Ordinanza sui prodotti dopanti

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Ordinanza del DDPS
sui prodotti e sui metodi dopanti
415.052.1
(Ordinanza sui prodotti dopanti)
del 31 ottobre 2001 (Stato 9 dicembre 2003)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,
visto l’articolo 11c della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove la
ginnastica e lo sport (legge),
ordina:
Art. 1
Oggetto
Nella presente ordinanza sono elencati i prodotti e i metodi la cui utilizzazione è
punibile ai sensi dell’articolo 11f della legge.
Art. 2
Doping
Sono considerate doping ai sensi dell’articolo 1 lettera h della legge l’utilizzazione
di prodotti appartenenti a classi di sostanze proibite e l’applicazione di metodi proibiti secondo la presente ordinanza.
Art. 3
Prodotti proibiti
I prodotti appartenenti a una delle seguenti classi di sostanze sono considerati
prodotti dopanti proibiti nello sport di competizione regolamentato:
1
a.2 stimolanti;
b.3 narcotici;
c.
agenti anabolizzanti;
d.4
ormoni peptidici;
e.5 beta-2-agonisti;
RU 2001 3319
1
RS 415.0
2
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
(RU 2003 4279).
3
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
(RU 2003 4279).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
(RU 2003 4279).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
(RU 2003 4279).
1
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f.6
Ginnastica e sport
sostanze ad azione antiestrogena;
g.7 sostanze mascheranti.
2
I prodotti proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato.
Art. 4
Metodi proibiti
Nello sport di competizione regolamentato è proibita l’applicazione dei metodi
seguenti:
1
a.8 incremento della capacità di trasporto di ossigeno;
b.
manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche;
c.9 doping genetico.
2
I metodi proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato.
Art. 5
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.
6
7
8
9
2
Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 13 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4033).
Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 13 nov. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4033).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
(RU 2003 4279).
Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 13 nov. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4033).
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Ordinanza sui prodotti dopanti
Allegato10
(art. 3 e 4)
Prodotti e metodi proibiti
I. Prodotti proibiti in tutte le discipline sportive
1. Sostanze stimolanti
Le sostanze proibite appartenenti a questa classe comprendono i rispettivi isomeri L
e D.
a. Stimolanti
amfepramone
amfetamina
amifenazolo
bromantan
caffeina*
carfedone
catina**
clobenzorex
cocaina
cropropamide
crotetamide
efedrina**
eptaminolo
etamivan
etilamfetamina
etilefrina
fencamfamina
fendimetrazina
fenetillina
fenfluramina
fenilpropanolamina**
fenmetrazina
fenproporex
fentermina
foledrina
mefenorex
mefentermina
mesocarbo
metamfetamina
metilefedrina**
metilendiossamfetamina
metilendiossimetamfetamina
metilfenidato
metossifenamina
nicetamide
norfenfluramina
paraidrossiamfetamina
pemolina
pentetrazolo
pipradolo
prolintano
propilesedrina
pseudoefedrina**
selegilina
stricnina
*
Per la caffeina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è
superiore a 12 µg/ml.
** Per la catina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è
superiore a 5 µg/ml. Per l’efedrina e la metilefedrina, un campione è considerato positivo
se la concentrazione nell’urina è superiore a 10 µg/ml. Per la fenilpropanolamina e la
pseudoefedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è
superiore a 25 µg/ml.
Nota: Tutti i preparati a base di imidazolo sono ammessi per uso topico. È consentito somministrare vasocostrittori unitamente ad anestetici locali. L’uso topico (per es. per via nasale,
oftalmologica, rettale) di preparati contenenti adrenalina è autorizzato. L’uso del bupropione,
della sinefrina e della fenilefrina è autorizzato.
10
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 13 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4033).
3
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b. Beta-2-agonisti
bambuterolo
formoterolo*
*
Ginnastica e sport
reproterolo
salbutamolo*
salmeterolo*
terbutalina*
In caso di asma e asma indotta da esercizio sono ammessi, se somministrati per
inalazione, soltanto il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina
(comunicazione al medico di fiducia della commissione tecnica antidoping). In occasione
di competizioni, lo sportivo deve comunicare preventivamente l’impiego di questi
medicinali all’istanza medica competente producendo un certificato medico rilasciato da
un pneumologo o da un medico della federazione o della squadra.
2. Analgesici narcotici
buprenorfina
destromoramide
diamorfina (eroina)
idrocodone
metadone
morfina*
pentazocina
petidina
*
Per la morfina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è
superiore a 1 µg/ml.
Nota: Sono autorizzate le seguenti sostanze somministrate specialmente come rimedi contro la
tosse o antidolorifici: codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, etilmorfina,
folcodina, propossifene e tramadolo. È parimenti autorizzato l’antidiarroico difenossilato.
3. Agenti anabolizzanti
a. Steroidi anabolizzanti androgeni
androstenediolo
androstenedione
bolasterone
boldenone
clostebolo
danazolo
deidroclormetiltestosterone
deidroepiandrosterone (DHEA)
diidrotestosterone
drostanolone
*
fluossimesterone
formebolone
gestrinone
mesterolone
metandienone
metandriolo
metenolone
metiltestosterone
mibolerone
nandrolone
19-norandrostenediolo
19-norandrostenedione
norboletone
noretandrolone
ossandrolone
ossimesterone
ossimetolone
stanozololo
testosterone*
trenbolone
Per il testosterone, la presenza di un rapporto tra testosterone (T) ed epitestosterone (E)
superiore a sei (6) a uno (1) nel campione di urina costituisce un’infrazione, sempre che
non sia dimostrato che tale rapporto è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche
dello sportivo, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori
producenti androgeni o deficit enzimatici. Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6 a 1,
prima che sia presa una decisione definitiva in merito alla positività devono in ogni caso
aver luogo ulteriori accertamenti medici sotto la sorveglianza dell’istanza medica competente. A tale proposito è redatto un rapporto completo comprendente un’analisi dei test
precedenti, di quelli successivi e i risultati delle indagini endocrine. Nel caso in cui non
siano disponibili risultati di test precedenti, lo sportivo interessato deve essere
sottoposto a un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre
mesi. I risultati di questi esami devono essere inseriti nel rapporto. In assenza di
collaborazione da parte dello sportivo, il campione è considerato positivo.
Nota: I profili metabolici individuali dello sportivo e/o le misurazioni dei rapporti isotopici
possono essere utilizzati per pervenire a conclusioni definitive.
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b. Altre sostanze ad azione anabolizzante
bambuterolo
formoterolo*
clenbuterolo
reproterolo
fenoterolo
salbutamolo*°
*
°
Cfr. la regolamentazione al numero I.1.b Beta-2-agonisti.
Nel caso del salbutamolo, una concentrazione di salbutamolo non solfatato nell’urina
superiore a 1 µg/ml costituisce un’infrazione ed equivale a un abuso di anabolizzanti.
4. Diuretici
acetazolamide
acido etacrinico
amiloride
bendroflumetiazide
bumetanide
*
salmeterolo*
terbutalina*
canrenone
clortalidone
furosemide
idroclorotiazide
indapamide
mannitolo*
mersalile
spironolattone
torasemide
triamterene
Il divieto vale unicamente in caso di somministrazione per via endovenosa.
5. Ormoni peptidici e sostanze ad azione analoga (mimetics)
corticotropina (ACTH, tetracosactide)
gonadotropine ipofisarie e sintetiche*
eritropoietina (EPO)
insulina**
fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) ormone della crescita (HGH)
gonadotropina corionica (HCG)*
*
**
Il divieto concerne unicamente gli uomini.
L’insulina è consentita per il trattamento di diabete insulino-dipendente. Il termine
«insulino-dipendente» è utilizzato per descrivere un tipo di diabete che richiede un
trattamento con insulina e che è stato diagnosticato da un medico adeguatamente
qualificato. Ciò è sempre il caso per il diabete del tipo I e talvolta anche per il diabete del
tipo II. Un simile trattamento deve essere comunicato all’istanza medica competente da
un endocrinologo o da un medico della squadra.
Tutti i fattori di rilascio (e i relativi analoghi) degli ormoni peptidici summenzionati
sono parimenti proibiti.
La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno o dei pertinenti
marcatori diagnostici nell’urina di uno sportivo costituisce un’infrazione, sempre
che non sia possibile provare che il fenomeno è dovuto a particolarità fisiologiche o
patologiche.
6. Sostanze ad azione antiestrogena
clomifene*
ciclofenile*
*
tamossifene*
Il divieto concerne unicamente gli uomini.
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7. Sostanze mascheranti
Le sostanze mascheranti sono potenzialmente in grado di ostacolare l’escrezione di
sostanze proibite o di dissimulare la loro presenza nell’urina o in altri campioni
utilizzati nei controlli antidoping. Per sostanze mascheranti si intendono:
*
a.
i diuretici;
b.
l’epitestosterone*;
c.
il probenecide;
d.
gli espansori della massa plasmatica (plasmaexpander) quali l’amido idrossietilico (HES).
Un’eventuale concentrazione di epitestosterone nell’urina superiore a 200 ng/ml
costituisce un’infrazione, sempre che non si possibile dimostrare che tale concentrazione
è dovuta a uno stato fisiologico naturale. Per effettuare accertamenti di laboratorio è
possibile utilizzare la spettroscopia di massa a rapporto isotopico (IRMS). Se i risultati
ottenuti con l’IRMS non sono concludenti, l’istanza medica competente procede a
ulteriori accertamenti prima che il campione utilizzato nel controllo antidoping sia
dichiarato positivo.
II. Metodi proibiti in tutte le discipline sportive
1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno
a. Doping ematico
Il doping ematico consiste nella somministrazione, al di fuori di ogni prescrizione
medica di carattere strettamente terapeutico, di sangue autologo, omologo o eterologo oppure di prodotti a base di globuli rossi (eritrociti) di qualsiasi provenienza.
b. Altri prodotti
La somministrazione di prodotti destinati a incrementare la capacità di assorbimento,
di trasporto o di liberazione dell’ossigeno, quali ad esempio i prodotti a base di
emoglobina modificata (di origine umana, animale o sintetica), i perfluorocomposti
e l’efaproxiral (RSR 13).
2. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
Per manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche si intende l’utilizzazione di
sostanze e di metodi (comprese le sostanze mascheranti di cui al n. I.7.) che modificano o sono presumibilmente in grado di modificare l’integrità o la validità dei
campioni usati nei controlli antidoping, come ad esempio (elenco non esaustivo) la
cateterizzazione, la sostituzione e/o l’alterazione dei campioni utilizzati nei controlli
antidoping, l’alterazione delle escrezioni renali e l’alterazione dei risultati delle
misurazioni di testosterone e epitestosterone (cfr. n. I.7.).
3. Doping genetico
Per doping genetico si intende qualsiasi utilizzazione, al di fuori di ogni prescrizione
medica di carattere strettamente terapeutico, di geni, di sequenze di geni e/o di
cellule potenzialmente in grado di incrementare le prestazioni sportive.
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III. Prodotti proibiti in determinate discipline sportive
I betabloccanti sono proibiti nelle discipline sportive seguenti, nelle quali sono
determinanti la concentrazione e la quiete interiore: tiro (tutte le discipline), pentathlon moderno, golf, bob, curling, scherma, sport del volo, motorismo, sport equestri,
tuffi, salto con gli sci, sci alpino.
acebutololo
carvedilolo
nadololo
alprenololo
celiprololo
nebivololo
atenololo
esmololo
ossiprenololo
betassololo
labetalolo
pindololo
bisoprololo
levobunololo
propranololo
bunololo
metipranololo
sotalolo
carteololo
metoprololo
timololo
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