LA NUOVA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE Dott. Filippo Fornasiero Con il decreto legge 66/2014 dal 1°luglio l’aliquota che colpisce le rendite finanziarie sale dal 20% al 26% L’ aumento riguarderà gli interessi maturati nei: Conti correnti bancari e postali Conti deposito i dividendi, le cedole ed ogni altro provento derivante da: Obbligazioni bancarie e societarie Azioni Partecipazioni societarie La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie varia a seconda che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. La partecipazione è qualificata in una società non quotata quando rappresenta una percentuale superiore: -al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero superiore al 25% del capitale o del patrimonio sociale. Nelle società quotate si ha quando rappresenta una percentuale superiore: -al 2% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria oppure superiore al 5% del capitale o del patrimonio sociale. • I dividendi e le plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare. • I dividendi e le plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni non qualificate sono soggette a tassazione con aliquota del 26% sull’intero ammontare. La manovra non riguarderà: titoli di Stato ( BOT, BTP e titoli equiparati) Titoli di Stato di Paesi inclusi nella ‘White List’ per i quali esistono accordi di libero scambio di informazioni fiscali Prelievo fiscale resta del 12,5% Elenco paesi ‘White list’ aggiornato Algeria Argentina Australia Austria Bangladesh Belgio Bielorussia Brasile Bulgaria Canada Cina Cipro Corea del Sud Costa d’Avorio Croazia Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Federazione Russa Filippine Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia Irlanda Islanda Israele Yugoslavia Kazakistan Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Malta Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania Singapore Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sud Africa Svezia Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Venezuela Vietnam Zambia I fondi d’investimento • I fondi comuni d’investimento sono forme di investimento collettivo che impiegano i capitali raccolti dai risparmiatori. • Attraverso la sottoscrizione di quote di partecipazione al fondo comune, i risparmiatori possono diversificare il proprio investimento frazionando il rischio. • Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono istituti di intermediazione finanziaria e sono le SGR e le SICAV. • Le società di gestione di risparmio (SGR) svolgono in via esclusiva l’attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento. • Le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) sono società per azioni il cui oggetto sociale esclusivo è rappresentato dall’investimento collettivo delle risorse finanziarie raccolte presso il pubblico mediante l’emissione di proprie azioni. Fiscalità dei fondi d’investimento I proventi periodici e le plusvalenze derivanti da fondi comuni d’investimento, SGR e SICAV sono tassati nella misura del 26% all’atto dell’effettiva realizzazione ‘per cassa’ vale a dire quando vengono liquidate le quote o quando il fondo distribuisce i proventi. La parte di rendimenti derivante dall’investimento in titoli di stato o equivalenti è tassata al 12,5% mentre la restante parte impiegata in altre obbligazioni subisce l’aumento di aliquota al 26%. Polizze assicurative La nuova tassazione riguarderà anche le polizze assicurative ad alto contenuto finanziario come le unit e index linked. le unit linked sono collegate al valore di un fondo d’investimento, così il rendimento della polizza è legato al rendimento del fondo. le index linked sono polizze legate ad un particolare indice di borsa o ad un paniere di titoli azionari. I rendimenti generati dagli investimenti assicurativi sono tassati al momento dell’incasso del capitale, che avviene in caso di rimborso alla scadenza naturale del contratto oppure a seguito di riscatto. La parte di rendimenti derivante dall’investimento in titoli di stato o equivalenti è tassata al 12,5% mentre la restante parte impiegata in altre obbligazioni subisce l’aumento di aliquota al 26%. Fondi pensione • Sale dall’11% al 11,5% la tassazione delle rendite dei fondi di previdenza complementari • Non aumenta la tassazione dal 20% al 26% per le rendite finanziarie delle casse di previdenza dei professionisti. • Entro il 2015 la tassazione di casse e previdenza complementare saranno armonizzati La tassazione delle rendite finanziarie in Europa L’innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarie al 26% rappresenta un allineamento alla tassazione degli altri Paesi europei dove l’aliquota media è pari al 25%. 34,50% 35% 30% 28% 27% 26,375% 26% 25% 20% 15% 10% 5% 0% REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA FRANCIA ITALIA E’ necessario però fare una distinzione tra: • Redditi da capitale (interessi e dividenti) • Capital gain (plusvalenze) La tassazione risulta essere differente a seconda della rendita finanziaria. *26% dal 01.07.2014 ** varia in base al reddito ***se gli interessi derivano da depositi in banche tedesche o istituzioni finanziarie è prevista una ritenuta del 25% ****la ritenuta non è applicata se il pacchetto azionario è superiore al 5% e sia detenuto per almeno 12 mesi • Nel Regno Unito l’aliquota sul capital gain è stata elevata dal 18% al 28% ma resta al 18% per colore che dichiarano un reddito inferiore a 35mila sterline annue. • In Spagna è stato introdotto un criterio progressivo che va dal 21% al 27%. • In Germania si applica un’aliquota del 25% maggiorata del contributo di solidarietà per cui l’aliquota effettiva è del 26,375% • In Francia si parte dal 19% a cui aggiungere il 15,5% dovuto a speciali oneri sociali destinati a coprire i costi per le assicurazioni sanitarie obbligatorie. Altre previsioni • Riduzione dell’importo massimo dell’imposta che i non residenti hanno pagato all’estero in via definitiva sugli utili in qualunque forma corrisposti e che possono chiedere a rimborso mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello stato estero • Riduzione da 1/4 a 11/26 della ritenuta pari al 27% . • Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi derivanti dalla cessione di partecipazioni, azioni, strumenti finanziari di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis a c-quater, TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente al 30.06.2014, per una quota pari al: - 48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011; - 76,92% del loro ammontare se realizzati dall’1.1.2012 al 30.06.2014. • A decorrere dal 01.07.2014 per la determinazione delle predette plus/minusvalenze, in luogo del costo o del valore di acquisto, può essere il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30.06.2014 a condizione che: - Si opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti; - Si provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20% aliquota vigente fino al 30.06.2014. • Questa operazione, detta affrancamento, deve essere effettuata entro il 30.09.2014. • Nel caso l’affrancamento non venga effettuato si dovrà pagare nei mesi successivi una tassa retroattiva relativa a guadagni passati, infatti l’aliquota del 26% colpirà anche i guadagni maturati negli anni precedenti. • Tuttavia, potrebbe succedere che le plusvalenze al 01.07.2014 diventino delle minusvalenze nei mesi a seguire se il titolo in futuro dovesse subire un brusco calo.