da parte dell’Autorità Giudiziaria Il primo comma dell’art. 1129 c.c. (nella sua versione applicabile a partire dal 18 giugno 2013, ossia dalla data di entrata in vigore della “riforma”), recita: Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. 36 www.condominioweb.com © Il ricorso all’Autorità giudiziaria è esperibile da ciascun condomino (quindi anche dall’usufruttario e da ciascun comproprietario di un appartamento in comunione) e dall’amministratore dimissionario solamente se l’assemblea, chiamata a deliberare sulla nomina, non abbia raggiunto alcuna maggioranza o no si sia proprio costituita. La procedura interessa direttamente ed indirettamente gli amministratori perché: 1. l’amministratore-condomino, al pari di ogni altro, può esperire il ricorso per la nomina di un legale rappresentante se l’assemblea non vi provvede; 2. l’amministratore dimissionario può agire in giudizio per la nomina del suo successore se l’assemblea non vi provvede (si tratta di una novità introdotta dalla legge n. 220/2012, la così detta “riforma”); 3. l’amministratore, pur senza farne parte principale del proprio lavoro, può fornire informazioni ai condomini per spiegare come funziona il ricorso per la nomina (i condomini, ad esempio, potrebbero chiedere all’Autorità Giudiziaria la nomina di quel professionista, cfr. infra Par. 1.2.1) Attenzione: la consulenza legale sistematica connessa all’attività giurisdizionale è di competenza esclusiva degli avvocati (art. 1, sesto comma, l. n. 247/2012). Si tratta d’un procedimento di volontaria giurisdizione (ossia una procedura che non serve a risolvere conflitti ma a gestire un negozio giuridico o un affare) che non richiede l’obbligatoria presenza di un avvocato. Qui di seguito spiegheremo i passi da compiere e forniremo i moduli per la stesura del ricorso (anche se è consigliabile rivolgersi ad un legale di fiducia allorquando non s’abbia alcuna esperienza in materia).Il Tribunale competente è quello del circondario nel quale è ubicato l’immobile (Giustizia Map). Il ricorso ha un costo di ottantacinque euro per il così detto contributo unificato, di otto euro per bolli, più in costi di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a tutti i condomini. Dato il continuo aggiornamento (meglio aumento) dei costi da sostenere per l’accesso alla giustizia, prima di depositare il ricorso è sempre bene verificare il costo del contributo unificato per quella particolare tipologia di procedura. E’ fondamentale allegare al ricorso la deliberazione assembleare dalla quale si evinca che non è stato possibile pervenire alla nomina dell’amministratore nel naturale consesso. Se il ricorso è presentato dall’amministratore dimissionario, oltre alla copia della predetta delibera, è necessario allegare anche la prova della comunicazione delle dimissioni. Quest’ultima può essere rappresentata anche dall’avviso di convocazione nel cui ordine del giorno (anche o.d.g.) è scritto: “Dimissioni amministratore e nomina nuovo legale rappresentante”. E’ consigliabile allegare al ricorso il registro di nomina e revoca degli amministratori ponendo particolare attenzione alle eventuali revoche giudiziarie (si veda infra Par. succ.). Se si ha intenzione di chiedere la nomina di uno specifico amministratore, è bene allegare un documento dal quale possa evincersi che il medesimo possiede tutti i requisiti di legge (art. 71-bis disp. att. c.c., cfr. Par. succ.). Il ricorso dev’essere depositato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale competente. Il giudice nominato fisserà, con decreto, il giorno dell’udienza ed il termine entro il quale ricorso e decreto debbono essere notificati alle altre parti, ossia a tutti i condomini. Per i ricorsi per condominii particolarmente numerosi (es. supercondominii con centinaia di partecipanti), si può domandare la sostituzione della notifica a mano o per posta con la così detta notificazione per pubblici proclami (art. 150 codice procedura civile). Si tratta di una procedura volta a sostituire l’obbligo di notificazione singolo con una sistema generale di comunicazione pubblica (es. affissione bacheca condominiale, pubblicazione su riviste e giornali) che possa garantire la conoscibilità del ricorso e del decreto. Il giorno dell’udienza i condomini ricorrenti potranno spiegare al Tribunale la situazione ed insistere per la nomina dell’amministratore eventualmente anche fornendo alcuni nominativi, ferma restando al piena discrezionalità dell’Autorità Giudiziaria. L’amministratore dimissionario (che non www.condominioweb.com © 37 sia anche condomino) non può esercitare tale facoltà, poiché non ha alcun interesse ad ottenere la nomina di una persona piuttosto che di un’altra. 1.2.1 La scelta dell’amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria ed i registri del Tribunale In assenza di specifiche disposizioni riguardanti la nomina giudiziaria dell’amministratore di condominio, la scelta del mandatario da parte del Tribunale competente è caratterizzata da ampia discrezionalità. Due i limiti: 1. l’amministratore non dev’essere stato precedentemente revocato giudizialmente (cfr. art. 1129, tredicesimo comma, c.c.); 2. l’amministratore deve possedere i requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. a meno che non venga scelto tra uno dei condomini (cfr. supra Cap. I). Pare utile una specificazione sul punto a). Il succitato tredicesimo comma dell’art. 1129 c.c. recita: In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. La norma non impone all’Autorità Giudiziaria, come all’assemblea, di non nominare l’amministratore da essa stessa revocato. Tuttavia s’è vero, com’è vero, che il Tribunale agisce solamente in sostituzione dell’assemblea non v’è motivo per non affermare che tale regola debba essere seguito anche dai giudici. Ciò chiarito, è bene ribadire che i giudici esercitano il potere di nomina con ampia discrezionalità. E’ evidente che essendo la funzione del ricorso all’Autorità Giudiziaria quella di dotare il condominio di un amministratore, i giudici dovranno esercitare il loro potere nel modo migliore rispetto a tale esigenza. Ergo: ascoltare cos’hanno da dire i condomini rispetto alle caratteristiche di una persona da nominare non è di poco conto. Quello amministratore-condomini, infatti, è un rapporto di mandato. Ed i mandati oltre che sulla competenza ad esercitare l’incarico attribuito si fondano anche sulla fiducia. Caso pratico 1 Il condominio Alfa si compone di nove unità immobiliari. L’assemblea non riesce a nominare l’amministratore. Dopo tantissimi tentativi in sede assembleare, Tizio, uno dei condomini, rompe gli indugi e assieme a due altri condomini (Caio e Sempronio), decide di rivolgersi al Tribunale della sua città. Durante l’udienza i condomini, anche con l’ausilio di documentazione, fanno presente ai giudici che Mevio, amministratore condominiale, li ha sempre aiutati e consigliati per il meglio. Mevio è stato proposto per la nomina assembleare dicono, ma non s‘è giunti all’affidamento dell’incarico solamente per l’assenza dei quorum deliberativi. In casi del genere i giudici possono decidere autonomamente ma è utile che i condomini espongano il proprio punto di vista per provare ad orientarne le scelte. Da qui anche l’importanza, per ogni amministratore di non tralasciare le richieste di supporto che giungono da chi non è ancora cliente. Caso pratico 2 38 www.condominioweb.com © Tizio è amministratore del condominio Beta da più di vent’anni. In occasione dell’ultima assemblea, però, l’assenza dei più non consente la sua nuova nomina. Uno dei comproprietari, Caio, essendo obbligatorio l’affidamento dell’incarico, decide di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Nessun risentimento vero Tizio, che potrebbe proseguire la sua attività in prorogatio imperii (vedi infra Cap. XI), ma solamente la volontà di avere un amministratore nei suoi pieni poteri. In udienza Caio e gli altri comproprietari fanno presente ai giudici la piena affidabilità di Tizio ed insistono per la sua conferma. Pure questo è un caso tipico in cui i condomini possono insistere per portare i giudizi sulle loro posizioni. Poiché i giudici non sono obbligati a seguire le indicazioni dei condomini (o magari dai condomini arriva solamente la richiesta di nomina d’un amministratore), la domanda sorge spontanea: in che modo il Tribunale giunge alla nomina dell’amministratore? Per il consulenti tecnici d’ufficio, i delegati alle vendite giudiziarie, ad esempio, i giudici sono tenuti a seguire ben precise regole previste dal codice di procedura civile. E per gli amministratori condominiali giudiziari? La risposta non può non considerare le prassi che sono seguite dai singoli uffici giudiziari. Alcuni Tribunali hanno in dotazione degli elenchi formati nel corso del tempo che utilizzano per le nomine degli amministratori.Fare presente alle cancellerie che s’è disponibili ad assumere incarichi, ad esempio con una lettera di presentazione ed annesso CV, può essere un buon modo per provare ad assumere incarichi anche in questo modo. Allora prendete nota: cancellerie della volontaria giurisdizione del Tribunale a voi più vicino. Andate a domandare: “esiste un elenco degli amministratori che utilizzate per le nomine giudiziarie?” ed ancora “come posso iscrivermi in quell’elenco o comunque essere preso in considerazione per questi incarichi?”. Ricordate, però, che prima di fare ciò dovete essere comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. 2. Contatto con i clienti ed importanza di un sopralluogo preliminare S’è visto nei paragrafi precedenti, quando la nomina dell’amministratore è obbligatoria, quando facoltativa e che cosa accade se, nel primo caso, l’assemblea non riesce a nominarlo. Chiariti gli aspetti più specificamente tecnico-giuridici, è bene valutare come ci si debba comportare se un condomino vi contatta per formulargli un preventivo. L’augurio, per tutti, è quello di poter presentare tanti preventivi cui corrispondano altrettante assunzioni d’incarico. Inviare preventivi, però, non è sufficiente. Far del vostro studio un “preventivificio” può portarvi ad aspettative deluse, se non addirittura ad una brutta figura. Perché? Limitarsi a scrivere ai condomini che per la gestione del loro edificio richiedete X euro mensili a condomino (o ad unità immobiliare), non basta a convincerli. E’ vero, molte volte i preventivi in assemblea sono appena letti. La tendenza, generale, è quella di scegliere chi presenta il preventivo più basso. Ognuno nel proprio piccolo, con qualche semplice accorgimento, può cercare d’invertire questa tendenza. Vediamo come. Caso pratico Tizio svolge l’attività di amministratore condominiale. Caio, proprietario di un appartamento nel condominio Beta, lo contatto telefonicamente dicendo che ha trovato il suo numero su un sito web e che vorrebbe avere un preventivo perché lui ed altri condomini sarebbero interessati ad affidargli la gestione dello stabile. Tizio propone a Caio la prima data utile per un appuntamento e gli dice di andarlo a trovare in studio anche assieme agli altri condomini. Caio si presenta con Sempronio e Mevio ed assieme, ognuno dando il proprio contributo, spiegano a Tizio qual è la situazione del condominio. Tizio li ascolta prende nota e poi inizia a fare qualche domanda per sapere, ad esempio, quante sono le unità immobiliari, se c’è una sola scala o più scale, quanti sono gli impianti d’ascensore, se nel condominio c’è il servizio di portierato, domanda se il riscaldamento è autonomo o centralizzato, chiede se sono presenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, se ci sono situazioni di morosità, ecc. I condomini dicono quel www.condominioweb.com © 39 che sanno e Tizio prende nota (attenzione a chi esagera su morosi e situazioni al limite dell’impossibile, non sono rari i casi di antipatia verso l’amministratore per volerlo mandare via, rappresenta una condizioni degradata della gestione dello stabile). A quel punto, Tizio specifica che per presentare un preventivo preciso ha necessità di effettuare un sopralluogo. Fissa con i condomini un appuntamento e chiede loro di farsi trovare se possibile tutti e tre ed anche con altri. Tizio si presenta sul condominio e viene accompagnato dai condomini nell’effettuazione di un sopralluogo. Il giorno dopo invia un preventivo a chi lo aveva contattato (Caio) e chiede di essere informato sugli sviluppi. Il caso esposto è stato volutamente articolato anche in considerazione dei riflessi della così detta “riforma” e di alcuni suggerimenti pratici che vale la pena seguire. Appuntamento in studio. Quando un condomino chiama non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Non bisogna essere sospettosi ma nemmeno dare l’impressione d’essere “alla canna del gas”. Fissate un appuntamento in studio e siate evasivi senza dare l’impressione di sorvolare (es. “Ne parliamo quando ci vediamo così mi spiega con maggiore tranquillità”) sul preventivo. Non venditori, come si dice in questi casi senza offesa per i commercianti, ma professionisti che prestano un servizio individualizzato: insomma ogni condominio, sia pur in un’ottica di prezzi medi, fa storia a sé. È preferibile che l’incontro, pur senza particolare fretta, sia quanto più vicino possibile alla telefonata. Chi v’ha chiamato probabilmente chiamerà anche altri: insomma non bisogna lasciarsi sfuggire l’occasione. Al termine della telefonata chiedete un recapito telefonico per ogni evenienza (meglio spostare un appuntamento per un improvviso disguido piuttosto che “dare buca”). Presenza di più condomini. È fondamentale, sia pur senza apparire insistenti, ripetere che è gradita la presenza di più condomini. I motivi sono molteplici. In primis in questo modo potete saggiare l’effettiva bontà del tentativo di sostituzione dell’amministratore (detto in modo spicciolo che non si tratti d’un perditempo). In secondo luogo non bisogna mai dimenticare che la sostituzione dell’amministratore (salvi i casi di nomina e revoca giudiziaria) è decisa dall’assemblea, in buona sostanza dalla maggioranza: instaurare fin da subito un contatto diretto con quante più persone possibile può voler dire avere maggiori chances d’essere nominati. C’è, poi, una terza ragione d’ordine strettamente tecnico-giuridico: ai sensi del nuovo art. 67, primo comma, disp. att. c.c., infatti, “[…] se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. Insomma, al condomino che vi contatta fate presente questo aspetto, se si ricade in quel caso, quale ulteriore elemento di convincimento per presentarsi all’appuntamento con i suoi vicini (es. “Signor Caio, lei sa che c’è la regole che le impedisce di prendere molte deleghe. Faccia venire all’appuntamento anche altri condomini, in questo modo potrei essere d’aiuto facendomi conoscere”). Il sopralluogo. Si, in molti, o almeno chi già amministra da tempo potrebbero arrivare a concludere che questo è più che altro “un colpo ad effetto”. In parte può essere così, ma esistono anche altre ragioni. Innanzitutto se i presenti rifiutano, potreste pensare anche che la richiesta non è molto seria: chi mai s’oppone ad un servizio gratuito per un fatto da lui stesso richiesto? In secondo luogo, è qui si tratta d’una considerazione più ragionieristica, voi potete essere nominati amministratori se la maggioranza decide in quel modo; insomma cercate di darvi da fare perché avvenga così. Infine c’è un aspetto legato al preventivo (non lo nominiamo da un po’ ma i condomini v’hanno contattato per questa ragione): esso all’atto di accettazione della nomina (o comunque al momento della sua sottoposizione all’assemblea per l’approvazione, cfr. Par. 3) dev’essere completo, pena la nullità della nomina stessa (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.). E’ meglio, allora, avere il quadro completo della situazione e non lasciar nulla d’intentato per evitare brutte figure o, peggio per voi, un lavoro malpagato. 40 www.condominioweb.com © Invio del preventivo e successivi contatti. Non fate passare molto tempo dal sopralluogo all’invio del preventivo (massimo uno-due giorni per tirare le somme). Cercate di renderlo, pur essendo immancabile la parte “in ciclo stile”, quanto più personalizzato possibile. Chiedete quando si terrà l’assemblea: se siete stati nominati i condomini non tarderanno a farsi sentire. Ad ogni buon conto, senza essere invasivi e petulanti, se lo ritenete utile chiedete voi informazioni, anche solamente per ringraziare di aver pensato al vostro studio. Il “passaparola” incombe e non sfruttarne le potenzialità è un vero peccato. 2.1 Amministratore di tutti, cioè niente favoritismi e partecipazioni per delega all’assemblea Parafrasando una locuzione oggigiorno spesso ricorrente si può dire che il buon amministratore di condominio, quello che gestisce con “la diligenza del buon padre di famiglia”, è “l’amministratore di tutti”. Così dicendo si vuol fare intendere che il mandatario della compagine deve gestire le cose comuni nell’interesse di tutti, anche di chi non l’ha votato. Facciamo un esempio rimandando al prosieguo per un trattazione più specifica del tema (cfr. Cap. V). Recupero crediti: si supponga, come accade tante volte, che il condomino che v’ha contattato è uno di quelli contro cui l’amministratore ha chiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo. Insomma vuol mandar via l’amministratore “per ripicca”. Al di là delle motivazioni (potrebbero anche essercene altre) e al di là del fatto che questa notizia possa emergere fin da subito, è importante che voi siate chiari fin dal principio. Il vostro studio s’ispira a principi e criteri di gestione trasparente, chiara, imparziale e quindi strettamente ancorata ai dettami legislativi: insomma chi vi cerca per avere favori è bene che “giri al largo”. Se voi amministrerete nell’interesse di tutti i condomini nessuno, a meno che non sia in malafede, potrà accusarvi d’essere stato parziale. Se, invece, rappresenterete gli interessi di una sola parte, quegli stessi potrebbero essere i primi a dubitare della bontà del vostro operato. Non si prendano queste parole alla stregua di speculazioni filosofiche di difficile attuazione. Al contrario, si tratta di suggerimenti utili a evitare un approccio errato alla professione. In pratica se avete scelto di esercitare l’attività di amministratore, pensate di volerlo fare per tutto il resto della vostra vita lavorativa. Questo modo vi consentirà di approcciarvi alla professione tenendo un comportamento che vi permetterà di trarne i frutti nell’immediato ed anche e soprattutto nel medio e lungo periodo “andando a dormire con la coscienza a posto”. Proprio in quest’ottica è utile che vi asteniate dal partecipare alle assemblee che all’ordine del giorno prevedono la revoca del mandatario in carica e la sua sostituzione. In primis non siete il parafulmine sotto il quale i condomini possono ripararsi nel rapporto con il loro attuale mandatario. In secondo luogo, se volete essere “l’amministratore di tutti” è bene che lo siate fin da subito: anche se non nominati con il consenso di tutti è utile che partecipiate alla prima assemblea come legale rappresentante a seguito di nomina e non come contraddittore nella votazione che vi riguarda direttamente. 2.2 Nomina in un condominio di cui si conosce l’attuale amministratore: che fare? Può accadere di essere contattati da condomini che vogliono sostituire il proprio amministratore e scoprire che il mandatario in carica è una persona che conosciamo. Più stretta è la conoscenza, più alto e forte il dubbio che in tanti provano: che cosa fare? Non esiste una risposta legislativamente, ne deontologicamente vincolante. Il tutto è rimesso al libero apprezzamento di chi è chiamato a “gareggiare” con un altro professionista. Ci sono molti che preferiscono non sapere chi è l’amministratore per evitare imbarazzi. Molti altri che pur partecipando decidono di avvisare il collega. Altri ancora che vogliono sapere chi amministra l’edificio prima di dare www.condominioweb.com © 41 la propria disponibilità a fornire un preventivo. Il rapporto di colleganza può spingersi fino al punto di sacrificare il proprio interesse ad aumentare il numero di condomini amministrati? Opportunità, trasparenza, lealtà. Tre principi cui vale la pena ancorare il proprio operato per dare risposta al quesito che ci siamo posti in principio. Non bisogna mai porre in discussione, salvo limiti interni alla propria struttura organizzativa, il diritto ad aumentare il proprio fatturato e per fare ciò si deve agire senza danneggiare ingiustamente (ossia ricorrendo a scorrettezze illegali) i condomini ed i propri concorrenti. In questo contesto si può assumere l’incarico anche di un condominio amministrato da un proprio familiare. Certo, se si vivesse con disagio quasi si trattasse di uno “scippo”, prendere in gestione un condominio da un conoscente, allora sarebbe meglio lasciar perdere. Il problema, inoltre, si pone nel caso in cui si debbano contestare inadempimenti o scorrettezze gestionali del proprio predecessore; si sarà in grado di farlo senza mai mettere da parte l’interesse prioritario dei propri amministrati? Se si sa che non è facile, meglio lasciar perdere. E se s’ha il fondato sospetto che l’amministratore, vostro conoscente, in carica nel condominio per il quale v’è stato chiesto preventivo, opera in modo scorretto, forse addirittura illegale. Può capitare, Hemingway, ironicamente, affermava che “non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie: Giuda frequentava persone irreprensibili!”. Voi non siete Gesù Cristo né l’amministratore scorretto vostro conoscente Giuda. Certamente la scelta è delicata ma declinare l’invito a presentare un preventivo non dev’essere considerato segno di vigliaccheria se si sapeva fin dal principio che non si sarebbe riusciti a portare il compito fino in fondo. Vigliaccheria, proseguendo in questi termini, sarebbe il contrario. Che fare se l’amministratore in carica è il presidente o il socio di un’associazione alla quale siete iscritti? Anche qui, nessuna regola scritta (se l’associazione vietasse di presentare preventivi in condomini amministrati da altri associati, violerebbe le norme poste a tutela della concorrenza): starà a voi orientare il vostro comportamento tenendo presenti i principi succitati. 3. Modalità di nomina Due le possibili modalità di nomina dell’amministratore di condominio: 1. nella prima il mandatario è nominato dall’assemblea senza aver presentato un preventivo; 2. nella seconda è l’assemblea ad accettare il preventivo (o uno dei preventivi) presentati dal “papabile”. In buona sostanza, per dirla in modo semplificato, o è l’assemblea a chiedere all’amministratore “vuoi amministrare l’edificio?” e quindi l’amministratore a dover rispondere positivamente o negativamente, oppure è l’assemblea, accettando il preventivo a rispondere “si, accettiamo la tua proposta”. Naturalmente possono anche realizzarsi situazioni intermedie (es. richiesta di modificazione parziale del preventivo, ecc.) che considereremo come variabili di una delle due modalità. La differenza, anche in relazione alle novità introdotte dalla legge di “riforma” del condominio, non è trascurabile. Nei prossimi paragrafi spiegheremo perché. 3.1 Presentazione del preventivo e sua accettazione Questa è sicuramente la modalità di nomina maggiormente utilizzata. Ne abbiamo parlato anche nel capitolo precedente; uno dei condomini si rivolge ad un amministratore per ottenere un preventivo dei servizi offerti e dei relativi costi e successivamente lo presenta all’assemblea che decide (spesso si ha una vera e propria “gara”). Siccome l’accordo tra amministratore e condominio rappresenta un vero e proprio contratto (per la precisione un contratto di mandato, vedi infra Par. 4) ed alla stipula del contratto si arriva dopo una fase, anche brevissima, di trattative, preventivo e deliberazione 42 www.condominioweb.com © assembleare devono essere considerate, rispettivamente, proposta e accettazione. Non basta accettare un contratto per considerarlo concluso. Detta diversamente: l’accettazione del preventivo dev’essere comunicata all’amministratore. A stabilirlo l’art. 1326 del codice civile, rubricato Conclusione del contratto, che recita: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Quindi finché l’accettazione non è comunicata a chi ha presentato il preventivo, costui non può essere considerato amministratore a tutti gli effetti. Per evitare problemi, è sempre bene che alla comunicazione orale dell’accettazione segua la sua comunicazione scritta con racc. a mani a.r. o equipollenti mezzi telematici, anzi è meglio che ciò venga specificato nel preventivo in modo da rendere vincolante la forma prescelta (art. 1326, quarto comma, c.c.). Consiglio: mettete sempre una scadenza al preventivo. E’ vero, è difficile che le assemblee possano tenersi subito dopo la presentazione del preventivo ma è altrettanto vero, stando a quanto afferma il secondo comma dell’art. 1326 c.c., che il rischio è quello di vedersi accettato un preventivo molto tempo dopo la sua presentazione, magari a condizioni che il vostro studio non pratica più. Vale la pena, quindi, scrivere che il preventivo ha validità semestrale o annuale (rispetto alla data in esso indicata o che vale solamente per quello specifico anno, ad esempio 2013). In questo modo se i condomini non s’accorgono di questa specificazione sarete liberi di ritenere scaduta la vostra offerta o al massimo di validare l’accettazione tardiva (cfr. art. 1326, terzo comma, c.c.). Passiamo ora ad esaminare quelle così dette situazioni intermedie di cui si parlava sul finire del paragrafo precedente. Caso pratico Tizio presenta un preventivo di gestione con un costo complessivo finale di € X. L’assemblea, pur essendo interessata ad affidare la gestione a quell’amministratore, chiede una riduzione del corrispettivo, insomma uno sconto. La deliberazione assembleare formulata in tal senso (es. “si accetta il preventivo solamente se Tizio garantisce un corrispettivo complessivo ribassato del 5%”) rappresenta una controproposta (art. 1326, quinto comma, c.c.) che a sua volta può essere accettata o declinata. Come per l’amministratore anche per l’assemblea è consigliabile, nel caso di richieste di variazioni del preventivo, chiedere la comunicazione entro un determinato termine e con specifiche forme. Abbiamo portato l’esempio della riduzione dell’onorario ma lo stesso può dirsi, ad esempio, per la richiesta di assicurazione individuale (art. 1129, terzo comma, c.c.). Sul punto è bene evidenziare che alcuni autori ritengono che la subordinazione della nomina a stipula del contratto di assicurazione individuale rappresenti condizione sospensiva della nomina medesima (A. Celeste A. Scarpa, La riforma del condominio, Giuffrè, 2012) . Nell’ambito dell’esempio di cui stiamo parlando, chi scrive www.condominioweb.com © 43 dissente da questa impostazione. Nel caso in esame, l’amministratore Tizio presenta un preventivo e così facendo, in sostanza, afferma: “Do la mia disponibilità ad amministrare il condominio Alfa in questo modo ed a questi costi”. Se l’assemblea risponde affermativamente il contratto può dirsi concluso una volta che tale accettazione sia stata comunicata. Ma se l’assemblea, invece, risponde: “ok, ma noi a nostra volta accettiamo solamente se tu, Tizio, ci presenti una polizza individuale”, tale dicitura come tutte quelle similari rappresentano un’accettazione non conforme alla proposta che, per l’art. 1326, quinto comma c.c., equivale a nuova proposta. Si avrà contratto sottoposto a condizione sospensiva solamente se alla controproposta “ok, ma noi a nostra volta accettiamo solamente se tu, Tizio, ci presenti una polizza individuale” segua un’accettazione dell’amministratore con un semplice “ok”. In tal caso il contratto dovrà ritenersi perfezionato e sottoposto a condizione sospensiva. Nella prima ipotesi, invece, deve parlarsi di nuova proposta che, a sua volta, può essere oggetto di accettazione o di controproposta. Solitamente la nomina dell’amministratore non comporta trattative estenuanti ma parlare di contratto sottoposto a condizione implica la stipula di un accordo; nel caso che abbiamo esaminato, invece, le parti sono ancora nelle fasi di trattativa. 3.2 Nomina ed accettazione con successiva presentazione del preventivo E’ questa, nella sostanza, l’ipotesi di cui si occupa l’art. 1129 c.c. Nel prosieguo vedremo perché. E’ difficile, ma non raro, che si giunga alla nomina senza la presentazione di un preventivo. In alcuni casi il più volte nominato preventivo non è presentato solamente per dei disguidi. Si pensi alla mancata comunicazione della data dell’assemblea, oppure a difetti di comunicazione delle parti oppure ancora, perché no, ad una dimenticanza dell’amministratore. C’è poi il caso il cui l’assemblea delibera la nomina di un amministratore senza aver vagliato il preventivo non per questi motivi ma più semplicemente perché s’è deciso d’agire in tal modo. In questi casi la nomina, ossia la frase “l’assemblea con il voto favorevole di … in rappresentanza di … millesimi nomina Tizio amministratore del condominio” dev’essere considerata alla stregua d’una proposta del genere: “Tizio, vuoi accettare la nomina quale amministratore del condominio?” Dovendo essere considerata una proposta per essa vale quanto detto nel paragrafo precedente. Che cosa deve fare l’amministratore? Chiaramente ha due opzioni: accettare o rifiutare. Nel primo caso trova applicazione l’art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. che recita: l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Sorvoliamo sull’uso inesatto della lingua italiana (se l’amministratore sta accettando l’incarico, sarebbe stato più corretto parlare di attività da svolgersi e non di attività svolta) per soffermarci con maggiore attenzione su quello che la norma dice e soprattutto sulle conseguenze non dette. L o schema è chiaro: nomina, accettazione da parte dell’amministratore e contestuale precisa ed analitica indicazione dell’importo dovuto per il compenso. Se l’amministratore non adempie, la nomina è da ritenersi nulla. Ribadiamo ad essere nulla è la nomina, non la sua accettazione o il contratto. Prima conseguenza: per contestare questo inadempimento è sufficiente impugnare la delibera e non il contratto. La specificazione analitica di quanto chiesto a titolo di compenso non è sufficiente per farlo ritenere accettato; infatti, se la deliberazione di nomina non afferma nulla in merito al compenso (es. si accetta come compenso quello che l’amministratore indicherà all’atto di accettazione della nomina) è necessario un successivo passaggio assembleare. Che cosa accade se non c’è accordo? Ai sensi dell’art. 44 www.condominioweb.com © 1709 c.c. la misura del compenso, se “non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice”. In buona sostanza: la mancanza di accordo può portare ad un facile contenzioso per stabilire la misura del compenso dell’amministratore Seconda conseguenza: sarebbe conveniente subordinare l’accettazione della nomina all’accettazione del compenso. Ciò vorrebbe poter dire impossibilità di convocare l’assemblea da parte dell’amministratore nominato ma non ancora formalmente in carica e quindi slittamento dei tempi di assunzione dell’incarico. Insomma l’atto di nomina con il quale si accetta il preventivo rappresenta sicuramente il procedimento migliore e più spedito. 4. La redazione del preventivo per il proprio compenso: attenzione a non dimenticare nulla L’amministratore deve dire subito quanto guadagnerà per l’espletamento del proprio incarico. Si tratti di preventivo o di comunicazione del compenso dopo la nomina (si veda supra Par. 3 e ss.), il mandatario deve specificare analiticamente il proprio onorario. E’ importante, allora, non dimenticare nulla, ma proprio nulla di quanto si vuole richiedere. Prima dell’entrata in vigore della “riforma” molti amministratori, quelli che voi stessi amministratori onesti definireste furbetti, gonfiavano il proprio compenso, inizialmente, bassissimo, con una serie di voci molto spesso di dubbia legittimità. D’ora in poi ciò non sarà più possibile. L’amministratore dovrà dire: “il mio compenso omnicomprensivo per l’anno di gestione sarà pari a X euro”. Ciò potrà essere fatto in due modi: specificando voce per voce il costo complessivo, oppure indicando solamente il compenso finale. Per quanto detto nei paragrafi precedenti, l’amministratore dovrà ottenere l’approvazione del compenso richiesto da parte dell’assemblea. In entrambi i casi al termine dell’anno di gestione l’amministratore non potrà il alcun modo reclamare alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto richiesto ed accordatogli. Per un esempio di preventivo dettagliato vedi infra Sezione Moduli 5. Il rapporto di collaborazione: il contratto di mandato “L’amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato” (così, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 9148/08). Quest’affermazione, resa dalla più autorevole tra le fonti giurisprudenziali (le Sezioni Unite della Corte di Cassazione), è stata recepita anche dal Legislatore della “riforma”. All’art. 1129, quindicesimo comma, c.c., infatti, è affermato che “Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV”. Detto diversamente: i rapporti tra amministratore e condomini è regolato dall’art. 1129 c.c. e anche dalle norme sul mandato. Si badi: tanto prima quanto dopo l’entrata in vigore della riforma il riferimento è a ciascuno dei condomini e non al condominio poiché attualmente gli studiosi della materia (seppur non unanimemente) e la maggior parte delle pronunce della Cassazione sono orientate nel senso di non riconoscere personalità giuridica al condominio. Il rapporto contrattuale, come evidenziato dalle Sezioni Unite nel 2008, deve intendersi instaurato tra l’amministratore ed i singoli condomini in proporzione alle rispettive quote millesimali. La legge n. 220/2012 (la “riforma”) non www.condominioweb.com © 45 ha affrontato il tema della personalità giuridica del condominio. 5.1 Mandato e amministrazione condominiale L’art. 1703 c.c., che contiene la nozione di mandato, recita: “il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”. Una parte ossia quella che conferisce il potere di compiere gli atti è detta mandante, mentre la controparte, ossia chi si obbliga a compierli è detta mandatario. Nel caso dell’amministrazione condominiale, quindi, i mandanti sono i condomini ed il mandatario l’amministratore. Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza. Nel caso del condominio si verte nella prima ipotesi, ossia l’amministratore agisce verso l’esterno e nei rapporti interni potendo spendere la propria qualità di legale rappresentante dei condomini rispetto alla gestione e custodia delle parti comuni. Il mandatario deve compiere per i mandanti tutti i compiti che sono propri del ruolo che ricopre e quelli che l’assemblea può deliberare nell’ambito delle proprie competenze. Degli esempi, come spesso accade, chiariranno la portata di questa affermazione. Caso pratico 1 L’amministratore, ai sensi dell’art. 1129 c.c. è tenuto ad accendere un conto corrente intestato ed utilizzarlo per ogni attività concernente la compagine. In conseguenza di ciò il mandatario deve accendere il conto corrente rivolgendosi di propria iniziativa all’istituto di credito che a suo modo di vedere propone le condizioni più convenienti (o a quello indicatogli dall’assemblea). Caso pratico 2 L’assemblea delibera di affidare l’incarico di pulizia delle parti comuni, fino ad allora condotto in autogestione, ad un’impresa di pulizia scale. L’amministratore deve eseguire quella delibera. Ciò riguarda competenze specificamente individuate dagli artt. 1129 e art. 1130 c.c., ma, come si diceva, per quanto non è previsto dall’art. 1129 (e comunque da tutte le norme concernenti l’amministrazione condominiale) si applicano le norme sul mandato. Così, ad esempio, è per i così detti atti presupposti, vale a dire atti che servono per compierne altri. Infatti, ai sensi dell’art. 1708 c.c., rubricato Contenuto del mandato: Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente. Caso pratico 3 L’assemblea delibera esecuzione di lavori straordinari per i quali è necessario compiere alcune attività amministrative (es. SCIA o permesso di costruire). La delibera, però, non si sofferma su questi adempimenti. L’amministratore, per consentire la regolare esecuzione del lavori, potrà affidare ad un tecnico (magari allo stesso direttore dei lavori), l’incarico di presentare tutta la documentazione necessaria. In questo contesto vale la pena individuare un altro caso utile a comprendere l’estrema importanza delle norme sul mandato in relazione all’amministratore di condominio. L’amministratore, lo vedremo più avanti (infra Capp. IV, V e VI) esplica la propria attività attraverso dei provvedimenti. Questi 46 www.condominioweb.com © possono essere contestati o ratificati. Che cosa accade se l’atto eccede dalle proprie attribuzioni? La norma di riferimento è l’art. 1711, primo comma, c.c, riguardante i limiti del mandato che recita: ll mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Caso pratico 4 L’amministratore, senza che nemmeno in preventivo fosse stanziata una somma in tal senso, conferisce incarico ad un’impresa per la pulizia delle scale e delle altre parti comuni. L’assemblea, al momento della discussione ed approvazione del rendiconto di gestione non approva quest’atto. Di conseguenza i pagamenti all’impresa dovranno essere eseguiti direttamente dall’amministratore. 6. Comunicazioni previste dall’art. 1129 secondo comma c.c. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 220/2012 (la così detta “riforma”), l’amministratore una volta assunto l’incarico non doveva rispettare particolari norme riguardo le comunicazioni preliminari con i condomini. La “riforma” ha cambiato le carte in tavola. E’ chiaro in questo senso il secondo comma dell’art. 1129 c.c. che recita: Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. La norma non dice a chi debbano essere comunicati questi dati. Siccome, lo s’è visto in precedenza (supra Cap. I), a livello fiscale esistono già ben precisi obblighi, deve ritenersi che l’amministratore, all’atto di accettazione dell’incarico debba comunicare ai condomini i vari dati indicati dal succitato secondo comma. La ratio di tale imposizione (la cui inosservanza può portare alla revoca giudiziale, cfr. art. 1129, dodicesimo comma, c.c. infra Cap. XI) è evidente: consentire ai condomini di conoscere chi li amministra e sapere dove e quando chiedere informazioni e poter prendere visione dei registri di anagrafica condominiale, di nomina e revoca dell’amministratore, dei verbali e della contabilità e con che costi poterne estrarre copia. La norma è chiara: è di questa documentazione che il condomino (rectius, ogni interessato, quindi anche il conduttore per quanto di suo interesse) ha diritto a prendere visione presentandosi presso lo studio dell’amministratore nei giorni ed alle ore indicate da quest’ultimo. Per i restanti documenti: fatture, contratti, atti di cause, documentazione fiscale, ecc. accadrà quel che è sempre accaduto fin’ora: tutti i condomini, in ogni tempo, hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali senza dover dimostrare uno specifico interesse, purché la richiesta non abbia come solo scopo quello d’intralciare l’attività dell’amministratore ((così Cass. 20 novembre 2001 n. 15159). Chiariamo il tutto con un esempio. Caso pratico 1 Tizio, proprietario di un appartamento nel condominio Alfa, si presenta presso lo studio dell’amministratore il primo lunedì del mese alle ore 17 per prendere visione dell’anagrafica condominiale. L’amministratore, poiché si tratta del giorno e dell’ora indicati nella comunicazione ex art. 1129, secondo comma, c.c. deve soddisfare la richiesta del condomino. www.condominioweb.com © 47 Caso pratico 2 Caio, proprietario di un appartamento nel condominio Beta, si presenta presso lo studio dell’amministratore il primo lunedì del mese alle ore 17 per prendere visione degli atti di una causa che si terrà da lì a pochi giorni. L’amministratore pur comprendendo le ragioni di Caio gli dice che quel giorno non è possibile evadere la sua richiesta e che deve tornare tra giorni dopo. Il condomino protesta e afferma che per legge egli è tenuto a mostrargli quei documenti nel giorno indicato ai sensi dell’art. 1129, secondo comma, c.c. ma l’amministratore controbatte dicendo che quella norma riguarda solamente alcuni documenti, esattamente quelli indicati dall’art. 1130 nn. 6 e 7 c.c. 6.1 Comunicazioni e dati sempre aggiornati: risolvere il problema con la carta intestata ed un cartello nell’edificio Come fare, soprattutto nei casi in cui si amministra un numero elevato di condominii, a ricordare di comunicare a tutti i condomini le informazioni di cui al secondo comma dell’art. 1129 c.c. Vale la pena strutturare i ricevimenti in modo personalizzato, ad esempio, i condominii con nomi compresi tra A ed L il lunedì della prima settimana del mese alle ore 17 e quelli con denominazione tra M e Z in altra data, oppure prevedere un unico giorno per tutti? La risposta al quesito dipende soprattutto da com’è strutturata l’organizzazione dello studio. Un ufficio che ha uno sportello aperto dal lunedì al venerdì (o magari anche il sabato mattina) può assorbire le richieste in modo differente da uno che è aperto al pubblico solamente due o tre giorni la settimana. C’è poi da dire che personalizzare o quanto meno frazionare i giorni di ricevimento per la visione dei documenti di cui all’art. 1129, secondo comma, c.c. ha un altro inconveniente: dover tenere a mente ogni data e rinnovarne la comunicazione con invii personalizzati ad ogni rinnovo d’incarico. Per carità se lo studio, com’è naturale attendersi, utilizzata mezzi e strumenti informatici, allora il grosso del lavoro verrà fatto dalle macchine. Ma c’è una soluzione che, come si suole dire, taglia la testa al toro. Utilizzare un unico giorno per tutti i condomini (se inviate regolarmente i verbali ed i condomini hanno copia del regolamento, è difficile ipotizzare continui o sporadici assembramenti per prendere visione del registro di contabilità e di quello di nomina e revoca degli amministratori) e inserire questa comunicazione, assieme a tutti gli altri dati indicati dall’art. 1129 secondo comma, c.c. nella carta intestata dello studio ed in un cartello con tutti i recapiti che avrete cura di far affiggere nell’androne dell’edificio. 6.2 La targa con i recapiti dell’amministratore Le informazioni che l’amministratore deve fornire non si limitano alle comunicazioni ai condomini. Ogni mandatario, dopo l’entrata in vigore della “riforma” (a dire il vero il molte città quest’obbligo era previsto dai regolamenti comunali), deve rendere pubblico che amministra un dato condomino attraverso una targa. Di questo adempimento si occupa il sesto comma dell’art. 1129 c.c. che recita: “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”. Il cartello dev’essere visibile anche ai terzi (leggasi estranei rispetto alla compagine): insomma tutti devono essere messi nelle condizioni di sapere chi amministra un condominio. Non si tratta di una norma volta a soddisfare una semplice curiosità ma di un’utile indicazione per poter interloquire senza ritardi con il rappresentante dei condomini. Si pensi solamente alla notificazione degli atti giudiziari. Si tratta di uno dei primi adempimenti che ogni amministratore deve compiere con spese a carico dei 48 www.condominioweb.com © condomini in ragione dei millesimi di proprietà. Volete far bella figura con i comproprietari puntando contemporaneamente su praticità, immediatezza e risparmio? Fate installare una targa con interno inseribile ed estraibile. In questo modo la cornice resterà fissa e ogni volta basterà semplicemente inserire ed estrarre i fogli plastificati con i dati identificativi senza dover chiamare un operaio (se non c’è il portiere) per far eseguire l’operazione. Questo adempimento riguarda anche il così detto amministratore di fatto. A stabilirlo è il settimo comma dell’art. 1129 c.c. a mente del quale: “in mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”. Per un esempio di targa condominiale vedi infra Sezione Moduli 7. Cambio di domiciliazione delle bollette Tra le prime incombenze per l’amministratore subentrante o comunque per un primo amministratore di un edificio già dotato d’ogni servizio, v’è sicuramente quella di volturare le bollette. Energia elettrica, gas, acqua potabile: per i fornitori di questi servizi, fino a nuova comunicazione, il destinatario è si il condominio, ma in persona dell’amministratore a loro noto. Ergo: se il fornitore non sa nulla del cambio, le bollette continueranno ad essere recapitate presso l’ufficio di questa persona. Modificare la domiciliazione della bolletta è operazione semplicissima. Dotatevi di una fattura (vi sarà chiesto il codice cliente), del codice fiscale del condominio e di ogni dato a voi relativo utile per questo genere di comunicazione (solitamente nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo dello studio). Il cambio, a seconda del gestore, può essere effettuato telefonicamente, con procedura via web o con consegna di apposito modulo presso gli uffici competenti. 8. Prima apertura e cambio d’intestazione del conto corrente condominiale Apertura e cambio d’intestazione del conto corrente condominiale sono operazioni che necessitano di presentazione di documentazione alla banca o all’ufficio postale prescelti per la sua apertura. Solitamente, ossia procedendo con l’operazione presso gli sportelli bancari o postali, è necessario portare con sé la deliberazione di nomina, il codice fiscale del condominio ed i propri documenti identificativi. La procedura è sostanzialmente identica sia per la prima apertura sia per il cambio d’intestazione. Rispetto al periodo anteriore alla “riforma”, poiché l’apertura del conto corrente è divenuta obbligatoria (art. 1129 c.c.), non è indispensabile produrre la deliberazione con la quale si autorizza il mandatario ad accendere il conto. L’attivazione ed il cambio d’intestazione del conto corrente condominiale devono essere fatti quanto prima. La legge è chiara: l’amministratore deve aprire ed utilizzare il conto corrente condominiale altrimenti può essere revocato con ricorso all’Autorità Giudiziaria previo tentativo di regolarizzazione in sede assembleare (art. 1129, undicesimo comma, c.c.). Poiché non è solamente la mancata apertura del conto ad essere sanzionata, ma anche il mancato utilizzo, ne discende che è sanzionabile anche il disinteresse rispetto al cambio d’intestazione. Nel silenzio dell’assemblea spetta all’amministratore decidere a quale istituto di credito rivolgersi. Se possibile tecnicamente, non deve escludersi la possibilità di apertura di un conto corrente online. 9. Comunicazioni agli altri fornitori e incontri conoscitivi www.condominioweb.com © 49 Il manutentore dell’impianto di riscaldamento, quello dell’impianto di ascensore ed ancora la ditta che si occupa dell’autoclave, il giardiniere, il fabbro, l’elettricista ecc. ecc. A meno che non ci si rivolga ad una società di servizi, in condominio s’ha a che fare con una pluralità di fornitori. Tutte persone che intrattengono, principalmente, rapporti con l’amministratore di condominio; tutte persone che devono essere informate del cambio di guida della compagine. Rispetto alle comunicazioni ai condomini (cfr. supra Par. 6) non v’è alcun obbligo al cui adempimento può seguire la revoca giudiziale. Certo è che non può si arrivare al paradosso di credere che l’amministratore non debba avvisare i fornitori di questo cambio. E’ vero, gli artt. 1129, 1130 c.c. ed in genere quelli riguardanti la gestione del condominio non dicono nulla in merito, ma ciò non deve portare a conclusioni affrettate. Ricordate che cosa s’è detto rispetto al rapporto amministratore–condominio? Che esso è disciplinato, per ciò che non previsto dalle norme condominiali, dalle regole dettate per il mandato. Come s’è detto in precedenza (supra Par. 5.1), ai sensi dell’art. 1708 c.c. “il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”. L’incarico, inoltre, dev’essere sempre portato avanti nell’osservanza della famigerata “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 c.c.) ergo: deve ritenersi conforme a queste regole e principi la comunicazione ai fornitori della presa in gestione del condominio con contestuale indicazione di tutti i recapiti (contatti telefonici, email, orari ricevimento). E’ sempre utile anche perché segno di disponibilità e correttezza, cercare di fissare un appuntamento con i vari fornitori quanto prima, sia per farne la conoscenza (se già non li si conosce), sia per saldare eventuali pendenze o nei casi di mancanza di liquidità per provare a concordare un piano di rientro del debito (leggasi in tal senso, ad esempio, presa in gestione di un condominio economicamente disastrato per cattiva gestione o frodi da parte del precedente amministratore). Per un esempio di comunicazione ai fornitori vedi infra Sezione Moduli 10. Richiesta al precedente amministratore di consegnare la documentazione Essere nominato amministratore di condominio ma non avere i documenti che consentono una corretta gestione della compagine è come avere una bicicletta con le ruote sgonfie. Per carità, non è impossibile guidarla ma, si sa, non è la stessa cosa, anzi il rischio è anche quello di rovinare i cerchi. Lasciando il parallelismo, è chiaro che per la gestione di un condominio la situazione, evidentemente, è più complicata se non addirittura impossibile. Qual è il codice fiscale del condominio del quale chiedere la variazione dell’intestazione? Chi è il fornitore dell’energia elettrica? Chi il manutentore dell’autoclave? Chi sono i condomini? Dove inviare gli avvisi? Che cosa dice il regolamento di condominio? E le tabelle millesimali? Esistono deliberazioni che attendono d’essere eseguite? Non conoscere i nomi di tutti i condomini non consente una gestione spedita e libera da incertezze sul corretto invio di comunicazioni e convocazioni. Non conoscere le tabelle millesimali significa non poter ripartire correttamente le spese, e così via. I disagi, insomma, sono facilmente intuibili. Certo, non sempre la situazione è così catastrofica. A volte anche una semplice coincidenza tra passaggio delle consegne e invio delle bollette può far si che una fattura da pagare non sia inviata all’attuale amministratore ma al precedente. Alle volte, invece, è l’amministratore subentrante a tardare con i cambi di domiciliazione non ricevendo in tal modo tutta la corrispondenza. Ciò che si vuol rappresentare è che per i più svariati motivi può essere necessario chiedere all’amministratore precedente della documentazione condominiale. 50 www.condominioweb.com © Che cosa fare? Partiamo da un dato certo. Ai sensi del nono comma dell’art. 1129 c.c. “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini […]”. L’amministratore uscente, quindi, conosciuto il nome del subentrante deve consegnare tutta la documentazione. Di questo passaggio è sempre bene che resti traccia con minuziosa elencazione dei documenti consegnati. Solitamente è chi consegna a predisporre il tutto. E’ bene che chi riceve controlli a dovere la rispondenza tra ciò che viene affermato nel verbale di consegne e ciò che viene consegnato. Chiarito questo aspetto, come bisogna agire? La pratica quotidiana insegnerà a capire se la consegna della documentazione avverrà semplicemente o se, invece, bisognerà penare. Se i rapporti sono buoni è sempre bene far precedere la richiesta scritta da una telefonata del tipo “collega, ti invio un fax per questo motivo: al momento della consegna c’è sfuggito questo documento, me la invii?”, oppure “credo che nel frattempo era stata già inviata questa lettera, ti risulta? Me la invieresti per piacere?”, ecc. Il fax o comunque la comunicazione scritta, in tono amichevole, può essere inutile se la consegna dell’ulteriore documentazione richiesta è immediata. Se i documenti richiesti tardano ad arrivare è necessario iniziare a preoccuparsi. Anche qui, la pratica ci darà la misura del modo migliore d’agire. Se il collega che c’ha preceduto nella gestione è notoriamente debole di memoria meglio insistere bonariamente piuttosto che irrigidire i rapporti. Se, invece, temete che sia inutile continuare a tergiversare con richieste bonarie, non esitate ad inviare una lettera di messa in mora. Va ricordato, infatti, che alla mancata consegna della documentazione condominiale può seguire un’azione giudiziaria urgente (ex art. 700 c.p.c., come si dice in gergo tecnico) che consente d’ottenere un ordine di consegna da parte del Tribunale (si veda, in tal senso, Tribunale di Bari 17 marzo 2010 n. 967). Per un esempio di lettera bonaria per la consegna della documentazione, lettera di messa in mora e ricorso ex art. 700 c.p.c. vedi infra Sezione Moduli 11. Richiesta al precedente amministratore di consegnare la cassa condominiale Alle volte non sono i documenti a mancare. Spesso ciò che manca è la cassa! Il fatto, per certi versi, è ancora più grave. Sapere cosa fare ma non poterlo fare, se non a costo di richiedere ai condomini di versare nuovamente per evitare sospensioni di servizi, forse è ancor più increscioso. Chiaramente la somma mancante deve emergere dalla contabilità e/o dal passaggi di consegne: insomma oltre ad avere il sospetto che manchi qualcosa dev’esservi pure la prova dell’ammanco. Se la situazione non è chiara, per verificare eventuali irregolarità i condomini, con le maggioranze indicate dall’art. 1130bis c.c. (maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi) possono sempre disporre la revisione contabile riferibile ad uno o più anni di gestione. L’obbligo di apertura del conto corrente condominiale dovrebbe risolvere questo problema: al neo amministratore dovrebbe bastare recarsi presso la filiale di banca o della posta nei modi indicati in precedenza (supra Par. 8). Ad ogni buon conto è sempre necessario sapere che cosa fare nel peggiore dei casi, ossia se l’amministratore uscente non consegna la cassa. Il pensiero corre subito alla querela. La querela è una possibilità, anzi spesso l’unica possibilità. Prima d’ogni cosa, però, è necessario fare di tutto per ottenere indietro i soldi. Di tutto, naturalmente, in senso legale. Contatti telefonici e raccomandate di messa in mora non devono mancare. Se questi tentativi non sortiscono effetto allora potete giungere alla ragionevole conclusione che il vostro predecessore si sia appropriato del “malloppo”. A quel punto la querela diviene necessaria. Si tratta di un reato perseguibile d’ufficio per cui basta una semplice denuncia non incorrendosi, così, nel rischio di difetto di legittimazione a www.condominioweb.com © 51 proporre querela da parte dell’amministratore (Cass. pen. 18 febbraio 2011 n. 6197, sul punto vedi infra Cap. VII). 12. Richiesta di chiarimenti al precedente amministratore Molte volte subentrare nella gestione potrebbe non essere così semplice come ci si potrebbe immaginare. Pur essendo stata consegnata ogni cosa, infatti, la situazione del condominio appena preso in gestione potrebbe non risultare facilmente comprensibile. Una causa in corso la cui dinamica non appare lineare, alcuni condomini che versano le quote dovute in modo difforme rispetto agli altri (magari semplici ritardi che dall’esterno possono apparire come inadempimenti), richieste dei condomini dettate, a loro detta, dalla consuetudine instaurata con il precedente mandatario. Ed ancora, chiarimenti su rendiconti precedenti, su spese da saldare, ecc. Insomma alle volte le dinamiche della gestione quotidiana sfuggono a quanto riportato da delibere, regolamento e documentazione varia. Oppure può accadere che chi ci precede pur non avendo commesso alcun illecito, abbia passato delle carte poco chiare (magari la mancanza di comprensione con i condomini è stata alla base della revoca). La domanda, come diceva qualcuno, sorge spontanea: che cosa fare in questi casi? Non ci si faccia prendere da una sorta di orgoglio professionale che si condensa in pensieri del genere: “Se domando qualche chiarimento farò sicuramente la figura dell’incapace”. Probabilmente è più incapace chi non capendo, preferisce, per vergogna o per orgoglio, restare in silenzio e cercare di arrabattarsi per proprio conto. Certamente chi opera così non è un bravo professionista e non opera nell’interesse dei condomini, dei quali è mandatario e per conto dei quali deve agire sempre con la diligenza del buon padre di famiglia. Insomma non ci si faccia prendere da sensi di vergogna o da moti d’orgoglio: si cerchi di fare il massimo sforzo per comprendere la situazione sulla base delle carte, ma se ciò non è possibile meglio prendere contatto con l’amministratore precedente per fugare i propri dubbi. Anche per questa ragione, oltre che per un generale dovere deontologico e di educazione e salvo casi particolari (collega sfuggente, reticente o peggio ancora truffaldino), è sempre bene che i rapporti con i colleghi siano caratterizzati da serenità, rispetto ed educazione. Con chi vi precede, salvo pregressi rapporti, tutto parte dal passaggio di consegne. Chi vi sta passando le carte non è per forza un mascalzone. Anzi stando alle regole del vivere comune ed a quelle legali, lo si deve considerare una persona per bene. Perdere un condominio o lasciarlo per incompatibilità o altri motivi è una cosa che può accadere a chiunque. Il momento della consegna, pertanto, fermo restando il primario ed ineludibile obbligo di rappresentare gli interessi dei vostri rappresentati, non dev’essere fatto che genera screzi o tensioni ma semplice ed ordinaria amministrazione dell’inizio del vostro incarico. 13. Fissazione dell’assemblea per la valutazione della situazione pregressa e suggerimenti da parte dell’amministratore Una delle prime cosa da fare è quella di considerare l’opportunità di valutare la situazione del condominio assieme ai condomini. Spieghiamoci meglio: l’amministratore, in ragione del suo ruolo di legale rappresentante delle parti comuni, ha una serie di poteri d’iniziativa azionabili d’ufficio. Un esempio su tutti chiarirà la portata di quest’affermazione Il vostro predecessore non vi consegna il carteggio condominiale? Potete ricorrere al giudice senza la preventiva autorizzazione assembleare. Poi ci sono poi i rapporti con i fornitori (es. ottenimento di dilazioni di pagamento per il caso d’insolvenza), una causa da intraprendere (l’amministratore, per le materie di sua competenza, può nominare di sua iniziativa il legale cui affidare l’incarico), ecc. Insomma tutte ipotesi in cui la legge consente di agire in modo indipendente. Comportamenti decisionisti, salvo casi d’urgenza, soprattutto nella fase iniziale del rapporto sono da evitare. Per far comprendere ai condomini che il vostro modo 52 www.condominioweb.com © di lavorare mira alla gestione del condominio nel loro interesse e non fare business sulle loro tasche (garantendo la gestione dei servizi a ditte amiche), il modo migliore è proprio quello di convocare un’assemblea per valutare in quella sede tutte le questioni aperte che possono essere risolte in modo diverso rispetto a quanto ipotizzato se s’agisse di propria iniziativa. Ad esempio: se la documentazione ancora da ottenere è poca e comunque ottenibile in altro modo (es. qualche fattura di un’impresa che può fornirne copia), perché iniziare una causa che sicuramente è più costosa? Meglio suggerire all’assemblea questa ipotesi o comunque comunicargli d’aver agito in tal senso. Se c’è una causa che dev’essere iniziata o nella quale bisogna resistere perché non chiedere ai condomini a quale avvocato affidare l’incarico? E’ sempre bene che l’amministratore “non tiri fuori dal cilindro” persone di propria fiducia, fintanto che non s’è cementato il rapporto di fiducia. A dire il vero in generale è buona regola che l’amministratore sottoponga alla valutazione dell’assemblea il nominativo di un’impresa o di un professionista solamente se gli viene richiesto o quando si rende conto che ciò è utile per superare situazioni d’empasse magari dovute alla totale mancanza di conoscenze nel campo oggetto della deliberazione. 14. Assunzione dell’incarico durante un anno di gestione: il ricalcolo del preventivo con il compenso pattuito L’amministratore può essere revocato in ogni momento purché l’assemblea prenda questa decisione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi. Lasciamo da parte, per ora, la questione connessa al risarcimento per ingiustificata revoca anticipata (cfr. Cap. XII) ed affrontiamo un aspetto di non secondaria importanza. Alla revoca, almeno nei condomini in cui ciò è obbligatorio, deve seguire la nomina di un nuovo mandatario. Caso pratico Si supponga che l’amministratore revocato avesse chiesto ed ottenuto un compenso annuo complessivo pari ad € 2.000,00 I condomini ben presto si sono resti conto del reale motivo d’una cifra così basso rispetto all’impegno necessario per la gestione della compagine. Il nuovo nominato, invece, ha preteso una cifra più alta, diciamo € 3.500,00. Chiaramente l’esempio vale anche per l’ipotesi inversa, ossia quando i condomini, resisi conto dell’esosità del compenso del mandatario, abbiano deciso di “mandarlo a casa”. Una delle prime incombenze in casi del genere è quella di modificare il preventivo annuale di spesa in modo da calibrare subito la rata comprendendo il nuovo compenso. E’ prassi, infatti, che nell’elaborazione del preventivo e dell’allegato piano di ripartizione s’inserisca il compenso dell’amministratore. In questo modo il professionista, con la cadenza prescelta o deliberata dall’assemblea, potrà emettere fattura per il pagamento delle proprie spettanze. Il cambio di compenso, evidentemente, comporta un cambio della quota da versare. Chiaramente questo passaggio non è obbligatorio: se il compenso che è stato deliberato è maggiore, la differenza potrà essere sempre inserita nel rendiconto con conseguente conguaglio a favore della compagine. Tuttavia, soprattutto nelle ipotesi in cui il compenso del subentrante è inferiore a quello del revocato, modificare il preventivo aggiornandolo ai cambiamenti, vuol dire dare ai condomini l’immediata percezione del risparmio e quindi, un segno tangibile della ragione del cambiamento. 15. Redazione del preventivo e del relativo piano di riparto per la gestione annuale Quanto detto nel paragrafo precedente vale per le “sostituzioni” in corso di anno. Se l’amministratore, però, è chiamato a gestire il condominio all’inizio dell’anno o magari è il primo amministratore di www.condominioweb.com © 53 quella compagine, uno dei compiti imprescindibili per poter gestire la compagine è quello di redigere il preventivo di gestione ed il relativo piano di riparto. Lasciando al prosieguo (infra Cap. V) le questioni più strettamente connesse ai risvolti giuridici della presenza del preventivo e relativo riparto, in questa sede ci soffermeremo su alcuni aspetti utili a “far partire con il piede giusto” il rapporto. Fornitori Non c’è nulla di più sbagliato per un amministratore che prendere in gestione un condominio ed imporre, o cercare di farlo, le imprese manutentrici di sua fiducia. Anche se lo scopo non è quello di ottenere “la percentuale” sul guadagno dell’impresa, l’intenzione, il più delle volte, sembra quella. Un buon amministratore deve apparire trasparente oltre che esserlo. I preventivi annuali, quindi, a maggior ragione il primo, non devono contenere variazioni del genere. Unica eccezione: che siano i condomini a chiedere dei cambiamenti affidandosi a voi. Primo preventivo Qualcuno potrebbe osservare: “Ok, se prendo in gestione una compagine già ”avviata” mi comporto come suggerite, ma se il condominio è di nuova costituzione e quello che presento è il primo preventivo dell’intera vita della compagine, perché non suggerire imprese e manutentori di mia conoscenza?”. Il motivo è lo stesso: devono essere sempre i condomini a decidere o a chiedervi di farlo. Prendere l’iniziativa e dire: “Consiglio l’impresa Alfa per la pulizia delle scale, quella Beta per la manutenzione dell’ascensore, ecc.” è sbagliato, in quanto anche se si tratta di primo preventivo si dà l’idea di voler “piazzare” le ditte amiche. È sempre meglio consigliare solo se richiesto. 54 www.condominioweb.com © Capitolo 3. Primi passi in condominio. 1. L’individuazione delle parti comuni. Fin’ora abbiamo dato per scontata la definizione di condominio soffermandoci prima d’ogni cosa sugli aspetti che riguardano la figura dell’amministratore. Per iniziare al meglio questo capitolo, invece, è necessario guardare alla nozione di condominio al fine di spiegare nel migliore dei modi l’esatto ruolo del mandatario dei condomini. Il condominio, dottrina e giurisprudenza concordano sul punto, è una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti dell’edificio di proprietà esclusiva (le unità immobiliari) e parti comuni alle prime ed utili al loro godimento. In questo contesto, pertanto, l’oggetto dell’amministrazione di condominio è rappresentato dalla gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio. Quali sono le parti comuni? Sul punto un ruolo fondamentale è rivestito dal titolo (leggasi atti d’acquisto e/o regolamento contrattuale trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari) e dall’art. 1117 c.c. rubricato, per l’appunto, Parti comuni dell’edificio. Art. 1117 (Parti comuni dell’edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. La legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici, più brevemente detta riforma del condominio, ha modificato l’articolo appena citato inserendovi dei cenni ad alcune parti o impianti che, prima della sua approvazione, era considerati comuni grazie all’opera della giurisprudenza. Il titolo di cui parla la norma, quindi, può ridurre o ampliare il novero dei beni comuni. Esempio classico è quello riferibile al lastrico solare rispetto al quale non è raro che gli atti d’acquisto ne riservino la proprietà a favore dei proprietari degli ultimi piani. In casi del genere queste parti dell’edificio escono dal novero dei beni condominiali pur se citate dall’art. 1117 c.c. in quanto l’atto d’acquisto (e quindi la volontà delle parti) prevale sulla lettera della legge. Le parti comuni, tuttavia, non sono solamente quelle individuate dai titoli e dall’articolo in esame. Infatti, questo elemento dev’essere tenuto a mente da ogni amministratore e condomino, l’art. 1117 c.c. non esaurisce l’elenco di beni, impianti e servizi che possono essere considerati condominiali. Dottrina (cfr. Tortorici, Manuale del condominio, Ipsoa, 2006) e giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. 13 marzo 2009, n. 6175), infatti, www.condominioweb.com © 55 affermano costantemente che l’art. 1117 c.c. contiene un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni condominiali. La riforma del condominio (legge n. 220/2012) non ha intaccato questo principio. In questo stato di cose, pertanto, è lecito domandarsi: quali sono i criteri cui affidarsi per comprendere se una parte dell’edificio, debba essere considerata di proprietà condominiale o esclusiva? Secondo la Cassazione, che si è egregiamente espressa sull’argomento: “affinché possa operare, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell’edificio comune, si presume - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi - la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso” (così Cass. 21 dicembre 2007 n. 27145). Funzionalità ed accessorietà di parti, impianti e servizi rispetto alle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Se sussiste questa correlazione, allora il bene dev’essere considerato condominiale. Al contrario, invece, si tratterà di parte di proprietà esclusiva. Si noti bene: quanto appena affermato vale anche per i beni elencati dall’art. 1117 c.c. Come dire: la legge afferma una cosa ma la realtà dei fatti può smentirla. Caso pratico Nel condominio Alfa, che si compone di dieci unità immobiliari ed altrettanti proprietari, esiste una scala che porta al piano interrato nel quale sono ubicate tre unità immobiliari, destinate a cantina, di proprietà di tre dei condomini. Gli atti d’acquisto non dicono nulla in merito al regime proprietario. Sorge la necessità di eseguire dei semplici interventi di manutenzione ordinaria e di conseguenza di ripartirne le spese. Chi deve parteciparvi? In questo caso, posto che le scale hanno un collegamento funzionale ed accessorio con una parte dell’edificio di cui si servono solamente tre condomini, la spesa dovrà essere ripartita tra questi tre, in quando quel bene non può considerarsi in condominio tra tutti i comproprietari ma solo tra gli interessati (art. 1123, terzo comma, c.c.) Chiaramente se la cantina fosse stata unica, allora, la spesa avrebbe riguardato solamente il proprietario della medesima. Non sempre la situazione è così lineare. Si prenda l’esempio del sottotetto. Da circa un decennio la Cassazione affermava che “l’appartenenza del sottotetto (non indicato nell’art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell’edificio, nella sua formulazione pre-riforma n.d.A.) si determina in base al titolo ed in mancanza in base alla funzione cui esso è destinato in concreto. Pertanto, ove trattasi di vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell’appartamento dell’ultimo piano esso ne costituisce pertinenza e deve perciò considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell’ultimo piano, mentre va annoverato tra le parti comuni se è utilizzabile, anche solo potenzialmente, per gli usi comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma citata, la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi” (Cass. 19 dicembre 2002, n. 18091). L’attuale art. 1117 c.c., che nella sua nuova formulazione sostanzialmente ricalca il dettato giurisprudenziale, non ha aiutato a portare maggiore chiarezza. Sicuramente la presenza di una botola d’accesso in un corridoio comune, unitamente all’assenza di isolamento termico delle parti sono segnali d’una funzione al servizio dell’edificio e non di una singola unità immobiliare, ma la situazione, si converrà, è sicuramente meno chiara di quella esposta nel caso pratico. Ed allora? Allora se tutte le parti non sono d’accordo tra loro, ergo se tutti i condomini non concordano nel ritenere condominiale o di proprietà esclusiva quel bene, l’unica strada percorribile è quella del contenzioso. 56 www.condominioweb.com © In tali ipotesi, si vedrà più nel dettaglio nel prosieguo (infra Cap. VII), il ruolo dell’amministratore è marginale in quanto trattandosi di contenzioso che incide direttamente sul diritto di proprietà e non sulla sua gestione, è necessario il coinvolgimento di tutti i condomini (cfr., tra le tante, Cass. 9 maggio 2013 n. 10996). A partire dal 19 settembre 2013 (e per i quattro anni successivi, cfr. art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010) il tentativo di conciliazione è tornato ad essere obbligatorio anche nelle controversie concernenti diritti reali e condominio. Insomma prima d’una causa in materia di proprietà di parti dell’edificio è sempre necessario rivolgersi ad un organismo di mediazione. Ad ogni buon conto, sovente una lettura degli atti presenti nel carteggio condominiale, ossia del regolamento, soprattutto se di natura contrattuale, e degli eventuali atti d’acquisto è risolutiva, nel senso che consente una precisa individuazione delle cose comuni. Questo è il contesto in cui l’amministratore che prende in gestione il condominio è chiamato a muoversi: visto quanto detto nel corso del paragrafo, quind, l’amministratore deve limitari ad agire nel rispetto di quanto specificato dalla legge, dai titoli e comunque della chiara ed inconfutabile situazione di fatto. Il resto, ossia attriti e contenziosi, riguardano i condomini, restando in tali casi all’amministratore un mero ruolo di mediatore (in senso atecnico) tra le parti. 2. Servitù, dei diritti dei singoli e delle limitazioni all’uso delle parti comuni e di proprietà esclusiva Al neo eletto amministratore non basta conoscere quali siano le parti comuni; egli, per operare correttamente, deve sapere anche se le parti comuni o quelle di proprietà esclusiva siano gravate o avvantaggiate da particolari vincoli. Il motivo è semplice: l’amministratore, lo vedremo nel dettaglio più avanti (infra Cap. IV), deve compiere gli atti conservativi delle parti comuni e fare rispettare delibere e regolamento di condominio. Ergo: se esistono servitù a favore (o gravanti) delle cose comuni o se il regolamento contrattuale pone dei limiti all’uso delle parti condominiali e/o di proprietà esclusiva, l’amministratore deve saperlo perché rientra nei suoi poteri e doveri di gestione quello di verificare l’esatto esercizio di diritti che coinvolgono le parti comuni a qualunque titolo. Ciò detto e prima di entrare nel dettaglio vale la pena fornire alcune definizioni. Che cos’è una servitù? Lo specifica l’art. 1027 c.c. a mente del quale: La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. La servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui. L’utilità deve riguardare direttamente il fondo e qualunque sia il suo proprietario nel corso del tempo dev’essere garantito l’esercizio del diritto. Esempio tipico di servitù è quella di passaggio. Esistono, poi gli oneri reali. O meglio, probabilmente esistono, visto che la dottrina non è unanimemente orientata a riconoscerne l’esistenza. Essi sono definiti come obblighi per l’onerato di fare o dare al proprietario del fondo avvantaggiato determinate cose (cfr. F. Caringella, Manuale di diritto civile, Volume 2 Le obbligazioni, Giuffrè, 2008). Ci sono poi i vincoli alle unità immobiliari di proprietà esclusiva o alle parti comuni. Tutte situazioni di cui l’amministratore deve essere cosciente e delle quali può venire a conoscenza attraverso l’attenta lettura della documentazione condominiale. 3. La lettura delle delibere, del regolamento e delle tabelle millesimali www.condominioweb.com © 57 Inutile negarlo: la prima cosa che si deve fare una volta acquisito il carteggio del nuovo condominio di cui s’è assunto l’incarico di amministratore è studiare. La prospettiva può non piacere a chi non piace leggere, ma come sempre lo studio è fondamentale per affrontare la realtà circostante con consapevolezza e preparazione. Nel caso del condominio, dicendola in maniera meno filosofica e più pratica, gli amministratori devono sapere che cosa i condomini hanno deciso nel corso degli anni e come hanno deciso di regolare stabilmente la gestione delle parti comuni. Insomma per il neo amministratore è d’obbligo conoscere deliberazioni e regolamento. Leggerli vuol dire, come s’è visto, venire a conoscenza di eventuali servitù, avere piena contezza di quali siano le parti comuni (nel caso di regolamento contrattuale), conoscere le modalità di convocazione dell’assemblea e tutto quanto può essere oggetto di regolamentazione da parte dell’assemblea. Conoscere le delibere vuol dire anche sapere se è stata tralasciata l’esecuzione di qualcuna, se l’assemblea ha ampliato o ristretto, ove possibile, i poteri dell’amministratore (si pensi all’obbligo derogabile di agire contro i condomini entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, cfr. Cap. V), insomma iniziare il proprio lavoro nel modo migliore possibile. Non sempre è facile comprendere il senso del deliberato, soprattutto per chi è avulso da determinate dinamiche interne alla compagine. Segnate tutti i dubbi su un taccuino e chiedete chiarimenti ai condomini e comunque discutetene alla prima assemblea utile. Non ha senso agire come se si fosse compreso tutto per il solo timore di mostrarsi incerti su alcuni argomenti. Domandare per fugare ogni dubbio, non è sinonimo di impreparazione ma al contrario di umiltà e scrupolosità nell’assolvimento dell’incarico. 4. Litigiosità del condominio: valutazione delle cause in corso e contatto con i legali che seguono le controversie Se nel condominio di cui s’è assunto l’incarico di amministrazione vi sono delle cause in corso, prendere immediato contatto con l’avvocato difensore non è una questione di mera cortesia. Una causa iniziata dal condominio, o nella quale la compagine è stata citata, vede come punto di riferimento l’amministratore pro-tempore nella sua veste di legale rappresentante dei condomini. Se l’amministratore cambia, è evidente, per dirla semplicisticamente, che il fatto meriti attenzione anche ai fini di un aggiornamento processuale della situazione. Da questo punto di vista è chiarissimo l’art. 299 del codice di procedura civile (detto anche codice di rito) a mente del quale: Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163-bis. E’ fondamentale, per non perdere tempo, quindi, che il neo amministratore faccia presente al legale del condominio l’intervenuta variazione.I n questo modo potrà essere applicato l’art. 302 del codice di rito che recita: Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante. Che cosa accade se non avviene ciò? Ai sensi dell’art. 303 c.p.c. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere 58 www.condominioweb.com © la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia. E’ importante evidenziare che la mancata regolarizzazione della situazione non comporta alcuna invalidità del processo medesimo, anzi può creare problemi soprattutto nel caso di notifiche di sentenze e provvedimenti giudiziali in genere. È importante, dunque, che l’amministratore, lasciando da parte le ipotesi di uso strumentale delle norme, agisca nel più breve tempo possibile per regolarizzare la situazione processuale attraverso la costituzione in giudizio. 5. Rapporti con i fornitori: la dichiarazione d’avvenuta sostituzione dell’amministratore condominiale Il periodo che segue immediatamente all’assunzione all’incarico è probabilmente quello di lavoro più intenso (eccezion fatta per il caso di interventi di manutenzione straordinaria). Se non si tratta di prima amministrazione, infatti, bisogna mettersi alla pari con una gestione già avviata (sorvoliamo per ora sui casi di precedenti gestioni disastrose). Tra le varie incombenze v’è la comunicazione ai fornitori del cambio di amministrazione. Il motivo più semplice sta nella necessità di modificare l’intestazione della fatture della corrispondenza in genere e, se il condominio riceve le comunicazioni presso l’ufficio dell’amministratore, anche la domiciliazione per le suddette comunicazioni. Per le utenze “classiche” (luce, acqua gas) solitamente è sufficiente una semplice telefonata al call center di riferimento. Per avere la certezza assoluta di cambiamento si può inviare una comunicazione all’ufficio preposto alla corrispondenza; solitamente questa pratica non è seguita ma se si decidesse di essere scrupolosi a tal punto meglio una racc. a.r. Per gli altri fornitori, quelli con i quali solitamente s’instaura un rapporto diretto, è sempre bene accompagnare la lettera di comunicazione del cambio con una telefonata ed un invito a prendere contatto personalmente (chiaramente se non ci si conosce già, per rapporti riguardanti altri condomini). Una domanda sorge spontanea: perché ai gestori delle utenze basta una telefonata ed agli altri fornitori si suggerisce una comunicazione scritta? I motivi sono vari: solitamente i grossi gestori hanno dipartimenti della loro struttura specificamente destinati a questo tipo di questioni, le normali ditte no. Chiaramente se ci si conosce con l’impresa locale è inutile rendere troppo formale la comunicazione ma se non s’ha conoscenza è sempre bene presentarsi nel miglior modo possibile, anche solamente per rendere immediatamente conoscibili tutti i propri recapiti. Per un esempio di cambio comunicazione al fornitore di cambio dell’amministratore vedi infra Sezione Moduli 6. Valutazione dell’esistenza di crediti del precedente amministratore: attenzione alle firme al momento del passaggio delle consegne Può accadere, soprattutto nei condomini con situazioni di morosità, che l’amministratore uscente vanti dei crediti verso la compagine. In casi del genere è lecito domandarsi: chi deve dimostrare l’esistenza di questo credito? Al quesito ha più volte fornito risposta la giurisprudenza. In una delle più dettagliate pronunce in www.condominioweb.com © 59 materia si legge che: “è jus receptum che, in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Nell’ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. L’obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell’entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (così, di recente, Cass., sez. 11, 9.6.2010, n. 1378; e in termini analoghi id., sez. 11, 30.3.2006, n. 7498)” (Trib. Bari 18 aprile 2011 n. 1334). Insomma spetta all’amministratore dire e dimostrare ai condomini “ho anticipato questa somma, restituitemela”. La posizione dell’amministratore uscente non cambia: ricade su di esso l’onere di dimostrare l’esistenza e la misura del proprio credito; chiaramente l’approvazione del rendiconto di gestione alleggerisce e non di poco l’onere probatorio. In tali casi, infatti, basterà allegare questo documento, contenente la specifica indicazione del credito per anticipazioni (così come eventualmente del credito residuo per il compenso), per poter chiedere giudizialmente la somma dovuta. In questo contesto è doveroso un suggerimento per l’amministratore subentrante. Solitamente al momento del passaggio delle consegne si firma un verbale nel quale sono riportate le attività compiute in relazione a quell’adempimento. Spesso in questi documenti l’amministratore uscente inserisce una scritta dalla quale si evince un suo credito, al di là del fatto che esso sia stato o meno riconosciuto dai condomini con l’approvazione del rendiconto. La sottoscrizione dell’amministratore subentrante, soprattutto se accompagnata da formule quali “dichiara di aver accertato … ecc.” possono creare grattacapi nei casi di appuramento successivo dell’insussistenza o quanto meno della quantificazione del credito. Queste affermazioni, infatti, possono essere considerate promesse di pagamento o ricognizioni di debito (art. 1988 c.c.), sicché, come si suole dire, è bene evitare inutili impicci per sé e per il condominio appena preso in gestione. Ed allora? Che cosa fare per evitare che il passaggio di consegne divenga teatro del primo errore o comunque della prima situazione foriera di grattacapi? Il verbale è un documento dal quale poter desumere le attività svolte in determinate circostanze. Se l’amministratore uscente consegna il registro dei verbali, l’anagrafe condominiale, ecc. non ci sono rischi nello scrivere che questa operazione è avvenuta. Ma se nel verbale il mandatario dimissionario o revocato riporta affermazioni su fatti e/o circostanze di difficile, se non di impossibile ed immediata verifica, allora è bene specificare che “l’amministratore subentrante prende atto delle affermazioni del suo predecessore, riservandosi una risposta alla verifica”. Questa non dev’essere una frase di stile per mettere da parte e poi dimenticare la vicenda, ma un impegno a risolverla in piena consapevolezza. Insomma nessuna ostilità verso chi vi precede ma solamente l’ordinaria diligenza nell’espletamento dell’incarico affidatovi. Si consiglia di tenere lo stesso approccio anche se il credito dovesse risultare dall’approvazione del rendiconto. Chiaramente il discorso fatto per le questioni economiche vale allo stesso modo per i documenti. Inutile sottoscrivere clausole generali e sbrigative come “l’amministratore subentrante acquisisce l’intera documentazione condominiale”. In questi casi, anche se si perde un po’ di tempo, è doveroso verificare ed annotare dettagliatamente i documenti consegnati. Solo in questo modo, infatti, è possibile contestare la mancanza (e dal lato dell’amministratore uscente l’avvenuta consegna) di un documento. 60 www.condominioweb.com © Per un esempio di dichiarazione da inserire nel verbale di passaggio di consegne da parte dell’amministratore subentrante vedi infra Sezioni Moduli 7. La convocazione della prima assemblea: la rapidità è il miglior biglietto da visita I primi giorni di amministrazione di un condominio, lo s’è detto in precedenza, sono i più intensi. Studio dei documenti e valutazione della situazione, cambi di domiciliazione delle bollette, sopralluoghi nell’edificio, presa di contatto con condomini e fornitori, ecc. Esiste un altro adempimento, non sempre obbligatorio, ma che al di là dei vincoli legislativi è bene porre in essere quanto prima rispetto all’assunzione effettiva dell’incarico. Il riferimento è alla convocazione dell’assemblea. Ci sono dei casi in cui è necessario convocare i condomini perché, ad esempio, non è stato approvato il preventivo per la gestione corrente ed, invece, è necessario provvedervi perché è la legge ad imporlo. Alle volte è necessario convocare l’assemblea per dare seguito a precedenti deliberazioni che prevedevano procedimenti deliberativi in più riunioni (es. per reperimento preventivi). Altre volte è necessario convocare l’assemblea perché ci si è resi conto che la documentazione consegnata dall’amministratore uscente è incompleta. Sul punto vale la pena svolgere una considerazione di carattere prettamente pratico: anche se in questi casi è possibile agire d’ufficio, è sempre bene decidere il da farsi con i condomini. Non è consigliabile, infatti, iniziare un rapporto partendo con una causa nella quale si sceglie subito un proprio avvocato di fiducia in quanto si potrebbe dare l’impressione che si stia agendo per “dar da lavorare” al proprio entourage. Detto questo, torniamo a noi. Ci sono casi in cui la convocazione dell’assemblea non è strettamente necessaria: sono proprio queste le situazioni rispetto alle quali è caldamente consigliabile mantenere il medesimo approccio che si avrebbe nelle ipotesi precedenti. Rapidità di convocazione per discutere, in assenza di problemi impellenti, della vita condominiale e della gestione del condominio. Un modo per permettere ai condomini di informare l’amministratore della vita dello specifico condominio, un modo per l’amministratore di chiedere chiarimenti su delibere e clausole regolamentari che astrattamente risultano di difficile lettura a chi è estraneo alle dinamiche di quella compagine. Un modo, soprattutto, per far comprendere ai condomini che lo scopo dell’amministratore non era semplicemente quello di inserire un nuovo faldone tra i vari presenti nel proprio ufficio ma di assumere un incarico da svolgere con la massima professionalità e diligenza. Insomma un buon viatico per iniziare al meglio il rapporto con i nuovi amministrati (sull’utilità di questo genere di assemblee, a titolo d’esempio si porta la questione della nomina dell’avvocato del condominio si veda infra Cap. V Par 8). 8. Le abitudini dei condomini e l’organizzazione dello studio: mediare e non imporre La prima assemblea condominiale può anche servire per risolvere potenziali attriti che potrebbero sorgere comparando l’organizzazione del proprio studio con le abitudini dei condomini. Caso pratico I partecipanti al condominio Alfa sono stati abituati, da sempre, a versare le quote condominiali presso lo stabile. Per tanti anni, infatti, è stato il portiere, in vece dell’amministratore, a raccogliere le quote per poi versarle al mandatario. Al momento del congedo del custode, l’amministratore, richiestogli di mantenere il servizio, aveva concordato che un proprio incaricato sarebbe passato presso lo stabile un paio di volte al mese, concordando con i condomini che le somme dovevano essere consegnate a lui e che se non fosse stato www.condominioweb.com © 61 così possibile, allora sarebbe divenuto obbligatorio il versamento con bonifico o presso l’ufficio. Cambiato l’amministratore si scoprono delle difficoltà di coordinamento perché il nuovo mandatario non è attrezzato per questo genere di servizio. Che cosa fare in questi casi? L’esempio usato riguarda il pagamento; inoltre in molti condomini i partecipanti attendono il bollettino (consegnato senza utilizzare il servizio postale, per risparmiare quella spesa). Se all’esempio dovessimo dare una risposta legata allo stretto dato normativo, allora dovremmo affermare: siccome il condominio è il creditore, e siccome il pagamento va effettuato al domicilio del creditore (art. 1182 c.c.), che in questi casi coincide con lo studio dell’amministratore, il pagamento andrà effettuato nel suo ufficio o al massimo direttamente attraverso un versamento postale o bancario. In questi casi per l’amministratore non è consigliabile trincerarsi dietro le norme con la classica affermazione “è la legge a stabilirlo”. La rigidità normativa in certi casi non aiuta. E comunque è sempre la legge a consentire una diversa regolamentazione dell’affare, anzi, come si dice in gergo tecnico, la legge ha valore in via sussidiaria poiché si applica solamente se le parti non hanno previsto di agire in modo differente. A questo punto, legge a parte, è bene che l’amministratore parta da un dato certo che può essere utilizzato come argomentazione a proprio favore. Vediamo quale. Se si è posto il problema in esame, quasi certamente, al momento della presentazione del suo preventivo egli non ha indicato il servizio di pagamento presso l’edificio, tra quelli forniti dal suo studio. Ergo: accettando il preventivo i condomini ben sapevano quali fossero le condizioni poste dal nuovo mandatario. Insomma non è la legge che ha imposto di andare a pagare le rate condominiali presso lo studio dell’amministratore ma loro stessi che, accettando il preventivo, hanno acconsentito a questa modalità. È questo il punto da cui bisogna partire per trovare un altro accordo. Altro accordo che, se comporta servizi aggiuntivi (es. pagamento presso il condominio), può prevedere anche costi aggiuntivi a carico di condomini. Abbiamo portato l’esempio più ricorrente, quello delle modalità di pagamento, per poter sviluppare una riflessione di carattere più generale. E’ inutile, soprattutto all’inizio del rapporto, trincerarsi dietro i rigidi meccanismi legali. Sempre nell’ambito della legalità è possibile trovare accordi che tengano conto delle reciproche necessità. L’importante, come abbiamo spiegato in questo caso, è essere consapevoli dell’esatta situazione di fatto e di come ci si è arrivati per poi decidere assieme ai condomini. Un punto dev’essere tenuto fermo: per quanto flessibile possa essere l’organizzazione del vostro studio, essa non può arrivare ad adattarsi alle esigenze di ogni singolo condominio. Non solamente per una questione di materiale impossibilità (non è ipotizzabile amministrare tanti condomini tutti con esigenza compatibili tra loro) ma anche di professionalità: la disponibilità non può coincidere con il completo appiattimento sulle esigenze altrui. 62 www.condominioweb.com © Capitolo 4. L’attività quotidiana dell’amministratore tra scelte d’opportunità e obblighi giuridici. 1. L’organizzazione dello studio C’è un proverbio che dice “fare le nozze con i fichi secchi” che sta a significare “non voler rinunciare a una cosa pur non avendone le possibilità”. Chi gestisce uno studio di amministrazioni condominiali sa perfettamente quanto sia difficile, soprattutto agli inizi, trovare il giusto equilibrio tra le varie componenti per renderlo massimamente efficiente. C’è la necessità d’essere presente nei vari condomini per i sopralluoghi che la gestione impone, bisogna, poi, garantire la presenza in studio per consentire i versamenti delle quote o più semplicemente l’esposizione di problematiche riguardanti il condominio in cui si vive. Avere un addetto alla segreteria o comunque un collaboratore sarebbe la soluzione ideale ma molto spesso impossibile per una ragione di costi. Un consiglio: meglio da questo punto di vista stringere i denti e lasciare intravedere che si è un amministratore con uno studio che si sta avviando piuttosto che “gettare fumo negli occhi” millantando un’organizzazione impeccabile perché efficacemente strutturata. E’ qui che torna alla mente il proverbio citato in principio; uniamolo ad un altro, ossia “l’apparenza inganna” ed a volte fa danni, aggiungiamo noi, per completare il pensiero. Usciamo fuor dal proverbio e spieghiamoci chiaramente. Chi inizia un’attività, è notorio, non può avere, salvo per ragioni personali slegate dal lavoro, la stessa disponibilità economica di chi lavora da più tempo. Detto diversamente: è evidente che lo studio di un amministratore alle prime armi difficilmente potrà avere la stessa strutturazione del collega che lavora da più anni. Inutile anche cercare di millantare inesistenti strutture in grado di risolvere problemi in tempi che, si sa, già non possono essere rispettati. Puntate sulla preparazione e organizzate il vostro lavoro con impegno e metodo tali da poter far fronte ad ogni cosa senza rischiare di sovrapporli e quindi scontentare tutti. Lo studio, ad esempio, fintanto che non si può garantire un’apertura al pubblico costante, può restare aperto solamente in determinati giorni. Non più di due a settimana se i condominii amministrati sono pochi; in questi casi, si converrà, è difficile immaginare un afflusso costante tale da richiedere una disponibilità continuativa. E poi non è mica vietato fissare appuntamenti personalizzati. Successivamente, ampliandosi l’attività ed acquisita l’esperienza anche in relazione alla specifica utenza amministrata, sarà possibile scegliere l’organizzazione migliore. Quelli specificati sono consigli di massima, chiaramente ognuno saprà adattarli alle proprie esigenze. Ciò che vale la pena ribadire, insomma quello che può essere definito un principio generale di buon senso, è per l’appunto quello di evitare in ogni modo di dare l’impressione d’essere in grado di fornire servizi che non ci sono. Nel brevissimo, i nodi verrebbero al pettine e si finirebbe per avere un ritorno negativissimo in termini d’immagine per la propria attività. Perché se è vero che l’apparenza (positiva) inganna, quella negativa allontana. 2. L’importanza (o meno) della presenza costante sul condominio tra obblighi giuridici e valutazione della reale utilità Presa in carico la gestione di un condominio, l’amministratore deve essere presente nell’edificio o si tratta di una scelta puramente discrezionale? Se si, in quali circostanze è necessario recarsi sul luogo di ubicazione della compagine?Leggendo le norme del codice civile dettate non si desume alcun obbligo di presenza o di sopralluogo periodico presso il condominio. Certo è che prendere visione dello stato di luoghi, in alcune circostanze, non è solamente utile per comprendere al meglio la situazione nella quale operare e quindi esercitare i propri poteri/doveri ma anche caldamente consigliabile per far si che le prerogative istituzionali proprie del mandatario siano www.condominioweb.com © 63 esercitate nel miglior modo possibile. I casi possono essere tanti e di conseguenza tanti i dubbi, tra necessità e semplice opportunità di essere presente nell’edificio. Al riguardo è bene ricordare che il rapporto amministratore-condominio è regolato anche dalle norme dettate in materia di mandato e che al primo comma dell’art. 1708 c.c. è specificato che “il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”. Al solito, affiancando alla valutazione teorica un esempio concreto se ne può meglio comprendere il significato. Caso pratico 1A seguito di un sinistro, alcuni condomini segnalano al proprio amministratore che uno dei marciapiede che conduce ai garages è stato danneggiato da un autovettura che è andata ad sbatterci contro. I condomini ritengono che il danno sia tale da dover provvedere ad un immediato intervento di transennamento della zona fino alle operazioni di sistemazione del medesimo. In casi del genere l’amministratore, che è tenuto a compiere gli atti conservativi delle parti comuni e comunque a garantire l’uso delle medesime, potrebbe, nell’ambito dei propri poteri, disporre l’intervento richiesto dai condomini. Siccome noleggiare delle transenne ha un costo e siccome potrebbero sorgere delle contestazioni su quella spesa, è preferibile che l’amministratore esegua un sopralluogo per constatare personalmente lo stato dei luoghi, effettuarne documentazione fotografica, e quindi decidere il da farsi. Caso pratico 2 Nel condominio Alfa si riscontrano problemi di funzionamento del contatore dell’acqua. L’assemblea giunge alla conclusione che lo strumento di misurazione sia danneggiato e che ciò comporti una maggiore spesa a carico dei comproprietari. Decide così di domandare la verifica del corretto funzionamento e nel caso di accertamento di ciò, la sostituzione del contatore stesso. Questa operazione, solitamente (ma la situazione può variare di caso in caso), viene effettuata dai tecnici della società erogatrice in contraddittorio con la parte che ne ha chiesto la sostituzione (cfr. in tal senso regolamento servizio idrico integrato AQP). In casi del genere l’amministratore può certamente delegare un tecnico specializzato per tutelare gli interessi del condominio ma è evidente che la sua presenza è utile per poter essere certo della correttezza delle operazioni e comunque per riferirne l’esito all’assemblea. Ad ogni buon conto, è bene tenere a mente che essere presenti anche sul luogo che si amministra è sempre ben visto dai condomini che percepiscono questo atteggiamento come elemento di maggiore interesse verso di loro. Chiaramente con ciò non si vuole dire che il contrario è sbagliato o comunque sintomo di disinteresse, ma la prima scelta appare preferibile. 3. I pagamenti delle rate condominiali: meglio bonifici o versamenti in studio? S’è detto in precedenza (vedi supra Cap. III Par. 8), che alle volte i condomini preferiscono che sia l’amministratore o un suo incaricato a recarsi presso il condominio per la riscossione delle quote condominiali. Quando non è così, tuttavia, sono i condomini a doversi recare presso l’ufficio dell’amministratore per versare quanto dovuto. E qui una domanda sorge spontanea: è preferibile il versamento in studio oppure è meglio caldeggiare il versamento diretto sul conto corrente postale o bancario intestato al condominio? Ma soprattutto: è possibile prevedere per via assembleare una particolare modalità di pagamento? Andiamo per ordine. 64 www.condominioweb.com © Ai sensi dell’art. 1129, settimo comma, c.c.: l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. La norma sembrerebbe imporre il seguente meccanismo che illustreremo con l’ausilio di un caso pratico. Caso pratico Mevio, amministratore del condominio Beta, riceve dal condomino Sempronio la somma di € 100,00 a titolo di pagamento degli oneri condominiali ordinari. Quello stesso giorno Filano, titolare dell’impresa Gamma che esegue la manutenzione dell’autoclave presso il condominio in cui vive Sempronio si presenta presso l’ufficio di Mevio. Egli reclama il pagamento di € 80,00. Mevio potrà pagarlo in contanti o dovrà staccare un assegno e poi andare a versare la somma ricevuta da Sempronio? E se per qualche motivo sul conto non è disponibile la somma necessaria a pagare l’impresa? Mevio ha materialmente la disponibilità di cassa, ma potrà utilizzarla? Se si resta all’analisi della lettera della legge, Mevio dovrebbe mandare via Caio e dirgli: “torna quando ho versato la somma” o ricorrere alla pratica assolutamente sbagliata dell’assegno postdatato. E’ evidente che per l’amministratore è consigliabile chiedere ai condomini di versare direttamente presso il conto corrente postale o bancario anche per evitare di incorrere in simili situazione. Se, poi, il numero dei condomini amministrati cresce nel tempo, è evidente che questa richiesta diviene anche una necessità per evitare innumerevoli giri tra i vari sportelli degli istituti bancari e postali presso i quali sono accesi i conti correnti. In questo contesto, riprendiamo così uno dei quesiti posti in principio: è lecito chiedere all’assemblea di deliberare le modalità di pagamento dei crediti condominiali? Detta diversamente: può l’assemblea stabilire che il versamento debba essere effettuato in assegno, in contanti o con bonifico? La risposta è negativa. Vediamo perché. L’assise può certamente deliberare la periodicità dei versamenti. Va sempre ricordato, infatti, che la gestione di un condominio è annuale e che il frazionamento mensile, bimestrale, trimestrale serve solamente a facilitare i condomini senza richiedere l’intera quota annuale in anticipo. Siccome, però, il creditore è il condominio, l’assemblea ha la facoltà di deliberare la periodicità dei pagamenti (cfr. artt. 1181 e ss. c.c.). Diverso il caso delle modalità di pagamento che attengono alla scelta del singolo. L’amministratore può rifiutare l’assegno che non è equiparabile al denaro contante ma l’assemblea non può imporre ai comproprietari le modalità pratiche del pagamento. Una decisione del genere sarebbe nulla perché in grado d’incidere su diritti dei singoli (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05). Quindi ognuno può fare come ritiene più opportuno. Chiaramente per tutto quello che abbiamo detto fin’ora è necessario un bel po’ di buon senso. In che senso? Nel senso che, ad esempio, non si può pretendere il versamento presso l’ufficio dell’amministratore e poi l’immediato versamento da parte di quest’ultimo delle somme presso l’ufficio postale. E questo aspetto gli amministratori possono usarlo come argomento di persuasione per ottenere il versamento mediante bonifico, se è quella la modalità desiderata. In ogni caso consigliamo all’amministratore ed ai condomini di deliberare in assemblea le modalità pratiche di utilizzazione del conto corrente per evitare che possano verificarsi casi simili a quello portato ad esempio. 4. Il rapporto con i condomini: meglio uno studio costantemente aperto o ricevere solo per appuntamento? In qualche modo abbiamo affrontato l’argomento nel paragrafo introduttivo di questo capitolo. Lì, www.condominioweb.com © 65 però, ci siamo soffermati sulla vicenda per lo più tenendo in considerazione chi ha aperto uno studio da poco e non può permettersi, con i mezzi a disposizione, di agire contemporaneamente si più fronti (sportello aperto al pubblico, sopralluoghi, lavoro di back office). Qui ci soffermeremo, invece, su un’ipotesi ordinaria, ossia la possibilità di scegliere – fin dall’inizio per chi può o comunque nel corso dell’attività – quale possa essere la soluzione migliore. È utile scindere due aspetti: quello relativo al rapporto di routine che si sostanzia nel versamento delle quote condominiali, nella presa visione e consegna di documenti, nella fornitura di piccole informazioni, da quello relativo alla gestione dei rapporti che caratterizzano maggiormente l’incarico di amministratore. Il mandatario ha una serie di compiti attribuitigli dalla legge: non tutti hanno la stessa importanza. Ricevere il pagamento della quota per il mese corrente non è uguale a raccogliere le lamentele di chi ritiene violata la destinazione d’una parte comune oppure di chi ha necessità di confrontarsi con l’amministratore sull’interpretazione del regolamento di condominio. In questo contesto possiamo dividere l’attività di studio in due segmenti: 1. front office, ossia attività di ricezione del pubblico; 2. back office, ossia l’attività vera e propria dello studio, quella in cui si analizzano le richieste, le problematiche, si verifica la regolarità dei pagamenti, si decide sull’intrapresa di azioni giudiziarie, ecc. Se le due attività possono essere svolte autonomamente da addetti destinati a ricoprire specifiche mansioni, allora il problema che si pone è solamente uno: è utile dare una disponibilità continua, come se si trattasse di una posta o di una banca? La risposta è positiva soprattutto se il numero di condomini (o di condominii) è tale da poter prevedere un afflusso costante. In questo caso è fortemente consigliato uno studio in grado di distinguere chiaramente la parte del front office del back office per evitare rallentamenti nel lavoro di quest’ultima; si sa che nel back office c’è l’amministratore e se lo si vede, quasi sempre il collaboratore passa in secondo piano. Chiaramente vale quanto già detto nel paragrafo introduttivo di questo capitolo (Par. 1) per le ipotesi in cui non è possibile garantire continuativamente l’attività di front office. Restiamo alla prima ipotesi. La struttura organizzativa dello studio consente l’apertura costante nell’arco della settimana (diciamo il classico lunedì-venerdì di apertura di molti uffici): in questo caso l’amministratore deve limitare la propria disponibilità a determinati giorni oppure dev’essere sempre a disposizione? Chiaramente la scelta è soggettiva ma, in linea di massima, se lo studio è aperto costantemente si può anche ipotizzare di ricevere personalmente solamente per appuntamento, magari utilizzando il front office anche per “organizzare l’agenda” degli appuntamenti con i condomini. 5. L’atto di esercizio del proprio incarico: il provvedimento dell’amministratore Esiste una norma, l’art. 1133 c.c., rubricata Provvedimenti presi dall’amministratore, che non ha nemmeno subito modifiche ad opera della legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio) e che recita: I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137. Il provvedimento, dunque, è l’atto attraverso il quale l’amministratore esercita materialmente le proprie prerogative di mandatario dei condomini. Una volta assunto, il provvedimento dell’amministratore è 66 www.condominioweb.com © obbligatorio per tutti i condomini. Caso pratico 1 L’autoclave del condominio necessità di un ‘intervento di pulizia dei serbatoi. Per effettuarli e necessario interrompere l’erogazione di acqua corrente. Dopo aver concordato con l’impresa manutentrice la data dell’intervento, l’amministratore con un proprio provvedimento informa i condomini che il giorno X in una specifica fascia oraria sarà sospesa l’erogazione dell’acqua. Quel provvedimento resosi necessario per garantire la manutenzione di un bene comune è direttamente applicabile e consente di operare nel modo comunicato. Non solo: proprio perché l’amministratore ha il potere/dovere di compiere gli atti conservativi delle parti comuni, è legittimo domandare ai condomini la quota spesa per il costo sostenuto (o da sostenere il relazione all’intervento in esame).I provvedimenti dell’amministratore si spingono oltre la semplice gestione e possono sostanziarsi in veri e propri atti di diffida. Caso pratico 2 Il regolamento assembleare del condominio Alfa vieta ai condomini di parcheggiare cicli e motocicli nell’androne d’ingresso del condominio in quanto si considera quella condotta contraria alla destinazione d’uso dell’edificio. Tizio, proprietario di un’unità immobiliare nello stabile, noncurante del divieto parcheggio la sua bicicletta proprio subito dopo il portone d’ingresso. L’amministratore viene avvertito della situazione e, dopo aver effettuato un sopralluogo, invia a Tizio una lettera di diffida chiedendo la cessazione dell’abuso. Il condomino sarà tenuto ad adeguarsi al provvedimento del proprio mandatario. Il potere dell’amministratore non si limita ai casi certi ma egli può esercitare i propri poteri e quindi adottare i più opportuni provvedimenti anche in casi d’incertezza. Questa, almeno, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale: “l’amministratore, anche laddove vi siano incertezze o dubbi interpretativi, può adottare provvedimenti di portata obbligatoria per il condomino e che questi può ricorrere all’assemblea o anche - direttamente proporre impugnativa ex art. 1137 c.c. Fuoriesce quindi dalla prospettiva della illiceità un’ipotesi in cui la contestazione dell’agire del singolo condomino sia effettuata mediante un provvedimento astrattamente riconducibile nell’ambito delle prescrizioni regolamentari e dei poteri spettanti all’amministratore” (Cass. 22 giugno 2011 n. 13689). Sulla possibilità per l’amministratore di irrogare sanzioni pecuniarie, per violazioni del regolamento condominiale, tramite un proprio provvedimento si veda infra Par. 13. Siccome l’amministratore non è un soggetto infallibile, contro i suoi provvedimenti è sempre possibile muovere delle contestazioni. Ciò è chiaramente esplicitato dall’art. 1133 c.c. che prevede due ipotesi alternative tra loro (cui a seguito della reintroduzione della mediazione obbligatoria ne va aggiunta un’altra, vale a dire il tentativo di mediazione). Per un esempio di provvedimento dell’amministratore vedi infra Sezione Moduli 5.1 La contestazione dei provvedimenti dell’amministratore condominiale Riproponiamo qui di seguito, per chiarezza espositiva, il secondo periodo dell’art. 1133 c.c. che recita: […] Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137. In primis, dunque, è bene evidenziare che il ricorso all’assemblea non è ostativo rispetto a quello www.condominioweb.com © 67 all’Autorità Giudiziaria. Come vedremo, è l’altro elemento non citato dalla norma, vale a dire il tentativo di conciliazione, ad essere condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La scelta tra ricorso al giudice e ricorso all’assemblea, quindi, spetta al condomino. Evidentemente è migliore la prima ipotesi rispetto alla seconda, tutte le volte in cui s’è sufficientemente certi della probabilità di risolvere in ambito condominiale la problematica, mentre conviene considerare il ricorso giudiziale alla stregua di un’extrema ratio.. Al solito, alcuni esempi potranno essere utili a chiarire la portata di quest’affermazione. Caso pratico 1 Il regolamento del condominio Beta stabilisce che l’impianto di riscaldamento centralizzato debba stare accesso da novembre a marzo dalle ore 8 alle ore 11 e dalle 15 alle 20. L’amministratore della compagine all’atto dell’accensione specifica all’impresa manutentrice che gli orari di accensione debbano essere i seguenti: 9-11 e 17-19. Il provvedimento è sicuramente illegittimo. A meno di variazioni normative sulle fasce orarie d’accessione (cfr. d.p.r. n. 412/93), che impongano di ignorare le disposizioni condominiali a favore di quelle di rango superiore, infatti, l’amministratore è tenuto ad applicare il regolamento condominiale. In casi del genere soprattutto se i condomini sono d’accordo nel considerare errata una riduzione dell’orario di accensione, è sufficiente una richiesta di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. Prim’ancora di questo tentativo o ancora meglio congiuntamente è utile provare ad inviare all’amministratore una lettera di messa in mora con la quale lo si invita e diffida ad adeguare i propri provvedimenti al regolamento condominiale. Caso pratico 2I l cortile del condominio Alfa è utilizzato da molti condomini a proprio piacimento. Questi comportamenti, di fatto, rendono inutilizzabile quella parte comune ai restanti comproprietari. Della vicenda s’è discusso in assemblea ma non s’è riusciti a trovare un accordo per regolamentarne l’uso. L’amministratore, che per legge è tenuto a garantire la disciplina dell’uso delle cose comuni, con un proprio provvedimento vieta determinate utilizzazioni del cortile. Alcuni condomini ritengono troppo restrittivo quel provvedimento. In casi del genere il ricorso all’assemblea può risolversi in un’inutile perdita di tempo dato il disaccordo tra i vari condomini. Adire l’autorità giudiziaria, dunque, può essere la soluzione migliore. Modi e tempi sono quelli indicati dall’art. 1137 c.c., quindi il condominio ha trenta giorni di tempo dalla comunicazione del provvedimento per impugnarlo. I provvedimenti nulli, vale a dire quelli che l’amministratore non aveva il potere di prendere (es. decisione di vietare a tutti ogni utilizzazione del cortile), possono essere impugnati senza limiti di tempo (cfr. in tal senso Cass. 29 novembre 1991 n. 12851). A seguito della reintroduzione della mediazione obbligatoria ad opera del così detto decreto del fare (d.l. n. 69/2013 poi convertito in legge dalla l. n. 98/2013), anche per le controversie condominiali ivi compresa quella in esame, prima di intentare una causa, sarà necessario esperire questo tentativo (si veda più nel dettaglio infra Capp. VII e X). Per un esempio di contestazione stragiudiziale del provvedimento dell’amministratore, di richiesta di assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. e di ricorso giudiziale contro il provvedimento dell’amministratore, si vedi infra Sezione Moduli. 6. La richiesta di documentazione da parte dei condomini: risposte rapide e valutazione delle somme da richiedere L’art. 1129, secondo comma, c.c., come novellato dalla così detta riforma del condominio, recita: 68 www.condominioweb.com © Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. Che cosa dice esattamente la norma citata? In essa si precisa che: 1. ogni condomino ha diritto di prendere visione e di domandare copia della seguente documentazione condominiale: registro di anagrafe condominiale, registro dei verbali, registro di nomina e revoca dell’amministratore, registro di contabilità e regolamento condominio; 2. l’amministratore non può negarne la consultazione anzi deve indicare luogo, giorno ed ora in cui è possibile prenderne visione; 3. il condomino ha diritto a chiederne copia, in questo caso dietro richiesta di rimborso della spesa effettuata. Poiché si parla di spesa e non di compenso, è evidente che in tali casi l’amministratore, salvo specifica approvazione da parte dell’assemblea di una voce di compenso a ciò destinata, possa domandare solamente il così detto costo vivo per la fornitura delle copie richieste. Se l’amministratore nega questi diritti o comunque trasgredisce le prescrizioni normative (es. mancata comunicazione di luogo e ora di consultazione) può essere revocato con ricorso all’Autorità Giudiziaria (cfr. infra Cap. XI) In buona sostanza la legge n. 220/2012 ha recepito quando più volte affermato dalla giurisprudenza in materia di accesso alla documentazione condominiale (cfr. Cass. 29 novembre 2001 n. 15159). Attenzione, tuttavia, in quanto come s’è appena visto il secondo comma dell’art. 1129 c.c. fa riferimento a ben specifici documenti. Spieghiamoci meglio. I condomini hanno sempre diritto di consultare ed eventualmente chiedere copia dei verbali, dell’anagrafe condominiale e del regolamento, ecc. nel luogo ed ai giorni e nelle ore che l’amministratore deve comunicargli. Se, però, la richiesta riguarda altro tipo di documenti la situazione cambia. Caso pratico Tizio proprietario di un’unità immobiliare nel condominio Alfa si reca presso l’ufficio dell’amministratore per consultare il registro di contabilità. Siccome alcune cose non gli sono chiari chiede di poter prendere visione anche dei giustificativi di alcune spese effettuate. In casi del genere non operano le norme fin’ora commentate; esse, infatti, riguardano ben specifici documenti. Insomma l’amministratore non è tenuto a comunicare a che giorno, ora ed in che luogo è possibile consultare le così dette pezze giustificative. Ed allora? Si può concludere che su quelle carte i condomini non abbiano alcun diritto? No, in quanto si tratta sempre di documentazione condominiale che li interessa. In questo caso varrà quanto stabilito dall’art. 1130-bis c.c. a mente del quale: “[…] I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese” (art. 1130-bis, primo comma, c.c.). Proprio in materia di documentazione contabile è consigliabile, chiaramente se compatibile con le normali attività di studio, dare sempre rapida soddisfazione alle richieste dei condomini per evitare qualsivoglia fraintendimento in relazione alla trasparente gestione contabile, che deve essere senza eccezioni un caposaldo di ogni amministratore di condominio. Per un esempio di modulo di richiesta della documentazione condominiale, si vedi infra Sezione www.condominioweb.com © 69 Moduli. 7. Il registro di contabilità e l’aggiornamento periodico: tempi e modalità di tenuta Ogni amministratore di condominio (si tratti di un piccolo condominio o di un grande edificio) deve tenere un registro di contabilità. Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1130 n. 7 c.c. […] Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate. Caso pratico Tizio amministra il condominio Alfa. Sempronio proprietario di un appartamento, il primo giorno del mese di marzo versa la quota mensile. L’amministratore ha trenta giorni di tempo per annotare nel registro di contabilità, riportandone la data, quel movimento in entrata. Nello stesso condominio dev’essere effettuato il pagamento a favore dell’impresa di pulizia delle scale. Tizio dovrà annotare nel registro di contabilità sia il pagamento alla ditta che il versamento della ritenuta d’acconto (ove dovuta) che rappresentano entrambi movimenti in uscita. Per ciò che concerne la ritenuta d’acconto è necessario registrarla a meno che non si sia provveduto a registrare l’intero importo fatturato e non solamente il “netto a pagare”. Forse qualcuno è abituato ad immaginare il classico registro cartaceo con la colonna delle entrate e delle uscite e magari con le spese annotate con la penna rossa e le entrate con quella blu. Qualcun altro invece immagina il registro di contabilità in formato elettronico, quello che ognuno può creare con un foglio di calcolo o comunque inserito nei software di gestione condominiale. L’art. 1130 n. 7 c.c. specifica che è legittima la tenuta del registro anche in questa modalità. Per evitare intoppi nella consultazione da parte dei condomini, è bene avere sempre a disposizione una copia cartacea aggiornata secondo le indicazioni legislative. 8. L’anagrafe condominiale L’anagrafe condominiale ha rappresentato una delle novità introdotte nel codice civile dalla legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici. Meglio: l’anagrafe condominiale ha rappresentato una delle novità che ha sortito il maggior dibattito tra gli addetti ai lavori. Il Legislatore della riforma non ha fornito una definizione di questo registro ma, all’art. 1130 n. 6 c.c., si è limitato a specificare che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. […]. L’anagrafe, che trae la propria origine dal greco, sta a significare registro, questo il suo significato etimologico. Chiaro allora che, come si desume dallo stesso codice civile, l’anagrafe condominiale è quel registro che ha la funzione di raggruppare una serie di notizie utili a garantire una migliore gestione del condominio.La prima applicazione di questa norma ha portato alle richieste più disparate: copia di documenti di identità, copia degli atti d’acquisto, ecc. ecc. Vale la pena evidenziare che cosa è giusto e doveroso chiedere al condomino e, di conseguenza, che cosa il condomino deve comunicare. In primis, la norma specifica 70 www.condominioweb.com © che nell’anagrafe devono essere contenuti tutte i dati riguardanti chi è proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc. delle unità immobiliari ubicate nel condominio. Per dati s’intendono nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio, titolo di presenza nel condominio e dati catastali dell’unità immobiliare. Tralasciamo per ora i così detti dati relativi alle condizioni di sicurezza di cui ci occuperemo oltre (Cfr. Par. 8.1) Caso pratico Tizio riceve un modulo dal proprio amministratore nel quale gli vengono richieste determinate informazioni. Egli risponde compilandolo in tutte le sue voci, specificando d’essere l’unico proprietario, indicando nome, cognome data di nascita e residenza ed indicando i dati catastali dell’unità immobiliare (foglio, particella, ecc.) A questo punto è utile specificare che la norma specifica che il condominio deve comunicare tali dati, non anche dei documenti che ne diano conferma. Insomma sebbene l’amministratore possa chiedere tali copie, il condomino non è tenuto a inviargliele essendo sufficiente la comunicazione dei dati. Solamente in caso d’inadempimento l’amministratore è legittimato a reperirli. Vedremo che tale potere trova un limite per ciò che concerne i dati dell’eventuale conduttore (infra Par. 8.2). 8.1 I dati relativi alle condizioni di sicurezza Dati relativi alle condizioni di sicurezza. Esattamente che cosa sono? Sul punto varie sono state le voci che, in sede di prima interpretazione della riforma, si sono levate per dare soluzione al quesito. Il decreto Destinazione Italia (d.l. n. 145/2013), sebbene non abbia chiarito del tutto la situazione, quanto meno ha fatto in modo di alleggerire i condomini da un onere che, a conti fatti, stava diventando eccessivamente gravoso. Vale la pena (come s’è detto in premessa) dare conto del dibattito che s’era creato intorno alla norma vigente fino all’entrata in vigore del d.l. n. 145/13; esso tornerà utile anche in relazione alle novità introdotte dalla riforma. In alcuni casi è stato detto che con questa locuzione (alquanto generica) s’è inteso fare riferimento ad una mera dichiarazione che il proprietario dell’unità immobiliare dovrebbe rilasciare circa il suo punto di vista sulla condizione dell’immobile medesimo (cfr. in tal senso il parere dell’ufficio legale di CONFEDILIZIA). Ad avviso di chi scrive, sebbene la norma sia estremamente vaga, ridurre la comunicazione di questi dati ad una semplice constatazione del singolo (che potrebbe non possedere le competenze necessarie) della condizione di sicurezza della propria unità immobiliare è limitativo. Facciamo un parallelo: che cosa s’intende per dati catastali? In questo caso non sorgono dubbi: il riferimento è a quel complesso di elementi in grado di individuare univocamente un’unità immobiliare. E le condizioni di sicurezza? Quali dati – vale a dire quali elementi – li forniscono? Si può davvero ritenere che sia sufficiente l’attestazione del titolare dell’appartamento, del genere “da quel che so è tutto regolare” che nella sostanza è stato considerato sufficiente da alcune associazioni di categoria per risolvere il problema? Ad avviso di chi scrive, lo si ribadisce, non può bastare. Ed allora? Che cosa può attestare che è tutto a norma (o che non lo è)? Si potrebbe ipotizzare che i dati relativi alle condizioni di sicurezza, ossia gli elementi dal quale desumerla, siano quelli contenuti nelle certificazioni di conformità e di rispondenza di cui parla il d.m. n. 37/08 (con riferimento agli impianti di cui all’art. 1 del d.m. vale a dire, tra gli altri, l’impianto d’energia, quello televisivo, quello per l’acqua, ecc.) o più in generale soprattutto per gli edifici più recenti, il certificato di agibilità di cui all’art. 24, primo comma, d.p.r. n. 380/01. Esso, come recita la norma, “attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”. Ed allora si potrebbe concludere che l’amministratore è tenuto a chiedere gli estremi del www.condominioweb.com © 71 certificato di abitabilità (per gli immobili più vecchi, oggi quello di agibilità) oltre alla certificazione da parte del condominio che tutti gli impianti dell’unità immobiliare siano conformi alla normativa vigente che li interessa.Utilizziamo il condizionale perché solamente l’attuazione pratica della norma, o meglio le prime pronunce giurisprudenziali che la riguardano, potranno dare conferma o smentire questa interpretazione sicuramente più severa ma che consente di dare un significato compiuto ad una norma altrimenti inutile. 8.1.1 I dati relativi alle condizioni di sicurezza ed il decreto Destinazione Italia Con l’entrata in vigore, il 24 dicembre 2013, del così detto decreto Destinazione Italia, la situazione è cambiata. Per mano dell’art. 1, nono comma, lett. c) all’art. 1130 n. 6 c.c. dopo le parole «nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono state inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio». Insomma a far data dalla vigilia di Natale del 2013, l’amministratore, nell’anagrafe condominiale, deve tenere i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. La novella della riforma non ha specificato che cosa debba intendersi per “dati relativi alle condizioni di sicurezza”. Ciò porta a pensare che – dando per buona la nostra interpretazione di questa locuzione (vedi Par. prec.) – l’amministratore sarà tenuto, ora più di prima, ad ottenere le (eventuali mancanti) certificazioni di attestazione della sicurezza delle parti comuni. 8.2 Formazione e aggiornamento dell’anagrafe condominiale tra doveri di collaborazione per il condomino e poteri d’azione dell’amministratore L’input alla formazione dell’anagrafe condominiale dev’essere dato dall’amministratore. E’ a lui, infatti, che spetta la tenuta e l’aggiornamento del registro in esame. Agire diversamente, ovvero disinteressarsene, per il mandatario del condominio vuol dire andare incontro ad una possibile domanda di revoca giudiziale per gravi irregolarità nella gestione (cfr. art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma n. 7, c.c.). I n questo contesto anche i condomini hanno un loro ruolo e la mancata collaborazione (per la redazione iniziale e l’aggiornamento) può portare all’addebito di spese a loro carico. L’art. 1130 n. 6 c.c., nei periodi finali, specifica che “ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”. Quindi la situazione è la seguente: 1. l’amministratore deve tenere ed aggiornare l’anagrafe condominiale; 2. i condomini devono partecipare rispondendo alle richieste in tal senso inviategli dal mandatario; 3. in caso di mancata risposta o di risposta incompleta l’amministratore può agire per reperire d’ufficio le informazioni addebitandone i costi ai responsabili. 72 www.condominioweb.com © Caso pratico Tizio amministratore del condominio Alfa invia ai condomini un modulo per la tenuta del registro di anagrafe condominiale che gli dev’essere rispedito indietro compilato e controfirmato. Tutti i condomini ad eccezione di Caio restituiscono il modulo debitamente compilato. In casi del genere l’amministratore, in base a quanto disposto dall’art. 1130 n. 6, c.c., potrà reperire presso gli uffici competenti (catasto, conservatoria dei pubblici registri immobiliari, anagrafe, ecc.) tutte le informazioni utili a ricostruire la situazione proprietaria rispetto all’unità immobiliare di riferimento. A tal proposito le strade sono due: • effettuare una ricerca nominativa verificando se quello che viene considerato condomino lo è effettivamente; • effettuare una ricerca per immobile e da qui risalire a tutti i dati del proprietario. La prima ipotesi è quella consigliabile quando si è sicuri che la persona che si considera condomino (ossia proprietario dell’unità immobiliare ubicata nell’edificio) lo sia realmente. In entrambi i casi, l’amministratore potrà addebitare il costo di tali ricerche al condomino inadempiente. Ad avviso dello scrivente, se nel dettaglio analitico del compenso è inserita anche la voce “compenso per accesso agli uffici nel caso di ricerche per l’anagrafe condominiale” o simili, allora l’amministratore oltre alle spese vive (marche da bollo, diritti di segreteria, ecc.) potrà imputare al condomino anche il compenso a lui destinato per quell’attività. Sull’acquisizione di alcune specifiche informazioni è utile svolgere alcune osservazioni . 8.2.2 Dati relativi alle condizioni di sicurezza e contratti di locazione delle unità immobiliari e decreto Destinazione Italia. Ad avviso di chi scrive, per i primi non dovrebbero esserci problemi, mentre per i contratti è inutile sperare nell’aiuto dell’amministrazione pubblica. Vediamo perché. Per ciò che concerne i famigerati dati sulle condizioni di sicurezza, (informazioni reperibili presso lo sportello unico dell’edilizia del comune in cui è ubicato l’immobile), il riferimento normativo è rappresentato dalla normativa sull’accesso agli atti. Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 s’intende per: • a) “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; • b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, primo comma lett. a) e b), l. n. 241/90). L’amministratore, secondo la nostra interpretazione di “dati relativi alle condizioni di sicurezza”, dovrebbe essere considerato un interessato ai sensi dell’art. 1130 n. 6 c.c. Questo il quadro che abbiamo delineato per la legislazione vigente dal 18 giugno 2013 al 24 dicembre 2013, ossia dall’entrata in vigore della riforma e fino all’entrata in vigore del decreto Destinazione Italia (d.l. n. 145/13). D’allora in poi, invece, data la nuova formulazione ossia “dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”, l’amministratore, quale legale rappresentante dei condomini, avrà certamente diritto di accesso a tutte le informazione relative le cose comuni. Diversa la www.condominioweb.com © 73 situazione per i contratti di locazione. Per essi, a differenza del resto delle informazioni, non esiste un’anagrafe pubblica. Anche se i contratti sono registrati, infatti, non tutti possono prenderne visione e conoscenza. In tal senso l’art. 18, terzo comma, d.p.r. n. 131/86, stabilisce che: Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore (oggi Tribunale, n.d.A.) competente. Nei casi previsti dall’art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento. In poche parole se il conduttore non è collaborativo, la casella dell’anagrafe condominiale relativa a questa informazione rischia di restare vuota. Per un esempio di modulo utile per la tenuta dell’anagrafe condominiale, si veda infra Sezione Moduli. 9. L’attività fiscale Prima dell’entrata in vigore della così detta riforma del condominio, il codice civile non menzionava l’attività fiscale tra le attribuzioni dell’amministratore di condominio. La musica, come si suole dire, è cambiata grazie alla legge n. 220/2012, che, riformulando l’art. 1130 c.c., specificato che l’amministratore deve eseguire gli adempimenti fiscali (art. 1130 n.5 c.c.). La norma è volutamente generica: in questo modo è garantita la sua effettiva attualità nel corso del tempo; diversamente se si fosse optato per un’elencazione delle attività fiscali, si sarebbero potuto restringere troppo il campo di applicazione della medesima in ragione di possibili mutamenti della legislazione fiscale. Ad ogni buon conto rimandiamo al prosieguo (infra Cap. IX) per una disamina delle specifiche mansioni. 10. Le richieste di convocazione dell’assemblea (ai sensi dell’art. 1120 c.c. e 66 disp. att. c.c. ecc): obblighi e conseguenze Ai sensi dell’art. 66, primo comma disp. att. c.c.: L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Fino al 18 giugno 2013 – data di entrata in vigore della legge n. 220/2012 (la riforma del condominio) – era l’unica disposizione cui un condomino poteva appellarsi per formulare, tra l’altro nemmeno in solitaria, una richiesta di convocazione di assemblea, che fosse vincolante, all’amministratore di condominio. Parafrasando un detto, legge nuova vita nuova. con l’entrata in vigore della legge n. 220 la situazione è cambiata. Vediamo perché. 74 www.condominioweb.com © Adesso, infatti, i condomini hanno diritto di chiedere ed ottenere la convocazione dell’assemblea anche per discutere delle innovazioni di particolare interesse sociale di cui al secondo comma dell’art. 1120 c.c. E’ questo stesso articolo, al terzo comma, a specificare che: “l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”. Non solo. Nel caso di opere su parti di proprietà individuale, ai sensi del secondo comma dell’art. 1122 c.c. “in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. La norma non prevede un termine temporale di convocazione ma l’intero complesso normativo lascia intendere che si debba provvedere senza ritardo. Idem per i casi di installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al terzo comma dell’art. 1122-bis c.c. è stabilito che: “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”. In questo caso, visti i poteri dell’assemblea, pur non essendoci un termine, l’amministratore, più che nell’ipotesi di cui all’art. 1122 c.c., deve agire tempestivamente. V’è poi l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la presentazione del rendiconto (infra Cap. VIII). Quali sono le conseguenze per i casi di inadempimento, ossia di omessa convocazione nei casi in cui ciò è stabilito come obbligatorio dalla legge? A mente dell’art. 1129 c.c. costituisce grave irregolarità comportante la revoca giudiziale: “l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge” (cfr. art. 1129, dodicesimo comma n. 1, c.c.). Come dire: amministratore avvisato mezzo salvato. Se la legge ve lo impone o se i condomini vi chiedono di convocare l’assemblea per revocarvi, non tergiversate: rendersi inadempimenti può portare ad una richiesta di revoca giudiziale con probabile condanna al pagamento delle spese legali della procedura. 11. Gli atti conservativi tra azioni concrete e iniziative giudiziarie La legge afferma laconicamente che l’amministratore deve www.condominioweb.com © 75 “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio” (art. 1130 n. 4 c.c.). Che cosa vuol dire? “ordinaria amministrazione è anche o soprattutto conservazione delle cose comuni: e queste si possono conservare sia difendendone l’integrità con atti materiali (ad es. intervenendo sul muro comune per evitarne la caduta) sia agendo anche in giudizio contro turbative o spogli o minacce di terzi” (Branca, Comunione Condominio negli edifici, pag. 582, Zanichelli, 1982). Conservazione delle parti comuni, dunque, vuol dire mantenimento dello status quo materiale e giuridico. Il potere d’intervenire per la conservazione delle cose di cui all’art. 1117 c.c., stando la genericità del disposto normativo in esame, è ampio ma non per questo indefinito o addirittura arbitrario. Conservazione dello status quo sta a significare difesa delle cose comuni e della situazione di fatto e diritto in cui si trovano.D i questa interpretazione della norma in esame si trova conferma nella giurisprudenza secondo la quale “ai sensi dell’art. 1130 cod. civ., n. 4, da interpretarsi estensivamente, l’amministratore del condominio, non solo è legittimato a compiere gli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi alle parti comuni; ma può compiere atti anche per la salvaguardia dei diritti concernenti le stesse parti comuni delle quali ha la gestione” (Cass.9 dicembre 2009 n. 25766). Ed ancora sempre in giurisprudenza è stato affermato che l’art. 1130 n. 4 c.c.: “fa obbligo all’amministratore di: “compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”: nei limiti di questa attribuzione, l’amministratore del condominio ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi; secondo l’interpretazione di questa Corte, il legislatore ha inteso riferirsi agli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile (v Cass. 8233/07), cioè ad atti meramente conservativi” (Cass. 21 febbraio 2013 n. 4338) Atti conservativi e diritti reali Non rientra in questo concetto l’azione volta ad ottenere il riconoscimento di una servitù (cfr. Cass. 6 febbraio 2009 n. 3044). Allo stesso modo, a dirlo ormai da lungo tempo è sempre la Corte di Cassazione, non rientra tra gli atti conservativi la così detta azione di rivendicazione, ossia quell’azione tesa ad ottenere il riconoscimento della proprietà di un bene. L’azione di rivendicazione di parti comuni di un edificio in condominio non può essere proposta dall’amministratore, trattandosi di azione non rientrante in quelle afferenti alle normali attribuzioni dell’amministratore stesso indicate nell’art. 1130 c.c. (Cass. 28 gennaio 1998 n. 840; Cass. 24 aprile 1993 n. 4856; Cass. 16 aprile 1993 n. 4530; Cass. 10 maggio 1967 n. 954). Più specificamente le azioni reali nei confronti di terzi a difesa dei diritti dei condòmini sulle parti comuni dell’edificio tendono a statuizioni relative alla titolarità ed al contenuto dei diritti medesimi, e, pertanto, esulando dall’ambito degli atti meramente conservativi, non possono essere proposte dall’amministratore in rappresentanza del condominio (Cass. 28 novembre 1996 n. 10615; Cass. 9 febbraio 1995 n. 1460; Cass. 19 ottobre 1994 n. 8531; Cass. 28 settembre 1977 n. 4136 (Cass. 24 novembre 2005 n. 24764). Atti conservativi e difetti dell’immobile Tipico esempio di azione conservativa finalizzata a conservare in buono stato le parti comuni, eliminando determinate conseguenze pregiudizievoli, è rappresentata dall’azione contro l’appaltatore (costruttore dell’edificio) per gravi difetti ex art. 1669 c.c. 76 www.condominioweb.com © L’amministratore è legittimato a proporre l’azione ex art. 1669 c.c., riguardando i gravi difetti accertati dal c.t.u. (formazione di umidità in risalita e muffe diffuse, derivanti dalla mancanza di idoneo vespaio) essenzialmente parti comuni dell’edificio (vespaio, tetto, pianerottoli, impianti idrico, elettrico e termico) e solo di riflesso le singole unità immobiliari, tanto più in considerazione del principio giurisprudenziale riconoscente all’amministratore il potere - dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alla salvaguardia dell’edificio nel suo complesso, senza distinzioni tra parti comuni o di proprietà esclusiva (Cass. 8 novembre 2010 n. 22656). Vale la pena tenere a mente che secondo la Cassazione, l’azione ex art. 1669 c.c. riguarda solamente difetti scaturenti dall’originaria costruzione e non anche lavori di manutenzione (cfr. Cass. 20 novembre 2007 n. 24143). In buona sostanza l’amministratore può agire ai sensi dell’art. 1669 c.c. contro il costruttore ma non contro l’impresa che ha eseguito opere di manutenzione. Atti conservativi e contratto assicurativo Nella vigenza della precedente legislazione e dopo l’entrata in vigore della riforma, né il codice civile né altre leggi si occupano di specificare se rientri nel novero dei poteri dell’amministratore quello di stipulare una polizza di assicurazione per il condominio (la c.d. polizza globale fabbricati). Scorrendo le pronunce della Suprema Corte deve giungersi ad una risposta negativa, o meglio ad una risposta negativa in caso di mancanza di deliberazione assembleare. In tal senso è stato affermato che: “l’amministratore del Condominio non è legittimato a concludere il contratto d’assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione. A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell’art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato”. (Cass. 3 aprile 2007 n. 8233). Come può fare l’assicuratore a sapere se l’amministratore ha il potere di rappresentanza del condominio? Ai sensi dell’art. 1393 c.c.: “Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”. Nel caso dell’assicurazione, quindi, sarà utile dotarsi tanto della delibera di nomina quanto di quella di autorizzazione alla stipula della polizza. 12. L’esecuzione delle delibere, l’osservanza del regolamento, la disciplina dell’uso delle cose comuni e della fruizione dei servizi nell’interesse comune L’art. 1130 c.c. specifica che l’amministratore deve “eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio” (art. 1130 n. 1 c.c.). Eseguire una delibera vuol dire compiere tutte le attività necessarie a realizzare quanto deciso dai www.condominioweb.com © 77 condomini. Caso pratico 1 L’assemblea del condominio Alfa delibera l’esecuzione di un intervento straordinario volto alla sostituzione del portone d’ingresso e sceglie all’uopo la ditta Beta per la realizzazione dell’opera. Tizio, amministratore della compagine, dovrà contattare la ditta, stipulare il contratto (o comunque conferire verbalmente l’incarico), raccogliere le quote (eventualmente per il mezzo di un’azione giudiziaria, infra Cap. V), compiere l’attività fiscale connessa per consentire ai condomini di godere delle detrazioni previste dalla legge (vedi infra Cap. IX). Come si deve comportare l’amministratore se una decisione dell’assise risulta essere invalida? Detta diversamente: fino a che punto il mandatario deve valutare la causa d’invalidità ed eventualmente opporsi alla messa in atto di quanto deliberato? Il codice civile (anche nella sua formulazione successiva alla riforma) si occupa scarnamente delle cause d’invalidità delle delibere assembleari. V’è una norma, l’art. 1137 c.c., che disciplina tempi e modi d’impugnazione e qualche norma (es. art. 1117-ter o 66 disp. att. c.c.) che tratteggia alcuni dei vizi d’invalidità. In questo contesto resta fondamentale quanto affermato nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Nella sentenza n. 4806 si disse che sono da considerasi nulle “le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto” (così Cass. 7 marzo 2005 n. 4806); sono, invece, annullabili: “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto” (così Cass. ult. cit.). La legge n. 220/2012 (la così detta riforma) ha inserito nell’ambito della nullità, l’ipotesi di mancata indicazione delle parti comuni oggetto di deliberazione nel caso di modificazione della destinazione d’uso (art. 1117-ter, terzo coma, c.c.). Per il resto nessuna novità. Un esempio può aiutarci non poco a chiarire praticamente l’oggetto della discussione Caso pratico 2 Nel condominio Gamma vive Sempronio, che reca continuamente disturbo ai propri vicini ed in particolare imbratta le parti comuni. L’amministratore, sollecitato ad intervenire, convoca un’assemblea per discutere sul da farsi ed ottenere indicazioni pratiche al di là di quanto specificato dalla legge. Nel corso della riunione viene chiesto all’amministratore, oltre all’esecuzione delle normali azioni conservative, di invitare Sempronio a trasferirsi paventando un’azione legale per ottenere questo risultato qualora il destinatario della diffida non vi provveda spontaneamente e comunque di provvedere all’apposizione di lucchetti all’appartamento in questione. In un caso del genere la deliberazione è palesemente nulla in quanto in nessun caso l’assemblea può intraprendere un’azione legale per l’abbandono di un appartamento da parte di chi lo abita. Ciò tanto se l’unità immobiliare è detenuta in locazione tanto se vi risiede il legittimo proprietario. L’amministratore, dunque, non dovrà in alcun modo dare esecuzione al deliberato assembleare essendo lo stesso ineseguibile. In buona sostanza l’amministratore, nel caso di deliberazione palesemente nulla, in ragione del fatto 78 www.condominioweb.com © che il suo comportamento deve confarsi a quei criteri generali di azione secondo la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà evitare di eseguire tutte quelle decisioni il cui contenuto è chiaramente in contrasto con quanto disposto dalla legge. E nel caso di annullabilità? Qui la situazione è differente in quanto mentre la nullità può essere fatta valere sempre e da chiunque ne abbia interesse, l’annullabilità deve essere contestata entro trenta giorni dalla deliberazione (o dalla sua comunicazione, vedi art. 1137 c.c.), altrimenti la delibera diviene incontestabile. Ad avviso di chi scrive, dovrebbe comunque dare esecuzione alla deliberazione assembleare restando diritto del condomino quello d’impugnare nei tempi e nei modi di legge. L’amministratore, a differenza di un magistrato, esegue e non giudica. Certo la prudenza non è mai troppa anche perché eseguire una deliberazione annullabile a causa di un proprio errore espone senza ombra di dubbi ad un’azione risarcitoria. Caso pratico 3 Mevio amministra il condominio Delta. Egli convoca l’assemblea e solo dopo lo svolgimento della riunione, preparando la comunicazione del verbale agli assenti, si accorge di non aver convocato Filano. Quest’ultimo, quindi, ricevuta la comunicazione ha trenta giorni di tempo da quella data per decidere se impugnare la delibera per omessa convocazione. Casi del genere sono esempi classici di ipotesi di responsabilità dell’amministratore. Eseguire quella delibera senza attendere un’eventuale impugnazione potrebbe voler dire essere doppiamente responsabile: 1) per non aver convocato il condomino 2) per essersene accorto e non aver prestato la minima prudenza. In buona sostanza anche nel caso di deliberazioni annullabili, salvo il caso di estrema urgenza di eseguire il deliberato, è consigliabile valutare se sussistono cause d’invalidità ed eventualmente temporeggiare per attendere che la delibera divenga inoppugnabile. L’osservanza del regolamento dev’essere letta in una duplice visuale. Vigilanza per far osservare il regolamento da parte dei condomini ed osservanza diretta da parte dell’amministratore. Circa i poteri di delibazione della validità delle clausole del regolamento, vale quanto detto per l’esecuzione di delibere invalide. Esecuzione delle delibere ed osservanza del regolamento, infine, vuol dire anche legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tal fine, senza la preventiva autorizzazione assembleare (cfr. Cass. 20 aprile 2005 n. 8286, Cass. 26 giugno 2006 n. 14735 e infra Cap. X). L e richieste, eventualmente giudiziali, di osservanza del regolamento, possono essere indirizzate tanto al proprietario quanto al conduttore (cfr. in tal senso Cass. 8 marzo 2006 n. 4920). Disciplina dell’uso delle cose comuni e fruizione dei servizi nell’interesse comune vuol dire amministrazione reale delle parti comuni. Un esempio concreto riguarda l’orario di accensione dei riscaldamenti (cfr. Par. 17). In assenza di indicazioni regolamentari ed assembleari, infatti, spetta all’amministratore decidere l’orario di funzionamento nell’ambito delle fasce orarie previste dalla legge. La disciplina dell’uso consente di ipotizzare un uso turnario del cortile o comunque di regolamentarne la fruizione. Vista l’importanza di queste materie, è sempre bene far pronunciare l’assemblea. In buona sostanza consigliamo agli amministratori di agire autonomamente solo quando l’assemblea non si sia pronunciata e solamente se è necessario intervenire per prevenire o placare conflitti prima d’una decisione dell’assise. Del potere (strettamente correlato) di erogazione delle spese parleremo in un apposito capitolo (infra Cap. V). www.condominioweb.com © 79 2.1 Il regolamento ed il divieto di detenzione di animali domestici La legge n. 220/2012 ha introdotto una norma (l’art. 1138, quinto comm,a c.c.) che ha generato una situazione che potremmo definire buffa. Il riferimento è a quella regola che impone di non poter vietare la detenzione di animali domestici in condominio. Al di là dell’obiettiva difficoltà di raccordare la definizione di animale domestico (tra i quali va annoverato anche il cavallo) con la vita condominiale, la norma è stata propagandata come rivoluzionaria ma, in verità, non cambierà nulla. Insomma più che buffa una situazione molto italiana. O forse buffa proprio perché italiana; meglio lasciar perdere questi aspetti. Che cosa dice la norma in esame? Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (art. 1138, quinto comma, c.c.). È noto che la dottrina e la giurisprudenza differenziano il regolamento contrattuale da quello assembleare. Regolamento assembleare Adottato dall’assemblea con il voto della maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi. Il suo contenuto non può andare oltre le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Regolamento contrattuale Sottoscritto da tutti i proprietari delle unità immobiliari al momento dell’acquisto delle medesime, in quanto allegato al contratto d’acquisto, o successivamente anche in assemblea. Può contenere clausole limitative dei diritti dei singoli su parti di proprietà comune ed esclusiva purché limiti e divieti risultino in modo chiaro e preciso. Prima dell’entrata in vigore della riforma era pacifico in dottrina e giurisprudenza che solamente i regolamenti contrattuali potessero vietare la detenzione di animali domestici (cfr. Trib. Piacenza 10 aprile 2001 ed in dottrina Matteo Ceolin, Regolamenti di condominio e vincoli di destinazione, anche alla luce del nuovo art. 2645- ter c.c., Riv. notariato , 2009, 04, 873). L’introduzione di questa norma è stata accompagnata dall’approvazione di un ordine del giorno da parte della Commissione giustizia 80 www.condominioweb.com © del Senato (che ha approvato in sede deliberante la legge in vigore) nella quale s’è affermato che: “La Commissione giustizia, preso atto che al terzo comma dell’articolo 1138 del codice civile è aggiunto il seguente: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”;rileva come il divieto in parola non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l’adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all’interno dell’articolo che disciplina il regolamento condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall’altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all’unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi. Per quanto riguarda l’efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricordare che il carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà nel condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo particolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino trascritte presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma dell’articolo 2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto il regolamento, ovvero quando sia trascritto l’atto di acquisto che indichi, con precisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto della compravendita. In assenza di trascrizione, i vincoli saranno opponibili solo quando l’acquirente li abbia espressamente accettati” (Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 359 del 20/11/2012). L’ordine del giorno non è vincolante ma sicuramente aiuta nell’interpretare la legge poiché chiarisce le intenzioni del legislatore (cfr. art. 12 disp. prel. c.c.). Se questa sarà l’applicazione del nuovo comma, come si diceva in principio, non ci sarà alcuna novità. 13. La suggestione dell’amministratore “sceriffo”: applicare le sanzioni non è cosa molto agevole L’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile recita: Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. La così detta riforma del condominio ha modificato questo articolo prevedendo solamente un innalzamento delle sanzioni irrogabili. La norma, infatti, vista l’irrisorietà delle precedenti sanzioni (qualche centesimo di euro) rimaneva sostanzialmente inapplicata. Duecento euro di multa ed aumenti fino ad ottocento in caso di recidiva. Trasgredire al regolamento condominiale può costare caro. Ma siamo così sicuri che sarà semplice applicare queste sanzioni? In poche parole: l’amministratore, a mo’ di vigile urbano, potrà “multare” autonomamente o la procedura sanzionatoria sarà più articolata? La giurisprudenza e quella dottrina che s’erano pronunciati prima della riforma si mostravano concordi nell’affermare che “l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1: ex plurimis, cfr. Cass. 14088/1999; Cass. 9378/1997) a curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio; ed è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.p.c., anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento (Cass. 8804/1993): ove lo stesso – […] - preveda tale possibilità” (Cass. 26 giugno 2006 n. 14735 in dottrina www.condominioweb.com © 81 in senso conf. cfr. Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982). In sede di prima interpretazione della nuova normativa (che sul punto come detto ha modificato solamente gli importi) è stato affermato che “l’irrogazione della sanzione pecuniaria è di competenza dell’assemblea, non rientrando nella mera esecuzione del regolamento di condominio, al quale ai sensi dell’art. 1130, n. 1 c.c., deve provvedere l’amministratore” (Roberto Triola, Il nuovo condominio, G. Giappichelli Editore, 2013). Tutto ruota intorno all’estensione di questo potere. Se si opterà, com’è stato in passato, per la diretta irrogazione delle sanzioni da parte dell’amministratore nulla quaestio: il mandatario potrà multare a spron battuto i condomini che infrangono il regolamento. Certo è che in questo caso sorgono alcuni dubbi: la sanzione dovrà essere elevata in costanza di violazione o si potrà elevarla anche successivamente (es. documentazione fotografica che l’accerta)? Ed ancora: l’amministratore potrà delegare il portiere oppure il potere sanzionatorio è esercitabile solamente in prima persona? Sicuramente gli stessi regolamenti potranno prevedere norme in merito. Al riguardo è utile svolgere una riflessione: nel maggio 2013, la Cassazione, in una causa avente ad oggetto lavori di manutenzione a seguito di danni arrecati da un condomino, ha affermato che: “il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l’obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890)” (Cass. 24 aprile 2013, n. 10053). Come dire: il danno potrà essere imputato al colpevole solo dopo che una sentenza ne ha accertato la responsabilità. L’art.70 disp. att. c.c. prevede la possibilità di irrogare sanzioni se ciò è consentito dal regolamento. Il mandatario è tenuto a curare l’osservanza del regolamento ma nel caso di violazioni al medesimo, al di là delle diffide, non può far altro che domandare al giudice di accertare tale violazione. Ciò che la legge non prevede è la modalità di riscossione della sanzione. Ad avviso di chi scrive, dunque, l’amministratore può certamente irrogare delle sanzioni ma il loro pagamento, salvo il caso di spontaneo adempimento da parte del condomino trasgressore, può essere coartato solamente a seguito di una condanna da parte del giudice competente. Indubbiamente il procedimento di mediazione in questi casi può essere di grande aiuto (infra Cap. VII). 13.1 “Multe condominiali” e decreto Destinazione Italia Il decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, entrato in vigore il giorno successivo, ha modificato l’art. 71 disp. att. c.c. Tale norma, nella formulazione attualmente vigente, recita: Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con 82 www.condominioweb.com © le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice. Insomma spetta all’assemblea irrogare la sanzione e, di fatto, validare l’accertamento dell’infrazione. Non è chiaro da chi debba provenire questo accertamento? Solo dall’amministratore o anche dai condomini e dal portiere? Un’ipotetica sosta vietata può essere accertata per testimonianza? Oppure servono delle fotografie? E chi può garantire, nel caso di foto non chiara, che quella sia una sosta e non una fermata? Insomma la materia delle sanzioni condominiali, sebbene sia stato chiarito come irrogarle (cosa di per sé meritevole), è una tra quelle in grado di sollevare il maggior contenzioso in ambito condominiale. 14. Comunicazione del condomino di distacco dall’impianto di riscaldamento: adempimenti La giurisprudenza prima dell’entrata in vigore della riforma ed adesso l’art. 1118 c.c. consentono al condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento. In particolare ai sensi del quarto comma dell’art. 1118 c.c. “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Gli adempimenti a carico del comproprietario sono evidenti: fornire al condominio, in persona dell’amministratore, la prova che da distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento (quindi un normale squilibrio è ammissibile) o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nella sostanza la legge n. 220/2012 ha introdotto nel codice civile quanto affermato, ormai da anni, in sede giurisprudenziale (cfr. tra le tante Cass. 25 marzo 2004 n. 5974). Questo genere di prova solitamente è fornita con il parere di un tecnico (spesse volte sotto forma di perizia giurata). La norma citata non dice nulla rispetto ai compiti dell’amministratore. Al riguardo sono due le norme cui fare riferimento. Art. 1122 c.c. e art. 1130 n. 4 c.c. Vediamo perché. Il primo dei due articoli citati specifica che i condomini, nell’eseguire opere su parti di proprietà esclusiva, non possono recare pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità ed al decoro dell’edificio. Ad ogni modo, precisa il secondo comma dell’art. 1122 c.c., degli interventi in esame bisogna dare preventiva notizia all’amministratore, sul quale, a sua volta, incombe l’obbligo di informarne l’assemblea. Ergo: chi vuole distaccarsi dall’impianto di riscaldamento deve comunicarlo all’amministratore che dovrà riferire questa intenzione in assemblea. Ma v’è di più. L’amministratore, lo s’è detto in precedenza (supra Par. 12), deve compiere gli atti conservativi delle parti comuni dell’edificio. Se, per una serie di ragioni (competenza diretta in quanto tecnico, medesime richieste rigettate da parte di altri condomini, ecc.), ritiene che il preannunciato distacco possa recare pregiudizio all’impianto centralizzato, egli a tutto il diritto di agire con un’azione cautelare volta ad ottenere il blocco preventivo dei lavori, o comunque il loro fermo. 15. Comunicazione del condomino di esecuzione di opere nella proprietà esclusiva: adempimenti www.condominioweb.com © 83 Se n’è già parlato nel paragrafo precedente: nel caso di esecuzione d’interventi su parti di proprietà esclusiva, il condomino deve dare informazione all’amministratore che dovrà a sua volta informarne l’assemblea. L’art. 1122 c.c. recita: Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. Chiaramente, dato che l’amministratore ha il potere/dovere di compiere gli atti conservativi delle parti comuni, egli potrà agire anche giudizialmente e senza preventiva autorizzazione assembleare per eliminare anche solamente il pericolo di danno che le parti comuni potrebbero subire in caso esecuzione delle opere da parte del singolo. 16. Impianto di ascensore: manutenzione e adeguamenti normativi L’ascensore, a dirlo è l’art. 1117 c.c., è un impianto che, salvo diversa indicazione del titolo (atto d’acquisto o regolamento condominiale contrattuale, supra Cap. II) dev’essere considerato bene di proprietà comune. L’amministratore dell’edificio ha ben precisi obblighi in relazione alla manutenzione dell’impianto di sollevamento. La normativa di riferimento è quella contenuta nel d.p.r. n. 162 del 30 aprile 1999, intitolato Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.L e norme di riferimento sono, sostanzialmente quelle contenute negli articoli dal 12 al 17 del d.p.r. n. 162/99. Messa in esercizio La messa in esercizio, vale a dire la “prima utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza” (art. 2 lett. l) d.p.r. n. 162/99) “e’ soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto” (art. 12, primo comma, d.p.r. n. 162/99). Il contenuto della comunicazione è specificato dal secondo comma del testé citato art. 12. Verifiche periodiche Sono fondamentali, ai fini che ci occupano, il primi quattro commi dell’art. 13, che recitano: Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonchè a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o 84 www.condominioweb.com © le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’impianto. Il sesto ed ultimo comma specifica che le spese per le verifiche periodiche sono a carico del proprietario dell’impianto. L’esito negativo della visita periodica porta al fermo dell’impianto ed alla necessità di dover apportare tutti i più opportuni interventi per ripristinarne, previa nuova verifica, la rispondenza alle norme (cfr. art. 14 d.p.r. n. 162/99). Manutenzione dell’impianto Oltre alle verifiche periodiche con cadenza biennale, la legge impone che l’ascensore sia seguito costantemente (con cadenza semestrale) da una ditta specializzata nella manutenzione di questo genere d’impianti. Il d.p.r. n. 162/99 specifica in modo certosino le caratteristiche della manutenzione periodica. L’art. 15, che per facilità di lettura riportiamo integralmente, recita: Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto: a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all’anno per i montacarichi: www.condominioweb.com © 85 a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’art. 16. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Al riguardo molti, moltissimi amministratori ritengono più conveniente affidarsi ad un’impresa di manutenzione locale, o comunque di piccole o medie dimensioni, rispetto alle così dette multinazionali. Non è questa la sede per una valutazione comparatistica dei servizi proposti. L’amministratore deve garantire il buon funzionamento anche attraverso la manutenzione. In assenza di specifiche indicazioni assembleari, il mandatario dei condomini può scegliere l’impresa manutentrice. In entrambi i casi, per aiutare l’assemblea nella scelta e per quando si sceglie personalmente, è bene leggere con attenzione le condizioni del servizio (es. tempi d’intervento, costo degli interventi straordinari, reperibilità, ecc. ecc.) e ottenere più di un preventivo in modo da poter operare un raffronto. L’importante, qualunque sia la scelta che verrà adottata, è non credere che l’impresa locale sia meno affidabile della multinazionale, né, al contrario, che la multinazionale sia scorretta per definizione. In buona sostanza bisogna scegliere solamente in relazione alla vera utilità per il condominio (evitate di farvi ingolosire da più o meno succose percentuali a vostro favore). Libretto e targa Il proprietario o il suo legale rappresentante deve conservare e tenere a diposizione il libretto d’impianto (cfr. art. 16 primo comma d.p.r. n. 162/99) e deve altresì predisporre una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) se del caso, numero massimo di persone” (art. 16, terzo comma, d.p.r. n. 162/99). Divieti Tra i divieti più importanti l’art. 17 del d.p.r. in esame specifica che é vietato l’uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0.15 m/s ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata” (art. 17, primo comma, d.p.r. n. 162/99). 86 www.condominioweb.com © Si badi, nel comma citato così come in quelli successivi, non esiste alcun divieto di portare in ascensore animali domestici, quali, ad esempio, cani, gatti, ecc. 17. Impianto di riscaldamento: manutenzione, funzionamento ed adeguamenti normativi A partire dal 12 luglio 2013 le norme di riferimento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici sono contenute nel d.p.r. n. 74/2013, emanato, come dice lo stesso titolo del d.p.r. 74 “a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. L’amministratore di condominio è direttamente interessato a questa normativa in quanto il decreto presidenziale contiene le indicazioni necessarie a comprendere come debba essere manutenuto e tenuto in esercizio l’impianto. Molte delle indicazioni (si pensi all’orario di accensione) erano già contenute nel d.p.r. n. 412/93 e sono state semplicemente trasposte nel decreto in esame. Periodi di accensione Siccome il clima di Palermo è diverso da quello di Trento, il legislatore ha previsto una differenziazione del periodo e degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento (tanto per quelli così detti autonomi, quanto per quelli centralizzati). Così, ad esempio, per restare alle città appena citate, Palermo è inserita nella zona B (periodo di accensione 1 dicembre – 31 marzo, orario massimo consentito 8 ore frazionabili anche in più parti purché comprese tra le 5 e le 23 di ciascun giorno. Trento fa parte della zona F che non ha alcuna limitazione temporale ed oraria (cfr. art. 5 d.p.r. n. 74/2013, art. 3 d.p.r. n. 412/93 e allegato A d.p.r. n. 412/93). Si tratta di materiale facilmente reperibile online. L’amministratore deve conoscere i periodi e gli orari delle zone in cui sono ubicati i condomini che amministra per sapere quando e per quanto tempo gli impianti possono restare accesi. La regolamentazione dell’accensione, nell’ambito delle indicazioni di legge, spetta all’assemblea ed in subordine all’amministratore. Caso pratico L’assemblea del condominio Alfa, sito in Palermo, non ha mai deciso gli orari di accensione del riscaldamento. L’amministratore, in ragione dei propri poteri, può decidere numero di giorni, numero di ore ed intervalli di accensione. Addentellato normativo di quest’ultima affermazione sta nell’art. 1130 n. 2 c.c. a mente del quale l’amministratore deve: disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini Chiaramente se l’assemblea ha deciso degli orari, l’amministratore, se rispettano il dettato normativo, dovrà farli osservare in quanto è tenuto a dare esecuzione alle deliberazione ed al regolamento. Manutenzione degli impianti Ai sensi dell’art. 6, primo comma, del d.p.r. n. 74/2013 “L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole www.condominioweb.com © 87 unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita’ degli impianti”. Responsabile dell’impianto e terzo responsabile. Di fatto l’amministratore ed un’impresa specializzata ed abilitata. Ciò lo si desume dalle definizioni contenute nei punti 42 e 52 dell’allegato A al d.lgs n. 192/05 ad essi riferite. Si legge che è: “42. Responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita’ immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita’ immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprieta’ di soggetti diversi dalle persone fisiche 52. Terzo responsabile dell’impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita’ tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita’ degli impianti gestiti, e’ delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita’ dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”. Nominare un terzo responsabile, che per definizione è il soggetto che assume la medesima posizione del responsabile dell’impianto, ha un costo. Si consiglia di farlo scegliere all’assemblea; è di dubbia legittimità, infatti, la scelta dell’amministratore di procedere d’ufficio alla stipula di un contratto per la delega della responsabilità. La figura del terzo responsabile può coincidere, di più, solitamente corrisponde a quella del manutentore. Periodicità della manutenzione La periodicità della manutenzione e le modalità di manutenzione, a mente dell’art. 7 del d.p.r. n. 74/93, dipendono dalle istruzioni fornite dalla ditta installatrice e devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del d.m. n. 37/08. In mancanza di tali informazioni, il medesimo articolo 7 indica in una sorta di gerarchia delle fonti, i documenti cui fare riferimento. Si passa dalle istruzioni del singolo apparecchio alle norme UNI. 18. L’attestato di prestazione energetica Quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio in relazione all’attestato di prestazione energetica (anche detto APE)? Prima di rispondere è doveroso specificare che il decreto legge n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e dedicato, tra le altre cose, al recepimento “della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea”, ha introdotto nel nostro ordinamento l’APE che è andato a sostituire l’ACE (attestato di certificazione energetica). Così al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) è stata, tra le altre aggiunta la lett. l-bis che recita: “attestato di prestazione energetica dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica” Nel vigore della normativa ACE, erano stati emanati dei decreti ministeriali secondo i quali l’amministratore doveva semplicemente mettere a disposizione del certificatore le informazioni 88 www.condominioweb.com © ed i documenti necessari alla redazione dell’attestazione (cfr. d.m. 26 giugno 2013). Il cambio di normativa fa sorgere la domanda: quanto previsto in tema di ACE continuerà a valere anche in relazione all’APE? Per la normativa tecnica da applicare, almeno così dice il ministero dello sviluppo economico, non vi sono dubbi (Dal certificato all’attestato di prestazione energetica degli edifici): fino all’emanazione dei decreti attuativi previsti dal d.lgs. n. 192/05 si applicherà all’APE quanto previsto per l’ACE. Ne discende che lo stesso dovrebbe essere per gli obblighi ricadenti sull’amministratore condominiale, che, ricordiamo, si sostanziano nel “fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici” (d.m. 26 giugno 2009 All. n.1 punto 7.5). 19. Impianto idrico: manutenzione ed adeguamenti normativi alla luce del d.lgs n. 31/01 Quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio se gli viene segnalato che l’acqua all’apparenza non è come dovrebbe? La prima verifica da fare, che poi si sostanzia molto spesso in un intervento manutentivo, riguarda l’autoclave e più nello specifico i serbatoi di questo impianto. Molto spesso, infatti, il problema dell’acqua non pulita si risolve con un’adeguata pulizia di questi ultimi. Pulizia che, sebbene non sussista uno specifico obbligo di legge, dev’essere eseguita periodicamente. Al di là di ciò, è bene far presente che esiste una normativa sui controlli periodici della qualità dell’acqua. L’amministratore deve rispettarla? Non sempre. La normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs n. 31/01. Prima d’ogni cosa, per valutare correttamente il fenomeno di cui ci stiamo interessando, è bene specificare che l’amministratore è responsabile per l’impianto di distribuzione che viene definito domestico, vale a dire per: “le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione” (art. 2 lett. b) d.lgs n. 31/01) Per essere ancor più precisi rispetto all’impianto domestico così definito, l’amministratore è responsabile solamente per quel tratto compreso tra il contatore generale e le diramazioni verso le singole unità immobiliari (art. 1117 c.c.). Da lì in poi, infatti, l’impianto diviene di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità immobiliare che serve e quindi il responsabile è il condomino. Rimarcare questo aspetto non è affatto secondario in quanto stando così le cose, l’amministratore non può essere considerato responsabile per ciò che esce dal rubinetto ma solamente per ciò che esce dal punto di allaccio al contatore di sottrazione del singolo o, in mancanza, dal punto di diramazione. Nel decreto si fa riferimento a dei controlli, interni ed esterni sugli impianti si indicano le modalità di effettuazione di tali verifiche periodiche. Per quanto riguarda gli edifici privati, l’art. 5 del d.lgs n. 31/01, più specificamente il secondo periodo del secondo comma, recita: “per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto”. www.condominioweb.com © 89 Il mancato rispetto di questa norma comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie (art. 19 d.lgs n. 31/01). Letta questa disposizione normativa, la domanda, direbbe qualcuno, sorge spontanea: l’amministratore è tenuto a far eseguire i controlli periodici di qualità? La risposta, stando almeno a quanto detto dal Ministero della salute il 6 aprile 2004, è negativa: insomma la parte della normativa sui controlli periodici non è applicabile al condominio. Ma v’è di più: siccome la norma appena citata parla solamente dei casi in cui l’acqua è fornita al pubblico, deve ritenersi che le sanzioni possano essere irrogate solamente se nel condominio sono presenti attività aperte al pubblico (es. bar, scuole, ristoranti, ecc.). Sul punto vale la pena evidenziare che è sulla stessa lunghezza d’onda autorevole dottrina che afferma: “per quanto concerne gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, l’amministratore del condominio ovvero – in assenza di questo – i proprietari non hanno l’obbligo di effettuare le attività ed i controlli previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto, bensì quello derivante dall’attività di controllo dello stato di adeguatezza e di manutenzione dell’impianto” (così Rezzonico, Manuale del condominio, IlSole24Ore, 2008, pag. 295). 20. Prevenzione incendi e parti comuni: poteri e doveri dell’amministratore L’attività di prevenzione incendi riguarda il condominio soprattutto in relazione a due fattispecie: centrale termica per il caso d’impianto di riscaldamento centralizzato e autorimessa condominiale. Un elenco dettagliato di tutte le attività per le quali è richiesta la certificazione è contenuta nell’allegato A al d.p.r. n. 151/2011. Tale decreto è intervenuto con il preciso scopo di semplificare l’attività amministrativa sottesa al conseguimento della certificazione che, per espressa previsione legislativa, ha durata quinquennale (cfr. art. 5 d.p.r. n. 151/2011). Nella sostanza l’amministratore, soggetto deputato ad attivarsi per le parti comuni che necessitano di certificazione, deve presentare una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco predisposta da un tecnico abilitato ed attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A seconda della tipologia di attività il Comando provinciale predispone dei controlli a campione o uno specifico sopralluogo per verificare la conformità dei luoghi. Quello che ne viene fuori è un vero e proprio procedimento amministrativo il cui esito culmina con il silenzio assenso o con il rilascio di certificazione di prevenzione incendi (cfr. art. 4 del d.p.r. n. 151/2011). Quali sono le attività soggette alla normativa di certificazione incendi? Centrali termiche Per quelle con potenza sino a 350kw non occorre l’esame del progetto. Per quelle con potenza fino a 700kw il certificato di prevenzione incendi (CPI) è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Autorimesse interrate Sono soggette al d.p.r. 151/2011 solo se superano i 300 mq. Comunque fino a 1.000,00 mq. non occorre più l’esame progetto: inoltre è sufficiente la SCIA e non il CPI per quelle autorimesse sino a 3.000,00 mq. Ascensori È soggetto alla normativa antincendio nel caso di superamento di 24 metri dell’altezza di corsa. In questo contesto l’amministratore ha il dovere di agire per regolarizzare la posizione del condominio. 90 www.condominioweb.com © Dato che le operazioni necessarie, insomma il procedimento, dev’essere seguito da tecnico abilitato, è consigliabile far scegliere all’assemblea la persona da incaricare. Tutta la modulistica e la normativa costantemente aggiornata sul sito istituzionale dei vigili del fuoco. 21. Certificazioni di conformità e rispondenza degli impianti Esistono due certificazioni di cui spesso gli amministratori – e non solo (vedi quanto detto in merito all’anagrafe condominiale supra Par. 9.1) – sentono parlare: il riferimento è alle certificazioni di conformità e rispondenza degli impianti posti a servizio degli edifici. Normativa di riferimento è il d.m. (decreto ministeriale) n. 37 del 2008. A quali impianti si applica il decreto? La risposta al quesito è fornita dal primo comma del’art. 1 che recita: “Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura”. Il secondo comma specifica a quali impianti si fa riferimento. Si parla così di quello di riscaldamento, di quello per la corrente elettrica, di quello idrico, di quello d’ascensore, ecc. Il terzo comma, specifica che “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto” (art. 1, terzo comma, d.m. n. 37/2008). Per gli ascensori, ad esempio, poiché il d.p.r. n. 162/99 recepisce una direttiva comunitaria, il d.m. 37/08 dev’essere applicato, come si dice in gergo tecnico, in via residuale. Per l’impianto elettrico, che invece era normato dalla legge n. 46/90 poi sostituita dal decreto in esame, le norme di riferimento sono quelle sulle quali ci stiamo soffermando. Che cosa deve fare un amministratore a fronte della necessità di eseguire interventi manutentivi di quell’impianto o comunque quando constata che lo stesso non è in alcun modo certificato? Nella sostanza quello che dice il decreto ministeriale n. 37 è semplice: è sempre necessario rivolgersi ad un’impresa abilitata ad intervenire sull’impianto che necessita di manutenzione. A seconda della tipologia del suddetto intervento si dovrà valutare la necessità di un progetto preventivo ed in questo contesto alla fine dei lavori, l’impresa, richiesto dalla legge, dovrà rilasciare il così detto certificato di conformità dell’impianto alla normativa ed alla buona regola dell’arte. Che cosa accade se, invece, l’impianto è precedente alla entrata in vigore del d.m. 37/08 e non v’è alcuna traccia della conformità di esso alla normativa? Al riguardo la soluzione è fornita dal sesto comma dell’art. 7 che recita: “Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione” (art. 7, sesto comma, d.m. n. 37/08). www.condominioweb.com © 91 In buona sostanza fatta salva l’applicabilità di quanto previsto in materia di controlli e sanzioni (è questo il senso del rimando all’art. 15), l’amministratore, avvedutosi della mancanza della certificazione, può, anzi deve, domandare ad un tecnico abilitato il rilascio di una certificazione di rispondenza dell’impianto alla normativa vigente. Chiaramente se il tecnico dovesse appurare la mancanza di rispondenza, il committente sarebbe tenuto a far eseguire tutti gli adeguamenti necessari. A quel punto sarebbe l’impresa esecutrice degli interventi a rilasciare il certificato di conformità. Le certificazioni di conformità e rispondenza sono presupposto per il rilascio del certificato di agibilità e devono essere depositate presso lo sportello unico dell’edilizia del comune in cui è ubicato l’immobile. 22. Privacy e condominio: poteri e doveri dell’amministratore Che cosa può fare l’amministratore di condominio per non ledere la privacy dei propri condomini, oppure detta diversamente: come si mettono in relazione prerogative del mandatario della compagine e diritto alla riservatezza dei comproprietari? La normativa di rango legislativo di riferimento è rappresentata dal d.lgs n. 196/03, ma, ai fini che ci occupano, rivestono fondamentale importanza i pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali (il così detto Garante della privacy). Al riguardo in un proprio provvedimento datato maggio 2006 (che rappresenta ancora uno dei capisaldi in materia), il Garante ha avuto modo di specificare che: “integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile. L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente” (Provv. 18 maggio 2006). Caso pratico È lecito affiggere in bacheca una comunicazione del tipo: “I condomini non ancora in regola con i pagamenti sono pregati di regolarizzare la propria posizione immediatamente”. Rappresenta un illecito, invece, scrivere: “Tizio Caio e Sempronio sono morosi e devono pagare immediatamente” Nello stesso provvedimento l’Autorità garante s’è espressa più in generale sull’attività di amministratore condominiale in generale. Afferma il Garante: “affinché il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di amministrazione del condominio si svolga nell’osservanza del principio di liceità (previsto all’art. 11 del Codice), in termini generali, possono formare oggetto di trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente considerata − di regola con l’ausilio dell’amministratore di condominio (nell’eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 del Codice) − le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le regole del codice civile (artt. 1117 ss. c.c.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c.c.). 92 www.condominioweb.com © 2.1. Le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata (ad esempio, i dati relativi a consumi collettivi del condominio), ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell’amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell’assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 66 disp. att. c.c.), nonché per verificare la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate (ad esempio, ai fini dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.). Del pari, possono formare oggetto di trattamento anche le quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e i dati personali necessari a commisurarle o, comunque, rilevanti per la determinazione di oneri nell’ambito condominiale (art. 68 disp. att. c.c. e art. 1123 c.c.); dalle quote millesimali è dato altresì ricavare il quorum per la regolare costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo) e per la validità delle deliberazioni adottate (quorum deliberativo), secondo quanto disposto dall’art. 1136 c.c. Le informazioni personali appena menzionate, riferibili a ciascun partecipante, possono essere trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice. 2.2. Anche per esercitare i controlli in ordine all’esattezza dell’importo dovuto a titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere informato in ordine all’ammontare della somma dovuta dagli altri; in ragione delle regole sul mandato, che (per costante giurisprudenza) trovano applicazione per regolare il rapporto tra i partecipanti e l’amministratore, questi informa i singoli partecipanti degli eventuali inadempimenti, sia nelle usuali forme del rendiconto annuale (art. 1130 c.c.), come pure, in ogni tempo, a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza e controllo spettante a ciascun partecipante al condominio sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni (cfr. Cass., 26 agosto 1998, n. 8460; Cass., 29 novembre 2001, n. 15159; v. altresì, Provv. Garante 16 luglio 2003)” (Amministrazione dei condomini – Provv. Garante 18 maggio 2006 (G.U. n. 152 del 3-7-2006). Il provvedimento, che di fatto delineava una sostanziale liceità di ogni comunicazione personale finalizzata solamente alla gestione del condominio ed alla corretta informazione degli interessati, ha assunto maggiore rilevanza dopo l’introduzione dell’anagrafe condominiale, sicché, proprio per evitare ogni contestazione in merito alla comunicazione dei dati ivi riportati, assume fondamentale importanza l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da inserire nella scheda anagrafica che l’amministratore invia ai condomini per averla restituita debitamente compilata (vedi supra Par. 9 e ss. e infra Sezione moduli). In seguito all’entrata in vigore della legge n. 220/2012 il garante della privacy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una nuova guida in materia di condominio e tutela della riservatezza e dei dati personali. 23. La riscossione dei crediti e conto corrente: rinvio Tra le più importanti attività dell’amministratore di condominio vi sono quelle della riscossione delle somme dovute dai condomini, della erogazione delle spese, dell’apertura del conto corrente condominiale e del recupero delle morosità. No, non l’abbiamo dimenticato. Ne parleremo specificamente nel capitolo successivo. www.condominioweb.com © 93 Capitolo 5. L’amministratore, i condomini ed il denaro Premessa Il pagamento delle quote condominiali ed il corrispettivo dovere dell’amministratore di erogare le somme necessarie alla gestione della compagine paiono fatti banali e semplicemente concatenabili. Eppoi chi non paga rischia di vedersi notificato il così detto decreto ingiuntivo… La pratica quotidiana dimostra e continuerà a dimostrare che i così detti “casi da manuale” rappresentano quasi sempre un caso sparuto rispetto alle fattispecie più complesse; non c’è peggior cosa per un amministratore che venire a conoscenza che i servizi (si pensi alla corrente elettrica o al gas) sono stati tagliati senza avere alcuna colpa. Senza parlare dei casi in cui è stata la negligenza del mandatario a creare il danno. Insomma i condomini in cui “va tutto liscio” non sono tantissimi: non esistono dati certi sulla morosità ma il sentire comune parla di un fenomeno sempre rilevante. Molto dipende dal modo di amministrare, molto dalla consapevolezza dei condomini che i pagamenti sono necessari nel loro stesso interesse. Nel prosieguo di questo capitolo affronteremo il tema del rapporto tra l’amministratore ed i condomini in relazione al denaro. La gestione del denaro dei condomini è l’aspetto di gran lunga più importante del rapporto di mandato. Inutile nasconderselo: il ruolo dell’amministratore è spesso accostato a quello del traffichino arraffone che, bene che vada prende “mazzette” dai fornitori o, male che vada, che scappa con la cassa. Impostare la gestione del condominio seguendo criteri di assoluta trasparenza e disponibilità significa allontanare le voci maligne. Certo non pensate di eliminarle del tutto: le malelingue esisteranno sempre. Solo per questo, però, non pare nemmeno minimamente giustificabile un ragionamento del genere “meglio rubare tanto anche se non lo faccio penseranno che sia così”. Trasparenza, disponibilità, correttezza e imparzialità nella gestione della compagine. Attenersi a questi quattro principi quando si parla di gestione del denaro dei condomini significa potersi guadagnare la loro fiducia. 1. Gestione trasparente del condominio: l’obbligo di apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale L’art. 1129 c.c. riformato dalla legge n. 220/2012 parla chiaro: l’amministratore ha il dovere di aprire ed utilizzare il conto corrente condominiale, altrimenti, previo tentativo assembleare, può essere revocato dall’Autorità Giudiziaria per gravi irregolarità nella gestione (infra Cap. XI). La norma, dicono i commentatori, ha sostanzialmente recepito l’orientamento giurisprudenziale. In parte è vero anche se la vicenda è leggermente più complessa. Una brevissima ricostruzione ci farà capire come prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio le cose non stessero propriamente come ci viene raccontato. La storia La giurisprudenza di merito (cui spesso si fermano questo genere di procedimenti) era sostanzialmente concorde nel ritenere che 94 www.condominioweb.com © “l’amministratore – pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo – e’ tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al Condominio da lui amministrato (o, nel caso, a ciascun condominio, se ne amministri piu’ d’uno, onde evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati). Il predetto obbligo discende anche da un’esigenza di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall’effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarita’ di gestione dei fondi, dall’approvazione dei rendiconti da parte dell’assemblea” (Trib. Salerno 3 maggio 2011). Di diverso avviso, quanto meno sulle conseguenze dell’omessa apertura del conto corrente, la Corte di Cassazione secondo la quale “anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale” (Cass. 10 maggio 2012, n. 7162). E’ evidente – solamente citando queste due sentenze, l’ultima delle quali sicuramente più autorevole della prima – che la situazione che precedeva la riforma era sicuramente più incerta di quanto ci viene detto. Il conto corrente oggi Il settimo comma dell’art. 1129 c.c. parla chiaro: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. Alla fine, giustamente, ha prevalso l’esigenza di trasparenza ed informazione del condomino. Non aprire e/o non utilizzare il conto corrente costituisce grave irregolarità nella gestione (cfr. art. 1129, dodicesimo comma n. 3, c.c.). In tal caso “[…] i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato” (art. 1129, undicesimo comma, c.c.). 1.1 Uso del conto corrente vuol dire fine dell’uso del contante? Se è vero, com’è vero, che l’apertura e l’utilizzazione di un singolo conto corrente per ogni condominio amministrato risponde ad esigenze di trasparenza, come abbiamo evidenziato in precedenza (supra Cap. IV) l’applicazione della norma alla luce di una sua interpretazione rigida porterebbe a dover escludere che l’amministratore possa fare uso del contante. Insomma la risposta alla domanda che s’è posta nel titolo del paragrafo dovrebbe essere positiva. www.condominioweb.com © 95 Rimandiamo alla lettura del Paragrafo 3 del Capitolo IV per l’illustrazione di alcune soluzioni in grado di scongiurare l’eccessivo “rigorismo” della norma di legge. 2. L’erogazione delle spese e l’importanza del preventivo di gestione L’erogazione delle spese è uno di quegli argomenti sui quali possono sorgere contrasti tra amministratore e condomini. Una gestione troppo autonoma, ai limiti della spregiudicatezza, del patrimonio dei condominii potrebbe portare con sé contestazioni e responsabilità. Un approccio troppo timido idem. In questo contesto riveste fondamentale importanza il ruolo del preventivo. Dire che l’amministratore può erogare le spese preventivate è sufficiente? La risposta non è affatto certa. Vediamo perché. La norma di riferimento è contenuta nell’art. 1130 n. 3 c.c. che non è stato interessato dalla legge di riforma del condominio. Insomma quello che s’è detto su di esso per anni vale anche oggi. Una delle più autorevoli fonti dottrinarie ha sempre ritenuto fin troppo limitativo ancorare il potere di spesa dell’amministratore al preventivo approvato. “Nel preventivo si bilancia una somma (per es. 100.000) per manutenzione e servizi; ma è potere dell’amministratore decidere di volta in volta quanto di essa si deve impiegare per l’una piuttosto che per l’altra cosa […] Non mero compito esecutivo, anche qui, ma funzione amministrativa, entro certi limiti, autonoma: tanto più autonoma, poi, quel preventivo non vi sia e l’assemblea non si sia pronunciata: chi se non l’amministratore deve e può predisporre gli atti e le opere di manutenzione e d’esercizio dei servizi comuni?” (Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982). A fronte di preventivi sempre più dettagliati dove non si parla genericamente di manutenzione e servizi ma magari di compenso per la ditta Alfa o per la ditta Beta, qual è il reale potere dell’amministratore? La Corte di Cassazione in almeno un paio di occasioni, chiamata a pronunciarsi sull’argomento, ha avuto modo di affermare che “l’amministratore del condomino non ha un generale potere di spesa (salvo quanto previsto dall’art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti e dall’art. 1130 c.c., n. 3) per cui deve ritenersi che in via generale l’assemblea condominiale abbia il compito specifico, non solo di approvare il conto consuntivo, al fine di confrontarlo con il preventivo, ma anche valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore stesso (Cass. n. 5449 del 4.6.1999). L’assemblea condominiale, come opportunamente, afferma la dottrina più attenta, è organo del condominio, sovrano nello stabilire, preventivamente, se una spesa dev’essere affrontata e, successivamente, se le spese sostenute lo sono state perché regolarmente deliberate oppure, in difetto di motivazione, perché, semplicemente, opportune. Per ciò stesso, l’amministratore, essendo organo esecutivo del condominio (ovvero delle delibere dell’assemblea condominiale), non ha il potere di decidere se e in che misura il condominio debba sostenere spese [...] (Cass. 14 giugno 2013 n. 15041). Questa sentenza fa salvo il potere autonomo di spesa ex art. 1130 n. 3 c.c. anche se poi nemmeno tanto velatamente riserva all’assemblea il potere di vagliare ogni spesa effettuata dal mandatario rigettandola se ritenuta non conveniente. Più chiari, ancora, gli ermellini lo sono stati nel 1999 allorquando nella sentenza n. 5449 hanno affermato che spetta all’assemblea “sindacare la conformità del rendiconto al bilancio preventivo e, ad un tempo, la opportunità delle spese per la manutenzione ordinaria per l’esercizio dei servizi erogate dall’amministratore di sua iniziativa” (Cass. 4 giugno 1999 n. 5449). Come dire: l’amministratore ha un potere sub iudice. Insomma può spendere autonomamente, salvo verifica a fine anno. D’altra parte i provvedimenti dell’amministratore sono obbligatori (art. 1133 c.c.) ma l’assemblea può sempre riformarli. Ci sono poi i sacrosanti diritti dei condomini che 96 www.condominioweb.com © giustamente pretendono preventivi chiari e trasparenti: e l’amministratore deve presentare questo genere di preventivi. Rebus sic stantibus il potere di spesa rischia di tramutarsi in una spada di Damocle permanente, il cui unico risultato è quello di paralizzare il lavoro del mandatario anche a danno dello stesso condominio o di contro vedere presentati dei preventivi eccessivamente sovradimensionati rispetto alla compagine. Ciò detto è lecito domandarsi: qual è la soluzione migliore? Al solito alcuni esempi possono essere di grande aiuto per sbrogliare la matassa. Caso pratico 1 Tizio, amministratore del condominio Alfa, nel corso di un sopralluogo sull’edificio si accorge che il tappeto sistemato subito dopo il portone d’ingresso è bisunto e rovinato e non svolge più la sua funzione. Decide di farne comprare uno nuovo dalla ditta di pulizie e così facendo lo sostituisce. Caso pratico 2 Caio è amministratore del condominio Gamma. Sempronio che abita nel palazzo lo chiama per dirgli che si sono fulminate diverse lampadine delle scale. Caio invia sul posto l’elettricista di fiducia del condominio per una verifica e sostituzione. Caso pratico 3 Mevio amministra l’edificio Beta. Nel corso di un sopralluogo si accorge che le pareti delle scale sono sporche e invia un imbianchino per la loro pitturazione. I primi due casi rientrano certamente nel potere di erogazione delle spese sostanzialmente incontestabile. L’amministratore deve garantire l’uso delle cose comuni a tutti i condomini. Un tappeto che sporca piuttosto che pulire ed una scala mezza buia non sono cose utilizzabili se non a rischio di crear sporcizia (un danno in senso lato) o addirittura farsi del male. Diverso il caso della tinteggiatura. Qui non c’è alcun rischio di non garantire il normale uso delle scale ma, al massimo, una questione di decoro. E’ evidente, allora, che la chiave di volta, anche per far comprendere all’assemblea perché s’è deciso di effettuare una determinata spesa che non era inserita nel preventivo, è rappresentata dal dovere di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi. D’altra parte si potrebbe arrivare davvero all’assurdo che non essendo inserita nel preventivo, per dimenticanza, la spesa per la corrente elettrica l’amministratore non possa pagare le bollette anticipando i soldi o chiedendo di volta in volta le somme? In casi del genere se l’assise si ostinasse a negare l’utilità se non addirittura la necessità della spesa all’amministratore non resterebbe altro che far causa al condominio. Ad ogni buon conto è sempre consigliabile inserire a preventivo una voce di spesa genericamente dedicata a “manutenzione, gestione e servizi parti comuni” e spiegando a che cosa serve (gli esempi succitati rappresentano dei casi di scuola, per un altro esempio si veda infra Par. 9) per essere trasparenti con i condomini e sicuri di non spendere inutilmente somme di denaro. 3. L’erogazione delle spese straordinarie per il caso d’interventi manutentivi straordinari urgenti Ai sensi del secondo comma dell’art. 1135 c.c. (anch’esso non modificato dalla legge n. 220/2012): L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere www.condominioweb.com © 97 urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. Paradossalmente, pare che il mandatario abbia maggiore libertà di azione nel caso di spese straordinarie urgenti. Vediamo perché. L’opera è straordinaria quando è imprevista o imprevedibile secondo il normale uso delle cose comuni. Che cosa deve intendersi per spesa urgente? La legge non lo dice., quindi, oltre al significato comune del termine (urgente è una cosa che richiede pronta soluzione) è doveroso volgere lo sguardo a quanto detto dalla giurisprudenza. Al riguardo vale la pena osservare cos’è stato detto in merito al concetto d’urgenza di cui all’art. 1134 c.c. “È urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256); - per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181 richiamata da Cass. 23/6/2001 n. 4364)” (Cass. 19 marzo 2012 n. 4330). In buona sostanza riportando questi concetti a quanto ci interessa, si può affermare che sono urgenti quelle spese, e quindi quei lavori, che non possono essere sottoposti all’attenzione dell’assemblea se non creando disfunzioni nel godimento dei beni e dei servizi comuni. Casi pratici Il motore dell’autoclave del condominio Alfa, a seguito di un black-out elettrico, risulta danneggiato. A seguito di un sinistro nello spazio di manovra che porta ai garage l’amministratore del condominio Beta ordina la sistemazione di un muro danneggiato dall’impatto. A seguito di fortissime raffiche di vento un albero del giardino condominiale cade e reca danni ad al marciapiede ed alle piante circostanti ostruendo altresì il passaggio carrabile. L’amministratore del condominio ordina le spese necessarie alla risistemazione dei luoghi ed alla rimozione dell’albero. Un aspetto non è chiaro: l’amministratore deve o può ordinare i lavori straordinari per il caso d’urgenza? Secondo la Cassazione quando ricorre l’urgenza è posto in capo al mandatario un vero e proprio obbligo giuridico di ordinari gli interventi necessari a risolvere il problema. Si legge in più di una pronuncia che l’amministratore è titolare “ope legis - salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari - non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1130 nn. 3 e 4 cod. civ., ma anche del potere di “ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente” con l’obbligo di “riferirne nella prima assemblea dei condomini”, ai sensi dell’art. 1135 co. 2 c.c., di talché deve riconoscersi in capo allo stesso l’obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem laedere (Sez. IV, 6.5.1983, S., m. 159977; Sez. VI, 22.4.1980, L., m. 145901; 4.5.1973, P., m. 125614; Sez. III, 13.7.1962, L., m. 98901)” (così Cass. 19 giugno 1996 n. 7764). Va comunque detto che non tutta la dottrina ha espresso opinioni conformi a quest’orientamento (cfr. su tutti Branca, Comunione condominio negli edifici, Zanichelli, 1982). Sulla relazione tra obblighi d’azione ed assenza di cassa si veda infra Par. 10. In buona sostanza 98 www.condominioweb.com © l’obbligo di agire non può divenire obbligo di anticipazioni economiche. Il buon amministratore, ad avviso di chi scrive, deve fare di tutto per evitare danni e pericoli di danno ma il tutto che deve fare è quello che entra nelle sue possibilità e nel suo potere: tale potere/dovere si ferma ben fuori dal portafoglio. 4. Le anticipazioni dell’amministratore ed il loro rimborso Può accadere che la cassa del condominio sia vuota nel momento in cui è necessario effettuare una spesa. Che cosa deve fare l’amministratore in questi casi? Aspettare le somme richieste ai condomini? Oppure anticipare di tasca propria e poi chiedere il rimborso? Nel caso di opere urgenti il problema dovrebbe risolversi da solo: l’amministratore deve disporre gli interventi necessari e quindi se il caso lo richiede (es. impresa che pretende un acconto) eventualmente anticipare le spese. E’ importante evidenziare che non esiste alcuna norma, la quale imponga al mandatario delle anticipazioni di cassa; certo è che se l’intervento urgente non può essere procrastinato pena una quasi certa realizzazione di danni per il condominio e nessuno s’impegna ad eseguirlo senza nemmeno un acconto, l’amministratore che non lo ordina rischia di andare incontro a responsabilità (infra Cap. XI) Ad ogni buon conto, di qualunque spesa si tratti, sia ordinaria o straordinaria urgente e non, l’assemblea chiamata a decidere in merito può sempre ratificarla (purché, naturalmente, si tratti di spese riguardanti la gestione del condominio). Al riguardo il Tribunale di Salerno, sulla scorta di alcune sentenze di Cassazione, ha avuto modo di affermare che “è davvero pacifico che l’assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben possa riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell’opera utilmente surrogata dall’approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini (cfr. Cassazione civile , sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2133; Cass. Sez. II civ., 27 dicembre 1963, n. 3226)” (Trib. Salerno 10 novembre 2009). Riepilogando: se l’amministratore effettua una spesa non preventivata, egli avrà sicuro diritto al rimborso solamente se l’assemblea, qualunque sia il genere di spesa, ne riconosca l’utilità anche ratificandola in sede di approvazione del consuntivo. Diversamente, è stato detto in giurisprudenza, “in assenza di una deliberazione dell’assemblea, infatti, nemmeno l’amministratore può pretendere il rimborso delle spese da esso sostenute, in quanto il principio posto dall’art. 1720 c.c. (secondo il quale il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario) deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido nè esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (cfr. Cass. 27-6-2011 n. 14197)” (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1224). Si badi: mancata approvazione della spesa da parte dell’assemblea della spesa anticipata dall’amministratore non vuol dire impossibilità di recuperare l’anticipazione. In questi casi, infatti, al mandatario resta sempre l’azione giudiziale tesa a far accertare il diritto al rimborso per avere egli agito nell’ambito dei propri poteri. Chiaramente l’approvazione della spesa da parte dell’assise rende la situazione molto più semplice. Di conseguenza, tornando alle domande che ci siamo posti in principio e ferme restando le considerazioni svolte e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, la risposta che ci sentiamo di dare è la seguente: al di là dei casi di comprovata e chiara urgenza è sempre www.condominioweb.com © 99 bene far precedere l’intervento da una richiesta delle relative quote per evitare contestazioni e noie successive per il recupero dell’anticipazione, quanto meno in quei condomini dove non v’è un rapporto di fiducia tale da fare prevedere una facile ratifica del proprio operato. 5. Il pagamento delle rate condominiali: chi decide la frequenza? La cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, ecc. delle rate condominiali che ognuno di noi è abituato a pagare è in realtà il frutto di una convenzione che può variare di compagine in compagine. Vediamo chi e come possa decidere la cadenza con un duplice obiettivo: non gravare oltremodo i condomini di esborsi notevoli ed al contempo garantire all’amministratore un flusso di cassa costante (morosità a parte) per consentirgli l’erogazione delle spese necessaria al pagamento dei servizi. Il condominio, bisogna sempre tenerlo a mente, non è una persona giuridica (così si esprimono la giurisprudenza e pressoché totalmente la dottrina, contra Branca, Comunione condominio negli edifici, Zanichelli, 1982), né un ente di gestione, almeno secondo le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9148/08): esso, stando alla visione più moderata, è un centro d’imputazione d’interessi distinto dai suoi partecipanti (cfr. Cass. 19 marzo 2009, n. 6665). Il condominio – comunque lo si voglia definire – è comunque quell’organizzazione di persone deputata alla gestione delle parti e dunque nel rapporto con il condomino è il creditore. Il comproprietario – ossia il proprietario o il titolare di altro diritto reale (non il conduttore cfr. tra le tante Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719) – è il debitore. Il debito, ossia l’obbligazione pecuniaria consistente nel pagamento delle quote condominiali riguarda un intero anno di gestione. Il preventivo, infatti, riguarda l’anno di gestione non le mensilità, bimestralità, ecc. Ed allora? In tali casi bisogna fare riferimento all’art. 1181 c.c. a mente del quale: “il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. Ciò vuol dire che l’amministratore, ricevuta una mensilità potrebbe dire: “No, non accetto il pagamento perché bisogna pagare l’intera annualità”. Ciò a meno che gli usi o la legge non dispongano diversamente. Le norme sul condominio non dicono nulla in merito. Restano quindi gli usi, la cui raccolta è tenuta dalle Camera di Commercio presenti nelle varie province italiane (riportiamo al link l’esempio della raccolta degli usi della Camera di commercio di Milano Accertamento e revisione usi provinciali). Ad ogni buon conto, l’assemblea condominiale, al momento dell’approvazione del preventivo e con gli stessi quorum deliberativi, può stabilire la periodicità dei versamenti cui i condomini, obbligatoriamente (art. 1137, primo comma, c.c.) saranno tenuti ad uniformarsi. Si consiglia all’amministratore di studiare bene le carte del singolo condominio in relazione alla periodicità dei pagamenti per suggerire, ove non vi sia già o si renda necessario un cambiamento, un punto d’incontro tra esigenze dei singoli e necessità di un regolare flusso di cassa per evitare ritardi nella corresponsione di quanto dovuto ai fornitori per i vari servizi. 6. Il ritardo nel pagamento delle quote: conseguenze. Arriviamo al cuore del discorso: che cosa accade se uno dei condomini (o più d’uno) ritarda il pagamento dei ratei dovuti in base al preventivo o quelli dovuti a titolo di conguaglio accertato con l’approvazione del rendiconto consuntivo? Prim’ancora di parlare del decreto ingiuntivo (infra Par. 7) e di eventuali strumenti che i condomini morosi potrebbero utilizzare ai fini dilatori (Par. 14), ci soffermeremo sulle conseguenze più immediate 100 www.condominioweb.com © e dirette dello stato di morosità per l’amministratore ed i morosi stessi. 6.1 Segue: gli obblighi per l’amministratore La legge n. 220/2012 (la così detta riforma) ha posto norme più rigide per contrastare quello che possiamo definire il fenomeno della morosità condominiale. Quali? Ai sensi dell’art. 1129 c.c. “salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”. Lasciamo al prosieguo l’approfondimento dell’inciso iniziale (infra Par. 14). La norma introdotta dalla legge di riforma ha parzialmente slegato gli obblighi dell’amministratore dall’approvazione del rendiconto, ponendo un limite temporale oltre il quale la morosità non può più essere tollerata. Sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Questo il termine massimo dopo il quale l’amministratore deve rompere gli indugi e affidare le carte ad un legale (a meno che non possa fare per conto proprio, vedi infra Par. 8). Si badi: sei mesi dalla chiusura dell’esercizio è anche il termine di presentazione del rendiconto all’assemblea. Insomma, poiché solitamente le gestioni si chiudono a dicembre, entro gli inizi di luglio tutto dev’essere pronto per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo contro i morosi. L’articolo in esame, però, va oltre e contempla anche l’ipotesi in cui il rendiconto non sia stato approvato. E’ questo il senso dell’inciso finale “anche sensi del … […]”. Come dire: se l’assemblea non approva il rendiconto non fa nulla: l’azione sarà più articolata (un’ordinaria citazione) ma il moroso dev’essere perseguito. Che cosa accade, invece, se è l’amministratore a non aver presentato all’assemblea il rendiconto nei sei mesi previsti dalla legge? In questi casi l’azione contro il moroso resta sempre obbligatoria ma l’amministratore rischia di vedersi notificata un decreto di fissazione d’udienza per la richiesta di revoca giudiziale (cfr. art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c.). Insomma, se proprio non può si può agire per mezzo del “famoso” ricorso per decreto ingiuntivo, meglio che sia per colpa dell’assemblea. Sull’obbligo d’azione e l’assenza delle provviste economiche per iniziarla si veda infra Par. 10 Per un esempio di lettera di messa in mora vedi infra Sezione Moduli 6.2 Segue: i rischi per i condomini (compresa sospensione servizi) Il mancato pagamento degli oneri condominiali può comportare delle problematiche tanto per i morosi (soprattutto per loro) ma anche per chi ha fatto il proprio dovere. Partiamo dai così detti mal pagatori. Abbiamo visto che l’amministratore ha l’obbligo di attivarsi contro di essi, intraprendendo le possibili azioni legali, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di gestione. Ciò vuol dire che se il rendiconto viene approvato, entro breve termine da quella data – al massimo un mese, un mese e mezzo dopo – il moroso può vedersi notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 63, primo comma, disp. att. c.c.) che, poi, fuori dallo stretto legalese altro non che un’intimazione del genere: “Paga spontaneamente o ti pignoriamo qualcosa”. Le ripercussioni delle proprie azioni (rectius: omissioni, di pagamento) per i morosi non finiscono www.condominioweb.com © 101 qui. Lo stesso art. 63 disp. att. c.c., quello che disciplina il decreto ingiuntivo (infra Par. succ.) specifica che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato” (art. 63, terzo comma, disp. att. c.c.). Quali sono i servizi suscettibili di godimento separato? Si tratta di tutti quei beni e servizi che consentono l’esclusione di una o più persone dalla loro fruizione senza che da ciò derivi pregiudizio per gli altri. Insomma bisogna valutare caso per caso ma quasi sicuramente in ogni caso ciò sarà possibile per l’ascensore (salvo il caso di persone disabili). Le conseguenze negative della morosità, si diceva in principio, si abbattono anche sui condomini in regola con i pagamenti. In primis dalla morosità può derivare un pagamento parziale delle spettanze dovute a vario titolo ai fornitori e di conseguenza una sospensione dei servizi. Si pensi all’acqua corrente, all’energia elettrica, alla manutenzione dei vari impianti, ecc. La problematica ha due soluzioni: a) subire il disservizio in attesa di recuperare le somme; b) anticipare il pagamento, magari attraverso la creazione di un fondo ad hoc. Attenzione in quest’ultimo caso a non parlare o far deliberare il versamento in nome di una paventata solidarietà nei pagamenti. La Cassazione è stata chiara nell’affermare che “la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente aver luogo secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’art. 1123 CC e, pertanto, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi e tuttavia, in ipotesi d’effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde le somme necessarie, come nel caso d’aggressione in executivis da parte di creditori del Condominio, può ritenersi consentita una deliberazione assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, si tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione d’un fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarietà passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi” (così Cass. 5 novembre 2001 n. 13631). La solidarietà, invece, potrebbe spuntare nel caso di azione infruttuosa da parte del creditore del condominio verso il condomino moroso (cfr. art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. e Cap. VII). Per un esempio di lettera di messa in mora con preavviso di distacco dei servizi suscettibili d’utilizzazione separata e facsimile deliberazione istituzione fondo per far fronte a morosità vedi infra Sezione Moduli 7. Il decreto ingiuntivo condominiale Vero spauracchio per tanti condomini, grande affare per gli avvocati che si occupano di materia condominiale ed in generale per quelli (la stragrande maggioranza dei civilisti) che hanno a che fare con l’attività di recupero crediti: il riferimento è al così detto decreto ingiuntivo condominiale. Immaginiamo che il decreto sia un piatto: qual è la ricetta necessaria per ottenerlo? La contiene il primo periodo del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. a mente del quale “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, 102 www.condominioweb.com © senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]” Gli ingredienti sono pochi e semplici ma devono esserci tutti altrimenti verrebbe a mancare la così detta ciliegina sulla torta, vale a dire la provvisoria esecuzione. Spieghiamoci meglio uscendo fuor di metafora. Caso pratico Tizio, amministratore del condominio Alfa convoca l’assemblea ordinaria per l’approvazione del preventivo. Al momento della discussione, però, ci si accorge che assieme al preventivo non è indicato il piano di riparto delle spese tra i vari condomini. L’assemblea approva demandando all’amministratore il compito di redigerlo. In casi del genere alla mancanza del piano di ripartizione segue l’impossibilità di ottenere la formula della provvisoria esecutività. In tal senso s’è espressa la Cassazione secondo la quale “il verbale di un’assemblea condominiale contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l’ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.” (Cass. 21 novembre 2000 n. 15017). Non è necessaria l’approvazione del consuntivo (l’indicazione del preventivo nel caso pratico non era casuale) essendo sufficiente il preventivo (in tal senso cfr. Cass. 29 settembre 2008 n. 24299): la ratio è chiara, ossia evirate dilatori rinvii dell’assemblea condominiale. Naturalmente entrambi i documenti contabili devono avere annesso il piano di riparto. Per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, dunque, è necessario e sufficiente che l’assemblea, abbia approvato: a) il preventivo o il consuntivo; b) anche il relativo piano di riparto. Dal punto di vista strettamente procedurale, poi, è necessario allegare al ricorso per decreto ingiuntivo tutta una serie di documenti dai quali si possa evincere che il condominio sia stato informato di ogni questione che lo riguardasse in relazione alla richiesta. Per dirla chiaramente al decreto devono essere allegati: a) il verbale di approvazione del preventivo e del piano di riparto (o del rendiconto e del piano di riparto); b) il preventivo ed il piano di riparto (o il rendiconto ed il piano di riparto) c) prova della convocazione a quell’assemblea; d) prova della comunicazione del verbale se il condomino era assente; e) prova dell’invio di una lettera di messa in mora (non è necessario che sia a firma di un legale e non è obbligatoria, salvo diversa indicazione del regolamento condominiale). Così facendo, si agisce in prima persona, o sia dia mandato ad un legale, s’è certi di non sbagliare. La competenza è del giudice di pace per i crediti fino ad € 5.000,00, del Tribunale per tutti gli importi www.condominioweb.com © 103 maggiori. L’ufficio giudiziario competente è quello del luogo in cui è ubicato l’immobile. Il contributo unificato varia a seconda dell’importo del credito da recuperare. Si parte da un minimo di € 18,50 (per i crediti del condominio fino ad € 1.100,00) più € 8,00 di bolli (verificare sempre l’entità di questi importi dato che le varie manovre finanziarie li aggiornano, al rialzo, costantemente). Per un esempio di ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. vedi infra Sezione Moduli 8. La possibilità per l‘amministratore di agire personalmente in giudizio e l’obbligo di rivolgersi ad un avvocato Nel caso di azione giudiziaria per il recupero credito (e più in generale nel caso di azione giudiziaria attiva o passiva volta a tutelare gli interessi del condominio), l’amministratore condominiale deve agire con la necessaria assistenza di un avvocato? La risposta è negativa ma fermarsi al classico e perentorio “No”, sarebbe sbagliato. Per dare una risposta completa è necessario distinguere le ipotesi in cui l’amministratore è avvocato (o per determinati casi commercialista, geometra, ecc.) da quelle nelle quali non ha alcun titolo abilitante alla difesa tecnica. Difesa personale Ai sensi dell’art. 82 del codice di procedura civile (anche c.p.c. o codice di rito): Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo. Si deve presentare un decreto ingiuntivo per una somma inferiore o uguale ad € 1.100,00? L’amministratore può agire personalmente ma comunque non avrà diritto alla liquidazione delle spese legali come se ci fosse un avvocato (cfr. Cass. 09 luglio 2004 n. 12680). I commi secondo e terzo disciplinano ipotesi residuali. Per il secondo comma si pensi ad una causa proposta da un condomino per le immissioni rumorose provocate dall’impianto d’ascensore. Per quelle del terzo comma si faccia riferimento alle procedura di volontaria giurisdizione, rispetto alle quali, atteso il loro carattere non contenzioso, le persone possono stare in giudizio personalmente. Difesa tecnica in ragione dei requisiti dell’amministratore Ai sensi dell’art. 86 del codice di rito: La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. Il classico caso dell’amministratore-avvocato o, ad esempio, per le ipotesi di contenzioso tributario anche dell’amministratore-commercialista. In questi casi l’amministratore ha diritto alle spese legali, quale difensore in proprio, se al momento della costituzione in giudizio precisa di agire quale difensore 104 www.condominioweb.com © di se stesso (nel nostro caso quale difensore dalla compagine, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., in tal senso, Cass. 09 luglio 2004 n. 12680). In ogni caso e soprattutto per le ipotesi di difesa personale ai sensi dell’art. 82 c.p.c. è consigliabile lasciar scegliere all’assemblea la soluzione migliore ed agire di propria iniziativa solo nel caso in cui non sia possibile fare altrimenti. In tutti gli altri casi è necessario rivolgersi ad un legale. Quanto alla scelta dell’avvocato, è consigliabile affrontare tale argomento nella prima assemblea convocata dal nuovo amministratore (preferibilmente inserendo l’argomento nell’ordine del giorno) in modo da sapere se fino ad allora i condomini si sono rivolti ad un legale di loro fiducia (magari uno stesso condomino o più legali a seconda delle problematiche) o se, invece, preferiscano affidarsi alle scelte del proprio amministratore soprattutto per il caso di azioni legali intraprendibili direttamente dal mandatario (proprio come nel caso del decreto ingiuntivo). 9. La richiesta delle somme necessarie per intraprendere l’azione legale Depositare un ricorso per decreto ingiuntivo ha dei costi. Costi vivi, come i bolli, il contributo unificato, le spese di notifica e spese legali, leggasi parcella dell’avvocato. E’ prassi (si badi un obbligo di legge) che quest’ultimo – salvo prolungamenti per giudizi di opposizione o procedure esecutive –attenda l’emissione del decreto ed il pagamento della controparte per le proprie spettanze. Se il decreto si mantiene entro € 1.100,00 i costi vivi da affrontare solitamente non superano € 50-60. Molto spesso le esigenze di rapidità d’azione portano il mandatario, specie per importi così contenuti, ad anticipare le somme di tasca proprio. Una serie di motivi (non ultimo il numero di compagini gestite e la rilevanza delle azioni di recupero del credito) potrebbero portare l’amministratore a non poter anticipare quanto necessario per intraprendere l’azione legale. Che cosa fare in casi del genere? In precedenza abbiamo parlato di una voce di preventivo generica (supra Par. 2). In buona sostanza, l’amministratore, anche grazie a tale voce (la generica “servizi, gestione e manutenzione condominio”), potrebbe dar mandato all’avvocato senza particolari difficoltà. E se per un qualsiasi motivo non fosse possibile operare in questo modo (per la mancanza di questa voce o per l’assenza di cassa)? A quel punto l’amministratore potrebbe, ai sensi dell’art. 1133 c.c., prendere un provvedimento e chiedere ai condomini (evidentemente escludendo dalla richiesta il moroso) le somme necessarie ad intraprendere l’azione legale. Lo stesso dicasi per il caso in cui fosse necessario domandare delle somme per il dilungarsi dell’azione di recupero forzoso del credito (es. opposizione, procedura esecutiva, ecc.). Vale la pena evidenziare che sebbene, come evidenziato in precedenza (cfr. Par. 6.1), l’amministratore debba agire per recuperare il credito entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, tale obbligo non può arrivare a costringerlo ad anticipare somme anche considerevoli in favore del condominio. E’ bene ricordare, infatti, che non esiste un obbligo per l’amministratore, né per il mandatario in genere, di effettuare spese di tasca propria a vantaggio dei propri rappresentati. Per un esempio di lettera di richiesta di somme per un’azione di recupero del credito vedi infra Sezione Moduli 10. Che cosa accade se il condominio paga prima della notifica del decreto ingiuntivo? La domanda che poniamo nel titolo del paragrafo ha una rilevante importanza pratica. Per eccessiva lentezza dell’azione di recupero, a volte per qualche delazione, in qualche circostanza per puro caso, www.condominioweb.com © 105 fatto sta che ogni tanto accade che al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo segua un pagamento spontaneo. Che cosa accade in questi casi? Al riguardo dottrina e giurisprudenza non hanno dubbi. Il pagamento dell’intero debito porta alla cessazione della materia del contendere. Ok, in effetti non avrebbe senso proseguire un’azione se non c’è più ragione. Siamo proprio sicuri? E le spese vive e quelle legali? Chi le deve sostenere? Al riguardo la Cassazione non ha dubbi “se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l’opposizione va accolta per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, mentre l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria” (Cass. Sez. II 13.06.1999 n. 5336; in senso conf.. Cass. 7892/94, Cass. 3488/72; Cass. 1338/69; Cass. Sez. II 27.03.2007 n. 7526). Chiaramente se il debitore paga l’intero debito prima della notifica ma si rifiuta di pagare le spese legali, è bene proseguire nell’azione facendo notificare il decreto ingiuntivo (cui chiaramente seguirà l’opposizione) al solo fine di ottenere una pronuncia sulle spese. In questo contesto assume particolare importanza la lettera di messa in mora (che, si diceva in precedenza, supra Par. 7, non è obbligatoria): a far data dallo spirare del termine concesso per pagare, infatti, i rischi ricadono sul debitore. Il deposito del decreto ingiuntivo e le conseguenti spese rappresentano un rischio. 11. Le azioni esecutive e le responsabilità dell’amministratore L’amministratore non ha solamente l’obbligo di agire, anche giudizialmente, contro i condomini morosi; il mandatario della compagine, infatti, è pure responsabile per il corretto espletamento delle azioni esecutive. Il Legislatore della riforma (l n. 220/2012) ha inserito nel codice civile due esplicite ipotesi di gravi irregolarità nella gestione configuranti cause di revoca giudiziale. Vediamo quali rimandando per un approfondimento delle cause di revoca giudiziale al Cap. XI. Ai sensi dell’art. 1129, dodicesimo comma n. 5, costituisce grave irregolarità nella gestione: l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio. S’ipotizzi che il condomino abbia fornito l’assicurazione di pagare in tempi rapidi e che l’amministratore non abbia atteso l’effettivo adempimento per la rinuncia all’azione esecutiva. Il successivo n. 6 del medesimo comma specifica che costituisce altra grave irregolarità qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva (art. 1129, dodicesimo comma n. 6, c.c.). Qui il riferimento è soprattutto alle richieste rivolte dal legale del condominio posto che il potere dell’intervento dell’amministratore a meno che non sia egli stesso l’avvocato (supra Par. 8) è limitato ad un’opera di assistenza e supporto all’attività dell’avvocato. 12. La prescrizione dei crediti condominiali 106 www.condominioweb.com © S’è detto in precedenza (supra Par. 6.1.) che l’amministratore è tenuto ad agire conto il condomino moroso, salvo espressa dispensa assembleare, entro sei dalla chiusura dell’esercizio. Ciò chiarito, resta comunque da comprendere per quanto tempo siano esigibili le quote condominiali arretrate? Detta diversamente: quando si prescrivono i crediti condominiali? Sul punto era auspicato che la legge di riforma intervenisse, ma non lo ha fatto. Insomma dobbiamo arrangiarsi con quanto afferma la giurisprudenza. Secondo la Corte di Cassazione i crediti del condominio verso i condomini vanno ricondotti “tra quelli soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., a nulla rilevando che l’amministratore si ponga come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo condomino nei confronti della collettività di tutti i condomini costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini dissenzienti ma minoritari” (così Cass. 28 agosto 2002 n. 12596). In buona sostanza per gli ermellini il credito condominiale rientra tra quelli che “si devono pagare ad anno o in termini più brevi”. Il rendiconto di gestione rappresenta lo strumento che rende un credito certo, liquido ed esigibile. L’approvazione del rendiconto, dunque, rappresenta il termine dal quale far partire il conteggio dei cinque anni decorsi i quali alla richiesta del credito condominiale può essere opposta la prescrizione. In tal caso la responsabilità di tale fatto ricade sull’amministratore o sugli amministratori che non agendo tempestivamente (al di là di quanto imposto dall’art. 1129, nono comma, c.c.) hanno reso eccepibile la prescrizione del credito. Esiste un modo per ritardare la prescrizione del credito? Nulla di “scorretto”, in gergo tecnico si fa riferimento alla così detta interruzione della prescrizione. Sicuramente la lettera di messa in mora sortisce questo effetto. Interruzione vuol dire far cessare il conto alla rovescia già iniziato per riprendere ex novo uno nuovo. Ma v’è di più: uno dei momenti in cui si può interrompere nuovamente la prescrizione è quello dell’approvazione del rendiconto. In tal senso in una sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova si legge che: “il conteggio fra il singolo e l’amministratore, seppure predisposto da quest’ultimo, diviene atto proprio del condominio, una volta approvato dall’assemblea. Ne consegue così che i saldi degli esercizi precedenti rientrino a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all’articolo 1137 c.c.” (Corte d’Appello di Genova 11 maggio 2009 n. 513). Al contrario, quindi, se il credito del condominio non viene contestato, esso dovrebbe essere considerato riconosciuto e come tale compreso in un nuovo rendiconto e quindi con un nuovo termine di prescrizione. Come dire: amministratori di anno in anno inserite i debiti dei condomini nei rendiconti successivi (chiaramente specificando questo fatto) per spostare in avanti il termine di prescrizione. Un’avvertenza: poiché si tratta di una ricostruzione fondata su una decisione giurisprudenziale e non sulla chiara lettera della legge, è sempre meglio agire in tempo per evitare sgradevoli sorprese. 13. La solidarietà tra venditore ed acquirente Le spese condominiali rappresentano un punctum dolens nell’ambito della cessione di un’unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio. Vediamo perché. Ai sensi del quarto comma dell’art. 63 disp. att. c.c. “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi www.condominioweb.com © 107 relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Caso pratico Tizio acquista da Sempronio, nel mese di luglio dell’anno 2013, un’unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa. Dal momento dell’acquisto Tizio sarà responsabile in solido con Sempronio dei contribuiti relativi all’anno 2012 (anno precedente) e per il 2013 (anno in corso). La responsabilità solidale consente all’amministratore di agire contro il neo condomino ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. (e quindi chiedendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo). Starà, poi, a quest’ultimo rivalersi sul proprio dante causa per quanto pagato ed a lui spettante. Nell’esempio citato nel caso pratico, tutte le spese condominiali dell’anno 2012 e quelle fino al luglio 2013. La solidarietà, quindi, serve solamente per garantire maggiormente il condominio lasciando la questione della titolarità del credito (e quindi della rivalsa) nell’ambito dei rapporti tra venditore e compratore. Detta così la vicenda sembra essere di facile soluzione. Basta leggere la data dell’atto di compravendita ed il gioco è fatto. Anche qui, ahinoi, esistono le complicazioni. Caso pratico 2 Successivamente alla compravendita intervenuta tra Tizio e Sempronio, Caio, nel frattempo divenuto amministratore del condominio Alfa, deve domandare al neo condomino una serie di spese arretrate. Tra esse anche il conguaglio per l’anno 2011. Questa spesa può essere inserita tra quelle richiedibili non riguardando l’anno precedente all’acquisto? Non si tratta di un caso di scuola, soprattutto per quelle compagini rispetto alle quali l’amministratore non ha gestito con la dovuta diligenza i vari casi di morosità. Che cosa fare in queste situazioni? Al riguardo può tornare utile quanto detto sul finire del paragrafo precedente: se il credito del condominio è stato inserito nel rendiconto dell’anno successivo, esso dev’essere considerato tale. Insomma se il credito verso il condomino per l’anno 2011 è stato inserito nel rendiconto 2012, approvato dall’assemblea, esso può essere considerato credito per quest’anno e come tale richiesto in via solidale al nuovo comproprietario. Diversamente la richieste dev’essere indirizzata al precedente condomino. Caso pratico 3 Tra le spese che l’amministratore del condominio Alfa richiede, vi sono quelle per l’automatizzazione del cancello d’ingresso all’autorimessa. Si tratta d’interventi deliberati all’inizio dell’anno 2012 ma mai eseguiti. Spesa deliberata ma non eseguita. Compravendita e successiva esecuzione di quella decisione con conseguente realizzazione della spesa. Chi è il titolare di quell’obbligazione? Chi l’ha deliberata o chi è condomino al momento dell’esecuzione? Il fatto, l’abbiamo detto, riguarda solo marginalmente l’attività dell’amministratore, in quanto quest’ultimo può sempre agire contro l’attuale condomino per via della solidarietà di cui all’art. 63 disp. att. c.c. Eppure, statene certi, i neo condomini chiederanno all’amministratore di andare a chiedere quelle somme al vecchio proprietario perché nel contratto è così stabilito. Ormai da qualche anno la Cassazione ribadisce che “in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del 108 www.condominioweb.com © contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.” (Cass. 2 maggio 2013 n. 10239). Eppure in precedenza era stato, contrariamente, affermato che la spesa per il deliberato eseguito dopo una compravendita era da addebitarsi al neo condomino in quanto è “dalla esecuzione dei lavori deriva un incremento di valore delle parti comuni e, in considerazione della relazione strumentale, un corrispondente incremento di valore della sua stessa unità immobiliare” (così Cass. 18 aprile 2003 n. 6323). Qual è la soluzione? Non sembri pilatesco ma, ad avviso di chi scrive, non sbaglia l’amministratore che, pur cercando nei casi evidenti di agire contro il vero debitore (es. perché nel contratto si stabilisce che tutto il deliberato non eseguito alla data della compravendita resta a carico del venditore), queste faccende non riguardano il condomino (che ha nell’attuale condomino il proprio referente) ma i rapporti tra acquirente e venditore. Perché fare così? Perché stabilire la titolarità di un’obbligazione nei casi di conflitto non è compito dell’amministratore ma di un giudice. 13.1 Niente comunicazione della cessione? Il venditore resta coobbligato La legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici (la così detta riforma) ha introdotto una novità che promette di “mandare in soffitta”, almeno parzialmente, l’inapplicabilità al condominio del così detto principio dell’apparenza. Il quinto comma dell’art. 63 disp. att. c.c. recita: “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. A questo punto è necessario comprendere che cosa era stato detto in relazione all’inapplicabilità del principio dell’apparenza all’ambito condominiale. Il punto di riferimento è una sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Correva l’anno 2002 quando gli ermellini dissero: “nell’ipotesi in cui l’amministratore agisca per il recupero delle spese di competenza, l’osservanza del dovere di consultazione dei registri immobiliari presso la conservatoria assume rilievo ed è preminente (rispetto al contrapposto dovere di correttezza e informativa) per l’individuazione del vero condomino obbligato, non solo perché corrisponde a regola di normale prudenza accertare l’effettivo legittimato passivo allorché si intende dare inizio ad un’azione giudiziaria, ma anche perché appare conforme al sistema della tutela del credito” (Cass. SS.UU. 8 aprile 2002 n. 5035). Il principio dell’apparenza – almeno questa sembra la soluzione interpretativa conforme al dettato normativo – sarà applicabile nel caso della compravendita dell’unità immobiliare fino a quando tale fatto non venga comunicato all’amministratore ma non anche nel caso, ad esempio, di azione contro uno dei coniugi che appare come condomino ma che in realtà non è tale. In questo modo il Legislatore ha inteso dare maggiore importanza al ruolo dei condomini nell’ambito dell’aggiornamento dell’anagrafe condominiale (cfr. supra Cap. IV). In buona sostanza: se l’amministratore non sa della cessione (nei condominii di grandi dimensioni o nei supercondomini questa non è affatto un’ipotesi remota) parrebbe possibile effettuare un’azione monitoria contro il vecchio proprietario. www.condominioweb.com © 109 14. I rapporti economici tra condominio, proprietario e conduttore Se l’appartamento è concesso in locazione, l’amministratore di condominio ha degli obblighi verso il conduttore? Alla domanda che tanti mandatari spesso si pongono, non si può dare una risposta univoca. In questo paragrafo ci soffermeremo sui rapporti economici, lasciando al prosieguo quelli inerenti, ad esempio, la convocazione dell’assemblea (infra Cap. X). Le norme di riferimento sono l’art. 63 disp. att. c.c. e l’art. 9 della legge n. 392/78. Partiamo dal punto fermo egregiamente sintetizzato in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. “La legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell’equo canone) non ha, nei confronti del condominio e per quanto riguarda i contributi e le spese di cui sopra, aggiunto, a quello originario rappresentato dal condomino, un altro debitore, rappresentato dal conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la legge n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatori e conduttore, e, sotto l’aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell’amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle case comuni e per la prestazione dei vari servizi nell’interesse comune” (Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719). Il punto certo è il seguente: per quanto, sovente, nella pratica quotidiana inquilino ed amministratore interagiscano tra di loro, il primo referente per l’amministratore resta il proprietario così come il referente del conduttore è per l’appunto quest’ultimo e non l’amministratore. Caso pratico Tizio conduttore dell’appartamento di proprietà di Caio non paga le spese condominiali. Sempronio, amministratore del condominio, nel caso di perdurante morosità, potrà chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo contro quest’ultimo e non contro Tizio. Quali sono esattamente le spese a carico del conduttore? Nella succitata legge n. 392/78, all’art. 9 è stabilito che Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore (art. 9 l. n. 392/78). Chi paga il compenso dell’amministratore? Per prassi molto spesso si afferma che la spesa dev’essere posta a carico delle parti nella misura del 50% cadauna. La Cassazione e con essa la giurisprudenza di merito hanno affermato il contrario. In una delle sentenze rese sull’argomento in esame, si legge che “le spese relative al compenso corrisposto all’ amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell’esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l’art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell’immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo” (Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6, in senso conf. Trib. Roma 13 luglio 1992, Cass. 11 novembre 1988 n. 6088). Lo stesso dicasi per l’assicurazione dello stabile. 110 www.condominioweb.com © Che cosa accade se sorgono dubbi o addirittura contrasti in merito alle spese condominiali dovute dall’inquilino? Anche qui, dal punto di vista strettamente formale la questione riguarda il rapporto proprietario-conduttore e non l’amministratore. Ciò nonostante vale la pena ricordare che, ai sensi del medesimo art. 9: “il pagamento (degli oneri condominiali n.d.A.) deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate (art. 9, terzo comma, l. n. 392/78). I diritti del conduttore, che teoricamente possono portare ad un rifiuto di pagamento delle spese (l’effetto di tale rifiuto per quanto innanzi detto alla fine ricade sul proprietario), hanno come controparte il proprietario. L’amministratore, chiaramente, può soddisfare direttamente le richieste avendo cura di farsi firmare per consegna la ricevuta della documentazione. Siccome le spese dovute dal conduttore sono questione che riguarda le parti del contratto di locazione, l’amministratore può chiedere un compenso aggiuntivo (purché indicato all’assunzione dell’incarico, cfr. supra Cap. II) per la ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino. 15. I rapporti economici tra condominio, nudo proprietario e usufruttuario Il proprietario e l’usufruttuario, per ciò che concerne la partecipazione alla gestione del condominio, devono essere considerati due condomini distinti (infra Cap. XI). Per quanto riguarda le spese condominiali, invece, dal punto di vista del condominio sono due soggetti completamente sovrapponibili. Infatti, ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.c. “il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale” (art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c.). Responsabilità solidale vuol dire che entrambi i soggetti possono essere chiamati a rispondere per l’intero debito ma non per forza che il debito condominiale sia integralmente imputabile ad uno dei due o ad entrambi in pari misura. Insomma sebbene per l’amministratore sia indifferente rivolgersi al nudo proprietario o all’usufruttuario, potrebbe accadere che siano uno dei due a domandargli a chi spetti effettivamente la quota richiesta. Al riguardo l’amministratore per prima cosa potrà dire di consultare l’atto costitutivo del diritto di usufrutto. Nel silenzio della legge, le norme di riferimento sono quelle riportate qui appresso: Art. 1004 c.c. (Spese a carico dell’usufruttuario) Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Art. 1005 (Riparazioni straordinarie) Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. www.condominioweb.com © 111 L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie. A questo punto qualcuno potrebbe dire: io ricordo che usufruttuario e proprietario dovevano essere considerato titolari di ben precise quote ricavabili dagli atti d’acquisto o a norma degli articoli succitati. In effetti nel corso degli anni la Cassazione, in più occasioni, aveva affermato che “siccome la ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, trova il suo fondamento negli artt. 1004 e 1005 c.c. e che, quanto alla individuazione dei soggetti passivi dell’obbligo nei confronti del condominio, anche le spese dell’usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito all’assemblea di interferire sulla imputazione e sulla ripartizione, non rientrando nei poteri dell’organo deliberante introdurre deroghe ai criteri di ripartizione, fissati dalla legge in ragione dalla natura stessa delle spese, in quanto eventuali deroghe verrebbero incidere sui diritti individuali, con la conseguenza che, per legge, le spese devono essere imputate e ripartite in sede di approvazione del bilancio secondo la loro funzione ed il loro fondamento, spettando all’amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere le spese, secondo la natura di esse, ai diversi soggetti obbligati, anche nel caso in cui l’assemblea non abbia provveduto ad individuarli” (così Cass. 27 ottobre 2006 n. 23291). Insomma quel qualcuno ricordava bene ma nel frattempo, per mano della riforma del condominio, le regole sono cambiate. 16. Diritto d’uso e d’abitazione e spese condominiali Sul diritto d’uso e di abitazione, l’art. 1025 c.c. rubricato Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione, recita: Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode. Sull’uso la norma non dice molto rispetto alle spese condominiali. In effetti in relazione all’uso il caso più ricorrente (se non l’unico) a livello condominiale è rappresentato dal diritto d’uso esclusivo del lastrico solare. In tal caso troverà applicazione l’art. 1126 c.c. (vedi infra Cap. VI). 17. La legge di riforma facilita i morosi? Chiudiamo questo capitolo dando risposta alla domanda dal sapore provocatorio che è poi il titolo del paragrafo. Non è raro sentir parlare di condomini in difficoltà nei pagamenti; qui il discorso non è diverso rispetto a tante situazioni di sofferenza nei pagamenti. Sta all’amministratore comprendere se quel condomino sta bluffando o se, invece, le sue difficoltà economiche sono reali: certo, inutile nasconderselo, molto spesso se c’è vera crisi di liquidità nemmeno l’amministratore può saperlo. Come abbiamo visto in precedenza, l’amministratore è il soggetto deputato a riscuotere i contributi dei condomini e ad erogare le spese necessarie alla gestione e conservazione delle cose comuni (artt. 1129-1130 c.c. e 63 disp. att. c.c.) Il mandatario, s’è detto, deve agire contro i morosi entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, 112 www.condominioweb.com © salvo dispensa da parte dell’assemblea. Proprio dietro questa dispensa potrebbero nascondersi uno strumento in grado di bloccare o quanto meno di ritardare l’attività il recupero dei crediti da parte dell’amministratore. Vediamo perché L’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. recita: per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Vale la pena ricordare che lo stato di ripartizione di cui parla la norma, sulla base di quanto specificato dalla giurisprudenza, può essere anche quello preventivo (oltre che quello consuntivo). Secondo la Cassazione, infatti, rappresenta un principio basilare al fine di garantire la corretta gestione del condominio, quello “che consente all’amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato” (Cass. 29 settembre 2008 n. 24299). Questa norma, chiaramente, va letta sempre nel complessivo ambito dei doveri dell’amministratore; in buona sostanza s’è vero che l’ultimo preventivo approvato è sempre valido ai fini della richiesta di pagamento, è altrettanto vero che ciò non legittima l’amministratore a non presentare i conti della propria gestione nei termini indicati dalla legge (dopo la riforma entro 6 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio). Ciò detto, per entrare ancora più nel dettaglio, vale la pena domandarsi: entro quanto tempo dalla manifestazione conclamata dello stato di morosità (che solitamente si ha dopo l’infruttuoso invio di un sollecito di pagamento), l’amministratore deve adire le vie legali? Prima dell’entrata in vigore della riforma secondo la Cassazione, “l’amministratore di un condominio è legittimato ad agire, e a chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, contro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l’assemblea abbia deliberato sulla loro ripartizione, nonostante la mancanza dell’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall’assemblea condominiale; e poiché la fonte di tale potere è la approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v’è ragione di distinguere tra oneri condominiali relativi a spese ordinarie e spese straordinarie” (così Cass. 9 dicembre 2005 n. 27292). Insomma approvato il piano di riparto e constatata la morosità del condomino l’amministratore poteva agire per ottenere ingiunzione di pagamento. Vale la pena porre l’accento su un fatto. L’obbligo di pagare le spese condominiali è previsto dalla legge (cfr. Cass. 18 aprile 2003 n. 6323) e viene ad essere precisamente quantificato nel suo ammontare con l’approvazione del preventivo, prima, e del consuntivo, poi. Atti che devono essere inviati al condomino, il quale ha diritto a concorrere alla loro approvazione. Insomma se ogni cosa è fatta secondo legge (comunicazioni dell’avviso di convocazione, ecc.) in linea teorica non sarebbe necessaria alcuna lettera di messa in mora (sul punto vedi supra Par. 10). Ciò vuol dire che è il condomino a dover essere parte diligente e, quindi, pagare le spese condominiali nei tempi previsti al momento dell’approvazione dei piani di riparto o dal regolamento (se nulla è previsto vale la ripartizione mensile o bimestrale o trimestrale, ecc. contenuta nel riparto medesimo) e non l’amministratore a doverglielo ricordare con solleciti di vario genere. Spesso si evita di ricorrere ad utilizzare lo strumento del decreto ingiuntivo perché, come si suole dire, la spesa non vale l’impresa. Un’ingiunzione per poche decine o centinaia di euro, a fronte di un condomino che, oltre all’appartamento, non ha nulla, sovente consigliano di pazientare ed attendere il pagamento volontario se non addirittura di rinunciare. E’chiaro che in questo caso la www.condominioweb.com © 113 decisione dev’essere presa attraverso un accordo tra tutti i condomini, eccezion fatta che il moroso, e non dall’amministratore. La cosa, ce ne rendiamo conto, fa irritare particolarmente se si pensa che molte volte alcuni condomini sono nullatenenti solo per modo di dire oppure restano costantemente morosi di poche decine di euro proprio per “far dispetto” all’amministratore ed ai propri vicini. Insomma essere morosi, paradossalmente, può risultare conveniente: una pizza ed una birra in più ed una rata condominiale in meno senza correre grandi rischi. Detto ciò, entriamo nel vivo dell’argomento: il Legislatore della riforma, nel riscrivere l’art. 1129 del codice civile, ha inserito il nono comma che recita: Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. All’apparenza sembrerebbe addirittura una norma anti-morosi. Massimo 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio e l’amministratore deve attivarsi per recuperare il credito. Non solamente con l’azione per decreto ingiuntivo ma addirittura con un’ordinaria citazione se quella ex art. 63 disp. att. c.c. non è esperibile. A questo punto molti diranno: dove sta la norma che favorisce i morosi?A pensar male si fa peccato ma a volte s’azzecca, diceva qualcuno. L’appiglio normativo per i morosi sta nell’inciso iniziale del nono comma dell’art. 1129 c.c.; quel “salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea” schiude un mondo di possibili vincoli, profurbi, al recupero del credito. Le ragioni di questo allarme stanno soprattutto nei quorum deliberativi particolarmente bassi. Non si dice con quali maggioranze l’assemblea potrà dire all’amministratore “sei dispensato ad agire entro sei mesi”. Ed allora? Allora si applicheranno i criteri generali per cui: a) in prima convocazione sarà necessario con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; b) in seconda convocazione sarà necessario e sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Ricordiamo che a partire dal 18 giugno 2013, ai sensi del nuovo terzo comma dell’art. 1136 c.c., “l’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio”. Soffermiamoci proprio su questo caso perché, per prassi, le assemblee si svolgono quasi sempre in seconda convocazione e soprattutto perché è in questa sede che i morosi possono imporre le proprie “ragioni”. L’uso dell’aggettivo sufficiente (al precedente punto b) ) non è casuale: il quorum deliberativo per la seconda convocazione è davvero basso. Un esempio chiarirà le idee. S’ipotizzi di avere a che fare con una compagine composta da 12 condomini. In seconda convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita con la partecipazione di almeno 4 114 www.condominioweb.com © condomini che rappresentino almeno 333 millesimi. In questa sede per deliberare che “l’amministratore è dispensato dall’intraprendere l’azione legale entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio” sarà sufficiente il voto favorevole di tre condomini che rappresentino 333 millesimi. Se ci si pensa bene si comprenderà perché – soprattutto se i morosi sono proprietari di molte unità immobiliari (magari il costruttore) – queste maggioranze non sono poi così difficilmente raggiungibili. Certo qualcuno potrebbe obiettare: quella votazione deve ritenersi invalida perché adottata da persone che votavano in palese conflitto d’interessi rispetto all’oggetto della deliberazione. Giusto ma questo vizio comporta l’annullabilità e non la nullità della delibera. Ergo: chi si sente ingiustamente (ed ha ragione!) danneggiato dovrà agire in fretta (trenta giorni che per i presenti dissenzienti e astenuti che decorrono dalla deliberazione e per gli assenti dalla comunicazione del verbale) per impugnare la delibera e (prima o dopo) chiederne la sospensione (cfr. art. 1137 c.c. nuova formulazione). Come dire: anticipare un bel gruzzoletto per ottenere, forse e comunque dopo qualche anno, la refusione delle spese processuali. Non pensate di poter contare sull’amministratore: se non è condomino lui non può impugnare la delibera, anzi è tenuto a rispettarla! Ma come: non è stato detto che l’azione ex art. 63 disp. att. c.c. non può essere negata nemmeno da un regolamento contrattuale (art. 72 disp. att. c.c.)? Si, non può essere negata, ma può essere disciplinata. Come? Proprio alla luce della riforma dicendo che l’azione legale, per decreto ingiuntivo o quella ordinaria, potranno essere esperite solamente dopo 7 mesi, 8 mesi dalla chiusura dell’esercizio (o magari dell’approvazione del rendiconto) o, comunque, entro un lasso di tempo che non vanifichi gli interessi del condominio. Giustamente a questo punto qualcuno potrebbe domandarsi: se le cose stanno così che senso ha avuto inserire questa norma che rischia di paralizzare la vita del condominio a favore dei soliti furbi? Innanzitutto i morosi possono bloccare l’amministratore ma non i creditori del condominio; questi, prima d’ogni cosa, dovranno agire contro di loro (art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. nella formulazione in vigore dal 18 giugno). In secondo luogo la norma, correttamente applicata, consente di evitare accanimenti verso condomini che sono realmente in difficoltà e che con un po’ di pazienza e buona volontà possono ripianare la propria posizione debitoria Morale della favola: come per ogni altra cosa, anche per il condominio la partecipazione all’assemblea e quindi alla formazione delle scelte che interessano tutti è importante al fine di evitare che norme scritte per buone ragioni possano trasformarsi in strumenti messi in mano a persone scaltre che agiscono per puri fini egoistici. www.condominioweb.com © 115 Capitolo 6. L’amministratore alle prese con i piani di riparto 1. Ripartizione delle spese: il ruolo della legge e quello degli accordi tra i condomini Ripartire le spese tra i condomini vuol dire quantificare con esattezza le quote di partecipazione di ognuno alle spese condominiali. Le operazioni di ripartizione si svolgono, solitamente, in tre fasi: a) raggruppamento delle spese in uno o più gruppi; b) individuazione delle tabelle millesimali di riferimento rispetto alla singola spesa o al gruppo; c) ripartizione concreta. A queste fasi, immancabili in ogni procedimento di ripartizione, se ne può aggiungere una quarta riguardante la suddivisione delle spese tra proprietario e conduttore (cfr. supra Cap. V). In questo contesto ci si domanda: sulla base di quali criteri è necessario compiere le operazioni succitate? La risposta è la seguente: l’amministratore di condominio chiamato a ripartire le spese tra i comproprietari deve sempre applicare quanto stabilito dalla legge a meno che un accordo tra tutti i condomini non gli imponga di comportarsi diversamente. Nei paragrafi successivi soffermeremo l’attenzione sui così detti criteri legali e convenzionali di ripartizione delle spese. 2. I criteri legali di ripartizione delle spese: la ripartizione secondo i millesimi di proprietà La prima norma cui guardare in relazione all’individuazione dei criteri di riparto delle spese è il primo comma dell’art. 1123 c.c., che recita: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Lasciamo da parte il significato dell’inciso “salvo diversa convenzione” di cui si parlerà nel prosieguo (infra Par. 3), e soffermiamoci sul resto della norma. L’assemblea decide d’installare un ascensore? Si tratta di un’innovazione il cui costo dev’essere ripartito in ragione dei millesimi di proprietà. Il compenso dell’amministratore? Riguarda un servizio fornito nell’interesse comune e la spesa dev’essere ripartita nello stesso modo delle innovazioni. Idem per la pulizia del giardino, l’assicurazione dello stabile e quant’altro. Nella sostanza devono essere ripartite sulla base dei millesimi di proprietà tutte quelle spese che hanno a che fare con il godimento e la conservazione delle parti comuni che non si pongano direttamente in relazione con l’uso delle medesime. 2.1 La ripartizione secondo l’uso Il secondo comma dell’art. 1123 c.c. recita: Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. 116 www.condominioweb.com © Si tratta della così detta ripartizione secondo l’uso. Si badi: l’uso cui fa riferimento la norma non è l’uso effettivo bensì quello potenziale che ciascuno può fare. In tal senso la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 1123, secondo comma, c.c., ha specificato che esso “stabilisce una ripartizione delle spese in questione in misura proporzionale non già al valore della proprietà di ciascun condomino ma all’uso che ciascun condomino può fare di una determinata cosa comune riguarda il caso in cui la cosa comune (più esattamente il servizio comune) sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa (inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti comuni); e, a tal fine, si deve avere riguardo all’uso che ciascun partecipante può farne, cioè al godimento potenziale e non al godimento effettivo, e, quindi, non all’uso che effettivamente ne faccia o non ne faccia” (Cass. n. 13161/91). Insomma se un condomino si assenta per un mese non deve pagare una quota inferiore di pulizia scale. Ciò che conta è che egli, in quel mese, avrebbe potuto utilizzare quella parte comune. Lo stesso dicasi per il riscaldamento centralizzato. Molto spesso i condominii sono dotati di tabelle riguardanti la ripartizione dei costi dell’impianto. A parte quegli oneri riguardanti la conservazione (es. verifiche), quelli per il funzionamento (es. combustibile) devono essere ripartiti sulla base di queste tabelle che tengono conto di una serie di parametri specificamente previsti per tali impianti. Resta escluso dall’esempio il caso di impianto dotato di sistema di contabilizzazione individuale. Esempi tipizzati di spese nelle norme di questo genere sono quelle riguardanti le scale, l’ascensore ed il lastrico solare di uso esclusivo. Prima di entrare nel merito è necessaria una specificazione. L’art. 1124 c.c. è stato oggetto di modificazione ad opera della riforma del condominio (legge n. 220/2012). Prima dell’intervento di modifica, la norma era considerata applicabile agli ascensori, in virtù di una serie costante di pronunciamenti giurisprudenziali in tal senso (cfr. Cass. 29 marzo 2004 n. 5975). Sparisce il riferimento alla ricostruzione e appare quello alla sostituzione, più confacente all’ascensore che alle scale. Sarebbe stato preferibile mantenerli entrambi. 2.1.1 Manutenzione di scale ed ascensori L’art. 1124 c.c., rubricato Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, recita: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. Le verifiche riguardanti gli impianti di ascensore rappresentano un costo manutentivo che in quanto tale dev’essere ripartito ai sensi dell’art. 1124 c.c. E la pulizia delle scale? Il dibattito sul tema è aperto; in Cassazione non v’è unanimità di vedute. In alcune sentenze (cfr. Cass. 19 febbraio 1993 n. 2018) si è esclusa l’applicazione dell’art. 1124 c.c. alle spese di pulizia scale, lasciando all’assemblea il compito d’individuare un altro criterio più consono all’uso di quella parte comune. Più recentemente, se n’è ritenuta valevole un’applicazione parziale. In un arresto degli ermellini del 2007 si legge che www.condominioweb.com © 117 “la ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall’art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia. Va soltanto chiarito che la ripartizione delle spese va fatta con applicazione integrale del criterio dell’altezza di piano; la disposizione contenuta nell’art. 1124 cod. civ., comma 1, secondo la quale la metà delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio (applicativo del principio generale di cui all’art. 1123 cod. civ., comma 2) e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate” (Cass. 12 gennaio 2007 n. 432) In senso favorevole all’applicazione dell’art. 1124 c.c. alle spese di pulizia scale si rintraccia solamente una sentenza molto datata (cfr. Cass. n. 801/70). Ma, allora, come si deve comportare l’amministratore? Il modo migliore è quello di fare scegliere all’assemblea il criterio applicabile tra quelli esistenti. Ciò, naturalmente, consigliandola per evitare soluzioni bislacche (es. applicazione della tabelle per il riscaldamento) ed indirizzandola verso la reale natura di quel servizio che se latamente può essere considerato manutentivo (la pulizia costante aiuta ad accelerare il deterioramento dei materiali) più precisamente dev’essere visto come un servizio per il miglior godimento delle parti comuni di cui tutti i condomini godono ma in misura differente. E’ logico che chi abita la piano primo gode delle scale in misura differente da chi abita al piano quinto. In questo senso l’art. 1124 c.c., quanto meno con riferimento ad uno dei due criteri indicati al suo interno, rappresenta la soluzione migliore. 2.1.2. Le spese per il lastrico solare di uso esclusivo Altro esempio di spesa d’uso ai sensi dell’art. 1123, secondo comma, c.c., concretizzato in una norma specifica è quello rappresentato dal’art. 1126 c.c., riguardanti Lastrici solari di uso esclusivo, che recita: Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Se la spesa è pari a 12, 1/3 di essa (4) è sostenuta dall’utilizzatore esclusivo del lastrico, la restante parte, i 2/3, ossia 8, è ripartita tra tutti i condomini rispetto ai quali il lastrico solare funge da copertura sulla base dei millesimi di proprietà. In buona sostanza bisogna tracciare un’ideale linea verticale che parte dal lastrico solare per vedere quali unità immobiliari sono coperte da esso. È importante evidenziare un aspetto: i proprietario delle unità immobiliari coperte dal lastrico debbono partecipare alla spesa in ragione dei millesimi di riferimento dell’intera unità immobiliare e non solamente della parte coperta dal lastrico medesimo. E’ chiarissimo sul punto l’art. 1126 c.c. che fa esplicito riferimento “valore del piano o della porzione di piano di ciascuno” e non della parte di piano coperta dal più volte citato lastrico. La norma si applica anche alle terrazze a livello ed ai lastrici in proprietà esclusiva (cfr. tra le tante Cass. 14 febbraio 2013 n. 3658). E’ bene ricordare, infine, come spesso ci dice la Cassazione, che 118 www.condominioweb.com © “la disposizione dell’art. 1126 c.c. che regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario; in tale ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via concorrenziale al condominio (Cass. 15/4/2010 n. 9084)” (Cass. 30 aprile 2013, n. 10195). Insomma l’art. 1126 c.c. non si applica se i danni (es. le infiltrazioni, sono imputabili direttamente all’incuria dell’utilizzatore o proprietario esclusivo). 2.2 Il condominio parziale Se in un condominio sono presenti due scale, due lastrici, due portoni, due ascensori, ecc. chi abita nella scala A paga anche per la conservazione dei beni e l’erogazione dei servizi per la scala B? Le spese per la manutenzione dell’ascensore della scala B, chi le deve pagare? A questi interrogativi, che trovano frequente riscontro nella pratica, dà soluzione il terzo comma dell’art. 1123 c.c. del codice civile, a mente del quale: Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Si tratta della norma riguardante una particolare tipologia di ripartizione delle spese da cui s’è preso spunto per la creazione della figura del così detto condominio parziale (cfr. Cass. 12 febbraio 2001 n. 1959). L’esempio delle scale e degli ascensori differenti è il più evidente: insomma quello che rende chiaramente individuabile l’ambito applicativo della norma. Eppure non sempre è così facile giungere ad una conclusione. In questo contesto è lecito domandarsi: quando bisogna fare ricorso all’art. 1123, terzo comma, c.c. per la ripartizione delle spese? Secondo la Cassazione “il principio di proporzionalità tra spese ed uso, di cui al menzionato art. 1123 c.c., dev’essere inteso nel senso che mancando l’uso per ragioni non dipendenti dalla mera volontà e dalla scelta del condomino, va escluso anche l’onere, per il medesimo, di contribuire alle spese di gestione del servizio. È poi questione tipicamente di fatto quella di stabilire se detta possibilità di uso, per il singolo condomino, sussista o meno” (Cass. 29 aprile 1992, n. 5179). In buona sostanza bisogna valutare caso per caso con l’ausilio degli atti d’acquisto, dei regolamenti contrattuali e di ogni elemento utile a comprendere se un bene dev’essere considerato in condominio tra tutti o solo tra alcuni. Le tabelle millesimali, in questo caso, possono essere utili ma non sono un elemento fondamentale in quanto potrebbero essere frutto di un errore. Ad ogni buon conto non sbaglia l’amministratore che applica le tabelle vigenti: spetta a chi le contesta, infatti, attivarsi per ottenerne la revisione (cfr. artt. 68 e 69 disp. att. c.c. e infra Cap. X). 3. I criteri convenzionali I criteri legali di ripartizione delle spese (supra Par. prec. ed infra Par. 5) sono quelli indicati dalla legge e che perciò devono essere applicati dall’amministratore (o della cui applicazione i condomini www.condominioweb.com © 119 possono chiedere l’applicazione nei casi d’errore). Il regolamento condominiale, che pure deve occuparsi di spese per le cose comuni, se di natura ed origine assembleare non può che ricalcare le indicazioni legislative. S’è visto che i criteri legali sono più o meno generali ed in ogni caso tendono a fare applicazione del principio di proporzionalità: insomma si paga in ragione della consistenza dell’appartamento o dell’uso che di un bene si può fare. Il primo comma dell’art. 1123 c.c. è chiuso dall’inciso “salva diversa convenzione” che consente di derogare a quanto stabilito dalla legge in materia di spese condominiali. Con il termine convenzione si fa riferimento ad un accordo tra tutti i condomini. Ad esempio i condomini possono decidere di suddividere le spese per il compenso dell’amministratore in parti uguali, piuttosto che in ragione dei millesimi di proprietà. E’ bene che la decisione di utilizzare un criterio difforme da quelli legali sia adottata con il consenso espresso (scritto o verbale purché in questo caso resti traccia nel verbale assembleare) di tutti i condomini. La Cassazione, tuttavia, non esclude la rilevanza dei così detti facta concludentia, vale a dire del reiterato comportamento conforme ad un criterio differente da quello legale. In tal senso è stato affermato che “la partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall’assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l’acquiescenza rappresentata dalla concreta disapplicazione delle stesse tabelle per più anni può assumere il valore di univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica dei criteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e può dare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativa disciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco dell’assemblea dei condomini (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 10/02/2009, n. 3245)” (Cass. 24 maggio 2013, n. 13004). Siccome ai sensi dell’art. 1372, terzo comma, c.c. il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge, v’è da chiedersi: che cosa accade se la deroga al criterio legale non viene accettata espressamente da chi ha acquista un’unità immobiliare in condominio o se comunque non è inserita in atti che il condomino è tenuto comunque a rispettare? Se essa non è contenuta in un regolamento condominiale contrattuale regolarmente trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari (come tale conoscibile da tutti e come si suole dire opponibile a terzi), allora quell’accordo dovrà dirsi dissolto e tornerà ad applicarsi il criterio legale di riferimento. Proprio per questo è sempre bene che le modifiche ai criteri legali siano contenute nei regolamenti o nei verbali di assemblea che sono atti che chi vive in condominio deve comunque rispettare. Per un esempio di richiesta del condomino rivolta all’amministratore di corretta applicazione dei criteri legali vedi infra Sezione Moduli 4. La scelta sbagliata dell’amministratore e la scelta derogatoria dell’assemblea: differenze L’applicazione di un criterio errato da parte dell’amministratore è cosa ben diversa dalla scelta dell’assemblea (votata a maggioranza) di derogare al criterio di ripartizione utilizzabile per legge 120 www.condominioweb.com © o per regolamento. La differenza sostanziale sta negli effetti derivanti da queste due operazioni. Nell’ultimo caso la deliberazione dev’essere considerata nulla, mentre nel primo la deliberazione dell’assise di approvazione di una ripartizione secondo un criterio errato comporta l’annullabilità della deliberazione. Di questa affermazione v’è conferma nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione. In particolare gli ermellini hanno affermato che “in materia di delibere condominiali sono affette da nullità – che anche il condomino il quale abbi espresso voto favorevole può fare valere – quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c., ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 n.2 e 3 cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato art. 1123” (così Cass. 19 marzo 2010 n. 6714). Caso pratico L’amministratore, per una propria errata convinzione, ripartisce le spese per l’assicurazione con la tabella millesimale delle scale, anziché con quella dei millesimi di proprietà (o tabella generale). L’assemblea approva la ripartizione così inserita nel rendiconto. In un caso del genere la deliberazione dev’essere considerata annullabile in quanto adottata in difformità ai criteri legali ma pur sempre nell’esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge (ossia approvazione di un piano di riparto). Caso pratico 2 L’amministratore presenta un rendiconto di gestione con la spesa per il proprio compenso ripartita secondo i millesimi di proprietà ma l’assemblea, per non meglio specificate ragioni di equità, delibera che quel costo dev’essere suddiviso tra tutti in parti uguali. In tal caso la deliberazione dev’essere considerata nulla in quanto l’assemblea ha deciso al di fuori dei propri poteri, ossia ha adottato la “diversa convenzione” di cui parla l’inciso finale del primo comma dell’art. 1123 c.c. senza il consenso di tutti i condomini. 5. Esempi di ripartizione delle spese Saper ripartire una spesa non vuol dire solamente saper individuare il criterio applicabile ma anche saperlo applicare concretamente. Inutile nascondersi dietro un dito: rispetto ai tempi passati, al giorno d’oggi nessuno ripartisce manualmente le spese condominiali. Anche il più banale programma di calcolo semplifica la vita. Ad ogni buon conto è sempre bene sapere che cosa fare perché, come si suole dire, imparare l’arte per metterla da parte non è mai male. Ognuno di noi può provare ad esercitarsi a ripartire le spese del proprio condominio. Non è difficile. Basta avere a disposizione le tabelle millesimali e sapere come sono composti i gruppi di spese. Si, perché nella maggior parte dei casi, come si diceva in principio (supra Par. 1), le spese condominiali, prima di essere ripartite tra i condomini, sono raggruppate in gruppi omogenei di spesa. Ad ogni buon conto, le indicazioni che daremo in seguito sono utili tanto per quei casi in cui si vuole provare ad effettuarle manualmente, tanto nel caso in cui s’utilizzi un foglio elettronico di calcolo o un software per amministrazione di condomini. Il primo passo, si diceva, è il raggruppamento delle spese. www.condominioweb.com © 121 Solitamente si usa dividerle in Gruppo A, B, C, ecc. (oppure Gruppo 1, 2, ecc.). Portiamo delle ipotesi semplici (ossia con poche spese) per facilità. Caso pratico Si supponga che nel condominio Alfa, nel corso di un anno di gestione, le uniche spese da ripartire con i millesimi di proprietà siano quelle relative al compenso dell’amministratore ed all’assicurazione dello stabile. L’amministratore formerà il Gruppo A di spese (compenso amministratore ed assicurazione stabile) del costo complessivo di € 1.500,00. A questo punto dovrà ripartirlo tra i singoli condomini. Si supponga che i condomini sono cinque (al fianco dei nomi dei condomini riportiamo i millesimi delle loro unità immobiliari). Tizio (200/1000 mill.), Caio (350/1000 mill.), Sempronio (150/1000 mill.), Mevio (250/1000 mill.) e Filano (50/1000 mill.). Per il Gruppo A, la spesa sarà così ripartita (di seguito l’indicazione dell’operazione matematica): - Tizio € 300,00 (risultato della seguente operazione 1.500,00 * 200 / 1000); - Caio € 525,00 (risultato della seguente operazione 1.500,00 * 350 / 1000); - Sempronio € 225,00 (risultato della seguente operazione 1.500,00 * 150 / 1000); - Mevio € 375,00 (risultato della seguente operazione 1.500,00 * 250 / 1000); - Filano € 75,00 (risultato della seguente operazione 1.500,00 * 50 / 1000). Così per ogni spesa o gruppo di spese raggruppabili perché ripartibili secondo il medesimo criterio. Per fare un esempio: spese di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la facciata, compenso amministratore, sito internet condominiale, spese legali, revisore contabile, ecc. sono tutte spese che devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà. Qui di seguito riportiamo una tabella con l’indicazione dei criteri applicabili rispetto alla singola spesa con due aggiunte: la riferibilità della spesa al proprietario o all’inquilino così come al proprietario o all’usufruttuario (anche se s’è detto che ai fini della riscossione del credito per l’amministratore cambia ben poco, cfr. Cap. V). Legenda: Proprietario: P. Inquilino: I. Nudo proprietario: N.P. Usufruttario: U. 122 www.condominioweb.com © Tipologia di spesa Criterio di ripartizione applicabile Soggetto tenuto a pagare tra proprietario ed inquilino Soggetto tenuto a pagare in caso di usufrutto Compenso dell’amministratore Millesimi di proprietà P. U. Assicurazione dello stabile Millesimi di proprietà P. N.P. I.M.U. per le parti comuni soggette all’imposta Millesimi di proprietà P. U. TOSAP (es. ponteggi o passo carrabile) Millesimi di proprietà P. N.U. se si tratta lavori straordinari, per il resto U. (es. passo carrabile) Targa con dati amm. re su luogo accesso al condominio Millesimi di proprietà P. U. Cancelleria, copisteria e postali Spesa individuale P. ed I. per quanto di rispettiva competenza N.P. e U. per quanto di rispettiva competenza Costo sala riunioni Millesimi di proprietà P. ed I. per quanto di rispettiva competenza N.P. e U. per quanto di rispettiva competenza Aggiornamento anagrafica condominiale Spesa individuale P. P. Tenuta conto corrente condominiale Millesimi di proprietà P. U. Richiesta documentazione Spesa individuale P. (l’I. ha diritto di ottenere la documentazione dal proprietario ex art. 9 l. n.392/78) N.P. e U. per quanto di rispettiva competenza Innovazioni Millesimi di proprietà P. N.P. www.condominioweb.com © 123 Modificazione della destinazione d’uso (ex art. 1117-ter c.c.) Millesimi di proprietà P. N.P. Manutenzione verde condominiale Millesimi di proprietà I. U. Manutenzione strade condominiali Millesimi di proprietà I. per spese dovute all’uso P. per tutto il resto N.P. per il caso d’interventi straordinari (es. sistemare il piano stradale) U. per manutenzione ordinaria (es. rifacimento asfalto) Manutenzione piscina (se riconosciuta come bene condominiale dal regolamento contrattuale o dagli atti d’acquisto, altrimenti soggetta alla comunione) Millesimi di proprietà I. per spese dovute all’uso P. per tutto il resto N.P. per il caso d’interventi straordinari (es. rifacimento mpermeabilizzazione vasca, ecc.) U. per manutenzione ordinaria Manutenzione delle cassette postali che costituiscono un unico blocco Spesa individuale I. per interventi dovuti all’uso P. per tutto il resto N.P. per il caso d’interventi straordinari U. per manutenzione ordinaria Sostituzione delle cassette postali che costituiscono un unico blocco Millesimi di proprietà P. U. Manutenzione dell’impianto citofonico Millesimi di proprietà I. per interventi dovuti all’uso P. per tutto il resto N.P. per il caso d’interventi straordinari U. per manutenzione ordinaria Sostituzione dell’impianto citofonico Millesimi di proprietà P. N.P. Installazione ascensore (innovazione) Millesimi di proprietà P. N.P. 124 www.condominioweb.com © Manutenzione ascensore Tabella ex art. 1124 I. manutenzione c.c. ordinaria P. manutenzione straordinaria U. Verifiche periodiche ascensore ex d.p.r. n. 162/99 Tabella ex art. 1124 I. c.c. U. Messa a norma ascensore Tabella ex art. 1124 P. c.c. N.P. Sostituzione delle funi Tabella ex art. 1124 I. se è dovuta c.c. all’uso P. negli altri casi N.P. se dovuta all’uso U. negli altri casi Manutenzione ordinaria del tetto e del lastrico di pro proprietà ed uso comune (es. rifacimento guaina) Millesimi di proprietà I. piccola manutenzione P. tutto il resto U. Rifacimento del tetto e del Millesimi di lastrico di proprietà ed uso proprietà comune P. N.P. Rifacimento del lastrico di proprietà comune ed uso esclusivo P. U. spese ordinarie N.P. spese straordinarie Manutenzione ordinaria e Millesimi di straordinaria del sottotetto proprietà comune I. piccola manutenzione P. tutto il resto U. Manutenzione ordinaria Millesimi di gronde e canali di scolo proprietà I. U. Sostituzione gronde e canali di scolo Millesimi di proprietà P. N.P. Luce elettrica per le scale Tabella ex 1123, secondo comma, c.c. o in assenza millesimi di proprietà I. U. www.condominioweb.com © Criteri di cui all’art. 1126 c.c. 125 Corrente elettrica per autoclave Tabella ex 1123, secondo comma, c.c. o in assenza millesimi di proprietà I. U. Sostituzione lampadine scale Tabella ex 1123, secondo comma, c.c. o in assenza millesimi di proprietà I. U. Manutenzione ordinaria autoclave Tabella ex 1123, secondo comma, c.c. o in assenza millesimi di proprietà I. U. Manutenzione straordinaria autoclave (es. sostituzione parti impianto) Millesimi di proprietà P. U. se la sostituzione dipende da trascuratezza nella manutenzione ordinaria N.P. per tutti i restanti casi Pulizia scale Tabella ex 1123, secondo comma, c.c. o in alternativa ex art. 1124 c.c. (ultimo criterio non univoco) I. U. Manutenzione e ricostruzione delle scale (es. tinteggiatura, sostituzione passamano, pavimentazione, ecc.) Tabella ex art. 1124 P. c.c. U. se la sostituzione dipende da trascuratezza nella manutenzione ordinaria N.P. per tutti i restanti casi Servizio di portierato Tabella ex 1123, secondo comma, c.c. o in assenza millesimi di proprietà I. 90% P. 10% U. Allacciamento rete fognaria pubblica Millesimi di proprietà P. N.P. Riparazione impianto idrico e fognante Millesimi di proprietà P. N.P. 126 www.condominioweb.com © Sostituzione braga (raccordo impianto idrico fognante comune con proprietà esclusiva) Millesimi di proprietà o spesa individuale se si sposa la tesi della natura di bene individuale Spese per servizio acqua e fognatura Consumi reali, I. tabella ex art. 1123, secondo comma, c.c. per le così dette dispersioni o in assenza millesimi di proprietà U. Installazione impianto TV centralizzato Millesimi di proprietà P. N.P. Manutenzione ordinaria impianto TV Millesimi di proprietà I. U. Manutenzione straordinaria (es. ricezione segnale digitale e simili) Millesimi di proprietà P. N.P. Manutenzione pozzetti e sifone Millesimi di proprietà I. U. Lavori di manutenzione straordinaria (es. rifacimento facciata) Millesimi di proprietà P. U. se la sostituzione dipende da trascuratezza nella manutenzione ordinaria N.P. per tutti i restanti casi Sito internet condominiale Millesimi di proprietà P. U. Revisione contabile Millesimi di proprietà P. U. Liti condominiali in generale Millesimi di P. proprietà (escluso il condomino attore o convenuto se la causa è contro un comproprietario) www.condominioweb.com © P. N.P. N.P. se la lite riguarda questioni attinenti manutenzione straordinaria e simili U. in tutti gli altri casi 127 Lettera di sollecito di pagamento redatta da un avvocato Millesimi di proprietà (salvo diversa indicazione regolamento contrattuale) Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. Millesimi di P. proprietà (se necessarie anticipazioni) dopo tutta la somma a carico del moroso U. Liti su questioni riguardanti la proprietà Ipotesi di litisconsorzio necessario (ognuno paga il proprio avvocato o tutti pagano lo stesso avvocato in parti uguali) P. N.P. Tentativo di conciliazione ex art. 71-quater disp. att. c.c. Millesimi di proprietà P. N.P. se la lite riguarda questioni attinenti manutenzione straordinaria e simili U. in tutti gli altri casi Manutenzione ordinaria impianto riscaldamento Millesimi di proprietà I. U. Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento Millesimi di proprietà P. N.P. Spese per combustibile Tabella d’uso riscaldamento (se non vi sono contabilizzatori) I. U. Manutenzione ordinaria pompa sommersa Millesimi di proprietà dei box I. U. 128 P. N.P. se il credito da recpuarare riguarda questioni attinenti manutenzione straordinaria e simili U. in tutti gli altri casi www.condominioweb.com © Manutenzione Millesimi di straordinaria pompa proprietà dei box sommersa (o di drenaggio) (o tabella generale se i box sono conteggiati nei millesimi delle U.I.) P. N.P. Pulizia vano manovra autorimessa Millesimi di proprietà dei box (o tabella generale se i box sono conteggiati nei millesimi delle U.I.) I. U. Sostituzione lampadine Millesimi di vano manovra autorimessa proprietà dei box (o tabella generale se i box sono conteggiati nei millesimi delle U.I.) I. U. Certificazione incendi per autorimessa P. N.P. Redazione, compilazione e Millesimi di presentazione mod. AC proprietà P. U. Modello 770 Millesimi di proprietà P. U. Altre attività fiscali riguardanti il condominio Millesimi di proprietà P. U. Attività catastali riguardanti le parti comuni Millesimi di proprietà P. N.P. Relazioni tecniche, perizie giurate, ecc. Millesimi di proprietà P. N.P. o U. a seconda che si tratti di questione straordinaria o ordinaria www.condominioweb.com © Millesimi di proprietà dei box (o tabella generale se i box sono conteggiati nei millesimi delle U.I.) 129 Capitolo 7. L’amministratore, il preventivo ed il rendiconto di gestione 1. Che cosa sono il preventivo ed il rendiconto? La gestione del condominio produce delle spese. I costi di questa gestione devono essere sopportati dai condomini (e nei rapporti interni, ad esempio, dagli inquilini). L’amministratore, ove presente, ha precisi obblighi in merito alla riscossione ed erogazione delle somme (cfr. art. 1130 n. 10 c.c., supra Cap. IV e infra Par. 4). Per chiedere il denaro necessario, a parte iniziative personali consentite dalla legge (supra Cap. IV), il mandatario deve redigere e presentare all’assemblea, per la loro approvazione, un preventivo all’inizio dell’anno di gestione ed un rendiconto alla fine di quel periodo. L’anno di gestione è lungo 12 mesi e non per forza deve coincidere con un anno solare o civile (gennaiodicembre). L’efficacia reale del preventivo e del rendiconto è affievolita dalla mancanza di un piano di ripartizione allegato nel quale siano accertate con esattezza le somme dovute dai singoli, ciò anche ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In buona sostanza il preventivo ed il rendiconto di gestione sono documenti contabili utili a consentire una corretta gestione del condominio. Per gestione corretta intendiamo un’attività chiara e trasparente fondata sul consenso dell’assise assembleare. Il preventivo ed il rendiconto, infatti, sono documenti che devono essere redatti dall’amministratore ed approvati dall’assemblea per avere immediata efficacia vincolante. Sul preventivo s’è già detto qualcosa in precedenza (supra Cap. IV). Ad ogni buon conto, esso si sostanza di due atti: a) un documento generale di previsione di spesa suddiviso in varie voci (es. gas, energia elettrica, assicurazione, compenso amministratore, ecc.); b) un piano di ripartizione tra i vari condomini di quelle spese. Del rendiconto, che invece è documento complesso in quanto composto da più atti, parleremo nei paragrafi successivi. 2. Da quali documenti è composto un rendiconto? S’è detto che il rendiconto è atto a formazione progressiva. Esso è redatto dall’amministratore ma diviene definitivo solamente grazie al placet assembleare. Il rendiconto si compone di tre documenti: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario ed una nota esplicativa. Quella della composizione del rendiconto di gestione è una delle novità introdotte dalla riforma del condominio. La norma di riferimento è l’art. 1130-bis c.c., a mente del quale “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. […]” (art. 1130-bis, primo comma, c.c.). Semplicità, chiarezza e trasparenza. L’amministratore non sbaglierà mai se nel redigere un rendiconto terrà a mente questi principi. Semplicità e chiarezza perché il rendiconto dev’essere redatto in modo tale da consentire l’immediata verificazione dei conti, trasparenza anche perché nel rendiconto 130 www.condominioweb.com © devono essere inserite tutte le informazioni contabili e patrimoniali (es. residui attivi presenti sul conto corrente) inerenti la compagine. Un passo in avanti rispetto alla precedente normativa che sul rendiconto non diceva nulla. Un sostanziale recepimento dell’opera della giurisprudenza, la quale, in quel contesto normativo, aveva più volte specificato che “non è necessaria la presentazione all’assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo a tal fine sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini medesimi le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione” (Cass. 23 gennaio 2007 n. 1405). Vale la pena soffermare l’attenzione sui singoli documenti che lo compongono per comprendere che cosa siano. 2.1 Il registro di contabilità L’art. 1130-bis c.c. afferma che nel rendiconto dev’essere contenuto un registro di contabilità. L’art. 1130 n. 7 c.c. specifica che “[…] Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”. Caso pratico Il primo giorno del mese Tizio, amministratore del condominio Alfa, incassa alcune rate condominiali e paga delle fatture. Queste operazioni contabili devono essere trascritte nel registro di contabilità entro trenta giorni. Il registro di contabilità così formato e aggiornato è quello che dev’essere inserito nel rendiconto di gestione? Ad avviso di chi scrive, no. Inutile mandare ai condomini fogli su fogli quando, invece, basterà mandare un riepilogo del registro di contabilità “ordinario”; raggruppando le singole spese sotto varie voci di riferimento (es. pulizia scale, luce elettrica e poi per le entrate, Tizio, Caio, ecc.). 2.2 Il riepilogo finanziario Si tratta del documento nel quale deve essere inserita una precisa e completa elencazione di crediti e debiti da e verso il condominio in relazione ai rapporti con i condomini e con i terzi fornitori. Scopo di questa dettagliata elencazione è fare emergere eventuali avanzi o disavanzi di gestione. Tali disavanzi potranno essere verso i fornitori o, magari, verso l’amministratore che, per evitare problemi, può aver deciso di anticipare di tasca propria le somme dovute dalla compagine. Nel riepilogo finanziario, dunque, bisognerà indicare anche la situazione del conto corrente condominiale e, nel caso di esistenza di particolari accantonamenti (si pensi all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria), la situazione di tali fondi. E’ nel riepilogo finanziario, pertanto, che andrà inserita la situazione patrimoniale del condominio di cui si parla nell’art. 1130-bis c.c. La materia contabile è spesso ostica per chi non è abituato a trattarla quotidianamente. Al fine di essere più chiari proponiamo qui di seguito un esempio di stato patrimoniale che potrà essere utilizzato per la redazione del riepilogo finanziario, fermo restando il fatto che la scelta di un software gestionale facilita notevolmente la redazione di questo documento. www.condominioweb.com © 131 CONDOMINIO ALFA Attività Passività Crediti verso i condomini per quote ordinarie ultimo anno di gestione (indicare anno) Debiti verso fornitori per servizi e prestazioni ultimo anno di gestione (indicare anno) Crediti verso i condomini per quote ordinarie anni di gestione precedenti (indicare anni) Debiti verso fornitori per servizi e prestazioni ultimo anni di gestione precedenti (indicare anni) Somme presenti sul c/c bancario Passività conto corrente bancario Crediti verso fornitori (es. indennizzo assicurazione solo da liquidare) Anticipazioni dell’amministratore Il riepilogo finanziario servirà per l’appunto a mettere ordine e chiarezza rispetto alla situazione finanziaria complessiva del condominio (ossia rispetto all’anno di gestione appena trascorso ed alla situazione patrimoniale complessiva della compagine. 2.3 La nota sintetica Quest’ultimo documento rappresenta, come dice la stessa locuzione, una sorta di spiegazione breve ai dati numerici contenuti nel registro di contabilità e nel riepilogo finanziario. D’altra parte, a dirlo è lo stesso art. 1130-bis c.c., la nota sintetica dev’essere “esplicativa della gestione”. Non solo: in questo documento devono essere indicati i rapporti in corso e le questioni pendenti. Si pensi ad una spiegazione di particolari: in merito al rapporto con il portiere (es. si è provveduto alla formazione del lavoratore) o delle cause in corso (es. la causa per l’impugnazione della delibera X è in corso di svolgimento, ecc.). In questo documento l’amministratore non dovrà essere troppo stringato fino ad elencare solamente le questioni (non si potrà dire “ci sono due cause pendenti.”), ma non dovrà nemmeno essere troppo prolisso in quanto le singole questioni possono essere sempre affrontate in sede d’assemblea. L’esperienza, al solito, fornirà le indicazioni per un giusto contemperamento tra esigenze d’informazione e necessità di snellezza del documento. 3. Criterio di cassa o di competenza? Sulla base di quale tra questi due criteri dev’essere redatto il rendiconto di gestione? Vale la pena descriverli prima di dare una risposta. Criterio per cassa. Se l’amministratore adotta questo criterio, nel rendiconto appaiono solamente le spese effettivamente sostenute e le entrate versate per l’anno di gestione di riferimento. Caso pratico 1. Alla fine dell’anno di gestione l’amministratore del condominio Alfa presenta il rendiconto secondo il criterio di cassa. Egli inserisce nel documento quanto effettivamente versato dai condomini e quanto effettivamente speso. Es. versato € 100,00 speso € 200,00. Chiaramente in questa ipotesi la spesa superiore all’entrata può denotare solamente un fatto, ossia 132 www.condominioweb.com © che l’amministratore ha anticipato la differenza. Il conguaglio in questo caso, quindi, rappresenta una restituzione di somme al proprio legale rappresentante. E’ sempre bene, comunque, che il mandatario specifichi questa circostanza per maggiore chiarezza e comunque per alleggerire l’onere probatorio che dovrebbe sostenere nel caso di azione giudiziaria per il recupero delle anticipazioni effettuate. A questo punto vale la pena, attraverso l’esplicazione di un caso pratico, porsi una domanda. Caso pratico 2. Alla fine dell’anno di gestione l’amministratore del condominio Alfa presenta il rendiconto secondo il criterio di cassa. Egli inserisce nel documento quanto effettivamente versato dai condomini e quanto effettivamente speso. Es. versato € 100,00 speso € 100,00. La domanda è la seguente: che cosa accade se la spesa sostenuta è inferiore rispetto a quanto si sarebbe dovuto effettivamente spendere? Detto diversamente: che cosa accade se non tutte le fatture sono state pagate (parzialmente o integralmente)? In tal caso l’amministratore deve fare presente che vi sono dei pagamenti in sospeso (es. per il giardiniere si è provveduto a pagare solamente parte della fattura), preferibilmente inserendo la restante parte della spesa nel preventivo per l’anno seguente. Si dice “preferibilmente” non essendoci alcun obbligo in tal senso ed anche per un motivo di carattere pratico: l’inserimento di una spesa nel preventivo e allegato piano di riparto legittima l’azione per decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. La stessa azione non è esperibile se, pur menzionando nel consuntivo che la fattura non è stata interamente saldata, non v’è poi nessuna approvazione assembleare della ripartizione del residuo. Prima di porre l’accento sui pregi ed i difetti di questo criterio è meglio trattare del criterio per competenza. Criterio per competenza Adottando il criterio di redazione così detto per competenza l’amministratore deve inserire nel rendiconto di gestione di cui all’art. 1130 c.c. tutte le voci positive e negative che riguardano quello specifico anno di gestione. Vale la pena soffermarsi meglio su quest’affermazione. Caso pratico 3. L’amministratore del condominio Beta presenta all’assemblea il rendiconto di gestione secondo il criterio per competenza. Così facendo egli inserisce nel documento contabile tutte le entrate (versamenti dei condomini) effettivamente giunte e tutte le spese inerenti quell’anno, anche quelle che, per i più svariati motivi, non è stato possibile sostenere (es. mancanza di cassa). In questo modo il condomino avrà un quadro maggiormente chiaro di quella che è la situazione della compagine cui partecipa con riferimento all’effettiva attività di gestione svolta. Si pensi solamente al caso della fattura pagata solo parzialmente: non sarà necessario dividerla tra due rendicontazioni (quella consuntiva e la successiva preventiva). Con l’adozione del criterio per competenza la si può inserire integralmente nell’anno di riferimento. Dovrà essere cura dell’amministratore,poi, specificare se si tratta di un debito del condominio verso un terzo fornitore oppure se quella fattura è stata saldata grazia ad una sua anticipazione. Cassa o competenza? Esiste una preferenza, per così dire, di ordine legale? La riforma del condominio sembra lasciare libertà di scelta all’amministratore o all’assemblea. Per quanto è stato detto fin’ora, non vi sono dubbi che sia preferibile, per l’amministratore o comunque per l’assemblea se il mandatario non lo fa autonomamente, optare per la redazione del rendiconto consuntivo per il criterio per competenza. Perché? La risposta è semplice. Il registro di contabilità (indicazione delle voci di entrata e di uscita) deve essere redatto secondo il criterio di cassa. Tuttavia, l’indicazione della situazione patrimoniale ed il riepilogo finanziario in genere impongono d’inserire nel rendiconto anche le spese riferibili a quell’anno di gestione ma non ancora effettuate. Seppur non se ne faccia espressa menzione, dunque, sembra potersi affermare che nella redazione del rendiconto consuntivo sia caldamente consigliabile, se non addirittura necessario, seguire il criterio di competenza. www.condominioweb.com © 133 4. I tempi di presentazione Esiste un termine massimo di presentazione all’assemblea del rendiconto annuale di gestione? Ai sensi dell’art. 1130 c.c. l’amministratore di condominio, tra le altre cose, deve “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni” (art. 1130 n. 10 c.c.) La norma, quindi, fissa due adempimenti: a) obbligo di redazione del rendiconto (ma su questo aspetto non v’erano dubbi che rientrasse nei compiti dell’amministratore); b) obbligo di convocazione dell’assemblea per la presentazione e discussione del medesimo documento (redatto con le modalità indicate in precedenza, cfr. supra Par. 2) entro 180 giorni. Sull’ultimo punto è bene precisare un aspetto. La norma fissa un termine massimo (180 giorni per l’appunto) per la convocazione all’assemblea ma poi non dice qual è il termine iniziale dal quale far decorrere il conteggio. Detta semplicemente: da quando decorrono 180 giorni per indire la riunione per l’approvazione del rendiconto? Sicuramente non dalla sua redazione altrimenti si arriverebbe all’assurdo di consentire all’amministratore convocazioni anche dopo anni. La norma, allora, va letta in questo senso: l’amministratore deve redigere il rendiconto e convocare l’assemblea per la discussione ed eventuale approvazione entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. D’altronde, entro la stessa data l’amministratore deve perseguire i condomini morosi (cfr. art. 1129, nono comma, c.c.). Si badi: l’assemblea dev’essere convocata entro 180 giorni, ma essa può tenersi anche dopo tale termine. Chiaramente bisogna evitare comportamenti dilatori (es. convocazione entro 180 giorni ma prima convocazione fissata dopo oltre 230 giorni). Si tenga presente che, come si diceva in precedenza (supra Par. 1), un anno di gestione si compone di dodici mesi e non segue per forza quello solare o civile (anche se poi è spesso così). Caso pratico Il condominio Alfa ha un anno di gestione che va dall’1 gennaio al 31 dicembre. L’assemblea per l’approvazione del rendiconto dev’essere convocata entro i 180 successivi al 31 dicembre. Il conteggio parte dall’1 gennaio ed il 180° giorno è il 29 giugno. Molte applicazioni presenti su siti internet consentono il calcolo del termine massimo. 5. Conseguenze per il caso d’inadempimento Che cosa succede se l’amministratore, in spregio a quanto stabilito dalla legge, non convoca l’assemblea condominiale per la discussione ed eventuale approvazione del rendiconto di gestione entro i termini indicati dalla legge? La risposta è semplice ed è individuata dall’art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c. L’amministratore che non adempie all’obbligo di redazione del rendiconto e convocazione dell’assemblea nei termini indicati dalla legge (art. 1130 n. 10 c.c., cfr. supra Par. 10) commette grave irregolarità di gestione che può portare alla revoca giudiziaria su ricorso di ciascun condomino. 134 www.condominioweb.com © Si badi: la norma non dice espressamente ciò limitandosi ad affermare che costituisce grave irregolarità “l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale” (art. 1129, dodicesimo comma, c.c.). Siccome, s’è visto (supra Par. 4), l’art. 1130 n. 10 c.c. specifica qual è il termine di convocazione di questa assemblea, non può non concludersi come nella risposta fornita. Come dimostrare che quello dell’amministratore è un inadempimento e non semplicemente un (sia pur illegittimo) ritardo? E’ sufficiente che l’assemblea non venga convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio di gestione? A leggere le norme dovrebbe concludersi per questo automatismo. In altri casi (es. apertura conto corrente o irregolarità fiscali, cfr. art. 1129, undicesimo comma, c.c. e Cap. XI), infatti, il Legislatore ha previsto un preventivo passaggio assembleare. Naturalmente l’amministratore, nel procedimento di revoca, può dimostrare che la ragione dell’inadempimento non è dipesa da lui. Insomma che non si tratta di un’omissione ingiustificabile ma di un’incolpevole ritardo. N.b. Si tratta di un’interpretazione dell’autore scaturente dalla lettura delle norme. Le pronunce giurisprudenziali nel corso del tempo potranno darle conferma o smentirla. In ogni caso se l’intento è quello di ottenere la presentazione del rendiconto, si consiglia ai condomini di inviare al proprio legale rappresentante una lettera per sollecitare la convocazione dell’assemblea per la discussione sul quell’argomento. Per un esempio di lettera di sollecito per la convocazione dell’assemblea al fine di discutere sul rendiconto vedi infra Sezione Moduli 6. La revisione contabile I conti predisposti da un amministratore di condominio possono essere corretti o scorretti. In ogni caso l’assemblea può ordinarne una revisione finalizzata, evidentemente, alla verifica della correttezza. Fino all’entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220/2012), quella della revisione contabile era materia non disciplinata dalla legge. L’inserimento nel codice civile dell’art. 1130-bis ha modificato la situazione. Ai sensi del primo comma della norma appena citata, infatti, “[...] l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà [...]”. In buona sostanza l’assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi, può nominare un revisore contabile ed affidargli l’incarico di verificazione contabile per una o più annualità ben determinate. Il costo dell’operazione, ergo il compenso per il revisore, dev’essere ripartito tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Qualora dall’esame contabile dovesse emergere una responsabilità civile o penale (es. scorrette imputazioni, ammanchi di cassa, ecc.) dell’amministratore revocato o di quello in carica, l’assemblea (o comunque ciascun condomino) potrebbe decidere di agire in giudizio per il risarcimento dei danni o per la punizione degli eventuali reati o, se si tratta di amministratore ancora in carica, per la revoca giudiziale (cfr. infra Cap. XI). Per un esempio di convocazione e delibera di assegnazione dell’incarico di revisione contabile vedi infra Sezione Moduli www.condominioweb.com © 135 7. Le maggioranze necessarie per la deliberazione in merito all’approvazione Quali sono le maggioranze necessarie per l’approvazione di un rendiconto consuntivo ed allegato piano di riparto? (La risposta vale anche in relazione al preventivo e relativo piano di riparto). Il codice civile non indica una maggioranza specifica come, ad esempio, per il caso di nomina dell’amministratore o di approvazione del regolamento condominiale (infra Cap. X). In questo contesto è evidente che debbono valere le regole generali. Ciò vuol dire che il rendiconto deve considerarsi regolarmente approvato se: a) in prima convocazione ha riportato un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (Art. 1136, secondo comma, c.c.); b) in seconda convocazione se approvato dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136, terzo comma, c.c.). L’approvazione del rendiconto con maggioranze inferiori rispetto a quelle indicate comporta l’annullabilità della delibera (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05 e art. 1137 c.c.) con conseguente obbligo di contestare il vizio entro 30 giorni dall’adozione (per presenti dissenzienti o astenuti) o comunicazione (per gli assenti) della delibera. Diversamente il deliberato diviene inoppugnabile. Resta ferma, in questo caso, un’eventuale azione di nullità per utilizzazione di criteri errati da parte dell’assemblea o per erronea ripartizione anche a danno di condomini che non hanno diritti sulle parti comuni alle quali si riferisce la spesa. 8. L’approvazione del rendiconto L’approvazione del rendiconto è l’ultimo atto con cui l’assemblea conclude il procedimento di approvazione. In questo modo i condomini riconoscono veritiere e corrette (fermi restando i diritti d’impugnare per contestare giudizialmente e quello di deliberare successivamente la revisione contabile) le informazioni contabili riferite all’anno di gestione che si è chiuso o comunque all’anno di gestione la cui contabilità è stata approvata. Dall’approvazione del rendiconto e del relativo piano di riparto discende un’immediata conseguenza: l’amministratore può agire in giudizio per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. E’ bene che il segretario d’assemblea verbalizzi correttamente l’approvazione del rendiconto per evitare impugnazioni che potrebbero avere l’unico scopo di ritardare le azioni di recupero crediti. Per un esempio di delibera di approvazione del rendiconto vedi infra Sezione Moduli 9. L’approvazione del rendiconto con modifiche Il rendiconto può essere approvato così come proposto dall’amministratore, oppure l’assemblea può decidere di apportarvi delle modifiche. Che cosa accade in questo caso? La questione non è di poco conto soprattutto in quei condomini in cui sono presenti comproprietari morosi ed è necessario agire prontamente contro di essi per recuperare il credito. Cerchiamo di comprendere più da vicino la 136 www.condominioweb.com © situazione. Caso pratico Tizio, amministratore del condominio Alfa, presenta all’assemblea il rendiconto di gestione con relativo piano di riparto. I condomini discutendone per l’approvazione, si accorgono di un errore e deliberano di approvarlo con le modifiche, riguardanti il piano di riparto, che indicano e precisano a verbale. In casi del genere il rendiconto di spese non è stato approvato e l’assemblea ha deliberato che verrà approvato con le modifiche indicate. Tecnicamente, dunque, non s’è dinanzi ad un rendiconto e di un piano di riparto approvato ma ancora da approvarsi. Certo, si potrebbe obiettare che l’assemblea potrebbe demandare all’amministratore il compito di modificare in un secondo momento quei documenti secondo le indicazioni da essa fornite. Il nuovo piano di riparto, però, non potrebbe dirsi approvato poiché esso sarebbe redatto secondo delle indicazioni assembleari e non già approvato. Ad avviso di chi scrive in questi casi è bene, se possibile, che l’amministratore provveda, seduta stante, a modificare il piano di riparto, per farlo approvare dai condomini, oppure che provveda a convocare una nuova assemblea per l’approvazione del rendiconto e piano di riparto come modificati secondo le indicazioni assembleari. Per un esempio di delibera di approvazione del rendiconto modificato vedi infra Sezione Moduli 10. Il respingimento del rendiconto e le conseguenze sulla gestione del condominio L’assemblea può anche decidere di non approvare il rendiconto perché lo considera errato o comunque di non approvarlo senza dover giustificare la propria decisione. L’assise condominiale, infatti, è sovrana e la sia discrezionalità è insindacabile anche dall’Autorità giudiziaria. Di conseguenza la bocciatura del rendiconto equivale ad un respingimento dell’atto finale dell’anno di gestione. L’amministratore, in questi casi, dovrà adeguarsi alle decisioni dell’assemblea modificandolo secondo le indicazioni fornite. Fino ad allora l’amministratore non potrà utilizzare il rendiconto ed il piano di riparto per l’azione per decreto ingiuntivo. Chiaramente la mancata approvazione, ad esempio per bocciatura di spese straordinarie non considerate urgenti, può portare ad una controversia tra amministratore e condominio per il riconoscimento della giustezza, o meno, di quella spesa. Evidentemente la mancata approvazione del rendiconto non per obiettivi errori nella sua redazione ma per frizioni con il mandatario della compagine, difficilmente potrà essere risolta con una semplice nuova convocazione. In questi casi solamente uno dei condomini potrebbe impugnare la delibera ma solamente per eccesso di potere da parte dell’assemblea, che si verifica “quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass., n. 19457 del 2005)” (Cass. 18 settembre 2012, n. 15633). Rappresenta sicuramente un’ipotesi di eccesso di potere la mancata approvazione del rendiconto per evitare la possibilità di agire in giudizio con decreto ingiuntivo contro i condomini morosi. www.condominioweb.com © 137 11. Il piano di riparto allegato al rendiconto: rinvio Ne abbiamo già parlato più volte: il rendiconto di gestione così come il preventivo sono documenti incompleti – ai fini di una più rapida azione del recupero del credito, ma anche solamente in relazione alla trasparenza nella gestione del condominio – se non corredati dal piano di ripartizione delle spese preventivate o a consuntivo. Il piano di ripartizione, lo s’è visto nel capitolo precedente (supra Cap. VI Par. 5), ha lo scopo di suddividere le spese sostenute o da sostenere tra i vari condomini in ragione del criterio di ripartizione applicabile in relazione ai singoli costi. Per tutto il resto si rinvia a quanto detto in questo e nel capitolo precedente. 12. I gruppi omogenei di spesa: rinvio Solitamente per rendere più snelli e comunque comprensibili i piani di riparto, gli amministratori raggruppano le spese in gruppi omogenei rispetto al piano di riparto applicabile, specificando in una nota illustrativa il significato di Gruppo A (o 1), ecc. Per il resto si rinvia a quanto detto in precedenza (supra Cap. VI). 138 www.condominioweb.com © Capitolo 8. L’amministratore ed il rapporto con i terzi 1. L’amministratore tra organo esecutivo e potere d’iniziativa Quando si fa riferimento all’amministratore del condominio bisogna guardarlo da due punti di vista; a) organo esecutivo delle decisione dell’assemblea e delle indicazioni contenute nel regolamento condominiale; b) organo dotato di un autonomo potere d’iniziativa finalizzato alla gestione delle parti comuni. Tale potere può essere indipendente dall’assemblea (ossia essere esercitato senza preventiva deliberazione assembleare anche se un intervento deliberativo impone all’amministratore di adeguarsi) ma mai contrastante con la finalità condominiale. n.b. il termine organo è utilizzato in senso a tecnico. Il condominio, infatti, non è soggetto giuridico e siccome l’organo, in questa accezione, è l’articolazione attraverso la quale la persona giuridica agisce, l’amministratore, com’anche l’assemblea, non può essere considerato tale. I poteri dell’amministratore, siano essi derivanti dalla legge o da una deliberazione assembleare, quasi sempre esplicano i propri effetti nel rapporto con soggetti estranei al condominio, i così detti terzi. Nell’ambito dell’argomento che affronteremo in questo capitolo, ci addentreremo nell’esame di questi rapporti avendo sempre presenti i poteri derivanti da una decisione assembleare ed i limiti di quelli d’iniziativa autonoma. 2. Chi sceglie l’impresa di pulizia delle scale? Le parti comuni, come qualunque unità immobiliare e forse anche di più visto l’uso inteso da parte di condomini e persone in genere, necessitano di un’opera di pulizia costante. Ciò non solamente per una questione di pulizia , igiene e decoro, ma anche per evitare che l’eccessiva trascuratezza porti ad un invecchiamento precoce di materiali e strutture. La pulizia delle scale, quindi, lungi dal rappresentare un vezzo, è attività utile e consigliabile pur essendo una delle prime ad essere eliminate quando si è in un periodo di contenimento dei costi. Insomma un buon amministratore non può che consigliare ai condomini di dotarsi di questo servizio e di mantenerlo nel caso di discussione sull’opportunità di privarsene. In questo contesto arriviamo al nocciolo della vicenda: nel caso di deliberazione con la quale si decide di dotarsi d’un servizio di pulizia delle scale chi ed in base a che cose la deve scegliere? La risposta è duplice. L’assemblea delibera l’attivazione del servizio ma non sceglie l’impresa. E’ il caso dei condomini di prima gestione o di quelli in cui, pur essendoci un’impresa affidataria del servizio questa lo svolga a chiamata o comunque senza aver stipulato un contratto. In casi del genere l’amministratore ha maggiore potere d’iniziativa. Ciò perché l’assemblea s’è limitata a decidere di dotarsi di quel servizio, con l’indicazione del relativo costo, ma non anche a chi affidarlo. In buona sostanza una sorta d’indicazione del genere: “Amministratore noi vogliamo che si effettui la pulizia delle scale e per questo servizio deliberiamo di spendere X euro, tu scegli la ditta ed incaricala”. Più è dettagliata la delibera, minore è l’autonomia dell’amministratore. Caso pratico www.condominioweb.com © 139 L’assemblea del condominio Alfa delibera di attivare il servizio di pulizia delle scale. Decide che lo stesso debba essere effettuato con cadenza bisettimanale, indica orientativamente, il servizio richiesto e specifica che per lo stesso debba essere spesa una cifra non superiore ad € 1.000,00 (oltre I.V.A.). Tizio, amministratore dalla compagine, potrà affidarsi a qualunque impresa sia in grado di garantirgli quanto richiesto dall’assemblea, al costo indicato dalla medesima. C’è poi l’ipotesi in cui è l’assemblea a scegliere la ditta Caso pratico 2 L’assemblea del condominio Beta decide di affidare l’incarico di pulizia delle scale all’impresa Delta che ha presentato il preventivo più conveniente. Caio, amministratore della compagine, dovrà firmare il contratto con l’impresa prescelta o comunque affidarle l’incarico (per l’affidamento di questo genere d’incarichi, infatti, non è obbligatorio firmare un contratto). Vi possono essere, poi, ipotesi miste, vale a dire casi in cui l’assemblea delega all’amministratore (con o senza ausilio del consiglio di condominio, vedi infra Cap. X) di scegliere l’impresa a seguito di una sorta di gara d’appalto. Oppure casi in cui si decide di instaurare una trattativa, e via dicendo. Per sintetizzare si può affermare quanto segue: l’amministratore ha il potere di scegliere l’impresa che effettuerà il servizio, tutte le volte in cui l’assemblea decide di dotarsene senza indicare chi lo deve effettuare. In tutti gli altri casi deve seguire le indicazioni dell’assemblea. I pagamenti effettuati dal condominio sono soggetti a ritenuta d’acconto. Per un esempio di delibera di scelta dell’impresa di pulizie e di contratto per il relativo servizio vedi infra Sezione Moduli 2.1 Attenzione alla regolarità dell’impresa In questo contesto e quali che siano le modalità operative, non può sfuggire un elemento: l’impresa prescelta dev’essere sempre in regola con una serie di requisiti. Vediamo quali. Il D.U.R.C. (acronimo del famigerato documento unico di regolarità contributiva) non è obbligatorio. Esso dev’essere richiesto solamente per i lavori edili (cfr. Circ. Min. Lav. Pub. 1 giugno 2012 n. 12, REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0010309.01-06-2012 e, per quanto non abbiano valenza scientifica ma meramente informativa, il sito istituzionale sportello unico previdenziale Informazioni sul DURC). Più del D.U.R.C. è fondamentale un altro certificato. Esiste una legge, la n. 82 del 1994, che regolamenta l’attività di servizio di pulizia. In particolare, l’art. 1, primo comma, legge n. 82/1994 stabilisce che: ”Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate “imprese di pulizia”, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”. Il successivo secondo comma specifica che un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emettersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, avrebbe definito, agli effetti della presente legge: le attività di pulizia, di disinfezione, di 140 www.condominioweb.com © disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le tali attività; la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento; le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d’affari al netto dell’IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla legge n. 82/94. Sebbene non sia stato rispettato il termine di novanta giorni, il decreto ministeriale di riferimento è il n. 274 del 7 luglio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.188 in data 13 agosto 1997. In buona sostanza: le imprese di pulizia devono essere iscritte alla Camera di commercio. Se non lo sono, l’esercizio dell’attività dev’essere considerato abusivo e di conseguenza l’imprenditore può essere soggetto a sanzioni. A dire il vero le sanzioni non sono comminate solo all’impresa ma anche al committente tant’è vero che il quarto comma dell’art. 6 l. n. 82/94, recita: “A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni”. Prima di affidare un incarico, dunque, è doveroso controllare che sia tutto in regola. In che modo? È sufficiente farsi consegnare gli estremi dell’iscrizione alla Camera di commercio o, ancor più prudentemente, una visura camerale che attesti l’attualità dell’iscrizione al momento dell’affidamento dell’incarico. Per un esempio di richiesta all’impresa di pulizie di informazioni sull’iscrizione alla C.C.I.A.A. vedi infra Sezione Moduli 2.2 Pulizia fai da te, perché sconsigliarla? In molti condomini si crede che per risparmiare qualche soldo si possa fare a meno dell’impresa di pulizia delle scale sostituendola con il più classico dei modi di risparmio: il fai da te. Attenzione, però, perché il rischio di dover fare marcia indietro è molto alto. Vediamo perché. Innanzitutto l’assemblea non può imporre a tutti i condomini di pulire, a turno, gli spazi comuni. E’ vero, non vi sono norme che vietino espressamente questa possibilità ma è la sfera di competenze della riunione dei condomini a suggerircelo implicitamente. L’assise, infatti, può occuparsi di disciplinare l’uso delle cose comuni ed in questo senso restringere le facoltà dell’uno o dell’altro ma mai imporre comportamenti positivi diversi da quelli espressamente previsti (es. pagamento oneri condominiali). In secondo luogo quand’anche tutti i condomini si trovassero concordi nel provare l’autogestione, è ricorrente, nella pratica, giungere a disservizi per mancanza di tempo da parte dei singoli per l’effettuazione concreta delle pulizie. Senza contare le così dette ripicche del genere “se Tizio ha saltato www.condominioweb.com © 141 il turno, lo salto anche io” oppure “Caio non ha pulito i box, perché dovrei farlo io?” ecc. Insomma eliminare questo servizio può creare più grane che altro. Consigliamo agli amministratori e soprattutto ai condomini di evitare di cadere nella tentazione del risparmio a tutti i costi. Un’analisi costi-benefici superficiale (del genere di quella che abbiamo appena avanzato) dovrebbe essere sufficiente per convincersi del contrario. 3. Chi sceglie il fornitore di energia elettrica o di gas? Non sono rare le occasioni in cui società che forniscono energia elettrica e gas stipulano accordi di semplice pubblicizzazione con associazioni di categoria. Fin qui, ci teniamo a evidenziarlo, nulla di illecito. L’illecito potrebbe esserci, però, nel momento in cui l’amministratore, di sua sponte, dovesse decidere di cambiare fornitore di energia. Vediamo perché. Inutile esaminare l’ipotesi in cui è l’assemblea, a maggioranza, a deliberare il cambio di fornitore. Ma v’è di più: l’assise ha altresì il potere di ratificare la scelta effettuata dall’amministratore di condominio. In tal senso, quindi, al momento dell’approvazione del rendiconto è sempre bene prendere visione delle fatture di spesa per l’energia elettrica (ma questo vale in generale per tutti i fornitori) in modo tale che si possa verificare la corrispondenza tra il fornitore prescelto o comunque esistente da sempre e quello che emette effettivamente le fatture di pagamento. Se questa è la situazione nei casi di deliberazione/ratifica dell’assemblea, le cose cambiano se l’amministratore agisce autonomamente. Due i rapporti da prendere in considerazione: a) il rapporto con l’amministratore; b) il rapporto con il fornitore. L’atto dell’amministratore e le conseguenze sul rapporto con il condominio Il provvedimento dell’amministratore (leggasi cambio del fornitore) non può essere considerato legittimo. Ciò perché, vale la pena rammentarlo, ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c., il mandatario della compagine deve “disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini”. Tali poteri di disciplina riguardano la gestione dell’ordinario, insomma dell’esistente e salvo ipotesi eccezionali (es. disdetta del contratto da parte dell’impresa di pulizie con la necessità di sostituirla fino a nuova decisione assembleare) il cambio dei fornitori non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore. In poche parole, guardando alle utenze, il ruolo del mandatario si limita alla riscossione delle quote, al pagamento delle bollette ed alla gestione ordinaria del rapporto non rientrando in questa definizione la firma d’un nuovo contratto. La “riforma”, che pur ha innovato le attribuzioni dell’amministratore non ha detto nulla sul punto, indi per cui non v’è motivo per pensare che la legge n. 220/2012 abbia innovato la materia. Sul punto è bene evidenziare un aspetto. Al momento dell’approvazione del preventivo è bene legare il singolo costo al nome di un fornitore. Il perché è presto spiegato. Se l’assemblea delibera che il costo per pulizie da mettere in preventivo è pari ad € 1.000,00 ma non dice (perché ad esempio non vi sono state delle precedenti trattative) che debba essere l’impresa Alfa ad eseguire quel lavoro, è evidente che l’amministratore, in ragione del costo preventivato si potrà ritenere libero di scegliere l’impresa che ha un costo simile se non inferiore. Se ci si fida dell’amministratore 142 www.condominioweb.com © bene, altrimenti… Ad ogni buon conto, l’amministratore che decide di propria iniziativa e non vede ratificato il proprio operato dall’assemblea, può essere soggetto, ad avviso di chi scrive, ad azione di revoca per gravi irregolarità nella gestione. Rapporto con il fornitore E’ sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela – purché si tratti di clienti domestici o di piccola impresa – senza alcun costo. La disciplina del passaggio è regolata dalla delibera AEEG n. 144/07. Qualora, invece, il passaggio fosse un venditore del mercato libero ad un altro nei 12 mesi da quando e’ stato sottoscritto il precedente contratto, allora potrebbero essere addebitati dei costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi. A questo link una scheda di approfondimento sul mercato dell’energia elettrica ed i diritti e doveri di utenti e gestori: ENERGIA ELETTRICA: UNA GUIDA 4. I rapporti con l’ente erogatore del servizio idrico Chi gestisce i rapporti con l’ente erogatore del servizio idrico? La risposta dipende dalla titolarità dei contratti. Se, come avviene nella grande maggioranza dei casi, il punto di consegna dell’acqua è rappresentato dall’allaccio all’impianto condominiale, non vi sono dubbi sul fatto che parte del rapporto con l’ente erogatore debba essere considerato il condominio. Solitamente è l’originario unico proprietario (di solito il costruttore) a stipulare il contratto con chi eroga il servizio. Ciò, però, potrebbe anche non essere avvenuto. Si pensi a quei casi d’imprese costruttrici fallite prima della consegna. Gli acquirenti, in casi del genere, sono costretti, molto spesso, a far tutto da sé; sarà compito dell’amministratore o comunque dei condomini rivolgersi alla società gestrice del servizio idrico per la stipula del contratto. In questi casi – a differenza di quelli esaminati nei paragrafi precedenti – posta la sostanziale situazione di monopolio di chi opera nelle varie aree geografiche, l’amministratore (o comunque il condomino che si attiva per l’attivazione del servizio) può agire senza una preventiva deliberazione assembleare. Più che di un potere, ad avviso di chi scrive, si tratta di un vero e proprio obbligo. L’acqua è un bene fondamentale imprescindibile per l’essere umano e comunque per l’utilizzo di unità immobiliari, a maggior ragione se destinate ad uso abitativo. L’amministratore, come dice la legge (art. 1130 n. 3 c.c.), è tenuto a garantire la normale erogazione dei servizi comuni. L’erogazione dell’acqua potabile dev’essere annoverata tra questi. Per verificare le modalità di allaccio e gli obblighi riguardanti amministratori e condomini è necessario fare riferimento ai regolamenti del servizio idrico integrato vigenti. Per quanto si tratti di atti amministrativi emessi sulla scorta di atti legislativi nazionali e regionali, e quindi, sostanzialmente uniformi, è bene verificarne il contenuto caso per caso. Qui di seguito portiamo, per esempio, il contenuto del regolamento del servizio idrico integrato valevole per la città di Milano. Al punto 2.2.3 si legge che “[…]. Nel caso di edifici costituiti in condominio, la fornitura del servizio e la misura dell’acqua potabile è effettuata, con un unico contatore, del quale, per ogni effetto di legge e di Regolamento, risponde l’Amministratore, in nome e per conto dei singoli condomini. L’Amministratore è per altro tenuto a dichiarare il numero di unità immobiliari servite. Pertanto, non saranno prese in considerazione misure effettuate direttamente dagli utenti con contatori da essi installati a valle del punto di consegna. www.condominioweb.com © 143 Nel caso di stabili per i quali non sia prescritta la costituzione dell’Amministrazione in condominio, e sempre in presenza di unico punto di consegna, occorre che i proprietari stipulino un unico contratto che deve essere sottoscritto da un solo condomino, munito di idonea delega, che ne risponde a termini di legge, ovvero richiedano singoli e distinti allacciamenti e distinti contatori […]” . Una sostanziale conferma di quanto s’è detto a livello generale. 4.1 Il contatore condominiale ed i così detti contatori di sottrazione La legge (cfr. d.lgs. 152/2006) impone l’adozione di sistemi di misura personalizzati per la rilevazione dei consumi idrici. In buona sostanza ogni unità immobiliare dev’essere dotata di un contatore in grado di permettere l’esatta misurazione del consumo. In gergo questi contatori sono detti di sottrazione. Se il consumo totale sul contatore condominiale è, ad esempio, 1000 metri cubi, i singoli contatori devono consentire di ripartirlo in proporzione al consumo effettivo d’ognuno. L’operazione non è così facile come possa credersi. Le letture dell’ente erogatore, spesso, non corrispondono con quelle dei contatori di sottrazione. Non sempre c’è corrispondenza temporale tra le rilevazioni. In questi casi molto è fatto dalla prassi vigente nel singolo condominio per la ripartizione tra i condomini di eventuali differenze tra le rilevazioni. Ad ogni buon conto, come abbiamo avuto modo di osservare nel paragrafo precedente, è il contatore condominiale quello che, per l’ente erogatore, fa fede ai fini della fatturazione del servizio, ergo dei consumi da pagare. I contatori, così detti, di sottrazione hanno rilevanza meramente interna. Esiste un metodo per rendere i contatori individuali dei contatori ufficiali? In poche parole: è possibile, come ad esempio per l’impianto di riscaldamento, rendere autonomi i singoli impianti a servizio delle unità immobiliari? La risposta è positiva ma tale “emancipazione” non è automatica come possa credersi. Prendiamo spunto sempre dal regolamento del servizio idrico integrato in vigore nel Comune di Milano. Al punto 2.2.3 è specificato che: “Nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni, nelle quali gli impianti interni siano stati idoneamente predisposti, potranno essere richiesti singoli contratti di fornitura e quindi installati singoli contatori a servizio di ciascuna unità abitativa. In tal caso, i contatori dovranno poter essere installati in batteria, immediatamente a valle dell’allacciamento stradale, in apposito locale, nell’immediata prossimità dell’allacciamento, accessibile, di norma direttamente dall’esterno, al personale del Servizio Idrico Integrato. Solo eccezionalmente, verificata l’effettiva impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento all’interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine. In ogni caso, resta a esclusivo carico dell’utente il ripristino dell’area di proprietà privata interessata dall’intervento del gestore, analogamente a quanto specificato nel successivo articolo 2.3.1”. Insomma è possibile rendersi autonomi, ma non sempre e comunque. Laddove fosse possibile suggeriamo agli amministratori di caldeggiare questa soluzione. La ripartizione del costo dell’acqua, infatti, tanto se effettuata in house, tanto se affidata ad un terzo (come pure accade in molte realtà) porta molto spesso con sé incomprensioni e litigi. Con che maggioranze deliberare la dismissione dell’impianto idrico condominiale? Evidentemente si tratta di una divisione di una parte comune e quindi, se tecnicamente possibile, sarà necessario il consenso di tutti i condomini (art. 1119 c.c.). 144 www.condominioweb.com © 5. L’amministratore e la manutenzione e la cura del giardino Per la scelta della persona (o dell’impresa) cui affidare il servizio di manutenzione e cura del giardino non corrono grosse differenze rispetto alla scelta dell’impresa di pulizie (supra Par. 2). In buona sostanza sta all’amministratore scegliere il giardiniere se l’assemblea ha solamente indicato il servizio ed il relativo costo, fermo restando il potere dell’assise di entrare nel merito della scelta, sia preventivamente, ossia indicando fin da subito a chi rivolgersi, sia successivamente deliberando la sostituzione dell’incaricato. In questi casi sarà necessario rispettare i termini di disdetta, se previsti. A differenza dell’attività di pulizia scale, chi esercita quella di giardiniere non deve possedere particolari requisiti, se non quello d’essere iscritto presso la Camera di Commercio. I pagamenti effettuati dal condominio sono soggetti a ritenuta d’acconto. Per un esempio di delibera di scelta dell’impresa di giardinaggio e di contratto per il relativo servizio vedi infra Sezione Moduli 6. L’amministratore e la piscina condominiale Parlando di piscina la prima cosa che vale la pena comprendere è se la stessa debba essere considerata un bene in comunione o in condominio. Secondo la Cassazione “affinché possa operare il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche strutturali, un bene serva al godimento di tutte le parti singole dell’edificio e sia ad esse funzionalmente collegato, si presume indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini, o soltanto da alcuni di essi, e dalla entità del collegamento e della possibile utilizzazione concreta - la contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene” (così, tra le tante, Cass. 21 dicembre 2007, n. 27145). Mancando un legame di accessorietà (godimento funzionale a quello delle unità immobiliari) il bene deve considerarsi in comunione tra i condomini, ma non in condominio. Le scale, si converrà, sono diverse dalla piscina. Le prime servono per utilizzare le unità immobiliari; la piscina, al massimo, serve a far rilassare e divertire i condomini. Sicuramente non la strumentalità di cui parla la Cassazione. Naturalmente un regolamento contrattuale (o comunque gli atti d’acquisto) che sottoponga la piscina al regime del condominio, come si suole dire, “taglierebbe la testa al toro”. La legislazione in materia di piscine condominiali, o meglio di caratteristiche costruttive ed igienicosanitarie (ai fini della costruzione o dell’adeguamento normativo), è rimessa alle regioni per cui è alle norme di ogni singola realtà regionale che bisogna guardare (cfr. Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 16 gennaio 2003). Ciò che si può dire a livello generale è che dalla piscina, quale bene in custodia dei condomini (in regime di comunione o di condominio è indifferente), può discendere una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. È utile la pena ricordare che “la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e necessita, per www.condominioweb.com © 145 la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (per tutte, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550, Cass. 7 aprile 2010, n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811) ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 6 sez., ord. 11 marzo 2011, n. 5910), salva comunque la possibilità di valutare in concreto l’apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi” (Cass. 30 agosto 2013, n. 20001). Un esempio, come al solito, può essere d’aiuto per comprendere come agire. Caso pratico Tizio, amico di Caio che è proprietario di un’unità immobiliare nel condominio Alfa, camminando nei pressi della piscina, per giocare prende la rincorsa e si tuffa non accorgendosi che non c’era acqua. Il salto gli provoca diverse fratture. Tizio chiede i danni. In caso del genere, salvo dimostrazione da parte del condominio della presenza di tutte le cautele utili ad evitare il danno (es. cartelli ben visibili, delimitazioni, divieti d’accesso, ecc.) tali da far ricadere la colpa dell’accaduto sul danneggiato stesso o, comunque, su un evento nemmeno minimamente prevedile, la compagine andrà sicuramente incontro ad una condanna. L’amministratore, di par suo, potrebbe essere chiamato in causa dai condomini per non aver predisposto tutto quanto necessario a evitare il fatto. L’amministratore, infatti, quale legale rappresentante dei condomini, assume la responsabilità e la custodia delle parti comuni (cfr. Cap. XI). Se il condominio si avvale di un bagnino, esso deve avere i requisiti prescritti dalla legge, vale a dire il brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (www.salvamento.it). Per ciò che concerne la deliberazione dei servizi di pulizia e assistenza all’uso della piscina e le relative scelte, vale quanto detto con riferimento alle imprese di pulizia e giardinaggio (supra Parr. 2 e 5), fermi restando gli specifici requisiti professionalizzanti per le pulizie e i bagnini. In particolare l’impresa di pulizie della piscina, essendo qualificabile alla stregua di un’impresa di pulizie, deve possedere i requisiti di cui alla legge n. 82/94. 7. L’amministratore ed il costruttore dell’edificio: rinvio L’amministratore intrattiene rapporti anche con il costruttore dell’edificio. Due le tipologie di rapporto ipotizzabili: a) il costruttore-venditore resta condomino ed in tal caso esso dovrà essere trattato come qualunque anche comproprietario (salvo particolari indicazioni contenute nei regolamenti, indicazioni che potrebbero essere impugnate in giudizio dai condomini se vessatorie); b) per questioni attinenti l’edificazione dello stabile. Il costruttore, infatti, è responsabile verso il condominio ed i singoli condomini ai sensi dell’art. 1669 c.c. In buona sostanza responsabilità extracontrattuale per difformità, vizi e gravi difetti dell’opera. Per un esame della fattispecie si rinvia a quanto già detto (cfr. supra Cap. IV). Per la responsabilità biennale contrattuale, ex art. 1667 c.c., unici legittimati ad agire sono i condomini, perché sono essi, e non l’amministratore, parti del contratto con il costruttore. 146 www.condominioweb.com © 8. La gestione del portico aperto ed i rapporti con l’amministrazione comunale Tanti, tantissimi condominii sono dotati di portici utilizzabili anche per il pubblico transito. Si tratta di situazioni in cui chiudere quella parte di edificio per consentire un utilizzazione esclusivamente condominiale può portare all’opposizione del Comune per la presenza di una servitù di uso pubblico. Questo genere di servitù può essere costituito in due modi: a) per disposizione espressa al momento della costruzione dell’edificio; b) per la così detta dicatio ad patriam, ossia per il comportamento del proprietario che ha messo i portici (o una parte di proprietà esclusiva) a disposizione della collettività per lungo tempo. Quanto alla prima ipotesi, la legge n. 1150/42 pone in capo ai comuni la facoltà di prevedere che i portici (o le aree private più in generale) possano essere sottoposte a pubbliche servitù. Recita l’art. 7 della summenzionata legge: “Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente: 1) (…); 2) (…); 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 4) (…); 5) (…); 6) (…)”. In questi contesto, il secondo comma dell’art. 40 della stessa legge recita: “Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù“. Quanto al punto b), la Cassazione, non solo una volta, ha affermato che la dicatio ad patriam ”quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l’esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale ovvero ablatorio, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives” indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima (v. Cass. n. 1072-88-S. U., n. 5262-93, n. 10574-94, n. 3117-95, n. 15111-200, n.875-2001, n. 6924-2001, n. 7481-2001)” (Cass. 12 agosto 2002 n. 12167). La differenza sta tutta nel regime delle spese. Mentre per la servitù costituita per espressa previsione del Comune, è su quest’ultimo che gravano determinate spese, nel caso di servitù costituita per dicatio ad patriam, non vi sono disposizioni in merito e quindi gli oneri devono essere considerati a carico del proprietario. Sui portici, quasi sicuramente ogni atto d’acquisto o comunque licenza di costruire www.condominioweb.com © 147 o piano regolatore contiene delle disposizioni in merito all’esistenza di servitù di uso pubblico. Se esistenti, l’amministratore può sollecitare gli interventi di cui al succitato art. 40. Per un esempio di richiesta dell’amministratore al Comune degli interventi in relazione alle servitù di uso pubblico vedi infra Sezione Moduli 9. L’amministratore e la pubblica amministrazione Nell’ambito della gestione di un condominio non è raro che l’amministratore debba confrontarsi con la pubblica amministrazione. La necessità di ottenere le autorizzazioni per l’esecuzione d’interventi edilizi, le richieste d’intervento per il caso di violazioni dei regolamenti di polizia urbana ed in generale ogni questione che riguarda le parti comuni e che rende necessario entrare in contatto con i pubblici uffici. Tranne qualche rara eccezione (il riferimento è soprattutto ad alcuni gestori del servizio idrico) non esistono canali dedicati a trattare questioni riguardanti il condominio. Insomma l’amministratore, al pari di un qualunque altro utente, deve confrontarsi con l’amministrazione nei modi e tempi del normale cittadino. In questo contesto suggeriamo di mantenersi sempre costantemente aggiornati sulle iniziative che gli enti pubblici pongono in essere per migliorare il rapporto con l’utenza e cercare di ridurre al minimo le sgradevoli e snervanti code d’attesa. In tal senso prendiamo come esempio il sistema di fissazione di appuntamenti via internet dell’agenzia delle entrate (Prenotazione degli appuntamenti tramite internet). 10. L’amministratore ed il fisco: rinvio Per ciò che concerne le problematiche legate ai rapporti tra condominio e fisco e quindi anche con l’amministratore, rinviamo al prosieguo per una trattazione dettagliata dell’argomento (infra Cap. IX). 11. L’amministratore ed i condominii confinanti Caso pratico L’assemblea del condominio Alfa delibera opere di rifacimento della facciata e dei muri esterni dell’edificio. Su uno dei lati vi è un palazzo Beta meno alto di qualche piano. Per rifare quella parte della facciata, quindi, è necessario posizionare l’impalcatura sul lastrico solare di quell’edificio. L’amministratore del condominio Alfa, quindi, deve prendere contatto con i proprietari o con il suo omologo del palazzo Beta per concordare il da farsi. Quella appena descritta rappresenta una di quelle classiche ipotesi di necessità di accedere al fondo (il termine riguardo tanto quelli agrari quanto quelli urbani) del vicino per l’esecuzione di opere manutentive. La norma di riferimento è l’art. 843 c.c., rubricato Accesso al fondo, che recita: “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale”. 148 www.condominioweb.com © Si tratta di uno dei doveri gravanti sui proprietari: non impedire che i propri vicini possano eseguire le opere di manutenzione della loro proprietà eventualmente anche attraverso l’accesso ai fondi altrui. La norma detta un principio molto generico: guardare all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, quindi, è più che utile. In una delle ultime sentenze rese in materia (si tratta di un pronunciamento conforme ai precedenti), la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che “ai sensi dell’art. 843 cod. civ., il proprietario deve permettere l’acceso e il passaggio sul suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune: se è vero che, ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 843 cod. civ., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell’ingresso e del transito (Cass. 28234/2008), nondimeno il giudice deve comunque verificare i presupposti che legittimano il proprietario ad accedere al fondo altrui. Ed invero, colui contro il quale si chiede l’accesso può opporre a difesa del diritto di proprietà la mancanza della legittimazione o delle condizioni dell’azione o ancora la illiceità dell’opera (Cass. n. 2249/1957, in Giust. civ. 1957, 1^, 1499). “ (Cass. 5 aprile 2011 n. 7768). Per capire se è richiedibile l’accesso al fondo del vicino, quindi, è necessario domandarsi: per l’esecuzione delle opere è necessari dover entrare nella proprietà altrui oppure è possibile agire altrimenti? Chiaramente l’alternativa non dev’essere particolarmente gravosa o pericolosa. La norma in esame parla anche d’indennità: quando dev’essere corrisposta? La questione non è affatto chiara. Sul punto, dicono i giudici di Cassazione, in una sentenza che ha egregiamente fotografato la situazione, “si rilevano due opposte correnti di pensiero, a cui fanno capo due differenti orientameli giurisprudenziali, […]: l’una ritiene che l’indennità debba essere liquidata solo in caso di danni, poiché l’accesso al fondo del vicino, per la esecuzione di un’opera, permette implicitamente che l’accesso sia accompagnato dal deposito di cose strumentali all’esecuzione dell’opera, con il conseguente obbligo del depositante di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello status quo ante, di tal che collega l’indennità all’ipotesi di danni ulteriori oltre quelli connessi alla semplice occupazione del suolo; l’altra ritiene che l’obbligo imposto dall’art. 843 c.c., al proprietario di consentire al vicino l’accesso al suo fondo per la costruzione o riparazione di un’opera e la corrispondente facoltà riconosciuta al vicino di accedere al fondo attiguo allo stesso fine, hanno natura di limitazioni legali della proprietà e intende, invece, l’indennità come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi dell’occupazione. Orbene, atteso che la dottrina dominante considera l’obbligo del proprietario di consentire l’accesso o il passaggio del vicino come espressione di un’obbligazione propter rem, appare più confacente alla lettera della legge, considerare l’espressione “indennità” in riferimento ad un danno provocato da liquidarsi in via equitativa, fermo restante l’obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita” (così Cass. 27 gennaio 2009 n. 1908). Naturalmente le parti, in materia d’indennità, possono regolarsi nel modo che ritengono più opportuno. Alle volte i condominii che devono consentire l’accesso per l’esecuzione di opere su fondi altrui preferiscono che al posto del denaro gli sia corrisposto un indennizzo in natura (es. esecuzione di piccoli interventi manutentivi). Insomma le parti sono libere di accordarsi nel modo che ritengono più opportuno. Per un esempio di richiesta dell’amministratore al proprietario del fondo vicino per chiedere l’accesso per l’esecuzione opere di manutenzione vedi infra Sezione Moduli 12. L’amministratore ed i creditori del condominio www.condominioweb.com © 149 Se il condominio accumula debiti, potete starne certi, prima o poi i creditori “verranno a bussare alla porta”. Constatazione fin troppo banale. Che cosa fare per agire nel modo migliore per tutelare l’interesse del propri assistiti e, legge lo impone, mantenere, per quanto possibile, un comportamento corretto con la controparte? Vale la pena tenere distinte due ipotesi: a) il caso di possibilità di pagamento in poco tempo; b) il caso di conclamata morosità difficilmente risolvibile in poco tempo. Nella prima ipotesi il modo migliore per risolvere la situazione è parlare con il creditore. Molti potrebbero dire: “Non disturbare il can che dorme”: Vero, ma un debitore, proprio perché in difetto, non può e non deve nascondersi dietro un dito (leggasi dimenticanze altrui). Se esiste una fattura, questa fattura è scaduta e bisogna pagarla, se si hanno buoni rapporti con il creditore o comunque se si è ai primi approcci, perché dover dare l’impressione di essere dei mal pagatori? A fattura scaduta deve corrispondere un pagamento. Se non è possibile farlo con i tempi consueti, non fate in modo che il creditore debba intimarvi formalmente il pagamento. Se lo conoscete è sapete che è lui, periodicamente a farsi vivo per il versamento degli importi, attendete che lo faccia e spiegategli con chiarezza la situazione. Se, invece, non intercorre questa prassi, siate voi a contattarlo per spiegargli la situazione. Difficilmente chi sa che deve pazientare qualche giorno, al massimo poche settimane, intraprenderà un’azione legale per recuperare ciò che l’avere pazienza gli consegnerà senza alcuno sforzo. Insomma se vi sono gli spiragli di una veloce soluzione della questione, concordare con la controparte un piano di rientro è la cosa migliore. Ci sono, poi, quei casi in cui l’amministratore sa che non potrà pagare nei termini concordarti ma che non è nemmeno utile provare ad ottenere una dilazione. In casi del genere è necessario sapere che cosa dicono le norme per sapere esattamente quale può essere la situazione da affrontare. Ai sensi dell’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. l’amministratore […] è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Ciò perché, a stabilirlo è il secondo comma del medesimo articolo I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In breve: chi ha pagato, almeno in prima istanza, non rischia nulla. Chi è moroso deve sapere che l’amministratore non è tenuto a mantenere il segreto su questo aspetto, anzi, se richiestogli deve comunicare ai creditori i nomi dei morosi. Resta fuori da questa disamina il caso dell’amministratore che ritiene di non dover pagare perché il considera il creditore nel torto; in questi casi i rapporti vanno gestiti nell’ambito di un rapporto pre-contenzioso. Insomma guardando alla vicenda preparandosi ad affrontare una causa, senza dimenticare però, il vecchio adagio “meglio un triste accordo che una causa vinta”. In poche parole: è sempre necessario fare una valutazione complessiva dei rischi cui si va incontro affrontando un contenzioso per decidere il da farsi. L’assistenza di un legale può essere utile ma ancora più utile, anzi necessario è affrontare la questione in assemblea (sul ruolo dell’amministratore in relazione al contenzioso condominiale vedi infra Par. 19). Per un esempio di richiesta del nome dei condomini morosi e loro comunicazione vedi infra Sezione Moduli 150 www.condominioweb.com © 13. Il decreto ingiuntivo contro il condominio e il ruolo dell’amministratore Che cosa deve fare l’amministratore quando gli viene recapitato un decreto ingiuntivo contro il condominio? Se si tratta di spese deliberate, insomma di costi consolidati e mai contestati, l’unica soluzione è quella di convocare un’assemblea per la valutazione della situazione. A quel punto i condomini potranno disinteressarsi della questione, visto che l’azione dovrà essere inizialmente diretta contro i morosi, oppure decidere di saldare il debito (con la creazione di un fondo ad hoc) per poi risolvere la situazione all’interno del condominio. In ogni caso è sempre bene che l’amministratore faccia deliberare all’assemblea se opporsi o meno al decreto ingiuntivo perché questa materia è tra quelle non chiaramente collocabili tra quelle in cui l’amministratore può procedere d’ufficio o quelle in cui necessita della preventiva autorizzazione assembleare (infra Par. 19). Vale la pena ricordare che tutte le somme richieste con il decreto ingiuntivo (spese legali, registrazione del decreto, ecc.) devono essere corrisposte dai morosi perché è a causa loro che il creditore ha dovuto agire in giudizio. 14. La comunicazione del decreto ai morosi ed il caso di mancanza di contestazioni da parte del condominio Se l’assemblea decide di non fare opposizione e di non costituire fondi ad hoc, per ripianare la situazione, la “patata bollente” viene scaricata sui morosi. Sono loro che, com’è normale che sia, in prima istanza subiranno le conseguenze del loro stesso inadempimento (cfr. supra Par. 11). L’amministratore, per far sì che gli stessi possano decidere che cosa fare in merito al pagamento, dovrà comunicargli l’esito della decisione assembleare (naturalmente ciò non è necessario se i morosi erano presenti in assemblea). 15. L’amministratore ed il fallimento di uno dei condomini Nel momento in cui un condomino fallisce (solo gli imprenditori possono fallire, vedi R.d. n. 267/42, così detta legge fallimentare), tutti i rapporti economici facenti capo su di esso entrano nell’ambito di una più ampia disciplina collettiva volta alla soddisfazione dei creditori: il fallimento, per l’appunto. In questo contesto il referente dei rapporti con il condominio non è più il proprietario dell’unità immobiliare ma il curatore. E’ ad esso che bisogna fare riferimento per convocazioni assembleari, comunicazioni, ecc. (cfr. art. 42 l. fall.). Chiaramente se l’unità immobiliare è destinata ad abitazione del fallito, egli, che continuerà a poterla utilizzare (cfr. art. 47 l. fall.), dovrà rispettare il regolamento come un qualunque condomino. Che cosa accade con riferimento agli oneri condominiali? Al riguardo la legge n. 220/2012 (la riforma del condominio) all’art. 30 specifica che: “I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure www.condominioweb.com © 151 concorsuali”. Che cosa deve intendersi per spese prededucibili? Ai sensi del secondo comma dell’art. 111 l. fall.: “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)” Chiaramente per poter ottenere quando dovuto l’amministratore, come si dice in gergo, dovrà insinuarsi nello stato passivo del fallimento. Si tratta, al pari di un’azione di recupero del credito, di un’attività che dev’essere considerata ricompresa tra quelle esercitabili senza preventiva autorizzazione assembleare (infra Par. 19). Per un esempio di richiesta di ammissione allo stato passivo vedi infra Sezione Moduli 16. L’amministrazione, i reati contro le parti comuni ed i poteri di iniziativa Che cosa può fare l’amministratore nel caso di reato contro le parti comuni? Il mandatario può sporgere denuncia-querela? Al riguardo, almeno stando a quanto detto dalla Cassazione, “laddove vittima del reato sia un soggetto collettivo quale è il condominio è necessaria la querela della totalità dei componenti nella sua espressione istituzionale. Inoltre è da escludere che il singolo condomino possa esercitare una facolta’ di questo genere con riferimento alla propria quota millesimale delle parti comuni dell’edificio” (Cass. pen. 18 febbraio 2011 n. 6197). Si tratta di una pronuncia che non passa esente da critiche. Il condominio è noto, non è una persona giuridica, ciò vuol dire che non si possono distinguere una posizione giuridica del condominio ed una dei condomini Spogliare i condomini del diritto di agire, anche per via penale, per un danno subito ad una cosa di loro proprietà, quindi, significa negargli la possibilità di tutelare i propri diritti. Per i reati perseguirli d’ufficio il problema, dal punto di vista pratico, non si pone poiché l’accertamento della rilevanza penale del fatto potrà andare avanti al di là della presentazione della querela. E per quelli perseguibili a querela? Si pensi ad un danneggiamento consistente nell’imbrattamento di un muro (art. 635 c.p.) di un edificio senza alcuna rilevanza storico artistica. In questo caso, stando a quanto detto dalla Cassazione, la querela dovrebbe essere presentata dall’amministratore. se la presentasse un condomino ed i danneggiatori fossero identificati, il processo non potrebbe andare avanti per mancanza della così detta condizione di procedibilità (mancanza della querela da parte dell’amministratore, art. 129 c.p.p.). Ad avviso di chi scrive ci sono argomenti sufficienti per ritenere legittimati anche i condomini, al di là di quanto affermato dalla Corte di Cassazione. Prudenza impone, tuttavia, di non poter trascurare quanto detto dagli ermellini. Per un esempio di querela per reati contro le parti comuni vedi infra Sezione Moduli 17. L’amministratore e la vendita delle parti comuni La decisione di cedere una parte comune dell’edificio (se ciò è tecnicamente possibile) spetta ai condomini, i quali la possono assumere solamente se sono tutti d’accordo. Si pensi alla cessione dell’alloggio del portiere, alla vendita del diritto di superficie del lastrico solare ed in genere alla 152 www.condominioweb.com © costituzione di diritti reali di godimento (es. uso, usufrutto). In questi casi il ruolo dell’amministratore è quello di mero agevolatore: egli potrà convocare assemblee, suggerire soluzioni, eventualmente farsi delegare a dare mandato ad un’agenzia immobiliare, ma solamente se, si ribadisce, v’è il consenso di tutti i condomini. L’amministratore può, inoltre, munito di procura speciale, rappresentare i condomini in tutti gli atti dispositivi dei diritti sulle parti comuni. Questi compiti rappresentano un’extra rispetto alla sua attività istituzionale ed il relativo compenso, quindi, deve essere oggetto di pattuizione tra le parti. L’assemblea, stante la natura personale di queste vicende, non ha alcun potere in merito a meno che il verbale sia sottoscritto da tutti i condomini e dall’amministratore; in tal caso esso deve essere considerato alla stregua di un accordo collettivo, ossia di un contratto. 18. I rumori da edifici limitrofi ed i poteri dell’amministratore L’amministratore, lo s’è detto, è il mandatario dei condomini con compito di gestione e conservazione delle parti comuni. Egli deve porre in essere tutte quelle azioni utili finalizzate a ciò; lo può fare di propria iniziativa e/o su impulso dell’assemblea. Che cosa può fare l’amministratore se dagli edifici limitrofi provengono rumori fastidiosi se non addirittura intollerabili? Si pensi al condominio che ha al fianco una scuola di danza, una sala da ballo, una discoteca, ecc. Che cosa può fare il mandatario per migliorare la situazione? Partiamo dal dato certo: difficilmente l’amministratore potrà agire per far cessare le immissioni intollerabili con un’azione inibitoria ex art. 844 c.c. Motivo: non sono le parti comuni ad essere danneggiate in tal senso ma i condomini. L’azione per tutelare il diritto al riposo o comunque il diritto ad una vita più tranquilla sono prerogative dei singoli che non riguardano le parti comuni. Ciò non toglie che l’amministratore possa farsi carico di una sorta di onere di segnalazione dei fatti alle competenti autorità. Va ricordato, infatti, che l’art. 674 del codice penale, che riguarda il disturbo delle riposo e delle occupazioni delle persone, è reato per il quale si procede d’ufficio e rispetto al quale chiunque può procedere con una segnalazione alla forza pubblica. Insomma almeno in questo senso l’amministratore può essere d’aiuto ai condomini. Per un esempio di segnalazione alla pubblica autorità di rumori intollerabili dagli edifici limitrofi vedi infra Sezione Moduli 19. L’amministratore ed i rapporti con il portiere Più che un terzo, il portiere è un dipendente del condominio ma comunque, a meno che non sia condomino, egli non può essere considerato come un partecipante alla compagine. Da qui la decisione di trattare questo argomento in questo capitolo. Sull’assunzione rinviamo al capitolo X, in quanto, salvo particolari disposizione del regolamento, è compito dell’assemblea decidere sulla istituzione del servizio di portierato. Ciò detto, non sorgono dubbi sul fatto che l’amministratore, ai fini dell’individuazione della controparte “fisica” del portiere, debba essere considerato il datore di lavoro. Sicuramente dev’essere considerato tale ai fini del rispetto delle norme previdenziali: www.condominioweb.com © 153 “l’amministratore di condominio, per la sua stessa qualità, assume al lavoro personale dipendente nell’interesse del condominio, che per delega amministra, ed in propria persona, egli, che contrae verso il personale le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, di conseguenza, risponde penalmente dell’inadempimento degli oneri contributivi e previdenziali al cui adempimento è tenuto” (Cass. 29 dicembre 1973 n. 9814 in Codici dell’edilizia, locazioni condominio, 437). Di ciò v’è conferma anche in una circolare ministeriale di qualche anno dopo, nella quale, in materia di sicurezza sul lavoro, s’è specificato che “ai fini dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall’articolo 1, comma 3, (d.lgs. n. 626/94 n.d.a.) il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’Amministratore condominiale protempore” (Min. Lav. Circ. 5 marzo 1997, n. 28). A seguito dell’approvazione del d.lgs n. 81/08 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), il Ministero del Lavoro ha emesso una nota di chiarimento dell’ambito applicativo del succitato decreto rispetto al condominio (Nota Ministero del Lavoro). Si scopre così, ad esempio, che nel caso di presenza di portiere non è necessario redigere il documento di valutazione dei rischi, in quanto “con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III”. Ad ogni buon conto, al di là delle nozioni base che ogni amministratore deve possedere in relazione alla sicurezza sul lavoro in ambito condominiale, vista la complessità della materia è bene farsi affiancare da un consulente del lavoro per evitare d’incorrere in inadempienze ed errori delle quali il mandatario, come s’è detto, è ritenuto responsabile. Quale datore di lavoro l’amministratore, se ne ricorrono le condizioni (es. gravi inadempienze, quali assenze ripetute ed ingiustificate, comportamenti penalmente rilevanti, ecc.), può licenziare il portiere. Al riguardo, secondo la Cassazione, “il licenziamento del portiere di un edificio condominiale disposto dall’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 n. 2 c.c., non esclude il potere dell’assemblea dei condomini - la quale sia intervenuta sul medesimo oggetto su richiesta dell’amministratore per ratificarne l’operato - di revocare il licenziamento stesso” (così Cass. 13 agosto 1985 n. 4437 in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 8-9). Come dire: l’ultima parola spetta sempre all’assemblea (infra Cap. X) 20. L’amministratore ed il contenzioso “endo-condominiale” ed “esocondominiale” In molti libri sul condominio si usa dedicare un capitolo intero al contenzioso condominiale. In questa guida pratica non ne abbiamo intravisto la necessità. Abbiamo parlato e parleremo di contenzioso assieme alle altre materie cui è strettamente legato. L’amministratore deve riscuotere i crediti dei condomini e può farlo anche tramite un’azione giudiziaria: ne abbiamo parlato nel capitolo IV specificamente dedicato al tema. Lo stesso faremo per le azioni di revoca dell’amministratore e via discorrendo. In questo paragrafo, inserito nel capitolo dei rapporti con i terzi, quindi, ci occuperemo di comprendere 154 www.condominioweb.com © a livello generale, i poteri dell’amministratore nel contenzioso contro uno dei condomini o contro un terzo. In fondo quando la compagine agisce contro un condomino, anche se si tratta di un contenzioso interno, il comproprietario è la controparte come lo è un terzo. I termini endo-procedimentale, ed eso-procedimentale – mutuati dalla dottrina amministrativistica – sottolineano il carattere interno (endo, contro i condomini) ed esterno (eso, contro terzi) del contenzioso. Entro che limiti l’amministratore può agire contro un condomino o contro un terzo di propria iniziativa e quando, invece, deve avere la preventiva autorizzazione assembleare? Entro che termini l’amministratore può resistere in giudizio ad una domanda di un condomino o di un terzo e quando, invece, deve avere la preventiva autorizzazione assembleare? La norma di riferimento è l’ art. 1131 c.c., rubricato Rappresentanza, che recita: Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore deve fare rispettare il regolamento di condominio? Egli potrà agire in giudizio contro il condomino inadempiente (sul punto tuttavia, vedi infra Cap. X). L’amministratore deve ottenere il rispetto della servitù di passaggio a favore del condominio sul fondo servente? Idem, in quanto si tratta di atto conservativo. La controparte del condominio, prima ancora di iniziare una lite propone una transazione? L’amministratore potrà accettarla o respingerla solamente a seguito di apposita delibera assembleare di decisione in merito perché non rientra tra i suoi poteri ex art. 1130 c.c. quelli di transigere sulle liti (per i quorum cfr. art. 1136, quarto comma, c.c.). Si vuole ottenere lo spostamento della servitù da un luogo all’altro? L’amministratore non ha potere di agire in quanto la controversia investe direttamente l’esistenza del diritto. Insomma le azioni attive e passive che si fondano sull’art. 1130 c.c. possono essere iniziate e contrastate dall’amministratore senza consenso dell’assemblea. A dire il vero sulle azioni passive la querelle è stata lunghissima e non ha ancora una soluzione definitiva. In breve: per molti anni s’è detto che la legittimazione passiva dell’amministratore di condominio non incontra limiti e che i rapporti con il condominio non inficiano la sua capacità di stare in giudizio, ma al massimo possono comportare l’azione di revoca e responsabilità ex art. 1129 c.c. (cfr. ex multis Cass. 9 dicembre 2009 n. 25766). Quest’orientamento, sebbene maggioritario, non era unanime s’è vero, com’è vero, che leggendo le pronunce di Cassazione sull’argomento, si trovano anche prese di posizione critiche rispetto all’orientamento dominante: “in quanto basato su una interpretazione dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. che non tiene conto della ratio ispiratrice di tale norma, la quale è diretta a favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli, invece di citare tutti i condomini, di notificare la citazione all’amministratore. Nulla, invece, nella norma in questione giustifica la conclusione secondo la quale l’amministratore sarebbe anche autorizzato a resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea” (così Cass. 24 novembre 2004 n. 22294). In questo contesto, nell’agosto 2010, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno scelto una soluzione in grado di scontentare tutti. In sostanza per gli ermellini, nelle materie esulanti www.condominioweb.com © 155 da quelle indicate nell’art. 1130 c.c., “l’amministratore di condominio , in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione” (Cass. SS.UU. 6 agosto 2010 n. 18331). Il problema principale, hanno detto i primi commentatori della sentenza, è rappresentato dal fatto che le Sezioni Unite hanno creato diritto e non si sono limitate ad interpretarlo. Dove sta scritto che l’amministratore possa agire salvo ratifica? Da nessuna parte. Il problema non è solamente questo, aggiungiamo noi. La sentenza nel delineare l’ambito applicativo dei principi espressi è stata chiarissima: essa non riguarda quelle controversie “per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonchè a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. […]”(Cass. SS.UU. 6 agosto 2010 n. 18331). Il problema è che ci sono sentenze, anche di Cassazione, successive a questa delle Sezioni Unite, secondo le quali anche per l’appello o il ricorso per Cassazione in giudizi riguardanti, ad esempio atti conservativi, (materia pacificamente inserita tra quelle con autonoma rappresentanza ex art. 1130 c.c., cfr. su tutte Cass.9 dicembre 2009 n. 25766) si richiede la successiva autorizzazione assembleare ad impugnare. Lo stesso è stato detto in relazione alle cause riguardanti impugnazione delle delibere assembleari. Insomma, la situazione è tutt’altro che certa e l’amministratore di condominio, salvo praticamente il caso del decreto ingiuntivo e delle azioni attive di cui all’art. 1130 c.c., rischia sempre di vedersi contestata la carenza di legittimazione passiva. Chiaramente non si devono assecondare gli errori interpretativi: agire secondo legge non vuol dire agire secondo quello che dicono le sentenze. Certo è che quanto meno per comune senso di prudenza non le si possono ignorare. Valutare la situazione concreta, magari con l’ausilio del legale di fiducia del condominio, è condizione imprescindibile per un corretto modo d’agire. Tuttavia, anche per trasparenza nei confronti della compagine (es. per la scelta del legale, per valutare le opportunità di transazione, ecc.) oltre che per una forma di maggior tutela della propria posizione, è sempre bene far deliberare dall’assemblea sul da farsi e quindi farsi autorizzare a resistere in giudizio o ad appellare una sentenza, prima di farlo. 21. L’amministratore ed il procedimento di mediazione Prima d’ogni cosa è necessaria una breve premessa. Mentre si approvava la riforma del condominio, la Corte Costituzionale (sent. n. 272/2012) dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della mediazione. Dopo qualche settimana dall’entrata in vigore della riforma, il così detto decreto del fare (d.l. n. 69/2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98), sia pur in via sperimentale per quattro anni, ha reintrodotto l’obbligatorietà del procedimento quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Insomma qui di seguito ci approcceremo ad una norma nata inutile ma tornata di grande attualità sia pur con delle piccole imprecisioni che avremo cura di evidenziare e correggere. Premessa terminata. Se la situazione per le cause condominiali è incerta, quella delineata dal legislatore della riforma in relazione ai procedimenti di mediazione e fin troppo ingessata. Vediamo perché. 156 www.condominioweb.com © La legge n. 220/2012 ha inserito nelle disposizioni di attuazione del codice civile l’art. 71-quater specificamente destinato a disciplinare il procedimento di mediazione in materia condominiale. Una norma senza dubbio utile se si considera che in sede di prima interpretazione del d.lgs. n. 28/2010 (quello che disciplina la mediazione obbligatoria) non era chiaro che cosa dovesse intendersi per mediazione in materia condominiale e quali fossero i poteri di amministratore, assemblea, ecc. Nozione di controversia in materia di condominio ai fini del procedimento di mediazione Ai sensi dell’art. 71­-quater, primo comma, c.c. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, (oggi comma 1-bis, vista la dichiarazione d’incostituzionalità del primo comma n.d.A.) si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. Il condomino vuole impugnare la delibera? E’ necessario esperire il tentativo di mediazione. Il condomino vuole richiedere il rimborso di spese di gestione urgenti ex art. 1134 c.c.? Idem. L’amministratore deve agire in giudizio per far rispettare il regolamento di condominio? Come sopra. Il condominio vuol fare causa all’impresa esecutrice d’interventi manutentivi? Trattandosi di contratto d’appalto la materia è sottratta all’obbligatorietà del tentativo; tuttavia se si tratta di azione ex art. 1669 c.c. (ossia di azione extracontrattuale per gravi difetti dell’immobile), trattandosi di atto conservativo il tentativo dovrebbe essere considerato obbligatorio. Usiamo il condizionale perché si tratta di una nostra interpretazione della norma. Per espressa disposizione di legge (cfr. art. 5 d.lgs. n. 28/2010) sono sottratti all’obbligatorietà i ricorsi per decreto ingiuntivo e quelli d’urgenza, cautelari e camerali (leggasi richiesta sospensione delibera e procedimenti di nomina e revoca dell’amministratore). Organismo di mediazione cui rivolgersi Viene introdotta una sorta di competenza territoriale: La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato (art. 71-quater, secondo comma, disp. att. c.c.). La circoscrizione territoriale coincide con l’intero territorio per il quale è competente un determinato Tribunale. Per Rho, ad esempio, il Tribunale competente è Milano ma se l’organismo ha sede in quel paese, la domanda può essere presentata anche lì. Non a Pavia, però, dove esiste un altro Tribunale. Ruolo dell’amministratore nel procedimento di mediazione Ai sensi dell’art. 71-quater, terzo comma, disp. att. c.c. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Qui iniziano le contraddizioni. Vediamo perché. Si supponga che l’amministratore deve far rispettare il regolamento di condominio. Per farlo potrebbe agire in giudizio senza autorizzazione assembleare. Tuttavia, siccome l’azione giudiziale è subordinata al tentativo di mediazione, l’amministratore deve farsi autorizzare dall’assemblea a promuoverlo. Insomma per chiedere una condanna l’amministratore può fare da se, per chiedere stragiudizialmente di rispettare il regolamento, no. E se l’assemblea non raggiungesse il quorum deliberativo necessario? Davvero potrebbe considerarsi stoppata l’azione giudiziale e quindi l’adempimento di un obbligo imposto dalla legge (l’osservanza del regolamento)? Lo stesso dicasi, nel caso contrario e con i dovuti aggiustamenti, per l’impugnazione della delibera da www.condominioweb.com © 157 parte di un condomino. Ad avviso di chi scrive la norma dev’essere interpretata tenendo conto della rappresentanza legale di cui all’art. 1131 c.c. (supra Par. 20): in poche parole l’amministratore può attivare il procedimento di mediazione e vi può partecipare come parte invitata, senza preventiva autorizzazione assembleare in tutti quei casi in cui può agire e resistere in giudizio nello stesso modo. La decisione sulla mediazione Una cosa è partecipare alla mediazione, altra dover decidere sull’eventuale accordo. In tal caso, poiché il mediatore non è un giudice e l’accordo non è una sentenza, ma per l’appunto un’intesa tra i soggetti intervenuti nel procedimento, è bene che l’amministratore veda ridotto il proprio ruolo a mero portavoce della volontà assembleare. Così, ai sensi del quinto comma dell’art. 71-quater disp. att. c.c., è previsto che: “La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata”. Gli altri commi si occupano di disciplinare gli aspetti pratici in relazione alla durata delle mediazione ed alle tempistiche di convocazione dell’assemblea condominiale. Il procedimento non può durare più di tre mesi (art. 4 d.lgs n. 28/0). Il decreto del fare, intervenendo sul d.lgs n. 28, ha previsto la necessità di farsi assistere ad un legale. Non è chiara la sanzione nel caso di mancanza del legale ma è chiaro che se tutte la parti sono assistite da un avvocato e se tutti legali firmano quell’accordo, allora il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo (al pari di una sentenza o di un decreto ingiuntivo definito o provvisoriamente esecutivo). 158 www.condominioweb.com © Capitolo 9. L’amministratore ed il fisco. Premessa Un’annotazione di carattere generale che si susseguirà nei prossimi paragrafi. Le guide dell’agenzia delle entrate sui vari argomenti in esame, e comunque le pagine web informative di quell’ente rivestono carattere di grande utilità, per la capacità di sintesi e completezza d’informazione. Spiegando gli adempimenti fiscali, quindi, s’è deciso d’inserire il link di riferimento in modo tale da poter avere un riscontro immediato anche in relazione a variazioni tecniche e normative che possono avvenire nel corso del tempo e che in materia fiscale sono all’ordine del giorno. 1. Il pagamento delle ritenute d’acconto Il testo normativo di riferimento quando si parla di ritenuta d’acconto è il d.p.r. n. 600/73. In particolare all’art. 23 è affermato che Gli enti e le società indicati nell’art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta (art. 23, primo comma, d.p.r. n. 600/73). Il sostituto d’imposta, in sostanza, è il soggetto cui la legge demanda il compito di effettuare una trattenuta sui compensi (la così detta ritenuta d’acconto) che avrà poi l’obbligo di versare nelle casse dello Stato. Nulla di più di una misura sicuramente gravosa per il cittadino onerato da tale incombenza, tuttavia ritenuta necessaria per frenare l’evasione fiscale. La definizione legislativa è contenuta nel d.p.r. n. 600/73, e nello specifico nell’art. 64, che recita: “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto” (art. 64, primo comma, d.p.r. n. 600/73). Quali sono i redditi soggetti a ritenuta? Per il condominio oltre a quelli sul portiere quale lavoratore dipendente vi sono tutti i redditi da lavoro autonomo. In particolare ai sensi dell’art. 25 d.p.r. n. 600/73 I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di www.condominioweb.com © 159 condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b ) e sull’intero ammontare delle somme di cui alle lettere a ) e c ) del terzo comma dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20% per le indennità di cui alle lettere f ) e g ) dell’art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c ) dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi. I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Il caso classico è quello del compenso dell’amministratore, specificamente normato dal primo comma dell’art. 25 appena citato. Caso pratico Tizio, amministratore del condominio Alfa, percepisce da questa compagine la somma di € 1.000 (oltre I.V.A. e rivalsa previdenziale). Al momento della presentazione della fattura (o delle varie fatture se il pagamento del compenso è scaglionato nel corso dell’anno), lo stesso Tizio dovrà versare a se stesso € 1.000,00 (oltre I.V.A. e rivalsa previdenziale), meno il 20% da calcolarsi sull’imponibile e che, nella qualità di amministratore della compagine, dovrà versare al fisco. Qui di seguito un esempio di calcolo espresso: Lo stesso vale per gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri ed in generale per i professionisti che prestano la propria opera intellettuale in favore del condominio. Non ci si lasci spaventare dai numeri: l’iniziale comprensibile difficoltà che può esserci nel comprendere il meccanismo di calcolo è facilmente superabile ed in ogni caso tantissime applicazioni online e funzioni di programmi per amministratore di condominio consentono il calcolo automatico della ritenuta. Il successivo art. 25-ter del d.p.r. n. 600/73 specifica che: Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. 160 www.condominioweb.com © La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E del febbraio 2007, è intervenuta a chiarire la portata applicativa della norme specificando quanto segue: “deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente […]” In questo contesto, prosegue la circolare, “devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.” (Circ. n. 7/E del 2 febbraio 2007). Autorevole dottrina ha criticato l’interpretazione normativa eccessivamente estensiva (cfr. Villani, in “Problematiche fiscali per gli amministratori di condominio”). L’amministratore deve effettuare il versamento, così come imposto dalla legge, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è avvenuto il pagamento. Il pagamento dev’essere effettuato con il così detto modello F-24. L’amministrazione finanziaria, sul proprio sito istituzionale, fornisce tutte le informazioni necessarie per la compilazione. Entro il 7 marzo di ogni anno, gli amministratori condominiali sono tenuti ad inviare all’agenzia delle entrate ed consegnare ai fornitori, la così detta certificazione unica, ossia quell’attestazione contenente una serie di dati fiscali e previdenziali concernenti l’anno d’imposta precedente. La trasmissione dev’essere eseguita con modalità telematiche, personalmente, o per il tramite di un intermediario (cfr. dal sito dell’Agenzia delle entrate le pagine dedicate alla certificazione unica, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/ DichiarazioniSostitutiImposta/Certificazione+Unica+2015/Informazioni+generali+CU+2015/, ed in dottrina D’Auria, Dolce, Guida alla compilazione della certificazione unica, adempimenti dell’amministratore, Condominioweb, E-book, 2015. 2. La presentazione del modello 770 Ai sensi dell’art. art. 4 d.p.r. n. 435 del 2001, i sostituiti d’imposta devono effettuare una comunicazione all’agenzia delle entrare nella quale sono indicati una serie di dati riguardanti le operazioni soggette a ritenuta effettuate nell’anno precedente. Questa comunicazione, strettamente connessa agli adempimenti tipici del sostituto, serve a dare una visione d’insieme delle attività fiscalmente rilevanti del condominio. Lo scopo, chiaramente, è quello del contrasto all’evasione. Il modello 770 dev’essere presentato nei termini indicati da ministero. L’invio avviene in modalità telematica; molti amministratori che non sono pratici della materia preferiscono affidarsi ad un commercialista per l’effettuazione di tale incombenza. Ad ogni modo, l’agenzia delle entrate, sul proprio sito istituzionale, fornisce tutte le informazioni necessarie per la compilazione e l’invio. 3. Il così detto quadro AC www.condominioweb.com © 161 Ulteriore adempimento, ai sensi del art. 7, nono comma, del d.p.r. n. 605/1973 (così modificato dalla legge n. 447/97, c.d. Finanziaria 1998) e del d.m. delle finanze 12 novembre 1998, è quello della comunicazione di una serie di dati che vengono inseriti in un documento allegato alla dichiarazione dei redditi dell’amministratore, chiamato quadro AC. In pratica: Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (art. 7, nono comma, d.p.r. n. 605/73). Il decreto ministeriale succitato fissa le modalità ed i termini di comunicazione. Di fatto quello istituisce praticamente il così detto quadro AC. L’agenzia delle entrate, come per ogni argomento, ne fornisce una descrizione teorico-pratica ben dettagliata (QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO). 4. Le agevolazioni per le ristrutturazioni In relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, i condomini possono accadere al beneficio delle detrazioni fiscali del 36% (fino al 31 dicembre 2013, salvo proroghe, si parla di una detrazione pari al 50%) dell’ammontare del costo dei lavori, pur con dei tetti individuati dalla legge. S’è partiti nel 1998 con una detrazione del 41%, poi divenuta del 36% e prorogata periodicamente, fino alla sua stabilizzazione con introduzione nel testo unico delle imposte sui redditi (cfr. art. 16-bis d.p.r. n. 917/86). Fino al 31 dicembre, salvo ulteriori nuove proroghe (al momento della pubblicazione del presente ebook è in piedi l’ipotesi di prolungamento del beneficio del 50% a tutto l’anno 2014), il beneficio è salito al 50% dei costi sostenuti. Il limite della somma spesa è pari ad € 48.000 ma dal 26 giugno al 31 dicembre 2013, il tetto sale ad € 96.000. Come funziona la detrazione? Innanzitutto è bene ricordare che con il termine detrazione si fa riferimento alla sottrazione di una determinata somma di denaro dalle imposte sul reddito che una persona è chiamata a pagare. Caso pratico L’assemblea del condominio Alfa delibera l’esecuzione di lavori di rifacimento della facciata per € 40.000,00. In virtù delle detrazioni fiscali vigenti fino al 31 dicembre 2013, € 20.000,00 potranno essere detratti dalle dichiarazioni dei redditi dei condomini, chiaramente in proporzione alla quota sulla cifra complessiva. Così se Tizio, uno dei condomini, ha una quota complessiva pari ad € 4.000,00, egli potrà detrarre € 2.000,00 dalle imposte dovute. La somma può essere detratta tutta assieme? No. Come afferma l’agenzia delle entrate, in ragione di quanto disposto dalla legge (cfr. art. 16- bis. d.p.r. n. 917/86”, la detrazione “e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi” (art. 16-bis, settimo comma, d.p.r. n. 917/86), e spetta dalla data: “di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione” (circolare 1° giugno 1999, n. 122/E, risposta 4.8)”. 162 www.condominioweb.com © In buona sostanza, tornando al caso pratico, Tizio potrà usufruire delle agevolazioni per una somma complessiva di 200 euro l’anno per dieci anni, a condizione di aver versato tutte le quote a lui spettanti nell’anno di riferimento. Chiaramente se in un anno il condomino ha versato meno di € 2000,00 euro, la detrazione dovrà essere effettuata sull’importo effettivamente versato, dividendolo per dieci anni. Lo stesso dicasi per il caso opposto. Quali sono le mansioni dell’amministratore in questi casi? Rispetto al passato, quando vigeva l’obbligo di comunicazione di inizio lavori al centro operativo dell’agenzia delle entrate, attualmente l’amministratore deve limitarsi ad effettuare i pagamenti all’impresa esecutrice degli interventi manutentivi mediante bonifico bancario per poi procedere alla certificazione dei versamenti da parte dei condomini. Tale dichiarazione sarà utile ai condomini per la detrazione. E’ importante evidenziare che la misura del 50% ed il tetto massimo di € 96.000,00 valgono solamente per le spese effettuate in quel periodo. Per tutte quelle successive tornerà il limite del 36% e l’importo massimo detraibile sarà quello di € 48.000,00 anche se si tratta di una spesa avente ad oggetto lo stesso intervento proseguito in più anni (cfr. Circ. n. 15/E 5 marzo 2003 pag. 14). E’ evidente, allora, che sebbene più gravoso sia consigliabile, ove possibile, di indirizzare i condomini verso pagamenti più rapidi per usufruire della maggior detrazione possibile. La costituzione del fondo obbligatorio se interpretata in un determinato modo (cfr. infra Cap. X) potrebbe essere di grande aiuto per rendere “più corposa” la detrazione. 5. Le agevolazioni per la riqualificazione energetica Il decreto legge n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e dedicato, tra le altre cose, al recepimento “della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea” ha prorogato fino 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. con un innalzamento dal 55% al 65% della percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 (ossia la data di entrata in vigore del decreto) ed il 31 dicembre 2013. E’ valida fino al 30 giugno 2014 l’agevolazione in queste percentuali di detrazione per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Dal primo luglio 2014 la detrazione fiscale tornerà ad essere del 36%. Il tetto massimo di spesa detraibile è fissato a 100.000 euro Tempi e modalità di fruizione della detrazione non sono molto differenti da quelli previsti per le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. In breve: per quegli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo; lo stesso dicasi se si tratta di interventi riguardanti edifici in condominio. Pure in questo caso il limite massimo di detrazione dev’essere riferito alla singola unità immobiliare, ma se si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, “per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio” (Agenzia delle Entrate Settore Comunicazione, L’agenzia informa Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, agg. settembre 2013) La guida dell’agenzia delle entrate appena citata è strumento utilissimo per conoscere in modo dettagliato ed al contempo semplice tutti gli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali. Vale la pena ricordare, ce ne occuperemo più nel dettaglio nel prosieguo (infra Cap. X) che le deliberazioni che concernono innovazioni finalizzate al risparmio energetico, se v’è idonea attestazione www.condominioweb.com © 163 tecnica del contenimento dei consumi, possono essere adottate con maggioranze semplificate di cui all’art. 26 legge n. 10/91. 6. Amministratore, imposte e tasse per le parti comuni Il condominio, meglio l’amministratore di condominio deve riscuotere spese anche per il pagamento di imposte e tasse. Alle volte si. Il pensiero va a TARES ed IMU. Andiamo per gradi. TARES Si tratta del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che sostituisce la vecchia TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), che è stato istituito dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nello specifico dall’art. 14. In particolare al quarto comma di tale norma è specificato che: Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Insomma a meno che non vi sia la casa del portiere con dentro un occupante, in tal caso la tassa spetterebbe a lui, l’amministratore, con riferimento alla TARES, non ha nessun particolare IMU Sull’imposta municipale propria rispetto alle parti condominiali suscettibili di avere una rendita catastale (si pensi alla casa del portiere) non esistono norme chiare. Nella vigenza della legge sull’ICI (l. n. 504/92), ai sensi dell’art. 10 spettava all’amministratore il pagamento dell’imposta. Sull’IMU non è stato detto nulla di preciso. Nella prassi ed in dottrina (A. Busani, Manuale dell’IMU, Ipsoa 2012) è prevalsa l’opinione che per una sorta di estensione analogica delle norme ICI, i medesimi incombenti valgano anche per l’IMU. In poche parole è consigliabile per l’amministratore verificare l’esistenza catastale dei beni comuni censibili (ossia dei beni che devono essere dichiarati in catasto anche per l’attribuzione della rendita ai fini del calcolo delle imposte fondiarie) e di mettere in preventivo ed a consuntivo o comunque richiedere le spese per l’imposta. 164 www.condominioweb.com © Capitolo 10. L’amministratore e l’assemblea condominiale. 1. Il ruolo dell’assemblea E’ evidente che un ruolo chiave nella gestione del condominio lo gioca l’assemblea. In materia di condominio il legislatore in più occasioni non ha definito l’oggetto della normazione. Si pensi alle innovazioni, la cui definizione c’è stata fornita dalla giurisprudenza, all’amministratore, il cui ruolo di mandatario è stato delineato grazie al lavoro di dottrina e magistratura, ecc. Tra gli argomenti rispetto ai quali è doveroso volgere lo sguardo all’opera degli addetti ai lavori c’è l’assemblea. Il primo aspetto che bisogna prendere in considerazione è che l’assemblea non è un organo, almeno non lo è nel senso giuridico del termine, sebbene molto volte la si definisca impropriamente in questo modo. Con il termine organo, secondo la nozione più comune. “si suole appunto indicare la persona fisica che agisce per la persona giuridica. […]. Dobbiamo aggiungere che l’organo non si differenzia dalla persona giuridica ma è con essa immedesimato e forma un tutt’uno. […]. Di conseguenza, l’attività svolta dalla persona fisica titolare dell’organo viene dal diritto imputata direttamente attribuita all’ente, […]” (T. Martines, Diritto Pubblico, Giuffrè, 2009). L’organo oltre che da una sola persona può essere formato da più soggetti. In tal caso parleremo di organo collegiale (si pensi in tal senso al Governo di uno Stato). Chiarito che cos’è un organo vediamo perché l’assemblea non rientra in questa definizione. Il condominio non è una persona giuridica (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 9148/08). In molte sentenze viene definito come ente di gestione ma la formula è tralatizia in quanto, come specificarono le Sezioni Unite in maniera puntuale e dettagliata (cfr. sent. n. 9148/08), l’ente di gestione non può nemmeno analogicamente essere associato ad un condominio. La legge di riforma (n. 220/2012) non ha affrontato l’argomento della personalità giuridica del condominio. Per estremizzare la situazione ma anche per fare comprendere la necessità d’un intervento chiarificatore, è stato affermato che il condominio è una sorta di ectoplasma giuridico. Ad avviso di chi scrive la soluzione, attuale, sulla natura giuridica del condominio la fornisce una sentenza della Cassazione resa nell’anno 2009 nella quale, sempre nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite (è bene ricordare che i principi diritto da esse affermati sono vincolanti e possono essere messi in discussione solo in determinati modi), s’è affermato quanto segue: “è indubbio che il condominio, benché privo di autonoma soggettività giuridica, si configura come centro di imputazione di interessi diverso dal condomino e che e’ pienamente configurabile la responsabilità extracontrattuale del condominio anche nei confronti del condomino (a tanto non ostano i rilievi di Cass., sez. un. n. 9148 del 2008, che ha bensì escluso che il condominio sia un ente di gestione, ma ciò in funzione del carattere parziario, anziché solidale, delle obbligazioni dei singoli condomini nei confronti dei terzi con riguardo alle “obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”)” (così Cass. 19 marzo 2009, n. 6665). In questo contesto, l’assemblea è l’articolazione funzionale (un organo in senso atecnico, seppur con forti somiglianze con esso) di quel centro d’imputazione d’interessi cui la legge riconosce il potere di assumere decisioni vincolanti per tutti i partecipanti al condominio (cfr. art. 1137, primo comma, c.c.). Chi sostiene che il condominio ha autonoma personalità giuridica sostiene che l’assemblea rappresenta un suo organo (cfr. Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982). A dire di questa stessa www.condominioweb.com © 165 dottrina l’assemblea è organo naturale, strutturale e permanente. Soffermiamoci sulle qualificazioni che sono senza dubbio di grande rilievo ed interesse. Si dice naturale in quanto l’assemblea non ha bisogno di nessun atto di nomina. Il condominio sorge con la cessione della prima unità immobiliare da parte dell’originario unico proprietario. Da quel momento ogni decisione inerente le parti comuni dev’essere presa da tutti gli interessati o di comune accordo o in assemblea (sul funzionamento dell’assemblea nel così detto condominio minimo vedi infra Par. 16 e Cass. SS.UU. n. 2046/06). A differenza dell’amministratore che dev’essere nominato dall’assemblea, essa esiste per il solo fatto della nascita del condominio. Da qui anche le due altre caratteristiche: strutturalità e permanenza. Con la prima si fa riferimento proprio al fatto che l’assise esiste in quanto esiste il condominio; con la seconda si mette in evidenza che a differenza dell’amministratore, figura obbligatoria solamente al di sopra di un determinato numero di condomini (cfr. art. 1129 c.c.), l’assemblea esisterà sempre. I condomini sono dieci? Dev’essere nominato un amministratore. I condomini sono (o diventano) otto? La nomina è facoltativa e chi è stato già nominato può essere revocato senza essere sostituito. In casi del genere l’assemblea esisterà comunque. Per ciò che concerne la competenza dell’assemblea, vedremo nel corso di questo capitolo limiti ed ampiezza dei poteri decisionali della “riunione dei condomini”. A livello generale, anche per inquadrare esattamente, la sostanziale omni-comprensività dei poteri dell’assise riguardo alla gestione e conservazione delle parti comuni, è utile ricordare quanto detto in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione. “L’assemblea condominiale - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall’art. 1135 c.c. - può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale” (Cass. 13 agosto 1985 n. 4437, conf. Cass. 6 marzo 2007 n. 5130). In caso di deliberazione adottata al di fuori dei propri poteri, essa dev’essere considerata nulla e come tale impugnabile in ogni tempo. In definitiva l’assemblea è l’articolazione sovrana (o organo in senso atecnico) presente in ogni condominio, che non può essere soppressa o modificata nella propria composizione e competenza, che ha la funzione di prendere le decisioni necessarie ed utili alla gestione della compagine. La discrezionalità dell’assemblea è così ampia da non poter essere sindacata nemmeno dall’Autorità Giudiziaria, salvo il caso di eccesso di potere (cfr. Cass. 13 agosto 1985 n. 4437) 2. Il ruolo dell’amministratore nell’assemblea L’assemblea è il luogo di discussione e decisione su argomenti d’interesse condominiale. L’amministratore è il legale rappresentante dei condomini nei rapporti interni ed esterni e di conseguenza è tenuto a partecipare all’assemblea per rendere conto della propria attività. Si badi, con questa locuzione non s’intende fare riferimento solamente al rendiconto di gestione. L’amministratore è tenuto a partecipare all’assemblea perché più di una disposizione di legge glielo impone. Si pensi alle opere su parti di proprietà esclusiva ai sensi dell’art. 1122 c.c., ai sensi del secondo comma delle opere “[…] è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. Si pensi, inoltre, alle opere di manutenzione straordinaria urgenti (art. 1135 c.c.) , alla assemblea relazione sull’assemblea del supercondominio (art. 67 disp. att. c.c.) , alle assemblee per provvedimenti amministrativi o giudiziari eccedenti le sue attribuzioni (art. 1131 c.c.). La presenza dell’amministratore in assemblea è spesso necessaria, quasi sempre opportuna, solo alle volte sconsigliabile. Non esistono, però, delle norme che vietino all’amministratore di prendere parte all’assemblea; anche nel caso della sua nomina o revoca, egli può essere presente sebbene, vedremo in 166 www.condominioweb.com © seguito, alle volte motivi di opportunità possono suggerire di allontanarsi. Si badi, però: l’amministratore deve intervenire per spiegare, relazionare ed esporre le vicende riguardanti il proprio operato di mandatario nella gestione delle cose comuni. L’amministratore non ha alcun potere di indirizzo e governo dell’assemblea condominiale. Facendo un parallelo con il Governo ed il Parlamento, l’amministratore sta al Governo come il Parlamento all’assemblea: per la gestione dei propri lavori la Camera dei deputati, ad esempio nomina un proprio presidente; idem l’assemblea. Come il Governo, quindi, sebbene l’amministratore possa incidere sui lavori, non potrà mai imporre di regolarli a proprio esclusivo piacimento. Sebbene nella prassi ciò avvenga spesso (molti amministratori redigono materialmente i verbali, fungendo da segretari, usando il proprio pc), vale la pena evidenziare che si tratta di una condotta tollerata che può essere modificata in ogni momento. 3. La convocazione dell’assemblea condominiale Chi ed in che modo può e deve convocare l’assemblea condominiale? Esiste una norma che riguarda la maggior parte delle convocazioni e due norme che riguardano dei casi specifici. In questo paragrafo ed in quelli successivi forniremo tutte le indicazioni utili per convocare un assemblea senza dover correre il rischio di vedere contestata la successiva deliberazione per vizi nel procedimento di convocazione. Per l’amministratore, infatti, arrivare al giorno della riunione con le carte in regola anche da questo punto di vista vuol dire poter stare certo di non vedersi attaccato per i possibili danni causati da un processo di convocazione viziato dal quale può discendere una delibera invalida. Partiamo dal primo dato necessario ad attivare il meccanismo: il soggetto legittimato a convocare l’assemblea condominiale. Qui bisogna operare una distinzione tra condomini nei quali è presente la figura dell’amministratore e compagini sprovviste del mandatario. Nel primo caso spetta all’amministratore convocare l’assemblea nei modi e nei termini previsti dalla legge, restando ai condomini e solamente a determinate condizioni, un potere residuale di autoconvocazione. Il tutto è sancito dall’art. 66, primo comma, disp. att. c.c. che recita: “l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”. Insomma, l’amministratore deve convocare l’assemblea annuale entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio al fine di consentire l’eventuale approvazione del rendiconto (cfr. art. 1130 c.c.) e la deve convocare se gli viene richiesto da almeno due condomini che rappresentino quanto meno 166,66 millesimi (un sesto del valore dell’edificio). Se non lo fa nei termini indicati dalla norma, quegli stessi condomini possono convocare l’assemblea. Ad avviso di chi scrive non esiste obbligo di convocazione dell’assemblea se la richiesta ex art. 66 disp. att. c.c. ha ad oggetto materie eccedenti la competenza dell’assemblea. L’amministratore, inoltre, può convocare l’assemblea straordinaria ogni volta che lo ritiene opportuno, oppure tutte le volte in cui ciò è necessario. Si pensi alla richiesta di convocazione per la discussione sull’opportunità di deliberare interventi innovativi ai sensi dell’art. 1120, secondo e terzo comma, c.c. o alla manutenzione straordinaria urgente ex art. 1135 c.c. L’omessa convocazione dell’assemblea ordinaria e l’omessa reiterata convocazione di quelle straordinarie possono portare alla richiesta di revoca giudiziale per gravi irregolarità nella gestione www.condominioweb.com © 167 (cfr. art. 1129, dodicesimo comma, c.c. e infra Cap. XI). C’è poi il caso di condominio senza amministratore. si tratta di quelle ipotesi in cui nominarne uno non è obbligatorio o un caso in cui pur essendo obbligatoria, la nomina non sia ancora intervenuta. In queste circostanze, come specificato dall’art. 66 disp. att. c.c.: In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. Rappresenta un’ipotesi particolare di convocazione dell’assemblea da parte dei condomini, quella ricorrente nel caso di decadenza dell’amministratore per la perdita dei requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. (infra Par. 4.2) Tabella riepilogativa della legittimazione a convocare l’assemblea Condominio con l’amministratore - Assemblea ordinaria annuale e tutte le assemblee straordinarie: amministratore - Potere di autoconvocazione da parte di due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore millesimale dell’edificio se l’amministratore non ha convocato l’assemblea entro dieci giorni dalla richiesta ex art. 66 disp. att. c.c. Condominio senza amministratore Tutti i condomini possono convocare assemblea ordinaria e straordinaria. Nei paragrafi successivi approfondiremo gli aspetti legati alle modalità di convocazione anche con riferimento a quelle ipotesi di regole ad hoc introdotte dalla così detta riforma del condominio. Per un esempio di richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte dei condomini ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. vedi infra Sezione Moduli 4. La comunicazione dell’avviso ed il conteggio dei termini tra spedizione e ricezione Per partecipare ad un’assemblea condominiale è necessario essere avvisati per tempo del suo svolgimento. Quest’affermazione, che poteva andare bene prima dell’entrata in vigore della riforma, necessita di un aggiustamento proprio per le modifiche introdotte nel codice civile dalla legge n. 220/2012. Per partecipare ad un’assemblea condominiale è necessario essere avvisati per tempo e con determinati mezzi del suo svolgimento. Ai sensi del primo periodo del primo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, infatti, “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione 168 www.condominioweb.com © del luogo e dell’ora della riunione”. Tralasciamo, per ora, gli aspetti relativi all’ordine del giorno (infra Par. 8), al giorno, al luogo ed all’ora di convocazione (infra Par. 10), soffermando la nostra attenzione su due aspetti altrettanto importanti ai fini della validità della convocazione e quindi della deliberazione: il riferimento è alla forma dell’avviso ed al computo del termine di cinque giorni. Forma dell’avviso Prima della riforma se si andava in causa per questioni attinenti la forma dell’avviso di convocazione era più che probabile vedersi rispondere che: “in materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l’assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita” (così Cass. 1 aprile 2008 n. 8449). La legge di modifica della disciplina del condominio ha mutato la situazione: l’avviso dev’essere inviato (alternativamente) con posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. E se si invia una e-mail ordinaria? Se il condomino si presenta in assemblea nulla quaestio: è evidente che sia stato avvisato. Se non si presenta meglio evitare di proseguire: la deliberazione potrebbe essere impugnata per omessa convocazione. Ma come, si potrebbe obiettare: “eppure ho la ricevuta di lettura”. Stando alla lettera della legge quella ricevuta non ha valore perché l’unico valore è dato dall’avviso di ricevimento e consegna nelle comunicazioni tra p.e.c., dall’avviso di ricevimento cartaceo e dal rapporto di trasmissione del fax o dalla firma per ricevuta del destinatario. Bene, però qualcuno potrebbe obiettare che tra qualche anno potrebbe essere inventato qualche sistema di comunicazione con pari valore rispetto a quelli elencati. In fondo vent’anni fa chi pensava alla posta elettronica certificata? Insomma, per dirla con termini giuridici, l’elenco di cui al primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. è tassativo? Per come è strutturata la norma sembrerebbe proprio di si. Sarebbe auspicabile, quanto meno in sede di sua interpretazione, allargare il novero delle forme di comunicazione, a tutti quei mezzi che consentono di avere certezza della ricezione dell’avviso di convocazione. Conteggio dei giorni tra comunicazione dell’avviso e data di svolgimento dell’assemblea La legge dice che l’avviso dev’essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea in prima convocazione. Che cosa vuol dire? Basta che l’amministratore abbia consegnato la raccomandata al vettore postale oppure è necessario altresì che la stessa venga ricevuta in quel termine? Ed ancora, come contare i cinque giorni di cui parla l’art. 66 disp. att. c.c. Sembrano banalità ma un errore nel procedimento di convocazione può portare all’annullamento della delibera. Lo dice il secondo periodo del primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. secondo il quale “In caso di [...], tardiva [...] convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. La convocazione dev’essere considerata tardiva se non è ricevuta dall’avente diritto a partecipare (sulla locuzione avente diritto si veda infra Par. 5) almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima convocazione. www.condominioweb.com © 169 In tal senso è stato più volte affermato che: “ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che 1’avviso di convocazione previsto dall’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. cod. civ. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza) ivi previsto” (in questi termini, Cass. n. 5769 del 1985, che ribadisce un indirizzo già espresso da Casa, n. 2050 del 1975 e da Casa. n. 2366 del 1970) Attesa la natura di atto unilaterale recettizio dell’avviso di convocazione dall’assemblea di condominio. Deriva che esso deve essere non soltanto inviato, ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge” (Cass. 26 settembre 2013 n. 22047). Quando deve considerarsi ricevuto l’avviso di convocazione? Sempre secondo la Cassazione: “la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti ricettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell’impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà; il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l’avvenuto recapito della dichiarazione all’indirizzo del destinatario” (Cass. 29 aprile 1999 n. 4352). Come conteggiare i cinque giorni di cui all’art. 66 disp. att. c.c.? Spieghiamoci meglio. Caso pratico Tizio, amministratore del condominio Alfa, indice l’assemblea ordinaria annuale. Invia l’avviso di convocazione a tutti i condomini il giorno 31 gennaio. L’1 febbraio l’avviso è ricevuto da tutti. L’assemblea si potrà svolgere il 5 oppure il 6 febbraio? “In difetto di espressa previsione di legge, al termine di giorni cinque, ex art. 66 disp. att. c.c., deve applicarsi la regola generale dies a quo non computatur, dies ad quem computatur” (Trib. Roma 7 luglio 2009 n. 15048). Dies a quo non computatur, dies ad quem computatur, è una frase latina che sta a significare: il giorno di ricezione non dev’essere computato ma quello di svolgimento della prima convocazione si. Soluzione al caso pratico e quindi risposta al quesito di cui sopra. Il giorno 1 non dev’essere contato. Il primo giorno da cui far “partire la conta” è il 2, il quinto giorno il 6. Insomma l’assemblea, il prima convocazione, potrà tenersi il 6 febbraio. A meno che non si inviino p.e.c. o fax o non si consegni la comunicazione a mano, quindi, visti i tempi di consegna postale, è bene inviare l’avviso di convocazione con un cospicuo anticipo; almeno una quindicina di giorni prima della convocazione. Le indicazioni di cui sopra devono essere rispettate tanto dall’amministratore, quanto dai condomini che convochino l’assemblea (con riferimento a quest’ultimo caso per l’unica eccezione si veda infra Par. 4.2) Il ragionamento appena svolto dev’essere adattato ai termini liberi maggiori che possono essere previsti da un regolamento condominiale. 4.1 La comunicazione dell’avviso ex art. 1117-ter c.c. 170 www.condominioweb.com © I termini di comunicazione dell’avviso di convocazione nel caso di convocazione dell’assemblea per la modificazione della destinazione d’uso di una parte comune sono differenti rispetto a quelli ordinari. Ai sensi dell’art. 1117-ter, secondo comma, c.c., infatti: “La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione”. La formulazione qui è più chiara: “deve pervenire” toglie adito ad ogni dubbio rispetto al più vago “deve essere comunicato” di cui all’art. 66 disp. att. c.c. Trenta giorni consecutivi di affissione e venti giorni tra ricezione e prima convocazione: non essendoci preclusioni di sorta, questi due termini possono anche, parzialmente, coincidere. 4.2 La comunicazione dell’avviso nei casi di decadenza dell’amministratore per la perdita dei requisiti Nel perdita da parte dell’amministratore di condominio di uno dei requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c., la conseguenza è la cessazione automatica dell’incarico. In tal caso, quindi, l’amministratore non è più tale ed il condominio si trova senza legale rappresentante. In simili evenienze, spiega il quarto comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c. “[...] ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore”. L’inciso “senza formalità” alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, può essere inteso in una sola maniera: l’avviso di convocazione può essere comunicato anche oralmente e senza il rispetto dei termini di cui all’art. 66 disp. att. c.c. Una disposizione fin troppo permissiva che ha sollevato più di qualche perplessità. 5. L’individuazione del soggetto da convocare: il proprietario, l’usufruttuario o il conduttore (e gli equiparabili)? Ai sensi dell’art. 1136, sesto comma, c.c. “L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”. Si tratta di una norma modificata dalla così detta riforma del condominio. Nella sua precedente formulazione si faceva riferimento ai condomini. Il che fa sorgere una domanda: il legislatore ha inteso allargare il novero dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea di condominio, o meglio ha imposto all’amministratore di avvisarli direttamente? La risposta, ad avviso di chi scrive è affermativa. Così fosse “aventi diritto” devono essere considerati i proprietari, i conduttori, gli usufruttuari ed i soggetti loro equiparabili. La disposizione in esame è completata dall’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. a mente del quale “In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. Insomma dalle norme appena citate, ad avviso di chi scrive, sembra potersi trarre la seguente www.condominioweb.com © 171 conclusione: non convocare il conduttore al posto del proprietario o l’usufruttuario al posto del nudo proprietario può portare all’invalidazione della delibera successivamente presa. D’altra parte i nomi dei conduttori, degli usufruttari, ecc. devono essere comunicati nell’ambito della così detta anagrafe condominiale. Se qualcuno non li comunica? Per gli usufruttuari basta una visura presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari. Per i conduttori, s’è detto (supra Cap. IV) non esiste alcuna anagrafe pubblica, sicché la mancata possibilità di venire a conoscenza della loro esistenza mette l’amministratore al riparo da responsabilità circa la loro omessa convocazione. Si badi: molti autori ritengono che con la locuzione avente diritto si faccia riferimento solamente ai titolari di diritti reali (comproprietari, usufruttuari, ecc.). Aderendo a questa impostazione, pertanto, il conduttore non dovrà mai essere convocato dall’amministratore ma, al massimo avvisato dal proprietario senza che ciò comporti profili d’illegittimità della delibera. Il punto è questo: parlando di aventi diritto si devono intendere gli aventi diritto a partecipare all’assemblea o gli aventi diritto sulle parti comuni? Nel primo caso, è evidente, anche il conduttore ha diritto a partecipare così come sancito dall’art. 10 della legge n. 392/78, nella seconda ipotesi, invece, risulta chiaro che il conduttore non ha alcun diritto sulle parti comuni. Sull’argomento si consiglia il seguente approfondimento, nel quale si evidenzia, sia pur in via ipotetica, la tesi cui aderisce lo scrivente: A. Celeste, A. Scarpa, Le nuove norme in materia di assemblea e di amministratore nella riforma del condominio, Giurisprudenza di merito, Giuffrè, 2013, fascicolo 6, pag. 1249). Ciò detto è bene comprendere quando debba essere convocato il proprietario e quando gli usufruttuari e i conduttori (se si aderisce alla tesi che li vede tra i soggetti annoverabili). Tabella con la suddivisione delle ipotesi di convocazione Usufruttuario (art. 67, sesto comma, disp. att. c.c.) Diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione (es. nomina amministratore ed in genere assemblea ordinaria) e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nudo proprietario (art. 67, sesto comma, disp. att. c.c.) Il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. 172 www.condominioweb.com © Conduttore (art. 10 l. n. 392/78) Diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Proprietario Tutti gli altri casi 6. Immobili in comunione: chi dev’essere convocato e chi deve partecipare? Si pensi all’immobile in comunione dei beni tra i coniugi, a quello di proprietà di più fratelli o comunque di più persone, insomma a tutti quei casi in cui per una qualsiasi ragione, l’unità immobiliare ubicata in condominio sia oggetto di comunione. In questi casi chi dev’essere convocato? Per dare soluzione al quesito è necessario guardare all’art. 67 disp. att. c.c. ed in particolare al suo secondo comma che recita: Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. La norma disciplina più che altro il diritto alla partecipazione da parte di uno solo dei comunisti. Certo è che questa disposizione unita alle precedenti dà la dimensione degli adempimenti di amministratore, condomini convocanti e condomini comproprietari della medesima unità immobiliare. In buona sostanza la situazione è la seguente. Nel caso di immobile in comunione: a) l’amministratore o comunque chi convoca l’assemblea deve inviare l’avviso di convocazione a tutti i comproprietari presso il domicilio eletto (rintracciabile nell’anagrafe condominiale); b) i comproprietari se non hanno nominato un rappresentante stabile per la partecipazione alle assemblee, devono nominarne uno riunendosi e deliberando sul punto; c) solo una persona (per l’appunto questo rappresentante o comunque uno dei comproprietari) può partecipare all’assemblea. Si noti bene: la norma in esame, ossia il secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c., è stata tra quelle, modificate dalla legge n. 200/2012, una di quelle che ha creato maggiori perplessità. Non c’è più come in passato, il riferimento al potere del presidente di risolvere con il sorteggio eventuali contrasti sulla partecipazione all’assemblea tra i comproprietari dell’unità immobiliare. L’amministratore o comunque il presidente dell’assemblea hanno potere di verificare se chi si presenta ha il potere di rappresentare tutti? La delibera della comunione è un atto conoscibile anche dai condomini per le opportune verifiche? Tutte questioni senza una risposta univoca che rischiano solamente di aumentare il contenzioso soprattutto in quelle compagini con unità immobiliari cadute in eredità, ove tra gli eredi non corrano buoni rapporti. 7. Decesso del condomino e eredi: come comportarsi? www.condominioweb.com © 173 Che cosa deve fare l’amministratore quando viene a conoscenza che uno dei condomini di un edificio che amministra è deceduto. A chi inviare le comunicazioni riguardanti la compagine? Risposta: anche se in modo impersonale e presso il domicilio del condomino defunto devono essere convocati gli eredi. Vediamo perché. La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 1146 c.c., rubricato Successione nel possesso. Accessione del possesso, che recita: Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Quando si apre la successione? Ai sensi dell’art. 456 c.c.: “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”. La giurisprudenza, chiamata a interpretare le norme citate, ha affermato quando segue: l’erede succede di diritto nella situazione possessoria del de cuius, con effetto dall’apertura della successione (cfr. Cass. 7868 del 2009). In particolare si sostiene che subentra nel possesso anche se non ha assunto sui beni ereditari il potere di fatto, essendo tale circostanza indifferente in relazione alla posizione di erede. Infatti la successione nel possesso configura una fictio iuris che opera a prescindere dalla materiale apprensione dei beni, purché ricorra il possesso in capo al de cuius (Cass. 14760/2007 e 6852/2001)” (Trib. Sulmona 2 novembre 2011 n. 189). Il risultato dell’apertura della successione, dunque, è che l’erede dev’essere considerato un condomino alla stregua del precedente, defunto, proprietario. In sostanza: l’erede o gli eredi devono essere convocati all’assemblea condominiale ed in generale informati della gestione della compagine. Qualcuno potrebbe obiettare: che cosa accade se non si sa nulla del decesso del condominio oppure, pur avendone l’amministratore notizia, l’erede non si palesa? Nel primo caso nulla quaestio: l’incolpevole ignoranza del decesso del condomino comporterà le comunicazioni al vecchio indirizzo e con il vecchio nominativo. Solamente l’eventuale azione giudiziaria di recupero del credito dovrebbe essere (comunque per prudenza) preceduta da una visura ipocatastale per conoscere la situazione dell’immobile. Se, invece, l’amministratore, pur sapendo del decesso, non ha notizie dell’identità dell’erede (fino all’accettazione dell’eredità potrebbe non averne e non ha obbligo di ricostruire l’asse ereditario, cfr. 22 marzo 2007 n. 6926) assolverebbe al proprio obbligo di comunicazione informando delle questioni condominiali impersonalmente gli eredi con comunicazioni all’ultimo domicilio del defunto o all’ultimo domicilio eletto per le comunicazioni condominiali. Bisogna ricordare, poi, che i condomini devono collaborare alla tenuta dell’anagrafe condominiale (cfr. supra Cap. IV). Insomma gli eredi, una volta accettata l’eredità devono comunque palesarsi. 8. L’ordine del giorno Ogni condomino, oltre ad essere informato su luogo, data e ora di svolgimento dell’assemblea, ha diritto di sapere su quali argomenti verterà la riunione. L’elenco delle questioni su cui si andrà a dibattere prende il nome di ordine del giorno (d’ora in poi anche o.d.g.) Prima dell’entrata in vigore della legge n. 220/2012, nessuna norma specificamente dettata per 174 www.condominioweb.com © il condominio si occupava di disciplinare l’ordine del giorno. In questo contesto, ed in virtù del rimando alle norme sulla comunione contenuto nell’art. 1139 c.c., la norma cui fare riferimento era il terzo comma dell’art. 1105 c.c. che recita: “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione”. Stando così le cose, si diceva che l’omessa indicazione di un argomento nell’ordine del giorno, o comunque l’incompletezza della medesima elencazione rendevano la deliberazione annullabile (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05). Chiaramente il più volte citato ordine del giorno, pur dovendo essere chiaro e preciso non doveva spingersi fino alla più alta minuziosità. In tal senso è stato egregiamente osservato che “la delibera di un’assemblea condominiale risulta essere valida allorché l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. La disposizione dell’art. 1105 comma 3 c.c., applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, infatti, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea” (Trib. Nocera Inf. 10 maggio 2012 n. 394). La riforma nel condominio, facendo tesoro delle elaborazioni dottrinario giurisprudenziali ha inserito nelle norme condominiali un cenno all’ordine del giorno. Al terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c., infatti, si dice che l’avviso di convocare deve contenere l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. L’omessa o incompleta informazione dei condomini comporta l’annullabilità della successiva deliberazione, così, in sostanza, si chiude questa norma. Cosa cambia rispetto al passato? Sostanzialmente nulla. L’o.d.g. doveva e deve elencare specificamente gli argomenti da trattare. Insomma non si poteva e non si può dire: “è indetta assemblea ordinaria per discutere dei consueti argomenti“ ma si deve specificare che “è indetta assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:…” elencando gli oggetti della discussione (Es. nomina amministratore, approvazione rendiconto, ecc.). Specificazione indicazione, in assenza di differenti indicazioni, continua a non coincidere con elencazione minuziosa. Insomma se è inserito nell’o.d.g. un argomento del genere “citazione in giudizio del condominio: discussione e conseguenti decisioni” è evidente che in questo argomento debba essere considerata contenuta l’eventuale nomina di un legale per il caso di resistenza in giudizio, ciò senza necessità di specifica indicazione. E’ chiaro, infatti, che alla decisione di resistere in un giudizio consegua anche la nomina del legale da cui farsi assistere. Lo stesso dicasi per la polizza dell’amministratore. Inutile scrivere nulla nell’ordine del giorno poiché la subordinazione della nomina alla presentazione di una polizza individuale del condominio è fatto che può discendere naturalmente dalla discussione sulla nomina. 8.1 L’ordine del giorno ex art. 1117-ter c.c. Esiste un’ipotesi, introdotta nel codice civile dalla riforma del condominio, che dall’omessa o incompleta formulazione dell’ordine del giorni fa discendere la nullità della deliberazione. L’ambito applicativo è quello della modificazione della destinazione d’uso delle cose comuni. Ai sensi del terzo comma dell’art. 1117-ter c.c., infatti: La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione www.condominioweb.com © 175 e la nuova destinazione d’uso. Insomma non basterà dire “è indetta assemblea per deliberare sulla modificazione della destinazione d’uso di alcune parti comuni” ma bisognerà anche specificare di quale parte si vuole modificare la destinazione (es. locale assemblea, ex locale portineria, ecc.) e quale sia la destinazione che s’intende approvare. Per un esempio di avviso di convocazione e verbale ai sensi dell’art. 1117-ter c.c. vedi infra Sezione Moduli 9. Le richieste dei condomini sono vincolanti rispetto alla formazione dell’ordine del giorno? L’amministratore cui viene avanzata una richiesta di discussione di un determinato argomento è tenuto a inserirlo nell’ordine del giorno della prossima assemblea che andrà a convocare se non addirittura vincolato a convocarne una ad hoc? La risposta che si forniva prima della riforma era la seguente: “nessuna violazione di legge può individuarsi nel rifiuto dell’amministratore di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea alcuni argomenti proposti da essi ricorrenti. Non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l’amministratore ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti richiesti da singoli condomini; poichè il codice civile prevede, all’art. 66 disp. att., che due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, possono chiedere all’amministratore la con vocazione di una assemblea straordinaria, ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all’amministratore di inserire argomenti all’ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell’organo amministrativo o decisionale del condominio” (Cass. 31 ottobre 2008 n. 26336). Ad avviso di chi scrive l’obbligo dell’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti richiesti ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. cade se tali richieste sono da ritenersi palesemente illegittime. Caso pratico Tizio e Caio, due condomini che rappresentano 200 millesimi, chiedono a Sempronio di convocare un’assemblea per decidere sull’esclusione di Mevio dall’uso del parcheggio condominiale, pur sapendo che Mevio è comproprietario anche di quella parte comune. Con l’entrata in vigore della riforma la situazione è leggermente cambiata. L’amministratore, infatti, è tenuto a convocare l’assemblea, su richiesta di un solo condomino ed entro trenta giorni dalla medesima, per la discussione sulle innovazioni di cui all’art. 1120, secondo comma, c.c. Caso pratico 2 Tizio, proprietario di un’unità immobiliare nel condominio Alfa, chiede a Caio, amministratore della compagine, di convocare un’assemblea per discutere dell’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c. Allo stesso modo l’amministratore deve convocare l’assemblea se la realizzazione un impianto non 176 www.condominioweb.com © centralizzato di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una singola unità abitativa comporti modificazione delle parti comuni (art. 1122-bis .c.c). È bene ricordare che in questi casi l’omesso rifiuto di convocare l’assemblea può portare alla revoca giudiziale dell’amministratore per gravi irregolarità nella gestione. Le richieste potranno essere ignorate quando è evidente e dimostrabile che siano frutto non di una reale esigenza ma di intenti ostruzionistici rispetto alla gestione della compagine. 10. La scelta del luogo, del giorno e dell’ora di svolgimento dell’assemblea tra esigenze dei condomini e dell’amministratore Luogo, ora e luogo di svolgimento dell’assemblea: si tratta di scelte rimesse all’amministratore che non prevedono il rispetto di particolari limiti. Un unico limite legislativo è quello contenuto all’art. 66, quarto comma, disp. att. c.c. che recita: “L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima”. Insomma se l’amministratore ha convocato l’assemblea per la prima convocazione alle ore 14 del giorno 1, l’assemblea in seconda convocazione potrà tenersi solamente dopo le ore 14 del giorno 2. Ciò, forse, vuol fare evirare fissazione delle assemblee in prima convocazione ad orari impossibili con successive ed immediate convocazioni in seconda. Francamente si fatica a comprendere la reale utilità della norma. Detto ciò vale la pena comprendere i poteri dell’amministratore in merito alla scelta della data di svolgimento dell’assise. Luogo La Cassazione, in più di un’occasione, ha avuto modo di specificare che “quando il regolamento di condominio non stabilisce la sede in cui debbono essere tenute le riunioni assembleari, l’amministratore ha - sì - il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna - ma che - tuttavia, tale potere discrezionale incontra un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l’edificio in condominio; quindi, un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l’ordinato svolgimento delle discussione” (Cass. civ. 22 dicembre 1999, n. 14461). Si tratta di un principio che può creare più di qualche grattacapo. Si pensi ai capoluoghi ed ai comuni dell’hinterland. Ma l’esempio vale anche per due comuni attaccati: l’Italia è piena di questi casi. Realtà, di fatto, uniche ma amministrativamente distinte. Si può credere davvero che in casi del genere tenere l’assemblea nel comune limitrofo possa invalidare la validità della decisione assembleare? La situazione non è affatto certa perché trattandosi di un principio espresso in sentenze e non in norme giuridiche può essere smentito. Si consiglia, dunque, di risolvere la questione in sede assembleare, ad esempio stabilendo che se non è possibile tenere la riunione nel condominio (es. mancanza spazi idonei) si potrà tenerla presso l’ufficio dell’amministratore anche se posto fuori dal comune di ubicazione dello stabile. Quanto al secondo requisito del luogo, vale a dire l’idoneità, la sentenza citata pare chiara e non assoggettabile a critiche di ogni sorta. Giorno www.condominioweb.com © 177 Al riguardo, come per il luogo, la legge non dice nulla in merito al giorno di svolgimento o meglio la legge dice solamente che tra prima e seconda convocazione deve intercorrete almeno un giorno solare (art. 66, quarto comma, disp. att. c.c. ma comunque non più di dieci (art. 1136, terzo comma, c.c.). Per il resto, come ha specificato la dottrina, “le assemblee […] possono essere convocate in qualunque giorno dell’anno, si esso feriale che festivo. Per data s’intende ovviamente dell’anno del mese e del giorno, ma nulla impedisce che siano adottate indicazioni equipollenti e di sufficiente univocità (come ad esempio, date indicate mediante l’utilizzo di una ricorrenza religiosa o civile)” (Lorenzini, Assemblea di condominio e liti giudiziali, Wolters Kluwer Italia, 2008). E’ chiaro che convocare un’assemblea a Natale, a Capodanno o a Pasqua non ha molto senso. Potrebbe averne, però, convocarne una a Ferragosto o nei giorni immediatamente vicini (notoriamente anch’essi di ferie per tantissima gente) per quei condomini ubicati in località balneari. Orario Se per data e luogo esistono dei pur minimi vincoli, rispetto all’orario la situazione è ancora più fluida. “L’amministratore è libero di fissare l’ora di convocazione dell’assemblea e che la convocazione in ora notturna non rende impossibile la partecipazione alla stessa. Chi, pertanto, diserta l’assemblea condominiale in prima convocazione perché, data l’ora fissata, ritiene che l’assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, opera a suo rischio” (Cass. 22 gennaio 2000 n. 697). Attenzione: libertà di scelta non deve coincidere con arbitrarietà della stessa. Il mandatario, naturalmente, deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia e così da tentare di uscire incontro alle esigenze dei condomini. Certo è che le esigenze possono essere le più varie e non sempre si riesce ad accontentare tutti. E quindi? Che fare per decidere l’orario? In questi casi meglio che l’amministratore faccia porre dei paletti direttamente all’assemblea. Come ricorda la Cassazione, “il codice rimette alla volontà dei partecipanti al condominio la relativa regolamentazione e il singolo condomino non può pretendere, contro la volontà della maggioranza dei partecipanti stessi, quindi fino a quando una diversa disciplina non sia recepita dal regolamento condominiale, che l’assemblea di prima convocazione abbia effettivo svolgimento, sia pure al solo fine della verifica della mancanza del numero legale, e che per il suo inizio venga fissata una determinata ora anziché un’altra” (Corte d’appello di Roma 22 gennaio 1997 in Cass. 22 gennaio 2000 n. 697). Insomma: se nulla è stabilito si può tentare di ottenere dall’amministratore un orario più consono alle proprie esigenze. Se così non vi si riesce allora si può provare la via assembleare, ma se in riunione di decide nel senso opposto (es. riunioni solo nel pomeriggio e non la sera) non si può fare nulla. Le delibere assunte dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini (art. 1137, primo comma, c.c.). In conclusione: la scelta di luogo, data ed orario di svolgimento è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell’amministratore di condominio, fermi restando i limiti imposti dalla giurisprudenza e dalle norme citate. Le incertezze evidenziate consigliano di far deliberare all’assemblea, ad esempio, che le riunioni possono svolgersi presso l’ufficio dell’amministratore (se esso è fuori dal Comune di ubicazione dell’edificio), eventualmente vietando la convocazione in determinati giorni (es. i festivi) ed in alcune ore. Per un esempio di avviso di convocazione, di richiesta di evitare alcune date e di deliberazione di regolamentazione di luoghi, ore e giorni di svolgimento dell’assemblea vedi infra Sezione Moduli 178 www.condominioweb.com © 11. Amministrare non significa dirigere l’assemblea: come comportarsi durante la riunione Ne abbiamo parlato in precedenza (supra Par. 2):l’amministratore non ha un ruolo di direzione dell’assemblea condominiale. L’amministratore è un mandatario dei condomini ed i condomini gli conferiscono tale mandato e le indicazioni su come agire per il tramite delle decisioni assunte in riunione. L’assemblea è luogo di esame e quindi di ratifica o contestazione dell’operato dell’amministratore. E’ evidente che se l’amministratore dirigesse lo svolgimento della riunione, allora si correrebbe il rischio di vanificare la vera funzione della riunione dei condomini. Il mandatario, quindi, pur presente, deve comportarsi sempre in modo tale da non sopraffare i condomini, da consentire un democratico dibattito, ossia accettare le critiche al proprio operato (chiaramente non quelle che finiscono per essere insulti personali) e fare tesoro delle indicazioni dei condomini, chiaramente senza mai dimenticare di illustrare il proprio operato e di difenderlo pervicacemente. Insomma, in sede di assemblea l’amministratore deve dimostrarsi: a) autorevole e non autoritario (una frase spesso abusata ma che in questo caso calza a pennello) e quindi disponibile al dialogo e non fermo su posizioni pregiudiziali; b) propositivo rispetto alla soluzione delle specifiche problematiche in discussione, pronto a spiegare le conseguenze del disinteresse (es. responsabilità penali, ecc.) ma mai insistente perché la decisione dev’essere sempre dell’assemblea; c) capace d’indicare la soluzione adottabile rispetto al contesto deliberativo (quorum necessari, possibilità di decidere in relazione all’ordine del giorno, ecc.); d) pronto a dirimere i contrasti tra condomini che spesso sorgono in sede di assemblea. 11.1 La conferma dell’incarico: essere presente o allontanarsi Un caso pratico della questione riguardante la presenza dell’amministratore in assemblea ed il modo di comportarsi in riunione è rappresentato dal rinnovo dell’incarico. Spesso ci si domanda: l’amministratore è tenuto a presenziare oppure può allontanarsi? In tal caso meglio essere presenti o lasciare maggiore libertà di scelta? La questione non ha una risposta univoca in quanto la legge sul punto non dice nulla. La conferma dell’incarico significa, giuridicamente parlando, un rinnovo del contratto di mandato. L’amministratore può variare il preventivo per il proprio compenso ma siccome per esso è sostanzialmente necessaria la forma scritta (cfr. art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.), non è nemmeno necessario che sia presente. Al massimo può essere opportuno che sia presente per spiegarlo. In molti affermano che al momento della decisione è bene lasciare i condomini liberi di discutere tra di loro sul da farsi. Si diceva che non esiste una regola scritta. Ad avviso di chi scrive il confronto dev’essere schietto anche in questo momento: poiché le parti sono due (condominio ed amministratore) è bene che al momento della discussione sulla prosecuzione o meno del rapporto l’amministratore sia presente per poter dire la propria nel caso di necessità di chiarimenti. 12. La richiesta di chiarimenti e l’indispensabilità d’un comportamento trasparente Uno dei motivi per i quali è sostanzialmente necessaria la presenza dell’amministratore in assemblea, è che siccome è lui a gestire la compagine, i condomini, per decidere che cosa fare (es. ratifica di una www.condominioweb.com © 179 spesa, deliberazione di un intervento, ecc.), debbono avere quante più informazioni possibili. In buona sostanza, l’amministratore in sede di assemblea deve soprattutto svolgere un ruolo d’ausilio rispetto alle decisioni dei condomini. A chi domanda chiarimenti deve rispondere in modo tale da fugare ogni dubbio sull’argomento in discussione e far prendere una decisione realmente consapevole. Ciò non si limita solamente agli aspetti pratici ma anche alle questioni procedurali sottese al procedimenti deliberativo. Se l’amministratore ha dimenticato di convocare un condomino, inutile tergiversare con scuse che possono rivelarsi solamente dannose (Es. “non è ancora stato restituito l’avviso di ricevimento” oppure “ho inviato un fax ma non ce l’ho qui, ecc.”). Insomma meglio essere trasparenti anche a costo di dover ammettere i propri errori piuttosto che mentire per ritrovarsi, poi, nella condizione di essere doversi difendere non solamente per l’errore ma anche per la sua dissimulazione. Con tutto ciò che ne discende anche con riferimento alle possibili azioni per responsabilità (infra Cap. XII). 13. Le deliberazioni ed i quorum: aiutare i condomini a non sbagliare S’è detto come deve comportarsi l’amministratore durante l’assemblea di condominio. Uno dei casi in cui le sue competenze possono tornare utili dal punto di vista procedimentale è quello riguardante i quorum costitutivi e deliberativi. Qui bisogna lavorare di memoria per sapere se l’assemblea può deliberare, per individuare, laddove esistono, quorum dettati per una specifica deliberazione e saper ragionare per comprendere quali deliberazioni, invece, possono essere prese con le maggioranze indicate dall’art. 1136, secondo e terzo comma, c.c. Non date mai per scontato che i condomini conoscano le maggioranze. Non date per scontato nemmeno il contrario. Cercate di capire la situazione concreta ed agire di conseguenza. Nei paragrafi successivi ci soffermeremo sulle deliberazioni più ricorrenti. Qui di seguito un esempio per comprendere come agire. Caso pratico L’assemblea del condominio Alfa, riunita in prima convocazione, deve deliberare sull’adozione del regolamento. I condomini sono inesperti e non sanno come comportarsi: per molti è la prima esperienza diretta di vita condominiale. In casi del genere è fondamentale che l’amministratore spieghi ai condomini quali sono i quorum costitutivi in prima convocazione e, se questi ricorrono, quali le maggioranze per deliberare legittimamente sull’argomento posto in discussione, chiarendo se si tratta della medesima maggioranza tanto in prima quanto in seconda convocazione. Fare ciò significa porre al riparo il condominio da eventuali impugnazioni per vizi procedimentali. 14. Vari esempi di deliberazioni Nei sottoparagrafi successivi portiamo una serie di esempi di deliberazioni specificando il quorum deliberativo necessario con particolare attenzione a specificare se si tratta del medesimo tanto in prima quanto in seconda convocazione. Il sottoparagrafo finale conterrà una tabella riepilogativa anche di quanto detto in quelli precedenti. Una premessa. Mentre i quorum deliberativi possono variare a seconda del fatto che la decisione venga assunta in prima o seconda convocazione, quelli costitutivi sono uguali sempre. In particolare, l’assemblea: 180 www.condominioweb.com © a) in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (art. 1136, primo comma, c.c.); b) in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Per prendere ogni decisione è sempre necessaria la verifica preventiva di queste maggioranze. E’ bene ricordare che le deliberazioni assunte con maggioranze inferiori rispetto a quelle previste dalla legge sono da considerarsi annullabili (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 4806705) Un’annotazione terminologica: quando si afferma che le deliberazioni “devono essere sempre assunte” o simili, si fa riferimento al fatto che quella maggioranza è necessaria tanto in prima quanto in seconda convocazione. 14.1 Nomina e revoca dell’amministratore La nomina e la revoca dell’amministratore sono, rispettivamente, gli atti con i quali, da parte del condominio, è dato inizio e fine al rapporto contrattuale con l’amministratore. Se, come s’è detto (supra Cap. II), la nomina ha sempre bisogno di un’accettazione o comunque rappresenta un’accettazione del preventivo proposto dal (futuro) amministratore, la revoca, invece, rappresenta un atto di recesso unilaterale. Per nominare e revocare un amministratore è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, ossia quanto meno 500 millesimi (art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.). Caso pratico 1 Durante l’assemblea del condominio Alfa si deve votare per la nomina dell’amministratore: sono presenti 7 condomini per un totale di 800 millesimi. Tizio, uno degli amministratori in lizza per assumere l’incarico, ottiene il voto favorevole di 3 condomini e 520 millesimi. Caio, altro possibile mandatario, ottiene il voto di 4 condomini e 280 millesimi. Nessuno dei due può dirsi nominato poiché non ricorre la doppia maggioranza. Caso pratico 2 Durante l’assemblea del condominio Beta si deve votare per la nomina dell’amministratore: sono presenti 9 condomini su 9 e quindi 1000 millesimi. Sempronio, uno degli amministratori in lizza per assumere l’incarico, ottiene il voto favorevole di 5 condomini e 500 millesimi. Mevio, altro possibile mandatario, ottiene il voto di 4 condomini e 500 millesimi. Sempronio può dirsi nominato in quanto ha raggiunto il quorum previsto dalla legge. Si badi: gli esempi appena portati hanno carattere generale anche se fatti sulla nomina dell’amministratore. E’ importante evidenziare che la validità della nomina si raggiunge con 500 millesimi (la metà del valore millesimale dell’edificio) e non con 501 millesimi come spesso, erroneamente si dice. D’altronde se fossero stati necessari 501 millesimi la legge avrebbe fatto riferimento a questa cifra. 14.2 La polizza per l’assunzione dell’incarico www.condominioweb.com © 181 L’art. 1129, terzo comma, c.c. recita: “L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato”. Non sono indicati specifici quorum deliberativi per questa deliberazione Poiché la polizza riguarda la nomina e considerato che ai sensi dell’art. 1136 c.c. le deliberazioni concernenti (ossia che hanno attinenza) con la nomina devono essere sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, ad avviso di chi scrive non vi sono motivi per dubitare che, anche per deliberare sulla subordinazione della nomina alla polizza siano necessari questi quorum deliberativi. Caso pratico L’assemblea del condominio Alfa, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, decide di nominare Tizio amministratore. Alcuni condomini suggeriscono di subordinare la nomina alla stipula di una polizza. La questione viene discussa e messa ai voti ma non raggiunge le maggioranze di cui sopra. La proposta deve ritenersi respinta. 14.3 Approvazione del preventivo e del rendiconto di gestione Su questi atti fondamentali per l’esercizio del potere di indirizzo e controllo dell’operato dell’amministratore la legge non dice nulla di specifico. Nessun quorum deliberativo previsto ad hoc. Ed allora? Con quali maggioranze approvare il preventivo ed il rendiconto di gestione? In assenza di specifiche indicazioni valgono i quorum deliberativi generali specificamente previsti dal codice in relazione alla prima e seconda convocazione. In particolare: a) in prima convocazione, sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.); b) in seconda convocazione, sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136, terzo comma, c.c.). 14.4 Attivazione del sito internet condominiale Sito internet condominiale ovvero possibilità di accedere a documenti, estrarne copia, visualizzare annunci, ecc. direttamente da casa propria. La legge n. 220/2012 ha introdotto questa novità. In particolare ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c.: “Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. La deliberazione di attivazione del sito ed il relativo contenuto, quindi deve essere sempre assunta 182 www.condominioweb.com © con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). 14.5 Installazione di un impianto di videosorveglianza La situazione sulla videosorveglianza, fino all’entrata in vigore della così’ detta riforma del condominio era grandemente incerta. La questione veniva affrontata soprattutto a livello di giurisprudenza di merito. In una sentenza resa dal Tribunale di Salerno sul finire del 2010, si leggeva che la videosorveglianza “sconta innanzitutto l’assoluta carenza del dato normativo, e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai “separati mondi” della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici. Con la segnalazione del 13 maggio 2008, da ultimo vanamente ribadita nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2010), l’Autorità garante ha quindi constatato come la disciplina codicistica dell’istituto condominiale non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all’installazione di telecamere che riprendano le aree comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l’edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro. Né ovviamente la normativa chiarisce allo stato se occorra l’unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della video sorveglianza sia validamente assunta” (Trib. Salerno 14 dicembre 2010). Il legislatore con la legge n. 220/2012 ha inteso sopperire a questa lacuna normativa inserendo nel codice civile l’art. 1122-ter c.c., che recita: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”. In poche parole come per la nomina dell’amministratore e per l’attivazione del sito internet condominiale, anche le deliberazioni concernenti l’installazione di un impianto di video delle parti comuni devono essere sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). 14.6 Innovazioni: nozione e quorum Spetta all’assemblea deliberare l’esecuzione d’interventi innovativi. Che cosa sono le innovazioni? Il codice civile non ne fornisce la definizione. A che guardare, allora, se non alla giurisprudenza? Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, “per innovazioni delle cose comuni s’intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654). Installare un cancello per chiudere un’area cortilizia non è un’innovazione (cfr. in tal senso www.condominioweb.com © 183 Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340, contra Trib. Novara 19 febbraio 2007). Installare un ascensore laddove non c’era rappresenta un’innovazione. Quali sono i quorum deliberativi necessari per ordinare l’esecuzione di un intervento innovativo? Ai sensi dell’art. 1136, quinto comma, c.c. tali deliberazioni devono essere sempre approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (ossia 666,67 millesimi). Attenzione. Non tutte le innovazioni necessitano di tali quorum deliberativi. Ve ne sono alcune, che si potrebbero dire, di particolare rilevanza sociale per la collettività condominiale che possono essere deliberate con maggioranze sensibilmente inferiori. Si tratta delle innovazioni, che nel concetto essenziale non differiscono da quelle definite dalla Cassazione, previste dal secondo dell’art. 1120 c.c. ossia: “1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto”. In questi casi le delibere devono essere sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). Come ricorda il quarto ed ultimo comma dell’art. 1120 c.c. “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. Per quanto riguarda le innovazioni che alterano il decoro dell’edificio o che rendano talune parti inservibili anche ad un solo condomino, la loro deliberazione necessita del consenso di tutti i condomini. Sono sempre vietate quelle che recano pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato. 14.7 Liti condominiali e dissenso ex art. 1132 c.c. S’è detto in precedenza (cfr. supra Cap. VIII), che esistono delle liti rispetto alle quali l’amministratore è legittimato ad agire e resistere in giudizio senza la necessaria preventiva autorizzazione assembleare. Si tratta delle liti per le materie di cui all’art. 1130 c.c. Per tutte le restanti liti, ossia quelle che – come dice l’art. 1136, quarto comma, c.c. – esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, la deliberazione di attivazione di un giudizio o di resistenza devono essere sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). Resta fermo il diritto di ogni condomino, per i casi di deliberazione su liti attive e passive esorbitanti 184 www.condominioweb.com © la competenza dell’assemblea, di dissociarsi dalla medesime per il caso di esito negativo. In tal senso l’art. 1132 c.c. recita: Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. La dissociazione dev’essere comunicata a mezzo di atto scritto e per racc. a.r. (cfr. Cass. 15 giugno 1978 n. 2967) dagli assenti e, aggiungiamo noi per scrupolo, anche da chi ha espresso il proprio dissenso già in assemblea (cfr. in tal senso Trib. Napoli 8 gennaio 2003). La locuzione per “dissociazione per il caso di esito negativo” sta a significare una cosa: i condomini dissociati dalla lite devono comunque pagare le spese legali per portare avanti la causa (Trib. Nola 7 ottobre 2008). L’art. 1132 c.c. è tra le norme dettate in materia di condominio, una delle più oscure: i dati certi, o quanto meno quelli evidenziati dalla giurisprudenza, li abbiamo posti in evidenza. Il resto è una storia ancora tutta da scrivere. 14.8 Mediazione ex d.lgs n. 28/2010 Il così detto decreto del fare (d.l. n. 69/2013 poi convertito in legge dalla l. n. 98/2013) ha reintrodotto nel nostro ordinamento, in via sperimentale per quattro anni, il tentativo di conciliazione obbligatorio anche per le controversie in materia condominiale (per una definizione del concetto di condominio ai fini dell’obbligatorietà del tentativo si veda art. 71-quater disp. att. c.c. di cui s’è approfondito il contenuto supra Cap. VIII). All’assemblea (ad avviso di chi scrive) nei casi di controversie esorbitanti le attribuzioni dell’amministratore spetta il potere di attivare o aderire al procedimento mentre spetta in ogni caso all’assemblea la decisione di accettare la proposta di mediazione (sul punto di veda supra Cap. VIII) .A mente del terzo e quinto comma dell’art. 71-quater disp. att. c.c. tali deliberazioni devono essere sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). Al riguardo occorre svolgere alcune considerazioni per mettere in evidenza come non aver previsto un quorum correlato all’oggetto della mediazione possa introdurre degli elementi distorsivi nell’ordinamento. Un esempio aiuterà a comprendere quest’affermazione. Prima, però, è bene ricordare che il procedimento di mediazione parte dall’oggetto della controversia ma l’accordo può andare a comprendere altri aspetti. Caso pratico Tizio decide d’impugnare una deliberazione concernente la modificazione della destinazione d’uso delle parti comuni per carenza dei quorum deliberativi. Per farlo deve attivare il così detto procedimento di conciliazione. La delibera contestata prevedeva di trasformare il locale portineria in una sala riunioni. A seguito della procedura le parti trovano un accordo sulla base della proposta formulata dal mediatore: il locale potrà avere la destinazione scelta dall’assemblea a condizione che parte l’area cortilizia sia destinata a parco giochi per bambini. www.condominioweb.com © 185 In casi del genere la seconda modificazione della destinazione d’uso del cortile (la si voglia considerare tale o innovazione ai sensi dell’art. 1120, primo comma, c.c, sul punto si veda infra Par. 14.16), in quanto inserita nella proposta di mediazione verrebbe ad essere approvata, se la proposta venisse accettata, tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). Una maggioranza ben inferiore a quelle richieste dalla legge per innovazioni (supra Par. 14.6) o modificazione della destinazione d’uso (infra Par. 14.16). Sicuramente la norma sui quorum deliberativi dell’accettazione della proposta di mediazione è destinata a far discutere. Un altro esempio può essere utile per evidenziare ulteriormente questa situazione d’incertezza. Il riferimento è l’art. 1122-bis c.c. (infra Par. 14.17). Caso pratico Tizio deve installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio della propria unità immobiliare. Per farlo deve modificare delle parti comuni. Stando così le cose, mette in moto la procedura di cui all’art. 1122-bis c.c. avvisando l’amministratore, il quale convoca l’assemblea che a sua volta impone particolari prescrizioni. Tizio non ci sta e con l’ausilio del suo legale inizia la controversia per ottenere l’annullamento della delibera. Nel corso del tentativo di conciliazione, il mediatore, su richiesta delle parti (Tizio ed il condominio), avanza una proposta di mediazione con differenti prescrizioni. L’assemblea ratifica con le maggioranze indicate dall’art. 71-bis disp. att. c.c. ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi. In sostanza in un caso del genere la delibera di accettazione della proposta di mediazione, contiene prescrizioni adottate con un quorum deliberativo inferiore a quello previsto dall’art. 1122-bis c.c. Non solo: quella delibera dev’essere considerata come deliberazione sostitutiva di una già adottata ma non rispetta nemmeno i quorum deliberativi per ciò necessari (infra Par. 14.13). 14.9 Revisione contabile La revisione contabile è quel procedimento per mezzo del quale i condomini possono chiedere di verificare la correttezza di uno o più rendiconti già approvati. Secondo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 1130-bis c.c. “L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore[...]” In pratica le deliberazioni con le quali è disposta la revisione contabile devono essere sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). 14.10 Lavori straordinari S’è abituati ad accostare i lavori straordinari con maggioranze ben definite, ossia le stesse necessarie per la nomina dell’amministratore. a ben vedere non è così. I lavori straordinari, ossia quelli che si rendono necessari per manutenere e conservare in buono stato l’edificio, non sono sempre uguali. Sostituire un portone di un edificio non è la stessa cosa di far 186 www.condominioweb.com © eseguire lavori di manutenzione della facciata. La differenza economica non è di poco conto. L’entità (sempre in termini economici) delle opere manutentive, incide, e non poco, sui quorum deliberativi necessari (vedi Par. succ.). Per i lavori straordinari che non hanno notevole entità, il codice civile non prevede una specifica maggioranza. Ciò vuol dire che con riferimento a questo genere d’interventi: a) in prima convocazione, devono essere considerate valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.); b) in seconda convocazione, devono essere considerate valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136, terzo comma, c.c.). 14.11 Lavori straordinari di notevole entità Che cosa vuol dire deliberare l’esecuzione di lavori straordinari di notevole entità? Significa doverli deliberare, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, con le maggioranze prescritte dall’art. 1136, secondo e quarto comma, c.c. Che cosa significa notevole entità? La definizione di questo concetto è fondamentale per comprendere l’ambito applicativo della norma. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “in tema di riparazione di un edificio condominiale, l’individuazione della “notevole entità” delle riparazioni straordinarie, la cui approvazione esige, ai sensi del 4 comma dell’art. 1136 c.c., la maggioranza qualificata indicata dal capoverso, è affidata, nell’assenza di un specifico criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice del merito. In proposito, i criteri della proporzionalità fra il costo delle opere ed il valore dell’edificio e la ripartizione di quel costo fra i condomini configurano non un vincolo ed un limite della discrezionalità ma un ulteriore ed eventuale criterio di giudizio: nel senso della possibilità, per il giudice del merito, di tenere conto, oltre che dei dati di immediato rilievo, cioè dell’ammontare oggettivo dell’esborso occorrente per la realizzazione di dette opere, anche del rapporto fra quei tre elementi (costo delle opere, valore dell’edificio, entità della spesa ricadente sui singoli condomini) quando quel dato immediato, per la sua entità, non appaia risolutivo” (così Cass. 29 gennaio 1999 n. 810). Insomma non è facile dire così, icto oculi, se dei lavori sono da considerarsi di notevole entità oppure no. Le valutazioni sono molteplici e non esistendo una soglia tutto è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, nel caso di sbocco della controversia in un’aula giudiziaria, o comunque dell’assemblea al momento della deliberazione di quei lavori. Insomma le delibere di approvazione di lavori di riparazione straordinaria devono essere sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). Attenzione a non confondere riparazioni straordinarie di notevole entità (questa la formula usata dalla norma) con approvazione della contabilità finale dei lavori. Secondo il Tribunale di Lecce, infatti, “l’art. 1136, co. 2 e 4, c.c. impone maggioranze qualificate per le delibere che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita’; quella impuntata, invece, adottata in seconda www.condominioweb.com © 187 convocazione, ha ad oggetto il mero esame ed approvazione della contabilita’ finale di lavori di manutenzione (gia’ approvati in precedenza) e relativo piano di riparto, e a tali materie – anche in caso di notevole entita’ dei lavori – non si estende il quorum deliberativo richiesto per l’approvazione di questi ultimi e dei relativi esborsi […]” (Trib. Lecce 20 gennaio 2012 n. 159). Ciò, almeno secondo questa sentenza di merito, vuol dire che la contabilità finale dei lavori in esame può essere validamente approvata: a) in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.); b) in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136, terzo comma, c.c.). 14.12 Lavori straordinari, innovazioni e fondo riserva obbligatorio Ai sensi dell’art. 1135, primo comma n. 4, c.c. l’assemblea condominiale, quando delibera opere di manutenzione straordinaria e innovazioni, è obbligata a deliberare l’istituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. E’ una delle novità introdotte dalla riforma del condominio. Una di quelle norme in gradi di creare molti grattacapi. Di sicuro non per i quorum deliberativi. La deliberazione dell’istituzione del fondo obbligatorio, essendo connesso alle opere indicate, necessita delle medesime maggioranze previste per le decisioni su innovazioni (supra Par. 14.6) e lavori straordinari (supra Parr. 14.10 e 14.11). Caso pratico L’assemblea del condominio Alfa delibera l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per un importo pari ad € 100.000,00, calcolati sulla base di un computo metrico affidato ad un tecnico di fiducia del condominio. L’assise delibera, altresì, la costituzione di un fondo speciale pari all’ammontare dei lavori, specificando che l’intera somma dovrà essere interamente versata in dieci rate mensili secondo il piano di riparto predisposto dall’amministratore ed approvato in riunione. Solo quando l’intera somma sarà raccolta si potranno iniziare i lavori e quindi l’amministratore potrà firmare il contratto con l’impresa Beta, ossia quella prescelta per la loro esecuzione. I problemi in casi del genere non riguardano i quorum deliberativi: che cosa accade se l’assemblea non delibera sul punto? I fondi devono essere interamente accumulati prima della data d’inizio dei lavori? Di conseguenza se non c’è l’intera somma deliberata, i lavori non possono iniziare? Andiamo per gradi, partendo con una premessa. Allo stato attuale non esiste un’indicazione certa anche se la maggior parte degli addetti ai lavori sembra interpretare la norma nel modo (seguente: prima si raccolgono i soldi necessari per i lavori dopo di che si dà inizio ai lavori (e quindi si firma il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’esecuzione delle opere). Si tratta indubbiamente dell’interpretazione più rigida. Se non si può firmare il contratto fintanto che i condomini non versano, chi dà la certezza di poterli iniziare nei termini stabiliti? Uno dei comproprietari potrebbe essere moroso e l’azione di recupero del credito, se sfocia in un’azione esecutiva, non è mai di pronta soluzione. Si potrebbe dire: si firma un contratto con un’impresa e lo si sottopone ad un termine: la raccolta dei fondi. Difficilmente un’impresa firma un contratto per € 100.000,00 (o per qualunque somma) se poi può presupporre di dover aspettare anche uno o due anni prima di iniziare le opere. I prezzi non sono fissi. Si può obiettare: ok, si può concordare con l’impresa un adeguamento del prezzo. Giusto! Ma a quell’adeguamento deve corrispondere una delibera di approvazione dell’aumento del costo dei lavori e di conseguenza l’aggiornamento dell’importo del fondo speciale. Insomma la situazione non 188 www.condominioweb.com © è così semplice com’è stata descritta. Meglio: non è detto che facendo le cose nel modo più prudente possibile tutto vada per il meglio. Rileggere la norma può aiutare a trovare soluzioni, ad avviso di chi scrive, ugualmente conformi ad essa. L’art. 1135, primo comma n.4, c.c. specifica che l’assemblea provvede: “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”. La norma specifica che la costituzione del fondo è obbligatoria e che esso deve avere una consistenza pari all’ammontare dei lavori, ma la norma non dice che l’accantonamento delle riserve economiche debba precedere l’inizio dei lavori. Prima delle modificazioni all’art. 1135 c.c. introdotte dalla legge n. 220/2012, si parlava solamente di facoltà dell’assemblea di costituire un fondo speciale per le opere straordinarie. Una volta presa questa decisione, tuttavia, non è s’è mai specificato che il fondo dovesse essere interamente versato prima dell’inizio dei lavori (cfr. Branca, Comunione condominio negli edifici, Zanichelli, 1982 e Terzago, Il condominio, Giuffrè, 1985). Dire che il fondo speciale debba essere di pari importo all’ammontare dei lavori, infatti, non sta a significare che lo stesso debba essere versato interamente prima dell’inizio delle opere. L’assemblea lo deve deliberare e se decide il contrario la deliberazione deve ritenersi annullabile per violazione di legge (art. 1137 c.c.), ma una volta deliberato può decidere modi e tempi di conferimento anche concomitanti con l’esecuzione dei lavori. L’impresa non può sindacare sull’esistenza del fondo in quanto lo stesso ha mera rilevanza interna. E se sul punto non vi sono decisioni, ad esempio per contrasti sulle modalità di conferimento delle somme? Come per la nomina dell’amministratore, si potrebbe ipotizzare che l’omessa decisione sul punto legittimi un ricorso al giudice in sede di volontaria giurisdizione per la costituzione del fondo speciale. Ciò che è sicuro è che siccome l’art. 1135 c.c. non rientra tra quelli assolutamente inderogabili (cfr. art. 1138, quarto comma, c.c.), i condomini, con un accordo sottoscritto a tutti (es. regolamento contrattuale), potrebbero rendere non operativa la norma in esame. In buona sostanza, com’è dato di comprendere dall’esposizione dei fatti, la situazione è tutt’altro che certa e, gioco forza, solamente la prassi applicativa e le decisioni giurisprudenziali potranno dare maggiore certezza. Quanto al nostro punto di vista, ciò che ci sentiamo di affermare è che non è poi così scontato che lo schema debba essere quello: deliberazione lavori, raccolta intera somma necessaria ed esecuzione degli stessi. Questa la situazione dopo l’entrata in vigore della riforma e fino al 24 dicembre 2013: il così detto decreto destinazione Italia (entrato in vigore la vigilia di Natale del 2013) è intervenuto è per cercare di migliorarla. Ci riuscirà? Vediamo di capirne qualcosa in più nel paragrafo successivo. Per un esempio di delibera di costituzione di un fondo speciale di pari all’importo all’ammontare dei lavori vedi infra Sezione Moduli 14.12.1 Fondo obbligatorio e decreto Destinazione Italia Con l’entrata in vigore del decreto Destinazione Italia, l’art. 1135, primo comma n. 4, c.c. specifica che l’assemblea provvede: alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può www.condominioweb.com © 189 essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. Dunque se il contratto di appalto prevede un pagamento graduale in base all’avanzamento dei lavori (il così detto S.A.L.), il fondo può essere costituito in relazione a vari pagamenti. Ci sono tre stati di avanzamento? Allora si possono prevedere tre fondi di pari importo. La norma ad una prima lettura, sembra semplificare la questione “costituzione del fondo obbligatorio”, ma non è così. Che cosa succede se al posto di pagamenti in base allo stato di avanzamento sono previsti semplici acconti? Il condominio dovrà costituire il fondo (nel senso di mettere da parte le provviste) nella sua interezza fin da subito, senza possibilità di frazionamento in base alle singole partite, poiché le modifiche normative trovano applicazione solamente nel caso di versamenti corrispondenti allo stato di avanzamento? Oppure dobbiamo considerare le situazioni analoghe? In buona sostanza ad avviso di chi scrive il decreto Destinazione Italia, nel tentativo di migliorare la situazione, non è riuscito perfettamente nel proprio intento. Visto che un decreto legge, per restare valido, dev’essere convertito (art. 77 Cost.) e visto che con la conversione possono essere introdotte delle modifiche, l’auspicio è che sull’art. 1135 n. 4 c.c. s’intervenga per specificare che anche se la costituzione del fondo è obbligatoria, non è obbligatorio il conferimento anticipato dell’intero importo dei lavori deliberati. 14.13 Il regolamento condominiale Quando si parla di regolamento condominiale si deve pensare ad una sorta di statuto. In tal senso dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che “il regolamento di condominio, quali ne siano l’origine ed il procedimento di formazione e, quindi, anche quando abbia natura contrattuale, si configura, in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività, su un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico ed a porsi come fonte di obblighi e diritti non tanto per la collettività come tale, quanto, soprattutto, per i singoli condomini” (Cass. 29 novembre 1995 n. 12342). Quali ne siano l’origine e la formazione. Ogni amministratore deve tenere a mente questo aspetto per valutare natura e contenuto del regolamento e quindi le maggioranze necessarie per la sua approvazione e revisione. Regolamento assembleare Il regolamento assembleare è quello che può essere approvato dall’assemblea. La sua presenza diviene obbligatoria quanto il numero dei condomini è superiore a dieci (art. 1138, primo comma, c.c.). In tal caso esso può contenere le norme riguardanti “ l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione” (art. 1138, primo comma, c.c.). Esiste un parcheggio piccolo rispetto al numero dei condomini? Il regolamento assembleare può contenere sull’utilizzo turnario. Per i condomini cinque giorni di preavviso in merito allo svolgimento dell’assemblea sono pochi? Il regolamento può aumentare questo termine. Tutto ciò che riguarda il funzionamento della compagine, nel limite del rispetto del diritto dei singoli sulle loro unità immobiliari e sulle parti comuni può essere disciplinato dall’assemblea anche attraverso l’inserimento 190 www.condominioweb.com © di queste regole in un regolamento. Il regolamento deve essere sempre approvato e modificato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi) (art. 1138, terzo comma, c.c.). Ogni condomino può prendere l’iniziativa per la formazione e la revisione del regolamento. Anche se la legge non dice nulla in merito, non vi sono dubbi che la medesima iniziativa possa partire anche dall’amministratore. Il mandatario, perché il regolamento è obbligatorio per legge o quando lo ritiene utile, può proporre all’assemblea di dotare il condominio di un proprio statuto. In caso di regolamento obbligatorio e di mancata approvazione assembleare non ci si può rivolgere all’Autorità Giudiziaria per ottenerne uno, così come si fa per la nomina dell’amministratore (cfr. Branca, Comunione condominio negli edifici, Zanichelli, 1982). I regolamenti assembleari, infine, non possono contenere clausole che vietino la detenzione di animali domestici. Chi deve osservare il regolamento assembleare? L’art. 1138 c.c. specifica come debba essere approvato e modificato il regolamento, ne disciplina il contenuto e specifica quando la sua adozione è obbligatoria. Essendo approvato con una delibera, è evidente che lo stesso debba essere osservato da tutti i condomini attuali e futuri; l’art. 1137, primo comma c.c. che contiene questa disposizione, infatti, parla semplicemente di condomini senza riferimento a quelli attuali o a quelli futuri. Ciò trova ulteriore conferma nell’art. 1107, secondo comma, c.c. (richiamato anche nell’art. 1138 c.c.) a mente del quale il regolamento deve essere rispettato dai condomini e dai loro eredi ed aventi causa. Regolamento contrattuale Il regolamento contrattuale è quell’accordo intercorrente tra tutti i condomini. Esso può essere predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio (es. il costruttore) e sottoscritto dai condomini al momento dell’acquisto delle unità immobiliari, oppure essere redatto e sottoscritto da tutti i partecipanti al condominio in un momento successivo. La prima ipotesi è quella più ricorrente. Qual è la natura di questo regolamento? Secondo la Cassazione, “quale che ne siano il meccanismo di produzione ed il momento del suo venire in essere come atto efficace (dati su cui la dottrina non è concorde), si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente, cioè, pluralità di parti e scopo comune” (Cass. 21 maggio 2008 n. 12850). Trattandosi di un contratto, questo tipo di regolamento può contenere norme limitatrici dei diritti dei singoli sulle parti di proprietà comune (es. divieto assoluto di modificazione del decoro dell’edificio) o esclusiva (es. divieto destinazione unità immobiliari ad uso ufficio) (cfr. Cass. 19 ottobre 1998 n. 10335). Vista la particolare incidenza di queste clausole sui diritti individuali, è stato affermato che “le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni (Cass. n. 23 del 07/01/2004). Trattandosi di materia che attiene alla compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un’interpretazione estensiva delle relative norme” (Cass. 20 luglio 2009 n. 16832). Ad avviso di chi scrive ciò vale anche per le restrizioni delle facoltà inerenti i diritti sulle cose comune. www.condominioweb.com © 191 Il divieto di un particolare uso di un bene comune dev’essere formulato il modo chiaro e preciso e non generico così dà rendere incerta l’applicazione della norma. Non bisogna confondere natura e origine del regolamento. Era il 1999 quando le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ebbero modo di chiarire quanto segue: “è stata da tempo abbandonata l’opinione secondo cui sarebbero di natura contrattuale, quale che sia il contenuto delle loro clausole, i regolamenti di condominio predisposti dall’originario proprietario dell’edificio e allegati ai contratti d’acquisto delle singole unità immobiliari, nonché i regolamenti formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia (v. sent. nn. 2275 del 1968,882 del 1970). La giurisprudenza più recente e la dottrina ritengono, invece, che, a determinare la contrattualità dei regolamenti, siano esclusivamente le clausole di essi limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive (divieto di destinare l’immobile a studio radiologico, a circolo ecc...) o comuni (limitazioni all’uso delle scale, dei cortili ecc.), ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri (sent.nn. 208 del 1985,3733 del 1987,854 del 1997).Quindi il regolamento predisposto dall’originario, unico proprietario o dai condomini con consenso totalitario può non avere natura contrattuale se le sue clausole si limitano a disciplinare l’uso dei beni comuni pure se immobili” (Cass. SS.UU. 30 dicembre 1999 n. 943). Questa valutazione chiaramente incide anche sui quorum deliberativi necessari per le modificazioni. Un regolamento di origine assembleare può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi) Un regolamento di origine contrattuale, meglio le clausole contenute in un simile regolamento possono essere modificate con tali maggioranze se il loro contenuto non incide sui diritti dei singoli su beni comuni o di proprietà esclusiva. In ogni caso il regolamento condominiale deve avere forma scritta, come forma scritta devono avere tutte le modificazioni (cfr. Cass. SS.UU. 30 dicembre 1999 n. 943). Come verificare se un regolamento è contrattuale? Se un regolamento ha origine e natura contrattuale e contiene elementi utili a costituire servitù o altri diritti reali (es. uso esclusivo del lastrico solare), quasi certamente si avrà avuto cura di trascriverlo presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari. Così facendo, infatti, i diritti reali costituiti con quell’atto sono opponibili a terzi, quali ad esempio possono essere i compratori delle unità immobiliari successivi agli originari acquirenti. Insomma se un regolamento è trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari (e tale fatto è verificabile partendo dal carteggio condominiale per finire con una visura presso gli uffici dell’agenzia del territorio, ormai incorporati nell’agenzia delle entrate) possiamo stare certi che esso è contrattuale, che contiene atti costitutivi di determinati diritti (cfr. art. 2645 c.c.) e che dev’essere sempre rispettato da tutti i condomini. Così non fosse la situazione diverrebbe obiettivamente più difficoltosa. Il motivo è quello specificato dall’art. 1372, terzo comma, c.c. a mente del quale “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Insomma se il regolamento contrattuale non è trascritto e non è menzionato nei contratti di compravendita può vincolare solamente chi lo accetta espressamente. Tale verifica, inutile nascondersi dietro un dito, è tutt’altro che agevole soprattutto per quegli edifici costituitisi in condominio molti anni addietro. Per un esempio di delibera di approvazione di un regolamento condominiale e di regolamento condominiale vedi infra Sezione Moduli 192 www.condominioweb.com © 14.14 La sostituzione di delibera Sostituire una deliberazione vuol dire, nella sostanza, cambiare idea o aggiustare il tiro. Si pensi alla decisione assunta senza che tutti gli aventi diritto siano stati invitati a partecipare all’assemblea. Sostituire questa delibera con un in cui il procedimento di convocazione e regolare, vuol dire sanare la situazione. Oppure si pensi, ancora, alla decisione di affidare lavori di manutenzione all’impresa Alfa e la successiva decisione con si decide di cambiare impresa appaltatrice. L’assemblea può sempre decidere di cambiare idea. Chiaramente se gli atti adottati hanno già prodotto degli effetti, la compagine dovrà assumersene le responsabilità. Sostituire l’impresa dopo che è stato firmato il contratto d’appalto può voler dire dover pagare i danni per mancato guadagno all’appaltatore revocato. Ad ogni buon conto, ai fini che ci occupano, è bene evidenziare che per sostituire una deliberazione è sufficiente che la decisione di sostituzione sia adottata con le maggioranze necessarie per quel genere di deliberazione. Caso pratico Il condominio Alfa ha deliberato di eseguire lavori straordinari di notevole entità affidando l’incarico alla ditta Alfa. La delibera è stata adottata con il voto favorevole di tutti i condomini presenti e 700 millesimi. Per sostituire questa delibera (es. per cambiare l’appaltatore o rinviare i lavori) sarà necessario e sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). E’ questa, infatti, la maggioranza necessaria per deliberare questo genere d’interventi (supra Par. 14.11). Diverso il discorso nel caso in cui la delibera è in realtà un contratto sottoscritto da tutti i condomini. In tal caso, come per il regolamento contrattuale, per la sua sostituzione è necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio. Per un esempio di delibera di sostituzione di altra decisione assembleare vedi infra Sezione Moduli 14.15 L’accensione di un mutuo condominiale E’ un’ipotesi di rara applicazione pratica ma i condomini, deliberando l’esecuzione di interventi manutentivi potrebbero decidere di accendere un mutuo ipotecario per pagare l’appaltatore. Il mutuo ipotecario consente di avere in prestito una somma di denaro in cambio dell’accensione di un’ipoteca sulle parti comuni dell’edificio in condominio. E’ difficile ipotizzare la disponibilità d’un istituto di credito se a garanzia della somma erogata vengono messe a disposizione parti dell’edificio inscindibilmente legate all’uso delle unità immobiliari. Ciò perché se è l’assemblea a decidere sull’accensione di un mutuo, le garanzie reali non sono costituite dalle proprietà esclusive ma dai beni di cui all’art. 1117 c.c. In buona sostanza se esiste un alloggio del portiere, delle cantine, un autorimessa non suddivisa in boxes e senza assegnazione esclusiva dei posti ottenere questo genere di finanziamento potrebbe essere più semplice. In tal caso ai sensi del combinato disposto di cui al primo e quarto comma dell’art. 1108 c.c. (pacificamente applicabile anche in materia di condominio negli edifici ai sensi dell’art. 1139 c.c.) l’accensione dell’ipoteca è validamente deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio (cfr. in tal senso www.condominioweb.com © 193 Fracaro, Palmieri, Dizionario del condominio - Riforma 2013: 150 voci aggiornate per gestire al meglio i rapporti con i vicini, Etas, 2013 e Tortorici, L’assemblea di condominio, FAG, 2007). 14.16 La particolare procedura di modificazione delle destinazioni d’uso Della modificazione della destinazione d’uso delle cose comuni di cui all’art. 1117-ter c.c., introdotta nel codice civile dalla legge n. 220/2012, abbiamo parlato in altri capitoli (supra Capp. IV e VI) e nei paragrafi precedenti (supra Parr. 4.1 e 8.1). Il procedimento di convocazione è differente rispetto a quello di una qualsiasi altra assemblea. Un maggiore termine libero tra ricezione dell’avviso e svolgimento dell’assemblea, affissione del medesimo per trenta giorni in bacheca o comunque in luoghi di uso comune, nullità (e non annullabilità) della delibera nel caso di incompletezza dell’ordine del giorno, particolari modalità di verbalizzazione. L’art. 1117-ter c.c. si segnala anche per i quorum deliberativi particolarmente elevati (i più alti se si fa eccezione per i casi di unanimità). In particolare, l’art. 1117-ter, primo comma, c.c. specifica che: “per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni”. Insomma quattro quinti dei condomini (si badi dei condomini non dei partecipanti all’assemblea) e almeno 800 millesimi. C’è un altro aspetto che merita e di essere evidenziato: il riferimento è alle così dette “esigenze di carattere condominiale”. Che cosa intende dirsi con questa locuzione? Due le possibili soluzioni: a) se s’intende l’interesse condominiale come l’interesse dei condomini al miglior uso e rendimento delle cose comuni, allora le modificazioni delle destinazioni d’uso altro non saranno che una particolare specie di innovazioni per le quali è previsto un quorum è più alto di quelli indicati dall’art. 1120 c.c. (supra Par. 14.6); b) se, invece, per interesse condominiale s’intende un interesse della collettività slegato da quello particolare dei singoli (es. trasformazione locale caldaia o locale portineria in sala riunioni), allora per modificazioni delle destinazioni d’uso andranno a rappresentare un genus autonomo. Ad avviso di chi scrive, ma per l’appunto si tratta solamente di un’opinione personale, è preferibile questa seconda ipotesi. Spieghiamo perché: il quinto ed ultimo comma della norma in esame specifica che: “Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”. Non si fa cenno all’uso più incomodo anche per un solo condomino; tale pregiudizio rende vietate le innovazioni ex art. 1120 c.c. Conclusione: l’interesse condominiale è cosa diversa dal diritto dei singoli a godere delle cose comuni a tal punto che quest’ultimo può essere sacrificato davanti al primo. Ne deve discendere, quindi, che l’interesse condominiale non può coincidere con l’interesse dei condomini al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. 194 www.condominioweb.com © 14.17 La tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni L’assemblea ha pure il potere di deliberare ogni azione utile per far cessare la violazione della destinazione d’uso delle cose comuni che incidano negativamente ed in modo sostanziale tali beni. Ai sensi dell’art. 1117-quater c.c. “In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136” Al di là della maggioranza – la stessa richiesta la nomina dell’amministratore o per l’approvazione del regolamento, ossia sempre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio – la norma fa sorgere alcuni dubbi. L’amministratore, per legge, deve “disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini” (art. 1130, secondo comma, c.c.) Inoltre, ai sensi dell’art. 1130 n. 1 c.c., l’amministratore deve curare l’osservanza del regolamento di condominio. Il regolamento può disciplinare la destinazione d’uso delle parti comuni Per fare ciò il mandatario della compagine ha autonomo potere d’iniziativa giudiziaria (vedi art. 1131 c.c. supra Cap. VIII). La norma in esame pare subordinare ogni azione giudiziaria tesa alla tutela della destinazione d’uso delle cose comuni all’autorizzazione assembleare. Con ciò deve concludersi che la legge n. 220/2012 ha espunto dai poteri dell’amministratore questo genere d’iniziativa? 14.18 Le deliberazioni ai sensi dell’art. 1122-bis c.c. L’assemblea può intervenire con delle proprie prescrizioni, se i condomini devono utilizzare le parti comuni al fine di installare impianti di particolare tipologia (impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili) a servizio della propria unità immobiliare. L’art. 1122-bis c.c. si occupa di regolare queste fattispecie. Vediamo con che maggioranze ed entro quali limiti l’intervento assembleare dev’essere considerato lecito. Si pensi al condomino che vuole installare un’antenna parabolica ad uso esclusivo e che per la perfetta ricezione del segnale debba posizionarla sul tetto (o sul lastrico solare) di proprietà comune. Lo stesso dicasi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali si rende utile se non addirittura indispensabile l’uso di parti comuni. In tali casi, ai sensi dell’art. 1122-bis, terzo comma, c.c. “Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma (impianti di energia da fonti rinnovabili, n.d.A.), provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare www.condominioweb.com © 195 l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”. La sequenza è la medesima: il condomino vuole installare gli impianti di cui all’art. 1122-bis c.c. e per farlo deve intervenire, modificandole, sulle parti comuni. In tal caso ne dà notizia all’amministratore che provvede senza indugio (non è detto esplicitamente ma la norma dev’essere letta così altrimenti il condomino potrebbe chiederne la revoca ai sensi dell’art. 1129, undicesimo e dodicesimo n. 1 comma, c.c.) a convocare l’assemblea, la quale può decidere con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (666,67 millesimi) d’imporre cautele, di ripartire l’uso del lastrico o di altre superfici comuni com’anche di prevedere la prestazione di idonee garanzie. Si badi: l’assemblea ha il potere di disciplinare le modalità d’uso delle cose comuni in modo tale da garantire il diritto di tutti (così detto diritto al parti uso, art. 1102 c.c.) senza negare il diritto di nessuno. Insomma un’eventuale controversia per errata applicazione dell’art. 1122-bis c.c. riguarderebbe la misura e le modalità d’uso dei beni e dei servizi comuni. Secondo la Cassazione, “in tema di controversie tra condomini, devono intendersi per cause relative alle modalità d’uso di servizi condominiali quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate; mentre per cause relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini” (così Cass. 18 febbraio 2008 n. 3937). Queste controversie sono di competenza esclusiva del giudice di pace del luogo in cui è ubicato l’immobile (art. 7 c.p.c.) e comunque sottoposte al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ex d.lgs n. 28/2010. Pure qui emerge un’altra contraddizione come quella evidenziata nel paragrafo dedicato al tentativo di mediazione (supra Par. 14.8). 14.19 Lo scioglimento del condominio L’assemblea può deliberare lo scioglimento del condominio. Due le ipotesi in campo: a) scioglimento totale o parziale; b) scioglimento totale o parziale con interventi strutturali. Vediamo la prima ipotesi contemplata dall’art. 61 disp. att. c.c. e del primo comma dell’art. 62 disp. att. c.c. L’art. 61 disp. att. c.c. recita: Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione. 196 www.condominioweb.com © Il primo comma dell’art. 62 disp. att. c.c. recita: La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 del codice. Caso pratico Il condominio Gamma può essere separato senza alcun intervento strutturale in due condominii confinanti Alfa e Beta mantenendo solamente l’impianto idrico in comune in due modi: a) con deliberazione assembleare (il riferimento è all’assemblea del condominio Gamma) adottata sempre con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi); b) dall’Autorità Giudiziaria, se lo domandano almeno un terzo dei comproprietari della parte che domanda lo scioglimento del condominio. Così in questo caso bisogna guardare ai due condomini come entità separate per verificare se i richiedenti rappresentano almeno un terzo dei partecipanti al separando condominio. Può anche accadere che per giungere allo scioglimento sia necessario effettuare degli interventi sulle parti comuni. Ai sensi dell’art. 62, secondo comma, disp. att. c.c.: “Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 del codice stesso”. Insomma questa particolare tipologia di scioglimento dev’essere deliberata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (666,67 millesimi). Questo genere di scioglimento non può essere disposto dall’Autorità Giudiziaria (cfr. Cass. 19 dicembre 2011 n. 27507). 14.20 Assunzione, licenziamento del portiere e soppressione del servizio di portierato Il portiere dello stabile è un dipendente del condominio e la nascita e la fine del rapporto di lavoro dev’essere decisa dall’assemblea dei condomini. L’amministratore, salvo casi eccezionali (es. licenziamento in tronco per gravi motivi e particolari disposizioni del regolamento di condominio) ha un potere meramente esecutivo. Istituzione del servizio di portierato e assunzione del portiere Il servizio di portierato può essere previsto dal regolamento predisposto dall’originario proprietario oppure può essere deliberato dall’assemblea. In quest’ultimo caso, almeno così si esprime la Cassazione (cfr. Cass. 25 marzo 1988 n. 2585), la deliberazione dev’essere considerata alla stregua di un’innovazione con la necessità di adottarla con le maggioranze ivi previste (cfr. art. 1120, primo comma, c.c. e supra Par. 14.6). A dire il vero molto dipende anche dall’esistenza di locali già idonei e dalla tipologia di edificio. In questo caso, infatti, “non costituisce innovazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1120 c.c., l’istituzione del servizio di portierato in uno stabile altamente signorile e con locali già idonei all’espletamento di tale servizio; di conseguenza, la relativa delibera assembleare può essere assunta a maggioranza semplice” (Trib. Torino 16 marzo 1981). www.condominioweb.com © 197 Ciò per quanto riguarda l’istituzione del servizio. Soffermiamoci sull’assunzione. Se il servizio di portierato è previsto dal regolamento di condominio, si può dire che l’amministratore potrebbe provvedere all’assunzione autonoma in quanto a lui spetta garantire l’osservanza del regolamento? Ad avviso di chi scrive, salvo espressa specificazione di questo potere, l’amministratore, per quanto tenuto a far rispettare il regolamento, non può spingersi fino a stipulare contratti gravosi e comunque di lunga durata (come quello di un servizio al pari di quello inerente il servizio di portierato. Egli, quindi, dovrà convocare l’assemblea. L’atto deliberativo, se si tratta semplicemente di assumere il portiere per garantire un servizio già previsto, ad avviso di chi scrive, può essere assunto con le maggioranze previste per la nomina dell’amministratore (maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 500 millesimi), trattandosi di rapporti che, al netto delle specificità delle mansioni, sono da ritenersi equiparabili. In contesti ove sia presente particolare urgenza e necessità (es. bisogno di sostituzione immediata del portiere dimissionario o licenziato) si può anche pensare che l’amministratore possa assumere un portiere a tempo determinato per poi convocare l’assemblea in modo da consentire la scelta definitiva ai condomini. Licenziamento e soppressione del servizio Si tratta di due atti distinti. Il primo non comprende il secondo, in quanto si può licenziare un portiere per assumerne un altro, mentre al secondo segue necessariamente il primo perché se si decide di sopprimere il servizio, è evidente che il rapporto di lavoro con il portiere debba essere sciolto. Quanto al licenziamento, questo può essere disposto dall’assemblea e, salvo gravi motivi, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione necessita del voto favorevole della maggioranze degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Il licenziamento in tronco (quello per gravi motivi previsti dal contratto collettivo nazionale dei portiere degli edifici) può anche essere disposto dall’amministratore. In tal caso, come evidenziato dalla Cassazione, “il licenziamento del portiere di un edificio condominiale disposto dall’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 n. 2 c.c., non esclude il potere dell’assemblea dei condomini - la quale sia intervenuta sul medesimo oggetto su richiesta dell’amministratore per ratificarne l’operato - di revocare il licenziamento stesso” (così Cass. 13 agosto 1985 n. 4437). Rispetto alla soppressione vale quanto detto per l’istituzione del servizio. Tuttavia, a parlare è la Cassazione, “qualora un servizio condominiale (nella specie: portierato) sia previsto nel regolamento di condominio, la sua soppressione comporta una modificazione del regolamento che deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 1136 comma 2 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) richiamato dall’art. 1138 comma 3” (Cass. 29 marzo 1995 n. 3708). A ben vedere quello delle maggioranze deliberative connesse al servizio di portierato è argomento spinoso e senza un chiaro e preciso riferimento normativo. La riforma avrebbe potuto dissipare questi dubbi, ma così non è stato. 14.21 Approvazione e revisione delle tabelle millesimali Sui quorum deliberativi necessari all’approvazione e revisione delle tabelle millesimali s’è discusso (e litigato) per lunghissimo tempo. E’ necessario il consenso di tutti i condomini, si diceva, perché le tabelle rappresentano un negozio di accertamento del valore dell’unità immobiliare. Non è vero, si controbatteva, le tabelle sono uno 198 www.condominioweb.com © strumento che serve soltanto a garantire il funzionamento dell’assemblea e la ripartizione delle spese e non hanno nulla a che vedere con il diritto di proprietà. Insomma dottrina e giurisprudenza erano divise al loro interno. In casi del genere, casi in cui l’assenza di specifiche indicazioni normative pesa come un macigno, sovente è necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Questo, alle volte, non mette d’accordo la dottrina ma almeno impone alla giurisprudenza di rispettare i principi affermati. Nel caso delle tabelle millesimali la sentenza n. 18477 resa dalle Sezioni Unite ad agosto del 2010, ha avuto questo merito. In breve: secondo la massima espressione della Corte di legittimità approvazione e revisione delle tabelle millesimali, se queste sono conformi ai criteri legislativi, possono essere sempre deliberate dall’assemblea con il voto favorevole la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18477). In conformità a questo principio, dopo il 2010, la giurisprudenza, in buon ordine, afferma “l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.” (Cass. 25 settembre 2013, n. 21950). Perché ha prevalso questa tesi? Per la Cassazione le ragioni a sostegno della natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle non hanno consistenza. Gli ermellini, al contrario, specificano che le tabelle millesimali altro non fanno che trasporre in numeri dei rapporti di valore esistenti fin dalla costituzione del condominio. In questo contesto, aggiungono le Sezioni Unite, non ci si deve dimenticare che, le “tabelle, in base all’art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all’art. 1138 c.c., viene approvato dall’assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio” (Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18477). La legge n. 220/2012 è intervenuta modificando anche gli artt. 68 e 69 disp. att. c.c., quelli che si occupano dei valori millesimali dell’edificio. Il nuovo primo comma dell’art. 69 disp. att. c.c. specifica che: “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”. La revisione a maggioranza, dunque, è possibile se esiste un errore o per mutamenti dell’edificio. L’errore cui si fa riferimento, va ricordato, è l’errore di redazione e non l’errore inteso come fraintendimento da parte di chi le accetta. Tale tipologia di errore potrebbe valere nel caso di tabelle contrattuali. www.condominioweb.com © 199 Non si fa cenno all’approvazione. Nel contesto normativo attuale non vi sono motivi per dubitare che debba essere ancora ritenuto valido quanto osservato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18477 (De Paola, Un breve focus sulle tabelle millesimali). Nell’art. 69, secondo e terzo comma disp. att. c.c. si specifica che nel caso di revisione per via giudiziale l’azione può essere esperita chiamando in causa l’amministratore e che essa può essere proposta sia per le tabelle basta su criteri che per quelle fondate su criteri convenzionali. In effetti anche una tabella derogatrice dei criteri legislativi, può essere errata perché non conforme al principio individuato dalle parti. E’ bene, infine di questo paragrafo, soffermarsi su un altro aspetto: approvazione di tabelle con criteri convenzionali. In questo caso è necessario il consenso di tutti i condomini poiché questa operazione altro non rappresenta che quella diversa convenzione di cui parla l’inciso finale dell’art. 1123, primo comma, c.c. Lo stesso dicasi per la revisione e modificazione che non si rendono necessarie per errori o vetustà (insomma per le cause indicate dal primo comma dell’art. 69 disp. att. c.c.). Se le tabelle sono esatte e le si vogliono modificare, evidentemente è perché si vuole utilizzare un diverso criterio di ripartizione, ma allora è necessario il consenso di tutti i condomini. 14.22 La nomina del consiglio dei condomini Il consiglio dei condomini è un “organo” (in senso atecnico come s’è specificato per l’assemblea) con funzioni consultive e di controllo. Prima dell’entrata in vigore della riforma esso era previsto solamente dai regolamenti condominiali. Il consiglio è presente soprattutto nei condominii di grosse dimensioni. Si pensi all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. In casi del genere il consiglio veglia sull’amministratore e suggerisce soluzioni: in suoi poteri limitati per l’appunto a consulenza e vigilanza, sono specificati dal regolamento o dalle delibere istitutive. La riforma del condominio ha istituzionalizzato la figura del consiglio di condominio. Ad occuparsene il secondo comma dell’art. 1130-bis c.c. che recita: “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”. La norma dev’essere letta in questo senso: il consiglio di condomini può essere nominato in ogni compagine ma in quelle con dodici o più condomini deve essere composto di almeno tre condomini. Il codice non fissa le maggioranze per questa deliberazione. In assenza di specifiche indicazioni normative, dunque, deve ritenersi che l’istituzione del consiglio può essere deliberata: a) in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.); b) in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136, terzo comma, c.c.). 14.23 Dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato L’impianto di riscaldamento centralizzato può essere dismesso a favore di impianti per singola unità abitativa? Se si con quali maggioranze può essere assunta una simile decisione? Rispondere a questa domanda significa guardare alla storia evolutiva dell’art. 26 l. n. 10/91. 200 www.condominioweb.com © Al momento dell’entrata in vigore di quella legge, l’art. 26, secondo comma, recitava: Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, ivi compresi quelli di cui all’art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. L’art. 8 lett. g) l. n. 10/91 fa riferimento agli impianti unifamiliari a gas. Insomma al momento di entrata in vigore della legge 10, bastavano 501 millesimi (al di là del numero di condomini) per dismettere l’impianto di riscaldamento centralizzato a favore di quelli unifamiliari a gas. Chi non era d’accordo si doveva adeguare (art. 1137, primo comma, c.c.). La tendenza è poi cambiata nel tempo: la prospettiva che l’uso individuale consentisse un risparmio energetico s’è trasformata in un’illusione ed allora il legislatore ha iniziato ad intervenire sull’art. 26 della legge 10/91 Oggi l’art. 26, secondo comma, l. n. 10/91 recita: “Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. E’ sparito il riferimento all’art. 8. Ciò starebbe a significare che la dismissione dell’impianto centralizzato a favore di impianti unifamiliari a gas non è più annoverabile tra quelli deliberabili dall’assemblea. Di conseguenza la dismissione di un bene comune dovrebbe essere decisa unanimemente da tutti i condomini. Altri interventi volti al contenimento del consumo, invece, sono deliberabili con le maggioranze indicate dalla norma appena citata. 14.24 Tabella riepilogativa A conclusione di questo excursus sui quorum deliberativi riportiamo qui di seguito una tabella riepilogativa delle maggioranze necessarie a deliberare sui principali aspetti della gestione condominiale. Argomento in discussione Quorum costitutivi prima convocazione Quorum deliberativi in prima convocazione Quorum costitutivi seconda convocazione Quorum deliberativi in seconda convocazione Nomina e revoca dell’amministratore Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi www.condominioweb.com © 201 Polizza richiesta all’amministratore Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Approvazione del rendiconto consuntivo di gestione e del relativo piano di riparto Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 333 millesimi. Approvazione preventivo di gestione e del relativo piano di riparto Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 333 millesimi. Sito internet condominiale Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Impianto di videosorveglianza Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Innovazioni di cui al primo comma dell’art. 1120 c.c. Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi 202 www.condominioweb.com © Innovazioni di cui al secondo comma dell’art. 1120 c.c. Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Interventi di manutenzione ordinaria Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 333 millesimi. Interventi di manutenzione straordinaria Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 333 millesimi. Interventi di manutenzione straordinaria di notevole entità Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 500 millesimi. Mutamenti di destinazione d’uso delle parti comuni ex art. 1117-ter c.c. Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Quattro quinti dei partecipanti al condominio e 800 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Quattro quinti dei partecipanti al condominio e 800 millesimi Passaggio da impianto centralizzato ad impianti autonomi di riscaldamento Due terzi Unanimità del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Unanimità www.condominioweb.com © 203 Eliminazione delle barriere architettoniche (l. 13/89) Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Installazione antenna Due terzi satellitare del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Realizzazione parcheggi sotterranei o al pian terreno Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Cablaggio del condominio Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi ex art. 1120, secondo comma, c.c. Liti condominiali esorbitanti dalle attribuzioni dell’amministratore ivi compresa quella ex art. 1117-quater c.c. Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Partecipazione al procedimento di mediazione Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi 204 www.condominioweb.com © Deliberazione sulla proposta di mediazione Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Approvazione del regolamento condominiale di natura assembleare Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Revisione del regolamento condominiale di natura assembleare Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Sostituzione di delibera Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Stessa maggioranza necessaria per la delibera da sostituire Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Stessa maggioranza necessaria per la delibera da sostituire Accensione di un Due terzi mutuo condominiale del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Opere ex art. 1122bis c.c. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. www.condominioweb.com © 205 Assicurazione dello stabile Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Un terzo dei partecipanti al condominio ed un terzo dei millesimi Perimento di una parte inferiore a 3/4 dell’edificio e ricostruzione ex art. 1128 c.c. Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Approvazione del regolamento di natura contrattuale (decisione adottabile anche non in assemblea) Due terzi Unanimità del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Unanimità Revisione del regolamento di natura contrattuale (decisione adottabile anche non in assemblea) Due terzi Unanimità del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Unanimità Autorizzazione all’alterazione del decoro (decisione adottabile anche non in assemblea) Due terzi Unanimità del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Unanimità Modifiche ai criteri legali di ripartizione delle spese Due terzi Unanimità del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Unanimità 206 www.condominioweb.com © Approvazione tabelle millesimali conformi ai criteri legali Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Revisione delle tabelle per errore o mutate condizioni dell’edificio Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Scioglimento del condominio Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Scioglimento del condominio con opere sulle parti comuni Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Istituzione del servizio di portierato (non previsto dal regolamento di condominio) e soppressione Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e due terzi dei millesimi Assunzione e licenziamento del portiere Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi www.condominioweb.com © 207 Soppressione del servizio di portierato se previsto dal regolamento condominiale Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Nomina del consiglio dei condomini Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 333 millesimi. Revisione contabile Due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi Un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Maggioranza degli intervenuti all’assemblea e 500 millesimi 15. Le assemblee dei piccoli condominii senza amministratore Le assemblee dei piccoli condominii senza amministratore, vale a dire quelle compagini con meno di nove partecipanti dove la nomina è facoltativa (cfr. art. 1129 c.c.), funzionano come quelle delle compagini più grandi. Chiaramente non essendoci un mandatario l’assemblea non avrà da discutere dell’approvazione del rendiconto e di tutte quelle situazioni che sono naturale conseguenza della presenza di un amministratore. Se, però, uno dei condomini deve convocare l’assemblea, ad esempio, per discutere dei lavori straordinari, dovrà rispettare le stesse regole che deve rispettare l’amministratore (cfr. art. 66 disp. att. c.c.) e di cui abbiamo detto fin’ora. Lo stesso dicasi per quorum deliberativi e costitutivi, rispetto dell’ordine del giorno, ecc. ecc. Insomma un condominio senza amministratore funziona esattamente come una compagine che l’abbia nominato senza che nessuno abbia formalmente l’incarico di svolgere determinate mansioni. Niente anagrafica condominiale, niente registro di contabilità, ecc. Certo, il così detto amministratore di fatto (il cui nome dev’essere conoscibile da tutti, cfr. art. 1129 c.c.) ha qualche responsabilità in più: proprio per questo, anche se la nomina non è obbligatoria, è bene provvedervi quando l’edificio, visti i servizi in comune, necessita di un professionista che ne curi la gestione. 16. Le assemblee nei condominii minimi Prima d’ogni cosa è bene specificare che il condominio minimo è quello composto da due sole unità abitative con due distinti proprietari o comunque quell’edificio in cui i proprietari di distinte unità immobiliari sono solamente due. Insomma è da considerarsi condominio minimo anche l’edificio con cento unità abitative divise tra due sole persone. Per lunghi anni il condominio minino è stato oggetto di contrasti: è un condominio o si applicano le norme sulla comunione? C’è 208 www.condominioweb.com © voluto l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (sent. n. 2046/06) le quali hanno chiarito che anche a queste particolari compagini si applicano le norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. ciò perché, com’è noto, il condominio sorge per il solo effetto della cessione della prima unità immobiliare ad un soggetto distinto dall’originario unico proprietario. E poi, allo stesso modo importante, è la funzione dei beni in condominio. Nella comunione, infatti, oggetto della condivisione e del godimento è il bene in sé. Nel condominio, invece, le cose in comune servono solamente quale mezzo per meglio godere delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. E questa funzione è uguale sia che il condominio abbia solamente due partecipanti, sia che ne abbia decine. Ciò vuol dire che anche ai condomini minimi si applicano le stesse norme previste per i normali condominii. Anche se senza amministratore, Tizio deve avvisare Caio dello svolgimento della riunione (magari con una raccomandata a mano se abitano nello stesso edificio, ma si sa, non sempre è così). Ma come verrebbe da dire, una riunione in due? Raggiungere la doppia maggioranza (millesimi, se ci sono, e teste) sembra un controsenso, se non v’è accordo (in quel caso si tratterebbe di decisione unanime) è impossibile. Vero, ma come evidenziato dalla Cassazione, “l’ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre, nelle quali la maggioranza in concreto non si forma. Si pensi al caso del condominio composto da più partecipanti, in cui gli schieramenti opposti si equivalgono e non si determinano maggioranza e minoranza; oppure al caso di un condominio, del pari composto da più partecipanti, in cui un impianto risulti destinato al servizio di due soli condomini, i quali da soli sono chiamati a deliberare sulla gestione. In entrambi i casi, se in concreto la maggioranza non si forma si ricorre all’autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ. cit.” (Cassazione SS.UU. 31 gennaio 2006 n. 2046). Nei condominii minimi le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione delle parti comuni devono essere godute da entrambe le persone. Per fare ciò è necessario un codice fiscale del condominio, dei versamenti preferibilmente da un conto corrente condominiale. Pure la partecipazione alle spese, salvo diverso accordo, non è paritaria ma dev’essere proporzionata ai millesimi di proprietà. In un edificio con due piani fuori terra (piano terra e primo piano), è giusto e normale che chi abita al piano più alto paghi, ad esempio, una quota maggiore di illuminazione e manutenzione scale. 17. Il divieto di delegare l’amministratore e le deleghe L’amministratore di condominio non può avere alcuna delega dai suoi rappresentati, né per la partecipazione all’assemblea del condominio, né per partecipare in loro nome e conto alla riunione del supercondominio (infra Par. 20). Questo il divieto sancito dall’art. 67, quinto comma, disp. att. c.c. Sulle deleghe il medesimo articolo prevede altre due limitazioni, vediamo quali. Ai sensi dell’art. 67, primo comma, disp. att. c.c. Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Forma della delega La delega dovrà, obbligatoriamente, essere rilasciata per iscritto: ciò vuol dire niente più deleghe telefoniche? Esatto. Prima dell’entrata in vigore della riforma, invece, era opinione comune che la delega per la partecipazione all’assemblea condominiale potesse essere conferita anche verbalmente, e che di conseguenza la prova della sua esistenza, nonché dell’oggetto e dei limiti del mandato potesse www.condominioweb.com © 209 essere acquisita con ogni mezzo (Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251). Si badi: il fatto che la delega sia scritta non significa che debba essere per forza dettagliata: ciò nonostante è consigliabile indicare per iscritto rispetto a determinati argomenti l’intenzione di voto. Che fare, allora, se in assemblea sono presenti pochi condomini e non si possono più richiedere, come un tempo, le deleghe per telefono? Resta una possibilità: inviare la delega per fax o come allegato “scansionato” via e-mail. La legge, infatti, non vieta di poter utilizzare questi mezzi. L’importante è che lo si faccia prima dell’inizio dell’assemblea. Divieto d’incetta di deleghe V’è poi un altro dato; infatti, se un condominio si compone di 21 partecipanti (o più) nessuno può prendere deleghe per più di un quinto dei partecipanti e dei millesimi (nel caso di 21 partecipanti ogni condomino potrà rappresentare al massimo 4 persone se i millesimi ad esse riferibili non sono più di 200). Questa norma è pienamente operativa ed immediatamente applicabile a tutti i condomini che hanno questi requisiti. Diverso sarebbe stato se ci fosse stato scritto “se previsto dal regolamento, ecc.” Insomma nelle compagini con più di venti partecipanti il divieto d’incetta di deleghe può essere fatto valere senza bisogno di ratifiche assembleari. Questa norma, vale la pena rammentarlo a chi dovesse pensare ad escamotage di vario genere, è inderogabile anche dai regolamenti contrattuali (cfr. art. 71 disp. att. c.c.). In buona sostanza ciò che si può fare è rendere la norma ancora più stringente, con un unico limite: non fare in modo di rendere difficile la possibilità di partecipare per mezzo di un rappresentante. Per i condominii con meno di venti partecipanti la situazione, in relazione all’accaparramento di deleghe non è cambiata. Ed allora? Una soluzione potrebbe essere inserire nel regolamento una clausola del genere “anche al presente condominio si applica quanto stabilito dall’art. 67 disp. att. c.c. in materia di divieto dì’accaparramento di deleghe”. La maggioranza per approvarla è la stessa necessaria per una qualunque modifica regolamentare (supra Par. 14.13). Per un esempio di delega vedi infra Sezione Moduli 18. Presidente e segretario: nomina e funzioni Prima dell’entrata in vigore della riforma l’art. 67, secondo comma, disp. att. c.c. specificava che “qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente”. Era l’unica norma che citava il presidente dell’assemblea. La legge n. 220/2012 ha espunto dall’ordinamento tale riferimento. Resta il fatto, però che presidente e segretario resteranno due figure centrali in seno alla riunione condominiale. Il presidente, ha funzioni di direzione e controllo del regolare svolgimento dell’assemblea. E’ a lui che spetta verificare che tutti i condomini siano stati regolarmente invitati. Non solo, come ci ricorda la Corte di Cassazione: “il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare 210 www.condominioweb.com © ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione” (Cass. 13 novembre 2009 n. 24132). Il segretario, che secondo una risalente sentenza può essere lo stesso amministratore di condominio (cfr. Trib. Bologna 12 marzo 1997 n. 560), è nominato assieme al presidente ed ha il compito di redigere il verbale. La nomina del presidente e del segretario sono utili ma non necessarie. Almeno così si legge in una risalente sentenza della Cassazione: “la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente per la validità delle deliberazioni la sussistenza della maggioranza prescritta dalla legge. Ne consegue che le eventuali irregolarità relative alla nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non comportano l’invalidità delle delibere dell’assemblea. (Nella specie il ricorrente sosteneva che la nomina del presidente dell’assemblea nella riunione di prima convocazione, in cui mancava la maggioranza prescritta dalla legge, viziava le deliberazioni prese in seconda convocazione dall’assemblea dei condomini presieduta dalla stessa persona nominata in prima convocazione)” (Cass. 16 luglio 1980 n. 4615). 19. Che cosa accade se uno o più condomini si allontanano durante l’assemblea? “Scusate ma si è fatto tardi ed ho un altro impegno che non ho potuto proprio spostare”. Forse è una scusa, forse la verità sta di fatto che molte volte chi si allontana durante lo svolgimento dell’assemblea dice così. Due i possibili scenari: a) il condomino lascia una delega (obbligatoriamente scritta) ad uno dei suoi vicini; b) il condominio se ne va senza lasciar deleghe. Nel primo caso non cambia nulla e nel secondo? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. L’allontanamento non incide sui quorum costitutivi che devono essere verificati solamente all’inizio (cfr. in tal senso, Baldacci, Come applicare la riforma del condominio, Maggioli, 2013). L’assenza del condominio, però, dev’essere annotata sul verbale per due motivi: 1) essendo assente da quel momento non si dovrà tenere conto di lui per le votazioni (es. se non si dice dell’assenza di un condomino e poi si delibera all’unanimità che una decisione è stata assunta, quella delibera potrebbe essere invalida per mancanza dei quorum deliberativi); 2) essendo assente gli si dovrà comunicare il verbale, perché per i punti in discussione cui non ha partecipato deve essere messo nelle condizioni, eventuali, d’impugnare la delibera assembleare (cfr. art. 1137 c.c.). 20. Supercondominio, assemblea, amministratore e rapporti con i vari condominii Fino all’entrata in vigore della legge n. 220/2012, il supercondominio era disciplinato dalle regole dettate in materia di condominio grazie all’elaborazione dottrinario-giurisprudenziale (cfr., ad esempio, Cass. 17 agosto 2011 n. 17332). Con l’entrata in vigore della riforma la situazione è cambiata. La www.condominioweb.com © 211 figura del supercondominio, si pur senza utilizzare questo termine, è stata istituzionalizzata. Infatti, ai sensi dell’art. 1117-bis c.c.: “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117”. Ciò vuol dire che il supercondominio è disciplinato dalle norme dettate in materia di condominio negli edifici, se compatibili. Ciò vuol dire che le norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. cedono il passo ad altre se chiaramente non fanno al caso del supercondominio. Un esempio: l’assemblea. L’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. specifica che: “Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”. Insomma nei supercondomini con più di sessanta partecipanti le assemblee ordinarie si svolgono per mezzo di rappresentanti dei vari condominii che non possono coincidere con la figura dell’amministratore (cfr. art. 67 disp. att. c.c.). L’inerzia dell’assemblea nella nomina di questo rappresentante legittima il ricorso all’Autorità giudiziaria da parte degli altri rappresentanti, anche singolarmente. Resta un dubbio: e se questi non fanno nulla, possibile che l’amministratore del supercondominio non possa agire? Siccome non sono posti limiti temporali, deve ritenersi che il rappresentante resta in carica fino a nuova sostituzione: esso può essere un condomino, risponde al condominio che rappresenta secondo le regole sul mandato, ma non può essere sottoposto a nessun vincolo. In tal senso si esprime il quarto comma dell’art. 67 disp. att. c.c. a mente del quale: “Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea”. Insomma per il disbrigo degli affari ordinari l’assemblea del supercondominio, in quelle realtà con più di sessanta partecipanti, diventa una riunione di rappresentanti dei vari condominii. L’amministratore di uno dei condominii può essere l’amministratore del supercondominio, così come l’amministratore del supercondominio può amministrare tutte le compagine. Come per i condominii, anche il supercondominio deve essere dotato di un regolamento e di tabelle millesimali per la ripartizione delle spese. Per un esempio di verbale di assemblea ordinaria del supercondominio e di comunicazione del rappresentante all’amministratore vedi infra Sezione Moduli 21. Il verbale: indicazioni per non sbagliare A che cosa serve il verbale? 212 www.condominioweb.com © “Il verbale dell’assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa essersi verificati, e dunque che spetta al condomino il quale impugna la deliberazione assembleare, contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto” (Cass. 11 novembre 1992, n. 12119). Redigere correttamente il verbale è cosa fondamentale per evitare di incorrere in contestazioni sulla legittimità del deliberato. La redazione è compito del segretario che può anche essere l’amministratore (vedi supra Par. 18). Ad ogni modo, proprio nell’ottica di una presenza utile in assemblea, è bene sempre indicare con chiarezza al verbalizzante, se non dovesse saperlo, che cosa fare per evitare d’incappare in errori. Qui di seguito, per chiarezza, esporremmo per punti gli elementi imprescindibili del verbale. Data, luogo ed ora di inizio: indispensabili per localizzare dove ci si è riuniti. Prima o seconda convocazione: l’indicazione che si tratta di prima o seconda convocazione e se si tratta di seconda e non c’è un verbale della prima, l’indicazione che la prima è andata deserta. Nome, cognome e millesimi dei presenti: fondamentali per verificare quorum costitutivi e deliberativi Nomina del presidente e del segretario: necessari ma, come detto (supra Par. 19) non indispensabili ai fini della validità della delibera. Formalità di verifica della regolare convocazione e delle eventuali deleghe: è un compito delicato che spetta al presidente. Discussione e votazione sui vari argomenti: è necessario dare conto sinteticamente della discussione riportando le dichiarazioni dei condomini che lo richiedono (art. 1130 n. 7 c.c.) e specificare nominativamente e con l’indicazione dei millesimi l’esito della votazione. Ciò è fondamentale per verificare quorum deliberativi e conflitti d’interesse. Non farlo può portare all’invalidazione dell’assemblea per vizi nella verbalizzazione. Ciò non è necessario in due casi: a) se l’assemblea assume all’unanimità una decisione, in tal caso sarà possibile verificare dall’elenco dei presenti chi ha votato e se c’è un voto in conflitto d’interesse se questo sia stato determinante ai fini di quella decisione; b) se sono indicati i nomi dei dissenzienti e/o astenuti in modo tale che sia possibile verificare a contrario la ricorrenza dei quorum deliberativi (cfr. Cass. 19 novembre 2009 n. 24456). Insomma chi parla di voto segreto in assemblea afferma una cosa errata. Per un esempio di verbale d’assemblea vedi infra Sezione Moduli 21.1 Il verbale per le deliberazioni ex art. 1117-ter c.c. Nel verbale riguardante deliberazioni concernenti le modificazioni delle destinazioni d’uso (verbali ex art. 1117-ter c.c.), oltre a quanto detto nel precedente paragrafo è necessario, a pena d’invalidità della deliberazione stessa, riportare l’indicazione di due adempimenti, ossia: a) che la convocazione dell’assemblea sia stata affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e che sia stata comunicata in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione (con racc. a.r. o con equipollenti mezzi telematici); www.condominioweb.com © 213 b) che nell’avviso di convocazione (che ad ulteriore riprova è bene allegare al verbale), a pena di nullità della deliberazione, siano state indicate le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. Per un esempio di verbale d’assemblea per le deliberazioni di cui all’art. 1117-ter c.c. vedi infra Sezione Moduli 214 www.condominioweb.com © Capitolo 11. Revoca e cenni sulla responsabilità civile e penale. Premessa La revoca, contrariamente alla nomina, è l’atto attraverso il quale si pone fine al rapporto contrattuale con l’amministratore precedentemente nominato. Essa può essere deliberata dall’assemblea o decretata dall’Autorità Giudiziaria, alle volte previo tentativo assembleare. In questo capitolo ci soffermeremo sulle varie ipotesi di revoca e sugli effetti che l’adozione di tale atto comportano 1. Revoca assembleare L’art. 1129, undicesimo comma, cc. Recita: “La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. […]”. Per la revoca dell’amministratore è necessario, tanto in prima quanto in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.). Il fatto che la revoca possa essere deliberata in ogni tempo sta a significare una cosa: l’assemblea può decidere di sollevare dall’incarico l’amministratore anche due giorni dopo un giorno dopo averlo nominato. Questo potere, seppur formalmente amplissimo, trova alcune limitazioni da rintracciarsi nel diritto dell’amministratore ingiustamente revocato a vedersi risarcito il danno (cfr. Par. 1.1). L’undicesimo comma succitato, inserito nel codice civile dalla così detta riforma del condominio fa riferimento alle modalità di revoca previste dal regolamento di condominio in alternativa a quella appena indicata. Ciò può voler dire che possono essere creati dei modi alternativi di revoca dell’amministratore? Ad avviso di chi scrive la risposta è negativa. Motivi: leggendo l’art. 1138, quarto comma, c.c. si noterà che gli artt. 1129 e 1136 c.c. sono tra quelli considerati assolutamente inderogabili perfino da un regolamento contrattuale (cfr. in tal senso Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982). Insomma certamente il regolamento condominiale (anche quello contrattuale) non potrà prevedere dei quorum inferiori o superiori. Diversamente da ciò, però, si può pensare che il regolamento condominiale possa limitare il diritto di revoca, ad esempio, impedendolo prima di un determinato periodo dalla data di assunzione dell’incarico. 1.1 Revoca assembleare senza giusta causa e risarcimento del danno Si diceva che l’amministratore revocato prima dello spirare del termine naturale di scadenza del mandato può pretendere un risarcimento del danno, se non ricorre una giusta causa di interruzione del vincolo contrattuale. Sul punto è bene specificare un aspetto di non secondaria importanza: questo principio non è contenuto in una norma di legge ma è stato espresso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ossia la massima espressione della giurisprudenza. Insomma un Tribunale, una Corte d’appello possono discostarsi, sbagliando dal principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, ma se la causa arriva fino alla Cassazione, l’amministratore dovrebbe avere diritto al risarcimento. Usiamo il condizionale perché le sentenze delle Sezioni Unite non hanno efficacia pari a quella di un atto di legge ma il principio di diritto espresso dev’essere rispettato dei giudici delle Sezioni semplici fino ad una nuova pronuncia (cfr. art. 374, secondo comma, c.p.c.). www.condominioweb.com © 215 Che cos’hanno detto le più volte citate Sezioni Unite sul risarcimento dei danno per l’amministratore revocato senza giusta causa? Nella sentenza si legge che il contratto tra amministratore e condominio dev’essere inquadrato nell’ambito dei contratti di mandato e pertanto “se la revoca interviene prima della scadenza dell’incarico, l’amministratore avrà diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, co. 1°, cod. civ.). E deve ritenersi che le tre ipotesi di revoca giudiziale previste dall’art. 1129, co. 3°, cod. civ. configurino altrettante ipotesi di giusta causa per la risoluzione ante tempus del rapporto” (così Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957). Vedremo più avanti le ipotesi di revoca giudiziale nell’ambito della nuova legislazione. La pronuncia in esame è datata 2004 e la validità delle affermazioni appena citate è confermata da due dati di fatto: a) il principio di diritto non è stato mai superato da una nuova pronuncia delle Sezioni Unite; b) la legge n. 220/2012 (la riforma del condominio) ha confermato l’applicabilità al rapporto amministratore condominio delle norme sul mandato. L’importante è sapere che per quanto consolidato possa essere un orientamento fintanto che non è basato su una norma chiara, è sempre suscettibile di revisione. Per un esempio di lettera di messa in mora dell’amministratore revocato per il risarcimento del danno vedi infra Sezione Moduli 1.2 Revoca assembleare e conferma tacita dell’incarico L’art. 1129, decimo comma, c.c. recita: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”. E’ bene coordinare quanto stabilito dall’undicesimo comma succitato (cfr. Par. 1) con questo forma di rinnovo automatico previsto nella norma in esame. Nessun contrasto. L’incarico è annuale e può essere revocato in ogni momento (salvo particolari disposizioni del regolamento di condominio); al termine del primo anno di gestione ed all’assemblea annuale, l’amministratore deve porre in discussione la propria revoca e se sul punto non vi sono accordi o comunque non si decide di revocarlo, l’amministratore proseguirà il proprio incarico per un altro anno, senza bisogno di deliberazioni di conferma dell’incarico. Ma come, potrebbe dire qualcuno, l’art. 1135 c.c. specifica che nell’assemblea annuale si deve discutere (anche) sulla conferma o revoca. Come coordinare le due norme? Ad avviso di chi scrive l’art. 1135 c.c. dev’essere considerato abrogato implicitamente (art. 15 disp. prel. c.c.) nella parte contrastante con il nuovo art. 1129, decimo comma, c.c. 2. Revoca giudiziale Se la revoca assembleare può essere disposta in ogni momento ed al massimo rischia di portarsi dietro una richiesta risarcitoria da parte dell’amministratore per il caso di cessazione del rapporto senza giusta causa, quella giudiziale può essere domandata solamente in alcune ipotesi (sia pur non eccessivamente ridotte) e può portare ad una richiesta di risarcimento del condominio verso l’amministratore. La domanda di revoca giudiziale può essere avanzata direttamente oppure dev’essere preceduta da un tentativo assembleare. L’art. 1129, undicesimo comma, c.c. specifica che la revoca 216 www.condominioweb.com © “[…].Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”. Qui di seguito ci soffermeremo sulle cause di revoca giudiziale che non necessitano del preventivo passaggio assembleare. 2.1 Le cause di revoca giudiziale Rispetto alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore della così detta riforma del condominio, le ipotesi di revoca sono rimaste sostanzialmente uguali pur non mancando alcune novità. Vediamo, quindi, quando secondo l’attuale disciplina l’amministratore rischia di essere revocato per via giudiziale ed andare soggetto ad azione di responsabilità civile. 2.1.1 Provvedimenti giudiziali eccedenti le proprie attribuzioni E’ la prima ipotesi di revoca giudiziale indicata dall’art. 1129, undicesimo comma, c.c. L’amministratore, ai sensi dell’art. 1131, terzo e quarto comma, c.c. “Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni”. S’ipotizzi un giudizio di revisione delle tabelle millesimali che il condomino ritiene errate. La citazione può essere fatta convocando direttamente l’amministratore ma se questi deve avvisare l’assemblea (trattandosi di materia esorbitante le sue funzioni, cfr. art. 69 disp. att. c.c.). Non facendolo andrebbe incontro ad un’azione per revoca giudiziale. 2.1.2 Omessa presentazione del rendiconto di gestione Prima dell’entrata in vigore della legge di riforma costituiva causa di revoca giudiziale l’omessa presentazione del rendiconto consuntivo all’assemblea condominiale per due anni. Nel nuovo art. 1129 c.c. sparisce il riferimento ai due anni e si parla semplicemente dell’omessa presemtazione del rendiconto. Poiché ai sensi dell’art. 1130 n. 10 c.c. il rendiconto dev’essere presentato all’assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell’anno di gestione, ne discende che l’amministratore che non convoca l’assemblea per la discussione sulla propria gestione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento può essere revocato con ricorso all’Autorità Giudiziaria. 2.1.3 Revoca per gravi irregolarità www.condominioweb.com © 217 Nella vigenza del vecchio art. 1129 c.c., si parlava di fondati sospetti di gravi irregolarità. A partire dal 18 giugno 2013 l’amministratore può essere revocato per via giudiziale per gravi irregolarità nella gestione. La dizione pare essere più restrittiva poiché mentre prima era sufficiente il sospetto dell’irregolarità adesso per ottenere la revoca è necessario che la grave irregolarità sia fondata. L’art. 1129, dodicesimo comma, c.c. contiene un’elencazione non tassativa delle gravi irregolarità comportanti la revoca. Qui appresso ne daremo conto seguendo la elencazione codicistica. Nei casi seguenti, salvo dove diversamente indicato, è sempre possibile il ricorso diretto di ciascun condomino all’Autorità Giudiziaria per la revoca dell’amministratore. Omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge (art. 1129, dodicesimo comma n. 1, c.c.). Del rendiconto s’è già detto in precedenza; inoltre, se l’amministratore non convoca ripetutamente l’assemblea per discutere sulle innovazioni ai sensi del’art. 1120, secondo comma, c.c. se non la convoca quando gli viene domandato d’essere revocato e quindi sostituito, se non la convoca quando è necessario ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. (anche non consentendo di fatto l’autoconvocazione, aggiungiamo noi) ed in generale in tutti quei casi la legge gli impone di convocare l’assemblea, allora ogni condomino può rivolgersi al giudice per ottenerne la revoca. La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea (art. 1129, dodicesimo comma n. 2, c.c.). Si pensi alla deliberazione assembleare di esecuzione di interventi manutentivi o di qualsiasi altro atto che necessità dell’opera dell’amministratore. Oppure, per quanto riguarda sentenze e provvedimenti amministrativi, ai casi in cui è stato riconosciuto un diritto del condominio o l’obbligo della compagine di fare qualcosa. In casi del genere, ciascun condomino, dimostrando questa violazione, può ottenere la revoca giudiziale del proprio mandatario. Mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale (art. 1129, dodicesimo comma n. 3, c.c.). Si tratta di un’ipotesi che necessita del preventivo passaggio assembleare della quale ci occuperemo in seguito (infra Par. succ). Gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini (art. 1129, dodicesimo comma n. 4, c.c.). Chiaramente questa ipotesi è strettamente connessa a quella del conto corrente condominiale ma dà l’idea di come l’utilizzazione del conto debba essere reale e non solamente limitata a pochi movimenti di cassa elusivi degli obblighi imposti dal legislatore. Un conto corrente unico, ad esempio, è uno di questi casi. Aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio (art. 1129, dodicesimo comma n. 5, c.c.). Un condomino moroso, un decreto ingiuntivo, un pignoramento immobiliare. Senza alcuna giustificazione l’amministratore fornisce l’assenso a lasciar perdere la procedura cancellando le formalità propedeutiche per la vendita all’asta. Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva (art. 1129, dodicesimo comma n. 6, c.c.). 218 www.condominioweb.com © Si tratta di quei casi in cui l’amministratore conferisce incarico al legale ma poi non si cura di dargli le dovute indicazioni necessarie a proseguire nell’azione di recupero del credito pregiudicando così gli interessi del condominio o comunque non si interessa a dover della pratica pregiudicando gli interessi del condominio. Chiaramente la richiesta di revoca può essere avanzata anche se l’amministratore agisce senza l’ausilio di un avvocato. Inottemperanza agli obblighi di tenuta dei registri e di fornitura al condominio le attestazioni sullo stato dei pagamenti e del contenzioso (art. 1129, dodicesimo comma n. 7, c.c.). L’amministratore non tiene l’anagrafe condominiale, non forma il registro dei verbali? Ogni condomino può chiederne la revoca giudiziale per gravi irregolarità nella gestione. Il mandatario non fornisce le attestazioni inerenti lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso? Idem. Chiaramente in quest’ultimo è necessaria la prova scritta dell’inottemperanza. Omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’art. 1129 c.c. (art. 1129, dodicesimo comma n. 8, c.c.). Detta con parole diverse: l’amministratore fa di tutto per essere difficilmente reperibile e per non consentire la consultazione e l‘estrazione di copie dei registri condominiali. Vale quanto detto per le ipotesi precedenti. 3. La revoca giudiziale ed il preventivo passaggio assembleare Esistono, s’è anticipato fin’ora ed adesso approfondiremo, delle ipotesi in cui la domanda di revoca giudiziale dev’essere preceduta da un preventivo passaggio assembleare. I condomini riuniti, tuttavia, non hanno potere di “graziare” l’amministratore ma, più semplicemente, il dovere di verificare la situazione, far sanare l’irregolarità e rimuovere il mandatario inadempiente. Così non fosse i costi ricorso all’Autorità Giudiziaria dovrebbe essere addebitati alla compagine che potrebbe, pii, rivalersi sull’amministratore revocato. A disciplinare questa particolare procedura è l’art. 1129, undicesimo comma, c.c. che, nella propria seconda parte, recita: “[…].Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”. Gravi irregolarità fiscali e mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio: sono questi i casi in cui la revoca giudiziale può essere disposta solamente dopo un tentativo assembleare. Un po’ come per la nomina obbligatoria (cfr. art. 1129, primo comma, c.c.). La norma, all’apparenza chiara, merita un approfondimento. Che cosa succede se ricorrendo una di queste ipotesi di revoca, l’assemblea piuttosto che procedere il tal senso esprima fiducia all’amministratore? Quella decisione può essere considerata contro legge e quindi impugnata ai sensi dell’art. 1137 c.c.? Ad avviso di chi scrive la risposta è negativa: la ricorrenza di una grave irregolarità di gestione rappresenta una condizione per la promozione dell’azione di revoca giudiziale (eventuale preceduta dal tentativo assembleare) e non un evento che la rende doverosa con conseguente automatismo del provvedimento giudiziale. L’assemblea, infatti, nel pieno del proprio potere discrezionale può decidere di sanare la situazione proseguendo nel rapporto di fiducia. In buona sostanza ad avviso di chi scrive la norma dev’essere letta in questo senso: se l’assemblea, convocata per www.condominioweb.com © 219 discutere e decidere sulla grave irregolarità, non delibera alcunché in merito, allora il condomino può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 4. Il procedimento di revoca Come si svolge il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio? Sin’ora abbiamo visto le cause che legittimano l’azione giudiziaria ed il soggetto legittimato a proporla. Una volta depositato il ricorso per la revoca, che cosa accade? Ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.c. “Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione”. Lo schema, sostanzialmente, è questo: il condomino presenta il ricorso, il Tribunale adito fissa con decreto l’udienza ordinando di notificare decreto e ricorso all’amministratore entro un dato termine. Il giorno dell’udienza le parti, in contraddittorio davanti al giudice, espongono le proprie ragioni. Contro il decreto che decide sulla revoca o il condomino o l’amministratore possono proporre reclamo presso la Corte d’appello competente. Per un esempio ricorso per la revoca giudiziale vedi infra Sezione Moduli 5. Revoca, nuova nomina e la prorogatio Che cosa accade tra revoca dell’amministratore e nuova nomina? È evidente che bisogna distinguere tra revoca assembleare e giudiziale. Ai sensi dell’undicesimo comma dell’art. 1129 c.c. nell’assemblea in cui si decide sulla revoca provvede anche alla nomina del nuovo amministratore. se ciò non dovesse avvenire e la nomina fosse obbligatoria, ciascun condomino potrebbe ricorrere al giudice competente per tale adempimento. E nel frattempo? Spieghiamoci meglio. Caso pratico Tizio viene revocato dall’incarico di amministrazione del condominio Alfa ma l’assemblea non riesce a nominare subito un sostituito; Caio, uno dei condomini ricorre all’Autorità Giudiziaria. Caso pratico 2 Sempronio viene revocato dall’incarico di amministrazione del condominio Beta ed al suo posto viene scelto Filano. In entrambi i casi descritti vi sarà un periodo d’interregno rappresentato dai tempi tecnici per l’espletamento della procedura giudiziale o dai tempi indispensabili ad effettuare il così detto passaggio di consegne. La risposta ai quesiti è contenuta nell’art. 1129, ottavo comma, c.c. che recita: 220 www.condominioweb.com © “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Insomma tanto se venga decisa la consegna della documentazione ad uno dei condomini, tanto se si dovesse optare per il classico passaggio di consegne al nuovo amministratore, finché il mandatario revocato ha il potere d’incidere sulla gestione del condominio deve eseguire l’attività necessaria ad evitare pregiudizi per la compagine. In termini diversi, si tratta della così detta pro 6. Revoca giudiziale e impossibilità di nuova nomina L’amministratore revocato dall’Autorità Giudiziaria può togliersi dalla mente di poter essere rinominato gestore della medesima compagine. In tal senso è chiarissimo l’art. 1129, tredicesimo comma, c.c. che recita: In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. Ad avviso di chi scrive, non essendo inserito nella norma alcun riferimento temporale, essa vale per sempre, ossia dopo la revoca giudiziale chi ha amministrato un condominio non può essere rinominato mai più. 7. Revoca e risarcimento del danno Alla revoca, assembleare o giudiziale che sia, può seguire la richiesta di risarcimento del danno. Sul punto è bene specificare che la citata richiesta risarcitoria non può essere avanzata nello stesso procedimento di revoca. Questo, infatti, a dirlo sono la dottrina e la giurisprudenza, rappresenta un procedimento di volontaria giurisdizione, in sostanza ci si rivolge ad un giudice per chiedergli di fare ciò che fanno i privati; il giudizio risarcitorio, invece, presuppone l’accertamento dell’esistenza di un diritto e come tale necessita di una sentenza. Non è automatico che alla revoca dell’amministratore corrisponda un risarcimento del danno. E’ evidente, però, che ad una revoca (assembleare o giudiziale che sia) per irregolarità nella gestione corrisponda un inadempimento contrattuale e quindi un danno (la cui quantificazione può essere rimessa anche alla valutazione equitativa del giudice, cfr. art. 1226 c.c.). 8. Responsabilità civile: cenni L’amministratore di condominio può essere chiamato a risarcire i danni causati dalle proprie azioni al di là di un’eventuale revoca assembleare o giudiziale. Insomma può accadere che l’amministratore rassegni le proprie dimissioni e che solamente dopo emerga un inadempimento nell’assolvimento dell’incarico. In questo paragrafo accenneremo alla responsabilità civile dell’amministratore di condominio. Possiamo distinguere due ipotesi di responsabilità: a) quella contrattuale verso il condominio e quindi verso i condomini; b) quella extracontrattuale verso i condomini e/o i terzi. www.condominioweb.com © 221 Con la locazione responsabilità contrattuale intendiamo fare riferimento a tutte quelle ipotesi in cui l’amministratore s’è reso inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legge in relazione al proprio incarico. Con il termine responsabilità extracontrattuale si fa riferimento, invece, a tutti quei casi in cui l’amministratore ha commesso un illecito civile nella sua qualità ma non nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri. Si pensi all’ipotesi di frasi offensive o comportamenti scorretti in fasi di trattative, ecc. 8.1 Responsabilità e tentativo di mediazione Qualunque forma di responsabilità dell’amministratore (in carica o cessato dal proprio incarico) che discenda dalle disposizioni di cui agli artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c. (insomma dalle norme dettate in materia di condominio negli edifici) dev’essere preceduta dal tentativo di conciliazione. L’amministratore uscente non ha consegnato tutta la documentazione afferente il condominio causando così un danno alla compagine? L’azione risarcitoria dev’essere preceduta dal tentativo di mediazione. Il condominio vuole agire ottenendo un provvedimento d’urgenza per la consegna di quelle carte? L’azione può essere esperita senza passare dalla mediazione. Lo stesso dicasi per i procedimenti di nomina e revoca (cfr. art. 5 d.lgs n. 28/2010). Poiché un’azione civile per responsabilità dell’amministratore revocato o dimissionario non rientra nelle attribuzioni di chi lo sostituisce, l’azione giudiziaria ed il preventivo tentativo di mediazione devono essere deliberati dall’assemblea (cfr. artt. 1136 c.c. e 71-quater disp. att. c.c., supra Cap. X). Sulle conseguenze per il caso di rinunzia al mandato si veda infra Cap. XII 8.2 Cose in custodia, responsabilità del condominio e rivalsa sull’amministratore Il condominio in qualità di custode dei beni comuni è responsabile per i danni derivanti dagli stessi. La norma di riferimento, come s’è avuto modo di specificare parlando della piscina condominiale (supra Cap. VIII) è l’art. 2051 c.c. che recita: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La giurisprudenza è ormai convinta nell’affermare che l’articolo in esame comporti una forma di responsabilità obiettiva: insomma si pagano i danni in quanto custodi dei beni e si va esenti da colpe solo in caso di eventi imprevedibili, ivi compresi i casi di colpa del danneggiato stesso. È bene evidenziare che alla responsabilità del condominio verso i condomini o vero terzi, per i danni da questi patiti, corrisponde una responsabilità dell’amministratore verso la compagine se e nella misura in cui l’omessa custodia e vigilanza dipenda da sua negligenza nell’espletamento dell’incarico. Caso pratico Tizio inciampa e cade a causa di una buca presente nel cortile condominiale. L’assemblea aveva deliberato di sistemare quella parte comune prevedendo l’esecuzione di alcune “toppe” di asfalto. L’amministratore non ha provveduto per tempo. In casi del genere il professionista sicuramente andrà incontro a responsabilità per inadempimento 222 www.condominioweb.com © dei propri obblighi contrattuali. 9. Responsabilità penale: cenni Truffa, appropriazione indebita, rovina degli edifici e responsabilità penale per omissione dei propri doveri d’ufficio (es. responsabilità per lesioni colpose nel caso di omessa predisposizione di cautele in caso di situazioni di pericolo, si pensi all’esempio del paragrafo precedente): queste le ipotesi più ricorrenti di responsabilità penale connesse all’espletamento dell’incarico di amministratore. Il caso più ricorrente di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è quello dell’amministratore che “scappa con la cassa”. In questi casi l’amministratore (che sarà sicuramente revocabile anche per via giudiziaria) risponde del reato anche se nessuno dei condomini presenta querela, trattandosi di un’ipotesi di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera e come tale perseguibile d’ufficio. L’amministratore risponde altresì di truffa (art. 640 c.p.) nel caso in cui con artifici e raggiri si procura un ingiusto profitto con altrui danno. E’ il caso delle fatture dei fornitori gonfiate per intascare una percentuale del profitto. In casi del genere se il fatto è dimostrabile, anche il fornitore del condominio rischia la medesima incriminazione. Vi sono poi quei casi in cui l’amministratore risponde dei reati in ragione della sua posizione. E’ opinione consolidata in seno alla giurisprudenza quella secondo cui non può essere messo in discussione “che l’amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo ex art. 40 cpv. cod. pen. di attivarsi al fine dl rimuovere […] la situazione di pericolo per l’incolumità del terz[…]” (Cass. pen. 6 settembre 2012 n. 34147). Per andare esente da responsabilità l’amministratore deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il verificarsi dell’evento dannoso. Classica ipotesi di responsabilità penale dell’amministratore è anche quella prevista dell’art. 677 c.p. riguardante la rovina degli edifici; anche in tale ipotesi, a ricordarlo è la Cassazione, “in caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo, non può essere ipotizzata alcuna responsabilità dell’amministratore per non aver attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai singoli condomini” (Cass. pen. 2 maggio 2011 n. 16790). www.condominioweb.com © 223 Capitolo 12. Le dimissioni e il passaggio di consegne. 1. Le dimissioni e la convocazione dell’assemblea Così come l’assemblea può revocare l’amministratore in ogni momento, allo stesso modo il mandatario della compagine può rassegnare le proprie dimissioni quando ritiene più opportuno. Sul punto è utile svolgere alcune considerazioni. S’è detto che il rapporto amministratore condominio è regolato, oltre che dell’art. 1129 c.c., anche dalle norme sul mandato (cfr. art. 1129, quindicesimo comma, c.c.). Rispetto alle dimissioni, ossia all’atto con il quale l’amministratore rinunzia all’incarico, le norme dettate in materia di condominio non dicono nulla. Ciò fa sorgere un dubbio: in assenza di esplicite indicazioni normative deve ritenersi che la rinuncia al mandato debba essere regolata dalle norme specificamente dettate in relazione alla fattispecie contrattuale? Così fosse l’amministratore dovrebbe fare i conti con l’art. 1727, rubricato per l’appunto Rinunzia del mandatario, che recita: “Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario”. Insomma se questa fosse la norma applicabile la rinunzia al mandato, id est le dimissioni, non sarebbe cosa così agevole, rectius: per quanto facili da avanzarsi, alle dimissioni potrebbero seguire conseguenze risarcitorie Usiamo il condizionale perché come in materia di revoca da parte dell’assemblea (cfr. Cap. XI) non esistono certezze in merito ai limiti del potere discrezionale di lasciare l’incarico ma, applicandosi ad esso le norme sul mandato, poiché queste limitazioni sono presenti in generale, dovrebbe potersi affermare che esse riguardano anche l’amministrazione condominiale, salvo che non si propenda per la peculiarità di questo rapporto contrattuale rispetto al mandando in generale. Gioca a sfavore dell’applicabilità dell’art. 1727 c.c. il fatto che il rinvio alle norme sul mandato, operato dall’art. 1129 c.c., contiene la clausola “per quanto non disciplinato dal presente articolo”: Insomma se l’amministratore dimissionario deve proseguire il proprio incarico in prorogatio (vedi infra Par. succ.), diviene difficile ipotizzare un danno per la compagine. Ad ogni buon conto l’amministratore che intenda dimettersi deve convocare l’assemblea condominiale per consentire ai condomini di nominare il proprio sostituto. Non esiste una norma che imponga una particolare sequenza temporale: è nella logica delle cose che, presa una simile decisione, l’amministratore debba darvi pratico seguito nel più breve tempo possibile. 2. Dimissioni e prorogatio Che cosa accade tra la data della formalizzazione delle dimissioni e quella del passaggio di consegne della documentazione al nuovo amministratore? Che cosa deve fare il mandatario dimissionario? Come per il caso di revoca (cfr. Cap. XI), la risposta al quesito è contenuta nell’art. 1129, ottavo comma, c.c. che recita: “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo 224 www.condominioweb.com © possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Si tratta della così detta prorogatio imperii. Secondo la Corte di Cassazione, “l’istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull’interesse del condominio alla continuità dell’amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell’art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell’amministratore, ma anche nei casi di revoca dell’amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina” (Cass. 27 marzo 2003 n 4531). Attività urgenti necessarie ad evitare pregiudizi: si pensi ad interventi imprevisti ma necessari, al pagamento delle bollette in scadenza ed in generale tutto ciò che dev’essere fatto per evitare conseguenze materiali o giuridiche dannose per il condominio. Per un esempio di lettera di dimissioni e contestuale convocazione dell’assemblea per la nomina dell’amministratore vedi infra Sezione Moduli 3. Dimissioni e ricorso all’Autorità Giudiziaria L’amministratore condominiale dimissionario, fermo restando l’obbligo del disbrigo degli atti urgenti, non è costretto a rimanere nella situazione di limbo (cessato dall’incarico ma pur sempre responsabile) per tutto il tempo necessario all’assemblea per nominare un nuovo amministratore. Il mandatario rinunziatario, infatti, può presentare ricorso all’Autorità giudiziaria per la nomina del suo successore. Due le condizioni previste dalla legge (art. 1129, primo coma, c.c.) per l’esercizio di quest’azione: a) l’infruttuoso tentativo assembleare; b) il numero dei condomini superiore ad otto. Nei casi di condominii in cui la nomina del mandatario è facoltativa, quindi, l’amministratore dimissionario dopo aver convocato l’assemblea, se questa non dovesse decidere sulla nuova nomina potrà limitarsi a consegnare la documentazione ad uno dei condomini, essendo il ricorso giudiziale possibile solo per il caso di nomina obbligatoria per legge. Per un esempio di ricorso per la nomina dell’amministratore da parte del mandatario dimissionario vedi infra Sezione Moduli www.condominioweb.com © 225 SEZIONE MODULI 1. Preventivo di gestione Il sottoscritto _______________ (C.F. ___________), con studio in __________ alla via___________, tel./fax _______ e-mail ________, a seguito di gentile richiesta, sottopone all’attenzione di codesto spettabile condominio il preventivo per la gestione amministrativa. Il presente preventivo ha validità fino a ___ (o per tutto il ___). Lo studio ______ opera nel settore immobiliare da ____ ed è condotto dal sottoscritto ___________, da________, con iscrizione ________ (inserire nome di un’associazione se si è iscritti). Lo studio comprende, inoltre, la consulenza legale e tecnica per i problemi che possono, per vari aspetti, interessare il condominio e i condomini, con stimati professionisti (se si dispone di questi servizi). Le prestazioni professionali sono comprensive di quanto previsto dal vigente codice civile. Rammentiamo: - rappresentanza legale del condominio - contabilità meccanizzata - ripartizioni preventive e consuntive - contatto con le ditte per la richiesta dei preventivi - sopralluoghi per la verifica di eventuali guasti. - assemblea ordinaria e un’assemblea straordinaria. Nel caso il condominio fosse sprovvisto di specifico conto corrente (bancario e/o postale) sarà nostra cura provvedere ad attivarlo. Qui di seguito, anche ai sensi dell’art. 1129, quattordicesimo comma c.c. per il caso di accettazione del preventivo e conseguente nomina, si specifica dettagliatamente il compenso per le prestazioni inerenti l’incarico da espletare COMPENSI PER PRESTAZIONI ORDINARIE - Compenso annuale gestione ordinaria: €.... COMPENSI PER SPECIFICHE ATTIVITA’ - Copie documentazione condominiale richiesta dai condomini €. ___ fino a n. __ fogli €. ___ da __ fogli a ___ fogli, oltre al costo pari ad €. _ per ogni fotocopia in bianco e nero PRESTAZIONI STRAORDINARIE - Convocazioni di Assemblee straordinarie (di dubbia legittimità cfr. Cass. (Cass. 12 marzo 2003 n. 226 www.condominioweb.com © 3596). - Convocazioni di riunioni straordinarie del Consiglio di Condominio; - Stipula contratti relativi ai lavori straordinari; - Registrazione dei contratti relativi ai lavori straordinari; - Redazione dei consuntivi e piani di riparto per lavori straordinari e richiesta quote condominiali di competenza; - Redazione eventuali convenzioni per regolamentazione dei rapporti con i vicini; - Revisione contabilità condominiale; - Redazione modello 770 - Redazione modello AC - Predisposizione Regolamento disciplina interna di Condominio; - Redazione elenco fornitori per anagrafe tributaria; - Tenuta dell’anagrafe condominiale; - Compenso per la tenuta nel caso di mancata collaborazione dei condomini COMPENSI A PERCENTUALE Per la contabilità inerenti lavori di manutenzione straordinaria è verrà chiesto un compenso extra: - Fino a € 5.000,00 si applica la percentuale del ....% con un minimo di € - Da € 5.000,00 fino ad € 25.000,00 si applica la percentuale del ....% - Da € 25.000,00 ad € 50.000,00 si applica la percentuale del ....% - Oltre € 50.000,00 si applica la percentuale del ....% Da calcolarsi sull’importo (imponibile) delle opere PRATICHE FISCALI Per consentire la detraibilità ai singoli condomini di spese condominiale ai sensi del D.Lgs. n° 449/97 o L.298/06 compreso rapporti coi tecnici per il controllo dei corretti adempimenti, compilazione ed invio modulistica o documentazione a carico del committente, verifica dei requisiti dell’appaltatore, della documentazione d’appalto e della corretta fatturazione, pagamento, rendicontazioni fiscali, conservazione dell’intera documentazione fino alla prescrizione ( fino a 15 anni). RIMBORSO SPESE Sia per quelle ordinarie che per quelle straordinarie: • Iva • Fotocopie € ...., • buste standard € ..., grandi € ...., fax € ... primo foglio, € .... i successivi, redazione lettera € ...., www.condominioweb.com © 227 raccomandata €... • Postali e marche da bollo come da pezze giustificative • Spese generali sostenute e non documentate: .....% compenso ordinario ORARI RICEVIMENTO E RECAPITI Lo Studio, con sede in via --- --- con numero di telefono ------, numero di fax ---- , indirizzo mail ---oppure ---- è aperto dal _______ al _______ dalle __ alle ___, al di fuori degli orari d’ufficio e nei giorni festivi sono attivi la segreteria telefonica ed il servizio fax ; nei casi d’emergenza è inoltre disponibile il numero di cellulare dell’Amministratore (___). Gli altri giorni previo appuntamento ma non per il versamento delle rate condominiali. La documentazione di cui al secondo comma dell’art. 1129 c.c. è consultabile presso il medesimo studio nei giorni _______ dalle ore __ alle ore ____. Distinti saluti Luogo e data Firma 228 www.condominioweb.com © 2. Richiesta compenso dopo nomina Da inserire nella documentazione condominiale ed inviare ai condomini alla prima occasione utile Il sottoscritto _______________ (C.F. ___________), con studio in __________ alla via___________, a seguito di nomina avvenuta con delibera assembleare del ________ che mi è stata comunicata in data __________, dichiara di accettare l’incarico di amministrazione del condominio. Qui di seguito, ai sensi dell’art. 1129, quattordicesimo comma c.c., si specifica dettagliatamente il compenso per le prestazioni inerenti l’incarico da espletare COMPENSI PER PRESTAZIONI ORDINARIE - Compenso annuale gestione ordinaria: €.... COMPENSI PER SPECIFICHE ATTIVITA’ - Copie documentazione condominiale richiesta dai condomini €. ___ fino a n. __ fogli €. ___ da __ fogli a ___ fogli, oltre al costo pari ad €. _ per ogni fotocopia in bianco e nero PRESTAZIONI STRAORDINARIE - Convocazioni di Assemblee straordinarie (di dubbia legittimità cfr. Cass. (Cass. 12 marzo 2003 n. 3596). - Convocazioni di riunioni straordinarie del Consiglio di Condominio; - Stipula contratti relativi ai lavori straordinari; - Registrazione dei contratti relativi ai lavori straordinari; - Redazione dei consuntivi e piani di riparto per lavori straordinari e richiesta quote condominiali di competenza; - Redazione eventuali convenzioni per regolamentazione dei rapporti con i vicini; - Revisione contabilità condominiale; - Redazione modello 770 - Redazione modello AC - Predisposizione Regolamento disciplina interna di Condominio; - Redazione elenco fornitori per anagrafe tributaria; - Tenuta dell’anagrafe condominiale; - Compenso per la tenuta nel caso di mancata collaborazione dei condomini COMPENSI A PERCENTUALE Per la contabilità inerenti lavori di manutenzione straordinaria è verrà chiesto un compenso extra: - Fino a € 5.000,00 si applica la percentuale del ....% con un minimo di € www.condominioweb.com © 229 - Da € 5.000,00 fino ad € 25.000,00 si applica la percentuale del ....% - Da € 25.000,00 ad € 50.000,00 si applica la percentuale del ....% - Oltre € 50.000,00 si applica la percentuale del ....% Da calcolarsi sull’importo (imponibile) delle opere PRATICHE FISCALI Per consentire la detraibilità ai singoli condomini di spese condominiale ai sensi del D.Lgs. n° 449/97 o L.298/06 compreso rapporti coi tecnici per il controllo dei corretti adempimenti, compilazione ed invio modulistica o documentazione a carico del committente, verifica dei requisiti dell’appaltatore, della documentazione d’appalto e della corretta fatturazione, pagamento, rendicontazioni fiscali, conservazione dell’intera documentazione fino alla prescrizione ( fino a 15 anni). RIMBORSO SPESE Sia per quelle ordinarie che per quelle straordinarie: • Iva • Fotocopie € ...., • buste standard € ..., grandi € ...., fax € ... primo foglio, € .... i successivi, redazione lettera € ...., raccomandata €... • Postali e marche da bollo come da pezze giustificative • Spese generali sostenute e non documentate: .....% compenso ordinario ORARI RICEVIMENTO E RECAPITI Lo studio, con sede in via ___ con numero di telefono ___, numero di fax ___ , indirizzo e-mail ___ è aperto dal _______ al _______ dalle __ alle ___al di fuori degli orari d’ufficio e nei giorni festivi sono attivi la segreteria telefonica ed il servizio fax ; nei casi d’emergenza è inoltre disponibile il numero di cellulare dell’Amministratore (___). Gli altri giorni previo appuntamento ma non per il versamento delle rate condominiali. La documentazione di cui al secondo comma dell’art. 1129 c.c. è consultabile presso il medesimo studio nei giorni _______ dalle ore __ alle ore ____. Distinti saluti Luogo e data Firma 230 www.condominioweb.com © 3. Targa condominiale Amministratore dell’edificio (inserire nome persona fisica o giuridica) Studio in _______ alla via ____________ Tel. ______ Fax _____ Cell. ______ Email ________ www.condominioweb.com © 231 4. Comunicazione dei dati al momento dell’accettazione dell’incarico (se non s’è provveduto ad inviarli con il preventivo o al momento della richiesta di compenso seguente la nomina) Il sottoscritto _________ (inserire dati anagrafici ivi compreso il codice fiscale), nominato amministratore con delibera del _______, accettata in data _________ (oppure a seguito di presentazione del preventivo per la gestione del condominio datato ____) dichiara, ai sensi del secondo comma dell’art. 1129 c.c. che il proprio studio, con sede in via ___ con numero di telefono ___, numero di fax ___ , indirizzo e-mail ___ è aperto dal _______ al _______ dalle __ alle ___. Al di fuori degli orari d’ufficio e nei giorni festivi sono attivi la segreteria telefonica ed il servizio fax; esclusivamente per i casi d’emergenza è inoltre disponibile il numero di cellulare dell’Amministratore (___). Gli altri giorni si riceve previo appuntamento, ma non per il versamento delle rate condominiali. La documentazione di cui al secondo comma dell’art. 1129 c.c. è consultabile presso il medesimo studio nei giorni _______ dalle ore __ alle ore ____. 232 www.condominioweb.com © 5. Comunicazione ai fornitori dell’assunzione dell’incarico di amministratore Ai fornitori (inserire tutti quei fornitori che mantengono un rapporto continuativo con il condominio ad eccezione dei fornitore di utenze quali luce, gas, ecc. per i quali è necessario seguire la procedura da loro indicata per le volture dei contratti) Oggetto: Condominio __________ ubicato in ___________ alla via ______, n. __ di incarico di amministratore Assunzione Il sottoscritto sig. ________, con studio in ________ alla via _______, tel. ______, fax ______, p.e.c. ___________ nominato amministratore del condominio con delibera del __________, dichiara di assumerne l’incarico a decorrere dal ________, avendo preso visione del regolamento condominiale, che qui contestualmente si accetta. A tale proposito ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo sopra indicato. Lo studio del sottoscritto è aperto al pubblico nei giorni _______ dalle ore __ alle ore __ . Ringraziando per la fiducia accordatami l’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti. Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 233 6. Richiesta bonaria di consegna della documentazione al precedente amministratore Egr. Sig. _______ Via________ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: richiesta di consegna della documentazione relativa al condominio _____ Il sottoscritto _____, nella sua qualità di amm.re pro tempore del condominio ______, in relazione a quanto specificato in oggetto, significa quanto segue. Da una prima sommaria verifica della documentazione consegnatami in data ____ ho potuto appurare che non risultano essere presenti i seguenti documenti di cui si domanda la consegna: elencare documentazione mancante Tanto premesso Le chiedo di contattarmi quanto prima per concordare un appuntamento per la consegna di quanto indicato. Distinti saluti. Luogo e data Firma 234 www.condominioweb.com © 7. Lettera di messa in mora per la documentazione al precedente amministratore Egr. Sig. _______ Via________ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: richiesta di consegna della documentazione relativa al condominio _____. Messa in mora Il sottoscritto _____, nella sua qualità di amm.re pro tempore del condominio ______, in relazione a quanto specificato in oggetto, significa quanto segue. Nonostante precedente bonaria comunicazione del ____ (ricevuta in data _____, oppure tornata al mittente per compiuta giacenza il ____) si deve evidenziare che a tutt’oggi non è stata consegnata tutta la documentazione inerente il condominio di cui all’oggetto. In particolare mancano ____ (elencare i documenti mancanti o se non v’è stata alcuna consegna modellare la lettera in tal senso). E’ Suo preciso obbligo quello di restituire al condominio tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato ad amministrarlo (art. 1129 c.c.). Tanto premesso è diffidato a contattare lo studio dello scrivente, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, al fine di concordare un appuntamento per la consegna di quanto ancora in Suo possesso. In mancanza il sottoscritto si riterrà libero di adire le vie legali per la più ampia tutela dei diritti dei suoi rappresentati. Distinti saluti. Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 235 8. Ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile per la consegna della documentazione condominiale ON.LE TRIBUNALE DI ___________ RICORSO PER PROVVEDIMENTO D’URGENZA Il condominio ___________ (C.F. ________), ubicato in ________ alla via ________ n. __, in persona dell’amm.re pro tempore ___________ (C.F. ____________), rappresentato e difeso dall’avv. ____________, presso il cui studio in ________ alla via ________ n.__ elegge domicilio (numero di fax _____ e l’indirizzo p.e.c. ai fini delle comunicazioni ____), giusta procura a margine del presente atto - ricorrente ESPONE CHE - il/la sig. ______ è divenuto amm.re del condominio ____ a seguito di deliberazione del ___ sostituendo il/la sig. _____(all. n. __); - in data ________ ha ricevuto la documentazione condominiale dal proprio predecessore (all. n. _); - la documentazione condominiale risultava incompleta; - a nulla sono valse le richieste bonarie e formali di consegna dei documenti mancati (all. n. _): - che l’amministratore cessato dall’incarico è obbligato a consegnare la documentazione condominiale (art. 1129, ottavo comma, c.c.) - l’assenza della documentazione reca grave pregiudizio al condominio in quanto non consente una gestione piena, ecc. (argomentare esponendo i pregiudizi che tale assenza rischia di provocare o ha già provocato) Tutto ciò premesso, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi RICORRE all’ Ill.mo Giudice adito affinché , verificata la sussistenza degli estremi di cui all’art. 700 c.p.c. e 669- bis e ss. c.p.c., voglia emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiuzievole della società ___________ Si allega: - elencare documentazione allegare Salvis iuribus Ai sensi dell’art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è di € _____. (il contributo dovuto è pari a quello dovuto per la causa di merito, ridotto della metà) Luogo, __________ Avv._____________ 236 www.condominioweb.com © N.B. Si tratta di un procedimento cautelare avente carattere sussidiario e atipico, in quanto è possibile ricorrervi allorquando l’ordinamento non predisponga nessun altro rimedio tipico. Affinché il ricorso ex art. 700 c.p.c. possa essere accolto è necessario che sussistano i requisiti c.d. del fumus boni iuris I e del periculum in mora. Per la determinazione di modalità di presentazione del ricorso ecc. le norme di riferimento sono rappresentate dagli art. 669 bis e ss. c.p.c. Chiaramente se non v’è mai stato passaggio di documentazione bisogna impostare il ricorso evidenziando tale aspetto. www.condominioweb.com © 237 9. Verbale di passaggio di consegne Il giorno _______ alle ore ______ il/la sig./sig.ra _____ e il/la sig./sig.ra _____, nelle loro rispettive qualità di amministratore uscente e entrante del condominio ____________ (C.F. _____________) ubicato in ______ alla via ______, si sono incontrati presso ______________ per provvedere al passaggio di consegne della documentazione ed in generale delle cose di proprietà o comunque riferibili condominio ________. Le parti hanno verificato e dichiarano che è stato consegnato quanto segue: (inserire descrizione dettagliata di quanto è stato consegnato). L’amministratore uscente dichiara di vantare un credito nei confronti del condominio ______ pari ad € ______ (come da verbale assembleare di approvazione del rendiconto, se è avvenuto il riconoscimento del credito). L’amministratore subentrante prende atto della dichiarazione del suo predecessore riservandosi di verificare la situazione contabile una volta consultata la documentazione del condominio ________. Luogo e data Firme Amministratore uscente _____________ Amministratore subentrante _____________ 238 www.condominioweb.com © 10. Provvedimento dell’amministratore Ai sigg. condomini Loro sedi Racc. a.r. o mezzi equipollenti Oggetto: provvedimento dell’amministratore (inserire brevissima descrizione dell’oggetto dell’intervento) Il/la sottoscritto/a _____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio __________, preso atto della situazione esistente (descrizione dello stato dei fatti e degli avvenimenti che hanno dato luogo all’adozione del provvedimento), considerato necessario intervenire per porre freno/regolamentare/ripristinare (specificare che tipo d’intervento s’è deciso di adottare), COMUNICA Ai sigg. condomini (specificare il provvedimento e le eventuali spese connesse chiedendone il pagamento entro un determinato periodo di tempo) Distinti saluti. Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 239 11. Modello dell’atto di contestazione di un provvedimento dell’amministratore ex art. 1133 c.c. Al sig. _______ Amministratore p.t. Condominio _____ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: provvedimento amministratore del ___________. Contestazione. Il/la sottoscritto/a ________ proprietario/a di un’unità immobiliare ubicata nel condominio _______, in relazione a quanto riportato in oggetto, specifica quanto segue. PREMESSO CHE - in data ____ l’amministratore condominiale comunicava ai condomini di aver preso il provvedimento di cui all’oggetto (allegare il provvedimento in contestazione o riportare nella comunicazione la parte che si contesta); - il summenzionato atto appare illegittimo perché ____ (specificare i motivi alla base della contestazione) Tanto premesso il sottoscritto CHIEDE ALL’ASSEMBLEA di voler annullare il provvedimento dell’amministratore e di prendere tutte le conseguenti ed opportune decisioni in merito alla vicenda Distinti saluti. Luogo e data Firma n.b. per avere effetto quest’atto, che dev’essere messo agli atti nel corso dell’assemblea dev’essere preceduto da una richiesta di convocazione di assemblea straordinaria che può essere formulata nei modi e nei termini di cui all’art. 66 disp. att. c.c. o in via informale sollecitando l’amministratore a convocarne una per discutere della vicenda. 240 www.condominioweb.com © 12. Modello di ricorso giudiziale per l’annullamento di un provvedimento dell’amministratore ex art. 1133 c.c. ON.LE TRIBUNALE DI ____________ (O GIUDICE DI PACE DI ____ a seconda del valore della controversia) Ricorso ex art. 1133 c.c. Per: il sig.___________,(C.F. __________) residente in ____________ , alla Via _________________ n. ___, rappresentato e difeso dall’avv.____________ (n. fax ____ p.e.c. _________ comunicata all’ordine degli avvocati di appartenenza), presso il cui studio in _________ alla via_______ elegge domicilio, giusta mandato a margine del presente atto. – ricorrente Contro: il condominio “________”, sito in ________ alla ________, in persona dell’amministratore pro-tempore, con studio in ______alla via_______ PREMESSO CHE - in data __________ veniva comunicato ai condomini il provvedimento preso dall’amministratore ai sensi dell’art. 1133 c.c. con il quale (esporre il punto, o i punti, da contestare) - il ricorrente è contrario a questa decisione in quanto (esporre i motivi di diritto a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento) Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato RICORRE all’On.le Tribunale (o Giudice di Pace) adito, affinché, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, voglia dichiarare nullo o, comunque annullabile, il provvedimento dell’amministratore impugnato e per lo effetto condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. Si allega: -provvedimento dell’amministratore comunicato in data _____________ -altra documentazione necessaria In via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale dell’amministratore pro-tempore sui punti di cui ai nn. ______ della narrativa preceduti dalla locuzione “se vero che”. Le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata____________ o in alternativa al numero di fax ____________. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che la presente controversia ha un valore di €. ________ Luogo, _____________ Avv. _______________ www.condominioweb.com © 241 n.b Il procedimento in materia di impugnazione del provvedimento dell’amministratore si rifà, per grandi linee, a quello d’impugnazione delle deliberazioni assembleari. Ciò vuol dire che anche questo tipo di contenzioso non è tipizzato nel codice di rito, ne nel codice civile. Per costante giurisprudenza si ritiene possibile agire sia con citazione che con ricorso. La differenza sta nel fatto che il ricorso deve essere depositato in cancelleria nei 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c. mentre la citazione deve essere notificata al condominio nei 30 giorni successivi. Per i procedimenti che hanno un valore superiore ad € 1.100 è necessaria l’assistenza di un legale. 242 www.condominioweb.com © 13. Richiesta di accesso alla documentazione condominiale da parte del condomino e relativa richiesta di copia degli atti Egr. Sig. _________ Amministratore del condominio _____ Via, _______ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: richiesta di accesso la documentazione condominiale. Richiesta di copia. Il/la sottoscritto/a _________, proprietario/a di un’unità immobiliare posta nel condominio _____ sito in ______ alla via __________, riceveva richiesta di pagamento della somma di € ___ quale quota per (descrivere sommariamente il fatto che sta alla base della richiesta di accesso alla documentazione. La motivazione non è obbligatoria ma è utile allorché l’amministratore negasse l’accesso agli atti qualora il condomino intendesse proseguire giudizialmente per ottenere un ordine di esibizione). La sua comunicazione non contiene copia delle fatture emesse dall’impresa esecutrice, sicché appare necessaria una visione delle stesse in quanto (esporre sinteticamente le ragioni della richiesta evidenziando se presenti i motivi d’urgenza della stessa; ciò perché pur esistendo un diritto incontestabile alla visione dei documenti da parte dei condomini senza dover spiegare i motivi, è anche vero che la Cassazione in più occasioni ha affermato che la richiesta deve essere soddisfatta contemperando le ragioni del condomino con il normale svolgimento dell’attività dell’amministratore). Tanto premesso il sottoscritto chiede all’amministratore di poter prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi della quota spese richiesta che si provvederà a saldare non appena sia stata soddisfatta la richiesta formulata con la presente. Con riserva di agire nelle sedi competenti in caso di mancata evasione della presente istanza. Distinti saluti Luogo,______________ Firma n.b. L’istanza è stata formulata con riferimento al caso della visione dei documenti giustificativi di una spesa richiesta dall’amministratore. Nulla vieta che l’istanza stessa possa essere presentata prima dello svolgimento dell’assemblea condominiale al fine una corretta partecipazione alla stessa o in ogni caso la si ritenga utile. www.condominioweb.com © 243 14. Messa in mora a seguito di mancata risposta alla richiesta di accesso alla documentazione condominiale da parte del condomino Egr. Sig. _________ Amministratore del condominio _____ Via, _______ E p.c. a sigg.ri condomini (facoltativo ma può essere utile per mettere a conoscenza degli amministrati come si comporta il loro legale rappresentante) Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: richiesta di accesso la documentazione condominiale. Messa in mora Io sottoscritto/a _________, proprietario/a di un’unità immobiliare posta nel condominio ____ sito in ______ alla via __________, PREMESSO CHE -in data ________ con raccomandata a.r. n. ____ del ______ (o raccomandata a mano) chiedevo di prendere visione e poter ottenere copia della documentazione richiesta in quella missiva per i motivi ivi citati; -nonostante siano trascorsi più di _____ (nella prima missiva, salvo motivi urgenti non è il caso di fissare un termine per l’adempimento) non s’è ricevuta alcuna risposta alle richieste formulate. Tanto premesso io sottoscritto costituisco formalmente in mora l’amministratore del condominio _____ sig. ____ invitandolo a consegnarmi senza ritardo e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza e senza alcun ulteriore avviso mi vedrò costretto a rivolgermi all’Autorità Giudiziaria con aggravio di spese a totale carico del condominio. Distinti saluti Luogo e data Firma n.b. L’istanza è stata formulata con riferimento al caso della visione dei documenti giustificativi di una spesa richiesta dall’amministratore. Nulla vieta che l’istanza stessa possa essere presentata prima dello svolgimento dell’assemblea condominiale al fine una corretta partecipazione alla stessa o in ogni caso la si ritenga utile. 244 www.condominioweb.com © 15. Modello di richiesta della documentazione condominiale predisposto dall’ufficio dell’amministratore All’attenzione __________ amm.re pro tempore Condominio _________ Oggetto: richiesta documentazione condominiale Io sottoscritto/a _________, proprietario/a di un’unità immobiliare posta nel condominio ____ sito in ______ alla via __________ chiede di poter estrarre copia dei seguenti documenti (dai verbali, al regolamento, all’anagrafe, alle fatture, insomma ogni documento condominiale è richiedibile). In relazione al preventivo di spesa il costo per l’estrazione delle copie sarà pari ad € ______ da corrispondersi al momento (specificare se della richiesta o della consegna o se da inserirsi nel rendiconto tra le spese personali). La richiesta verrà evasa entro i successivi ____ giorni lavorativi mediante (specificare se consegna a mano o via posta). Distinti saluti. Luogo e data Firma del condomino ________________ Firma per ricevuta dell’amministratore (o di un suo incaricato) ________________ www.condominioweb.com © 245 16. Lettera di richiesta per la compilazione del registro di anagrafe condominiale e scheda anagrafica Ai condomini Racc. a.r. o mezzo equipollente Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio ________ PREMESSO CHE - ai sensi dell’art. 1130 n. 6 c.c. l’amministratore è obbligato a tenere un registro, detto di anagrafe condominiale, contenente una serie di dati inerenti l’unità immobiliare ed i soggetti che a vario titolo ne godono; - è compito dei condomini partecipare attivamente alla sua compilazione ed all’aggiornamento; - la mancata collaborazione comporterà l’addossamento dei costi necessari al reperimento delle informazioni richieste; Tanto premesso, il/la sottoscritta ___________, nella propria qualità CHIEDE di comunicare entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente i dati richiesti nella documentazione allegata. Si rammenta che ogni variazione dev’essere comunicata entro sessanta giorni. L’omessa risposta alla presente entro il termine di trenta giorni comporterà l’addossamento dei costi necessari al reperimento delle informazioni richieste. Distinti saluti. Luogo e data Firma 246 www.condominioweb.com © SCHEDA ANAGRAFICA CONDOMINIALE CONDOMINIO ______________________________________________________________ __ DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE Cognome Nome Residenza Codice fiscale Eventuale altro indirizzo per convocazioni assembleari: Recapito tel. Cell. Fax Email Altri soggetti comproprietari dellunità immobiliare: 1. Cognome Nome Residenza Codice fiscale Recapito tel. Cell. Fax E-mail 2. Cognome Nome Residenza Codice fiscale Recapito tel. Cell. Fax E-mail DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI INTESTATARI Tipologia * Foglio Particella Subalterno Categoria * Tipologia unità immobiliare: abitazione, box, cantina, negozio, ufficio, deposito, posto auto Presenza di diritti reali/personali di godimento sugli immobili: www.condominioweb.com © o SÌ oNO 247 Se sono presenti diritti reali/personali di godimento specificare: Tipologia ** Soggetto beneficiario Suo indirizzo. Recapito tel. ** usufrutto - diritto di abitazione - ecc. Dichiaro che le unità immobiliari sono conformi alle normative di sicurezza vigenti DATI ANAGRAFICI ALTRI OCCUPANTI A QUALSIASI TITOLO Cognome Nome Occupante in qualità di Recapito tel. Allo scopo di provvedere all’aggiornamento della scheda, mi impegno a comunicare con la dovuta tempestività ogni variazione successiva alla data di compilazione del presente modulo. Data________________________________ 248 Firma ______________________________ www.condominioweb.com © INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, L. 196/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI Si informa che i dati personali che verranno raccolti per permettere l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge 196/03. Lo scopo della raccolta e del trattamento, è di disporre delle informazioni che consentano l’esercizio dell’amministrazione condominiale. I dati non verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo. Rispetto a tali dati, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 della legge 196/03. Si autorizza l’utilizzo dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla legge in materia condominiale e, consapevoli delle conseguenze civile e penali, in caso di dichiarazioni mendaci, si dichiara che tutti i dati forniti e come sopra evidenziati, corrispondono a verità. Si precisa che la mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati trasmessi impedirebbe lo svolgimento delle mansioni di gestione amministrativa, pertanto renderebbe inutile la trasmissione degli stessi. Il titolare del trattamento dei dati di questo condominio è____________, con Studio a___________________, in via ______________. In fede ___________________, lì _____________ I condomini interessati ______________________________ ______________________________ ______________________________ ALLEGATI (NON OBBLIGATORI) Fotocopia documenti di Identità / Codice Fiscale (solo del dichiarante sottoscrittore) Eventuale copia dell’atto di compravendita Copia visura catastale (con data recente) relativa alle unità immobiliari censite www.condominioweb.com © 249 17. Comunicazione dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. All’amm.re pro-tempore Sig. ___________ Racc. a.r. o mezzo equipollente Il/la sottoscritto/a ____________ nella sua qualità di (specificare se venditore o compratore) dell’unità immobiliare (inserire dati catastali) ubicata nel condominio _______ COMUNICA ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 disp. att. c.c. e ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe condominiale che a far data dal il/la sig./sig.ra _________ (inserire tutti i dati richiesti dall’art. 1130 n. 6 c.c.) è proprietario/a della suindicata unità immobiliare. Distinti saluti. Luogo e data Firma ________ 250 www.condominioweb.com © 18. Lettera di messa in mora per omesso pagamento dei contributi condominiali Egr. Sig. _____________ Via __________ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: intimazione di pagamento delle quote condominiali. Formale messa in mora. Il sottoscritto _____, nella sua qualità di amm.re pro tempore del condominio ______, ubicato in _____ alla via ______________, La invita formalmente a provvedere, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente presso il mio studio o tramite versamento sul conto corrente condominiale, al pagamento degli oneri condominiali, di seguito dettagliati nelle singole voci di spesa: - (inserire elenco delle quote non corrisposte). Il tutto per un ammontare complessivo di € _____ (s.e.&o.). In mancanza di un Suo adempimento nei predetti termini e senza alcun ulteriore avviso, lo scrivente sarà costretto ad adire l’Autorità Giudiziaria per vedere accolte le ragioni del condominio, con aggravio delle spese a Suo totale carico. La presente vale come formale messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge. Distinti saluti. Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 251 19. Lettera di messa in mora per omesso pagamento dei contributi condominiali con contestuale comunicazione di prossima sospensione dei servizi comuni Egr. Sig. _____________ Via __________ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: intimazione di pagamento delle quote condominiali e comunicazione di prossima sospensione dei servizi comuni ex art. 63, terzo comma, disp. att. c.c. Formale messa in mora Il sottoscritto _____, nella sua qualità di amm.re pro tempore del condominio ______, La invita formalmente a provvedere, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente presso il mio studio o tramite versamento sul conto corrente condominiale, al pagamento degli oneri condominiali, di seguito dettagliati nelle singole voci di spesa: - (inserire elenco delle quote non corrisposte). Il tutto per un ammontare complessivo di € _____ (s.e.&o.). In mancanza di un Suo adempimento nei predetti termini e senza alcun ulteriore avviso, lo scrivente sarà costretto ad adire l’Autorità Giudiziaria per vedere accolte le ragioni del condominio _______, con aggravio delle spese a Suo totale carico. Le si deve rammentare, infine, che in considerazione del perdurare per oltre un semestre dello stato di mora, al mancato pagamento nel suddetto termine seguirà la sospensione dei servizi comuni di cui all’art. 63, terzo comma, disp. att. c.c. Distinti saluti. Luogo e data Firma 252 www.condominioweb.com © 20. Lettera di richiesta somme per un’azione di recupero del credito Ai sigg.ri condomini Racc. a.r. o mezzi equipollenti Oggetto: richiesta somme per inizio azione legale di recupero del credito. Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio _____________ PREMESSO CHE - alcuni condomini (inserire nominativi) si sono resi morosi verso la compagine; - non è stato possibile eliminare lo stato di morosità con richieste extragiudiziali di pagamento; - questa amministrazione non dispone della disponibilità di cassa per l’avvio delle azioni legali di recupero del credito; - l’inizio dell’azione giudiziaria ha un costo pari ad € ____ (specificare il costo, se possibile dettagliandolo); - le somme anticipate verranno restituite al momento del recupero delle somme dovute dal condomino moroso. Tanto premesso il/la sottoscritto/a CHIEDE ai sigg.ri condomini il versamento delle somme come da ripartizione allegata (la spesa dev’essere sostenuta da ognuno secondo il millesimi di proprietà, salvo diversa indicazione) entro e non oltre il termine ____ pena l’impossibilità di agire giudizialmente con ogni esonero da responsabilità connesse a quanto disposto dall’art. 1129, nono comma, c.c. Distinti saluti Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 253 21. Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. ON.LE TRIBUNALE DI _______ (IL RICORSO VA INDIRIZZATO AL GIUDICE DI PACE SE IL VALORE DELLA CONTROVERSIA E’ INFERIORE AD € 5.000,00) RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO Per il condominio _______ (C.F. __________) corrente in ______ alla via ______, in persona del legale rappresentante pro-tempore ______, rappresentato e difeso dall’avv. ______, (p.e.c. comunicata all’ordine degli avvocati di ______; tel/fax ______) giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio in ______ alla via ______ elegge domicilio PREMESSO • che ______ è proprietario di ______ unità immobiliare ubicata nel condominio _______ (All. _); • che l’amministratore del condominio indiceva, per la data del ______, l’assemblea ordinaria e procedeva, nei modi e nei termini di legge, alla convocazione dei condomini con raccomandata dell’______ (All. __); • che l’assemblea si svolgeva in ______ convocazione, in data ______ (essendo andata deserta la prima convocazione), e in questa sede si approvavano il rendiconto ______ e relativo piano di riparto così come il preventivo ______ ed il relativo piano di riparto (All. __); • che l’amministratore con raccomandata del ______ provvedeva, come per legge, ad avvisare i condomini assenti, tra cui la ______, dello svolgimento dell’assemblea e delle relative deliberazioni (All. __); • che la ______ riceveva regolarmente, in data ______, la raccomandata, come dimostra l’avviso di ricevimento (All. __); • che dalla documentazione contabile risulta un debito totale del predetto condomino nei confronti del condominio di € ______ così dettagliati (specificare le voci di credito del condominio); • che l’amministratore con la comunicazione del verbale provvedeva a mettere formalmente in mora tutti i condomini arretrati con i pagamenti fissando come termine ultimo per il versamento il ______ (All. __); • che successivamente ed infruttuosamente, lo stesso amministratore provvedeva a sollecitare nuovamente la ______ con racc. a.r. del ______ ricevuta da ______ il ______ (All. __); • che il sottoscritto procuratore, con racc. a.r. del _____ , ricevuta da _____ il _____, intimava il pagamento delle somme suindicate e di altre (All. ____); • che _____ non ha mai riscontrato le comunicazioni ricevute né versato nulla di quanto richiesto; CHIEDE Alla S.V. a norma degli artt. 633 e ss. c.p.c. e 63 disp. att. cod. civ., voglia ingiungere al ______, residente (o corrente sei si tratta di società/imprese/ecc.) in ______ alla via ______, di pagare immediatamente al ricorrente – presso il domicilio eletto – la somma di € ______ oltre ad interessi legali di mora da ogni singola scadenza al saldo, oltre le spese e competenze di questo procedimento e successive occorrendo. Il tutto nei limiti di competenza del giudice adito. Ai fini dell’art. 9 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente causa ha valore di € 254 www.condominioweb.com © ______. Si produce: (inserire elenco allegati citati nel ricorso) Luogo e data Firma TRIBUNALE DI _______ ( IL GIUDICE DI PACE DI _________) Letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione prodotta, visti ed applicati gli artt. 633 e ss. c.p.c. e l’art. 63 disp. att. cod. civ., ritenuta la propria competenza, INGIUNGE a _________, residente (o corrente se si tratta di società/imprese/ecc.) in ______ alla via ______ n. _, di pagare immediatamente alla notificazione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 disp. att. cod. civ., la somma di € _________ oltre interessi legali conteggiati dalle scadenze al saldo ed oltre alle spese e competenze della presente procedura monitoria che si liquidano in complessivi € ________, di cui € ________ per spese vive, € _______ per diritti di procuratore e € ________ per onorario di avvocato. Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. Fissa al debitore il termine di 40 giorni dalla notifica di questo provvedimento per fare opposizione. Luogo e data Il Giudice www.condominioweb.com © Il Cancelliere 255 22. Richiesta del condomino rivolta all’amministratore di corretta applicazione dei criteri legali Egr. sig. ____________ Amm.re p.t. Condominio ________ Racc. a.r. o mezzi equipollenti Oggetto: richiesta di applicazione criterio legale di ripartizione. Il/la sottoscritto/a __________ nella sua qualità di proprietario di un’unità immobiliare ubicata nell’edificio denominato condominio __________, in relazione a quanto specificato in oggetto richiede quanto segue. (Fare un excursus della vicenda indicando le contestazioni con chiare motivazioni). E’ evidente, quindi, l’erronea applicazione del criterio di ripartizione delle spese. Tanto premesso La invito a voler modificare il piano di ripartizione (se si tratta di piano approvato dall’assemblea si chieda la convocazione di una riunione) entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza incaricherò un legale di mia fiducia per la più ampia tutela dei miei diritti. Distinti saluti Luogo e data Firma 256 www.condominioweb.com © 23. Lettera di sollecito per la convocazione dell’assemblea al fine di discutere sul rendiconto Egr. sig. ____________ Amm.re p.t. Condominio ________ Racc. a.r. o mezzi equipollenti Oggetto: richiesta di applicazione criterio legale di ripartizione Il/la sottoscritto/a __________ nella sua qualità di proprietario di un’unità immobiliare ubicata nell’edificio denominato condominio __________, in relazione a quanto specificato in oggetto richiede quanto segue. Come Lei sa, è Suo preciso obbligo presentare all’assemblea il rendiconto di gestione per la discussione in merito entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ciò (specificare se il termine è stato superato oppure se si è in procinto di farlo) non è ancora avvenuto. Tanto premesso La invito e diffido a convocare l’assemblea per poter deliberare in relazione a quanto specificato entro (due le alternative): a) il termine di legge (scrivere così se esso non è ancora spirato); b) e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente (scrivere così se il termine di cui all’art. 1130 n. 10 c.c. è stato superato). In mancanza agirò per via giudiziale al fine di ottenere la sua revoca dall’incarico di gestione del condominio. Distinti saluti Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 257 24. Contratto di appalto per la pulizia degli spazi comuni Tra il condominio sito in_________ via ________, C.F. ________, in persona dell’ Amministratore p.t. sig. _________, C.F. __________, d’ora in poi denominato anche “committente”, e l’impresa ________con sede legale in_______, via______, C.F. ________ e P.I. ________, in persona del legale rappresentante sig. __________, d’ora in poi denominata anche “appaltatrice”, iscritta alla C.C.I.A con n._______; PREMESSO CHE il committente intende affidare in appalto il servizio di pulizia delle parti comuni; l’impresa_________ha adempiuto alle prescrizioni contenute nella legge n. 82 del 25.01.1994, e nel decreto ministeriale n.274 del 07.07.1997 (documentazione, All.3); l’appaltatrice ha formulato un’offerta ritenuta idonea dal committente ed accettata con deliberazione del ____ oppure ritenuta idonea dal committente in relazione a quanto stabilito con delibera del _____; Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 Il condominio _______ concede in appalto all’impresa_________l’esecuzione di tutti i lavori di pulizia delle parti comuni esistenti nel condominio_______(specificare le parti comuni se opportuno). Art. 2 L’appaltatrice accetta e s’impegna ad eseguire i lavori come indicati nel preventivo (costituente parte integrante del presente contratto, All.1) con i propri mezzi, la propria organizzazione e l’opera dei propri dipendenti, con gestione a proprio rischio, in completa autonomia. Art. 3 Il corrispettivo (onnicomprensivo) è stabilito in euro ________, oltre iva, da corrispondersi in rate _____ Art. 4 La durata del presente contratto è annuale dal ________ al ________e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inviarsi da ciascuna delle parti con preavviso in forma scritta di almeno 30 giorni prima della scadenza. Art. 5 L’appaltatrice garantisce un permanente ed elevato livello di pulizia delle parti comuni dell’immobile. Art. 6 L’appaltatrice dovrà assicurare il servizio n.___ volte a settimana a sua scelta con esclusione della domenica e con l’obbligo di garantire il risultato di cui all’art. 5. Art. 7 L’appaltatrice fornirà a propria cura e spese tutti i materiali necessari per l’esecuzione del servizio e utilizzerà solo prodotti a marchio CEE. Art. 8 L’appaltatrice si impegna ad adempiere a tutti gli oneri contributivi (come da DURC, All.2), assistenziali e assicurativi relativi alla manodopera impiegata, secondo le norme di legge vigenti; si impegna inoltre a far sì che il personale rispetti tutte le norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro contenute nelle leggi in vigore. Art. 9 L’appaltatrice dichiara di avere conseguito tutte le autorizzazioni e iscrizioni delle competenti autorità amministrative obbligatorie per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto e si impegna a comunicare ogni variazione peggiorativa delle dette autorizzazioni e iscrizioni. Art. 10 L’appaltatrice si impegna a risarcire il condominio per danni causati allo stesso nell’esecuzione del presente contratto; nonché a manlevare il lo stesso da qualunque richiesta risarcitoria per danni 258 www.condominioweb.com © causati dalla stessa in occasione dell’esecuzione del presente contratto; l’appaltatrice, pertanto, dichiara di avere idonea copertura assicurativa (polizza n. _________Compagnia________) per garantire al condominio e ai suoi residenti il risarcimento degli eventuali danni. Art. 11 E’ vietato all’appaltatrice il subappalto del servizio di pulizia di cui al presente contratto. Art. 12 Tutti gli oneri e le spese del presente contratto (anche quelli relativi alla registrazione) sono a carico dell’appaltatrice. Art. 13 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile. Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data Firma Firma www.condominioweb.com © 259 25. Lettera per la disdetta del servizio di pulizia delle parti comuni Spett.le _____ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: disdetta del servizio di pulizia delle parti comini Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio _____________ PREMESSO CHE - in data ___ fu firmato il contratto per il servizio di pulizia scale (o comunque se non v’è contratto scritto iniziare la data d’inizio del servizio); - il contratto prevede la possibilità di recedere (indicare di quale facoltà contrattuale ci si sta avvalendo); oppure - il mancanza di contratto e non essendo previsto alcun termine per la disdetta essa può essere comunicata in ogni momento Tanto premesso il/la sottoscritto/a, nella propria qualità COMUNICA l’intenzione di recedere dal contratto con effetto a fare data dal _____ Distinti saluti Luogo e data Firma 260 www.condominioweb.com © 26. Richiesta all’impresa di pulizie di informazioni sull’iscrizione alla C.C.I.A.A. Spett.le _____ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: richiesta informazioni su iscrizione Camera di commercio Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio _____________ PREMESSO CHE - in data ___ fu firmato il contratto per il servizio di pulizia scale (o comunque se non v’è contratto scritto iniziare la data d’inizio del servizio); - la legge n. 82 del 25.01.1994 prevede ben precise condizioni per l’espletamento dell’attività di pulizia; - non è chiaro se tali requisiti siano da Voi posseduti Tanto premesso il/la sottoscritto/a, nella propria qualità CHIEDE di ricevere, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, le più opportune rassicurazioni in merito al possesso dei requisiti di legge. In mancanza si provvederà personalmente. Distinti saluti Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 261 27. Contratto per la prestazione del servizio di giardinaggio Tra il condominio sito in_________ via ________, C.F. ________, in persona dell’ Amministratore p.t. sig. _________, C.F. __________, d’ora in poi denominato anche “committente”, e l’impresa ________con sede legale in_______, via______, C.F. ________ e P.I. ________, in persona del legale rappresentante sig. __________, d’ora in poi denominata anche “appaltatrice”, iscritta alla C.C.I.A con n._______; PREMESSO CHE il committente intende affidare in appalto il servizio di manutenzione del giardino condominiale; l’impresa_________ha svolge servizi di muntenzione del verde pubblico e privato ed è regolarmente iscritta presso la C.C.I.A con n.____ (documentazione, All.3); l’appaltatrice ha formulato un’offerta ritenuta idonea dal committente ed accettata con deliberazione del ____ oppure ritenuta idonea dal committente in relazione a quanto stabilito con delibera del _____; Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 Il condominio _______ concede in appalto all’impresa_________l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione del giardino condominiale (specificare la tipologia d’interventi se necessario). Art. 2 L’appaltatrice accetta e s’impegna ad eseguire i lavori come indicati nel preventivo (costituente parte integrante del presente contratto, All.1) con i propri mezzi, la propria organizzazione e l’opera dei propri dipendenti, con gestione a proprio rischio, in completa autonomia. Art. 3 Il corrispettivo (onnicomprensivo) è stabilito in euro ________, oltre iva, da corrispondersi in rate _____ Art. 4 La durata del presente contratto è annuale dal ________ al ________e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inviarsi da ciascuna delle parti con preavviso in forma scritta di almeno 30 giorni prima della scadenza. Art. 5 L’appaltatrice garantisce un permanente ed elevato livello di manutenzione dei giardini condominiali. Art. 6 L’appaltatrice dovrà assicurare il servizio n.___ volte (indicare la periodicità se concordata) a sua scelta con esclusione della domenica e con l’obbligo di garantire il risultato di cui all’art. 5. Non sono compresi (o sono compresi a seconda di quanto concordato) nel presente contratto gli interventi straordinari resisi necessari a seguito d’eventi atmosferici o comunque di fatti imprevedibili, quali a titolo esemplificativo interventi necessari a seguito di sinistri, atti vandalici, ecc. Art. 7 L’appaltatrice fornirà a propria cura e spese tutti i materiali necessari per l’esecuzione del servizio e utilizzerà solo prodotti a marchio CEE. Art. 8 L’appaltatrice si impegna ad adempiere a tutti gli oneri contributivi (come da DURC, All.2), assistenziali e assicurativi relativi alla manodopera impiegata, secondo le norme di legge vigenti; si impegna inoltre a far sì che il personale rispetti tutte le norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro contenute nelle leggi in vigore. Art. 9 L’appaltatrice dichiara di avere conseguito tutte le autorizzazioni e iscrizioni delle competenti autorità amministrative obbligatorie per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto e si impegna a comunicare ogni variazione peggiorativa delle dette autorizzazioni e iscrizioni. 262 www.condominioweb.com © Art. 10 L’appaltatrice si impegna a risarcire il condominio per danni causati allo stesso nell’esecuzione del presente contratto; nonché a manlevare il lo stesso da qualunque richiesta risarcitoria per danni causati dalla stessa in occasione dell’esecuzione del presente contratto; l’appaltatrice, pertanto, dichiara di avere idonea copertura assicurativa (polizza n. _________Compagnia________) per garantire al condominio e ai suoi residenti il risarcimento degli eventuali danni. Art. 11 E’ vietato all’appaltatrice il subappalto del servizio di pulizia di cui al presente contratto. Art. 12 Tutti gli oneri e le spese del presente contratto (anche quelli relativi alla registrazione) sono a carico dell’appaltatrice. Art. 13 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile. Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data Firma Firma www.condominioweb.com © 263 28. Lettera per la disdetta del servizio di manutenzione del giardino condominiale Spett.le _____ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: disdetta del servizio di pulizia delle parti comini Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio _____________ PREMESSO CHE - in data ___ fu firmato il contratto per il servizio di manutenzione del giardino condominiale (o comunque se non v’è contratto scritto iniziare la data d’inizio del servizio); - il contratto prevede la possibilità di recedere (indicare di quale facoltà contrattuale ci si sta avvalendo); oppure - il mancanza di contratto e non essendo previsto alcun termine per la disdetta essa può essere comunicata in ogni momento Tanto premesso il/la sottoscritto/a, nella propria qualità COMUNICA l’intenzione di recedere dal contratto con effetto a fare data dal _____ Distinti saluti Luogo e data Firma 264 www.condominioweb.com © 29. Richiesta dell’amministratore al Comune degli interventi in relazione alle servitù di uso pubblico Spett.le Comune di _____ Racc. a.r. o mezzo equipollente (compreso deposito all’ufficio protocollo) Oggetto: interventi su parte comune destinata all’uso pubblico Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio _____________ ubicato in via _______ PREMESSO CHE - il condominio rappresentato dal sottoscritto è proprietario di un’area (es. portico) sottoposta a servitù di uso pubblico (specificare il titolo costitutivo del diritto reale di godimento); - la parte comune suindicata necessità d’interventi manutentivi posti per legge (eventualmente anche in ragione dell’atto che ha consentito la costruzione) a carico dell’ente comunale. Tanto premesso il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità DOMANDA l’immediata esecuzione degli interventi manutentivi di cui sopra con riserva di agire nelle sedi giudiziarie la tutela dei diritti del condominio ______ Distinti saluti Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 265 30. Richiesta dell’amministratore al proprietario del fondo vicino per chiedere l’accesso per l’esecuzione opere di manutenzione Egr. sig. ______ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: accesso alla Sua proprietà per interventi su parte comune del condominio ________ Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio _____________ ubicato in via _______ PREMESSO CHE - l’assemblea del condominio rappresentato dal sottoscritto ha deliberato l’esecuzione d’interventi manutentivi delle parti comuni (descrivere brevemente le opere che devono essere realizzate); oppure - si sono resi necessari interventi manutentivi delle parti comuni del condominio rappresentato dal sottoscritto (descrivere brevemente le opere che devono essere realizzate); - per la loro esecuzione è necessario accedere nella Sua proprietà; - l’art. 843 c.c. legittima la richiesta dello scrivente, fermo restando il suo diritto ad essere indennizzato per il caso di danno Tanto premesso il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità CHIEDE di concordare una data per consentire l’accesso alla Sua proprietà per l’esecuzione delle opere summenzionate. Per fare ciò ed avere eventuali ulteriori delucidazioni è richiesto di prendere contatto con il sottoscritto entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente. In mancanza mi vedrò costretto ad agire per via giudiziale per vedere riconosciute le ragioni del condominio _______. Distinti saluti Luogo e data Firma n.b. E’ consigliabile inviare la lettera, che comunque ha carattere intimativo, solamente dopo un infruttuoso contatto informale (cui eventualmente si può fare riferimento) al solo fine di non irrigidire immediatamente i rapporti con il vicino. 266 www.condominioweb.com © 31. Richiesta del nome dei condomini morosi Egr. sig. _______ amm.re p.t. condominio ______ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: richiesta comunicazione Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di (es. titolare ditta, legale rappresentante società, ecc.) PREMESSO CHE - la ditta (o la società, ecc.) rappresentata dal sottoscritto ha eseguito opere in favore del condominio da Lei rappresentato - la fattura di pagamento nr. __ emessa il __ è stata pagata solo parzialmente; - a nulla sono valsi i solleciti bonari e formali già inviati; - è riconosciuto il diritto ai creditori del condominio, ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.. di conoscere il nome dei condomini morosi; Tanto premesso il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità CHIEDE che gli siano comunicati senza ritardo e comunque entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, i nomi dei condomini morosi. Salvo ogni diritto. Distinti saluti Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 267 32. Comunicazione del nome dei condomini morosi Spett.le __________ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: comunicazione del nome dei condomini morosi Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di amm.re pro-tempore del condominio _____________ ubicato in via _______, facendo seguito alla Vs. richiesta datata ____ e giunta al sottoscritto con racc. a.r. (o indicare altro mezzo) in data ____ COMUNICA che allo stato attuale risultano morosi rispetto al pagamento della fattura nr. __ del ___ i seguenti condomini: - inserire elenco con nome, cognome, nr. millesimi e quota che dev’essere versata. Lo scrivente informa altresì che il condominio ha intrapreso (o sta per intraprendere) le azioni legali per il recupero forzoso del credito. Il sottoscritto resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento. Distinti saluti Luogo e data Firma 268 www.condominioweb.com © 33. Richiesta di ammissione allo stato passivo ON.LE TRIBUNALE DI _______ DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO (Art. 93 L.F.) Per il condominio _______ (C.F. __________) corrente in ______ alla via ______, in persona del legale rappresentante pro-tempore ______, rappresentato e difeso dall’avv. ______, (p.e.c. comunicata all’ordine degli avvocati di ______; tel/fax ______) giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio in ______ alla via ______ elegge domicilio PREMESSO CHE - il sig. ____ (o la società) sottoposto alla procedura fallimentare contraddistinta dal numero R.G. ___ è proprietario di un’unità immobiliare ubicata nel condominio ____ (all. n. _); - nel corso del tempo s’è reso inadempiente rispetto all’obbligo di pagamento degli oneri condominiali regolarmente approvati dall’assemblea (allegare tutti i verbali e le comunicazioni dell’avviso di convocazione e del verbale di svolgimento per dimostrare la corretta procedura d’informazione del fallito) Tanto premesso il sottoscritto procuratore CHIEDE l’ammissione al passivo fallimentare del proprio credito per la somma di € ___________, con gli interessi _______ A dimostrazione del diritto fatto valere allega i seguenti documenti: Si indicano ai fini delle successive comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax: Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 269 34. Segnalazione alla pubblica autorità di rumori intollerabili dagli edifici limitrofi Ill.mo Sig. ___________ Sindaco pro tempore Via_____________ E Arpa Regione ____________ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: segnalazione rumori intollerabili. Richiesta d’intervento Io sottoscritto _________, proprietario di un’unità immobiliare posta nel condominio Alfa sito in ______ alla via __________, PREMESSO CHE - descrivere il fatto soffermandosi su tutti gli elementi utili a descrivere l’illecito ed il suo autore, avendo cura di citare la norma del regolamento di polizia locale che si assume essere stato violato. Tanto premesso io sottoscritto chiedo l’intervento dell’Autorità pubblica locale per l’accertamento e la sanzione dei comportamenti illeciti. Distinti saluti Luogo e data Firma n.b. l’istanza può essere inviata con racc. a.r. presso la sede legale consegnata all’ufficio protocollo o presso l’ufficio della polizia municipale. In questi ultimi casi è bene farsi rilasciare una ricevuta di consegna 270 www.condominioweb.com © 35. Querela per reati contro il disturbo e le occupazioni delle persone ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI _____ (per il tramite di Polizia, ecc. se l’atto è depositato presso gli uffici delle forze dell’ordine e non direttamente presso la Procura della Repubblica) Io sottoscritto _________, nato a ______ il ______ residente in ______ alla via _______, proprietario dell’unità immobiliare identificata con (inserire dati catastali) espongo quanto segue. (Esporre il fatto-reato di cui si ritiene essere stati vittime. Si descrivano tutte le circostanze utili a ricostruire il fatto nonché le generalità di eventuali testimoni. Specificare i termini della vicenda con particolare riferimento alle date ed alla modalità di disturbo della riposo e delle occupazioni delle persone) Tanto premesso, sporgo formale querela con istanza di punizione nei confronti di (ignoti o il nome del querelato) per il reato di cui all’art. 656 c.p. e per tutti quei reati che dovessero emergere nel corso delle indagini. Chiedo di essere informato, ex art. 406 III° comma c.p.p., di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini. Chiedo, altresì, di essere avvisato, ex art.408 II° comma c.p., di un’eventuale richiesta di archiviazione. Mi oppongo fin d’ora, qualora si intendesse procedere per un reato perseguibile a querela, ad una richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Si allega: (eventuali allegati). Luogo e data Firma n.b. il modello è utilizzato in relazione al reato di cui all’art. 659 c.p. ma può essere preso come base anche per la denuncia di altri fatti reato concernenti il condominio. La querela è atto personale e quindi, salvo procura speciale, dev’essere presentato alle autorità competenti direttamente dall’interessato. Essa anche se la situazione in merito resta incerta può essere presentata tanto dai condomini quanto dall’amministratore. www.condominioweb.com © 271 36. Querela per reati contro le parti comuni ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI _____ (per il tramite di Polizia, ecc. se l’atto è depositato presso gli uffici delle forze dell’ordine e non direttamente presso la Procura della Repubblica) Io sottoscritto _________, nato a ______ il ______ residente in ______ alla via _______, proprietario dell’unità immobiliare identificata con (inserire dati catastali) espongo quanto segue. (Esporre il fatto-reato di cui si ritiene essere stati vittime. Si descrivano tutte le circostanze utili a ricostruire il fatto nonché le generalità di eventuali testimoni. Specificare i termini della vicenda con particolare riferimento alle date ed alla modalità di disturbo della riposo e delle occupazioni delle persone) Tanto premesso, sporgo formale querela con istanza di punizione nei confronti di (ignoti o il nome del querelato) per il reato di cui all’art. 635 c.p. e per tutti quei reati che dovessero emergere nel corso delle indagini. Chiedo di essere informato, ex art. 406 III° comma c.p.p., di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini. Chiedo, altresì, di essere avvisato, ex art.408 II° comma c.p., di un’eventuale richiesta di archiviazione. Mi oppongo fin d’ora, qualora si intendesse procedere per un reato perseguibile a querela, ad una richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Si allega: (eventuali allegati). Luogo e data Firma n.b. il modello è utilizzato in relazione al reato di cui all’art. 635 c.p. ma può essere preso come base anche per la denuncia di altri fatti reato concernenti il condominio. La querela è atto personale e quindi, salvo procura speciale, dev’essere presentato alle autorità competenti direttamente dall’interessato. Essa anche se la situazione in merito resta incerta può essere presentata tanto dai condomini quanto dall’amministratore. 37. Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria Ai sigg.ri Condomini Loro sedi Raccomandata A.R. o mezzi indicati nel primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. 272 www.condominioweb.com © Oggetto: avviso di convocazione di assemblea Con la presente La invito a partecipare all’assemblea ordinaria (o straordinaria) che si terrà in _____________, alla via ___________ n. __ il giorno _______, alle ore ______, in prima convocazione, ed il giorno ________, alle ore _____, in seconda convocazione (la seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno solare successivo a quello dedicato alla prima, cfr. art. 66 disp. att. c.c.), stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) ________________ 2) ________________ 3) ________________ (n.b. l’ordine del giorno dev’essere, sia pur sinteticamente, quanto più dettagliato possibile in modo tale da consentire al condomino di comprendere di che cosa si discuterà in riunione) Considerata l’importanza dell’assemblea La invito a partecipare personalmente alla medesima o almeno di inviare una delega a persona di propria fiducia. Distinti saluti. Luogo e data Firma Delega a partecipare all’assemblea di condominio (in alternativa può essere utilizzato l’apposito modulo) Io sottoscritto/a ____________ delego il Signor _______ a rappresentarmi nell’assemblea condominiale del di adeguarsi alle seguenti indicazioni vincolanti di voto: _____ e - per il punto all’ordine del giorno n. _ Favorevole – Contrario – Astenuto (Barrare la voce interessata); Ratifico sin d’ora il suo operato se conforme alle indicazioni contenute nella delega Luogo e data Firma __________ n.b. La riforma pare aver chiarito il fatto che anche i conduttori abbiamo diritto ad essere direttamente convocati all’assemblea condominiale. In mancanza di certezze (la dizione aventi diritto è stata interpretata in più modi) nei casi di cui all’art. 10 l. n. 392/78 (diritto a partecipare del conduttore) si consiglia d’inviare l’avviso di convocazione tanto al proprietario usufruttuario, ecc. quanto al conduttore. www.condominioweb.com © 273 38. Avviso di convocazione ex art. 1117-ter c.c. Ai sigg.ri Condomini Loro sedi Raccomandata A.R. o mezzi indicati nel primo comma dell’art. 1117-ter c.c. Oggetto: avviso di convocazione di assemblea per la modificazione della destinazione d’uso delle parti comuni Con la presente La invito a partecipare all’assemblea che si terrà in _____________, alla via ___________ n. __ il giorno _______, alle ore ______, in prima convocazione, ed il giorno ________, alle ore _____, in seconda convocazione (la seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno solare successivo a quello dedicato alla prima, cfr. art. 66 disp. att. c.c.), stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Modificazione della destinazione d’uso del _____ identificato in catasto (inserire dati catastali se esistenti) attualmente destinato a (inserire destinazione attuale) in _______________ (inserire destinazione che s’intende deliberare). (n.b. l’ordine del giorno può contenere anche altri argomenti ma la particolare lunghezze dei tempi d’invio e pubblicazione sconsigliano l’unione di questa tipologia deliberativa con le altre) Considerata l’importanza dell’assemblea La invito a partecipare personalmente alla medesima o almeno di inviare una delega a persona di propria fiducia. Distinti saluti. Luogo e data Firma Delega a partecipare all’assemblea di condominio (in alternativa può essere utilizzato l’apposito modulo) Io sottoscritto/a ____________ delego il Signor _______ a rappresentarmi nell’assemblea condominiale del di adeguarsi alle seguenti indicazioni vincolanti di voto: _____ e - per il punto all’ordine del giorno n. _ Favorevole – Contrario – Astenuto (Barrare la voce interessata); Ratifico sin d’ora il suo operato se conforme alle indicazioni contenute nella delega Luogo e data Firma __________ n.b. ai sensi dell’art. 1117-ter, secondo comma, c.c. la convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati. 274 www.condominioweb.com © 39. Avviso di convocazione per deliberazione in merito all’assegnazione dell’incarico di revisione contabile Ai sigg.ri Condomini Loro sedi Raccomandata A.R. o mezzi indicati nel primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. Oggetto: avviso di convocazione di assemblea Con la presente La invito a partecipare all’assemblea (o straordinaria) che si terrà in _____________, alla via ___________ n. __ il giorno _______, alle ore ______, in prima convocazione, ed il giorno ________, alle ore _____, in seconda convocazione (la seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno solare successivo a quello dedicato alla prima, cfr. art. 66 disp. att. c.c.), stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - deliberazione in merito all’assegnazione dell’incarico per una revisione della contabilità condominiale (indicare le annate di gestione sottoposte a revisione) decide nella riunione del _______. Considerata l’importanza dell’assemblea La invito a partecipare personalmente alla medesima o almeno di inviare una delega a persona di propria fiducia. Distinti saluti. Luogo e data Firma Delega a partecipare all’assemblea di condominio (in alternativa può essere utilizzato l’apposito modulo) Io sottoscritto/a ____________ delego il Signor _______ a rappresentarmi nell’assemblea condominiale del di adeguarsi alle seguenti indicazioni vincolanti di voto: _____ e - per il punto all’ordine del giorno n. _ Favorevole – Contrario – Astenuto (Barrare la voce interessata); Ratifico sin d’ora il suo operato se conforme alle indicazioni contenute nella delega Luogo e data Firma __________ www.condominioweb.com © 275 40. Richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte dei condomini ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. Egr. Sig. __________ Amministratore del condominio ______ Via, __________ Raccomandata A.R. a o altro mezzo equipollente Oggetto: richiesta di convocazione di assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c. Noi sottoscritti: -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; (affinché la richiesta possa produrre i propri effetti è necessario che sia proprosta da almeno due condomini che rappresentino come minimo 1/6 dei millesimi, ossia minimo 166 millesimi) nella nostra qualità di condomini della compagine _____ ed ai sensi dell’art. 66, primo comma, disp. att. c.c. CHIEDIAMO al sig.______, quale amministratore pro-tempore del condominio ____, che dia seguito, nei tempi e nei modi di legge, alla richiesta di convocazione di assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -argomento 1; -argomento 2, ecc.; Si ricorda all’amministratore che se la richiesta rimarrà inevasa, trascorsi dieci giorni dalla stessa, noi sottoscritti provvederemo ad autoconvocare l’assemblea nei termini e nei modi di legge. All’uopo si fa fin d’ora richiesta di poter avere una copia dell’elenco dei nominativi dei condomini con i relativi indirizzi di residenza. Distinti saluti Luogo e data Firma 276 www.condominioweb.com © 41. Autoconvocazione a seguito di richiesta ai sensi del primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. Ai sigg. condomini del condominio ______ Loro sedi Raccomandata A.R. o mezzi indicati nel primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. Oggetto: autoconvocazione dell’assemblea condominiale Noi sottoscritti: -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; (per essere regolare l’autoconvocazione dell’assemblea, ai sensi del primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c., dovrà esser fatta quanto meno dagli stessi condomini che hanno chiesto la convocazione di quella straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c.) PREMESSO CHE -in data ________ presentavamo all’amministratore, nei modi e nei termini di legge, richiesta di convocazione di assemblea straordinaria; -sono trascorsi 10 giorni senza che l’amministratore abbia provveduto a fissare la data per la riunione. Tanto premesso noi sottoscritti condomini CONVOCHIAMO l’assemblea di condominio in prima convocazione per il giorno _________ alle ore _______ presso _____________ e qualora questa andasse deserta in seconda convocazione per il giorno _________ alle ore _______ presso _____________ (per la fissazione della data di quest’ultima si rammenta che ex art. 1136, terzo comma, c.c. l’assemblea in seconda convocazione deve svolgersi il giorno solare successivo a quella di prima e comunque al massimo entro 10 giorni dalla stessa) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -argomento 1; -argomento 2, ecc.; Della convocazione verrà data rituale convocazione a mezzo raccomandata a.r. anche all’amministratore sig. __________ Distinti saluti Luogo e data Firma Delega a partecipare all’assemblea di condominio (in alternativa può essere utilizzato l’apposito modulo) www.condominioweb.com © 277 Io sottoscritto/a ________ delego il Signor _______ a rappresentarmi nell’assemblea condominiale del _______ e di adeguarsi alle seguenti indicazioni vincolanti di voto: - per il punto all’ordine del giorno n. _ Favorevole – Contrario – Astenuto (Barrare la voce interessata); - ecc. Ratifico sin d’ora il suo operato se conforme alle indicazioni contenute nella delega Luogo e data Firma _______________ 278 www.condominioweb.com © 42. Richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte di uno o più condomini per la discussione sulle innovazioni ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c. Egr. Sig. __________ Amministratore del condominio ______ Via, __________ Raccomandata A.R. a o altro mezzo equipollente Oggetto: richiesta di convocazione di assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c. Io sottoscritto (o noi sottoscritti): -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; -sig./sig.ra _________ n. millesimi ____; (rispetto alla richiesta ex art. 66 disp. att. c.c. questa non ha necessità d’essere sottoscritta da un numero minimo di condomini) nella nostra qualità di condomini della compagine _____ ed ai sensi dell’art. 1120, terzo comma, disp. att. c.c. CHIEDO (O CHIEDIAMO) al sig.______, quale amministratore pro-tempore del condominio ____, che dia seguito, nei tempi e nei modi di legge, alla richiesta di convocazione di assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -argomento 1; All’uopo si comunica, unitamente alla presente, ai sensi dell’art. 1120, terzo comma, c.c., relazione contenente l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti Si ricorda all’amministratore che l’omesso rifiuto di convocare ripetutamente l’assemblea nel casi previsti dalla legge (come quello che ci occupa) costituisce grave irregolarità sanzionabile con la revoca giudiziale (cfr. art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c.). Distinti saluti Luogo e data Firma n.b. la presente formula può essere utilizzata in tutti quei casi in cui è il singolo condomino a voler richiedere l’assemblea condominiale: differentemente da questo caso, però, la richiesta del singolo non è vincolante. www.condominioweb.com © 279 43. Richiesta all’amministratore di evitare o svolgimento delle assemblee in determinati giorni ed orari Egr. Sig. __________ Amministratore del condominio ______ Via, __________ Raccomandata A.R. a o altro mezzo equipollente Oggetto: richiesta di fissazione delle assemblee condominiali in orari e giorni differenti. Il/la sottoscritto ____________, nella propria qualità di proprietario dell’unità immobiliare (inserire dati catastali, facoltativo) ubicata nell’edificio denominato condominio sito in ________ alla via ________, fa presente quanto segue. Le assemblee condominiali, solitamente sono convocate per giorni ed in orari che rendono impossibile la mia partecipazione personale (evidenziare il motivo serio che non consente la partecipazione). Tanto premesso si chiede alla SV. di fissare le assemblee in giornate ed orari diversi o, comunque, nel caso di più richieste discordanti, di consentire una discussione assembleare sul punto in modo da decidere collegialmente nel modo migliore. Distinti saluti Luogo e data Firma n.b. la richiesta può essere formulata da più condomini anche sottoforma di richiesta di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. o comunque per dare maggiore peso all’istanza. 280 www.condominioweb.com © 44. Delega a partecipare all’assemblea di condominio così detta in bianco Io sottoscritto/a ____________ delego il Signor _______ a rappresentarmi nell’assemblea condominiale del _____ e di ratificarne sin d’ora il suo operato Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 281 45. Delega a partecipare all’assemblea di condominio con indicazione di voto Il/la sottoscritto________________________ quale proprietario dell’unità immobiliare ubicata al piano ________ interno _______ nel Condominio ______________ situato in _______________ alla via ______________ DELEGA il sig. __________ a partecipare in sua vece all’assemblea condominiale del Condominio _____________ che si terrà in prima convocazione, il giorno _____________ alle ore _______________ presso _____________________ sito in __________________ alla via____________ ed in seconda convocazione, il giorno _____________ alle ore _____________________ presso _____________________sito in __________________ alla via__________________ La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni Per i punti all’ordine del giorno il delegato, salvo nuove indicazioni da fornirsi per iscritto solamente alla stessa persona, dovra’ cosi’ votare : Punto n. __ ( favorevole – contrario – astenuto, barrare l’intenzione di voto ) Il delegato dovrà/potrà inoltre farsi promotore delle seguenti proposte : __________________________________________________ Luogo e data Firma 282 www.condominioweb.com © 46. Verbale assemblea condominiale Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) _______________; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario www.condominioweb.com © 283 47. Delibera di assegnazione dell’incarico di revisione contabile Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Assegnazione incarico di revisione contabile: termini e condizioni; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sull’affidamento dell’incarico di revisione contabile l’assemblea così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, tanto in prima quanto in seconda convocazione). Viene incaricato come revisore contrabile il sig. ______ del quale si accetta il preventivo di spesa (oppure “specificando che l’amministratore potrà firmare l’incarico se lo stesso professionista accetterà un compenso massimo pari ad € ____. L’amministratore entro questi limiti di spesa è incaricato di prendere i contatti necessari. Se la proposta del condominio non dovesse essere accettata si delibera di conferire incarico, nei medesimi termini e nel seguente nell’ordine, alle seguenti persone: _____ “). L’assemblea delibera altresì (indicare le maggioranze) che l’incarico di revisione riguarderà gli anni di gestione _____. DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario 284 www.condominioweb.com © 48. Delibera di approvazione del rendiconto Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Rendiconto consuntivo; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sul rendiconto di gestione dell’anno _____, dopo attenta e approfondita discussione e dopo aver richiesto i necessari chiarimenti all’amministratore l’assemblea così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, in prima convocazione ed dalla maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore millesimale in seconda convocazione). Il rendiconto ed il relativo piano di riparto sono approvati costituendo così titolo utile anche ai fini delle azione giudiziarie di cui all’art. 63 disp. att. c.c. DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario www.condominioweb.com © 285 49. Delibera di approvazione del rendiconto modificato Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Rendiconto consuntivo; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Nella precedente assemblea del _____ veniva chiesto all’amministratore di modificare il rendiconto di gestione per l’anno _____ (ciò può essere fatto anche nella stessa assemblea purché il rendiconto ed il relativo riparto siano effettivamente modificati per poter essere approvati; in tal caso è utile riportare sul verbale la richiesta e le ragioni della richiesta e medesima). Sul rendiconto di gestione dell’anno _____, così come modificato, dopo attenta e approfondita discussione e dopo aver richiesto i necessari chiarimenti all’amministratore l’assemblea così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, in prima convocazione ed dalla maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore millesimale in seconda convocazione). Il rendiconto ed il relativo piano di riparto sono approvati costituendo così titolo utile anche ai fini delle azione giudiziarie di cui all’art. 63 disp. att. c.c. DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario 286 www.condominioweb.com © 50. Delibera di scelta dell’impresa per la pulizia delle parti comuni Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Assegnazione incarico di pulizia delle parti comuni: termini e condizioni; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sull’affidamento dell’incarico di pulizia delle parti comuni, l’assemblea, ritenendo utile l’assegnazione del servizio ad un soggetto professionista del settore, al fine di una migliore tenuta e manutenzione dei beni condominiali così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, in prima convocazione ed dalla maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore millesimale in seconda convocazione). Viene incaricata l’impresa Alfa ______ della quale si accetta il preventivo di spesa e si autorizza l’amministratore alla firma del contratto da redigersi anche in relazione alle condizioni accettate dall’assemblea (oppure “specificando che l’amministratore potrà firmare l’incarico se la stessa impresa accetterà un compenso massimo pari ad € ____ e le condizioni del contratto predisposto per l’incarico, contratto che si allega agli atti. L’amministratore entro questi limiti di spesa è incaricato di prendere i contatti necessari. Se la proposta del condominio non dovesse essere accettata si delibera di conferire incarico, nei medesimi termini e nel seguente nell’ordine, alle seguenti imprese: _____ “ oppure ancora che in mancanza di accordo l’amministratore dovrà nuovamente convocare l’assemblea per nuove decisioni in merito). DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. www.condominioweb.com © 287 Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario 288 www.condominioweb.com © 51. Delibera di scelta dell’impresa per i servizi di giardinaggio Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Assegnazione incarico di manutenzione del verde condominiale: termini e condizioni; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sull’affidamento dell’incarico di manutenzione del verde, l’assemblea, ritenendo utile l’assegnazione del servizio ad un soggetto professionista del settore, al fine di una migliore tenuta e manutenzione dei beni condominiali così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, in prima convocazione ed dalla maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore millesimale in seconda convocazione). Viene incaricata l’impresa ______ della quale si accetta il preventivo di spesa e si autorizza l’amministratore alla firma del contratto da redigersi anche in relazione alle condizioni accettate dall’assemblea (oppure “specificando che l’amministratore potrà firmare l’incarico se la stessa impresa accetterà un compenso massimo pari ad € ____ e le condizioni del contratto predisposto per l’incarico, contratto che si allega agli atti. L’amministratore entro questi limiti di spesa è incaricato di prendere i contatti necessari. Se la proposta del condominio non dovesse essere accettata si delibera di conferire incarico, nei medesimi termini e nel seguente nell’ordine, alle seguenti imprese: _____ “ oppure ancora che in mancanza di accordo l’amministratore dovrà nuovamente convocare l’assemblea per nuove decisioni in merito). DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto www.condominioweb.com © 289 Il presidente Il segretario 290 www.condominioweb.com © 52. Delibera ai sensi dell’art. 1117-ter c.c. Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno - Modificazione della destinazione d’uso del _____ identificato in catasto (inserire dati catastali se esistenti) attualmente destinato a (inserire destinazione attuale) in _______________ (inserire destinazione che s’intende deliberare).Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c., verificato che siano stati rispettati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 1117-ter, secondo e terzo comma, c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. LA DECISIONE SULL’APPROVAZIONE DELLA MODIFICAZIONE D’USO DEV’ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO QUATTRO QUINTI DEI CONDOMINI CHE RAPPRESENTINO PER LO MENO QUATTRO QUINTI DEL VALORE MILLESIMALE DELL’EDIFICIO. E’ CONSIGLIABILE, CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERAZIONE DELLA MODIFICAZIONE, DELIBERARE L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO AD UN TECNICO PER I NECESSARI ADEMPIMENTI CATASTALI) Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario www.condominioweb.com © 291 53. Delibera di regolamentazione degli orari, del luogo e dei giorni di svolgimento dell’assemblea Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Regolamentazione degli orari di svolgimento dell’assemblea; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sulla regolamentazione degli orari e giorni riguardanti lo svolgimento delle riunioni l’assemblea, al fine di garantire una più ampia e personale partecipazione alle decisioni riguardanti la gestione del condominio, così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, tanto in prima quanto in seconda convocazione riguardando un aspetto dell’amministrazione del condominio che richiede tale maggioranza ai sensi dell’art. 1138 c.c.). DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario 292 www.condominioweb.com © 54. Delibera di costituzione di un fondo speciale di pari all’importo all’ammontare dei lavori Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Esecuzione d’interventi di manutenzione straordinaria e costituzione di un fondo speciale di pari importo all’ammontare dei lavori; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sull’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e sulla costituzione di un fondo di pari importo rispetto all’ammontare dei lavori, l’assemblea, così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, in prima convocazione ed dalla maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore millesimale in seconda convocazione mentre se si tratta di lavori straordinari di notevole entità la maggioranza è sempre quella indicata per la prima convocazione). Sulle modalità di conferimento delle somme necessarie a costituire il fondo, in mancanza ci si rifà a quanto detto nel capitolo decimo DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario www.condominioweb.com © 293 55. Delibera di approvazione di un regolamento condominiale Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Approvazione del regolamento condominiale; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sull’approvazione del regolamento condominiale, così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente adottata se votata almeno dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, tanto in prima convocazione quanto in seconda convocazione). La bozza di regolamento presentata all’assemblea per l’approvazione può essere modificata in quella stessa sede non essendo richiesta dalla legge una riconvocazione per la discussione delle modificazioni proposte. DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario 294 www.condominioweb.com © 56. Delibera di sostituzione di altra decisione assembleare Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Sostituzione della delibera del _____ (specificare se si sostituisce l’intera deliberazione o semplicemente una decisione su uno specifico argomento); 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti personalmente o rappresentati per delega i seguenti condomini: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti di persona o per delega n. ____ condomini per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. Sulla sostituzione della delibera del _____ (specificare anche qui se oggetto della sostituzione è l’intera deliberazione o semplicemente una decisione su uno specifico argomento), l’assemblea così delibera: (riportare analiticamente esito votazione, salvo accordo unanime tra i presenti, la deliberazione è regolarmente sostituita se con la stessa maggioranza necessaria per adottarla. Se gli argomenti all’ordine del giorno della delibera da sostituire hanno differenti quorum la sostituzione può avvenire il presenza del quorum più alto, salvo che non si opti per la sostituzione parziale specificandone il perché). DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario www.condominioweb.com © 295 57. Avviso di convocazione assemblea ordinaria del supercondominio Ai sigg.ri rappresentanti dei Condominii Loro sedi Raccomandata A.R. o mezzi indicati nel primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. Oggetto: avviso di convocazione di assemblea Con la presente La invito a partecipare all’assemblea ordinaria che si terrà in _____________, alla via ___________ n. __ il giorno _______, alle ore ______, in prima convocazione, ed il giorno ________, alle ore _____, in seconda convocazione (la seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno solare successivo a quello dedicato alla prima, cfr. art. 66 disp. att. c.c.), stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (che deve riguardare gli argomenti di cui all’art. 67 disp. att. c.c.): 1) ________________ 2) ________________ 3) ________________ (n.b. l’ordine del giorno dev’essere, sia pur sinteticamente, quanto più dettagliato possibile in modo tale da consentire al condomino di comprendere di che cosa si discuterà in riunione) Distinti saluti. Luogo e data Firma n.b. Avviso valevole per il caso di supercondominii con più di sessanta partecipanti. Per quelli più piccoli e per le assemblee straordinarie si deve utilizzare l’avviso di convocazione “ordinario” 296 www.condominioweb.com © 58. Delibera dell’assemblea ordinaria del supercondominio Verbale d’assemblea In data __ alle ore ____ nei locali ____, si è riunita in __________ convocazione (se non s’è redatto il verbale della prima convocazione perché andata deserta, il fatto può essere menzionato in questo documento), l’assemblea ordinaria del condominio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno (limitato agli argomenti indicati dall’art. 67 disp. att. c.c.) 1) _______________; 2) _______________; 3) _______________; Sono presenti i seguenti rappresentanti dei condominii: 1) sig. __ per mm ___ 2) sig. __ per mm ___ 3) sig. __ per mm ___ Si provvede alla nomina del presidente e del segretario d’assemblea nelle persone del sig. ___ e del sig. ___ Il presidente, essendo presenti tanti rappresentanti di condominii per complessivi _______ millesimi, ai sensi dell’articolo 1136 c.c. dichiara validamente costituita l’assemblea. DISCUSSIONE SU PUNTI ALL’ODG CON SPECIFICA INDICAZIONE DELL’ESITO DI OGNI VOTAZIONE, OSSIA CON LA INDICAZIONE DI NOMINATIVO E MILLESIMI DI FAVOREVOLI, CONTRARI E ASTENUTI, ECCEZION FATTA PER LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON VOTAZIONE UNANIME. EVENTUALI ALLONTANAMENTI DEVONO ESSERE ANNOTATI. Non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore _____. Letto confermato e sottoscritto Il presidente Il segretario n.b. Formula di verbale valevole per il caso di supercondominii con più di sessanta partecipanti. Per quelli più piccoli e per le assemblee straordinarie si deve utilizzare il verbale “ordinario” www.condominioweb.com © 297 59. Comunicazione del rappresentante del condominio rispetto alle decisioni prese nel supercondominio Egr. sig. _______ amm.re p.t. condominio ______ Racc. a.r. o mezzo equipollente Oggetto: comunicazione decisioni assemblea supercondominio _____ Il/la sottoscritto/a ____________ nella propria qualità di rappresentante del condominio ____ in senso all’assemblea supercondominiale comunica che in data _____ s’è tenuta l’assemblea del complesso immobiliari nel corso della quale sono state assunte le deliberazioni come da verbale che si allega. Distinti saluti Luogo e data Firma 298 www.condominioweb.com © 60. Ricorso per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio ON.LE TRIBUNALE DI .... RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Il Sig. ____ residente in ____, via ____, n. ____, domiciliato in ____, via _, n. __, presso lo studio dell’Avv. __ (n. fax ____ p.e.c. comunicata all’ordine degli avvocati di appartenenza) che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto (la difesa tecnica non è obbligatoria quindi il condominio può presentare ricorso senza l’assistenza di un avvocato. In tal caso potrà domiciliarsi presso la propria abitazione se è residente nello stesso comune in cui ha sede il Tribunale) PREMESSO - che è proprietario di un appartamento sito in __, via _, n. _, piano __, (dati catastali _____) facente parte di un edificio con ___ condomini; - che l’assemblea non si è mai riunita e/o pur riunendosi non ha mai provveduto a nominare un amministratore; - che la fattispecie rientra nel caso indicato dall’art. 1129, primo comma, c.c. Tutto ciò premesso il sottoscritto come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l’On.le Tribunale di ...., riunito in camera di consiglio voglia, ai sensi dell’art. 1129 c.c., nominare un amministratore per l’anno di gestione ____ e stabilirne il relativo compenso. Allegati: ________ (documentazione a supporto della richiesta) Luogo e data Firma www.condominioweb.com © 299 61. Ricorso per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio ON.LE TRIBUNALE DI .... RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Il Sig. ____, residente in ____, via __, n. ______, domiciliato in ____, via ________, n. __, presso lo studio dell’Avv. _______ (n. fax ____ p.e.c. comunicata all’ordine degli avvocati di appartenenza) che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto (la difesa tecnica non è obbligatoria quindi il condominio può presentare ricorso senza l’assistenza di un avvocato. In tal caso potrà domiciliarsi presso la propria abitazione se è residente nello stesso comune in cui ha sede il Tribunale) PREMESSO - che è proprietario di un appartamento sito in ____, via ____, n. ____, piano ____, (dati catastali _____) facente parte di un edificio con ___ condomini; - che ____ è amministratore del condominio ______; - che l’amministratore non ha ________ (indicare e documentare una delle inadempienze che, ai sensi dell’art. 1129 c.c., legittimano la richiesta di revoca giudiziale eventualmente specificando, ove necessario, che prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, si è percorsa la via assembleare). Tutto ciò premesso il sottoscritto come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l’On.le Tribunale di ______, riunito in camera di consiglio voglia, ai sensi dell’art. 1129 c.c., revocare l’amministratore e condannarlo al pagamento delle spese sostenute per questo procedimento. Allegati: ________ (tutta la documentazione utile a supporto della richiesta) Luogo e data Firma 300 www.condominioweb.com © 62. Regolamento condominiale REGOLAMENTO DI CONDOMINIO PREMESSA Con il presente regolamento i condomini costituiscono il condominio ___________ e ne disciplinano la gestione ed il funzionamento secondo le seguenti norme sempre nel rispetto delle disposizioni codicistiche (se si tratta di regolamento contrattuale si può dire “secondo le seguenti norma anche in deroga a quelle previste dal codice civile ma sempre del rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 1138 c.c.”) Il condominio ________ è composto dalle seguenti unità immobiliari di proprietà esclusiva (inserire dati catastali delle unità immobiliari). Il condominio è disciplinato dagli artt. da 1117 a 1139 del codice civile e di conseguenza anche dal presente regolamento che ha per oggetto l’uso e la conservazione delle parti comuni e delle proprietà esclusive, per quanto concerne i collegamenti con i beni comuni e il vivere in condominio. CAPO I PARTI COMUNI Art. 1 – Parti comuni (in nessun caso, se si tratta di regolamento assembleare, questa norma può derogare a quanto previsto dalla legge). Sono parti comuni fra tutti i partecipanti al condominio tutte le parti e impianti richiamati nell’art. 1117 (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, ivi compresi i muri perimetrali, sia che abbiano funzione portante o meno, ecc. ecc.) e tutte quelle che pur non menzionate dall’art. 1117 c.c. sono da considerarsi tali in ragione della destinazione funzionale alla migliore utilizzazione delle porzioni di piano di proprietà esclusiva, salvo quanto disposto nei titoli di proprietà. Se si tratta di condominio parziale (art. 1123, terzo comma, c.c.) indicare le parti che devono considerarsi di proprietà comune ai soli condomini che se ne servono Art. 2 – Partecipazione al condominio: obblighi dei comproprietari. Tutti i condomini hanno obbligo di osservare il presente regolamento e ogni norma di legge che disciplina i rapporti di vicinato (es. regolamento edilizio e di polizia locale). Più specificamente i condomini devono: - eseguire, o far eseguire, nei locali di loro proprietà quei necessari ad evitare danni e pericoli di danno per le parti di proprietà comune, comunicando all’amministratore ogni intervento diretto in tal senso; - permettere, nelle proprie unità immobiliari, a richiesta dell’amministratore e previo congruo preavviso, con i dovuti riguardi, l’esecuzione delle ispezioni e dei lavori che dovessero rendersi utili per la conservazione delle parti di proprietà esclusiva. Resto salvo quanto disposto dall’art. 843 c.c.; - garantire l’osservanza del presente regolamento ai loro aventi causa nonché conduttori, comodatari, usufruttuario, ecc.; Questi ultimi, per quanto di loro competenza, sono da ritenersi obbligati al pari del proprietario per quanto di loro diretta competenza. www.condominioweb.com © 301 Art. 3 – Divieti (nel regolamento assembleare i divieti possono limitarsi ad essere conseguenze di una particolare disciplina d’uso che mai può arrivare fino a negare in radice il diritto d’uso. Es. si può vietare il parcheggio nel cortile ma non l’uso del cortile ad uno o più condomini) E’ fatto divieto ad ogni condomino di usare le cose comuni in modo da pregiudicare il pari diritto degli altri condomini a farne parimenti uso o comunque in guisa da modificare la destinazione di quella parte comune. A titolo esemplificativo è da ritenersi vietato il deposito permanente di oggetti sui pianerottoli, sul lastrico solare e su altre parti comuni, l’uso dell’androne d’ingresso quale luogo di sosta per velocipedi, l’uso del giardino condominiale quale parcheggio. E’ lecita l’affissione di targhe ed insegne previa comunicazione all’amministratore e purché le stesse s’inseriscano nel contesto del fabbricato senza deturparne l’estetica secondo i comuni criteri di valutazione. E’ altresì lecita l’installazione di condizionatori, previa comunicazione all’amministratore. Resta in ogni caso salva l’osservanza della disciplina di cui all’art. 844 c.c. CAPO II DELLE SPESE, DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ASSEMBLEA Art. 4 – Partecipazione alle spese comuni. Tutti i condomini devono partecipare alle spese comuni secondo i criteri rappresentati dalle tabelle allegate al presente regolamento, redatte in conformità a quanto stabilito dagli artt. 1123 e ss. c.c., salvo diversa convenzione ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c.. Art. 6 – Amministrazione. Il condominio è rappresentato giudizialmente e legalmente dall’amministratore. La nomina è obbligatoria se i condomini sono più di quattro. Se non diversamente stabilito, l’incarico si presume oneroso. Il compenso dev’essere concordato chiaramente e puntualmente al momento della nomina. L’amministratore esercita le proprie funzioni secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti locali e dal presente regolamento. Art. 7 – Gestione esercizio finanziario. L’esercizio finanziario ha durata annuale. Si apre il primo gennaio per chiudersi il 31 dicembre. L’assemblea per la presentazione del rendiconto deve svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Art. 8 – Assemblea. L’assemblea di compone dei proprietari delle unità immobiliari o, a seconda dei casi, anche degli usufruttuari e dei conduttori delle medesime. Per convocazione, svolgimento e comunicazioni annesse si osserva quanto prescritto dal codice civile. CAPO III DEL CONSIGLIO DEI CONDOMINI Art. 9 – Consiglio dei condomini E’ istituito il consiglio dei condomini con funzioni di controllo e consultive sull’operato dell’amministratore in relazione alle opere di manutenzione straordinaria di notevole entità. Il consiglio si compone di un numero di condomini pari ad un terzo dei partecipanti al condominio 302 www.condominioweb.com © e comunque di un numero non inferiore a tre comproprietari. E’ compito del consiglio coadiuvare l’amministratore nelle scelte, che spettano sempre ad esso, relative ai lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità. L’assemblea nomina i consiglieri con le maggioranze previste per i lavori straordinari di notevole entità. Nel caso di disaccordo sui membri del consiglio sono ritenuti membri di diritto i condomini più anziani nel numero indicato dal secondo punto di questo articolo. Il consiglio è convocato dall’amministratore ogni qual volta ne ravveda la necessità e quanto gliene facciano richiesta almeno due consiglieri. L’omessa convocazione da parte dell’amministratore entro cinque giorni dalla richiesta legittima l’autoconvocazione da parte dei richiedenti. Per il funzionamento del consiglio si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari dettate per l’assemblea. n.b. se oltre ad essere deliberato con le maggioranze richieste dalla legge è firmato da tutti condomini, il regolamento assume carattere contrattuale e come tale può contenere clausole che limitano la proprietà esclusiva dei singoli condomini (es. divieto di possedere cani, ecc.) www.condominioweb.com © 303 63. Lettera di messa in mora dell’amministratore revocato per il risarcimento del danno Egr. sig. __________ amm.re p.t. condominio ________ Racc. a.r. o mezzi equipollenti Oggetto: messa in mora per revoca anticipata illegittima. Il/la sottoscritto/a _________ nella propria qualità di ex amministratore del condominio ______________, con riferimento a quanto in oggetto emarginato, significa quanto segue. Con deliberazione del ___________ il sottoscritto è stato sollevato dall’incarico di amministratore del condominio _________. La revoca anticipata senza alcun giustificato motivo ha comportato al sottoscritto un danno consistente nel mancato guadagno corrispondente alle mensilità di compenso non percepite. Tanto premesso, Suo tramite, invito e diffido il condominio da Lei rappresentato a corrispondere allo scrivente, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, la somma di € ____ (a titolo di risarcimento del danno corrispondente la mancato guadagno). In mancanza si adiranno le vie legali. Distinti saluti Luogo e data Firma 304 www.condominioweb.com © 64. Lettera di dimissioni e contestuale convocazione dell’assemblea per la nomina di nuovo amministratore Ai sigg.ri Condomini Loro sedi Raccomandata A.R. o mezzi indicati nel primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. Oggetto: avviso di convocazione di assemblea per la nomina di un nuovo amministratore causa dimissioni Gentile condominio, per motivi ______ (non è obbligatorio specificarli ma se ritiene l’amministratore può motivare la propria decisione), non possono più garantire l’amministrazione del condominio al quale partecipa. Con la presente, quindi, rassegno le mie dimissioni irrevocabili dall’incarico di amministratore condominiale. Sarà garantita l’amministrazione transitoria come richiesto dall’art. 1129 c.c. A tal fine La invito a partecipare all’assemblea straordinaria che si terrà in _____________, alla via ___________ n. __ il giorno _______, alle ore ______, in prima convocazione, ed il giorno ________, alle ore _____, in seconda convocazione (la seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno solare successivo a quello dedicato alla prima, cfr. art. 66 disp. att. c.c.), stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Nomina nuovo amministratore a seguito di dimissioni irrevocabili dell’amministratore (n.b. l’ordine del giorno dev’essere, sia pur sinteticamente, quanto più dettagliato possibile in modo tale da consentire al condomino di comprendere di che cosa si discuterà in riunione) Considerata l’importanza dell’assemblea La invito a partecipare personalmente alla medesima o almeno di inviare una delega a persona di propria fiducia. In mancanza di decisioni in merito, agirò per via giudiziale per ottenere la nomina di un mio sostituto (ciò è possibile sole per quelle compagini in cui la nomina è obbligatoria). Distinti saluti. Luogo e data Firma Delega a partecipare all’assemblea di condominio (in alternativa può essere utilizzato l’apposito modulo) Io sottoscritto/a ____________ delego il Signor _______ a rappresentarmi nell’assemblea condominiale del di adeguarsi alle seguenti indicazioni vincolanti di voto: _____ e - per il punto all’ordine del giorno n. _ Favorevole – Contrario – Astenuto (Barrare la voce interessata); Ratifico sin d’ora il suo operato se conforme alle indicazioni contenute nella delega Luogo e data Firma __________ www.condominioweb.com © 305 APPENDICE NORMATIVA TITOLO VII DELLA COMUNIONE CAPO I Della comunione in generale Art. 1100 Norme regolatrici Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il Titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti. Art. 1101 Quote dei partecipanti Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote. Art. 1102 Uso della cosa comune Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il Titolo del suo possesso. Art. 1103 Disposizioni della quota Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo III del libro VI . Art. 1104 Obblighi dei partecipanti Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante e tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati. Art. 1105 Amministrazione Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata 306 www.condominioweb.com © secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore. Art. 1107 Impugnazione del regolamento Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti. E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune. Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art. 1105 3 )se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e in www.condominioweb.com © 307 contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’art. 1108 L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato. Art. 1110 Rimborso di spese Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso. Art. 1111 Scioglimento della comunione Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. Art. 1112 Cose non soggette a divisione Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate. Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da Titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione. Art. 1114 Divisione in natura La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti 308 www.condominioweb.com © Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti. Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. CAPO II Del condominio negli edifici Art. 1117. Parti comuni dell’edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117. Art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d’uso Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei www.condominioweb.com © 309 locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. Art. 1117-quater Tutela delle destinazioni d’uso In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136. Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle parti comuni Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Art. 1119 Indivisibilità Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. Art. 1120 Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari 310 www.condominioweb.com © o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Art. 1122 Opere su parti di proprietà o uso individuale Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. Art. 1122-bis Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. www.condominioweb.com © 311 È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. Art. 1122-ter Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136. Art. 1123 Ripartizione delle spese Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Art. 1124 c.c Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a 312 www.condominioweb.com © cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Art. 1127 Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare. Art. 1128 Perimento totale o parziale dell’edificio Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. Art. 1129 Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. www.condominioweb.com © 313 Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; 314 www.condominioweb.com © 7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. Art. 1130 Attribuzioni dell’amministratore L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza [delle parti comuni dell’edificio]*. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono www.condominioweb.com © 315 annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. * parole aggiunte dal d.l. n. 145/2013 Art. 1130-bis. Rendiconto condominiale Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. Art. 1131. Rappresentanza. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 316 www.condominioweb.com © Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. Art. 1133 Provvedimenti presi dall’amministratore I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore e ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137. Art. 1134 Gestione di iniziativa individuale Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. Art. 1135 Attribuzioni dell’assemblea dei condomini Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori, [se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti]*. L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. * periodo aggiunto dal d.l. n. 145/2013 Art. 1136 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con www.condominioweb.com © 317 l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile. Art. 1138 Regolamento di condominio Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107 Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle 318 www.condominioweb.com © disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale. Disposizioni di attuazione del codice civile Art. 61 Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o e disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione. Art. 62 La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 del codice stesso. Art. 63 Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Art. 64 Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto www.condominioweb.com © 319 motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. Art. 65 Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 Cod. Proc. Civ. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite. Art. 66 L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino. L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. Art. 67 Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria 320 www.condominioweb.com © provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale. Art. 68 Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. Art. 69 I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. Art. 70 www.condominioweb.com © 321 Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. [L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice]*. * periodo aggiunto dal d.l. n. 145/2013 Art. 71 Il registro indicato dal 4° comma dell’art. 1129 e dal 3° comma dell’art. 1138 del codice è tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati. (abrogato implicitamente). Art. 71-bis Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f ) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f ) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f ) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. Art. 71-ter Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta 322 www.condominioweb.com © agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. Art. 71-quater Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare. Art. 72 I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69. www.condominioweb.com © 323