La Germania I. Introduzione La Germania è una repubblica federale, parlamentare e democratica dal 1949. Non esiste un Codice del Lavoro. Fonti -Costituzione (1949) è la fonte primaria, che con il Trattato sull’Unificazione Economica, Monetaria e Sociale e soprattutto con il Trattato sull’Unificazione Politica è stata sostanzialmente estesa al territorio dell’ex Repubblica Democratica Tedesca. E’ una Costituzione di tipo rigido, nel senso che non può essere modificata senza la maggioranza dei due terzi dei voti della Dieta Federale (Bundestag) e dei due terzi dei voti del Consiglio Federale (Bundesrat); inoltre, per alcuni profili di carattere fondamentale la Carta costituzionale non può essere modificata neppure con questa maggioranza qualificata. -Codice Civile (Bürgerliches Gesetzbuch = BGB), articoli dal 611 al 630 -Codice di Commercio (Handelsgesetzbuch = HGB), articoli dal 59 all’83 -Codice industriale (commerciale e artigianale) (Gewerbeordnung = GewO), articoli dal 105 al 139 -numerose leggi speciali: in tema di licenziamento, malattia, invenzioni del lavoratore, periodi di riposo, formazione professionale, lavoro a domicilio ecc. -Disposizioni concernenti il diritto collettivo del lavoro si trovano invece nella legge sui contratti collettivi e nella legge sull’organizzazione delle imprese. Il diritto del lavoro si caratterizza per una forte specialità rispetto alle altre branche del diritto. Tra gli altri aspetti caratterizzanti si segnano: a) la forte instabilità delle regole che governano la materia, in ragione del contesto storico, sociale, economico e ideologico che di volta in volta influenza la produzione, l’applicazione e l’interpretazione del dato normativo; b) il carattere tendenzialmente imperativo della disciplina legislativa; c) il ruolo della giurisprudenza e delle parti sociali (attraverso la contrattazione collettiva e i sistemi stragiudiziali di composizione delle controversie) nella creazione del diritto del lavoro. Non esiste nella legislazione un chiaro concetto e una definizione chiara tra la differenza tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato, c’è la possibilità da parte del datore di lavoro di creare una relazione “falso lavoratore mascherato” La giurisprudenza ha individuato tre definizioni sulla differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato: 1. Tribunale del Lavoro (BAG) ha stabilito che “la differenza fra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo deriva dal differente grado di dipendenza personale allo svolgimento delle attività lavorative. Il lavoratore subordinato è chi lavora all’interno dell’organizzazione sotto il controllo del datore di lavoro.” 2. Definizione alternativa (Alternativmodell): “ rischio di impresa” 3. “Verbandsmodell” La differenza dall’“Alternativmodell” è il criterio che seconda una prospettiva comune, il lavoratore autonomo compie lavoro che è tipico per un lavoratore subordinato II. Lavoro subordinato 3 livelli di tutela contrattuale: 1. contratto di lavoro individuale 2. accordi tra consiglio di fabbrica e il datore di lavoro 3. accordi collettivi tra sindacati e l’associazione del datore di lavoro Caratteristiche: -Tutela del diritto (licenziamento solo con giusta causa, tutti i benefici del welfare (assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione sanitaria, assicurazione contro gli infortuni, previdenza per gli anziani inabili; previdenza sociale) il datore di lavoro paga 50 % dell’importo della previdenza sociale eccetto l’importo della assicurazione contro gli infortuni che viene pagato 100% dal datore di lavoro -Libertà di riunione: L’articolo 9, terzo comma della Costituzione fornisce “la libertà di riunione per salvare e migliorare le condizioni economiche e lavorative per ogni individuo e per ogni lavoro e professione.” Non esiste una legislazione dello sciopero, però il diritto dello sciopero si basa sull’ articolo 9 -Diritto della trattativa contrattuale -Accesso al tribunale del lavoro III. Lavoro autonomo Caratteristiche: -non esiste tutta la tutela che ha un lavoratore subordinato -il lavoratore autonomo deve occuparsi della previdenza sociale della propria persona; non ha il diritto delle vacanze, tutela della maternità o la tutela del licenziamento -non ha una libertà di riunione; neanche il diritto della trattativa contrattuale e accesso solo al tribunale civile e non al tribunale del lavoro IV. “falso lavoratore mascherato“ (Scheinselbstständigkeit) -considerato un lavoratore autonomo -> quindi non ha tutti i diritti come un lavoratore subordinato -libertà di riunione (Art. 9, terza comma, della Costituzione) -diritto della trattativa contrattuale se il lavoratore si considera un lavoratore subordinato -accesso al tribunale del lavoro se il lavoratore si considera un lavoratore subordinato In generale, la Germania ha una struttura espansiva dei diritti del lavoro. I diritti del lavoro individuali creano una sicurezza del posto di lavoro molto forte. Ai contratti collettivi si applicano la maggioranza dei lavoratori e dei datori di lavoro.