5674 APPROFONDIMENTO Manovra di Ferragosto (D.L. 13 agosto 2011, n. 138) Prime riflessioni sulle modifiche alla tassazione dei redditi delle attività finanziarie di Enzo Mignarri Con il D.L. n. 138/2011 sono state introdotte importanti modifiche alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria secondo un disegno, da tempo oggetto di dibattito e nella sostanza ampiamente condiviso, volto ad uniformare e ad accrescere, salvo talune eccezioni, il prelievo fiscale sulle rendite finanziarie. Sono così possibili alcune riflessioni sulle numerose innovazioni che interesseranno, a partire dal 1° gennaio 2012, la fiscalità delle attività finanziarie mirate ad evidenziare, da un lato, l’impatto sulle scelte degli investitori e, dall’altro, taluni dubbi e perplessità che la disciplina varata solleva e su cui sembrano opportuni appositi chiarimenti. 1. Premessa Le disposizioni introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativamente alla tassazione dei redditi finanziari apportano numerose e significative modifiche, a partire dal 1° gennaio 2012, alla disciplina vigente nell’ottica di tassare con l’aliquota del 20% la gran parte dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria con l’esclusione tuttavia di taluni importanti comparti, quale quello dei titoli di Stato ed equiparati e dei prodotti della previdenza complementare. Tale modifica si è riflessa, tra l’altro, in una significativa semplificazione del trattamento dei titoli obbligazionari e similari e nell’abolizione del pre- lievo aggiuntivo sui depositi a garanzia (c.d. ritenuta Prodi). Rilevanti appaiono anche le innovazioni apportate al trattamento delle operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli. Sono state pure definite le modalità con cui nel risparmio gestito (polizze assicurative, gestioni patrimoniali, fondi comuni mobiliari e fondi pensione) dovrà essere effettuata la tassazione dei titoli soggetti alla minore aliquota del 12,5% al fine di non vanificare il trattamento di favore loro riservato ed è stata accordata agli investitori la possibilità di affrancare le plusvalenze maturate al 31 dicembre 2011 allo scopo di evitare la tassazione con la maggiore aliquota del 20%. Nel prosieguo del lavoro, dopo un sintetico richiamo alla normativa vigente mirato a far emergere lo spessore delle innovazioni introdotte, si procederà a una dettagliata disamina delle nuove norme, anche allo scopo di evidenziare taluni dubbi e perplessità che emergono da una prima lettura. 2. La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2011 Di seguito forniamo una breve sintesi del sistema di tassazione vigente sui redditi finanziari (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria) percepiti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa1. 1 Per ulteriori dettagli, cfr. E. Mignarri (a cura di), Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie 2011, Bancaria Editrice, Roma, 2011. 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl 5675 Imposte sui redditi – APPROFONDIMENTO a) I redditi di capitale Con riguardo ai redditi di capitale, la normativa vigente si caratterizza per la presenza di aliquote diverse percepite di norma alla fonte a titolo di imposta: x 27% per proventi dei depositi bancari e postali e delle obbligazioni private con scadenza inferiore a 18 mesi; x 20% per i proventi dei fondi immobiliari, delle società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e dei prestiti sociali delle coop escluse dal regime di agevolazione previsto per quelle di minori dimensioni; x 12,5% per gli interessi sui titoli di Stato ed equiparati e le obbligazioni emesse dai cosiddetti grandi emittenti con scadenza superiore a 18 mesi. Per i dividendi da partecipazioni in società ed enti commerciali residenti percepiti da persone fisiche non nell’esercizio dell’attività di impresa, viene effettuata una distinzione tra quelli derivanti da: x partecipazioni non qualificate: da assoggettare al prelievo alla fonte a titolo definitivo con l’aliquota del 12,5%; x partecipazioni qualificate: da assoggettare limitatamente al 49,72% del loro ammontare a tassazione progressiva (Irpef) in sede di dichiarazione dei redditi2. b) I redditi diversi di natura finanziaria Sulle plusvalenze, non riferite a partecipazioni qualificate, e gli altri redditi diversi di natura finanziaria si applica la ritenuta a titolo di imposta del 12,5%, mentre le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate sono assoggettate limitatamente al 49,72% del loro ammontare a tassazione progressiva (Irpef) in sede di dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso il carico fiscale dipende, pertanto, dall’aliquota marginale Irpef cui è soggetto il percettore. c) Il risparmio gestito Alle gestioni individuali di patrimoni mobiliari si applica sul risultato di gestione annuo maturato l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,5%. 2 Nel caso di titoli quotati vengono definite qualificate le partecipazioni che rappresentano almeno il 2% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o il 5% del capitale della società partecipata mentre, per i titoli non quotati, tali percentuali sono elevate, rispettivamente, al 20 e al 25%. Il trattamento del risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare, nella fase di accumulo, è soggetto ad imposta sostitutiva con l’aliquota dell’11% per tener conto del più lungo vincolo temporale cui è soggetto il risparmio previdenziale rispetto a quello finanziario. Sulle polizze vita con finalità finanziaria, nel caso di elargizione di un capitale, l’impresa di assicurazione applica – sulla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi versati – un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%3. Per le polizze la tassazione avviene così alla realizzazione analogamente a quanto è stato stabilito, a partire dal 1° luglio 2011, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni mobiliari di diritto italiano (compresi i cosiddetti ex-lussemburghesi). La tassazione dei proventi dei fondi comuni immobiliari percepiti a decorrere dal 25 giugno 2008 era già stata assoggettata all’aliquota del 20%. 3. La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2012 Con il D.L. n. 138/2011 il legislatore ha introdotto un’aliquota di riferimento per la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Tale aliquota, come è noto, è stata fissata nella misura del 20% e ricomprende i proventi in precedenza tassati con le aliquote del 12,5% e del 27%. Non si può, comunque, parlare di aliquota unica in quanto sono previste varie eccezioni al fine di riservare a talune forme di investimento un trattamento di favore. Resta immutato il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da partecipazioni qualificate, da quelle non qualificate non quotate detenute in società residenti in paesi della black list e dalle partecipazioni possedute nell’esercizio dell’attività di impresa. 3.1. Ambito di applicazione dell’aliquota del 20% La ritenuta con l’aliquota del 20% non trova ingresso per le obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 3 Con l’eccezione del caso di decesso dell’assicurato nel quale il capitale pagato dall’impresa di assicurazione è esente dalle imposte sui redditi (con conseguente non applicazione della ritenuta del 12,5%). 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl 5676 APPROFONDIMENTO – Imposte sui redditi 1973, n. 601 ed equiparati, per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list che rimangono assoggettate alla minore aliquota del 12,5% e per i titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’art. 8, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Per i titoli equiparati al momento si fa riferimento all’elenco allegato alla nota del Ministero delle finanze prot. 14/942925 del 1° giugno 1994, di cui è stato auspicato un aggiornamento4. Per i titoli degli Stati inclusi nella white list, ossia nella lista emanata ai sensi del comma 1 dell’art. 168-bis del Tuir, è emersa l’esigenza di non creare discriminazioni di trattamento fiscale nell’ambito degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni anche se l’agevolazione accordata sembra non ricomprendere alcune tipologie di titoli (ad esempio quelli emessi dagli enti locali esteri) di modo che la disposizione potrebbe essere oggetto, almeno all’interno dell’Unione europea, di possibili contestazioni5. La disciplina relativa ai titoli di risparmio per l’economia meridionale è stata incisivamente modificata con il disposto dell’art. 8, comma 4, del D.L. n. 70/2011 dove si è stabilito che le disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 si applicano anche ai titoli di risparmio per l’economia meridionale emessi da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia per sostenere progetti di investimento a medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici sempre nel Mezzogiorno. Tali titoli, aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, nominativi o al portatore, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale e possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 si applica nella misura del 5%6. Con riguardo agli eventuali redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze/minusvalenze), l’art. 2, comma 7, del D.L. n. 138/2011 stabi4 Cfr. la circ. Abi, serie tributaria, n. 20 del 10 luglio 2000. 5 Sussiste, invece, un regime differenziato ai fini dell’imposta di successione in quanto i titoli di Stato sono esenti, mentre quelli emessi da Stati esteri compresi nella white list sono soggetti all’imposta. 6 È previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare vengano stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio di questi titoli. lisce che anche a tali titoli non si applica l’aliquota del 20%, sia per i redditi di capitale che per quelli diversi di natura finanziaria, ma non esplicita se il trattamento dei redditi diversi di natura finanziaria rivenienti da tali titoli debba o meno essere assimilato a quello dei titoli emessi dallo Stato e soggetti equiparati. Sul punto sembra opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca appositi chiarimenti agli operatori. Il decreto n. 138/2011 prevede poi che l’aliquota del 20% non si applica: x agli interessi di cui al comma 8-bis dell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973: trattasi degli interessi e canoni pagati a società non residenti o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro della Ue cui si applica il trattamento previsto appunto dall’art. 26-quarter; x agli utili di cui all’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973: utili cioè corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri della Ue e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list; x al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 (fondi pensione e piani individuali pensionistici). Ulteriore eccezione all’applicazione dell’aliquota del 20% è quella che già da ora viene riservata ai “piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti” dei quali sono al momento sconosciute le caratteristiche tecniche e il trattamento fiscale che si intende riservare ai relativi proventi (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria). Da segnalare che, per effetto delle modifiche introdotte, l’applicazione dell’aliquota del 27% è stata soppressa in ogni caso come ad esempio per i dividendi percepiti sulle azioni ordinarie dai soggetti non residenti mentre quella dell’aliquota del 12,5% non risulta più consentita per i prestiti sociali delle coop di minori dimensioni, per i dividendi sulle azioni di risparmio percepiti da soggetti non residenti, mentre sui dividendi sulle azioni ordinarie percepiti da soggetti non residenti il diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero, viene ridotto, a seguito della diminuzione del prelievo dal 27% al 20%, da quattro noni ad 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl 5677 Imposte sui redditi – APPROFONDIMENTO un quarto. Tale agevolazione, volta ad attenuare gli effetti della doppia imposizione internazionale, potrebbe ora essere accordata anche sui dividendi delle azioni di risparmio in possesso di soggetti non residenti per i quali l’aliquota è passata, come detto, dal 12,5% al 20%. È stato abolito anche il prelievo aggiuntivo sui depositi a garanzia (c.d. ritenuta Prodi)7 che prevedeva l’applicazione sui proventi lordi derivanti da depositi di denaro (compresi i certificati di deposito e i libretti di risparmio), di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni (e titoli similari), costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti quando detti depositi vengono effettuati da talune categorie di soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato) di un prelievo aggiuntivo del 20%, da effettuarsi all’atto di erogazione dei proventi corrisposti (o, se precedente, dell’estinzione del deposito a garanzia). 3.2. Decorrenza e modalità di applicazione Di norma le disposizioni introdotte si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. In particolare, l’aliquota nella misura del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del Tuir (redditi di capitale) divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per le gestioni individuali di portafoglio l’aliquota del 20% trova ingresso sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012. Alle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996 l’aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi ed ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del Tuir maturati a partire dal 1° gennaio 2012. Quest’ultima disposizione riguarda tutti i titoli ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 239/1996 con l’esclusione degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti che sono stati inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 239/1996 con l’aggiunta del comma 1-bis e ai quali, pertanto, la disposizione in questione dovrebbe essere ap7 plicabile al momento non della maturazione ma della effettiva esigibilità dei proventi. Ai fini di una corretta applicazione sugli interessi e altri proventi dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996 nella misura del 20%, a partire dal 1° gennaio 2012 gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico alla data del 31 dicembre 2011 (in pratica simulando una vendita del titolo e un contestuale riacquisto dello stesso), per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno alla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta si tiene conto del cambio alla data del 31 dicembre 20118. 3.3. Obbligazioni e titoli similari Per il comparto delle obbligazioni e titoli similari non ricomprese nel regime di favore accordato ai titoli di Stato ed equiparati, l’adozione di un’aliquota unica del 20% anziché del 12,5% e del 27%, senza distinguere in funzione della scadenza del prestito emesso (inferiore o superiore a 18 mesi), si è riflessa in una rilevante semplificazione della disciplina fiscale. È stata abolita la maggiorazione del 20% dovuta dall’emittente in caso di rimborso anticipato (prima dei 18 mesi) delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso. Con riguardo poi ai titoli emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Ue e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (See) inclusi nella white list ovvero da quote, è stata abolita la precedente disciplina secondo cui la ritenuta con l’aliquota del 12,5% si applicava a condizione che, al momento dell’emissione (il giorno di assunzione della relativa delibera), il tasso di rendimento effettivo non fosse superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati Ue e degli Stati See inclusi nella white list o collocati mediante offerta al pubblico; 8 Cfr. l’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/1996 convertito, con modifiche, nella L. n. 425/1996. Le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e accredito del conto unico sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl 5678 APPROFONDIMENTO – Imposte sui redditi b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. In caso, tuttavia, di inosservanza della precedente disposizione, ossia allorché il tasso di rendimento effettivo superi tali limiti percentuali (tassi soglia), resta in vigore la norma secondo cui gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito dell’emittente. Si è anche stabilito che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze tali limiti potranno essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate. Sono stati poi ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 239/1996 i proventi degli strumenti finanziari diversi dalle azioni e titoli similari, rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi a decorrere dal 20 luglio 2011 da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’Isvap9. 3.4. Pronti contro termine e prestiti titoli Per le operazioni di pronti contro termine si è stabilito che la differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento viene in ogni caso, a prescindere dalla natura del sottostante, tassata con la ritenuta del 20%. Il sottostante sugli interessi maturati viene tassato secondo il proprio trattamento (ad esempio i titoli di Stato con l’aliquota del 12,5%). La ritenuta è operata, in luogo di quella di “ingresso”, di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. Per le operazioni di prestito titoli, il provento viene integralmente tassato con la ritenuta del 20%, a prescindere dalla natura del titolo sottostante. Quest’ultimo sugli interessi maturati nel periodo di vigenza del prestito è tassato secondo il proprio trattamento. 9 Le remunerazioni di tali strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l’applicazione dell’art. 96 e dell’art. 109, comma 9, del Tuir. 3.5. La gestione dei proventi dei titoli di Stato ed equiparati Il trattamento riservato ai titoli di Stato ed equiparati e, comunque, a tutte le attività finanziarie non soggette alla ritenuta del 20% pone il problema di come assoggettare a tassazione in futuro i redditi diversi di natura finanziaria (ovviamente con l’esclusione di quelli rivenienti da partecipazioni qualificate il cui regime fiscale resta immutato) realizzati sia nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato che nell’ambito delle varie forme di risparmio gestito. Nelle gestioni individuali di patrimoni mobiliari la questione si pone non solo con riguardo ai redditi realizzati di capitale o diversi di natura finanziaria ma anche a quelli maturati a fine periodo. Nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato disciplinati dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list sono computati nella misura del 62,5% dell’ammontare realizzato. Tale trattamento consente di mantenere la tassazione al 12,5%, applicando alla minore base imponibile (62,5%) la maggiore aliquota (20%). Nel calcolo del risultato di gestione delle gestioni individuali di patrimoni mobiliari, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list sono computati nella misura del 62,5% dell’ammontare realizzato. La disposizione in questione riferendosi genericamente ai redditi dovrebbe ricomprendere sia i redditi di capitale che quelli diversi di natura finanziaria (plus/minus). Tuttavia il riferimento all’ammontare realizzato sembra escludere dall’agevolazione i proventi maturati a fine periodo e la conseguente rettifica della base imponibile ai fini del calcolo del risultato di gestione maturato. Su tale problematica sembrano opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, da assoggettare a ritenuta o a imposta sostitutiva, si è stabilito che essi sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equipara- 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl 5679 Imposte sui redditi – APPROFONDIMENTO ti e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list10. Agli Oicr con sede in Italia (compresi i lussemburghesi storici) diversi dai fondi immobiliari l’eventuale ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list11. In questo caso emerge il dubbio se il trattamento riservato a suddetti intermediari sia da considerare estendibile ai fondi comuni immobiliari. Per gli Oicvm conformi ed equiparati i proventi sono computati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list12. 4. Regime transitorio Anche in futuro, ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applicherà l’aliquota del 12,5% sulla parte dei redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione di tali redditi, si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nel regime della dichiarazione e in quello del risparmio amministrato le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) e c-quater) del Tuir realizzati 10 Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota di tali proventi. 11 Vd. la nota precedente. 12 Vd. la nota 10. fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (restano fermi i limiti temporali di utilizzo). Per le gestioni individuali di patrimoni mobiliari, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (restano fermi i limiti temporali di utilizzo). 5. Affrancamento delle plusvalenze al 31 dicembre 2011 A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, in luogo del costo o valore di acquisto13, può essere assunto il valore alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente: a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui alla lettera g) dell’art. 44 del Tuir derivanti dalla partecipazione a Oicr con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari (compresi i lussemburghesi storici) e dagli Oicvm di diritto estero conformi alle direttive comunitarie14; b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta. Nel regime della dichiarazione, l’opzione è esercitata in sede di dichiarazione dei redditi e obbligatoriamente si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti, mentre nel regime del risparmio amministrato l’opzione deve ricomprendere tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012. In quest’ultima ipotesi l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. Ove non siano applicabili tali disposizioni, per i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui alla let13 Oppure del valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 461/1997. 14 La norma [art. 2, comma 29, lettera a) del D.L. n. 138/2011] fa riferimento agli Oicvm di diritto estero di cui all’art. 10-ter, comma 1, della L. n. 77/1983. Dovrebbero essere così esclusi gli Oicvm di diritto estero di cui al successivo comma 2 considerati equiparati ai conformi. 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl 5680 APPROFONDIMENTO – Imposte sui redditi tera a), l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della rinegoziazione delle quote o azioni; l’imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012 ricevendone provvista dal contribuente. Le eventuali minusvalenze e perdite derivanti dall’esercizio delle opzioni precedenti sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente fino al 31 dicembre 2012 per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al D.L. n. 138/2011 si precisa che è consentito affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti; ciò sembra indicare che anche quest’ultime avranno una loro rilevanza anche perché in caso di opzione sussiste, come detto, l’obbligo di affrancare tutte le partecipazioni non qualificate. D’altra parte il comma 32 dell’art. 2 del decreto riferendosi alle minusvalenze fa riferimento a quelle “derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma precedente” nelle quali sembrano da ricomprendere non solo quella relativa agli Oicvm italiani ed esteri ma anche quelle relative al regime della dichiarazione e del risparmio amministrato. La questione potrebbe essere chiarita nel decreto di attuazione previsto dal successivo comma 34. L’affrancamento non è previsto nel regime del risparmio gestito in quanto opera con il criterio della maturazione. Le norme attuative dovranno precisare le modalità di determinazione del valore delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2011. 6. Alcune annotazioni L’aliquota del 20% verrà applicata pure ai titoli in circolazione senza discriminare pertanto tra quelli di nuova emissione e i titoli già in circolazione, così da evitare segmentazioni del mercato che ridurrebbero la liquidità dei titoli, con effetti negativi sulla trasparenza dei prezzi. La manovra interessa soprattutto le persone fisiche non imprenditori e i soggetti assimilati e non i proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa che, come è noto, concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito imponibile e quelli percepiti da soggetti non residenti considerati esenti o non imponibili. Essa troverebbe giustificazione, oltre che nelle esi- genze di cassa dello Stato italiano, nel disallineamento esistente nel trattamento tributario dei redditi finanziari tra l’Italia e gli altri paesi della Ue e nella necessità di avvicinare l’aliquota in questione a quella del primo scaglione Irpef. Le variazioni apportate alla normativa vigente sono destinate a incidere sulla “appetibilità” per l’investitore, sotto il profilo fiscale, dei vari strumenti finanziari. La manovra si rifletterà, infatti, positivamente su tutte quelle attività finanziarie, in particolare quelle emesse dalle banche e dalle Poste italiane, che oggi scontano la maggiore aliquota del 27%. Trattasi, come detto, dei conti correnti, dei depositi a risparmio e dei certificati di depositi per i quali è prevedibile a parità di altre condizioni una ulteriore crescita della loro diffusione tra il pubblico, che peraltro sarà ulteriormente incentivata dal significativo aumento recentemente apportato all’imposta di bollo percepita sulle comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari alla clientela almeno una volta all’anno15. Resterà immutato il trattamento riservato ai titoli di Stato ed equiparati. Ne risulteranno, invece, penalizzati tutti gli strumenti (ad esempio le obbligazioni emesse dalle banche) che oggi scontano la minore aliquota del 12,5%. Il fatto che per l’investitore persona fisica, cui si applica una ritenuta a titolo di imposta, venga aumentato il prelievo fiscale su talune tipologie di strumenti finanziari potrebbe richiedere in futuro tassi di interesse più elevati con maggiori oneri per gli emittenti per collocare tali titoli sul mercato (in specie quelli a medio/lungo termine) e per consentire agli investitori interessati di non essere penalizzati dall’innalzamento del prelievo alla fonte. La penalizzazione sarà comunque inevitabile per le persone fisiche non imprenditori (e soggetti equiparati) sui titoli in circolazione per i quali l’aliquota passerà dal 12,5 al 20%. Nel caso dei dividendi non si può non tenere in debita considerazione la c.d. doppia tassazione economica che si realizza quando vi è una tassazione sugli utili, da cui è tratto il dividendo, prima nei confronti della società erogante e, poi, dei soci ai quali tali dividendi vengono distribuiti. Ad esempio, con l’applicazione dell’aliquota del 20%, nel caso di partecipazioni non qualifi15 Cfr. il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modifiche, nella L. 15 luglio 2011, n. 111 e la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 4 agosto 2011, in “il fisco” n. 33/2011, fascicolo n. 1, pag. 5397. 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl 5681 Imposte sui redditi – APPROFONDIMENTO cate la tassazione complessiva (Ires + Irpef) sale sui dividendi dall’attuale 36,6% al 42%, mentre – nel caso di partecipazioni qualificate – la tassazione (con la base imponibile ferma al 49,72%) spazia, con le aliquote vigenti, tra il 35,8% e il 43%, senza tener conto dell’onere delle addizionali. Per i soci delle società di persone – tassati come è noto per trasparenza – le aliquote di tassazione restano quelle vigenti per l’Irpef. La disciplina riserva un trattamento complessivamente di maggior favore ai proventi – dividendi e plusvalenze – relativi alle partecipazioni qualificate invertendo le precedenti convenienze che, al contrario, favorivano quelle non qualificate, di norma in possesso degli investitori retail. Non è chiaro se tale risultato sia realmente voluto o frutto di una svista eventualmente da correggere ad esempio consentendo agli investitori in possesso di partecipazioni non qualificate la possibilità di optare tra la ritenuta a titolo di imposta del 20% e il concorso pro quota dei proventi percepiti al proprio reddito imponibile Irpef16. Per i dividendi pagati ai soggetti non residenti, che nell’attualità scontano la ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 27%, la nuova normativa risolve la discriminazione esistente nei confronti di tali contribuenti, oggetto anche di una contestazione formale a suo tempo inviata dalla Commissione europea ad alcuni paesi dell’Ue tra cui l’Italia e omogeneizza il trattamento delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio. Dovrebbe rimanere in vigore la minore aliquota dell’11% sui dividendi corrisposti ai fondi pensione 16 Cfr. R. Rizzardi, La cedolare secca penalizza i piccoli azionisti, in “Il Sole-24 Ore” del 13 agosto 2011, pag. 5. esteri17. Con riguardo, infine, alle possibilità di affrancamento delle plusvalenze consentite dal D.L. n. 138/2011 queste si aggiungono alle possibilità di rivalutazione delle partecipazioni non quotate già previste dal D.L. n. 70/2011. Tuttavia, occorre evidenziare che sussistono importanti differenze: l’affrancamento si riferisce ai titoli posseduti al 31 dicembre 2011, mentre la rivalutazione riguarda le partecipazioni non quotate detenute al 1° luglio 2011 e il costo è commisurato a parametri diversi. Per le partecipazioni non qualificate la rivalutazione prevede il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 2% dell’intero valore rivalutato18 e con l’obbligo di effettuare una perizia, mentre l’affrancamento richiede l’applicazione in unica soluzione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza latente. Limitatamente al costo la convenienza per il contribuente dipende pertanto dall’entità della plusvalenza: se quest’ultima supera il 20% del valore di acquisto risulta più conveniente utilizzare la rivalutazione rispetto all’affrancamento. 17 L’art. 2 del D.L. n. 138/2011, comma 13, lettera c) al n. 1 prevede infatti con riguardo all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 che “al comma 3 il secondo periodo è soppresso” ossia quello che recita: “L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,5% per gli utili pagati ad azionisti di risparmio”. Rimane invece in vigore il terzo periodo di tale comma che disciplina il regime di favore nei confronti dei fondi pensione esteri. Una diversa opinione è riportata in M. Piazza, Fisco più pesante sui guadagni in borsa, in “Il Sole-24 Ore” del 14 agosto 2011, pag. 6. 18 Fatta salva la facoltà di rateizzare il relativo importo, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione a titolo di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente. 35/2011 fascicolo 1 il fisco - rivista online - utente 002042 - tutti i diritti riservati - WKI Srl