ORDINAMENTO TEDESCO E UE LE DISPOSIZIONI RILEVANTI DELLA COSTITUZIONE TEDESCA Articolo 20 [Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di resistenza] (1) La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale. (2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. (3) La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto. (4) Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile. Articolo 23 [L’Unione europea] (1) Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma. (2) Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione Europea. Il Governo federale deve informare il Bundestag e il Bundesrat in modo esauriente e tempestivo. (3) Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Nelle trattative il Governo federale tiene conto della posizione del Bundestag. I particolari sono stabiliti dalla legge. (4) Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesta sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno. (5) Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale tiene conto della posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione di loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o a diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario l'assenso del Governo federale. (6) Se sono interessate principalmente competenze legislative esclusive dei Länder, la tutela dei diritti che spettano alla Repubblica federale di Germania quale Stato membro dell'Unione Europea deve di norma essere trasferita dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. (7) I particolari di cui ai commi quarto e sesto sono stabiliti da una legge che richiede l’approvazione del Bundesrat. Articolo 38 [Elezioni] (1) I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati né da direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza. (2) Ha diritto al voto chi ha compiuto il diciottesimo anno di età; è eleggibile chi ha raggiunto la maggiore età. (3) I particolari sono stabiliti da una legge federale. Articolo 79 [Modifica della Legge fondamentale] (1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un’integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione. (2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat. (3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20. Articolo 93 [Competenze del Tribunale Costituzionale Federale] (1) Il Tribunale Costituzionale Federale decide: 1. sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale; 2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge Fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Länder con altro diritto federale, su domanda del Governo federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag; 2a. nei casi di divergenza di opinioni se una legge sia conforme alle previsioni dell'articolo 72, comma 2, su domanda del Bundesrat, di un Governo di un Land o della rappresentanza popolare di un Land; 3. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in particolare relative all'esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e all'esercizio del controllo federale; 4. in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder, o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria; 4a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti previsti dagli articoli 20, quarto comma, 33, 38, 101, 103 e 104; 4b. sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e Consorzi di Comuni per lesione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall'articolo 28, operata per mezzo di una legge; trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale del Land medesimo; 5. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale. (2) Il Tribunale Costituzionale Federale si occupa, inoltre, degli altri casi che siano ad esso assegnati da una legge federale. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE TEDESCA La sentenza sul Trattato di Maastricht La sentenza sul Trattato di Lisbona (30 giugno 2009): - la natura confederale dell’Unione europea: l’Unione europea non è un ente sovrano, perché gli Stati sono tuttora i “padroni dei Trattati” (v. meccanismo di revisione ex art. 48 TUE, assenza della Komtetenz-Kompetenz in capo all’Unione, proporzionalità decrescente nel Parlamento europeo che fa sì che nel PE sano - rappresentati anche gli interessi degli Stati, assenza nell’Unione dei poteri tipici di uno Stato federale) -il principio di democrazia previsto dalla Costituzione tedesca non è violato fintantoché l’Unione mantiene il carattere di ente non sovrano fondato sulla volontà degli Stati membri di cooperare. La trasformazione in Stato federale potrebbe avvenire solo attraverso una manifestazione di volontà dei cittadini tedeschi (potere costituente), al di fuori dei meccanismi previsti dalla Costituzione tedesca e dai Trattati UE.