FEDERALISMO FISCALE IN GERMANIA. IL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE PREMESSA Il federalismo fiscale in Germania o meglio l’autonomia finanziaria di cui godono gli enti territoriali rappresenta un aspetto del modello federale tedesco di estremo interesse per degli osservatori stranieri. La tensione connaturata a tutti gli Stati federali tra autonomia e solidarietà trova, infatti, la massima espressione in quella che in Germania viene definita Costituzione finanziaria. In particolare, a quasi quindici anni dalla riunificazione tedesca permangono, nonostante i cospicui investimenti, rilevanti squilibri economici tra le due parti del paese, che inducono a riflettere sul concreto operare del federalismo fiscale. Secondo alcuni1 la Germania si troverebbe di fronte alla scelta tra una maggiore solidarietà e sussidiarietà interregionale e una autonomia finanziaria “più spinta”. Il complicato sistema di perequazione finanziaria ma, soprattutto, l’alto grado di solidarietà tra enti ha indotto alcuni Länder occidentali a ricorrere al Tribunale costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht – BverfGe) per suscitarne una presa di posizione che salvaguardi in qualche modo i loro interessi finanziari ritenuti minacciati dalla eccessiva dipendenza economica dei nuovi Länder. Si tratta in realtà della richiesta di un maggior grado di competizione tra gli enti che li responsabilizzi migliorando l’efficienza complessiva dell’organizzazione federale. La sentenza, di cui si dirà meglio in appresso, è stata emessa nel 1999 ed ha dichiarato l’attuale legge di perequazione finanziaria (Finanzausgleichgesetz – FAG) applicabile solo in via transitoria fino al 2004, pena la sua illegittimità costituzionale. Il legislatore ordinario, prendendone atto ha adottato una nuova legge di perequazione che sarà operativa a partire dal 2005. Ma prima di entrare nei dettagli dei rapporti finanziari tra gli enti, che come ci viene ricordato autorevolmente costituiscono una “pietra angolare” dei sistemi regionali2, è opportuno fare cenno alla struttura federale tedesca e al suo esplicarsi in senso cooperativo. 1 P.B. Spahn, Fiscal solidariety and decentralized government: Germany, Convegno Federalismo fiscale: analisi e prospettive, Milano 4 luglio 2003, organizzato dal CNEL e dall’Università Luigi Bocconi, dattiloscritto, p. 3 2 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, 1976, Padova, Cedam, p. 906 1.1.LA STRUTTURA FEDERALE. CENNI La Germania, maggior paese europeo per superficie e popolazione, si è sviluppata storicamente in senso federale, nonostante l’assenza di rilevanti diversità etnico - culturali. Le tappe fondamentali3 di questa evoluzione possono essere individuate nella formazione dell’Impero germanico del 1871, che ha unificato i piccoli stati tedeschi, e nella Legge fondamentale (Grundgesetz) del 1949, che ha confermato la struttura federale anche come reazione al sistema instaurato dal III Reich. La sovranità originaria degli Stati è garantita dalla legge fondamentale che, in particolare, agli articoli 20 e 79 dichiara intangibile l’articolazione della Federazione in Länder. Tale concezione riceve forza dalla disposizione di principio contenuta nell’articolo 30 della Costituzione che stabilisce che l’esercizio dei poteri e l’adempimento dei compiti sono di competenza dei Länder salvo diversa regolazione contenuta nella Costituzione. La presunzione di competenza a favore del Land viene ribadita dal primo comma dell’articolo 71 della legge fondamentale, in materia di ripartizione della funzione legislativa. Nonostante tali affermazioni di principio, l’ordinamento federale tedesco non concreta quella ripartizione di poteri tra centro e periferia tipica del modello statunitense, dove l’esigenza è quella di distinguere nettamente materie nel cui ambito gli enti territoriali esplicano una autonomia piena. Le differenze tra il federalismo americano e il Föderalismus tedesco si sono accentuate nel tempo anche per la valorizzazione del principio di omogeneità stabilito nella legge fondamentale. Quest’ultimo consiste nella realizzazione, ove possibile, di equivalenti condizioni di vita in tutto il territorio federale e nella tutela dell’unità giuridica ed economica nell’interesse dello Stato4. Nel contesto della democrazia tedesca, che privilegia soluzioni concordate, si è sviluppata una tendenziale monopolizzazione della funzione legislativa da parte del Bund e un vasto decentramento amministrativo a favore dei Länder. La prevalenza dell’intervento legislativo del Bund si è affermata nel sostanziale accordo (se non addirittura con la richiesta) dei Länder e grazie a un sistema sociale che ha fatto dell’unità giuridica ed economica del paese un valore da difendere. D’altra parte a presidio della sovranità dei Länder stanno le disposizioni costituzionali in materia di procedimento legislativo, che prevedono il necessario assenso del Bundesrat per l’approvazione delle leggi che toccano gli interessi degli Stati membri. Nello stesso tempo il Bund definisce il quadro giuridico entro il quale si esplicano i poteri amministrativi e gestionali dei Länder. Questo intreccio di attribuzioni costituisce l’aspetto tipico del federalismo tedesco da più parti definito come cooperativo. “Ciò significa che tutti i livelli di governo coinvolti nella realizzazione di una determinata attività pubblica collaborano e H. Siedentopf, Federalism and Decentralization in the Federal Republic of Germany: An Outline in “Hochschule für Verwaltungswissenschaftlichen”, 1981, pp. 32-33. 4 Si veda in particolare l’articolo 72 della legge fondamentale. 3 coordinano le loro iniziative, suddividendosi le responsabilità esecutive; il tutto è finalizzato all’obiettivo di una maggiore efficienza pubblica”5. L’interazione tra livelli di governo comporta una collaborazione continua tra gli stessi e spesso si traduce nella esistenza di procedimenti formalizzati e nella istituzione di appositi organismi. Secondo alcuni6 l’operare di questo sistema (denominato Politikverflechtung ovvero intreccio politico) ha portato a una centralizzazione surrettizia delle attribuzioni, limitando di fatto l’autonomia decisionale dei Länder, generando elementi di complessità e poca trasparenza dei processi decisionali. D’altra parte, si sarebbe così evitato il passaggio definitivo di competenze per interi settori di attività, al livello di governo superiore. Altri autori7 mettono di contro in luce la flessibilità del sistema tedesco, che si è saputo adattare nel tempo non cedendo alle sollecitazioni emerse nel corso della sua storia di un diverso modello di federalismo (di tipo concorrenziale se non “duale”) ovvero di una maggiore centralizzazione. La legge fondamentale tedesca riconosce due livelli di governo di pari dignità: il Bund e i Länder. I 16 Länder o più precisamente i 13 Länder e le 3 città – Stato (Brema, Berlino e Amburgo)8 hanno una propria costituzione che prevede un Parlamento e un governo autonomo. Al livello centrale il Parlamento federale è suddiviso in due Camere, il Bundestag elettivo e il Bundesrat dove siedono rappresentanti nominati dagli Stati. Il Bundestag (Camera federale) è il supremo organo legislativo dello Stato federale; i deputati che lo compongono (662) sono eletti per quattro anni a suffragio universale diretto e, oltre ad esercitare il potere legislativo, eleggono il Presidente federale (che è a capo dello Stato) e il Cancelliere federale (capo del governo). L’Istituto del Cancellierato è tipico delle democrazie tedesche e rappresenta una modalità peculiare di regolamentazione dei rapporti tra Parlamento e Governo. Il Cancelliere è eletto dal Bundestag a maggioranza assoluta su proposta del Presidente federale. Tale potere di proposta ha un rilievo quasi esclusivamente simbolico essendo il Presidente tenuto a scegliere il leader del partito vincitore delle elezioni. Il Cancelliere è una figura “forte” che ha facoltà di scegliere e revocare i ministri. La notevole stabilità nei Governi della Repubblica tedesca sono la risultante, oltre che di una chiara divisone tra maggioranza e opposizione, sia del meccanismo “di sfiducia costruttiva”, in forza del quale il Bundestag può obbligare alle dimissioni il Cancelliere solo nel momento in cui si riesce a formare una nuova maggioranza e ad eleggere un nuovo Cancelliere, sia del sistema elettorale proporzionale con F. Pica D.Fausto, Teoria e fatti del federalismo fiscale, Il Mulino, 2000, p. 160 A. Fossati E.W.Tamarindo, Il federalismo fiscale in Germania in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, LIX, 4, I, 2000, p. 561 7 G. Stornaiuolo, La struttura federale della Repubblica tedesca e l’evoluzione del sistema della finanza pubblica, p. 157 e ss. 8 Dei 16 Länder, 11 sono quelli istituiti all’indomani della seconda guerra mondiale (Berlino, Amburgo, Brema, Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Nord Renania-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein ) e 5 sono quelli annessi a seguito della riunificazione (Brandeburgo Magdeburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia) 5 6 sbarramento al 5%, che concorre ad arginare fenomeni di polverizzazione nella rappresentanza parlamentare. Il governo locale si articola sostanzialmente su due livelli: i c.a. 15.000 comuni (Gemeinden) e i 329 circondari (Kreise). I due livelli agiscono sulla base del principio di sussidiarietà, che vede in prima battuta il comune responsabile dell’amministrazione delle questioni locali e l’intervento del circondario solo laddove il comune non fosse in grado di realizzare efficacemente gli obiettivi prefissati. Le città più grandi (oltre i 100.000 abitanti) non sono inserite in un circondario, sono le c.d. Kreisfreiestädte (letteralmente: libere dal circondario) e assommano i due livelli di governo. I comuni più piccoli possono, invece, per espressa previsione costituzionale, associarsi (Gemeindeverbände) per rafforzare le loro potenzialità amministrative. L’organizzazione federale tedesca è molto varia dal punto di vista dimensionale: si passa, infatti, dal Land più piccolo di c.a. 1 milione di abitanti (Saarland) a quello più grande di c.a. 18 milioni (Renania – Vestphalia). L’attuale definizione territoriale dei Länder non rispecchia sempre gli antichi confini ma risente delle vicende dell’occupazione post-bellica. Tale situazione ha dato origine ad una serie di problemi, non ultimi quelli di tipo finanziario e a tentativi di fusione fino ad oggi falliti. 1.2. LA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE Il primo comma dell’articolo 70 della legge fondamentale pone una presunzione generale (e una disposizione residuale) di competenza legislativa in capo ai Länder, stabilendo che essi hanno “diritto di legiferare nella misura in cui la legge fondamentale non riservi al Bund le competenze legislative”. Come già osservato, si è nel concreto invece assistito a un processo di esautoramento dei poteri legislativi dei Länder. Ma è la stessa legge fondamentale che, nel suddividere le competenze normative del Bund nelle tre forme di legislazione federale (esclusiva, concorrente e quadro), ha fornito le basi per una supremazia legislativa della federazione. Una prima ampia elencazione di materie9 è contenuta nell’articolo 73 della legge fondamentale, per la quale il Bund ha competenza legislativa esclusiva; in tali L’art. 73 elenca un ampio ventaglio di materie nelle quali la Federazione esercita la competenza legislativa esclusiva: 1. gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile; 2. la cittadinanza federale; 3. la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione; 4. il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo; 5. l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la polizia delle dogane e dei confini; 6. il trasporto aereo; 9 ambiti i Länder hanno il potere di legiferare solo se espressamente autorizzati da una legge federale. Ma il vero “grimaldello”, che ha consentito al Bund di appropriarsi quasi per intero della funzione legislativa, è rappresentato dalle disposizioni in materia di legislazione concorrente (articoli 72, 74 e 75 della legge fondamentale). In settori di centrale rilievo per un Ordinamento giuridico (quali, fra gli altri, il diritto civile e il diritto penale10 ), i Länder hanno il potere di legiferare solo quando e 6a. i trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà della Federazione (ferrovie della Federazione), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie federali, come pure le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione; 7. le poste e le telecomunicazioni; 8. lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dalla Federazione; 9. la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori; 10. la collaborazione della Federazione e dei Länder nelle questioni relative: a) alla polizia criminale; b) alla difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico, e della stabilità e della sicurezza della Federazione o di un Land; c) alla difesa contro iniziative nel territorio della Federazione, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino interessi internazionali della Repubblica federale di Germania, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale; 11. la statistica per scopi federali. 10 La competenza legislativa concorrente della federazione riguarda le seguenti materie (art.74 L.F.): 1. il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale; 2. lo stato civile; 3. il diritto di riunione e di associazione; 4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri; 4a. la disciplina in materia di armi ed esplosivi; 5. (abrogato) 6. i problemi relativi ai profughi e agli espulsi; 7. l'assistenza pubblica; 8. (abrogato) 9. i danni di guerra e il risarcimento; 10. l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra; 10a. le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia; 11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato); 11a. la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, la costruzione e la gestione di impianti ed enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono dalla produzione dell'energia atomica o dalle radiazioni ionizzanti ed il trattamento di materiali radioattivi; 12. il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione; 13. la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica; 14. la legislazione relativa all'espropriazione nel caso riguardi le materie indicate negli articoli 73 e 74; 15. il trasferimento delle proprietà terriere, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva; 16. la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico; 17. la promozione della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste; nella misura in cui la Federazione non eserciti la propria competenza. I presupposti per l’intervento legislativo del Bund sono indicati nell’articolo 72 e consistono nella necessità di realizzare “equivalenti condizioni di vita nel territorio federale” e di tutelare “l’unità giuridica ed economica” nell’interesse dello Stato. Queste stesse condizioni vanno osservate nel caso in cui la Federazione voglia emanare disposizioni quadro. L’articolo 75 della legge fondamentale elenca11, infatti, le materie nelle quali il Bund può dettare disposizioni di carattere generale che obbligano poi il Land alla connessa normativa di attuazione entro termini fissati dalla legge. Nel 1994 al fine di salvaguardare le competenze legislative dei Länder da indebite ingerenze della legislazione federale si è modificato l’articolo 75 per stabilire il principio che le disposizioni quadro possono contenere norme di dettaglio o di diretta applicazione solo in casi eccezionali. Allo stato, l’autonomia legislativa dei Länder si esplica soprattutto nei settori dell’ambiente, dell’educazione, del diritto comunale e della cultura. A questo proposito si è parlato della “sovranità culturale” dei Länder. Tale essendo il quadro dei poteri e dei limiti alla competenza legislativa dei Länder, diviene cruciale l’influenza dagli stessi esercitata, attraverso il Bundesrat, sulla legislazione federale sia sotto forma di iniziativa, sia per il profilo della partecipazione 18. i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi di insediamento; 19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni; 19a. la sicurezza economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere; 20. la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali; 21. la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune; 22. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'istituzione e la decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli; 23. le linee ferroviarie, che non sono ferrovie della Federazione, ad eccezione delle ferrovie di montagna; 24. lo smaltimento dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta al rumore; 25. la responsabilità dello Stato; 26. la fecondazione artificiale negli esseri umani, l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici. L’articolo 74 stabilisce, inoltre, che la competenze legislativa concorrente si estende alle retribuzioni e al trattamento previdenziale degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di servizio e di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva della Federazione a norma dell’articolo 73, punto 8. 11 L’art.75 delle L.F. elenca le seguenti materie: 1. lo stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, salvo quanto disposto dall'articolo 74a; 1a. i principi generali dell’insegnamento superiore; 2. la disciplina giuridica generale della stampa; 3. la caccia, la protezione della natura e la tutela del paesaggio; 4. la ripartizione delle terre, la gestione del territorio ed il regime delle acque; 5. la dichiarazione di domicilio ed i documenti di identità; 6. la tutela dei beni culturali tedeschi dall'esportazione all'estero. al processo decisionale. L’articolo 50 prevede, infatti, che attraverso il Bundesrat i Länder collaborino alla legislazione e all’amministrazione della Federazione e agli affari dell’Unione europea. A seconda delle materie la Camera Alta ha un ruolo più o meno decisivo. In particolare, la legge fondamentale richiede l’assenso della maggioranza assoluta dei membri del Bundesrat quando vengono toccati interessi dei Länder12. Negli altri casi il Bundesrat ha solo un potere di veto sospensivo superabile con una votazione analoga del Bundestag. In coerenza con il sistema cooperativo tedesco, che ricerca sempre soluzioni negoziate, in caso di disaccordo tra i due rami del Parlamento, è istituzionalizzata una particolare procedura e la costituzione di una commissione di intermediazione composta da membri del Bundestag e del Bundesrat. 1.3. LA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE “In campo amministrativo, la previsione costituzionale di una competenza generale a favore dei Länder corrisponde sul piano pratico ad una effettiva preminenza statale come contrappeso alla concentrazione di fatto della potestà legislativa nelle mani del Bund”13. In particolare, l’articolo 83 pone una importante riserva a favore dei Länder in quanto li abilita espressamente all’attuazione delle leggi emanate dal Bund. E’ viceversa da considerarsi implicita la capacità di dare applicazione agli atti di provenienza dello stesso Land14. Nel dare esecuzione alle leggi federali “a titolo di competenza propria” (articolo 84) il Land, se non diversamente stabilito, disciplina la relativa organizzazione degli uffici e il procedimento amministrativo. A tale proposito la Federazione esercita un mero controllo di legittimità (articolo 84, comma 3) sull’esecuzione delle leggi federali che può sfociare in una pronuncia sulla “violazione del diritto” da parte del Land avverso il quale è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale costituzionale federale. La vigilanza del Bund non può andare oltre l’aspetto della conformità della legge all’agire amministrativo per non ledere la sovranità del Land. Diversi sono i casi in cui, in determinate materie indicate dalla legge fondamentale, il Land agisce su incarico (delega) della Federazione. Si tratta, ad esempio, dell’attuazione delle leggi riguardanti la difesa nazionale (articolo 87b, comma 2), la produzione e l’uso di energia nucleare (articolo 87c), le autostrade e strade nazionali (articolo 90, comma 2), i tributi spettanti in tutto o in parte alla 12 Nei seguenti casi le leggi possono essere varate solo se si verifica l’assenso della maggioranza assoluta del Bundesrat: a) leggi che possono influenzare le finanze dei Länder; b) leggi che riguardano la sovranità amministrativa dei Länder, l’autonomia della loro amministrazione; c) leggi che riguardano i compiti comuni; d) leggi varate in uno stato di emergenza legislativa; e) leggi sulla procedura relativa alla modifica della consistenza territoriale dei Länder 13 L. Mezzetti, Il sistema federale tedesco in Regionalismo, Federalismo, Devolution competenze e diritti. Confronti europei (Spagna, Germania, Regno Unito) a cura di Silvio Gambino – Giuffrè, Milano, 2003, p. 185 14 A. Alacri, Federalismo fiscale e omogeneità di trattamento da “Quaderni del Dipartimento di diritto pubblicoUniversità di Pisa”, G.Giappichelli, Torino, 1996, p. 61 Federazione (articolo 108, comma 3), le prestazioni pecuniarie erogate dai Länder (Geldleistungsgesetze) ma finanziate almeno per la metà dal Bund (articolo 104a, comma 3). Sono tutte ipotesi nelle quali il Bund, anche se delega per l’esecuzione l’amministrazione regionale, conserva il potere di emanare istruzioni e di controllare l’azione amministrativa sotto il profilo, oltre che della legittimità, anche del merito. Il Bund esercita le proprie competenze amministrative nelle materie indicate dalla legge fondamentale e dispone a tal fine di un’amministrazione (diretta o indiretta), esercitata tramite enti di diritto pubblico (articolo 87). L’apparato amministrativo del Bund preposto a questi settori (amministrazione federale delle ferrovie, delle poste, delle finanze federali, delle poste federali, dell’esercito...) è piuttosto snello. E’ da notare che in queste materie, il potere amministrativo dei Länder è del tutto escluso. Relativamente all’autonomia amministrativa degli enti locali, i comuni e le loro eventuali forme associative, la legge fondamentale detta disposizioni ad hoc atte a garantirla. Ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione, ai Gemeinde spetta il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, gli affari della comunità locale nell’ambito delle leggi. L’autonomia amministrativa riconosciuta ai comuni dalla legge fondamentale riflette la lunga tradizione in questo senso dello Stato tedesco. Nelle costituzioni dei vari Länder sono indicate le materie di stretta pertinenza locale; esse comprendono, in genere, il rifornimento dell’acqua, dell’energia, del gas, la gestione dei rifiuti e del sistema fognario, il traffico urbano, la costruzione e il mantenimento delle strade locali ecc. In ultimo si deve accennare ai c.d. compiti comuni al Bund e ai Länder, che la riforma della Costituzione finanziaria del 1969 ha introdotto, fornendo un ulteriore strumento alla Politikverflechtung (intreccio politico). Tale fenomeno, riguardato con diversa chiave di lettura, può considerarsi come una tappa sul sentiero della istituzionalizzazione di forme di cooperazione tra i due livelli di governo esistenti. L’articolo 91a stabilisce, infatti, che nelle materie dell’insegnamento superiore, del miglioramento della struttura economica regionale e della struttura agraria e costiera, il Bund possa collaborare con il Land nell’assolvimento dei relativi compiti. Condizione normativa per l’intervento della Federazione è il rilievo dei compiti da assolvere per la generalità dei cittadini e l’utilità per il miglioramento delle condizioni sociali. Le materie che possono ricadere nei “compiti comuni” sono in linea di principio di competenza dei Länder e, pertanto, i critici del federalismo cooperativo, vedono nella nuova disciplina una minaccia all’autonomia dei Länder. Inoltre, l’articolo 91a, codificando le fattispecie determinanti l’inserimento di un progetto nella sfera dei compiti comuni, ha gettato le basi per la costituzione di forme di “amministrazione mista” tra Bund e Länder, soprattutto per ciò che attiene alla pianificazione e al finanziamento. Il citato articolo contiene poi l’indicazione dell’onere massimo o minimo, a seconda dei casi, che deve ricadere sulla Federazione15. Nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione, che hanno un rilievo sovraregionale, l’articolo 91b ha consentito a Bund e Länder di collaborare sulla base di “accordi per la programmazione”, slegati da rigide procedure codificate. Alla base di questa disposizione v’è il desiderio di istituzionalizzare gli accordi di cooperazione in queste materie, lasciando però gli enti liberi di scegliere le forme e le modalità di finanziamento dei progetti. In generale è fuori di dubbio che le disposizioni in materia di compiti comuni spostino il baricentro dell’ordinamento federale verso il centro, rendendo più difficile l’individuazione delle responsabilità. 1.4. LA COSTITUZIONE FINANZIARIA In un ordinamento federale è fondamentale che i due livelli statali (la Federazione e i suoi membri) abbiano sufficienti mezzi economici per realizzare le funzioni loro attribuite. In altre parole vi deve essere corrispondenza tra sistema di competenze e sistema di relazioni finanziarie16. Secondo alcuni17 nel corso della storia della Repubblica federale tedesca si è andata perdendo quella che viene considerata tra le basi legittimanti del federalismo, ovvero una certa competizione tra i Länder e tra questi e il Bund. Tale evoluzione si riverbera sull’Ordinamento finanziario che tende ormai a privilegiare la solidarietà rispetto alla concorrenza. Il termine Costituzione finanziaria è patrimonio del diritto costituzionale tedesco dal 1949, ma non compare nella legge fondamentale sebbene venga dedicato un intero titolo (il decimo) alla “materia finanziaria”. Nella definizione di Klein18 per Costituzione finanziaria si deve intendere “l’ordinamento fondamentale dell’autorità finanziaria dello Stato disciplinato nella legge fondamentale – esercitata attraverso i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario – nonché la sua suddivisione federale e le sue garanzie comunali così come il sistema tributario”. In effetti, negli articoli da 104 a 115 del titolo X del Grundgesetz (che non esauriscono peraltro tutte le disposizioni in materia finanziaria contenute nella legge fondamentale) si spazia dalla potestà impositiva al riparto del gettito tributario, dalla legislazione finanziaria all’amministrazione fiscale, dalla perequazione orizzontale e verticale fino a comprendere disposizioni in materia di bilancio e debito pubblico. 15 In particolare è stabilito che nel caso di ampliamento e costruzione di istituti di insegnamento superiore (e cliniche universitarie) e di miglioramento della struttura economica regionale il Bund sopporti massimo il 50% della spesa, mentre per i progetti di miglioramento della struttura agraria e costiera il contributo deve essere almeno del 50% 16 L. Merzetti, op. cit. p. 187 17 U. Margedant, Projek Föderalismusreform, Grundzüge der Finanzordnung der Bundesrepublik Deutschland, Sankt Augustin, Oktober 2001, p. 6 18 F. Klein, Il Bund e i Länder secondo la Costituzione finanziaria posta dalla legge fondamentale, in “Amministrazione”, n. 1/1996, p 53 La c.d. Costituzione finanziaria è stata emendata molte volte (c.a. 20) nella storia della RFT e ha dato origine a sentenze molto discusse del Tribunale costituzionale federale. Inevitabilmente sulle relazioni finanziarie tra livelli di governo si scaricano tutte le tensioni connaturate agli ordinamenti federali perennemente sospesi tra autonomia e solidarietà. L’ultima grande modifica ai citati articoli della legge fondamentale risale al 1969; a seguito della stessa le più importanti imposte del sistema fiscale sono diventate “comuni” (il loro gettito cioè viene condiviso dai diversi livelli di governo, secondo quote prestabilite). Nello stesso tempo le modifiche apportate alla legge fondamentale in materia di perequazione hanno introdotto un elevato grado di sostegno ai Länder finanziariamente deboli, al fine di realizzare quell’uniformità di condizioni di vita in tutto il territorio federale che costituisce un valore guida anche e specialmente nella materia finanziaria. Da ultimo, va sottolineato il fatto che le disposizioni di carattere fiscale, inserite nel Titolo X, si riferiscono solo ai tributi e non ad altri tipi di entrate a carattere contributivo (canoni di concessione, contributi d’uso ecc.) 1.4.1. IL PRINCIPIO DI CONNESSIONE (ARTICOLO 104A) Secondo l’articolo 104a, comma 1 della legge fondamentale il Bund e i Länder sopportano separatamente le spese derivanti dai compiti loro attribuiti, sempre che la Costituzione non disponga diversamente. Si tratta del c.d. principio di connessione ossia del necessario collegamento tra attribuzioni amministrative e oneri finanziari. Con la riforma del 1969, infatti, è stato definitivamente chiarito19 che il finanziamento di un’attività pubblica è posto a carico dell’ente che ne ha la responsabilità amministrativa, non rilevando il soggetto che ha emanato la legge che disciplina l’attività stessa. Pertanto, l’espressione “compiti” contenuta nell’articolo 104a della legge fondamentale va intesa nel senso di “compiti amministrativi” e comporta, avendo riguardo alla distribuzione dei poteri stabilita nella Costituzione, che il Land debba sostenere i costi ogni qual volta dia esecuzione alle leggi federali ai sensi dell’articolo 83. Il principio di stretta separazione delle responsabilità finanziarie tra Bund e Länder risulta temperato da una serie di eccezioni coerenti con il modello federale cooperativo e comportanti in alcuni casi forme di co-finanziamento. Si tratta tra le altre delle disposizioni contenute nello stesso articolo 104a (commi da 2 a 4) nonché di quelle previste in materia di sicurezza sociale o dettate per i compiti comuni. Nell’articolo 104a, comma 2 si fa riferimento al caso in cui lo svolgimento delle attività federali venga delegato dal Bund ai Länder. In queste ipotesi nelle quali il Land agisce “su incarico” del Bund, quest’ultimo deve sopportare le spese. Ciò non implica che il Land possa scaricare sulla Federazione anche i costi del proprio apparato amministrativo (ad esempio i costi del personale). A tale proposito sovviene 19 F. Klein, op. cit., p. 59 il comma 5 che pone a carico dei Länder (e del Bund) le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità. Per l’amministrazione su delega, che riveste nella prassi una notevole importanza20, le autorità federali conservano i poteri di direzione e controllo già evidenziati. Il terzo comma dell’articolo 104a stabilisce che “le leggi federali che prevedono delle spese (che devono essere eseguite dai Länder) possono disporre che le stesse siano sopportate in tutto o in parte dal Bund. Se la legge dispone che il Bund sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita su delega del Bund. Se la legge dispone che i Länder sopportino un quarto o più della spesa la legge deve essere approvata anche dal Bundesrat.”. Nella maggior parte si tratta di leggi di spesa che riguardano l’erogazione di contributi a privati (Geldleistungsgesetze) per scopi sociali (ad esempio l’edilizia pubblica). La Costituzione per tali tipi di erogazioni non ha voluto rigidamente predeterminare le rispettive quote di finanziamento per Bund e Länder. La Federazione, inoltre, può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti dei Länder e dei comuni necessari ad impedire una turbativa dell’equilibrio economico generale, per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale o per promuovere un’espansione economica. Queste assegnazioni federali per la realizzazione di obiettivi regionali specifici, che consistono in fondi a destinazione vincolata, dovrebbero rimanere casi isolati e temporanei, atti a superare difficoltà economiche che i Länder con le loro sole forze non riescono a fronteggiare. In altre parole andrebbe mantenuta al riguardo la responsabilità politica dei Länder. Altre deroghe al principio della connessione sono stabilite, rispettivamente, dall’articolo 120, comma 1, che imputa al Bund gli oneri e i contributi delle assicurazioni sociali (compresi i sussidi di disoccupazione), e dagli articoli 91a e 91b dove, come già detto, si prevede un co-finanziamento del Bund e dei Länder per i c.d. compiti comuni. tab. 1 - Quadro dei co-finanziamenti Bund - Länder (miliardi di euro) Spesi Stanziati 2003 2004 1 Compiti comuni (91a) 2,8 2,5 di cui: - Istituti di insegnamento superiore 1,1 0,9 - Struttura economica regionale 0,9 0,9 - Struttura agraria e protezione coste 0,8 0,7 2 Accordi per la promozione dell’istruzione (91b) 0,1 0,1 3 Accordi per lo sviluppo della ricerca scientifica (91b) 3,3 3,4 4 Leggi che accordano contributi (104a co.3) 8,5 8,3 di cui: 20 Comprende tra l’altro la protezione civile, il traffico aereo, l’amministrazione delle autostrade e strade federali - Edilizia - Educazione - Manutenzione - Altro 5 Aiuti finanziari (104a co.4) di cui: - Edilizia sociale - Istituti di cura - Sviluppo edilizia cittadina - Altro Fonte: Bundesministerium der Finanzen 6/2003 2,7 3,3 0,3 2,2 2,6 2,7 3,1 0,2 2,2 2,8 0,6 0 0,4 3,5 0,5 0,2 0,5 3,8 La tabella 1 fornisce un quadro dell’entità dei progetti suscettibili di cofinanziamento da parte del Bund e dei Länder per il 2003 e per il 2004. Come si può notare nel 2003 sono stati spesi c.a. 6,2 miliardi di euro per finanziare i compiti comuni, soprattutto nei settori della ricerca scientifica. 1.4.2. LA POTESTÀ IMPOSITIVA E BREVI CENNI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TRIBUTI La distribuzione delle competenze in materia tributaria tra i diversi livelli di governo stabilita dalla Costituzione economica segue la sistematica generale del Grundgesetz che distingue tra potestà legislativa e potestà amministrativa. L’articolo 105 regola la competenza legislativa, mentre l’articolo 108 (rubricato “amministrazione finanziaria”) ripartisce le funzioni amministrative tra Bund e Länder nella gestione dei tributi. In effetti, accanto alla potestà impositiva (Gesetzgebungshoheit) e all’amministrazione dei tributi (procedure di accertamento e riscossione) viene individuata una “competenza sui proventi” (Ertragshoheit), una sorta di diritto alla percezione del gettito che costituisce secondo alcuni21 un aspetto della generale competenza amministrativa che segue regole proprie. E’ stato notato come la stessa traduzione della parola Ertragskompetenz risulti difficile, sulla base delle categorie dell’Ordinamento italiano, vertendo sulla “pura e semplice capacità di appropriarsi del ricavato di un’imposta”22. Inoltre, il diritto di vedersi attribuiti i proventi delle imposte sorge in capo all’ente sia con riferimento ai c.d. tributi propri, di cui si dirà meglio in seguito, sia con riguardo alle c.d. imposte comuni i cui proventi vengono ripartiti tra il Bund e i Länder, secondo quote rigidamente stabilite nella legge fondamentale. Venendo alla potestà impositiva, occorre preliminarmente osservare come, alla luce delle disposizioni del Grundgesetz, emerga un’ancor più marcata preferenza per la competenza legislativa del Bund rispetto ai Länder di quanto non risulti dalle norme disciplinanti in generale tale potestà (articolo 70 e ss.). 21 22 F. Klein, op. cit., p. 68 A. Alacri, op. cit. p. 122 Nell’equilibrio che ricercano tutti gli Stati federali tra pluralità e unità, si è decisamente privilegiata quest’ultima in materia tributaria, riducendo se non azzerando la possibile competizione tra i Länder. Il risultato, espressamente manifestato dalle disposizioni del Grundgesetz, è di una legislazione fiscale uniforme su tutto il territorio nazionale. L’articolo 105, nel dettare le disposizioni speciali che regolano la potestà impositiva, fa riferimento alla competenza legislativa esclusiva e a quella concorrente. In particolare, secondo l’articolo 105, comma 1, il Bund ha la competenza legislativa esclusiva sui dazi doganali e sui monopoli fiscali. Sul piano pratico la produzione normativa del Bund in queste materie è fortemente limitata, dati i vincoli che derivano alla legislazione federale in virtù dell’appartenenza all’Unione europea. A determinare la massiccia invasione della normativa federale è piuttosto l’utilizzo da parte del Bund della competenza concorrente. Al riguardo i presupposti richiesti dal secondo comma dell’articolo 105, per la regolazione e l’introduzione di nuovi tributi da parte della Federazione, sono: la spettanza del relativo gettito, in tutto o in parte, al Bund o il ricorso dei requisiti previsti dall’articolo 72, comma 2; ovvero, la necessità di realizzare equivalenti condizioni di vita in tutto il territorio o preservare l’unità giuridica ed economica nell’interesse dello Stato. I confini posti alla legislazione federale sono formulati in maniera così ampia da far sì che tutte le imposte importanti ricadano nell’ambito di competenza del Bund. Basti pensare che, anche nel caso in cui il gettito di un’imposta sia di pertinenza esclusiva dei Länder, ove il Bund ravvisi la necessità di una legislazione uniforme (condivisione questa difficilmente sindacabile da parte del giudice costituzionale) è abilitato ad appropriarsi della relativa competenza legislativa. Il Bund, come è stato osservato23, può colpire qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, non potendo rappresentare l’elencazione contenuta nel successivo articolo 106 (a proposito della ripartizione del gettito) un limite al suo Steuererfindungsrecht (letteralmente diritto di inventare imposte). Ciò che residua in capo ai Länder ai sensi del comma 3 dell’articolo 105 è la disciplina delle imposte locali di consumo e di lusso, “finchè e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale”. Il Tribunale costituzionale federale, con una interpretazione restrittiva24, ha ricondotto il concetto di gleichartigkeit (analogia), usato dal Grundgesetz, al divieto per il Land di colpire (dal 1° gennaio 1970, anno di entrata in vigore delle modifiche costituzionali) manifestazioni di capacità contributive identiche negli elementi essenziali a quelle già prese in considerazione dalla legislazione federale. Un limite “si configura pertanto nei confronti dei tributi che incidano sullo stesso oggetto (Steuergestand), nella stessa misura (Besteuerungsmaßstab) e che presentino oltretutto identità di fonte, patrimonio o reddito che sia”25. In pratica il Bund ha, in nome del principio di uniformità, regolato anche le imposte locali sui R. Wendt, Finanzhoheit und Finanzausgleich, in “Handbuch des Staatsrecht”, Heidelberg 1990, p. 1039 BverfGe, n. 65, p. 325 25 Alacri, p. 124 23 24 consumi (comprese ad esempio le tasse di circolazione delle autovetture), lasciando ai Länder l’emanazione di disposizioni tributarie solo in materia di: caccia, pesca, cani, imballaggi, bevande, seconde case. L’unico strumento a portata dei Länder per influire sulla politica fiscale della Federazione è costituito dall’aggravio procedimentale previsto dall’ultimo comma dell’articolo 105, che richiede il necessario assenso del Bundesrat per le leggi federali su imposte “i cui proventi spettino in tutto o in parte ai Länder o ai comuni (o ai consorzi dei comuni)”. Si rammenta però come, da una parte, la Camera Alta sia espressione dei governi dei Länder e non dei rispettivi Parlamenti nazionali e, dall’altra, essa abbia solo un generale potere di veto. Non sono infrequenti i casi in cui il governo federale ricerchi il consenso (voto) di singoli Länder in materia tributaria (ma non solo) in cambio dell’approvazione di altri progetti che possono interessare i Länder stessi. Nel sistema tedesco il desiderio di mantenere un livello uniforme di prestazioni pubbliche, quindi anche indirettamente della pressione fiscale, ha indubbiamente sacrificato un’autonoma conduzione di politica tributaria da parte dei Länder. Viene quindi azzerata la possibilità di innescare meccanismi competitivi tra gli Stati basati sulle rispettive discipline fiscali. Qualche elemento in questo senso è rinvenibile nella regolamentazione delle entrate comunali. E’ infatti lo stesso Grundgesetz agli articoli 28, comma 2 e 106, comma 6, a garantire il diritto di fissare le aliquote per l’imposta sulle attività produttive (Gewerbesteuer) e per le imposte reali (Realsteuer). L’articolo 28, comma 2, della legge fondamentale lega espressamente l’autonomia amministrativa con la responsabilità finanziaria, possibile solo laddove vengano fornite adeguate risorse economiche per l’espletamento delle proprie funzioni. Un breve cenno può dedicarsi all’articolarsi delle competenze amministrative in materia tributaria, che in realtà meriterebbe un ben diverso approfondimento. La disciplina posta con l’articolo108 della legge fondamentale dà vita a un sistema molto decentrato dal punto di vista amministrativo, che compensa in qualche modo il monopolio del Bund per ciò che riguarda la legislazione. Tramite uffici finanziari federali il Bund, amministra, infatti, solo i monopoli fiscali, i dazi e le imposte sui consumi (compresa l’IVA) e i tributi dell’Unione europea. I restanti tributi vengono amministrati da uffici federali dei Länder i quali ai sensi del comma 3 dell’articolo 105 gestiscono, su delega del Bund, anche le imposte di spettanza intera o per quota parte alla Federazione. Il Bund disciplina con legge anche il procedimento che gli uffici finanziari devono osservare. La legge federale può poi disporre, ex comma 4 dell’articolo 105, una collaborazione tra uffici finanziari del Bund e dei Länder per l’amministrazione delle imposte. Si conferma dunque anche in questo ambito il carattere cooperativo del federalismo tedesco, accompagnato dal suo tratto tipicamente esecutivo. Da una parte, infatti, le decisioni sulla gestione della politica tributaria, pur accentrate nel Bund, vengono prese con l’assenso del Bundesrat, dall’altra viene affidata praticamente in toto ai Länder l’attività di accertamento e riscossione dei tributi, fatta salva però la possibilità di instaurare collegamenti e collaborazioni tra i diversi uffici finanziari (federali e non). 1.4.3. IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO: ARTICOLI 106 E 107 La Costituzione finanziaria dedica gli articoli 106 e 107 alle disposizioni che regolano la distribuzione del gettito tra i vari livelli di governo e alla perequazione finanziaria. Si tratta di una disciplina minuziosa e complessa, che ha dato origine a numerose sentenze del Tribunale costituzionale federale chiamato negli anni a verificare la legittimità costituzionale della legislazione federale di attuazione. La stessa Corte ha chiarito che alla base della ripartizione del gettito tra gli enti e della perequazione sta l’idea che la Federazione e i Länder debbano godere di una dotazione finanziaria che consenta loro di assolvere efficacemente i propri compiti costituzionali: solo in tal modo, infatti, la autonoma natura statuale di Bund e Länder può divenire effettiva, e rendere concreto il dispiegarsi del principio di autosufficienza e di responsabilità di entrambi i livelli nell’assolvimento dei rispettivi compiti26. Il sistema delineato dalla legge fondamentale costituisce applicazione di due diversi modi di distribuzione delle fonti tributarie: il Trennsystem (sistema della separazione) e il Verbundsystem (sistema della partecipazione al gettito). Per i tributi espressamente menzionati nei commi 1 e 2 dell’articolo 106, si applica il principio della separazione, nel senso che ogni livello di governo ha diritto a percepire per intero il gettito del tributo riscosso nel suo territorio. Sebbene si utilizzi in questi casi il termine di tributi propri (rispettivamente del Bund e dei Länder) è evidente come ci si riferisca alla Ertragshoheit (ossia il diritto sul ricavato) e non alla potestà impositiva che rimane regolata dall’articolo 105. Dalla riforma finanziaria del 1969 a prevalere nel finanziamento è il Verbundsystem, ossia l’attribuzione per quota parte delle imposte comuni incassate collettivamente. E’ possibile a questo punto, seguendo il ragionamento del Tribunale costituzionale federale, individuare quattro fasi. Nella prima avviene la suddivisione verticale del gettito delle imposte comuni tra Bund, Länder e Gemeinde e si stabilisce il diritto alla percezione per intero dei tributi propri. Con la seconda si provvede alla divisione orizzontale dei proventi tributari tra i singoli Länder. La terza e la quarta fase operano in funzione correttiva dei risultati raggiunti dai Länder in termini di dotazioni finanziarie alla fine della fase uno e due. Le ultime due fasi hanno uno spiccato obiettivo perequativo, in quanto mirano a potenziare le risorse dei Länder finanziariamente deboli tramite trasferimenti interregionali (terza fase detta di perequazione orizzontale – Länderfinanzausgleich) e, in via subordinata, se le differenze di capacità finanziaria tra i Länder sono giudicate ancora eccessive, 26 BverfGe 72, pp 330 (383); 86, 148 (213, 264ss) con assegnazioni federali complementari (quarta fase di perequazione verticale o Bundesergänzungsweisungen). I primi due step vengono definiti di perequazione primaria, gli ultimi di perequazione secondaria. Come si vedrà, il sistema del Finanzausgleich è improntato ad un elevato grado di solidarietà non solo tra Bund e Länder ma anche tra i Länder stessi; siffatta caratterizzazione non ha mancato di sollevare discussioni e rivendicazioni da parte dei c.d. Länder pagatori, specie all’indomani della riunificazione. 1.4.4. RIPARTIZIONE VERTICALE DEI TRIBUTI (ARTICOLO 106, 1 A 7) COMMI DA Preliminarmente va rilevato come, osservando le risorse fiscali complessive della Germania, (tabella 2) sia riscontrabile una netta prevalenza delle imposte comuni rispetto ai tributi propri. In altre parole, sul totale delle entrate fiscali, il peso preponderante (quasi tre quarti) è costituito dal ricavo delle imposte comuni. Sono dunque pochi i tributi percepiti in esclusiva dal Bund, dai Länder e dai Comuni, in quanto il sistema della compartecipazione si applica ai tributi più importanti (imposta sul reddito delle persone fisiche, delle società e IVA). tab. 2 - Risorse fiscali complessive dei tre livelli di governo (ripartizione %) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tributi comuni 72,3 72,3 74,5 73,6 71,1 69,4 69,6 70,9 71,0 71,3 69,4 68,7 Tributi propri 26,4 26,6 24,5 25,3 28,0 29,8 29,6 28,4 28,3 28,0 29,9 30,6 di cui: Bund 14,1 14,4 12,5 13,4 16,5 17,2 17,0 15,7 15,9 16,2 17,8 18,9 Länder 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5 4,8 4,4 4,5 4,3 3,9 4,4 4,2 Comuni 7,9 7,8 7,4 7,3 7,0 7,8 8,2 8,2 8,1 7,8 7,7 7,6 Dazi 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Nel corso degli anni (si veda sempre la tabella 2) la percentuale di imposte comuni è rimasta più o meno costante (c.a. il 70 per cento) con una lieve flessione nell’ultimo triennio. La diminuzione delle entrate comuni è andata tra l’altro a beneficio del ricavo delle imposte proprie federali. E’ anche da notare come i tributi riscossi per intero dal Land siano percentualmente meno significativi rispetto a quelli del Bund e dei Comuni (per il 2002: 18,9% di tributi federali; 7,6% di tributi comunali e solo il 4,2% di tributi dei Länder). Per individuare le imposte che dal punto di vista qualitativo devono affluire direttamente alle casse dei vari enti occorre fare riferimento alle disposizioni del Grundgesetz. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 spetta al Bund il ricavo dei monopoli fiscali e dei dazi nonchè delle imposte: di consumo (in quanto non spettino ai Länder o ai comuni ai sensi dei commi successivi); sulla circolazione stradale delle merci e sui trasferimenti di capitale delle assicurazioni e dei titoli di credito; straordinarie sul patrimonio e di conguaglio, riscosse al fine di realizzare la compensazione degli oneri risultanti dalla guerra; supplementari all’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società. Queste categorie generali di imposte ricevono poi contenuto grazie alle singole leggi (ad esempio imposte di fabbricazione di determinati beni come tabacco, tè, oli minerali, acquavite, spumanti ecc., addizionali alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche). Guardando alle risorse fiscali del Governo federale (tabella 3) si nota come negli anni sia aumentato il gettito dei tributi propri (salito addirittura al 43% sul totale delle entrate di pertinenza del Bund nel 2002). Ciò è dovuto al massiccio intervento federale per la riunificazione che perdura ancora oggi, non essendo stati colmati i divari nello sviluppo economico delle diverse aree del paese. Ai Länder confluiscono, ex comma 2 dell’articolo 106, le entrate derivanti dalle imposte (ordinarie sul patrimonio e sulle successioni) nonché dalle tasse sulla circolazione degli autoveicoli e sui trasferimenti (in quanto non spettino in esclusiva al Bund o, congiuntamente al Bund e ai Länder), e dalle imposte sulla birra e sulle case da gioco. tab. 3 - Risorse fiscali del governo federale 1991 1992 1993 Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) Entrate da tributi 47.869,1 29,5 53.733,4 29,8 47.937,5 propri Entrate da tributi 114.620,8 70,5 126.698,5 70,2 134.074,0 comuni 162.489,9 100 180.431,9 100 182.011,5 Totale entrate 1995 1996 1997 Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) Entrate da tributi 68.546,9 36,6 70.489,5 40,7 69.159,6 propri Entrate da tributi 118.622,6 63,4 102.534,1 59,3 100.068,7 comuni 187.169,5 100 173.023,6 100 169.228,3 Totale entrate 1994 % Euro (mil.) % 26,3 53.934,1 27,8 73,7 139.794,1 72,2 100 193.728,2 100 1998 % Euro (mil.) % 40,9 66.730,2 38,2 59,1 107.868,1 61,8 100 174.598,3 100 1999 2000 2001 2002 Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Entrate da tributi 72.235,0 37,5 75.503,6 38,0 79.276,7 40,9 83.493,7 43,5 propri Entrate da tributi 120.212,3 62,5 123.286,8 62,0 114.489,8 59,1 108.556,8 56,5 comuni 192.447,3 100 198.790,4 100 193.766,5 100 192.050,5 100 Totale entrate E’ immediata l’osservazione del collegamento con il territorio di queste imposte. Ciò che va comunque tenuto a mente è che l’attribuzione del gettito è cosa ben diversa dalla potestà impositiva, che come detto è in prevalenza nelle mani del Bund. Anche in questo caso la tabella 4 dimostra lo scarso peso dei tributi dei Länder rispetto al totale delle loro entrate (solo al 10% nel 2002, rimasto più o meno costante nel corso degli anni). Anche i comuni sono menzionati dall’articolo 106, comma 6, che attribuisce loro il gettito delle imposte reali (Grundsteuer) e sulle attività produttive (Gewerbesteuer) e di quelle locali sui consumi e sui beni di lusso. Nella pratica le prime due imposte sono le più importanti; per la Gewerbesteuer sussiste la possibilità di una partecipazione al gettito da parte del Bund e dei Länder. tab. 4 - Risorse fiscali dei Länder 1991 1992 Euro (mil.) % Euro (mil.) Entrate da tributi 14.885,5 12,8 16.853,5 propri Entrate da tributi 101.563,6 87,2 111.643,0 comuni 116.449,1 100 128.496,5 Totale entrate 1995 1996 Euro (mil.) % Euro (mil.) Entrate da tributi 18.714,1 11,7 19.705,2 propri Entrate da tributi 141.451,1 88,3 148.109,6 comuni 160.165,2 100 167.814,8 Totale entrate 1993 1994 % Euro (mil.) % Euro (mil.) % 13,1 17.751,9 13,3 18.688,2 13,6 86,9 115.386,9 86,7 118.947,8 86,4 100 133.138,8 100 137.636,0 100 1997 1998 % Euro (mil.) % Euro (mil.) % 11,7 17.732,6 10,6 19.071,2 10,8 88,3 149.988,1 89,4 156.880,9 89,2 100 167.720,7 100 175.952,1 100 1999 2000 2001 2002 Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Entrate da tributi 19.563,7 10,6 18.443,5 9,7 19.628,2 11,0 18.575,9 10,4 propri Entrate da tributi 164.439,4 89,4 171.049,2 90,3 159.008,3 89,0 159.976,3 89,6 comuni 184.003,1 100 189.492,7 100 178.690,5 100 178.552,2 100 Totale entrate La Realsteuer colpisce le proprietà agricole (Grundsteuer A) e tutte le altre proprietà fondiarie e immobiliari private, abitazioni e immobili per le industrie (Grundsteuer B). Maggiore rilevanza per il finanziamento dei comuni riveste la Gewerbesteuer che nel corso del tempo è stata modificata più volte e soprattutto messa in discussione. Simile alla nostra IRAP, l’imposta sulle attività produttive colpisce le imprese localizzate nel territorio comunale per l’utilizzo dei servizi pubblici e per gli oneri che arrecano alle collettività locali. Nella base imponibile della Gewerbesteuer veniva preso in considerazione, oltre ai profitti e al capitale (esclusi i fabbricati), anche il monte salari; era pure stabilito che i comuni dovessero versare a un fondo di compartecipazione (del Bund e dei Länder) il 40% del gettito dell’imposta in cambio di una percentuale (del 15%) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nel 1980, oltre all’esclusione del monte salari dalla base di computo imponibile della Gewerbesteuer, è stato ridotto dal 40 al 15% la quota del gettito che i comuni devono versare al Bund e ai Länder. La struttura della Gewerbesteuer è molto discussa ancora oggi, soprattutto per le numerose esenzioni soggettive contemplate dalla sua disciplina (in special modo per l’agricoltura e per il lavoro autonomo). Nonostante ciò l’mposta sulle attività produttive rimane un’importante voce dei bilanci comunali, che si finanziano per larga parte con entrate proprie (il 63% sul totale delle risorse fiscali nel 2002 è dovuto ad entrate proprie e la Gewerbesteuer pesa per il 44% sul totale delle entrate e per il 70% delle entrate fiscali proprie comunali, tabella 5). I comuni, che possono autonomamente modificare le aliquote delle due principali imposte comunali, tendono a spostare la pressione fiscale più sulle imprese (quindi con maggiori aliquote per la Gewerbesteuer) che non sulla proprietà fondiaria. tab. 5 - Risorse fiscali dei Comuni 1991 1992 1993 1994 Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Entrate da tributi 26.791,3 61,8 29.098,3 61,0 28.280,3 57,6 29.755,0 59,8 propri di cui 22.930,3 21.610,2 22.540,9 Imp. att. produtt. 21.115,0 Entrate da tributi 16.550,6 38,2 18.613,4 39,0 20.856,8 42,4 20.031,7 40,2 comuni Totale entrate 43.341,9 100 47.711,7 100 49.137,1 100 49.786,7 100 1995 1996 1997 1998 Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Entrate da tributi 29.308,4 propri di cui Imp. att. produtt. 21.551,9 Entrate da tributi 19.239,5 comuni 48.547,9 Totale entrate 1999 Euro (mil.) Entrate da tributi 36.519,8 propri di cui Imp. att. produtt. 27.059,8 Entrate da tributi 19.814,1 comuni 56.333,9 Totale entrate 60,4 31.707,1 66,0 33.547,4 68,1 34.905,1 23.447,2 24.849,5 25.824,5 39,6 16.331,7 34,0 15.748,3 31,9 18.844,4 64,9 35,1 100 48.038,8 100 49.295,7 100 53.749,5 100 2000 2001 2002 % Euro (mil.) % Euro (mil.) % Euro (mil.) % 64,8 36.658,4 64,2 34.419,0 63,7 33.447,7 63,7 27.025,5 24.553,0 23.489,3 35,2 20.477,7 35,8 19.640,1 36,3 19.094,6 36,3 100 57.136,1 100 54.059,1 100 52.542,3 100 Per concludere sul bilancio delle entrate fiscali dei comuni, si deve aggiungere che, ai sensi rispettivamente dei commi 5 e 5a, questi hanno diritto a una quota parte dell’ammontare dell’imposta sul reddito e dal 1° gennaio 1998 anche a una quota del gettito IVA. Il Land inoltre può destinare parte del gettito che gli deriva dalla distribuzione verticale delle imposte comuni ai Gemeinde (comma 7, dell’articolo 106). Sono da considerare imposte comuni, che competono insieme alla Federazione e ai Länder, (tolta la parte di spettanza comunale ai sensi dei commi 5 e 5a) l’imposta sulle entrate, sulle società e sul giro d’affari (articolo 106, comma3). E’ stato notato27 che rispetto a un sistema di trasferimenti puri dal centro alla periferia il Verbundsystem, ovvero la compartecipazione al gettito dei tributi, limita in parte i difetti della finanza derivata. Infatti, in questo modello, centro e periferia sono ugualmente legittimate alle risorse finanziarie, l’entità delle quali è determinata in modo oggettivo (facendo perno sul riscosso). Inoltre, ciascun soggetto ha interesse a un maggior ricavato sul proprio territorio discendendo da questo più mezzi finanziari a disposizione. La legge fondamentale fissa direttamente le quote percentuali del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società che devono affluire al Bund e ai Länder, demandando invece a una legge federale la distribuzione verticale dell’IVA. In particolare, spettano esattamente per metà le entrate derivanti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (tolto un 15% a favore di comuni) 27 R. Wendt, op. cit., p. 1057 dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dall’imposta sul reddito dei capitali, dalla ritenuta alla fonte degli interessi (anche qui detratto un 12% a favore dei comuni). All’IVA è stato assegnato il ruolo di elemento flessibile del sistema di finanziamento, in quanto la legge fondamentale non fissa in avanti le quote di spettanza dei due livelli di governo ma demanda alla legislazione federale la loro determinazione. La legge federale soggetta all’approvazione del Bundesrat deve stabilire le quote di riparto dell’IVA avendo riguardo a una serie di principi fissati in Costituzione: 1) garantire al Bund e ai Länder, nell’ambito delle entrate correnti, una proporzionale copertura delle “spese necessarie” in una prospettiva di pianificazione pluriennale (comma 3, dell’articolo 106); 2) assicurare le necessità di copertura del fabbisogno della Federazione e dei Länder consentendo anche congrui livelli di perequazione; 3) evitare un’eccessiva pressione fiscale sui contribuenti e mantenere l’uniformità delle condizioni di vita sul territorio. Il rapporto di partecipazione al gettito IVA stabilito dalla legge va poi rideterminato in caso di rilevante squilibrio del rapporto tra le entrate e le spese (comma 4). Stante la fissità delle quote di partecipazione al gettito delle altre imposte stabilite in Costituzione, il gettito IVA e la sua ripartizione hanno costituito l’elemento dinamico del sistema di perequazione verticale, consentendo con una serie di aggiustamenti definiti in sede negoziale tra Governo federale e Länder di fronteggiare particolari esigenze. In effetti, i principi che dovrebbero guidare il legislatore ordinario nel riparto del gettito IVA sono alquanto difficili da interpretare, basti solo pensare alle controversie che possono sorgere intorno alla definizione di “entrate correnti” e “spese necessarie”. Nella tabella 6, che riassume la distribuzione verticale delle imposte comuni, si può notare quante volte si sia intervenuti a ritoccare le quote di compartecipazione al gettito IVA. Durante gli anni critici della riunificazione, in realtà, si è deciso di non sfruttare la possibilità offerta dal comma 4 dell’articolo 106 di rideterminazione delle quote IVA a favore dei Länder, per non causare un ingiusitificato arricchimento dei Länder finanziariamente forti. In astratto però il comma 4 permette ai Länder di pretendere legittimamente una modifica della suddivisione a suo tempo assunta con legge. Tab. 6 - Distribuzione verticale delle imposte comuni tra Bund, Länder e Comuni Imposte persone fisiche Imposta persone giuridiche Imposte da capitali Ritenute alla fonte sugli interessi 1984/1985 1986/1987 Bund 42,5 50,0 50,0 Länder Comuni 42,5 15,0 50,0 0,0 50,0 0,0 65,5 65,0 34,5 35,0 0,0 0,0 44,0 44,0 1988/2002 IVA* 63,0 37,0 1988/1994 56,0 44,0 1995 50,5 49,5 1996/1997 51,2 46,7 1998 52,2 45,7 1999 52,0 45,9 2000/2001 51,4 46,5 2002/2003 5,0 15,0 Imposta locale sulle attività produttive *Dato al netto dei prelievi del 5,6% destinati al sistema pensionistico 12,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 80,0 Sempre riguardo all’IVA occorre poi precisare che sul totale del gettito viene trattenuto il 5,63% a favore del Bund a titolo di contributo supplementare al sistema pensionistico. 1.4.5. RIPARTIZIONE ORIZZONTALE DEI TRIBUTI (ARTICOLO 107, COMMA 1) L’articolo 107, comma 1 si preoccupa di fissare regole per la ripartizione orizzontale dei tributi tra i Länder. In altre parole, stabilita la quota di gettito delle imposte comuni cui i Länder hanno complessivamente diritto (distribuzione verticale), occorre ora vedere come questo vada suddiviso tra loro. Ancora una volta si seguono criteri diversi per le imposte sul reddito e per l’IVA che corrisponde anche al diverso ruolo rivestito da queste imposte nel sistema tedesco Il primo periodo del comma 1, prevede, infatti, che l’ammontare delle imposte locali dei Länder e la parte di loro spettanza sul ricavato delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società vadano al Land che le ha riscosse. E’ il criterio del örtliches Aufkommen, che consente al Land di mantenere presso di sé quanto materialmente percepito sul proprio territorio. Ciò significa che ciascun Land detratta la parte spettante al Bund, trattiene quanto riscosso tramite i propri uffici finanziari. Per evitare ingiustizie date dalla discrepanza tra luogo della realizzazione della entrata tributaria e luogo di produzione effettiva del reddito, il Grundgesetz ha rinviato all’emanazione di un’apposita legislazione federale. Tipici esempi di possibili distorsioni possono originare da imprese articolate in più filiali ma con sede centrale in un solo Land (si pensi alla concentrazioni di banche a Francoforte) o al fenomeno del pendolarismo nelle città stato. Per ovviare a questi inconvenienti, la legislazione federale fissa criteri più equi, ricorrendo di volta in volta ai principi: di residenza, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche; di localizzazione delle imprese, per l’imposta sulle società. Talora si fa ricorso a modelli pattizi volti a semplificare i rapporti tra i Länder, disciplinando le poste di credito /debito reciproci. Naturalmente le disposizioni federali in materia, che tra l’altro concernono anche le imposte locali, necessitano dell’assenso del Bundesrat. La distribuzione orizzontale dell’imposta sul reddito (delle persone fisiche e delle società) non persegue un obiettivo perequativo, in quanto tende ad assegnare in termini di gettito ad ogni Land quanto effettivamente prodotto. Le differenze negli introiti fiscali dei Länder riflettono dunque la capacità produttiva dei vari enti e fanno permanere i divari in termini di risorse tra i vari territori. A questo proposito vengono assegnati degli obiettivi perequativi orizzontali alla distribuzione del gettito IVA tra i Länder. Per l’imposta sul valore aggiunto non rileva il luogo di riscossione del tributo, che, infatti, viene raccolto al livello centralizzato. L’articolo 107, comma 1, stabilisce che l’IVA detratta la quota che va al Bund, vada ripartita tra i Länder, per il 75% in base al numero di abitanti e , per il 25%, con regole stabilite con legge federale aventi lo scopo di sostenere i Länder più deboli. La distribuzione del 75% del gettito IVA (spettante ai Länder) in base alla popolazione ha in parte effetti redistributivi, perché affluisce maggiore denaro dove ci sono più abitanti ovvero un maggior bisogno di servizi pubblici. A questo punto la legge federale può in base al Grundgesetz ripartire la restante parte dell’IVA ai Länder più deboli, ossia quelli le cui entrate pro capite (che si ottengono sommando le imposte locali, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società) siano inferiori alla media degli altri Länder. Le condizioni di svantaggio del Land, che consentono al Land stesso di mettere le mani su un maggior gettito IVA, sono precisate dalla Costituzione, e consistono nella ridotta capacità fiscale pro capite. La legge fondamentale tace però sul livello che deve raggiungere la perequazione, rimandando la scelta al legislatore ordinario. La legge sulla perequazione finanziaria (Finanzausgleich – FAG) ha stabilito che, con la ripartizione (c.d. esplicita) dell’IVA, i Länder deboli debbano raggiungere non la media delle entrate fiscali pro capite di tutti i Länder ma almeno il 92% della stessa. In sostanza gli Stati sotto la media nazionale ricevono trasferimenti dagli Stati sopra la media, originando una distribuzione di risorse fiscali tra Länder unica nel panorama degli Stati federali. Per il carattere aggiuntivo dei trasferimenti così ottenuti essi ricevono il nome di Ergänzungsanteile (appunto “parte aggiuntiva”). Il sistema rende evidente il sostegno prestato dai Länder con reddito più elevato in favore di quelli più arretrati, nei limiti massimi però del 25% del gettito IVA spettante ai Länder. Nel periodo immediatamente successivo alla riunificazione il sistema sopra delineato di perequazione è risultato difficilmente accettabile da parte dei Länder occidentali, fino ad allora chiamati ad una solidarietà tra Stati contrassegnati da un livello di sviluppo economico pressoché analogo. Per tale motivo per un periodo transitorio (1991 – 1994) è stata sospesa l’applicazione di questa parte del Grundgesetz, stabilendo che ai fini della ripartizione del 25% di IVA i Länder dovessero essere divisi in due diversi gruppi (quelli occidentali e quelli orientali) e prendendo quindi in considerazione due diverse medie. Nello stesso tempo è stato istituito il Fondo per l’unità tedesca finanziato con una quota parte dell’IVA. Gli effetti redistributivi dell’IVA, sebbene non siano di poco conto, sono ancora giudicati insufficienti ai fini dell’obiettivo delle “uniformi condizioni di vita” da parte della legge fondamentale che appresta altri strumenti di perequazione orizzontale e verticale. 1.5. LA PEREQUAZIONE IN SENSO PROPRIO (ARTICOLO 107, COMMA 2, PRIMO PERIODO) Sui meccanismi di distribuzione del gettito delle imposte come sopra delineati si innesta la perequazione vera e propria, che viene attuata sia tra gli Stati (terza fase), sia grazie ad assegnazioni supplementari del Bund (quarta fase). L’articolo 107, comma 2 assegna alla legge federale il compito di garantire che le differenze nelle capacità finanziarie dei diversi Länder vengano adeguatamente livellate, prendendo a tal fine in considerazione anche la capacità e i fabbisogni finanziari dei comuni. Fissati dei parametri che si riferiscono alla media della capacità finanziaria dei Länder, si individueranno gli Stati obbligati a erogare risorse (Länder pagatori) e quelli legittimati a riceverle. Le scelte adottate con la legge federale sulla perequazione finanziaria sono state più volte esaminate dal Tribunale costituzionale federale (più oltre si accennerà all’ultima importante sentenza del 1999), anche perché il concetto di “capacità finanziaria” non è determinato e, soprattutto, non è stabilito il grado di solidarietà tra enti che si debba raggiungere. Il rischio è naturalmente quello di schiacciare l’autonomia di alcuni Länder, appiattendo le differenze territoriali e frustrando i tentativi di migliorare la propria performance economica. Uno dei punti più controversi è, come detto, la definizione di capacità finanziaria, anche perché i Länder hanno tutto l’interesse a non includere nell’indice risorse (anche extrafiscali) in grado di elevare il loro potenziale economico. L’attuale legge sulla perequazione, al fine di individuare l’entità dei trasferimenti interregionali, mette a confronto un indice della capacità finanziaria con un indice di perequazione (o indice di fabbisogno). L’indice di capacità finanziaria è costituito dalle entrate fiscali del Land pro capite, che si ottiene sommando i tributi propri, il gettito delle imposte comuni (determinato fino alla fase precedente) e il 50% del gettito delle imposte comunali. In realtà per il calcolo delle imposte comunali si utilizza un’aliquota figurativa uguale per tutto il territorio federale. Poiché le entrate comunali rafforzano la posizione economica del Land si è stabilito di includerle solo per la metà nell’indice e con una aliquota figurativa uguale per tutti per non deprimere lo sforzo fiscale dei comuni e dei Länder stessi. Dall’indice di capacità finanziaria vengono poi dedotti alcuni oneri speciali che (si ritiene) gravino sulla città Stato di Amburgo e Brema e sui Länder Niedersachsen e Meckeburg – Vorpommern per la presenza nei loro territori di porti. Tale correzione, che abbassa evidentemente la ricchezza presunta di questi Länder e quindi l’entità dei trasferimenti eventualmente dovuti, è molto controversa in Germania, anche perché si discute del fatto che un porto nel territorio costituisca un onere e non piuttosto un volano per l’economia locale. Come indice di perequazione o di fabbisogno viene considerata la media delle entrate fiscali pro capite moltiplicata per la popolazione del singolo Land (si tiene inoltre conto, con un calcolo un po’ più complesso, del fabbisogno dei comuni). In sostanza l’indice di fabbisogno si assume uniforme in tutto il territorio e si lega al dato della popolazione (maggiore la popolazione, maggiore il fabbisogno). A tal fine si attribuisce maggior peso alla popolazione delle città Stato (il cui numero per abitante viene ponderato al 135%), assumendo che la più elevata densità abitativa faccia aumentare il fabbisogno finanziario ovvero la domanda di servizi pubblici. Confrontando l’indice di capacità finanziaria di ciascun Land con l’indice di fabbisogno si stabilisce se lo stesso è obbligato a erogare trasferimenti o a riceverli. La somma dei pagamenti dei Länder ricchi dovrà poi essere uguale alla somma dei trasferimenti ricevuti. A questo punto occorre vedere a quale livello di perequazione tra i Länder giunge la legge. Ogni Land debole ha diritto al 100% della somma che gli consente di portare la sua capacità finanziaria al livello del 92% del fabbisogno. Ha invece diritto solo al 37,5% della somma che gli consente di portare la sua capacità finanziaria al livello del 100% del fabbisogno. Analogamente, i Länder obbligati al pagamento non vedono sottratta tutta la loro “eccedente” capacità finanziaria rispetto all’indice di perequazione. L’eccedenza del dato della capacità finanziaria sul fabbisogno compresa tra il 100% e il 101% viene spogliata nella misura del 15%, fra il 101% e il 110% del 66%, sopra il 110% dell’80%. Questo sistema a scaglioni cerca di mitigare gli effetti della perequazione per gli Stati che si collocano vicino alla media nazionale, anche per non dare origine a situazioni paradossali. Al termine del procedimento due “clausole di garanzia” consentono degli aggiustamenti. I Länder legittimati a ottenere trasferimenti non devono scendere sotto la soglia del 95% dell’indice di fabbisogno e quelli obbligati ai pagamenti non devono collocarsi sotto il 100% dell’indice stesso. tab. 7 - Trasferimenti orizzontali del FAG (mil. di euro) NW BY BW NI HE RP SH SL HH HB WEST SN ST TH BB MV EST BE Tot. +/1995 -1.763 -1.295 -1.433 231 -1.101 117 -72 92 -60 287 -4.996 907 574 521 442 394 2.838 2.159 5.724 1996 -1.598 -1.463 -1.289 283 -1.657 118 8 120 -246 325 -5.399 1.005 635 576 529 438 3.182 2.217 6.253 1997 -1.564 -1.586 -1.232 344 -1.610 151 -3 104 -140 179 -5.356 981 601 574 504 431 3.091 2.266 6.134 1998 -1.583 -1.486 -1.778 403 -1.758 219 0 117 -314 466 -5.713 1.020 617 595 534 448 3.214 2.501 6.920 1999 -1.318 -1.635 -1.760 532 -2.433 195 89 153 -345 340 -6.182 1.122 672 612 587 464 3.457 2.725 7.490 2000 -1.141 -1.884 -1.957 568 -2.734 392 185 167 -556 442 -6.519 1.182 711 670 644 500 3.707 2.812 8.273 2001 -278 -2.277 -2.115 952 -2.629 229 60 146 -268 402 -5.780 1.031 591 573 498 434 3.127 2.653 7.568 2002 -1.627 -2.038 -1.640 486 -1.904 417 111 138 -190 407 -5.840 1.036 600 565 534 435 3.171 2.670 7.399 La tabella 7 ci fornisce un quadro negli anni dell’andamento dei trasferimenti orizzontali in valori assoluti (milioni di euro). Come si può notare, i Länder pagatori sono sempre gli stessi a beneficio per lo più dei Länder dell’est (a far man bassa dei trasferimenti è la città Stato di Berlino con ben 2.670 milioni di euro ricevuti nel 2002). L’entità complessiva dei crediti/debiti è di +/- 7.399 milioni di euro. tab. 8 - Effetti sulla capacità fiscale dei Länder dei tarsferimenti orizzontali (FAG) e di quelli verticali (BEZ) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 NW Prima 107,0 106,4 106,4 106,3 105,3 104,6 101,8 FAG 102,3 102,2 102,3 102,3 102,1 102,0 101,1 BEZ 102,3 102,2 102,3 102,3 102,1 102,0 101,1 BY Prima 107,7 108,6 109,4 108,6 109,1 110,2 112,4 FAG 102,5 102,8 103,1 103,0 103,3 103,7 104,1 BEZ 102,5 102,8 103,1 103,0 103,3 103,7 104,1 BW Prima 109,7 108,8 108,7 111,3 111,0 111,9 113,2 FAG 103,0 102,9 103,0 103,5 103,7 104,0 104,2 BEZ 103,0 102,9 103,0 103,5 103,7 104,0 104,2 NI Prima 96,2 95,4 94,4 93,8 92,2 92,0 89,6 2002 106,6 102,5 102,5 111,3 103,7 103,7 110,7 103,7 103,7 92,5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 RP Prima 96,2 96,3 95,2 93,4 94,4 90,9 93,2 2002 90,3 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 SN Prima 85,5 84,6 84,7 84,7 84,2 83,8 84,5 2002 84,1 FAG 97,6 97,7 97,0 95,9 96,5 95,0 95,8 BEZ 99,8 99,8 99,7 99,6 99,7 99,5 99,6 SH Prima 102,5 99,6 100,6 100,2 96,3 92,7 97,4 95,0 99,5 95,1 FAG 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 BEZ 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 ST Prima 85,0 84,0 84,4 84,6 84,1 83,6 84,8 95,0 99,5 84,2 FAG 101,2 99,8 100,5 100,2 97,7 95,5 98,4 BEZ 101,2 100,0 100,5 100,2 99,8 99,6 99,8 SL Prima 90,9 89,8 90,4 90,1 88,9 88,4 88,9 97,0 99,7 89,1 FAG 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 BEZ 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 TH Prima 85,0 84,0 83,9 84,0 84,2 83,4 84,3 95,0 99,5 84,2 FAG 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 BEZ 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 HH Prima 103,5 107,9 105,2 109,8 110,3 115,8 109,3 FAG 97,6 97,1 96,5 96,1 95,1 95,0 95,0 BEZ 99,8 99,7 99,6 99,6 99,5 99,5 99,5 HE Prima 112,2 117,2 116,9 117,6 123,0 125,3 125,8 FAG 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 BEZ 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 95,0 99,5 85,5 MEDIA W MEDIA E BE Prima FAG BEZ Prima FAG BEZ Prima FAG BEZ 1995 105,1 101,5 85,4 95,0 72,6 95,0 99,5 BEZ 103,4 104,1 104,2 104,3 105,6 106,3 106,4 95,3 99,5 119,4 105,1 105,1 FAG 102,2 102,8 102,3 103,5 103,7 105,5 104,1 BEZ 102,2 102,8 102,3 103,5 103,7 105,5 104,1 HB Prima 80,9 79,2 86,4 71,8 79,3 74,1 75,0 95,0 99,5 106,3 102,4 102,4 74,3 BB Prima 86,6 85,1 85,5 85,6 85,2 84,5 86,3 FAG 103,4 104,1 104,2 104,3 105,6 106,3 106,4 FAG 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 BEZ 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 MV Prima 84,6 83,6 83,6 83,7 83,8 83,2 83,9 95,0 99,5 83,6 FAG 96,3 96,4 96,0 95,8 96,1 95,5 95,8 BEZ 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,5 99,6 95,9 99,6 FAG 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 BEZ 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 95,0 99,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 105,4 105,3 105,4 105,5 105,6 105,3 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 84,3 84,5 84,6 84,3 83,7 84,8 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 72,3 71,4 70,1 69,0 68,7 68,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 2002 105,4 101,4 84,3 95,0 67,8 95,0 99,5 La tabella 8 sintetizza gli effetti della perequazione orizzontale (e verticale che poi vedremo) in relazione al rapporto tra capacità finanziaria e indice di fabbisogno di ciascun Land. Nella prima colonna i valori prima della perequazione orizzontale, nella seconda i dati a seguito dei trasferimenti avvenuti tra i Länder. In virtù della clausola di salvaguardia i Länder creditori raggiungono tutti la soglia minima del 95% guadagnando (in particolare i Länder orientali) c.a. 10 punti percentuali (con la punta di Berlino che ne guadagna ben 27). D’altra parte, con il sistema “a scaglioni” sopra delineato, i Länder occidentali più sono ricchi più perdono punti nell’operazione di trasferimento. Il risultato scontato, perché voluto dalla legge e in linea di principio dal Grundgesetz, è un livellamento della capacità finanziaria di tutti i Länder. 1.5.1 PEREQUAZIONE VERTICALE: LE ASSEGNAZIONI FEDERALI SUPPLEMENTARI (ARTICOLO 107, COMMA 2, ULTIMO PERIODO) I risultati raggiunti con i trasferimenti interregionali potrebbero essere ancora insufficienti in vista dell’obiettivo delle “uniformi condizioni di vita” in tutto il territorio. Per tale motivo l’articolo 107, comma 2, ultimo periodo abilita il Bund ad erogare, con propri mezzi, assegnazioni supplementari ai Länder con minore capacità economica per la copertura del loro generale fabbisogno finanziario (Bundesergänzungsweisungen - BEZ). Questa fase del tutto eventuale e lasciata alla discrezione della legge federale si innesta sulla perequazione orizzontale ma in qualche modo se ne differenzia. Infatti, la legge fondamentale consente al Bund di supportare i Länder con minore capacità economica, che è qualcosa di più della capacità finanziaria posta a base della perequazione orizzontale. In altre parole, il Bund è invitato a effettuare una valutazione più ampia delle condizioni di ciascun Land, avendo riguardo sia alle entrate che alle spese come anche alla dotazione infrastrutturale. Nello stesso tempo queste assegnazioni supplementari non si dirigono alla realizzazione di particolari opere bensì mirano a incrementare la massa di risorse a favore del Land, contribuendo alla copertura del “generale fabbisogno finanziario” (articolo 107, comma 2, ultimo periodo). Per progetti finalizzati l’Ordinamento federale dispone di altri strumenti, come gli aiuti finanziari o il co-finanziamento dei compiti comuni già incontrati nei paragrafi che precedono. Nel diritto positivo si sono sviluppate due modalità di erogazione delle assegnazioni supplementari. La prima si aggancia più direttamente al procedimento di perequazione e mira a livellare ulteriormente la capacità finanziaria, portando il rapporto tra i due indici (di capacità finanziaria e di fabbisogno) ad almeno il 99,5%. Nel determinare queste assegnazioni il Bund deve però evitare che il Land beneficiario superi il dato della media. E’ il c.d. Nivellierungsverbot, che vieta di perseguire strategie volte a porre tutti i Länder sullo stesso piano28. In verità la percentuale del 99,5% sembra rappresentare un grado piuttosto elevato di omogeneizzazione tra i Länder. Con il secondo tipo di trasferimenti si mira a coprire oneri specifici sopportati dal Land a causa di particolari situazioni. Allo stato queste assegnazioni supplementari sono 4: la copertura dei costi della c.d. guida politica nei Länder piccoli (ossia per le diseconomie che si creano per le limitate dimensioni territoriali); gli oneri straordinari dovuti alla riunificazione (per i nuovi Länder sprovvisti di infrastrutture); la compensazione degli effetti della perequazione orizzontale per i Länder occidentali più deboli (che per colpa dell’ingresso degli Stati orientali si sono trasformati da Länder creditori a Länder debitori) e, infine, il risanamento del bilancio degli Stati da tempo in crisi (Saar e Brema). Riassumendo, la distribuzione finale correttiva di risorse pubbliche nella forma di trasferimenti asimmetrici del Bund opera sia al fine di colmare (in parte) le differenze ancora sussistenti al termine della perequazione inter-Land, sia per sollevare alcuni Länder da oneri specifici cui non riescono a fare fronte. I trasferimenti supplementari del Bund negli anni precedenti alla riunificazione erano scarsamente significativi; in seguito hanno ricevuto un impulso che dura ancor oggi. Nella tabella 9 sono evidenziati i valori assoluti delle assegnazioni supplementari dal 1995 al 2002, disaggregati per tipologia. Nel 2002 essi ammontavano complessivamente a 15.767 milioni di euro, vedendo beneficiati soprattutto i Länder orientali. Su questo tipo di trasferimenti si appuntano molte critiche per gli eccessivi effetti redistributivi e per l’inefficienza insita in un sistema di alleggerimento costante dei vincoli di bilancio. Quest’ultima osservazione vale soprattutto se si considera che queste forme asimmetriche di intervento del Bund dovrebbero essere riservate a casi eccezionali con una durata limitata nel tempo e non costituire forme consolidate di sostegno ai bilanci pubblici di alcuni Länder. tab. 9 - Trasferimenti verticali ai Länder (mil. di euro) NI SN RP ST 1995 28 A. Alacri, op. cit. p. 166 SH TH BB MV SL BE HB Totale Trasferimenti verticali 606 2.299 518 1.470 200 1.345 1.336 1.011 1.039 1.907 1.088 12.819 di cui: trasferimenti integrativi federali 347 429 175 258 0 235 237 171 102 434 62 2.450 Costo guida politica 0 0 112 84 84 84 84 84 78 112 64 786 oneri straordinari riunificazione 0 1.870 0 1.129 0 1.027 1.015 756 0 1.361 7.158 compensazione per i Länder occidentali 259 0 231 0 116 0 0 0 41 0 41 688 risanamento bilanci 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0 920 1.738 1996 Trasferimenti verticali 658 2.303 497 1.472 200 1.347 1.340 1.012 1.036 1.912 1.083 12.860 di cui: trasferimenti integrativi federali 424 433 177 259 12 236 241 172 103 439 61 2.557 Costo guida politica 0 0 112 84 84 84 84 84 78 112 64 786 oneri straordinari riunificazione 0 1870 0 1129 0 1027 1015 756 0 1361 0 7.158 compensazione per i Länder occidentali 233 0 208 0 104 0 0 0 37 0 37 619 risanamento bilanci 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0 920 1.738 1997 723 2.297 524 1.468 177 1.344 1.339 1.010 1.031 1.906 1.084 12.903 Trasferimenti verticali di cui: trasferimenti integrativi federali 515 427 Costo guida politica 0 0 oneri straordinari riunificazione 0 1870 compensazione per i Länder occidentali 208 0 risanamento bilanci 0 0 227 255 112 84 0 1129 185 0 0 0 0 84 0 93 0 233 84 1027 0 0 240 84 1015 0 0 170 84 756 0 0 102 78 0 33 818 433 112 1361 0 0 66 64 0 33 920 2.668 786 7.158 552 1.738 tab. 9 - Trasferimenti verticali ai Länder (mil. di euro) NI SN RP ST SH TH BB MV SL BE HB Totale 1998 786 2.317 603 1.479 165 1.354 1.353 1.018 1.032 1.924 1.086 13.117 Trasferimenti verticali di cui: trasferimenti integrativi federali 604 446 Costo guida politica 0 0 oneri straordinari riunificazione 0 1870 compensazione per i Länder occidentali 182 0 risanamento bilanci 0 0 329 266 112 84 0 1129 162 0 0 0 0 84 0 81 0 244 84 1027 0 0 255 84 1015 0 0 178 84 756 0 0 107 78 0 29 818 451 112 1361 0 0 73 64 0 29 920 2.953 786 7.158 483 1.738 1999 951 2.336 541 1.489 287 1.365 1.367 1.026 828 1.943 1.080 13.213 Trasferimenti verticali di cui: trasferimenti integrativi federali 798 466 Costo guida politica 0 0 oneri straordinari riunificazione 0 1870 compensazione per i Länder occidentali 155 0 292 277 112 84 0 1129 139 0 133 255 84 84 0 1027 70 0 269 84 1015 0 186 84 756 0 112 78 0 25 471 112 1361 0 71 64 0 25 3330 786 7.158 414 risanamento bilanci 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0 920 1.534 2000 970 2.345 658 1.493 406 1.370 1.375 1.030 750 1.955 987 13.339 Trasferimenti verticali di cui: trasferimenti integrativi federali 841 475 Costo guida politica 0 0 oneri straordinari riunificazione 0 1870 compensazione per i Länder occidentali 129 0 risanamento bilanci 0 0 430 281 112 84 0 1129 116 0 0 0 264 260 84 84 0 1027 58 0 0 0 277 84 1015 0 0 190 84 756 0 0 114 78 0 20 537 481 112 1361 0 0 84 64 0 20 818 3.697 786 7.158 343 1.355 2001 900 2.311 548 1.472 220 1.352 1.358 1.016 662 1.924 870 12.633 Trasferimenti verticali di cui: trasferimenti integrativi federali 796 441 costo guida politica 0 0 oneri straordinari riunificazione 0 1870 compensazione per i Länder occidentali 104 0 risanamento bilanci 0 0 344 260 112 84 0 1129 92 0 0 0 89 84 0 47 0 242 84 1027 0 0 259 84 1015 0 0 176 84 756 0 0 107 78 0 16 460 451 112 1361 0 0 73 64 0 16 716 3.238 786 7.158 275 1.176 2002 Trasferimenti verticali 807 3.180 578 1.996 286 1.829 1.830 1.367 578 2.557 761 15.769 di cui: trasferimenti integrativi federali 729 428 397 251 167 234 252 171 104 442 70 3.245 Costo guida politica 0 0 112 64 786 oneri straordinari riunificazione 0 2752 0 2003 0 10.532 0 206 112 84 84 84 1661 0 84 84 78 1510 1493 1113 0 compensazione per i Länder occidentali 78 0 69 0 35 0 0 0 12 risanamento bilanci 0 0 0 0 383 0 0 0 0 0 12 614 997 La tabella 8, già in precedenza descritta, reca nella terza colonna, gli effetti sul rapporto capacità finanziaria/fabbisogno delle assegnazioni supplementari del Bund (BEZ). 1.5.3. LA PEREQUAZIONE COMUNALE Le finalità perequative analizzate nel sistema dei trasferimenti verso e tra i Länder sono riscontrabili anche in relazione ai rapporti finanziari tra il Land e le sue entità territoriali, soprattutto i Comuni (art. 106 co. 7 LF). E’ opportuno chiarire, in prima battuta, che gli effetti perequativi tendono in questo caso ad uniformare l'autonomia e le condizioni di vita dei comuni, all'interno però dello stesso Land. Ogni Land, infatti, ha regole e parametri propri che possono variare nel tempo. I trasferimenti dai Länder verso i comuni del proprio territorio sono di due tipi: generici e vincolati. I trasferimenti generici vengono assegnati sulla base di indici che tengono conto del fabbisogno ma anche della capacità tributaria. L'utilizzo di entrambi i criteri ha lo scopo di evitare un'espansione non necessaria della spesa di un comune che andrebbe a scapito degli altri. Gli indici vengono poi ponderati in modo da raggiungere un doppio risultato: premiare lo sforzo fiscale dei comuni che fissano aliquote più alte e non penalizzare i comuni con popolazione più elevata dove il costo pro capite dei servizi è maggiore. Il comune ottiene il trasferimento (perequativo) quando - dopo i processi di ponderazione degli indici - il fabbisogno risulta essere maggiore della capacità. Ogni Land fissa autonomamente la percentuale del differenziale da finanziare. Il sistema è teso a ridurre il divario delle risorse - e/o del livello delle prestazioni - tra comuni forti e comuni deboli, realizzando il principio dell'uniformità delle condizioni di vita all'interno dello stesso Land. I trasferimenti condizionati, invece, sono destinati a specifiche realizzazioni nonché a coprire spese correnti ed investimenti. I criteri di assegnazione rispondono anche in questo caso a finalità perequative; esistono peraltro diversi casi di trasferimenti finalizzati e/o determinati dalla semplice esigenza di copertura del fabbisogno. In generale, nei vecchi Länder, l’incidenza, sul dato complessivo, dei trasferimenti generici e di quelli condizionati risulta, rispettivamente, del 56% e del 44%. Il rapporto tra trasferimenti generaci e condizionati, sul dato aggregato della risorse trasferite, con queste due modalità è 56% contro 44%. 1.6. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE DEL 1999 E CENNI ALLA NUOVA PEREQUAZIONE FINANZIARIA Il Tribunale costituzionale federale ha avuto più occasioni di esprimersi sulla legittimità costituzionale della legge sulla perequazione finanziaria. Da ultimo si è pronunciato con la sentenza dell’11 novembre 1999 su ricorso della Baviera, del Baden – Würtemberg e dell’Assia, dichiarando applicabile fino al 2004 la vigente legge sulla perequazione e invitando il legislatore a provvedere con una nuova legge che enunci “parametri generali” per una nuova perequazione. Come già osservato, con il sistema della perequazione finanziaria si esasperano tutte le tensioni connaturate agli ordinamenti federali perennemente in bilico tra autonomia (responsabilità) e solidarietà e alla ricerca di un equilibrio che salvaguardi l’individualità dei singoli Stati membri senza far venir meno la corresponsabilità per l’andamento dell’intera Federazione. La Corte costituzionale tedesca in precedenti sentenze aveva fatto espressamente riferimento al principio di solidarietà, che caratterizza i rapporti tra i membri dell’ordinamento federale e che si traduce in materia finanziaria nel dovere da parte dei Länder più forti di prestare (entro certi limiti) aiuti a quelli più deboli. Dal principio della Bundestreue (lealtà federale) deriva, secondo la Corte, un obbligo di redistribuzione del gettito IVA tra i Länder, laddove la ripartizione verticale delle imposte non risulti idonea a garantire risorse finanziarie sufficienti per l’espletamento dei compiti previsti29. In un’altra occasione30 il Tribunale costituzionale federale ha ammesso la possibilità di un intervento federale transitorio di sostegno, per far fronte a particolari situazioni di emergenza di bilancio e stabilizzare la situazione economica generale. Nell’ultima sentenza del 1999 la Corte tedesca ha aperto la strada per una lettura se non proprio in chiave competitiva della legge fondamentale, atta almeno ad introdurre qualche stimolo volto a migliorare l’efficienza complessiva del sistema. In particolare, viene esortato il legislatore ad ancorare la perequazione a parametri più certi: “ogni diritto e ogni onere finanziario devono fondarsi su una motivazione esplicita e la suddivisione dei gettiti fiscali deve basarsi su una programmazione finanziaria pluriennale”31. Oltre al problema della trasparenza i giudici costituzionali hanno evidenziato come la perequazione finanziaria, voluta dalla legge fondamentale, miri ad avvicinare la capacità finanziaria dei Länder non ad eguagliarla del tutto. La solidarietà tra gli Stati membri di una federazione tende a ridurre le differenze non può appianarle.32 Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato l’importanza di preservare sia l’individualità storica dei Länder, sia la sussistenza di spazi di competizione tra le aree territoriali, seppur nell’ambito dei principi federali. Infatti, la competizione politica tra i Länder (e tra questi e la Federazione) ha un’importante funzione nello stimolare la capacità innovativa dei diversi enti. E’ stato comunque notato33 come con la presente sentenza le doglianze dei ricorrenti non siano state del tutto accolte, in quanto il principio di solidarietà continua ad essere un valore imprescindibile del sistema federale tedesco, pur con la possibile accentuazione degli aspetti competitivi. La perequazione non deve infatti giungere a coprire le responsabilità dei vari livelli di governo disincentivando la ricerca di sistemi pubblici più efficienti che aumentino il benessere dei cittadini né come detto appianare del tutto le differenti capacità finanziarie. Il Tribunale costituzionale federale si è poi espresso criticamente a proposito delle assegnazioni supplementari federali, che non devono mai sostituirsi alla perequazione orizzontale e alla distribuzione verticale delle imposte superandone gli effetti. In altre parole “le correzioni” federale alla perequazione non possono avere come conseguenza uno stravolgimento della “graduatoria” in termini di forza finanziaria dei Länder. La nuova legge sulla perequazione finanziaria (Maßstäbegesetz) è stata approvata nel luglio del 2001 ed entrerà in vigore a partire dal 2005. Tra le novità introdotte, che richiederebbero un apposito studio, figurano l’abolizione del criticato riconoscimento di speciali oneri per le città portuali e l’introduzione di un sistema BverfGe 72, p 402 BverfGe 86, pp. 214, 264 31 BverfGe Eugrz, 1999, p. 641 32 BverfGe Eugrz, 1999, p. 643 33 J. Woelk, La Germania. Il difficile equilibrio tra unitarietà, solidarietà e (maggiore) competizione, in “Federalismo fiscale e Costituzione” a cura di Vincenzo Atripaldi, Raffaele Bifulco, Giappichelli, Torino, 2001, p. 210 29 30 premiale per gli Stati economicamente più forti. Infatti, è stabilito che il 12% delle entrate fiscali raccolte dal Land che superano la media degli altri Länder venga tenuto indenne dalla perequazione. Paola Palmarini Professoressa ordinaria della Scuola Superiore dell’economia e finanze