Il tema affrontato dal Consiglio dell`Ordine degli Psicologi della

Con questo breve scritto si intende chiarire alcuni aspetti legali connessi all’ipnosi.
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1. DEFINIZIONE DI IPNOSI
I vari punti fondanti che rendono possibile stabilire “cosa è e cosa non è ipnosi” sono stati precisati,
sebbene sia a tutt’oggi difficile trovare un accordo univoco sulla definizione di ipnosi tra esperti del
settore. Gli elementi sostanziali di convergenza possono essere così formulati:
1. il processo ipnotico consiste nell’utilizzazione di in una serie di tecniche (di induzione ipnotica e
di approfondimento della trance) che consentono ad un professionista adeguatamente formato
(l’ipnotista) di evocare nel soggetto su cui interviene (il soggetto ipnotico) una importante
discontinuità della coscienza. In questo particolare “stato” il soggetto ha la possibilità di
sperimentare alcuni cambiamenti psicologici di tipo momentaneo e funzionale nelle aree del
comportamento, della percezione e della memoria. Tali cambiamenti, che gli vengono suggeriti
dall’ipnotista, vengono definiti fenomeni dell’ipnosi profonda;
2. il soggetto ha l’impressione che tali cambiamenti avvengano senza il normale supporto della
propria volontà (questo aspetto si chiama effetto classico di suggestione);
3. gli aspetti strategici, tattici e tecnici dell’induzione e dell’approfondimento della trance ipnotica
sono codificati, così come lo sono quelli per elicere i fenomeni dell’ipnosi profonda;
4. il contesto ipnotico -essenziale per parlare di ipnosi in senso stretto- è stabilito da una procedura
di induzione, diretta o indiretta;
5. l’ipnosi ha finalità lecite se utilizzata: come tecnica psicoterapeutica, come intervento nella
riduzione del dolore acuto e cronico, come strumento e come oggetto di studio della psicologia;
6. l’ipnosi è uno strumento conoscitivo e di intervento di tipo psicologico.
Sebbene forme di discontinuità della coscienza possano essere rilevate nel cosiddetto “normale stato
di trance quotidiana” (facilitato ad esempio dalla lettura di un buon romanzo, così come da un
incontro inatteso, o più in generale da situazioni di rilassamento-monotonia e da stimoli shock), tale
condizione è completamente diversa dall’ipnosi, in quanto l’induzione della trance ipnotica
presuppone, da parte del professionista, la conoscenza delle tecniche ipnotiche e la pianificazione
chiara dei processi sottesi al loro utilizzo, e deve essere finalizzata allo studio della psicologia
(l’ipnosi come oggetto e strumento di indagine psicologica) e alla terapia psicologica.
2. CHI PUÓ IPNOTIZZARE: NORMATIVE VIGENTI IN AMBITO LEGALE
L’ipnosi ha una lunga storia. Nel corso del tempo si sono andati costruendo molti degli aspetti
“mitologici” che la caratterizzano, e che hanno strutturato la credenza diffusa -anche se erratasecondo cui sia possibile all’ipnotista (dotato di fascino e potere) sottomettere la volontà del
soggetto ipnotico (persona suggestionabile e sottomessa), alterandone lo stato di coscienza . In base
a questa falsa convinzione, l’ipnosi è stata “paragonata” dal nostro Codice Penale, (art. 728; 613),
all’ubriachezza o al delirio febbrile. In questo senso, il Legislatore si è trovato a regolamentare una
materia poco chiara per gli stessi studiosi almeno fino al 1930, anno di entrata in vigore del nostro
Codice Penale.
Sostanzialmente la vigente normativa, non ponendo divieti di utilizzo da parte di persone non
qualificate, afferma che chiunque può usare l’ipnosi in modo lecito. In seguito però sono stati
chiariti (col Codice Civile, il Codice Penale, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)¹ i
seguenti punti:
1. chi usa l’ipnosi per far commettere reati (perlopiù rapine), per fare abusi (di solito: prestazioni
sessuali non volute) o quant’altro (ad esempio il soggiogamento dell’altrui volontà per facilitare
l’affiliazione a sette religiose) costituisce un illecito penale. L’uso antisociale dell’ipnosi è infatti
ritenuto possibile, anche se difficile da dimostrare;
2. chi usa l’ipnosi, senza il consenso del soggetto, per porlo in uno stato di incapacità di intendere e
di volere commette un reato penale (non colposo);
3. chi usa l’ipnosi e provoca un pericolo per l’incolumità personale del soggetto ipnotico (e non è un
esercente la professione sanitaria) può essere punito. Certo: il pericolo in questione è raro, tuttavia è
possibile che i soggetti “usati” negli spettacoli di ipnosi mostrino poi problemi psichici e fisici. A
questo proposito, inoltre, può essere utile ricordare non solo tutti i disturbi dissociativi che possono
essere “slatentizzati”, gli aspetti istrionici di personalità che possono essere fomentati, o addirittura
gli scompensi psicotici facilitati da una modificazione importante dello stato di coscienza, ma anche
che tra i “Disturbi dissociativi non altrimenti specificati” il DSM-IV-TR cita anche il “Disturbo
dissociativo di trance”;
4. chi usa l’ipnosi a scopo terapeutico, pur non essendo esercente la professione sanitaria, commette
esercizio abusivo della professione.
3. CHI PUÓ INSEGNARE L’IPNOSI, E A CHI
Le Leggi del nostro Stato sostengono -indirettamente- che chiunque può utilizzare l’ipnosi, quindi
che chiunque la può insegnare e la può apprendere.
Questo è anche un dato ovvio: tutti i buoni libri che sono stati scritti sull’induzione ipnotica possono
essere comprati in librerie pubbliche, molti filmati di ipnosi e ipnoterapia possono essere scaricati
da internet, e chiunque può “provare a fare l’ipnosi” con un amico.
Tuttavia chi non esercita una professione sanitaria compie comunque un illecito (che può avere
anche rilevanza penale) perché può utilizzare l’ipnosi solo per fini ricreativi e antisociali oppure per
tentare un intervento psicologico o psicoterapeutico col rischio (oltre all’esercizio abusivo) di “fare
danni” ².
4. A CHI LO PSICOLOGO PUÒ INSEGNARE L’IPNOSI
Gli psicologi utilizzano l’ipnosi nei contesti di ricerca, di intervento clinico e di psicoterapia.
L’ipnosi è infatti per lo psicologo uno “strumento specifico della professione”. Se utilizzata da altri
soggetti questa tecnica rischia di arrecare danno ai potenziali fruitori e, se diffusa al pubblico, può
perdere di validità e di efficacia, oltre che di credibilità”. Da ciò deriva che lo psicologo non deve
diffondere l’ipnosi a soggetti che non abbiano titolo giuridico per utilizzarla nei campi di ricerca e
cura (fatti salvi studenti, tirocinanti e specializzandi in materie psicologiche). A questo proposito,
l’Associazione Americana degli Psicologi ha chiaramente stabilito che (1992; citato da Calvi e
Gulotta, 1999³)
Gli psicologi non insegnano l’uso di tecniche o metodiche che richiedono una
formazione specialistica, un’autorizzazione o un addestramento, ivi inclusi
(ma non soltanto) l’ipnosi, il biofeedback e le tecniche proiettive ad individui
che difettino della formazione necessaria, dello scopo legale di esercizio o
dell’esperienza necessaria.
In linea con quanto appena esposto, e tenendo conto della mancata delimitazione di figure sanitarie
che possono utilizzare le tecniche ipnotiche da parte del Codice Civile e Penale, personalmente
ritengo che la formazione relativa all’uso delle tecniche ipnotiche dovrebbe essere diretta
prevalentemente a figure formate in ambito sanitario e, nello specifico, a psicologi e psicoterapeuti
(a seconda delle finalità specifiche dei corsi di formazione ipnotica). Chi contravviene a tale regola
dovrebbe andare incontro alle sanzioni previste dall’Ordine.
La sola eccezione possibile all’osservanza del nostro codice deontologico riguarda i medici e gli
odontoiatri che, in quanto “esercenti la professione sanitaria”, possono a pieno titolo utilizzare
l’ipnosi nell’ambito clinico (come intervento non farmacologico nel dolore cronico e acuto -anche
quello dovuto a procedure mediche dolorose) oltre che nel campo della ricerca. I medici abilitati
all’esercizio della psicoterapia possono invece anche accedere alle conoscenze tecniche di
intervento psicoterapeutico di tipo ipnotico. Anche la Division 12 dell’APA (Task Force On
Promotion And Dissemination Of Psychological Procedures) ha lavorato sullo status dell’ipnosi
come intervento clinico empiricamente validato nei campi medico, psicologico e odontoiatrico.
Devo aggiungere, tuttavia, che i medici non sono tenuti a questo tipo di limitazione e da sempre
propongono corsi pratici di ipnosi anche ad altre categorie professionali (perlopiù infermieri e
ostetriche). Il Ministero della Salute ne ha accreditati alcuni negli ultimi anni. È inoltre indubbio
che, visto che è remoto e utopistico che uno psicologo sia presente in tutti i contesti sanitari, sia da
tenere in considerazione la possibilità di preparare ostetriche e infermieri nel settore del trattamento
non farmacologico del dolore e dell’ansia per le procedure mediche dolorose (le ostetriche fanno già
corsi di preparazione al parto proponendo tecniche di rilassamento e training autogeno). Vista la
complessità dell’intervento sul dolore soprattutto quello cronico, ritengo tuttavia che sarebbe
comunque necessario uno stretto controllo -e supervisione psicologica- nell’applicazione dell’ipnosi
da parte di queste figure professionali.
¹ La legislazione “diretta” in materia di ipnosi fa riferimento ai seguenti quattro articoli:
- Art. 728 c.p. : «Chiunque pone taluno, col suo consento, in stato di narcosi o di ipnotismo, o esegue su lui un
trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della
persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire dodicimila a lire duecentomila. Tale disposizione non si
applica se il fatto è stato commesso a scopo scientifico o di cura da chi esercita una professione sanitaria ».
- Art. 613 c.p.: «Chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze
alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità di
intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno. ».
- Art. 428 c.c. : « Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapace di intendere o volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati
su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore... ».
- L'art. 128 del Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza consente «l'autorizzazione da parte del
medico provinciale» a « trattenimenti di ipnotismo " (che, evidentemente, non sono tenuti da medici).
² La Corte Suprema di Cassazione (con la sentenza numero 34.200) dichiara che chi esercita l'attività medica
abusivamente, in qualsiasi forma, è punibile secondo l'articolo 348 del codice penale. Non sono attenuanti né la
consapevolezza dei pazienti circa il fatto che colui che esercita l'attività non è laureato, né la natura "innocua" delle
prescrizioni. L'omeopatia, la chiropratica, l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia e
l'idrologia sono terapie non convenzionali finalizzate sempre «alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo», perciò
sono di esclusiva competenza dei medici. La sentenza della Corte di cassazione ha lo scopo di proteggere il
consumatore dall'esercizio abusivo della pratica dell'ipnosi e dell'ipnositerapia, ma non specifica che tale attività può
essere svolta anche dallo psicologo. La sentenza, inoltre, elenca l'ipnosi fra pratiche che a mio avviso sono molto
distanti dall'ipnosi stessa.
³ Calvi, E.; Gulotta G. (1999) Il codice deontologico del psicologi commentato articolo per articolo. Giuffrè Editore,
Milano