ORGANI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro è garantito: Dal controllo degli organismi interni preposti (primo livello di prevenzione). Dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche che hanno il compito della vigilanza (verifiche del rispetto delle norme antinfortunistiche, adozioni di eventuali provvedimenti sanzionatori, accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro). I principali organismi pubblici sono: AZIENDA SANITARIA LOCALE, VIGILI DEL FUOCO, INAIL, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. RLS E' il primo organo di controllo interno sull'applicazione delle norme, sul rispetto degli accordi stipulati, sull'efficienza del motore aziendale della sicurezza, sul rispetto delle direttive aziendali da parte di tutti i soggetti responsabili. Si deve impegnare nella soluzione dei problemi, prescindendo dall'impostazione del confronto negoziale a tutti i costi. Non è una controparte del d.l. IL CONTROLLO AVVIENE ATTRAVERSO: L'accesso ai luoghi di lavoro. La consultazione preventiva e tempestiva. L'informazione e la documentazione che l'azienda deve mettergli a disposizione. L'informazione dei provvedimenti degli organi di vigilanza e la consegna della documentazione. Il coinvolgimento in occasione dei controlli degli OO.VV. La collaborazione tra d.l. e l'rls è elemento fondamentale per il continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. Qualora, però, il sistema aziendale della sicurezza non operi come un sistema relazionale a valenza positiva e le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi impiegati dal d.l. non siano idonei a garantire salute e sicurezza, il legislatore ha previsto, come ultima ratio, il ricorso da parte dell'rls all'organo di vigilanza esterno (richiesta d'intervento). AZIENDA SANITARIA LOCALE Ha compiti di polizia aministrativa (accertamenti e controlli, acquisizione di documentazione e compiti di polizia giudiziaria (acquisizione di prove per fatti penalmente perseguibili, individuazione degli autori di reati) in caso di infortunio, malattia professionale, segnalazione di probabile reato. La maggior parte delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro sono di tipo penale. Nell'ambito dell'ASL è istituito il dipartimento di prevenzione articolato in quattro servizi: Igiene e sanità pubblica. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL). Igiene degli alimenti e della nutrizione. Veterinari. PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO L'ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche (sicurezza dei locali, degli impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro), sull'igiene degli ambienti di lavoro (rumorosità, uso di sostanze pericolose, corretto impiego DPI, illuminazione e ventilazione locali......), conduce indagini, per conto della magistratura, in occasione di incidenti sul lavoro o nel caso di malattie professionali. Inoltre, effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari, ai minori e alle lavoratrici madri, coordina le attività dei medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni di questi ultimi sull'inidoneità temporanea o parziale. CRITERI Su richiesta Ad evento In modo programmato A caso (random) SERVIZIO ISPETTIVO E' costituito da medici (specializzati in Medicina del Lavoro) e da tecnici laureati o diplomati, che, allorchè si configurino eventuali reati, rivestono la qualifica di ufficiali di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) In tal caso: Acuisiscono notizie da testimoni o da altri Possono visitare i luoghi di lavoro Possono sottoporre il personale a visita medica Possono prelevare campioni Possono chiedere a ddl, dirigenti preposti, lavoratori, informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti. VIOLAZIONE DELLE NORME PRESCRIZIONE. E' un atto scritto che stabilisce modalità e tempi per la regolarizzazione, che non possono superare i sei mesi. Non è ammesso ricorso. Contestualmente l'ispettore riferisce al p.m. La notizia di reato (art.347 c.p.p.) e, pertanto, il procedimento penale è automaticamente sospeso. E' possibile l'imposizione di misure idonee alla pronta rimozione del rischio. Esempi: mancata/parziale/errata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione, mancata costituzione del SPP e nomina dell'rspp, mancata consultazione rls, mancata formazione e informazione, mancata nomina addetti emergenze e primo soccorso, mancata sorveglianza sanitaria, mancato rispetto indicazioni del m.c.,......... SANZIONI ARRESTO: In due casi Mancata ottemperanza all'ordine di sospensione dell'attività. Omissione della valutazione dei rischi da parte di aziende soggette a rischi particolari. In alcuni casi il giudice può sostituire la pena con il pagamento di una somma. ARRESTO O AMMENDA (pene alternative) Nella maggior parte delle contravvenzioni. AMMENDA Per le violazioni all'art.55 cc.3,4,5 lett.e) e all'art.159 c.1 (cantieri). VERIFICA ADEMPIMENTO Il funzionario accertatore, entro e non oltre 60 giorni dal termine fissato dalla prescrizione, verifica l'adempimento della prescrizione. ADEMPIMENTO Il reato si estingue e si deve effettuare un pagamento, entro 30 giorni dalla verifica, di ¼ del massimo dell'ammenda e verrà data, entro 120 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, comunicazione al p.m. per l'archiviazione del procedimento. INADEMPIMENTO Entro 90 gg. dalla scadenza fissata nella prescrizione, viene data comunicazione al p.m. e al contravventore, viene meno la sospensione del procedimento penale e riprendono a decorrere i tempi per l'indagine preliminare. L'adempimento tardivo o il non rispetto delle modalità prescritte sono tenuti in conto nella definizione dell'oblazione prevista. Anche in questo caso, il pagamento estingue il reato. COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI E' stato introdotto l'interpello (art.12). I quesiti possono essere inoltrati da: Organismi associativi nazionali degli enti territoriali e degli enti pubblici nazionali. Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali è stata istituita il 28/9/2011 la Commissione per gli interpelli costituita da: - 2 rappresentanti M.Lavoro - 2 rappresentanti del M.Salute - 4 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Le indicazioni fornite nelle risposte sono critei interpretativi e direttivi per gli organi di vigilanza.