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APPROFONDIMENTO
Manovra di Ferragosto (D.L. 13 agosto 2011, n. 138)
Prime riflessioni sulle modifiche
alla tassazione dei redditi
delle attività finanziarie
di Enzo Mignarri
Con il D.L. n. 138/2011 sono state introdotte
importanti modifiche alla tassazione dei redditi
di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria secondo un disegno, da tempo oggetto
di dibattito e nella sostanza ampiamente condiviso, volto ad uniformare e ad accrescere,
salvo talune eccezioni, il prelievo fiscale sulle
rendite finanziarie. Sono così possibili alcune
riflessioni sulle numerose innovazioni che interesseranno, a partire dal 1° gennaio 2012, la fiscalità delle attività finanziarie mirate ad evidenziare, da un lato, l’impatto sulle scelte degli
investitori e, dall’altro, taluni dubbi e perplessità che la disciplina varata solleva e su cui sembrano opportuni appositi chiarimenti.
1. Premessa
Le disposizioni introdotte dal D.L. 13 agosto 2011,
n. 138 relativamente alla tassazione dei redditi finanziari apportano numerose e significative modifiche, a partire dal 1° gennaio 2012, alla disciplina vigente nell’ottica di tassare con l’aliquota
del 20% la gran parte dei redditi di capitale
e dei redditi diversi di natura finanziaria
con l’esclusione tuttavia di taluni importanti comparti, quale quello dei titoli di Stato ed equiparati
e dei prodotti della previdenza complementare.
Tale modifica si è riflessa, tra l’altro, in una significativa semplificazione del trattamento dei titoli
obbligazionari e similari e nell’abolizione del pre-
lievo aggiuntivo sui depositi a garanzia (c.d. ritenuta Prodi). Rilevanti appaiono anche le innovazioni apportate al trattamento delle operazioni di
pronti contro termine e di prestito titoli. Sono state pure definite le modalità con cui nel risparmio
gestito (polizze assicurative, gestioni patrimoniali,
fondi comuni mobiliari e fondi pensione) dovrà
essere effettuata la tassazione dei titoli soggetti alla minore aliquota del 12,5% al fine di non vanificare il trattamento di favore loro riservato ed è
stata accordata agli investitori la possibilità di affrancare le plusvalenze maturate al 31 dicembre
2011 allo scopo di evitare la tassazione con la
maggiore aliquota del 20%.
Nel prosieguo del lavoro, dopo un sintetico richiamo alla normativa vigente mirato a far emergere
lo spessore delle innovazioni introdotte, si procederà a una dettagliata disamina delle nuove norme, anche allo scopo di evidenziare taluni dubbi e
perplessità che emergono da una prima lettura.
2. La disciplina in vigore fino al 31
dicembre 2011
Di seguito forniamo una breve sintesi del sistema di tassazione vigente sui redditi finanziari
(redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria) percepiti da persone fisiche che non
esercitano attività di impresa1.
1
Per ulteriori dettagli, cfr. E. Mignarri (a cura di), Guida
pratica alla tassazione delle attività finanziarie 2011, Bancaria Editrice, Roma, 2011.
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Imposte sui redditi – APPROFONDIMENTO
a) I redditi di capitale
Con riguardo ai redditi di capitale, la normativa
vigente si caratterizza per la presenza di aliquote diverse percepite di norma alla fonte a titolo di imposta:
x 27% per proventi dei depositi bancari e postali e delle obbligazioni private con scadenza inferiore a 18 mesi;
x 20% per i proventi dei fondi immobiliari, delle società di investimento immobiliare quotate
(Siiq) e dei prestiti sociali delle coop escluse
dal regime di agevolazione previsto per quelle
di minori dimensioni;
x 12,5% per gli interessi sui titoli di Stato ed
equiparati e le obbligazioni emesse dai cosiddetti grandi emittenti con scadenza superiore
a 18 mesi.
Per i dividendi da partecipazioni in società ed
enti commerciali residenti percepiti da persone
fisiche non nell’esercizio dell’attività di impresa,
viene effettuata una distinzione tra quelli derivanti da:
x partecipazioni non qualificate: da assoggettare al prelievo alla fonte a titolo definitivo
con l’aliquota del 12,5%;
x partecipazioni qualificate: da assoggettare
limitatamente al 49,72% del loro ammontare a tassazione progressiva (Irpef) in sede di
dichiarazione dei redditi2.
b) I redditi diversi di natura finanziaria
Sulle plusvalenze, non riferite a partecipazioni
qualificate, e gli altri redditi diversi di natura finanziaria si applica la ritenuta a titolo di imposta del 12,5%, mentre le plusvalenze relative
a partecipazioni qualificate sono assoggettate limitatamente al 49,72% del loro ammontare a
tassazione progressiva (Irpef) in sede di dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso il
carico fiscale dipende, pertanto, dall’aliquota
marginale Irpef cui è soggetto il percettore.
c) Il risparmio gestito
Alle gestioni individuali di patrimoni mobiliari si
applica sul risultato di gestione annuo maturato
l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,5%.
2
Nel caso di titoli quotati vengono definite qualificate le
partecipazioni che rappresentano almeno il 2% dei diritti
di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o il 5% del capitale della società partecipata mentre, per i titoli non
quotati, tali percentuali sono elevate, rispettivamente, al
20 e al 25%.
Il trattamento del risultato netto maturato delle
forme di previdenza complementare, nella fase
di accumulo, è soggetto ad imposta sostitutiva
con l’aliquota dell’11% per tener conto del più
lungo vincolo temporale cui è soggetto il risparmio previdenziale rispetto a quello finanziario.
Sulle polizze vita con finalità finanziaria, nel caso di elargizione di un capitale, l’impresa di assicurazione applica – sulla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi versati –
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura del 12,5%3. Per le polizze la tassazione avviene così alla realizzazione analogamente a quanto è stato stabilito, a partire dal 1°
luglio 2011, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni mobiliari di diritto italiano (compresi i cosiddetti ex-lussemburghesi).
La tassazione dei proventi dei fondi comuni immobiliari percepiti a decorrere dal 25 giugno
2008 era già stata assoggettata all’aliquota del
20%.
3. La disciplina in vigore dal 1°
gennaio 2012
Con il D.L. n. 138/2011 il legislatore ha introdotto un’aliquota di riferimento per la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di
natura finanziaria. Tale aliquota, come è noto, è
stata fissata nella misura del 20% e ricomprende
i proventi in precedenza tassati con le aliquote
del 12,5% e del 27%. Non si può, comunque,
parlare di aliquota unica in quanto sono previste
varie eccezioni al fine di riservare a talune forme di investimento un trattamento di favore.
Resta immutato il trattamento dei dividendi e
delle plusvalenze provenienti da partecipazioni
qualificate, da quelle non qualificate non quotate detenute in società residenti in paesi della
black list e dalle partecipazioni possedute nell’esercizio dell’attività di impresa.
3.1. Ambito di applicazione dell’aliquota del
20%
La ritenuta con l’aliquota del 20% non trova ingresso per le obbligazioni e altri titoli di
cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre
3
Con l’eccezione del caso di decesso dell’assicurato nel quale il capitale pagato dall’impresa di assicurazione è esente
dalle imposte sui redditi (con conseguente non applicazione della ritenuta del 12,5%).
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APPROFONDIMENTO – Imposte sui redditi
1973, n. 601 ed equiparati, per le obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella white list che rimangono assoggettate alla minore aliquota del
12,5% e per i titoli di risparmio per l’economia
meridionale di cui all’art. 8, comma 4, del D.L.
13 maggio 2011, n. 70.
Per i titoli equiparati al momento si fa riferimento all’elenco allegato alla nota del Ministero
delle finanze prot. 14/942925 del 1° giugno 1994,
di cui è stato auspicato un aggiornamento4.
Per i titoli degli Stati inclusi nella white
list, ossia nella lista emanata ai sensi del comma
1 dell’art. 168-bis del Tuir, è emersa l’esigenza di
non creare discriminazioni di trattamento fiscale
nell’ambito degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni anche se l’agevolazione accordata sembra non ricomprendere alcune
tipologie di titoli (ad esempio quelli emessi dagli
enti locali esteri) di modo che la disposizione potrebbe essere oggetto, almeno all’interno dell’Unione europea, di possibili contestazioni5.
La disciplina relativa ai titoli di risparmio per
l’economia meridionale è stata incisivamente
modificata con il disposto dell’art. 8, comma 4,
del D.L. n. 70/2011 dove si è stabilito che le disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 si applicano anche ai titoli di risparmio per l’economia meridionale emessi da banche italiane,
comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad
operare in Italia per sostenere progetti di investimento a medio e lungo termine di piccole e
medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere
progetti etici sempre nel Mezzogiorno. Tali titoli, aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, nominativi o al portatore, corrispondono interessi
con periodicità almeno annuale e possono essere
sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del
D.Lgs. n. 239/1996 si applica nella misura del
5%6. Con riguardo agli eventuali redditi diversi
di natura finanziaria (plusvalenze/minusvalenze), l’art. 2, comma 7, del D.L. n. 138/2011 stabi4
Cfr. la circ. Abi, serie tributaria, n. 20 del 10 luglio 2000.
5
Sussiste, invece, un regime differenziato ai fini dell’imposta di successione in quanto i titoli di Stato sono esenti,
mentre quelli emessi da Stati esteri compresi nella white
list sono soggetti all’imposta.
6
È previsto che con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di natura non regolamentare vengano stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio di questi titoli.
lisce che anche a tali titoli non si applica l’aliquota del 20%, sia per i redditi di capitale che
per quelli diversi di natura finanziaria, ma non
esplicita se il trattamento dei redditi diversi di
natura finanziaria rivenienti da tali titoli debba
o meno essere assimilato a quello dei titoli emessi dallo Stato e soggetti equiparati. Sul punto sembra opportuno che l’Agenzia delle Entrate
fornisca appositi chiarimenti agli operatori.
Il decreto n. 138/2011 prevede poi che l’aliquota
del 20% non si applica:
x agli interessi di cui al comma 8-bis dell’art.
26-quater del D.P.R. n. 600/1973: trattasi degli
interessi e canoni pagati a società non residenti o a una stabile organizzazione, situata
in un altro Stato membro della Ue cui si applica il trattamento previsto appunto dall’art.
26-quarter;
x agli utili di cui all’art. 27, comma 3-ter, del
D.P.R. n. 600/1973: utili cioè corrisposti alle
società e agli enti soggetti ad un’imposta sul
reddito delle società negli Stati membri della
Ue e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list;
x al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n.
252/2005 (fondi pensione e piani individuali
pensionistici).
Ulteriore eccezione all’applicazione dell’aliquota del 20% è quella che già da ora viene riservata ai “piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti” dei quali sono al
momento sconosciute le caratteristiche tecniche
e il trattamento fiscale che si intende riservare ai
relativi proventi (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria).
Da segnalare che, per effetto delle modifiche introdotte, l’applicazione dell’aliquota del 27% è
stata soppressa in ogni caso come ad esempio
per i dividendi percepiti sulle azioni ordinarie
dai soggetti non residenti mentre quella dell’aliquota del 12,5% non risulta più consentita per i
prestiti sociali delle coop di minori dimensioni,
per i dividendi sulle azioni di risparmio percepiti
da soggetti non residenti, mentre sui dividendi
sulle azioni ordinarie percepiti da soggetti non
residenti il diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta
che dimostrino di aver pagato all’estero in via
definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero, viene ridotto, a seguito della diminuzione
del prelievo dal 27% al 20%, da quattro noni ad
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Imposte sui redditi – APPROFONDIMENTO
un quarto. Tale agevolazione, volta ad attenuare
gli effetti della doppia imposizione internazionale, potrebbe ora essere accordata anche sui dividendi delle azioni di risparmio in possesso di
soggetti non residenti per i quali l’aliquota è passata, come detto, dal 12,5% al 20%.
È stato abolito anche il prelievo aggiuntivo
sui depositi a garanzia (c.d. ritenuta Prodi)7
che prevedeva l’applicazione sui proventi lordi
derivanti da depositi di denaro (compresi i certificati di deposito e i libretti di risparmio), di
valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni (e titoli similari), costituiti a garanzia di
finanziamenti concessi a imprese residenti quando detti depositi vengono effettuati da talune categorie di soggetti non imprenditori
(persone fisiche, società semplici ed equiparate,
enti non commerciali e soggetti non residenti
senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato) di un prelievo aggiuntivo del 20%, da
effettuarsi all’atto di erogazione dei proventi
corrisposti (o, se precedente, dell’estinzione del
deposito a garanzia).
3.2. Decorrenza e modalità di applicazione
Di norma le disposizioni introdotte si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. In particolare, l’aliquota nella misura del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del Tuir (redditi di capitale) divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per le
gestioni individuali di portafoglio l’aliquota del
20% trova ingresso sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati a quelli percepiti dal 1°
gennaio 2012.
Alle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2,
comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996 l’aliquota del
20% si applica agli interessi, ai premi ed ad ogni
altro provento di cui all’art. 44 del Tuir maturati
a partire dal 1° gennaio 2012. Quest’ultima disposizione riguarda tutti i titoli ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 239/1996
con l’esclusione degli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti che sono stati inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 239/1996 con
l’aggiunta del comma 1-bis e ai quali, pertanto,
la disposizione in questione dovrebbe essere ap7
plicabile al momento non della maturazione ma
della effettiva esigibilità dei proventi.
Ai fini di una corretta applicazione sugli interessi e altri proventi dell’imposta sostitutiva di cui
al D.Lgs. n. 239/1996 nella misura del 20%, a
partire dal 1° gennaio 2012 gli intermediari
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del
conto unico alla data del 31 dicembre 2011 (in
pratica simulando una vendita del titolo e un
contestuale riacquisto dello stesso), per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno alla
data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione
della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli
diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta si tiene conto del cambio alla data del 31 dicembre 20118.
3.3. Obbligazioni e titoli similari
Per il comparto delle obbligazioni e titoli similari non ricomprese nel regime di favore accordato ai titoli di Stato ed equiparati, l’adozione di
un’aliquota unica del 20% anziché del 12,5% e
del 27%, senza distinguere in funzione della scadenza del prestito emesso (inferiore o superiore
a 18 mesi), si è riflessa in una rilevante semplificazione della disciplina fiscale. È stata abolita la maggiorazione del 20% dovuta dall’emittente in caso di rimborso anticipato (prima
dei 18 mesi) delle obbligazioni e titoli similari
con scadenza non inferiore a 18 mesi sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento
dell’anticipato rimborso. Con riguardo poi ai titoli emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Ue e degli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo (See) inclusi
nella white list ovvero da quote, è stata abolita la
precedente disciplina secondo cui la ritenuta
con l’aliquota del 12,5% si applicava a condizione che, al momento dell’emissione (il giorno di
assunzione della relativa delibera), il tasso di
rendimento effettivo non fosse superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per
le obbligazioni e titoli similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati Ue e degli
Stati See inclusi nella white list o collocati
mediante offerta al pubblico;
8
Cfr. l’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/1996 convertito, con modifiche, nella L. n. 425/1996.
Le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e
accredito del conto unico sono stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze.
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b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di
2/3, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti.
In caso, tuttavia, di inosservanza della precedente disposizione, ossia allorché il tasso di rendimento effettivo superi tali limiti percentuali
(tassi soglia), resta in vigore la norma secondo
cui gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione dei predetti tassi sono
indeducibili dal reddito dell’emittente. Si è anche stabilito che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze tali limiti potranno essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di
remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani.
I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, alla durata del
prestito nonché alle garanzie prestate.
Sono stati poi ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 239/1996 i proventi degli
strumenti finanziari diversi dalle azioni e titoli
similari, rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria
e delle discipline prudenziali nazionali, emessi a
decorrere dal 20 luglio 2011 da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati
dall’Isvap9.
3.4. Pronti contro termine e prestiti titoli
Per le operazioni di pronti contro termine si è
stabilito che la differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento viene in ogni caso, a
prescindere dalla natura del sottostante, tassata
con la ritenuta del 20%. Il sottostante sugli interessi maturati viene tassato secondo il proprio
trattamento (ad esempio i titoli di Stato con
l’aliquota del 12,5%). La ritenuta è operata, in
luogo di quella di “ingresso”, di cui al comma 3
dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, anche sugli
interessi e gli altri proventi maturati nel periodo
di durata dei predetti rapporti.
Per le operazioni di prestito titoli, il provento
viene integralmente tassato con la ritenuta del
20%, a prescindere dalla natura del titolo sottostante. Quest’ultimo sugli interessi maturati nel
periodo di vigenza del prestito è tassato secondo
il proprio trattamento.
9
Le remunerazioni di tali strumenti finanziari sono in ogni
caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del
soggetto emittente; resta ferma l’applicazione dell’art. 96 e
dell’art. 109, comma 9, del Tuir.
3.5. La gestione dei proventi dei titoli di
Stato ed equiparati
Il trattamento riservato ai titoli di Stato ed equiparati e, comunque, a tutte le attività finanziarie
non soggette alla ritenuta del 20% pone il problema di come assoggettare a tassazione in futuro i redditi diversi di natura finanziaria (ovviamente con l’esclusione di quelli rivenienti da
partecipazioni qualificate il cui regime fiscale
resta immutato) realizzati sia nel regime della
dichiarazione e del risparmio amministrato che
nell’ambito delle varie forme di risparmio gestito. Nelle gestioni individuali di patrimoni mobiliari la questione si pone non solo con riguardo
ai redditi realizzati di capitale o diversi di natura
finanziaria ma anche a quelli maturati a fine periodo.
Nel regime della dichiarazione e del risparmio
amministrato disciplinati dagli artt. 5 e 6 del
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli
di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list sono computati nella misura del 62,5% dell’ammontare realizzato. Tale
trattamento consente di mantenere la tassazione
al 12,5%, applicando alla minore base imponibile (62,5%) la maggiore aliquota (20%).
Nel calcolo del risultato di gestione delle gestioni individuali di patrimoni mobiliari, i redditi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di
cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella white list sono computati nella misura del
62,5% dell’ammontare realizzato. La disposizione in questione riferendosi genericamente ai
redditi dovrebbe ricomprendere sia i redditi di
capitale che quelli diversi di natura finanziaria
(plus/minus). Tuttavia il riferimento all’ammontare realizzato sembra escludere dall’agevolazione i proventi maturati a fine periodo e la conseguente rettifica della base imponibile ai fini del
calcolo del risultato di gestione maturato. Su tale problematica sembrano opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, da assoggettare a ritenuta o a imposta sostitutiva, si è stabilito che essi
sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equipara-
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ti e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella white list10.
Agli Oicr con sede in Italia (compresi i lussemburghesi storici) diversi dai fondi immobiliari
l’eventuale ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
delle quote o azioni medesime. In ogni caso il
valore e il costo delle quote o azioni è rilevato
dai prospetti periodici al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella white list11. In questo caso emerge il dubbio se il trattamento riservato a suddetti intermediari sia da considerare estendibile ai fondi
comuni immobiliari.
Per gli Oicvm conformi ed equiparati i proventi
sono computati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella white list12.
4. Regime transitorio
Anche in futuro, ai redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applicherà l’aliquota
del 12,5% sulla parte dei redditi riferita al periodo
intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione di tali redditi, si tiene conto
dell’ammontare dei premi versati a ogni data di
pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione
dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel regime della dichiarazione e in quello del risparmio amministrato le minusvalenze, perdite
e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma
1, lettere da c-bis) e c-quater) del Tuir realizzati
10
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di individuazione della quota di
tali proventi.
11
Vd. la nota precedente.
12
Vd. la nota 10.
fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portati
in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente per una
quota pari al 62,5% del loro ammontare (restano fermi i limiti temporali di utilizzo).
Per le gestioni individuali di patrimoni mobiliari, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati
in deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5%
del loro ammontare (restano fermi i limiti temporali di utilizzo).
5. Affrancamento delle plusvalenze al
31 dicembre 2011
A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, in luogo del costo o valore di acquisto13, può essere assunto il valore alla data del 31
dicembre 2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data,
delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei
proventi di cui alla lettera g) dell’art. 44 del
Tuir derivanti dalla partecipazione a Oicr con
sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari
(compresi i lussemburghesi storici) e dagli
Oicvm di diritto estero conformi alle direttive
comunitarie14;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta.
Nel regime della dichiarazione, l’opzione è esercitata in sede di dichiarazione dei redditi e obbligatoriamente si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti, mentre nel regime del
risparmio amministrato l’opzione deve ricomprendere tutti i titoli, quote o certificati inclusi
nel rapporto di custodia o amministrazione e
può essere esercitata entro il 31 marzo 2012. In
quest’ultima ipotesi l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
Ove non siano applicabili tali disposizioni, per i
proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui alla let13
Oppure del valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi
6 e seguenti, del D.Lgs. n. 461/1997.
14
La norma [art. 2, comma 29, lettera a) del D.L. n.
138/2011] fa riferimento agli Oicvm di diritto estero di cui
all’art. 10-ter, comma 1, della L. n. 77/1983. Dovrebbero
essere così esclusi gli Oicvm di diritto estero di cui al successivo comma 2 considerati equiparati ai conformi.
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APPROFONDIMENTO – Imposte sui redditi
tera a), l’opzione può essere esercitata entro il 31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della rinegoziazione delle quote o azioni; l’imposta sostitutiva è versata
dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012
ricevendone provvista dal contribuente. Le eventuali minusvalenze e perdite derivanti dall’esercizio delle opzioni precedenti sono portate in
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi
diversi realizzati successivamente fino al 31 dicembre 2012 per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.
Nella relazione ministeriale di accompagnamento al D.L. n. 138/2011 si precisa che è consentito
affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti; ciò sembra indicare che anche quest’ultime avranno una loro rilevanza anche perché in
caso di opzione sussiste, come detto, l’obbligo di
affrancare tutte le partecipazioni non qualificate. D’altra parte il comma 32 dell’art. 2 del decreto riferendosi alle minusvalenze fa riferimento a
quelle “derivanti dall’esercizio delle opzioni di
cui al comma precedente” nelle quali sembrano
da ricomprendere non solo quella relativa agli
Oicvm italiani ed esteri ma anche quelle relative
al regime della dichiarazione e del risparmio
amministrato. La questione potrebbe essere
chiarita nel decreto di attuazione previsto dal
successivo comma 34.
L’affrancamento non è previsto nel regime del
risparmio gestito in quanto opera con il criterio
della maturazione. Le norme attuative dovranno
precisare le modalità di determinazione del valore delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2011.
6. Alcune annotazioni
L’aliquota del 20% verrà applicata pure ai titoli
in circolazione senza discriminare pertanto tra
quelli di nuova emissione e i titoli già in circolazione, così da evitare segmentazioni del mercato
che ridurrebbero la liquidità dei titoli, con effetti
negativi sulla trasparenza dei prezzi. La manovra interessa soprattutto le persone fisiche
non imprenditori e i soggetti assimilati e non i
proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di
impresa che, come è noto, concorrono per il loro
intero ammontare alla formazione del reddito
imponibile e quelli percepiti da soggetti non residenti considerati esenti o non imponibili. Essa
troverebbe giustificazione, oltre che nelle esi-
genze di cassa dello Stato italiano, nel disallineamento esistente nel trattamento tributario dei
redditi finanziari tra l’Italia e gli altri paesi della
Ue e nella necessità di avvicinare l’aliquota in
questione a quella del primo scaglione Irpef.
Le variazioni apportate alla normativa vigente
sono destinate a incidere sulla “appetibilità” per
l’investitore, sotto il profilo fiscale, dei vari strumenti finanziari. La manovra si rifletterà, infatti,
positivamente su tutte quelle attività finanziarie,
in particolare quelle emesse dalle banche e dalle
Poste italiane, che oggi scontano la maggiore aliquota del 27%. Trattasi, come detto, dei conti
correnti, dei depositi a risparmio e dei certificati
di depositi per i quali è prevedibile a parità di
altre condizioni una ulteriore crescita della loro diffusione tra il pubblico, che peraltro sarà
ulteriormente incentivata dal significativo aumento recentemente apportato all’imposta di
bollo percepita sulle comunicazioni relative ai
depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari alla clientela almeno una volta all’anno15.
Resterà immutato il trattamento riservato
ai titoli di Stato ed equiparati. Ne risulteranno, invece, penalizzati tutti gli strumenti (ad esempio le obbligazioni emesse dalle banche) che
oggi scontano la minore aliquota del 12,5%. Il
fatto che per l’investitore persona fisica, cui si
applica una ritenuta a titolo di imposta, venga
aumentato il prelievo fiscale su talune tipologie
di strumenti finanziari potrebbe richiedere in
futuro tassi di interesse più elevati con maggiori
oneri per gli emittenti per collocare tali titoli sul
mercato (in specie quelli a medio/lungo termine)
e per consentire agli investitori interessati di
non essere penalizzati dall’innalzamento del prelievo alla fonte. La penalizzazione sarà comunque inevitabile per le persone fisiche non imprenditori (e soggetti equiparati) sui titoli in circolazione per i quali l’aliquota passerà dal 12,5
al 20%.
Nel caso dei dividendi non si può non tenere in
debita considerazione la c.d. doppia tassazione economica che si realizza quando vi è una
tassazione sugli utili, da cui è tratto il dividendo,
prima nei confronti della società erogante e, poi,
dei soci ai quali tali dividendi vengono distribuiti. Ad esempio, con l’applicazione dell’aliquota
del 20%, nel caso di partecipazioni non qualifi15
Cfr. il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modifiche,
nella L. 15 luglio 2011, n. 111 e la circ. dell’Agenzia delle
Entrate n. 40/E del 4 agosto 2011, in “il fisco” n. 33/2011,
fascicolo n. 1, pag. 5397.
35/2011
fascicolo 1
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5681
Imposte sui redditi – APPROFONDIMENTO
cate la tassazione complessiva (Ires + Irpef) sale
sui dividendi dall’attuale 36,6% al 42%, mentre –
nel caso di partecipazioni qualificate – la tassazione (con la base imponibile ferma al 49,72%)
spazia, con le aliquote vigenti, tra il 35,8% e il
43%, senza tener conto dell’onere delle addizionali. Per i soci delle società di persone – tassati
come è noto per trasparenza – le aliquote di tassazione restano quelle vigenti per l’Irpef. La disciplina riserva un trattamento complessivamente di maggior favore ai proventi – dividendi e
plusvalenze – relativi alle partecipazioni qualificate invertendo le precedenti convenienze che, al
contrario, favorivano quelle non qualificate, di
norma in possesso degli investitori retail. Non è
chiaro se tale risultato sia realmente voluto o
frutto di una svista eventualmente da correggere
ad esempio consentendo agli investitori in possesso di partecipazioni non qualificate la possibilità di optare tra la ritenuta a titolo di imposta
del 20% e il concorso pro quota dei proventi
percepiti al proprio reddito imponibile Irpef16.
Per i dividendi pagati ai soggetti non residenti,
che nell’attualità scontano la ritenuta a titolo di
imposta con l’aliquota del 27%, la nuova normativa risolve la discriminazione esistente nei confronti di tali contribuenti, oggetto anche di una
contestazione formale a suo tempo inviata dalla
Commissione europea ad alcuni paesi dell’Ue tra
cui l’Italia e omogeneizza il trattamento delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio. Dovrebbe rimanere in vigore la minore aliquota dell’11% sui dividendi corrisposti ai fondi pensione
16
Cfr. R. Rizzardi, La cedolare secca penalizza i piccoli azionisti, in “Il Sole-24 Ore” del 13 agosto 2011, pag. 5.
esteri17.
Con riguardo, infine, alle possibilità di affrancamento delle plusvalenze consentite dal D.L. n.
138/2011 queste si aggiungono alle possibilità di
rivalutazione delle partecipazioni non quotate
già previste dal D.L. n. 70/2011. Tuttavia, occorre evidenziare che sussistono importanti differenze: l’affrancamento si riferisce ai titoli posseduti al 31 dicembre 2011, mentre la rivalutazione riguarda le partecipazioni non quotate detenute al 1° luglio 2011 e il costo è commisurato a
parametri diversi. Per le partecipazioni non qualificate la rivalutazione prevede il versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura del 2% dell’intero valore rivalutato18
e con l’obbligo di effettuare una perizia, mentre
l’affrancamento richiede l’applicazione in unica
soluzione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota
del 12,5% sulla plusvalenza latente. Limitatamente al costo la convenienza per il contribuente dipende pertanto dall’entità della plusvalenza:
se quest’ultima supera il 20% del valore di acquisto risulta più conveniente utilizzare la rivalutazione rispetto all’affrancamento.
17
L’art. 2 del D.L. n. 138/2011, comma 13, lettera c) al n. 1 prevede infatti con riguardo all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973
che “al comma 3 il secondo periodo è soppresso” ossia quello che recita: “L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,5% per
gli utili pagati ad azionisti di risparmio”. Rimane invece in
vigore il terzo periodo di tale comma che disciplina il regime
di favore nei confronti dei fondi pensione esteri. Una diversa
opinione è riportata in M. Piazza, Fisco più pesante sui guadagni in borsa, in “Il Sole-24 Ore” del 14 agosto 2011, pag. 6.
18
Fatta salva la facoltà di rateizzare il relativo importo, fino
a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con
maggiorazione a titolo di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
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fascicolo 1
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