Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti 415.052.1 (Ordinanza sui prodotti dopanti) del 31 ottobre 2001 (Stato 9 dicembre 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 11c della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove la ginnastica e lo sport (legge), ordina: Art. 1 Oggetto Nella presente ordinanza sono elencati i prodotti e i metodi la cui utilizzazione è punibile ai sensi dell’articolo 11f della legge. Art. 2 Doping Sono considerate doping ai sensi dell’articolo 1 lettera h della legge l’utilizzazione di prodotti appartenenti a classi di sostanze proibite e l’applicazione di metodi proibiti secondo la presente ordinanza. Art. 3 Prodotti proibiti I prodotti appartenenti a una delle seguenti classi di sostanze sono considerati prodotti dopanti proibiti nello sport di competizione regolamentato: 1 a.2 stimolanti; b.3 narcotici; c. agenti anabolizzanti; d.4 ormoni peptidici; e.5 beta-2-agonisti; RU 2001 3319 1 RS 415.0 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4279). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4279). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4279). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4279). 1 415.052.1 f.6 Ginnastica e sport sostanze ad azione antiestrogena; g.7 sostanze mascheranti. 2 I prodotti proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato. Art. 4 Metodi proibiti Nello sport di competizione regolamentato è proibita l’applicazione dei metodi seguenti: 1 a.8 incremento della capacità di trasporto di ossigeno; b. manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche; c.9 doping genetico. 2 I metodi proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato. Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002. 6 7 8 9 2 Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 13 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4033). Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 13 nov. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4033). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4279). Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 13 nov. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4033). 415.052.1 Ordinanza sui prodotti dopanti Allegato10 (art. 3 e 4) Prodotti e metodi proibiti I. Prodotti proibiti in tutte le discipline sportive 1. Sostanze stimolanti Le sostanze proibite appartenenti a questa classe comprendono i rispettivi isomeri L e D. a. Stimolanti amfepramone amfetamina amifenazolo bromantan caffeina* carfedone catina** clobenzorex cocaina cropropamide crotetamide efedrina** eptaminolo etamivan etilamfetamina etilefrina fencamfamina fendimetrazina fenetillina fenfluramina fenilpropanolamina** fenmetrazina fenproporex fentermina foledrina mefenorex mefentermina mesocarbo metamfetamina metilefedrina** metilendiossamfetamina metilendiossimetamfetamina metilfenidato metossifenamina nicetamide norfenfluramina paraidrossiamfetamina pemolina pentetrazolo pipradolo prolintano propilesedrina pseudoefedrina** selegilina stricnina * Per la caffeina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 12 µg/ml. ** Per la catina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 5 µg/ml. Per l’efedrina e la metilefedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 10 µg/ml. Per la fenilpropanolamina e la pseudoefedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 25 µg/ml. Nota: Tutti i preparati a base di imidazolo sono ammessi per uso topico. È consentito somministrare vasocostrittori unitamente ad anestetici locali. L’uso topico (per es. per via nasale, oftalmologica, rettale) di preparati contenenti adrenalina è autorizzato. L’uso del bupropione, della sinefrina e della fenilefrina è autorizzato. 10 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 13 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4033). 3 415.052.1 b. Beta-2-agonisti bambuterolo formoterolo* * Ginnastica e sport reproterolo salbutamolo* salmeterolo* terbutalina* In caso di asma e asma indotta da esercizio sono ammessi, se somministrati per inalazione, soltanto il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina (comunicazione al medico di fiducia della commissione tecnica antidoping). In occasione di competizioni, lo sportivo deve comunicare preventivamente l’impiego di questi medicinali all’istanza medica competente producendo un certificato medico rilasciato da un pneumologo o da un medico della federazione o della squadra. 2. Analgesici narcotici buprenorfina destromoramide diamorfina (eroina) idrocodone metadone morfina* pentazocina petidina * Per la morfina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 1 µg/ml. Nota: Sono autorizzate le seguenti sostanze somministrate specialmente come rimedi contro la tosse o antidolorifici: codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo. È parimenti autorizzato l’antidiarroico difenossilato. 3. Agenti anabolizzanti a. Steroidi anabolizzanti androgeni androstenediolo androstenedione bolasterone boldenone clostebolo danazolo deidroclormetiltestosterone deidroepiandrosterone (DHEA) diidrotestosterone drostanolone * fluossimesterone formebolone gestrinone mesterolone metandienone metandriolo metenolone metiltestosterone mibolerone nandrolone 19-norandrostenediolo 19-norandrostenedione norboletone noretandrolone ossandrolone ossimesterone ossimetolone stanozololo testosterone* trenbolone Per il testosterone, la presenza di un rapporto tra testosterone (T) ed epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1) nel campione di urina costituisce un’infrazione, sempre che non sia dimostrato che tale rapporto è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche dello sportivo, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni o deficit enzimatici. Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6 a 1, prima che sia presa una decisione definitiva in merito alla positività devono in ogni caso aver luogo ulteriori accertamenti medici sotto la sorveglianza dell’istanza medica competente. A tale proposito è redatto un rapporto completo comprendente un’analisi dei test precedenti, di quelli successivi e i risultati delle indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili risultati di test precedenti, lo sportivo interessato deve essere sottoposto a un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami devono essere inseriti nel rapporto. In assenza di collaborazione da parte dello sportivo, il campione è considerato positivo. Nota: I profili metabolici individuali dello sportivo e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzati per pervenire a conclusioni definitive. 4 415.052.1 Ordinanza sui prodotti dopanti b. Altre sostanze ad azione anabolizzante bambuterolo formoterolo* clenbuterolo reproterolo fenoterolo salbutamolo*° * ° Cfr. la regolamentazione al numero I.1.b Beta-2-agonisti. Nel caso del salbutamolo, una concentrazione di salbutamolo non solfatato nell’urina superiore a 1 µg/ml costituisce un’infrazione ed equivale a un abuso di anabolizzanti. 4. Diuretici acetazolamide acido etacrinico amiloride bendroflumetiazide bumetanide * salmeterolo* terbutalina* canrenone clortalidone furosemide idroclorotiazide indapamide mannitolo* mersalile spironolattone torasemide triamterene Il divieto vale unicamente in caso di somministrazione per via endovenosa. 5. Ormoni peptidici e sostanze ad azione analoga (mimetics) corticotropina (ACTH, tetracosactide) gonadotropine ipofisarie e sintetiche* eritropoietina (EPO) insulina** fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) ormone della crescita (HGH) gonadotropina corionica (HCG)* * ** Il divieto concerne unicamente gli uomini. L’insulina è consentita per il trattamento di diabete insulino-dipendente. Il termine «insulino-dipendente» è utilizzato per descrivere un tipo di diabete che richiede un trattamento con insulina e che è stato diagnosticato da un medico adeguatamente qualificato. Ciò è sempre il caso per il diabete del tipo I e talvolta anche per il diabete del tipo II. Un simile trattamento deve essere comunicato all’istanza medica competente da un endocrinologo o da un medico della squadra. Tutti i fattori di rilascio (e i relativi analoghi) degli ormoni peptidici summenzionati sono parimenti proibiti. La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno o dei pertinenti marcatori diagnostici nell’urina di uno sportivo costituisce un’infrazione, sempre che non sia possibile provare che il fenomeno è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche. 6. Sostanze ad azione antiestrogena clomifene* ciclofenile* * tamossifene* Il divieto concerne unicamente gli uomini. 5 415.052.1 Ginnastica e sport 7. Sostanze mascheranti Le sostanze mascheranti sono potenzialmente in grado di ostacolare l’escrezione di sostanze proibite o di dissimulare la loro presenza nell’urina o in altri campioni utilizzati nei controlli antidoping. Per sostanze mascheranti si intendono: * a. i diuretici; b. l’epitestosterone*; c. il probenecide; d. gli espansori della massa plasmatica (plasmaexpander) quali l’amido idrossietilico (HES). Un’eventuale concentrazione di epitestosterone nell’urina superiore a 200 ng/ml costituisce un’infrazione, sempre che non si possibile dimostrare che tale concentrazione è dovuta a uno stato fisiologico naturale. Per effettuare accertamenti di laboratorio è possibile utilizzare la spettroscopia di massa a rapporto isotopico (IRMS). Se i risultati ottenuti con l’IRMS non sono concludenti, l’istanza medica competente procede a ulteriori accertamenti prima che il campione utilizzato nel controllo antidoping sia dichiarato positivo. II. Metodi proibiti in tutte le discipline sportive 1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno a. Doping ematico Il doping ematico consiste nella somministrazione, al di fuori di ogni prescrizione medica di carattere strettamente terapeutico, di sangue autologo, omologo o eterologo oppure di prodotti a base di globuli rossi (eritrociti) di qualsiasi provenienza. b. Altri prodotti La somministrazione di prodotti destinati a incrementare la capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell’ossigeno, quali ad esempio i prodotti a base di emoglobina modificata (di origine umana, animale o sintetica), i perfluorocomposti e l’efaproxiral (RSR 13). 2. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche Per manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche si intende l’utilizzazione di sostanze e di metodi (comprese le sostanze mascheranti di cui al n. I.7.) che modificano o sono presumibilmente in grado di modificare l’integrità o la validità dei campioni usati nei controlli antidoping, come ad esempio (elenco non esaustivo) la cateterizzazione, la sostituzione e/o l’alterazione dei campioni utilizzati nei controlli antidoping, l’alterazione delle escrezioni renali e l’alterazione dei risultati delle misurazioni di testosterone e epitestosterone (cfr. n. I.7.). 3. Doping genetico Per doping genetico si intende qualsiasi utilizzazione, al di fuori di ogni prescrizione medica di carattere strettamente terapeutico, di geni, di sequenze di geni e/o di cellule potenzialmente in grado di incrementare le prestazioni sportive. 6 Ordinanza sui prodotti dopanti 415.052.1 III. Prodotti proibiti in determinate discipline sportive I betabloccanti sono proibiti nelle discipline sportive seguenti, nelle quali sono determinanti la concentrazione e la quiete interiore: tiro (tutte le discipline), pentathlon moderno, golf, bob, curling, scherma, sport del volo, motorismo, sport equestri, tuffi, salto con gli sci, sci alpino. acebutololo carvedilolo nadololo alprenololo celiprololo nebivololo atenololo esmololo ossiprenololo betassololo labetalolo pindololo bisoprololo levobunololo propranololo bunololo metipranololo sotalolo carteololo metoprololo timololo 7 415.052.1 8 Ginnastica e sport