Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti

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Ordinanza del DDPS
sui prodotti e sui metodi dopanti
(Ordinanza sui prodotti dopanti)
del 31 ottobre 2001
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,
visto l’articolo 11c della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove la
ginnastica e lo sport (legge),
ordina:
Art. 1
Oggetto
Nella presente ordinanza sono elencati i prodotti e i metodi la cui utilizzazione è punibile ai sensi dell’articolo 11f della legge.
Art. 2
Doping
Sono considerate doping ai sensi dell’articolo 1 lettera h della legge l’utilizzazione
di prodotti appartenenti a classi di sostanze proibite e l’applicazione di metodi proibiti secondo la presente ordinanza.
Art. 3
Prodotti proibiti
1
I prodotti appartenenti a una delle seguenti classi di sostanze sono considerati prodotti dopanti proibiti nello sport di competizione regolamentato:
a.
2
stimolanti;
b.
analgesici narcotici;
c.
agenti anabolizzanti;
d.
diuretici;
e.
ormoni peptidici, sostanze ad azione analoga (mimetics).
I prodotti proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato.
RS 415.052.1
1
RS 415.0; RU 2001 2824
2001-0075
3319
Ordinanza sui prodotti dopanti
Art. 4
RU 2001
Metodi proibiti
1
Nello sport di competizione regolamentato è proibita l’applicazione dei metodi
seguenti:
2
a.
doping ematico;
b.
manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche.
I metodi proibiti sono elencati in dettaglio nell’allegato.
Art. 5
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.
31 ottobre 2001
Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport:
Samuel Schmid
3320
Ordinanza sui prodotti dopanti
RU 2001
Allegato
(art. 3 e 4)
Prodotti e metodi proibiti
I. Prodotti proibiti in tutte le discipline sportive
1. Stimolanti
amfepramone
etilefrina
metilfenidato
amfetamina
fencamfamina
metossifenamina
amifenazolo
fendimetrazina
nicetamide
amineptina
fenetillina
norfenfluramina
bambuterolo
fenfluramina
paraidrossiamfetamina
bromantan
fenilefrina
pemolina
bupropione
fenilpropanolamina**
pentetrazolo
caffeina*
fenoterolo
pipradolo
carfedone
fentermina
prolintano
catina**
foledrina
propilesedrina
clenbuterolo
formoterolo***
pseudoefedrina**
cocaina
mefenorex
reproterolo
cropropamide
mefentermina
salbutamolo***
crotetamide
mesocarbo
salmeterolo***
efedrina**
metamfetamina
selegilina
eptaminolo
metilefedrina**
stricnina
etamivan
metilendiossiamfetamina
terbutalina***
etilamfetamina
*
Per la caffeina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 12 µg/ml.
** Per la catina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 5 µg/ml. Per l’efedrina e la metilefedrina, un campione è considerato positivo se la
concentrazione nell’urina è superiore a 10 µg/ml. Per la fenilpropanolamina e la pseudoefedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a
25 µg/ml.
*** Cfr. la regolamentazione concernente i beta-2 agonisti al numero 3b.
Nota: Tutti i preparati a base di imidazolo sono ammessi per uso topico. È consentito somministrare vasocostrittori unitamente ad anestetici locali. L’uso topico (per es. per via nasale, oftalmologica, rettale) di preparati contenenti adrenalina e/o fenilefrina è autorizzato.
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Ordinanza sui prodotti dopanti
RU 2001
2. Analgesici narcotici
buprenorfina
idrocodone
pentazocina
destromoramide
metadone
petidina
diamorfina (eroina)
morfina*
*
Per la morfina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 1 µg/ml.
Nota: Sono autorizzate le seguenti sostanze somministrate specialmente come rimedi contro la
tosse o antidolorifici: destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, etilmorfina, codeina, folcodina, propossifene e tramadolo. È parimenti autorizzato l’antidiarroico difenossilato.
3. Agenti anabolizzanti
a. Steroidi anabolizzanti
androstenediolo
formebolone
19-norandrostenedione
androstenedione
gestrinone
noretandrolone
boldenone
mesterolone
ossandrolone
clostebolo
metandienone
ossimesterone
danazolo
metandriolo
ossimetolone
deidroclormetiltestosterone
metenolone
stanozololo
deidroepiandrosterone (DHEA)
metiltestosterone
testosterone*
diidrotestosterone
mibolerone
trenbolone
drostanolone
nandrolone
fluossimesterone
19-norandrostenediolo
I profili steroidei individuali degli sportivi e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzati per pervenire a conclusioni definitive.
*
Per il testosterone, la presenza di un rapporto tra testosterone (T) ed epitestosterone (E)
superiore a sei (6) a uno (1) nel campione di urina costituisce un’infrazione, sempre che
non sia dimostrato che tale rapporto è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche
dello sportivo, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni o deficit enzimatici. Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6 a 1,
prima che sia presa una decisione definitiva in merito alla positività devono in ogni caso
aver luogo ulteriori accertamenti medici sotto la sorveglianza dell’istanza medica competente. A tale proposito è redatto un rapporto completo comprendente un’analisi dei test
precedenti, di quelli successivi e i risultati delle indagini endocrine. Nel caso in cui non
siano disponibili risultati di test precedenti, lo sportivo interessato deve essere sottoposto
a un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami devono essere inseriti nel rapporto. In assenza di collaborazione da
parte dello sportivo, il campione è considerato positivo.
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Ordinanza sui prodotti dopanti
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b. beta-2 agonisti
bambuterolo
formoterolo*
salmeterolo*
clenbuterolo
reproterolo
terbutalina*
fenoterolo
salbutamolo*°
*
In caso di asma e asma indotta da esercizio sono ammessi, se somministrati per inalazione, soltanto il salbutamolo, il salmeterolo, la terbutalina e il formoterolo (comunicazione
al medico di fiducia della commissione tecnica antidoping). In occasione di competizioni, lo sportivo deve comunicare preventivamente l’impiego di questi medicinali all’istanza medica competente producendo un certificato medico rilasciato da un pneumologo o
da un medico della federazione o della squadra.
°
Per il salbutamolo, una concentrazione nell’urina superiore a 1 JPO FRVWLWXLVFH XQ¶LQ
frazione ed equivale a un abuso di anabolizzanti.
Nota: Poiché possiedono anche caratteristiche stimolanti, i beta-2 agonisti figurano anche
nell’elenco degli stimolanti.
4. Diuretici
acetazolamide
canrenone
mannitolo*
acido etacrinico
clortalidone
mersalile
amiloride
furosemide
spironolattone
bendroflumetiazide
idroclorotiazide
torasemide
bumetanide
indapamide
triamterene
*
Il divieto vale unicamente in caso di somministrazione per via endovenosa.
5. Ormoni peptidici e sostanze ad azione analoga (mimetics)
corticotropina (ACTH, tetracosactide)
gonadotropine ipofisarie e sintetiche*
eritropoietina (EPO)
inibitore dell’aromatasi*
fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)
insulina**
gonadotropina corionica (HCG)*
somatotropina (HGH)
*
**
Il divieto concerne unicamente gli uomini. Sono inoltre proibiti unicamente per gli uomini: clomifene, ciclofenile, tamossifene (mimetics).
L’insulina è consentita per il trattamento di diabete insulino-dipendente. Un simile trattamento deve essere comunicato all’istanza medica competente da un endocrinologo o da
un medico della squadra.
Tutti i fattori di rilascio (e i relativi analoghi) degli ormoni peptidici summenzionati sono parimenti proibiti.
La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno o dei pertinenti marcatori
diagnostici nell’urina di uno sportivo costituisce un’infrazione, sempre che non sia possibile
provare che il fenomeno è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche.
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Ordinanza sui prodotti dopanti
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II. Metodi proibiti in tutte le discipline sportive
1. Doping ematico
Il doping ematico consiste nella somministrazione di sangue, globuli rossi (eritrociti) e/o prodotti analoghi. Tale procedimento può essere preceduto da un prelievo di
sangue sull’atleta, che continua l’allenamento in uno stato di insufficienza ematica.
2. Altre manipolazioni del sangue
Per esempio la somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di espansori
della massa plasmatica.
3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
Per manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche si intendono:
a.
la sostituzione e/o l’alterazione dei campioni utilizzati nei controlli antidoping;
b.
la diluizione mediante acqua o altri liquidi;
c.
la cateterizzazione;
d.
l’alterazione delle secrezioni renali mediante sostanze quali il probenecide;
e.
l’alterazione dei risultati delle misurazioni di testosterone e epitestosterone
ad esempio con la somministrazione di bromantan;
f.
l’alterazione del rapporto testosterone/epitestosterone mediante la somministrazione di epitestosterone.
III. Prodotti proibiti in determinate discipline sportive
I betabloccanti sono proibiti nelle discipline sportive seguenti, nelle quali sono determinanti la concentrazione e la quiete interiore: tiro (tutte le discipline), pentathlon
moderno, golf, bob, curling, scherma, sport del volo, motorismo, sport equestri, tuffi, salto con gli sci, sci alpino.
acebutololo
celiprololo
nebivololo
alprenololo
esmololo
ossiprenololo
atenololo
labetalolo
pindololo
betassololo
levobunololo
propranololo
bisoprololo
metipranololo
sotalolo
bunololo
metoprololo
timololo
carteololo
nadololo
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