tedesca - Diritto dell`Unione Europea

ORDINAMENTO TEDESCO E UE
LE DISPOSIZIONI RILEVANTI DELLA COSTITUZIONE TEDESCA
Articolo 20 [Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di resistenza]
(1) La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale.
(2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di
votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
(3) La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono
soggetti alla legge e al diritto.
(4) Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora
non via altro rimedio possibile.
Articolo 23 [L’Unione europea]
(1) Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora
allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato
di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela
dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge
fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal
Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le
modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la
presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure
mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica
l'articolo 79, secondo e terzo comma.
(2) Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione
Europea. Il Governo federale deve informare il Bundestag e il Bundesrat in modo
esauriente e tempestivo.
(3) Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di
concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Nelle trattative il Governo federale
tiene conto della posizione del Bundestag. I particolari sono stabiliti dalla legge.
(4) Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione
nella misura in cui il suo concorso sia richiesta sul piano interno per una misura analoga
ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno.
(5) Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati
interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di
legiferare, il Governo federale tiene conto della posizione del Bundesrat. Se sono
coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione
di loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della
Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in
ogni caso deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello
Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o a diminuzioni di
entrate della Federazione, è necessario l'assenso del Governo federale.
(6) Se sono interessate principalmente competenze legislative esclusive dei Länder, la
tutela dei diritti che spettano alla Repubblica federale di Germania quale Stato membro
dell'Unione Europea deve di norma essere trasferita dalla Federazione ad un
rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. La tutela dei diritti si realizza con la
partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la
responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato.
(7) I particolari di cui ai commi quarto e sesto sono stabiliti da una legge che richiede
l’approvazione del Bundesrat.
Articolo 38 [Elezioni]
(1) I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, uguale e
segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati né da
direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.
(2) Ha diritto al voto chi ha compiuto il diciottesimo anno di età; è eleggibile chi ha
raggiunto la maggiore età.
(3) I particolari sono stabiliti da una legge federale.
Articolo 79 [Modifica della Legge fondamentale]
(1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o
integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati
internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una
disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi
per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni
della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione
dei trattati, è sufficiente un’integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a
detta chiarificazione.
(2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e
dei due terzi dei voti del Bundesrat.
(3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi
l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder
alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20.
Articolo 93 [Competenze del Tribunale Costituzionale Federale]
(1) Il Tribunale Costituzionale Federale decide:
1. sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla
portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai
quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal
regolamento interno di un organo supremo federale;
2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale
del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge Fondamentale o sulla
compatibilità del diritto dei Länder con altro diritto federale, su domanda del Governo
federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag;
2a. nei casi di divergenza di opinioni se una legge sia conforme alle previsioni
dell'articolo 72, comma 2, su domanda del Bundesrat, di un Governo di un Land o della
rappresentanza popolare di un Land;
3. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in
particolare relative all'esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e all'esercizio
del controllo federale;
4. in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi
Länder, o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità
giudiziaria;
4a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di
essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei
diritti previsti dagli articoli 20, quarto comma, 33, 38, 101, 103 e 104;
4b. sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e Consorzi di Comuni per lesione del diritto
di autoamministrarsi, garantito dall'articolo 28, operata per mezzo di una legge;
trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al
Tribunale Costituzionale del Land medesimo;
5. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.
(2) Il Tribunale Costituzionale Federale si occupa, inoltre, degli altri casi che siano ad
esso assegnati da una legge federale.
LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE TEDESCA
La sentenza sul Trattato di Maastricht
La sentenza sul Trattato di Lisbona (30 giugno 2009):
- la natura confederale dell’Unione europea: l’Unione europea non è un ente sovrano,
perché gli Stati sono tuttora i “padroni dei Trattati” (v. meccanismo di revisione ex
art. 48 TUE, assenza della Komtetenz-Kompetenz in capo all’Unione,
proporzionalità decrescente nel Parlamento europeo che fa sì che nel PE sano
-
rappresentati anche gli interessi degli Stati, assenza nell’Unione dei poteri tipici di
uno Stato federale)
-il principio di democrazia previsto dalla Costituzione tedesca non è violato
fintantoché l’Unione mantiene il carattere di ente non sovrano fondato sulla volontà
degli Stati membri di cooperare. La trasformazione in Stato federale potrebbe
avvenire solo attraverso una manifestazione di volontà dei cittadini tedeschi (potere
costituente), al di fuori dei meccanismi previsti dalla Costituzione tedesca e dai
Trattati UE.