La Germania
I. Introduzione
La Germania è una repubblica federale, parlamentare e democratica dal 1949. Non esiste
un Codice del Lavoro.
Fonti
-Costituzione (1949) è la fonte primaria, che con il Trattato sull’Unificazione
Economica, Monetaria e Sociale e soprattutto con il Trattato sull’Unificazione
Politica è stata sostanzialmente estesa al territorio dell’ex Repubblica Democratica
Tedesca. E’ una Costituzione di tipo rigido, nel senso che non può essere modificata
senza la maggioranza dei due terzi dei voti della Dieta Federale (Bundestag) e dei due terzi
dei voti del Consiglio Federale (Bundesrat); inoltre, per alcuni profili di carattere
fondamentale la Carta costituzionale non può essere modificata neppure con questa
maggioranza qualificata.
-Codice Civile (Bürgerliches Gesetzbuch = BGB), articoli dal 611 al 630
-Codice di Commercio (Handelsgesetzbuch = HGB), articoli dal 59 all’83
-Codice industriale (commerciale e artigianale) (Gewerbeordnung = GewO), articoli
dal 105 al 139
-numerose leggi speciali:
in tema di licenziamento, malattia, invenzioni del lavoratore, periodi di riposo,
formazione professionale, lavoro a domicilio ecc.
-Disposizioni concernenti il diritto collettivo del lavoro si trovano invece nella
legge sui contratti collettivi e nella legge sull’organizzazione delle imprese.
Il diritto del lavoro si caratterizza per una forte specialità rispetto alle altre branche del
diritto. Tra gli altri aspetti caratterizzanti si segnano:
a) la forte instabilità delle regole che governano la materia, in ragione del contesto
storico, sociale, economico e ideologico che di volta in volta influenza la produzione,
l’applicazione e l’interpretazione del dato normativo;
b) il carattere tendenzialmente imperativo della disciplina legislativa;
c) il ruolo della giurisprudenza e delle parti sociali (attraverso la contrattazione
collettiva e i sistemi stragiudiziali di composizione delle controversie) nella creazione del
diritto del lavoro.
Non esiste nella legislazione un chiaro concetto e una definizione chiara tra la differenza
tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato, c’è la possibilità da parte del datore di
lavoro di creare una relazione “falso lavoratore mascherato”
La giurisprudenza ha individuato tre definizioni sulla differenza tra lavoro autonomo e
lavoro subordinato:
1. Tribunale del Lavoro (BAG) ha stabilito che “la differenza fra lavoratore subordinato e
lavoratore autonomo deriva dal differente grado di dipendenza personale allo
svolgimento delle attività lavorative. Il lavoratore subordinato è chi lavora all’interno
dell’organizzazione sotto il controllo del datore di lavoro.”
2. Definizione alternativa (Alternativmodell): “ rischio di impresa”
3. “Verbandsmodell” La differenza dall’“Alternativmodell” è il criterio che seconda una
prospettiva comune, il lavoratore autonomo compie lavoro che è tipico per un lavoratore
subordinato
II. Lavoro subordinato
3 livelli di tutela contrattuale:
1. contratto di lavoro individuale
2. accordi tra consiglio di fabbrica e il datore di lavoro
3. accordi collettivi tra sindacati e l’associazione del datore di lavoro
Caratteristiche:
-Tutela del diritto (licenziamento solo con giusta causa, tutti i benefici del welfare
(assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione sanitaria, assicurazione contro gli
infortuni, previdenza per gli anziani inabili; previdenza sociale) il datore di lavoro paga 50
% dell’importo della previdenza sociale eccetto l’importo della assicurazione contro gli
infortuni che viene pagato 100% dal datore di lavoro
-Libertà di riunione: L’articolo 9, terzo comma della Costituzione fornisce “la libertà di
riunione per salvare e migliorare le condizioni economiche e lavorative per ogni
individuo e per ogni lavoro e professione.” Non esiste una legislazione dello sciopero,
però il diritto dello sciopero si basa sull’ articolo 9
-Diritto della trattativa contrattuale
-Accesso al tribunale del lavoro
III. Lavoro autonomo
Caratteristiche:
-non esiste tutta la tutela che ha un lavoratore subordinato
-il lavoratore autonomo deve occuparsi della previdenza sociale della propria persona;
non ha il diritto delle vacanze, tutela della maternità o la tutela del licenziamento
-non ha una libertà di riunione; neanche il diritto della trattativa contrattuale e accesso
solo al tribunale civile e non al tribunale del lavoro
IV. “falso lavoratore mascherato“ (Scheinselbstständigkeit)
-considerato un lavoratore autonomo -> quindi non ha tutti i diritti come un lavoratore
subordinato
-libertà di riunione (Art. 9, terza comma, della Costituzione)
-diritto della trattativa contrattuale se il lavoratore si considera un lavoratore subordinato
-accesso al tribunale del lavoro se il lavoratore si considera un lavoratore subordinato
In generale, la Germania ha una struttura espansiva dei diritti del lavoro. I diritti del
lavoro individuali creano una sicurezza del posto di lavoro molto forte. Ai contratti
collettivi si applicano la maggioranza dei lavoratori e dei datori di lavoro.