La denuncia o il referto per le notizie di reati perseguibili d'ufficio nell'ambito delle professioni sanitarie Modena, NOCSAE, 4 dicembre 2012 IL MINORE MALTRATTATO Questura di Modena -Ufficio Sanitario Dirigente, Med.C. dr. Eugenio Di Ninno FATTISPECIE DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO Art. 571 c.p. Abuso di mezzi di correzione Art. 572 c.p. Maltrattamenti Art. 591 c.p. Abbandono di minori o incapaci Art. 593 c.p. Omissione di Soccorso Artt. 609 bis e seguenti: Violenza sessuale Legge 269/89: prostituzione minorile Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni. Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi.. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato. Art. 593. Omissione di soccorso. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato. Art. 609 bis e seguenti: VIOLENZA SESSUALE. VITTIMA REO PENA Reclusione < 10 aa chiunque da 7 a 14 aa Reclusione > 10 < 14 aa chiunque da 6 a 12 aa > 14 < 16 aa ascendente, genitore, tutore Reclusione da 6 a 12 aa Reclusione > 16 aa chiunque da 5 a 10 aa Art. 609 bis e seguenti: ATTI SESSUALI. VITTIMA REO PENA Reclusione < 10 aa chiunque da 7 a 14 aa Reclusione > 10 < 14 aa chiunque da 5 a 10 aa > 14 < 16 aa > 16 aa ascendente, genitore, tutore ascendente, genitore, tutore Reclusione da 5 a 10 aa Reclusione da 3 a 6 aa Minorenne > 13 aa Non punibile (diff. di età < 3 aa) Art. 609 bis e seguenti: VIOLENZA SESSUALE ATTI SESSUALI CON MINORENNI. PROCEDIBILITA' D'UFFICIO 609 bis Vittima < 18 anni 609 bis Reo: ascendente, genitore, tutore, ecc. 609 bis Reo: pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni 609 bis commesso con altro delitto per cui si debba procedere d'ufficio 609 quater ultimo comma MALTRATTAMENTO FISICO IL GENITORE O I CARE GIVER ESEGUONO O PERMETTONO CHE SI ESEGUANO LESIONI FISICHE, OVVERO METTONO IL BAMBINO IN CONDIZIONE DI SUBIRE LESIONI FISICHE PSICOLOGICO IL BAMBINO VIENE SVALUTATO, UMILIATO, DENIGRATO, SOTTOPOSTO A VIOLENZE PSICOLOGICHE IN MODO CONTINUATIVO E DURATURO NEL TEMPO, ANCHE ATTRAVERSO FRASI O COMPORTAMENTI PATOLOGIA DELLE CURE INCURIA IL BAMBINO RICEVE CURE CARENTI, RISPETTO AI BISOGNI FISICI, EMOTIVI, PSICOLOGICI PROPRI DEL SUO MOMENTO EVOLUTIVO DISCURIA IL BAMBINO RICEVE CURE DISTORTE E INADEGUATE RISPETTO ALL'ETA', ATTRAVERSO: RICHIESTA DI PRESTAZIONI SUPERIORI ALL'ETA', ACCUDIMENTO TIPICO DI BAMBINI PIU' PICCOLI, IPERPROTETTVITA' IPERCURIA IL BAMBINO RICEVE CURE ECCESSIVE PER IL SUO STATO FISICO, CARATTERIZZATE DA UNA INADEGUATA E DANNOSA MEDICALIZZAZIONE ABUSO SESSUALE INTRAFAMILIARE EXTRAFAMILIARE CONSISTE NEL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI IMMATURI E DIPENDENTI IN ATTIVITA' SESSUALI, CON ASSENZA DI COMPLETA CONSAPEVOLEZZA E POSSIBILITA' DI SCELTA, IN VIOLAZIONE DEI TABU' FAMILIARI E DELLE DIFFERENZE GENERAZIONALI ABUSO SU BAMBINI l’abuso sui bambini può realizzarsi sia all’interno, sia all’esterno della famiglia; tende ad essere nascosto e negato da chi lo opera, ma anche da chi lo subisce o ne è a conoscenza, soprattutto in ambito familiare; è difficilmente rilevabile con sufficiente certezza; fin quando non sia stata effettuata una valutazione diagnostica che confermi l’abuso, è possibile parlare sempre e solo di situazioni di “sospetto abuso” ABUSO SU BAMBINI Tutte le condizioni di abuso in cui vive il bambino incidono: sullo sviluppo fisico e psicologico e sulla strutturazione della personalità sulla relazione con la famiglia sulla relazione con gli adulti al di fuori della famiglia sulla relazione con i coetanei ABUSO SU BAMBINI INDICATORI FISICI Generali Segni cutanei (contusioni, graffi, morsi, segni di afferramento) se l'abuso è stato compiuto con l'ausilio della violenza fisica Sintomatologia fisica o prurito nell'area genitale Difficoltà di deambulazione Difficoltà nel mantenimento della posizione seduta Biancheria intima macchiata, strappata racce di sangue o di liquido seminale sugli indumenti o sulla cute Gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner noto Pubertà precoce Fonte Cesa Bianchi M. , Scabini E. ABUSO SU BAMBINI INDICATORI FISICI Individuabili con esame clinico: Presenza di tracce di sperma nella vagina o nel retto Presenza di corpi estranei uretrali , vaginali e/o rettali; Lesioni genitali e/o anorettali Dilatazione vaginale o uretrale ingiustificata Infiammazioni, emorragie senza cause organiche evidenti Manifestazione di malattie infettive a trasmissione sessuale (gonorrea, clamidia, conditomi acuminati, sifilide, HIV, ecc) Fonte Cesa Bianchi M. , Scabini E. ABUSO SU BAMBINI INDICATORI COMPORTAMENTALI Passività, paura, sfiducia verso gli adulti Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l'età Difficoltà a stare in relazione con i coetanei (atteggiamenti aggressivi, disinteresse verso attività ludiche) Atteggiamenti seduttivi verso gli adulti Calo del rendimento scolastico Difficoltà di linguaggio e dell'attenzione Fonte Cesa Bianchi M. , Scabini E. ABUSO SU BAMBINI SINTOMATOLOGIA ASPECIFICA Disturbi del sonno (insonnia, incubi anche a sfondo sessuale; pavor nocturnus) Disturbi dell'alimentazione Disturbi del controllo degli sfinteri (enuresi, encopresi) Ansia Depressione Fobie Sintomi ipocondriaci Rituali ossessivi (legati soprattutto alla pulizia personale) Disturbi psicosomatici del tratto gastroenterico PTSD Fonte Cesa Bianchi M. , Scabini E. ABUSO SU BAMBINI INDICATORI PREVALENTI IN ADOLESCENZA Fughe Condotte devianti Abusi di sostanze Condotte autolesionistiche, tentati suicidi Sessualità precoce e promiscua Inibizione sessuale Rifiuto sessuale Fonte Cesa Bianchi M. , Scabini E.